M. Baffa ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE

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M. Baffa ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE
GLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE.
Gli Istituti di Vigilanza
§
Normativa di riferimento
R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 134 e art. 138;
R.D. 06.05.1940, n. 635, art. 230, art. 250, art. 254, art. 256 e art. 257
Un importante ruolo nell’attività di controllo del territorio ed in ordine a scorte di volori ovvero a
servizio investigativi, viene svolto dagli Istituti di vigilanza e dalle agenzie di investigazione.
Sebbene nello scenario comune l’attività di questi istituti sia connessa quasi esclusivamente allo
svolgimento di attività in ordine informazioni matrimoniali , pedinamenti, oscura è l’enorme
attività svolta da queste figure professionali e normata dal vigente testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza .Non a caso anche la Regione Lombardia negli ultimi provvedimenti normativi ha dato
risalto e rilievo alla possibilità di ricorrere all’ausilio degli Istituti di Vigilanza da parte dei Corpi di
Polizia Locale. Tra le competenze demandate dalla legge alle Prefetture – denominate altresì Uffici
Territoriali del Governo della Provincia, vi è anche il rilascio dei titolo autorizzativi a favore
dell’’Istituto di Vigilanza privata o della filiale, con competenza per territorio rispetto alla sede
dell’Istituto medesimo ed ove sono ubicati i Comuni nei qua li si dovrà svolgere l’attività. In
particolare la licenza rilasciata consentirà lo svolgimento della attività di vigilanza di beni mobili
ed immobili. E’ necessario essere muniti di siffatto titolo autorizzativo anche per lo svolgimento del
servizio di trasporto e scorta valori. Importante sottolineare preliminarmente che l’autorizzazione
allo svolgimento dell’attività di vigilanza non è condizionato solamente alla presenza dei requisiti
oggettivi e soggettivi che verranno elencati nella parte sottostante; l’autorità provinciale di P.S.
potrà porre altresì valutazioni in ordine alla opportunità della presenza di un Istituto di Vigilanza
sul territorio provinciale. Questa valutazione prenderà in considerazione diversi elementi di analisi
, in particolare la situazione della criminalità esistente sul territorio,il numero e la portata di altri
Istituti pre-esistenti, il numero complessivo delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio ove
l’Istituto medesimo chiede di svolgere l’attività in oggetto. Competente altresì la Prefettura, in
ordine alla approvazione o meno delle modifiche dell’organico dell’Istituto di Vigilanza Privata o
dei comuni nei quali si svolge l’attività. Ulteriore competenza della Prefettura l’approvazione della
tabella delle operazioni, con le relative tariffe, relative alle operazioni o servizi che l’Istituto intende
svolgere o erogare, nonché l’approvazione delle divise e/o dei distintivi che devono essere indossati
dalle guardie giurate particolari dipendenti dall’Istituto. La Prefettura si esprimerà altresì mediante
la c.d. “presa d’atto” del cambio della sede operativa dell’Istituto di Vigilanza Privata. La licenza
dopo il primo rilascio va comunque rinnovata annualmente. L’istanza in carta da bollo , deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante e nell’ipotesi che l’Istituto di Vigilanza abbia natura giuridica
societaria, dovrà contenere i seguenti documenti:
· documenti attestanti la capacità tecnica richiesta dall’art. 136 del R.D. 18.06.1931, n. 773;
· due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le relative tariffe;
· certificati di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
· certificato di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
· copia conforme del verbale dell’Assemblea dei soci concernente la nomina del Consiglio di
Amministrazione della società (qualora la richiesta fosse fatta in nome e per conto di una società);
· fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ;
· indicazione del numero di codice fiscale;
· elenco nominativo del personale che sarà adibito all’attività;
· registro delle operazioni giornaliere;
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· ordine di servizio in triplice copia, di cui una in bollo, relativa alle modalità con cui il servizio sarà
espletato dalle guardie giurate;
· copia del regolamento dell’Istituto;
· piantina planimetrica del locale in cui l’Istituto svolge la propria attività;
· copia del contratto di locazione del locale se in affitto ovvero documentazione attestante la
proprietà del locale stesso;
In caso di accoglimento dell’istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito
cauzionale, alla regolarizzazione ai fini del bollo sia della licenza rilasciata che del provvedimento
di approvazione della tabella delle operazioni. Per ciò che concerne l’approvazione delle divise, alla
relativa domanda in bollo dovranno essere unite tre rappresentazioni grafiche a colori di ciascuna
divisa e/o di ciascun distintivo. In caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini
del bollo, il provvedimento di accoglimento dell’istanza ed i figurini di ciascuna divisa e/o
distintivo che formano parte integrante del provvedimento stesso. In caso di modifica della sede
operativa dell’Istituto, alla domanda dovranno essere allegati un certificato aggiornato del Registro
Ditte della C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’avvenuta annotazione
della variazione alla C.C.I.A.A., nonché l’illustrazione tecnica della nuova Sede. Qualora si tratti di
una società, dovrà essere specificato se viene modificata la sede legale della società e/o la sede
operativa dell’Istituto, ed alla dichiarazione, oltre a quanto sopra dovrà essere unita copia conforme
del verbale dell’assemblea dei soci con il quale è stato deciso il cambio di sede dell’Istituto e/o della
Società. Nell’ipotesi che si chieda l’incremento o la diminuzione delle guardie giurate, o la modifica
dei comuni ove si opera, tale richiesta deve essere corredata da elementi giustificativi. In caso di
approvazione, bisognerà poi procedere alla regolarizzazione in bollo.
Gli Istituti di investigazione .
§
Normativa di riferimento:
R.D. 18.06.1931, n. 773 ART. 134
R.D. 06.05.1940, N. 635 ART. 257, ART. 258, ART 259 E ART 260
D.L.VO 28.07.1989, N. 271 ART. 38 E ART. 222
Ulteriore competenza del Prefetto, oltre al rilascio delle autorizzazioni per gli istituti di vigilanza, il
rilascio dell’autorizzazione che consente di eseguire investigazioni, ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati, nonché che abilita ad effettuare attività investigativa per la ricerca
e l'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale. La
competenza del Prefetto in ordine al rilascio delle autorizzazioni è di tipo territoriale ossia legato
alla Provincia ove è fissata la sede dell'Istituto di Investigazione privata o della filiale ed ove sono
ubicati i comuni nei quali si dovrà svolgere l'attività. Analogamente agli istituti di vilanza tra le
competenze della Prefettura l’approvazione della tabella delle operazioni, con le relative tariffe, che
l’Istituto intende svolgere, nonché l’approvazione delle modifiche dei comuni nei quali si svolge
l'attività. Rientra, sempre nell’ambito delle competenze prefettizie, la “presa d'atto “ del cambio di
sede dell'Istituto di Investigazione Privata ed il rinnovo annuale della licenza per la gestione
dell'Istituto. Nell’ipotesi di modifica della sede dell’Istituto, la dichiarazione del cambio di sede
dovrà essere redatta, in bollo, ed ad essa dovranno essere uniti un·certificato aggiornato del Registro
Ditte della C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché documentazione
tecnica della nuova sede .
Nell’ipotesi in cui l’Istituto di vigilanza abbia forma societaria, dovrà essere specificato se viene
modificata la sede della società e/o la sede dell'Istituto, e alla dichiarazione, oltre al suddetto
certificato dovranno essere uniti una copia conforme del verbale dell'assemblea dei soci con il quale
è stato deciso il cambio di sede dell'Istituto e/o della Società. In ogni caso, qualora l’istanza fosse
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accolta favorevolmente , il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di
accoglimento dell'istanza.Nell’ipotesi di rinnovo della licenza per la gestione dell'Istituto, che
avviene annualmente, deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza della dichiarazione di
responsabilità.L’istanza in carta da bollo, che deve essere firmata dal legale rappresentante
nell’ipotesi che l’Istituto di Investigazioni è una società, dovrà contenere i seguenti documenti:
· documenti attestanti la capacità tecnica richiesta dall'art. 136 del R.D. 18.06.1931, n. 773, e/o che
attesti la specifica esperienza professionale per l’assolvimento delle attività previste dall’art. 222 del
D.L.vo 28 luglio 1989 n.271;
· due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le relative tariffe;
· certificati di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
· certificato di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
· copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina del Consiglio di
Amministrazione della società (qualora la richiesta fosse fatta in nome e per conto di una società);
· fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ;
· indicazione del numero di codice fiscale;
· elenco nominativo del personale che sarà adibito all'attività;
· registro delle operazioni giornaliere;
· copia del regolamento dell'Istituto;
· piantina planimetrica del locale in cui l'Istituto svolge la propria attività;
· copia del contratto di locazione del locale se in affitto ovvero documentazione attestante la
proprietà del locale stesso;
In caso di accoglimento dell’istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito
cauzionale, alla regolarizzazione ai fini del bollo sia della licenza rilasciata che del provvedimento
di approvazione della tabella delle operazioni.
La normativa di riferimento e la relativa giurisprudenza articolo per articolo.
ART. 133 TULPS
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla
vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da
destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse .
Cassazione Civile
Rapporti con la legge 20 maggio 1970 n. 300
Gli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970, i quali fissano i limiti dell'utilizzazione di guardie giurate da parte del datore
di lavoro - escludendone la possibilità di sorveglianza nell'attività lavorativa - nonché i requisiti fondamentali per la
legittimità della sorveglianza da parte del personale addetto, al fine di evitare l'eventualità di controlli occulti, hanno,
in ragione di siffatto contenuto, un ambito di applicazione diverso da quello proprio dell'art. 133 del R.D. n. 773 del
1931, concernente la possibilità di utilizzazione da parte di soggetti pubblici o privati delle guardie suddette per
l'attività di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari.
Sez. Lav., sent. n. 1031 del 07-02-1983, Soc. Fiat c. Chiavoloni (rv 425799).
Cassazione Civile
Effetti sui rapporti di lavoro della sospensione o della revoca dell'autorizzazione al porto di armi o della
abilitazione professionale
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Nel rapporto di lavoro che si instaura tra un istituto di vigilanza e le dipendenti guardie giurate, l'autorizzazione al
porto d'armi e l'approvazione del questore, necessarie per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata, sono il
presupposto indispensabile contrattualmente previsto per la ricevibilità delle prestazioni d'opera; ne consegue che, nel
caso in cui l'autorità di P.S. addivenga alla sospensione a tempo indeterminato (prolungata nel tempo ben oltre lo
stesso procedimento penale in occasione del quale la sospensione sia stata disposta e pertanto con valore sostanziale di
revoca) delle dette abilitazioni amministrative, la prestazione di lavoro deve ritenersi divenuta impossibile per causa
sopravvenuta di ordine pubblico, onde è legittimo il licenziamento che sia stato intimato esclusivamente per la perdita
dell'abilitazione allo svolgimento della detta attività.
Sez. Lav., sent. n. 3906 del 03-07-1984, Soc. Istituto di vigilanza Il Vigile c. Canu (rv 435854).
Cassazione Penale
Qualità delle guardie giurate
Le guardie giurate, previste dall'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 assumono la qualità di pubblici ufficiali solo
nell'esercizio delle funzioni di Polizia giudiziaria cui le autorizza l'art. 255 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (prevenzione
e repressione dei reati aventi per oggetto beni mobili ed immobili soggetti alla vigilanza delle guardie).
Sez. VI, sent. n. 9533 del 12-11-1983 (cc. del 17-06-1983), Rutigliano (rv 161149).
Cassazione Penale
Limiti dei poteri delle guardie giurate
Le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e
immobiliari loro affidate. È estranea a tali specifici compiti un'attività di generica prevenzione e di controllo di persone
in transito su una pubblica via. (Nella fattispecie, è stata ritenuta illegittima la condotta di guardie giurate che avevano
preteso esercitare attività di controllo di persone che transitavano a bordo di autovettura, senza porre in essere alcun
anomalo comportamento, tale da giustificare neppure il sospetto di intenti pregiudizievoli per la sicurezza di ciò che
alla vigilanza delle guardie era stato affidato).
Sez. I, sent. n. 5527 del 20-05-1991 (cc. del 28-01-1991), Caporaso (rv 187587).
Cassazione Penale
Qualità delle guardie venatorie
Le guardie venatorie, pur non essendo agenti di Polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste
di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna
selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale.
È illegittimo perciò, ed integra gli estremi contravvenzionali di cui all'art. 651 cod. pen., il rifiuto delle proprie
generalità quando queste siano richieste da una guardia venatoria nell'esercizio dei compiti di vigilanza che le sono
propri.
Sez. V, sent. n. 4898 del 23-05-1997 (cc. del 08-04-1997), Vitarelli (rv 207896).
Cassazione Penale
Qualità delle guardie ecologiche
Le guardie ecologiche (nella specie, del Parco Ticino della Regione Lombardia), in quanto guardie giurate, essendo
per legge addette a prevenire la commissione di illeciti ai beni inerenti alla tutela dell'ambiente, affidati alla loro
vigilanza e custodia, nell'ambito dell'esercizio di tale specifica funzione sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti ex artt.
133 e 134 del T.U.L.P.S. cui rimandano per la relativa nomina la legge n. 105 del 1980 e la legge n. 63 del 1983 della
Regione Lombardia. (Fattispecie in tema di violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale).
Sez. VI, sent. n. 9722 del 10-09-1998 (ud. del 09-07-1998), Garavaglia (rv 213041
Consiglio di Stato
Vigilanza privata
Il servizio di portineria rappresenta una attività non riconducibile alla nozione di vigilanza privata, come disciplinata
dall'art. 133, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e articoli seguenti.
Sez. V, sent. n. 14 del 08-01-2007 (ud. del 23-06-2006), S. Cooperativa a r.l. e altri c. Vigilanza Città di Potenza e
altri
Consiglio di Stato
Istituti di vigilanza e custodia
Il procedimento disciplinato dall'art. 133 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dalle relative norme regolamentari
(approvate con R.D. 6 maggio 1940 n. 635) è apprestato dall'ordinamento per il soggetto che intenda assicurare la
vigilanza o custodia di specifici beni mobili o immobili di cui sia proprietario mediante l'opera di una guardia giurata,
che è dotata di particolari poteri giuridici.
Sez. IV, sent. n. 369 del 04-05-1988, Pref. di Perugia c. Ambrogi (p.d. 880533).
Autore.Marco Baffa
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ART. 134 TULPS
Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta
alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione
europea o sia no incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera
di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini
italiani
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni,
nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri
requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 .
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche
funzioni o una menomazione della libertà individuale
Cassazione Penale
Licenza ad istituti di vigilanza e di investigazione privata
In tema di licenza ad istituti di vigilanza e di investigazione privata, è legittima l'imposizione di prescrizioni limitative
imposte dall'autorità all'atto del rilascio dell'autorizzazione. (Nella specie, nell'autorizzazione per la prestazione di opera
di vigilanza e custodia era stato specificato l'ambito territoriale nel quale l'attività poteva essere espletata).
Sez. I, sent. n. 1125 del 30-01-1986 (cc. del 18-11-1985), Cerofolini (rv 171745).
Cassazione Penale
Configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 140 in caso di attività di vigilanza esercitata senza licenza
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 140 del T.U. delle leggi di P.S., l'attività, non autorizzata da apposita licenza
prefettizia, di vigilanza e custodia svolta in forma imprenditoriale, anche senza uso di armi e con la sola finalità di
segnalare via radio alle competenti autorità eventuali aggressioni o situazioni di pericolo per le proprietà private, è
soggetta alla disciplina di cui all'art. 134 del citato T.U.
Sez. III, sent. n. 42204 del 17-12-2002 (ud. del 17-10-2002), Montelli (rv 223600).
Cassazione Penale
Violazione dei limiti territoriali di attività previsti nella licenza
Le attività di vigilanza e di custodia ovvero di investigazioni e ricerche previste dall'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n.
773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) non possono essere stabilmente esercitate in luoghi diversi da quelli
per i quali, specificamente, è stata rilasciata la licenza. In tal caso, il superamento dei limiti territoriali senza previa
autorizzazione costituisce il reato di cui agli artt. 257, ultimo comma, del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento per
l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S.) e 221 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. (La S.C., nel formulare il principio
sopra enunciato, ha precisato che per la definizione dell'ambito territoriale della gestione dell'attività oggetto di
licenza non si può fare riferimento soltanto alla sede legale - principale - dell'ente o del soggetto che la esercitano ed
ha, inoltre, chiarito che non occorre nessuna ulteriore autorizzazione nei casi, frequenti ma sempre occasionali, in cui
si rende necessario inviare agenti fuori sede per l'adempimento dei singoli incarichi assunti).
Sez. III, sent. n. 6539 del 29-05-1992 (cc. del 02-04-1992), Graceffa (rv 190462).
Cassazione Penale
Opponibilità del segreto anche da parte di investigatori stranieri
Autore.Marco Baffa
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In tema di segreto professionale, l'ordinamento processuale comprende, tra coloro che non possono essere obbligati a
deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, gli investigatori privati autorizzati,
categoria nella quale rientrano, con riguardo ad indagini effettuate all'estero, anche soggetti stranieri legittimati
secondo l'ordinamento del proprio Paese, sempre che esistano disposizioni pattizie relative al riconoscimento del titolo.
Anche per tali soggetti, qualora rifiutino di indicare la fonte delle informazioni poste ad oggetto della loro deposizione,
è dunque esclusa la punibilità per il delitto di testimonianza reticente. (Fattispecie relativa ad un investigatore privato
elvetico, che aveva rifiutato di indicare, deponendo come teste in un procedimento civile, la fonte di informazioni
patrimoniali acquisite in Svizzera. In motivazione, la Corte ha posto tra l'altro in evidenza le norme che equiparano
agli investigatori italiani quelli appartenenti a Paesi dell'Unione europea, e l'Accordo intervenuto tra quest'ultima e la
Confederazione elvetica relativamente al riconoscimento "dei diplomi, dei certificati e di altri titoli").
Sez. VI, sent. n. 7387 del 11-01-2005 (ud. del 11-01-2005), Goumaz (rv. 231459)
Consiglio di Stato
Licenza ad istituti di vigilanza e di investigazione privata
Per lo svolgimento di un'attività di vigilanza o custodia di beni immobili o mobili per conto dei proprietari - come pure
per l'esecuzione di investigazioni o ricerche o raccolta di informazioni sempre per conto terzi - è necessaria
all'imprenditore l'autorizzazione prefettizia disciplinata dagli artt. 134 e seguenti del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e
relative norme regolamentari.
Sez. IV, sent. n. 369 del 04-05-1988, Pref. di Perugia c. Ambrogi (p.d. 880534).
Consiglio di Stato
Provvedimenti di diniego
I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza privata di cui all'articolo 134 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 73, non possono essere motivati solo in base al numero degli istituti, delle guardie e dei sistemi
di vigilanza esistenti, ma debbono dare ragione di come l'interesse pubblico sarebbe danneggiato dal rilascio di una
nuova autorizzazione, a giustificazione del restringimento della sfera di libertà costituzionale garantita; pertanto, il
diniego di autorizzazione per un nuovo Istituto privato di vigilanza non può legittimamente fondersi su un mero
giudizio di non necessità di un ulteriore Istituto, poiché la motivazione va piuttosto condotta in termini di giudizio di
eccessività e di negatività di una nuova autorizzazione sotto il profilo del turbamento che potrebbe derivare all'ordine
pubblico da un eccesso di concorrenza.
Sez. IV, sent. n. 1643 del 28-10-1999, Soc. Securitas Vesuvio c. Soc. La Sicurezza (p.d. 000313).
Art. 135 TULPS
I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono
obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le
generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria
identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia,
proveniente dall'amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in
modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni
o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento
fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato
[La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto] .
(Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n.
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Autore.Marco Baffa
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ART. 136 TULPS
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende
esercitare.
[Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già
esistenti]
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono
dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine
pubblico.
ART. 138 TULPS
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ;
2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto ;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identità;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel
regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione
dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione,
che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il
porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata .
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato
membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 134-bis, comma 3 .
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la
licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e
dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro
dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di
esecuzione del presente testo unico
Autore.Marco Baffa
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Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati
di un pubblico servizio
I pronunciamenti della Corte Costituzionale in ordine all’art. 138 del TULPS.
La Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 1995, n. 326 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie
speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 405 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997,
n. 52, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza del 24 luglio 2000, n. 338 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della
Costituzione.
La Corte costituzionale, con sentenza del 25 luglio 1996, n. 311 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 5,
nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a)
consente di valutare la condotta «politica» dell'aspirante; b) richiede una condotta morale «ottima»
anziché «buona»; c) consente di valutare la condotta «morale» per aspetti non incidenti sull'attuale
attitudine
ed
affidabilità
dell'aspirante
ad
esercitare
le
relative
funzioni.
Le disposizioni del Regio Decreto 06 maggio 1940, n. 635, Approvazione de l regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza. Pubblicato
sul S.O. della GU 26 giugno 1940, n. 149 .
ART. 230 Reg. Esecuzione TULPS
Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia
stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.
Il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione militare.
Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva
approvazione del Prefetto.
È in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.
ART. 250 Reg. Esecuzione TULPS
Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge, il Prefetto rilascia alle guardie
particolari il decreto di approvazione.
Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al pretore
seguente formula:
Autore.Marco Baffa
giuramento con la
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«Giuro che sarò fedele al Re Imperatore e ai suoi reali e imperiali successori; che osserverò
lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con
diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta,
anche privata, alla dignità dell'impiego.
«Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii
con i doveri del mio ufficio».
Il pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento.
La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del
giuramento.
ART. 254 Reg. Esecuzione TULPS
Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza portano il distintivo, da
approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario.
Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa
od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione.
Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento.
ART. 256 Reg. Esecuzione TULPS
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della
legge e dall'art. 71 del presente regolamento.
La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la
qualità di guardia particolare giurata.
ART. 257 Reg. Esecuzione TULPS
La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della legge deve contenere l'indicazione
del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le
operazioni singole o per l'abbonamento, dell'organico delle guardie sdibitevi, delle mercedi a queste
assegnate, del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia,
dell'orario e di tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito.
Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto
per gli infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia.
Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre
specificare, nella domanda, anche le operazioni all'esercizio delle quali si chiede di essere
autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità.
L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l'approvazione
delle tariffe, dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso
di malattia.
Autore.Marco Baffa
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Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto deve essere autorizzata dal
Prefetto.
ART. 258 Reg. Esecuzione TULPS
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115
della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per
conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della legge stessa .
ART. 259 Reg. Esecuzione TULPS
Salvo quanto dispone il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui
all'art. 133 della legge e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed
investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale
dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di
quelle guardie che avessero cessato dal servizio.
Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per
la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i
singoli abbonamenti si riferiscono.
ART. 260 Reg. Esecuzione TULPS
Nel registro di cui all'art. 135 della legge devono essere indicati:
a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di
scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i
documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
Autore.Marco Baffa
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Seguono fac-simili di istanze per il rilascio dei titoli autorizzativi (Ulteriori modelli disponibili sul sito del
Ministero dell’Interno/Prefetture/Servizi.
APPLICARE MARCA DA BOLLO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE VOLTA ALL’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ DI VIGILANZA
OVVERO DI INVESTIGAZIONE PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 134 DEL TULPS
ALLA PREFETTURA /U.T.G. DI______________________
Il sottoscritto
residente a
nato a
in via
prov.
prov.
ovvero nazione
tel.
il
Domicilio
e
Codice Fiscale
CHIEDE
* il rilascio della autorizzazione per l’esercizio dell’attività di investigazione ai sensi dell’art.
134 del Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza;
* il rilascio della autorizzazione per l’esercizio dell’attività di investigazione , ricerche o
raccolta di informazioni per conto di privati ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico per le Leggi
di Pubblica Sicurezza;
* il rilascio della autorizzazione per l’esercizio dell’attività di investigazione ex articolo 327 bis
del Codice di Procedura Penale nell’ambito del processo penale ;
A tal fine dichiara
(Indicare con esattezza la natura dell’attività e gli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 257 del Regolamento per
l’esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 )
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DP.R. 28.12.2000 DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE
CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, 13 E 43 DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI DI P.S. APPROVATO CON R.D. 18.06.1931 E DALL’ART. 9 DELLA LEGGE 18 APRILE
1975, N. 110.
DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE
DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI O DI
FORMAZIONI O USO DI ATTI FALSI.
Data
Il dichiarante
Il sottoscritto
, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445, attesta che l’istanza è
stata sottoscritta dal summenzionato in sua presenza, previo accertamento dell’identità personale
risultante dall’esibizione del documento.
Data
Autore.Marco Baffa
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Il dipendente addetto
APPLICARE MARCA DA BOLLO
RICHIESTA DI APPROVAZIONE DELLA DIVISA PER PERSONALE DI ISTITUTO DI VIGILANZA
PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 134 DEL TULPS
ALLA PREFETTURA /U.T.G. DI______________________
Il sottoscritto
residente a
nato a
in via
Codice Fiscale
titolare della licenza n.
vigilanza privata denominato : con sede in
prov.
prov.
ovvero nazione
tel.
rilasciata in data
via
civ
il
Domicilio
e
per la gestione dell’istituto di
CHIEDE
L’approvazione delle divise e/o dei distintivi che verranno indossati dalle guardie giurate
particolari dipendenti dall’Istituto.
Allegata, all’uopo, tre esemplari di riproduzione a colori delle divise e/o dei distintivi
Luogo e data
Firma
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Presenta la domanda personalmente nelle mani del Sig.
in qualità di dipendente della
Prefettura di XXXXXx che dichiara di averne accertato l’identità mediante esibizione di idoneo
documento di riconoscimento allegandone la fotocopia della carta di identià o altro valido documento.
Data
Il dipendente addetto
Autore.Marco Baffa
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PRONTUARIO DEGLI ILLECITI IN ORDINE ALLE AGENZIE DI VIGILANZA E
INVESTIGAZIONE EX ART. 134 TULPS
ILLECITO
PENA
PREVISTA
PROCEDIBILITA’
AUTORITA’
COMPETENTE
Ente o privato che,
sprovvisto della licenza
rilasciata dal Prefetto,
presta opera di vigilanza
o di custodia di proprietà
immobiliare o esegue
attività investigativa o di
ricerche
ovvero
di
raccolta di informazioni
per conto di privati in
difetto
del
titolo
autorizzativo previsto ai
sensi dell’art. 134 del
TULPS.
Arresto fino
a due anni
ed ammenda
da € 206 a €
619 ai sensi
dell’art. 140
del TULPS
Procedibilità
d’ufficio, arresto e
fermo
non
consentiti
Procura
della
Repubblica presso il
Tribunale
Monocratico
Comunicazione A.G.
si sensi art. 347
C.P.P.
Comunicazione
al
Comune
per
i
provvedimenti
amm.vi di cui agli
artt. 17 ter e quater
del TULPS
In qualità di direttore di
un
ufficio
di
informazioni ovvero di
investigazioni o ricerche,
non teneva il registro
degli affari compiuti
giornalmente nel quale
devono essere annotate le
generalità delle persone
con cui gli affari sono
compiuti e le altre
indicazioni prescritte dal
regolamento (Art, 135 c.
1 del TULPS) oppure
rifiuta di esibirlo ad ogni
richiesta degli ufficiali
od agenti di pubblica
sicurezza
(Art.
135
comma 2 del TULPS.
Sanzione
amministrati
va da € 154
a € 1032 ai
sensi
dell’art. 17
bis comma
3°
del
TULPS
Possibilità
di
pagamento
in
misura ridotta entro
60 gg pari a € 308
Prefetto
In qualità di direttore di
un
ufficio
di
informazioni ovvero di
investigazioni o ricerche,
non
teneva
permanentemente affissa
nei locali del proprio
ufficio la tabella delle
operazioni alle quali
attende
e
con
la
vidimazione
della
Prefettura con le tariffe
Sanzione
amministrati
va da € 154
a € 1032 ai
sensi
dell’art. 17
bis comma
3° del
TULPS
Possibilità
di
pagamento
in
misura ridotta entro
60 gg pari a € 308
Prefetto
Autore.Marco Baffa
ANNOTAZIONI
13
relative alle prestazioni
svolte ai sensi dell’art.
135 c. 4° del TULPS.
In qualità di direttore di
un
ufficio
di
informazioni ovvero di
investigazioni o ricerche,
compieva
operazioni
diversi
da
quelle
ricomprese
ed
autorizzate nella relativa
tabella ai sensi dell’art.
135 c. 5° del TULPS
In qualità di direttore di
un
ufficio
di
informazioni ovvero di
investigazioni o ricerche,
richiedeva o riceveva
mercedi maggiori di
quelle indicate nella
tariffa approvato ovvero
effettuava oprazioni o
accettava commissioni
con o da persone
sprovviste della carta di
identità ovvero di altro
documento
di
riconoscimento fornito di
fotografia e rilascito da
una
Amministrazione
Statale, ai sensi dell’art.
135 c. 5° del TULPS
In qualità di privato
compiva operazioni con
gli
uffici
di
informazione,
investigazioni
ovvero
ricerche
senza
provvedere a dimostrare
la
propria
identià
personale
esibendo
ovvero
di
altro
documento
di
riconoscimento fornito di
fotografia e rilascito da
una
Amministrazione
Statale, ai sensi dell’art.
135 c. 3° del TULPS
In qualità di direttore di
un
ufficio
di
Informazioni ovvero di
investigazioni o ricerche,
rifiutava di prestare la
propria opera richiesta
dalla autorità di pubblica
sicurezza o agenti dit ali
Autore.Marco Baffa
Sanzione
amministrati
va da € 516
a € 3.098 ai
sensi
dell’art. 17
bis comma
1° del
TULPS
Possibilità di
pagamento in
misura ridotta entro
60 gg pari a
€ 1.032
Prefetto
Sanzione
amministrati
va da € 154
a € 1032 ai
sensi
dell’art. 17
bis comma
3°
del
TULPS
Possibilità
di
pagamento
in
misura ridotta entro
60 gg pari a € 308
Prefetto
Arresto fino
a due anni
ed ammenda
da € 206 a €
619 ai sensi
dell’art. 140
del TULPS
Procedibilità
d’ufficio, arresto e
fermo
non
consentiti
Procura
della
Repubblica presso il
Tribunale
Monocratico
Comunicazione A.G.
si sensi art. 347
C.P.P.
Comunicazione
al
Comune
per
i
provvedimenti
amm.vi di cui agli
artt. 17 ter e quater
del TULPS
Arresto fino
a due anni
ed ammenda
da € 206 a €
619 ai sensi
dell’art. 140
del TULPS
Procedibilità
d’ufficio, arresto e
fermo
non
consentiti
Procura
della
Repubblica presso il
Tribunale
Monocratico
Comunicazione A.G.
si sensi art. 347
C.P.P.
Comunicazione
al
14
uffici
che
non
adesriscono a tutte le
richieste ad essi rivolte
dagli ufficiali ovvero
dagli agenti di pubblica
sicurezza
ovvero
di
polizia giudiziaria ai
sensi dell’art. 139TULPS
Comune
per
i
provvedimenti
amm.vi di cui agli
artt. 17 ter e quater
del TULPS
ARTT. 8/1 e 17/1
TULPS
In qualità di titolare di
autorizzazione prevista
dall’art.
TULPS,
esercitava a mezzo di
rappresentante
non
autorizzato, generalizato
in …
Arresto fino
a 3 mesi o
ammenda
fino a € 206
Procedibilità
d’ufficio, arresto e
fermo
non
consentiti
ARTT. 9 e 17/c. 1
TULPS
In qualità di titolare di
autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’art. … del
TULPS non osservava le
prescrizioni
imposte
dall’Autorità in sede di
rilascio della licenza
consistenti in……
Arresto fino
a 3 mesi o
ammenda
fino a € 206
Procedibilità
d’ufficio, arresto e
fermo
non
consentiti
Arresto fino
a 3 mesi o
ammenda
fino a € 206
Procedibilità
d’ufficio, arresto e
fermo
non
consentiti
ARTT. 16 E 17/c. 1
TULPS
In qualità di titolare di
licenza di P.S. non
consentiva agli ufficiali
e/o agenti di P.S.
l’acccesso liberamente ai
locali in cui si svolge
attitivà autorizzata ai
sensi dell’art.
del
TULPS .
Autore.Marco Baffa
Procura
della
Repubblica presso il
Tribunale
Monocratico
Comunicazione A.G.
si sensi art. 347
C.P.P.
Comunicazione
al
Comune
per
i
provvedimenti
amm.vi di cui agli
artt. 17 ter e quater
del TULPS
Procura
della
Repubblica presso il
Tribunale
Monocratico
Comunicazione A.G.
si sensi art. 347
C.P.P.
Comunicazione
al
Comune
per
i
provvedimenti
amm.vi di cui agli
artt. 17 ter e quater
del TULPS
Procura
della
Repubblica presso il
Tribunale
Monocratico
Comunicazione A.G.
si sensi art. 347
C.P.P.
Comunicazione al
Comune per i
provvedimenti
amm.vi di cui agli
artt. 17 ter e quater
del TULPS
L’illecito penale in oggetto
si applica solo al di fuori
delle ipotesi di cui all’art.
8/2 c. del tulps per gli
articoli indicati al comma 1
art. 17 bis del TULPS (In
particolare art. 59/60/75 e
75
bis/76/86/87/101/104/115/1
20 c. 2/135 c.5 TULPS
L’illecito penale in oggetto
si applica solo al di fuori
delle ipotesi di cui all’art. 9/
del tulps per gli articoli
indicati al comma 1 art. 17
bis del TULPS (In
particolare in caso di non
rispetto delle prescrizioni
per le autorizzazioni ai sensi
degli artt. 59/60/75 e 75
bis/76/86/87/101/104/115/1
20 c. 2/135 c.5 TULPS
dovrà applicarsi sanzione
Deve esser sempre
consentito l’accesso agli
ufficiali e/o agenti di p.s. nei
locali ove si svolge attività
autorizzata ai sensi del tulps
e in qualsiasi ora al fine di
verificare la regolarità delle
attività e il rispetto delle
prescrizioni impartite in
sede di rilascio delle
autorizzazioni
15