2.4 Capitolato Speciale d`Appalto
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2.4 Capitolato Speciale d`Appalto
Comune di Terzigno Città Metropolitana di Napoli ****** Affidamento del Servizio di Refezione Scolastica per la Scuola dell’Infanzia del Comune di Terzigno. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO. 1. Il Comune di Terzigno in seguito denominato "committente" conferisce alla ditta .......... ................................... ......................., in seguito denominata "appaltatore", l'esecuzione della somministrazione di pasti caldi nella mensa della scuola dell’infanzia, nonché del personale docente e non docente avente diritto, per il periodo indicato nel successivo art.2. 2. L'esecuzione della somministrazione di cui trattasi è regolata dalle norme del presente contratto e assicurata nel rispetto delle normative e dei principi atti a garantire la sostenibilità ambientale e sociale dell'appalto ai sensi del D.M. 25 luglio 2011: "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari". 3. In particolare l’appalto ha per oggetto la preparazione, il confezionamento, la somministrazione di pasti cucinati e la consegna con veicolazione nei singoli complessi scolastici. Art. 2 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO. 1. L'appalto ha la durata , a partire dalla data di affettivo inizio del servizio, per gli anni scolastici 2016-2017-2017-2018 e comunque fino al 23 dicembre 2018. 2. L’appalto cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte. 3. L’appalto, nel rispetto della normativa vigente (art. 23, comma 1, legge 62/2005) e della costante giurisprudenza (Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6462 del 31 ottobre 2006, Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3391 dell’8 luglio 2008 e Sentenza del Consiglio di Stato n. 2882 dell'11 maggio 2009) non sarà oggetto di rinnovazione. Lo stesso potrà essere oggetto di proroga per il periodo strettamente necessario all’effettuazione delle procedure di scelta del contraente per il nuovo appalto, qualora per motivi imprevisti e imprevedibili il Comune di Terzigno al momento della scadenza non sia stato in grado di avviare l’iter per l’indizione della nuova gara. Il valore complessivo presunto dell’appalto è stimato in euro 457.560,00, incluso Iva al 4%. Il numero presunto dei pasti da fornire per la durata dell’appalto è di circa 114.390 unità, ottenuto moltiplicando il numero dei pasti giornalieri per gli aventi diritto, per i giorni presunti di durata del servizio. Tali dati hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituiscono obbligo per il Comune. L’importo del contratto sarà determinato dal valore ottenuto dal ribasso applicato sull’importo pro-pasto di euro 4,00 a base d’asta, moltiplicato per il numero dei pasti presunti da erogare per tutta la durata del contratto. La quantità dei pasti può essere suscettibile di variazione, in aumento o in diminuizione e deve avvenire in base alle effettive presenze giornaliere dell’utenza interessata. Art. 3 – PLESSI CHE USUFRUIRANNO DEL SERVIZIO MENSA Usufruiranno dei pasti tutti i plessi scolastici della Scuola per l’Infanzia siti nel Comune di Terzigno di seguito elencati: Plesso Scolastico Plesso Scolastico Plesso Scolastico Plesso Scolastico Plesso Scolastico “D. Savio”, sito in Via Gionti; “Boccia Al Mauro”, sito in Via dei Pini; “Rosa Miranda”, sito in Via Leoncavallo; “ Nicola Bifulco”, sito in Via Bifulchi; “Avini”, sito in via Sant’Antonio - Istituto Comprensivo G. Giusti. Art.4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’appalto verrà aggiudicato mediante una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n.50/2016. L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa, previo esame di apposita Commissione nominata dalla CUC, valutabile in maniera da realizzare un equo rapporto tra qualità del servizio e prezzo richiesto (60% qualità – 40% prezzo); Che per quanto riguarda i punteggi relativi alla qualità del servizio questi saranno così ripartiti: a) sponsorizzazione o partenariato di progetti o iniziative educative e/o culturali: max 10 punti; b) formulazione del progetto di educazione alimentare: max 25 punti; c) sistema di approvvigionamento: max 10 punti; d) produzione degli alimenti: max 15 punti Valutazione sponsorizzazione – Il punteggio alla proposta di sponsorizzazione o partenariato di progetto o iniziativa educativa e/o culturali verrà attribuita nel modo seguente: Punteggio massimo alla ditta che avrà offerto l’importo da destinare a titolo di sponsorizzazione o partenariato di progetti ad iniziative attivate dal Comune di Terzigno più alto. Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio alle altre proposte verrà utilizzata la seguente proporzione: Importo offerto sta a importo più alto come X sta a punteggio massimo. Valutazione Progetto – Il progetto di educazione alimentare dovrà essere articolato come segue, e su questa base valutato: Obiettivi, sino a punti 5 Argomenti, sino a punti 5 Tempi, sino a punti 5 Modalità di attuazione, sino a punti 5 Risorse umane, sino a punti 5 Valutazione sistema di approvvigionamento Dovrà essere presentata una relazione sulle modalità di scelta e approvvigionamento delle derrate alimentari e sulle strategie di controllo per il mantenimento degli standard qualitativi. In particolare viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti alle ditte che dimostrano la tracciabilità e l’origine delle materie prime secondo il seguente schema: Prodotti Provenienza Italia Provenienza Regione Campania Provenienza Provincia di Napoli 1 3 5 1 3 5 Prodotti Vegetali (almeno 50% della Fornitura Prodotti animali ( almeno 50% della fornitura Produzione degli alimenti – Dovrà essere presentata una dichiarazione indicante la percentuale di alimenti di produzione biologica, tipici e tradizionali, così come indicato nel capitolato speciale che la ditta garantirà nella predisposizione dei pasti. Viene attribuito un punteggio massimo di 15 punti secondo il seguente schema: Tipologia Dal 20% al 40% Dal 40% alll’80% Dall’80% al 100% Produzione biologica 4 6 8 Prodotti tipici e Tradizionali 3 5 7 Valutazione offerta economica Il punteggio all’offerta economica verrà attribuito nel modo seguente: Il punteggio massimo all’offerta che presenterà il massimo ribasso; Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio alle altre offerte, verrà utilizzata la seguente proporzione: Prezzo offerto sta a prezzo più basso come punteggio massimo sta a X Art.5 - MODALITA' DEL SERVIZIO. 1. L'appaltatore dovrà somministrare, indicativamente nel periodo dal gennaio - maggio e ottobre – dicembre di ogni anno solare di vigenza del contratto, in tutti i giorni feriali, esclusi il sabato, i giorni festivi o di vacanza, un pasto caldo giornaliero, preparato conformemente a quanto prescritto nei successivi articoli 8, 9, e 10, ai bambini e insegnanti della scuola dell'infanzia che usufruiscono della mensa scolastica; 2. Il Comune si riserva di comunicare alla Ditta l’inizio e il termine del servizio mensa, in funzione del calendario scolastico, nonché ogni modifica inerente la frequenza o i giorni di esecuzione del servizio 3. L'appalto prevede la fornitura di pasti veicolati in legame fresco-caldo da cucina centralizzata. 4. I pasti saranno consegnati, con adeguati automezzi di trasporto e con idonei contenitori termici, con le modalità indicate nel successivo art. 17, franco destino nei locali adibiti a mensa dal committente 5. L'appalto comprende la distribuzione a tavola, il riempimento e la distribuzione dell’acqua, la pulizia dei locali. 6. La consegna delle preparazioni alimentari avverrà previa prenotazione entro le ore 9,30 del giorno di consegna. 7. L'appaltatore si impegna a preparare i pasti, per tutta la durata del contratto, in cucine, di proprietà od in locazione adibite in via prioritaria alla produzione di pasti veicolati, che non distino dal Comune più di 20 chilometri calcolati come distanza stradale, e dotati delle caratteristiche di cui al successivo art. 18. Art. 6 - PREZZO DEI PASTI. 1. Il prezzo di ogni pasto viene fissato, per il periodo di vigenza del presente contratto, in euro 4,00 IVA inclusa. 2. La fatturazione verrà eseguita dall'appaltatore al committente alla fine di ogni mese di servizio, sulla base del numero dei pasti. 3. A contratto stipulato ed esecutivo, le fatture verranno liquidate dal Committente a mezzo di mandato di pagamento tramite la tesoreria comunale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e previo provvedimento di determina di liquidazione del competente organo comunale. 4. L'importo delle prestazioni sarà liquidato con l'osservazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare applicando sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 % prevista dall'art. 30, comma 5, del citato D.Lgs. A tal fine la ditta appaltatrice dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta suddetta. 5. La suddetta ritenuta, previa verifica della conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, sarà oggetto di svincolo soltanto in sede di liquidazione finale. Art. 7 –PREZZO CONTRATTUALE 1. I prezzi sono soggetti a revisione, nel rispetto e con le modalità previste dalla noramtiva vigente, fermo restando che per la durata di un anno la ditta si impegna a mantenere invariato il prezzo offerto in sede di gara. 2. La revisione viene effettuata previa apposita richiesta motivata da parte della ditta corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta, e sulla base di istruttoria condotta dal Responsabile competente. 3. La richiesta dovrà pervenire, tramite raccomandata A.R. o PEC, entro il 30 giugno di ogni anno scolastico di vigenza del contratto e produrrà effetto, se accolta, dal successivo mese di settembre. 4. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione al comune della richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice. Art. 8 - COMPOSIZIONE DEI PASTI. 1. I pasti per gli alunni delle scuole dovranno essere confezionati nel rispetto dei menù settimanali allegati al presente contratto (Allegato menù, del quale formano parte integrante ad ogni effetto, prevedendo l’utilizzo di materie prime di qualità superiore possibilmente di origine e provenienza italiana. Non potranno essere utilizzati alimenti precotti. 2. Al fine di aumentare la gradevolezza dei piatti, favorire l’uso di verdura e frutta di stagione, affrontare tempestivamente le difficoltà che si possono presentare nella popolazione scolastica ad accettare i piatti proposti, garantire ulteriormente la variabilità degli alimenti, rispondere ad esigenze nutrizionali e dietetiche che dovessero emergere nel corso dell’appalto. 3. In caso di c o m p r o v a t a necessità l'appaltatore potrà procedere, d’intesa con la stazione appaltante, alla sostituzione con piatti di uguale contenuto dietetico, avendo cura di calibrare idoneamente gli ingredienti che li compongono al fine di ottenere una buona resa gastronomica. 4. La qualità delle derrate e le modalità del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito nel successivo art. 15. 5. L ’ a c q u a fornita, o l i go m i n e r a l e , deve essere assolutamente consegnata in monoconfezione da mezzo litro. Art. 9 – PRODOTTI TIPICI E BIOLOGICI. SICUREZZA ALIMENTARE, ECOSOSTENIBILITA’ E RINTRACCIABILITA’ DI FILIERA AGROALIMENTARE. 1. Il Comune richiede e promuove, in aderenza all’art. 59 della Legge 488/99 così come modificato dall’art. 123 della Legge 388/2000, l’utilizzo di alimenti di produzione biologica, a lotta integrata, tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta tenendo conto della Linee Guida e delle altre raccomandazioni dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la nutrizione nonché della legislazione regionale in materia. 2. Il Comune, inoltre, promuove l’utilizzo di prodotti (in particolare del settore ortofrutta) provenienti dal Commercio equo e solidale, in aderenza alla Carta Italiana dei Criteri del Commercio equo e solidale. 3. Per prodotto biologico si intende un prodotto ottenuto secondo quanto disposto dal regolamento CEE 2092/91 recepito dal D.M. 25 maggio 1992, n. 338, dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, dal regolamento CEE n. 1804/99 e da tutte le altre normative vigenti in materia. 4. Per agricoltura integrata si intende una “strategia con la quale si mantengono le popolazioni di organismi nocivi al di sotto della soglia di tolleranza sfruttando i meccanismi naturali di regolazione e utilizzando metodi di difesa accettabili dal punto di vista ecologico, economico e tossicologico. 5. Per prodotti tipici si intendono i prodotti precisamente identificati come: DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) indicante la qualità di prodotto semi-tipico perché la materia prima non proviene obbligatoriamente dall’area considerata. 6. Per prodotto tradizionale si intende un prodotto ottenuto secondo quanto disposto dalla Legge n. 526 del 21 dicembre 1999. 7. La ditta aggiudicataria dovrà esibire, a richiesta dell’Amministrazione comunale, i certificati rilasciati dalle ditte fornitrici attestanti la conformità dei prodotti biologici o a lotta integrata. Il tipo di prodotto biologico, o a lotta integrata distribuito alle utenze, oltre che ad essere evidenziato chiaramente sul menù giornaliero, dovrà anche, di volta in volta, essere trascritto su un apposito modulo riepilogativo da conservare in cucina in cui appaia anche la data di consegna e quella di utilizzo. 8. In particolare nella scelta delle materie prime, al fine di garantire la promozione della produzione agricola biologica e di quella di qualità, dovrà essere assicurata la presenza dei seguenti alimenti provenienti dall'agricoltura biogogica: - frutta; - legumi secchi (lenticchie, fave, piselli secchi per minestrone, fagioli, ceci, soia); - cereali (orzo, farro, miglio, e altri cereali minori); - pasta; - riso; - farina bianca; - farina gialla per polenta; - pomodori pelati o passata di pomodoro; Dovrà inoltre essere garantito l'impiego di formaggi DOP (grana padano, parmigiano reggiano, asiago) e di salumi DOP (Prosciutto crudo di Parma). 9. E’ fatto divieto assoluto di introdurre prodotti o alimenti confezionati con prodotti OGM.; i prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali rispettando i calendari di stagionalità. Art. 10 – MENU’, VARIAZIONI, DIETE SPECIALI 1. Il servizio oggetto dell’appalto si svolgerà nell’osservanza delle tabelle dietetiche, qualitative, quantitative e merceologiche allegate al presente capitolato (Allegato Menù). 2. La Ditta appaltatrice dovrà rendersi disponibile a: sostituire su specifica richiesta il pasto con la fornitura di cestino picnic individuale così composto: panino imbottito con formaggio o 100 gr. di focaccia, panino imbottito con prosciutto cotto senza polisfosfati, banana o frutto di stagione e/o succo di frutta, mezzo litro di acqua, tovagliolo a perdere; preparare diete “speciali”, cioè diverse da quella fornita comunemente dalla refezione scolastica e che rispondano, sulla base di certificazione medico scientifica, alle particolari esigenze cliniche di alcuni utenti. Le spese inerenti all’acquisto di materie prime particolari e prodotti dietetici, anche non previste dal presente capitolato, ma necessarie all’esecuzione delle “diete speciali” sono a carico della ditta appaltatrice. Dovrà essere garantito ai bambini sottoposti a regime dietetico speciale un menù variato e il più possibile simile a quello dei compagni di classe. 3. Dovrà essere previsto, oltre al menù del giorno, un menù dietetico generale così composto: 1° piatto: pasta o riso in bianco (condito con olio extravergine) o minestrina 2° piatto: formaggi (parmigiano, mozzarella, stracchino, pecorino, formaggio ) o, in alternativa, prosciutto e/o bistecca o tonno. 4. Il menù dietetico può essere prenotato giornalmente entro le ore 9,30, sia in caso di indisposizione temporanea, per un massimo di tre giorni consecutivi, sia in caso di idosincrasie nei confronti di alcuni alimenti, che quale scelta alternativa. 5. Dovrà infine essere previsto un menù che preveda preparazioni e piatti compatibili con le scelte religiose nonché la possibilità di menù vegetariani. 6. In occasione delle feste di Natale, Carnevale, Pasqua, inizio e fine anno scolastico l’Ente committente si riserva di definire menù particolari comprensivi eventualmente anche del dolce. 7. In occasione di particolari ricorrenze o di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, il Committente potrà richiedere, in aggiunta a quanto già previsto in menù e nelle giornate speciali, particolari alimenti propri della tradizione locale o di altre culture, come previsto dal progetto di gestione. 8. Tutti i citati casi di variazione al menù non possono comportare alcun ulteriore onere per il Comune. 9. Oltre quanto previsto dai casi sopra enucleati, è consentita, d’intesa con la stazione appaltante , una variazione del menù su iniziativa dell’impresa appaltatrice solo nei casi di gravi guasti agli impianti di cottura, di avaria della struttura di conservazione. Art. 11 - RESPONSABILITA'. 1. L'appaltatore si obbliga a ritenere sollevato il committente da qualsiasi responsabilità per fatti e danni di qualsiasi entità e natura, dolosi e colposi, che si verificassero a danno di terzi, ivi compreso il committente medesimo ed il personale di cui al presente contratto. 2. In particolare l'appaltatore è direttamente responsabile della qualità dei pasti e si assume esplicitamente ogni responsabilità per danni e per qualsiasi inconveniente riconducibili direttamente o indirettamente ai pasti forniti; 3. L'appaltatore sarà sempre responsabile, verso il committente e verso terzi, per fatti derivanti dall'operato e dal contegno dei suoi dipendenti e di quanti operano, anche in via contingente ed estemporanea, nel suo interesse. 4. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purchè vengano comunicate tempestivamente alla controparte. Art. 12 – SCIOPERI. 1. In caso di sciopero del personale dipendente dell'appaltatore, il Comune deve essere avvisato di norma almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero e comunque nel rispetto dei termini di legge se più ampi. 2. Inoltre, sulla base di quanto stabilito dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” in caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'impresa aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il Responsabile del Affari G e n e r a l i e P e r s o n a l e , il mantenimento dei servizi essenziali. quantitativo di personale necessario per il Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATO E DI SUBAPPALTO. 1. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto d'appalto, pena la risoluzione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni a favore dei Comuni e delle più gravi sanzioni previste dalla legge. 2. Il subappalto è regolato secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con le limitazioni di cui al comma successivo. 3. E' ammesso il subappalto solo per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di approvvigionamento delle derrate alimentari e non alimentari, di preparazione e di somministrazione del pasto. Si intendono conseguentemente sub-appaltabili esclusivamente i servizi di trasporto e pulizia dei locali, nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. 4. L’affidamento in subappalto è ammesso a condizione che: a) l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di essi che intende subappaltare; b) l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione del relativo servizio; c) al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmetta altresì la documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti del subappalto; d) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia; e) l’appaltatore renda dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l’impresa affidataria del subappalto, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Art. 14 - ASSICURAZIONI PARTICOLARI E SPECIALI. 1. L'appaltatore prima della stipula del contratto si obbliga a sottoscrivere e d a e s i b i r e a l c o m m i t t e n t e la seguente polizza assicurativa: Polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT/O) con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro contro i danni a persone, cose ed animali, compresi i danni causati all'Ente Appaltante. Copia della polizza deve essere depositata in Comune, prima della stipula del contratto e/o inderogabilmente prime dell’inizio del servizio. Art. 15 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLE NORME INERENTI ALLA MANO D'OPERA. 1. L'importo complessivo iniziale, determinato dal prezzo offerto, compensa e comprende tutti gli oneri che per la mano d'opera derivano dalla osservanza di tutte le disposizioni di legge e dall'ottemperanza di tutti gli obblighi ed oneri stabiliti dalle Leggi, dalle norme assicurative, sindacali e di consuetudine. 2. In particolare, per tutti i lavoratori dipendenti dalla ditta aggiudicataria ed occupati nei lavori che costituiscono l'appalto, dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, tanto all'inizio dell'appalto che successivamente, anche se l'appaltatore non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. 3. I lavoratori dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie ed in regola con le previdenze sociali. In caso di violazione a quanto specificato, l'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile diritto di sospendere le emissioni dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dell'Impresa Appaltatrice occupati nei lavori dell'appalto sia stato corrisposto il dovuto, che la posizione degli stessi eventuali vertenze siano state risolte. 4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comunicare agli Enti competenti l'incarico dei lavori affidati ed il diritto di richiedere agli stessi Enti una dichiarazione dalla quale risulti che l'Impresa Appaltatrice abbia osservato ed osservi i suoi obblighi e abbia soddisfatto i relativi oneri. 5. In caso di accertata inadempienza contributiva trovano applicazione le norme di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Art. 16 - RAPPORTI DI DIPENDENZA - CONDUZIONE DEL SERVIZIO. 1. L'appaltatore deve attenersi a tutte le norme di contratto siano esse di regolamentazione, tecniche e di contabilizzazione ed osservare le disposizioni che potranno essere impartite in luogo dal personale del servizio pubblica istruzione addetti all'organizzazione, controllo e sorveglianza del servizio. 2. Le disposizioni possono essere integrative e/o limitative rispetto alle norme generali di contratto e perfezionare in via pratica e particolare l'organizzazione del servizio, la sua conduzione e la sua esecuzione. Art. 17 - NORME E MODALITA’ DI PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI 1. L'appaltatore dovrà, nella preparazione dei pasti della scuola dell’infanzia, attenersi alle prescrizioni del presente articolo. 2. Al fine di ottenere un pasto igienico, nutrizionalmente valido e organoletticamente appetibile dovranno adottarsi le seguenti misure: a) la verdura deve essere prevalentemente fresca e pulita lo stesso giorno del consumo. E’ ammesso l’uso di verdure surgelate come contorno una sola volta a settimana. E’ consentita la sola sbucciatura delle patate e delle carote il giorno antecedente il consumo a patto che vengano conservate in frigorifero in un contenitore chiuso con acqua leggermente acidulata con limone o aceto; b) il lavaggio della frutta deve essere effettuato lo stesso giorno del consumo nella cucina interna e coincidere con quello del trasporto nei terminali. La frutta deve arrivare al terminale di distribuzione lavata, sgrondata e pronta per il consumo. Il trasporto deve avvenire in contenitori plastici chiusi idonei per la veicolazione degli alimenti e possibilmente dotati di griglia sul fondo per impedire il contatto della frutta con l’acqua residua di scolo; c) la fornitura di frutta e verdura dovrà tener conto del rispetto della disponibilità stagionale. d) tutti gli alimenti deperibili (carne, pesce) non devono soggiornare a temperatura ambiente oltre il tempo necessario alla loro manipolazione e preparazione. In particolare non possono trascorrere più di un ora tra le operazioni di macinatura e impanatura degli alimenti e la loro cottura; e) tutti gli alimenti devono essere preparati lo stesso giorno del consumo, a meno che la cucina non possieda un abbattitore di temperatura. In tal caso è ammessa la cottura l’abbattimento consequenziale di alcuni piatti, purchè allestiti in multiporzione (come polpette). E’ ammesso anche l’abbattimento rapido di ingredienti che necessitano di una precottura (es. ragù o impasti a base di verdure o di legumi) per l’approntamento di piatti elaborati previsti in menù il girono successivo. Non è ammessa la precottura di cotolette, cosce di pollo, hamburger o comunque di alimenti porzionati. Non possono trascorrere più di 24 ore tra abbattimento dei cibi e loro consumo. La preparazione di alimenti da cucinare e poi da abbattere non deve ostacolare l’approntamento del menù del giorno e deve essere avviata possibilmente quando le operazioni di preparazione del menù del giorno sono terminate e le operazioni conclusive di pulizia e sanificazione non ancora iniziate. E’ ammessa la precottura e l’abbattimento della pasta o del riso da utilizzare per i piatti unicamente nel centro di cottura e solo finalizzata al trasporto per il terminale di distribuzione dove non sia possibile cuocere direttamente la pasta. Non è ammesso il raffreddamento della posata con acqua corrente; f) è ammessa la mondatura, porzionatura, battitura, concia e speziatura delle carni il giorno precedente la cottura a patto che queste vengano conservate adeguatamente coperte in frigorifero. E’ consentita anche la preparazione di dolci da forno non farciti il giorno precedente la distribuzione; g) è vietata ogni forma di utilizzo degli avanzi; h) è vietato l’uso di dadi da brodo e preparati per il condimento; i) tutti gli alimenti vanno riposti protetti opportunamente e conservati in contenitori idonei a seconda della loro deperibilità. Di tutti gli alimenti conservati in frigorifero, dopo l’apertura, deve essere conservata l’etichetta originale e predisposto un apposito cartellino indicante la data di sconfezionamento. Anche i prodotti alimentari preparati in cucina con un giorno di anticipo (abbattuti, in attesa di cottura, o in concia) devono presentare in evidenza la data e l’ora di allestimento; j) evitare la promiscuità fra le derrate; k) curare il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo da garantire sempre la freschezza soprattutto dei vegetali a foglia, frutta, latte e yogurt; l) non detenere e non usare i prodotti posteriormente alla data indicata come termine minimo di conservazione; m) non ricongelare le materie prime congelate; n) non congelare le materie prime acquistate fresche; o) non congelare il pane; p) effettuare lo scongelamento dei prodotti in frigorifero a +2°/+4° salvo che per i prodotti che possono essere impiegati tali quali; q) non scongelare le derrate all’aria o sotto l’acqua corrente; r) mantenere le temperature di preparazione e sistemazione degli alimenti crudi, quali carne e pesce, su placche da forno, opportunamente coperte, al di sotto dei 10°C; s) non utilizzare preparati per purè o prodotti similari. Quale addensante è consentita solo la farina o la fecola di patate; t) non utilizzare vegetali in scatola ad eccezione dei pomodori pelati, delle olive e dei capperi; u) utilizzare guanti monouso e mascherine in fase di preparazione, e posate per gli assaggi; v) le uova pastorizzate, una volta aperte, vanno consumate in giornata. E’ tollerata la conservazione del prodotto aperto per 24 ore dopo l’apertura nel caso in cui le uova residue debbano essere impiegate per l’allestimento di diete alternative al menù; w) le operazioni di impanatura a base di latte-uova-(farina) e pangrattato non devono protrarsi per più di un’ora ed essere effettuate unicamente con uova pastorizzate; x) curare, nella cottura dei cibi in acqua, il rapporto acqua/alimento affinchè sia il più basso possibile; y) aggiungere i condimenti unicamente a fine cottura; z) non sottoporre a frittura nessuna preparazione; aa) non utilizzare “fondi di cottura” ottenuti dalla prolungata soffrittura degli ingredienti quali basi per la preparazione delle vivande. 3. Le caratteristiche minime dei prodotti alimentari cui la ditta dovrà attenersi per la preparazione dei pasti sono quelle indicate nelle tabelle merceologiche allegate al presente capitolato. Art. 18 – NORME E MODALITA’ DI TRASPORTO DEI PASTI 1. I pasti, preparati in legame fresco-caldo, debbono essere condizionati in contenitori a chiusura ermetica isotermici, o termici, che garantiscano il rispetto delle temperature previste dalla normativa vigente. 2. Per le consegne la Ditta appaltatrice dovrà utilizzare un apposito furgone, adeguatamente predisposto e riservato al trasporto di alimenti, che consenta il mantenimento della temperatura dei cibi all’interno dei contenitori termici ad un livello non inferiore a 65°C per i pasti caldi e non superiore a 10°C per i pasti freddi per tutta la durata del trasporto e fino alla consegna. 3. La pulizia e la sanificazione dei contenitori termici e di ogni altro contenitore utilizzato durante il trasporto dei pasti, dovrà essere effettuata nei terminali di consumo tramite lavaggio meccanico e, dove non fosse possibile, tramite lavaggio manuale seguito da disinfezione e risciacquo. 4. Nell’approntamento dei pasti trasportati l’impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle seguenti norme: f) mantenere durante il trasporto e sino alla ultimazione della distribuzione, una temperatura superiore a + 65°C per i cibi da consumare caldi; g) mantenere durante il trasporto e sino all’apertura dei contenitori per dare inizio alla distribuzione, una temperatura inferiore a 10°C per i cibi da consumare freddi. 5. Nel rispetto delle prescrizione del citato D.M. 25 luglio 2011, i mezzi di trasporto dei pasti dovranno essere tassativamente a basso impatto ambientale e tasso di emissione (Veicoli almeno euro 4 - Veicoli elettrici - Vetture ibride). Sono consentiti altresì veicoli alimentati a metano, gpl o biodisel. Art. 19 – CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI COTTURA 1. La Ditta appaltatrice deve disporre di un centro di cottura ubicato entro un raggio di 20 KM dal centro del Comune di Terzigno. 2. Il centro dovrà essere in grado di produrre pasti sia in mono sia in multiporzione e di veicolarli a proprie spese con contenitori e automezzi idonei. Qualora il centro di cottura non fosse sotto la giurisdizione della locale ASL, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di richiedere un riscontro della situazione strutturale, produttiva e igienico-sanitaria alla ASL competente. 3. La Ditta appaltatrice dovrà produrre una documentazione comprensiva di autorizzazioni sanitarie o di analoga documentazione prevista dalla normativa vigente nonché di planimetria, attestante la superficie del centro di cottura, la destinazione d’uso dei locali e la dotazione in attrezzature e mezzi. Oltre a ciò dovrà indicare il numero di addetti impiegati nel centro di cottura ed il loro monte ore, nonché il numero e la tipologia dei pasti approntati abitualmente nel centro di cottura. 4. Il centro deve presentare i requisiti richiesti e descritti dalla normativa vigente e deve essere debitamente autorizzato dall’Autorità sanitaria locale. 5. I locali del centro di cottura devono: essere strutturati al fine di consentire una facile ed adeguata pulizia ed evitare incroci di lavorazioni; risultare sufficientemente ampi in modo da evitare l’affollamento del personale nonché garantire l’igienicità delle operazioni compiute; rispondere a requisiti capaci di garantire condizioni microclimatiche idonee alle lavorazioni previste; essere dotati di sistemi atti ad evitare la presenza di roditori, altri animali ed insetti, avere tutte le aperture esterne munite di reti che impediscano l’ingresso di insetti volanti; non comunicare direttamente con i servizi igienici; essere adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati. 6. Al fine di minimizzare i rischi di contaminazione microbica nel centro cucina deve essere prevista la separazione dei locali di stoccaggio da quelli di lavorazione e, all’interno di questi, la separazione, almeno funzionale, tra le diverse lavorazioni. La disposizione delle aree di lavorazione deve permettere alle diverse derrate di procedere senza incroci di percorsi sia dei prodotti che del personale. L’ingresso nei locali di stoccaggio, di preparazione e trasformazione delle derrate alimentari deve essere riservata solo al personale addetto. Deve essere assolutamente vietato l’ingresso alle persone non autorizzate. Tutte le attrezzature impiegate nella preparazione degli alimenti devono essere in linea con le norme di fabbricazione, essere idonee all’uso cui sono destinate, progettate e realizzate in modo da consentire un’adeguata pulizia, mantenute in buono stato e sottoposte a regolare manutenzione. 7. Al fine di minimizzare i rischi di contaminazione microbica nel centro cottura deve essere prevista la presenza di abbattitori di temperatura dimensionati alla capacità produttiva del centro. 8. Al fine di minimizzare le perdite nutrizionali in microelementi (vitamine e sali minerali) delle derrate alimentari, deve essere prevista la presenza di forni a vapore in numero tale da garantire sempre la cottura delle verdure e la contemporanea cottura, o il rinvenimento, dei secondi, o dei primi piatti, previsti dal menù. 9. Tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nel centro di cottura debbono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad essi applicabili. L’impresa appaltatrice dovrà farsi carico di predisporre ed affiggere, a proprie spese, all’interno del centro pasti i cartelli che illustrano le norme di prevenzione e antinfortunistica. 10. La ditta dovrà altresì disporre di una struttura da adibire a cucina di riserva nel caso di guasto, cattivo funzionamento o altro inconveniente che possa interessare la cucina abitualmente usata posta ad una distanza dal luogo di esecuzione del servizio non superiore a 30 KM. Art. 20 - ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE 1. Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente contratto, l'appaltatore, si impegna: a) all'organizzazione, gestione, trasporto e somministrazione dei pasti giornalieri; b) a partecipare attraverso il proprio referente, quando richiesto, ad incontri con insegnanti e/o commissione mensa per la condivisione delle varie problematiche del servizio; c) a veicolare una nuova attenzione alla cultura gastronomica, partecipando e sostenendo attività e percorsi progettuali destinati alla fruizione e al coinvolgimento di bambini, insegnanti, genitori e cittadini definiti ed individuati dal Comune stesso; d) a promuovere la conoscenza di prodotti tipici e tradizionali; e) a promuovere la conoscenza di prodotti del mercato equo e solidale (in particolare del settore ortofrutta) f) ad attuare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche profilattiche, atte ad evitare inconvenienti di sorta, sia in relazione alla qualità, conservazione e somministrazione degli alimenti, sia in relazione ai requisiti del personale; g) a provvedere a tutte le imposte e le tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscano o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore per l'esercizio di tutti i servizi previsti dal presente contratto; h) alla assicurazione per i danni a cose e persone, nonché alla responsabilità civile dell'appaltatore verso terzi per i rischi connessi all'attività di somministrazione di cibi e bevande; i) al rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla Legge 68/99. Sarà cura della ditta trasmettere entro l’inizio dell’anno scolastico il piano per la sicurezza redatto dai competenti uffici e la documentazione relativa all’adempimento degli obblighi ex L. 68/99; l) a far pervenire all’Amministrazione, entro l’inizio dell’anno copia del proprio manuale di autocontrollo HACCP e delle schede utilizzate per la rilevazione ed il controllo delle procedure operative; Art. 21 – SICUREZZA DEI LAVORATORI E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE. 1. L’impresa appaltatrice per tutto il periodo di svolgimento del servizio sarà responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 2. Presso t u t t i gli edifici scolastici destinati al servizio sono stati individuati rischi da interferenze descritti nel DUVRI allegato al presente capitolato che, opportunamente integrato a seguito di aggiudicazione, verrà sottoscritto in sede di stipulazione del contratto. 3. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, rimane l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. Art. 22 – OPERAZIONI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E DI CONSUMO. 1. La ditta è tenuta ad effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione delle strutture di produzione e di consumo così da mantenerle sempre in perfette condizioni di igiene. Di tutti i prodotti di pulizia che la ditta intende utilizzare, devono essere trasmesse, entro l'inizio dell'anno 2017/2018, le schede tecniche di sicurezza. 2. L'aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti alla spina conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e DPR 6 febbraio 2009, n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 sui biocidi e al DPR 6 ottobre 1998, n. 392 sui presidi medico-chirurgici. 3. Elenco e schede tecniche dei detergenti e sanificanti utilizzati dalla ditta devono essere presenti nel centro di cottura . Art. 23 – RIFIUTI. 1. La ditta si impegna a rispettare le norme e le regole dettate dal Comune in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla ditta il riciclaggio del materiale a perdere. 2. Tutti i bicchieri, i piatti e le posate a perdere dovranno essere in materiale riciclabile. Art. 24 - SORVEGLIANZA IGIENICO-SANITARIA. 1. La vigilanza ed il controllo sulle materie prime destinate alla preparazione dei pasti, nonché al confezionamento dei pasti stessi, verranno esercitati dal Servizio Igiene Alimenti Nutrizione dell'Azienda A.SL. NA3SUD. Art. 25 - CAMPIONATURA E ANALISI DELLE MATERIE PRIME E DEI PRODOTTI. 1. L'appaltatore dovrà presentare mensilmente al committente il risultato di almeno n 2 (due) analisi effettuate sui prodotti (dal loro ingresso in azienda al momento della somministrazione), effettuate da proprio laboratorio o da struttura privata. Art. 26 – CAUZIONE. 1. A garanzia dell’adempimento del contratto, a pena di esclusione, l’appaltatore è tenuto a versare una cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione del servizio, una cauzione definitiva. La cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, è stabilita nella misura del 2% dell’importo a base di gara per il quale si concorre e deve essere costituita secondo quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali è stabilita nella misura del 10% dell’importo del contratto (IVA esclusa) come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. La garanzia prestata mediante fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, l'appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. Art. 27 - PENALITA'. 1. L'appaltatore nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente contratto è tenuta al pagamento di una penalità variante da euro 500 a 2.000,00: 2. In caso di recidiva potrà procedersi alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 29. 3. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. 4. Il provvedimento è assunto dal competente responsabile dell’Area. 5. Si procede al recupero della penalità da parte del committente mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Art. 28 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO. 1. Nel caso si verifichino inconvenienti di tipo igienico sanitario agli utenti dei pasti, il Comune potrà sospendere l'esecuzione del contratto fino alla dimostrazione della completa inesistenza di responsabilità dell'appaltatore per dolo o per colpa, anche lieve. Art. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. L'appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le condizioni di legge e di regolamenti riguardanti l'esecuzione del presente contratto. 2. Il Comune potrà dichiarare risolto di diritto il presente contratto nel caso di condanna penale, anche di primo grado, in capo a qualunque esponente della Ditta appaltatrice, per fatti relativi all’esecuzione delle prestazioni contemplate nel presente contratto. 3. Il contratto inoltre potrà essere dichiarato altresì risolto di dritto nei seguenti casi: a) abbandono dell'appalto, salvo per forza maggiore; b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di Legge o regolamento relative al servizio; c) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore; d) inosservanza di uno o più impegni assunti verso il committente; e) quando l'appaltatore si renda colpevole di frode; f) quando cede ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente contratto; g) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che rende impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'articolo 1453 del Codice Civile; h) se viene riscontrata nelle analisi presenza di carica microbica oltre i limiti di legge per tre volte nello stesso anno scolastico; i) se vengono riscontrate carenze igieniche dei locali, imputabili alla Ditta appaltatrice, per tre volte nello stesso anno scolastico. 4. Indipendentemente dai casi previsti nei commi precedenti e dalla legislazione vigente, il committente ha facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, previa diffida ad adempiere da comunicarsi all’appaltatore a mezzo di raccomandata con un preavviso di 30 giorni, in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte della ditta incaricata, che comportino situazioni di particolare difficoltà per il committente. 5. In ogni caso di risoluzione del contratto il committente si riserva il diritto di incamerare la cauzione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti dalle suddette violazioni. Art. 30 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 1. Al rapporto si applica quanto previsto dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm.. Art. 31 - CONTROLLI 1. La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per Legge o regolamento in materia di igiene e sanità. 2. Il committente potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione l'ispezione delle attrezzature, locali, magazzini, ecc. e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, e in particolare alla corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti serviti, alle tabelle dietetiche allegate al presente Contratto, nonché al controllo della preparazione dei pasti e alla buona conservazione degli alimenti. 3. Per una maggiore funzionalità nel controllo l'appaltatore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso ai locali ed al magazzino, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. 4. Al fine di un più efficace controllo anche da parte degli utenti ed al fine di evidenziare eventuali problemi connessi al servizio ed inoltrare proposte relative all’alimentazione degli alunni è prevista la possibilità di verificare direttamente il buon andamento del servizio mensa da parte dei rappresentanti della Commissione mensa, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale sul funzionamento della Commissione mensa. Unico referente resta l’Amministrazione comunale cui spetta segnalare alla Ditta appaltatrice eventuali rilievi. Art. 32 - ORARIO DI LAVORO 1. L'orario di lavoro del personale addetto al servizio sarà quello previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria a cui appartiene detto personale. Art. 33 - ESECUZIONE IN PENDENZA DELLE APPROVAZIONI. 1. In pendenza delle approvazioni di legge e sotto riserva delle medesime, il Comune avrà la facoltà di consegnare il servizio all'assuntore che dovrà procedere all'immediato inizio all'espressa condizione che, in caso di mancata approvazione, l'Impresa non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse fatto e somministrato fino a quel momento, ai prezzi di elenco. Art. 34 - CONTROVERSIE. 1. Nel caso che insorgessero controversie in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, è competente il foro di Nola. 2. Le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente. Art. 35 - SPESE CONTRATTUALI. 1. Tutte le spese di contratto, che sarà stipulato per atto pubblico in forma amministrativa, nessuna esclusa, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'appaltatore. Art. 36 - NORME DI SALVAGUARDIA. 1. Nel caso di approvazione di normative che ridisegnino un nuovo ruolo dell'Ente Locale in riferimento al servizio di refezione scolastica e soprattutto relativamente all'ergozione dei pasti, il Committente si riserva la facoltà di chiedere la fornitura in maniera ridotta o termini organizzativi o condizioni diverse rispetto a quelle previste dal presente capitolato. Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI 1. L'appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle ubicazioni dei plessi su cui dovranno espletarsi il servizio specificato nel presente contratto. 2. L'Amministrazione Comunale, dal canto suo, notificherà all'appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art.22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 OGGETTO DELL'APPALTO DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO PLESSI CHE USUFRUIRANNO DEL SERVIZIO MENSA CRITERI I AGGIUDICAZIONE MODALITA' DEL SERVIZIO. PREZZO DEI PASTI. COMPOSIZIONE DEI PASTI. PRODOTTI TIPICI E BIOLOGICI. SICUREZZA ALIMENTARE,ECOSOSTENIBILITA’ E RINTRACCIABILITA’ DI FILIERA AGROALIMENTARE MENU’, VARIAZIONI, DIETE SPECIALI RESPONSABILITA'. SCIOPERI. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATO E DI SUBAPPALTO ASSICURAZIONI PARTICOLARI E SPECIALI. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLE NORME INERENTI ALLA MANO D'OPERA. RAPPORTI DI DIPENDENZA - CONDUZIONE DEL SERVIZIO. NORME E MODALITA’ DI PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI NORME E MODALITA’ DI TRASPORTO DEI PASTI CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI COTTURA ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE SICUREZZA DEI LAVORATORI E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE OPERAZIONI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE DELLE STRUTTUREPRODUZIONE E DI CONSUMO RIFIUTI. SORVEGLIANZA IGIENICO-SANITARIA. CAMPIONATURA E ANALISI DELLE MATERIE PRIME E DEI PRODOTTI CAUZIONE. PENALITA'. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI CONTROLLI ORARIO DI LAVORO ESECUZIONE IN PENDENZA DELLE APPROVAZIONI CONTROVERSIE. SPESE CONTRATTUALI NORME DI SALVAGUARDIA DISPOSIZIONI FINALI