comune di corigliano calabro regolamento comunale per l

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comune di corigliano calabro regolamento comunale per l
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche secondo le norme di principi contenuti nel capo secondo
del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
ART. 2
DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O
AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE
È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di
pubblico passaggio, nonchè gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree,
senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta
dell'interessato.
Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni
occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
ART. 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Il Funzionario Responsabile del Comune è nominato per come stabilito
dall’art. 54 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, se la gestione del servizio
viene svolta in forma diretta.
2. Se il servizio è in concessione le attribuzioni di cui all’art. 54 Dlgs 507/93
spettano al concessionario.
ART. 4
OGGETTO DELLA TASSA
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche
senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo
pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande e simili
infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo
medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di
servizi pubblici gestiti in regime concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private
sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di
pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali, che
attraversano il centro abitato sono soggette all’imposizione da parte del
Comune.
5. sono escluse dall’ambito dell’imposizione le occupazioni effettuate su aree
appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni e delle Provincie o al
demanio statale
ART. 5
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o
autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in
proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito
del rispettivo territorio.
Ai sensi dell'art. 38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le
occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada
statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti.
ART. 6
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O
AUTORIZZAZIONE
Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di
pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta semplice,
all'Amministrazione Comunale.
Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice
fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si
desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità
dell'uso nonchè la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a
tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore,
nonchè a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse
prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito
e della pubblica proprietà.
Per i pubblici esercizi ( bar-ristoranti-pizzerie, etc) l’autorizzazione e/o
concessione è subordinata al rispetto delle prescrizioni che verranno
appositamente dettate da ordinanza sindacale atta a stabilire idonee e
opportune direttive circa la delimitazione dell'area nonché gli elementi di
arredo.
Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare
importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con
relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale
nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai
fini dell'esame e della decisione sull' istanza.
Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro giorni
____ dalla domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro
necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno
___giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
ART. 7
AUTORIZZAZIONE
1. Le occupazioni temporanee di breve durata, di spazi ed aree pubbliche, non
potranno aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale
determinerà in apposito disciplinare, nel contesto dell’autorizzazione in
allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il
termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli
impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l’utente è tenuto ad
osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la
concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate
località, il Sindaco potrà disporre l’esonero dalla presentazione della domanda
procedendo agli accertamenti d’ufficio o su semplice richiesta dell’occupante.
4. Per le occupazioni di marciapiedi, di piazze e vie pubbliche, anche di breve
durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare
conto le esigenze della circolazione e dell’estetica.
5. Per le occupazioni temporanee, in occasione di fiere e mercati,
l’autorizzazione è concessa dal Funzionario Responsabile, sulla base di un
elaborato planimetrico che l’ufficio tecnico fornirà allo stesso, il quale indica
la delimitazione dello spazio pubblico da occupare, i posti da assegnare, con la
relativa superficie degli stessi.
ART. 8
DISCIPLINARE
1. Il Disciplinare o il contratto di cui al precedente art. 8 dovrà prevedere:
a) limitare l’occupazione allo spazio assegnato;
b) non protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta
prima della scadenza;
c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone
uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate
dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall’Amministrazione.
d) Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza
della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni
pubblici o di terzi;
e) Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo
i prescritti segnali di pericolo;
f) Eseguire tutti i lavori necessari per porre in ripristino, al termine della
concessione, il bene occupato;
g) Versare all’epoca stabilita la tassa relativa ( anticipata );
h) Risarcire il Comune di ogni maggiore spesa che, per effetto delle opere
costruite in concessione, dovesse sostenere per l’esecuzione dei lavori;
i) Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di
necessità prendere gli opportuni accordi con l’Amministrazione o con terzi per
ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al
concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove
opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non
avvenuta, ove l’Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire
alla revoca delle concessioni precedenti;
j) Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre
prescrizioni contenute nell’atto di concessione, esonerando il Comune da
Qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante
l'esercizio del diritto d'occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che
dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall’utente
sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e
controlli.
ART. 9
AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI
O DI ALTRI ENTI. DIRITTI DI TERZI.
1. L’autorizzazione comunale all’occupazione di spazi ed aree pubbliche non
implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla
concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria
responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme
particolari.
2. L’autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l’utente.
ART. 10
REVOCA DELLE CONCESSIONI
La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o
sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico
interesse.
In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo
non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
ART. 11
DECADENZA DELLE CONCESSIONI
Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in
sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di
occupazione dei suoli;
L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto
con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto
nella concessione e/o autorizzazione;
Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non
verrà restituita.
ART. 12
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI
1. E’ in facoltà del Comune, in occasione straordinarie o per ragioni di utilità di
ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio,
senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo
sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto
del 3° comma del precedente art. 11.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all’ordine emanato, senza poter
sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
ART.13
NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI
Durante l’esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e
pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e
consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle
particolari che gli possono essere imposte all’atto della
concessione:
a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o
intralcio alla circolazione;
b) evitare scarichi, depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti da
competenti organi del Comune o da altre autorità;
c) evitare scarichi di acqua sull’area pubblica o, in caso di assoluta necessità,
provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste
dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
d) evitare l’uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o
pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti
pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni
ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che
viene a ricadere interamente sul concessionario.
2) L’atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni
concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell’atto stesso.
3) E’ vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi
pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento,
salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva
autorizzazione e fermo l’obbligo di riportare tutto in ripristino a lavoro
ultimato, si da rispettare in pieno l’igiene, l’estetica e il decoro cittadino.
1)
ART.14
OCCUPAZIONI ABUSIVE
1)
2)
Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o
venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle
sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento
della tassa dovuta.
Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell’art. 823
del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi di
mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice
Civile.
ART.
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive
di spazi ed aree pubbliche sono assegnati da parte dell’Ufficio Comunale
competente giorni quindici per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla
rimessa in pristino dell’area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la
rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative
spese nonchè degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
ART.15
PASSI CARRABILI – ACCESSI
1) L’applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina
nell’art.44 del D. Lgs. del 15/11/1993 n.507.
2) Ai fini dell’individuazione del passo carrabile, soggetto al tributo di cui
trattasi, possa considerarsi quel manufatto che modifichi l’assetto stradale,
incavato leggermente a cunetta, tra il ciglio dell’asfalto stradale ed il
muretto di recinzione delle abitazioni o dei locali, in modo da facilitare
l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3) Per i passi carrai costruiti a filo strada e che si affacciano direttamente sulla
pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio,
evidenziato e reso visibile tramite cartello con “DIVIETO DI SOSTA”,
riduzione dell’ 80% della tariffa, utilizzando una superficie convenzionale
pari a 0,50 di profondità per la larghezza dell’apertura.
4) La tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non
superiore a mq.9
L’eventuale superficie eccedente i 9 mq. è calcolata in ragione del 10%
5) Per i semplici accessi, sia carrabili o pedonali, la tassa non è dovuta quando
gli stessi sono a filo con il manto stradale e che in ogni caso manchi
un’opera visibile
6) La tassa è dovuta per i passi carrabili unici e indispensabili per l’accesso ai
fondi rustici.
ART. 16
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente
art.5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla
data del rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre
dell’anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata
utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e/o concessionario e
messi a disposizione degli utenti presso l’Ufficio Tributi e/o concessionari, la
denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi
dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale
si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente,
l’importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il
versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.
L’attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella
denuncia stessa.
2) L’obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente,
non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa,
sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un
diverso ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni,
il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di
ciascun anno utilizzando l’apposito modulo di cui al comma 4.
3) Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve
essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in
aumento verificatesi nel corso dell’anno, la denuncia anche cumulativa e il
versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo.
4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo
di conto corrente postale intestato al Comune e/o concessionario, con
arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non è superiore a 50
centesimi o per eccesso se è superiore. L’attestazione di avvenuto versamento
deve essere inoltrata al Comune e/o concessionario.
5) Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il
pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al
comma 4 da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni
medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto
dell’Amministrazione, il pagamento della tassa non può essere effettuato,
senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
6) La cessazione del pagamento della tassa per l’occupazione di suolo o
soprassuolo pubblico, ha decorrenza dall’anno successivo alla richiesta di
cessazione.
7) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare.
8) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a
quello consentito originariamente, uguale o superiore all’anno, si applica la
tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata
del 20%.
9) Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni temporanee o
permanenti, si calcolano in ragione del 10%.
10) Per le occupazioni temporanee superiore a giorni 15, il pagamento della
tassa può essere fatta in forma rateale.
ART.17
ACCERTAMENTI-RIMBORSI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA-SANZIONI
1.
L’Ufficio comunale e/o concessionario controlla le denuncie
presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi
desumibili dalle stesse, provvede alla correzione di eventuali errori
materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi
successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del
versamento. L’eventuale integrazione della somma già versata a titolo di
tassa, determinata dal Comune è accettata dal contribuente medesimo
mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 50 del D.
Lgs n° 507/93, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di €
51,65;
3. Per la denuncia indefele si applica la sanzione dal 50 al 100% della
maggior tassa dovuta. Se l’errore od omissione attengono ad elementi non
incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a
€ 258,23.
4.Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad ¼ se entro il
termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del
contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
5.Per l’omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari
al 30%.
6. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi da
calcolare con riferimento al tasso di interesse legale maggiorati di tre punti
percentuali da calcolarsi a giorni.
7. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d’ufficio, devono essere
notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo quello in cui la denuncia è stata presentata o a
quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
8.La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste
dal DPR 602/73, tramite il concessionario del servizio riscossione oppure
in proprio dall'Ente, o tramite soggetto abilitato iscritto all’albo ex art. 53
del D. Lgs n° 446/97.
9.
I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il
rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni
dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Sull’istanza di rimborso il Comune
provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della istanza.
ART.18
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
2)
a)
b)
ESENZIONI E RIDUZIONI
Sono esenti dalla tassa:
le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e
loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello
Stato, da enti pubblici di cui all’art.87 comma 1, lettera c, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/86 n.917,
per finalità specifiche di assistenza previdenza, sanità, educazione,
cultura e ricerca scientifica;
le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi
funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste
delle bandiere;
le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale
durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia
stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate
dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico
delle merci;
le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne
sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la
devoluzione gratuita al comune della concessione medesima;
le occupazioni di aree cimiteriali;
le autorizzazioni rilasciate ai tutori o ai rappresentanti dei soggetti
portatori di handicap;
tutte le occupazioni temporanee effettuate con impianti di pubblica
illuminazione in occasione di feste patronali e natalizie;
le occupazioni effettuate per la vendita di fiori, piante, ecc., in
occasione di raccolta fondi per beneficenza;
le occupazioni temporanee per i traslochi.
La tariffa è dovuta nella misura dell’80% per le occupazioni realizzate
in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
per le occupazioni di durata non inferiore a giorni 15 la tassa è ridotta
del 20%;
per le occupazioni di suolo pubblico, la superficie eccedente i 1000 mq.
è calcolata nella misura del 10%.
ART. 19
TARIFFE: OCCUPAZIONI PERMANENTI – I° CATEGORIA
1) Occupazione suolo Comunale __________________________€. 34.60
2) Occupazione con tende e simili, riduzione al 30% della tariffa €. 10.40
3) Passi carrai (riduzione al 50% della tariffa)________________€. 17.30
a) passi carrai per distributori di carburanti, riduzione del 40% della tariffa
___________________________________________________€. 13.84
4)
Occupazione del sottosuolo e soprassuolo, con conduttori cavi e
impianti in Genere, per Km. _____________________________€. 193.67
5)
Occupazioni di suolo o di sottosuolo pubblico per i distributori di
carburanti:
a) centro abitato ____________________________________ _€. 56.81
b) zona limitrofa______ _______________________________€. 34.60
c) sobborghi e zone periferiche___________________________ €. 19.11
d) frazioni____________________________________________€. 9.30
6)
Occupazioni del suolo o soprassuolo pubblico per l’impianto e
l’esercizio di
Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi:
a) centro abitato________________________________________€. 19.11
b) zona limitrofa__ ____________________________________€. 12.91
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche_ ___________________€. 9.30
1) Raccordi o innesti sulla condotta idrica e fognante fatta dai singoli
privati sono tenuti al pagamento di una somma forfettaria, a singola
unità immobiliare____________________________________€. 25.82
LE TARIFFE PER LA SECONDA CATEGORIA SONO RIDOTTE
DEL 30% (rispetto alla prima).
LE TARIFFE PER LA TERZA CATEGORIA SONO RIDOTTE DEL
50% (rispetto alla prima- intero centro storico)
ART.20
TARIFFE:OCCUPAZIONE TEMPORANEA- I° CATEGORIA
1) Occupazione di suolo comunale ______________________€. 3.10
2) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale
riduzione del 20% della tariffa ________________________€. 2.48
3) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico rid.
del 20% _€. 1.24
4) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al
30%_____________________________________________€. 0.93
5) La tariffa del precedente punto 1 è ridotta al 50% per le occupazioni
di Venditori ambulanti e da produttori agricoli, che vendono
direttamente il loro prodotto__________________________€. 1.55
6) Occupazioni di suolo pubblico, con spettacoli viaggianti, giochi e
divertimenti riduzione dell’80% della tariffa_____________€. 0.62
7) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo comunale e provinciale di
cui all’art.47, fino a un Km lineare e di durata non superiore a trenta
giorni___________________________________________€. 18.08
a) occupazioni non superiore a 90 giorni maggiorazione del 30%
tariffa___________________________________________€. 23.50
b) occupazioni non superiore a giorni 180 maggiorazione del 50%
tariffa___________________________________________€. 27.11
c) occupazioni superiore a giorni 180 maggiorazione del 100%
tariffa__________________________________________€. 36.15
LE TARIFFE BASE PER LA SECONDA CATEGORIA SONO
RIDOTTE DEL 30% (rispetto alla prima)
LE TARIFFE PER LA TERZA CATEGORIA SONO RIDOTTE DEL
50% (rispetto alla prima-intero centro storico)
ART.21
TARIFFE:OCCUPAZIONE TEMPORANEA
I° CATEGORIA
Visto l’art. 45 comma 2 che stabilisce, che la tassa si applica in base
alle tariffe giornaliere;
Vista la circolare n. 13/E del 25/03/1994, con la quale sono state
introdotte modifiche alle disposizioni della tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche;
Considerato quanto sopra, la tassa va determinata nell’arco di un
giorno, essendo la misura di tariffa, la quale sarà espressa in ore per le
occupazioni di durata inferiore ad un giorno, determinando la misura di
tassazione per ogni ora di occupazione, ripartendo, rispettivamente le
tariffe di €. 3.10, €. 2.17 e €. 1.55 nelle ventiquattro ore: quindi la
tariffa corrispondente alla prima categoria è di €. 0.13, la seconda è di
€. 0.10 e la terza è di €. 0.065 ad ora.
ART.22
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
1) Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell’importanza
dell’area sulla quale
insiste l’occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche
gravate da servitù
di pubblico passaggio, sono classificate in due categorie:
a) PRIMA CATEGORIA:
- Via Fontanelle (da Via Metaponto alla fine di Via Ada Negri);
- Via Nazionale (da IP all’ESSO);
Via Provinciale (da ex FIAT a Schiavonea);
Viale della libertà (Lungomare);
Cantinella SS 106 (da bivio San Demetrio a MIROVI);
Cantinella dal bivio fino all’ultimo Bar (casa).
b) SECONDA CATEGORIA:
Tutto il restante territorio Comunale (escluso zona TERZA):
c) TERZA CATEGORIA:
-
Intero Centro Storico.
ART. 24
TARIFFE SUDDIVISIONE TERRITORIO COMUNALE
ELENCO VIE
PRIMA CATEGORIA:
Via Nazionale, Via Fontanelle, Via Metaponto, Via Fortunato Bruno, Via San
Francesco D’Assisi, Via Saluzzo, Via F. Sciacca, Via Lucarini, Via F. Grillo, Via
C. Morgia, Via Dei Martiri, Via Ada Negri, Via Malavolta, Via Adua, Via
Madonna della Catena, Via Aleardi, Via Machiavelli, Via Petrarca, Via Leopardi,
Via Carducci, Via Pascoli, Via Parini, Via Alfieri, Via D’Annunzio, Via Dei
Galli, Via Pertini, Via Degli Ausoni, Via Degli Enotri, Via Locri, Via Berlinguer,
Via Molise, Via Abbruzzi, Via Campania, Via Puglie, Via Veneto, Via
Provinciale, Via Santa Caterina da Siena, Viale Salerno, Via La Spezia, Via Bari,
Piazza Portofino, Via Marsiglia, Via Riccione, Via della Libertà, Viale Cristoforo
Colombo, Via degli Albanesi, Largo G. Deledda.
SECONDA CATEGORIA:
Piazza Domenico Caruso, Via F. De Novellis, Via Cappuccio, Piazza
Sanseverino, Via Eritrea, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via G. Amato, Via
Castriota, Via Dogali, Via G. Tocci, Via delle Medaglie d’Oro, Piazza Luigi
Patari, Via Cannata, Via Lumbisano, Via Tommaso Pugliesi, Via Dragosei, Via
F. Longo, Via Tieri, Via C. Mortati, Via T. Bomparola, Via F. Gullo, Via Segni,
Via Togliatti, Via Cardarelli, Via Amendola, Via L. Einaudi, Via E. Turati, Via
Strurzo, Via De Gasperi, Via P. Nenni, Via Matteotti, Via Gobetti, Via Gentile,
Via Nitti, Via G. Malagodi, Via Gramsci, Via Gravina, Via Pasolini, Via Silone,
Piazza dell’Immacolata, Via Dante Alighieri, Via Mazzini, Via Padula, Via
Seminara, Via Costabile, Via Alvaro, Via Maradea, Via Calogero, Via
Tommaseo, Via Verga, Via Ariosto, Via Zanella, Via Ugo Foscolo, Via Giusti,
Via Monti, Via Campanella, Via Boccaccio, Via Tasso, Via Gucciardini, Via G.
Da Fiore, Via San Nilo di Rossano, Via Nicoletti, Via B. Croce, Via Salvemini,
Piazza Magna Grecia, Via Dei Greci, Via Dei Volsci, Via dei Sanniti, Via G.
Fortunato, Via degli Etruschi, Via L. De Nicola, Via G. D’Orso, Via Gronchi, Via
G. Saragat, Piazza Sibari, Via Crotone, Via Cosenza, Via Longobucco, Via Vibo
Valentia, Via Catanzaro, Via Serra San Bruno, Via Altomonte, Via Monaco, Via
Pedace, Via dello Sport, Via della Stampa, Via della Scuola, Via del Turismo,
Via del Libro, Via del Teatro, Via del Cinema, Via Sardegna, Via Trentino, Via
Liguria, Via Valle d’Aosta, Via Lombardia, Via Cardame, Via Piemonte, Piazza
Valdastri, Via Sicilia, Via Calabria, Via Lucania, Via Salgari, Via Renzo Pezzani,
Via Visentini, Via Orsini, Via Walt Disney, Via Don Lorenzo Milani, Largo
Rodari, Via Chiubbica, Via Anderson, Via Verne, Via Stevenson, Via Piccolo
Mondo Antico, Via Mastro Don Gesualdo, Via Santa Chiara, Via della Gioconda,
Via dei Malavoglia, Via Bronzi di Riace, Via Dei Promessi Sposi, Via del
Cenacolo, Via Fontana di Trevi, Via Santo Stefano, Via dell’Iliade, Via
dell’Odissea, Via dell’Eneide, Via della Divina Commedia, Via Sant’Emilio, Via
San Giovanni Evangelista, Via San Matteo, Via San Luca, Via San Giuseppe, Via
San Marco, Via SS. Cosma e Damiano, Via Beato Umile, Via Misasi, Via Beato
Angelo, Via San Francesco di Sales, Piazza San Gaspare Bertoni, Via Rosmini,
Via Don Mottola, Via S. Agostino, Via S. Annibale di Francia, Via Friuli, Via
San Bartolomeo, Piazza Don Bosco, Via S. Anna, Via Santa Rita, Via San
Vincenzo, Via San Vito, Via Michelangelo Buonarroti, Via dell’Agricoltura, Via
Italia, Via De Carlo, Via dei Clementini, Via Degli Ulivi, Via Degli Aranci, Via
dei Limoni, Via Capri, Via dei Fichi, Via Monaco, Via dei Gelsi, Via degli
Oleandri, Via dei Melograni, Via delle Magnolie, Via delle Mimose, Via
Ravenna, Via Pozzuoli, Via Civitavecchia, Via Lisbona, Via Positano, Via Elba,
Via Alghero, Via Gagarin, Via Malaga, Via Tolone, Via Ulisse, Via degli
Esploratori, Via Vespucci, Via De Gama, Via Caboto, Via dei Missionari, Via
Marco Polo, Via dei Navigatori, Via Nelson, Via degli Astronauti, Via L. Da
Vinci, Via G, Galilei, Via Mercalli, Via E. Torricelli, Via Amaldi, Via Maiorana,
Via Medi, Via Einstain, Via Cartesio, Via Archimede, Via Marconi, Via Euclide,
Via E. Fermi, Via L. Paseur, Via Galeno, Via Meucci, Via A. Volta, Via
dell’Ecologia, Via Cervia, Via Camogli, Via Nizza, Via Senigallia, Via Tropea,
Via Savona, Via Pescara, Via Tolone, Via Malaga, Via Mediterraneo, Via
Lisbona, Via Fregene, Via Catania, Via Licata, Via Agrigento, Via Siracusa, Via
Trapani, Via Taranto, Via Brindisi, Via Venezia, Via Ancona, Via Trani, Via
Palermo, Piazza Fiume, Largo Viareggio, Via Pola, Via Amalfi, Via Trieste, Via
Alassio, Via Cattolica, Via Lecce, Via Gaeta, Via Genova, Via Napoli, Via
Rimini, Via Imperia, Via Messina, Via Livorno, Via Pisa, Via Marsala, Via
Maratea, Via Acireale, Via delle Sirene, Via Magellano, Via Taormina, Via
Cefalù, Via Sorrento, Via Vietri, Via Ortona, Via Alcamo, Via Itaca, Via Caprera,
Via Ciprio, Via Maiorca, Piazza Procida, Via Malta, Via Tremiti, Via Lipari,
Piazza Dino, Piazza Ischia, Via della Maddalena, Via Ponza, Via Rivabella, Via
Cuba, Via Egadi, Via Vulcano, Via Vieste, Via Ibiza, Via Stromboli, Via Rodi,
Via Zante, Via Canarie, Via Corfù, Via Bellaria, Via Gallipoli, Via Nettuno, Via
Ventimiglia, Via Sestri, Via Cagliari, Via San Remo, Via Zara, Via Aquilea, Via
Pesaro, Via Reggio Calabria, Via Ostia, Via Sassari, Via Monfalcone, Via
Gorizia, Via Avola, Via Albenga, Via Anzio, Via Molfetta, Piazza Santa Maria ad
Nives, Via della Tramontana, Via delle Orchidee, Via del Grecale, Via del
Levante, Via delle Gardenie, Via dei Geranei, Via Barletta, Via delle Viole, Via
delle Ortenzie, Via dei Girasoli, Via delle Azalee, Via delle Camelie, Via delle
Begonie, Via dei Ciclamini, Via dei Gladioli, Via dei Tulipani, Via dei Glicini,
Via degli Iris, Via delle Fresie, Via delle Primule, Via Madrid, Via Parigi, Via
Vienna, Via Berna, Via Berlino, Via Londra, Via Mosca, Via Sofia, Via Bucarest,
Via Budapest, Via Varsavia, Via Praga, Via Stoccolma, Via Oslo, Via Tirana, Via
Damasco, Via Belgrado, Via Nairobi, Via Buenos Aires, Via Manila, Via Lima,
Via Santiago, Via Montevideo, Via Caracas, Via Pechino, Via Mondreal, Via
Borsellino, Via Botticelli, Via Bramante, Via Cavalcanti, Via Cilea, Via De
Amicis, Via De Gasperi, Via Monti Urali, Via del Commercio, Via delle Nazioni
Unite, Via Donizetti, Via F. Grillo, Via Gucciardini, Via Locri, Via Malagodi,
Via Marconi, Via Montessori, Via Puccini, Via Rosmini, Via SS. Pietro e Paolo.
TERZA CATEGORIA:
Tutto il restante territorio comunale (Corigliano Centro, contrade e tutte le
restanti Vie non comprese nelle suddette categorie).
ART. 25
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.