Ottobre 2004 - CGIL Liguria

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Ottobre 2004 - CGIL Liguria
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Foglio di informazione sindacale
Segreteria CGIL ASL 3 Genovese
Comitato degli iscritti - Delegati RSU CGIL
Delegati RLS CGIL - Ottobre 2004
Tel. O10 6028308 – Fax 010 6028311 – Email [email protected]
"
Con questo bollettino la CGIL si pone
l'obiettivo di offrire ai lavoratori un
servizio che renda più agevole e
comprensibile la lettura della busta
paga. Spesso, a causa delle molteplici
voci in essa contenute, delle novità
contrattuali, del variare dei programmi
informatici e della insufficiente
conoscenza dei meccanismi retributivi
e fiscali, la busta risulta piuttosto
complessa. Per queste ragioni e
tenendo conto anche dei vostri
suggerimenti,
pubblichiamo
e
distribuiamo gratuitamente a tutti un
numero speciale del nostro bollettino
dedicato unicamente al cedolino.
Abbiamo operato affinchè il lavoro
risultasse il più possibile chiaro ed
aggiornato con l'intento di consentire
ad ognuno una lettura precisa e
puntuale della propria busta paga
mensile. Infine un consiglio utile:
conservate sempre e comunque ogni
copia della vostra busta paga. Si tratta
infatti di un documento personale
fondamentale non solo per l'eventuale
#"$
Pensioni vecchie e nuove
Fondi Pensione integrativi
Liquidazione
Fasce retributive e incentivi
nel Contratto Integrativo Aziendale
Le rivendicazioni
dell'Integrativo Aziendale
rilievo tempestivo di errori retributivi,
ma anche sotto il profilo giuridico,
legale, infortunistico, di carriera, fiscale
e previdenziale.
CEDOLINO RETRIBUZIONE MENSILE
GESTIONE
RUOLO
DATA NASCITA
RAPPORTO
SEDE
POSIZIONE INAIL
CODICE FISCALE
DAL
QUALIFICA
MATRICOLA
INIZIO
POSIZIONE
A.S.L. 3 GENOVESE
VIA G.MAGGIO 6
16147 GENOVA (ge)
C.F. 03399650104
___________________
___________________
___________________
TERMINE
LIVELLO
ORE
TARIFFA
QUANTITA’
RITENUTE
COMPETENZE
10 GIORNI CONTRATTUALI
21 RAPPORTO ORARIO
21 Arr. RAPPORTO ORARIO
100 STIPENDIO BASE (Q)
130 INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE (Q)
126 RETRIB. INDIVIDUALE ANZIANITA’
108 INDENNITA’ COMUNI ASSORBITE
109 INDENNITA’ PROFESSIONALE SPECIFICA
242 FASCIA RETRIBUTIVA
244 ECCEDENZA FASCIA RETRIBUTIVA
246 FASCIA RETRIBUTIVA CNL 99 (Q)
141 INDENNITA’ COORDINAMENTO – PARTE FISSA (Q)
555 INDENNITA’ TURNO UNICO
790 RID. COMP.(EFFETTI TFR/INADEL)
850 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
1500 INDENNITÀ SERVIZIO FESTIVO
1521 INDENNITÀ SERVIZIO NOTTURNO ORARIA
1530 INDENNITÀ TURNO C.44/4 CNL 95
1540 PRONTA DISPONIBILITÀ
1590 STRAORDINARIO DIURNO FERIALE
1591 STRAORDINARIO NOTTURNO O FESTIVO
1592 STRAORDINARIO NOTTURNO/FESTIVO
1600 INDENNITÀ GIORNALIERA
1610 INDENNITÀ INF. GIOR. A.44 COMMA 6 CNL 95
800 TOTALE VOCI RETRIBUTIVE
4006 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (03)
4007 ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE (03)
4200 RIT. SIND. CGIL
Oneri Previdenziali e Assistenziali
Imponibile
6100 RITENUTA C.P.D.E.L.
6100 FONDO PREV.ZA E CREDITO CPDEL
6300 RITENUTA I.N.A.D.E.L.
6999 TOTALE RITENUTE OBBLIGATORIE
Oneri Fiscali
Imponibile
8001 IMPOSTA FISCALE ORDINAR. LORDA
Detrazioni fiscali
8102
FIGLI
8110
TOTALE DETRAZIONI
8120 IMPOSTA NETTA
-------------- Progressivi Fiscali ---------------------------------- -- Imponibile
8200 IMPONIBILE FISCALE
8201
DETRAZIONI ANNUE TOTALI
8210 IMPOSTA PAGATA
8226 NO TAX AREA RAPPORTABILE
PERIODO DI COMPETENZA
ESTREMI DI PAGAMENTO
ARR. PREC.
ARR. ATT.
%
%
COMPETENZE
RITENUTE
NETTO (IN LIT.)
NETTO (IN EURO)
Tabella
(in alto a sinistra nella busta paga)
GESTIONE (1)
RUOLO (2)
ASL 3
SANC
DATA DI NASCITA
………………
RAPPORTO (4)
DAL (5)
DIP
…………..
CONTRATTO/QUALIFICA (6)
CALT
#
SEDE (3)
SEDE……
CODICE FISCALE
……………….
INIZIO (5)
POSIZIONE (7)
TIT
"%
1. Gestione = A.S.L. 3 (datore di lavoro).
2. Ruolo = può esserci scritto: SANC per il personale di
area sanitaria, AMMC per il personale amministrativo,
oppure TECC per il personale dell'ex ruolo tecnico.
3. Sede = dato non significativo - Dovrebbe indicare la
sede lavorativa e/o il Dipartimento /unità operativa, ma
non è quasi mai inserito.
4. Rapporto = individuazione del tipo di rapporto di lavoro
(dipendente (DIP) - borsista - non dipendente).
5. Dal = Inizio = indica l'inizio del rapporto di lavoro con
l'Azienda compresi eventuali precedenti periodi di
contratti a termine. Qualora si riscontrino imprecisioni è
consigliabile segnalarle alla UO Affari del Personale per
l'aggiornamento.
6. Qualifica = CALT è il codice del contratto di lavoro
(contratto comparto sanità pubblica). Accanto, sempre
nella stessa casella, è riportato il codice della qualifica
retributiva che viene utilizzato per uso interno dall’U.O.
Affari del Personale. Nella stessa casella (sotto), è in
genere riportata la qualifica e/o il profilo professionale
per esteso.
POSIZ. INAIL (A)
…………
MATRICOLA (B)
………….
TERMINE (5)
LIVELLO (8)
D
ORE (9)
36
7. Posizione = TIT: Titolare, INC: Incaricato, SUPP:
Supplente.
8. Livello = definisce il livello di appartenenza, che dal
contratto nazionale del 1998 si chiama Categoria: A =
ex 3 livello, B = ex 4 livello, Bs = ex 5 livello, C = ex 6
livello, D = ex 7 livello, Ds = ex 8 livello.
9. Ore = ore settimanali previste dal contratto di lavoro. Le
ore contrattuali settimanali sono 36. Nel caso di contratto
part-time saranno indicate le ore previste dallo stesso.
A) Posizione INAIL: corrisponde al codice relativo
all'Assicurazione obbligatoria antinfortunistica denunciata
e registrata presso l'INAIL (Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro), e attesta l'avvenuta
regolarizzazione del lavoratore.
B) Matricola: indica il numero convenzionale con il quale è
registrato il lavoratore presso il settore matricolare
dell'Azienda. Corrisponde al numero riportato sul
fascicolo personale dove è conservata tutta la
documentazione giuridica del lavoratore stesso.
(contratto individuale, stato di servizio, concorsi,
disciplinare ecc).
Ex Ruoli - DPR 761/79 - oggi aree professionali – Allegato 1 CCNL 2002/2005
Area Sanitaria (BS - C - D - DS)
PROFILI PROFESSIONALI: (tutti cat. D) - Infermiere - Infermiere Pediatrico - Infermiere Psichiatrico - Ostetrica/o - Assistente Sanitario/a Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Tecnico sanitario di radiologia medica - Fisioterapista - Ortottista - Logopedista Massiofisioterapista - Dietista - Terapista Occupazionale - Tecnico dell'educazione psichiatrica e psicosociale - Audioprotesista - Tecnico di
Neurofisiopatologia - Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Tecnico ortopedico - Tecnico Audiometrista Odontotecnico - Igienista dentale - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Podologo - Educatore
Professionale - I Coordinatori di tutti i profili (D - DS)
QUALIFICHE SANITARIE: Infermiere Generico (BS) - Assistente all'infanzia (BS) - Puericultrice (BS) - Massofisioterapista (BS) - Secondo il
CCNL 2002 - 2005 devono transitare in categoria C con la contrattazione aziendale.
Area Tecnica (A, B, BS, C, D, DS)
PROFILI PROFESSIONALI: Assistente Sociale (D - DS)
QUALIFICHE TECNICHE: Ausiliario (A) - Operatore Tecnico (B) (portiere - centralinista - disinfettore - magazziniere - cuoco - autista - sarto
- altre eventuali qualifiche di mestiere) - Operatore Tecnico (BS) - Elettricista - Idraulico - Conduttore caldaie - Elettromedicali - Autista
ambulanze - Cuoco diplomato - Altre qualifiche di arte e mestiere - Coordinatori di tutti i profili operai (BS) - Operatori Tecnici CED (B)
Operatori Tecnici CED (BS) - - Assistente Tecnico (C periti - geometri etc) - Programmatore CED (C) - Collaboratore Tecnico (D) Collaboratore Tecnico esperto (DS) - Operatore Tecnico di Assistenza OTA (B) - Operatore Socio Sanitario OSS (BS). Con la contrattazione
aziendale alcuni profili operai di BS possono transitare in C a partire dai Coordinatori.
Area Amministrativa (A, B, BS, C, D, DS)
Commesso (A) Coadiutore Amministrativo (B) Coadiutore Amministrativo Esperto (BS)
Amministrativo (D) Collaboratore Amministrativo Esperto (DS)
Assistente amministrativo (C) Collaboratore
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- EQUIPOLLENZA DEI TITOLI - COORDINAMENTO - DIRIGENZA: con la legge 42/99 e successivi atti è
stabilita l'equipollenza dei titoli e pertanto nelle qualifiche professionali elencate sono ricomprese anche qualifiche preesistenti - I differenti
percorsi formativi (scuole regionali - corsi parauniversitari - diplomi universitari), sono - quasi tutti - automaticamente equipollenti - Persiste
però molta confusione su alcuni titoli di derivazione universitaria che non trovano "riconoscimento" Ministeriale rispetto ai Profili Professionali
richiesti per il settore sanitario. Il mancato coordinamento tra Ministeri e Università sta producendo notevoli problemi sul versante formativo
in relazione agli sbocchi occupazionali. La stessa problematica può riprodursi per i percorsi di laurea professionale. Le figure di
Coordinamento dei profili professionali sono invece - in oggi - progressioni di carriera di natura contrattuale e il requisito di accesso resta il
titolo professionale di base. Ma l'attuale CCNL non ha inserito le figure laureate (percorso di 5 anni in Scienze infermieristiche - Scienze
della riabilitazione - Scienze sociali etc…. ). L'eventuale accesso alla “Dirigenza di comparto” resta scarsamente normato e di dubbia
interpretazione. Gli attuali titoli universitari DAI (Dirigente Assistenza Infermieristica) e CSSA (Capo Servizi Sanitari Ausiliari), o i Diplomi di
formazione manageriale, sono comunque tra i requisiti di accesso alla “Dirigenza” riconosciuti unitamente al requisito di esperienza
professionale quinquennale nel profilo di categoria D e/o DS.
• La CGIL ha da tempo avanzato la sua proposta di costituire le Unità Operative Professionali e il Dipartimento delle Professioni con
l’intento di tentare un passo avanti concreto sulla strada della realizzazione della Autonomia Professionale. Nella nostra concezione le UO
Professionali devono e possono rispondere all’obiettivo dell’autogoverno dei profili professionali sottraendo alla Dirigenza medica e
amministrativa tutte le attuali funzioni gerarchiche. Nella “testa dell’Azienda”invece le figure di Coordinamento, le UO professionali e il
Dipartimento sono concepiti come strumenti del controllo gerarchico e disciplinare asserviti e funzionali agli obiettivi dell’Azienda stessa. In
questa direzione l’oggettiva alleanza tra Azienda e parte della Dirigenza medica frena e impedisce la costituzione delle UO Professionali.
Tabella
(in alto a destra nella busta paga): è un semplice riquadro nel quale
compare l'indirizzo legale del datore di lavoro (ASL 3 Genovese- via Bertani 4), e
l'indirizzo e la sede di posto di lavoro del lavoratore. Nel caso l'indicazione del posto
di lavoro non risulti conforme è utile segnalarlo alla UO Affari del personale per la
rettifica.
Tabella
!!
*
+ # "
" : indicano con un numero la
procedura operativa del sistema informatico. Ad ogni numero di
codice corrisponde una specifica voce che è riportata a fianco del
codice stesso.
Arretrati: quando si tratta di arretrati la voce specifica è preceduta
dalla sigla Arr.
Recupero somme: nei casi di recupero somme a favore
dell'Azienda la voce specifica è preceduta dalla sigla Rec.
Acconto: quando la singola voce è preceduta o seguita dalla sigla
Acc. significa che viene erogata – appunto in acconto – solo una
parte di ciò che spetta al lavoratore.
Anni Precedenti: con la sigla AP sono indicate le competenze di
indennità fisse ma relative ad annualità precedenti.
Causali: spesso vengono indicati in sigla o abbreviate anche le
motivazioni: esempio accordo OO.SS. (accordo sindacale), CNL
(contratto collettivo), Progetto (incentivazioni), e viene indicato il
mese e l’anno di riferimento.
*
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-----------------------------------------
- Quadro generale della retribuzione mensile
) (*
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* $
______________
______________
______________
$
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$ ,$
' (*"
: questa sigla non appare stampata in busta.
L'abbiamo introdotta per facilitare la spiegazione.
" " $ *"
+ $
% sotto questa colonna sono poste le
somme spettanti al lavoratore, al lordo delle imposte e dei contributi,
e suddivise per singola voce.
!!
+
: questa indicazione è posta all'interno della
colonna "Tariffa" e indica le somme lorde che sono soggette a
ritenuta fiscale o contributiva.
!!
/ % l'indicazione di percentuale è posta all'interno della
colonna "Quantità" e indica la quota percentuale che compone le
somme che vengono trattenute al lavoratore per motivi fiscali e/o
contributivi.
!!
!!
&
"
(( ($
"
:
questa indicazione è posta all'interno della colonna che riporta i
codici e le voci e introduce le singole voci su cui vengono effettuate
le ritenute contributive per la pensione, la liquidazione, la cassa
malattia e infortuni e il fondo prestiti. Alcune voci - presenti in
passato - come ad esempio le ritenute Gescal (fondo per l'edilizia
popolare), e la ritenuta per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
non compaiono più come voci separate in quanto sono state
"fiscalizzate" ovvero riversate nelle ritenute contributive o fiscali.
0 (*" : questa indicazione è posta all'interno
della colonna che riporta i codici e le voci e introduce le singole voci
su cui vengono effettuate le ritenute fiscali e le detrazioni fiscali sulla
retribuzione mensile.
!!
" ''" : indica l'importo unitario retributivo della singola
voce stipendiale. Può essere in quota mensile (stipendio), oppure
oraria (straordinario), o per quote giornaliere (indennità varie). Può
anche indicare una posizione contrattuale come nel caso delle fasce
retributive (1, 2, 3, 4, 5, 6).
!!
!! - ," $ $. : indica il periodo retribuito (stipendio mensile),
le ore pagate (straordinario, notturno, festivo), il numero delle
prestazioni giornaliere messe a pagamento (indennità varie).
all'interno della colonna che riporta i codici e le voci e indica il
riassunto annuale (per singole voci), della situazione fiscale del
lavoratore in relazione al reddito annuale percepito e alle imposte
annuali da versare allo stato. (IRPEF - Imposta sul reddito delle
persone fisiche).
!!
$ ,$ : sotto questa colonna sono quantificate le
somme trattenute a carico del lavoratore e suddivise per singola
voce.
!!
& #
((
' (*"
: questa indicazione è posta
Codici di
programma
10
21
100
108
109
130
126
141
242
244
246
555
790
850
1500
1521
1530
1540
1590
1591
1592
1600
1610
1230
1000
178
800
Voci retributive (parte prima)
e trattenute
Giorni contrattuali
Rapporto orario
Stipendio Base (Q)
Indennità comuni assorbite
Indennità Professionale specifica
Indennità Integrativa speciale (Q)
Retribuzione individuale anzianità
Indennità coordinamento - parte fissa/Q
Fascia retributiva
Eccedenza fascia retributiva
Fascia retributiva CNL 99 (Q)
Indennità turno unico
Rid. comp.(effetti tfr/inadel)
Assegno nucleo familiare
Indennità Servizio festivo
Indennità Servizio notturno oraria
Indennità turno c.44/4 CNL 95
Pronta disponibilità
Straordinario diurno feriale
Straordinario notturno o festivo
Straordinario notturno/festivo
Indennità giornaliera
Indennità inf. gior. a.44 comma 6 CNL 95
Produttività (comparto)
Tredicesima mensilità
Indennità di funzione - Posizione Organizzativa
Totale Voci Retributive
2015 Ore di sciopero
2062 Mensa Convenzionata
4006
4007
4200
4552
Rateizzazione add. IRPEF Com.
Rateizzazione add. IRPEF Reg.
Ritenuta Sindacale C.G.I.L.
Prestiti
6100
6100
6300
6999
(parte seconda)
Oneri previdenziali e assistenziali
Ritenuta C.P.D.E.L
Fondo Previdenza Credito CPDEL
Ritenuta I.N.A.D.E.L
Totale ritenute obbligatorie
Oneri Fiscali
8001 Imposta Fiscale Ordinaria lorda
Detrazioni Fiscali
8102 Figli
8104 Spese produzione
8110 Totale Detrazioni
8120 Imposta netta (IRPEF)
8130 Imposta fiscale anni precedenti
8200
8201
8210
8226
-------------Progressivi fiscali --------------------------Imponibile fiscale
Detrazioni annue totali
Imposta pagata
No Tax Area Rapportabile
TARIFFA
QUANTITA'
x
x
x
x
(x)
Importo
X
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
2,32
2,74
2,066
Importo orario
Importo orario
Importo orario
Importo orario
4,49
4,13
x
Ritenute
Competenze
x
x
x
x
x
x
X
X
X
(x)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
n. turni
n. ore turno
n. turni
n. turni
n. ore
n. ore
n. ore
n. presenze
n. turni
x
X
x
n. ore
x
X
x
X
x
x
x
x
x
Imponibile
x
x
x
%
x
x
x
-x
ritenute
x
x
x
Imponibile
x
%
imposta
x
x
x
-x
Imponibile
X
%
-x
x
x
NB: le competenze sono sempre erogate salvo conguaglio positivo o negativo, con riserva di successivo accertamento.
-x
X
x
x
Legenda della Tabella
- parte prima
10 Giorni contrattuali: Giornate retribuite del mese in corso - in genere 30;
21 Rapporto orario: viene indicata la tipologia del rapporto di lavoro - in genere "1" che significa contratto "a
tempo pieno” per 36 ore settimanali. Altre cifre indicano contratti part time.
21 Arretrati rapporto orario: è una voce ininfluente che è funzionale ai calcoli automatici del sistema
informatico.
100 Stipendio base (Q): è il valore retributivo iniziale mensile della propria categoria di appartenenza.
Paga base
mensile
Cat. A : 1.160 Cat. B: 1.224
Cat. BS: 1.300
Cat. C: 1.378
Cat. D: 1.502
Cat. DS: 1.625
Dal 1.1.2004 nella paga base è inglobata la quota di Indennità integrativa speciale (ex scala mobile), che compariva nelle buste alla voce
130. L'aggiornamento è stato effettuato con le buste di Giugno 2004.
Indennità integrativa speciale (IIS) - ex Scala mobile - quota mensile al (31.12.2003) ex voce 130
Categoria A
Categoria B
BS
Categoria C
Categoria D
DS
519,83
523,00
526,58
531,00
537,16
544,75
È'retribuita anche nella tredicesima mensilità - Come già documentato la IIS è ormai conglobata nella paga base in quote mensili. Come
voce separata non compare più in busta paga.
108 Indennità comuni assorbite: parte comune di precedenti indennità collegate alla categoria di inquadramento (art
45 c.1 e 2 CCNL 94/98 - CCNL 99/2001 - CCNL 2002 - 2005 - tabella B colonna E ). Sono corrisposte per tredici mensilità.
Indennità di qualificazione
Cat. A
Cat. B
Cat. BS
Cat. C
Cat. D
Cat. DS
professionale (mensile)
9,5
40,5
9,5
71,5
71,5
71,5
109 Indennità professionale specifica: è la parte residua delle precedenti indennità art. 45 c. 1 e 2 corrisposta ad
alcune figure professionale. E'corrisposta per 12 mensilità (esclusa la tredicesima)
VALORI ANNUI LORDI DELL’ INDENNITA’ PROFESSIONALE SPECIFICA DA CORRISPONDERE PER DODICI MENSILITA’
CCNL 2002 - 2005 - Tabella E - PROFILO
VALORE
Quota mensile
ANNUALE
(ndr)
278,89
23,5
483,40
40,2
516,46
43
640,41
53
764,36
63
516,46
43
640,41
53
764,36
63
ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)
operatore tecnico coordinatore
massofisioterapista – massaggiatore
Puericultrice (e Assistente all'infanzia ndr)
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso
Massofisioterapista-massaggiatore esperto
Puericultrice esperta
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso esperto
collaboratore professionale sanitario :
infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario – ostetrica
433,82
36
tecnico sanitario di radiologia medica
1.239,50
103
collaboratore professionale sanitario esperto: ex operatore professionale dirigente;
340,86
28,4
tecnico sanitario di radiologia medica
1.239,50
103
N.B. La presente tabella sostituisce la tabella F allegata al CCNL 20 settembre 2001. La colonna con le quote mensili è una nostra
aggiunta a migliore lettura – i profili non citati non sono compresi nelle indennità.
130 Indennità integrativa speciale: contingenza, ex
scala mobile - vedi voce 100.
126 Retribuzione individuale di anzianità: scatti e
classi di anzianità maturati da chi era in servizio prima del
1.1.89 e fino al 1994. In genere i contratti prevedevano scatti
ogni due o tre anni di servizio. A partire dal 1.1.89 ogni forma
di retribuzione collegata all'anzianità di servizio è stata abolita
e pertanto tutti gli operatori assunti dopo il 1.1.89 non
maturano nessuna retribuzione collegata all'anzianità
individuale di servizio.
141 Indennità coordinamento - Fissa/Q: si tratta
della retribuzione normata agli art. 5 CCNL Biennio 2000/1 del
29.09.2001 e Art. 10 CCNL 2000/01– Parte fissa: è la quota di
euro 129,11 che viene corrisposta per 13 mensilità al personale
individuato per le attività di effettivo coordinamento di tutti i profili
professionali sanitari e dell'Assistente Sociale, sia di categoria D
che di categoria DS. Sono compresi gli operatori professionali ex
Capo Sala AFD. L'indennità prevede anche una parte variabile
che può arrivare a 1.549,37 Euro annuali il cui importo e le cui
condizioni normative sono regolamentate nel Contratto
Integrativo Aziendale (vedi allegati al presente bollettino).
242 Fascia retributiva: nella casella viene indicato il
numero della fascia retributiva attribuita all'operatore. (1, 2, 3, 4,
5, 6 sotto la voce tariffa). Come illustrato nello schema a pag.
due, ogni categoria ha 5 fasce, ad eccezione della categoria D e
del livello economico Ds che ne hanno 6. La contrattazione
aziendale, sulla base delle disponibilità economiche dei fondi
che scaturiscono dalla contrattazione complessiva e dai
necessari rapporti di forza, stabilisce i criteri per acquisire le
fasce (vedi allegati al presente bollettino).
inferiore a categoria superiore come ad esempio: in
conseguenza di selezioni interne o per i passaggi dei profili
sanitari e dell'Assistente Sociale da C a D definiti con il contratto
nazionale con decorrenza 1/9/2001 e anche nei casi previsti in
applicazione del nuovo CCNL. Tra la retribuzione della categoria
di provenienza (stipendio più fasce in cui l'operatore era
posizionato), e il nuovo stipendio iniziale della categoria
superiore può risultare un importo derivante dalla differenza tra
la posizione economica di provenienza e la nuova nell’iniziale
della categoria superiore. Qualora questo importo sia superiore
al nuovo stipendio base contrattuale l'eccedenza viene spalmata
sulle fasce della nuova categoria e nel caso non sia sufficiente a
coprire il nuovo importo completo (stipendio più nuove fasce),
compone “l'assegno a personam” (tecnicamente “eccedenza
fascia retributiva”), che potrà essere trasformato nella fascia
economica superiore con le procedure contrattuali aziendali e/o
nazionali oppure permanere come assegno fisso. Con questo
meccanismo si vuole garantire il mantenimento stipendiale già
attribuito ai lavoratori che effettuano un passaggio a categoria
superiore attribuendo uno stipendio mensile complessivamente
non inferiore a quello della categoria di provenienza. (vedi a pag.
24 - intreccio stipendiale tra categorie e fasce retributive).
244 Eccedenza fascia retributiva: (sotto le voci
Tariffa e Competenze), nei casi di passaggi da categoria
246 Fascia retributiva: (sotto le voci Tariffa e Competenze), viene indicato l’importo economico mensile spettante e
relativo al numero di fasce attribuito ed indicato alla voce 242. Tale importo è la somma dei valori economici delle fasce
retributive attribuite ed è corrisposto per 13 mensilità.
I valori economici mensili delle fasce retributive sono determinati dalle tabelle stipendiali del CCNL e corrispondono alle cifre in
tabella. Tra parentesi la somma del valore economico mensile delle fasce.
A
base mensile
1.160
A1
A2
A3
A4
A5
32
31,5 (63,5)
18,8 (82,3)
21,5 (103,8)
21,8 (125,6)
B
1.224 (+36)
B1
B2
B3
B4
B5
36
36 (72)
23,8 (95,8)
28 (123,8)
29 (152,8)
BS
1.300 (+76)
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
41
40 (81)
28 (109)
47 (156)
48,5 (204,5)
C
1.378 (+78)
C1
C2
C3
C4
C5
45
52 (97)
52,5 (149,5)
77 (226,5)
81 (307,5)
D
1.502 (+124)
D1
D2
D3
D4
D5
D6
57
52,5 (109,5)
52 (161,5)
52,5 (214)
54 (268)
67 (335)
DS
1.625 (+123)
DS1
DS2
DS3
DS4
DS5
DS6
66
68 (134)
70 (204)
58 (262)
61 (323)
83 (406)
1500 Indennità servizio festivo: spetta nella misura di euro 17,82 al personale che svolge attività di servizio in giornata
festiva (00. - 24.00), con un orario pari o superiore ad almeno la metà dell'orario di turno previsto. La quota ridotta è di Euro 8,91 e
viene corrisposta nel caso di prestazioni festive uguali o inferiori a metà dell'orario di lavoro previsto in giornata festiva con un minimo
di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere comunque corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità
festiva (vedi casi di mattino e notte in un'unica giornata festiva). Fino al 31.12.2001 l'indennità corrispondeva a Euro 15,49. Nel caso
le prestazioni festive vengano rese in lavoro straordinario retribuito l'indennità non spetta e il lavoratore riceve il solo compenso
previsto per il lavoro straordinario festivo.
1521 Indennità servizio notturno: è corrisposta al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario di lavoro
durante le ore notturne: euro 2,74 per ogni ora di servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Fino al 31.12.2001 l'indennità equivaleva a
Euro 2,32 all'ora. Nel caso le prestazioni lavorative notturne vengano rese in lavoro straordinario retribuito l'indennità non spetta e il
lavoratore riceve il solo compenso previsto per il lavoro straordinario notturno e/o notturno/festivo.
555 Indennità turno unico art. 44 comma 5: compete agli operatori professionali Coordinatori - caposala ed ostetriche che operano su un solo turno in quanto responsabili dell'organizzazione del reparto, nella misura lorda mensile di euro 25,82. In
contrattazione aziendale l'indennità è stata riconosciuta anche ai Coordinatori dell'Assistenza domiciliare (UO Anziani ADI ST Cure
domiciliari). E'corrisposta per 12 mensilità.
555 Indennità turno unico art. 44 comma 7: compete al personale dei profili e delle qualifiche sanitarie che opera su un
solo turno nelle terapie intensive e nelle sale operatorie nella misura lorda mensile di euro 28,41. E'corrisposta per 12 mensilità.
(vedi elenco terapie intensive codice 1610)
Art. 44 comma 5 CCNL 94/98 e successive integrazioni: Agli operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche - che non
effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno - in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza
infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura - compete un'indennità mensile, lorda di lire 50.000, non cumulabile con
le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6.
Comma 7: Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI e VII, operanti su un solo turno, nelle
terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile, lorda di lire 55.000, non cumulabile con le indennità di cui ai
commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6.
1610 Indennità Infermieristica giornaliera Art. 44 comma 6 A CNL 95: quote che competono al personale
infermieristico di tutte le categorie (BS - C - D - DS), e in parte al personale dei profili tecnico sanitari e riabilitativi, secondo lo schema
seguente definito in contrattazione aziendale sulla scorta del CCNL.
Contratto Integrativo Aziendale
Terapie Intensive
Terapie sub - intensive
Pronto soccorso e Primo Intervento
Dialisi - Nefrologia/pneumologia
UTIC Cardiologia degenziale sale Pace maker - Rianimazione - Sale SPDC
Operatorie - Neonatologia - Sale Parto - Centro Ictus Neurologia.
Tutte le Chirurgie e Ortopedie
Nei servizi indicati compete a tutti gli operatori del profilo infermieristico (BS
- C - D - DS), l'indennità di Euro 4,13 al giorno per giorno di presenza Nei servizi indicati compete a tutti gli operatori
indipendentemente dal turno ricoperto (codice 1610). Ai soli turnisti su 24 del profilo infermieristico (BS - C - D - DS),
ore compete altresì - in aggiunta - l'indennità di Euro 4,49 (codice 1600), al l'indennità di Euro 4,13 al giorno per giorno di
giorno per ogni giorno di presenza (pomeriggio, mattina e notte). Al presenza indipendentemente dal turno
personale dei profili sanitari inquadrato nelle categorie BS, C, D, DS, ricoperto (codice 1610). Ai soli turnisti su 24
operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie ore compete altresì - in aggiunta - l'indennità di
compete un'indennità mensile, lorda di Euro 28,41(codice 555), non Euro 4,49 al giorno per ogni giorno di presenza
cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 (codici 1600 e 1530), ma nei turni (codice 1600).
solo con l'indennità del comma 6 dell'art. 44 del CCNL 94/97 (codice 1610).
Con il Contratto Integrativo Aziendale l'indennità (Euro 4,13 al giorno per presenza - codice 1610), è riconosciuta anche
agli operatori dei profili sanitari (Tecnici, Ostetriche e Terapisti), nei casi di presenza operativa nelle terapie intensive.
Tale presenza è registrata su apposito modulo giornaliero.
Comma 6: Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a)nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
b)nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000;
c)nei servizi di malattie infettive: L. 10.000;
Comma 9: In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2, punto 2), nei servizi indicati nel
comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l'indennità giornaliera prevista dal
medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.
1600 Indennità giornaliera Art. 44 comma 3: quote che competono per la copertura dei turni su 24 ore nella misura di
Euro 4,49 al giorno per ogni giorno di presenza in servizio. Spettano prioritariamente agli operatori dei profili e delle qualifiche
sanitarie (Infermieri Tecnici sanitari - Riabilitazione). In contrattazione aziendale l'indennità è stata estesa a tutti gli operatori che
coprono turni regolari su 24 ore (barellamento, guardia medica territoriale, servizi di guardianaggio e portierato ecc). Spetta anche per
copertura occasionale dei turni su 24 ore (sostituzioni ecc)
Comma 3: Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo
(oggi BS - C - D DS ndr), ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L. 8.500. (lire 8.700 dal
CCNL 2001). Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si
evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni
adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata,
salvo per i riposi compensativi. In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2 punto
2) potranno essere individuati altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze dell'azienda o ente, debba essere articolato
su tre turni. A tale personale compete l'indennità giornaliera prevista dal presente comma.
1530 Indennità Art. 44 comma 4: quota che compete a tutti i lavoratori che operano normalmente su due distinti turni
(mattino e pomeriggio), articolati almeno sulle 12 ore ovvero che presentino un intervallo minimo di 12 ore tra l'ingresso del primo
turno (mattino), e l'uscita del secondo (pomeriggio). La cosiddetta "giornata lunga" non compone nessun turno anche nel caso sia
rispettato l'intervallo delle 12 ore perché il CCNL prevede due distinti turni. Spettano Euro 2,07 per ogni giornata di effettiva presenza.
L'accordo aziendale prevede che il dipendente abbia diritto a tale indennità purchè il rapporto tra i turni mattina/pomeriggio effettuati
sia di almeno un quarto nell'arco del mese. (una presenza su 4 nel pomeriggio). Fa fede il turno programmato indipendentemente dai
cambi effettuati per motivi di servizio. Non spetta ai turnisti su 24 ore.
Comma 4: Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo, (da categoria A a categoria DS ndr),
addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda o dell'ente per almeno dodici ore giornaliere ed
effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia
o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a L. 3.500. (NOTA: dal
CCNL 2001 l’indennità è stata aumentata a Euro 2,07 per ogni presenza) - Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva
rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di
mattina e pomeriggio. L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo
per i riposi compensativi.
1540 Pronta disponibilità: importo relativo ai turni di pronta disponibilità posti in pagamento. Tale importo è pari ad euro
20,66 per ogni 12 ore di turnazione (v. colonna tariffa). Il numero dei turni viene esposto nella colonna “quantità”. L'Accordo aziendale
prevede, in caso di chiamata, il pagamento del "viaggio andata e ritorno" ovvero 60 minuti di lavoro straordinario. In caso di chiamata
viene retribuito, oltre al viaggio, il lavoro straordinario effettuato.
♦ Come CGIL stiamo chiedendo – nell’ambito del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale 2004 – di aumentare di 5 Euro
a turno la retribuzione di PD.
1590 Lavoro straordinario diurno feriale : importo spettante per lavoro straordinario effettuato in ore diurne (dalle ore
6.00 alle ore 22.00) in giorni feriali. Si calcola incrementando del 15% la paga oraria lorda.
Categoria A
A
A1
A2
A3
A4
A5
9,27
9,53
9,78
9,93
10,10
10,28
B
B1
B2
B3
B4
B5
Lavoro straordinario diurno (6.00 alle 22.00) - paga oraria
quote relative alle retribuzioni contrattuali dal 1.1.2003
Categoria B
BS
Categoria C
Categoria D
9,77
10,06
10,37
10,56
10,78
11,02
BS
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
10,39
10,71
11,03
11,26
11,64
12,02
C
C1
C2
C3
C4
C5
11,00
11,36
11,78
12,20
12,82
13,46
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
12,00
12,46
12,88
13,29
13,71
14,14
14,67
DS
DS1
DS2
DS3
DS4
DS5
DS6
DS
12,98
13,51
14,06
14,62
15,09
15,57
16,24
Gli assegni ad personam (passaggio a categoria superiore o altro), concorrono in quota percentuale al calcolo della paga oraria
dello straordinario
1591 Lavoro straordinario notturno o festivo : importo spettante per lavoro straordinario effettuato in ore notturne feriali
(dalle ore 22 alle ore 6) o in giorni festivi dalle 22.00 alle 6.00. Si calcola incrementando del 30% la paga oraria lorda.
Categoria A
A
A1
A2
A3
A4
A5
10,48
10,77
11,06
11,23
11,42
11,62
Lavoro straordinario notturno (22.00 - 06.00) o festivo (00 - 24.00)
paga oraria - quote relative alle retribuzioni contrattuali dal 1.1.2003
Categoria B
BS
Categoria C
Categoria D
B
B1
B2
B3
B4
B5
11,05
11,38
11,72
11,93
12,19
12,45
BS
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
11,74
12,11
12,47
12,73
13,15
13,59
C
C1
C2
C3
C4
C5
12,44
12,84
13,32
13,79
14,49
15,22
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
13,56
14,08
14,56
15,03
15,50
15,99
16,59
DS
DS1
DS2
DS3
DS4
DS5
DS6
DS
14,68
15,28
15,89
16,53
17,06
17,60
18,36
Tutte le domeniche e le festività infrasettimanali più il patrono - notturno e festivo, se coincidenti, non si sommano - spetta
l'unica maggiorazione come riportata - Gli assegni ad personam (passaggio a categoria superiore o altro), concorrono in quota
percentuale al calcolo della paga oraria dello straordinario
1592 Lavoro straordinario notturno festivo : importo spettante per lavoro straordinario effettuato nelle ore notturne dei
giorni festivi (dalle ore 22 alle ore 6). Si calcola incrementando del 50% la retribuzione oraria lorda.
Categoria A
A
A1
A2
A3
A4
A5
12,09
12,43
12,76
12,95
13,18
13,40
Lavoro straordinario notturno (dalle 22.00 alle 6.00) e festivo (00 - 24.00)
paga oraria - quote relative alle retribuzioni contrattuali fino dal 1.1.2003
Categoria B
BS
Categoria C
Categoria D
B
B1
B2
B3
B4
B5
12,75
13,13
13,52
13,77
14,07
14,37
BS
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
13,55
13,97
14,39
14,69
15,18
15,68
C
C1
C2
C3
C4
C5
14,35
14,82
15,36
15,91
16,72
17,56
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
15,65
16,25
16,80
17,34
17,89
18,45
19,14
DS
DS1
DS2
DS3
DS4
DS5
DS6
DS
16,93
17,63
18,34
19,07
19,68
20,31
21,18
Tutte le domeniche e le festività infrasettimanali più il patrono - notturno e festivo, se coincidenti, non si sommano - spetta
l'unica maggiorazione come riportata - Gli assegni ad personam (passaggio a categoria superiore o altro), concorrono in quota
percentuale al calcolo della paga oraria dello straordinario
610 Indennità di polizia giudiziaria: compete nella
misura lorda, fissa ed annua di Euro 723,04///. Detta
indennità compete al personale cui è stata attribuita
dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale
di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste
dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Si tratta degli
operatori del profilo professionale degli ex ispettori di Igiene oggi
"Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".
La quota mensile è di Euro 60,25//.
706 Profilassi antitubercolare nella misura fissa ed
uguale per tutti di Euro 0,15/// giornaliere per il personale
operante in reparti o unità
operative tisiologiche
(pneumologiche), ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 310 e
successive modificazioni; detta indennità è attribuita a tutti gli
operatori di ogni profilo e qualifica operanti presso la UO di
Pneumologia (PO Colletta), presso i servizi territoriali afferenti il
Dipartimento di Pneumologia e presso gli ex dispensari
antitubercolari.
178 - Indennità di funzione - Posizione
organizzativa - art. 20 CCNL 98/2001 - indennità annuale
variabile composta da 5 step: 1° 3.098 euro, 2° 4.648, 3° 6.147,
4° 7.647, 5° 9.296 Euro. Può essere riconosciuta agli operatori
di categoria D e DS del ruolo amministrativo (collaboratori
amministrativi), e ai Coordinatori dei profili sanitari e
dell'Assistente Sociale (cat. D e DS), che abbiano riportato
valutazione positiva di almeno 75/100. La contrattazione
aziendale stabilisce i criteri di valutazione che compongono il
peso (valore economico), delle singole posizioni. L'Azienda
conserva per diritto contrattuale ampi margini di discrezionalità
nell'individuazione degli operatori cui riconoscere la Posizione
Organizzativa. La procedura del Contratto Integrativo prevede un
bando specifico e cadenze annuali che non sono state mai
rispettate. Anche il criterio contrattuale dell'assegnazione della
P.O. per obiettivi preventivi non trova alcun riscontro nelle
procedure aziendali attivate negli anni 2002 e 2003. Attualmente
in ASL 3 viene retribuita con cadenza annuale. (riferimenti
Accordo aziendale del 27.12.2002)
800 - Totale voci retributive: è la somma di tutte le
competenze versate al lavoratore per il mese cui si riferisce la
busta. Indica ovviamente la cifra lorda. E'posta sotto la colonna
"quantità".
1230 Produttività (comparto) – Incentivazioni
collettive – Art. 38 comma B CCNL 98/2001 – Art. 30 e
seguenti CCNL 2002/2005 – Contratto Integrativo Aziendale. Si
tratta di un fondo aziendale sul quale vengono annualmente
contrattate quote di risorse per i lavoratori. In genere la
retribuzione è annuale. Il Fondo può essere incrementato
rivendicandone l’aumento dalla Regione o dall’Azienda o da
entrambi. La linea della CGIL è di trasformare questa voce
stipendiale in 14° mensilità. Oggi però le norme nazionali e lo
stato della trattativa (rapporti di forza complessivi), impone la
contrattazione annuale. La tendenza dell’Azienda – contro la
quale ci battiamo - è quella di legare gli incentivi al “merito
individuale” e alla discrezionalità valutativa dei Dirigenti. Gli
Accordi vigenti hanno arginato molto bene queste pericolose
derive”. Negli ultimi accordi (1999 – 2003), mediamente su 4
milioni di euro disponibili annualmente 3,5 sono stati riconosciuti
a tutti sulla base della “presenza in servizio” e della collocazione
professionale (quote per categorie), mentre 500.000 Euro sono
stati ripartiti per progetti specifici (vedi codice 1241). In genere gli
incentivi vengono erogati due volte all’anno: in acconto a
novembre e in saldo entro giugno dell’anno successivo.
1241 Produttività (comparto) – Incentivazioni per
progetto – si tratta di quote del Fondo delle incentivazioni o di
risorse provenienti da altri fondi contrattuali e/o appositamente
stanziati da leggi o Accordi per specifici obiettivi o per particolari
categorie professionali. Il Fondo Aziendale si compone di
3.800.000 Euro circa (7, 5 miliardi di vecchie lire) e quindi di 950
Euro annuali medi per operatore. Attualmente in ASL 3 i progetti
attivi e rinnovati annualmente sono i seguenti: Progetto delle
attività infermieristiche, CUP Metropolitano, Conduzione diretta
delle cucine, Mobilità per chiusure e dismissioni, Trasporto
valori, Dipartimento Dipendenze, Progettazione – Merloni Ter,
Attività ispettiva micologica, Turni 3/1 – 4/1 ecc. Una quota di
circa 150.000 euro annuali è distribuita discrezionalmente dalla
Direzione Generale ma – viste le pessime esperienze passate –
come CGIL stiamo chiedendone l’abolizione per ricondurre tutte
le risorse alla contrattazione collettiva.
1003 - Indennità chilometrica: riferimenti art. 44
CCNL 98/2001 e legislazione vigente. Nei casi di utilizzo
autorizzato del mezzo proprio per attività lavorative i lavoratori
vengono rimborsati a chilometro utilizzando le tabelle ACI.
1926 - Indennità di Missione: riferimenti art. 44 CCNL
98/2001 e legislazione vigente. La missione si svolge fuori dal
territorio della ASL - anche fuori Regione e/o all'estero - e in
base alla sua durata prevede vari rimborsi spese che come tali
non sono soggetti a nessuna ritenuta fiscale o contributiva.
1801 Attività ATA (Abbattimento Tempi d’Attesa)
- Screening mammografico – Attività extraorario
(gettoni - consulenze): indica il corrispettivo per le attività
specifiche indicate.
Prestazioni ATA (adesione volontaria con attività svolta fuori
dall’orario
di
lavoro
per
prestazioni
determinate
discrezionalmente dall’Azienda), le retribuzioni sono le seguenti:
Infermieri e Tecnici sanitari: 25 Euro/ora per un numero
preordinato di prestazioni;
Medici: 75 Euro/ora per un numero preordinato di prestazioni;
L'iniziativa ATA (unilaterale di Regione e Aziende), sta alimentando
il fenomeno della domanda indotta. Secondo una denuncia della
ASL 3 Genovese vi sarebbe una sorta di "circolo vizioso" attraverso
il quale gli "ordinatori di prestazioni" alimentano continuamente la
domanda al fine di mantenere liste d'attesa in grado di giustificare le
ATA. Trovano conferma le nostre osservazioni avanzate in tempi
non sospetti….
Attività extraorario (gettoni): secondo la legge (decreto
Sirchia Legge n° 1 del 2002), per sopperire a gravi carenze di
organico è possibile attivare prestazioni a gettone per Infermieri
e Tecnici di radiologia. Fino a ieri la determinazione della
retribuzione e il regolamento erano riservati alla discrezionalità
aziendale.
♦ Il CCNL 2002 - 2005 e le intese con la Regione Liguria hanno
invece aperto la possibilità di controllo e contrattazione collettiva. La
CGIL mantiene una posizione assolutamente contraria ai gettoni e
alle Ata perché si tratta di forme di reintroduzione del cottimo e di
aumento dell'orario di lavoro a scapito dell'occupazione e delle
assunzioni. Siamo però consapevoli che il problema della carenza
di infermieri e Tecnici, come quello delle liste di attesa, non si
risolve con posizioni di principio e che comunque, tutte le attività
lavorative - gettoni compresi - vanno contrattate collettivamente per
non lasciare alla discrezionalità delle aziende nessuno strumento
salariale e normativo. Per questo abbiamo elaborato e presentato
proposte nostre.
1820 Attività di consulenza: può essere attivata tra
l'Azienda e altri Enti Pubblici. Riferimenti di legge: DPR 270/87.
E' molto diffusa tra il personale Medico. Per i lavoratori del
comparto sono attive alcune consulenze per l'assistenza
infermieristica e tecnico sanitaria (patologia clinica), presso le
Case Circondariali. L'adesione è volontaria. La retribuzione lorda
è di 15,23 Euro/ora di cui il 5% deve essere versato all'azienda e
l'8,50% è fiscalizzato (IRAP). La restante quota (13,5 Euro
circa), è considerato reddito effettivo da lavoro dipendente e
sottoposto alla ritenute fiscali e contributive.
♦
Nell'attuale rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale la
CGIL ha proposto di contrattualizzare e regolamentare tutte le
attività aggiuntive (ATA, gettoni, consulenze, libera professione). La
loro attivazione deve essere inquadrata all'interno di un progetto
che ne indichi la natura, la durata e l'obiettivo. Non può essere
attività istituzionale sostitutiva delle assunzioni e, nel caso venga
attivata per carenze di organico, deve prevedere i relativi concorsi.
L'adesione è proposta su base volontaria escludendo scelte
discrezionali della Dirigenza e dei Medici. Va posto un limite
settimanale e mensile all'orario di lavoro complessivo (ordinario più
extra). La retribuzione va contrattata - proponiamo il 60% di quanto
garantito ai Medici - e gli operatori vanno retribuiti mensilmente
(cosa che non accade. Il tutto con le ordinarie coperture
assicurative, antinfortunistiche e contributive a carico dell'Azienda.
790 Rid. comp. (effetti TFR - INADEL) - Trattamento
di fine rapporto (liquidazione): questa voce riguarda solo il
personale con incarico a tempo determinato o il personale di
ruolo assunto dopo il 31/12/2001 (di prima assunzione). Si tratta
dell’importo posto a carico del lavoratore e trattenuto ai fini della
maturazione del diritto a percepire l’indennità di fine rapporto
(TFR) all’atto della cessazione dell’attività di servizio. Il diritto
matura già dopo un mese di lavoro. La cosiddetta “Liquidazione”
(TFR), spetta quindi a tutti i lavoratori con contratto a tempo
determinato i quali all'atto della cessazione devono compilare i
relativi moduli di richiesta presso i competenti uffici del
personale. I lavoratori in servizio prima del 31.12.2001 non
hanno in busta questa voce perché il contributo per la
liquidazione - che in questo caso si chiama TFS - Trattamento di
fine servizio - è già compreso nelle ritenute INADEL (codice
6300). Nelle due tipologie (TFR e TFS), la base di calcolo della
liquidazione è differente. La materia è complessa e merita un
trattamento a parte in relazione alle nuove norme pensionistiche
(fondi pensione integrativi). Attualmente non è possibile per
nessuno fruire delle norme che consentono ai lavoratori del
privato di fruire dell'anticipo della liquidazione. La vecchia riforma
pensionistica (legge 335/95), prevedeva tale possibilità ma i
decreti attuativi non sono mai stati emessi dai vari governi che si
sono succeduti fino ad oggi (vedi allegati a questo bollettino).
850 Assegno nucleo familiare: viene inserito nella
colonna "competenze" l’importo spettante, determinato sulla
base della composizione del nucleo familiare e dei redditi
conseguiti dall’intero nucleo e secondo determinate tabelle che
individuano gli importi da attribuirsi nell’arco di tempo
intercorrente tra l’inizio del secondo semestre di un anno e la
fine del primo semestre dell’anno successivo. Con il mese di
luglio di ciascun anno i dipendenti interessati vengono invitati a
presentare apposita domanda per confermare o modificare la
composizione del proprio nucleo familiare e per dichiarare i
redditi conseguiti dall’intero nucleo nell’anno precedente. L'entità
degli assegni varia anche in relazione a particolari tipologie
sociali (vedove/i - n° figli - monoreddito - inabili - invalidi - N°
componenti il nucleo familiare per grado di parentela). Per una
famiglia tipo di 4 persone (due figli), la quota minima lorda di
reddito familiare per l'accesso agli assegni è di 11.989,56 euro
all'anno, quella massima di 46.142,56 euro all'anno. Per una
famiglia composta da un solo genitore e almeno un figlio minore
la soglia minima di reddito è di 13.886,81 euro all'anno e quella
massima di 28.117,43 euro all'anno. Con un solo genitore e due
figli/parenti a carico la soglia massima è elevata a 42.348,58
euro all'anno. Con un solo genitore e tre figli/parenti a carico si
arriva a 48.040,38. (tabelle relative al periodo 1 luglio 2004 - 30
giugno 2005). L'intero impianto, suddiviso per tipologie è
composto da 19 complicate tabelle. Consigliamo gli interessati di
consultare le strutture del sindacato. Gli assegni familiari non
hanno nulla a che vedere con le "detrazioni" per figli o
coniugi/parenti a carico che sono regolate come spiegato alle
voci 8102 e 8110.
131 Arretrati - Questo codice è generalmente utilizzato
per corrispondere gli arretrati contrattuali del CCNL (Arr.) In
genere è indicata la causale (es CCNL 19/04/2004 che indica
appunto la data di firma del vigente contratto nazionale e quindi
si riferisce agli arretrati contrattuali), insieme ai mesi e agli anni
di riferimento. Può essere utilizzato anche per recuperare
somme contrattuali (Rec.), sia perché "non dovute" (errori), sia
come partita di giro di natura contabile. Esempio: si mettono in
busta sia in entrata che in uscita somme erogate in arretrato che
compongono la retribuzione complessiva annuale e che pertanto
modificano gli imponibili individuali sul quale si pagano i
contributi pensionistici e fiscali. Queste voci, che in genere
creano parecchia confusione, sono in realtà operazioni del tutto
ininfluenti rispetto alla retribuzione effettiva.
4007 Addizionale IRPEF Regionale (03): 0,90% per
il 2004 calcolato sul reddito individuale 2003.
4006 Addizionale IRPEF Comunale (03): 0,47% per
il 2004 (Comune di Genova) calcolato sul reddito individuale
2003.
Imposte Regionali e Comunali pagate sui redditi dell'anno
precedente in quote mensili rateizzate. Vengono incamerate da
Comuni e Regione. Si tratta di quote di imposte fiscali stabilite da
Comuni e Regioni che gli Enti Locali incassano direttamente per
il finanziamento (in quota), dei servizi locali compreso il Servizio
sanitario pubblico e privato. La restante parte dei finanziamenti
pubblici (trasferimenti), viene dallo Stato che a tal fine utilizza la
fiscalità generale (IRPEF per i lavoratori dipendenti) - Sotto la
colonna tariffa è riportato il totale progressivo versato in corso
d'anno; sotto la colonna quantità è riportata la sigla 1,00
indicativa che la ritenuta applicata si riferisce ad una sola
mensilità sulle 12 dovute; sotto la colonna ritenute è riportata la
cifra che viene effettivamente trattenuta nel mese. Il conguaglio
avviene a fine anno.
1000 Tredicesima mensilità: viene corrisposta nel
mese di Dicembre di regola nel periodo tra il 18 e il 22 Dicembre
insieme alla busta paga del mese. Si compone di: stipendio base
(100), più indennità comuni assorbite (108), più fasce retributive
(244 - 246), più retribuzione individuale di anzianità (126). E’
soggetta a tuute le ritenute fiscali e contributive.
2015 Sciopero: vengono indicati sia l’importo orario della
trattenuta (tariffa), sia il numero di ore di sciopero effettuate
(quantità), e infine la quota lorda (ritenuta). Il Contratto
integrativo Aziendale ha definito in 7 ore e 12 minuti la durata
massima dello sciopero per ogni giornata che corrisponde alla
media oraria giornaliera (36 diviso 5). Quindi la ritenuta non può
mai superare le 7,12 ore per singolo sciopero. Qualora la durata
dello sciopero sia inferiore la ritenuta è ovviamente inferiore.
Qualora, per effetto del turno (giornata lunga o pomeriggi e/o
notte), l'orario dovuto nel giorno di sciopero sia superiore a 7,12
l'operatore partecipa allo sciopero per 7,12 ore ed è tenuto a
recuperare, in altra giornata di norma entro 30 giorni, il residuo
non lavorato.
2062 Mensa convenzionata: vengono indicati il costo di
ogni buono (tariffa - 1,03 euro), il numero dei buoni (Quantità - in
genere blocchetto da 20), e il costo complessivo (ritenute 20,66
per 20 ticket). Si tratta di una norma del CCNL che pone a carico
del lavoratore la cifra di Euro 1,03 quale "contributo" alla mensa.
La stessa norma indica nella quota di Euro 5,16 complessivi il
costo a carico dell'Azienda (che in realtà è 5,16 meno 1,03 =
4,13), e quindi il valore nominale del buono pasto (5,16). E'del
tutto evidente l'assoluta inadeguatezza della normativa rispetto
al servizio che dovrebbe spettare al lavoratore. Da tempo la
CGIL sta operando, in Azienda, per modificare le condizioni del
servizio sostitutivo di mensa come segue:
♦ Eliminazione della quota a carico del lavoratore (1 euro circa ex lire 2.000), al fine di garantire pariteticità di condizioni e di offerta
tra le mense gestite direttamente e i servizi sostitutivi.
♦ Capitolato dei servizi e della composizione del pasto cui il
lavoratore ha diritto in ragione del ticket.
♦ Elenco dei locali convenzionati dove risulti spendibile il ticket.
♦ Garanzia dell'attivazione di un servizio di distribuzione dei ticket
nei posti di lavoro dell'azienda (attualmente tale servizio risulta
inspiegabilmente sospeso dalla UO economato con gravi disagi
presso i presidi ospedalieri e le strutture decentrate territoriali).
♦ Possibilità di sostituzione dell'attuale blocchetto con la carta
magnetica come già avviene per i dipendenti del Comune di
Genova che per altro sono serviti dalla stessa ditta che attualmente
serve la ASL 3.
♦ Eliminazione della attuale regola (unilaterale e non prevista da
nessuna norma), che impone l'uso di un solo ticket al giorno.
4200 Quota Associativa Sindacale: il contributo
CGIL (a seguito di delega volontaria del lavoratore), corrisponde
allo 0.80% della retribuzione stipendiale mensile base (voce
100). Indicativamente risulta il seguente: cat. A: 8,81 - cat. B:
9,28 - cat. BS: 10,41 - cat. C: 11,02 - cat. D: 12,02 - cat. DS:
13,00 - La quota tessera associativa è versata con la tredicesima
mensilità e corrisponde ad Euro 3,77 e compare con il codice
4205//.
4606 C.R.A.L. (Circolo ricreativo aziendale):
l'adesione al CRAL aziendale è volontaria. Gli iscritti fruiscono di
agevolazioni e sconti su vari servizi (turismo, acquisti, tempo
libero), e possono partecipare alle attività sociali del circolo. La
quota di iscrizione si paga su base annuale e corrisponde a Euro
12,39//.
4552 Prestiti: sotto la colonna ritenute è indicato
l’importo (rate mensili), che il lavoratore rimborsa in seguito
all’attivazione di prestazioni creditizie attivate nei confronti di
diversi Istituti pubblici e privati tra cui la Cassa di categoria
INPDAP (vedi codice 6300). Viene indicata la Ragione sociale
(nominativo societario), dell’Istituto creditore.
4500 Cessione del quinto e prestiti INPDAP: con
questo codice è riportato (colonna ritenute), la quota di rimborso
mensile che il lavoratore restituisce qualora abbia attivato forme
creditizie la cui consistenza raggiunge un quinto dello stipendio
(cessione del quinto – prestiti privati ecc).
Tassazione separata – non è una voce che compare in
busta e non ha alcun codice. E’ invece una procedura fiscale di
legge che si applica quando al lavoratore vengono erogati
arretrati – a qualsiasi titolo – relativi ad annualità precedenti e
retribuiti in annualità successive. Con il Codice 8130 “imposta
fiscale anni precedenti” viene indicata una % sotto la colonna
“quantità” che corrisponde alla media delle imposte fiscale
individualmente pagate dal lavoratore nei due anni precedenti.
Quella % si applica agli arretrati per determinare le ritenute
fiscali. Sugli arretrati si applicano anche le ritenute contributive
(pensione ecc codici 6100 - 6300).
PARTE SECONDA: Oneri previdenziali e assistenziali
Schema dei contributi previdenziali (pensioni)
A carico del lavoratore 8,55% (codice 6100)
A carico del datore di lavoro 23,80%
Totale 32,35%
Schema dei contributi per la liquidazione
A carico del lavoratore 2,50% (codice 6300)
A carico del datore di lavoro 3,60%
Totale 6,10%
Contributi per l'Assistenza sanitaria: 5,25% dell'intera retribuzione a totale carico del datore di lavoro
Contributi per le prestazioni creditizie (codice 6100 Fondo credito CPDEL): 0,35% a totale carico del lavoratore.
Nota: tutte le contribuzioni poste a carico del datore di lavoro non compaiono in busta paga.
RITENUTE CONTRIBUTIVE – Si tratta di versamenti (contributi), ai quali in quota parte (sostanzialmente al 50%), contribuisce
anche il datore di lavoro – Nella busta compaiono solo le ritenute interamente versate dal lavoratore. Sono finalizzati a garantire la
pensione individuale, le liquidazioni e la cassa per i crediti e i piccoli prestiti. Le ritenute contributive poste a carico del lavoratore
(codici 6100 e 6300), vengono sottratte dal reddito ai fini della individuazione dell'imponibile sul quale vengono calcolate le imposte
(tasse).
Tutte le ritenute indirizzate a finanziare le prestazioni assistenziali quali: infortuni sul lavoro, malattia,
disabilità, maternità, sono a carico del datore di lavoro e non compaiono nella busta paga.
6100 Ritenuta C.P.D.E.L. (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali): è la quota che il lavoratore versa mensilmente per la
pensione. Una cifra analoga (che non compare in busta), è versata dal datore di lavoro. Nella prima colonna sotto la voce tariffa è riportato
l’imponibile ovvero la somma sulla quale viene effettuata la ritenuta. L’imponibile corrisponde al “totale voci retributive” (codice 800) e la
ritenuta corrisponde al 8,55% dell’imponibile. Sotto la colonna ritenute è indicata la cifra effettiva mensile che il lavoratore versa per la
propria pensione. Raddoppiandola (quota in busta più quota a carico del datore di lavoro),si ottiene la somma che mensilmente viene
accantonata per garantire la pensione. Come si vede si tratta di risorse notevoli: dai 400 ai 600 Euro mensili (calcolo minimo per difetto…
vedi tabella riassuntiva sulle ritenute contributive), variabili per ogni categoria professionale versate per 13 mensilità annuali e quindi da
5.200 a 7.800 Euro. Per 35 anni di lavoro (soglia minima obbligatoria), ogni lavoratore versa un capitale – a prezzi costanti esclusa
l’inflazione e senza calcolare gli interessi – di almeno 210.000 Euro. In cambio riceve una pensione media di 1.100 euro mensili – 15.000
euro lordi annuali - che non è altro che l’interesse che il suo capitale (da 210.000 a 500.000 euro circa), matura se depositato in una
qualsiasi banca. Certo la questione delle pensioni è molto più complessa e andrebbe approfondita ma, proprio perché parliamo di diritti e di
soldi dei lavoratori, riteniamo opportuno e corretto favorire la formazione delle opinioni fornendo le informazioni tecniche di base utili allo
scopo.
6100 Fondo Previdenza e credito CPDEL: sullo stesso imponibile della ritenuta pensionistica viene operata una trattenuta
corrispondente allo 0,35% che serve per finanziare il
Fondo che eroga prestiti ai dipendenti (cessione del quinto, mutui casa, piccoli prestiti, dentista, auto, matrimonio,
divorzio, studi dei figli ecc). In particolare segnaliamo, per la sua utilità, la possibilità di ottenere , senza alcuna motivazione né
formalità e in soli 30 giorni, un anticipo di sei mesi retributivi massimi restituibili in tre anni a tasso d’interesse decisamente
convenienti e con l’unica condizione di avere almeno 5 anni di servizio. Lo stesso fondo attiva borse di studio e centri vacanze
per gli orfani dei dipendenti o, in base al reddito, per i percorsi di studio e formativi dei figli dei dipendenti. Tutte le informazioni
sono reperibili presso le sedi della CGIL, presso gli Uffici del personale delle Aziende, presso la sede INPDAP (Istituto
Nazionale Previdenza Dipendenti Aziende Pubbliche), di Genova in Corte Lambruschini e sul sito Inpdap. Le pratiche sono
completamente effettuabili presso gli Uffici del Personale della ASL - Via Bertani 4.
6300 Ritenuta I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali): si tratta della ritenuta che il lavoratore
versa a favore del fondo destinato ad erogare la liquidazione. Questa trattenuta è presente in busta solo per i lavoratori in servizio prima del
31.12.2001. Come abbiamo già spiegato alla voce 790 gli operatori assunti dopo il 31.12.2001 versano la stessa cifra attraverso un altro
meccanismo contributivo. Questo perché la liquidazione è soggetta ad un sistema di calcolo differente per chi è stato assunto dopo il
31.12.2001 (vedi codice 790 e spiegazione in allegato al presente bollettino all’inserto pensioni e liquidazioni ). Sotto la colonna tariffa
compare l’imponibile ovvero la cifra sulla quale si calcola la ritenuta e che corrisponde all’80% del “totale voci retributive” (codice 800). La
quota a carico del lavoratore è il 2,50% dell’imponibile e sotto la colonna ritenute è indicata la cifra effettiva mensile che il lavoratore versa.
Fino al 31.12.2003 il versamento era calcolato sull’intero “totale voci retributive” ma la ritenuta corrispondeva al 2%.
6999 Totale ritenute obbligatorie: è la somma delle ritenute CPDEL e INADEL (codici 6100 e 6300), operate nel mese e viene
indicata sotto la colonna quantità preceduta dal segno meno.
6954 Totale Ritenute CPDEL
6956 Totale ritenute FPC-CPDEL
6950 Totale ritenute INADEL
IRPEF
Questi tre codici vengono utilizzati quando la retribuzione mensile comprende oneri arretrati
relativi agli anni precedenti e che come tali – essendo soggetti a tutte le ritenute contributive e
fiscali –devono essere calcolate e versate agli Istituti preposti con riferimento alle loro effettive
annualità. Il meccanismo è lo steso che regola i contributi mensili (codici 6100 e 6300) FPC
significa Fondo Previdenza e Credito.
Oneri fiscali.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (tasse di Stato): le imposte (fiscalità), sono interamente a carico del
lavoratore. Quota esentasse 7.500 Euro/anno sotto forma di "no tax area" (vedi spiegazione)
–
8001 Imposta fiscale ordinaria lorda: sotto la colonna "tariffa" è riportata la somma mensile che costituisce l'imponibile ovvero la
quota di reddito mensile sulla quale si applicano le aliquote fiscali. Questo imponibile è dato dal "Totale voci retributive" (codice 800), meno il
"totale ritenute obbligatorie" (codice 6999 che indica la somma delle ritenute contributive). Nel caso la busta mensile preveda ritenute per
sciopero queste vanno detratte dall'imponibile perché non costituiscono reddito. Sotto la colonna "ritenute" della voce 8001 - Imposta fiscale
ordinaria lorda - è riportata la cifra di "imposta lorda". Da questa occorre sottrarre tutte le "detrazioni fiscali" cioè le voci che compaiono con i
codici 8102 (figli - coniuge), e 8104 (altre detrazioni lavoro dipendente) e che sono sommate nella voce "Totale detrazioni" (codice 8110). Il
risultato non è riportato in busta. Come "Imposta netta" (codice 8120), sotto la colonna "quantità", è indicata la somma effettiva pagata
mensilmente come imposta e preceduta dal segno meno.
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•
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Esempio pratico:
Codice 800 totale voci retributive = 1400 - Codice 6999 totale ritenute obbligatorie = 160
Codice 8001 imposta fiscale ordinaria lorda = 1200 meno 160 = 1240 che corrisponde quindi a "ritenute" fiscali lorde pari a circa 200
Euro (riportate sotto la colonna ritenute della voce codice 8001).
Codice 8102 figli = 21 - Codice 8110 totale detrazioni = 21
Codice 8120 "imposta netta": diventa 200 meno 21 = 179 euro che è l'imposta mensile effettivamente versata dal lavoratore.
L'IRPEF si calcola applicando le corrispondenti aliquote percentuali agli scaglioni di reddito annuale. Il datore di lavoro procede
moltiplicando per 13 il reddito imponibile mensile (imposta fiscale ordinaria lorda), e applicando la corrispondente ritenuta all'ipotetico reddito
annuale. L'operazione necessita sempre di un conguaglio annuale. Ma leggendo la busta è possibile conoscere in tempo reale la propria
posizione fiscale (dare/avere), confrontando le somme riportate con i codici 8200 e 8210 come spieghiamo più avanti.
IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche (codici 8001 - 8200 - 8210)
Scaglioni di reddito annuale
Scaglioni di reddito mensile
Aliquota media*
Imposta annuale*
Imposta mensile*
(codice 8200)
(codice 8001)
scaglione
(codice 8210)
(codice 8120)
Fino a 15.000 1.153,84
23%
3.450
265
Da 15.000 a 29.000 Da 1.153 a 2.230,76
29%
Da 3.450 a 8.410
Da 265 a 647
Da 29.000 a 32.600 Da 2.230 a 2.507,69
31%
Da 8.410 a 10.106
Da 647 a 777
Da 32.600 a 70.000 Da 2.507 a 5.384,61
39%
Da 10.106 a 27.300
Da 777 a 2.100
Oltre 70.000 Da 5.384 e oltre
45%
Da 27.300
Da 2.100
Imposta mensile: calcolo della quota massima applicabile mensilmente - le cifre reali sono medie e quindi più basse
Aliquota media e imposta annuale: alle percentuali e cifre indicate vanno applicate le detrazioni per carichi di famiglia e la quota
esente da tasse (detrazioni annue totali codice 8201), derivante dalla no tax area
Detrazioni fiscali: la legge prevede una serie di detrazioni fiscali ovvero di somme che possono essere sottratte dalle tasse annuali
dovute. Ma l'applicazione delle detrazioni non è automatica perché si combina con la quota esentasse (no tax area) e quindi trovano
reale applicazione solo a fine anno in sede di conguaglio. Le quote di detrazione annuali previste sono in rapporto al reddito
annuale: fino a 27.000 = zero - da 27.000 a 29.500 = 130 - da 29.500 a 36.500 = 235 - da 36.500 a 41.500 = 180 - da 41.500 a
46.700 = 130 - da 46.700 a 52.000 = 25; (vedi no tax area)
8102 Figli - Coniuge ecc: sotto la colonna "quantità" vengono riportate le somme spettanti per "carichi di famiglia" (vedi tabella).
Come abbiamo visto queste somme sono detratte dalle imposte mensili.
Detrazioni di imposta per carichi di famiglia (codice 8102 - 8110)
Per figli naturali, adottivi, affidati o affiliati a carico e per ogni altra persona a carico (coniuge ecc)
Rapporto di parentela
Reddito complessivo
Detrazione annuale
Detrazione mensile
Un figlio a carico Fino a 36.151,98
516,46
43,04
Due figli a carico Fino a 41.316,55
1.032,92
86,08
Tre figli a carico Fino a 46.481,12
1.549,38
129,12
Quattro figli a carico Senza limiti di reddito
516,46 per ogni figlio
43,04 per ogni figlio
Per figli a carico in situazione diverse da quelle sopra esposte
Rapporto di parentela
Reddito complessivo
Detrazione annuale
Detrazione mensile
Per ciascun figlio portatore di handicap
Senza limiti
774,69
64,56
Un figlio di età inferiore a 3 anni
427.63
35,64
Per ciascun figlio successivo al primo
Fino a 51.645,99
460,68
38,39
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni
Oltre 51.645,99
409,03
34,09
Un figlio di età pari o superiore a tre anni
303,68
25,31
Per ciascun figlio successivo al primo
Fino a 51.645,99
336,73
28,06
Per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni Oltre 51.645,99
285,08
23,76
L'Assegno familiare è suddiviso per due qualora in famiglia lavorino entrambi i coniugi
Ripetiamo ancora che le detrazioni non hanno nulla a che fare con gli assegni familiari
8104 Altre detrazioni lavoro dipendente: possono essere
detrazioni per reddito come spiegato nella tabella relativa agli
scaglioni IRPEF. In ogni caso tutte le detrazioni entrano nella voce
8110 "totale detrazioni" e vengono sottratte dalle imposte
effettivamente versate (trattenute), nel mese.
8110 Totale detrazioni: sotto la colonna "ritenute" è riportato
- preceduto dal segno meno - il totale delle somme (somma codici
8102 e 8104), che verranno detratte dalle imposte (IRPEF).
8120 Imposta netta: sotto la colonna "quantità" è infine
riportata la somma totale mensile delle tasse da pagare e che
pertanto verranno trattenute.
8130 Imposta fiscale anni precedenti: quando vengono
corrisposti in busta arretrati (sigla arr.) relativi a competenze delle
annualità precedenti rispetto a quella corrente (sigla AP) come ad
esempio gli aumenti contrattuali, le fasce retributive arretrate, le
incentivazioni o le indennità (presenza - turno - straordinari - pronta
disponibilità ecc), si deve procedere con la cosiddetta "tassazione
separata". Questa operazione consiste nell’applicare a quelle
somme una trattenuta fiscale inferiore di circa 2 punti percentuali
rispetto alle imposte (IRPEF), pagate dal lavoratore sul reddito
percepito nell’anno cui si riferiscono le somme arretrate. Più
esattamente viene applicata "l'aliquota media applicata ai redditi del
biennio precedente". Esempio: se per l’anno 2002 e 2003 l’imposta
è risultata del 23% le tasse sugli arretrati relativi all’anno 2003
saranno al massimo del 21%. Il controllo può essere agevolmente
effettuato confrontando le buste di dicembre - degli anni cui si
riferiscono gli arretrati - alla voce “imponibile fiscale” (codice 8200),
con la voce "imposta fiscale anni precedenti" della busta corrente in
cui sono pagati gli arretrati (codice 8130), e verificando le
percentuali applicate che risultano sotto la colonna Quantità. A
fianco alla dicitura “imposta fiscale anni precedenti” si trova
l’indicazione del mese e dell’anno (es: Dic. 01 – Dic. 03 ecc); sotto
la colonna tariffa è riportata la somma totale soggetta a tassazione
separata che deve corrispondere a tutte le competenze presenti in
busta e relative agli anni precedenti; sotto la colonna quantità è
riportata la percentuale che sarà applicata alla somma arretrata
(tariffa), e infine sotto la colonna ritenute è riportata la somma
trattenuta a titolo di imposta fiscale – IRPEF.
8005 MOD. 730-IRPEF da rimborsare: sono indicate le
somme che il datore di lavoro – a nome e per conto dello stato –
rimborsa a seguito della dichiarazione dei redditi (modello 730 –
Unico ecc), qualora al lavoratore spettino rimborsi fiscali (mutui,
spese mediche ecc). In genere questa operazione è effettuata con
la mensilità di giugno per i redditi riferiti all’anno precedente.
Progressivi fiscali
Questi dati sono tutti riferiti alla situazione fiscale annuale (annualità
in corso), della lavoratrice e/o lavoratore. La loro lettura consente di
conoscere mensilmente la propria posizione sia in relazione alla
posizione fiscale corrente (dare/avere), che al reddito annuale
funzionale alla dichiarazione (modello 730 e Unico), e alla
situazione fiscale familiare.
8200 Imponibile fiscale: si riferisce al reddito lordo annuale.
Sotto la colonna Tariffa e alla specificazione "imponibile" è indicata
la retribuzione lorda annuale percepita da inizio anno alla mensilità
della busta paga corrente. Questo imponibile è già calcolato al netto
di tutte le detrazioni di legge (contributi e fisco). Sotto la colonna
quantità è indicata la percentuale di ritenuta applicata all'imponibile
(vedi tabella IRPEF). Sotto la colonna ritenute è indicata la somma
corrispondente all'aliquota e quindi da versare al fisco per il periodo
intercorrente da inizio anno fino alla mensilità della busta paga
corrente. Non è quindi la cifra pagata ma quella che si dovrebbe
pagare.
8201 Detrazioni annue totali: è la cifra che in base alle
normative fiscali di legge viene detratta dalle imposte dovute in base
al reddito annuale (vedi no tax area). Questa somma varia con
l'aumentare del reddito individuale annuale ed è pertanto
meramente indicativa perché la sua definizione annuale è possibile
solo a dicembre di ogni annualità quando si chiude l'anno fiscale e
quindi si ha la definizione del reddito. La quota di detrazione viene
indicata sotto la colonna quantità.
8210 Imposta pagata: è la somma effettivamente versata dal
lavoratore al fisco da inizio anno fino alla mensilità della busta
corrente. Corrisponde alla somma di tutte le "imposta netta (codice
8120)", versate mese per mese. Il confronto e la differenza tra le
somme risultanti sotto la colonna ritenute dei codici 8200 (imponibile
fiscale), e 8210 (imposta pagata), indica agli operatori la reale
situazione fiscale annuale. Se la cifra corrispondente alla imposta
pagata (codice 8210), è superiore alla cifra riportata sotto la colonna
"ritenute" del codice 8200 (imponibile fiscale), significa che si stanno
pagando più tasse del dovuto e quindi si attiverà un conguaglio
fiscale favorevole al lavoratore. Nel caso di risultati opposti
(imponibile fiscale superiore alla imposta pagata), significa che si
stanno versando meno tasse rispetto a quelle previste dalla legge e
quindi si prospetta un conguaglio negativo. Questo meccanismo
deriva da due fattori: in primo luogo dal metodo di calcolo che
impone al datore di lavoro di moltiplicare per tredici il reddito
mensile e su quello applicare l'imposta fiscale. Quindi - proprio
perché il reddito individuale mensile varia per effetto delle indennità
e/o di altri fattori - può accadere che si applichino ritenute mensili
inferiori o superiori al dovuto. Tale oscillazione non varia mai per
importi superiori 100/150 Euro annuali (10/15 euro mensili massimi),
poiché deve oscillare tra il minimo del proprio scaglione di imposta
fiscale e l'aliquota media dello scaglione di imposta superiore.
8226 NO TAX AREA RAPPORTABILE (CODICE 8226)
Una quota massima fino a 7.500 Euro annuali può essere esente da
imposte (IRPEF e addizionali regionali e comunali). Questo significa
che i redditi annuali da lavoro dipendente o da pensione che non
superano i 7.550 euro annuali sono esenti da imposte (ma non dai
contributi previdenziali). La quota esente da tasse si modifica e
decresce (da 7500 massimi a zero), a seconda dell'entità del
reddito. Più alto è il reddito annuale minore è la quota esentasse.
Nella colonna "quantità" è indicato un numero decimale che
normalmente decresce con l'aumentare del reddito annuale
conseguente al trascorrere dei mesi. Questo decimale serve per
Tabella
8220 Conguaglio fiscale: questo codice compare di regola
con la busta di dicembre di ogni annualità. Dal confronto tra
"imponibile fiscale - codice 8200 - colonna ritenute", e "imposta
pagata - codice 8210", risulta per differenza la cifra a "conguaglio" positivo o negativo - che viene restituita o trattenuta.
(in fondo alla busta paga)
Periodo di competenza (a)
Estremi di pagamento (g)
##
Arr. Prec. (b) Arr. Att. (c)
" $"
Competenze (d)
"
a)
Periodo di competenza: indica il mese di calendario
relativo alla retribuzione cui la busta si riferisce. Tra parentesi è
indicata la data di "valuta" ovvero il giorno in cui le somme devono
risultare effettivamente accreditate. In genere corrispondente al 27
di ogni mese ed è anticipato se il 27 cade in festivo o di sabato.
b)
Arrotondamento precedente: può indicare frazioni
(centesimi)di retribuzione netta (in più o in meno), relative alle
precedenti buste paga.
c)
Arrotondamento attuale: può indicare frazioni
(centesimi)di retribuzione netta (in più o in meno), relative alla buste
paga corrente.
1
calcolare la quota esentasse (no tax area), il cui ammontare
provvisorio è riportato sotto la colonna competenze. La cifra indicata
è quella esente da tasse rispetto al proprio reddito annuale. Con la
busta di dicembre di ogni anno si ha il dato definitivo e quindi la
quota di reddito su cui non vengono applicate ritenute fiscali. Sulla
restante parte del reddito si applicano gli scaglioni IRPEF previsti a
partire dal 23%(vedi tabella). Questo meccanismo ha sostituito - dal
mese di aprile 2003 - il vecchio sistema delle detrazioni fiscali che si
applicavano per fasce di reddito.
( $ (
+
* +"
($ $,$
*
0 "(*
Ritenute (e)
Netto (in lit) (f)
Netto (in Euro) (h)
d)
Competenze: totale voci retributive (800) più eventuali
arretrati (1230).
Ritenute: somma delle ritenuti sia fiscali (IRPEF ecc)
e)
che contributive (pensione ecc).
f)
Netto in lire: indica la somma effettivamente erogata al
lavoratore in vecchie lire (in genere non viene più calcolata).
g)
Estremi di pagamento: indica l'istituto bancario o di
altra natura in cui, su delega del lavoratore, viene effettuato il
versamento stipendiale netto. Prevede anche l'indicazione
dell'Agenzia e del conto corrente.
h)
Netto in Euro: indica, finalmente, la somma
effettivamente pagata al lavoratore.
*
#
$
"
,$
"
"
"
2,
$ "$$
3
*"$
$ # "$
(
L'attribuzione delle fasce retributive, che corrispondono ad aumenti salariali mensili erogati in
quota fissa e ricorrente come parte integrante della retribuzione, avviene in contrattazione
aziendale utilizzando appositi fondi resi teoricamente disponibili dal Contratto Nazionale ma in
realtà da conquistare e contrattare a livello regionale e aziendale. A partire dal 1999, data di
introduzione contrattuale delle "fasce retributive" si sono succeduti una serie di accordi che hanno
determinato la posizione di fascia degli operatori. Ne diamo di seguito una sintesi ribadendo alcuni
concetti che risultano contenuti nelle norme contrattuali nazionali indipendentemente dall'opinione
di ognuno: le fasce non sono legate all'anzianità individuale di servizio, le fasce possono essere e sono differenti in ASL piuttosto che
a S. Martino e nelle altre Aziende sanitarie perché oggetto di specifici accordi locali.
I riferimenti contrattuali nazionali sono: art. 3, 4, 5 e 6 CCNNL 98/2001 e 2003 - 2005 (Contrattazione collettiva integrativa aziendale); art 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 CCNL 98/2001 - art 4 e 5 integrativo nazionale 2001 - art. 7, 8, 9, 10, 12 Contratto nazionale - 2° biennio economico
98/2001 (Classificazione del personale); Art. 35, 36, 37, 38, 39 e successive integrazioni (Fondi contrattuali); Art. 8, 18, 19 , 23, 29, 30, 31,
32, 33, 34 CCNL 2003/2005 (Fondi contrattuali, profili professionali, inquadramento contrattuale, fasce retributive); Le regolamentazioni e gli
accordi aziendali sono riportati di seguito con indicazione dell'oggetto, della data e del periodo di riferimento temporale.
Prima applicazione - 1999 - 2000 - Automatismi contrattuali:
Trasformazione dell'indennità di valorizzazione professionale (ex art. 45 del CCNL 94 - 98), nella prima fascia retributiva di ciascuna
categoria per effetto dell'art. 31 del CCNL 99/2001. Questa indennità era riconosciuta solo al 50% dei dipendenti a seguito di un
accordo aziendale che la CGIL aveva rifiutato di firmare contestandone appunto la mancata estensione a tutti i dipendenti
(l'indennità - 22 euro medi mensili circa - era attribuita sulla base di graduatorie redatte per anzianità nella qualifica).
Trasformazione dell'ex indennità infermieristica in fasce retributive
Il contratto del 1990 (DPR 384/90), introduce l'indennità come risposta salariale alla carenza di infermieri. In sostanza Infermieri,
Ostetriche, Assistenti sanitari/e e Capo sala - AFD, maturavano 100, 150 e 250 euro mensili circa al compimento del 20°, 25° e 30°
anno di servizio. Al 31.12.1999 l'indennità è stata abolita e, per chi l'aveva maturata, ed è stata trasformata in fasce retributive con il
seguente inquadramento: 20 anni C1 o D1, 25 anni C2 o D2, 30 anni C3 o D3. La norma si applicava anche agli operatori
professionali dirigenti inquadrati in DS. Essendo il valore economico dell'indennità superiore agli importi delle fasce retributive
all'operatore veniva versata la differenza sotto forma di assegno ad personam mensile riassorbile con i successivi passaggi di fascia.
Contratto Integrativo Aziendale - Accordo giugno 2000
Estensione della prima e della seconda fascia a tutti
L'art. 1 dell'integrativo aziendale sana i guasti dell'indennità di
valorizzazione del 94, operando l'estensione generalizzata a
tutti dell'ex art. 45 con decorrenza 1.1.1999
conteggio del servizio prestato ai fini del conteggio dei due anni
necessari alla maturazione del diritto alla prima fascia.
Prima fascia: tutti gli operatori con contratto a tempo
indeterminato che alla data del 31.12.1999 abbiano maturato
almeno due anni di servizio complessivo in qualsiasi qualifica
Decorrenza 31.12.1999
Agli operatori assunti, dopo il 31.12.99 per trasferimento o per
concorso, che possano dimostrare con certificazione rilasciata
dall’ente di provenienza che agli stessi era stata riconosciuta la
prima fascia retributiva, viene loro riconosciuta, l’anzianità
maturata nel profilo dopo il conseguimento della prima fascia,
per cui, alla maturazione dei due anni di servizio nel profilo,
dopo la prima fascia, gli viene riconosciuta, la seconda fascia
retributiva;
(vedi intese del Giugno 2000 e del 27.05.2002 - interpretazione
autentica delle norme)
Diritto alla prima e seconda fascia
Diritto alla Seconda fascia
tutti gli operatori con contratto a tempo indeterminato che alla
data del 31.12.1999 si trovano collocati nella prima fascia.
Decorrenza 1.1.2000
Norma di primo inquadramento per i lavoratori neo assunti:
Maturano la prima fascia dopo due anni di servizio
Norma di salvaguardia
per i contratti a termine
I lavoratori che all'atto
dell'assunzione (contratto a
tempo
indeterminato),
possano
dimostrare
(autocertificazione), di avere
prestato servizio in Aziende
o Enti del Servizio sanitario
nazionale, hanno diritto al
Norma di salvaguardia per gli operatori provenienti da
altre Aziende del SSN
Accordi del Dicembre 2000 per alcune categorie e profili:
Con decorrenza nell'anno 2001 sono inquadrati nella terza
fascia della loro categoria i seguenti profili: Infermieri generici,
Puericultrici, Assistenti all'infanzia, Operatori Tecnici
Coordinatori dei profili operai ed economali (la data sarà
individuata al 1.09.2001 con l'intesa del 6.05.2002). Con
decorrenza 1.1.2001 sono inquadrati nella fascia successiva a
quella tutti i Capo sala Afd e i Coordinatori dei profili
sanitari e dell'Assistente sociale che risultino inquadrati nel
ruolo a seguito di concorso pubblico.
Accordo del 23.12.2002: una ulteriore fascia retributiva a tutti
Fasce retributive secondo biennio economico contrattuale
INIZIALE DI TUTTE LE CATEGORIE: OPERATORI NEO
ASSUNTI E/O CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
FASCIA 3: dal 1.12.2002 tutti gli operatori che alla data del
30.11.2002 erano collocati in seconda fascia
FASCIA 1: tutti gli operatori neo assunti che abbiano due anni
di servizio maturati in aziende o Enti del Servizio Sanitario
nazionale. La fascia matura al compimento dei due anni di
servizio. Fino al 30.11.2002 sono ricollocati in prima fascia gli
operatori che nel corso del 2001 e del 2002 hanno effettuato un
passaggio a categoria superiore.
FASCIA 4: dal 1.12.2002 tutti gli operatori che alla data del
30.11.2002 erano collocati in terza fascia
FASCIA 2: a seguito degli Accordi integrativi aziendali il 95%
degli operatori della ASL 3 era in questa posizione dal 1/1/2000
a condizione di avere almeno due anni di servizio alla data del
31/12/99. Dal 1.12.2002 transitano in fascia due tutti gli
operatori che nel corso del 2001 e 2002 hanno effettuato un
passaggio a categoria superiore a seguito delle selezioni interne
e tutti gli operatori che alla data del 30.11.2002 sono collocati in
fascia uno.
•
FASCIA 5 : dal 1.12.2002 tutti gli operatori che alla data del
30.11.2002 erano collocati in quarta fascia
VERBALE DI ACCORDO DEL 6/5/2002
Contratto Integrativo Aziendale
ART. 6) Le parti concordano che, nell’ambito del CIA,
l’inquadramento in BS4 per Infermieri generici, Puericultrici e
Assistenti all’infanzia decorre dal 1/9/2001 e sarà liquidato
con la mensilità relativa al mese di giugno.
ART. 8) Ai Coordinatori di categoria BS dei servizi operai ed
economali si applicano le condizioni (fasce retributive BS4 e
BS3), come previste alla proposta RSU pag. 14 punto 2) ART.
1,2,3 e 4. -
Coordinatori D e DS di tutti i profili - Norma antiscavalcamento: Articolo 10 del CCNL - Contratto Integrativo aziendale Dicembre 2002 - Coordinamento delle attività infermieristiche, tecnico sanitarie e dell'assistente sociale.
Art. 9 - Norma antiscavalcamento - Per gli effetti di cui all'art. 12 comma 1 dell'Accordo nazionale di secondo biennio
2000/2001, i coordinatori di tutti i profili professionali appartenenti alle categorie D e DS, si conferma, quanto concordato con
accordo sottoscritto in data 6.5.2002, l’inquadramento nella corrispondente fascia denominata D4 e DS4 con decorrenza 1
settembre 2001, e D5 e Ds5 dall’1.12.2002 con particolare riferimento a quanto previsto all’art. 17 del presente accordo.
Tutti i coordinatori sono collocati in fascia D4 o DS4 dal 1.09.2001 e in fascia D5 e DS5 dal 1.12.2002 (o in data diversa a secondo
della decorrenza dell’incarico). Per gli incarichi assegnati dopo il 1.09.2001 e/o a seguito del bando di selezione concordato la
differenza economica tra la posizione ricoperta e la fascia D4/D5 è erogata come assegno ad personam riassorbibile in caso di
cessazione dell’incarico.
Maggiorazione dell'indennità di Coordinamento, ai sensi del regolamento CIA (art.10 CCNL - applicazione
aziendale del 23.12.2002), è retribuita come segue:
• valutazione fino a 55,99 su 100: nessuna maggiorazione
• valutazione compresa tra 56 e 64,99 su 100: Euro 1.032,91///
• valutazione pari o superiore a 65 su 100: Euro 1.549,37///
• la valutazione uguale o superiore a 75 su 100 compone il punteggio minimo per l’accesso alle posizioni organizzative.
• Per la verifica dell’incarico (valutazione ogni 12 mesi), e la conferma dello stesso è considerato sufficiente e quindi positivo un
riscontro pari a 51 su 100. Per la verifica a 24 mesi e la conferma dell’incarico il professionista deve raggiungere una valutazione
pari o superiore a 60 su 100.///
• La revoca dell’incarico è attivata al disotto delle valutazioni minime stabilite nelle verifiche a 12 e/o 24 mesi.
Inquadramento contrattuale
automatico da C a D
per Infermieri, Tecnici sanitari,
Profili della prevenzione,
della Riabilitazione e
dell'Assistente Sociale - CCNL
98 - 2001
Decorrenza dal 1 settembre 2001
Aumento
N.P Retribuzione
Assegno annuale
annuale
personale
C
2.588.000 D
22.097
///////
C1
2.588.000 D
22.097
989.000
C2
2.588.000 D1
23.364
866.000
C3
2.588.000 D2
24.520
866.000
D3
25.664
///////
C4
24.496
2.588.000 D4
26.820
264.000
P: posizione al 1.1.2001 - N.P: nuova posizione (da P a NP)
P
Retribuzi
one
19.509
20.498
21.642
22.798
Fasce retributive per Infermieri e profili sanitari e dell'Assitente Sociale transitati da
C a D a seguito del CCNL dal 1.09.2001
Agli operatori del ruolo sanitario e agli assistenti sociali provenienti dalla categoria C e transitati in
categoria D a seguito delle norme del CCNL, del 2° biennio 2000/2002 la fascia è riconosciuta come
segue:
•
Ai dipendenti sprovvisti di assegno ad personam riassorbibile viene attribuita la fascia
superiore a quella in godimento alla data del 30.11.2002;
•
Ai dipendenti che a seguito dell’inquadramento è stato riconosciuto l’assegno ad personam riassorbibile, viene attribuita, al
30.11.2002, la fascia superiore a quella d’inquadramento con contestuale riassorbimento dell'assegno stesso;
Verbale di Accordo – Contratto Integrativo Aziendale – del 27.05.2002
La norma applicata ai Profili sanitari è rimasta una eccezione. Nei casi di passaggio a categoria superiore (concorsi e selezioni
interne), il CCNL prevede purtroppo che l'operatore perde le fasce retributive maturate nella categoria di provenienza. Il Contratto
Integrativo Aziendale ha cercato di recuperare la situazione come segue:
Con decorrenza 1.1.2000:
partecipazione alla selezione
partecipazione alla selezione
per inquadramento
acquisisce la prima fascia nella
per inquadramento
acquisisce la prima fascia nella
nella categoria
nuova categoria dopo mesi:
nella categoria
nuova categoria dopo mesi:
B
4
C
6
BS
4
D - DS
7
La norma si applica a prescindere dalla categoria di provenienza
Nei passaggi da B a BS e da D a DS si mantiene la fascia in godimento e l'inquadramento avviene a parità di fascia (Es: da B2 a
BS2 e/o da D2 a DS2)
FASCE RETRIBUTIVE ANNI 2003 E 2004: la proposta presentata all'Azienda prevede:
Anno 2003 e con decorrenza 1.1.2003 e a comprendere l’intero anno: le risorse disponibili quantificate in Euro 1.800.000 circa (cui
si aggiungono i residui 2003 del fondo di incentivazione), sono utilizzate, ai sensi del vigente CCNL per le finalità di cui all’art. 30 (ex
38 b), quale salario di risultato e incentivi alla produttività in ragione degli importi di seguito definiti:
Categoria A
Addetti 210
Valore mensile
fascia 21,5
Quota mensile
attribuita 30
Quota annuale
spettante
400
Categoria B
Addetti 635
Valore mensile
fascia 23,8
Quota mensile
attribuita 35
Quota annuale
spettante
440
Categoria BS
Addetti 340
Valore mensile
fascia 28
Quota mensile
attribuita 40
Quota annuale
spettante
480
Categoria C
Addetti 356
Valore mensile
fascia 52
Quota mensile
attribuita 45
Quota annuale
spettante
540
Categoria D
Addetti 2332
Valore mensile
fascia 52
Quota mensile
attribuita 50
Quota annuale
spettante
600
Categoria DS
Addetti 59
Valore mensile
fascia 58
Quota mensile
attribuita 55
Quota annuale
spettante
660
Anno 2004: passaggio per tutti alla fascia superiore rispetto a quella in godimento alla data del 31.12.2003. Condizione:
avere due anni di servizio complessivo (tempo determinato più tempo indeterminato in aziende o Enti del SSN), alla data
del 31.12.2003.
Su questi punti è già stato raggiunto un accordo di massima con l'Azienda (siglato il 23 giugno 2004). Occorre perfezionare l'intesa
tecnica con le relative coperture economiche necessarie. In sostanza l'Azienda deve chiarire con Regione Liguria "chi paga". Per noi
questo punto è indifferente.
La trattativa in corso si è aperta il 28 settembre con la consegna unitaria (CGIL CISL UIL), del documento rivendicativo
la trattativa sulla parte economica dell'integrativo aziendale 2003 - 2004. Secondo le regole il confronto deve chiudersi entro 30
giorni. La nostra posizione è quella di chiudere in un unico accordo tutte le partite economiche per poi aprire una seconda sessione
sulla parte normativa (orari, diritti, ECM ecc). I punti da definire sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fondi Contrattuali anni 2002 – 2003 – 2004 – 2005
(finanziamento di tutte le spese necessarie ai successivi
punti)
Progressioni orizzontali – fasce retributive;
Indennità di coordinamento e sua maggiorazione;
Posizioni organizzative anno 2004;
Progressioni verticali in categoria C art. 18CCNL 2002 2005
Progressioni verticali in categoria D livello economico
DSuper art. 19 commi a – b CCNL 2002/05;
Progressioni verticali a selezione interna in categoria DS
Coordinatori dei profili sanitari e dell’Assistente Sociale
art. 19 comma c CCNL 2002/05;
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Progressioni verticali a selezione interna ruolo tecnico e
amministrativo art. 19 comma d CCNL 2002/5;
Lavoro straordinario anno 2004 e 2005;
Pronta Disponibilità anno 2004 – 2005;
Rischio Radiologico anno 2004 – 2005;
Indennità ex art. 44 CCNL 1994/98 e successive
integrazioni – turni – presenza – notturno – festivo –
tipologia delle U.O;
Indennità art. 27 CCNL 2002 – 2005 – UO SERT;
Indennità art. 26 CCNL 2002/05 - Assistenza domiciliare;
Incentivazioni anno 2004 e 2005;
INCENTIVAZIONI - LA NOSTRA PROPOSTA
CATEGORIA
A ( addetti 210)
B (635)
BS (340)
QUOTE AGGIUNTIVE
Progetti speciali
Risorse Euro: 750.000
ANNO 2004
Progetto generale - Risorse: Euro 3 milioni
ANNO 2005
CATEGORIA
ANNO 2004
ANNO 2005
700
700
C (356)
930
930
800
800
D (2332)
1050
1050
830
830
DS (59)
1050
1050
Operatori tecnici (OT ASSS OTA OSS) operanti sul turno 3/1 e/o 4/1 (esclusi turnisti su 24 ore): 150 Euro
Infermieri generici – Puericultrici – Assistenti all’infanzia (cat. BS e C) sono uniformati alle quote di
categoria D. - Coadiutori amministrativi (cat. B e BS), sono uniformati alle quote di categoria C.
Progetto delle attività Infermieristiche allargato ai TSRM - TSLV - DPV - Assistenti sanitari/e- Progetto
Cup Metropolitano e Anagrafe - Trasporto valori - Dipendenze Sert - Cucine - Mobilità per chiusure e
dismissioni - ISO 2001 - Altri eventuali progetti obiettivo da concordare attraverso apposita
Commissione paritetica tra Azienda e RSU aziendale.
ORARIO DI LAVORO: si rivendica l'applicazione del CCNL (art. 26 e 27) e quindi le 35 ore settimanali a partire dai turnisti
TURNI 3/1 - 4/1: si rivendicano 104 riposi annuali per tutti (due riposi settimanali)
ECM: si vuole regolamentare a livello aziendale il CCNL concordando e garantendo i corsi adeguati a tutti in orario di lavoro
FERIE: programmazione annuale e certezza del diritto di fruizione anche ad ore
Costituzione delle UNITA'OPERATIVE PROFESSIONALI per l'autogoverno della categoria e una seria promozione
dell'autonomia professionale degli operatori dei profili professionali del comparto.
Le richieste per i passaggi a categoria superiore con selezione interna: in applicazione agli artt. 18 e 19
del CCNL 2002 - 2005 si rivendicano i passaggi di categoria come descritti in tabella.
Qualifica
Categoria
posti
Qualifica
Categoria
posti
Coadiutore Amministrativo
B
///
Assistente amm. vo
C
180
Coadiutore Amm. Esperto
BS
176
Programmatore
C
10
OT CED
B
//
Programmatore collaborat.
D
2
OT CED esperto
BS
64
Progr. Collab. Esp.
DS
//
Collab. Amm. vo esperto
DS
60
Collaboratore amm. vo
D
140
Collab. Tecnico esp.
DS
5
Assistente Tecnico
C
5
Collab. Tecnico
D
17
Tecnici DPV
D
4
Coordinatori dei profili sanitari e dell'Assistente Sociale (riconosciuti dal 31.12. 2001), in categoria DS a parità di fascia
retributiva con decorrenza 1.09.2003. I coordinatori incaricati dopo tale data (1.09.2001 in poi), transitano in categoria DS dopo
un anno di incarico con valutazione positiva.
Infermieri generici - puericultrici - Ass. all'Infanzia e OT Coordinatori (BS) di tutte le qualifiche operaie ed economali in
categoria C con conservazione della fascia retributiva (da BS4 a C3) - decorrenza 2003
Tutti gli operatori tecnici di cat. B profili Magazzinieri - disinfettori - OT Veterinaria - centralinisti - Portieri - Autisti in BS
entro il giugno 2005.
Selezione interna da cat. A a cat. B: Autisti: n° 8 posti - Magazzinieri: n° 15 - Centralinisti: n° 4 - Portieri: n° 8 - OT
Disinfettori: n° 4 - OT veterinaria (canile): n° 2; Corso interno per la formazione di nuovi OSS;
Le richieste di passaggio di categoria a selezione interna sono accompagnate dalla definizione dei criteri di accesso in
deroga ai titoli di studio attraverso il sistema della doppia graduatoria a scorrimento (prima gli aventi titolo poi gli altri)
SCORRIMENTO GRADUATORIE ANCORA VALIDE: la richiesta precisa che, prima di procedere a nuove selezioni si
utilizzino le graduatorie ancora attive (vedi Collaboratori amministrativi - selezione interna)