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F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 306 DEL 26 marzo 2002
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre
eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE B TIM
Gare del 15-17-18 marzo 2002 – Nona giornata ritorno
Ancona-Ternana 3-1
Cagliari-Modena 0-0
Como-Siena 0-1
Cosenza-Salernitana 2-3
Empoli-Reggina 2-1
Genoa-Bari 2-0
Napoli-Cittadella Padova 1-1
Palermo-Messina 1-0
Pistoiese-Sampdoria 0-2
Vicenza-Crotone 4-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio
Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 25-26 marzo 2002,
ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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" " " N. 81
1) SERIE B TIM
Gare del 15-17-18 marzo 2002 – Nona giornata ritorno
Gara Soc. Palermo – Soc. Messina del 18 marzo 2002
Il Giudice Sportivo
ricevuta segnalazione, tempestiva e rituale, del Procuratore Federale circa una condotta
violenta, sfuggita agli ufficiali di gara, dei calciatori Corrado Grabbi (Soc. Messina) e
Filippo Furiani (Soc. Palermo), verificatasi al 43° del secondo tempo della gara PalermoMessina;
acquisita ed esaminata la ripresa televisiva integrale della gara;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 43° del secondo tempo, veniva battuto un calcio di
punizione in favore del Messina, nei pressi dell’area di rigore avversaria. Il pallone era
lanciato alto verso l’area di rigore, all’interno della quale si trovavano numerosissimi
calciatori di entrambe le squadre.
In centro area si fronteggiavano, tra gli altri, i calciatori Grabbi e Furiani. Il primo tirava per
la maglia il secondo, con l’evidente scopo di ostacolarne l’azione finalizzata ad un
eventuale controllo del pallone. Per effetto di tale gesto sia il Grabbi che il Furiani
cadevano a terra: il secondo addosso al primo. Il pallone nel frattempo aveva scavalcato il
punto in cui erano i due calciatori e l’azione stava proseguendo verso il lato sinistro
dell’area di rigore del Palermo. L’Arbitro, che seguiva attentamente lo svolgersi del gioco,
si volgeva verso questa parte dell’area di rigore, sì che Grabbi e Furiani venivano a
trovarsi alle spalle del Direttore di gara.
Mentre il gioco proseguiva, Grabbi e Furiani si rialzavano da terra e in questo frangente
Furiani appoggiava una mano aperta sul viso di Grabbi, facendogli perdere l’equilibrio.
Grabbi, mentre stava cadendo per terra, allungava la gamba sinistra verso la gamba destra
di Furiani. Questi rimaneva in piedi, poi muoveva un passo lateralmente, appoggiava una
mano sulla gamba destra e cadeva a terra. L’azione di gioco, intanto, proseguiva senza
alcuna interruzione, con il pallone allontanato fuori dell’area di rigore da un calciatore del
Palermo. Furiani, praticamente senza soluzione di continuità, si rialzava da terra e correva
in modo del tutto regolare verso l’esterno dell’area di rigore. Anche il Grabbi da parte sua
proseguiva nel gioco in modo del tutto normale. Non si verificava nessuna interruzione
della partita e né il Grabbi né il Furiani richiedevano un intervento dello staff medico.
Così ricostruito il fatto, occorre verificare se sussistano i presupposti, indicati nell’art. 31
comma a3 CGS per l’utilizzazione della prova televisiva.
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L’episodio è certamente sfuggito al controllo dell’Arbitro, in quanto avvenuto alle sue
spalle, in un frangente nel quale il Direttore di gara stava opportunamente seguendo lo
svolgimento dell’azione.
Del pari, l’episodio può essere definito come estraneo all’azione stessa, poiché gli atti
furono commessi dal Grabbi e dal Furiani quando ormai il pallone aveva superato il punto
nel quale essi si trovavano, e la condotta dei due calciatori era certamente non funzionale
all’azione di gioco in quel momento in corso.
Peraltro né il gesto del Grabbi né quello del Furiani possono essere definiti come condotta
violenta.
Quanto al Furiani, risulta dalle immagini che egli effettivamente appoggiò una mano aperta
sul viso dell’avversario. Ma il gesto appare non violento: si può definire, piuttosto, un atto
di reazione istintiva, poiché Furiani era finito a terra a causa dell’iniziale scorrettezza di
gioco dell’avversario, che lo aveva chiaramente tirato per la maglia. La manata data da
Furiani non appare dai fotogrammi come idonea a cagionare un danno all’integrità fisica
dell’avversario, che in effetti non ebbe alcun pregiudizio di sorta.
Quanto al Grabbi, le immagini, esaminate anche al rallentatore, non forniscono una prova
chiara che la gamba allungata del Grabbi abbia effettivamente raggiunto la gamba
dell’avversario. Le modalità stesse con le quali il gesto fu commesso (Grabbi stava
cadendo per terra, perso l’equilibrio a seguito della manata) furono tali da non consentire
una particolare forza nell’allungamento della gamba verso l’avversario. Il comportamento
del Furiani, quale manifestatosi negli istanti immediatamente successivi, non consente di
superare l’incertezza sul fatto che egli venne o meno effettivamente colpito dal piede
dell’avversario. Furiani, infatti, rimase in piedi e solo dopo si portò una mano sulla coscia
cadendo per terra. Ma da terra immediatamente si rialzò e si mise a correre in modo del
tutto regolare per partecipare all’ulteriore prosieguo del gioco.
In tale contesto, quindi, non vi sono prove sufficienti per poter definire in termini di
condotta violenta – così come elaborato il concetto ai fini dell’applicabilità dell’art. 31
comma a3 CGS – l’atto commesso dal Grabbi.
P.Q.M.
Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art.31 comma a3 CGS nei
confronti dei calciatori Grabbi Corrado (Soc. Messina) e Furiani Filippo (Soc. Palermo).
***********
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che
seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento
degli elenchi di gara:
a) SOCIETA`
Ammenda di € 45.000,00 con diffida : alla Soc. MESSINA per avere suoi sostenitori,
all'ingresso delle squadre in campo, lanciato due fumogeni sul terreno; per avere, all'8°, al
19°, al 20° ed al 25° del secondo tempo, lanciato alcuni bengala in un settore degli spalti
occupato da sostenitori avversari, così provocando una reazione di panico e sbandamento
da parte delle persone prossime al punto di arrivo dei bengala stessi; per avere, intorno alla
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metà del primo tempo, scagliato pietre contro un settore della curva occupato da sostenitori
avversari: due di essi venivano colpiti, rispettivamente, al capo e ad un orecchio, senza
riportare lesioni significative; per avere ripetuto lancio di pietre contro lo stesso settore sia
nell'intervallo, sia nei primi minuti del secondo tempo, nonchè lancio di fumogeni, che
peraltro non raggiungevano il bersaglio; sanzione irrogata, nella misura di € 40.000,00
con diffida, per tutti gli episodi ad eccezione del primo, in applicazione dell'art. 11
commi 1 e 3 C.G.S., ed attenuata in considerazione delle documentate iniziative assunte
dalla Società per la prevenzione di simili comportamenti; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di € 45.000,00 con diffida : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, in
reazione ad analogo comportamento degli avversari, rilanciato bengala nel settore degli
spalti occupato da questi ultimi, segnatamente all'8°, 19°, 20° e 25° del primo tempo; per
avere divelto, all'inizio del secondo tempo, alcuni seggiolini ed averli lanciati contro
sostenitori avversari, collocati in un settore di una curva; per avere, al 42° del primo tempo,
lanciato due fumogeni contro il medesimo settore, così provocando una situazione di
pericolo grave per l'incolumità dei sostenitori avversari là collocati; per avere, più volte
durante l'incontro, intonato cori offensivi nei confronti della Società e dei sostenitori
avversari; per avere, dopo la fine della gara, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco,
raggiungendo la zona sottostante il settore di curva occupato da sostenitori avversari, verso
i quali indirizzavano cori e gesti offensivi; per avere, più volte nel corso del secondo tempo,
lanciato accendini, bottiglie in plastica piene d’acqua e monete verso calciatori avversari
impegnati a battere calci d’angolo; una moneta, al 40° del secondo tempo, colpiva un
Assistente alla nuca con conseguente dolore di breve durata; per avere al 16° del secondo
tempo, lanciato contro un calciatore avversario un oggetto in plastica, che colpiva un
Assistente ad un gomito, con conseguente dolore di breve durata; sanzione irrogata, nella
misura di € 30.000,00 con diffida, ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S per il lancio
di bengala, fumogeni e pietre contro i sostenitori avversari, ed attenuata in
considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di
simili comportamenti; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi
sostenitori, esposto, sia prima sia durante l'intero arco della gara, uno striscione di
contenuto offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; per avere acceso, prima
dell'inizio della gara, numerosi bengala, uno dei quali veniva lanciato verso appartenenti
alle Forze dell'ordine ed un altro all'interno del recinto di giuoco; per avere, durante il
secondo tempo, acceso sugli spalti numerosi bengala, alcuni dei quali venivano lanciati
all'interno del recinto di giuoco, altri verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori
avversari, ed un altro, al 2° del secondo tempo, all'interno del recinto di giuoco, colpendo
un raccattapalle ad una gamba con conseguente bruciatura della tuta; sanzione irrogata nella misura di € 20.000,00 più diffida - in applicazione dell'art. 11, commi 1 e 3
C.G.S., considerata il concreto pericolo per la pubblica incolumità del lancio di numerosi
bengala contro persone presenti sugli spalti e nel recinto di giuoco: pericolo dimostrato
dall’episodio citato da ultimo in motivazione; entità dell’ammenda determinata tenuto
conto, altresì, della circostanze attenuante costituita dalle documentate iniziative assunte
dalla Società per prevenire simili comportamenti; recidiva specifica reiterata.
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Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della
partita, esposto striscioni di contenuto offensivo nei confronti dei sostenitori e della Società
avversaria; per aver più volte, sia prima dell'inizio che nel corso della gara, fatto esplodere
e lanciato all'interno del recinto di giuoco e sul terreno petardi e bengala; a titolo di
responsabilità oggettiva, per indebita presenza, accertata al 48° del secondo tempo,
all'interno del recinto di giuoco, di una persona che, gridando parole di protesta, tentava di
entrare sul terreno per avvicinarsi al Direttore di gara e doveva essere bloccato da
appartenenti al servizio d'ordine; per avere alcuni giovani sostenitori fatto ingresso con
modalità pacifiche sul terreno di giuoco, dopo la conclusione della gara; recidiva specifica
reiterata.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato quattro fumogeni nel recinto di giuoco; per avere, dopo la conclusione
dell'incontro, divelto ed incendiato alcuni seggiolini e per aver fatto esplodere con notevole
fragore un petardo; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. ANCONA per avere suoi sostenitori lanciato numerosi
fumogeni sul terreno di giuoco così determinando un ritardo di un minuto nell'inizio della
gara; per aver ripetuto lancio di fumogeni all'inizio del secondo tempo ed in occasione della
realizzazione delle reti; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva per la non
tempestiva presentazione della squadra, che determinava il ritardo di alcuni minuti
nell'inizio della gara; per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato un
bengala sul terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata quanto al secondo fatto.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
CEVOLI Roberto (Modena): perchè, al 41° del secondo tempo, a giuoco fermo, spingeva
con forza un avversario con una manata su una spalla.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARDINALE Roberto (Salernitana): per doppia ammonizione: per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
LUCENTI Giorgio (Cagliari): perchè, al 41° del secondo tempo, in reazione ad analoga
condotta, spingeva con forza un avversario con le mani all'altezza del torace.
ROSSI Maurizio (Siena): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
SPORTILLO Pietro (Messina): perchè, al 47° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro,
in segno di irrisione, un applauso.
306/958
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BAIANO Francesco (Pistoiese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
BREVI Oscar (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
FABBRINI Andrea (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MORRONE Stefano (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
RICCIO Luigi (Ancona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
VALOTI Aladino (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
ACCURSI Salvatore (Messina).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
GRABBI Corrado (Messina).
PRIMA SANZIONE
GORGONE Giorgio (Cagliari).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO
SCORRETTO
NEI
CONFRONTI
DI
UN
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DODICESIMA SANZIONE)
CAVALLO Luca (Siena)
SAKIC Nenad (Sampdoria).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)
MIGNANI Michele (Siena).
306/959
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
AMETRANO Raffaele (Napoli)
BOISFER Rodrigue (Genoa)
MIGLIORINI Gianni (Cittadella)
MORABITO Giovanni (Reggina)
VIDIGAL Jose' Luis (Napoli).
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
SIMEONI Paolo (Cittadella).
SESTA SANZIONE
BELLAVISTA Antonio (Bari)
CAMPOLO Sergio (Messina).
QUINTA SANZIONE
MUSSO Roberto (Cittadella)
PALMIERI Francesco (Bari)
ZANIOLO Igor (Cosenza).
SECONDA SANZIONE
BOUDOUMA Abdellah (Cittadella)
FANTINI Enrico (Modena)
INNOCENTI Duccio (Bari)
LANZARO Maurizio (Palermo)
MILANA Manuel (Messina)
ROSSINI Stefano (Ternana).
PRIMA SANZIONE
ANDERSON Rodney Oliveira (Salernitana)
LAMBERTINI Vincenzo (Pistoiese)
MANIGHETTI Gian Paolo (Sampdoria).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BERTI Gianluca (Empoli).
306/960
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
MALDONADO Ruben (Cosenza).
Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi
"""
_________________________________________
Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla
Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 5 aprile 2002.
PUBBLICATO IN MILANO IL 26 MARZO 2002
IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti
IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani
306/961

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