L`esame di Stato per l`abilitazione all`esercizio della professione di

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L`esame di Stato per l`abilitazione all`esercizio della professione di
PARTE 1
L’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato
CAPITOLO 1
La disciplina legislativa
Sommario: 1. La legge 31 dicembre 2012, n. 247. – 2. Le prove scritte. – 3. I criteri di valutazione. – 4. Testi
utilizzabili (dopo la riforma). – 5. La commissione di esame. – 6. L’entrata in vigore della riforma.
}}1. La legge 31 dicembre 2012, n. 247
La legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense”, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, disciplina anche le nuove modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato.
In particolare, in base all’art. 46, l’esame di Stato continua ad articolarsi in tre prove
scritte e in una prova orale.
}}2. Le prove scritte
Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia e hanno per
oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale
e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il
diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
 Osservazioni ➔  La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari
punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.
ABBINAMENTO PER LA CORREZIONE
Il Ministro della giustizia determina gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte estraendo a sorteggio,
tra sedi di Corte di appello con un numero di candidati omogenei, la sede di Corte di appello ove ha luogo la
correzione degli elaborati scritti. La prova orale, invece, ha luogo nella medesima sede dello svolgimento della
prova scritta.
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• Il metodo per la redazione del parere e dell’atto
}}3. I criteri di valutazione
IMPORTANTE
Il Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle
prove scritte e orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
}}4. Testi utilizzabili (dopo la riforma)
Le prove scritte – con l’entrata in vigore della riforma – si svolgeranno con il solo ausilio
dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali; allo stato attuale è
consentito l’uso di codici contenenti citazioni giurisprudenziali, ossia raccolte di “massime” ufficiali della giurisprudenza.
 Consegna dei testi ➔  I testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere
controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su
cui il candidato sostiene la prova.
Normalmente viene richiesto di indicare sulla copertina esterna e sulla prima pagina
interna dei predetti testi in stampatello, cognome, nome e data di nascita del candidato. In
sede di verifica vengono esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti
note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e, con l’entrata
in vigore del nuovo esame di abilitazione, anche giurisprudenziali di qualsiasi genere.
CONTROLLO DEI TESTI
La verifica avviene ad opera di alcuni commissari di esame. Per pacifico indirizzo giurisprudenziale in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del
procedimento, la regola del collegio perfetto dovendo, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono
adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove
orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, mentre
le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di
tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo e alla presenza di solo alcuni di essi o essere
delegate ad un componente della commissione.
 Cause di esclusione ➔  I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due
commissari.
Gli unici fogli che devono essere sul tavolo sono quelli consegnati dalla commissione e recanti il timbro della Corte
di Appello (in cui risulta indicata la data relativa ad ogni singola prova scritta). Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato
che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall’esame.
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Parte prima • l’esame di Stato
Responsabilità penale e disciplinare ➔ Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo
ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a
tre anni. Per tali fatti, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del
distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti
di sua competenza.
}}5. La commissione di esame
La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono
magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte
d’appello, è nominata una sottocommissione avente identica composizione.
 Sottocommissioni ➔  Presso ogni Corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda,
possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino
a trecento candidati.
}}6 L’entrata in vigore della riforma
In base all’art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i primi due anni dalla data
di entrata in vigore della legge (2 febbraio 2013) l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali,
sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
Posticipazione ➔ Per effetto della legge 27 febbraio 2015, n. 11 - di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative (c.d. Milleproroghe), all’art. 49, primo comma, legge
31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “quattro”, con conseguente slittamento al 2017 della entrata in vigore della nuova disciplina prevista per
l’esame di abilitazione.
La legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe 2017), elevando a cinque gli anni della disciplina transitoria ha, nei fatti, posticipato
l’entrata in vigore della riforma al 2018.
Per il 2017, dunque, i candidati potranno continuare ad avvalersi dell’ausilio dei codici
contenenti citazioni giurisprudenziali, ossia raccolte di “massime” ufficiali della giurisprudenza (c.d. codici commentati).
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• Il metodo per la redazione del parere e dell’atto
CAPITOLO 2
La stesura dell’elaborato: regole redazionali
Sommario: 1. Il metodo di stesura dell’elaborato. – 2. La struttura dell’elaborato. – 2.1. Lo schema e la minuta (c.d. brutta copia). – 2.2. La lunghezza dell’elaborato tra impertinenza e incontinenza espositiva. – 2.3.
L’organizzazione del tempo a disposizione. – 3. I segni di riconoscimento e la violazione della regola
dell’anonimato. – 3.1. La scrittura in stampatello maiuscolo e l’inserimento della numerazione delle pagine. – 3.2. Le correzioni apportate dai partecipanti. – 3.3. Indicazioni del Ministero della giustizia.
}}1. Il metodo di stesura dell’elaborato
Il candidato deve leggere con la massima attenzione la traccia proposta dalla commissione.
Tale operazione deve essere condotta senza fretta posto che, in tale fase, si affronta il
primo grande ostacolo in grado di condizionare l’esito della prova: la scelta di una delle
questioni, tra quelle proposte dalla Commissione di esame, in relazione sia al parere
motivato (tra due) sia all’atto giudiziario (tra tre).
Criteri di scelta ➔ la scelta non deve essere condizionata dalla simpatia o antipatia per
talune tematiche.
●●● Esempio:
scartare a priori una questione legata alla materia delle successioni, in
quanto considerata tradizionalmente tra le più ostiche, privilegiando, in ipotesi, la tematica del
preliminare, sulla quale generalmente ci si sente più sicuri, può essere un grave errore: una
traccia sul “preliminare del preliminare”, sulla carta semplice in quanto oggetto di un recente
intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, porta con sé delle difficoltà rilevanti come
si può riscontrare leggendo l’intricata motivazione di quest’ultima sentenza che impone di
distinguere tra diverse ipotesi con rilevanti ricadute a livello di disciplina.
}}2. La struttura dell’elaborato
Dopo aver individuato con esattezza la problematica posta dalla traccia, è fondamentale
ricostruire correttamente il quadro normativo di riferimento per poi dedicarsi all’analisi
dell’evoluzione giurisprudenziale eventualmente intervenuta in materia.
LE NORME RILEVANTI ...
Il primo passo, al fine della corretta redazione del parere motivato o dell’atto giudiziario, è
l’esatto inquadramento normativo della questione proposta dalla Commissione di Esame.
Ordine gerarchico ➔ si suggerisce di procedere in questo ordine:
1) disposizione recata dalle norme primarie (codice o legislazione speciale);
2) disposizione costituzionale, sub primaria o regolamentare (se presente e rilevante).
Illustrando la normativa primaria si può far emergere la conoscenza dei fondamenti
teorici degli istituti giuridici trattati, individuando i collegamenti con altre norme del
codice (di solito resi già evidenti dalla norma al suo interno o nelle note), così da dimostrare la capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà.
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Parte prima • l’esame di Stato
… E DELLA GIURISPRUDENZA PERTINENTE
Il richiamo della giurisprudenza deve limitarsi a quella “essenziale”: anche in questo
caso può rivelarsi utile un metodo di acquisizione per orientamenti sforzandosi – in assenza di codici commentati – di ricordare le principali argomentazioni poste alla base di
ognuna di esse (non anche il giorno o il numero della sentenza) che torneranno utili per
accreditare la tesi che si propone come fondata dimostrando così ai Commissari di esame di essere in possesso di una concreta capacità di soluzione di specifici problemi
giuridici.
Gli indirizzi giurisprudenziali devono essere suddivisi conferendo maggiore importanza alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (soprattutto in presenza di decisioni rese dalla Suprema Corte a Sezioni Unite) e, solo in assenza di questa, a
quella di merito, privilegiando sempre quella più recente secondo il percorso che segue:
→→inquadramento e qualificazione giuridica della questione;
→→individuazione della giurisprudenza rilevante formatasi sul punto;
→→suddivisione dei diversi orientamenti (maggioritario, minoritario e, laddove esistente,
intermedio e isolato);
→→risposta alla richiesta – o alle richieste – della traccia.
IMPORTANTE
Dare lealmente atto dell’esistenza di eventuali orientamenti contrari rispetto alla tesi difensiva che si sostiene – cercando, in questo caso –, di valorizzare le argomentazioni volte al loro
superamento, non solo è apprezzato dalla Commissione di Esame ma consente al Candidato di
dimostrare la conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione così come richiesto dal Ministero della Giustizia (v. criteri di valutazione).
I richiami alla dottrina devono essere ridotti al minimo (evitandoli negli atti giudiziari)
e, comunque, se proprio non se ne può fare a meno, senza l’indicazione dell’autore (è
sufficiente dire “autorevole dottrina”, “la dottrina maggioritaria”, “isolata dottrina”).
Evitare di utilizzare il termine autorevole quando si richiama la giurisprudenza di legittimità: lo è per natura.
 Obiettivo ➔  Il parere deve essere redatto “in vista dell’obiettivo”: lo svolgimento, sin dalle prime battute, deve costituire una premessa alla tesi che si intende accreditare al termine; ciò vale sia per il parere che per l’atto giudiziario con la precisazione che, quest’ultimo,
può anche cominciare con l’affermazione della infondatezza della tesi avversaria.
2.1. Lo schema e la minuta (c.d. brutta copia)
Estremamente utile, ai fini della redazione dell’elaborato – parere motivato o atto giudiziario –, è la predisposizione di una bozza di schema in cui riportare, per punti essenziali, le
questioni problematiche e le considerazioni giuridiche che ne consentano il superamento.
Suggerimento pratico ➔ Appena data lettura delle tracce occorre scrivere immediatamente tutto quello che viene in mente in relazione alla tematica proposta: è errato far
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• Il metodo per la redazione del parere e dell’atto
eccessivo affidamento sulla propria memoria; scrivere subito su un foglio le prime idee, i
concetti o le caratteristiche generali di un istituto o le intuizioni connesse alla soluzione
della questione problematica proposta consente di disporne quando, dopo qualche ora, la
stanchezza genera inevitabilmente dubbi anche sui concetti più elementari.
Successivamente si può procedere alla redazione della minuta (c.d. brutta copia) da
stendere nella maniera più chiara possibile atteso il concreto rischio che, non riuscendo a
ricopiare tutto “in bella” nelle ore a disposizione (che, si garantisce, “volano”), su di essa si
debba far proseguire la correzione della Commissione.
Segni di riconoscimento ➔ È opportuno, inoltre, evitare di riportare nella minuta tutto ciò
che possa essere considerato segno di riconoscimento tenuto conto che, generalmente, la
Commissione di Esame impone anche la consegna di questa.
2.2. La lunghezza dell’elaborato tra impertinenza e incontinenza espositiva
L’elaborato di esame deve essere un testo vero e proprio, non un elenco: non si ci
può limitare ad esporre i concetti per punti ma occorre utilizzare frasi di senso compiuto,
connesse tra loro che, seguendo un ordine logico, sviluppino correttamente l’argomento
proposto dalla Commissione.
Eccessivamente sintetico ➔ Non è consentito, dunque, svolgere un parere o un atto
eccessivamente stringato, composto, cioè – come talvolta accade – da un richiamo alla
traccia, alla norma di riferimento e ad una sintetica conclusione priva di argomentazioni
giuridiche (non a caso, la stessa legge che disciplina l’esame di Stato per l’abilitazione
alla professione di avvocato indica il parere che si è chiamati a svolgere in materia civile e
penale come un parere MOTIVATO).
Eccessivamente prolisso ➔ Parimenti errato è l’elaborato prolisso: uno scritto giuridico
ha il dovere di essere chiaro, conciso, essenziale; a questo scopo frasi brevi e lineari, con
pochi incisi, sono di più agile lettura rispetto a frasi lunghe e molto articolate e rendono il
compito maggiormente comprensibile.
Lo svolgimento di un tema non è un fatto di lunghezza: una volta esaminato negli aspetti essenziali (o funzionali) l’istituto si deve evitare di “allungare il brodo”. La pazienza dei commissari di esame termina insieme all’analisi delle questioni pertinenti: l’impertinenza e l’incontinenza espositiva comportano il serio rischio di un esito infausto della prova di esame.
2.3. L’organizzazione del tempo a disposizione
Il tempo concesso per la redazione dell’elaborato deve essere ben organizzato: tale
lavoro, apparentemente di poco conto, consente al candidato, una volta avuta esatta contezza della portata del lavoro da affrontare, di organizzarlo in relazione al tempo a disposizione così da non trovarsi in difficoltà in prossimità della fine delle sette ore.
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Parte prima • l’esame di Stato
Lettura della traccia ➔ La prima ora deve essere destinata alla lettura – con assoluta
attenzione e concentrazione (così da vincere gli inevitabili rumori che accompagnano i tre
giorni di esame) – delle tracce proposte, scegliendo quella per lo svolgimento della quale
ci si sente più preparati: non di rado il convinto civilista (fermo nella sua decisione di accingersi alla redazione dell’atto giudiziario in materia di diritto privato), in presenza di una
traccia eccessivamente complicata, opta per l’atto giudiziario in materia di diritto penale.
La errata comprensione della questione posta dalla traccia compromette l’esito dell’esame.
Bozza dello schema ➔ Gli argomenti che verranno approfonditi – corredati dai relativi
riferimenti normativi e giurisprudenziali esposti in ordine logico e consequenziale – vanno
sintetizzati nella bozza di schema.
Sviluppo ➔ Le ore successive vanno dedicate allo sviluppo, in modo chiaro e organico,
della bozza di schema ampliando i concetti ivi riportati.
Rilettura ➔ Da non trascurare è la rilettura del compito: ciò che appare chiaro e lineare
appena scritto può manifestare delle incertezze contenutistiche o espositive una volta riletto.
Ricopiatura “in bella” ➔ Una grafia chiara e lineare è molto apprezzata dalla Commissione di Esame: sono banditi gli errori di ortografia e, quanto alle citazioni in latino (talora
abusate in questa prova di esame), se non si è certi, è meglio farne a meno.
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• Il metodo per la redazione del parere e dell’atto
}}3. I segni di riconoscimento e la violazione della regola dell’anonimato
La regola dell’anonimato nelle prove scritte per gli esami e i pubblici concorsi è posta a
garanzia del superiore principio di imparzialità dell’azione amministrativa: è assolutamente vietato inserire nel corpo dell’elaborato indicazioni che possano costituire segno
di riconoscimento comportando, ciò, l’invalidazione della prova (segno di riconoscimento
per eccellenza è la sottoscrizione del compito: le generalità del candidato, infatti, devono essere riportare solo sul cartoncino che va inserito in una busta chiusa che accompagnerà l’elaborato all’interno di una busta più grande).
TRASPARENZA …
Ogni fase della procedura concorsuale o di esame deve essere espletata dalla Commissione esaminatrice in modo da garantirne la più completa e assoluta trasparenza, allo
scopo di soddisfare l’interesse pubblico all’individuazione del candidato più meritevole.
… E PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI
Durante le fasi concorsuali, deve dunque essere garantito il rispetto del principio dell’anonimato, anche al fine di soddisfare il criterio generale di imparzialità che deve sottendere
l’azione amministrativa, a salvaguardia della “par condicio” tra i partecipanti.
SEGNO DI RICONOSCIMENTO (NOZIONE)
È regola generale che, al fine di garantire la trasparente e imparziale valutazione nelle
procedure di concorso pubblico, la prova scritta non deve riportare la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l’identità; sono
considerati tali quegli elementi che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie
modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da
cui si desume la volontà e l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato.
ELASTICITÀ NELLA VALUTAZIONE (ESCLUSIONE DI CONCEZIONI RIGOROSAMENTE FORMALISTICHE)
Secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ai fini della riconducibilità di segni presenti sui compiti ai relativi autori, deve escludersi che le commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a
concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una
cancellatura negli elaborati comporterebbe l’esclusione del candidato dal concorso.
Ed invero, nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non
può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo
ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito: se infatti tutte le prove dovessero in tal caso venire annullate,
sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere
a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia
formalmente anonimo.
La regola dell’anonimato deve essere intesa nel senso che non deve essere presente
nell’elaborato alcun segno che sia “in astratto” e “oggettivamente” suscettibile di riconoscibilità.
CRITERI DETTATI DALLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137; Cons.
Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 202) ha chiaramente delineato i principi cardine attorno
ai quali ruota la regola dell’anonimato nelle prove scritte per i pubblici concorsi a garanzia
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del superiore principio di imparzialità dell’azione amministrativa, individuando nell’idoneità del segno di riconoscimento e nel suo utilizzo intenzionale, i due elementi che
devono essere riscontrati per giungere a ritenere che si sia in presenza di un’effettiva
violazione della regola dell’anonimato.
→ L’IDONEITÀ DEL SEGNO DI RICONOSCIMENTO.
Ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno
a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da
elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un
carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta,
in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di
essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato
(Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102; nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5114; Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5511).
→ IL SUO UTILIZZO INTENZIONALE
È da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione
della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato
(Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 2011, n. 2025).
CASISTICA
In un caso, ad es., i giudici amministrativi hanno ritenuto che la stesura dello scritto a partire dal secondo rigo
della facciata non è una anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di
riconoscerne l’autore: tale modalità, peraltro, è del tutto consueta e assai frequente.
Seppur meno frequente, anche la scelta, da parte del candidato, di lasciare in bianco la facciata su cui è stata
scritta la traccia, per iniziare la stesura dell’elaborato dalla seconda facciata, non può essere considerata una
anomalia sufficiente a comprovare in modo inequivoco l’intenzione di rendere conoscibile il proprio elaborato alla
Commissione.
3.1. La scrittura in stampatello maiuscolo e l’inserimento della numerazione delle
pagine
In una prova scritta i segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto.
Secondo i giudici amministrativi né la numerazione delle pagine, che è una evidente
vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento.
In particolare, l’uso della scrittura in stampatello maiuscolo, pur non essendo abituale
da parte dei candidati, è comunque una modalità di uso, specialmente quando il candidato stesso, per timore di non essere ben compreso, intende chiaramente rappresentare
da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni (Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio
2010, n. 877).
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3.2. Le correzioni apportate dai partecipanti
In linea di principio, nelle prove scritte di esame le correzioni apportate dai partecipanti a concorsi pubblici ai rispettivi elaborati sono considerate legittime tutte le
volte in cui le loro modalità siano sintomatiche di null’altro se non della volontà del
candidato di apportare modificazioni al proprio testo, di modo che il significato ultimo
del medesimo sia quello risultante dalla sua versione modificata.
La facoltà di correzione riconosciuta in concreto, avendo una causa giustificativa autonoma, non può di per sé stessa comportare l’esistenza di indebiti segni di riconoscimento degli elaborati (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 494).
L’apposizione di cancellature a penna nell’elaborato, del resto, è fatto riconducibile ad un’incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati
di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter
mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore e,
per questo, non è configurabile come segno di riconoscimento (Cons. Stato, Sez. V, 26
marzo 2012, n. 1740).
3.3. Indicazioni del Ministero della giustizia
Talvolta il Ministero della Giustizia dà indicazioni specifiche in ordine al materiale da
utilizzare durante la prova e alle regole di redazione dell’elaborato.
È quanto accaduto con riferimento al Concorso in Magistratura del 2016 in relazione al quale, con avviso del 24 giugno 2016, il Ministero della Giustizia ha dato indicazioni relative al MATERIALE NON CONSENTITO e alle REGOLE DI REDAZIONE
dell’ELABORATO alle prove scritte, facendo divieto assoluto di introdurre nell’aula
d’esame:
- carta da scrivere;
- appunti;
- manoscritti;
- libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati;
- telefoni cellulari;
- agende elettroniche;
- qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
→ È stato altresì raccomandato di:
- non sottolineare i codici e i testi di legge che saranno sottoposti al vaglio della commissione;
- non utilizzare post it;
- non utilizzare matite, evidenziatori o pennarelli.
→ Colore della penna
L’avviso del Ministero ha imposto ai candidati l’uso di penne di colore nero o blu specificando che il tema deve essere scritto, sia in bella copia che nella minuta, con penna
dello stesso colore.
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Parte prima • l’esame di Stato
In tale occasione, per espressa indicazione del presidente della Commissione è stato fatto divieto, prima della dettatura della traccia, di utilizzare i fogli protocollo forniti
dall’Amministrazione per redigere appunti, schemi o annotazioni di qualunque genere; al
termine della prova, infine, ogni candidato, pena l’espulsione, ha dovuto consegnare sia la
bella che la brutta copia, nonché restituire all’Amministrazione i fogli residui non utilizzati.
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