Il reddito civilistico ed il reddito imponibile

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Il reddito civilistico ed il reddito imponibile
Il reddito civilistico ed il
reddito imponibile
Bilancio d’esercizio
Documento tecnico-contabile che è
redatto annualmente per la
rilevazione del risultato economico
d’esercizio e del patrimonio
dell’impresa, secondo uno schema
normativamente prestabilito
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Gemma Rubeo
Reddito civilistico e reddito
imponibile
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Funzioni
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Informare i terzi circa la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria
dell’impresa
Rilevare l’utile distribuibile (ai soci) o
prelevabile (dai titolari dell’impresa),
tenuto conto dell’esistenza di tutela
dell’integrità del patrimonio sociale
preesistente
Punto di partenza per la determinazione del
reddito tassabile
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Reddito civilistico e reddito
imponibile
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Determinazione del reddito
d’impresa
Il reddito d’impresa […] è determinato
apportando all’utile o alla perdita risultante
dal Conto Economico, relativo all’esercizio
chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in
aumento o in diminuzione conseguenti
all’applicazione dei criteri stabiliti nelle
successive disposizioni del presente testo
unico.
(Art. 52 T.U.I.R.)
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imponibile
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Nesso di
pregiudizialità-dipendenza
Utilizzo strumentale del bilancio
d’esercizio ai fini della
determinazione dell’imponibile e, in
particolare, alla necessità che questo
contenga tutti gli elementi di reddito
a cui il contribuente vuole dare
rilevanza fiscale
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imponibile
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Finalità 2 legislatori
(civilistico e tributario)
!
la redazione del bilancio,
effettuata applicando
criteri di matrice
civilistica, consente la
diffusione di informazioni
riguardanti la situazione
aziendale agli stakeholders
e la determinazione del
risultato economico onde
distribuire utile ai soci.
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L’ordinamento tributario
tende, al contrario, alla
realizzazione di un
interesse pubblico, cioè
l’interesse fiscale, la cui
essenza va ravvisata
nell’emanazione di regole di
agevole applicabilità, che
tendano ad istituire
meccanismi semplificati
nella riscossione delle
imposte
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Il T.U.I.R. non disciplina
tutte le voci di bilancio
⇓
Per le voci non disciplinate dal T.U.I.R. rilevano, a fini fiscali, le valutazioni
civilistiche
⇓
Il T.U.I.R. stabilisce i limiti min e max per la partecipazione dei componenti
del risultato civilistico al reddito imponibile (scopo: evitare sottrazioni da
parte del contribuente)
⇓
Non esiste un bilancio “fiscale”
⇓
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Il riallineamento ha luogo in sede di
dichiarazione dei redditi
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Inquinamento fiscale
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Componenti positivi di reddito (ricavi, proventi di ogni
genere e rimanenze): concorrono a formare il reddito
anche se non imputati al Conto Economico.
Componenti negativi di reddito: sono ammessi in deduzione
solo se e nella misura in cui sono imputati al Conto
Economico (o riportati nelle scritture contabili) relativo al
periodo di competenza.
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!
La rigidità di questa norma è mitigata da specifiche previsioni
legislative.
Quindi, qualora i componenti negativi di reddito inseriti nel
Conto Economico non abbiano giustificazioni civilistica, il
risultato economico d’impresa ed il patrimonio netto
risultano alterati da scelte di natura esclusivamente
fiscale
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Gestione delle interferenze fiscali
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1993: introduzione dell’”appendice fiscale” (voci 23 e 24 del Conto
Economico) destinata ad accogliere rettifiche ed accantonamenti
operati esclusivamente in applicazione delle norme tributarie.
1994: eliminazione dell’”appendice fiscale” ed introduzione del II
comma dell’articolo 2426 (secondo il qualepossono essere imputate al
Conto Economico rettifiche di valore ed accantonamenti di natura
esclusivamente fiscale)
Disegno di legge per la riforma del diritto societario: obiettivo di
eliminare l’inquinamento fiscale dal bilancio di esercizio,
perseguito attraverso:
!
l’eliminazione del comma 2 dell’articolo 2426 del Codice Civile
!
la modificazione dell’articolo 75 del T.U.I.R..
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Fasi di determinazione della
base imponibile
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individuazione beni patrimonio
aziendale
criteri di valutazione specifici per
alcuni componenti
criteri di valutazione generali e di
deducibilità dei costi
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Principi di deducibilità dei
costi
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Competenza
Determinabilità oggettiva
Inerenza
Imputazione
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Competenza
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Stesse regole fissate per la competenza
civilistica
Eccezione: componenti non oggettivamente
determinabili
Deroghe:
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imputazione in base al criterio di cassa (compensi agli
amministratori, dividendi di società di capitali ecc.)
proventi che non concorrono alla formazione della base
imponibile (esenti, tax separata, ritenuta d’imposta, ecc.)
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Determinabilità oggettiva
I componenti positivi/negativi
partecipano alla determinazione del
reddito imponibile solo se certi o
determinabili in modo obiettivo
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Inerenza
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I componenti negativi sono deducibili solo
se correlati a componenti positivi che
concorrono a formare la base imponibile
Se non è possibile attribuire con esattezza
determinati costi ad una attività che
produce ricavi tassabili o ad un’altra che
produce ricavi esenti, la deduzione avviene
in misura proporzionale secondo il seguente
calcolo:
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Inerenza
Costi _ deducibili =
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Costi _ sostenuti
xRicavi _ attività _ tassabile
Ricavi _ attività _ esente + Ricavi _ attività _ tassabile
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Imputazione
I componenti negativi sono deducibili
solo se imputati a CE o annotati nelle
scritture contabili (salvo eccezioni
previste dalla legge)
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Fiscalità differita
Differenze
permanenti:
sorgono in un esercizio e non vengono annullate in futuro
temporanee:
sorgono in un esercizio e vengono annullate in futuro da una
differenza permanente di segno opposto
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deducibili:
∆ temporanee ⇑ " attività pari al risparmio
d’imposta dovuta in futuro
tassabili:
∆ temporanee ⇓ "passività pari alle imposte
dovute in futuro
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Fiscalità differita
Le differenze
temporanee
generano
La differenza è dovuta a:
Le imposte da pagare
generano un:
La competenza
civilistica si ha con:
Reddito
•
imponibile
>
Reddito civilistico •
Componenti positivi tassati in esercizi
precedenti a quelli in cui sono stati iscritti
in bilancio
Componenti negativi dedotti in esercizi
successivi a quelli di iscrizione in bilancio
Anticipazione della
tassazione rispetto alla
competenza civilistica
(imposte differite attive)
Iscrizione nell’attivo
di attività per
imposte anticipate
(C.II.5) con
contropartita la
diminuzione delle
imposte dell’esercizio
Reddito
•
imponibile
>
Reddito civilistico •
Componenti positivi tassati in esercizi
successivi a quelli in cui sono stati iscritti
in bilancio
Componenti negativi dedotti in esercizi
precedenti a quelli di iscrizione in bilancio
Differimento della
tassazione rispetto alla
competenza civilistica
(imposte differite
passive)
Iscrizione nel passivo
di un fondo per
imposte differite
(B.2) con
contropartita
l’aumento delle
imposte dell’esercizio
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Fiscalità differita
Risultato prima delle imposte
(Conto Economico)
Reddito imponibile
(Dichiarazione dei redditi
confronto
Coincidenza
Divergenza
Differenze permanenti
Negative
Positive
No
fiscalità
differita
Differenze temporanee
Deducibili
Costi a deducibilità
differita
Ricavi tassati
anticipatamente
Imposte
anticipate
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Tassabili
Ricavi ad
imponibilità differita
Costi dedotti
anticipatamente
Imposte differite
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Iscrizione in bilancio
Conto Economico
Stato Patrimoniale
Imposte
differite
Apposita sottovoce della voce 22
(Imposte sul reddito dell’esercizio)
poiché
considerate
costi
d’esercizio
Voce B 2 (Fondi per rischi e oneri
– per imposte differite)
Imposte
anticipat
e
Stessa sottovoce di appartenenza
delle imposte differite, ma con
segno negativo, al fine di
identificare l’importo delle imposte
sul reddito
Apposita voce tra i crediti
dell’attivo
circolante
(C.II.5),
sebbene non si configuri quale
credito effettivo, mancando il
diritto della relativa esigibilità nei
confronti dell’Erario
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