BO LLETTINO A S PI
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BO LLETTINO A S PI
ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA ✂ Sì, mi interesso all'ASPI. Vogliate inviarmi altre informazioni. Affrancare P.F. Non voglio più ricevere la vostra pubblicazione Vogliate inviarmi... esemplari del bollettino ASPI al seguente indirizzo: Ho pagato l'abbonamento alla rivista che desidero ricevere Nome: Cognome Via: Città: Tel. ASPI GR della Svizzera Italiana c/o Dr. A.Tonella Piazza Nosetto 4a 6500 Bellinzona N.16 GENNAIO 1997 Da ritagliare e inviare al seguente indirizzo: BOLLETTINO ASPI P.P. 6500 BELLINZONA 4 Editoriale Il bambino e la famiglia d'affido Il collocamento - Alcuni aspetti giuridico formali Sospensione della podestà genitoriale: un problema emergente Famiglie solidali - Aiuto ai bambini e agli adolescenti abusati sessualmente e alle loro famiglie Attività e comunicati importanti Libri e recensioni ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA PRO MEMORIA Comitato Presidente Dr. Amilcare TONELLA, pediatra, Bellinzona tel. 091/825 52 52 Segretaria, cassiera Jenny LAZZAROTTO, assistente medico, Biasca Chantal HEIZ, assistente medico, Bellinzona Membri Marina ARMI, consulente famigliare, Pazzallo Myriam CARANZANO, medico, Cagiallo Fabrizio FAZIOLI, giornalista, Bellinzona Gabriele FERRARI, avvocato, Chiasso Dr. Donato GERBER, pedopsichiatra, Bellinzona Pierre KAHN, psicologo, Canobbio Apparizione: 3 volte all'anno Indirizzo Redazione: Dr. med. A. Tonella Piazza Nosetto 4a CH- 6500 Bellinzona I versamenti vanno effettuati presso il: Credito Svizzero 6901 Lugano-UC, CCP 69-3008-1 a favore di: 810521-60 CS Bellinzona ASPI gruppo regionale della Svizzera Italiana-Bellinzona Copyright: Riproduzione autorizzata citando la fonte Impaginazione: Fondazione Diamante - Laboratorio Laser - Lugano Stampa: 1700 copie - Tipografia Coduri e Bremer - Lugano stampato su carta rispettosa dell'ambiente Fotografia: di Amilcare Tonella ✂ Chi vuole entrare a far parte del nostro Gruppo Regionale della Svizzera Italiana dell’Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia deve: 1. chiedere di far parte dell’Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia: Brunnmattstrasse 38, casella postale 344, 3000 Berna 14 tel. 031 382 02 33, Fax 031 382 45 21 2. versare la quota sociale (attualmente 50 fr.), dell’Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia a Berna CCP 30-12478-8 3. annunciarsi alla segretaria del Gruppo Regionale (vedere pag. 2 l'indirizzo) per avere il materiale. Si rimane membri del Gruppo Regionale pagando annualmente la sola tassa sociale all'ASPI di Berna Il Bollettino lo si può ricevere versando 30.– fr. (50.– fr. per associazioni, scuole, enti, ecc.) sul nostro conto. Ogni offerta superiore ai 50.– fr. fa scattare automaticamente l'abbonamento. Ogni offerta è ben accetta e ci permette di continuare il nostro lavoro. Credito Svizzero 6901 Lugano-UC CCP 69-3008-1. a favore di: 810521-60 CS Bellinzona ASPI gruppo regionale della Svizzera italiana-Bellinzona Le vostre osservazioni ci interessano, qui avete uno spazio a vostra disposizione: Indice EDITORIALE 4/7 IL BAMBINO E LA FAMIGLIA D'AFFIDO 8/17 IL COLLOCAMENTO ALCUNI ASPETTI GIURIDICO FORMALI 18/30 SOSPENSIONE DELLA PODESTÀ GENITORIALE: UN PROBLEMA EMERGENTE 31/33 FAMIGLIE SOLIDALI AIUTO AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI ABUSATI SESSUALMENTE E ALLE LORO FAMIGLIE 34/39 ATTIVITÀ E COMUNICATI IMPORTANTI 40/47 LIBRI E RECENSIONI 48/50 3 Care lettrici e cari lettori, Buon Anno! Questo 1997 ormai è iniziato da qualche settimana ma gli auguri mi sento di doverveli lo stesso. Questo Bollettino numero 16 esce con un certo ritardo che non vorrei diventasse regola! Ma il trasloco del mio studio ha fatto accumulare così tante cose da dover rimandare quello che non sembrava essere prioritario. Le mie considerazioni sull'anno che è passato le troverete nel rapporto presidenziale che segue a pagina 40 e pertanto mi limito a presentarvi in sintesi il contenuto di questo Bollettino. Termina con questo numero del Bollettino la presentazione delle con4 ferenze della giornata di studio del 25 marzo 1996 a Lugano (Centro Civico) sul tema Il bambino e la famiglia d'affido (d'accoglienza) - La pratica del diritto-dovere di visita e la sua significanza. Giornata organizzata da: Luogo d'incontro Yo-Yo, dal Servizio sociale cantonale e dalla Associazione ticinese delle famiglie affidatarie. Le tre conferenze magistrali sono state pubblicate sul numero 15 del Bollettino, oggi invece pubblichiamo le due conferenze della tavola rotonda con il pubblico, quella dell'avvocato Francesca Snider di Locarno dal titolo: Il bambino e la famiglia di affido (d'accoglienza). La pratica del diritto-dovere di visita e la sua significanza - Testimonianza di una legale e quella dell'avvocato Mario Branda responsabile dell'Ufficio tutele e curatele del Cantone Ticino dal titolo: Il collocamento - Alcuni aspetti giuridico-formali dell'affidamento di minori a terzi. L'avv. F. Snider con la sua conferenza ci porta la sua esperienza di legale quando è chiamata a dare il suo parere su situazioni conflittuali di separazioni o divorzi. Valutare il conflitto di interessi che può esistere tra l'adulto che vuole esercitare il suo diritto-dovere di visita e il diritto “al bene del figlio o della figlia” risulta molto difficile, dice l'avvocato, anche perché il minore non è mai rappresentato da un altro legale e coloro che operano sulla famiglia troppo spesso non collaborano tra di loro nella ricerca di una soluzione. L'articolo dell'avv. Branda e un lavoro molto approfondito sul diritto di custodia del minore e sulle conseguenze legali dell'affidamento alla luce anche della giurisprudenza attuale, molto ben elencata alla fine dell'articolo. L'articolo porta poi come chiosa lo schema dell'organizzazione del diritto tutorio nel Cantone Ticino e un riassunto degli articoli sulle misure di protezione del diritto civile svizzero. Un articolo questo che va tenuto sempre a portata di mano per tutti quelli che lavorano con minori. Ricordo qui che l'11 novembre del 1995 l'ASPI aveva dedicato la giornata di formazione di Friborgo al tema: Ressources et limites des autorités tutélaires dans la domaine de la protection des enfants. Mentre quella del 23 novembre 1996 aveva avuto come tema: La protection de l'enfant à travers le code pénal”. Un riassunto delle conferenze del 11.11.95 si possono trovare nel SKSB/ASPE Bulletin nr.2/ 1996 (da richiedere alla sede dell'ASPI Brunnmattstrasse 38 Casella postale 344 - 3000 Berna 14, tel 031 3820233, fax 031 3824521). Le conferenze del 23.11.96 verranno pubblicate prossimamente. 5 La Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione nel campo delle adozioni internazionali è stata sottoscritta anche dalla Svizzera nel 1995. Coloro che fossero interessati a meglio capire queste nuove regole internazionali in materia di adozione potrà trovare utile la pubblicazione della dottoressa Marie-Françoise LückerBabel di Ginevra uscita lo scorso anno edito da DEI (Défense des Enfants International), Sezione Svizzera, dal titolo: Adoption international: Comprendre les nouvelles normes. La si può ottenere al prezzo di 10 fr.- al DEI, Section Suisse, casella postale 618, CH-1212 Grand Lancy 1 (Tel/fax: 022 7714117). Da un giornale medico (Neonatologica: 4, 291-292, 1995) ho ripreso il breve articolo: Sospensione della potestà genitoriale: un problema emergente scritto dal dott. S. Vendemmia in collaborazione con altri del reparto di neonatologia dell'Ospedale Moscati di Aversa (Italia). In questo articolo emerge l'affidamento anche come un problema pediatrico. Noi in Ticino i neonati che sono destinati all'adozione passano dal reparto neonatale dove sono nati alla Culla San Marco di Bellinzona che li tiene in media da 3 a 6 mesi in attesa di perfezionare l'adozione. Questi neonati sono destinati all'adozione quasi sempre per volontà della madre. Secondo la mia esperienza negli ultimi 15/20 anni vi è stato in Ticino un unico neonato tolto d'autorità da una madre malata mentale ed uno trovato abbandonato su una piazza andato in adozione d'autorità. Sarebbe interessante una volta fare una valutazione dei bambini nati in Ticino e andati in adozione in questi ultimi anni. Gli articoli di questo Bollettino terminano con la presentazione dell'Associazione “Familles solidaires” di Losanna, associazione che si dedica al ricupero dei minori vittime di abusi sessuali e delle loro famiglie. Un modello di questo genere dovrebbe venir applicato anche nel nostro Cantone, chissà se qualcuno che mi legge si sentirà invogliato ad andare a Losanna e magari a Santa Clara in California per approfondire l'argomento? Alla traduttrice dell'articolo vanno i nostri ringraziamenti. Nel capitolo: Attività e comunicazioni importanti troverete il rapporto annuale del presidente. Il resoconto delle finanze del Gruppo seguirà sul prossimo Bollettino Nr. 17. Abbiamo meno bisogno di sostegno finanziario ma molto più del sostegno e delle idee di molte persone, un invito questo a partecipare ai lavori della prossima Assemblea annuale del 20 6 novembre 1997 ma in attesa di questa potete contattare il nostro segretario o i singoli membri del Comitato. Ricordo a tutti che l'abbonamento al nostro Bollettino per il 1997 costa sempre ancora 30 fr.Ho riportato poi il Postulato dell'On. Cons. naz. Werner Carobbio sull'assunzione dei costi da parte delle Casse Malati in caso di maltrattamenti ai minori. Questo postulato è il risultato di una campagna di informazione che ho fatto a tutti i parlamentari ticinesi delle due camere federali con gli auguri di rito per la loro elezione nella primavera del 1996. Grazie on. Carobbio per aver concretizzato con questo postulato una delle tante raccomandazione del rapporto Infanzia maltrattata in Svizzera del 1992! Poche sono le Date da ricordare ma sicuramente quella del 20 novembre 1997 per la nostra prossima Assemblea annuale va ricordata da tutti gli interessati! Il Bollettino termina come di consueto con la recensione dei libri. Vi auguro una buona lettura con l'invito a partecipare alla stesura del nostro Bollettino con scritti e segnalazioni. dott. med. Amilcare Tonella 7 F. Snider 1. Introduzione Sono stata invitata a partecipare alla giornata di studio “Il bambino e la famiglia d'affido (d'accoglienza) La pratica del diritto - dovere di visita e la sua significazione” per portare la mia esperienza; la testimonianza di una legale, che nell' ambito della sua professione si trova spesso ad essere la prima persona, al di fuori della cerchia dei familiari e degli amici, ad essere contattata da coloro che si trovano a dovere affrontare delle difficoltà familiari nel senso ampio di questo termine, questioni inerenti affidi, curatele, ma principalmente situazioni di separazioni e divorzi. 8 In questo ambito mi limiterò a trattare Questo fatto è indicativo e pertanto delle problematiche connesse con il desidero sottolinearlo. diritto - dovere di visita, tema di questa giornata. Vi chiedo ora di concentrarvi e rispondere alle seguenti domande: Le tratterò da giurista, perché chi si cosa vi evoca la parola visita “visiti rivolge a me cerca un'avvocatessa; si un amico, un parente, uno zio, magari aspetta quindi evidentemente delle ammalato...”? risposte giuridiche, che tengano conCosa vi viene in mente se vi chiedo to delle disposizioni in materia (legge, “che relazione personale hai con quel dottrina, giurisprudenza). Il suo com- tuo amico, con quel parente, quello portamento sarà necessariamente di- zio...”? verso da quello che terrebbe davanti a un'assistente sociale, a uno psicolo- Ho cercato sul vocabolario la loro dego, o a un centro di consulenza. finizione: visita: atto di cortesia o di amici2. Terminologia zia, oppure dettato da un sentimento Come giurista ritengo utile per tutti di carità, consistente nel recarsi a andare a vedere dove si parla nel codi- casa di qualcuno intrattenendosi per ce di questo diritto - dovere di visita. qualche tempo con lui. Con questo termine non troviamo relazione: ogni forma di legame esinessun titolo o articolo. stente tra due o più persone. Nel codice civile svizzero troviamo le seguenti disposizioni, entrate in vi- Tra queste due definizioni c'é un'enorgore il 1. gennaio 1978: me differenza di significato, di vissutitolo ottavo: degli effetti della fi- to, di coinvolgimento personale. liazione; capo primo: della comunione dei Noi continuiamo ad usare abitualmenfigli coi genitori; te il termine di diritto - dovere di visita art. 273 CC relazioni personali (Besuchsrecht, droit de visite) sottinI genitori hanno diritto di conserva- tendendo probabilmente le relazioni re col figlio minorenne che non si trova personali. sotto la l'oro autorità o custodia le relazioni personali indicate dalle cir- Ci sono fattori e condizioni storiche costanze. che portano a queste nostre abitudini, Troviamo quindi il termine di “rela- in questa sede non c'é il tempo necessario per approfondire questo tema. zioni personali”. 9 Ricordo comunque che fino a qualche decennio fa le relazioni personali tra figlio e genitore non affidatario spesso si limitavano effettivamente a un puro e semplice diritto di visita, e ciò in relazione al fatto che i padri non si occupavano direttamente dell'educazione e dell'allevamento dei figli, specialmente se piccoli, già durante il matrimonio, tanto meno dopo una separazione o un divorzio; in questi casi il padre si rivolgeva a sua volta alla propria madre per i bisogni elementari dei figli, es. preparare i pasti, vestirli, cambiarli. Attualmente nelle convenzioni sulle conseguenze accessorie della separazione o del divorzio a volte non si parla di diritto - dovere di visita, ma si indica che “le relazioni personali tra padre, risp. madre e figlio sono garantite”. Nella decisione 17 novembre 1994 il Tribunale Federale ha ancora precisato che “Le droit aux relations personnelles, autrefois considéré comme un droit naturel des parents, est actuellement conçu à la fois comme un droit et un devoir (ein Pflichtsrecht), accordé non seulement dans l'intérêt du parent ayant droit, mais aussi dans celui de l'enfant, et qui connaît des limites.” Se c'é bisogno di precisare l'esistenza di un dovere, parallelamente a quella di un diritto, significa che tale concetto non é ancora scontato per tutti. Ciò mi viene confermato nella pratica quotidiana: spesso il genitore pretende un diritto a vedere il figlio, più raramente si riferisce a un dovere nei suoi confronti. 3. Relazioni personali La definizione di relazione personale dell'articolo di legge citato comprende, oltre la visita, anche il contatto telefonico e epistolare. I tribunali si vedono confrontati più frequentemente con dispute relative all'esercizio del diritto - dovere di visita che non a problemi inerenti i contatti telefonici e la corrispondenza, ma esistono anche questi. Comunque non dimentichiamo che fino a poco tempo fa il diritto alle relazioni personali era considerato unicamente diritto naturale del genitore sul figlio. Nel Progetto sulle nuove disposizioni del codice civile del novembre 1995, relative anche al divorzio, é previsto un nuovo articolo 273, che recita: I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.” Dove viene sottolineato che anche il figlio ha un diritto a conservare le relazioni con il proprio genitore. 10 Finora abbiamo trattato di relazioni personali tra figli e genitori. È importante ricordare che l'art. 274a del codice civile prevede inoltre che: in circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio. La legge parla di parenti e intende per esempio i fratelli, che vivono separati, o i nonni. La stessa regola vale per il patrigno o la matrigna, con il quale il bambino ha vissuto per anni, quando si separa dalla madre, rispettivamente dal padre del bambino (sempre più spesso si é e si sarà confrontati a situazioni di questo tipo a seguito dell'esistenza di famiglie ricomposte e di una seconda separazione o divorzio). Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. Per il legislatore il primo punto da considerare é dunque il bene del bambino, considerazione molto importante, probabilmente ovvia per noi. Considerazione ribadita più volte anche dal Tribunale Federale. Ma cos'é, a cosa corrisponde il bene del figlio? La prassi giuridica ci dice di considerare lo stato di salute fisica e psichica, l'età, la personalità del figlio, il luogo dove vive, la professione del genitore, l'occupazione del tempo libero, la cerchia di amicizie e relazioni La dottrina e la giurisprudenza hanno del genitore... confermato che anche le famiglie affidatarie hanno un diritto - dovere di Queste considerazioni ci aiutano fino intrattenere delle relazioni con i bam- a un certo punto, poiché cambiano a bini, che erano stati loro affidati. dipendenza delle abitudini e della prassi, del luogo e del tempo. 4. Limiti alle relazioni persoDesidero farvi un esempio sulle nali: bene del figlio differenze di interpretazione del bene Le relazioni personali devono essere del bambino: limitate nei seguenti casi (art. 274 fino a poco tempo fa si riteneva CC): bene per un bambino fino all'età scoPadre e madre devono astenersi da lastica (7-8 anni) di essere assegnato tutto ciò che alteri i rapporti del figlio alla madre e potere vedere il padre con l'altro genitore o intralci il compi- una giornata o due mezze giornate al to dell'educatore. mese, nella Svizzera tedesca; un sa11 bato e domenica ogni quindici Capire cos'é il bene per il figlio, tanto giorni, in Ticino e nella Svizzera Ro- più se piccolo, allo scopo di poterlo manda. tutelare, é la più grande difficoltà che io incontro nella pratica. Se ne deve dedurre che il bene dei bambini svizzero tedeschi, o meglio di coloro Ci si pone questa domanda quanto più che vivono in quella regione era sostan- ci si trova confrontati a casi complessi zialmente diverso da quelli che abitavano e pesanti come quello di togliere un in Ticino e in Svizzera Romanda... lascio a figlio a un genitore o di fare esercitare voi trarne le debite conclusioni. il diritto di visita con la forza o denunciare penalmente un genitore perché Esistono parecchie decisioni su que- non esercita il suo diritto - dovere di sto argomento, che comprendono an- visita. che i casi in cui un figlio non vuole incontrarsi con il genitore non affida- Innanzitutto é essenziale, ma difficile, tario (discontinuo). valutare se esiste o meno un conflitto di interessi tra il cliente, che si ha La domanda molto delicata a cui deve davanti, e il bambino o ragazzo, che rispondere un giudice e tutti noi in non si conosce. questi casi é la seguente: é nell'interesse, é per il bene del figlio avere Ho sempre ritenuto perlomeno singodelle relazioni personali con il genito- lare il fatto che nelle pratiche notarili re anche contro la sua volontà? é d'obbligo la nomina di un curatore quando un figlio sottoscrive con un Per prendere delle decisioni tanto dif- genitore un contratto, anche in suo ficili i giudici, e anche noi legali, desi- favore (il caso classico é quello della derano appoggiarsi su quanto soste- donazione di uno stabile), mentre nelnuto dagli esperti e specialisti del le pratiche familiari, dove la vita quoramo, e cioè psicologi, psichiatri, pe- tidiana del figlio viene marcata da diatri, pedagoghi, ecc... grandi cambiamenti, i figli sono asnelle decisioni si potrà quindi leg- senti, né sono rappresentati da persogere che dagli ultimi studi psicologici ne estranee al conflitto. risulta che “il bene del bambino é quello di...” Riferendosi ai luminari In quasi venti anni di attività posso del momento, decisioni antecedenti testimoniare che sono estremamente possono essere modificate, la prassi rari i casi in cui ho conosciuto persopuò essere cambiata. nalmente i minori. Generalmente sen12 to parlare di loro da parte degli adulti, che si rivolgono a me per problematiche che toccano il bambino: - alcune volte direttamente: é il caso di pratiche di disconoscimento, paternità, curatela, responsabilità civile o penale; - nella maggior parte dei casi indirettamente: separazioni o divorzi nei quali gli adulti sono coinvolti nel conflitto e si rivolgono a me principalmente per risolvere il loro proprio problema. es. “dica all'avvocato di mio marito che la settimana prossima il bambino non può mangiare niente, perché é stato malato e il dottore ha detto che può al massimo mangiare una minestrina o, fatto ancora più grave, tutti i messaggi verbali passano solo tramite i figli es. “mio marito mercoledì non lavorerà, me l'ha detto il bambino, adesso ho detto di dirgli...” e ciò succede molto spesso. rigidità di comportamento tutto quello che fa il coniuge é male, il cliente non si smuove dalla propria idea fissa es. classici, “mio marito non é neanche capace di fare un pic-nic con i Ritengo che ogni persona, e quindi bambini, non sa neppure preparare un ogni legale, agirà a dipendenza della sandwich”, un mese dopo viene a lasua cultura, etica, personalità, istru- mentarsi perché il marito é andato a zione, esperienza, ecc.... e pertanto fare pic- nic e ha dato solo sandwich ognuno agirà in modo personale e di da mangiare ai bambini conseguenza diverso. versioni diametralmente opposte I punti che esamino volta per volta es. il padre riferisce che i figli non per valutare l'esistenza di un conflitto vogliono passare la notte con la di interesse tra il genitore e il bambino mamma e non osano dirglielo, e la sono i seguenti: madre riferisce che i bambini le dicono che vogliono stare con lei mancanza totale di dialogo ma il papà non li lascia... il genitore-cliente non riesce a parlare con l'altro genitore; gravi divergenze culturali e i coniugi si parlano solo tramite i educative propri legali per qualsiasi cosa sempre più frequenti a causa dei maNon avendo una preparazione psicologica specifica, nel caso pratico valuto il bene presunto dello specifico bambino seguendo il buon senso, l'esperienza, il mio istinto e la mia intuizione. 13 trimoni misti: toccano qualsiasi comportamento anche quotidiano: es. cibo (vegetariano o meno), la salute (omeopatia o medicina classica), la scuola (pubblica o privata), l'educazione religiosa divergenze inerenti questioni religiose sono sempre più frequenti e a volte sono addirittura alla base della rottura coniugale (es. l'entrata di uno dei coniugi in una setta). niente” o quando parlano del “bambino” e poi risulta che ha 18 anni compiuti, o quando dormono nello stesso letto con il proprio figlio, già adolescente... casi di malattia quali le malattie mentali, l'alcoolismo, la tossicodipendenza. Di transenna noto che le donne si esprimono maggiormente rispetto agli uomini, si lasciano più facilmente andare, ma anche gli uomini, se si lascia loro lo spazio necessario, sanno manifestare i loro sentimenti, dubbi e timori. bambino usato come merce scambio o per altri fini il figlio viene usato per controllare ciò che fa o non fa il partner, p. es. se si incontra con il fatidico amante, oppure é un mezzo per ottenere un vantaggio economico p. es. la cliente mi esprime l'intenzione di fare disconoscere il figlio riconosciuto al momento del matrimonio, dieci anni prima, poiché “non é figlio suo” ma in seguito, rendendosi conto che in questo caso sarebbe venuta a cadere la pensione alimentare, cambia atteggiamento “glielo lascio” Confrontata a situazioni come quelle descritte ci si interroga sul cosa fare, come agire? Innanzitutto cerco di parlare apertamente con il cliente, approfondendo con lui la situazione, mi informo se ha già l'aiuto di qualcuno, se é seguito, se ha un appoggio; se mi trovo confrontata con forti dubbi chiedo una consulenza per me stessa a uno psicologo o operatore sociale; attaccamento morboso tra il genitore e il proprio figlio; se presumo che possa essere necessario, gli propongo l'intervento di un servizio, un centro, dove può ottenere un aiuto per sé e per i figli; se il cliente decide di rivolgersi a un centro di consulenza o a un servizio si nota a volte dal modo di esporre i fatti sempre al plurale “noi non siamo stati mai felici, non lo vogliamo vedere, non ci ha mai dato 14 5. Modifica del diritto civile subentra un operatore, con il quale si dovrebbe potere collaborare; se non accetta e il caso é grave, é probabile che venga richiesto l'intervento di un servizio da parte della Pretura stessa; se secondo me il caso é grave e il cliente non pare intenzionato ad agire tenendo conto dell'interesse dei figli, e di conseguenza mi trovo nella situazione di non poterlo più convenientemente rappresentare rinuncio al mandato, é un caso limite, ma può succedere. Qui di seguito ritengo utile elencare alcune disposizioni previste dal progetto di revisione del Codice Civile Svizzero del novembre 1995 concernenti considerazioni, che sono state oggetto di questa giornata. Audizione dei figli (nuovo art. 144 CC) Prima di adottare disposizioni sui figli, il giudice sente personalmente i genitori. Sente pure i figli personalmente e nel modo appropriato, a meno che la loro età o altri motivi importanti sconsiglino l'audizione oppure giustifichino di rinunciarvi. Un esempio per tutti: sono stata confrontata a una cliente, che era disposta a qualsiasi compromesso per seguire il nuovo amore, pur continuando a negarne l'esistenza; per potere stare con lui accettava affrettatamente qualsiasi soluzione di assegnazione dei tre figli: lunedì mi comunicava che un figlio sarebbe rimasto col marito; la settimana seguente che riprendeva tutti e tre i figli; due settimane dopo lasciava il Ticino con solo un figlio; un mese dopo ritornava locando un nuovo appartamento per sé e due figli... e ogni volta giustificava i suoi cambiamenti con l'interesse dei bambini. Vorrei a questo proposito ricordare che il ruolo, la funzione dell'avvocato non è quello di seguire ciecamente i desideri del cliente, ma agire nell'interesse suo e di quello della giustizia. Bisognerà fare attenzione a non volere o dovere responsabilizzare troppo i figli (conflitto di lealtà!) Relazioni personali tra genitori e figli (nuovo art. 273 cpv.2 e 3 CC) Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali é pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni. Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato. Informazione e schiarimenti (nuovo art. 275a CC) I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella 15 vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio. Essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui. Le disposizioni che reggono i limiti del diritto alle relazioni personali e la competenza si applicano per analogia. Questa sarà una vera e propria novità, i cui termini e modalità saranno da valutare attentamente. Diritto all'informazione che a volte già attualmente viene previsto nella convenzione di separazione o divorzio. Requisiti per la rappresentanza del figlio (nuovo art. 147 CC) Il Giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore se: 1. i genitori propongono conclusioni differenti in merito all'attribuzione dell'autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali; 2. lo chieda il figlio capace di discernimento; 3. lo richieda l'autorità tutoria oppure lo giustifichino gravi motivi; 4. l'audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi facciano sorgere seri dubbi sull'adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l'attribuzione dell'autorità parentale e circa le relazioni personali oppure diano motivo di prospettare misure di protezione del figlio. Sottrazione di minorenne (art. 220 CPS) Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che esercita l'autorità parentale o tutoria, é punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. Può trattarsi del padre, a cui i figli non sono stati affidati dopo un divorzio. Disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CPS) Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, é punito con l'arresto o con la multa. Può trattarsi di disposizioni relative alle modalità del diritto - dovere di visita. 6. Conseguenze penali Seppur di transenna ritengo doveroso ricordarvi l'esistenza di due disposizioni del codice penale, che possono essere applicate nei casi visti precedentemente, e dei quali hanno riferito anche gli altri relatori di questa giornata. 7. Conclusione Dalla mia esperienza sono sempre più convinta della necessità di capire che il rapporto tra padre, risp. madre e figli continua ad esistere per sem16 pre e di essere coscienti che il rapporto coniugale dev'essere disgiunto da quello parentale, l'uno può terminare, l'altro continua comunque a sussistere. Arrivare dunque a un cambiamento di mentalità, tendenza di cui le modifiche del codice civile tengono conto. Forse per voi ciò é scontato, noto anche che per alcuni miei clienti comincia ad esserlo, ma certamente sono ancora una minoranza. zioni tutorie, ai Giudici, alla polizia e a noi legali. Sottolineo questa necessità, perché purtroppo mi é capitato più volte di essere confrontata a situazioni problematiche, nelle quali una famiglia era seguita da diversi operatori, che tra loro non si parlavano, o si scambiavano poche informazioni, dove “il caso” veniva passato dall'uno all'altro, senza l'assunzione piena della competenza e della responsabilità. Se riteniamo necessario trovare delle soluzioni sulla base di accordi e Se questa coscienza diventasse di scambi di informazione, dobbiamo indominio pubblico ritengo che tutti, in nanzitutto noi stessi iniziare a comparticolare tutti i genitori, sarebbero portarci di conseguenza, tanto più più disponibili a collaborare nella che non siamo personalmente coinricerca di soluzioni per il riassetto e volti nel conflitto come lo sono i gela riorganizzazione della loro vita dopo nitori. la separazione o il divorzio, con il Soltanto in questo modo é possibisupporto di diverse tecniche, tra le le capire le problematiche in gioco nel quali quella della mediazione, previ- caso specifico, cercare quale siano le sta d'altronde dalla modifica del co- risorse positive di ognuno e con quelle dice civile. gettare le premesse per una risoluzioPer potere collaborare é evidente- ne, almeno parziale, del conflitto, giunmente necessario essere disponibili, gendo così ad un miglioramento della favorire il dialogo e lo scambio di situazione nell'interesse del figlio e di informazioni. tutte le persone coinvolte. Questo discorso é valido sia per i due genitori, sia per la famiglia d'origine in relazione a quella affidataria, Avv. Francesca Snider ma anche per tutti i servizi, i centri di Via Trevani 1 consulenza e le varie strutture che si 6600 Locarno occupano del minore, penso agli operatori sociali, ai curatori, agli psicologi, agli assistenti sociali, alle delega17 M. Branda 1. Premessa Vi è collocamento (o affidamento) di un minore quando questi non vive sotto la custodia dei propri genitori1. Il concetto di affidamento non corrisponde ad un istituto giuridico autonomo ma esprime una relazione famigliare di fatto cui il diritto attribuisce determinati effetti giuridici2. L'affidamento può assumere diverse forme che si distinguono tra loro per lo scopo, la durata, la struttura della cellula d'accoglimento (famiglia, isti1 Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, ed. Staempfli & Cie SA, n. 10.04; 2 C. Hegnauer, op. cit., n. 10.10; 18 tuto, ecc.), le modalità di finanziamento e la base giuridica. L'ordinanza federale sull'affiliazione3 contempla per esempio quattro categorie di affidamenti: a) l'accoglimento in famiglia (art. 4-11); b) l'accoglimento a giornata (art. 12); c) l'accoglimento in istituto (art. 13-20); d) l'accoglimento diurno in culle, scuole speciali, ecc. (art. 13 lett. b). È utile in questo contesto distinguere tra “diritto di custodia” e “custodia di fatto”5. 2.1. Il diritto di custodia 2.1.1.Il diritto di custodia (in tedesco Obhutsrecht und -pflicht) è la competenza del genitore (o in casi particolari del tutore - art. 405 cpv. 2 CC) di stabilire il luogo di soggiorno e le modalità di presa a carico del figlio. CostituTra le forme di collocamento merita isce in tal senso uno degli elepoi una menzione particolare il collomenti cardini dell'autorità pacamento di minorenni in vista d'adorentale. Viceversa il genitore che zione disciplinato, questo, da norme non ha l'autorità parentale non di legge specifiche (Ordinanza sul col4 ha neppure il diritto di custodia. locamento in vista d'adozione - ). Il presente (sommario) esame si concentra sul problema della base giu- 2.1.2.Quando il genitore titolare del ridica del collocamento in famiglia o diritto di custodia non è in grado in istituto, di alcuni aspetti formali provvedere personalmente alla della privazione o del trasferimento cura e all'educazione quotidiadella custodia e delle conseguenze na del figlio, lo può affidare legali di un affidamento. (senza per questo incrinare il proprio diritto di custodia) a terze persone (famiglia o istituzio2. La custodia del bambino ni) che assumono in tale eveI termini di collocamento o affidamennienza il ruolo di genitori affidato sono correlativi al concetto di cutari. La stessa facoltà compete stodia: non vi può essere collocaal tutore quando i genitori sono mento o affidamento senza che, in un stati privati dell'autorità parentasenso o nell'altro, venga toccata la le (art. 311, 312 e 405 cpv. 2 CC). custodia. 3 RS 211.222.338 4 RS 211.221.36 5 Martin Stettler, Traité di droit privé suisse, Le droit suisse de la filiation, ed. universitaires Friborgo 1987, pag. 248 segg.; 19 2.1.3.Quando il o i titolari dell'autorità parentale vengono privati del diritto di custodia in applicazione dell'art. 310 CC, le prerogative ad esso connesse passano all'autorità tutoria (in Ticino la Delegazione tutoria comunale). 2.2.2.Il genitore (o il tutore) titolare del diritto di custodia che non è in grado di provvedere personalmente alla cura e all'educazione quotidiana di suo figlio può affidarlo (custodia di fatto) a terze persone (famiglie o istituti) sulla base di un contratto. I terzi cui è stata affidata la cura di un figlio sono definiti “genitori affidatari” (o affilianti) ai sensi dell'art. 300 CC. 2.1.4.Il diritto di custodia non può essere trasmesso né i genitori vi possono rinunciare volontariamente: la destituzione del diritto presuppone sempre una decisione dell'autorità. 2.2.3.La custodia di fatto può essere esercitata indipendentemente dall'autorità parentale o dal diritto di custodia. 2.2. La custodia di fatto 2.2.1.È l'esercizio dei diritti e dei doveri collegati alla cura e all'educazione correnti del minore. Assumere la custodia di fatto significa assicurare quotidianamente al bambino ciò di cui ha bisogno per uno sviluppo armonico sul piano fisico, intellettuale e spirituale. Di norma la custodia di fatto è assunta ed esercitata dal titolare del diritto di custodia. Le eccezioni riguardano le madri minorenni, i figli orfani o di genitori privati dell'autorità o della custodia parentale, i figli dati in affidamento, ecc. 2.3. Conclusione È utile distinguere tra diritto di custodia e custodia di fatto. Il collocamento del bambino presso terzi (famiglia o istituto) può avere due ragioni: a) i genitori titolari del diritto di custodia hanno trasferito volontariamente (per contratto) la custodia di fatto o b) i genitori sono stati privati per decisione dell'autorità del diritto di custodia (art. 310 CC) o, in certi casi, dell'autorità parentale. 20 In casi particolari (i genitori non assi- 3.2. Il trasferimento per decisiocurano al figlio le cure necessarie) la ne dell'autorità delegazione tutoria può, in forza delle 3.2.1.L'autorità priva i genitori del dicompetenze che gli riserva l'art. 307.1 ritto di custodia: CC, decidere il collocamento tempoa) quando il figlio non può essere raneo del minorenne in un istituto sottratto altrimenti al pericolo (ospedale, clinica, ambulatorio, ecc.) (art. 310.1 CC). La causa in senza per questo giungere a privare i questo caso risiede nel fatto 6 genitori del diritto di custodia . che lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minorenne 3. Il trasferimento non sono sufficientemente garantiti, protetti o stimolati della custodia presso i propri genitori7; 3.1. Premessa b) a richiesta dei genitori o del In relazione al trasferimento della cufiglio quando i loro rapporti stodia possono essere immaginate due sono così gravemente turbasituazioni: ti che non si possa ragionevolmente esigere da loro di a) per decisione dell'autorità i genitocontinuare la convivenza (art. ri sono stati privati del diritto di 310.2 CC); custodia ai sensi dell'art. 310 CC (o c) se il figlio ha vissuto a lungo dell'autorità parentale ai sensi delpresso genitori affilianti qual'art. 311 CC) ed il minorenne è lora il ripristino della custostato collocato in un istituto o in dia possa pregiudicare seuna famiglia affidataria; riamente il suo sviluppo (art. b) per “contratto” i genitori hanno ri310.3 CC). nunciato alla custodia di fatto collocando volontariamente il figlio in un istituto o presso una famiglia 3.2.2.L'autorità decide d'altra parte del successivo collocamento del affidataria; minorenne presso una famiglia idonea o in istituto. In determinati casi, se si tratta di adole6 Helmut Ernst Henkel, Die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen gemäss art. 307 rev. ZGB, diss. Zurigo 1977, pag. 88; Stettler op. cit. pag. 570; 7 C. Hegnauer, op. cit., n. 27.36; 21 scenti prossimi alla maggiore età, possono anche essere autorizzati ad avere una dimora indipendente8. bambini di terze persone è a sua volta impugnabile al Consiglio di Stato (art. 49 RAf.). 3.2.5.I genitori affidatari non possono invocare un diritto ad ottenere il collocamento di un minorenne12. 3.2.3.Il collocamento in istituto è soggetto alle regole procedurali applicabili in materia di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314a CC). Il giovane che ha compiuto i 16 anni è legittimato a contestare personalmente la decisione9. 3.2.6.Nel Canton Ticino l'ufficio sociale esercita la vigilanza sul collocamento in famiglia ai sensi dell'art. 10 OAff., 1bis lett. a) Legge per la protezione della maternità, 15.1 RAf.). Tali compiti non possono e non devono pertanto essere assunti da un curatore designato in base all'art. 308 CC13. 3.2.4.Il collocamento per più di tre mesi di un minorenne (di meno di 16 anni o ancora sottoposto all'obbligo scolastico) presso una famiglia affidataria presuppone che questa sia stata preventivamente autorizzata giusta gli art. 316 CC, 4 OAff. e 8 RAf. Contro la decisione di collocamento in una famiglia possono ricorrere i genitori ma non il minorenne10. Contro la decisione di revoca del collocamento possono ricorrere i genitori affidatari11. La decisione di autorizzare o di non autorizzare l'accoglimento di 3.3. Per volontà dei genitori 3.3.1.I genitori (o il tutore quando questi sono stati privati dell'autorità parentale) possono decidere di affidare volontariamente i propri figli ad un istituto o ad un'altra famiglia. In questo caso tra i genitori del bambino (o il tutore) e la famiglia affidataria, rispettivamente l'istituto si instaura un rapporto contrattuale14 aven- 8 C. Hegnauer, op. cit., n. 27.41; 9 Markus Lustenberger, Die Fürsorgerische Freiheitsentziehung bei Unmündigen unter elterlichen Gewalt, ed. universitarie Friborgo 1987, pag. 138; 10 Rivista di diritto tutelare (RDT) 1995 pag. 104; 11 Decisione tribunale federale (DTF) 120 Ia 74; 12 C. Hegnauer, Das schweizerische Pflegekindrecht Struktur und Entwicklung, RDT 1985 pag. 103; 13 Albert Guler, Die Beistandschaft nach art. 308 ZGB, RDT 1995 pag. 61; 14 C. Hegnauer, op. cit., n. 10.07; 22 te per oggetto il principio dell'affidamento stesso e le condizioni d'esecuzione. nire ragguagli circa le parti contraenti, la durata del collocamento (tempo determinato o indeterminato), gli aspetti finanziari, il conferimento di speciali poteri alla famiglia affidataria, il disciplinamento delle relazioni personali del figlio con i suoi genitori (libere o limitate), la stipulazione di eventuali assicurazioni, informazioni importanti o specifiche richieste in relazione alla salute e le abitudini del minorenne. 3.3.2.Se il minorenne ha la capacità di discernimento deve essere sentito (v. art. 301.3 CC). 3.3.3.Il contratto non è legalmente soggetto ad alcuna forma (art. 11.1 CO) e può quindi anche essere stipulato oralmente o per atti concludenti; il contratto non è valido se esso non è il risultato della libera espressione della volontà dei contraenti15. Se le parti non hanno convenuto un termine particolare, la convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento con la riserva della rescissione in tempo inopportuno. D'altra parte quand'anche sia stato convenuto un termine di disdetta il contratto può essere denunciato con effetto immediato, riservato gli interessi preponderanti del minore16. 3.3.5.Sebbene la legge non lo esiga appare sovente indicato, per la chiarezza ma anche ai fini di una responsabilizzazione delle parti coinvolte, formalizzare in un documento scritto i diversi elementi del contratto. 3.3.6.Contro la decisione dei genitori di collocare il figlio presso una famiglia o in istituto non è dato ricorso; è tuttavia riservato l'intervento d'ufficio dell'autorità qualora ritenesse la misura pregiudizievole per il minorenne. Genitori ed autorità tutoria devono comunque, per quanto possibile, tenere conto anche della sua opinione (art. 301.2 seconda frase;17). 3.3.4.Oltre all'indicazione del termine di disdetta il contratto dovrebbe for15 Max Keller, Der Obhutvertrag, Innominatverträge: Festgabe zum 60. Geburtstag von W. Schluep, Zurigo, pag. 172; 16 C. Hegnauer, op. cit., n. 10.08; M. Keller, op. cit., pag. 187; 17 RDT 1985 pag. 105; 23 4. Conseguenze legali dell'af- 4.1.2.L'estensione dei poteri dei genitori affidatari dipende da una fidamento serie di fattori quali le modalità di presa a carico (alla giornata, alla settimana, al mese), del carattere temporaneo o durevole dell'affidamento, delle relazioni tra genitori naturali e genitori affilianti, dell'età e della salute del minorenne, ecc. Si dovrà inoltre tenere conto di altri fattori quali in particolare il grado d'urgenza delle decisioni che i genitori affidatari sono chiamati a prendere21. Onde evitare dubbi può risultare utile fissare un certo numero di regole per via contrattuale, segnatamente per aspetti quali l'alimentazione, la scolarità, la formazione professionale, le cure mediche correnti, eventuali interventi medici urgenti, ecc.). In linea di principio i genitori affidatari sono abilitati in base all'art. 300.1 CC, a firmare libretti scolastici, scusare assenze da scuola, chiedere il rilascio di un passaporto, autorizzare cure mediche, consentire ad attività del tempo libero a far parte di gruppi o associazioni, ecc. Il collocamento di un minore presso una famiglia o in istituto non è privo di conseguenze sul piano giuridico e, quindi, su quello dei diritti e doveri delle parti. Gli art. 294 CC (compenso finanziario), 300 CC (rappresentanza), 333 CC (responsabilità del capo famiglia) si applicano dal canto loro nei confronti di chi ha la custodia di un bambino siano esse famiglie o istituzioni18. 4.1. I poteri di rappresentanza 4.1.1.Conformemente all'art. 300.1 CC i terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell'esercizio dell'autorità parentale nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti. La norma è applicabile anche nei confronti del tutore quando il minorenne è sotto tutela19. I genitori conservano l'autorità parentale: gli affilianti partecipano - per legge - all'esercizio di questa autorità20. 21 RDT 1985 pag. 103; M. Stettler, op. cit., pag. 580; 18 M. Stettler, op. cit., pag. 578; 19 M. Stettler, op. cit., pag. 580; 20 RDT 1985 pag. 103; 24 4.1.3.La scelta dell'educazione religiosa, rimane di esclusiva competenza dei genitori i quali conservano la competenza anche per tutte le decisioni che non sono necessarie all'adempimento dei compiti inerenti l'affidamento, segnatamente per quelle che esulano dal quadro dell'educazione quotidiana ordinaria (orientamento scolastico, sottoscrizione di un contratto di apprendistato, intervento chirurgico non urgente, ecc.) e quelle per le quali si sono eventualmente riservati un potere decisionale22. Anche in questo caso i genitori affidatari hanno diritto di essere preventivamente sentiti (art. 300.2 CC). siano riscontrabili difficoltà per esempio per quanto riguarda l'esercizio delle relazioni personali o nei contratti tra famiglie. 4.2. Responsabilità civile (per atti del minorenne) 4.2.1.A dipendenza della natura e delle modalità di collocamento di un minore presso una famiglia affidataria o un istituto, vi possono essere conseguenze sotto il profilo della responsabilità civile ai sensi dell'art. 333 CC. In base a questa norma il capo famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro minorenne, interdetto o debole di mente in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza richiesta dalle circostanze. Dal profilo giuridico si tratta di una responsabilità oggettiva per la quale non è necessario dimostrare una colpa dell'interessato23. 4.1.4.Considerata la natura e l'estensione dei poteri di rappresentanza dei genitori affidatari si dovrebbe prescindere, in linea di massima, dalla designazione di un curatore con speciali poteri di rappresentanza (art. 308.2 CC), evitando così la moltiplicazione e quindi la sovrapposizione di competenze e responsabilità. La nomina di un curatore può invece giustificarsi laddove 4.2.2.La famiglia affidataria o l'istituto sono civilmente responsabili ai sensi dell'art. 333 CC, nella misura in cui il minorenne risulta integrato nella nuova co23 DTF 103 II 24; 22 RDT 1983 pag. 104; 25 munità domestica24. Ciò non sarà il caso per esempio per gli animatori di un centro che accolgono giovani o fanciulli per alcune ore al giorno. Vi potrà invece essere responsabilità ai sensi dell'art. 333 CC se il minorenne rimane a dormire presso la famiglia affidataria o in istituto e facesse rientro al domicilio dei propri genitori solo il fine settimana 25. sulterà assunta solidalmente da tutti i membri26. Le persone giuridiche di diritto privato rispondono ai sensi dell'art. 333 CC solo nella misura in cui la qualità di “capofamiglia” è riconducibile ad un membro dei suoi organi (per es. per l'associazione la direzione o comitato e per una fondazione, l'amministrazione). 4.3. Responsabilità contrattuale I genitori o i terzi cui è affidato il minorenne possono essere chiamati a rispondere del danno causato in seguito ad una violazione degli obblighi stabiliti contrattualmente in base ai principi generali applicabili in materia (art. 97 segg. CO in combinazione con l'art. 7 CC -27). Tra altre situazioni potrebbero entrare in considerazione risarcimenti per rescissioni del contratto in deroga ai termini di disdetta, per insufficienti informazioni fornite dai genitori naturali, per insufficiente custodia, ecc. 4.2.3.Quand'anche una responsabilità ai sensi dell'art. 333 CC non entrasse in linea di conto, si tratterebbe comunque ancora di stabilire se i genitori affidatari o l'istituto che ospita il minore non potrebbero essere chiamati a rispondere del danno da esso causato sulla base di norme contrattuali o, eventualmente, in base ad uno statuto per funzionari pubblici. 4.2.4.Nell'ambito di un famiglia tradizionale (composta da madre e padre) o di un istituto a conduzione collegiale, la responsabilità ai sensi dell'art. 333 CC ri- 4.4. Finanziamento 4.4.1.Conformemente all'art. 294.1 CC i genitori affilianti hanno 24 M. Stettler, La responsabilité du chef de famille (art. 333 CCS) lors de la prise en charge d'un mineur en dehors du milieu parental - RDT 1984 pag. 93; 25 RDT 1984 pag. 93; 26 RDT 1984 pag. 95; 27 M. Keller, op. cit., pag. 186; 26 4.5. Diversi 4.5.1.Con il collocamento il minore è tenuto ad obbedienza nei confronti dei genitori affidatari. diritto, salvo deroghe convenute, ad un congruo compenso per le cure prestate. La gratuità è presunta ove si tratti di figli di stretti parenti o accolti in vista d'adozione (cpv. 2). Si tratta peraltro di un aspetto che andrebbe definito chiaramente nell'ambito di un contratto prima dell'inizio del collocamento28. 4.5.2.I genitori naturali hanno invece dal canto loro il diritto di essere informati e di chiedere conto della gestione dell'affidamento29. 4.5.3.Per tutte le questioni di una certa importanza che lo riguardano, si deve, per quanto possibile, tenere conto dell'opinione del minore (art. 301 cpv. 2 CC). Tale obbligo vale anche per i genitori affidatari, per il tutore e per le autorità chiamate a prendere decisioni che lo concernono30. 4.4.2.L'importo del compenso dipende dalle circostanze concrete (modalità del collocamento, età ed esigenze particolari del minorenne, ecc.). L'ufficio sociale ha dal canto suo allestito delle tabelle circa la partecipazione finanziaria dei genitori naturali alle spese per l'affidamento familiare e fissato dei criteri per la determinazione delle rette. Avv. Mario Branda capufficio Vigilanza sulle tutele Dip. delle Istituzioni 6500 Bellinzona Con l'affidamento i genitori naturali non vengono svincolati dall'obbligo di mantenimento sancito dall'art. 276 CC. 28 M. Stettler, op. cit., pag. 583; 29 M. Keller, op. cit., pag. 183; 30 C. Hegnauer, op. cit., n. 26.04. 27 28 29 30 S. Vendemmia, M.P. Capasso, R. Coppola, C. Cioffi, M. Vendemmia Reparto Neonatale Ospedale Moscati di Aversa ASL CE-2 Introduzione L'affidamento è considerato da più parti come un'esperienza dolorosa per i bambini. Per molti di loro, tuttavia, costituisce l'intervento più significativo che la società possa offrire per garantire loro sicurezza ed alimenti. Nella nostra esperienza di reparto, quello dell'interdizione della patria potestà con conseguente affidamento del minore, sta diventando un problema emergente. * articolo tolto da: Neonatologica: 4, 291-292, 1995 31 Cenni storici Due di questi 4 casi riguardano due sorelline nate ad un anno di distanza. Tali bambine provenivano da famiglia particolarmente indigente di condizioni socio-culturali estremamente basse. La madre ed i fratelli vivono in promiscuità anche sessuale con il convivente della donna ed i figli di quest'ultimo. La madre inoltre è alcolista. È da segnalare che entrambe le volte la donna ha partorito a casa, e, solo in un secondo momento, un vicino ha provveduto ad informare telefonicamente il nostro ospedale che ha inviato un'ambulanza a prelevare madre e figlia. Delle due bambine, il Tribunale dei minori ha disposto per la prima, l'affido in Istituto e per la seconda direttamente l'affido familiare. Il terzo caso è quello di una bimba figlia di una tossicodipendente e di uno spacciatore. La madre aveva assunto eroina e metadone durante la gravidanza e la neonata ha presentato, in seconda giornata, una sindrome da astinenza per la Casistica Nella nostra esperienza di reparto quale ha ricevuto l'opportuna terapia. Anche per questa bambina il Tribuabbiamo registrato nel corso del biennio 1993-1995, su un numero totale di nale ha disposto l'affido in Istituto. Il quarto caso riguarda una bambi2675 nati, 4 casi in cui abbiamo dovuto informare i servizi sociali che poi na figlia di madre nubile affetta da hanno richiesto al Tribunale dei mino- problemi di tipo psichiatrico (psicosi ri l'interruzione della patria potestà. maniaco depressiva). Paradossalmente la prima a ricevere la protezione del tribunale per maltrattamenti, fu proprio una bambina che già viveva presso una famiglia adottiva nel 1874 a New York. Poiché non esistevano leggi che tutelassero i minori da genitori violenti, il Tribunale non ritenne opportuno disporre che la bambina lasciasse la famiglia adottiva. Allora l'operatore del servizio assistenziale per l'infanzia ricorse alla S.P.C.A. (Society for prevention of cruelty to animals) fondata anni prima. La SPCA ragionò nei seguenti termini: poiché un cucciolo d'uomo è membro del regno animale, gode degli stessi diritti degli animali contro i maltrattamenti. Alla fine la decisione del Tribunale fu a favore della SPCA. L'anno seguente a New York venne fondata la S.P.C.C. (Society for Prention of cruelty to children) e numerose organizzazioni simili sorsero ben presto in tutto il paese. 32 Anche questa bambina dopo la sospensione della potestà genitoriale è stata affidata ad un istituto. Per tutti e quattro i casi segnalati, dal momento dell'interdizione della potestà genitoriale, al momento dell'affido, sono decorsi in media quattro mesi durante i quali le bambine sono rimaste ospiti del nostro nido. Questa condizione ha creato al personale del nostro reparto degli inevitabili problemi inerenti la gestione del soggetto temporaneamente affidato a cominciare dal vestiario, dalla dotazione personale delle suppellettili indispensabili (culla, passeggino, ecc.), di cui tutto il personale si è fatto carico personalmente, per finire ai problemi di gestione di tipo più strettamente sanitario, come ad esempio le vaccinazioni, il divezzamento, ecc. Il personale parasanitario del reparto comunque ha assolto il compito con grande abnegazione ed in maniera egregia, riuscendo ad assumere alla perfezione il ruolo vicariante della figura materna per le piccine, le quali si sono completamente integrate nell'ambiente, tanto da risentirne al momento del distacco. mutamento delle condizioni sociali ed all'aumento di particolari situazioni predisponenti, quali tossicodipendenza, stato di povertà e indigenza, alcoolismo ecc. La procedura dell'affidamento implica interazioni complesse tra molti soggetti, in particolare il minore, i genitori naturali, i genitori affidatari e gli operatori dei servizi sociali. Il ruolo del pediatra deve essere quello di cooperare con gli operatori sociali nell'identificare per tempo questi soggetti a rischio e nel segnalarli alle autorità competenti, affinché possano essere attuate tutte le procedure necessarie per la tutela del minore. Bibliografia 1) Accardo P.J., Whitman By: Children of mentally retarded parents. Am. J.Dis.Child., 144, 69, 1990 2) Kempe C.,Silverman F., Steele B.: The battered child syndrome. JAMA, 181, 17, 1962 3) Widom C.S.: The cycle of violence. Science, 244, 160, 1989. Considerazioni e conclusioni Il problema della sospensione della potestà genitoriale sta assumendo oggi un particolare rilievo in seguito al 33 Associazione Famiglie solidali - 2, place Bel-Air 1003 Losanna, tel. 021- 320 226 26 L'Abuso sessuale Il maltrattamento sessuale dei bambini purtroppo è frequente. Si tratta di un'aggressione perpetrata sia da un conoscente sia da un sconosciuto o di incesto. L'abuso sessuale traumatizza profondamente i bambini e gli adolescenti. Può trattarsi di palpeggiamenti, di stupro, di atteggiamenti equivoci o di stimolazioni sessuali precoci (per esempio la visione di videocassette * traduzione dal francese di Silvia Gilardi, Locarno. 34 pornografiche). Pretendendo di educarlo ed esercitando un ricatto affettivo o terrorizzando la sua vittima, l'autore sprofonda il bambino in uno stato di confusione distruttiva. In generale è colui che il bambino considera come il suo protettore che abusa di lui con il suo potere. In un'inchiesta condotta nel canton Vaud nel 1992, si sono registrati circa 150 casi d'abuso sessuale dei quali due terzi commessi da un membro della famiglia. L'abusato, pur restando sottomesso e totalmente dipendente, detiene un temibile potere: custodire o meno il segreto. Il bambino vittima di abusi sessuali non può domandare aiuto esterno perché teme di mettere in pericolo la struttura familiare da cui dipende e che sente il dovere di conservare. A tutto ciò si somma una colpevolezza velata di vergogna che è tipica delle vittime d'abuso sessuale. Nella famiglia incestuosa i bisogni affettivi, l'educazione e le cure non sono sufficienti. Il calore di un ambiente familiare necessario allo sviluppo del bambino è assente ed è sostituito da un comportamento fatto di occultamenti, di colpevolezze e di possessività. Si crea cose un “affare di famiglia” nel quale tutti i membri sono implicati in relazioni disfunzionali. L'incesto è quindi un problema che necessita un intervento su tutto l'insieme della famiglia. Se la famiglia incestuosa non beneficia di una terapia: a) il bambino resta esposto all'abuso b) in caso di divorzio ogni partner adulto rischia di ricreare una nuova famiglia “a rischio” nella quale i bambini non saranno al sicuro; c) il bambino, diventato adulto, corre il grande rischio di ricreare un ambiente incestuoso con i propri figli. Spesso l'incesto è la “soluzione” che sceglie un membro della famiglia di fronte ai problemi che vive nel suo nucleo familiare. È una presa di potere perverso che tende a mascherare le carenze esistenti, quali la cattiva immagine di sè stessi, l'incapacità di stabilire una gerarchia parentale adeguata, la mancanza di scambi affettivi o la difficoltà a integrarsi in seno al gruppo familiare. L'autore dell'abuso, il suo o la sua partner, le vittime e, se la cosa è indicata e consigliata clinicamente, anche i fratelli e le sorelle coinvolti, hanno tutti bisogno di una terapia individuale o familiare. Un lavoro di gruppo può anche essere molto utile, persino indispensabile, per capire il 35 loro ruolo in una situazione traumatica e per riuscire a modificare il loro comportamento. - Nel nostro paese, per mancanza d'altre vie, per proteggere il bambino vittima di abusi sessuali si decide di toglierlo dalla sua famiglia e di sistemarlo altrove. Il bambino si sente penalizzato malgrado la fine delle sevizie, perché è stato allontanato dalla sua famiglia, dai suoi compagni e dal suo quartiere. La partecipazione a dei gruppi di sostegno, come quelli proposti dall'associazione Famiglie Solidali, può essere un complemento alla terapia individuale o familiare. Condividendo le loro esperienze e le loro prove, i partecipanti imparano a comunicare, a ritrovare fiducia in sè stessi e ad aiutar- - In generale l'autore di abusi sessi tra di loro. Il programma dei gruppi suali nega i fatti e, spesso, l'inchiedi sostegno tende a precisare la ridista non riesce a raccogliere prove stribuzione dei ruoli e dei sentimenti sufficienti. Il Giudice, perciò, deve della famiglia: scegliere tra la parola del bambino - chi proteggerà e come? e quella dell'adulto. - chi aiuterà e come? - su chi ricade la responsabilità del- La vittima dell'abuso sessuale vive l'abuso? male i vari interventi delle autorità sociali e giuridiche che sembrano agDobbiamo ammettere che per ora gravare ancor più i problemi invece di non siamo preparati ad assumere alleviarli. Ecco perché, a volte, la queste situazioni in modo soddisfa- vittima ritratta o rifiuta di testimocente e a impedire che si perpetuino niare. L'inchiesta si prolunga e sfocia in di generazione in generazione. un nulla di fatto. Cosè il bambino si - L'intervento terapeutico in queste sente totalmente abbandonato, perfamiglie è quasi sempre insuffi- sino tradito e, perciò, rigetta il monciente o inadeguato o addiritura do degli adulti. Perturbato nel suo inesistente. Infatti, l'autore del- sviluppo fisico e affettivo, diventa l'abuso, la vittima dell'abuso e gli una facile preda della delinquenza, altri membri della famiglia sono della droga e della prostituzione malmolto reticenti di fronte ad ogni grado la terapia psichiatrica di cui intrusione, anche se a fin di bene. può beneficiare. Oltre a ciò i genitori 36 responsabili non hanno nessun sostegno terapeutico e il rischio di recidive è molto elevato. miglioramento delle relazioni interne. Lo scopo è la ricostituzione del nucleo familiare. Genitori e bambini partecipano separatamente a dei gruppi che si organizzano in una prospettiva di progressione. Le quattro categorie dei gruppi sono i seguenti: “Famiglie solidali” Un programma d'aiuto alle famiglie di bambini abusati sessuali, “Parents Uniteds”, è stato creato nel 1971 dal Dr. Hank Giarretto su richiesta del Servizio di Protezione della Gioventù della contea di Santa Clara in California. Questo programma consiste a inquadrare le famiglie nei gruppi di sostegno, animati da professionisti dei servizi psico-sociali e organizzati secondo un programma in diverse tappe. Nel 1977 il servizio della Sanità della California ritenne che il metodo di H. Giarretto era un buon sistema per prendere a carico le famiglie incestuose e lo sostenne finanziariamente. Dal 1979 il governo federale degli Stati Uniti sostiene questo tipo di programma e attualmente esistono oltre 150 associsazioni “Parents Uniteds” dell'America del Nord, Stati Uniti, Canada e Messico. 1. I bambini e gli adolescenti vittime d'abusi sessuali ripartiti secondo l'età. 2. Gli adolescenti autori di abusi sessuali e i loro genitori. 3. I genitori il cui figlio e stato abusato fuori dal nucleo familiare. 4. I genitori autori di abusi sessuali e i loro coniugi. Gli obiettivi perseguiti nei vari gruppi sono i seguenti: - Contribuire a liberare i bambini e gli adolescenti abusati dal peso del loro trauma. - Permettere ai genitori di aiutare in modo più adeguato i loro figli abusati. - Aiutare le famiglie a ritrovare un ambiente migliore. - Evitare le recidive. - Prevenire gli abusi sessuali. - Sviluppare una collaborazione migliore tra gli operatori sociali, polizia, giudici, avvocati e terapeuta. Abbiamo adattato questo programma alle necessità del Canton Vaud e l'abbiamo chiamato “Famiglie Solidali”. Abbiamo scelto questo modello, perchè permette alle famiglie colpite da questo grave problema di evolvere, per fasi successive, verso un 37 Si è formato un gruppo di professionisti nel campo psico-sociale per assicurare l'animazione dei gruppi. Basandosi sul modello degli Stati Uniti, lavora per adattare il programma alla mentalità del nostro paese. Il coordinamento tra il comitato e i professionisti che animano i gruppi è assicurato dalla signora Maryse Bloch, assistente sociale, che si è familiarizzata con il programma americano frequentando un corso all'Istituto Giarretto in California. nel quale possano esprimersi al proprio livello con i mezzi adatti alla loro età. Grazie ai giochi, all'espressione artistica e agli scambi i bambini e gli adolescenti esplorano, capiscono e esteriorizzano i loro sentimenti verso l'abuso sessuale di cui sono stati vittime. Questi gruppi vengono formati a seconda dell'età dei partecipanti, bambini o adolescenti e per gli adolescenti riuniti in gruppi di maschi e femmine. Il comitato della nostra Associazione “Famiglie Solidali” è composto da rappresentanti dei settori medici, sociali e giuridici. La loro collaborazione con la nostra Associazione contribuirà sicuramente a una migliore intesa tra le diverse istanze. L'esperienza negli Stati Uniti, infatti, mostra che questo programma diventa più efficace nella misura in cui l'atteggiamento e l'impegno degli operatori sociali, della polizia, degli avvocati, dei giudici e dei terapisti sono convergenti. 2) Gruppo dei genitori il cui figlio è stato abusato fuori dal nucleo familiare L'obiettivo di questo gruppo è d'aiutare i genitori a far fronte alle difficoltà che possono incontrare, sia personalmente sia in seno alla famiglia che in relazione al figlio abusato dopo la scoperta dell'aggressione. Le coppie possono analizzare le loro reazioni, esprimere le emozioni e organizzare le strategie per aiutare il bambino. 3) Gruppi di adolescenti autori Descrizione dei gruppi d'abusi sessuali e i loro genitori 1) Gruppi di bambini e di adole- Più della metà degli adolescenti che scenti vittime d'abusi sessuali hanno abusato sono stati a loro volta Si tratta di creare un ambiente rassi- vittime di maltrattamenti nella loro curante in cui i partecipanti possano infanzia. Generalmente questi giovainteressarsi a sè stessi, riconoscere i ni non vivono più in famiglia, poichè propri bisogni ed elencarli: un luogo quest'ultima non è in grado di assu38 merli. Per questo motivo sarebbe utile che i genitori si uniscano al gruppo per capire le ragioni che hanno condotto il figlio ad avere un comportamento abusivo e analizzare la disfunzione della famiglia. poter esser aiutato da un terapista. I gruppi sono misti, ma i genitori non sono riuniti nello stesso gruppo. Ciò permette ad ogni coniuge di capire i problemi della sua coppia o del suo partner grazie all'ascolto delle testimonianze di altri adulti confrontati alle stesse difficoltà. Questo metodo è di grande arricchimento, perché spesso alla testimonianza di un padre o di una madre si da più peso che agli interventi di un professionista. Questo gruppo si divide in due tempi: un primo periodo d'orientamento per affrontare i problemi della famiglia a cui segue un periodo consacrato ai giovani abusivi per portarli ad analizzare le ragioni del loro comportamento. È molto importante per i coniugi la partecipazione a dei gruppi concepiti 4) Gruppi di genitori autori di abu- specialmente per loro. Sono obbligati si sessuali e gruppo dei coniugi. ad esaminare le cause della loro manQuesti due gruppi formano una parte canza di protezione rispetto ai loro importante del programma di “Fami- figli. Genitori che abusano e che non glie Solidali”. I partecipanti seguono abusano affrontano i problemi della un corso di circa due anni. Sono aiutati loro famiglia attraverso le loro espea riconoscere le loro responsabilità e rienze di bambini nelle loro famiglie ad analizzare i motivi del loro compor- d'origine. tamento. Riconoscere i meccanismi che hanno portato all'abuso sessuale Voler indurre i genitori a conoscere dovrebbe permettere di evitare le re- meglio i bisogni, i sentimenti e i ruoli in famiglia è lo scopo del lavoro di cidive. questi due gruppi. Bisogna sapere che la maggior parte degli adulti che abusano dei bambini In un momento di ascolto e di aiuto hanno subito loro stessi degli abusi reciproco saranno discussi i temi della sessuali nella loro infanzia. Il program- comunicabilità in famiglia, del ruolo dei ma tiene conto di questi parametri e genitori, della sessualità e l'apertura affronta i problemi personali degli verso una riconciliazione della famiglia adulti. Ogni partecipante dovrebbe malgrado i gravi traumi che ha vissuto. 39 1. Rapporto presidenziale anno 1996 Il 1996 è stato il quinto anno completo di esistenza del nostro Gruppo regionale della Svizzera italiana dell'ASPI. Un anno caratterizzato da importanti avvenimenti che vorrei qui di seguito elencare. Nel mondo: Il problema dei bambini maltrattati anche durante il 1996 ha attirato l'attenzione dei media ma anche della gente comune. Infatti molto si è parlato del lavoro minorile e della schiavitù nella quale vivono milioni di bambini, si è pure discusso del grave problema 40 delle mine anti uomo che mietono migliaia di vittime tra i bambini. Su questo problema si è tenuta nel 1996 anche una conferenza mondiale organizzata dall'ONU, malauguratamente gli interessi in gioco non hanno permesso di abolire queste trappole mortali per vittime innocenti; forse la crescita di un sentimento più importante a livello di popolazione mondiale potrà smuovere, con il tempo, i politici che devono prendere le decisioni del caso. Lo scandalo orribile della pedofilia in Belgio, ma anche nei paradisi del sesso senza limite dei paesi del terzo mondo, sostenuta e alimentata da nostri insospettabili occidentali ha scosso l'opinione pubblica e mi piacerebbe credere anche le coscienze dei singoli. La conferenza di Stoccolma sul problema degli abusi sessuali sui minori del 1996, anche se accompagnata da un grande fiume di parole non ha, al solito, modificato molto nelle alte sfere dei nostri politici. La Svizzera ha inviato un folto gruppo di esperti a Stoccolma ma l'unica realizzazione concreta è stato quella di leggere che si farà uno studio sulla situazione della prostituzione minorile in Svizzera. Un po' poco mi sembra. Ma al solito il Consiglio Federale non si sente toccato da questo problema perché gli mancano le competenze, competenze che nessuno gli da e, vi- sto che comporterebbero investimenti finanziari importanti, non vuole neanche arrogarsi o richiedere. In Svizzera: Alle Camere Federali se non proprio a tamburo battente è comunque arrivato nel 1996 il rapporto Infanzia maltrattata in Svizzera. Si è discusso di abolire le punizioni corporali come misure educative all'interno e fuori dalla famiglia (contrariamente al parere del Consiglio Federale, ed è tutto dire, il Consiglio Nazionale aveva accettato questa mozione, malauguratamente il Consiglio degli Stati, più tardi, non è stato dello stesso parere e così si ritornerà, spero di ridiscuterne!). La mozione Béguin di prolungare i termini di prescrizione degli abusi sessuali sui minori (ma non dell'incesto!) passata al Consiglio Nazionale con l'importante aggiunta che tale termine di prescrizione potesse decorrere dal raggiungimento della maggiore età e poi stata ridimensionata dal Consiglio degli Stati che ha stralciato l'inizio con la maggiore età della vittima. Le opinioni dei politici in questo campo sono alquanto divergenti e comunque una grande maggioranza è molto restia ai cambiamenti! Alle Camere è arrivata nel 1996 anche la ratifica della firma della Convenzione dell'ONU sui diritti dei bam41 bini del 1989. Discussioni che hanno coinvolto interessi che poco toccavano i diritti dei bambini ma di altra natura hanno distorto le discussioni e la questione con le varie riserve non è ancora sciolta. Restando nel campo della politica federale mi piace sottolineare qui che il 2 ottobre 1996 il Consigliere Nazionale Werner Carobbio con il sostegno di 55 altri parlamentari ha presentato un postulato al Consiglio Federale per chiedere che le Casse Malati siano tenute ad assumersi i costi della diagnosi e delle cure nei casi di minori maltrattati. Un passo importante che permetterebbe, se attuato, di far uscire dal limbo delle false diagnosi i bambini vittime di maltrattamenti e di poter più efficacemente sostenerli nelle cure a medio e lungo termine. Questo postulato non è ancora stato discusso e spero ardentemente che possa, per il diritto che hanno anche i minorenni di essere considerati a pieno titolo come individui, essere accettato e realizzato. I minorenni maltrattati non devono chiedere la carità per essere curati! zionale con 68 voti bocciava questa sua mozione. Noi del Gruppo Regionale della Svizzera italiana abbiamo raccolto, nella primavera del 1996, 8620 firme per far mettere nel progetto della nuova Costituzione Federale degli articoli contro il maltrattamento e per la protezione dei minori. Questa nostra iniziativa sembrava essere caduta nel dimenticatoio di coloro che devono preparare questo progetto ma ora, grazie all'interessamento della FSAG (Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili) è stato organizzato un gruppo di lavoro, io rappresento gli 8620 firmatari ticinesi. Questo gruppo ha raccolto tutte le proposte che concernevano le proposte di aggiunte al progetto di nuova Costituzione Federale che toccavano i minori e giovani ed ora sta lavorando appunto ad ottenere l'inserimento nella nuova Costituzione Federale di articoli che concernono i bambini, gli adolescenti ed i giovani. Tra questi articoli uno concerne appunto la protezione dei minori ed il diritto a non essere maltrattati. Possiamo così essere contenti, forse nel 2000 avremo una Costituzione Federale più esplicita nei confronti dei minori. Pia Hollenstein, consigliera nazionale di San Gallo, aveva tentato di ottenere un articolo costituzionale per la protezione dei bambini ma il Consiglio Na- Nel Ticino: In Ticino è stato nominato il Delegato ai problemi della violenza e alla loro prevenzione. Tutte le vittime dovreb42 bero ora avere un punto di riferimento. La rete di aiuto dovrebbe essere migliorata e potenziata con la creazione di quattro Unità di Intervento Regionale (UIR) che dovrebbero collaborare con i quattro CAN-teams degli ospedali. Nel 1997 un primo corso di formazione per i membri delle UIR dovrebbe contribuire a migliorare le potenzialità di intervento. ciazione resta troppo piccola ed elitaria per riuscire a smuovere politici ed opinione pubblica. Un allargamento della nostra base è indispensabile. Il nostro Comitato regionale si è riunito 5 volte e il 20 di novembre, come è ormai tradizione, abbiamo tenuto la nostra Assemblea annuale. La partecipazione sempre molto limitata di partecipanti, all'Assemblea e anche ai lavori del Comitato, fa che il I docenti di nove sedi di scuole elemen- 1997, l'ultimo del terzo mandato, dotari hanno usufruito nel 1996 di tre vrà diventare un anno di riflessione in pomeriggi di formazione sui maltratta- vista di una nuova strategia da svilupmenti e di una serata con il Magistrato pare nell'Assemblea annuale di nodei minorenni avv. P. Pesenti. Questa vembre del 1997. formazione è nata per iniziativa del Nel 1996 sono usciti due Bollettini Dipartimento dell'istruzione e della ASPI (il 14 e il 15), quello di dicembre cultura (DIC) dopo il nostro corso pilota è stati rinviato a gennaio 1997 per un ai docenti di Agno nel 1995. accumulo di lavoro alla Redazione. Nel 1997 questa formazione dovrebbe vedere coinvolti tutti i docenti Personalmente ho tenuto 8 conferendelle scuole elementari del Cantone. ze serali sui problemi dei maltrattamenti ai minori e il diritto dei bambini La nostra attività: al rispetto; ho partecipato alla formaMolteplice è stata l'attività del Grup- zione dei docenti di scuola elementapo regionale della Svizzera italiana re, delle reclute della polizia cantonadell'ASPI. L'Assemblea Generale del- le, degli allievi e allieve delle scuole l'ASPI tenuta ad Augio in Val Calanca magistrali, degli allievi e allieve di due in primavera è stata sicuramente l'oc- corsi della scuola cantonale per opecasione per noi del Gruppo regionale ratori sanitari; ho partecipato a 5 riudi incontrare il nostro Comitato cen- nioni del CAN-team di Bellinzona e a 2 trale dell'ASPI e i pochi amici che ci sedute della Commissione LAVi. Molhanno seguito fino lassù per discutere ti sono stati gli interventi su situazioni dei nostri problemi. La nostra Asso- concrete di maltrattamenti. 43 Cinque sono state le apparizioni in televisione o sui giornali ticinesi durante il 1996. In collaborazione con la Pro Juventute dipartimento romando e dipartimento della Svizzera italiana abbiamo potuto realizzare la mini-guida Essere genitori non è facile! che viene distribuita in tutti i reparti ostetrici del Cantone e che, dopo meno di un anno dalla sua apparizione, già quasi ha esaurito la prima edizione di 15000 copie. La nostra statuetta Arturo è stata distribuita per la seconda volta al Film Festival Ragazzi di Bellinzona. La giuria internazionale sotto la presidenza della signora Eva Schwarzwald di Milano l'ha assegnata al film israeliano Non c'era la guerra nel '72 di David Kreiner. Questo primo lungometraggio di Kreiner è dedicato al periodo dell'adolescenza, periodo di maturazione, e si è concentrato sui sentimenti e sulle emozioni più profonde del protagonista, un ragazzo di 14 anni, Yoni. L'alienazione, la solitudine e il dovere che sovrasta ogni adolescente di obbedienza alle leggi del mondo degli adulti sono i sentimenti che il regista magistralmente fa risaltare e ci fanno pensare quanto sia importante il concetto di rispetto dell'identità del ragazzo. L'artista Luca Marcionelli ha regalato al nostro Gruppo regionale il grup- po di trentatré statuette Arturo che aveva preparato per la mostra internazionale di Vira Gambarogno G'96. Alcune sono già state vendute, tre sono state acquistate dal Comune di Vira Gambarogno. Per gli amici del nostro Gruppo Regionale alla fine di luglio abbiamo organizzato una visita alla mostra di sculture G'96 di Vira Gambarogno. È stato un momento di incontro molto apprezzato da tutti. Il teatro Paravento di Locarno ci ha offerto in giugno lo spettacolo I casi della fame e dell'amore. Sempre in giugno La Coppa Corner di golf a Magliaso dedicava una gara al nostro Gruppo. Bambini di Cagiallo, di Locarno e di Losone organizzavano bancarelle per raccogliere dei soldi per le nostre attività. Il Rotaract del Sottoceneri, la società pro Monti dei Monti della SS Trinità, il Comitato beneficenza Cai e Barejott di Bré, il Club dei genitori di gemelli di Locarno, l'Air Grisha di San Vittore, l'Agricola ticinese di Bellinzona, la Teletombola della RTSI e più di altri 170 donatori ci hanno sostenuto finanziariamente o hanno pagato l'abbonamento al nostro Bollettino. La Banca della Svizzera Italiana di Ginevra ci regalava una grossa somma di denaro. Il Credito svizzero di Bellinzona, La Banca Migros di Lugano e la Corner Banca di Lugano sono 44 stati gli altri istituti bancari che ci hanno gratificato nel 1996 di importanti offerte finanziarie. La nostra cassa attualmente è ben dotata ora abbiamo bisogno di persone per concretizzare altri progetti oltre a quelli di sempre dell'informazione e della formazione. mento. Si tratta di una lacuna che merita di essere colmata. Essa potrebbe rientrare in parte nelle misure di prevenzione che la LAMAL in generale prevede. I sottoscritti chiedono al Consiglio federale di precisare, almeno a livello di ordinanza, che le casse malati sono tenute ad assumersi i costi della diadott. med. Amilcare Tonella gnosi e dei trattamenti somatici e psipresidente del Gruppo regionale chici praticati da medici e psicologi della Svizzera italiana dell'ASPI formati ai minorenni assicurati, indipendentemente dalla forma di maltrattamento subito. Analogo obbligo 2. Postulato dell'onorevole di assunzione dei costi dovrebbe essere esteso ai genitori o adulti autori Werner Carobbio. di maltrattamenti o a rischio di malIl 2 0ttobre 1996 l'on. W. Carobbio trattamenti (copertura dei costi di psinella sua funzione di consigliere na- coterapia o di particolari interventi zionale consegnava al Consiglio Fede- medici). rale il seguente postulato: Nel rapporto “Infanzia maltrattata in Svizzera” il gruppo di lavoro formulaTitolo: Maltrattamenti infantili. Casse ma- va una serie di raccomandazioni sulla presa a carico dei costi derivati dal lati: assunzione dei casi. maltrattamento ai minori. Nella sua Testo: La legge sull'assicurazione malat- presa di posizione sul rapporto il Contia prevede la copertura dei costi deri- siglio Federale sosteneva che in prativanti da un incidente (art.1, cpv 2 lett. ca le casse malati non hanno mai fatto b). Nei casi delle conseguenze di mal- difficoltà per le ospedalizzazioni di trattamenti infantili i costi di ospeda- bambini maltrattati. Infatti secondo la lizzazione sono quindi coperti. Per con- legge sull'assicurazione malattia (LAtro la legge non parla dell'assunzione MAL) che ha portato, secondo il godei costi ambulatoriali di terapia per verno, numerosi e sostanziali migliola vittima e per l'autore del maltratta- ramenti le casse malati devono obbli45 gatoriamente pagare le spese derivate da un incidente. Nell'incidente rientrerebbero anche i maltrattamenti subiti da minorenni. I costi delle ospedalizazzioni sono così coperti. Ma il diritto riservato alle Casse malati di potersi rifare sugli autori dei maltrattamenti non semplifica certo le cose. Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zbinden e Zisyadis. Un plauso all'iniziativa dell'onorevole Carobbio e confirmatari. Forse dovrei sottolineare che in effetti le ospedaMa se questo è vero la presa a carico lizzazioni per maltrattamenti sono semdei costi ambulatoriali di terapia per la pre state pagate dalle casse malati, vittima e l'autore è tutt'altro che chiara anche se spesso i medici nascondevae garantita. Eppure l'importanza di tali no la vera diagnosi sotto la generica cure, per la vittima ma anche e soprat- diagnosi di “incidente”. Ma oggi non tutto per l'autore, è evidente. In gene- possiamo più continuare così. I malrale e come misura preventiva. S'impo- trattamenti ai minori non sono inne quindi una chiarificazione della ma- cidenti, malattie o gravidanze, i teria e una precisazione di tali obblighi tre generi di patologie che la LAMAL per le casse malati, almeno in sede di considera come obbligatoriamente ordinanza di applicazione della LAMAL. presi a carico dalle casse malati. I È quanto si chiede con il postulato. maltrattamenti sono “patologie” con una loro connotazione e che si espliCofirmatari (55) in ordine alfabetico: cano nei quattro tipi: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von 1. maltrattamento psicologico Allmen, Banga, Baumann Stephanie, 2. maltrattamento fisico Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel, 3. abuso sessuale Bühlmann, Chiffelle, de Dardel, von 4. trascuratezza e negligenza Felten, Goll, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Hae- Per tutti e quattro questi tipi le casse ring Binder, Hafner Ursula, Hämmer- malati devono sopportare i costi di le, Herczog, Hilber, Hollenstein, Hu- cura ospedaliera e ambulatoriale per bacher, Hubmann, Jans, Jeanpretre, vittima ed autore/autrice. E anche le Jutzet, Ledergerber, Leemann, Maury situazioni a rischio devono, come dice Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, bene l'on. Carobbio, essere consideMüller-Hemmi, Ratti, Rechsteiner- rate nella nuova LAMAL. 46 Spero che il Consiglio Federale non si nasconda dietro ad un generico” continuate come avete fatto finora”... sarebbe estremamente grave per i diritti dei minori alla salute. 3. Errata Corrige Nel resoconto finanziario del 1995 apparso sul Bollettino numero 14 a pagina 56 siamo incorsi in un errore. La somma finale non è di 24700,85 fr. Ma bensì di 23700.85 fr. 4. Date da ricordare 8-11 luglio 1997 terzo congresso della BASPCAN (British Association for the Study and Prevention of Child Abuse an Neglect) dal tema: “ Approaching the millennium - The future shape of child Protection”. Luogo: Heriot Watt University, Edimburgo, Scozia. Congress Office: PO box 5517, Inverness IV 12ZL Scotland. 20 novembre 1997 assemblea annuale del Gruppo regionale della Svizzera italiana dell'ASPI. Ulteriori informazioni seguiranno nei prossimi Bollettini. 47 Svegliatevi Bambine Edizione: Zelig, Milano, 1996 pag. 123 ISBN 88-864-7131-9 Pat Carra e Margherita Giacobino Una storia in cui testo e fumetti si intrecciano per raccontare una favola gialla, protagoniste due bambine, Martina e Livia, sensibili e intraprendenti, sorridenti guerriere ben decise ad aprire gli occhi sul lato oscuro della vita, ovvero sulle violenze che si consumano ai danni delle bambine. Che cosa succede si il padre (o il nonno, lo zio, il cugino, l'idraulico) è un “mostro”? Come farà la vittima a tor48 nare alla vita normale? Queste e altre sono le domande inquietanti che si pongono, e a cui danno risposte ancora più inquietanti. Nel frattempo, la piccola Deborah, vittima predestinata, insieme al fratellino Michael auspice il Tribunale dei minori, passa di padre in padre, ovvero dalla padella alla brace. E sarà proprio lei, con una mossa agile e imprevista, a dissolvere l'incubo. quelle che egli ha scritto oggi, a cinquant'anni di distanza: le sue pagine lasciano una traccia così indelebile nell'anima, una fitta così resistente, un vero e proprio trauma che lascia immobili, inetti” Binjamina Wikomirski racconta la sua drammatica storia, non sa di chi è figlio, ha vissuto i primi anni della sua vita nel campo di sterminio di Majdanek e poi in altri lager polacchi nei quali ha perso i genitori e i fratelli. Passerà poi un certo tempo in orfanotrofio prima di venire adottato da una famiglia. Ora dopo cinquant'anni la sua memoria è tornata in quei luoghi e tempi dell'infanzia così distanti da ogni umana misura. Questo libro dovrebbe farci ricordare che se anche i lager nazisti non esistono più esistono altri lager nel mondo dove i bambini vivono l'incubo della morte, della fame, degli stenti, della separazione brutale dai genitori e dai fratelli, le guerre non sono finite! Esistono anche città mostruose dove il marciapiede è la casa di molti bambini senza infanzia. La miseria di certe popolazioni, e penso alla Bulgaria in questo momento ma anche all'India e agli orfanotrofi cinesi veri e propri lager di sterminio per bambine, alimenta la sofferenza di questi bambini senza futuro. Pensiamoci e cerchiamo tutti di dare il nostro contributo per modificare questo immenso inferno! (To) Come fare a ridere quando si parla di stupro, incesto, abusi sulle bambine? Ma smascherando gli ottusi trucchi dello stupratore, è ovvio. Per non giocare mai più il gioco della vittima. (To) Frantumi. Un'infanzia 19391948 Edizione: Mondadori, Milano 1996 pag. 130 Binjamin Wilkomirski Elena Loewenthal sul quotidiano “Il Sole 24 ore” scrive: “Io non ho lingua materna, e neanche paterna”: è così che Binjamin Wilkomirski inizia a raccontare la propria storia. Ed è come se questo “Io non ho…” si ripetesse all'infinito, risuonando come un'eco sinistra e penetrante in ogni pagina, in ogni riga, in ogni parola del libro. È raro leggere cose più terribili, più dolorose e lancinanti di 49 Maltraitance à enfants Edizione: Masson, Parigi, 1996 pag: 216 Didier Gosset, Valéry Hedouin, Eric Revuelta e Marie Desurmont Un libro sintetico, chiaro, molto pratico e didattico destinato ai medici. Confrontati con i problemi dei maltrattamenti ai minori i medici si sentono spesso sorpassati e mal piazzati. Come porre la diagnosi senza sbagliare? Come trovare l'abuso sessuale? Quale è la migliore presa a carico? Come richiedere l'aiuto ad altri? Queste e altri dilemmi vengono affrontati e risolti. Questo libro è stato scritto da medici pediatri, specialisti di medicina legale e psichiatri francesi di Douai. Un libro che dovrebbe essere letto da studenti di medicina, da infermiere, assistenti sociali, magistrati e naturalmente da tutti i medici che lavorano con minori. (To) 50 ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA PRO MEMORIA Comitato Presidente Dr. Amilcare TONELLA, pediatra, Bellinzona tel. 091/825 52 52 Segretaria, cassiera Jenny LAZZAROTTO, assistente medico, Biasca Chantal HEIZ, assistente medico, Bellinzona Membri Marina ARMI, consulente famigliare, Pazzallo Myriam CARANZANO, medico, Cagiallo Fabrizio FAZIOLI, giornalista, Bellinzona Gabriele FERRARI, avvocato, Chiasso Dr. Donato GERBER, pedopsichiatra, Bellinzona Pierre KAHN, psicologo, Canobbio Apparizione: 3 volte all'anno Indirizzo Redazione: Dr. med. A. Tonella Piazza Nosetto 4a CH- 6500 Bellinzona I versamenti vanno effettuati presso il: Credito Svizzero 6901 Lugano-UC, CCP 69-3008-1 a favore di: 810521-60 CS Bellinzona ASPI gruppo regionale della Svizzera Italiana-Bellinzona Copyright: Riproduzione autorizzata citando la fonte Impaginazione: Fondazione Diamante - Laboratorio Laser - Lugano Stampa: 1700 copie - Tipografia Coduri e Bremer - Lugano stampato su carta rispettosa dell'ambiente Fotografia: di Amilcare Tonella ✂ Chi vuole entrare a far parte del nostro Gruppo Regionale della Svizzera Italiana dell’Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia deve: 1. chiedere di far parte dell’Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia: Brunnmattstrasse 38, casella postale 344, 3000 Berna 14 tel. 031 382 02 33, Fax 031 382 45 21 2. versare la quota sociale (attualmente 50 fr.), dell’Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia a Berna CCP 30-12478-8 3. annunciarsi alla segretaria del Gruppo Regionale (vedere pag. 2 l'indirizzo) per avere il materiale. Si rimane membri del Gruppo Regionale pagando annualmente la sola tassa sociale all'ASPI di Berna Il Bollettino lo si può ricevere versando 30.– fr. (50.– fr. per associazioni, scuole, enti, ecc.) sul nostro conto. Ogni offerta superiore ai 50.– fr. fa scattare automaticamente l'abbonamento. Ogni offerta è ben accetta e ci permette di continuare il nostro lavoro. Credito Svizzero 6901 Lugano-UC CCP 69-3008-1. a favore di: 810521-60 CS Bellinzona ASPI gruppo regionale della Svizzera italiana-Bellinzona Le vostre osservazioni ci interessano, qui avete uno spazio a vostra disposizione: ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA ✂ Sì, mi interesso all'ASPI. Vogliate inviarmi altre informazioni. Affrancare P.F. Non voglio più ricevere la vostra pubblicazione Vogliate inviarmi... esemplari del bollettino ASPI al seguente indirizzo: Ho pagato l'abbonamento alla rivista che desidero ricevere Nome: Cognome Via: Città: Tel. ASPI GR della Svizzera Italiana c/o Dr. A.Tonella Piazza Nosetto 4a 6500 Bellinzona N.16 GENNAIO 1997 Da ritagliare e inviare al seguente indirizzo: BOLLETTINO ASPI P.P. 6500 BELLINZONA 4 Editoriale Il bambino e la famiglia d'affido Il collocamento - Alcuni aspetti giuridico formali Sospensione della podestà genitoriale: un problema emergente Famiglie solidali - Aiuto ai bambini e agli adolescenti abusati sessualmente e alle loro famiglie Attività e comunicati importanti Libri e recensioni