I ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 02.04.2007

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I ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 02.04.2007
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 02.04.2007.
Comune di Gesico
Provincia di Cagliari
Regolamento comunale per la disciplina
dei posteggi fuori mercato e
dei posteggi in occasione di sagre e feste paesane
I
TITOLO I
Manifestazioni Sagre Fiere
e Posteggi Fuori Mercato
ART. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di sagre, fiere, feste paesane,manifestazioni
tradizionali locali ed eventi similari, che rappresentano tradizioni locali, nell’ambito del territorio
comunale, ad esclusione del mercato settimanale che viene disciplinato con apposito regolamento,
quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di pesci e carni cotti e/o la
vendita di prodotti merceologici abitualmente venduti dalla rete distributiva locale.
Disciplina altresì l’assegnazione dei relativi posteggi fuori mercato.
ART. 2
Attivita’ soggette al regolamento
Per fiera, ai sensi dell’art. 14 lettera e) della Legge Regionale n. 5 del 2006, s’intende, la
manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle
quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree
pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività
Per sagre, feste paesane,manifestazioni tradizionali locali ed eventi che rappresentano tradizioni
locali, s’intendono le manifestazioni a carattere temporaneo di tipo ricreativo, culturale,
gastronomico, religioso, benefico,commerciale, politico, nonché mostre, trattenimenti danzanti,
spettacoli di arte varia, tombole e altri giochi leciti, caratterizzate dall’afflusso, di operatori
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nei giorni stabiliti annualmente ed
eventualmente modificabili e integrabili con ordinanza sindacale.
ART.
3
SOGGETTI INTERESSATI
I
SOGGETTI ABILITATI ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI CUI AL
PRECEDENTE ARTICOLO, SONO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Comune;
Unione dei Comuni;
Associazioni culturali, ricreative, sportive, del tempo libero e del volontariato, religiose;
Organizzazioni politiche, sindacali e/o di categoria;
Comitati;
cittadini :
ART.
4
Durata e programmazione annuale
I soggetti di cui all’art. 4 comma 3, 4, 5 interessati all’organizzazione di sagre, feste paesane e
manifestazioni varie di cui all’art. 2, dovranno darne comunicazione almeno novanta giorni prima
della prevista manifestazione, con istanza indirizzata al Comune, indicando:
II
denominazione della manifestazione;
luogo di svolgimento;
data di svolgimento;
programma di massima della manifestazione;
eventuale richiesta del parere di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.
Per le fiere l’Ufficio valuterà le istanze e procederà al rilascio delle autorizzazioni , sulla base del
provvedimento della Giunta di approvazione del calendario delle feste paesane che potranno
svolgersi annualmente. Nel medesimo provvedimento dovranno essere indicate le aree o i locali ove
la fiera dovrà tenersi-.
ART.
5
LUOGO DI SVOLGIMENTO: norme generali
Le sagre, le fiere, le feste paesane, le manifestazioni tradizionali locali e gli eventi che
rappresentano tradizioni locali potranno svolgersi solo su aree appositamente indicate
dall’amministrazione Comunale con atto della Giunta Comunale;
Limitazioni possono essere stabilite, ai sensi dell’art. 15 comma 16 della legge regionale
5/2006, per vincoli di natura archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché per i
periodi in cui l’area non sia disponibile per l’uso commerciale per motivi di viabilità, di
carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
ART.
6
INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI
I posteggi fuori mercato sono quelli individuati con delibere di G.C. le cui caratteristiche
dimensionali e tipologiche vengono definite in sede di istruttoria da parte degli uffici;
I posteggi per la festa di Sant’Amatore ,sono quelli individuati annualmente con
deliberazione della giunta Comunale che individuerà altresì le caratteristiche
dimensionali e tipologiche;
I posteggi per la festa di Santa Giusta sono quelli individuati annualmente con
deliberazione della giunta Comunale che individuerà altresì le caratteristiche
dimensionali e tipologiche;
I posteggi per la festa di San Mauro sono quelli individuati annualmente con
deliberazione della giunta Comunale che individuerà altresì le caratteristiche
dimensionali e tipologiche;
ART. 7
AMMISSIONE DEGLI OPERATORI
A frequentare le sagre, le fiere, le feste paesane, le manifestazioni tradizionali locali e gli eventi che
rappresentano tradizioni locali saranno ammessi:
gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ai sensi della
L.R. 5/2006, iscritti al Registro delle Imprese di cui alla legge 580/1993;
I produttori agricoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell’art. 1 del D. Lgs.
27/05/2005 n. 1, D.Lgs. 228/2001;
Gli artigiani, nonché i soggetti che intendano e/o vendere opere di pittura, scultura, di
grafica, e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico
I soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni
ai consumatori in modo sporadico ed occasionale;
III
ART. 8
Assegnazione dei posteggi fuori mercato
L’assegnazione dei posteggi fuori mercato avviene tramite autorizzazione comunale secondo le
istanze pervenute al Comune. Qualora pervengano più istanze e i posteggi non siano sufficienti, sarà
considerato l’ordine di arrivo della richiesta al protocollo dell’ente.
La domanda in bollo per la concessione del posteggio deve essere indirizzata al Comune e oltre alle
generalità e il codice fiscale, dovranno essere specificate:
a) Estremi dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
b) Settore merceologico;
c) Superficie di vendita richiesta;
d) Periodo e numero giorni in cui si chiede di svolgere l’attività (periodo massimo consentito
n. 15 giorni anche non consecutivi, a istanza).
ART. 9
Assegnazione dei posteggi sagre e feste paesane
L’assegnazione dei posteggi in occasione di sagre, fiere, feste paesane, manifestazioni tradizionali
locali e gli eventi che rappresentano tradizioni locali, avviene sulla base di un graduatoria formulata
in base ai seguenti criteri:
maggior numero di presenze, documentabile dal pagamento del suolo pubblico, nella
manifestazione specifica di cui trattasi, prendendo in considerazione gli ultimi due anni e tra
questi verrà data priorità a coloro i quali sono in possesso del titolo autorizzatorio da più
anni;
Tra coloro i quali non hanno partecipato alle suddette manifestazioni, negli ultimi due anni,
si darà priorità agli operatori che hanno presentato per primi l’istanza di concessione suolo
pubblico, documentabile dalla data del protocollo dell’Ente;
Per l’assegnazione dei posteggi per le baracche e per l’assegnazione dei posteggi per i commercianti
su aree pubbliche verrà data la possibilità di scegliere il posteggio occupato l’anno precedente a
coloro che hanno regolarmente assolto il pagamento del suolo pubblico occupato in occasione delle
manifestazioni;
Infine, dopo l’esaurimento della graduatoria, verrà valutata, compatibilmente alla disponibilità dei
posteggi, l’istanza di coloro che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno
presentato domanda;,
ART. 10
Tassa di Posteggio
La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) è stabilita con tariffa deliberata dalla
Giunta Comunale e segue le disposizioni dettate dal regolamento comunale vigente in materia e dal
D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
La tassa è dovuta per ogni giorno di occupazione del posteggio e deve essere versata, mediante
apposito c.c. postale, la cui attestazione di pagamento dovrà essere consegnata presso gli uffici
comunali all’atto del ritiro dell’autorizzazione ed esibita su richiesta degli organi preposti.
E’ fatto obbligo per ogni commerciante, tenere nel posteggio in originale l’autorizzazione
all’occupazione del posteggio.
ART. 11
IV
Norme igienico sanitarie
I requisiti igienico- sanitari sono quelli indicati con ordinanza del Ministero della Salute
03/04/2002;
In deroga a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lett. B) dell’ ordinanza del Ministero della Salute
03/04/2002 la cottura dei pesci arrosto in aree pubbliche può essere effettuata anche in un separato
posto nel perimetro di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche tecniche, in
occasione di manifestazioni temporanee di cui all’art. 2 del presente regolamento, per la sola durata
della manifestazione.
ART. 12
Sospensione e revoca della concessione
Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivi di pubblico interesse ed utilità
pubblica.
ART. 13
Sorveglianza
La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza e del corretto funzionamento di tutte le attività
commerciali svolte su aree pubbliche nelle quali sono applicabili le norme e le sanzioni previste dal
presente regolamento.
TITOLO II
Spettacoli viaggianti
Art. 14
Oggetto
Il presente titolo disciplina la concessione di aree e spazi idonei in proprietà o disponibilità della
Civica Amministrazione, individuati in base al disposto normativo di cui all’articolo 9 della Legge
18 marzo 1968, n. 337 idonee alla installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei circhi
equestri e dei parchi di divertimento, nonché le modalità di svolgimento di tali intrattenimenti ed il
rilascio delle licenze di esercizio.
Articolo 15
Definizioni
Sono considerati “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti
a mezzo di attrezzature mobili all’aperto o al chiuso –a sensi dell’articolo 2 della succitata legge
337/1968 – ricompresi in appositi elenchi del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Si considerano “parchi di divertimento complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggianti.
Quali “attrazioni per bambini” devono intendersi quelle mobili, fruibili da bambini di età non
superiore agli anni 12. Sono considerate tali, altresì, la Rotonda Pesca e Tiri Vari comportanti
l’esclusivo utilizzo ricerchi, anelli o paline.
Sono escluse da tale definizione quelle attrazioni che, definite “tiri” comportano l’utilizzo di
strumenti tipo arma, o similari ( ad esempio: frecce, cannoncini, sfere) e gettoni .
Sotto la lettera a), si allega al presente regolamento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
l’elenco delle attrazioni che vengono considerate “attrazioni per bambini”. Tali attrazioni non
possono essere utilizzate da persona superiore di età ai dodici anni, salvo che gli esercenti la potestà
non accompagnino un bambino di età inferiore ad anni sei, limitatamente e ciò per le attrazioni in
V
cui possono prendere posto oltre al bambino anche un’altra persona; in quest’ultimo caso
l’accompagnatore non sarà assoggettato al pagamento della tariffa.
Per “Categoria” si intende la distinzione delle varie attrazioni in piccole, medie e grandi così come
stabilito dall’elenco ministeriale istituito ai sensi dell’articolo 4 della Legge 337/1968.
Per “Tipo” si intende la denominazione dell’attrazione così comunicata nel sopra citato elenco
ministeriale.
TITOLO III
LICENZE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI
Articolo 16
Licenza comunale di esercizio
Al fine di ottenere la licenza annuale di esercizio, valida sull’intero territorio nazionale, l’interessato
dovrà inoltrare al Comune di residenza o sede della Società apposita istanza in carta legale con
contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti:
- luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
- codice fiscale/partita IVA;
- residenza ovvero sede legale;
- numero e tipologia delle attrazioni;
- titolo di disponibilità delle predette attrazioni;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui
all’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia – in caso di società tutte le
persone di cui al DPR 252/1998, articolo 2, devono rendere tale dichiarazione).
Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti
- originale o copia conforme allo stesso delle relazioni tecniche descrittive delle attrazioni;
- certificato di collaudo o copia conforme alo stesso in corso di validità a firma di tecnico abilitato
iscritto ad albo professionale attestante le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali
dell’attrazione richieste per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell’articolo 4
della Legge 337/1968;
- documentazione fotografica solo per medie e grandi attrazioni;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La licenza avrà validità annuale decorrente dalla data di rilascio.
Articolo 17
Rinnovi
Ai fini dei successivi rinnovi annuali, l’interessato dovrà produrre al Comune, una dichiarazione di
prosecuzione dell’attività contenente anche le dichiarazioni di cui all’articolo 3 e con allegato il
certificato di revisione annuale dell'
attrazione redatto da tecnico abilitato, da cui risulti che ala
stessa non sono state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionale, ovvero che è
stata modificata e che le modifiche apportate non sono tali da compromettere i requisiti di sicurezza
e di tutela dell'
incolumità pubblica, nonché copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
L'
inoltro della predetta dichiarazione deve avvenire entro e non oltre la data di scadenza.
Articolo 18
VI
Modifiche
La sostituzione e l’aggiunta di attrazioni relative ad una licenza di esercizio dovranno essere
richieste e valgono per esse le disposizioni di cui all’articolo 3. Eventuali dismissioni dovranno
essere comunicate al competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni.
Articolo 19
Sub - ingressi
Il subentro in una attività di Spettacolo Viaggiante potrà avvenire a seguito di:
- compravendita;
- affitto d’azienda;
- donazione;
- successione;
- fallimento.
Il contratto di trasferimento di proprietà o gestione dovrà essere stipulato a norma dell’articolo 2556
del Codice Civile e nelle forme stabilite dalla Legge 310/1993 ossia con scrittura privata con firme
autenticate da un notaio oppure tramite atto notarile.
Il subentrante, prima di iniziare l’attività, e comunque, se trattasi di trasferimento tra vivi, entro sei
mesi dalla data dell’atto pubblico di cessione, dovrà inoltrare istanza, redatta in carta legale, al
Comune di residenza o sede della Società con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 concernenti:
- luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
- codice fiscale/partita IVA;
- residenza ovvero sede legale;
- numero e tipologia delle attrazioni oggetto dell’atto di subentro;
- titolo di disponibilità delle predette attrazioni dimostrato attraverso l’esibizione dell’atto
pubblico di trasferimento di proprietà o gestione;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui
all’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia – in caso di società tute le persone
di cui al DPR 252/1998, articolo 2, devono rendere tale dichiarazione).
Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti
- originale o copia conforme alo stesso delle relazioni tecniche descrittive delle attrazioni;
- certificato di collaudo o copia conforme alo stesso in corso di validità a firma di tecnico abilitato
iscritto ad albo professionale attestante le caratteristiche tecnico- costruttive e funzionali
dell’attrazione richieste per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell’articolo 4
della Legge 337/1968;
- documentazione fotografica solo per medie e grandi attrazioni;
- copia autenticata dell’atto di cessione in proprietà o gestione;
- originale della licenza;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La cessione dell’attività di Spettacolo Viaggiante potrà essere comprensiva di tutte le attrazioni
indicate sulla licenza oppure solo di una o alcune di esse.
Al subentrante saranno riconosciuti tutti i diritti di priorità già acquisiti dal cedente per la
partecipazione ai Parchi divertimenti organizzati sul territorio comunale relativi all’attrazione
oggetto della voltura.
VII
Nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, l’erede (o gli eredi) potranno continuare
l’attività a titolo provvisorio per un periodo non superiore a mesi sei a nome del de cuius, e
comunque entro quindici giorni dalla conclusione delle pratiche di successione, dovrà inoltrare
istanza, redatta in carta legale, al Comune di residenza o sede della Società con contestuali
dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 come già sopra specificato.
In questo caso sarà sufficiente presentare al Comune una comunicazione contente:
- i dati anagrafici degli eredi, compreso il codice fiscale;
- gli estremi della licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante oggetto della
comunicazione;
- il luogo e la data del decesso del titolare della licenza;
- la specificazione delle attrazioni per le quali gli eredi intendono continuare l’attività.
Articolo 20
Autorizzazione all’esercizio nell’ambito del territorio comunale
L’esercizio dell’attività di Spettacolo Viaggiante su aree sia pubbliche che private è autorizzata da
parte dell’Ufficio comunale competente sulla base di apposita istanza in carta libera inoltrata a
firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Detta istanza dovrà pervenire nei termini previsti dagli articoli seguenti e dovrà contenere
l’indicazione del luogo e del periodo temporale di svolgimento, l’elencazione nonché le dimensioni
di ingombro e delle eventuali relative pertinenze della/e attrazione/i. Inoltre nella stessa dovranno
essere dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- luogo e data di nascita;
- Comune ed indirizzo di residenza;
- Estremi della Licenza Comunale ex articolo 69 del T.U.L.P.S.;
- Proprietà della/e attrazione/i.
Ala stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità,
certificato di collaudo per ogni attrazione oggetto dell’istanza.
Ricorrendo l’utilizzo di area pubblica l’istanza di cui sopra potrà contenere anche contestuale
richiesta di concessione di porzione di suolo pubblico. Pertanto l’ufficio comunale competente al
rilascio dell’autorizzazione provvederà all’inoltro dell’istanza al Comando Polizia Municipale onde
verificare la disponibilità materiale dell’area nonché l’importo dovuto per l’utilizzo della stessa con
riscontro all’istante in forma scritta o verbale a seconda delle circostanze. La materiale consegna
dell’autorizzazione sarà subordinata all’acquisizione della documentazione attestante:
- l’avvenuto pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- il certificato di corretto montaggio rilasciato da tecnico abilitato e/o verbale di
sopralluogo della apposita Commissione di Vigilanza.
Qualora l’esercizio dell’attività avvenga su area di proprietà privata all’istanza dovrà essere allegata
comunicazione di assenso all’utilizzo da parte del proprietario ovvero di chi ne ha la disponibilità.
Pertanto, in questo caso, la consegna dell’autorizzazione sarà subordinata esclusivamente
all’acquisizione del certificato di corretto montaggio rilasciato da tecnico abilitato e/o verbale di
sopralluogo della apposita Commissione di Vigilanza.
TITOLO V
SINGOLE ATTRAZIONI
Art. 21
Concessione aree e rilascio autorizzazione
VIII
Le aree, già individuate, con provvedimento della Giunta Comunale, potranno essere concesse a
titolari di singole attrazioni dello Spettacolo Viaggiante per un periodo di tempo non superiore a
giorni 30.
Potranno altresì essere rilasciate autorizzazioni aventi durata annuale, corrispondente all'
anno
solare, nelle aree e nel numero indicato nel medesimo provvedimento della Giunta.
Durante lo svolgimento di sagre fiere paesane e manifestazioni similari, nei 10 (dieci) giorni
antecedenti non potranno essere concessi spazi e relative autorizzazioni nell'
area interessata dalla
manifestazione sia alle attrazioni dello spettacolo viaggiante che ai giochi ludici o similari.
L'
istanza per ottenere la concessione dell'
area e il rilascio dell'
autorizzazione per l'
esercizio
dell’attività di Spettacolo Viaggiante dovrà essere redatta secondo il disposto dell'
articolo 21 del
presente regolamento e dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di inizio della
manifestazione
Non potranno essere collocate contemporaneamente nella stessa area attrazioni della stessa
tipologia o che abbiano le medesime caratteristiche strutturali e pertanto che offrano lo stesso tipo
di divertimento.
La concessione delle aree sarà effettuata sulla base dell’effettiva disponibilità delle stesse in
rapporto all'
ingombro delle attrazioni e dei criteri di priorità sotto elencati, qualora più soggetti
chiedano di esercitare l’attività di Spettacolo Viaggiante per lo stesso periodo e nella stessa area:
1) numero dei giorni per i quali è stata ottenuta la concessione dell'
area oggetto della richiesta per
l'
esercizio dell’attività di Spettacolo Viaggiante con la stessa attrazione negli ultimi 3 anni;
2) anzianità di appartenenza ala categoria degli esercenti lo Spettacolo Viaggiante desunta dalle
date di rilascio della licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza o sede;
3) data anteriore di spedizione della richiesta di concessione e autorizzazione;
4) a parità delle condizioni di cui sopra si procederà al sorteggio
TITOLO IV
CIRCHI EQUESTRI
Articolo 22
Disposizioni generali
Le aree potranno essere concesse per lo svolgimento di attività circensi alle sotto elencate
condizioni:
- la superficie da occupare sia idonea ad ospitare le strutture circensi nel piano rispetto delle
vigenti norme sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi;
- il periodo di svolgimento degli spettacoli non sia inferiore a giorni 4 e non superiore a giorni 15;
- tra una manifestazione ed una successiva devono trascorrere almeno 40 giorni.
L'
istanza in carta legale per ottenere la concessione dell'
area ed il rilascio della relativa
autorizzazione dovrà pervenire almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per lo
svolgimento del primo spettacolo e deve contenere:
- generalità del titolare o del Legale Rappresentante, se trattasi di Società, dell'
Impresa circense
nonché i relativi codici fiscali e/o Partita IVA;
- indicazione del periodo di svolgimento dello Spettacolo;
- tipo di impianto che si intende installare con l'
indicazione delle esatte dimensioni che occorrono
sia per l'
occupazione del tendone che di tutti i mezzi al seguito.
Inoltre nella stessa dovranno essere indicati si sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000:
1) gli estremi della Licenza Comunale ex art. 69 del TULPS
2) la presenza o meno di animali e l'
elencazione puntuale degli stessi suddivisi tra quelli impegnati
o meno nello Spettacolo;
IX
3) gli estremi della polizza assicurativa Responsabilità Civile in corso di validità per il periodo di
permanenza nella quale risulti la copertura di eventuali danni a terzi;
Ala stessa dovranno essere allegati:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale
rappresentante;
- fotocopia della polizza assicurativa.
L'
ufficio Comunale Competente al rilascio dell'
autorizzazione provvederà all'
inoltro dell'
istanza al
Comando Polizia Locale onde verificare la disponibilità e l'
idoneità materiale dell'
area, nonché
l'
importo dovuto per l'
utilizzo dea stessa e darne riscontro all'
istante in forma scritta nel termine di
30 giorni dalla data di ricevimento dell'
istanza. Se l'
esito è stato favorevole informerà la dita
richiedente anche sulla procedura per inoltrare la richiesta di sopralluogo da parte dell'
apposita
Commissione di Vigilanza.
La materiale consegna dell'
autorizzazione sarà subordinata all'
acquisizione della sotto indicata
documentazione:
- avvenuto pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- versamento del Deposito Cauzionale di cui all'
articolo 7 del vigente Regolamento;
- verbale di sopralluogo dell'
apposita Commissione di Vigilanza.
Qualora l’attività concessa venga svolta su area privata l'
istanza formata con gli stessi criteri e
modalità di cui sopra dovrà essere accompagnata da comunicazione scritta di assenso all'
utilizzo
della stessa parte del proprietario ovvero di chi ne ha la disponibilità.
Articolo 23
Criteri di concessione
Qualora per la stessa manifestazione vengano formulate istanze concorrenti per la concessione di
area pubblica e relativa autorizzazione all'
esercizio di attività circense, verranno applicati i seguenti
criteri di assegnazione:
- complesso circense che per dimensioni e caratteristiche risulti essere più spettacolare ;
- a parità dei requisiti di cui sopra data antecedente di ricezione al protocollo generale dell'
istanza.
Articolo 24
Attrazioni novità
Potrà essere riservato e conseguentemente concesso uno spazio, generalmente idoneo ad ospitare
Grandi Attrazioni, per la collocazione di una "Attrazione Novità" che sia di grande spettacolarità e
forte richiamo per il pubblico.
Le "Attrazioni Novità" sono quelle che non presentano alcuna caratteristica di quelle già presenti
nel Parco e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti. Non sono
considerate "Novità" tiri, rotonde di qualsiasi tipo ed attrazioni per bambini,
L'
istanza per la partecipazione alla manifestazione dovrà essere redatta secondo quanto previsto
all'
articolo 21 del presente regolamento ed inoltre dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
- che si intende partecipare come "Attrazione Novità";
Articolo 25
Rinunce aspettative
L'
esercente che rinuncia ala concessione dell'
area assegnatagli per giustificati e comprovati motivi
dovuti a problemi di salute o tecnici sorti improvvisamente deve comunicarlo all’ufficio preposto
tempestivamente e, comunque, entro 48 ore dal verificarsi dell’evento.
Ala comunicazione dovrà essere allegata idonea documentazione che giustifichi l'
improvvisa
rinuncia.
X
L'
esercente potrà anche chiedere un periodo di aspettativa una volta ogni tre anni e dopo un minimo
di tre anni di partecipazione consecutiva. In questo caso il titolare dovrà far pervenire all'
ufficio
preposto entro il 30 aprile di ogni anno.
comunicazione contenente: oltre che le indicazioni delle generalità complete dello stesso anche la
manifestazione a cui intendeva partecipare gli estremi della richiesta ed inoltre il tipo di attrazione e
la dichiarazione che è da tre anni consecutivi che lo stesso partecipa al parco con la medesima.
Se l'
esercente non partecipa per giustificati e gravi motivi con le modalità di cui al primo comma
oppure invia regolare comunicazione di "Aspettativa" nei tempi e con le modalità di cui al comma
precedente non perderà alcun punteggio, ma non ne maturerà ulteriore.
Articolo 26
Sostituzione dell’attrazione
La richiesta inerente la sostituzione di un’attrazione dovrà essere ricevuta dall’ufficio competente
entro e non oltre il 30 agosto.
La richiesta di cui sopra potrà essere accolta, senza l’applicazione di penalità, alle seguenti
condizioni:
- La nuova attrazione appartenga ala stessa categoria, sia dello stesso tipo della precedente e
abbia misure uguali o inferiori;
In ogni caso la nuova attrazione non deve entrare in diretta concorrenza con quelle che hanno già
partecipato ala/e precedente/i edizione/i e che abbiano diritto ad ottenere la concessione per la
partecipazione all’edizione di riferimento.
La sostituzione di un’attrazione con una che entra in concorrenza con quelle che abitualmente sono
presenti nelle manifestazione comporta l’esclusione dal medesimo.
Art. 27
Attività complementari
In occasione dello svolgimento della manifestazione nelle immediate vicinanze alle aree concesse
alle attrazioni dello spettacolo viaggiante è prevista la collocazione di banchi per la vendita di
prodotti dolciari.
In occasione della manifestazione sono ammessi esercenti in possesso di autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche.
Le istanze, rese in carta libera tendenti ad ottenere tali concessioni dovranno pervenire al protocollo
generale del Comune entro le stesse scadenze previste per le domande degli esercenti spettacoli
viaggianti perciò entro 90 gg. Da quello fissato per la manifestazione
Qualora risultassero pervenute un numero di istanze superiore a quello dei posteggi disponibili sarà
riconosciuto il diritto di priorità a quegli esercenti che abbiano svolto tale attività nelle precedenti
edizioni delle manifestazioni.
A parità di condizioni l'
Ufficio stilerà una graduatoria che consideri esclusivamente la maggiore
anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese e ad ulteriore parità si procederà al sorteggio.
L'
assegnazione delle aree ai singoli esercenti verrà effettuata ad insindacabile giudizio dell'
ufficio
competente al rilascio di concessioni di suolo pubblico, considerando le superfici disponibili, le
dimensioni del banco e la collocazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Articolo 28
Divieti ed obblighi del concessionario
XI
Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l’impianto ed il funzionamento
dell’attrazione. L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danno o
molestia che possa derivare a persone o cose.
Al concessionario è fato divieto:
- smontare anche piccole parti dell’attrazione prima del termine della manifestazione, salvo che
l’Amministrazione Comunale autorizzi a rimuovere anticipatamente l’attrazione per fondati e
giustificati motivi;
- sub-concedere l’attrazione e sostituirla senza averne avuto la previa autorizzazione;
- installare attrazioni o giochi non autorizzati;
- modificare le misure di ingombro dell’attrazione e/o delle pertinenze senza la preventiva
autorizzazione del Comune;
- manomettere il suolo concesso;
- usare amplificatori del suono negli orari e con volumi superiori ai limiti imposti dalla legge e
dai regolamenti comunali;
- applicare variazioni di prezzi e condizioni senza che queste siano state pubblicizzate con
appositi cartelli informativi esposti in maniera chiara e ben visibile al pubblico.
Al concessionario è fato obbligo di:
- adempiere a tute le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e l’esercizio
dell’attività;
- rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione delle attrazioni stabilite
dall’Amministrazione Comunale;
- iniziare e terminare l’attività e l’installazione nelle date previste;
- garantire le necessarie condizioni di sicurezza, ottemperando integralmente alle disposizioni che
la Commissione di Vigilanza o altro organo preposto ai controlli ritenga dover impartire;
- mantenere sempre in piena efficienza e sicurezza l’attrazione;
- non sospendere l’attività dell’attrazione durante gli orari di apertura al pubblico del Parco;
- esporre in modo chiaro e ben visibile le tariffe praticate;
- mantenere l’area avuta in concessione pulita ed in maniera decorosa;
- sospendere immediatamente l’attività nel caso di mal funzionamento o di avaria dell’attrazione
dandone immediata comunicazione al Comune.
Qualora il concessionario non ottemperi a quanto ordinato, l’Amministrazione provvederà allo
smontaggio dell’attrazione a spese dell’esercente che non vi abbia provveduto nei termini imposti.
In caso di recidiva al titolare verrà azzerato il punteggio di cui all’articolo 15 lettera a) del presente
Regolamento.
Per recidiva si intende il compimento nel corso di due anni consecutivi di due trasgressioni per le
quali è previsto l’allontanamento dal parco.
ART. 29
Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative
previste dagli artt. 18 e 35 della L.R. 5/2006, nonché a norma del sono punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500, sulla base delle procedure
previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, come previsto dal Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO VII
XII
Art. 30
Entrata in vigore e norme transitorie
Il presente Regolamento rimarrà affisso per gg,15 all’Albo Pretorio ed entrerà il giorno successivo
a quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio
Allegato A)
ELENCODELLE ATTRAZIONI PER BAMBINI
Piccole Attrazioni
1) Basket
2) Bocciofilo
3) Cavallini, papere, razzi, aeroplani ecc.
4) Giostrina per bambini azionata a mano
5) Pesca verticale abilità
6) Rompitutto
7) Rotonda pesca
8) Rotonda o padiglione gira
9) Rotonda tiri vari (esclusivamente con utilizzo di cerchietti, anelli e palline)
10)Tiro ai barattoli, ai birilli esclusivamente con lancio di palle di stoffa a mano
11)Tiro ai Fantocci
12)Tiro ai fili
13)Tiro palline in recipienti
14)Tiro sollevamento tappo
Medie attrazioni
1) Autopiste per automobiline, moto, cavallini ecc. per bambini
2) Castello incantato
3) Miniscontro
4) Ghibli per bambini
5) Giochi gonfiabili
6) Giostra cavallini galoppanti per bambini
7) Giostra miniseggiolini
8) Giostra tazze per bambini
9) Giostrina Lagunare azionata a motore
10)Giostrina rodeo azionata a motore
11)Giostrina trenino azionata a motore
12)Giostrine per bambini azionate a motore
13)Miniavio
14)Mini monorotaia
15)Mini ottovolante
16)Miniscontro o autopiste per automobiline, moto, cavallini ecc. per bambini
17)Minivolo di rondine
18)Motonautica per bambini
19)Padiglione percorso fantastico per bambini
20)Ruota panoramica per bambini
21)Specchio umoristici
22)Speedy
23)Tappeti elastici
24)Tiro in porta
25)Trenino Lillipuziano su binario
Grandi attrazioni
XIII
1) Slitta o Toboga
2) Treno fantasma
XIV
COMUNE DI GESICO
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
OGGETTO:
13 del 02.04.2007
/RC/mm
Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dei posteggi
fuori mercato e dei posteggi in occasione di sagre, feste paesane e per
gli spettacoli viaggianti.
L’anno duemilasette, il giorno due del mese di aprile alle ore 16,30, in Gesico e nella Casa
comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nella forma di legge con lettere d’invito prot. n° 1174 in data 27.03.2007, si
è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica, nelle persone dei Signori:
Presenti Assenti
1. SCHIRRU Terenzio
Presidente
x
2. ZEDDA Giuliano
Consigliere
x
3. MURGIA Sandro
“
x
4. DESSI’ Antonello
“
x
5. SANNA Antonia
“
x
6. ZEDDA Marco
“
x
7. MELIS Pier Paolo
“
x
8. TORO Roberto
“
x
9. ZEDDA Benvenuto
“
x
10. CANCEDDA Rodolfo
“
x
11. CARTA Angelo Luca
“
x
12. SECHI Matteo
“
x
13. PORCEDDU Giancarlo
“
x
Totali
11
2
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Collu.
Assume la presidenza l’Avv. Terenzio Schirru Sindaco il quale, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull’oggetto
posto all’ordine del giorno.
XV
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA:
(Art. 49 T.U./EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Rita Cao
IL CONSIGLIO COMUNALE
- SENTITO l’intervento del Sindaco che ha esposto dettagliatamente il contenuto della proposta;
- VISTA il regolamento comunale per la disciplina dei posteggi fuori mercato e dei posteggi in
occasione di sagre e feste paesane, costituito da n. 30 articoli, distribuiti su n. 13 pagine (compreso
frontespizio ed allegato A) e predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo;
- RITENUTO pertanto necessario approvare il suddetto regolamento;
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Amministraivo, sotto il profilo
della regolarità tecnica (Art. 49 T.U./EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
- Visto l'
esito della votazione espressa con voto palese:
- Presenti n. 11 - Votanti n. 11 - Astenuti n. 0 - Voti favorevoli n. 11
DELIBERA
- Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dei posteggi fuori mercato e dei posteggi
in occasione di sagre e feste paesane, costituito da n. 30 articoli, distribuiti su n. 13 pagine
(compreso frontespizio ed allegato A), che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
XVI
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Avv. Terenzio Schirru
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Cristina Collu
Prot. n
del
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'
albo pretorio per quindici
giorni consecutivi dal
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Rita Cao
ANNOTAZIONI
XVII