codice sportivo internazionale

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codice sportivo internazionale
CODICE SPORTIVO INTERNAZIONALE FIA
FRestano 8-9-10reCODE SPORTIF INTERNATIONALINresTERNATIONAL SPORTING CODE
INDICE
ARTICOLO 1
ARTICOLO 2
ARTICOLO 3
ARTICOLO 4
ARTICOLO 5
ARTICOLO 6
ARTICOLO 7
ARTICOLO 8
ARTICOLO 9
ARTICOLO 10
ARTICOLO 11
ARTICOLO 12
ARTICOLO 13
ARTICOLO 14
ARTICOLO 15
ARTICOLO 16
ARTICOLO 17
ARTICOLO 18
ARTICOLO 19
ARTICOLO 20
Principi generali
Gare - Norme Generali
Gare – Organizzazione
Raduni
Parata
Dimostrazioni
Percorsi e Circuiti
Partenze e manches
Concorrenti e Piloti
Automobili
Ufficiali di Gara
Sanzioni
Reclami
Appelli
Regolamentazione sui numeri di gara
e sulla pubblicità sulle automobili
Scommesse sportive
Implicazioni commerciali collegate allo sport automobilistico
Modalità decisionali della FIA
Applicazione del Codice
Definizioni
ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1.1 REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE DELLO SPORT AUTOMOBILISTICO
1.1.1 La FIA rappresenta l’unico potere sportivo internazionale con facoltà di stabilire e fare applicare i
regolamenti fondati sui principi fondamentali della sicurezza e della parità sportiva al fine di favorire e
regolamentare le gare automobilistiche ed organizzare i Campionati Internazionali della FIA.
1.1.2 La FIA rappresenta il tribunale internazionale di ultima istanza incaricato di giudicare le controversie
che potrebbero insorgere dall’applicazione dei regolamenti, fermo restando che la Federazione
Internazionale Motociclistica esercita gli stessi poteri per quanto riguarda i veicoli a una, due e tre ruote.
ARTICOLO 1.2 CODICE SPORTIVO INTERNAZIONALE
1.2.1 Per esercitare i poteri suddetti in maniera giusta ed equa, la FIA ha stabilito il Codice Sportivo
Internazionale ed i suoi allegati.
1.2.2 Lo scopo del Codice e dei suoi allegati è quello di incoraggiare e facilitare la pratica dello sport
automobilistico.
1.2.3 Non sarà mai applicato con lo scopo di impedire o ostacolare una gara o la partecipazione di un
concorrente, a meno che la FIA non lo ritenga necessario per permettere che lo sport automobilistico sia
praticato in tutta sicurezza, equità e regolarità.
ARTICOLO 1.3 CONOSCENZA E RISPETTO DEI REGOLAMENTI
1.3.1 Qualsiasi persona, o gruppo di persone, che organizza una gara o vi prende parte:
1
1.3.1.a deve essere a conoscenza degli statuti e dei regolamenti della FIA e delle norme nazionali.
1.3.1.b deve impegnarsi a rispettarli senza riserve e ad osservare le decisioni della autorità sportiva e le
conseguenze che ne potrebbero derivare.
1.3.2 In caso di inosservanza di tali disposizioni, ogni persona o gruppo di persone che organizza una
competizione o vi partecipa può perdere la licenza che gli è stata rilasciata ed ogni costruttore può essere
escluso dai Campionati FIA su base temporanea o permanente. La FIA e / o l'ASN motiverà le proprie
decisioni.
1.3.3 Se l'automobile risulta non conforme alle norme tecniche applicabili, l’assenza di un vantaggio
prestazionale non può essere sostenuta come elemento di difesa.
ARTICOLO 1.4 REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE DELLO SPORT AUTOMOBILISTICO
1.4.1 La FIA riconosce una sola ASN, quale unico potere sportivo qualificato ad applicare il Codice e a
regolamentare lo sport automobilistico nell’insieme degli spazi territoriali posti sotto la sua tutela.
1.4.2 Ogni ASN é tenuta a rispettare il Codice .
ARTICOLO 1.5 ESERCIZIO DEL POTERE SPORTIVO NEGLI SPAZI TERRITORIALI
Le entità territoriali non autonome di uno Stato sono soggette al potere sportivo esercitato dalla ASN che
rappresenta tale Stato presso la FIA.
ARTICOLO 1.6 DELEGA DEL POTERE SPORTIVO
Ciascuna ASN ha il diritto di delegare a altri club del proprio paese, interamente o parzialmente, i poteri
sportivi che le sono stati conferiti dal Codice, ma solo con l’approvazione preliminare della FIA.
ARTICOLO 1.7 REVOCA DELLA DELEGA
Una ASN può revocare la delega con riserva di notifica alla FIA.
ARTICOLO 1.8 REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE
Ogni ASN può stabilire il proprio regolamento sportivo nazionale che deve essere messo a disposizione
della FIA.
ARTICOLO 2 GARE – NORME GENERALI
ARTICOLO 2.1 PRINCIPI GENERALI
2.1.1 Condizioni generali di applicazione del Codice
2.1.1.a. Tutte le gare organizzate in un paese rappresentato presso la FIA, sono regolamentate dal Codice.
2.1.1.b Tuttavia le Gare Chiuse ed i Tentativi di Record locali sono regolati dal Regolamento Sportivo
Nazionale. Nei paesi in cui non sia stato pubblicato un regolamento sportivo nazionale, verrà applicato il
Codice.
2.1.2 Organizzazione delle Competizioni
In ogni paese, una competizione può essere organizzata
2.1.2.a dalla ASN;
2.1.2.b da un Club Automobilistico, o eccezionalmente da un altro gruppo sportivo qualificato, a condizione
che tale Club o tale gruppo sia munito di un permesso di organizzazione.
2.1.3 Documenti ufficiali
2.1.3.a Per qualsiasi gara ad eccezione dei Tentativi di Record, salvo se previsto da specifici regolamenti
della FIA, è necessario predisporre dei documenti ufficiali fra i quali devono figurare obbligatoriamente il
Regolamento Particolare, la scheda di Iscrizione e il Programma Ufficiale.
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2.1.3.b Sarà considerata insussistente qualsiasi prescrizione contenuta in uno di tali documenti ufficiali se
contraria al Codice.
2.1.4 Menzione obbligatoria sui documenti relativi ad una competizione
2.1.4.a Su tutti i regolamenti particolari, programmi e moduli di iscrizione, relativi ad una competizione,
dovrà apparire chiaramente la menzione: “Organizzato conformemente al Codice ed ai suoi Allegati ed al
Regolamento Sportivo Nazionale di … (nome dell’ASN interessata o del suo rappresentante autorizzato)”.
2.1.4.b Nei paesi in cui non esiste un Regolamento Sportivo Nazionale, la menzione sarà ridotta a
“Organizzato conformemente al Codice ed ai suoi Allegati”.
2.1.5 Gare vietate
2.1.5.a E’ da considerare vietata qualsiasi gara la cui presentazione e/o organizzazione risulti non conforme
alle disposizioni del Codice e del Regolamento Sportivo Nazionale dell’ASN interessata.
2.1.5.b Se una competizione di questo tipo è compresa in una manifestazione per la quale è stato rilasciato
un Permesso di Organizzazione, tale permesso sarà nullo e non valido.
2.1.6 Competizione rinviata o soppressa
2.1.6.a Una competizione può essere rinviata o soppressa unicamente per ragioni di forza maggiore o di
sicurezza o se previsto dalle disposizioni del Regolamento particolare.
2.1.6.b In caso di cancellazione o di rinvio per più di 24 ore, le tasse di iscrizione dovranno essere
rimborsate.
2.1.7 Una gara si considera iniziata dall’orario previsto per l’inizio delle verifiche amministrative e/o
tecniche. Si considererà terminata ad esaurimento di uno dei termini seguenti, in particolare di quello che
risulterà l’ultimo:
2.1.7.a termine del reclamo o dell’appello o fine dell’audizione;
2.1.7.b fine delle verifiche amministrative e delle verifiche tecniche post-gara, avviate conformemente al
Codice.
2.1.8 Non può essere iscritta al calendario sportivo internazionale nessuna gara che faccia parte o intenda
far parte di un Campionato internazionale, di una Coppa internazionale, di un Trofeo internazionale, di un
Challenge internazionale o di una Serie internazionale non riconosciuti dalla FIA.
2.1.9 Tutte le automobili che partecipano ad una qualsiasi gara , nazionale o internazionale, aperta alle
formule, categorie o gruppi della FIA, come definiti nel Codice, devono essere conformi in tutti i punti ai
regolamenti tecnici della FIA, e ai chiarimenti ed interpretazioni ufficiali che la FIA ha fornito di questi
regolamenti. Una ASN non può modificare questi regolamenti tecnici della FIA senza specifica
autorizzazione scritta della FIA.
ARTICOLO 2.2 COMPETIZIONE INTERNAZIONALE
2.2.1 Lo status internazionale di una Competizione é determinato dalle condizioni seguenti:
2.2.1.a per le Gare Internazionali in Circuito, quest’ultimo deve disporre di una Licenza di omologazione
rilasciata dalla FIA di grado corrispondente alle Automobili ammesse;
2.2.1.b per i Rallyes internazionali e i Cross-Country Rallies/Rallyes Tout-Terrain, si applicano tutte le
disposizioni seguenti:
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2.2.1.c i Concorrenti ed i Piloti ammessi devono avere una Licenza Internazionale adeguata;
2.2.1.d la gara, esclusi i Tentativi di Record, dev’essere iscritta nel Calendario Sportivo Internazionale.
2.2.2 L’iscrizione al Calendario Sportivo Internazionale è a discrezione della FIA e va richiesta dall’ASN del
paese in cui è organizzata la gara. L’ eventuale rifiuto d’iscrizione sarà motivato dalla FIA.
2.2.3 Solo le Gare Internazionali possono fare parte di un Campionato internazionale, di una Coppa
internazionale, di un Trofeo internazionale, di un Challenge internazionale o di una Serie internazionale.
2.2.4 Se la Gara Internazionale é valida per un Campionato internazionale, una Coppa internazionale, un
Trofeo internazionale, un Challenge internazionale o una Serie internazionale, è posta sotto la supervisione
sportiva della FIA.
2.2.5 Per tutte le altre Gare Internazionali le ASN devono fare applicare nel loro paese la regolamentazione
internazionale stabilita dal Codice ed i regolamenti della ASN applicabili alla Competizione.
2.2.6 Nessun Pilota, Concorrente o altro titolare di licenza può partecipare ad una Gara Internazionale o ad
un Campionato internazionale, una Coppa internazionale, un Trofeo internazionale, un Challenge
internazionale o una Serie internazionale che non sia iscritta a Calendario Sportivo Internazionale o che
non sia governata dalla FIA o dalle ASN.
2.2.7 Una Gara Internazionale si qualifica come «riservata» se, per esservi ammessi, i Concorrenti o i Piloti
devono soddisfare a delle condizioni particolari. Le Gare ad invito sono Gare «riservate». In casi eccezionali
la FIA può autorizzare ad una ASN l’iscrizione a Calendario Sportivo Internazionale di Gare Internazionali
«riservate» che, tenuto conto della loro specificità, potranno essere organizzate in deroga all’Allegato O.
ARTICOLO 2.3 COMPETIZIONE NAZIONALE
2.3.1 Una Gara Nazionale é posta sotto la sola supervisione sportiva di una ASN che esercita il suo potere
regolamentare e organizzativo (principalmente in virtù del proprio regolamento sportivo nazionale) nel
rispetto delle condizioni generali di applicazione del Codice.
2.3.2 Salvo nei casi previsti più avanti, una Gara Nazionale é aperta unicamente a concorrenti e a piloti
titolari di una licenza rilasciata dall’ASN del paese in cui si svolge la gara.
2.3.3 Una Gara Nazionale non può essere valida per un Campionato internazionale, una Coppa
internazionale, un Trofeo internazionale, un Challenge internazionale o una Serie internazionale, né può
contare ai fini della classifica generale di più Gare Internazionali.
2.3.4 Una gara nazionale potrà ammettere, a discrezione della ASN che la autorizza, i titolari di licenza
sportiva rilasciata da un’altra ASN.
2.3.5 Per la disciplina del karting, i Concorrenti ed i Piloti che desiderano partecipare ad una Gara Nazionale
all’estero, aperta alla partecipazione di licenziati di ASN diverse da quella che la autorizza, devono avere la
Licenza Internazionale.
2.3.5.a In deroga, qualsiasi ASN che sia in grado di provare alla FIA di non avere nel proprio territorio
nazionale circuiti sufficienti per organizzare una Gara nazionale karting può autorizzare i propri licenziati
titolari di licenza nazionale a partecipare a gare nazionali Karting nel territorio di una ASN con cui abbia una
frontiera in comune (a condizione che nel caso di una frontiera marittima, la FIA ritenga che il legame
geografico sia adeguato).
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2.3.5.b Se un Organizzatore accetta l’iscrizione di un Concorrente o di un Pilota straniero che non sia
titolare di una Licenza Internazionale é passibile di una sanzione da parte della ASN che autorizza la Gara
Nazionale in questione nei termini di un’ammenda il cui importo é lasciato alla discrezione della ASN che
autorizza la Gara Nazionale in questione.
2.3.6 Se la Gara Nazionale fa parte di un Campionato, Coppa, Trofeo, Challenge o Serie Nazionale, i
Concorrenti titolari di licenza straniera non contabilizzano punti per la classifica di detto Campionato,
Coppa, Trofeo, Challenge o Serie Nazionale. L’attribuzione dei punteggi per la classifica del Campionato,
Coppa, Trofeo, Challenge o Serie Nazionale dovrà essere effettuata senza tener conto dei Concorrenti
titolari di licenza straniera.
Tenuto conto delle Direttive che riguardano le zone FIA, questo articolo non si applica ai licenziati che
appartengono ad un paese membro di una zona FIA e che partecipano a Gare Nazionali valide per un
Campionato di zona FIA.
2.3.7 Tutte le Gare Nazionali devono essere iscritte al calendario nazionale della ASN che le autorizza.
2.3.8 I Concorrenti e i Piloti che desiderano partecipare ad una Gara nazionale organizzata all’estero
devono avere l’autorizzazione della propria ASN.
2.3.9 Tale autorizzazione può rivestire la forma che ciascuna ASN riterrà conveniente.
2.3.10 Se un Organizzatore accetta l’iscrizione di un Concorrente o di un Pilota straniero senza la
preliminare autorizzazione della ASN che gli ha rilasciato la licenza commette una violazione che, se portata
a conoscenza della ASN che approva la Gara Nazionale in questione, sarà sanzionata con un’ammenda il cui
importo é lasciato alla discrezione della ASN che autorizza la Gara Nazionale in questione.
2.3.11 Si ricorda che le ASN possono rilasciare autorizzazioni ai propri licenziati solo per Competizioni
regolarmente iscritte nel calendario nazionale di una ASN.
2.3.12 Nelle gare che si svolgono in paesi dell’UE o in paesi assimilati, i concorrenti o conduttori
professionisti dell’UE sono ammessi a partecipare e a contabilizzare punti alle stesse condizioni dei
licenziati nazionali di tali paesi.
2.3.13 Inoltre, l'ASN che autorizza una Competizione che ammette la partecipazione di licenziati di altre
ASN ha l’obbligo di fornire alla FIA,ai Concorrenti ed ai Piloti le informazioni seguenti che devono figurare
in tutti i documenti ufficiali (specialmente nella scheda di iscrizione):
2.3.13.a la chiara indicazione che il Circuito possiede una omologazione internazionale valida o
un’omologazione nazionale rilasciata dalla competente ASN, adatta alle categorie di Automobili ammesse
alla Gara;
2.3.13.b l’indicazione delle categorie di Automobili ammesse a partecipare a tale gara conformemente
all’omologazione del circuito;
2.3.13.c l’indicazione del grado di Licenza di Pilota richiesto per partecipare alla gara.
2.3.14 Una Gara Nazionale può essere qualificata come «riservata» se i Concorrenti e i Piloti che vi
partecipano soddisfano a particolari condizioni. Le Gare a invito sono gare «riservate».
2.3.15 Una Gara Chiusa dev’essere autorizzata dalla ASN che può altresì concedere tale autorizazione in via
eccezionale a più Club se sono tutti interessati alla sua organizzazione.
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ARTICOLO 2.4 CAMPIONATO, COPPA, TROFEO, CHALLENGE E SERIE
2.4.1 Campionati Internazionali
2.4.1.a Solo la FIA ha il potere di autorizzare un Campionato Internazionale.
2.4.1.b I Campionati Internazionali possono essere organizzati solo dalla FIA o da un altro organismo con
l’accordo scritto della FIA. In questo caso il potere sportivo che organizza il Campionato ha gli stessi diritti e
gli stessi doveri dell’Organizzatore di una Gara.
2.4.1.c I Campionati Internazionali che hanno il nome della FIA sono proprietà della FIA e possono
includere il termine «Mondo» ( o qualsiasi altro termine di significato simile o derivato, quale che sia la
lingua in cui é scritto) solo se i regolamenti che vi si applicano sono conformi almeno ai requisiti esposti
all’articolo 2.4.3 del Codice e se assicurano per tutta la stagione la partecipazione media di almeno quattro
marchi automobilistici.
2.4.2 Coppa, trofeo, challenge e serie internazionale
2.4.2.a Una Coppa, un trofeo, un challenge e una serie internazionale può essere costituita di più Gare
Internazionali, soggette agli stessi regolamenti, o da una sola Gara internazionale.
2.4.2.b Solo le Gare Internazionali possono far parte di una Coppa, un Trofeo, un Challenge o una Serie
internazionale.
2.4.2.c Nessuna Coppa, Trofeo, Challenge o Serie internazionale può essere organizzata senza che l’ASN
che le propone abbia ottenuto l’approvazione preliminare della FIA; tale approvazione terrà conto degli
aspetti seguenti:
2.4.2.c.i
approvazione dei regolamenti sportivi e tecnici, soprattutto in tema di sicurezza;
2.4.2.c.ii
approvazione del calendario ;
2.4.2.c.iii
preliminare autorizzazione, anche delle date proposte, da parte delle ASN nel cui territorio
saranno organizzate una o più Competizioni valide per la Coppa, il trofeo, il challenge o la serie
internazionale;
2.4.2.c.iv
per le gare in circuito, il controllo dell’adeguata omologazione dei Circuiti e delle categorie
di Automobili ammesse e, per tutte le Gare, il rispetto di tutti i regolamenti FIA sulla sicurezza e
sull’assistenza medica;
2.4.2.c.v
verifica che il titolo di Coppa, trofeo, challenge o serie sia coerente con il suo campo di
applicazione geografico e con i relativi criteri tecnici e sportivi.
2.4.2.d
Le coppe, trofei, challenge o serie internazionali che hanno il nome della FIA sono proprietà
della FIA e possono essere organizzati solo dalla FIA o da un altro organismo con l’accordo scritto della
FIA. In questo caso il potere sportivo che organizza la coppa, trofeo, challenge o serie ha gli stessi diritti e gli
stessi doveri dell’Organizzatore di una Gara.
2.4.3 Utilizzo del termine "Mondo"
2.4.3.a
Le coppe, trofei, challenge o serie che hanno il nome della FIA sono proprietà della FIA e
possono includere il termine «Mondo» ( o qualsiasi altro termine di significato simile o derivato, quale che
sia la lingua in cui é scritto) solo se i regolamenti che vi si applicano sono conformi al meno ai requisiti
esposti qui di seguito e se assicurano per tutta la stagione la partecipazione media di almeno quattro
marchi automobilistici.
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2.4.3.b Le altre coppe, trofei, challenge o serie non possono utilizzare la parola «Mondo» (qualsiasi altro
termine di significato simile o derivato, quale che sia la lingua in cui é scritto) senza l’autorizzazione della
FIA In generale, la FIA accorda tale autorizzazione nel generale interesse dello sport e con riserva che siano
soddisfatti i seguenti requisiti. La FIA può revocare la sua autorizzazione se tali requisiti non vengono
rispettati.
2.4.3.b.i
Il calendario della Coppa, trofeo, challenge o serie deve includere Gare organizzate in
almeno tre continenti nel corso della stessa stagione.
2.4.3.b.ii
Se la coppa, trofeo, challenge o serie comporta una sola Competizione, le manches,
le Gare o altre serie determinanti per la qualificazione dei Concorrenti a tale Competizione unica devono
essere organizzate in almeno tre continenti e devono essere regolarmente iscritte nel Calendario Sportivo
Internazionale.
2.4.3.b.iii
L'Organizzatore deve accettare e riconoscere alla FIA, oltre ai diritti ed alle prerogative
descritti nel Codice o in altri regolamenti, il diritto di effettuare ispezioni in qualsiasi competizione della
coppa, trofeo, challenge o serie che utilizza la parola «Mondo», per verificare il rispetto dei principi del
Codice e dei regolamenti applicabili. L'Organizzatore faciliterà tali ispezioni autorizzando la FIA ad entrare
ovunque nel Circuito ed a visionare qualsiasi documentazione utile allo scopo.
2.4.3.b.iv
L'Organizzatore della coppa, trofeo, challenge o serie deve nominare per ogni Gara un
presidente del collegio dei commissari sportivi da una lista pubblicata ed aggiornata regolarmente dalla FIA
il quale dovrà dare conto di ogni grave infrazione al Codice o di qualsiasi irregolarità riscontrata in Gara alla
FIA, alla ASN che ha proposto la Gara ed alla ASN nel cui territorio si svolge tale Gara.
2.4.3.c La FIA può accordare una deroga, in via eccezionale, per una coppa, trofeo, challenge o serie che
possa provare di usare il termine «Mondo» da lunga data.
2.4.4 Campionati Nazionali
2.4.4.a Solo le ASN interessate possono autorizzare un Campionato Nazionale.
2.4.4.b I Campionati nazionali possono essere autorizzati solo da una ASN o da un altro organismo previo
accordo scritto di tale ASN.
2.4.4.c In un Campionato Nazionale é possibile organizzare una sola Gara all’estero alle condizioni
seguenti:
2.4.4.c.i
che la gara si svolga in un paese con cui l’ASN che autorizza il Campionato abbia una
frontiera in comune (a condizione che nel caso di una frontiera marittima, la FIA ritenga che il legame
geografico sia adeguato);
2.4.4.c.ii
che i regolamenti sportivi e tecnici del Campionato Nazionale siano stati approvati dalla FIA;
2.4.4.c.iii
che il Percorso su cui si svolgerà la gara sia stato approvato dalla FIA, e omologato nel caso
di Gare in Circuito, e che vengano rispettati tutti i regolamenti FIA in materia di sicurezza e assistenza
medica.
2.4.4.d
Solo per i Campionati Nazionali Karting, la ASN che può dimostrare alla FIA di non avere nel
suo territorio Piste Karting sufficienti per organizzare delle gare nazionali karting può essere autorizzata ad
appoggiarsi alle Gare del Campionato Nazionale di uno o più paesi frontalieri (a condizione che nel caso di
una frontiera marittima, la FIA ritenga che il legame geografico sia adeguato) per organizzare il proprio
Campionato Nazionale, con l’accordo preliminare della/delle ASN interessate.
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2.4.4.e Inoltre la FIA ha la facoltà di consentire lo svolgimento di un Campionato Nazionale composto
esclusivamente di Gare Chiuse fra le quali anche più di una gara sia prevista fuori dal territorio dell’ASN da
cui dipende il club organizzatore.
2.4.5 Coppa, trofeo, challenge o serie nazionale
2.4.5.a Solo le ASN interessate possono autorizzare una coppa trofeo, challenge o serie nazionale.
2.4.5.b Una coppa, trofeo, challenge o serie nazionale può essere composta da più Competizioni, governate
dallo stesso regolamento, o da un’unica Gara.
ARTICOLO 2.5 PARCO CHIUSO - PARC FERME
2.5.1 All’interno del parco chiuso, l’accesso è autorizzato solo agli ufficiali addetti alla sorveglianza. E’
vietata qualsiasi operazione, di preparazione o riparazione, a meno che non venga autorizzata dai suddetti
ufficiali o dai regolamenti applicabili.
2.5.2 Il parco chiuso è obbligatorio in tutte le gare che prevedono verifiche tecniche.
2.5.3 I Regolamenti di gara specificheranno il luogo in cui il o i parchi chiusi saranno installati.
2.5.4 Per le gare su percorso chiuso, il parco chiuso deve essere situato presso la linea d’arrivo ( o di
partenza, se prevista).
2.5.5 Alla fine della gara in quanto tale, la zona compresa fra la linea d’arrivo e l’entrata del parco chiuso è
sottoposta al regime di parco chiuso.
2.5.6 Il parco chiuso sarà di dimensioni adeguate e ben protetto per evitare che possa entrare qualcuno
quando ci sono delle automobili.
2.5.7 Il controllo sarà effettuato da ufficiali nominati dagli organizzatori; essi sono responsabili del
funzionamento del parco chiuso ed i soli a poter dare ordini ai concorrenti.
2.5.8 Le aree di controllo nei rallies e nei Cross-Country Rallies sono considerate come parco chiuso.
Nell’area di controllo non può svolgersi alcun intervento di riparazione o assistenza, salvo diversamente
stabilito dai regolamenti.
ARTICOLO 2.6 LICENZA
2.6.1 Principi generali
2.6.1.a I titolari di Licenza devono conoscere i testi del Codice e rispettarne le prescrizioni.
2.6.1.b In tutti i casi si applica il principio che ha il diritto di ottenere una licenza il candidato che risponde ai
criteri di attribuzione di una licenza in virtù del Codice, dei regolamenti sportivi e tecnici corrispondenti e
del Codice di Buona Condotta.
2.6.1.c Non è possibile partecipare ad una competizione per chi non ha una licenza rilasciata dalla sua ASN
di origine, ovvero una licenza rilasciata da un’ASN diversa da quella di origine previo assenso di
quest’ultima.
2.6.1.d La licenza Internazionale deve essere rinnovata ogni anno a partire dal 1° gennaio.
2.6.1.e Ogni ASN rilascerà le licenze in conformità con i regolamenti della FIA.
2.6.1.f La licenza può essere rilasciata sulla base di uno pseudonimo; tuttavia nessuno può far uso di due
pseudonimi.
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2.6.1.g Il rilascio o il rinnovo della licenza può avvenire sulla base della riscossione di una tassa.
2.6.1.h Una ASN può rilasciare una licenza ad uno straniero appartenente ad un paese non ancora
rappresentato presso la FIA con l’approvazione preliminare della FIA. L’elenco delle licenze rilasciate a
queste condizioni sarà conservato presso la Segreteria della FIA.
2.6.1.i Le ASN, all’atto della loro ammissione alla FIA, dovranno impegnarsi a riconoscere e registrare le
licenze rilasciate in questo modo.
2.6.2 Super-Licenza
2.6.2.a I candidati alla Super-licenza FIA dovranno presentarne richiesta ogni anno, firmando i moduli
appositamente stilati, e rinnovarla ogni anno.
2.6.2.b La FIA si riserva il diritto di rifiutare il rilascio di una Super-licenza, specialmente se il candidato non
risponde ai requisiti di buona condotta stabiliti dal Codice di Buona Condotta della FIA, allegato al Codice,
motivandone il rifiuto.
2.6.2.c Il documento della Super-licenza è di proprietà della FIA che la consegna a ciascun titolare.
2.6.2.d La sospensione o il ritiro della licenza conseguenti ad una sanzione esclude temporaneamente o
definitivamente il suo titolare dai Campionati della FIA per la durata di tale sospensione o ritiro.
2.6.2.e Un’ infrazione al codice della strada, constatata dalle autorità di polizia nazionale, costituisce
un’infrazione al Codice se si tratta di grave infrazione per aver messo in pericolo la vita altrui o per aver
causato danno all’immagine dello sport automobilistico o ai valori difesi dalla FIA.
2.6.2.f Il titolare della Super-Licenza che abbia commesso una tale infrazione al codice stradale potrà
essere oggetto dei seguenti provvedimenti:
2.6.2.f.i avvertimento da parte della FIA,
2.6.2.f.ii obbligo a compiere attività di interesse generale oppure ritiro temporaneo o definitivo della sua
Super-Licenza da parte del Tribunale Internazionale.
2.6.3 Concurrenti o Piloti Professionisti UE
2.6.3.a I Concorrenti o i Piloti Professionisti della UE possono partecipare a gare nazionali che si svolgono
in paesi dell’UE (o considerati assimilati dalla FIA) senza che si renda necessaria una speciale autorizzazione,
salvo l’obbligo per i Concorrenti e i Piloti karting di dover disporre di una Licenza Internazionale.
2.6.3.b Su questo tipo di licenze nazionali figurerà la bandiera dell’UE.
2.6.3.c Ogni ASN dell’UE o paese assimilato, secondo le decisioni della FIA, garantirà che le condizioni
assicurative tengano conto di queste norme.
2.6.3.d I Concorrenti o i Piloti Professionisti UE sono soggetti alla giurisdizione dell’ASN del paese in cui si
tiene la competizione cui partecipano, ed anche dell’ASN che ha rilasciato la licenza.
2.6.3.e Eventuali sospensioni di questo tipo di licenza saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale dello Sport
Automobilistico della FIA e/o sul sito internet de la FIA www.fia.com.
2.6.4 Certificato di registrazione per il personale dei Concorrenti iscritti ai Campionati del Mondo della
FIA
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2.6.4.a I Concorrenti iscritti ai Campionati del Mondo della FIA hanno l’obbligo di registrare presso la FIA i
componenti del proprio personale di seguito elencati.
2.6.4.b Chiunque eserciti in tutto o in parte le funzioni seguenti per conto di un Concorrente iscritto ad un
Campionato del Mondo della FIA dev’essere debitamente registrato presso la FIA:
2.6.4.b.i
Team principal: la persona che prende le decisioni più importanti per il Concorrente;
2.6.4.b.ii
Direttore sportivo: la persona che ha la responsabilità di assicurare che il Concorrente
rispetti il regolamento sportivo del Campionato del Mondo;
2.6.4.b.iii
Direttore tecnico: la persona che ha la responsabilità di assicurare che il Concorrente
rispetti il regolamento tecnico del Campionato del Mondo;
2.6.4.b.iv
Team manager : la persona che ha la responsabilità operativa del Concorrente durante le
Competizioni;
2.6.4.b.v
Concorrente.
Ingegnere di gara o equivalente: la persona responsabile di un’ Automobile del
2.6.4.c Nel Campionato del Mondo di Formula Uno della FIA, il numero minimo di persone da registrare é di
6 per ogni Concorrente. Negli altri Campionati del Mondo FIA, le Commissioni Sportive della FIA hanno
l’incarico di adattare tale numero in funzione delle specificità proprie a ciascun Campionato.
2.6.4.d Ciascun componente registrato del personale del Concorrente verrà considerato come un
Partecipante.
2.6.4.e All’atto della domanda di iscrizione ad un Campionato del Mondo FIA, ciascun Concorrente deve
comunicare alla FIA l’elenco dei membri del proprio personale da registrare in qualità di Personale del
Concorrente e firmare il formulario apposito.
2.6.4.f A ciascun membro del Personale del Concorrente debitamente registrato verrà consegnato, tramite
il Concorrente, un certificato di registrazione FIA, documento appositamente stilato e rilasciato dalla FIA
che ne resta la proprietaria.
2.6.4.g La registrazione dev’essere rinnovata ogni anno, a partire dal 1° gennaio di ogni anno.
2.6.4.h La FIA ha il diritto di rifiutare e di annullare la registrazione di chiunque non osservi le norme di
buona condotta stabilite dal Codice di Buona Condotta della FIA, allegato al Codice, motivandone la
decisione.
2.6.4.i La FIA ha il diritto di privare temporaneamente o definitivamente qualsiasi membro del personale
del Concorrente già registrato del diritto di accesso agli Spazi Riservati delle Competizioni di un Campionato
del Mondo FIA.
2.6.4.j Se avviene un cambiamento dei nominativi del personale del Concorrente ed i nuovi membri devono
essere ancora registrati, il Concorrente ne informerà la FIA entro 7 giorni presentando l’elenco aggiornato e
restituendo i certificati delle persone che non svolgono più le loro attività per il Concorrente.
ARTICOLO 2.7 CONDIZIONI SPECIFICHE
2.7.1 Automobili autorizzate nei Rallyes internazionali
10
2.7.1.a La potenza di tutte le Automobili è limitata in base al rapporto peso/potenza di 3,4 kg/ch (4,6
kg/kw) in tutti i rallies internazionali. La FIA può, in qualsiasi momento ed in qualsiasi circostanza, prendere
le misure necessarie per far rispettare tale limite di potenza.
2.7.1.b Ai rallies internazionali potranno partecipare solamente:
2.7.1.b.i
Le Automobili da turismo (Gruppo A), eccetto indicazioni diverse sulla fiche di
omologazione che escluda certe evoluzioni;
2.7.1.b.ii
Le Automobili di produzione (Gruppi N, R e RGT).
2.7.1.c Salvo diversa indicazione sulla fiche di omologazione che escluda certe evoluzioni, le vetture dei
Gruppi A,N, R e RGT sono autorizzate, per un ulteriore periodo di quattro anni dopo la scadenza della loro
omologazione, a partecipare a rallies internazionali diversi da quelli del Campionato del Mondo Rally alle
condizioni seguenti:
2.7.1.c.i
I documenti di omologazione FIA devono essere presentati alle verifiche amministrative e
tecniche.
2.7.1.c.ii
Le Automobili devono essere conformi al regolamento tecnico (Allegato J) in vigore alla
data della scadenza dell’omologazione ed essere in buone condizioni di partecipazione, a discrezione dei
commissari tecnici.
2.7.1.d La misura delle flange dei turbo usati su queste vetture ed il peso minimo devono essere in corso di
validità.
2.7.2 Rallies Cross-Country e Baja Cross-Country Rallies / Rallyes Tout-Terrain e Rallyes Tout-Terrain Baja
Possono partecipare ai Cross-Country Rallies/ Rallies Tout Terrain solo i veicoli da CCR/RTT (Gruppo T), così
come sono definiti dai regolamenti tecnici della FIA, mentre sono esclusi tutti gli altri veicoli.
2.7.3 Cross-Country Rallies Marathon /Rallyes Tout-Terrain Marathon
2.7.3.a Tutte le Maratone di CCR/RTT devono essere iscritte al Calendario Sportivo Internazionale.
2.7.3.b Solo una Maratona CCR/RTT può essere organizzata per continente e per anno, a meno di una
deroga speciale accordata dalla FIA.
2.7.3.c La durata complessiva non deve superare i 21 giorni, comprese le verifiche tecniche e la super prova
speciale.
2.7.3.d Solo le automobili di CCR/RTT (Gruppo T), così come definiti dai regolamenti tecnici della FIA, vi
possono partecipare mentre sono esclusi tutti gli altri veicoli.
2.7.4 Tentativi di Record
2.7.4.a Detentore di Record
2.7.4.a.i
Se il record è stato stabilito nel corso di un tentativo individuale, ne è detentore il
concorrente cui è stato accordato il permesso per il tentativo e che ha firmato la richiesta di autorizzazione.
2.7.4.a.ii
Se il record è stato stabilito nel corso di una manifestazione, ne è detentore il concorrente a
nome del quale è stata iscritta l’automobile con la quale è stata realizzata la prestazione.
2.7.4.b Giurisdizione
2.7.4.b.i
Ogni ASN decide sulle domande di omologazione di Record compiuti sul proprio territorio.
2.7.4.b.ii
La FIA decide sulle domande di omologazione di Record del Mondo che sono presentate per
il tramite delle ASN interessate.
2.7.4.c Automobili qualificate per stabilire dei Record
I Record possono essere stabiliti solo con un’ Automobile.
11
2.7.4.d Record riconosciuti
2.7.4.d.i
Gli unici Record riconosciuti sono i Record Locali, i Record Nazionali, i Record del Mondo, i
Record del Mondo Assoluti e il Record del Mondo Universale.
2.7.4.d.ii
Lo stesso Record può essere riconosciuto in più d’una delle categorie sopra menzionate.
2.7.4.e Record per Automobile riservati alla classe
Un’ Automobile che abbia stabilito o battuto un Record del Mondo nella sua classe può battere il Record
del Mondo Assoluto corrispondente ma non può battere lo stesso Record nella o nelle classi superiori.
2.7.4.f Tempi e distanze riconosciuti
2.7.4.f.i
Per i Record nazionali e per i Record del Mondo saranno riconosciuti solo i tempi e le
distanze stabiliti nell’Allegato D.
2.7.4.f.ii
Le ASN sono libere di riconoscere tutti i tipi di Record Locali.
2.7.4.g Record stabiliti in una gara
Non verrà omologato nessun Record stabilito nel corso di una gara.
2.7.4.h Tentativi di Record
Nell’Allegato D sono indicate le condizioni necessarie per effettuare i Tentativi di Record
2.7.4.i Condizioni di omologazione dei Record del Mondo
2.7.4.i.i
Un Record del Mondo potrà essere omologato solo se il tentativo si é tenuto in un paese
rappresentato presso la FIA o, in via eccezionale, in un paese non rappresentato ma in possesso di un
Permesso di Organizzazione rilasciato dalla FIA.
2.7.4.i.ii
In tutti i casi, un Record del Mondo potrà essere omologato solo il tentativo si é svolto in
un Percorso approvato dalla FIA.
2.7.4.j Registrazione dei record
2.7.4.j.i
Ciascuna ASN conserva un registro dei Record stabiliti o battuti nel suo paese e potrà
rilasciare, su richiesta, dei certificati di Record Nazionali o Locali.
2.7.4.j.ii
La FIA conserva un registro dei Record del Mondo e potrà rilasciare, su richiesta, dei
certificati di Record.
2.7.4.k Pubblicazione dei Record
2.7.4.k.i
In attesa dell’omologazione, non é ammessa alcuna pubblicità commerciale da parte degli
interessati che non contenga la menzione « Con riserva di omologazione » in caratteri facilmente leggibili.
2.7.4.k.ii La mancata osservanza di tale prescrizione comporta il rifiuto automatico dell’omologazione ed
eventuali penalità che la ASN interessata potrà stabilire.
2.7.4.l Diritti per i Tentativi di Record
2.7.4.l.i
L’ASN competente può stabilire dei diritti per la supervisione e l’amministrazione dei
Tentativi di Record Locali o Nazionali. L’importo é fissato ogni anno dalla ASN cui tale diritto sarà dovuto.
2.7.4.l.ii
La FIA può stabilire dei diritti per la supervisione e l’amministrazione dei Tentativi di Record
del Mondo. L’importo é fissato ogni anno dalla FIA cui tale diritto sarà dovuto.
ARTICOLO 3 COMPETIZIONI – ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 3.1 PERMESSO D'ORGANIZZAZIONE
Una Competizione deve disporre di un Permesso d’Organizzazione rilasciato dalla ASN del paese interessato
o dalla FIA se il paese non é rappresentato presso la FIA.
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ARTICOLO 3.2 RICHIESTA DEL PERMESSO D'ORGANIZZAZIONE
3.2.1 Ogni richiesta di Permesso di Organizzazione deve essere indirizzata all’ASN nei tempi stabiliti,
accompagnata dalle informazioni seguenti: bozza di Regolamento Particolare per ogni Gara della
Manifestazione, esclusi i Tentativi di Record.
3.2.2 Se l’ASN ha fissato un diritto per il rilascio di un Permesso di Organizzazione, la richiesta dev’essere
accompagnata dall’importo di tale diritto che dovrà essere rimborsato se il Permesso di Organizzazione non
viene accordato.
ARTICOLO 3.3 RILASCIO DI UN PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE
3.3.1 In ogni paese in cui sia presente una ASN, questa ha il diritto di rilasciare, secondo i formati di sua
scelta, i permessi di organizzazione.
3.3.2 L’ organizzatore che fa domanda per un permesso di organizzazione avrà il diritto di ottenere tale
permesso se risponde ai requisiti del Codice e dei regolamenti sportivi e tecnici della FIA e, se del caso, della
ASN.
ARTICOLO 3.4 RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
3.4.1 Una Competizione può essere organizzata su strada o su circuito o su entrambi ma la ASN non
rilascierà il Permesso di Organizzazione se il Comitato Organizzatore non ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni amministrative, laddove richieste.
3.4.2 Le porzioni di Competizioni organizzate su strade aperte al traffico devono essere effettuate in
conformità alle regole della circolazione in vigore nel paese in cui si svolgono.
3.4.3 Le Competizioni organizzate su una pista sono soggette a tutte le norme del Codice, ma possono
essere sottoposte anche a norme particolari che regolano la guida delle macchine da corsa in pista,
appositamente definite a tale scopo.
3.4.4 Pubblicazione dei Regolamenti: I regolamenti delle diverse gare di Campionato FIA dovranno
pervenire alla Segreteria della FIA secondo quanto stabilito dal regolamento sportivo di riferimento.
ARTICOLO 3.5 PRINCIPALI INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA
(non applicabIle al Campionato del Mondo di Formula Uno della FIA)
3.5.1 La designazione del o degli Organizzatori.
3.5.2 Il nome, la natura e la definizione della o delle Competizioni in programma.
3.5.3 Una menzione specifica che la Manifestazione é soggetta al Codice ed al regolamento sportivo
nazionale, se presente.
3.5.4 La composizione del Comitato Organizzatore con i nomi delle persone che lo compongono e l’indirizzo
di tale comitato.
3.5.5 Il luogo e la data della Manifestazione.
3.5.6 Una descrizione dettagliata delle Gare in programma (lunghezza e direzione del Percorso, classe e
categorie delle Automobili ammesse, carburante, limite del numero dei Concorrenti, se del caso, etc.).
3.5.7 Tutte le informazioni utili relative alle Iscrizioni: indirizzo cui inviarle, date e ore di apertura e
chiusura, importo delle tasse, se previste.
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3.5.8 Tutte le informazioni utili relative alle assicurazioni.
3.5.9 Le date, l’ora ed il tipo di partenze con indicazione degli handicap, se previsti.
3.5.10 Un richiamo alle disposizioni del presente Codice soprattutto a quelle relative alle licenze
obbligatorie e ai segnali (v. Allegato H).
3.5.11 La maniera in cui si effettuerà la classifica.
3.5.12 Una lista dettagliata dei premi.
3.5.13 Un richiamo alle disposizioni del Codice sui reclami.
3.5.14 I nomi dei commissari sportivi e degli altri ufficiali.
3.5.15 Una disposizione sull’eventuale rinvio o cancellazione di una Competizione.
ARTICOLO 3.6 MODIFICHE AI REGOLAMENTI PARTICOLARI
Dopo l’apertura delle iscrizioni, non si dovranno apportare modifiche ai Regolamenti particolari, a meno
che non vi sia l’accordo unanime di tutti i concorrenti già iscritti o a meno di decisione dei commissari
sportivi.
ARTICOLO 3.7 PRINCIPALI INDICAZIONI DA INCLUDERE NEL PROGRAMMA UFFICIALE
3.7.1 Menzione specifica che La Manifestazione è soggetta al Codice ed al Regolamento sportivo nazionale
se ne esiste uno.
3.7.2 Il luogo e la data della manifestazione.
3.7.3 Una breve descrizione e l’orario delle Gare previste.
3.7.4 I nomi dei Concorrenti e dei Piloti ed i numeri distintivi delle loro Automobili.
3.7.5 L’ Handicap se previsto.
3.7.6 Una lista dettagliata dei premi.
3.7.7 I nomi dei commissari sportivi e degli altri ufficiali.
ARTICOLO 3.8 ISCRIZIONI
3.8.1 Un’Iscrizione obbliga il concorrente a prendere parte alla competizione alla quale si è iscritto, tranne
in casi di forza maggiore debitamente documentati.
3.8.2 Obbliga anche l’Organizzatore a soddisfare, nei confronti del concorrente, a tutti i requisiti particolari
dell’iscrizione, con l’unica riserva che il concorrente abbia fatto il possibile per partecipare alla
competizione in questione.
ARTICOLO 3.9 RICEZIONE DELLE ISCRIZIONI
3.9.1 Il Comitato Organizzatore può aprire le iscrizioni solo dopo che l’ASN abbia rilasciato il permesso per
la Manifestazione.
3.9.2 Formato delle Iscrizioni
Le iscrizioni definitive devono essere formulate per iscritto secondo il formato richiesto dal comitato
organizzatore; devono indicare i nomi e gl’indirizzi dei concorrenti e dei piloti ed i numeri delle loro licenze.
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Tuttavia i Regolamenti particolari possono fissare una proroga del termine per la nomina dei piloti.
3.9.3 Pagamento dei diritti di Iscrizione
Se il Regolamento particolare prevede una tassa d’iscrizione ogni iscrizione dovrà essere accompagnata,
pena la nullità, dall’importo di tale tassa.
3.9.4 Autorizzazioni rilasciate dalle ASN per partecipare a Competizioni Internazionali all’estero.
3.9.4.a I concorrenti e i piloti che desiderano partecipare ad una competizione internazionale all’estero
devono ottenere l’autorizzazione preliminare della propria ASN.
3.9.4.b Tale autorizzazione può avere la forma che l’ASN interessata giudicherà più conveniente.
3.9.4.c L’accettazione da parte di un organizzatore dell’iscrizione di un concorrente o di un pilota straniero
che non abbia l’autorizzazione dell’ASN che ha rilasciato la licenza costituirà un’infrazione che, se portata a
conoscenza della FIA, verrà sanzionata con una multa il cui importo sarà a discrezione della FIA.
3.9.4.d Si ricorda che le ASN non possono rilasciare autorizzazioni ai propri licenziati se le gare non sono
state iscritte a Calendario internazionale FIA.
ARTICOLO 3.10 RISPETTO DELLE ISCRIZIONI
3.10.1 Le contestazioni fra concorrenti ed organizzatori in materia di iscrizioni saranno giudicate dall’ASN
che ha approvato il comitato organizzatore senza pregiudizio del diritto di appello se si tratta di un
concorrente straniero.
3.10.2 Se il giudizio non può essere reso prima della data della competizione in questione, il concorrente già
iscritto o il pilota, che abbia accettato di competere alla gara e che decida di non partecipare, sarà
immediatamente sospeso internazionalmente (ritiro provvisorio della licenza) a meno che non versi una
cauzione il cui importo sarà fissato, in ciascun paese, dall’autorità sportiva competente.
3.10.3 Il versamento di tale cauzione non implica che il concorrente o il pilota possa sostituire una
competizione con un’altra.
ARTICOLO 3.11 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
3.11.1 Le date e le ore di chiusura delle iscrizioni devono essere indicate obbligatoriamente nel
Regolamento particolare.
3.11.2 Per le competizioni internazionali, la chiusura delle iscrizioni deve avvenire almeno 7 giorni prima
della data fissata per la Manifestazione. Per le altre competizioni, tale termine può essere ridotto a
discrezione della ASN interessata o della FIA.
ARTICOLO 3.12 ISCRIZIONI CONTRATTE CON MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.
3.12.1 Le iscrizioni possono essere contratte tramite qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica a
condizione che siano inviate prima dell’ultima ora fissata per la chiusura delle iscrizioni e che siano
accompagnate dall’importo della tassa d’iscrizione, se prevista.
3.12.2 Farà fede l’ora di spedizione indicata sulla comunicazione elettronica (ad es.: posta elettronica).
ARTICOLO 3.13 ISCRIZIONI CONTENENTI DICHIARAZIONI FALSE
3.13.1 Le iscrizioni che contengono dichiarazioni false devono essere considerate nulle e insussistenti.
3.13.2 Il deposito di una tale Iscrizione costituisce un’infrazione al Codice. Può essere inoltre confiscata la
tassa d’iscrizione.
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ARTICOLO 3.14 RIFIUTO DI UN’ISCRIZIONE
3.14.1 Se un comitato organizzatore rifiuta l’iscrizione per una competizione internazionale, deve
informarne l’interessato entro 2 giorni dalla data di ricezione dell’iscrizione e, al più tardi, 5 giorni prima
dell’inizio della competizione. Il rifiuto deve essere motivato.
3.14.2 Per le altre competizioni, il regolamento nazionale può prevedere altre scadenze per quanto
riguarda la notifica del rifiuto dell’iscrizione.
ARTICOLO 3.15 ISCRIZIONI CONDIZIONATE
3.15.1 Il Regolamento particolare può prevedere che le iscrizioni siano accettate con riserve che devono
essere ben chiare, ad esempio quando il numero dei partenti è limitato, se si libera un posto fra gli altri
concorrenti iscritti.
3.15.2 L’iscrizione condizionata deve essere notificata all’interessato per lettera o tramite qualsiasi mezzo
di comunicazione elettronica al più tardi il giorno seguente alla chiusura delle iscrizioni, ma il concorrente
iscritto con riserva non è soggetto alle prescrizioni relative al divieto di sostituire una Competizione con
un’altra.
ARTICOLO 3.16 PUBBLICAZIONE DELLE ISCRIZIONI
3.16.1 Non è possibile pubblicare il nome di un concorrente di cui gli Organizzatori non abbiano ricevuto
regolare iscrizione, accompagnata dal pagamento della tassa d’iscrizione, se prevista.
3.16.2 I concorrenti iscritti con riserva devono essere designati tali all’atto della pubblicazione delle
iscrizioni.
ARTICOLO 3.17 SCELTA DEI CONCORRENTI
3.17.1 Se il Regolamento relativo alla Manifestazione prevede un limite nel numero delle iscrizioni, lo
stesso Regolamento deve precisare le modalità di scelta dei Concorrenti ammessi.
3.17.2 In mancanza di tali modalità, la scelta verrà effettuata con sorteggio o con altro mezzo deciso dalla
ASN.
ARTICOLO 3.18 NOMINA DEI SUPPLENTI
I concorrenti eliminati secondo le condizioni fissate dall’art. 3.17 del Codice potranno essere ammessi come
supplenti da parte del comitato organizzatore.
ARTICOLO 3.19 ISCRIZIONE DI UN’AUTOMOBILE
3.19.1 Un’automobile non può essere iscritta più di una volta per la stessa competizione.
3.19.2 In circostanze eccezionali, una ASN può apportare sul suo territorio una deroga a tale regola,
permettendo che una stessa automobile sia iscritta più di una volta nella stessa competizione, a condizione
che sia pilotata solo una volta dallo stesso pilota.
ARTICOLO 3.20 LISTA UFFICIALE DEGLI ISCRITTI
Il comitato organizzatore deve obbligatoriamente inviare all’ASN e mettere a disposizione di ciascun
concorrente la lista ufficiale dei concorrenti ammessi alla competizione, almeno 48 ore prima dell’inizio
della Manifestazione. Se la data di chiusura delle Iscrizioni è fissata in maniera tale da non consentire il
rispetto delle 48 ore, la lista ufficiale dev’essere messa a disposizione di ciascun Concorrente prima
dell’inizio della Competizione.
ARTICOLO 3.21 AREE RISERVATE
L'accesso alle Aree Riservate é consentito solo se muniti di una specifica autorizzazione o di un
lasciapassare.
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ARTICOLO 4 RADUNI
ARTICOLO 4.1 ITINERARIO
L’itinerario o gli itinerari di un Raduno possono essere obbligatori ma con semplici controlli dei passaggi e
senza che alcuna velocità media possa essere imposta ai partecipanti durante la corsa.
ARTICOLO 4.2 CONDIZIONI GENERALI
4.2.1 Il programma di un Raduno può includere una o più attività sportive, ad eccezione delle gare di
velocità, con riserva che tali attività sportive aggiuntive possano svolgersi unicamente nel punto di arrivo.
4.2.2 Nei Raduni non devono essere previsti premi in denaro.
4.2.3 I Raduni sono dispensati dall’obbligo di iscrizione a calendario sportivo internazionale anche se i
partecipanti sono di nazionalità differenti. In ogni caso il relativo regolamento dev’essere approvato dalla
ASN del paese interessato.
4.2.4 I dettagli organizzativi contenuti nel Regolamento devono rispecchiare quelli previsti dal Codice per le
Competizioni.
4.2.5 Se l’itinerario o gli itinerari di un Raduno interessano il territorio di una sola ASN, i partecipanti non
sono obbligati ad avere una licenza.
4.2.6 In caso contrario, i Raduni sono soggetti alle prescrizioni applicabili ai Percorsi internazionali ed i
partecipanti devono essere muniti di licenza.
ARTICOLO 5 PARATA
ARTICOLO 5.1 CONDIZIONI
Vanno osservate le condizioni seguenti:
5.1.1 una vettura ufficiale guida la parata ed un’altra la chiude;
5.1.2 queste due vetture ufficiali devono essere guidate da piloti esperti sotto l’autorità del direttore di
gara;
5.1.3 sono severamente vietati i sorpassi;
5.1.4 il cronometraggio è vietato;
5.1.5 nell’ambito di una Manifestazione, ogni parata deve essere menzionata nel regolamento particolare;
le automobili che vi partecipano devono essere menzionate nel programma ufficiale.
ARTICOLO 5.2 AUTORIZZAZIONE
Per organizzare una Parata é necessaria una specifica autorizzazione della ASN del paese organizzatore.
ARTICOLO 6 DIMOSTRAZIONE
ARTICOLO 6.1 CONDIZIONI
Vanno osservate le condizioni seguenti:
6.1.1 le Dimostrazioni devono essere controllate in ogni momento dal direttore di gara;
6.1.2 le Dimostrazioni di più di 5 vetture devono essere controllate in qualsiasi momento da una vettura di
sicurezza, con, alla guida del convoglio, un pilota esperto sotto l’autorità del direttore di gara;
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6.1.3 tutti i commissari devono presiedere le loro postazioni (nel quadro di una Manifestazione); devono
essere garantiti i servizi di soccorso e di segnalazione;
6.1.4 devono essere previsti gli apprestamenti necessari per la sicurezza degli spettatori;
6.1.5 i piloti devono indossare vestiti di sicurezza adatti (si raccomandano fortemente abiti e caschi
approvati dalla FIA). Gli organizzatori possono specificare regole di vestiario minimo;
6.1.6 le Automobili devono soddisfare ai requisiti di sicurezza dei controlli tecnici;
6.1.7 dopo le verifiche tecniche, dev’essere pubblicato un elenco dettagliato dei partecipanti;
6.1.8 non sono ammessi passeggeri salvo se previsti originariamente dalle Automobili nelle stesse
condizioni di sicurezza del Pilota e a condizione di indossare vestiti di sicurezza adatti (si raccomandano
fortemente abiti e caschi approvati dalla FIA). Gli organizzatori possono specificare regole di vestiario
minimo;
6.1.9 sono severamente vietati i sorpassi a meno che non siano richiesti dai commissari a mezzo della
bandiera blu;
6.1.10 il cronometraggio è vietato;
6.1.11 nell’ambito di una Manifestazione, ogni Dimostrazione deve essere menzionata nel regolamento
particolare; le automobili che vi partecipano devono essere menzionate nel programma ufficiale.
ARTICOLO 6.2 AUTORIZZAZIONE
Le Dimostrazioni non possono essere organizzate senza l’autorizzazione dell’ASN del paese organizzatore.
ARTICOLO 7 PERCORSI E CIRCUITI
ARTICOLO 7.1 PERCORSI INTERNAZIONALI
7.1.1 Se una competizione attraversa, lungo il suo percorso, il territorio di più paesi, gli organizzatori
dovranno ottenere, tramite la propria ASN, l’assenso preliminare dell’ASN di ogni paese attraversato e della
FIA se si tratta di paesi non rappresentati presso la FIA.
7.1.2 Le ASN dei paesi attraversati avranno il controllo sportivo su tutta la parte del percorso che rientra nei
limiti del proprio territorio, restando inteso che l’omologazione dei risultati sarà attribuita all’ASN degli
organizzatori.
ARTICOLO 7.2 APPROVAZIONE DEI PERCORSI
Il percorso di una competizione dev’essere approvato dall’ASN.
La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da un itinerario dettagliato con l’indicazione delle
distanze esatte da percorrere.
ARTICOLO 7.3 MISURA DELLE DISTANZE
Per le competizioni diverse dai tentativi di record, le distanze fino a 10 km saranno misurate, seguendo la
linea mediana, da un geometra esperto; le distanze superiori a 10 km saranno determinate sulla base delle
pietre chilometriche o mediante una carta ufficiale con scala di almeno 1: 250.000.
ARTICOLO 7.4 LICENZA INTERNAZIONALE PER CIRCUITI O PERCORSI
7.4.1 Una ASN deve rivolgersi alla FIA per ottenere una licenza internazionale per un Circuito o un Percorso
permanente o temporaneo in vista di una gara automobilistica o di un tentativo di record.
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7.4.2 La FIA può rilasciare una licenza di Circuito per gare automobilistiche o una licenza di Percorso per i
tentativi di record e nominerà un Ispettore per garantire che il Circuito o il Percorso sia conforme ai
requisiti.
7.4.3 La FIA, dopo avere consultato l’ASN competente, può rifiutare di rilasciare la licenza o ritirarla
motivando il rifiuto o il ritiro.
7.4.4 Indicazioni da includere sulle licenze per Circuiti o Percorsi
7.4.4.a La licenza rilasciata dalla FIA dovrà menzionare la lunghezza del Circuito o del Percorso e, nel caso
di un Circuito da corsa, il grado corrispondente alle categorie di automobili da corsa per cui tale licenza è
valida (v. Allegato O).
7.4.4.b Se del caso, dovrà indicare se il Percorso o il Circuito é approvato per Tentativi di Record del
Mondo.
ARTICOLO 7.5 LICENZA NAZIONALE PER UN CIRCUITO O UN PERCORSO
E’ facoltà dell’ ASN rilasciare una licenza nazionale per un Circuito o un Percorso, alle condizioni indicate
agli articoli 7.5.1 e 7.5.2 del Codice.
7.5.1 La Licenza rilasciata da una ASN deve menzionare la lunghezza del Circuito o del Percorso e indicare se
é approvato per Tentativi di Record locali o Nazionali.
7.5.2 La licenza dovrà menzionare anche i regolamenti particolari del Circuito o del Percorso che i piloti
sono tenuti a conoscere e a rispettare.
ARTICOLO 7.6 REQUISITI NECESSARI PER CIRCUITI E PERCORSI PERMANENTI O TEMPORANEI
I requisiti necessari per Circuiti e Percorsi permanenti o temporanei sono determinati periodicamente
dalla FIA.
ARTICOLO 7.7 AFFISSIONE DELLA LICENZA PER CIRCUITI
La licenza per Circuito dovrà essere affissa, fintantochè sarà valida, in un punto bene in vista della pista.
ARTICOLO 8 PARTENZE E MANCHES
8.1 PARTENZA
8.1.1 Ci sono solo 2 tipi di partenze:
8.1.1.a Partenza lanciata;
8.1.1.b Partenza da fermo.
8.1.2 I concorrenti saranno considerati come partiti nel momento in cui è dato il segnale di partenza, quale
che sia il tipo di partenza. In nessun caso tale segnale dovrà essere ripetuto.
8.1.3 Per tutte le competizioni diverse dai tentativi di record, i regolamenti sportivi o i Regolamenti
particolari dovranno indicare le caratteristiche della partenza.
8.1.4 In caso di cronometraggio, questo comincia alla Partenza.
ARTICOLO 8.2 LINEA DI PARTENZA
8.2.1 Per tutte le competizioni che comportano una partenza lanciata, la linea di partenza è la linea al
passaggio della quale comincia il cronometraggio della o delle Automobili.
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8.2.2 Per tutte le competizioni che comportano una partenza da fermo, la linea di partenza è la linea in
rapporto a cui sono fissate le posizioni che ogni veicolo deve occupare ( e se necessario anche ogni Pilota)
prima della partenza.
8.2.3 I regolamenti sportivi o i Regolamenti particolari devono determinare le rispettive posizioni di tutte le
Automobili prima della partenza ed il metodo con cui tali posizioni sono state determinate.
ARTICOLO 8.3 PARTENZA LANCIATA
8.3.1 Una partenza è detta lanciata se l’Automobile è già in movimento quando inizia il cronometraggio.
8.3.2 Salvo diverse disposizioni del regolamento sportivo o del Regolamento Particolare, i Concorrenti
lasciano la griglia di partenza seguendo una vettura ufficiale e rispettando il proprio ordine di Partenza che
potrà essere effettuato come allineati o come affiancati, secondo quanto stabilito dal regolamento sportivo
o dal Regolamento Particolare che indicherà altresì la procedura da seguire nel caso in cui un’Automobile
non riesca a partire nella posizione assegnata.
8.3.3 Quando la vettura ufficiale lascia la pista, i concorrenti continuano in ordine dietro l’automobile in
testa. Sarà dato il segnale di Partenza. Tuttavia, se non diversamente disposto nel regolamento sportivo o
nel Regolamento Particolare, la gara sarà considerata iniziata solo quando le vetture hanno superato la
Linea di Partenza; il cronometraggio è attivato nel momento in cui l’Automobile in testa passa questa linea.
ARTICOLO 8.4 PARTENZA DA FERMO
8.4.1 Una Partenza é detta da fermo quanto l’Automobile é immobile nel momento in cui é dato l’ordine di
partenza.
8.4.2 Per un Tentativo di Record con partenza da fermo, l’Automobile immobile sarà posizionata in modo
che la parte destinata a far scattare il sistema di cronometraggio al passaggio della linea di partenza si trovi
al massimo a 10 centimetri dietro tale linea. Il motore dell’Automobile sarà messo in moto prima della
Partenza.
8.4.3 Per le altre Competizioni con Partenza da Fermo, i Regolamenti Particolari devono indicare se il
motore dell’Automobile dev’essere in moto o spento.
8.4.4 Per le Automobili che partono separatamente o schierate su un’unica fila:
8.4.4.a Se i tempi sono presi da registratori automatici, la o le Automobili saranno piazzate prima della
partenza come indicato per i tentativi di record con partenza da fermo.
8.4.4.b Se i tempi sono presi con apparecchio manuale o registratori non automatici, la o le Automobili
saranno piazzate, prima della partenza, in modo tale che la sezione delle ruote anteriori a contatto del
suolo si trovi sulla linea di partenza.
8.4.5 Per le Automobili che partono in formazione di griglia
8.4.5.a Quale che siano le posizioni in rapporto alla Linea di Partenza indicate nei Regolamenti sportivi o nei
Regolamenti Particolari, i tempi contano dal momento in cui é dato il segnale di partenza.
8.4.5.b In seguito tuttavia, se si tratta di una gara in circuito chiuso, dalla fine del primo giro, ogni
Automobile sarà cronometrata al suo passaggio sulla linea di cronometraggio, salvo diversamente indicato
nei Regolamenti menzionati.
8.4.6 Dopo la pubblicazione della griglia di partenza, il posto del pilota che non potrà partire sarà lasciato
vacante e gli altri concorrenti manterranno la loro posizione iniziale sulla griglia.
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ARTICOLO 8.5 STARTER
Per le gare di velocità internazionale in cui la partenza viene data sulla linea, lo starter dev’essere
obbligatoriamente il direttore di gara o il direttore di prova a meno che l’uno o l’altro designi un altro
Ufficiale per tale incarico.
ARTICOLO 8.6 FALSA PARTENZA
8.6.1 C’è falsa partenza quando un Concorrente:
8.6.1.a non si trova nella corretta posizione di Partenza (prevista dal regolamento sportivo o dai
regolamenti Particolari), o ;
8.6.1.b lascia la posizione che gli è stata assegnata prima che venga dato il segnale di Partenza;
8.6.1.c si trova in movimento quando viene dato il segnale di Partenza, in caso di Partenza da fermo, o;
8.6.1.d accelera anzitempo o irregolarmente in caso di Partenza lanciata o non tiene la formazione
prescritta (tali casi devono essere previsti dal regolamento sportivo o dai Regolamenti Particolari, o essere
specificati dal Direttore di Gara o dal Direttore di Prova).
8.6.2 Qualsiasi Falsa Partenza costituisce infrazione ai Regolamenti.
ARTICOLO 8.7 MANCHES
8.7.1 Una competizione può comportare delle partenze in serie la cui composizione deve essere
determinata dal comitato organizzatore e pubblicata nel programma ufficiale.
8.7.2 La composizione delle serie può essere modificata, se necessario, ma solo dai commissari sportivi.
ARTICOLO 8.8 EX AEQUO
In caso di ex aequo i concorrenti ex aequo dividono il premio attribuito al loro posto in classifica e il o i
premi successivi a disposizione, oppure, se tutti i concorrenti interessati sono d’accordo, i commissari
sportivi danno l’autorizzazione affinchè si svolga una nuova competizione fra i soli concorrenti in questione,
imponendone le condizioni; in nessun caso, tuttavia, si dovrà ricominciare la prima gara.
ARTICOLO 9 CONCORRENTI E PILOTI
ARTICOLO 9.1 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI E PILOTI
9.1.1 Chiunque desideri ottenere la qualifica di concorrente o di pilota deve indirizzare la richiesta di licenza
all’ASN del proprio paese di nazionalità .
9.1.2 Se sulla domanda di iscrizione non compare alcun Concorrente, il primo Pilota é considerato come
avente anche la qualità di Concorrente e deve essere munito delle due Licenze corrispondenti.
ARTICOLO 9.2 RILASCIO DELLE LICENZE
9.2.1 I certificati di registrazione, stabiliti secondo il modello approvato dalla FIA e che portano il nome
dell’ASN, sono chiamati “Licenza di concorrente”, “Licenza di pilota” o “Licenze per partecipanti con abilità
speciali” così come definite all’Allegato L ed è facoltà delle ASN rilasciarli.
9.2.2 Sono previsti tre tipi di licenze internazionali:
9.2.2.a Licenza di Concorrente;
9.2.2.b Licenza di Pilota;
9.2.2.c Licenze per partecipanti con abilità speciali.
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9.2.3 Ogni ASN è autorizzata al rilascio di Licenze Internazionali.
9.2.4 Una ASN può inoltre rilasciare delle licenze nazionali secondo un modello di sua scelta. A tale scopo
può usare le licenze internazionali, aggiungendo una dicitura che ne limiti la validità al solo territorio
nazionale, o ad una specifica categoria di manifestazione sportiva.
ARTICOLO 9.3 DIRITTO DI RILASCIARE LICENZE
9.3.1 Ogni ASN ha il diritto di rilasciare licenze ai suoi cittadini.
9.3.2 Ogni ASN ha il diritto di rilasciare licenze ai cittadini di paesi rappresentati presso la FIA, con il vincolo
delle condizioni seguenti:
9.3.2.a che l’ASN di appartenenza dia l’autorizzazione al rilascio che potrà essere effettuato una volta
l’anno ed in casi particolari;
9.3.2.b che gli interessati siano in grado di fornire alla ASN di appartenenza (del paese del loro passaporto)
una prova di residenza stabile nell’altro paese (i minori di 18 anni alla data di richiesta della Licenza devono
fornire anche attestazione di frequenza scolastica nell’altro paese);
9.3.2.c che gli interessati restituiscano all’ASN di appartenenza la licenza rilasciata in origine.
9.3.3 Coloro che sono stati autorizzati dalla propria ASN di appartenenza a fare richiesta di licenze ad
un’altra ASN, non devono essere titolari di nessuna licenza della ASN di appartenenza, valida per l’anno in
corso.
9.3.4 Tuttavia, se, per ragioni particolari, un licenziato desidera cambiare la nazionalità della propria
licenza, durante l’anno, potrà farlo solo previo consenso dell’ASN di appartenenza e solo quando la licenza
originaria sia stata ritirata da parte dell’ASN di appartenenza.
9.3.5 Una ASN può anche rilasciare licenze ad uno straniero, cittadino di un paese non ancora
rappresentato presso la FIA, ma solo a condizione di informare immediatamente la FIA della sua intenzione,
nel qual caso la FIA farà sapere subito se ci sono ragioni o meno per rifiutare la licenza. Le ASN devono
informare la FIA di eventuali rifiuti, da parte loro, a richieste di questo tipo.
9.3.6 In via eccezionale, gli studenti o i principianti legittimi di una scuola di pilotaggio, riconosciuta da una
ASN, possono partecipare ad un massimo di 2 manifestazioni nazionali organizzate dalla scuola, a
condizione di avere ottenuto il consenso sia dell’ASN di appartenenza sia dell’ASN di accoglienza, nel qual
caso devono depositare la licenza originaria presso l’ASN ospitante che rilascia loro una licenza valida per la
manifestazione. Al termine della/e gare, la licenza originale verrà restituita in cambio di questa licenza.
ARTICOLO 9.4
Un licenziato, titolare di licenza rilasciata da una ASN diversa da quella di appartenenza, può partecipare,
con tale licenza, a manifestazioni sportive nazionali che si svolgono nel territorio della sua ASN di
appartenenza, secondo le regole stabilite dalla ASN di appartenenza.
ARTICOLO 9.5 NAZIONALITA’ DI UN CONCORRENTE O PILOTA
9.5.1 Per quanto riguarda l’applicazione del Codice, il concorrente o il pilota che ha ottenuto la licenza da
una ASN prende la nazionalità di questa ASN per la durata di validità della licenza stessa.
9.5.2 D’altra parte, i piloti che, a prescindere dalla nazionalità della licenza, partecipano ad una qualsiasi
gara di un Campionato del Mondo della FIA, mantengono la nazionalità del proprio passaporto in tutti i
documenti ufficiali ed in tutte le manifestazioni, comunicazioni e cerimonie collegate alla premiazione.
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ARTICOLO 9.6 RIFIUTO DELLA LICENZA
9.6.1 Una ASN o la FIA possono rifiutare di attribuire una licenza ad un candidato che non risponde ai criteri
nazionali o internazionali inerenti alla licenza richiesta.
9.6.2 E’ necessario precisare le ragioni del rifiuto.
ARTICOLO 9.7 DURATA DELLA VALIDITÀ DELLE LICENZE
Le licenze sono valide fino al 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle Licenze nazionali per le quali le
ASN possono decidere diversamente.
ARTICOLO 9.8 TASSE DI LICENZA
9.8.1 Per il rilascio delle licenze annuali le ASN percepiscono un diritto che è determinato ogni anno dalle
ASN.
9.8.2 La FIA deve essere informata dalle ASN degli importi delle tasse relative alle Licenze Internazionali.
ARTICOLO 9.9 VALIDITA’ DELLE LICENZE
9.9.1 Una licenza di concorrente o di pilota rilasciata da una ASN è valida in tutti i paesi rappresentati
presso la FIA e qualifica il titolare ad iscriversi o a correre in tutte le competizioni organizzate sotto il
controllo dell’ASN che ha rilasciato la licenza, ed anche in tutte le competizioni del Calendario Sportivo
Internazionale con le riserve previste dal Codice in merito al consenso da parte della ASN.
9.9.2 Per le competizioni riservate, il titolare dovrà adeguarsi alle prescrizioni speciali stabilite nel
Regolamento sportivo o nei Regolamenti Particolari di Gara.
ARTICOLO 9.10 PRESENTAZIONE DELLA LICENZA
Un concorrente o un pilota iscritto ad una gara deve esibire la sua licenza su richiesta di un ufficiale
qualificato di tale gara.
ARTICOLO 9.11 RITIRO DELLA LICENZA
9.11.1 Chiunque si iscriva, guidi, abbia una funzione ufficiale o partecipi a qualsiasi titolo ad una
competizione non autorizzata, sarà sospeso dall’ASN che ha rilasciato la licenza.
9.11.2 Se la competizione non autorizzata si svolge sul territorio che dipende da una ASN diversa da quella
che ha rilasciato la licenza, le due ASN in questione devono accordarsi sulla durata della sospensione. In
caso di controversie, la questione sarà sottoposta alla FIA.
ARTICOLO 9.12 CONTROLLO MEDICO
Qualsiasi pilota che desideri partecipare a gare internazionali deve essere in grado di presentare, su
richiesta, un certificato medico attitudinale secondo le prescrizioni dell’Allegato L.
ARTICOLO 9.13 PSEUDONIMO
9.13.1 L’uso di uno pseudonimo deve essere oggetto di una richiesta indirizzata all’ASN che rilascia la
licenza.
9.13.2 Se autorizzato, la licenza porterà la menzione dello pseudonimo.
9.13.3 Finché sarà registrato con un certo pseudonimo, il licenziato non potrà partecipare a nessuna
competizione con un altro nome.
9.13.4 Il cambiamento di pseudonimo è legato alle stesse formalità seguite per la richiesta originaria.
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9.13.5 Colui che sia stato autorizzato a prendere uno pseudonimo non può riprendere il suo nome se non
previa decisione dell’ASN che gli rilascerà una nuova licenza.
ARTICOLO 9.14 CAMBIO DI PILOTA
9.14.1 Il cambio di pilota è permesso solo prima della chiusura delle Iscrizioni a condizione che non sia
vietato dai regolamenti applicabili alla manifestazione.
9.14.2 Il cambio di pilota non è permesso dopo la chiusura delle iscrizioni, salvo accordo del Comitato
Organizzatore ed a condizione che ciò non implichi un cambiamento di Concorrente.
ARTICOLO 9.15 NUMERI DISTINTIVI
Nel corso di una competizione, ciascuna Automobile deve recare, in modo chiaramente visibile, uno o più
numeri o segni conformi alle prescrizioni del Codice salvo diversamente prescritto da ogni regolamento
applicabile.
ARTICOLO 9.16 RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE
9.16.1 Il Concorrente é responsabile delle azioni e delle omissioni di chiunque partecipi ad una
Competizione o ad un Campionato e di chiunque fornisca per suo conto una prestazione collegata alla
Competizione o ad un Campionato; in particolare rientrano in tale ambito i suoi dipendenti diretti o
indiretti, i suoi Piloti, i suoi meccanici, consulenti, fornitori, passeggeri e chiunque sia autorizzato dal
Concorrente ad accedere agli Spazi Riservati.
9.16.2 Inoltre, ciascuno di questi è ugualmente responsabile di ogni infrazione al Codice o al Regolamento
nazionale dell’ASN interessata.
9.16.3 Su richiesta della FIA, il Concorrente deve fornire alla FIA la lista completa delle persone che
partecipano o forniscono per suo conto una prestazione collegata alla Competizione o ad un Campionato;
ARTICOLO 9.17 DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI UNA COMPETIZIONE CON UN’ ALTRA
9.17.1 Se i concorrenti iscritti o i piloti che si siano impegnati a guidare in una competizione internazionale
o nazionale, non vi prendono parte e partecipano invece ad una gara organizzata lo stesso giorno in un
altro luogo, saranno sospesi (ritiro provvisorio della licenza) dall’inizio di tale ultima competizione per una
durata stabilita dall’ASN interessata.
9.17.2 Se le due competizioni si svolgono in paesi differenti, le due ASN interessate dovranno accordarsi
circa la penalità. Se le due ASN non raggiungono un accordo, la questione sarà sottoposta alla FIA, la cui
decisione sarà definitiva.
ARTICOLO 9.18 ISCRIZIONI A GARE INTERNAZIONALI
9.18.1 Sono considerate gare riconosciute ufficialmente solo quelle che, diverse dai Tentativi di Record,
compaiono nel Calendario Sportivo Internazionale pubblicato nell’Annuario FIA o nel Bollettino Sportivo
Automobilistico Ufficiale della FIA.
9.18.2 I titolari di licenza che si iscrivono ad una gara non riconosciuta ufficialmente si espongono alle
sanzioni previste dal Codice.
ARTICOLO 10 AUTOMOBILI
ARTICOLO 10.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AUTOMOBILI
Le Automobili, utilizzate per i Tentativi di Record e per le altre Competizioni, possono essere classificate
secondo il tipo e/o in funzione della potenza della loro motorizzazione, qualsiasi sia il tipo, ed inoltre i
Tentativi di Record e le Competizioni possono essere riservate alle Automobili conformi alle restrizioni
previste dai regolamenti interessati o dalle classificazioni dei record.
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ARTICOLO 10.2 DIFETTI DI PRODUZIONE
Se un’ Automobile presenta difetti di produzione tali da creare pericolo, i commissari sportivi possono
escluderla dalla gara.
ARTICOLO 10.3 OMOLOGAZIONE DELLE AUTOMOBILI
10.3.1 Le Automobili possono dover essere omologate conformemente a specifici regolamenti tecnici o
sportivi.
10.3.2 Una volta che siano omologate dalla FIA o dalla ASN interessata, le verifiche tecniche
dell’Automobile si baseranno, come da regolamento, sulla fiche di omologazione.
10.3.3 Le Automobili devono essere conformi ai rispettivi documenti di omologazione.
10.3.4 Eventuali errori o omissioni da parte di chi ha presentato la domanda di omologazione non
esentano dal rispetto di tale disposizione.
ARTICOLO 10.4 SOSPENSIONE O SQUALIFICA DI UNA DETERMINATA AUTOMOBILE
10.4.1 Una ASN o la FIA possono sospendere, escludere o squalificare da una o più competizioni una
determinata Automobile in seguito a violazione del Codice o del regolamento sportivo nazionale da parte
del Concorrente o del Pilota o del costruttore o del suo rappresentante legale.
10.4.2 Una ASN può sospendere o squalificare una determinata Automobile in seguito a violazione del
Codice o del regolamento sportivo nazionale, sia da parte del concorrente che del pilota o del costruttore o
del suo rappresentante legale.
10.4.3 La ASN deve portare a conoscenza della FIA tale sospensione, se di tipo internazionale, o tale
squalifica che la FIA stessa renderà note a tutte le altre ASN. Queste ultime dovranno rifiutare l’ammissione
di quella determinata Automobile a competizioni da loro controllate per il periodo di validità della
sentenza.
10.4.4 Nel caso di un provvedimento preso da una ASN contro una Automobile che dipende da un’altra
ASN, la sentenza è suscettibile di appello davanti alla FIA che giudicherà in ultima istanza.
ARTICOLO 10.5 SOSPENSIONE O SQUALIFICA DI UNA CASA AUTOMOBILISTICA
10.5.1 Una ASN può sospendere sul proprio territorio una marca di automobili in seguito a violazione del
Codice o del regolamento sportivo nazionale, da parte del costruttore o del suo legale rappresentante.
10.5.2 Se l’ASN intende estendere a livello internazionale l’applicazione di questa sanzione o se intende
squalificare la marca in questione, deve farne richiesta al Presidente della FIA che presenterà la questione
al Tribunale Internazionale.
10.5.3 Se il Tribunale Internazionale giudica a favore dell’estensione internazionale della sanzione, la
sentenza sarà immediatamente notificata a tutte le ASN da parte della FIA. Le ASN dovranno rifiutare
l’ammissione di un’Automobile della marca penalizzata a competizioni da loro controllate per il periodo di
validità della sentenza.
10.5.4 Contro la decisione del Tribunale Internazionale la casa automobilistica può ricorrere in appello
presso la Corte d’Appello Internazionale, tramite la ASN da cui dipende, alle condizioni previste dal Codice o
dalla ASN che ha richiesto la penalità internazionale.
10.5.5 Se la ASN da cui dipende la casa automobilistica è la stessa che ha richiesto l’estensione
internazionale della penalità, tale ASN non può rifiutare di trasmettere alla FIA l’appello presentato dalla
casa automobilistica.
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ARTICOLO 10.6 PUBBLICITÀ SULLE AUTOMOBILI
10.6.1 La pubblicità sulle automobili è libera nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice.
10.6.2 Le ASN devono stabilire le condizioni particolari applicabili alle gare organizzate sotto il loro
controllo.
10.6.3 Tali condizioni devono essere specificate nel regolamento particolare di gara che dovrà contenere
anche altre eventuali prescrizioni legali o amministrative in vigore nel paese in cui si svolge la gara.
ARTICOLO 10.7 PUBBLICITÀ SCORRETTA
10.7.1 Il Concorrente o la società che fa pubblicità in occasione di una competizione, deve indicare le
condizioni generali e particolari della prestazione in oggetto, il tipo di competizione, la categoria, la classe,
etc., dell’Automobile e il posto ottenuto in classifica.
10.7.2 Le omissioni o le aggiunte intese a far sorgere dubbi nel pubblico possono dar adito a sanzioni nei
confronti dell’autore di tale pubblicità.
10.7.3 Non si possono rendere pubblici i risultati di un Campionato della FIA, di una Coppa, di un Trofeo, di
un Challenge della FIA o di una serie della FIA, prima della fine dell’ultima gara di tale Campionato, Coppa,
Trofeo,o Challenge o serie senza la menzione: “con riserva della pubblicazione ufficiale dei risultati da parte
della FIA”.
10.7.4 La stessa regola va applicata in caso di vittoria di una gara di un Campionato della FIA, di una Coppa,
di un Trofeo, di un Challenge della FIA o di una serie della FIA.
10.7.5 Nella pubblicità va inserito il logo FIA relativo al Campionato, Coppa, Trofeo, Challenge o serie in
questione.
10.7.6 Infrangere queste norme può causare sanzioni da parte della FIA al Concorrente, al Costruttore, al
Pilota, alla ASN o alla società, responsabili della pubblicità.
10.7.7 I reclami o le contestazioni, circa il nome da attribuire ad un’ Automobile che contiene parti fornite
da costruttori diversi, saranno risolte dalla ASN, se tutti i costruttori risiedono sul territorio della ASN, o
dalla FIA se appartengono a paesi diversi.
ARTICOLO 11 UFFICIALI DI GARA
11.1 LISTA DEGLI UFFICIALI
11.1.1 Sono designati sotto il nome di ufficiali e possono essere coadiuvati da assistenti
11.1.1.a
i commissari sportivi;
11.1.1.b
il direttore di gara;
11.1.1.c
il direttore di prova;
11.1.1.d
il segretario di manifestazione;
11.1.1.e
i cronometristi;
11.1.1.f
i commissari tecnici ;
11.1.1.g
il responsabile/ufficiale medico (compiti da definire nel regolamento sportivo di
26
riferimento);
11.1.1.h
il responsabile/ufficiale della sicurezza (compiti da definire nel regolamento sportivo di
riferimento)
11.1.1.i
i commissari di pista o di percorso;
11.1.1.j
i segnalatori;
11.1.1.k
i giudici all’ arrivo;
11.1.1.l
i giudici di fatto ;
11.1.1.m
i giudici alla partenza o starters;
11.1.1.n
il responsabile/ufficiale dell’ambiente (compiti da definire nel regolamento sportivo di
riferimento).
11.1.2 I seguenti ufficiali possono essere designati per Gare di Campionato FIA e i loro compiti saranno
definiti nel regolamento sportivo di riferimento:
11.1.2.a
delegato sportivo;
11.1.2.b
delegato alla sicurezza;
11.1.2.c
delegato medico;
11.1.2.d
delegato tecnico;
11.1.2.e
delegato media.
ARTICOLO 11.2 DIRITTO DI SUPERVISIONE
Oltre agli ufficiali sopra menzionati ogni ASN può conferire a persone debitamente qualificate l’incarico di
supervisionare personalmente i propri licenziati nelle competizioni organizzate in qualsiasi paese secondo
le norme del Codice, ed eventualmente anche conferire il diritto di difendere i loro interessi presso gli
organizzatori delle gare.
ARTICOLO 11.3 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEGLI UFFICIALI DI GARA
11.3.1 In una Competizione internazionale ci dev’essere un Collegio composto di almeno tre commissari
sportivi ed un direttore di gara; nel caso di competizioni basate totalmente o parzialmente sul fattore
“tempo”, sono necessari anche uno o più cronometristi.
11.3.2 I commissari sportivi svolgono le proprie funzioni collegialmente sotto l’autorità di un Presidente
espressamente designato ed indicato nel Regolamento Particolare di Gara o nel regolamento di
riferimento.
11.3.3 Il presidente del collegio dei commissari sportivi è responsabile in particolare della programmazione
e del rispetto delle riunioni, dell’ordine del giorno e del verbale delle sedute.
11.3.4 Se, nel corso di una votazione, si verifica parità dei voti, il voto del Presidente è decisivo.
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11.3.5 Salvo diversa indicazione, i commissari sportivi sono in carica per la durata di una Competizione
come definita nel Codice.
11.3.6 Il direttore di gara deve tenersi in stretto contatto con i commissari sportivi per tutta la durata della
Manifestazione per garantirne lo svolgimento.
11.3.7 Per un Tentativo di Record del Mondo é necessario un solo commissario sportivo, designato dalla
ASN, che avrà lo stesso ruolo del Presidente del collegio dei commissari sportivi.
11.3.8 Per un Tentativo di Record del Mondo Assoluto o per un Tentativo di Record Universale, verrà
designato un collegio di 3 commissari sportivi, 2 dei quali verranno designati dalla FIA. Il Presidente del
collegio dei commissari sportivi sarà nominato fra questi 2 commissari.
ARTICOLO 11.4 NOMINA DEGLI UFFICIALI
11.4.1 L’ASN che organizza o rilascia il permesso per la manifestazione sportiva nominerà almeno uno dei
commissari sportivi.
11.4.2 Gli altri ufficiali saranno nominati dal comitato organizzatore, con riserva di approvazione da parte
della ASN interessata.
ARTICOLO 11.5 CONFLITTO D’INTERESSE
I Commissari sportivi, il direttore di gara, il direttore di prova, i commissari tecnici e il segretario di
manifestazione non devono essere in alcun modo collegati con industrie, aziende, ditte o società
commerciali che possano trarre benefici diretti o indiretti dai risultati della competizione.
ARTICOLO 11.6 INCARICHI VIETATI
11.6.1 In una Manifestazione nessun Ufficiale di gara può ricoprire un incarico diverso da quello per cui è
stato designato.
ARTICOLO 11.7 RETRIBUZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA
11.7.1 Salvo decisione specifica della FIA o della ASN, gli incarichi dei commissari sportivi sono a titolo
onorifico.
11.7.2 Gli altri ufficiali possono essere remunerati per i loro servizi secondo le tariffe stabilite da ciascuna
ASN.
ARTICOLO 11.8 DOVERI DEI COMMISSARI SPORTIVI
11.8.1 I commissari sportivi non sono responsabili in alcun modo dell’organizzazione di una manifestazione
né avranno alcuna funzione esecutiva in relazione ad essa.
11.8.2 Pertanto, nello svolgimento del loro operato, non devono rispondere ad altri fuorché all’Autorità
Sportiva Nazionale ed alla FIA, da cui dipendono.
11.8.3 Eccezionalmente e solo nel caso in cui la gara sia promossa od organizzata direttamente dall’ASN, i
commissari sportivi di tale Manifestazione potranno cumulare le loro funzioni con quelle degli
Organizzatori.
11.8.4 Escluse le manifestazioni di Campionato FIA, dopo la fine di una gara, i commissari sportivi devono
firmare e inviare, appena possibile, all’ASN un rapporto di chiusura contenente i risultati di ogni
competizione, gli eventuali reclami presentati o le esclusioni decise, con l’aggiunta di suggerimenti in
merito alla decisione da prendere per una eventuale sospensione o squalifica.
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11.8.5 Per una manifestazione sportiva che comprenda più di una gara, possono esserci commissari sportivi
diversi per ogni gara.
11.8.6 In caso di conflitto fra le decisioni pubblicate da più commissari sportivi designati per la stessa
Manifestazione, prevale la gerarchia seguente:
1) Competizione di Campionato FIA;
2) Competizione di coppa, trofeo, challenge o serie FIA;
3) Competizione di una serie internazionale;
4) Competizione di un Campionato nazionale;
5) Competizione di coppa, trofeo, challenge o serie nazionale.
ARTICOLO 11.9 POTERI DEI COMMISSARI SPORTIVI
11.9.1 I commissari sportivi hanno l’autorità assoluta per far rispettare il presente Codice, i Regolamenti
nazionali e particolari ed i programmi ufficiali.
11.9.2 Hanno facoltà di giudizio su eventuali reclami che possano scaturire in una gara, fatto salvo il diritto
di appello previsto dal Codice. In particolare possono:
11.9.2.a
decidere sanzioni da applicare in caso di infrazione ai Regolamenti;
11.9.2.b
apportare modifiche ai Regolamenti particolari;
11.9.2.c
modificare la composizione o il numero delle manches;
11.9.2.d
autorizzare una nuova partenza in caso di ex-aequo;
11.9.2.e
accettare o meno le rettifiche proposte dai giudici di fatto;
11.9.2.f
infliggere penalità o ammende;
11.9.2.g
pronunciare esclusioni;
11.9.2.h
apportare modifiche alla classifica, se necessario;
11.9.2.i
escludere dalla competizione conduttori o vetture che, a loro giudizio o su segnalazione del
direttore di gara, costituiscono motivo di pericolo;
11.9.2.j
escludere da una data competizione o per la durata dell’incontro, concorrenti o conduttori
che, a loro giudizio o su segnalazione del direttore di gara o del comitato organizzatore, non siano
qualificati a prendervi parte o colpevoli di comportamento scorretto o di manovre fraudolente;
11.9.2.k
In caso di rifiuto, da parte di concorrenti o conduttori, di obbedire agli ordini di un ufficiale
responsabile, i commissari sportivi possono esigerne l’allontanamento dal percorso ed annessi;
11.9.2.l
rinviare una competizione in caso di forza maggiore o per seri motivi di sicurezza;
11.9.2.m
apportare modifiche al programma ufficiale in merito alla posizione delle linee di partenza
e di arrivo, o quant’altro, su richiesta del direttore di gara o del comitato organizzatore nell’interesse della
sicurezza dei concorrenti e del pubblico;
11.9.2.n
nominare, se necessario, uno o più supplenti in caso di assenza di uno o più commissari
sportivi, per assicurare la presenza dei tre commissari sportivi indispensabili;
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11.9.2.o
decidere di sospendere una gara;
11.9.2.p
dichiarare definitivi i risultati e le classifiche;
11.9.2.q
ordinare l’effettuazione di controlli tecnici;
11.9.2.r
nei Campionati, coppe, trofei, challenge e serie in cui presta servizio un Direttore di Prova,
questi può chiedere ai commissari sportivi di adottare le sanzioni sopra elencate.
11.9.2.s
Nei casi in cui, per qualsiasi ragione, sia necessario prendere una decisione posteriormente
alla Manifestazione, i commissari sportivi possono delegare i loro poteri al collegio dei commissari sportivi
della Manifestazione successiva di uno stesso Campionato, coppa, trofeo, challenge o serie oppure ad un
collegio di commissari sportivi appositamente costituito che verrà designato dall’autorità responsabile
della scelta del collegio originario. Se un commissario sportivo nazionale fa parte di un collegio di
commissari sportivi, l’ASN che ha designato il commissario sportivo originariamente può provvedere un
commissario sportivo per la Manifestazione successiva oppure può delegare i suoi poteri al commissario
sportivo nazionale del collegio della Manifestazione seguente.
ARTICOLO 11.10 DOVERI DEL DIRETTORE DI PROVA (APPLICABILE SOLO A GARE IN CIRCUITO)
11.10.1 Un direttore di prova può essere designato per tutta la durata di un Campionato, coppa, trofeo,
challenge o serie.
11.10.2 Il direttore di gara deve lavorare in continuo collegamento con il direttore di prova.
11.10.3 Il direttore di prova ha pieni poteri nelle questioni seguenti e il direttore di gara non può dare
ordini nelle materie di competenza del direttore di prova salvo accordo esplicito di quest’ultimo:
11.10.3.a
controllare lo svolgimento delle prove libere, di qualificazione e della gara, il rispetto degli
orari e, se lo ritiene necessario, formulare proposte ai commissari sportivi per modificare gli orari in
conformità alle norme del Codice ed al regolamento sportivo;
11.10.3.b
dare lo stop a qualsiasi Automobile conformemente al Codice ed al regolamento sportivo;
11.10.3.c
fermare lo svolgimento delle prove o sospendere la gara conformemente al regolamento
sportivo se ne ritiene pericolosa la prosecuzione e deve assicurarsi che la nuova Partenza sia svolta
conformemente alla procedura;
11.10.3.d
la procedura di Partenza ;
11.10.3.e
l’utilizzo della vettura di sicurezza.
11.10.4 Il regolamento sportivo conterrà le disposizioni necessarie nel caso in cui i suoi obblighi e le sue
responsabilità siano diverse rispetto a quanto precede.
ARTICOLO 11.11 DOVERI DEL DIRETTORE DI GARA
11.11.1 Il direttore di gara può essere contemporaneamente anche segretario di manifestazione e può
essere coadiuvato da assistenti.
11.11.2 In una manifestazione che comprenda più gare, può esservi per ognuna di esse un direttore di gara
diverso.
11.11.3 Il direttore di gara è responsabile dello svolgimento della competizione, conformemente al
regolamento applicabile.
30
11.11.4 In particolare dovrà, se necessario in collaborazione con il direttore di prova:
11.11.4.a
assicurare l’ordine nel corso della Manifestazione in collegamento con le autorità civili e
militari incaricate dalla polizia e nominate all’uopo per vigilare sulla sicurezza pubblica;
11.11.4.b
assicurarsi che tutti gli ufficiali siano al proprio posto;
11.11.4.c
funzioni;
assicurarsi che tutti gli ufficiali abbiano tutte le informazioni necessarie a svolgere le loro
11.11.4.d
sorvegliare i concorrenti e le rispettive vetture ed impedire che concorrenti o conduttori
esclusi, sospesi o squalificati partecipino alle competizioni per le quali non sarebbero più qualificati;
11.11.4.e
assicurarsi che vetture e, se necessario, conduttori portino i numeri distintivi corrispondenti
a quelli del programma ufficiale;
11.11.4.f
assicurarsi che la vettura sia guidata dal conduttore designato; raggruppare i veicoli per
categoria e classi;
11.11.4.g
far avanzare le vetture alla linea di partenza, farle schierare secondo l’ordine stabilito e, al
momento giusto, dare il via;
11.11.4.h
presentare ai commissari sportivi le proposte di modifica del programma ufficiale o casi di
comportamento scorretto o di infrazioni dei concorrenti;
11.11.4.i
ricevere i reclami e consegnarli subito ai commissari sportivi per i seguiti necessari;
11.11.4.j
riunire i verbali dei cronometristi, dei commissari tecnici, dei verificatori e dei commissari di
percorso, oltre a tutte le informazioni necessarie a stabilire la classifica;
11.11.4.k
preparare, o far preparare dal segretario di manifestazione gli elementi del rapporto di
chiusura dei commissari sportivi, relativi alla o alle gare di cui si è occupato.
11.11.4.l
nell’ambito di Competizioni Internazionali, sorvegliare l’accesso alle aree Riservate per
assicurarsi che non possa entrare chi sia stato segnalato dalla FIA come persona non rispettosa della Carta
di buona condotta.
ARTICOLO 11.12 DOVERI DEL SEGRETARIO DI MANIFESTAZIONE
11.12.1 Il segretario di manifestazione è responsabile dell’organizzazione materiale della competizione,
delle comunicazioni ad essa inerenti e del controllo di tutti i documenti relativi ai Concorrenti ed ai Piloti.
11.12.2 Deve assicurarsi che i diversi ufficiali abbiano ricevuto le istruzioni e gli strumenti necessari per
l’espletamento dei loro compiti.
11.12.3 Se necessario, deve coadiuvare il direttore di gara nella preparazione del rapporto di chiusura di
ogni competizione .
ARTICOLO 11.13 DOVERI DEI CRONOMETRISTI
I principali doveri dei cronometristi sono:
11.13.1
all’inizio di una competizione, mettersi a disposizione del direttore di gara che darà loro, se
è il caso, le istruzioni necessarie;
11.13.2
dare il via alla gara, se ricevono l’ordine di farlo dal direttore di gara;
31
11.13.3
usare, per il cronometraggio, solo le apparecchiature autorizzate dall’ASN o dalla FIA, se si
tratta di record da cronometrare in 1/1000° sec.;
11.13.4
stabilire il tempo di ciascun concorrente nel completare il percorso;
11.13.5
preparare e firmare, sotto la propria responsabilità, i verbali e consegnarli, accompagnati da
tutti i documenti relativi, al direttore di gara;
11.13.6
inviare, su richiesta, ai commissari sportivi o all’ASN i documenti originali di
cronometraggio;
11.13.7
non comunicare i tempi o i risultati ad altri se non ai commissari sportivi o al direttore di
gara, a meno di istruzioni diverse da parte di questi ufficiali.
ARTICOLO 11.14 DOVERI DEI COMMISSARI TECNICI
11.14.1 I commissari tecnici sono incaricati di tutte le verifiche relative alle Automobili e possono delegare
le loro funzioni a degli assistenti.
11.14.2 Essi devono:
11.14.2.a
esercitare i controlli sia prima della Manifestazione, su richiesta dell’ASN o del comitato
organizzatore, sia durante o dopo la gara, su richiesta del direttore di gara e/o dei commissari sportivi;
11.14.2.b
usare gli strumenti di controllo autorizzati dall’ASN;
11.14.2.c
comunicare i risultati delle loro operazioni solo all’ASN, al comitato organizzatore, ai
commissari sportivi e al direttore di gara, e a nessun altro;
11.14.2.d
preparare e firmare, sotto la propria responsabilità, i verbali e consegnarli a chi, fra quelli
indicati sopra, ha loro ordinato di prepararli.
ARTICOLO 11.15 DOVERI DEI COMMISSARI DI PISTA O DI PERCORSO E DEI SEGNALATORI
11.15.1 I commissari di pista o di percorso occupano, lungo il percorso, dei posti che gli vengono assegnati
dal comitato organizzatore.
11.15.2 Sin dall’inizio della competizione, ogni commissario di pista o di percorso è agli ordini del direttore
di gara al quale deve rendere noti, con i mezzi di cui dispone (telefono, segnali, staffette, etc.), tutti gli
episodi e gli incidenti che possono verificarsi nel settore di sua competenza.
11.15.3 I segnalatori sono incaricati di manovrare le bandiere di segnalazione (v. Allegato H). Essi possono
essere contemporaneamente anche commissari di pista o di percorso.
11.15.4 Il commissario di pista o di percorso deve consegnare al direttore di gara un rapporto scritto sugli
episodi o gli incidenti che avrà constatato.
ARTICOLO 11.16 DOVERI DEI GIUDICI DI FATTO
11.16.1 Giudici alla partenza
11.16.1.a Uno o più giudici di fatto possono essere designati dal Comitato di Organizzazione per sorvegliare
le partenze.
11.16.1.b I giudici di fatto alla Partenza devono segnalare immediatamente al Direttore di Gara le false
Partenze che avranno constatato.
11.16.2 Giudice all’arrivo
32
Nelle competizioni in cui è necessario decidere l’ordine secondo il quale i concorrenti superano la linea di
arrivo, dev’essere nominato un giudice preposto a tale compito.
11.16.3 Altri giudici
Nelle competizioni in cui è necessario decidere se un concorrente ha toccato o meno, oppure ha superato o
meno, una linea, ovvero decidere su qualsiasi altro fatto dello stesso tipo previsto nel Regolamento
Particolare o in qualsiasi altro regolamento applicabile alla gara, i giudici di fatto, approvati dai commissari
sportivi su proposta dell’Organizzatore, saranno incaricati di prendere una o più decisioni al riguardo.
11.16.4 Giudici aggiunti
Ciascun giudice può essere coadiuvato da un assistente con funzioni di supporto o, in caso di assoluta
necessità, di sostituzione; tuttavia, in caso di disaccordo fra i due, la decisione finale spetta al giudice
titolare.
11.16.5 Sistemi video o elettronici
11.16.5.a I commissari sportivi possono utilizzare qualsiasi sistema video o elettronico di supporto nel
prendere decisioni.
11.16.5.b Le decisioni dei commissari sportivi possono prevalere su quelle dei giudici di fatto.
11.16.6 Errori
Se un giudice ritiene di avere fatto un errore, può rettificarlo, con riserva di sottoporre tale rettifica
all’approvazione dei commissari sportivi.
11.16.7 Fatti sui quali giudicare
I Regolamenti applicabili alla gara devono indicare i fatti suscettibili di giudizio da parte dei giudici di fatto.
11.16.8 Il nome dei giudici di fatto responsabili di tali decisioni deve comparire sull’albo di gara.
ARTICOLO 12 SANZIONI
ARTICOLO 12.1 INFRAZIONI AI REGOLAMENTI
12.1.1 Oltre ai casi già previsti precedentemente, saranno considerate infrazioni ai Regolamenti:
12.1.1.a
La corruzione o i tentativi di corruzione, diretta o indiretta, nei confronti di chiunque svolga
una funzione ufficiale in una competizione o abbia un impiego di qualsiasi tipo collegato alla competizione;
l’ufficiale o l’impiegato che accetti la corruzione o che vi presti il suo concorso sarà ugualmente colpevole
d’infrazione ai Regolamenti.
12.1.1.b
Qualsiasi azione avente come scopo intenzionale di iscrivere, di far iscrivere o di far partire
un’ Automobile non qualificata in una Gara.
12.1.1.c
Qualsiasi comportamento fraudolento o azione illegale, tale da nuocere alla regolarità delle
competizioni o agli interessi dello sport automobilistico in genere.
12.1.1.d
FIA.
Qualsiasi comportamento atto a perseguire un obiettivo contrario o opposto a quelli della
12.1.1.e
Qualsiasi mancanza o rifiuto ad applicare le decisioni della FIA.
12.1.1.f
Qualsiasi proposito, azione o scritto che arrechi pregiudizio morale o materiale alla FIA, ai
suoi Organi, ai suoi membri o ai suoi dirigenti.
33
12.1.1.g
Qualsiasi mancanza all’obbligo di collaborare ad un’inchiesta.
12.1.1.h
Qualsiasi azione pericolosa o mancanza all’obbligo di adottare misure che altrimenti
possono causare una situazione pericolosa.
12.1.1.i
Qualsiasi mancanza all’obbligo di seguire le istruzioni degli Ufficiali addetti alla sicurezza ed
al buon andamento di una Manifestazione.
12.1.1.j
(Allegato L).
Qualsiasi mancanza all’obbligo di rispettare il Codice di comportamento FIA nei Circuiti
12.1.2 Salvo disposizioni contrarie, le colpe o le infrazioni sono punibili sia che siano intenzionali sia che
risultino da negligenza.
12.1.3 E’ punibile anche il tentativo di commettere un’infrazione.
12.1.4 E’ punibile chiunque sia coinvolto in un’infrazione come istigatore o come complice.
12.1.5 Le violazioni e le infrazioni sono prescritte in cinque anni.
12.1.5.a La prescrizione parte
12.1.5.a.i
dal giorno incui é commessa la violazione o l’infrazione;
12.1.5.a.ii
dal giorno dell’ultima azione, se si stratta di violazioni o infrazioni successive o ripetute;
12.1.5.a.iii
dal giorno in cui si è conclusa, se la violazione o l’infrazione é continuata.
12.1.5.b Tuttavia, nei casi in cui l’infraziaione sia stata tenuta nascosta ai commissari sportivi o all’autorità
giudiziaria della FIA, la prescrizione vale dal giorno della scoperta dei fatti costitutivi dell’infrazione da parte
dei commissari sportivi o dell’autorità giudiziaria della FIA.
12.1.5.c La prescrizione é interrotta dal procedimento giudiziario o di indagine svoltà sulla base del Capitolo
2 del Regolamento disciplinare e Giurisdizionale della FIA.
ARTICOLO 12.2 SANZIONI
12.2.1 Eventuali infrazioni al Codice, ai regolamenti nazionali ed allegati, e ai Regolamenti particolari di
gara, commesse da organizzatori, ufficiali, concorrenti, conduttori e da qualunque altra persona od
organizzazione, possono essere oggetto di sanzioni o ammende.
12.2.2 Le sanzioni o le ammende possono essere inflitte dai commissari sportivi della gara e dalle ASN come
indicato agli articoli seguenti.
12.2.3 La decisione dei Commissari Sportivi è immediatamente esecutiva, nonostante l’appello, se sono
messi in causa problemi relativi alla sicurezza, alla buona condotta o all’irregolarità delle iscrizioni di un
concorrente che partecipa alla gara o ancora quando, nel corso di una stessa gara, si verifichi un’azione
recidiva che giustifichi l’esclusione del concorrente.
12.2.3.a La decisione dei commissari sportivi deve menzionare l’esistenza o meno dei casi sopra richiamati
che giustifichino l’esecutività della decisione nonostante l’appello.
12.2.3.b Tuttavia, a titolo di salvaguardia, in caso di appello del concorrente, con esclusione dei casi citati,
la sanzione sarà sospesa, soprattutto per determinare l’applicazione di eventuali norme sull’handicap che
influiscono sulla partecipazione ad una gara successiva.
34
12.2.3.c L’effetto sospensivo dell’appello non consente al concorrente o al pilota di pretendere di
partecipare alla premiazione o al podio, o di figurare nella classifica finale, ufficiale della competizione, in
altra posizione se in non quella risultante dalla sanzione.
I diritti del concorrente o del pilota saranno ristabiliti se vincono l’appello davanti alle corti di appello, salvo
ciò si renda impossibile per il troppo tempo intercorso.
12.2.4 Non sono appellabili le sanzioni per il passaggio e la sosta nella corsia dei box unitamente a certe
sanzioni espressamente stabilite dai regolamenti dei Campionati FIA.
12.2.5 Con riferimento alla lotta anti-doping, il Comitato Anti-doping della FIA applicherà le sanzioni
previste nel regolamento anti-doping di cui all’Allegato A del Codice.
12.2.6 Inoltre, indipendentemente dalle prescrizioni degli articoli seguenti, l’autorità giudiziaria della FIA
può, su proposta e rapporto dell’osservatore FIA o su rapporto congiunto dei due commissari sportivi
internazionali nominati dalla FIA o di sua iniziativa secondo le previsioni del Regolamento Disciplinare e
Giurisdizionale della FIA, adire il Tribunale Internazionale affinché siano inflitte direttamente una o più
sanzioni che sostituiranno quelle eventualmente pronunciate dai commissari sportivi contro una qualsiasi
delle parti sopra citate.
12.2.6.a La procedura seguita innanzi il Tribunale Internazionale é illustrata nel Regolamento Disciplinare e
Giurisdizionale della FIA
12.2.6.b Se il Tribunale Internazionale pronuncia una sanzione é possibile fare appello alla Corte d’Appello
Internazionale e la ASN competente non può rifiutare di presentare l’ appello per conto della parte
interessata.
ARTICOLO 12.3 SCALA DELLE SANZIONI
12.3. Le sanzioni che possono essere inflitte sono le seguenti:
12.3.1.a
ammonizione;
12.3.1.b
ammenda;
12.3.1.c
obbligo a svolgere attività di interesse generale;
12.3.1.d
annullamento di uno o più giri di qualifica di un Pilota;
12.3.1.e
perdita di una o più posizioni in griglia;
12.3.1.f
obbligo per un Pilota di partire dalla corsia dei box;
12.3.1.g
penalità nei tempi o nei giri;
12.3.1.h
perdita di posizioni o di classifica di Gara;
12.3.1.i
penalita di passaggio per la corsia dei box;
12.3.1.j
stop and go;
12.3.1.k
Esclusione;
12.3.1.l
Sospensione;
35
12.3.1.m
Squalifica.
12.3.2 Penalità nei tempi significa una penalità espressa in minuti e/o in secondi.
12.3.3 Le penalità possono essere applicate in occasioni delle Gare successive di uno stesso Campionato,
coppa, trofeo, challenge o serie.
12.3.4 Ciascuna di queste sanzioni può essere inflitta solo dopo regolare inchiesta e, se si tratta di una delle
ultime tre, in seguito a convocazione dell’interessato per consentirgli di presentare personalmente la sua
difesa.
12.3.5 Per tutti i Campionati, coppe, trofei, challenge e serie della FIA, i Commissari Sportivi dei Campionati
della FIA possono decidere le penalità seguenti nei confronti di concorrenti e piloti: sospensione per una o
più gare, ammenda, ritiro dei punti di un intero Campionato, coppa, trofeo, challenge o serie.
12.3.5.a I punti non dovrebbero essere ritirati separatamente per i piloti e per i concorrenti, tranne in
circostanze eccezionali.
12.3.5.b Tali sanzioni, se necessario, potranno essere cumulate o applicate con beneficio della condizionale.
12.3.6 Il Tribunale Internazionale può inoltre infliggere direttamente il divieto a partecipare o ad avere un
qualsiasi incarico diretto o indiretto in Competizioni, Manifestazioni o Campionati organizzati direttamente
o indirettamente in nome e per conto della FIA, o soggetti ai regolamenti e alle decisioni della FIA.
ARTICOLO 12.4 AMMENDE
12.4.1 Un’ammenda può essere inflitta a qualsiasi concorrente o conduttore, assistente o passeggero che
non abbia rispettato le norme dei Regolamenti o gli ordini degli ufficiali di una Manifestazione.
12.4.2 Le ammende possono essere inflitte dalle ASN e dai commissari sportivi.
12.4.3 Quando le ammende sono decise dai commissari sportivi, non possono superare un certo importo,
fissato ogni anno dalla FIA.
ARTICOLO 12.5 IMPORTO MASSIMO DI UN’AMMENDA INFLITTA DAI COMMISSARI SPORTIVI
Fino a nuovo avviso, pubblicato qui o nel Bollettino ufficiale, l’importo massimo di tale ammenda è fissato
in 250.000 € (duecento cinquanta mila euro).
ARTICOLO 12.6 RESPONSABILITÀ DELLE AMMENDE
I concorrenti sono responsabili delle ammende inflitte ai loro conduttori, assistenti, passeggeri, etc.
ARTICOLO 12.7 SCADENZA DI PAGAMENTO DELLE AMMENDE
12.7.1 Le multe devono essere pagate nelle 48 ore che seguono la notifica con qualsiasi mezzo di
pagamento ivi compreso quello elettronico.
12.7.2 Eventuali ritardi nel versamento dell’importo delle ammende può comportare una sospensione,
almeno fino al saldo delle stesse.
12.7.3 L’importo delle ammende sarà devoluto ad un apposito fondo promozionale e all’organizzazione di
gare di Campionato. Questo stesso testo è valido per le ammende nazionali.
12.7.4 L’importo delle ammende inflitte nel corso di una gara di Campionato, coppa, trofeo, challenge e
serie FIA, dev’essere versato alla FIA.
36
ARTICOLO 12.8 ESCLUSIONE
12.8.1 L’Esclusione può essere pronunciata dai commissari sportivi.
12.8.2 L’Esclusione dall’insieme di una Competizione comporta la perdita della quota di Iscrizione che resta
agli Organizzatori.
ARTICOLO 12.9 SOSPENSIONE
12.9.1 In aggiunta a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento Disciplinare e Giuridico della FIA, la
Sospensione può essere pronunciata anche da una ASN per una violazione grave.
12.9.2 La Sospensione fin quando è valida priva chi ne è l’oggetto del diritto di partecipare, a qualsiasi
titolo, a qualsiasi Competizione organizzata nel territorio della ASN che l’ha pronunciata o in tutti i territori
soggetti alla legislazione FIA a seconda che si tratti di sospensione nazionale o internazionale.
12.9.3 La Sospensione comporta l’annullamento delle Iscrizioni contratte anteriormente per Competizioni
previste nel corso della Sospensione. Comporta anche la perdita delle quote di Iscrizione per tali
Competizioni.
ARTICOLO 12.10 SOSPENSIONE PROVVISORIA
12.10.1 Se, per ragioni di ordine pubblico o nell’interesse dello sport automobilistico, è necessario
proteggere i partecipanti ad una Competizione organizzata sotto l’egida della FIA, il Tribunale
Internazionale può, su richiesta del Presidente della FIA, sospendere provvisoriamente qualsiasi
autorizzazione, Licenza o approvazione rilasciata dalla FIA, nell’ambito di una gara, di una Competizione o di
qualsiasi altro evento organizzato dalla FIA. La durata di tale sospensione non può superare i 3 mesi e può
essere rinnovata una volta.
12.10.2 Ogni Sospensione provvisoria deve essere decisa nel rispetto del Regolamento Disciplinare e
Giuridico della FIA.
12.10.3 Chi è fatto oggetto della Sospensione provvisoria di un’autorizzazione, Licenza o approvazione
deve astenersi da qualsiasi azione volta ad aggirare la sanzione.
ARTICOLO 12.11 RITIRO DELLA LICENZA
12.11.1 Sospensione nazionale
12.11.1.a
I concorrenti e conduttori, con sospensione nazionale, sono tenuti a consegnare la licenza
alla propria ASN che la contrassegnerà con la menzione “ Non valido per …. (nome del paese)”, a mezzo di
un timbro.
12.11.1.b
Al termine della durata della sospensione, una nuova licenza sostituirà quella
contrassegnata con timbro.
12.11.2 Sospensione internazionale
I concorrenti e conduttori, con sospensione internazionale, sono tenuti a consegnare la licenza alla propria
ASN che la restituirà al titolare solo al termine del periodo di sospensione internazionale.
12.11.3 In entrambi i casi, gli eventuali ritardi nella consegna della licenza alla ASN saranno cumulati al
periodo di effettiva sospensione.
ARTICOLO 12.12 EFFETTI DELLA SOSPENSIONE
12.12.1 Gli effetti della sospensione decisa da una ASN sono limitati al territorio di competenza della stessa
ASN.
37
12.12.2 Se invece l’ASN intende rendere tale sanzione applicabile internazionalmente, deve renderlo noto
alla Segreteria della FIA immediatamente così da consentire alla FIA di informarne tutte le altre ASN. La
sospensione verrà subito registrata da ogni ASN e la conseguente limitazione diventerà subito effettiva.
12.12.3 L’estenzione di tale Sospensione all’insieme delle ASN sarà pubblicata sul sito internet
www.fia.com e/o nel Bollettino Ufficiale della FIA.
ARTICOLO 12.13 SQUALIFICA
12.13.1 Salvo nei casi previsti dal Regolamento Disciplinare e Giusrisdizionale della FIA, la squalifica è una
sanzione che può essere pronunciata solo da una ASN per un’infrazione di gravità eccezionale.
12.13.2 La squalifica è sempre internazionale. Viene notificata a tutte le ASN che la registrano alle
condizioni previste per la sospensione internazionale.
ARTICOLO 12.14 NOTIFICA DELLE SANZIONI ALLA FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI
12.14.1 La sospensione, se applicabile in ambito internazionale, e la squalifica verranno notificate alle
Federazioni Internazionali designate dalla FIA che abbiano accettato, a titolo di reciprocità, di applicare le
penalità pronunciate dalla FIA.
12.14.2 Le sospensioni o le squalifiche rese note alla FIA da una delle suddette Federazioni saranno
applicate in ugual misura dalla FIA.
ARTICOLO 12.15 COMUNICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DELLE SOSPENSIONI E DELLE SQUALIFICHE
Nel notificare la sospensione o la squalifica alla persona oggetto della sanzione ed alla Segreteria della FIA,
le ASN sono tenute ad indicare le ragioni che hanno motivato tali provvedimenti.
ARTICOLO 12.16 SOSPENSIONE O SQUALIFICA DI UN’AUTOMOBILE
La sospensione o la squalifica può essere estesa sia ad veicolo particolare sia ad una marca automobilistica.
ARTICOLO 12.17 PERDITA DEI PREMI
Il concorrente che sia stato escluso, sospeso o squalificato durante una competizione perde qualsiasi diritto
all’eventuale premio assegnato a tale competizione.
ARTICOLO 12.18 MODIFICHE DELLE CLASSIFICHE E DEI PREMI
In caso di Esclusione, Sospensione o Squalifica di un Concorrente durante una Competizione, i commissari
sportivi dovranno indicare le modifiche per la classifica e per le premiazioni. Devono inoltre decidere se il
concorrente successivo a quello penalizzato può prendere il suo posto.
ARTICOLO 12.19 PUBBLICAZIONE DELLE SANZIONI
12.19.1 La FIA o la ASN interessata hanno il diritto di pubblicare o far pubblicare le penalità, indicando il
nome della persona, dell’Automobile o della marca automobilistica che ne sono l’oggetto.
12.19.2 Fatto salvo il diritto di appello avverso una decisione, le persone in causa non possono avvalersi di
tale decisione per intentare azioni legali contro la FIA o la ASN in questione, o contro coloro che hanno
pubblicato la sanzione.
ARTICOLO 12.20 CONDONO
La ASN ha il diritto di condonare parte della sospensione che resta da estinguere o di togliere la squalifica,
alle condizioni che indicherà essa stessa, se la sanzione è stata inflitta in origine da detta ASN.
ARTICOLO 13 RECLAMI
13.1 DIRITTO DI RECLAMO
38
13.1.1 Il diritto di reclamo spetta solo al concorrente; tuttavia, gli ufficiali di gara possono sempre
procedere d’ufficio, anche in mancanza di reclamo.
13.1.2 Non é consentito a più di un Concorrente di presentare un reclamo congiunto.
13.1.3 Un concorrente che intenda indirizzare un reclamo a più d’un concorrente deve presentare tanti
reclami quanti sono i concorrenti coinvolti nella vicenda.
ARTICOLO 13.2 PRESENTAZIONE DEL RECLAMO
13.2.1 Il reclamo dev’essere presentato per iscritto ed accompagnato da una cauzione dell’importo
stabilito ogni anno dall’ASN (o dalla FIA per i suoi Campionati, coppe, trofei, challenges o serie).
13.2.2 Tale cauzione verrà restituita solo se il reclamo risulterà fondato.
ARTICOLO 13.3 DESTINATARI DEI RECLAMI
13.3.1 I reclami che si riferiscono ad una competizione devono essere indirizzati al direttore di gara o, se
previsto, al direttore aggiunto.
13.3.2 In mancanza del direttore di gara o del direttore aggiunto, i reclami vanno indirizzati al Presidente
del Collegio dei commissari sportivi.
ARTICOLO 13.4 TERMINI DEI RECLAMI
13.4.1 I reclami contro l’iscrizione di concorrenti o conduttori o contro la lunghezza di un percorso devono
essere presentati al più tardi 2 ore dopo la chiusura delle verifiche tecniche alle Automobili.
13.4.2 Se tali verifiche si svolgono in un paese diverso da quello dell’organizzatore, i rappresentanti
dell’ASN di questo paese sono autorizzati a ricevere il reclamo e trasmetterlo d’urgenza ai commissari
sportivi della gara unitamente al loro parere, se lo ritengono necessario.
13.4.3 I reclami contro un handicap o contro la composizione delle manches devono essere presentati al
più tardi un’ora prima della partenza della gara o come indicato nel regolamento sportivo o nel
Regolamento Particolare.
13.4.4 I reclami contro un errore o un’irregolarità commessa nel corso di una competizione, contro la
mancanza di conformità dei veicoli rispetto ai regolamenti, o contro la classifica stabilita al termine della
competizione devono essere presentati al più tardi 30 minuti dopo la pubblicazione ufficiale della classifica
di gara, salvo impossibilità materiale accolta dai commissari sportivi.
13.4.5 I concorrenti devono essere informati anticipatamente circa il luogo e l’ora esatti di tale
pubblicazione, tramite il regolamento sportivo o il Regolamento particolare.
13.4.6 Se gli organizzatori si trovano nell’impossibilità materiale di esporre la classifica ufficiale come
previsto, devono comunque far affiggere, all’ora e nel luogo esatto, delle indicazioni precise in merito a ciò
che intendono fare per l’annuncio ufficiale dei risultati.
13.4.7 I reclami sopra esposti saranno giudicati d’urgenza dai commissari sportivi che decideranno quali
persone ascoltare.
ARTICOLO 13.5 AUDIZIONE
13.5.1 L’audizione del reclamante e dei suoi testimoni deve avvenire al più presto possibile dopo la
deposizione del reclamo.
39
13.5.2 Gli interessati devono essere convocati di conseguenza e possono essere accompagnati da eventuali
testimoni.
13.5.3 I commissari sportivi si devono accertare che gli interessati siano stati convocati personalmente.
13.5.4 In assenza dell’interessato o dei suoi testimoni, il giudizio sul reclamo potrà essere ugualmente
pronunciato.
13.5.5 Se il giudizio non può essere pronunciato subito dopo l’audizione degli interessati, questi devono
essere informati del luogo e dell’ora in cui la decisione verrà resa.
ARTICOLO 13.6 RECLAMI IRRICEVIBILI
13.6.1 Sono irricevibili tutti i reclami contro le decisioni prese dai giudici di arrivo e dai giudici di fatto
nell’esercizio delle loro funzioni.
13.6.2 Le decisioni di questi giudici sono definitive, salvo diversa decisione dei commissari sportivi, ma non
possono di per sé costituire una classifica poiché non hanno tenuto conto delle condizioni in cui i
Concorrenti hanno compiuto il Percorso.
13.6.3 Non verrà accettato il reclamo unico indirizzato a più di un concorrente.
13.6.4 Non verrà accettato il reclamo unico presentato da più di un concorrente.
ARTICOLO 13.7 PUBBLICAZIONE DELLA CLASSIFICA E DISTRIBUZIONE DEI PREMI
13.7.1 Il premio vinto da un concorrente, oggetto di un reclamo, dev’essere trattenuto finchè non sia stato
reso un giudizio definitivo su tale reclamo.
13.7.2 Inoltre se si ritiene che l’esito di un reclamo possa modificare la classifica, gli organizzatori sono
obbligati a pubblicare una classifica provvisoria e a trattenere i premi fino al giudizio definitivo, appelli
inclusi.
13.7.3 Tuttavia nel caso in cui il reclamo influisca solo su una parte della classifica, la parte restante può
essere pubblicata a titolo definitivo ed i relativi premi possono essere distribuiti.
ARTICOLO 13.8 GIUDIZIO
Tutti gli interessati devono assoggettarsi alle decisioni prese tranne nei casi di appello previsti dal Codice,
ma né i commissari sportivi né la ASN hanno il potere di ordinare che una gara si svolga nuovamente.
ARTICOLO 13.9 RECLAMI INFONDATI
13.9.1 Se il reclamo viene giudicato infondato o se è ritirato dopo essere stato presentato, il deposito
cauzionale sarà trattenuto interamente.
13.9.2 Se è giudicato parzialmente fondato, la cauzione verrà restituita in parte; sarà interamente
rimborsata se il reclamo viene accolto.
13.9.3 Inoltre se l’autore del reclamo è giudicato in malafede, la ASN può infliggergli una delle sanzioni
previste dal Codice.
ARTICOLO 13.10 DIRITTO DI REVISIONE
13.10.1 Se si manifesta un elemento nuovo in relazione a gare di Campionato, coppa, trofeo, challenge o
serie FIA, sulle quali i commissari sportivi si siano pronunciati o meno, costoro o, in caso di assenza, coloro
che saranno nominati dalla FIA, devono riunirsi in data da stabilire, convocando le parti in causa per
ricevere tutti i chiarimenti utili e poter pronunciare un giudizio alla luce dei fatti e degli elementi esposti.
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13.10.2 I commissari sportivi hanno facoltà di determinare, a loro discrezione, se esiste un nuovo elemento.
13.10.3 Il termine entro il quale può essere presentato un ricorso di revisione scade quattrro giorni
lavorativi prima della cerimonia di premiazione della FIA dell'anno in cui é stata resa la decisione
suscettibile di revisione, se tale decisione può influenzare il risultato di Campionato, coppa, trofeo,
challenge o serie FIA.
13.10.4 Il diritto di appello avverso questa nuova decisione è riservato alle parti interessate, secondo i
seguenti articoli del Codice.
13.10.5 Nel caso in cui sia stato già presentato appello avverso la prima decisione, presso il Tribunale
d’Appello Nazionale o presso la Corte d’Appello Internazionale, o presso entrambe queste due giurisdizioni,
queste saranno nel pieno diritto di revisionare la loro decisione precedente.
13.10.6 La Corte d’Appello Internazionale può richiedere la revisione di un caso sul quale ha emesso un
giudizio, di sua propria iniziativa o in seguito ad un appello presentato dal Presidente della FIA o da una
delle parti interessate e/o direttamente colpite dalla sua decisione precedente.
ARTICOLO 14 APPELLI
ARTICOLO 14.1 GIURISDIZIONE
14.1.1 Ogni ASN costituisce per i propri licenziati, tramite l’organo del Tribunale d’Appello Nazionale, il
Tribunale di ultima istanza incaricato di dirimere definitivamente ogni controversia fra i licenziati del
proprio territorio in materia di sport automobilistico nazionale.
14.1.2 Per le controversie che implicano un licenziato straniero o una delle persone considerate all’art.
12.2.1, di nazionalità straniera, il Tribunale d’Appello Nazionale costituisce un’istanza le cui decisioni sono
suscettibili di appello presso la Corte d’Appello Internazionale.
14.1.3 Il tribunale sportivo competente per gli appelli formulati nell’ambito di una Competizione il cui
Percorso attraversa il territorio di diversi paesi é quello dell’ l’ASN che ha chiesto l’iscrizione della
Competizione al Calendario Sportivo Internazionale, fatto salvo il diritto di fare appello della decisione
direttamente alla Corte d’Appello Internazionale conformemente alle disposizioni del Regolamento
Disciplinare e Giurisdizionale della FIA.
14.1.4 Il tribunale sportivo competente per gli appelli formulati nell’ambito di una Competizione che fa
parte di una serie internazionale é quello dell’ l’ASN che ha chiesto l’approvazione della serie, fatto salvo il
diritto di fare appello della decisione direttamente alla Corte d’Appello Internazionale conformemente alle
disposizioni del Regolamento Disciplinare e Giurisdizionale della FIA.
14.1.5 Possono essere presentati appelli alla Corte d’Appello Internazionale, nel rispetto delle regole di
competenza e procedura stabilite nel Regolamento Disciplinare e Giurisdizionale della FIA.
14.1.6 Gli appelli contro le decisioni del Comitato Anti-doping della FIA possono essere presentati
esclusivamente al Tribunale Arbitrale dello Sport.
ARTICOLO 14.2 TRIBUNALE D’APPELLO NAZIONALE
14.2.1 Ciascuna ASN nomina un certo numero di persone, membri o meno della ASN, che costituiscono il
Tribunale d’Appello Nazionale.
14.2.2 Non può far parte di questo Tribunale chi ha partecipato come concorrente, conduttore o ufficiale
alla gara oggetto del giudizio in corso o chi ha fornito una decisione precedente in merito alla stessa
questione o, infine, chi fosse coinvolto direttamente o indirettamente nella vicenda.
41
ARTICOLO 14.3 PROCEDURA DELL’APPELLO NAZIONALE
14.3.1 I concorrenti, di qualunque nazionalità, hanno il diritto di fare appello, contro le sanzioni
pronunciate o le decisioni prese dai commissari sportivi di una manifestazione sportiva, presso la ASN del
paese in cui è stato adottato il provvedimento.
14.3.2 Essi devono notificare per iscritto l’intenzione di presentare appello avverso una decisione, ai
commissari sportivi, entro un’ora dalla pubblicazione della decisione stessa, pena la decadenza del diritto di
appello.
14.3.3 Il termine di introduzione dell’appello presso la ASN scade 96 ore dopo la decisione dei commissari
sportivi, a condizione che l’intenzione di presentare appello sia stata notificata per iscritto, ai commissari
sportivi, entro un’ora dalla pubblicazione della decisione stessa.
14.3.4 L’ appello può essere presentato tramite qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica con conferma
di ricevuta. E’ necessario inviare l’appello anche per lettera di pari data.
14.3.5 La ASN deve pronunciare il suo giudizio entro il termine massimo di 30 giorni.
14.3.6 Gli interessati devono essere avvisati opportunamente della data di udienza dell’appello. Hanno
diritto a far ascoltare i loro testimoni; tuttavia la loro assenza all’udienza non interrompe il corso del
procedimento.
ARTICOLO 14.4 FORMA DELL’APPELLO NAZIONALE
14.4.1 Le domande di appello presso una ASN devono essere fatte per iscritto e firmate dall’appellante o da
un suo rappresentante da lui autorizzato.
14.4.2 Un deposito cauzionale, il cui importo è fissato ogni anno dalla ASN é richiesto dall’istante in cui
l’interessato ha notificato ai commissari sportivi la sua intenzione di ricorrere in appello e resta comunque
dovuto anche se l’interessato non da seguito alla sua intenzione.
14.4.3 Tale deposito cauzionale deve essere versato al più tardi 96 ore dalla notifica ai commissari sportivi
dell’intenzione di ricorrere in appello. In assenza, la Licenza dell’appellante verrà sospesa automaticamente
fino al pagamento.
14.4.4 Se l’appello è giudicato infondato o se viene ritirato dopo essere stato formulato, il deposito sarà
trattenuto interamente.
14.4.5 Se è giudicato parzialmente fondato, la cauzione verrà restituita in parte; sarà interamente
rimborsata se l’appello viene accolto.
14.4.6 Inoltre se l’autore dell’appello è giudicato in malafede, la ASN può infliggergli una delle sanzioni
previste dal Codice.
ARTICOLO 14.5 GIUDIZIO
14.5.1 Il Tribunale d’Appello Nazionale può stabilire che la decisione contro cui è stato fatto appello sia
annullata e, se necessario, che siano mitigate o incrementate le sanzioni; tuttavia non ha il potere di
ordinare che una competizione si svolga nuovamente.
14.5.2 I giudizi del Tribunale d’Appello Nazionale devono essere motivati..
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ARTICOLO 14.6 COSTI
14.6.1 Nel deliberare sui ricorsi che gli vengono deferiti, i Tribunali d’Appello Nazionali stabiliscono anche,
in funzione della decisione, quali sono i costi, calcolati dalle segreterie, rispetto alle spese di istruzione delle
cause e di riunione della Corte.
14.6.2 I costi sono calcolati in funzione di queste spese, e restano escluse le spese e gli onorari di difesa a
carico delle parti.
ARTICOLO 14.7 PUBBLICAZIONE DEL GIUDIZIO
14.7.1 La FIA e le ASN hanno il diritto di rendere pubblico un giudizio di appello, indicando i nomi degli
interessati.
14.7.2 Senza pregiudizio del diritto di appello, le persone coinvolte non possono avvalersi di tale
pubblicazione per intentare cause contro la FIA o l’ASN in questione o contro chiunque si sia occupato della
pubblicazione.
ARTICOLO 14.8
Per dissipare eventuali dubbi, nessuna disposizione del Codice può impedire alle parti di intentare
un’azione legale presso una qualsiasi Corte o Tribunale, fatti salvi tuttavia gli obblighi eventualmente
assunti di dover innanzitutto perseguire altri mezzi o altri meccanismi a disposizione per risolvere la
controversia.
ARTICOLO 15 REGOLAMENTO SUI NUMERI DI GARA E SULLA PUBBLICITA’ SULLE AUTOMOBILI
ARTICOLO 15.1
Salvo diversa disposizione, le cifre che compongono il numero di gara devono essere di colore nero su
fondo bianco rettangolare. Per le Automobili di colore chiaro, un bordo nero, largo 5 cm, deve contornare il
fondo bianco rettangolare.
ARTICOLO 15.2
Salvo diversa disposizione, le cifre devono essere del tipo classico, come indicato qui di seguito:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
ARTICOLO 15.3
Salvo diversa disposizione, i numeri di gara sulle Automobili devono essere esposti nel modo seguente:
15.3.1 Sulle porte anteriori o all’altezza dell’abitacolo del pilota su entrambi i lati dell’Automobile.
15.3.2 Sul cofano anteriore del veicolo, leggibili sul davanti;
15.3.3 Per le monoposto :
15.3.3.a
L’altezza minima delle cifre dev’essere di 23 cm ed il tratto di ogni cifra sarà largo 4 cm;
15.3.3.b
Il fondo bianco sarà largo 45 cm e alto 33 cm.
15.3.4 Per tutte le altre Automobili
15.3.4.a
L’altezza minima delle cifre dev’essere di 28 cm ed il tratto di ogni cifra sarà largo 5 cm;
15.3.4.b
Il fondo bianco sarà largo almeno 50 cm e alto 38 cm.
15.3.5 In nessun punto la distanza fra il bordo delle cifre e il bordo dello sfondo dovrà essere inferiore a 5
cm.
ARTICOLO 15.4
15.4.1 Sui parafanghi anteriori deve essere riprodotta la bandiera nazionale del/dei piloti che guidano
l’Automobile ed i loro nomi.
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15.4.2 L’altezza minima della riproduzione della bandiera e delle lettere che compongono i nomi dev’essere
di 4 cm.
ARTICOLO 15.5
15.5.1 Al di sopra o al disotto del fondo bianco, una superficie larga quanto lo sfondo rettangolare e alta 12
cm è lasciata a disposizione degli organizzatori per scopi pubblicitari.
15.5.2 Sulle Automobili in cui tale superficie non è disponibile (v. alcune monoposto), il Concorrente è
tenuto a lasciare libera da ogni pubblicità una superficie equivalente delle stesse dimensioni di quella
mancante e adiacente allo sfondo bianco.
15.5.3 Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalle ASN, la superficie rimanente della carrozzeria è
utilizzabile per la pubblicità.
ARTICOLO 15.6
Né i numeri di gara né la pubblicità devono oltrepassare la superficie della carrozzeria.
ARTICOLO 15.7
Il parabrezza e i finestrini devono restare liberi da qualsiasi pubblicità eccetto una striscia larga 10 cm al
massimo sulla parte superiore del parabrezza e una striscia larga al massimo 8 cm sul lunotto, a condizione
che non interferisca con la visibilità del pilota.
ARTICOLO 15.8 Le norme relative alla pubblicità ed ai numeri di gara che possono comparire sulle
Automobili storiche sono definite nell’Allegato K.
ARTICOLO 16 SCOMMESSE SPORTIVE
ARTICOLO 16.1 DIVIETO DI PIAZZARE SCOMMESSE
E’ fatto divieto a chiunque sia titolare di una Licenza o di una Super Licenza o di un Certificato di
registrazione per il personale di un Concorrente iscritto nei Campionati del Mondo della FIA, e a chi faccia
parte del personale dell’Organizzatore di una Competizione iscritta nel Calendario Sportivo Internazionale o
nel calendario nazionale di una ASN, di scommettere, direttamente o per interposta persona, su una
Competizione o parte di essa, nel caso vi abbiano un interesse particolare per il fatto di prendervi parte o
per esserne coinvolti in qualsiasi modo.
ARTICOLO 16.2 DIVIETO DI CORRUZIONE
Chiunque sia titolare di una Licenza o di una Super Licenza o di un Certificato di registrazione per il
personale di un Concorrente iscritto nei Campionati del Mondo della FIA, né chi faccia parte del personale
dell’Organizzatore di una Competizione iscritta nel Calendario Sportivo Internazionale o nel calendario
nazionale di una ASN, non può:
16.2.1 offrire o tentare di offrire dei soldi o un qualsiasi tipo di vantaggio per influenzare significativamente
i risultati di una Competizione o parte di essa o per influire sulle prestazioni sportive dei partecipanti;
16.2.2 accettare soldi o un qualsiasi vantaggio destinati ad influenzare significativamente i risultati di una
Competizione o parte di essa o ad influire sulle prestazioni sportive dei partecipanti.
ARTICOLO 16.3 DIVULGAZIONE D’INFORMAZIONI
Chiunque sia titolare di una Licenza o di una Super Licenza o di un Certificato di registrazione per il
personale di un Concorrente iscritto nei Campionati del Mondo della FIA, né chi faccia parte del personale
dell’Organizzatore di una Competizione iscritta nel Calendario Sportivo Internazionale o nel calendario
nazionale di una ASN, non può:
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16.3.1 offrire o tentare di offrire soldi o un qualsiasi vantaggio per ottenere informazioni privilegiate su una
Competizione, per realizzare o permettere di realizzare una scommessa sulla Competizione prima che tali
informazioni siano conosciute al pubblico;
16.3.2 comunicare a terzi informazioni privilegiate su una Competizione ottenute per la propria professione
o funzione, al fine di realizzare o permettere di realizzare una scommessa sulla Competizione prima che tali
informazioni siano conosciute al pubblico.
ARTICOLO 17 IMPLICAZIONI COMMERCIALI COLLEGATE ALLO SPORT AUTOMOBILISTICO
ARTICOLO 17.1
Senza un accordo preliminare scritto della FIA, nessun Organizzatore o gruppo di Organizzatori di Gare che
facciano parte di un Campionato, coppa, trofeo, challenge o serie della FIA può dire o indurre a credere che
tale Campionato, coppa, trofeo, challenge o serie è sovvenzionato, sia direttamente che indirettamente, da
un’impresa o organizzazione commerciale.
ARTICOLO 17.2
Il diritto di associare il nome di un’impresa, organizzazione o marchio commerciale ad un Campionato,
coppa, trofeo, challenge o serie della FIA é dunque riservato esclusivamente alla FIA.
ARTICOLO 18 MODALITA’ DECISIONALI DELLA FIA
18.1.1 La lista dei Campionati, coppe, trofei, challenge o serie FIA e delle gare che li compongono é
pubblicata ogni anno al più tardi il 15 ottobre.
18.1.2 Se una gara qualsiasi viene ritirata dal calendario successivamente alla pubblicazione, perde la sua
qualifica di internazionalità per l’anno in questione.
ARTICOLO 18.2 MODIFICHE DEI REGOLAMENTI
La FIA può modificare i regolamenti. Tali modifiche vengono pubblicate ed entrano in vigore secondo le
disposizioni seguenti.
18.2.1 Sicurezza
Le modifiche ai regolamenti apportate dalla FIA per ragioni di sicurezza possono entrare in vigore senza
alcun preavviso o dilazioni.
18.2.2 Progettazione tecnica dell'Automobile
Le modifiche apportate dalla FIA ai regolamenti tecnici, all’Allegato J o all’Allegato K, vengono pubblicate al
più tardi il 30 giugno di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno seguente la loro
pubblicazione, salvo quelle modifiche che secondo la FIA posso avere un impatto sostanziale sul progetto
tecnico dell'Automobile e/o sull’equilibrio delle prestazioni fra le Automobili; tali modifiche entrano in
vigore non prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla loro pubblicazione.
18.2.3 Regole sportive e altri Regolamenti
18.2.3.a Le modifiche alle regole sportive ed a regolementi diversi da quelli sopra indicati sono pubblicate
almeno 20 giorni prima dell’apertura delle iscrizioni ai Campionati, coppe, trofei, challenge o serie
interessati e al più tardi il 15 Dicembre di ogni anno.
18.2.3.b Tali modifiche non possono entrare in vigore prima del 1° gennaio dell’anno seguente la loro
pubblicazione, salvo quelle modifiche che secondo la FIA posso avere un impatto sostanziale sul progetto
tecnico dell'Automobile e/o sull’equilibrio delle prestazioni fra le Automobili; tali modifiche entrano in
vigore non prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla loro pubblicazione.
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18.2.4 Si possono applicare termini inferiori a quelli indicati sopra se c’è l’accordo unanime di tutti i
Concorrenti regolarmente iscritti al Campionato, coppa, trofeo, challenge o serie in questione.
ARTICOLO 18.3
La pubblicazione del calendario dei Campionati, coppe, trofei, challenge o serie della FIA e delle modifiche
ai regolamentri sopra menzionate é considerata ufficiale ed effettiva dal momento della pubblicazione sul
sito Internet www.fia.com e/o sul Bollettino Ufficiale dello Sport Automobilistico FIA.
ARTICOLO 19 APPLICAZIONE DEL CODICE
ARTICOLO 19.1 INTERPRETAZIONE NAZIONALE DEI REGOLAMENTI
Ogni ASN ha la facoltà di decidere in merito ad ogni questione sollevata sul proprio territorio e relativa
all’interpretazione del Codice o del proprio Regolamento nazionale fatto salvo il diritto di appello
internazionale, a condizione che tali interpretazioni non siano in contraddizione con l’interpretazione o i
chiarimenti già forniti dalla FIA.
ARTICOLO 19.2 MODIFICA DEL CODICE
La FIA si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche al Codice e di revisionare
periodicamente gli Allegati.
ARTICOLO 19.3 COMUNICAZIONI - AVVISI
Tutte le comunicazioni che, conformemente a quanto richiesto dal Codice, una ASN deve dare alla FIA
vanno indirizzate alla Sede sociale della FIA o ad eventuali altri indirizzi debitamente resi noti.
ARTICOLO 19.4 INTERPRETAZIONE INTERNAZIONALE DEL CODICE
19.4.1 Il Codice è stato redatto in francese ed in inglese. Può essere pubblicato in altre lingue..
19.4.2 In caso di contestazioni circa la sua interpretazione, presso la FIA o la Corte d’Appello Internazionale,
solo la versione francese deve essere considerata testo ufficiale.
ARTICOLO 20 DEFINIZIONI
Le definizioni indicate qui di seguito saranno quelle adottate nel Codice, nei regolamenti nazionali e nei
relativi allegati, in tutti i Regolamenti Particolari e saranno d’uso generale.
Anello di Velocità: Circuito permanente, costituito al massimo da 4 tornanti, tutti rotanti nella stessa
direzione.
Allegato : Allegato al Codice.
Aree Riservate : Zone in cui si svolge una Competizione. Vi sono incluse ma non solo:
la pista (il Percorso),
il Circuito,
il paddock,
il Parco Chiuso,
i parchi o le zone assistenza,
i parchi d’attesa,
i box,
le zone vietate al pubblico,
le zone di controllo,
le zone riservate ai media,
le zone di rifornimento.
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ASN di Tutela: ASN del paese di cui il titolare della licenza è un cittadino. Nel caso di un concorrente o
pilota professionista dell'UE, come definiti nel Codice, l’ ASN di Tutela può anche essere l'ASN dell’UE di cui
il titolare della licenza è di fatto un residente permanente.
Automobile: veicolo su almeno quattro ruote non allineate sempre in contatto col suolo (o ghiaccio), di cui
almeno due assicurano la direzione ed almeno due la propulsione e la cui propulsione e direzione siano
costantemente ed interamente controllate da un pilota a bordo (a seconda del tipo di Competizione è
possibile utilizzare altri nomi invece che “Automobile”, quali, ma non limitativamente, vettura, camion e
kart).
Automobile Speciale : veicolo ad almeno quattro ruote, la cui propulsione non è assicurata dalle ruote.
Autorità Sportiva nazionale : Federazione o Club nazionale riconosciuto dalla FIA come l’unico detentore
del potere sportivo in un paese.
Campionato : Un Campionato può essere costituito da una serie di Competizioni/Gare o da una sola
Competizione/Gara.
Campionato Internazionale : Campionato composto unicamente da Competizioni Internazionali,
organizzato dalla FIA o da un altro organismo previo accordo scritto della FIA.
Campionato Nazionale : Campionato organizzaato da una ASN o da un altro organismo previo accordo
scritto della ASN.
Certificato di registrazione per il personale dei Concorrenti iscritti nei Campionati del Mondo della FIA:
Certificato di registrazione rilasciato dalla FIA ai membri del personale dei Concorrenti iscritti nei
Campionati del Mondo della FIA alle condizioni previste dal Codice.
Cilindrata: Volume generato nel o nei cilindri motori dallo spostamento ascendente o discendente del o dei
pistoni. Questo volume è espresso in centimetri cubici e per tutti i calcoli sulla cilindrata dei motori, il
numero P. greco è considerato convenzionalmente uguale a 3,1416.
Circuito : Percorso chiuso, comprendente l’insieme delle installazioni che ne fanno parte integrante, che
inizia e finisce nello stesso punto, appositamente costruito per le gare automobilistiche. Un Circuito può
essere temporaneo, semi-permanente o permanente, secondo le caratteristiche delle sue installazioni e la
disponibilità alle Competizioni.
Classe : Raggruppamento di Automobili secondo la cilindrata-motore o secondo altri criteri distintivi (v.
Allegato D e J).
Codice : Il Codice Sportivo Internazionale della FIA ed i suoi Allegati.
Comitato Organizzatore: Gruppo, approvato dall’ ASN, che gli organizzatori di una competizione investono
di tutti i poteri necessari per l’organizzazione materiale di tale competizione e per l’applicazione del
regolamento particolare.
Competizione/Gara : Attività sportiva automobilistica unica con risultati propri. Può comprendere una (o
alcune) manche e una finale, delle prove libere, delle prove di qualificazione ed i risultati di più categorie o
essere divisa in modo simile, ma deve terminare alla fine della manifestazione.
Sono considerate Competizioni/Gare: le Corse in Circuito, i Rallyes, i Rallyes Tout-Terrain, le Corse di
Accelerazione (dragsters), le Corse in Salita, i Tentativi di Record, i Test, i Trials, il drifting e qualsiasi altra
forma di Competizione a discrezione della FIA.
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Competizione Chiusa: Una Competizione Nazionale può essere definita «chiusa» se é accessibile solo ai
membri di un club, titolari di una licenza (Concorrente o Pilota) rilasciata dalla ASN del paese in questione.
Competizione Internazionale : Competizione che assicura un livello standard di sicurezza internazionale
secondo le prescrizioni scritte dalla FIA nel Codice e nei suoi Allegati.
Competizione Nazionale : Competizione che non risponde ad una o più delle condizioni di una
Competizione Internazionale.
Concorrente: Persona fisica o giuridica impegnata in una qualsiasi competizione, munita obbligatoriamente
di una licenza di concorrente rilasciata dalla ASN che lo tutela.
Concorrente Professionista UE : Concorrente professionista titolare di una Licenza rilasciata da un paese
dell’Unione Europea o da un paese assimilato designato come tale dalla FIA. In questo ambito, si intende
per Concorrente professionista colui che dichiara alle autorità fiscali competenti le entrate che ha
percepito, sotto forma di salario o di sponsorizzazione, partecipando a competizioni sportive
automobilistiche e che fornisce la prova di questa dichiarazione in una forma ritenuta accettabile dall’ASN
che gli ha rilasciato la licenza oppure che giustifica presso la FIA la sua posizione professionale inclusi quei
vantaggi che non sono soggetti a dichiarazione presso le autorità competenti.
Corsa di Accelerazione (dragsters) : Corsa di accelerazione fra almeno due Automobili con partenza da
fermo su un Percorso diritto, misurato con precisione, in cui la prima Automobile che taglia la Linea
d’Arrivo (senza penalità) realizza la prestazione migliore.
Corsa in Salita: Competizione in cui ogni Automobile parte individualmente per effettuare un percorso
uguale per tutti fino alla linea d’arrivo situata generalmente ad un’altezza superiore a quella della linea di
partenza. Il fattore determinante per stabilire le classifiche è il tempo che è stato impiegato fra le linee di
partenza e d’arrivo.
Corsa in Circuito : Competizione che si svolge su di un circuito chiuso fra due o più automobili che
concorrono contemporaneamente lungo lo stesso percorso, in cui il fattore determinante è la velocità o la
distanza coperta in un tempo stabilito.
Dimostrazione : Presentazione della prestazione di una o più Automobili.
Esclusione: L'Esclusione significa che una o più persone non possono continuare a partecipare ad una
Competizione. L'Esclusione si può applicare a tutta o a parte di una Competizione (per esempio : manche,
finale, prove libere, prove di qualificazione, corsa, etc.) o a più Competizioni di una stessa Manifestazione, a
discrezione dei commissari sportivi, e può essere pronunciata durante o dopo la Competizione, o parte
della Competizione, come deciso dai commissari sportivi. I risultati o i tempi della persona esclusa vengono
annullati.
FIA : La Federazione Internazionale dell'Automobile.
Forza Maggiore : Avvenimento imprevisto, senza rimedio ed esterno.
Handicap : Modalità prevista dal Regolamento Particolare di una Competizione allo scopo di equiparare il
più possibile le possibilità dei Concorrenti.
Iscrizione: Con l’Iscrizione si conclude un contratto fra il Concorrente e l’Organizzatore. Tale contratto può
essere firmato congiuntamente o essere il risultato di uno scambio di corrispondenza.
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Licenza : Certificato di registrazione rilasciato a persona giuridica o fisica (pilota, concorrente, costruttore,
squadra, ufficiale di gara, organizzatore, circuito, etc.) che desideri partecipare a qualsiasi titolo a delle
competizioni regolate dal Codice.
Licenza Internazionale: Licenza rilasciata da una ASN in nome della FIA e valida per Competizioni
Internazionali secondo il grado della licenza a condizione che siano iscritte a Calendatio Sportivo
Internazionale.
Linea d’Arrivo: Linea di Controllo finale, con o senza cronometraggio.
Linea di Controllo: Linea al passaggio della quale un’Automobile viene cronometrata.
Linea di Partenza: Linea di Controllo iniziale, con o senza cronometraggio.
Manifestazione : Una Manifestazione é composta da una o più Competizioni, Parate, Dimostrazioni o
Raduni.
Miglio e Kilometro: Per tutte le conversioni da misure inglesi a misure metriche, o viceversa, il miglio sarà
considerato 1,609 344 km.
Numeri di Licenza: Numeri attribuiti annualmente da una ASN ai Concorrenti o ai Piloti iscritti nel suo
registro.
Organizzatore: Una ASN, un club automobilistico o un altro gruppo sportivo qualificato.
Parata : Presentazione di un gruppo di Automobili a velocità moderata.
Parco Chiuso: Luogo in cui il Concorrente deve portare la/le sue Automobili, come previsto dai regolamenti
applicabili.
Partecipante: Persona che accede alle Aree Riservate.
Partenza : Istante in cui viene dato il segnale di partenza ad un concorrente isolato o a più concorrenti che
partono insieme.
Passeggero: Persona diversa dal Pilota, trasportata da un’Automobile e dal peso minimo di 60 kg, incluso
l’equipaggiamento personale.
Percorso: Tragitto che i Concorrenti devono seguire.
Permesso d'Organizzazione: Documento rilasciato dalla ASN che consente di organizzare una
Competizione.
Pilota : Persona che guida un’Automobile in una Competizione qualsiasi e che é munita obbligatoriamente
di una licenza di pilota della FIA rilasciata dalla ASN di tutela.
Pilota Professionista UE : Pilota professionista titolare di una Licenza rilasciata da un paese dell’Unione
Europea o da un paese assimilato designato come tale dalla FIA. In questo ambito, si intende per Pilota
professionista colui che dichiara alle autorità fiscali competenti le entrate che ha percepito, sotto forma di
salario o di sponsorizzazione, partecipando a competizioni sportive automobilistiche e che fornisce la prova
di questa dichiarazione in una forma ritenuta accettabile dall’ASN che gli ha rilasciato la licenza oppure che
giustifica presso la FIA la sua posizione professionale inclusi quei vantaggi che non sono soggetti a
dichiarazione presso le autorità competenti.
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Programma Ufficiale: Documento ufficiale obbligatorio elaborato dal Comitato Organizzatore di una
Competizione e contenente tutte le indicazioni ed informazioni sulla Competizione utili al pubblico.
Raduno: Attività di sport automobilistico organizzata all’unico scopo di radunare dei turisti in un punto
fissato in anticipo.
Rallye : Gara su strada a velocità media stabilita, che si svolge totalmente o parzialmente su strade aperte
alla circolazione normale. Un rally è costituito da un unico itinerario, percorso da tutte le vetture, o da più
itinerari che terminano in un unico punto di riunione, fissato anticipatamente, e seguito o meno da un
itinerario comune.
Il percorso può comprendere una o più prove speciali, cioè a dire prove organizzate su strade chiuse alla
circolazione normale ed il cui insieme è, in linea generale, determinante per stabilire la classifica generale
del rally.
Gli itinerari che non servono per prove speciali sono denominati “itinerari di collegamento”. Su questi
itinerari di collegamento la velocità massima non deve mai costituire fattore determinante per la classifica.
Le gare che usano parzialmente delle strade aperte alla circolazione normale, ma che comprendono delle
prove speciali su circuiti permanenti o semi-permanenti per più del 20% del chilometraggio totale del rally,
vanno considerate, per quanto attiene alle procedure, come gare di velocità.
Rallye Tout‐Terrain : Competizione d’una distanza totale compresa fra 1200 e 3000 km. La lunghezza di
ciascun settore non deve superare i 500 km.
Rallye Tout Terrain Baja : Rally Tout Terrain che deve svolgersi in un giorno (distanza massima: 600 km) o
due giorni (distanza massima: 1000 km con un riposo fra le due tappe di un minimo di 8 ore e di un
massimo di 20 ore). E’ possibile organizzare una Super Speciale su una giornata aggiuntiva. La distanza di
ogni settore selettivo deve essere compresa fra 300 e 800 km.
Rallye Tout‐Terrain Marathon : Rallye Tout-Terrain d’una lunghezza totale di almeno 5000 km. La
lunghezza totale dei settori selettivi dev’essere di almeno 3000 km.
Record (anche Record di Velocità su Terra) : Risultato massimo ottenuto in condizioni speciali definite dal
Codice.
Record del Mondo : Migliore prestazione realizzata in una classe o in un gruppo determinato. Sono previsti
i Record del Mondo per Automobi e per Automobili Speciali.
Record del Mondo Assoluto: Record riconosciuto dalla FIA come migliore prestazione realizzata su una
distanza o un tempo determinato da una Automobile senza considerare la categoria, la classe o il gruppo.
Record Universale: Record riconosciuto dalla FIA come la migliore prestazione realizzata da un’Automobile
a Partenza lanciata su un Miglio, senza tener conto della classe, categoria o gruppo.
Record Locale : Record stabilito su una pista permanente o temporanea, approvata dalla ASN, qualunque
sia la nazionalità del Concorrente.
Record Nazionale : Record stabilito o battuto conformemente alle norme definite da una ASN sul suo
territorio, o sul territorio di un’altra ASN, previo accordo preliminare di quest’ultima. Un Record Nazionale
é detto "di classe" se rappresenta la migliore prestazione realizzata in una delle classi in cui sono suddivisi i
tipi di Automobili ammesse al tentativo, oppure "assoluto" se rappresenta la migliore prestazione senza
considerare la classe.
Registro dei Licenziati : Lista, tenuta da una ASN, delle persone cui tale ASN ha rilasciato una Licenza di
Concorrente o una Licenza di Pilota.
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Regolamento Particolare : Documento ufficiale rilasciato dal Comitato Organizzatore d’una Competizione
di cui sono regolamentati i dettagli organizzativi.
Sospensione : La Sospensione priva, per un periodo determinato, colui che ne é l’oggetto del diritto di
prendere parte a qualsiasi Competizione sia nell’intero territorio della ASN che l’ha pronunciata, sia in tutti i
paesi soggetti alla legislazione della FIA.
Squalifica: La Squalifica annulla definitivamente, per colui che ne è l’oggetto, il diritto di partecipare a
qualsiasi competizione. Di conseguenza vengono annullate le Iscrizioni stabilite anteriormente con perdita
dei diritti di iscrizione.
Super‐Licenza : La Super-Licenza è stabilita e rilasciata dalla FIA al candidato che ne fa richiesta a condizione
che sia titolare di una Licenza nazionale conformemente alle prescrizioni dell’Allegato L; é obbligatoria in
alcuni Campionati Internazionali della FIA alle condizioni stabilite in ciascun regolamento.
Tentativo : Competizione regolamentata in cui ogni Concorrente può scegliere quando eseguirlo entro un
periodo stabilito dai regolamenti.
Tentativo di Record : Tentativo di battere un Record Locale, un Record Nazionale, un Record del Mondo,
un Record del Mondo Assoluto o un Record del Mondo Universale, conformemente al Codice.
Trial : Competizione che comprende un certo numero di tentativi basati sulla distanza e l’abilità.
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