base imponibile

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base imponibile
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
D.P.R. 26.10.1972, n. 633
Articolo 13
BASE IMPONIBILE
1. L
a base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore
secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri
e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri
verso terzi accollati al cessionario o al committente,
aumentato delle integrazioni direttamente connesse
con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. A gli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
dipendenti da atto della pubblica autorità, dall’indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente,
di cui al numero 3) del secondo comma dell’articolo
2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal
prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza,
di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo
3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio
pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione,
e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del
secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto
o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni
simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo
e al secondo periodo del terzo comma dell’articolo
3, nonché per quelle di cui al terzo periodo del sesto
comma dell’art. 6, dalle spese sostenute dal soggetto
passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
all’articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi
che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione
diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale
all’atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti
di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla
detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’articolo
19, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo
36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate
da società che direttamente o indirettamente controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate
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
dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto
per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è
limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base
imponibile è costituita dal valore normale dei beni e
dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di
società che direttamente o indirettamente controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle
assimilate agli effetti del diritto alla detrazione,
effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del
diritto alla detrazione è limitato a norma del comma
5 dell’articolo 19, la base imponibile è costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un
corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate nei confronti di società che direttamente
o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore
nonché delle apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni
e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal
datore di lavoro nei confronti del proprio personale
dipendente la base imponibile è costituita dal valore
normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
4. A i fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio del
giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza
di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato
sulla base della quotazione del giorno antecedente
più prossimo. La conversione in euro, per tutte le
operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta
sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca
centrale europea.
5. P er le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui
acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta
ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni
di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile
ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai
sensi dei commi precedenti.
Art. 13
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art.
13
c. 1 e 2
OPERAZIONI
CHE
CONCORRONO
ALLA
FORMAZIONE
DELLA
BASE
IMPONIBILE

DEFINIZIONE
ð
Ammontare del corrispettivo della cessione di beni
o della prestazione di servizi.
ð
Spese accessorie all’operazione principale, se quest’ultima costituisce base imponibile.
ð
Oneri e spese inerenti all’esecuzione dell’operazione principale.
ð
Debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente.
ð
Integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
ð
ð
Operazione principale
La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei
corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali.
• Sono inoltre comprese nella base imponibile:
.. gli oneri e gli altri debiti accollati al cessionario o committente.
ð
Definizione
ð
BASE
IMPONIBILE
Rati2222
OPERAZIONI
ESCLUSE
DALLA
BASE
IMPONIBILE
Art. 13
• È un debito accollato il mutuo che grava sull’immobile acquistato.
Esempio • F ra gli oneri vanno ricompresi anche quelli tributari
che gravano sulla produzione e la vendita dei beni
come l’imposta di fabbricazione.
.. eventuali integrazioni connesse con i corrispettivi dovuti da terzi.
Rientrano a far parte di questa categoria le somme che
Esempio lo Stato italiano od altri organismi comunitari corrispondono per sostenere alcuni settori.
Rientrano a far parte della base imponibile anche le operazioni
accessorie ad una cessione di beni od a una prestazione di servizi
soggetta ad IVA, se effettuate direttamente dal cedente o dal prestatore, oppure per suo conto e a sue spese (vedasi art. 12).
ð
Spese
accessorie
ð
Interessi moratori dovuti dal debitore al creditore per il mancato pagamento del debito
entro la scadenza stabilita.
ð
Penalità dovute per i ritardi ed altre irregolarità compiute nell’adempimento degli
obblighi contrattuali.
ð
Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono,
se previsti contrattualmente.
ð
Ad eccezione di quelli soggetti
ad aliquota più elevata di quella
dell’operazione principale.
ð
Spese sostenute in nome e per conto della controparte.
ð
Solo se documentate.
ð
Imballaggi a rendere.
ð
Somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA.
ð
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TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art.
13
c. 3
ð
OPERAZIONI INFRAGRUPPO E FRINGE BENEFIT
Rati6968
VEICOLI
E
CELLULARI
AI
DIPENDENTI
ð
ð
81
ð
•P
er le operazioni imponibili effettuate nei
confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato da
pro-rata anche per effetto dell’opzione di cui
all’art. 36-bis, la base imponibile è costituita
dal valore normale dei beni e dei servizi.
Se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore.
ð
ð
•P
er le operazioni imponibili e assimilate
effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato
per effetto del pro-rata, la base imponibile
è costituita dal valore normale dei beni e
dei servizi.
Se è dovuto un corrispettivo superiore al
valore normale.
ð
ð
• I l ricorso al valore normale dei beni e servizi
è esteso anche alle operazioni esenti effettuate
da un soggetto per il quale l’esercizio del
diritto alla detrazione è limitato dal pro-rata.
Se è dovuto un corrispettivo inferiore al
valore normale.
ð
ð
Messa a disposizione di veicoli stradali a motore, nonché delle apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni
e delle relative prestazioni di gestione.
ð
Effettuate dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente.
ð
La base imponibile ai fini IVA è costituita dal valore normale dei servizi,
se è dovuto un corrispettivo inferiore da parte del dipendente.
Operazioni
imponibili
OPERAZIONI
INFRAGRUPPO
ð

Operazioni
esenti
Condizione
Base
imponibile
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Se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto,
ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa
società che controlla il
predetto soggetto.
Se le operazioni sono effettuate nei confronti di
società che direttamente o
indirettamente controllano
il cedente/prestatore, ne
sono controllate o sono
controllate dalla stessa
società che controlla il
predetto soggetto.
Art. 13
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art.
13
cc. 4 e 5
DETRAZIONE
RIDOTTA
OPERAZIONI
IN
VALUTA
ESTERA
CASI
DI
APPLICAZIONE
DEL
VALORE
NORMALE
ð
ð
ð
Rati2222
TEMPORANEA
IMPORTAZIONE
PASSAGGI FRA
COMMITTENTE E
COMMISSIONARIO
Art. 13
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER OPERAZIONI PARTICOLARI
La base imponibile è ridotta per le cessioni di beni per le quali, al momento del loro acquisto od importazione, da parte del cedente è stata operata la detrazione dell’imposta nella
misura ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 e di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva.
•S
e i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti sono in valuta estera, devono essere
computati secondo il cambio del giorno in cui l’operazione è effettuata o, in assenza
di tale indicazione in fattura, secondo il cambio del giorno di emissione della fattura.
• In mancanza sulla base del cambio del giorno antecedente più prossimo.
Per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare la conversione in euro
Conversione
può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca
in euro
centrale europea.
Operazioni
ð
• I corrispettivi delle seguenti operazioni, che concorrono a formare la
base imponibile devono essere computati secondo il loro valore normale:
.. c essioni gratuite dei beni, la cui produzione od il cui commercio
rientra nell’attività propria dell’impresa;
.. destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore;
.. l e assegnazioni ai soci fatte, a qualsiasi titolo, da società o da altri enti;
.. i residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal
committente;
.. o perazioni permutative e dazioni in pagamento.
Per le operazioni permutative il valore normale si applica con riferimento
ai beni o servizi che formano oggetto di ciascuna di esse.
ð
OPERAZIONI
DIPENDENTI
DA ATTO
PUBBLICO

ð
Definizione
ð
Si fa riferimento al prezzo di acquisto o, in mancanza, al costo dei
beni o di beni simili (in ogni caso il valore normale non può essere inferiore al costo sostenuto, in modo che non vi sia arricchimento mediante
la detrazione dell’IVA sostenuta all’acquisto).
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da un atto della Pubblica
Autorità la base imponibile è costituita dall’indennizzo comunque denominato.
Sono atti di Pubblica Autorità, ad esempio, le espropriazioni per pubblica utilità e le
requisizioni.
ð
Per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione la base imponibile è costituita dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’Ufficio
doganale all’atto della temporanea importazione.
Ciò perché questi beni, se poi non vengono esportati, dovranno essere assoggettati ad
IVA e l’imposta sarà calcolata sul valore accertato dall’Ufficio doganale.
ð
Per i passaggi di beni dal committente al commissionario e viceversa la base imponibile è
costituita dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario nei confronti dell’acquirente,
diminuito dall’ammontare della provvigione.
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TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali

AUTOVETTURE - PRIMA CESSIONE SUCCESSIVA ALL’ACQUISTO
Data acquisto
autovettura
Detrazione IVA all’acquisto
Trattamento IVA della successiva cessione
FINO
AL 31.12.2000
ð
Zero
ð
DAL 01.01.2001
AL 31.12.2002
ð
10%
ð
DAL 01.01.2003
AL 31.12.2005
DAL 01.01.2006
AL 13.09.2006
ð
ð
ð
Non presentata
istanza
di rimborso IVA
ð
ð
Presentata istanza
rimborso IVA
+ 30%
ð
ð
Non presentata
istanza di
rimborso IVA
ð
ð
Presentata istanza
rimborso IVA
+ 25%
ð
10%
15%
Esente IVA
Art. 10, n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972
Imponibile IVA il 10% del corrispettivo.
90%: corrispettivo escluso da IVA.
IVA sul 40% del corrispettivo.
60%: corrispettivo escluso da IVA.
Imponibile IVA il 15% del corrispettivo.
85%: corrispettivo escluso da IVA.
IVA sul 40% del corrispettivo.
60%: corrispettivo escluso da IVA.
DAL 14.09.2006
AL 27.06.2007
ð
Variabile in base all’inerenza
ð
Imponibile proporzionale alla percentuale della
detrazione IVA applicata.
DAL 28.06.2007
ð
40%
ð
Imponibile IVA il 40% del corrispettivo.
60%: corrispettivo escluso da IVA.
AUTOVETTURE
CON IVA
SEMPRE
DETRAIBILE
AL 100%
83
•
•
•
•
•
Agenti e rappresentanti di commercio.
Taxi.
Scuole guida.
Autonoleggi.
Autovetture oggetto dell’attività propria dell’impresa.
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Tipologia di attività.
Art. 13
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali

ESEMPIO DI PRIMA CESSIONE DI AUTO ACQUISTATA CON IVA
TOTALMENTE DETRAIBILE
Vendita di autovettura da parte di agente di commercio che ha detratto interamente
l’IVA sull’acquisto (IVA detraibile al 100%)
Fattura n. 1
Emittente
Rossi Roberto - Via Principe di Piemonte, 15
46041 ASOLA (MN)
Cod. Fisc. RSSRRT44P07C118R
Partita IVA 00153450202
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345
Registro delle Imprese di Mantova n. RSSRRT44P07C118R
Ricevente
Spett.le
Verdi Luigi
Via Tintoretto, n. 10
46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. VRDLGU70A01C118Q
Data
Documento
15.10.2017
Unità di
misura
n.
Descrizione
Quantità
Autovettura usata marca Audi A8 targata AA 173 RZ
1) Imponibile 22%
2.049,18
1
Numero
Fattura
15
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
2.049,18
1
2.049,18
2) Imponibile ....%
3) Imponibile ....%
Totale A (1+2+3)
2.049,18
5) IVA
6) IVA
Totale B (4+5+6)
450,82
(pari al 100% del corrispettivo)
4) IVA
22%
7) Non imponibile
1-2-3)
7)
8)
450,82
....%
8) Esente
....%
9) Escluso
Totale C (7+8+9)
Totale complessivo (A+B+C)
Operazione imponibile
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. .......... D.P.R. 26.10.1972, n. 633
Operazione esente ai sensi dell’art. .......... D.P.R. 26.10.1972, n. 633
2.500,00
(S.E. & O.)
ESEMPIO DI PRIMA CESSIONE DI AUTO ACQUISTATA CON IVA
TOTALMENTE INDETRAIBILE
Cessione “esente” da IVA di autovettura acquistata con IVA indetraibile al 100% (per
acquisti di autovetture avvenuti entro il 31.12.2000)
Fattura n. 2
Emittente
Calzificio Susanna di Belli Vittoria & C. S.n.c.
Via Mazzini, 10 - 46041 Asola (MN)
C.F. 00339010204 - Partita IVA 00339010204
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345
Registro delle Imprese di Mantova n. 00339010204
Ricevente
Spett.le
Verdi Luigi
Via Tintoretto, n. 10
46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. VRDLGU70A01C118Q
Data
15.10.2017
Unità di
misura
n.
Descrizione
Quantità
Autovettura usata marca Audi A8 targata AA 173 RZ immatricolata anno 2000
1
Documento
Numero
Fattura
57
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
2.500,00
8
2.500,00
1) Imponibile 22%
2) Imponibile ....%
3) Imponibile ....%
Totale A (1+2+3)
4) IVA
5) IVA
6) IVA
Totale B (4+5+6)
22%
....%
....%
7) Non imponibile
8) Esente
2.500,00 9) Escluso
1-2-3) Operazione imponibile
7)
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ..........
8)
Operazione esente ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972
7)
Operazione esclusa ai sensi dell’art. .....
2.500,00
Totale complessivo (A+B+C)
2.500,00
(S.E. & O.)
Trattasi di cessione di beni effettuata da impresa industriale (Calzificio Susanna S.n.c.) che non ha operato la detrazione totale dell’imposta sull’acquisto o importazione, a causa dell’indetraibilità oggettiva, al 100%, dell’IVA sulle
autovetture, vigente al momento dell’acquisto (anteriore all’1.01.2001).
Ra5769-1
Note
Totale C (7+8+9)
Tale situazione è riferibile anche agli acquisti effettuati in presenza di pro-rata operazioni esenti pari a zero.
Art. 13
Ratio in Tasca - I.V.A. 2017
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84
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali

ESEMPIO DI PRIMA CESSIONE DI AUTO USATA ACQUISTATA CON IVA
DETRAIBILE AL 15%
Vendita di autovettura usata acquistata con IVA detraibile al 15% (per autovetture
acquistate dall’1.01.2006 al 13.09.2006), senza istanza di rimborso IVA
Fattura n. 3
Emittente
Calzificio Susanna di Belli Vittoria & C. S.n.c.
Via Mazzini, 10 - 46041 Asola (MN)
C.F. 00339010204 - Partita IVA 00339010204
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345
Registro delle Imprese di Mantova n. 00339010204
Ricevente
Spett.le
Verdi Luigi
Via Tintoretto, n. 10
46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. VRDLGU70A01C118Q
Data
Documento
Numero
Fattura
10
15.10.2017
Unità di
misura
n.
Descrizione
Quantità
Autovettura usata marca Audi A8 targata AA 173 RZ immatricolata anno 2006
363,02 2) Imponibile .....%
1) Imponibile 22%
1
Prezzo
unitario
2.420,14
Codice IVA Importo
1/9
2.420,14
3) Imponibile ....%
Totale A (1+2+3)
363,02
6) IVA
Totale B (4+5+6)
79,86
2.057,12 Totale C (7+8+9)
2.057,12
(pari al 15% dell’importo al
netto dell’IVA)
4) IVA
79,86 5) IVA
22%
7) Non imponibile
.....%
8) Esente
9) Escluso
....%
(pari al 85% dell’importo al
netto dell’IVA)
Totale complessivo (A+B+C)
1-2-3) Operazione imponibile
9)Operazione esclusa ai sensi dell’art. 30, c. 5 L. 388/2000 e art. 13, c. 5 D.P.R. 26.10.1972, n.
2.500,00
633
(S.E. & O.)
Determinazione imponibile e IVA su cessione di auto usata acquistata con IVA, indetraibile nella misura dell’85%, partendo dal corrispettivo totale convenuto (IVA compresa)
Schema di calcolo
Ammontare del corrispettivo di cessione auto usata
+
-
2.420,14
363,02
Base imponibile IVA
2.500,00
:
1,033
=
2.420,14
x
15%
=
363,02
x
22%
Ra5769-1
IVA 22%
85
=
2.057,12
Ratio in Tasca - I.V.A. 2017
Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata
79,86
=
Importo escluso da IVA
Art. 13
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali

ESEMPIO DI PRIMA CESSIONE DI AUTO USATA ACQUISTATA CON IVA DETRAIBILE AL 40%
Vendita di autovettura usata acquistata con IVA detraibile al 40% (per autovetture
acquistate dal 27.06.2007)
Fattura n. 4
Emittente
Calzificio Susanna di Belli Vittoria & C. S.n.c.
Via Mazzini, 10 - 46041 Asola (MN)
C.F. 00339010204 - Partita IVA 00339010204
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345
Registro delle Imprese di Mantova n. 00339010204
Ricevente
Spett.le
Verdi Luigi
Via Tintoretto, n. 10
46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. VRDLGU70A01C118Q
Data
Documento
15.10.2017
Unità di
misura
n.
Descrizione
Quantità
Autovettura usata marca Audi A8 targata AA 173 RZ
1) Imponibile 22%
919,12 2) Imponibile .....%
1
Numero
Fattura
110
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
2.297,79
1/9
2.297,79
3) Imponibile ....%
Totale A (1+2+3)
919,12
Totale B (4+5+6)
202,21
Totale C (7+8+9)
1.378,67
(pari al 40% dell’importo al
netto dell’IVA)
4) IVA
22%
202,21 5) IVA
.....%
6) IVA
7) Non imponibile
9) Escluso
....%
1.378,67
(pari al 60% dell’importo al
netto dell’IVA)
8) Esente
1-2-3) Operazione imponibile
9)Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 13, ultimo comma D.P.R. 633/1972
Totale complessivo (A+B+C)
2.500,00
(S.E. & O.)
Determinazione imponibile e IVA su cessione di auto usata acquistata con IVA indetraibile nella misura dell’60%, partendo dal corrispettivo totale convenuto (IVA compresa)
Schema di calcolo
Ammontare del corrispettivo di cessione auto usata
2.500,00
:
1,088
=
+
2.297,79
x
40%
=
919,12
x
2.297,79
-
919,12
Base imponibile IVA
22%
Ra5769-1
IVA 22%
1.378,67
=
Art. 13
202,21
=
Importo escluso da IVA
Ratio in Tasca - I.V.A. 2017
Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata
86
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali

AUTOVETTURE - SECONDA CESSIONE SUCCESSIVA ALL’ACQUISTO (AUTO
USATA)
ð Regola
REGIME
DEL
MARGINE
Art. 36
D.L. 41/1995
I soggetti che esercitano, abitualmente oppure occasionalmente, il commercio di beni
ð usati possono applicare il regime del margine in relazione agli acquisti sostenuti senza
applicazione dell’IVA.
• I successivi cedenti di auto usate possono applicare il regime del margine alla vendita
dell’autovettura nei casi in cui il primo cedente:
1) è un soggetto privato, un “minimo” o un “forfetario” (non ha applicato IVA);
2) h a reso indetraibile l’IVA al 100% (fattura esente IVA ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.
27-quinquies D.P.R. 633/1972);
ð Applicazione ð
3) n
on ha detratto l’imposta afferente l’acquisto, cui è stata applicata l’aliquota IVA
del 10% (acquisti dal 1.01.2001 al 31.12.2005) o del 15% (acquisti dal 1.01.2006 al
13.09.2006), senza aver successivamente presentato istanza di rimborso;
4) h a applicato il regime del margine (fattura ex art. 36 D.L. 41/1995).
•L
’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal
cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione
Calcolo
ð dell’imposta ð e di quelle accessorie.
Nella fattura di cessione l’IVA non è esposta separatamente e si evidenzia che si tratta
di cessione ex art. 36 D.L. 41/1995.
ð Opzione
Principio
Art. 13,
c. 5 D.P.R.
633/1972
ð
Applicazione
REGIME
IVA
ð
C.M.
8/E/2009 p. 6.2
ð Per ciascuna cessione è possibile applicare l’imposta nei modi ordinari (100% del corrispettivo).
Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione
è stata ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva,
ð la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di
detrazione operata.
Tale criterio di determinazione della base imponibile si applica in relazione a tutte le
ð rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura
del 40% dell’imposta addebitata in fattura dal cedente.
La cessione di un veicolo usato per il quale, in sede di acquisto, l’IVA è stata detratta in misura integrale,
ð anche se applicata su una base imponibile commisurata al 40%, è assoggettata ad IVA nella misura
ordinaria (ipotesi che si realizza nel caso di prima cessione del veicolo a commercianti di autovetture).
Trattamento IVA delle cessioni di auto successive alla prima
Tavola
Acquisto dell’auto nuova
Data acquisto
autovettura
Trattamento IVA
Esente IVA
Fino
al 31.12.2000
Zero
Dal 1.01.2001
al 31.12.2005
10% (2)
Imponibile 10%
del corrispettivo
90%
escluso IVA
Regime del margine (1)
Dal 1.01.2006
al 13.09.2006
15% (2)
Imponibile 15%
del corrispettivo
85%
escluso IVA
Regime del margine (1)
Dal 14.09.2006
al 27.06.2007
In base
all’inerenza
(X%)
Imponibile X%
del corrispettivo
(100-X)%
escluso IVA
•R
egime del margine se X% < o = 15%
• I mponibile X% del corrispettivo se X% > 15%
40%
Imponibile 40%
del corrispettivo
60%
escluso IVA
• I mponibile 40% del corrispettivo [Circ. Ag. Entrate
8/E/2009] (3).
---------------------- oppure ---------------------• I mponibile il 100% del corrispettivo (4).
(1)
(2)
Note
Ra5769-1
2ª cessione (e successive) dell’auto
Detrazione
Trattamento IVA
IVA all’acquisto
Dal 28.06.2007
87
1ª cessione dell’auto
(3)
(4)
Art. 10, n. 27-quinquies
Regime del margine
Non è applicabile se l’IVA (applicata al 10% o 15% del corrispettivo) è stata detratta.
Anche in tali casi può essere applicata la detrazione del 40% se è stata avanzata istanza di rimborso.
C essione di un veicolo usato per il quale l’IVA è stata detratta nella misura del 40%: è assoggettata ad IVA nella stessa percentuale del 40%.
C essione di un veicolo usato per il quale in sede di acquisto l’IVA è stata detratta in misura integrale, ancorché applicata su una
base imponibile commisurata al 40%, e assoggettata ad IVA nella misura ordinaria.
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Art. 13
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali

ESEMPIO DI SECONDA CESSIONE DI AUTO USATA ACQUISTATA CON IVA
ORIGINARIAMENTE DETRAIBILE AL 40%
Fattura n. 5
Seconda cessione di autovettura con IVA detratta al 40%
Dati esempio
1ª cessione
Calzificio vende ad Alfa autovettura usata acquistata con IVA detraibile al 40% (ipotesi
assimilabile, ad esempio, alla fattura n. 4).
2ª cessione
Alfa vende autovettura dopo aver detratto l’IVA al 40%.
Ricevente
Emittente
Alfa S.r.l.
Via Tintoretto, n. 10
46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. - P. IVA 00229000304
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 13450
Registro delle Imprese di Mantova n. 00229000304
Spett.le
Verdi Luigi
Via Tintoretto, n. 10
46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. VRDLGU70A01C118Q
Data
Documento
15.10.2017
Unità di
misura
n.
Descrizione
Quantità
Autovettura usata marca Audi A8 targata AA 173 RZ
1) Imponibile 22%
1.191,18 2) Imponibile .....%
1
Numero
Fattura
470
Prezzo
Codice IVA Importo
unitario
2.977,94
1/9
2.977,94
3) Imponibile ....%
Totale A (1+2+3)
1.191,18
6) IVA
Totale B (4+5+6)
262,06
1.786,76 Totale C (7+8+9)
1.786,76
(pari al 40% dell’importo al
netto dell’IVA)
4) IVA
22%
262,06 5) IVA
7) Non imponibile
.....%
8) Esente
....%
9) Escluso
(pari al 60% dell’importo
al netto dell’IVA)
1-2-3)
9)
Operazione imponibile
Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 13, c. 5 D.P.R. 633/1972
Totale complessivo (A+B+C)
3.240,00
(S.E. & O.)
Schema di calcolo
Determinazione imponibile e IVA su cessione di auto usata acquistata con IVA, indetraibile nella misura del 60%, partendo dal corrispettivo totale convenuto (IVA compresa)
Ammontare del corrispettivo di cessione auto usata
+
2.977,94
-
1.191,18
Base imponibile IVA
3.240,00
:
1,088
=
2.977,94
x
40%
=
1.191,18
x
22%
Ra5769-1
IVA 22%
1.786,76
=
Art. 13
262,06
=
Importo escluso da IVA
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