Classificazione doganale di bevande alcoliche

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Classificazione doganale di bevande alcoliche
Classificazione doganale di bevande alcoliche
Corte di giustizia UE, Sez. I 12 maggio 2016, in cause riunite C-532/14 e C-533/14 - Silva de Lapuerta, pres.; Rodin, est.;
Campos Sánchez-Bordona, avv. gen. - Toorank Productions BV c. Staatssecretaris van Financiën.
Produzione, commercio e consumo - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura
combinata - Voce tariffaria 2206 - Voce tariffaria 2208 - Bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione
seguita da purificazione - Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da
purificazione - Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che rientrano nella voce tariffaria 2206.
(Omissis)
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo:
la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle versioni di cui al
regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, (GU 2005, L 286, pag. 1) e al regolamento (CE)
n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU 2007, L 286, pag. 1).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono la Toorank Productions BV allo
Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) relativamente alla classificazione doganale di bevande
alcoliche.
Contesto normativo
Il SA
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Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito
dalla convenzione recante l’istituzione di detto consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato
di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla
Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles
il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della
Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).
4
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale convenzione internazionale, ogni parte contraente si impegna a far sì
che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo,
senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni
parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note
delle sezioni, dei capitoli e delle sottovoci del SA, e a non modificarne la portata.
5
L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della medesima convenzione, le note esplicative e i pareri
di classificazione adottati dal comitato del SA.
6
La voce 22.06 del SA è così formulata: «Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele);
miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi
altrove». La nota esplicativa del SA relativa a tale voce, al secondo comma, enuncia quanto segue:
«Tutte queste bevande possono essere naturalmente spumanti oppure essere rese gassate artificialmente mediante
aggiunta di anidride carbonica. Queste restano classificate qui anche se sono state addizionate di alcol o se il loro tenore
alcolico è stato accresciuto da una seconda fermentazione, purché conservino il carattere di prodotti classificati nella
presente voce».
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La voce 22.08 del SA è così formulata: «Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore
a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione». La nota esplicativa del SA relativa a
tale voce enuncia quanto segue:
«Questa voce comprende, da una parte, e qualunque sia il loro grado alcolico:
(…)
B)
I liquori, che sono bevande spiritose addizionate di zucchero, di miele o di altri dolcificanti naturali e di estratti o
di essenze (per esempio le bevande alcoliche ottenute per distillazione oppure tramite il miscuglio d’alcole etilico o di
alcolici distillati, con uno o più dei prodotti seguenti: frutta, fiori o altre parti di piante, estratti, essenze, oli essenziali,
succhi e loro concentrati). Tra questi prodotti si possono menzionare i liquori che contengono dei cristalli di zucchero, i
liquori ai succhi di frutta, i liquori a base di uova, di erbe, di bacche e di aromi, i liquori di tè, di cioccolato, di latte e di
miele.
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(…)».
La NC
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La NC è basata sul SA, di cui riprende le voci e sottovoci a sei cifre; solo la settima e l’ottava cifra formano
suddivisioni ad essa peculiari.
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A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE)
n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un
regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure
adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è applicabile a partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo.
10 I testi delle voci 2206 e 2208 e delle regole generali per l’interpretazione della NC che si trovano nella parte prima,
titolo I, sezione A, della stessa, nelle versioni della NC derivanti dal regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento
n. 1214/2007, sono identici.
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Detta sezione dispone quanto segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1.
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la
classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai
capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
3.
Qualora per il dispositivo della regola 2, b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due
o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
(…)
b)
i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci
presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in
applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o
l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
(…)».
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Le voci 2206 e 2208 della NC riprendono il testo delle voci 22.06 e 22.08 del SA.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C-532/14
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La Toorank Productions ha presentato all’amministrazione finanziaria una richiesta di informazione tariffaria
vincolante per una bevanda denominata «Petrikov Creamy Green», con la quale essa chiedeva che la stessa fosse
classificata alla sottovoce 2206 00 59 della NC. Con decisione, confermata in seguito ad opposizione, detta
amministrazione ha classificato tale bevanda nella sottovoce tariffaria 2208 70 10 della NC.
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Detta bevanda è ottenuta mescolando una bevanda fermentata, denominata «Ferm fruit», con alcol distillato,
sciroppo di zucchero, latte scremato, grasso vegetale e aromi. Essa ha un titolo alcolometrico volumico del 13,4% e
almeno il 51% dell’alcol da essa contenuto proviene da una fermentazione. La Ferm fruit, che ha un titolo alcolometrico
volumico del 16%, è prodotta con alcol derivante da fermentazione di frutta successivamente purificato mediante
filtrazione. Essa è neutra quanto a odore, colore e sapore. Usata per la produzione di prodotti finiti, la Ferm Fruit è altresì
idonea, in quanto tale, al consumo umano.
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Adito del ricorso della Toorank Productions avverso la decisione dell’amministrazione fiscale, il Rechtbank
Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) ha annullato tale ultima decisione, ritenendo che la Petrikov Creamy
Green dovesse essere classificata alla sottovoce 2206 00 59 della NC.
16
Adito dell’impugnazione del Segretario di Stato alle Finanze, il Gerechtshof te Amsterdam (Corte di appello di
Amsterdam, Paesi Bassi) ha ritenuto che la Petrikov Creamy Green dovesse essere classificata come un liquore, rientrante
nella sottovoce 2208 70 10 della NC, sulla base del suo elevato tenore di zucchero, dell’aggiunta di alcol distillato, di
aromi e di una base di panna, nonché del colore verde.
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La Toorank Productions ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione dinanzi allo Hoge Raad der
Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).
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Detto giudice rileva, da un lato, che la voce 2206 della NC comprende anche i miscugli di bevande fermentate e
bevande non alcoliche e che, in forza della nota esplicativa del SA, relativa alla voce 22.06 del SA, bevande del genere
restano classificate a tale voce anche se sono state addizionate di alcol o se il loro tenore alcolico è stato accresciuto da
una seconda fermentazione, purché conservino il carattere dei prodotti classificati in tale ultima voce. Dall’altro lato, la
voce 2208 della NC copre anche liquori che hanno un titolo alcolometrico volumico generalmente superiore a 13,4%.
Orbene, l’aggiunta di alcol distillato ad una bevanda che rientra nella voce 2206 della NC non comporta la sua automatica
esclusione dalla stessa. Tuttavia, qualora le quantità di alcol fermentato e di alcol distillato in un prodotto come la Petrikov
Creamy Green non siano determinanti ai fini della classificazione di tale prodotto e che la bevanda alla quale l’alcol
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distillato è stato aggiunto abbia le proprietà e le caratteristiche dei prodotti che rientrano nella voce 2208 della NC, il
prodotto in parola dovrebbe essere classificato, secondo tale giudice, a detta voce.
19 Il giudice del rinvio s’interroga sull’interpretazione che occorre attribuire alla sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand
(C-150/08, EU:C:2009:294). In particolare, esso si chiede se tale sentenza, segnatamente il punto 35 della stessa, debba
essere interpretata nel senso che la quantità aggiunta di alcol distillato, valutata tanto in termini di volume quanto di tenore
alcolico, costituisca l’elemento che determina la classificazione alla voce 2208 della NC, a prescindere dalle altre
eventuali caratteristiche e proprietà del prodotto considerato, o se occorra, in ogni caso, verificare se le caratteristiche
organolettiche e la destinazione del prodotto corrispondano a quelle delle bevande che sono classificate alla voce 2208
della NC.
20
Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico
di 13,4%, ottenuta mescolando una bevanda (di base) denominata “Ferm fruit”, ricavata mediante la fermentazione di
concentrato di mele, purificata e alcolica, con zucchero, aromi, coloranti e aromatizzanti, addensanti, conservanti, ed alcol
distillato – in modo che detto alcol con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico non superi il 49 per cento
dell’alcol presente nella bevanda, mentre il 51 per cento del medesimo consiste in alcol ottenuto da fermentazione – debba
essere classificata nella voce menzionata.
2)
In caso di risposta negativa, se la sottovoce 2208 70 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta
bevanda debba esservi compresa come liquore».
Causa C-533/14
21
Alla Toorank Productions è stato notificato un avviso di rettifica relativo alle accise per il periodo dal 1° ottobre
2008 al 31 ottobre 2008, dovute in seguito all’uscita di diverse bevande alcoliche dal suo deposito autorizzato. Tale
avviso, dopo essere stato oggetto di opposizione, è stato confermato con decisione dell’amministrazione fiscale.
22 I prodotti ai quali è applicata l’accisa sono, da un lato, la Ferm fruit e, dall’altro, le bevande ottenute da una base di
Ferm fruit alla quale sono aggiunti diversi ingredienti (in prosieguo: le «bevande a base di Ferm fruit»).
23
La Ferm fruit è una bevanda il cui titolo alcolometrico volumico è del 16%. Un litro di tale prodotto è preparato
con 275 ml di sciroppo di zucchero, 711 ml di acqua demineralizzata, 10 ml di concentrato di mele e 4 ml di minerali e
vitamine. Tali ingredienti vengono miscelati, poi il miscuglio è pastorizzato e ad esso è aggiunto lievito per vinificazione,
il che ne provoca la fermentazione. Il liquido così ottenuto viene purificato mediante diversi processi di filtrazione, quali
l’ultrafiltrazione, l’utilizzo di un filtro Kieselguhr, la microfiltrazione e l’utilizzo di un filtro a carbone. Esso non contiene
alcol distillato e non è stato sottoposto ad alcun processo destinato ad aumentare la concentrazione alcolica dell’alcol in
esso contenuto. Esso è neutro quanto ad odore, colore e sapore. Idoneo al consumo umano, non è esclusivamente destinato
alla preparazione di altri prodotti.
24
Le bevande a base di Ferm fruit sono bevande con un titolo alcolometrico volumico del 14% che sono prodotte
aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e/o conservanti, e del pari, nel caso di
una di esse, panna. L’alcol presente in tali bevande deriva esclusivamente dalla fermentazione senza aggiunta di alcol
distillato. Dette bevande sono costituite dall’80% al 90% dalla Ferm fruit.
25
Nella decisione di cui al procedimento principale, l’amministrazione fiscale ha considerato che la Ferm fruit e le
bevande a base di Ferm fruit rientrassero nella voce 2208 della NC.
26
La Toorank Productions ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Rechtbank te Breda (Tribunale di
Breda, Paesi Bassi), che l’ha annullata e ha ridotto l’importo della rettifica.
27
Adito dalla Toorank Productions e dal Segretario di Stato alle Finanze, il Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte
d’appello di ’s-Hertogenbosch, Paesi Bassi) ha confermato la decisione del Rechtbank te Breda (Tribunale di Breda),
considerando al contempo che la Ferm fruit rientrasse nella voce 2206 della NC e che le bevande a base di Ferm fruit
rientrassero nella voce 2208 della NC.
28 La Toorank Productions ha proposto ricorso per cassazione, e il Segretario di Stato alle Finanze ha proposto ricorso
incidentale dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).
29 Il giudice del rinvio ritiene che la Ferm fruit possa essere classificata tanto alla voce 2206 della NC, giacché l’alcol
che contiene è ottenuto mediante fermentazione, quanto alla voce 2208 della NC, poiché, senza colore né odore né sapore,
appare simile, per le sue proprietà organolettiche, ad un prodotto alcolico derivato dalla distillazione. Tuttavia,
sembrerebbe che le note esplicative del SA escludano da quest’ultima voce le bevande ottenute mediante fermentazione.
30 Per contro, tale giudice rileva che dalla sentenza del 14 luglio 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer (C-196/10,
EU:C:2011:487), risulta che i prodotti derivati da processi di fermentazione, e poi di ultrafiltrazione, possono rientrare
nella voce 2208 della NC, poiché hanno acquisito le proprietà dei prodotti che rientrano in tale voce.
31
Per quanto riguarda le bevande a base di Ferm fruit, il giudice del rinvio considera che, nell’ipotesi in cui si debba
classificare la Ferm fruit alla voce 2206 della NC, le stesse non possano rientrare nella voce 2208 della NC. Detto giudice
deduce dal testo della voce 2008 della NC e dalle note esplicative ad essa relative, che tale voce comprende unicamente
le bevande, inclusi i liquori, contenenti alcol distillato. Esso rileva, altresì, che le bevande a base di Ferm fruit hanno un
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titolo alcolometrico volumico relativamente basso, del 14%, paragonato a quello, di norma elevato, dei liquori e delle
altre bevande spiritose. Tuttavia, poiché le bevande a base di Ferm fruit hanno perso le caratteristiche dei prodotti che
rientrano nella voce 2206 della NC, il giudice del rinvio ammette che la classificazione di tali bevande in quest’ultima
voce possa costituire oggetto di discussione.
32
In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda ottenuta mediante fermentazione di
concentrato di mele, denominata “Ferm fruit”, che viene utilizzata anche come bevanda di base per la produzione di
diverse altre bevande, che ha un titolo alcolometrico volumico di 16%, che grazie alla purificazione (tra cui
ultrafiltrazione) è neutra quanto a colore, odore e sapore, e alla quale non viene aggiunto alcol distillato, debba essere
classificata nella voce in parola. In caso di risposta negativa, se la voce 2208 della NC debba essere interpretata nel senso
che una siffatta bevanda debba essere classificata nella voce medesima.
2) Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico
di 14%, ottenuta mescolando la bevanda (di base), descritta alla precedente prima questione, con zucchero, aromi,
coloranti e aromatizzanti, addensanti e conservanti, e non contenente alcol distillato, debba essere classificata nella voce
in parola. In caso di risposta negativa, se la voce 2208 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta
bevanda debba essere classificata nella voce medesima».
33 Con decisione del presidente della Corte del 7 gennaio 2015, le cause C-532/14 e C-533/14 sono state riunite ai fini
delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
34 Innanzitutto, secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli,
il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche
e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v. sentenza
dell’11 giugno 2015, Amazon EU, C-58/14, EU:C:2015:385, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
35 È poi pacifico che la destinazione dei prodotti può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché essa
sia inerente a detti prodotti, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive degli stessi (v., sentenza del 30 aprile
2014, Nutricia, C-267/13, EU:C:2014:277, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la destinazione del prodotto è
un criterio rilevante solo qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà
oggettive del prodotto (v., sentenza del 16 dicembre 2010, Skoma-Lux, C-339/09, EU:C:2010:781, punto 47 e
giurisprudenza ivi citata).
36 In ultimo, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA,
dall’OMD, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere
giuridicamente vincolanti (v. sentenza del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C-547/13, EU:C:2015:139 punto 46 e
giurisprudenza ivi citata).
Sulla prima questione nella causa C-533/14
37
Con la prima questione nella causa C-533/14 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere
interpretata nel senso che rientra nella voce 2206 di tale nomenclatura una bevanda, come la Ferm fruit, ottenuta mediante
fermentazione di concentrato di mele, destinata ad essere consumata pura o come ingrediente di base di altre bevande,
neutra quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo
alcolometrico volumico è, senza aggiunta di alcol distillato, del 16%, o se essa debba essere interpretata nel senso che la
bevanda in parola è compresa alla voce 2208 di tale nomenclatura.
38
Si deve ricordare, da un lato, che dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 22.06 del SA, che è identica alla
voce 2206 della NC, risulta che i prodotti ottenuti mediante fermentazione mantengono detta classificazione, purché
conservino il carattere dei prodotti classificati in tale voce, ossia quelli delle bevande fermentate (v., in tal senso, sentenze
del 7 maggio 2009, Siebrand, C-150/08, EU:C:2009:294, punto 26, nonché del 16 dicembre 2010, Skoma-Lux, C-339/09,
EU:C:2010:781, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
39
Occorre rilevare, dall’altro lato, che i prodotti ottenuti non solo mediante fermentazione, ma altresì mediante un
processo di purificazione che comporta che tali prodotti perdano le proprietà e le caratteristiche delle bevande fermentate
e acquistino quelle dell’alcol etilico, che è classificato alla voce 2208 della NC, rientrano in quest’ultima voce (v. in tal
senso, sentenza del 14 luglio 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer, C-196/10, EU:C:2011:487, punto 37).
40
Risulta dalla decisione di rinvio che la Ferm fruit, il cui tenore alcolico è del 16%, è ricavata mediante la
fermentazione di concentrato di mele, seguita da diversi processi di filtrazione. Per quanto riguarda le caratteristiche e le
proprietà della Ferm fruit, risulta altresì dalle decisioni di rinvio che essa è neutra quanto a colore, odore e sapore e risulta,
quindi, simile a un prodotto alcolico derivante dalla distillazione.
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41
Innanzitutto, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 34 della presente
sentenza, la classificazione di un prodotto dipende, principalmente, dalla sue caratteristiche e proprietà oggettive.
42
In seguito, dal testo della voce 2208 della NC risulta, in primo luogo, che essa comprende sia le bevande sia i
prodotti intermedi che sono usati per la preparazione di altri prodotti, in secondo luogo, che, per quanto riguarda il tenore
alcolico, l’unico criterio previsto è il titolo alcolometrico volumico massimo dell’80% e, in terzo luogo, che non è stabilito
un criterio relativo al metodo di preparazione dei prodotti rientranti in tale voce.
43
In ultimo, dalla giurisprudenza citata ai punti 38 e 39 della presente sentenza, risulta che un prodotto ottenuto
mediante fermentazione, e poi mediante un processo di purificazione, rientra nella voce 2208 della NC, quando ha perso
le proprietà delle bevande fermentate di cui alla voce 2206 della NC e ha acquisito quelle dell’alcol etilico coperto dalla
voce 2208 della NC.
44
Di conseguenza, poiché la Ferm fruit ha acquisito, in seguito a diversi processi di purificazione, le proprietà
oggettive dell’alcol etilico che rientra nella voce 2208 della NC, vale a dire colore, odore e sapore neutri, essa rientra
nella voce 2208 della NC.
45
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione nella causa C-533/14
dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 di tale nomenclatura una bevanda,
come la Ferm fruit, ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, destinata ad essere consumata pura o come
ingrediente di base di altre bevande, neutra quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare
per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è, senza aggiunta di alcol distillato, del 16%.
Sulla seconda questione nella causa C-533/14
46
Con la seconda questione nella causa C-533/14, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere
interpretata nel senso che bevande con un titolo alcolometrico volumico del 14%, che sono prodotte aggiungendo alla
Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna, e
che non contengono alcol distillato, rientrino nella voce 2206 o se la NC debba essere interpretata nel senso che dette
bevande rientrano nella voce 2208 della NC.
47
Si deve constatare, innanzitutto, che dalla decisione di rinvio nella causa C-533/14 risulta che alla Ferm fruit, che
rientra nella voce 2208 della NC, è stato aggiunto un certo numero di additivi, quali zucchero, aromi, coloranti,
aromatizzanti, addensanti, conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna.
48
Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, dal testo della nota esplicativa
del SA relativa alla voce 22.08 del SA, che è identica alla voce 2208 della NC, risulta che essa comprende prodotti che
contengono diversi additivi, quali, ad esempio, zucchero e aromi.
49
Di conseguenza, le bevande a base di Ferm fruit, alle quali sono stati aggiunti, in particolare, zucchero e aromi,
hanno le caratteristiche oggettive di un liquore e rientrano nella voce 2208 della NC.
50
Si deve, quindi, rispondere alla seconda questione nella causa C-533/14 dichiarando che la NC deve essere
interpretata nel senso che rientrano nella voce 2208 di tale nomenclatura bevande con un titolo alcolometrico volumico
del 14%, che sono preparate aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e
conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna, e che non contengono alcol distillato.
Sulla questione pregiudiziale relativa alla causa C-532/14
51
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che una
bevanda con un titolo alcolometrico volumico del 13,4%, che è preparata aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi,
coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti e alcol distillato, in modo che detto alcol, con riguardo sia al volume che
al tenore volumetrico, non superi il 49% dell’alcol presente nella bevanda in parola, mentre il 51% rimanente deriva da
un processo di fermentazione, rientra nella voce 2206 di tale nomenclatura o se quest’ultima debba essere interpretata nel
senso che detta bevanda rientra nella voce 2208 della NC.
52
Si deve rilevare, innanzitutto, che dalla decisione di rinvio risulta che detto giudice ritiene che la bevanda di cui al
procedimento principale nella causa C-532/14 abbia le caratteristiche e le proprietà dei prodotti che rientrano nella voce
2208 della NC.
53
Tuttavia, il medesimo giudice nutre dubbi sull’interpretazione dei criteri fissati dalla sentenza del 7 maggio,
Siebrand, (C-150/08, EU:C:2009:294), riguardo alla classificazione tariffaria di bevande preparate aggiungendo ad una
bevanda fermentata di base alcol distillato e altre sostanze.
54 Più precisamente, tale giudice si interroga sul punto se si tratti di un insieme di criteri che devono essere tutti riuniti
per poter considerare una bevanda come rientrante nella voce NC 2208 o se debba accordarsi un’importanza maggiore
alle quantità rispettive di alcol fermentato e di alcol distillato in confronto alle altre caratteristiche e proprietà oggettive
dei prodotti.
55
A tale proposito, si deve rilevare che la Corte, al punto 35 della sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, (C-150/08,
EU:C:2009:294), ha chiaramente indicato che, al fine della determinazione del carattere essenziale nel senso della regola
3, b) della NC, possono essere prese in considerazione molteplici caratteristiche e proprietà oggettive. Essa ha del pari
esaminato il contributo dell’alcol distillato contenuto nei prodotti in discussione al volume e al tenore alcolico di tali
prodotti. Poi, ai punti 36 e 37 della sentenza in parola, la Corte ha esaminato le caratteristiche organolettiche dei prodotti
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suddetti e, al punto 38, la loro destinazione, giungendo, al punto 39, a una soluzione in esito alla valutazione complessiva
dei tre criteri enunciati.
56 Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, l’importanza data dalla Corte, al punto
35 della sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, (C-150/08, EU:C:2009:294), al fatto che la percentuale di alcol distillato
era superiore a quella di alcol fermentato, sarebbe spiegata dalla circostanza che, nella causa che ha dato luogo a tale
sentenza, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti in parola risultava in misura maggiore dall’alcol distillato rispetto
all’alcol fermentato contenuto da tali prodotti.
57
Da quanto esposto risulta che l’eventuale percentuale superiore di un tipo di alcol rispetto a un altro tipo di alcol
costituisce solo uno fra svariati criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione, conformemente alla
regola 3 b), della NC, della sostanza che conferisce ai prodotti considerati il loro carattere essenziale.
58 Orbene, si deve rilevare che, a differenza dei prodotti di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 maggio
2009, Siebrand, (C-150/08, EU:C:2009:294), la regola 3 b) della NC non disciplina la classificazione della bevanda di
cui al procedimento principale. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, la
classificazione della bevanda Petrikov Creamy Green si fonda sul criterio delle proprietà e caratteristiche organolettiche
della stessa.
59 Di conseguenza, poiché suddetta bevanda non possiede le proprietà e le caratteristiche organolettiche delle bevande
che rientrano nella voce 2206 della NC, bensì quelle dei prodotti che rientrano nella voce 2208 della NC, essa rientra in
tale ultima voce.
60
Dalle considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione nella causa C-532/14 dichiarando
che la NC deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 della stessa una bevanda con un titolo
alcolometrico volumico del 13,4%, che è preparata aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti,
addensanti, conservanti e alcol distillato, in modo che detto alcol, con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico,
non superi il 49% dell’alcol presente in tale bevanda, mentre il 51% rimanente deriva da un processo di fermentazione.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo
quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
La nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del
23 luglio 1978, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni di
cui al regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, e al regolamento n. 1214/2007 della
Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 di tale
nomenclatura una bevanda, come la Ferm fruit, ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, destinata
ad essere consumata pura o come ingrediente di base di altre bevande, neutra quanto a colore, odore e sapore per
effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è, senza
aggiunta di alcol distillato, del 16%.
2) La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti dal
regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che bevande con un
titolo alcolometrico volumico del 14%, che sono preparate aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti,
aromatizzanti, addensanti e conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna, e che non contengono alcol
distillato, rientrano nella voce 2208 di tale nomenclatura.
3) La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti dal
regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce
2208 della stessa una bevanda con un titolo alcolometrico volumico del 13,4%, che è preparata aggiungendo alla
Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti e alcol distillato, in modo che detto
alcol, con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico, non superi il 49% dell’alcol presente in tale bevanda,
mentre il 51% rimanente deriva da un processo di fermentazione.
(Omissis)
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