BO LLETTINO A S PI

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BO LLETTINO A S PI
ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA
GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
✂
Sì, mi interesso all'ASPI.
Vogliate inviarmi altre informazioni.
Affrancare
P.F.
Non voglio più ricevere la vostra
pubblicazione
Vogliate inviarmi... esemplari del
bollettino ASPI al seguente indirizzo:
Ho pagato l'abbonamento alla rivista
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Città:
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ASPI
GR della Svizzera Italiana
c/o Dr. A.Tonella
Piazza Nosetto 4a
6500 Bellinzona
N.16 GENNAIO 1997
Da ritagliare e inviare al seguente indirizzo:
BOLLETTINO ASPI
P.P.
6500 BELLINZONA 4
Editoriale
Il bambino e la famiglia d'affido
Il collocamento - Alcuni aspetti giuridico formali
Sospensione della podestà genitoriale: un problema emergente
Famiglie solidali - Aiuto ai bambini e agli adolescenti
abusati sessualmente e alle loro famiglie
Attività e comunicati importanti
Libri e recensioni
ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA
GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
PRO MEMORIA
Comitato
Presidente
Dr. Amilcare TONELLA, pediatra, Bellinzona tel. 091/825 52 52
Segretaria, cassiera
Jenny LAZZAROTTO, assistente medico, Biasca
Chantal HEIZ, assistente medico, Bellinzona
Membri
Marina ARMI, consulente famigliare, Pazzallo
Myriam CARANZANO, medico, Cagiallo
Fabrizio FAZIOLI, giornalista, Bellinzona
Gabriele FERRARI, avvocato, Chiasso
Dr. Donato GERBER, pedopsichiatra, Bellinzona
Pierre KAHN, psicologo, Canobbio
Apparizione:
3 volte all'anno
Indirizzo Redazione:
Dr. med. A. Tonella
Piazza Nosetto 4a
CH- 6500 Bellinzona
I versamenti vanno
effettuati presso il: Credito Svizzero 6901 Lugano-UC, CCP 69-3008-1
a favore di: 810521-60 CS Bellinzona
ASPI gruppo regionale della Svizzera Italiana-Bellinzona
Copyright:
Riproduzione autorizzata citando la fonte
Impaginazione:
Fondazione Diamante - Laboratorio Laser - Lugano
Stampa:
1700 copie - Tipografia Coduri e Bremer - Lugano
stampato su carta rispettosa dell'ambiente
Fotografia:
di Amilcare Tonella
✂
Chi vuole entrare a far parte del nostro
Gruppo Regionale della Svizzera Italiana dell’Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia deve:
1. chiedere di far parte dell’Associazione
svizzera per la protezione dell'infanzia:
Brunnmattstrasse 38, casella postale
344, 3000 Berna 14 tel. 031 382 02 33,
Fax 031 382 45 21
2. versare la quota sociale (attualmente 50 fr.), dell’Associazione svizzera
per la protezione dell'infanzia a Berna
CCP 30-12478-8
3. annunciarsi alla segretaria del Gruppo Regionale (vedere pag. 2 l'indirizzo) per avere il materiale.
Si rimane membri del Gruppo Regionale pagando annualmente la
sola tassa sociale all'ASPI di Berna
Il Bollettino lo si può ricevere versando
30.– fr. (50.– fr. per associazioni, scuole, enti, ecc.) sul nostro conto. Ogni
offerta superiore ai 50.– fr. fa scattare
automaticamente l'abbonamento.
Ogni offerta è ben accetta e ci permette di continuare il nostro lavoro.
Credito Svizzero 6901 Lugano-UC
CCP 69-3008-1.
a favore di:
810521-60 CS Bellinzona
ASPI gruppo regionale
della Svizzera italiana-Bellinzona
Le vostre osservazioni ci interessano, qui avete uno spazio a vostra disposizione:
Indice
EDITORIALE
4/7
IL BAMBINO E LA FAMIGLIA D'AFFIDO
8/17
IL COLLOCAMENTO
ALCUNI ASPETTI GIURIDICO FORMALI
18/30
SOSPENSIONE DELLA PODESTÀ GENITORIALE:
UN PROBLEMA EMERGENTE
31/33
FAMIGLIE SOLIDALI
AIUTO AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI
ABUSATI SESSUALMENTE E ALLE LORO FAMIGLIE
34/39
ATTIVITÀ E COMUNICATI IMPORTANTI
40/47
LIBRI E RECENSIONI
48/50
3
Care lettrici e cari lettori,
Buon Anno! Questo 1997 ormai è
iniziato da qualche settimana ma gli
auguri mi sento di doverveli lo stesso.
Questo Bollettino numero 16 esce con
un certo ritardo che non vorrei diventasse regola! Ma il trasloco del mio
studio ha fatto accumulare così tante
cose da dover rimandare quello che
non sembrava essere prioritario.
Le mie considerazioni sull'anno che
è passato le troverete nel rapporto
presidenziale che segue a pagina 40 e
pertanto mi limito a presentarvi in sintesi il contenuto di questo Bollettino.
Termina con questo numero del
Bollettino la presentazione delle con4
ferenze della giornata di studio del 25
marzo 1996 a Lugano (Centro Civico)
sul tema Il bambino e la famiglia
d'affido (d'accoglienza) - La pratica del diritto-dovere di visita e la
sua significanza. Giornata organizzata da: Luogo d'incontro Yo-Yo, dal
Servizio sociale cantonale e dalla
Associazione ticinese delle famiglie affidatarie. Le tre conferenze
magistrali sono state pubblicate sul
numero 15 del Bollettino, oggi invece
pubblichiamo le due conferenze della
tavola rotonda con il pubblico, quella
dell'avvocato Francesca Snider di Locarno dal titolo: Il bambino e la famiglia di affido (d'accoglienza). La pratica del diritto-dovere di visita e la sua
significanza - Testimonianza di una
legale e quella dell'avvocato Mario
Branda responsabile dell'Ufficio tutele e curatele del Cantone Ticino dal
titolo: Il collocamento - Alcuni aspetti
giuridico-formali dell'affidamento di
minori a terzi.
L'avv. F. Snider con la sua conferenza ci porta la sua esperienza di legale
quando è chiamata a dare il suo parere
su situazioni conflittuali di separazioni
o divorzi. Valutare il conflitto di interessi che può esistere tra l'adulto che
vuole esercitare il suo diritto-dovere di
visita e il diritto “al bene del figlio o
della figlia” risulta molto difficile, dice
l'avvocato, anche perché il minore non
è mai rappresentato da un altro legale
e coloro che operano sulla famiglia
troppo spesso non collaborano tra di
loro nella ricerca di una soluzione.
L'articolo dell'avv. Branda e un lavoro molto approfondito sul diritto di
custodia del minore e sulle conseguenze legali dell'affidamento alla
luce anche della giurisprudenza attuale, molto ben elencata alla fine
dell'articolo. L'articolo porta poi come
chiosa lo schema dell'organizzazione
del diritto tutorio nel Cantone Ticino e
un riassunto degli articoli sulle misure
di protezione del diritto civile svizzero.
Un articolo questo che va tenuto sempre a portata di mano per tutti quelli
che lavorano con minori.
Ricordo qui che l'11 novembre del
1995 l'ASPI aveva dedicato la giornata di formazione di Friborgo al tema:
Ressources et limites des autorités
tutélaires dans la domaine de la protection des enfants. Mentre quella del
23 novembre 1996 aveva avuto come
tema: La protection de l'enfant à travers le code pénal”. Un riassunto delle
conferenze del 11.11.95 si possono
trovare nel SKSB/ASPE Bulletin nr.2/
1996 (da richiedere alla sede dell'ASPI
Brunnmattstrasse 38 Casella postale
344 - 3000 Berna 14, tel 031 3820233,
fax 031 3824521). Le conferenze del
23.11.96 verranno pubblicate prossimamente.
5
La Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini
e la cooperazione nel campo delle
adozioni internazionali è stata sottoscritta anche dalla Svizzera nel 1995.
Coloro che fossero interessati a meglio capire queste nuove regole internazionali in materia di adozione potrà
trovare utile la pubblicazione della
dottoressa Marie-Françoise LückerBabel di Ginevra uscita lo scorso anno
edito da DEI (Défense des Enfants
International), Sezione Svizzera, dal
titolo: Adoption international: Comprendre les nouvelles normes. La si
può ottenere al prezzo di 10 fr.- al DEI,
Section Suisse, casella postale 618,
CH-1212 Grand Lancy 1 (Tel/fax: 022
7714117).
Da un giornale medico (Neonatologica: 4, 291-292, 1995) ho ripreso il
breve articolo: Sospensione della potestà genitoriale: un problema emergente scritto dal dott. S. Vendemmia
in collaborazione con altri del reparto
di neonatologia dell'Ospedale Moscati
di Aversa (Italia). In questo articolo
emerge l'affidamento anche come un
problema pediatrico. Noi in Ticino i
neonati che sono destinati all'adozione passano dal reparto neonatale dove
sono nati alla Culla San Marco di
Bellinzona che li tiene in media da 3 a
6 mesi in attesa di perfezionare l'adozione. Questi neonati sono destinati
all'adozione quasi sempre per volontà
della madre. Secondo la mia esperienza negli ultimi 15/20 anni vi è
stato in Ticino un unico neonato tolto
d'autorità da una madre malata mentale ed uno trovato abbandonato su
una piazza andato in adozione d'autorità. Sarebbe interessante una volta
fare una valutazione dei bambini nati
in Ticino e andati in adozione in questi
ultimi anni.
Gli articoli di questo Bollettino terminano con la presentazione dell'Associazione “Familles solidaires” di
Losanna, associazione che si dedica
al ricupero dei minori vittime di abusi
sessuali e delle loro famiglie. Un modello di questo genere dovrebbe venir
applicato anche nel nostro Cantone,
chissà se qualcuno che mi legge si
sentirà invogliato ad andare a Losanna e magari a Santa Clara in California
per approfondire l'argomento? Alla
traduttrice dell'articolo vanno i nostri
ringraziamenti.
Nel capitolo: Attività e comunicazioni importanti troverete il rapporto annuale del presidente. Il resoconto delle finanze del Gruppo seguirà sul prossimo Bollettino Nr. 17. Abbiamo meno bisogno di sostegno finanziario ma molto più del sostegno e
delle idee di molte persone, un invito
questo a partecipare ai lavori della
prossima Assemblea annuale del 20
6
novembre 1997 ma in attesa di questa
potete contattare il nostro segretario
o i singoli membri del Comitato.
Ricordo a tutti che l'abbonamento al nostro Bollettino per il
1997 costa sempre ancora 30 fr.Ho riportato poi il Postulato dell'On. Cons. naz. Werner Carobbio sull'assunzione dei costi da parte delle
Casse Malati in caso di maltrattamenti ai minori. Questo postulato è il risultato di una campagna di informazione
che ho fatto a tutti i parlamentari
ticinesi delle due camere federali con
gli auguri di rito per la loro elezione
nella primavera del 1996. Grazie on.
Carobbio per aver concretizzato con
questo postulato una delle tante raccomandazione del rapporto Infanzia
maltrattata in Svizzera del 1992!
Poche sono le Date da ricordare
ma sicuramente quella del 20 novembre 1997 per la nostra prossima Assemblea annuale va ricordata da tutti
gli interessati!
Il Bollettino termina come di consueto con la recensione dei libri.
Vi auguro una buona lettura con
l'invito a partecipare alla stesura del
nostro Bollettino con scritti e segnalazioni.
dott. med. Amilcare Tonella
7
F. Snider
1. Introduzione
Sono stata invitata a partecipare alla
giornata di studio “Il bambino e la
famiglia d'affido (d'accoglienza) La
pratica del diritto - dovere di visita e la
sua significazione” per portare la mia
esperienza; la testimonianza di una
legale, che nell' ambito della sua professione si trova spesso ad essere la
prima persona, al di fuori della cerchia
dei familiari e degli amici, ad essere
contattata da coloro che si trovano a
dovere affrontare delle difficoltà familiari nel senso ampio di questo termine, questioni inerenti affidi, curatele, ma principalmente situazioni di
separazioni e divorzi.
8
In questo ambito mi limiterò a trattare Questo fatto è indicativo e pertanto
delle problematiche connesse con il desidero sottolinearlo.
diritto - dovere di visita, tema di questa giornata.
Vi chiedo ora di concentrarvi e rispondere alle seguenti domande:
Le tratterò da giurista, perché chi si
cosa vi evoca la parola visita “visiti
rivolge a me cerca un'avvocatessa; si un amico, un parente, uno zio, magari
aspetta quindi evidentemente delle ammalato...”?
risposte giuridiche, che tengano conCosa vi viene in mente se vi chiedo
to delle disposizioni in materia (legge, “che relazione personale hai con quel
dottrina, giurisprudenza). Il suo com- tuo amico, con quel parente, quello
portamento sarà necessariamente di- zio...”?
verso da quello che terrebbe davanti a
un'assistente sociale, a uno psicolo- Ho cercato sul vocabolario la loro dego, o a un centro di consulenza.
finizione:
visita: atto di cortesia o di amici2. Terminologia
zia, oppure dettato da un sentimento
Come giurista ritengo utile per tutti di carità, consistente nel recarsi a
andare a vedere dove si parla nel codi- casa di qualcuno intrattenendosi per
ce di questo diritto - dovere di visita. qualche tempo con lui.
Con questo termine non troviamo
relazione: ogni forma di legame esinessun titolo o articolo.
stente tra due o più persone.
Nel codice civile svizzero troviamo
le seguenti disposizioni, entrate in vi- Tra queste due definizioni c'é un'enorgore il 1. gennaio 1978:
me differenza di significato, di vissutitolo ottavo: degli effetti della fi- to, di coinvolgimento personale.
liazione;
capo primo: della comunione dei Noi continuiamo ad usare abitualmenfigli coi genitori;
te il termine di diritto - dovere di visita
art. 273 CC relazioni personali
(Besuchsrecht, droit de visite) sottinI genitori hanno diritto di conserva- tendendo probabilmente le relazioni
re col figlio minorenne che non si trova personali.
sotto la l'oro autorità o custodia le
relazioni personali indicate dalle cir- Ci sono fattori e condizioni storiche
costanze.
che portano a queste nostre abitudini,
Troviamo quindi il termine di “rela- in questa sede non c'é il tempo necessario per approfondire questo tema.
zioni personali”.
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Ricordo comunque che fino a qualche
decennio fa le relazioni personali tra
figlio e genitore non affidatario spesso
si limitavano effettivamente a un puro e
semplice diritto di visita, e ciò in relazione al fatto che i padri non si occupavano
direttamente dell'educazione e dell'allevamento dei figli, specialmente se piccoli, già durante il matrimonio, tanto
meno dopo una separazione o un divorzio; in questi casi il padre si rivolgeva a
sua volta alla propria madre per i bisogni
elementari dei figli, es. preparare i pasti,
vestirli, cambiarli. Attualmente nelle
convenzioni sulle conseguenze accessorie della separazione o del divorzio
a volte non si parla di diritto - dovere
di visita, ma si indica che “le relazioni
personali tra padre, risp. madre e figlio sono garantite”.
Nella decisione 17 novembre 1994 il
Tribunale Federale ha ancora precisato che “Le droit aux relations personnelles, autrefois considéré comme un
droit naturel des parents, est actuellement conçu à la fois comme un droit et
un devoir (ein Pflichtsrecht), accordé
non seulement dans l'intérêt du parent
ayant droit, mais aussi dans celui de
l'enfant, et qui connaît des limites.”
Se c'é bisogno di precisare l'esistenza di un dovere, parallelamente a
quella di un diritto, significa che tale
concetto non é ancora scontato per
tutti.
Ciò mi viene confermato nella pratica
quotidiana: spesso il genitore pretende un diritto a vedere il figlio, più
raramente si riferisce a un dovere nei
suoi confronti.
3. Relazioni personali
La definizione di relazione personale
dell'articolo di legge citato comprende, oltre la visita, anche il contatto
telefonico e epistolare.
I tribunali si vedono confrontati più
frequentemente con dispute relative
all'esercizio del diritto - dovere di visita che non a problemi inerenti i contatti telefonici e la corrispondenza, ma
esistono anche questi.
Comunque non dimentichiamo che
fino a poco tempo fa il diritto alle
relazioni personali era considerato
unicamente diritto naturale del genitore sul figlio.
Nel Progetto sulle nuove disposizioni
del codice civile del novembre 1995,
relative anche al divorzio, é previsto
un nuovo articolo 273, che recita:
I genitori che non sono detentori
dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno
reciprocamente il diritto di conservare
le relazioni personali indicate dalle
circostanze.”
Dove viene sottolineato che anche il
figlio ha un diritto a conservare le
relazioni con il proprio genitore.
10
Finora abbiamo trattato di relazioni
personali tra figli e genitori. È importante ricordare che l'art. 274a del codice civile prevede inoltre che:
in circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può
essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in
quanto ciò serva al bene del figlio.
La legge parla di parenti e intende
per esempio i fratelli, che vivono separati, o i nonni. La stessa regola
vale per il patrigno o la matrigna, con
il quale il bambino ha vissuto per
anni, quando si separa dalla madre,
rispettivamente dal padre del bambino (sempre più spesso si é e si sarà
confrontati a situazioni di questo tipo
a seguito dell'esistenza di famiglie
ricomposte e di una seconda separazione o divorzio).
Il diritto alle relazioni personali può
essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne
sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente
del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
Per il legislatore il primo punto da
considerare é dunque il bene del bambino, considerazione molto importante, probabilmente ovvia per noi. Considerazione ribadita più volte anche
dal Tribunale Federale.
Ma cos'é, a cosa corrisponde il
bene del figlio?
La prassi giuridica ci dice di considerare lo stato di salute fisica e psichica, l'età, la personalità del figlio, il
luogo dove vive, la professione del
genitore, l'occupazione del tempo libero, la cerchia di amicizie e relazioni
La dottrina e la giurisprudenza hanno del genitore...
confermato che anche le famiglie affidatarie hanno un diritto - dovere di Queste considerazioni ci aiutano fino
intrattenere delle relazioni con i bam- a un certo punto, poiché cambiano a
bini, che erano stati loro affidati.
dipendenza delle abitudini e della prassi, del luogo e del tempo.
4. Limiti alle relazioni persoDesidero farvi un esempio sulle
nali: bene del figlio
differenze di interpretazione del bene
Le relazioni personali devono essere del bambino:
limitate nei seguenti casi (art. 274
fino a poco tempo fa si riteneva
CC):
bene per un bambino fino all'età scoPadre e madre devono astenersi da lastica (7-8 anni) di essere assegnato
tutto ciò che alteri i rapporti del figlio alla madre e potere vedere il padre
con l'altro genitore o intralci il compi- una giornata o due mezze giornate al
to dell'educatore.
mese, nella Svizzera tedesca; un sa11
bato e domenica ogni quindici Capire cos'é il bene per il figlio, tanto
giorni, in Ticino e nella Svizzera Ro- più se piccolo, allo scopo di poterlo
manda.
tutelare, é la più grande difficoltà che
io incontro nella pratica.
Se ne deve dedurre che il bene dei bambini svizzero tedeschi, o meglio di coloro Ci si pone questa domanda quanto più
che vivono in quella regione era sostan- ci si trova confrontati a casi complessi
zialmente diverso da quelli che abitavano e pesanti come quello di togliere un
in Ticino e in Svizzera Romanda... lascio a figlio a un genitore o di fare esercitare
voi trarne le debite conclusioni.
il diritto di visita con la forza o denunciare penalmente un genitore perché
Esistono parecchie decisioni su que- non esercita il suo diritto - dovere di
sto argomento, che comprendono an- visita.
che i casi in cui un figlio non vuole
incontrarsi con il genitore non affida- Innanzitutto é essenziale, ma difficile,
tario (discontinuo).
valutare se esiste o meno un conflitto di interessi tra il cliente, che si ha
La domanda molto delicata a cui deve davanti, e il bambino o ragazzo, che
rispondere un giudice e tutti noi in non si conosce.
questi casi é la seguente: é nell'interesse, é per il bene del figlio avere Ho sempre ritenuto perlomeno singodelle relazioni personali con il genito- lare il fatto che nelle pratiche notarili
re anche contro la sua volontà?
é d'obbligo la nomina di un curatore
quando un figlio sottoscrive con un
Per prendere delle decisioni tanto dif- genitore un contratto, anche in suo
ficili i giudici, e anche noi legali, desi- favore (il caso classico é quello della
derano appoggiarsi su quanto soste- donazione di uno stabile), mentre nelnuto dagli esperti e specialisti del le pratiche familiari, dove la vita quoramo, e cioè psicologi, psichiatri, pe- tidiana del figlio viene marcata da
diatri, pedagoghi, ecc...
grandi cambiamenti, i figli sono asnelle decisioni si potrà quindi leg- senti, né sono rappresentati da persogere che dagli ultimi studi psicologici ne estranee al conflitto.
risulta che “il bene del bambino é
quello di...” Riferendosi ai luminari In quasi venti anni di attività posso
del momento, decisioni antecedenti testimoniare che sono estremamente
possono essere modificate, la prassi rari i casi in cui ho conosciuto persopuò essere cambiata.
nalmente i minori. Generalmente sen12
to parlare di loro da parte degli adulti,
che si rivolgono a me per problematiche che toccano il bambino:
- alcune volte direttamente:
é il caso di pratiche di disconoscimento, paternità, curatela, responsabilità civile o penale;
- nella maggior parte dei casi indirettamente:
separazioni o divorzi nei quali gli
adulti sono coinvolti nel conflitto e
si rivolgono a me principalmente per
risolvere il loro proprio problema.
es. “dica all'avvocato di mio marito
che la settimana prossima il bambino
non può mangiare niente, perché é
stato malato e il dottore ha detto che
può al massimo mangiare una minestrina
o, fatto ancora più grave, tutti i
messaggi verbali passano solo tramite i figli
es. “mio marito mercoledì non lavorerà, me l'ha detto il bambino, adesso ho detto di dirgli...”
e ciò succede molto spesso.
rigidità di comportamento
tutto quello che fa il coniuge é male, il
cliente non si smuove dalla propria
idea fissa
es. classici, “mio marito non é neanche capace di fare un pic-nic con i
Ritengo che ogni persona, e quindi bambini, non sa neppure preparare un
ogni legale, agirà a dipendenza della sandwich”, un mese dopo viene a lasua cultura, etica, personalità, istru- mentarsi perché il marito é andato a
zione, esperienza, ecc.... e pertanto fare pic- nic e ha dato solo sandwich
ognuno agirà in modo personale e di da mangiare ai bambini
conseguenza diverso.
versioni diametralmente opposte
I punti che esamino volta per volta es. il padre riferisce che i figli non
per valutare l'esistenza di un conflitto vogliono passare la notte con la
di interesse tra il genitore e il bambino mamma e non osano dirglielo, e la
sono i seguenti:
madre riferisce che i bambini le
dicono che vogliono stare con lei
mancanza totale di dialogo
ma il papà non li lascia...
il genitore-cliente non riesce a parlare
con l'altro genitore;
gravi divergenze culturali e
i coniugi si parlano solo tramite i educative
propri legali per qualsiasi cosa
sempre più frequenti a causa dei maNon avendo una preparazione psicologica specifica, nel caso pratico valuto il
bene presunto dello specifico bambino
seguendo il buon senso, l'esperienza, il
mio istinto e la mia intuizione.
13
trimoni misti: toccano qualsiasi comportamento anche quotidiano:
es. cibo (vegetariano o meno), la
salute (omeopatia o medicina classica), la scuola (pubblica o privata), l'educazione religiosa
divergenze inerenti questioni religiose sono sempre più frequenti e a
volte sono addirittura alla base della
rottura coniugale (es. l'entrata di uno
dei coniugi in una setta).
niente” o quando parlano del “bambino” e poi risulta che ha 18 anni compiuti, o quando dormono nello stesso
letto con il proprio figlio, già adolescente...
casi di malattia
quali le malattie mentali, l'alcoolismo,
la tossicodipendenza.
Di transenna noto che le donne si
esprimono maggiormente rispetto agli
uomini, si lasciano più facilmente andare, ma anche gli uomini, se si lascia
loro lo spazio necessario, sanno manifestare i loro sentimenti, dubbi e timori.
bambino usato come merce
scambio o per altri fini
il figlio viene usato per controllare ciò
che fa o non fa il partner,
p. es. se si incontra con il fatidico
amante,
oppure é un mezzo per ottenere un
vantaggio economico
p. es. la cliente mi esprime l'intenzione di fare disconoscere il figlio
riconosciuto al momento del matrimonio, dieci anni prima, poiché “non
é figlio suo” ma in seguito, rendendosi conto che in questo caso sarebbe venuta a cadere la pensione alimentare, cambia atteggiamento
“glielo lascio”
Confrontata a situazioni come quelle
descritte ci si interroga sul cosa fare,
come agire?
Innanzitutto cerco di parlare apertamente con il cliente, approfondendo
con lui la situazione, mi informo se ha
già l'aiuto di qualcuno, se é seguito,
se ha un appoggio;
se mi trovo confrontata con forti
dubbi chiedo una consulenza per me
stessa a uno psicologo o operatore
sociale;
attaccamento morboso
tra il genitore e il proprio figlio;
se presumo che possa essere necessario, gli propongo l'intervento di un
servizio, un centro, dove può ottenere
un aiuto per sé e per i figli;
se il cliente decide di rivolgersi a un
centro di consulenza o a un servizio
si nota a volte dal modo di esporre i
fatti sempre al plurale
“noi non siamo stati mai felici, non
lo vogliamo vedere, non ci ha mai dato
14
5. Modifica del diritto civile
subentra un operatore, con il quale si
dovrebbe potere collaborare;
se non accetta e il caso é grave, é
probabile che venga richiesto l'intervento di un servizio da parte della
Pretura stessa;
se secondo me il caso é grave e il
cliente non pare intenzionato ad agire
tenendo conto dell'interesse dei figli, e
di conseguenza mi trovo nella situazione di non poterlo più convenientemente rappresentare rinuncio al mandato,
é un caso limite, ma può succedere.
Qui di seguito ritengo utile elencare
alcune disposizioni previste dal progetto di revisione del Codice Civile
Svizzero del novembre 1995 concernenti considerazioni, che sono state
oggetto di questa giornata.
Audizione dei figli (nuovo art. 144 CC)
Prima di adottare disposizioni sui
figli, il giudice sente personalmente i
genitori.
Sente pure i figli personalmente e
nel modo appropriato, a meno che la
loro età o altri motivi importanti sconsiglino l'audizione oppure giustifichino di rinunciarvi.
Un esempio per tutti:
sono stata confrontata a una cliente, che era disposta a qualsiasi compromesso per seguire il nuovo amore,
pur continuando a negarne l'esistenza; per potere stare con lui accettava
affrettatamente qualsiasi soluzione di
assegnazione dei tre figli:
lunedì mi comunicava che un figlio
sarebbe rimasto col marito; la settimana seguente che riprendeva tutti e
tre i figli; due settimane dopo lasciava
il Ticino con solo un figlio; un mese
dopo ritornava locando un nuovo appartamento per sé e due figli... e ogni
volta giustificava i suoi cambiamenti
con l'interesse dei bambini.
Vorrei a questo proposito ricordare
che il ruolo, la funzione dell'avvocato non è quello di seguire ciecamente i desideri del cliente, ma agire
nell'interesse suo e di quello della
giustizia.
Bisognerà fare attenzione a non volere o dovere responsabilizzare troppo i figli (conflitto di lealtà!)
Relazioni personali tra genitori e
figli (nuovo art. 273 cpv.2 e 3 CC)
Se l'esercizio o il mancato esercizio
delle relazioni personali é pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo
esigono, l'autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
Il padre o la madre può esigere che il
suo diritto all'esercizio delle relazioni
personali sia regolato.
Informazione e schiarimenti (nuovo
art. 275a CC)
I genitori senza autorità parentale
devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella
15
vita del figlio e devono essere sentiti
prima di decisioni importanti per lo
sviluppo del figlio.
Essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere
ai terzi che partecipano alle cure del
figlio, segnatamente ai docenti e ai
medici, informazioni sullo stato e sullo
sviluppo di costui.
Le disposizioni che reggono i limiti
del diritto alle relazioni personali e la
competenza si applicano per analogia.
Questa sarà una vera e propria novità,
i cui termini e modalità saranno da
valutare attentamente.
Diritto all'informazione che a volte già
attualmente viene previsto nella convenzione di separazione o divorzio.
Requisiti per la rappresentanza del
figlio (nuovo art. 147 CC)
Il Giudice ordina che il figlio sia
rappresentato da un curatore se:
1. i genitori propongono conclusioni
differenti in merito all'attribuzione
dell'autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali;
2. lo chieda il figlio capace di discernimento;
3. lo richieda l'autorità tutoria oppure
lo giustifichino gravi motivi;
4. l'audizione dei genitori o del figlio
oppure altri motivi facciano sorgere seri dubbi sull'adeguatezza delle
conclusioni comuni dei genitori circa l'attribuzione dell'autorità parentale e circa le relazioni personali oppure diano motivo di prospettare misure di protezione del figlio.
Sottrazione di minorenne (art. 220 CPS)
Chiunque sottrae o si rifiuta di
restituire un minorenne alla persona
che esercita l'autorità parentale o
tutoria, é punito, a querela di parte,
con la detenzione o con la multa.
Può trattarsi del padre, a cui i figli
non sono stati affidati dopo un divorzio.
Disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CPS)
Chiunque non ottempera ad una
decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario
competente sotto comminatoria della
pena prevista nel presente articolo, é
punito con l'arresto o con la multa.
Può trattarsi di disposizioni relative alle
modalità del diritto - dovere di visita.
6. Conseguenze penali
Seppur di transenna ritengo doveroso ricordarvi l'esistenza di due disposizioni del codice penale, che possono essere applicate nei casi visti precedentemente, e dei quali hanno riferito anche gli altri relatori di questa
giornata.
7. Conclusione
Dalla mia esperienza sono sempre
più convinta della necessità di capire
che il rapporto tra padre, risp. madre
e figli continua ad esistere per sem16
pre e di essere coscienti che il rapporto coniugale dev'essere disgiunto
da quello parentale, l'uno può terminare, l'altro continua comunque a
sussistere.
Arrivare dunque a un cambiamento di mentalità, tendenza di
cui le modifiche del codice civile
tengono conto.
Forse per voi ciò é scontato, noto
anche che per alcuni miei clienti comincia ad esserlo, ma certamente sono
ancora una minoranza.
zioni tutorie, ai Giudici, alla polizia e a
noi legali.
Sottolineo questa necessità, perché purtroppo mi é capitato più volte
di essere confrontata a situazioni problematiche, nelle quali una famiglia
era seguita da diversi operatori, che
tra loro non si parlavano, o si scambiavano poche informazioni, dove “il caso”
veniva passato dall'uno all'altro, senza l'assunzione piena della competenza e della responsabilità.
Se riteniamo necessario trovare
delle soluzioni sulla base di accordi e
Se questa coscienza diventasse di scambi di informazione, dobbiamo indominio pubblico ritengo che tutti, in nanzitutto noi stessi iniziare a comparticolare tutti i genitori, sarebbero portarci di conseguenza, tanto più
più disponibili a collaborare nella che non siamo personalmente coinricerca di soluzioni per il riassetto e volti nel conflitto come lo sono i gela riorganizzazione della loro vita dopo nitori.
la separazione o il divorzio, con il
Soltanto in questo modo é possibisupporto di diverse tecniche, tra le le capire le problematiche in gioco nel
quali quella della mediazione, previ- caso specifico, cercare quale siano le
sta d'altronde dalla modifica del co- risorse positive di ognuno e con quelle
dice civile.
gettare le premesse per una risoluzioPer potere collaborare é evidente- ne, almeno parziale, del conflitto, giunmente necessario essere disponibili, gendo così ad un miglioramento della
favorire il dialogo e lo scambio di situazione nell'interesse del figlio e di
informazioni.
tutte le persone coinvolte.
Questo discorso é valido sia per i
due genitori, sia per la famiglia d'origine in relazione a quella affidataria,
Avv. Francesca Snider
ma anche per tutti i servizi, i centri di
Via Trevani 1
consulenza e le varie strutture che si
6600 Locarno
occupano del minore, penso agli operatori sociali, ai curatori, agli psicologi, agli assistenti sociali, alle delega17
M. Branda
1. Premessa
Vi è collocamento (o affidamento) di
un minore quando questi non vive
sotto la custodia dei propri genitori1.
Il concetto di affidamento non corrisponde ad un istituto giuridico autonomo ma esprime una relazione famigliare di fatto cui il diritto attribuisce determinati effetti giuridici2. L'affidamento può assumere diverse forme che si distinguono tra loro per lo
scopo, la durata, la struttura della
cellula d'accoglimento (famiglia, isti1 Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna
1990, ed. Staempfli & Cie SA, n. 10.04;
2 C. Hegnauer, op. cit., n. 10.10;
18
tuto, ecc.), le modalità di finanziamento e la base giuridica. L'ordinanza federale sull'affiliazione3 contempla per esempio quattro categorie di affidamenti:
a) l'accoglimento in famiglia (art. 4-11);
b) l'accoglimento a giornata (art. 12);
c) l'accoglimento in istituto (art. 13-20);
d) l'accoglimento diurno in culle, scuole speciali, ecc. (art. 13 lett. b).
È utile in questo contesto distinguere
tra “diritto di custodia” e “custodia di
fatto”5.
2.1. Il diritto di custodia
2.1.1.Il diritto di custodia (in tedesco
Obhutsrecht und -pflicht) è la
competenza del genitore (o in
casi particolari del tutore - art.
405 cpv. 2 CC) di stabilire il luogo di soggiorno e le modalità di
presa a carico del figlio. CostituTra le forme di collocamento merita
isce in tal senso uno degli elepoi una menzione particolare il collomenti cardini dell'autorità pacamento di minorenni in vista d'adorentale. Viceversa il genitore che
zione disciplinato, questo, da norme
non ha l'autorità parentale non
di legge specifiche (Ordinanza sul col4
ha neppure il diritto di custodia.
locamento in vista d'adozione - ).
Il presente (sommario) esame si
concentra sul problema della base giu- 2.1.2.Quando il genitore titolare del
ridica del collocamento in famiglia o
diritto di custodia non è in grado
in istituto, di alcuni aspetti formali
provvedere personalmente alla
della privazione o del trasferimento
cura e all'educazione quotidiadella custodia e delle conseguenze
na del figlio, lo può affidare
legali di un affidamento.
(senza per questo incrinare il
proprio diritto di custodia) a terze persone (famiglia o istituzio2. La custodia del bambino
ni) che assumono in tale eveI termini di collocamento o affidamennienza il ruolo di genitori affidato sono correlativi al concetto di cutari. La stessa facoltà compete
stodia: non vi può essere collocaal tutore quando i genitori sono
mento o affidamento senza che, in un
stati privati dell'autorità parentasenso o nell'altro, venga toccata la
le (art. 311, 312 e 405 cpv. 2 CC).
custodia.
3 RS 211.222.338
4 RS 211.221.36
5 Martin Stettler, Traité di droit privé suisse, Le droit
suisse de la filiation, ed. universitaires Friborgo 1987,
pag. 248 segg.;
19
2.1.3.Quando il o i titolari dell'autorità
parentale vengono privati del diritto di custodia in applicazione
dell'art. 310 CC, le prerogative
ad esso connesse passano all'autorità tutoria (in Ticino la
Delegazione tutoria comunale).
2.2.2.Il genitore (o il tutore) titolare
del diritto di custodia che non è
in grado di provvedere personalmente alla cura e all'educazione
quotidiana di suo figlio può affidarlo (custodia di fatto) a terze
persone (famiglie o istituti) sulla base di un contratto. I terzi
cui è stata affidata la cura di un
figlio sono definiti “genitori affidatari” (o affilianti) ai sensi dell'art. 300 CC.
2.1.4.Il diritto di custodia non può essere trasmesso né i genitori vi
possono rinunciare volontariamente: la destituzione del diritto presuppone sempre una decisione dell'autorità.
2.2.3.La custodia di fatto può essere
esercitata indipendentemente
dall'autorità parentale o dal diritto di custodia.
2.2. La custodia di fatto
2.2.1.È l'esercizio dei diritti e dei doveri collegati alla cura e all'educazione correnti del minore. Assumere la custodia di fatto significa assicurare quotidianamente al bambino ciò di cui ha
bisogno per uno sviluppo armonico sul piano fisico, intellettuale e spirituale. Di norma la custodia di fatto è assunta ed esercitata dal titolare del diritto di
custodia. Le eccezioni riguardano le madri minorenni, i figli
orfani o di genitori privati dell'autorità o della custodia parentale, i figli dati in affidamento, ecc.
2.3. Conclusione
È utile distinguere tra diritto di custodia e custodia di fatto.
Il collocamento del bambino presso terzi (famiglia o istituto) può avere
due ragioni:
a) i genitori titolari del diritto di custodia hanno trasferito volontariamente (per contratto) la custodia di fatto o
b) i genitori sono stati privati per decisione dell'autorità del diritto di
custodia (art. 310 CC) o, in certi
casi, dell'autorità parentale.
20
In casi particolari (i genitori non assi- 3.2. Il trasferimento per decisiocurano al figlio le cure necessarie) la
ne dell'autorità
delegazione tutoria può, in forza delle 3.2.1.L'autorità priva i genitori del dicompetenze che gli riserva l'art. 307.1
ritto di custodia:
CC, decidere il collocamento tempoa) quando il figlio non può essere
raneo del minorenne in un istituto
sottratto altrimenti al pericolo
(ospedale, clinica, ambulatorio, ecc.)
(art. 310.1 CC). La causa in
senza per questo giungere a privare i
questo caso risiede nel fatto
6
genitori del diritto di custodia .
che lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minorenne
3. Il trasferimento
non sono sufficientemente
garantiti, protetti o stimolati
della custodia
presso i propri genitori7;
3.1. Premessa
b) a richiesta dei genitori o del
In relazione al trasferimento della cufiglio quando i loro rapporti
stodia possono essere immaginate due
sono così gravemente turbasituazioni:
ti che non si possa ragionevolmente esigere da loro di
a) per decisione dell'autorità i genitocontinuare la convivenza (art.
ri sono stati privati del diritto di
310.2 CC);
custodia ai sensi dell'art. 310 CC (o
c) se il figlio ha vissuto a lungo
dell'autorità parentale ai sensi delpresso genitori affilianti qual'art. 311 CC) ed il minorenne è
lora il ripristino della custostato collocato in un istituto o in
dia possa pregiudicare seuna famiglia affidataria;
riamente il suo sviluppo (art.
b) per “contratto” i genitori hanno ri310.3 CC).
nunciato alla custodia di fatto collocando volontariamente il figlio in
un istituto o presso una famiglia 3.2.2.L'autorità decide d'altra parte
del successivo collocamento del
affidataria;
minorenne presso una famiglia
idonea o in istituto. In determinati casi, se si tratta di adole6 Helmut Ernst Henkel, Die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen gemäss art. 307 rev. ZGB, diss.
Zurigo 1977, pag. 88; Stettler op. cit. pag. 570;
7 C. Hegnauer, op. cit., n. 27.36;
21
scenti prossimi alla maggiore
età, possono anche essere autorizzati ad avere una dimora
indipendente8.
bambini di terze persone è a sua
volta impugnabile al Consiglio di
Stato (art. 49 RAf.).
3.2.5.I genitori affidatari non possono
invocare un diritto ad ottenere il
collocamento di un minorenne12.
3.2.3.Il collocamento in istituto è soggetto alle regole procedurali applicabili in materia di privazione
della libertà a scopo di assistenza (art. 314a CC).
Il giovane che ha compiuto i 16
anni è legittimato a contestare
personalmente la decisione9.
3.2.6.Nel Canton Ticino l'ufficio sociale esercita la vigilanza sul
collocamento in famiglia ai sensi dell'art. 10 OAff., 1bis lett. a)
Legge per la protezione della
maternità, 15.1 RAf.). Tali compiti non possono e non devono
pertanto essere assunti da un
curatore designato in base all'art. 308 CC13.
3.2.4.Il collocamento per più di tre
mesi di un minorenne (di meno
di 16 anni o ancora sottoposto
all'obbligo scolastico) presso
una famiglia affidataria presuppone che questa sia stata preventivamente autorizzata giusta
gli art. 316 CC, 4 OAff. e 8 RAf.
Contro la decisione di collocamento in una famiglia possono
ricorrere i genitori ma non il minorenne10. Contro la decisione di
revoca del collocamento possono ricorrere i genitori affidatari11.
La decisione di autorizzare o di
non autorizzare l'accoglimento di
3.3. Per volontà dei genitori
3.3.1.I genitori (o il tutore quando questi sono stati privati dell'autorità parentale) possono decidere
di affidare volontariamente i propri figli ad un istituto o ad un'altra famiglia. In questo caso tra i
genitori del bambino (o il tutore)
e la famiglia affidataria, rispettivamente l'istituto si instaura
un rapporto contrattuale14 aven-
8 C. Hegnauer, op. cit., n. 27.41;
9 Markus Lustenberger, Die Fürsorgerische Freiheitsentziehung bei Unmündigen unter elterlichen Gewalt,
ed. universitarie Friborgo 1987, pag. 138;
10 Rivista di diritto tutelare (RDT) 1995 pag. 104;
11 Decisione tribunale federale (DTF) 120 Ia 74;
12 C. Hegnauer, Das schweizerische Pflegekindrecht Struktur und Entwicklung, RDT 1985 pag. 103;
13 Albert Guler, Die Beistandschaft nach art. 308 ZGB,
RDT 1995 pag. 61;
14 C. Hegnauer, op. cit., n. 10.07;
22
te per oggetto il principio dell'affidamento stesso e le condizioni d'esecuzione.
nire ragguagli circa le parti contraenti, la durata del collocamento
(tempo determinato o indeterminato), gli aspetti finanziari, il conferimento di speciali poteri alla
famiglia affidataria, il disciplinamento delle relazioni personali del
figlio con i suoi genitori (libere o
limitate), la stipulazione di eventuali assicurazioni, informazioni
importanti o specifiche richieste
in relazione alla salute e le abitudini del minorenne.
3.3.2.Se il minorenne ha la capacità di
discernimento deve essere sentito (v. art. 301.3 CC).
3.3.3.Il contratto non è legalmente
soggetto ad alcuna forma (art.
11.1 CO) e può quindi anche
essere stipulato oralmente o
per atti concludenti; il contratto non è valido se esso non è il
risultato della libera espressione della volontà dei contraenti15. Se le parti non hanno convenuto un termine particolare,
la convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento con
la riserva della rescissione in
tempo inopportuno. D'altra parte quand'anche sia stato convenuto un termine di disdetta il
contratto può essere denunciato con effetto immediato, riservato gli interessi preponderanti
del minore16.
3.3.5.Sebbene la legge non lo esiga
appare sovente indicato, per la
chiarezza ma anche ai fini di una
responsabilizzazione delle parti
coinvolte, formalizzare in un documento scritto i diversi elementi
del contratto.
3.3.6.Contro la decisione dei genitori di
collocare il figlio presso una famiglia o in istituto non è dato ricorso;
è tuttavia riservato l'intervento
d'ufficio dell'autorità qualora ritenesse la misura pregiudizievole
per il minorenne. Genitori ed autorità tutoria devono comunque, per
quanto possibile, tenere conto
anche della sua opinione (art. 301.2
seconda frase;17).
3.3.4.Oltre all'indicazione del termine di
disdetta il contratto dovrebbe for15 Max Keller, Der Obhutvertrag, Innominatverträge:
Festgabe zum 60. Geburtstag von W. Schluep, Zurigo,
pag. 172;
16 C. Hegnauer, op. cit., n. 10.08; M. Keller, op. cit., pag.
187;
17 RDT 1985 pag. 105;
23
4. Conseguenze legali dell'af- 4.1.2.L'estensione dei poteri dei genitori affidatari dipende da una
fidamento
serie di fattori quali le modalità
di presa a carico (alla giornata,
alla settimana, al mese), del carattere temporaneo o durevole
dell'affidamento, delle relazioni
tra genitori naturali e genitori
affilianti, dell'età e della salute
del minorenne, ecc. Si dovrà inoltre tenere conto di altri fattori
quali in particolare il grado d'urgenza delle decisioni che i genitori affidatari sono chiamati a
prendere21.
Onde evitare dubbi può risultare
utile fissare un certo numero di
regole per via contrattuale, segnatamente per aspetti quali
l'alimentazione, la scolarità, la
formazione professionale, le
cure mediche correnti, eventuali interventi medici urgenti, ecc.).
In linea di principio i genitori
affidatari sono abilitati in base
all'art. 300.1 CC, a firmare libretti scolastici, scusare assenze da scuola, chiedere il rilascio
di un passaporto, autorizzare
cure mediche, consentire ad attività del tempo libero a far parte di gruppi o associazioni, ecc.
Il collocamento di un minore presso
una famiglia o in istituto non è privo di
conseguenze sul piano giuridico e,
quindi, su quello dei diritti e doveri
delle parti.
Gli art. 294 CC (compenso finanziario),
300 CC (rappresentanza), 333 CC (responsabilità del capo famiglia) si applicano dal canto loro nei confronti di
chi ha la custodia di un bambino siano
esse famiglie o istituzioni18.
4.1. I poteri di rappresentanza
4.1.1.Conformemente all'art. 300.1 CC
i terzi cui è affidata la cura di un
figlio rappresentano i genitori
nell'esercizio dell'autorità parentale nella misura in cui ciò sia
necessario per l'adempimento dei
loro compiti.
La norma è applicabile anche nei
confronti del tutore quando il minorenne è sotto tutela19. I genitori conservano l'autorità parentale: gli affilianti partecipano - per
legge - all'esercizio di questa autorità20.
21 RDT 1985 pag. 103; M. Stettler, op. cit., pag. 580;
18 M. Stettler, op. cit., pag. 578;
19 M. Stettler, op. cit., pag. 580;
20 RDT 1985 pag. 103;
24
4.1.3.La scelta dell'educazione religiosa, rimane di esclusiva competenza dei genitori i quali conservano la competenza anche
per tutte le decisioni che non
sono necessarie all'adempimento dei compiti inerenti l'affidamento, segnatamente per quelle che esulano dal quadro dell'educazione quotidiana ordinaria (orientamento scolastico, sottoscrizione di un contratto di apprendistato, intervento chirurgico non urgente, ecc.) e quelle
per le quali si sono eventualmente riservati un potere decisionale22. Anche in questo caso
i genitori affidatari hanno diritto
di essere preventivamente sentiti (art. 300.2 CC).
siano riscontrabili difficoltà per
esempio per quanto riguarda
l'esercizio delle relazioni personali o nei contratti tra famiglie.
4.2. Responsabilità civile (per
atti del minorenne)
4.2.1.A dipendenza della natura e delle modalità di collocamento di
un minore presso una famiglia
affidataria o un istituto, vi possono essere conseguenze sotto
il profilo della responsabilità civile ai sensi dell'art. 333 CC. In
base a questa norma il capo
famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro minorenne, interdetto o debole di
mente in quanto non possa dimostrare di avere adoperato
nella vigilanza la diligenza richiesta dalle circostanze.
Dal profilo giuridico si tratta di
una responsabilità oggettiva
per la quale non è necessario
dimostrare una colpa dell'interessato23.
4.1.4.Considerata la natura e l'estensione dei poteri di rappresentanza dei genitori affidatari si
dovrebbe prescindere, in linea
di massima, dalla designazione
di un curatore con speciali poteri di rappresentanza (art. 308.2
CC), evitando così la moltiplicazione e quindi la sovrapposizione di competenze e responsabilità. La nomina di un curatore
può invece giustificarsi laddove
4.2.2.La famiglia affidataria o l'istituto sono civilmente responsabili ai sensi dell'art. 333 CC,
nella misura in cui il minorenne
risulta integrato nella nuova co23 DTF 103 II 24;
22 RDT 1983 pag. 104;
25
munità domestica24. Ciò non
sarà il caso per esempio per gli
animatori di un centro che accolgono giovani o fanciulli per
alcune ore al giorno. Vi potrà
invece essere responsabilità ai
sensi dell'art. 333 CC se il minorenne rimane a dormire presso la famiglia affidataria o in
istituto e facesse rientro al domicilio dei propri genitori solo il
fine settimana 25.
sulterà assunta solidalmente da
tutti i membri26. Le persone giuridiche di diritto privato rispondono ai sensi dell'art. 333 CC
solo nella misura in cui la qualità di “capofamiglia” è riconducibile ad un membro dei suoi
organi (per es. per l'associazione la direzione o comitato e per
una fondazione, l'amministrazione).
4.3. Responsabilità contrattuale
I genitori o i terzi cui è affidato il
minorenne possono essere chiamati a
rispondere del danno causato in seguito ad una violazione degli obblighi
stabiliti contrattualmente in base ai
principi generali applicabili in materia
(art. 97 segg. CO in combinazione con
l'art. 7 CC -27).
Tra altre situazioni potrebbero entrare in considerazione risarcimenti
per rescissioni del contratto in deroga
ai termini di disdetta, per insufficienti
informazioni fornite dai genitori naturali, per insufficiente custodia, ecc.
4.2.3.Quand'anche una responsabilità ai sensi dell'art. 333 CC non
entrasse in linea di conto, si
tratterebbe comunque ancora di
stabilire se i genitori affidatari o
l'istituto che ospita il minore non
potrebbero essere chiamati a
rispondere del danno da esso
causato sulla base di norme contrattuali o, eventualmente, in
base ad uno statuto per funzionari pubblici.
4.2.4.Nell'ambito di un famiglia tradizionale (composta da madre e
padre) o di un istituto a conduzione collegiale, la responsabilità ai sensi dell'art. 333 CC ri-
4.4. Finanziamento
4.4.1.Conformemente all'art. 294.1
CC i genitori affilianti hanno
24 M. Stettler, La responsabilité du chef de famille (art.
333 CCS) lors de la prise en charge d'un mineur en
dehors du milieu parental - RDT 1984 pag. 93;
25 RDT 1984 pag. 93;
26 RDT 1984 pag. 95;
27 M. Keller, op. cit., pag. 186;
26
4.5. Diversi
4.5.1.Con il collocamento il minore è
tenuto ad obbedienza nei confronti dei genitori affidatari.
diritto, salvo deroghe convenute, ad un congruo compenso
per le cure prestate. La gratuità è presunta ove si tratti di
figli di stretti parenti o accolti
in vista d'adozione (cpv. 2). Si
tratta peraltro di un aspetto
che andrebbe definito chiaramente nell'ambito di un contratto prima dell'inizio del collocamento28.
4.5.2.I genitori naturali hanno invece
dal canto loro il diritto di essere
informati e di chiedere conto della gestione dell'affidamento29.
4.5.3.Per tutte le questioni di una
certa importanza che lo riguardano, si deve, per quanto possibile, tenere conto dell'opinione
del minore (art. 301 cpv. 2 CC).
Tale obbligo vale anche per i
genitori affidatari, per il tutore
e per le autorità chiamate a
prendere decisioni che lo concernono30.
4.4.2.L'importo del compenso dipende dalle circostanze concrete
(modalità del collocamento,
età ed esigenze particolari del
minorenne, ecc.). L'ufficio sociale ha dal canto suo allestito
delle tabelle circa la partecipazione finanziaria dei genitori naturali alle spese per l'affidamento familiare e fissato dei
criteri per la determinazione
delle rette.
Avv. Mario Branda
capufficio Vigilanza sulle tutele
Dip. delle Istituzioni
6500 Bellinzona
Con l'affidamento i genitori naturali non vengono svincolati
dall'obbligo di mantenimento
sancito dall'art. 276 CC.
28 M. Stettler, op. cit., pag. 583;
29 M. Keller, op. cit., pag. 183;
30 C. Hegnauer, op. cit., n. 26.04.
27
28
29
30
S. Vendemmia, M.P. Capasso, R. Coppola, C. Cioffi, M. Vendemmia
Reparto Neonatale Ospedale Moscati
di Aversa ASL CE-2
Introduzione
L'affidamento è considerato da più
parti come un'esperienza dolorosa per
i bambini. Per molti di loro, tuttavia,
costituisce l'intervento più significativo che la società possa offrire per
garantire loro sicurezza ed alimenti.
Nella nostra esperienza di reparto,
quello dell'interdizione della patria
potestà con conseguente affidamento del minore, sta diventando un problema emergente.
* articolo tolto da: Neonatologica: 4, 291-292, 1995
31
Cenni storici
Due di questi 4 casi riguardano due
sorelline nate ad un anno di distanza.
Tali bambine provenivano da famiglia
particolarmente indigente di condizioni socio-culturali estremamente
basse.
La madre ed i fratelli vivono in
promiscuità anche sessuale con il
convivente della donna ed i figli di
quest'ultimo. La madre inoltre è alcolista. È da segnalare che entrambe le
volte la donna ha partorito a casa, e,
solo in un secondo momento, un vicino ha provveduto ad informare telefonicamente il nostro ospedale che
ha inviato un'ambulanza a prelevare
madre e figlia.
Delle due bambine, il Tribunale dei
minori ha disposto per la prima, l'affido in Istituto e per la seconda direttamente l'affido familiare.
Il terzo caso è quello di una bimba
figlia di una tossicodipendente e di
uno spacciatore.
La madre aveva assunto eroina e
metadone durante la gravidanza e la
neonata ha presentato, in seconda giornata, una sindrome da astinenza per la
Casistica
Nella nostra esperienza di reparto quale ha ricevuto l'opportuna terapia.
Anche per questa bambina il Tribuabbiamo registrato nel corso del biennio 1993-1995, su un numero totale di nale ha disposto l'affido in Istituto.
Il quarto caso riguarda una bambi2675 nati, 4 casi in cui abbiamo dovuto informare i servizi sociali che poi na figlia di madre nubile affetta da
hanno richiesto al Tribunale dei mino- problemi di tipo psichiatrico (psicosi
ri l'interruzione della patria potestà. maniaco depressiva).
Paradossalmente la prima a ricevere
la protezione del tribunale per maltrattamenti, fu proprio una bambina
che già viveva presso una famiglia
adottiva nel 1874 a New York. Poiché
non esistevano leggi che tutelassero i
minori da genitori violenti, il Tribunale
non ritenne opportuno disporre che la
bambina lasciasse la famiglia adottiva.
Allora l'operatore del servizio assistenziale per l'infanzia ricorse alla
S.P.C.A. (Society for prevention of
cruelty to animals) fondata anni prima. La SPCA ragionò nei seguenti
termini: poiché un cucciolo d'uomo è
membro del regno animale, gode degli stessi diritti degli animali contro i
maltrattamenti. Alla fine la decisione del Tribunale fu a favore della
SPCA.
L'anno seguente a New York venne
fondata la S.P.C.C. (Society for Prention of cruelty to children) e numerose
organizzazioni simili sorsero ben presto in tutto il paese.
32
Anche questa bambina dopo la sospensione della potestà genitoriale è
stata affidata ad un istituto.
Per tutti e quattro i casi segnalati,
dal momento dell'interdizione della
potestà genitoriale, al momento dell'affido, sono decorsi in media quattro
mesi durante i quali le bambine sono
rimaste ospiti del nostro nido.
Questa condizione ha creato al personale del nostro reparto degli inevitabili problemi inerenti la gestione del
soggetto temporaneamente affidato
a cominciare dal vestiario, dalla dotazione personale delle suppellettili indispensabili (culla, passeggino, ecc.),
di cui tutto il personale si è fatto carico
personalmente, per finire ai problemi
di gestione di tipo più strettamente
sanitario, come ad esempio le vaccinazioni, il divezzamento, ecc.
Il personale parasanitario del reparto comunque ha assolto il compito
con grande abnegazione ed in maniera egregia, riuscendo ad assumere
alla perfezione il ruolo vicariante della
figura materna per le piccine, le quali
si sono completamente integrate nell'ambiente, tanto da risentirne al momento del distacco.
mutamento delle condizioni sociali ed
all'aumento di particolari situazioni
predisponenti, quali tossicodipendenza, stato di povertà e indigenza, alcoolismo ecc.
La procedura dell'affidamento implica interazioni complesse tra molti
soggetti, in particolare il minore, i
genitori naturali, i genitori affidatari e
gli operatori dei servizi sociali. Il ruolo
del pediatra deve essere quello di
cooperare con gli operatori sociali
nell'identificare per tempo questi soggetti a rischio e nel segnalarli alle
autorità competenti, affinché possano essere attuate tutte le procedure
necessarie per la tutela del minore.
Bibliografia
1) Accardo P.J., Whitman By: Children of mentally retarded parents.
Am. J.Dis.Child., 144, 69, 1990
2) Kempe C.,Silverman F., Steele B.:
The battered child syndrome.
JAMA, 181, 17, 1962
3) Widom C.S.: The cycle of violence.
Science, 244, 160, 1989.
Considerazioni e conclusioni
Il problema della sospensione della
potestà genitoriale sta assumendo
oggi un particolare rilievo in seguito al
33
Associazione Famiglie solidali - 2, place Bel-Air 1003 Losanna,
tel. 021- 320 226 26
L'Abuso sessuale
Il maltrattamento sessuale dei bambini purtroppo è frequente. Si tratta di
un'aggressione perpetrata sia da un
conoscente sia da un sconosciuto o di
incesto. L'abuso sessuale traumatizza
profondamente i bambini e gli adolescenti.
Può trattarsi di palpeggiamenti, di
stupro, di atteggiamenti equivoci o di
stimolazioni sessuali precoci (per
esempio la visione di videocassette
* traduzione dal francese di Silvia Gilardi, Locarno.
34
pornografiche). Pretendendo di educarlo ed esercitando un ricatto affettivo o terrorizzando la sua vittima, l'autore sprofonda il bambino in uno stato
di confusione distruttiva. In generale
è colui che il bambino considera come
il suo protettore che abusa di lui con il
suo potere. In un'inchiesta condotta
nel canton Vaud nel 1992, si sono
registrati circa 150 casi d'abuso sessuale dei quali due terzi commessi da
un membro della famiglia. L'abusato,
pur restando sottomesso e totalmente dipendente, detiene un temibile
potere: custodire o meno il segreto. Il
bambino vittima di abusi sessuali non
può domandare aiuto esterno perché
teme di mettere in pericolo la struttura familiare da cui dipende e che sente
il dovere di conservare. A tutto ciò si
somma una colpevolezza velata di
vergogna che è tipica delle vittime
d'abuso sessuale.
Nella famiglia incestuosa i bisogni affettivi, l'educazione e le cure non sono
sufficienti. Il calore di un ambiente
familiare necessario allo sviluppo del
bambino è assente ed è sostituito da
un comportamento fatto di occultamenti, di colpevolezze e di possessività. Si
crea cose un “affare di famiglia” nel
quale tutti i membri sono implicati in
relazioni disfunzionali. L'incesto è quindi
un problema che necessita un intervento su tutto l'insieme della famiglia.
Se la famiglia incestuosa non beneficia di una terapia:
a) il bambino resta esposto all'abuso
b) in caso di divorzio ogni partner adulto rischia di ricreare una nuova famiglia “a rischio” nella quale i bambini non saranno al sicuro;
c) il bambino, diventato adulto, corre
il grande rischio di ricreare un ambiente incestuoso con i propri figli.
Spesso l'incesto è la “soluzione” che
sceglie un membro della famiglia di
fronte ai problemi che vive nel suo
nucleo familiare. È una presa di potere
perverso che tende a mascherare le
carenze esistenti, quali la cattiva immagine di sè stessi, l'incapacità di stabilire una gerarchia parentale adeguata, la mancanza di scambi affettivi o la
difficoltà a integrarsi in seno al gruppo
familiare.
L'autore dell'abuso, il suo o la sua
partner, le vittime e, se la cosa è
indicata e consigliata clinicamente,
anche i fratelli e le sorelle coinvolti,
hanno tutti bisogno di una terapia
individuale o familiare. Un lavoro di
gruppo può anche essere molto utile,
persino indispensabile, per capire il
35
loro ruolo in una situazione traumatica e per riuscire a modificare il loro
comportamento.
- Nel nostro paese, per mancanza
d'altre vie, per proteggere il bambino vittima di abusi sessuali si
decide di toglierlo dalla sua famiglia e di sistemarlo altrove. Il bambino si sente penalizzato malgrado la fine delle sevizie, perché è
stato allontanato dalla sua famiglia, dai suoi compagni e dal suo
quartiere.
La partecipazione a dei gruppi di sostegno, come quelli proposti dall'associazione Famiglie Solidali, può essere un complemento alla terapia individuale o familiare. Condividendo le
loro esperienze e le loro prove, i partecipanti imparano a comunicare, a ritrovare fiducia in sè stessi e ad aiutar- - In generale l'autore di abusi sessi tra di loro. Il programma dei gruppi
suali nega i fatti e, spesso, l'inchiedi sostegno tende a precisare la ridista non riesce a raccogliere prove
stribuzione dei ruoli e dei sentimenti
sufficienti. Il Giudice, perciò, deve
della famiglia:
scegliere tra la parola del bambino
- chi proteggerà e come?
e quella dell'adulto.
- chi aiuterà e come?
- su chi ricade la responsabilità del- La vittima dell'abuso sessuale vive
l'abuso?
male i vari interventi delle autorità
sociali e giuridiche che sembrano agDobbiamo ammettere che per ora gravare ancor più i problemi invece di
non siamo preparati ad assumere alleviarli. Ecco perché, a volte, la
queste situazioni in modo soddisfa- vittima ritratta o rifiuta di testimocente e a impedire che si perpetuino niare.
L'inchiesta si prolunga e sfocia in
di generazione in generazione.
un nulla di fatto. Cosè il bambino si
- L'intervento terapeutico in queste sente totalmente abbandonato, perfamiglie è quasi sempre insuffi- sino tradito e, perciò, rigetta il monciente o inadeguato o addiritura do degli adulti. Perturbato nel suo
inesistente. Infatti, l'autore del- sviluppo fisico e affettivo, diventa
l'abuso, la vittima dell'abuso e gli una facile preda della delinquenza,
altri membri della famiglia sono della droga e della prostituzione malmolto reticenti di fronte ad ogni grado la terapia psichiatrica di cui
intrusione, anche se a fin di bene. può beneficiare. Oltre a ciò i genitori
36
responsabili non hanno nessun sostegno terapeutico e il rischio di recidive è molto elevato.
miglioramento delle relazioni interne. Lo scopo è la ricostituzione del
nucleo familiare. Genitori e bambini
partecipano separatamente a dei
gruppi che si organizzano in una prospettiva di progressione.
Le quattro categorie dei gruppi
sono i seguenti:
“Famiglie solidali”
Un programma d'aiuto alle famiglie di
bambini abusati sessuali, “Parents
Uniteds”, è stato creato nel 1971 dal
Dr. Hank Giarretto su richiesta del Servizio di Protezione della Gioventù della contea di Santa Clara in California.
Questo programma consiste a inquadrare le famiglie nei gruppi di sostegno, animati da professionisti dei
servizi psico-sociali e organizzati secondo un programma in diverse tappe.
Nel 1977 il servizio della Sanità della
California ritenne che il metodo di H.
Giarretto era un buon sistema per prendere a carico le famiglie incestuose e
lo sostenne finanziariamente. Dal 1979
il governo federale degli Stati Uniti
sostiene questo tipo di programma e
attualmente esistono oltre 150 associsazioni “Parents Uniteds” dell'America del Nord, Stati Uniti, Canada e
Messico.
1. I bambini e gli adolescenti vittime
d'abusi sessuali ripartiti secondo
l'età.
2. Gli adolescenti autori di abusi sessuali e i loro genitori.
3. I genitori il cui figlio e stato abusato fuori dal nucleo familiare.
4. I genitori autori di abusi sessuali e
i loro coniugi.
Gli obiettivi perseguiti nei vari gruppi
sono i seguenti:
- Contribuire a liberare i bambini e
gli adolescenti abusati dal peso
del loro trauma.
- Permettere ai genitori di aiutare in
modo più adeguato i loro figli abusati.
- Aiutare le famiglie a ritrovare un
ambiente migliore.
- Evitare le recidive.
- Prevenire gli abusi sessuali.
- Sviluppare una collaborazione migliore tra gli operatori sociali, polizia, giudici, avvocati e terapeuta.
Abbiamo adattato questo programma alle necessità del Canton Vaud e
l'abbiamo chiamato “Famiglie Solidali”. Abbiamo scelto questo modello, perchè permette alle famiglie colpite da questo grave problema di evolvere, per fasi successive, verso un
37
Si è formato un gruppo di professionisti nel campo psico-sociale per assicurare l'animazione dei gruppi. Basandosi sul modello degli Stati Uniti,
lavora per adattare il programma alla
mentalità del nostro paese. Il coordinamento tra il comitato e i professionisti che animano i gruppi è assicurato
dalla signora Maryse Bloch, assistente sociale, che si è familiarizzata con il
programma americano frequentando
un corso all'Istituto Giarretto in California.
nel quale possano esprimersi al proprio livello con i mezzi adatti alla loro
età. Grazie ai giochi, all'espressione
artistica e agli scambi i bambini e gli
adolescenti esplorano, capiscono e
esteriorizzano i loro sentimenti verso
l'abuso sessuale di cui sono stati vittime.
Questi gruppi vengono formati a
seconda dell'età dei partecipanti,
bambini o adolescenti e per gli adolescenti riuniti in gruppi di maschi e
femmine.
Il comitato della nostra Associazione
“Famiglie Solidali” è composto da rappresentanti dei settori medici, sociali
e giuridici. La loro collaborazione con
la nostra Associazione contribuirà sicuramente a una migliore intesa tra le
diverse istanze. L'esperienza negli
Stati Uniti, infatti, mostra che questo
programma diventa più efficace nella
misura in cui l'atteggiamento e l'impegno degli operatori sociali, della
polizia, degli avvocati, dei giudici e dei
terapisti sono convergenti.
2) Gruppo dei genitori il cui figlio
è stato abusato fuori dal nucleo
familiare
L'obiettivo di questo gruppo è d'aiutare i genitori a far fronte alle difficoltà
che possono incontrare, sia personalmente sia in seno alla famiglia che in
relazione al figlio abusato dopo la
scoperta dell'aggressione. Le coppie
possono analizzare le loro reazioni,
esprimere le emozioni e organizzare le
strategie per aiutare il bambino.
3) Gruppi di adolescenti autori
Descrizione dei gruppi
d'abusi sessuali e i loro genitori
1) Gruppi di bambini e di adole- Più della metà degli adolescenti che
scenti vittime d'abusi sessuali hanno abusato sono stati a loro volta
Si tratta di creare un ambiente rassi- vittime di maltrattamenti nella loro
curante in cui i partecipanti possano infanzia. Generalmente questi giovainteressarsi a sè stessi, riconoscere i ni non vivono più in famiglia, poichè
propri bisogni ed elencarli: un luogo quest'ultima non è in grado di assu38
merli. Per questo motivo sarebbe utile
che i genitori si uniscano al gruppo per
capire le ragioni che hanno condotto il
figlio ad avere un comportamento abusivo e analizzare la disfunzione della
famiglia.
poter esser aiutato da un terapista. I
gruppi sono misti, ma i genitori non
sono riuniti nello stesso gruppo. Ciò
permette ad ogni coniuge di capire i
problemi della sua coppia o del suo
partner grazie all'ascolto delle testimonianze di altri adulti confrontati
alle stesse difficoltà. Questo metodo
è di grande arricchimento, perché spesso alla testimonianza di un padre o di
una madre si da più peso che agli
interventi di un professionista.
Questo gruppo si divide in due tempi: un primo periodo d'orientamento
per affrontare i problemi della famiglia a cui segue un periodo consacrato ai giovani abusivi per portarli
ad analizzare le ragioni del loro comportamento.
È molto importante per i coniugi la
partecipazione a dei gruppi concepiti
4) Gruppi di genitori autori di abu- specialmente per loro. Sono obbligati
si sessuali e gruppo dei coniugi. ad esaminare le cause della loro manQuesti due gruppi formano una parte canza di protezione rispetto ai loro
importante del programma di “Fami- figli. Genitori che abusano e che non
glie Solidali”. I partecipanti seguono abusano affrontano i problemi della
un corso di circa due anni. Sono aiutati loro famiglia attraverso le loro espea riconoscere le loro responsabilità e rienze di bambini nelle loro famiglie
ad analizzare i motivi del loro compor- d'origine.
tamento. Riconoscere i meccanismi
che hanno portato all'abuso sessuale Voler indurre i genitori a conoscere
dovrebbe permettere di evitare le re- meglio i bisogni, i sentimenti e i ruoli
in famiglia è lo scopo del lavoro di
cidive.
questi due gruppi.
Bisogna sapere che la maggior parte
degli adulti che abusano dei bambini In un momento di ascolto e di aiuto
hanno subito loro stessi degli abusi reciproco saranno discussi i temi della
sessuali nella loro infanzia. Il program- comunicabilità in famiglia, del ruolo dei
ma tiene conto di questi parametri e genitori, della sessualità e l'apertura
affronta i problemi personali degli verso una riconciliazione della famiglia
adulti. Ogni partecipante dovrebbe malgrado i gravi traumi che ha vissuto.
39
1. Rapporto presidenziale anno
1996
Il 1996 è stato il quinto anno completo
di esistenza del nostro Gruppo regionale della Svizzera italiana dell'ASPI.
Un anno caratterizzato da importanti
avvenimenti che vorrei qui di seguito
elencare.
Nel mondo:
Il problema dei bambini maltrattati
anche durante il 1996 ha attirato l'attenzione dei media ma anche della
gente comune. Infatti molto si è parlato del lavoro minorile e della schiavitù
nella quale vivono milioni di bambini,
si è pure discusso del grave problema
40
delle mine anti uomo che mietono
migliaia di vittime tra i bambini. Su
questo problema si è tenuta nel 1996
anche una conferenza mondiale organizzata dall'ONU, malauguratamente
gli interessi in gioco non hanno permesso di abolire queste trappole mortali per vittime innocenti; forse la crescita di un sentimento più importante
a livello di popolazione mondiale potrà smuovere, con il tempo, i politici
che devono prendere le decisioni del
caso. Lo scandalo orribile della pedofilia in Belgio, ma anche nei paradisi
del sesso senza limite dei paesi del
terzo mondo, sostenuta e alimentata
da nostri insospettabili occidentali ha
scosso l'opinione pubblica e mi piacerebbe credere anche le coscienze dei
singoli. La conferenza di Stoccolma
sul problema degli abusi sessuali sui
minori del 1996, anche se accompagnata da un grande fiume di parole
non ha, al solito, modificato molto
nelle alte sfere dei nostri politici. La
Svizzera ha inviato un folto gruppo di
esperti a Stoccolma ma l'unica realizzazione concreta è stato quella di leggere che si farà uno studio sulla situazione della prostituzione minorile in
Svizzera. Un po' poco mi sembra. Ma
al solito il Consiglio Federale non si
sente toccato da questo problema
perché gli mancano le competenze,
competenze che nessuno gli da e, vi-
sto che comporterebbero investimenti finanziari importanti, non vuole neanche arrogarsi o richiedere.
In Svizzera:
Alle Camere Federali se non proprio a
tamburo battente è comunque arrivato nel 1996 il rapporto Infanzia maltrattata in Svizzera. Si è discusso di
abolire le punizioni corporali come
misure educative all'interno e fuori
dalla famiglia (contrariamente al parere del Consiglio Federale, ed è tutto
dire, il Consiglio Nazionale aveva accettato questa mozione, malauguratamente il Consiglio degli Stati, più
tardi, non è stato dello stesso parere e
così si ritornerà, spero di ridiscuterne!). La mozione Béguin di prolungare
i termini di prescrizione degli abusi
sessuali sui minori (ma non dell'incesto!) passata al Consiglio Nazionale
con l'importante aggiunta che tale
termine di prescrizione potesse decorrere dal raggiungimento della maggiore età e poi stata ridimensionata
dal Consiglio degli Stati che ha stralciato l'inizio con la maggiore età della
vittima. Le opinioni dei politici in questo campo sono alquanto divergenti e
comunque una grande maggioranza è
molto restia ai cambiamenti!
Alle Camere è arrivata nel 1996
anche la ratifica della firma della Convenzione dell'ONU sui diritti dei bam41
bini del 1989. Discussioni che hanno
coinvolto interessi che poco toccavano i diritti dei bambini ma di altra
natura hanno distorto le discussioni e
la questione con le varie riserve non è
ancora sciolta.
Restando nel campo della politica federale mi piace sottolineare qui che il
2 ottobre 1996 il Consigliere Nazionale Werner Carobbio con il sostegno di
55 altri parlamentari ha presentato un
postulato al Consiglio Federale per
chiedere che le Casse Malati siano
tenute ad assumersi i costi della diagnosi e delle cure nei casi di minori
maltrattati. Un passo importante che
permetterebbe, se attuato, di far uscire dal limbo delle false diagnosi i
bambini vittime di maltrattamenti e di
poter più efficacemente sostenerli
nelle cure a medio e lungo termine.
Questo postulato non è ancora stato
discusso e spero ardentemente che
possa, per il diritto che hanno anche i
minorenni di essere considerati a pieno titolo come individui, essere accettato e realizzato. I minorenni maltrattati non devono chiedere la carità per
essere curati!
zionale con 68 voti bocciava questa
sua mozione. Noi del Gruppo Regionale della Svizzera italiana abbiamo raccolto, nella primavera del 1996, 8620
firme per far mettere nel progetto della nuova Costituzione Federale degli
articoli contro il maltrattamento e per
la protezione dei minori. Questa nostra iniziativa sembrava essere caduta
nel dimenticatoio di coloro che devono
preparare questo progetto ma ora, grazie all'interessamento della FSAG (Federazione Svizzera delle Associazioni
Giovanili) è stato organizzato un gruppo di lavoro, io rappresento gli 8620
firmatari ticinesi. Questo gruppo ha
raccolto tutte le proposte che concernevano le proposte di aggiunte al progetto di nuova Costituzione Federale
che toccavano i minori e giovani ed ora
sta lavorando appunto ad ottenere l'inserimento nella nuova Costituzione
Federale di articoli che concernono i
bambini, gli adolescenti ed i giovani.
Tra questi articoli uno concerne appunto la protezione dei minori ed il diritto a
non essere maltrattati. Possiamo così
essere contenti, forse nel 2000 avremo
una Costituzione Federale più esplicita
nei confronti dei minori.
Pia Hollenstein, consigliera nazionale
di San Gallo, aveva tentato di ottenere
un articolo costituzionale per la protezione dei bambini ma il Consiglio Na-
Nel Ticino:
In Ticino è stato nominato il Delegato
ai problemi della violenza e alla loro
prevenzione. Tutte le vittime dovreb42
bero ora avere un punto di riferimento.
La rete di aiuto dovrebbe essere migliorata e potenziata con la creazione
di quattro Unità di Intervento Regionale (UIR) che dovrebbero collaborare
con i quattro CAN-teams degli ospedali. Nel 1997 un primo corso di formazione per i membri delle UIR dovrebbe contribuire a migliorare le potenzialità di intervento.
ciazione resta troppo piccola ed elitaria per riuscire a smuovere politici ed
opinione pubblica. Un allargamento
della nostra base è indispensabile.
Il nostro Comitato regionale si è
riunito 5 volte e il 20 di novembre,
come è ormai tradizione, abbiamo tenuto la nostra Assemblea annuale. La
partecipazione sempre molto limitata
di partecipanti, all'Assemblea e anche ai lavori del Comitato, fa che il
I docenti di nove sedi di scuole elemen- 1997, l'ultimo del terzo mandato, dotari hanno usufruito nel 1996 di tre vrà diventare un anno di riflessione in
pomeriggi di formazione sui maltratta- vista di una nuova strategia da svilupmenti e di una serata con il Magistrato pare nell'Assemblea annuale di nodei minorenni avv. P. Pesenti. Questa vembre del 1997.
formazione è nata per iniziativa del
Nel 1996 sono usciti due Bollettini
Dipartimento dell'istruzione e della ASPI (il 14 e il 15), quello di dicembre
cultura (DIC) dopo il nostro corso pilota è stati rinviato a gennaio 1997 per un
ai docenti di Agno nel 1995.
accumulo di lavoro alla Redazione.
Nel 1997 questa formazione dovrebbe vedere coinvolti tutti i docenti Personalmente ho tenuto 8 conferendelle scuole elementari del Cantone. ze serali sui problemi dei maltrattamenti ai minori e il diritto dei bambini
La nostra attività:
al rispetto; ho partecipato alla formaMolteplice è stata l'attività del Grup- zione dei docenti di scuola elementapo regionale della Svizzera italiana re, delle reclute della polizia cantonadell'ASPI. L'Assemblea Generale del- le, degli allievi e allieve delle scuole
l'ASPI tenuta ad Augio in Val Calanca magistrali, degli allievi e allieve di due
in primavera è stata sicuramente l'oc- corsi della scuola cantonale per opecasione per noi del Gruppo regionale ratori sanitari; ho partecipato a 5 riudi incontrare il nostro Comitato cen- nioni del CAN-team di Bellinzona e a 2
trale dell'ASPI e i pochi amici che ci sedute della Commissione LAVi. Molhanno seguito fino lassù per discutere ti sono stati gli interventi su situazioni
dei nostri problemi. La nostra Asso- concrete di maltrattamenti.
43
Cinque sono state le apparizioni in
televisione o sui giornali ticinesi durante il 1996.
In collaborazione con la Pro Juventute
dipartimento romando e dipartimento
della Svizzera italiana abbiamo potuto realizzare la mini-guida Essere genitori non è facile! che viene distribuita in tutti i reparti ostetrici del Cantone e che, dopo meno di un anno dalla
sua apparizione, già quasi ha esaurito
la prima edizione di 15000 copie.
La nostra statuetta Arturo è stata
distribuita per la seconda volta al Film
Festival Ragazzi di Bellinzona. La giuria internazionale sotto la presidenza
della signora Eva Schwarzwald di
Milano l'ha assegnata al film israeliano Non c'era la guerra nel '72 di
David Kreiner. Questo primo lungometraggio di Kreiner è dedicato al
periodo dell'adolescenza, periodo di
maturazione, e si è concentrato sui
sentimenti e sulle emozioni più profonde del protagonista, un ragazzo di
14 anni, Yoni. L'alienazione, la solitudine e il dovere che sovrasta ogni
adolescente di obbedienza alle leggi
del mondo degli adulti sono i sentimenti che il regista magistralmente fa
risaltare e ci fanno pensare quanto sia
importante il concetto di rispetto dell'identità del ragazzo.
L'artista Luca Marcionelli ha regalato al nostro Gruppo regionale il grup-
po di trentatré statuette Arturo che
aveva preparato per la mostra internazionale di Vira Gambarogno G'96.
Alcune sono già state vendute, tre
sono state acquistate dal Comune di
Vira Gambarogno.
Per gli amici del nostro Gruppo Regionale alla fine di luglio abbiamo
organizzato una visita alla mostra di
sculture G'96 di Vira Gambarogno. È
stato un momento di incontro molto
apprezzato da tutti.
Il teatro Paravento di Locarno ci ha
offerto in giugno lo spettacolo I casi
della fame e dell'amore. Sempre in giugno La Coppa Corner di golf a Magliaso
dedicava una gara al nostro Gruppo.
Bambini di Cagiallo, di Locarno e di
Losone organizzavano bancarelle per
raccogliere dei soldi per le nostre attività. Il Rotaract del Sottoceneri, la
società pro Monti dei Monti della SS
Trinità, il Comitato beneficenza Cai e
Barejott di Bré, il Club dei genitori di
gemelli di Locarno, l'Air Grisha di San
Vittore, l'Agricola ticinese di Bellinzona, la Teletombola della RTSI e più di
altri 170 donatori ci hanno sostenuto
finanziariamente o hanno pagato l'abbonamento al nostro Bollettino.
La Banca della Svizzera Italiana di
Ginevra ci regalava una grossa somma di denaro. Il Credito svizzero di
Bellinzona, La Banca Migros di Lugano e la Corner Banca di Lugano sono
44
stati gli altri istituti bancari che ci
hanno gratificato nel 1996 di importanti offerte finanziarie.
La nostra cassa attualmente è ben
dotata ora abbiamo bisogno di persone per concretizzare altri progetti oltre
a quelli di sempre dell'informazione e
della formazione.
mento. Si tratta di una lacuna che
merita di essere colmata. Essa potrebbe rientrare in parte nelle misure
di prevenzione che la LAMAL in generale prevede.
I sottoscritti chiedono al Consiglio
federale di precisare, almeno a livello
di ordinanza, che le casse malati sono
tenute ad assumersi i costi della diadott. med. Amilcare Tonella gnosi e dei trattamenti somatici e psipresidente del Gruppo regionale chici praticati da medici e psicologi
della Svizzera italiana dell'ASPI formati ai minorenni assicurati, indipendentemente dalla forma di maltrattamento subito. Analogo obbligo
2. Postulato dell'onorevole di assunzione dei costi dovrebbe essere esteso ai genitori o adulti autori
Werner Carobbio.
di maltrattamenti o a rischio di malIl 2 0ttobre 1996 l'on. W. Carobbio trattamenti (copertura dei costi di psinella sua funzione di consigliere na- coterapia o di particolari interventi
zionale consegnava al Consiglio Fede- medici).
rale il seguente postulato:
Nel rapporto “Infanzia maltrattata in
Svizzera” il gruppo di lavoro formulaTitolo:
Maltrattamenti infantili. Casse ma- va una serie di raccomandazioni sulla
presa a carico dei costi derivati dal
lati: assunzione dei casi.
maltrattamento ai minori. Nella sua
Testo:
La legge sull'assicurazione malat- presa di posizione sul rapporto il Contia prevede la copertura dei costi deri- siglio Federale sosteneva che in prativanti da un incidente (art.1, cpv 2 lett. ca le casse malati non hanno mai fatto
b). Nei casi delle conseguenze di mal- difficoltà per le ospedalizzazioni di
trattamenti infantili i costi di ospeda- bambini maltrattati. Infatti secondo la
lizzazione sono quindi coperti. Per con- legge sull'assicurazione malattia (LAtro la legge non parla dell'assunzione MAL) che ha portato, secondo il godei costi ambulatoriali di terapia per verno, numerosi e sostanziali migliola vittima e per l'autore del maltratta- ramenti le casse malati devono obbli45
gatoriamente pagare le spese derivate da un incidente. Nell'incidente rientrerebbero anche i maltrattamenti subiti da minorenni. I costi delle ospedalizazzioni sono così coperti. Ma il diritto riservato alle Casse malati di potersi rifare sugli autori dei maltrattamenti non semplifica certo le cose.
Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Semadeni, Spielmann, Stump,
Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät,
Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zbinden e Zisyadis.
Un plauso all'iniziativa dell'onorevole
Carobbio e confirmatari. Forse dovrei
sottolineare che in effetti le ospedaMa se questo è vero la presa a carico lizzazioni per maltrattamenti sono semdei costi ambulatoriali di terapia per la pre state pagate dalle casse malati,
vittima e l'autore è tutt'altro che chiara anche se spesso i medici nascondevae garantita. Eppure l'importanza di tali no la vera diagnosi sotto la generica
cure, per la vittima ma anche e soprat- diagnosi di “incidente”. Ma oggi non
tutto per l'autore, è evidente. In gene- possiamo più continuare così. I malrale e come misura preventiva. S'impo- trattamenti ai minori non sono inne quindi una chiarificazione della ma- cidenti, malattie o gravidanze, i
teria e una precisazione di tali obblighi tre generi di patologie che la LAMAL
per le casse malati, almeno in sede di considera come obbligatoriamente
ordinanza di applicazione della LAMAL. presi a carico dalle casse malati. I
È quanto si chiede con il postulato.
maltrattamenti sono “patologie” con
una loro connotazione e che si espliCofirmatari (55) in ordine alfabetico: cano nei quattro tipi:
Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von 1. maltrattamento psicologico
Allmen, Banga, Baumann Stephanie, 2. maltrattamento fisico
Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel, 3. abuso sessuale
Bühlmann, Chiffelle, de Dardel, von 4. trascuratezza e negligenza
Felten, Goll, Grobet, Gross Andreas,
Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Hae- Per tutti e quattro questi tipi le casse
ring Binder, Hafner Ursula, Hämmer- malati devono sopportare i costi di
le, Herczog, Hilber, Hollenstein, Hu- cura ospedaliera e ambulatoriale per
bacher, Hubmann, Jans, Jeanpretre, vittima ed autore/autrice. E anche le
Jutzet, Ledergerber, Leemann, Maury situazioni a rischio devono, come dice
Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, bene l'on. Carobbio, essere consideMüller-Hemmi, Ratti, Rechsteiner- rate nella nuova LAMAL.
46
Spero che il Consiglio Federale non si
nasconda dietro ad un generico” continuate come avete fatto finora”...
sarebbe estremamente grave per i diritti dei minori alla salute.
3. Errata Corrige
Nel resoconto finanziario del 1995
apparso sul Bollettino numero 14 a
pagina 56 siamo incorsi in un errore.
La somma finale non è di 24700,85
fr. Ma bensì di 23700.85 fr.
4. Date da ricordare
8-11 luglio 1997 terzo congresso della BASPCAN (British Association for
the Study and Prevention of Child Abuse an Neglect) dal tema: “ Approaching the millennium - The future shape of child Protection”.
Luogo: Heriot Watt University,
Edimburgo, Scozia. Congress Office:
PO box 5517, Inverness IV 12ZL Scotland.
20 novembre 1997 assemblea annuale del Gruppo regionale della Svizzera italiana dell'ASPI. Ulteriori informazioni seguiranno nei prossimi Bollettini.
47
Svegliatevi Bambine
Edizione: Zelig, Milano, 1996
pag. 123
ISBN 88-864-7131-9
Pat Carra e Margherita Giacobino
Una storia in cui testo e fumetti si
intrecciano per raccontare una favola
gialla, protagoniste due bambine,
Martina e Livia, sensibili e intraprendenti, sorridenti guerriere ben decise
ad aprire gli occhi sul lato oscuro della
vita, ovvero sulle violenze che si consumano ai danni delle bambine.
Che cosa succede si il padre (o il
nonno, lo zio, il cugino, l'idraulico) è un
“mostro”? Come farà la vittima a tor48
nare alla vita normale? Queste e altre
sono le domande inquietanti che si
pongono, e a cui danno risposte ancora più inquietanti. Nel frattempo, la
piccola Deborah, vittima predestinata, insieme al fratellino Michael auspice il Tribunale dei minori, passa di
padre in padre, ovvero dalla padella
alla brace. E sarà proprio lei, con una
mossa agile e imprevista, a dissolvere
l'incubo.
quelle che egli ha scritto oggi, a cinquant'anni di distanza: le sue pagine
lasciano una traccia così indelebile nell'anima, una fitta così resistente, un vero
e proprio trauma che lascia immobili,
inetti”
Binjamina Wikomirski racconta la sua
drammatica storia, non sa di chi è figlio,
ha vissuto i primi anni della sua vita nel
campo di sterminio di Majdanek e poi in
altri lager polacchi nei quali ha perso i
genitori e i fratelli. Passerà poi un certo
tempo in orfanotrofio prima di venire
adottato da una famiglia. Ora dopo cinquant'anni la sua memoria è tornata in
quei luoghi e tempi dell'infanzia così
distanti da ogni umana misura.
Questo libro dovrebbe farci ricordare che se anche i lager nazisti non
esistono più esistono altri lager nel
mondo dove i bambini vivono l'incubo
della morte, della fame, degli stenti,
della separazione brutale dai genitori
e dai fratelli, le guerre non sono finite!
Esistono anche città mostruose dove
il marciapiede è la casa di molti bambini senza infanzia. La miseria di certe
popolazioni, e penso alla Bulgaria in
questo momento ma anche all'India e
agli orfanotrofi cinesi veri e propri
lager di sterminio per bambine, alimenta la sofferenza di questi bambini
senza futuro. Pensiamoci e cerchiamo
tutti di dare il nostro contributo per modificare questo immenso inferno! (To)
Come fare a ridere quando si parla di
stupro, incesto, abusi sulle bambine?
Ma smascherando gli ottusi trucchi
dello stupratore, è ovvio. Per non giocare mai più il gioco della vittima. (To)
Frantumi. Un'infanzia 19391948
Edizione: Mondadori, Milano 1996
pag. 130
Binjamin Wilkomirski
Elena Loewenthal sul quotidiano “Il Sole
24 ore” scrive: “Io non ho lingua materna, e neanche paterna”: è così che Binjamin Wilkomirski inizia a raccontare la
propria storia. Ed è come se questo “Io
non ho…” si ripetesse all'infinito, risuonando come un'eco sinistra e penetrante in ogni pagina, in ogni riga, in ogni
parola del libro. È raro leggere cose più
terribili, più dolorose e lancinanti di
49
Maltraitance à enfants
Edizione: Masson, Parigi, 1996
pag: 216
Didier Gosset, Valéry Hedouin, Eric
Revuelta e Marie Desurmont
Un libro sintetico, chiaro, molto pratico e didattico destinato ai medici.
Confrontati con i problemi dei maltrattamenti ai minori i medici si sentono spesso sorpassati e mal piazzati. Come porre la diagnosi senza sbagliare? Come trovare l'abuso sessuale? Quale è la migliore presa a carico? Come richiedere l'aiuto ad altri?
Queste e altri dilemmi vengono affrontati e risolti. Questo libro è stato
scritto da medici pediatri, specialisti di medicina legale e psichiatri
francesi di Douai. Un libro che dovrebbe essere letto da studenti di
medicina, da infermiere, assistenti
sociali, magistrati e naturalmente
da tutti i medici che lavorano con
minori. (To)
50
ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA
GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
PRO MEMORIA
Comitato
Presidente
Dr. Amilcare TONELLA, pediatra, Bellinzona tel. 091/825 52 52
Segretaria, cassiera
Jenny LAZZAROTTO, assistente medico, Biasca
Chantal HEIZ, assistente medico, Bellinzona
Membri
Marina ARMI, consulente famigliare, Pazzallo
Myriam CARANZANO, medico, Cagiallo
Fabrizio FAZIOLI, giornalista, Bellinzona
Gabriele FERRARI, avvocato, Chiasso
Dr. Donato GERBER, pedopsichiatra, Bellinzona
Pierre KAHN, psicologo, Canobbio
Apparizione:
3 volte all'anno
Indirizzo Redazione:
Dr. med. A. Tonella
Piazza Nosetto 4a
CH- 6500 Bellinzona
I versamenti vanno
effettuati presso il: Credito Svizzero 6901 Lugano-UC, CCP 69-3008-1
a favore di: 810521-60 CS Bellinzona
ASPI gruppo regionale della Svizzera Italiana-Bellinzona
Copyright:
Riproduzione autorizzata citando la fonte
Impaginazione:
Fondazione Diamante - Laboratorio Laser - Lugano
Stampa:
1700 copie - Tipografia Coduri e Bremer - Lugano
stampato su carta rispettosa dell'ambiente
Fotografia:
di Amilcare Tonella
✂
Chi vuole entrare a far parte del nostro
Gruppo Regionale della Svizzera Italiana dell’Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia deve:
1. chiedere di far parte dell’Associazione
svizzera per la protezione dell'infanzia:
Brunnmattstrasse 38, casella postale
344, 3000 Berna 14 tel. 031 382 02 33,
Fax 031 382 45 21
2. versare la quota sociale (attualmente 50 fr.), dell’Associazione svizzera
per la protezione dell'infanzia a Berna
CCP 30-12478-8
3. annunciarsi alla segretaria del Gruppo Regionale (vedere pag. 2 l'indirizzo) per avere il materiale.
Si rimane membri del Gruppo Regionale pagando annualmente la
sola tassa sociale all'ASPI di Berna
Il Bollettino lo si può ricevere versando
30.– fr. (50.– fr. per associazioni, scuole, enti, ecc.) sul nostro conto. Ogni
offerta superiore ai 50.– fr. fa scattare
automaticamente l'abbonamento.
Ogni offerta è ben accetta e ci permette di continuare il nostro lavoro.
Credito Svizzero 6901 Lugano-UC
CCP 69-3008-1.
a favore di:
810521-60 CS Bellinzona
ASPI gruppo regionale
della Svizzera italiana-Bellinzona
Le vostre osservazioni ci interessano, qui avete uno spazio a vostra disposizione:
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GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
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Sì, mi interesso all'ASPI.
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bollettino ASPI al seguente indirizzo:
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ASPI
GR della Svizzera Italiana
c/o Dr. A.Tonella
Piazza Nosetto 4a
6500 Bellinzona
N.16 GENNAIO 1997
Da ritagliare e inviare al seguente indirizzo:
BOLLETTINO ASPI
P.P.
6500 BELLINZONA 4
Editoriale
Il bambino e la famiglia d'affido
Il collocamento - Alcuni aspetti giuridico formali
Sospensione della podestà genitoriale: un problema emergente
Famiglie solidali - Aiuto ai bambini e agli adolescenti
abusati sessualmente e alle loro famiglie
Attività e comunicati importanti
Libri e recensioni