Nozioni base di Diritto d`autore

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Nozioni base di Diritto d`autore
E.M.C.A.
Nozioni base sui diritti di proprietà
intellettuale
e sul ruolo di
Promotori Italiani di EMCA
a cura di
Isabella Longo - Responsabile progetto EMCA
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La Proprietà intellettuale si riferisce a tutte le forme di creazione della “mente” umana e
comprende due forme di diritti: il diritto d’autore e i diritti connessi
Proprietà intellettuale
Diritto d’autore
Protegge le opere
dell’ingegno generate dalla
creatività degli esseri
umani
•
Diritto connesso
Protegge le registrazioni
(es supporto su cui è
registrata una canzone) e
l’esecuzione artistica
fissata sulle registrazioni
i diritti di proprietà intellettuale riguardano anche le trasmissione radio e tv che esulano da questa
breve analisi.
Cos’è il diritto d’autore?
Il diritto d’autore protegge il “modo” in cui un idea creativa è espressa. Tale espressione
che avviene ad esempio tramite le parole, le note musicali o i colori, costituisce il mezzo
per individuare un opera creativa. Ciò vuol dire che ci possono essere più opere riguardo
ad una stessa idea e che tutte sono protette dal diritto d’autore in quanto esprimono
un’idea “originale” e unica di colui che l’ha espressa.
Se, ad esempio, un insegnante chiede ai suoi allievi di fare un disegno raffigurante un
clown, anche se l’idea (il clown) è la stessa, è chiaro che ognuno degli allievi farà un
disegno diverso per esprimere tale idea. Quindi tali disegni sono tutte espressioni
“originali” e, in quanto tali, protette dal diritto d’autore.
La nostra legge sul diritto d’autore (n. 633 del 1941), detta LDA, istituisce la tutela delle
opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengano alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti
morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto
d'autore".
I diritti patrimoniali (vedasi testo diritto d’autore) permettono all’autore di autorizzare o
meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici. L'autore ne ha la piena
disponibilità compiuti i sedici anni (art. 108 LDA). I diritti patrimoniali possono poi essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
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Quando nasce il diritto d’autore? Ci sono delle formalità da seguire?
Non c’è nessuna formalità particolare da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti
d’autore sull’ opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera,
purché sia un opera nuova e originale ovvero unica nel suo genere. Non è necessario che
un autore di un brano musicale depositi la sua opera presso la SIAE per vedersi
riconosciuta la qualità di autore che gli spetta, invece, sin dal momento della creazione . E’
reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale o è
annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione
dell'opera stessa. Spetta a chi contesta tale qualità dare la prova del proprio assunto.
Chi è il titolare dei diritti?
Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera
(oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori).
Oggetto del diritto d’autore
Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura,
alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione. Sono protetti anche i programmi per
elaboratore... e le banche di dati, mentre sono escluse le semplici idee (Art 1 LDA).
Opere oggetto di protezione:
Opere scritte: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
(libri, riviste, romanzi, poemi, ecc)
Opere musicali: composizioni musicali, opere musicali, testi di canzoni
Arti figurative: dipinti, quadri, incisioni, fotografie, sculture, opere architettoniche
Opere coreografiche di cui ci sia traccia per scritto.
Film e audiovisivo: opere cinematografiche, video, cartoni animati ecc.
Programmi per computer e banche dati
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Quanto dura il diritto d’autore?
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo
la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in
collaborazione, il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.
E’ libera l’utilizzazione di un’opera caduta in pubblico dominio?
L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza
dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Bisogna, tuttavia, far presente che
un’opera caduta in pubblico dominio può essere oggetto di sfruttamenti e utilizzi dai quali
nascono dei diritti in capo ad altri soggetti. Ad esempio, un’opera di Mozart (pubblico
dominio) può essere oggetto di una o più registrazioni discografiche sulle quali sono
riconosciuti dei diritti per i rispettivi produttori e artisti, interpeti esecutori (diritti connessi)
La SIAE - Società Italiana Autori ed Editori
Il diritto esclusivo dell'autore di sfruttare economicamente la propria opera, o di autorizzare
dei terzi a farlo, costituisce un elemento fondamentale del diritto d'autore. All'autore e al
compositore è riconosciuto il diritto di ricevere un compenso ogni qualvolta qualcuno si
serve delle loro opere.
Esistono però diritti che sono difficili da esercitare individualmente: tra essi, in primo luogo,
il diritto di esecuzione pubblica di opere musicali. Questa particolare utilizzazione di
massa, effettuata da una moltitudine di persone che non sono identificabili dal singolo
autore, rende difficile il controllo dei dovuti compensi. Inoltre l'innovazione tecnologica ha
aggiunto nuove modalità di utilizzo delle opere musicali, rendendo praticamente
impossibile per un singolo autore controllare che l’uso delle proprie opere ( per esempio in
radio, in televisione) .
È anche impossibile per gli utilizzatori (locali, discoteche, radio, tv ecc), dato il gran
numero delle utilizzazioni, trovare in tempo utile per individuare chi è l’autore o il
compositore, domandare la loro autorizzazione e stabilire il compenso economico dovuto.
Per questo esiste la SIAE che è un organismo indispensabile per la determinazione, il
controllo, la riscossione e la ripartizione dei proventi ricavati dall’utilizzo dei diritti d’autore.
La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i
compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano ai relativi autori,
compositori ed editori. Svolge la propria attività in Italia, servendosi di numerose sedi locali
e, all’estero, attraverso le Società d’autore straniere, con le quali ha stipulato accordi di
reciprocità. Grazie a questi accordi, esistenti tra le diverse società d’autore di ogni paese,
ogni autore potrà ricevere i propri compensi anche quando la sua opera viene utilizzata o
diffusa in un altro territorio.
Perché associarsi alla SIAE
L'adesione alla SIAE non è obbligatoria.
Gli autori ed editori di opere musicali hanno la piena facoltà di gestire personalmente i
diritti di cui sono titolari, organizzandosi per conoscere dove e quando le loro pere
vengono eseguite, rilasciando di volta in volta le autorizzazioni necessarie e stabilendo le
relative tariffe. Tuttavia, una tale possibilità è assai difficilmente realizzabile…..
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L’adesione alla SIAE consente quindi di avere a disposizione una organizzazione
capillare, in Italia e nel mondo, che provvede a controllare le utilizzazioni delle opere
ovunque e comunque avvengano, a rilasciare le necessarie autorizzazioni, a riscuotere i
compensi e a suddividerli tra tutti gli aventi diritto. Si tratta quindi di un servizio che, nei
fatti, è irrinunciabile per autori, compositori ed editori, tanto che organizzazioni come la
SIAE esistono in tutti i Paesi del mondo.
Per approfondimenti: vedasi testo SIAE diritto d’autore Musica – area Diritto d’autore
L’industria discografica: il processo creativo e la produzione industriale
La creazione di un'opera musicale comporta un ciclo produttivo assai complesso che si
articola nelle seguenti fasi e che vede interagire diversi soggetti:
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ricerca e identificazione dell'artista/ degli artisti;
produzione del “master” (lett. Matrice ovvero primo esemplare registrato) che
coinvolge autori, editori, compositori, artisti, produttori, musicisti, sale di
registrazione, manager;
fabbricazione del CD;
Commercio del prodotto con il conseguente coinvolgimento dei distributori e dei
singoli punti vendita;
la promozione del CD sui media (TV, Radio, giornali, riviste specializzate ecc..)
la successiva utilizzazione del CD in programmi radio-televisivi, nei locali, nelle
discoteche ecc..
L'industria discografica, dunque, attraverso il ciclo sopra delineato, non soltanto crea
ricchezza (sia dal punto di vista culturale che economico) ma la incrementa in ogni
passaggio.
Cenni sul contratto discografico
E’ il contratto tra artista e produttore discografico e prevede degli obblighi a carico delle
parti. Da una parte l'artista, che si impegna, per una durata stabilita tra le parti, a prestare
la propria opera artistica e professionale a favore del produttore (casa discografica) per la
incisione e registrazione della propria interpretazione su qualsiasi mezzo. Comunemente
si prevede il numero di album da realizzare (es. numero di copie CD). L'artista cede al
produttore i diritti di sfruttamento economico della registrazione autorizzandolo a
pubblicare, diffondere, riprodurre e mettere in commercio le registrazioni realizzate in
ambito e in esecuzione del contratto. Le registrazioni e il materiale utilizzato per la
riproduzione diventano di proprietà del produttore discografico.
Il produttore discografico è colui che affronta le spese necessarie per:
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la realizzazione delle registrazioni (costi sala di incisione, fonici, tecnici,
noleggio strumenti, montaggio, post produzione, consulente musicale ecc)
la loro riproduzione in più copie (costo stampa CD, grafica libretto, note di
copertina, SIAE ecc)
messa in commercio (inclusi costi di promozione e attività necessarie alla
promozione stessa come il servizio fotografico dell’artista o la produzione di
un videoclip)
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Il produttore discografico deve versare all'artista le c.d. "royalties" (percentuali dovute
all’artista) per ogni supporto fonografico effettivamente venduto sia sul territorio nazionale
che all'estero e per altre forme di sfruttamento (come la sincronizzazione ovvero
l’inserimento del brano su immagini in movimento come nel caso di spot pubblicitari, filmati
ecc che si avvalgono di musica).
Generalmente il versamento delle royalties viene effettuato semestralmente. La casa
discografica deve trasmettere all'artista, con periodicità definita nel contratto, un report
(c.d. rendiconto) indicante le quantità di CD/MP3 ecc. effettivamente venduti, gli omaggi, i
resi e quant'altro relativo al movimento dei supporti recanti le registrazioni dell'artista. Le
case discografiche possono cedere a terzi interamente o in parte il contratto, trasferendo a
un altro soggetto (un'altra casa discografica per esempio) il contratto senza la necessità di
chiedere preventivamene il consenso all'artista.
Importante infine sottolineare che la legge stabilisce che le registrazioni fonografiche non
possono essere messe in commercio se non apportano stabilmente il titolo dell'opera
riprodotta, il nome dell'autore, il nome dell'artista interprete o esecutore e la data di
fabbricazione.
I DIRITTI “CONNESSI” DEI PRODUTTORI E DEGLI ARTISTI, INTERPRETI
ESECUTORI
I diritti connessi sono poco conosciuti e spesso sono oggetto di fraintendimento o
confusione con il diritto d'autore. Il diritto d'autore tutela l'opera dell’ingegno (composizione
musicale) ed il relativo compenso viene corrisposto ai relativi autori, compositori ed editori.
I diritti connessi riguardano invece le registrazioni su supporto di tali opere e i relativi
compensi vengono corrisposti al produttore fonografico della registrazione e all'artista
che ha prestato la propria interpretazione all'incisione.
Si chiamano quindi diritti “connessi” i diritti spettanti ai produttori fonografici e agli artisti
interpreti esecutore per l’uso e la diffusione (non la vendita) di un’opera registrata, in
considerazione del fatto che queste figure professionali rendono possibile la fruizione e la
diffusione di un’opera musicale. Produttori e artisti hanno quindi diritto ad un compenso
quando un’opera registrata (ad es. CD, DVD, MP3 ecc) viene riutilizzata e pubblicamente
diffusa per radio, TV, via satellite, via cavo, via etere, nei pubblici locali e con qualsiasi
altro mezzo di comunicazione indipendentemente dalla sua commercializzazione e
vendita. Oggetto della protezione è quindi la registrazione su cui è fissata l’interpretazione
dell’artista.
In questi casi, la legge attribuisce il diritto ad un compenso sia ai produttori che agli artisti
interpreti o esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o
riprodotta in tali supporti, indipendentemente dalle royalties loro spettanti per la
distribuzione o vendita del supporto stesso. Tale diritto, previsto dal nostro ordinamento e
dalle leggi della maggior parte dei paesi europei, è stato introdotto proprio in
considerazione del fatto che la registrazione audio nella quale viene incorporata una
prestazione artistica è suscettibile di una pluralità di utilizzazioni. Le registrazioni musicali,
sono, infatti, oggetto di innumerevoli forme di sfruttamento, come la trasmissione via radio
e televisione o la diffusione nei pubblici locali.
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Di tali forme di utilizzo trae beneficio una platea enorme e traggono vantaggi economici gli
enti che utilizzano le registrazioni musicali: si pensi alle radio private o alle discoteche, le
cui attività e i cui proventi si basano esclusivamente sulla trasmissione e diffusione di
opere audio registrate. Inoltre, il crescente sviluppo della tecnologia e il diffondersi di nuovi
mezzi e forme di comunicazione stanno incrementando la fruibilità e circolazione di una
registrazione musicale o di un opera cinematografica o audiovisiva rendendo la tutela e la
gestione dei diritti connessi ancora più importante. A sostegno dell’importanza dei diritti
“connessi” dei produttori e degli artisti, basta riflettere sulla seguente domanda : non è
forse vero che oggi si vendono meno CD ma che la musica è ovunque?
PRODUTTORE
La legge sul diritto d’autore indica col termine produttore " la persona fisica o giuridica che
assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una
interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”, (art 78 LDA)
ovvero colui che investe per la realizzazione della registrazione, stampa e messa in
commercio del prodotto.
ARTISTA INTERPRETE ESECUTORE
La legge sul diritto d'autore dedica agli artisti interpreti ed esecutori diversi articoli e li
identifica come "gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico (art. 80 LDA)
Sono compresi nella denominazione di artisti interpreti anche coloro che sostengono
nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole
importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario, i direttori d'orchestra e del
coro, e infine i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale
abbia valore artistico di per sé e non di semplice accompagnamento. Ovviamente
l’interprete può essere (ed anzi nella musica spesso lo è... ) anche autore o compositore. In
questo caso l’interprete è un cantautore e quindi beneficerà anche del diritto d’autore per
l’opera da lui composta.
Tornando ai diritti connessi, per ottenere il compenso loro spettante, anche i produttori e
gli artisti avrebbero difficoltà a controllare individualmente o dati di diffusione e di pubblica
utilizzazione delle proprie registrazioni o di controllarne i passaggi televisivi o radiofonici.
Né potrebbero facilmente occuparsi di gestire i rapporti con i singoli utilizzatori per
negoziare il compenso loro dovuto. Pertanto, anche per i produttori fonografici e per gli
artisti interpreti esistono delle organizzazioni, ovvero “enti di gestione collettiva dei diritti”,
che si occupano appunto della tutela, gestione e ripartizione ai propri aventi diritto dei
compensi ad essi spettanti in quanto titolari di diritti connessi. In Italia, per i produttori
citiamo AFI - Associazione dei Fonografici Italiani e SCF - Società Consortile Fonografici -,
mentre IMAIE è l’Istituto preposto alla tutela e gestione dei diritti connessi degli artisti,
interpreti ed esecutori.
Per approfondimenti: vedasi testo Diritti connessi – area artisti e produttori
Link utili:
www.siae.it
www.imaie.it
www.afi.mi.it
www.dirittodautore.it – area – le nostre guide online – I diritti connessi
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