RASSEGNA STAMPA 5-10 gennaio 2017
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RASSEGNA STAMPA 5-10 gennaio 2017
RASSEGNA STAMPA 5-10 gennaio 2017 28 Economia BRESCIAOGGI Martedì 10 Gennaio 2017 LADELIBERA. Lo stabilisceil nuovo provvedimento approvatodalla Giuntadel Pirellone L’INSEDIAMENTO. Vitello vicepresidente,Landriscina segretario Garavaglia:«Lanostramisura èsenzaoneriaggiuntivi» Posticipataal2lugliolascadenza fissata dall’ordinanza/ingiunzione IlleaderDe Tavonattirilancia:«Gestione unitaria» Tributi, in Lombardia si riapre Ordinecommercialisti laregolarizzazioneagevolata ilverticeècompletato Per i cittadini lombardi è possibile saldare i debiti con la Regione Lombardia «senza le sanzioni previste dalla legge». Lo stabilisce la delibera 6104, approvata ieri dalla Giunta regionale, «che riapre la regolarizzazione agevolata, visto che il Governo Renzi ha fatto il condono - sottolinea l’assessore regionale a Economia, Crescita e Semplificazione, Massimo Garavaglia -. Lo facciamo per non penalizzare: la nostra misura è senza oneri aggiuntivi, a differenza di Equitalia, lo facciamo senza alcuna maggiorazione di costo». Diverse le misure previste e le condizioni per l’accesso ai benefici. Viene posticipata al 2 maggio prossimo la data di scadenza del pagamento prevista nell’ordinanza ingiunzione; per avvalersi di questa possibilità - spiega la Regione in una nota - non è necessario presentare un’istanza: sarà sufficiente definire le posizioni irregolari con il pagamento da effettuare in unica soluzione entro quella data. NON SARÀ applicata alcuna maggiorazione del tasso di interesse per i pagamenti, sia in un'unica soluzione che in più tranche. Si potrà chiedere la rateizzazione per importi superiori a 2.000 euro con rate di importi uguali da versare nelle date del 31 luglio, 2 ottobre e 30 novembre del 2017, previa richiesta da presentare a Regione Lombardia entro il 2 maggio. Sarà necessario prestare fidejussione per rateizzare importi superiori a 50.000 euro. Le richieste di rateizzazione e di informazioni dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale della Regione Lombardia che ha emesso l’ingiunzione. Il cittadino che intende avvalersi della definizione agevolata - si legge nel comunicato diffuso dal Pirellone - dovrà cessare l’eventuale contenzioso giurisdizionale aperto nei confronti della Regione Lombardia. • MassimoGaravaglia Impresenel2017 QUANTO DECISO dall’Esecuti- vo di Palazzo Lombardia è finalizzato ad alleggerire l’ammontare delle somme dovute alla Regione a titolo tributario e non tributario e richieste ai cittadini tramite ordinanza di ingiunzione emessa e notificata entro il 31 dicembre scorso. Con la delibera, che si aggiunge alla legge regionale 29 dicembre 2016, numero 35, è possibile sanare la propria posizione debitoria con esclusione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento. BRESCIASUBITO «OK» Con122nuove società iscritteneiprimigiornidel 2017,Brescia brilla nella top-tennazionaleper iniziativeimprenditoriali avviatequest’anno: emergedai dati della Cameradicommercio di Milano.In Lombardiasono 722eincidono inmodo importantesul dato nazionale(4.195ditteal viadaquesto esercizio). © RIPRODUZIONERISERVATA A Milano Patto-A2A: lamodifica arrivainaula Alvia,in Consigliocomunale a Milano,la discussione sulla deliberache modificailpatto di sindacatodiA2A (al42%), l’utilityquotatainBorsae controllatadaPalazzoMarino ePalazzoLoggia,con una quotaleggermente superiore al25% ciascuno delcapitale. LARICHIESTA diintervento sull’accordoèstata fattada Brescia,chehagià approvato il relativoprovvedimento,per poterprocederealla dismissionediquoteper esigenzedibilancio.«Milano ritienefondamentale mantenereuna proficua collaborazionecon il Comune di Bresciamanon hanecessitàdi venderele sue azionifuoridal pattodisindacato- haribadito ilsindaco diMilano, Giuseppe Salaspiegando la delibera in Consiglio-.Nell’alternativatra romperel’intesacon Bresciae proseguirecon le nuove condizionipensosiameglio continuare».Il termineper la presentazionedegli emendamentièprevistoper giovedì,quando ilConsiglio si riunirànuovamente. • © RIPRODUZIONERISERVATA BorsaItalianadel 9gennaio2017 prezzo variaz. variaz. chius. chius. anno Azioni valoria52sett. min max A A.S.Roma ................................. A2A ............................................. Acea ........................................... AcotelGroup ........................... Acsm-Agam .............................. Aedes ......................................... Aedes20warr .......................... Aeffe .......................................... AeroportodiBologna ............ Alba ............................................ Alerion ....................................... Ambienthesis ........................... Amplifon ................................... AnimaHolding .......................... AnsaldoSts ............................... Arena ......................................... Ascopiave .................................. Astaldi ....................................... ASTM ......................................... Atlantia ..................................... Autogrill .................................... AutostradeMer. ...................... Azimut ....................................... B 0,4215 1,241 11,600 6,635 1,605 0,4059 0,0405 1,164 10,680 3,042 2,902 0,4049 8,945 5,400 11,500 N.R. 2,710 5,690 10,110 22,39 8,580 18,290 16,950 -1,59 -1,19 -0,85 -6,15 0,19 -0,76 -3,57 -2,02 0,47 -0,13 -0,96 -1,22 -0,61 -0,83 -1,54 — -1,24 -2,32 -1,65 0,40 -2,22 0,49 -0,70 -5,92 0.374 0.500 0,08 0.960 1.292 -16,6 9.888 14.165 -19,1 2.989 9.030 4,29 1.249 1.785 -13,6 0.318 0.479 — 0. 0. -15,7 0.869 1.395 74,08 6.171 10.713 16,28 2.195 3.098 22,97 1.527 2.930 -6,25 0.343 0.453 19,67 6.788 9.800 -24,8 3.705 7.293 16,99 9.702 11.793 — 0.005 0.005 25,23 2.014 2.883 13,89 3.212 5.792 -3,62 8.885 11.916 -2,74 19.547 24.660 5,15 6.244 8.853 7,02 15.607 18.341 -16,3 12.792 22.165 BSantander .............................. B&CSpeakers ......................... BancaGenerali ......................... BancaIfis .................................. BancaMediolanum ................. BancaSistema ......................... BancoBPM .............................. Banzai ........................................ Basicnet .................................... Bastogi ...................................... BBBiotech ............................... BcaCarige ................................ BcaCariger ............................... BcaFinnat ................................. BcaIntermobiliare .................. BcaPop.EtruriaeLazio .......... BcaPop.Spoleto ...................... BcaProfilo ................................ BcoDesio-Brianza .................. BcoDesio-Brianzarnc ............ BcoSardegnarnc .................... BE ................................................ Beghelli ..................................... BeniStabili ................................ BestUnionCo. .......................... BialettiIndustrie ..................... Biancamano .............................. Biesse ........................................ Bioera ........................................ BoeroBart. ................................ Bon.Ferraresi ........................... Borgosesia ............................... Borgosesiarnc ......................... BPERBanca .............................. Brembo ..................................... Brioschi ..................................... 5,110 7,990 23,00 26,00 7,085 2,310 2,786 3,834 3,322 1,480 53,75 0,3363 53,35 0,3813 1,500 0,5830 1,782 0,2150 2,230 2,190 6,310 0,7590 0,3946 0,5465 2,968 0,4129 0,1690 18,780 0,2449 18,650 19,040 0,2510 0,3425 5,160 60,25 0,0563 -0,78 -0,12 -3,04 -2,62 -1,60 -0,26 -3,93 -2,79 -2,81 19,55 0,47 -3,56 — -5,69 2,95 — — -5,29 -5,27 -1,79 0,16 -3,68 -1,96 -2,41 0,13 -2,92 4,97 -2,95 -2,82 0,27 1,55 — — -2,64 0,25 0,36 24,39 5,83 -13,2 1,25 12,28 -40,7 — -14,0 -22,1 -3,90 11,05 -62,3 -30,7 -4,15 -27,2 — -0,67 -11,3 -12,9 -6,97 -20,6 62,11 -11,4 -21,5 19,29 13,59 -33,7 31,15 -32,0 -16,4 1,33 -7,55 -12,2 -17,7 53,23 -27,8 3.301 6.229 16.061 16.522 5.328 1.807 2.445 2.456 2.708 0.991 36.684 0.235 49.117 0.298 1.004 0.588 1.796 0.160 1.529 1.596 5.289 0.365 0.337 0.477 2.216 0.242 0.114 10.151 0.181 16.870 16.412 0.250 0.342 2.634 32.754 0.045 5.165 8.069 27.413 29.133 7.621 3.932 2.907 4.643 4.393 1.579 53.623 1.000 99.244 0.415 2.239 0.588 1.796 0.247 2.574 2.501 8.008 0.791 0.450 0.703 2.968 0.439 0.264 19.635 0.361 22.453 19.091 0.285 0.390 6.492 60.665 0.081 Azioni IlConsiglio e irevisoridei contielettidell’Ordinedeidottori commercialistied esperti contabilidi Brescia L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia ha completato la squadra di vertice. Nella seduta di insediamento nel Consiglio - uscito nell’attuale composizione dalle elezioni del 3-4 novembre scorsi -, presieduta da Michele de Tavonatti, sono state deliberate le cariche istituzionali 2017-2020. Il vice presidente è Eugenio Vitello, il segretario Francesco Vito Landriscina, l’incarico di tesoriere è affidato a Patrizia Apostoli. Come emerso dalla consultazione in autunno, il Consiglio comprende - oltre al leader De Tavonatti, a Vitello, Landriscina e Apostoli - anche Elisabetta Bombana, Armando Biena, Giacomo Ducoli, Claudio Uberti, Fabrizio Felter, Graziella Can- ditti, Davide Felappi, Rosa Billone, Leonardo Cossu, Chiara Segala e Federico Mazzù. Il Collegio dei revisori è formato da Luigi Calderara, Elisabetta Valzettli e Dario Brambilla (Elena Ferrari e Mauro Giorgio Vivenzi i Votonazionale MIANIPRESIDENTE MassimoMiani è ilnuovo leaderdelConsiglio nazionaledeidottori commercialistiedesperti contabili:è ilrisultato del votodegliOrdini territoriali.Miani,incarica finoal 2020,ha prevalso suGerardoLongobardi leaderuscente. © RIPRODUZIONERISERVATA FONDI COMUNI: I fondi comuni di investimento sono on line all’indirizzo www.bresciaoggi.it. prezzo variaz. variaz. chius. chius. anno valoria52sett. min max BrunelloCucinelli ..................... 20,63 BuzziUnicem ........................... 23,00 BuzziUnicemrnc .................... 11,780 C -0,72 -0,95 -0,17 38,36 13.100 20.848 54,47 12.076 23.391 29,31 7.342 12.013 CadIt .......................................... CairoComm. ............................. Caleffi ......................................... Caleffi20warr ........................ Caltagirone ............................... CaltagironeEd. ........................ Campari .................................... Carraro ....................................... CattolicaAs .............................. Cembre ..................................... CementirHold ......................... CentraledelLatted'Ital ......... Ceram.Ricchetti ..................... Cerved ........................................ CHL ............................................ CIA ............................................... Ciccolella .................................. Cir ............................................... ClassEditori ............................ CNHIndustrial ......................... Cofide ......................................... ConafiPrestito' ....................... Cred.Emiliano .......................... Cred.Valtellinese ................... Csp ............................................. CTIBiopharma ......................... D 3,860 3,794 1,270 0,3900 2,086 0,7715 9,220 1,601 5,890 14,400 4,362 3,020 0,2060 8,025 0,0233 0,1870 0,2413 1,085 0,3970 8,285 0,4100 0,2734 5,680 0,4107 1,086 4,796 0,78 -0,73 -0,78 1,96 -1,60 -0,13 -0,97 -1,66 -1,67 — -0,64 -1,63 4,04 -0,31 -2,51 1,96 — -0,18 -2,46 -2,07 -1,89 1,07 -3,73 -0,99 -0,55 7,49 -4,93 3.052 4.150 -10,1 3.363 4.966 31,00 0.873 1.283 254,6 0. 0. -6,62 1.744 2.317 -22,1 0.660 0.989 20,52 6.988 10.139 -2,97 1.117 1.681 -15,2 4.997 7.170 3,23 12.071 14.407 -17,5 3.341 5.399 -7,53 2.548 3.375 -10,6 0.151 0.230 11,61 6.195 8.194 -24,8 0.015 0.031 -15,7 0.161 0.222 — 0.242 0.242 14,21 0.771 1.108 -34,6 0.272 0.613 42,60 5.271 8.472 -0,05 0.319 0.429 -5,59 0.201 0.315 -11,5 4.740 6.577 -55,6 0.295 0.981 6,68 0.783 1.239 346,1 0.292 4.734 D'Amico .................................... Dada ........................................... Damiani ...................................... Danieli ....................................... Danielirnc ................................. Datalogic .................................. De'Longhi ................................. DeaCapital .............................. Delclima ..................................... Diasorin ...................................... DigitalBros ............................... DmailGroup ............................. E 0,3400 2,776 0,9840 20,58 15,950 18,260 23,20 1,215 N.R. 57,35 13,600 1,170 -3,13 -0,14 0,87 -2,60 -0,75 -1,30 -0,85 1,17 — -1,80 1,12 -2,50 -43,3 38,66 -14,8 35,39 31,93 21,73 -10,7 -1,21 — 20,00 115,5 -35,9 Edisonr ..................................... EEMS .......................................... EITowers .................................. El.En. .......................................... Elica ............................................ Emak ........................................... Enav ........................................... Enel ............................................ Enervit ........................................ Eni ................................................ Erg .............................................. ErgyCapital ............................. Esprinet .................................... Eukedos ..................................... Eurotech .................................... Exor ............................................. 0,7680 0,0896 51,10 23,25 1,840 0,9100 3,400 4,152 2,780 15,390 10,060 0,0563 7,000 0,9430 1,566 42,93 -2,17 0,11 -0,49 -1,61 0,55 -0,44 0,12 -0,24 -0,22 -2,10 -2,24 -4,58 -0,50 -1,77 -3,27 -0,95 11,14 0.604 0.792 2,28 0.060 0.121 -7,68 40.470 57.112 144,1 9.006 24.830 -0,54 1.413 1.971 26,48 0.611 0.919 — 3.017 3.807 10,84 3.425 4.218 5,70 2.007 3.124 21,66 11.137 15.753 -9,29 9.067 11.577 -27,4 0.041 0.075 -10,8 4.725 8.656 -9,67 0.874 1.082 -1,63 1.115 1.635 17,30 23.766 43.060 VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNS0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNToyODoyNFojIyNWRVI= 0.247 1.965 0.911 13.772 10.957 12.883 18.898 1.004 4.510 42.649 3.944 1.040 0.609 3.066 1.203 21.047 15.978 19.245 26.102 1.259 4.962 61.864 15.603 2.047 Azioni prezzo variaz. variaz. chius. chius. anno 8,85 valoria52sett. min max Exprivia ...................................... 0,7875 F 0,06 0.596 0.816 FalckRenewables .................. FCA-FiatChryslerAut. .......... Ferragamo ................................ Ferrari ....................................... Fidia ........................................... FieraMilano ............................. Fila ............................................... Fincantieri ................................. FinecoBank .............................. FNM ............................................ Fullsix ......................................... G 0,9520 10,040 24,36 55,05 5,805 1,599 13,850 0,5350 5,425 0,4864 1,357 -1,24 1,41 -0,04 -1,43 -0,85 -0,87 — 0,94 -1,90 -1,88 2,03 -6,11 0.672 1.037 37,81 4.997 10.036 18,08 17.600 24.343 40,01 28.377 56.571 -6,97 4.051 6.860 -17,7 1.233 2.044 29,56 9.814 14.000 58,75 0.278 0.531 -23,5 4.674 7.435 12,20 0.345 0.506 -22,8 1.016 1.771 GabettiPro.Sol. ...................... GasPlus ..................................... Gefran ........................................ Generali .................................... Geox .......................................... Gequity ..................................... Gr.WasteItalia ........................ GruppoEdit. L'Espresso ....... H 0,4960 3,230 3,044 14,140 2,108 0,0400 0,1580 0,7870 -2,27 — -1,49 -2,21 -2,68 — -1,13 -2,42 -37,2 -10,5 70,63 -8,24 -41,7 -55,7 -76,7 -16,3 0.391 0.801 2.272 3.635 1.405 3.112 9.890 15.947 1.824 3.774 0.024 0.094 0.087 0.676 0.626 1.016 Hera ........................................... I 2,160 -1,46 -12,6 1.895 2.649 IGrandiViaggi ......................... IGD ............................................. IlSole24Ore ........................... Ima ............................................. Immsi .......................................... IndustriaeInn .......................... IntekGroup .............................. IntekGrouprnc ....................... Interpump ................................. IntesaSanpaolornc ................ IntesaSPaolo .......................... InvesteSviluppo19 warr ...... Inwit ............................................ Irce ............................................. Iren ............................................. Isagro ......................................... IsagroAzioniSviluppo .......... ITWAY ....................................... Italgas ........................................ Italiaonline ................................ Italiaonlinernc .......................... Italmobiliare ............................. IVSGroup ................................. J 0,9795 0,7440 0,3833 58,90 0,3845 0,2200 0,2235 0,3696 16,100 2,290 2,476 0,0030 4,480 1,840 1,520 1,171 0,9900 1,735 3,750 2,350 308,10 45,23 8,565 -0,96 -1,20 0,21 -0,17 -1,41 20,95 -0,97 1,62 0,25 -1,89 -2,67 15,38 — -0,49 -1,30 -3,70 -2,94 -1,70 -1,83 — 0,36 0,96 -0,29 16,82 -10,4 -36,9 33,44 -1,36 -19,1 -21,6 -21,8 33,94 -13,1 -13,4 — -9,05 -9,80 9,04 -20,6 -3,32 14,45 — -16,1 0,26 17,79 -0,35 0.695 0.623 0.270 40.764 0.335 0.103 0.189 0.323 10.483 1.499 1.592 0. 3.758 1.635 1.273 0.900 0.706 1.136 3.124 1.713 299.000 31.004 7.487 1.023 0.848 0.629 60.045 0.448 0.279 0.305 0.470 16.164 2.721 2.984 0. 4.942 2.040 1.653 1.456 1.164 1.962 3.972 3.425 333.500 46.376 8.657 JuventusFC .............................. 0,3139 -0,19 23,92 0.231 0.316 Per informazioni 030 2911211 www.publiadige.it Azioni prezzo variaz. variaz. chius. chius. anno valoria52sett. min max Azioni 0.378 Retelit ........................................ 1,201 Risanamento ............................ 0,0322 Rosss ......................................... 1,080 S -6,17 -5,57 16,88 111,6 -72,7 16,38 SabafS.p.a. .............................. Saes ........................................... Saesrnc .................................... SafiloGroup ............................. Saipem ...................................... Saipemrisp ............................... SaliniImpregilo ....................... SaliniImpregilornc ................ Saras .......................................... Save ........................................... ServiziItalia .............................. Sesa ........................................... SIAS ........................................... Sintesi ....................................... Snai ............................................ Snam ........................................... Sogefi ........................................ Sol ............................................... Space2 ...................................... Space2warr ............................ Stefanel .................................... Stefanelrisp ............................. STMicroel ................................. T 10,220 12,000 9,350 7,830 0,5305 5,750 3,096 7,890 1,700 17,690 3,660 18,830 7,900 0,0310 1,350 3,862 2,510 8,250 10,610 1,400 0,1313 145,00 10,520 -1,73 -2,12 -2,15 -0,89 -3,11 4,55 -2,82 2,47 -1,90 1,09 -0,38 -1,41 -1,25 24,00 -1,60 -1,23 -3,83 1,85 -1,30 — -2,01 — 3,04 -8,34 8.700 11.203 -5,81 9.018 13.294 -2,04 6.866 9.723 -18,3 6.379 9.966 -38,1 0.302 0.895 -1,32 3.900 9.500 -13,0 2.407 3.839 -16,7 6.277 9.472 0,53 1.233 1.949 37,34 11.229 18.026 -1,61 3.227 3.845 28,01 12.807 19.009 -14,1 7.431 9.395 -8,82 0.012 0.034 68,22 0.541 1.405 -6,08 3.454 4.534 32,17 1.153 2.603 4,10 7.064 9.215 7,72 9.502 10.842 55,56 0. 1. -40,9 0.089 0.248 — 145.000 145.000 84,08 4.562 10.813 Tamburi ...................................... Tamburi20warr ..................... TAS ............................................. Technogym ............................... Tecnoinvestimenti ................. Telecomit ................................. TelecomITrnc ......................... Tenaris ...................................... Terna .......................................... TerniEnergia ............................. Tesmec ..................................... Tiscali ........................................ Tod's .......................................... ToscanaAeroporti ................. TreviFin.Ind. ............................. TXTe-solution ......................... U 3,598 0,4074 3,000 4,636 4,472 0,8220 0,6780 16,920 4,322 0,8630 0,5550 0,0458 60,65 14,220 1,018 8,500 -0,72 -0,61 11,11 0,39 -0,84 -3,07 -2,45 -0,70 0,32 2,49 -0,63 -3,38 0,83 -3,07 -2,12 4,42 14,22 2.582 3.746 2,11 0. 0. 568,9 0.389 2.912 — 3.594 4.613 — 3.934 4.532 -23,4 0.642 1.092 -21,2 0.513 0.886 73,36 8.712 17.271 -8,51 3.867 5.079 -43,8 0.631 1.542 -6,01 0.459 0.605 -12,4 0.038 0.058 -12,4 46.317 73.839 -2,87 12.527 15.738 -35,8 0.795 1.750 11,70 7.023 8.430 UBIBanca .................................. Unicredit .................................... Unicreditrisp ........................... Unipol ........................................ UnipolSai ................................... V 2,838 2,674 5,630 3,474 2,090 -4,25 -5,11 -0,35 -2,69 -1,32 -48,5 -42,9 -31,7 -19,2 -2,34 Valsoia ...................................... 16,700 Vianini ......................................... 1,160 VittoriaAss. .............................. 10,480 Y -1,18 1,40 -0,66 -20,4 14.405 21.888 -1,69 1.075 1.275 8,94 7.512 10.500 Yoox .......................................... Z 27,21 0,44 -11,4 19.764 32.525 ZignagoVetro .......................... 5,780 Zucchi ......................................... 0,0214 Zucchirnc .................................. 0,2550 1,23 -3,17 — 5,57 -41,2 59,38 K K.R.Energy ................................. 0,5040 L -1,85 -17,3 0.645 LaDoria ...................................... LandiRenzo ............................. Lazio ........................................... Leonardo-Finmeccanica ....... Luxottica .................................. LventureGroup ....................... M 9,495 0,3880 0,5980 13,410 47,26 0,5650 3,09 -2,51 -2,29 -1,76 -1,89 -0,96 -19,3 7.047 13.267 -47,8 0.263 0.747 17,25 0.389 0.624 7,71 8.615 13.626 -16,1 40.498 58.734 -13,7 0.388 0.698 M&C .......................................... MaireTecnimont ..................... MARR ........................................ MassimoZanetti Beverage .. Mediacontech .......................... Mediaset .................................. Mediobanca .............................. Meridie ...................................... Mittel ......................................... Moleskine .................................. MolMed ..................................... Moncler ..................................... Mondadori ................................. MondoTv .................................. Monrif ........................................ MontePaschi ........................... Moviemax ................................ Mutuionline ............................... N 0,1670 2,684 17,650 6,990 0,7135 4,110 7,820 0,0870 1,459 2,396 0,4230 16,320 1,300 4,480 0,2398 15,080 N.R. 9,490 -0,89 -1,68 -0,11 -0,14 5,24 -1,44 -4,52 — -0,75 — -1,58 -1,63 -1,74 -1,75 4,85 — — 1,50 25,19 0.113 0.200 19,50 1.833 2.759 1,03 15.805 18.859 -23,9 6.411 9.316 -13,7 0.535 1.687 25,46 2.249 4.558 -1,76 4.711 8.276 -24,4 0.053 0.115 -3,38 1.299 1.572 51,07 1.366 2.438 13,80 0.241 0.613 29,94 12.355 16.758 41,15 0.732 1.319 -19,8 3.132 5.693 -9,75 0.162 0.263 -83,7 16.051 97.977 — 26,53 6.627 9.680 Nice ............................................. 2,582 Novare ....................................... 0,2500 O 0,47 — 8,03 -54,6 1.926 0.200 2.834 0.551 Olidata ........................................ 0,1540 Openjobmetis ......................... 5,810 OVS ............................................ 4,860 P — -3,49 -0,37 -12,1 -19,5 -17,1 0.117 5.146 4.766 0.198 7.497 6.234 Panariagroup ............................ Parmalat ................................... Piaggio ....................................... Pierrel ........................................ Pininfarina ................................. Piquadro ................................... Poligr.S.Faustino ................... PoligraficiEditoriale ............... PopEmilia01/07 .................... Pop.Sondrio .............................. PosteItaliane .......................... Prelios ........................................ Premuda ................................... PrimaIndustrie ....................... Prysmian .................................... R 3,580 3,002 1,622 0,2565 1,960 1,140 5,870 0,1900 N.R. 3,242 6,165 0,1059 0,0859 16,050 23,95 -1,70 0,07 0,56 0,98 -2,58 -2,56 2,98 3,20 — -1,58 -2,14 -4,94 10,13 -4,24 -2,52 -9,14 2.348 3.969 27,31 2.308 3.007 -17,2 1.430 2.083 -51,3 0.161 0.530 -41,1 1.388 3.400 -14,8 0.988 1.343 -0,42 4.058 6.668 -19,3 0.137 0.244 — -13,7 2.144 3.903 -10,9 5.186 7.133 -57,4 0.071 0.253 -52,3 0.042 0.181 16,73 8.740 16.716 29,60 16.497 24.847 RDeMedici ................................ 0,3201 RaiWay ..................................... 3,666 Ratti ........................................... 1,842 RCSMediagroup ..................... 0,8665 Recordati ................................... 27,22 Reply .......................................... 117,10 -4,16 -0,05 0,11 -2,97 -2,02 -1,51 -11,1 0.274 0.363 -18,4 2.979 4.768 -23,3 1.667 2.590 55,99 0.409 1.048 16,72 19.439 29.193 -2,34 105.472 131.755 supplenti). La competizione elettorale per designare il successore di Antonio Passantino (presidente dell’ordine dal giugno 1998) ha coinvolto 1.495 professionisti, pari al 70% degli aventi diritto, ed ha visto contrapporsi due schieramenti: «Rinnovamento e Continuità» (guidata da Michele De Tavonatti), «PensiamoFuturo» (Leonardo Cossu il candidato leader). Il presidente Michele De Tavonatti affrontando la nuova sfida ribadisce l’impegno per puntare «a una gestione unitaria dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia, tenendo conto anche delle proposte avanzate dagli esponenti dell’altra lista». • prezzo variaz. variaz. chius. chius. anno valoria52sett. min max 0.424 0.033 0.528 1.978 1.763 5.033 1.953 1.269 5.011 0.009 0.130 1.265 0.119 0.996 5.739 4.719 8.277 4.464 2.192 5.847 0.037 0.261 Euribor PERIODO TASSO360 TASSO365 1 sett. -0,379 -0,384 1 mese -0,371 -0,376 2 mesi -0,340 -0,345 3 mesi -0,322 -0,326 -0,230 -0,233 -0,148 -0,150 -0,088 -0,089 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi Pioneer Asset Management S.A. 77 Boulevard Grande Duchesse Charlotte - Luxembourg 6 TRENTO E PROVINCIA TN Giovedì 5 Gennaio 2017 Corriere del Trentino Fisco provinciale per i redditi sotto i 100 milioni Ecco il testo della norma d’attuazione. Dellai: contiamo di approvarla in pochi mesi. Gentiloni «ostaggio» al Senato I contribuenti sopra i cento milioni di euro continueranno a essere controllati dallo Stato. Al di sotto della soglia, saranno le Province di Trento e Bolzano a occuparsi di incassare le tasse. È uno dei passaggi dello schema di norma di attuazione sulla delega alle Province di Trento e Bolzano delle agenzie fiscali e delle funzioni amministrative di supporto alle commissioni tributarie. Il testo, mai divulgato dalla Commissione dei Dodici, è stato inviato oltre un anno fa ai ministeri, ma è passato in secondo piano perché nel frattempo governo e Province di Trento e Bolzano si sono concentrate sull’approvazione della norma di attuazione sull’amministrazione della giustizia. Ora Lorenzo Dellai, presidente della Commissione, riapre il dossier e stringe i tempi: «Con il governo Gentiloni abbiamo ottimi rapporti; ne abbiamo già accennato e ora attiveremo il confronto vero e proprio. Non mi nascondo la delicatezza della materia, ma conto di iniziare subito: c’è un testo base che per noi va diTRENTO scusso senza pregiudiziali e nel giro di qualche mese conto che la norma vada in porto». Del resto, per la sopravvivenza dell’esecutivo Gentiloni, al Senato i voti del gruppo per le autonomie sono decisivi: gli elementi per approvare in poco tempo ciò che Trento e Bolzano inseguono da anni ci sono tutti. funzionalità da assicurare con riferimento ai servizi, alle attrezzature e agli arredi». Inoltre l’intesa promuoverà misure di coordinamento tra i soggetti istituzionali «competenti a svolgere attività di controllo». Il personale Cosa va alle Province Le funzioni delegate alle Province di Trento e Bolzano riguardano «l’organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale, lo svolgimento delle funzioni e delle attività spettanti alle agenzie fiscali, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a sedi delle strutture periferiche, la fornitura delle attrezzature, dei servizi funzionali agli immobili e degli arredi necessari al funzionamento delle strutture». Cosa resta allo Stato Non vengono toccate le competenze statali in relazione «ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito Agenzia delle entrate La sede di Trento (foto Rensi) tributario; alla disciplina sui tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; ai contribuenti di grandi dimensioni con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a cento milioni di euro; ad attività strumentali alla conoscenza dell’andamento del gettito tributario; alle procedure telematiche di trasmissione dati e di informazioni all’anagrafe tributaria; alle relazioni con le istituzioni internazionali». Come funziona Lo schema di disegno di legge prevede che ogni Provincia stipuli con il ministro dell’Economia un’intesa triennale con cui «disciplinare le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle Province». Tra le altre cose, l’accordo deve definire «gli standard per l’esercizio delle funzioni delegate», la «quantificazione degli oneri finanziari», le «dotazioni organiche del personale», «le Il personale di Agenzia delle entrate, del Territorio, delle Dogane, Monopoli di Stato e Commissioni tributarie transiterà nei ruoli delle due Province, a meno che non eserciti entro novanta giorni il diritto di opzione a restare alle dipendenze dell’amministrazione statale. In tal caso, i dipendenti saranno trasferiti ad altri uffici statali, anche fuori provincia. Entro sessanta giorni, inoltre, verrà definita, sentiti i sindacati, la tabella di equiparazione per l’inquadramento del personale. Chi diventa dipendente provinciale conserva «a titolo di assegno personale riassorbibile» l’eventuale differenza tra il «trattamento economico in godimento presso l’ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell’inquadramento nel ruolo provinciale». Viene inoltre «Cie in Trentino: non siano luoghi di stallo» Accoglienza Zeni apre all’ipotesi di Minniti. Tra oggi e domani attesi 25 richiedenti asilo La stretta del Viminale sull’immigrazione, la lettera di richiamo ai prefetti per distribuire i profughi in tutti i Comuni italiani. La proposta del ministro dell’Interno Marco Minniti di trovare una collocazione a livello territoriale per i Cie, i Centri di identificazione ed espulsione, trova un’apertura (ma non senza condizioni) dell’assessore alle Politiche sociali di Piazza Dante Luca Zeni. Kompatscher: «Non sono previsti Cie in Alto Adige». Le parole di Minniti riecheggiano in Trentino in un TRENTO momento in cui sono previsti nuovi arrivi di richiedenti asilo: «Da parecchio siamo stabili a 1.450 profughi, ora sono in arrivo 25 persone — spiega Zeni — Le aspettiamo in un paio di giorni». Delle parole del ministro Zeni dice invece: «Non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, quindi non ne abbiamo ancora discusso in giunta. Personalmente credo che il fenomeno vada gestito in maniera complessa. Il Trentino ha dato la sua massima disponibilità anche per la gestione in loco dell’accoglienza, attività che comporta degli oneri organizzativi». Quindi chiarisce il pensiero: «Un sistema funziona se ci sono la capacità ci gestire l’accoglienza e favorire l’integrazione e il rigore del rispetto delle regole. Condivido l’idea del ministro Minniti di rendere più rigide e stringenti le regole per gli stranieri che sono in Italia e per i profughi. Va bene investire risorse in programmi di integrazione per chi chiede asilo, ma è al contempo giusto che chi non può rimanere sul territorio Sede La Residenza Fersina ospita in Trentino i richiedenti asilo appena arrivati «valutato a tutti gli effetti il servizio prestato nei ruoli di provenienza». Per i contratti a tempo determinato, la Provincia subentra allo Stato. Commissioni tributarie Il testo base delega alle Province anche le funzioni sull’attività amministrativa e organizzativa di supporto alle commissioni tributarie provinciali di primo e secondo grado, «con esclusione di quelle relative al personale di magistratura». A Trento e Bolzano il testo assegna anche la competenza sul catasto. I costi Gli oneri sono a carico delle Province: per calcolarli, la norma propone la media nell’ultimo triennio delle corrispondenti spese statali sui due territori. La cifra può essere aggiornata ogni tre anni e viene scomputata dal contributo al risanamento delle casse pubbliche stabilito con il patto di Milano (firmato da Dellai) e poi con quello di Roma (firmato da Ugo Rossi). Alessandro Papayannidis © RIPRODUZIONE RISERVATA non lo faccia lo stesso in clandestinità». E i Cie? «Bisogna vedere le modalità concrete: parliamone. Sappiamo che negli anni non hanno avuto un esito molto felice, bisogna capire come si vuole svolgere l’attività. I Cie non devono essere centri per una permanenza troppo lunga: bisogna che la proposta del governo sia seria e dia garanzie che un centro non diventi poi un campo sovraffollato. Deve essere un luogo prodromico all’istituzione del rimpatrio, se manca la fase successiva non va bene». Kompatscher, invece, chiede che «lo Stato faccia rispettare le regole sulle espulsioni» e aggiunge netto: «Non sono previsti Cie in Alto Adige». Marta Romagnoli © RIPRODUZIONE RISERVATA Fnsi: «Regalo di Dorigatti a Tca» Caramaschi minaccia dimissioni Il presidente: «Nessuna nuova commessa, solo rinnovi» Aut aut del sindaco di Bolzano. Zanotelli: profughi sfruttati Botta e risposta tra la Fnsi e il presidente del consiglio provinciale Bruno Dorigatti sull’affidamento all’emittente della produzione di prodotti informativi. A dare il là alla vicenda una nota pubblicata online dal sindacato dei giornalisti Fnsi del Trentino Alto Adige. «Il 23 dicembre, il “regalo” dell’editore di Trentino Tv Graziano Angeli di voler licenziare tre giornalisti» recita il testo. Prosegue: «Alla vigilia di Capodanno, il regalo senza virgolette del presiTRENTO dente Pd del consiglio provinciale di Trento Bruno Dorigatti, della firma dell’autorizzazione di altre cento trasmissioni per complessivi 80.000 euro. Cifra che si aggiunge ai circa 36.000 euro della diretta televisiva del consiglio provinciale. Fnsi e Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige sottolineano l’incongruenza della decisione». Dorigatti replica dicendosi dispiaciuto per l’accenno ai propri rapporti personali presente nella nota e parla poi di «affermazioni male informa- COMUNE DI VOLANO Provincia di Trento ESTRATTO AVVISO D’ASTA PER L’AFFITTO DI FONDI RUSTICI Il Comune di Volano (via S. Maria n. 36, 38060 Volano, tel. 0464/411250 – fax 0464/413427) indice due aste per l’affitto di fondi rustici. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa e aggiudicazione al miglior offerente rispetto alla base d’asta, fatti salvi l’eventuale attivazione dell’art. 22 della L. 11.02.1971 n. 11 nonché l’esercizio del diritto di prelazione del precedente conduttore del fondo. Le offerte devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 23 gennaio 2017, utilizzando esclusivamente l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione. Ulteriori informazioni e copia dell’avviso d’asta potranno essere richieste al Servizio segreteria del Comune di Volano (telefono 0464/411250) IL SEGRETARIO COMUNALE - dott.ssa Luisa Candotti A7010488 VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozNDoyNFojIyNWRVI= te». «Il consiglio — spiega — produce da anni una filiera di prodotti informativi, stampa un proprio giornale a diffusione gratuita tra i cittadini e diffonde inoltre notiziari consiliari attraverso tutte le testate giornalistiche televisive trentine, oltre che sulle maggiori radio e sul web. A fine 2016 si è provveduto al rinnovo di tutti i contratti in scadenza annuale e non solo di quelli relativi a una singola testata. Nessun prodotto ulteriore rispetto al 2016 è stato attivato, nessuna nuova commessa assegnata. È fuori luogo il riferimento al contratto Trentino Tv-consiglio per la diretta delle sedute d’aula, trattandosi di contratto biennale non ancora scaduto e attribuito con gara. Tutti i contratti rinnovati si riferiscono a prodotti giornalistici che il consiglio provinciale può sospendere in qualsiasi momento a proprio giudizio». Nel caso peggiore per i lavoratori, dice infine Dorigatti, il consiglio «sarà titolato ad assumere tutti i provvedimenti utili a tutelare l’occupazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA «Sono sulla soglia di voler lasciare dopo sette mesi da sindaco: vedo troppo egoismo attorno a me». Il primo cittadino Renzo Caramaschi si è sfogato così ieri sera durante l’incontro con padre Alex Zanotelli, incentrato sull’emergenza profughi. Portando i saluti della città e commentando lo stato di emergenza umanitaria in cui si trova quest’ultima, il sindaco ha fatto anche trapelare il suo malumore per le divisioni politiche degli ultimi giorni — in primis l’esternazione del suo vice Baur, perplesso sul progetto Areale — lasciandosi andare ad una affermazione che ha lasciato attoniti i presenti. «Come primo cittadino mi piacerebbe essere ultimo — ha affermato Caramaschi — In questi mesi mi sono accorto che ci sono interessi sopra i fatti umani, la fame, il freddo. Abbiamo molti senzatetto che vivono in uno stato di indigenza. Ci sono molti interessi ed egoismi in questa città. Ero così illuso nel 1989 che quando era caduto il Muro pensavo arrivasse la pace. Mi ero illuso. BOLZANO Pensavo però che a Bolzano fosse diverso. Mi sono dovuto ricredere». Incalzato successivamente sulle sue parole, il sindaco ha puntualizzato: «Questo è solo l’inizio — ha detto Caramaschi — se abbiamo approvato il programma e non faremo l’Areale, allora vorrà dire che io non faccio parte del programma e sarò pronto a mettermi da parte. Spero comunque che tutto si ricomponga. Sicuramente discuteremo, magari ci saranno anche aspri scontri. Per me quello che deve prevalere è l’interesse dei cittadini e della città». Intenso, poi, l’incontro con Zanotelli, missionario trentino che ha vissuto per oltre dieci anni nella baraccopoli di Korogocho in Kenya, oggi a Napoli. Ha parlato della «politica becera e populista del terrore che utilizza questa emergenza per raccogliere consensi, nonché lo sfruttamento dei profughi come manodopera a basso costo fino a quando fa comodo, per poi rimandarli indietro». © RIPRODUZIONE RISERVATA FOGGIA CITTÀ I VII Giovedì 5 gennaio 2017 COMMERCIALISTI Il magistrato coinvolto quale membro Ad alcuni candidati sarebbero state della commissione di esami: sono 14 svelate le tracce delle prove scritte con accordi anche sulle domande agli orali gli indagati dell’inchiesta della Gdf INTERDETTO PER UN ANNO Presunti favoritismi agli esami di Stato Sospeso giudice presidente della commissione tributaria l Il presidente della commissione tributaria provinciale di Foggia - Michele Cristino, uno dei più noti magistrati foggiani, presidente del Tribunale di Benevento sino a qualche giorno fa quando è andato in pensione - è stato sospeso per 12 mesi dall’incarico di giudice tributario: gli si contestano presunti favoritismi nella sua veste di membro della commissione di esami per l’abilitazione a dottore commercialista. L’ordinanza di misura interdittiva dal ruolo di giudice tributario è stata firmata dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura, nell’ambito di un’indagine condotta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bari sui presunti esami «taroccati» (tracce degli scritti svelate, accordi sulle domande da fare agli orali) per diventare «dottore commercialista ed esperto contabile». L’inchiesta conta 14 indagati a piede libero per i quali a vario titolo si ipotizzano i reati di falso in atto pubblico, rivelazione di segreti d’ufficio ed abuso d’ufficio. «Sono innocente, questa vicenda mi ha turbato tantissimo: non ho altro da aggiungere» commenta al telefono con il cronista il giudice Cristino. Il magistrato assistito dai suoi legali era stato interrogato nelle settimane scorse dal gip, visto che prima di applicare la misura interdittiva l’indagato va sentito: aveva risposto alle contestazioni (c’è riserbo sugli elementi d’accusa e sulle risposte fornite) e respinto le contestazioni. La notizia sull’inchiesta denominata «Tutto a posto», coordinata dalla Procura di Foggia e condotta dalle Fiamme Gialle di Bari, è stata diffusa nella tarda mattinata con una nota del comando provinciale di Bari della Guardia di Finanza. «I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Bari» recita il comunicato «hanno eseguito nei confronti di M.C.» (Michele Cristino) «presidente della commissione tributaria provinciale di Foggia nonché giudice presso la terza sezione dell’organismo, un’ordinanza applicativa di misura interdittiva dal ruolo di giudice tributario della durata di dodici mesi: è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di Foggia. La misura cautelare personale è stata notificata al termine di una complessa attività investigativa per ipotesi delittuose di falso in atto pubblico, rivelazione di segreti d’ufficio ed abuso d’ufficio, legate all’ultimo esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di “dottore commercialista ed esperto contabile” tenutosi nel capoluogo dauno». In particolare «le indagini hanno permesso di disvelare» a sentire la campana dell’accusa «un sistema illecito at- traverso il quale alcuni candidati all’esame di Stato, svolto presso la facoltà di economia dell’università di Foggia a novembre 2015 gennaio e maggio 2016, hanno superato fraudolentemente le prove previste (tre scritti e l’orale), ricorrendo all’aiuto di diversi soggetti, sia esterni sia interni alla commissione di esami». Il riferimento dei finanzieri ai soggetti esterni è quello ai cosiddetti «“solutori” che svolgono le tracce d’esame e le trasmettono ai candidati interessati. Si è accertato» prosegue l’accusa «che alcuni componenti della commissione a vario titolo, hanno svelato le tracce segrete di esami e si sono accordati con i candidati e loro emissari, per le interrogazioni orali falsificando quindi anche i verbali di commissione. Al termine delle in- dagini la Procura preso atto dei riscontri emersi, ha ritenuto opportuno intervenire, in particolare nei confronti di un membro della commissione esaminatrice» ossia il giudice Cristino «che riveste altresì un rilevante incarico nell’ambito della giustizia tributaria foggiana: da qui la misura dell’interdizione dai pubblici uffici giudicanti rivestiti per la durata di un anno». FIAMME GIALLE L’inchiesta denominata «Tutto a posto» è condotta dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Bari . Chi è Presiedette maxi-processo alla mafia garganica. Una prestigiosa carriera in magistratura quella del giudice Michele Cristino, ora indagato dalla Procura di Foggia che ha chiesto e ottenuto dal gip la sua sospensione dal ruolo di giudice tributario nella commissione tributaria provinciale di cui è presidente. Per 40 anni il giudice Cristino ha indossato la toga. Nel ‘77 il primo incarico come pretore ad Andria; quindi giudice civile, fallimentare e penale a Foggia; poi dirigente pretore a Vasto; seguì il trasferimento a Bari in corte d’appello; e il ritorno a Foggia nei primi anni del nuovo millennio come presidente delle sezioni penali inizialmente e successivamente della corte d’assise. Fu proprio il giudice Cristino a presiedere il processo per l’omicidio del consigliere comunale Leonardo Biagini ucciso nell’ottobre 2004 (5 assoluzioni); e il maxi-processo alla mafia garganica, conclusosi nel marzo 2009 con una raffica di ergastoli e condanne. Era poi arrivata la nomina del Csm a presidente del Tribunale di Benevento, carica ricoperta dall’ottobre 2013 sino a pochi giorni fa quando è andato in pensione. I DIFENSORI IL MAGISTRATO INTERROGATO A METÀ DICEMBRE DAL GIP CHE HA POI FIRMATO LA MISURA INTERDITTIVA DELLA DURATA DI UN ANNO «Ha confutato tutte le accuse» Ricorso al Tribunale della libertà per chiedere l’annullamento della sospensione l Punto uno: il giudice Michele Cristino è innocente; punto due: alle accuse contestate ha puntualmente replicato quando è stato interrogato in Tribunale, respingendo le contestazioni; punto tre: nei prossimi giorni la difesa presenterà ricorso ai tre giudici del riesame di Bari per chiedere l’annullamento dell’interdizione per un anno dal suo ruolo di giudice tributario, per assoluta mancanza di indizi; punto quattro: è coinvolto nell’inchiesta quale membro della commissione degli esami di Stato e non certo nella sua funzione di magistrato e/o di giudice della commissione tributaria. Così la replica degli avvocati Carlo Mari e Raul Pellegrini, difensori di Cristino sotto inchiesta per falso in atto pubblico, rivelazione di segreti d’ufficio e abuso d’ufficio, a quanto sostengono Procura foggiana e finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Bari. «C’è una premessa d’obbligo» commentano i due penalisti «parliamo di una persona che è stata magistrato per 40 anni sino a pochi giorni fa, e che da oltre vent’anni riveste le funzioni di giudice tributario. L’inchiesta in corso, e vogliamo rimarcarlo, riguarda solo ed esclusivamente l’esame di Stato per l’abilitazione a dottore commercialista ed esperto contabile, visto che il dottor Cristino era uno dei componenti della commissione d’esame: l’indagine non attiene in nessun modo alle sue funzioni di magistrato né a quelle di presidente della commissione tributaria provinciale che riguarda invece l’esame di materie molto più responsabili». Quanto al merito delle accuse di aver aiutato alcuni candidati «la lettura dell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari ha dettato stupore e incredulità» aggiungono i difensori di Cristino «questo perché dai risultati delle indagini, che sono state particolarmente complesse ed articolate e che si sono protratte per circa 8 mesi senza che sia emerso sospetto alcuno nell’esercizio delle funzioni in giurisdizione ordinaria e di giu- TRIBUNALE Il giudice è stato interrogato a metà dicembre dal gip ed ha respinto le accuse LA PRECISAZIONE «L’inchiesta non riguarda minimamente la commissione tributaria» VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozMzoxMVojIyNWRVI= . stizia tributaria e fiscale, non sembra che ci sia alcuna ragione di giustificazione della misura interdittiva adottata». Su cosa poggino le accuse però né gli investigatori né i difensori dell’indagato intendono però dirlo in questa fase. Le sue ragioni il magistrato le ha spiegate quando è stato interrogato dal gip, visto che prima di applicare la misura interdittiva il codice di procedura penale prevede l’interrogatorio dell’indagato. «Il presidente Cristino, nell’interrogatorio reso innanzi al gip del Tribunale di Foggia Marco Ferrucci il 15 dicembre scorso, ha confutato» sostengono i suoi legali «con puntualità e precisione ogni argomentazione accusatoria, circostanza questa che ci impone di adire il Tribunale del riesame di Bari, il quale non potrà disattendere la pregevole e precisa ricostruzione del dottor Cristino e conseguentemente annullare la misura interdittiva». 26 Giovedì 5 Gennaio 2017 I M P O S T E E TA S S E Il dato ufficializzato dalla consulta dei Caf che attendono il rinnovo della convenzione Isee, boom di richieste nel 2016 Oltre 5 mln e mezzo di certificazioni per il reddito DI I CRISTINA BARTELLI see a quota 5.500.000 nel 2016. Boom di dichiarazioni (si veda quanto anticipato da ItaliaOggi il 16/12/2016) per l’accesso alle prestazioni agevolate e super lavoro per i centri di assistenza fiscale che dal 31 dicembre 2016 non sono più in convenzione con il ministero del lavoro proprio per le lavorazioni delle Dsu (dichiarazioni sostitutive uniche). Un impegno per cui il ministero ha stanziato un budget di 76 mln sufficienti per i 4.500.000 documenti trattati del 2015. Sono queste alcune delle criticità messe nero su bianco da una nota inviata ieri dalla consulta dei centri di assistenza fiscale. «Sono oltre 5.500.000 i nuclei familiari che hanno usufruito dell’assistenza professionale fornita dagli operatori dei Caf presso le migliaia di sedi presenti in modo capillare su tutto il territorio na- CONCORSO Direttore Dogane indagato Il direttore dell’Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi è indagato dalla Procura di Roma con l’accusa di tentato abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta su un concorso per 69 dirigenti ritenuto dai pm truccato. La notizia è stata riportata da Il fatto Giuseppe Peleggi quotidiano. La sua posizione sarebbe stata stralciata da quella di altri sette, cioè le persone che secondo il magistrato che conduce le indagini avrebbero consentito l’uso delle gazzette ufficiali, unico documento ammesso al concorso al cui interno, secondo l’accusa, sarebbero state inserite le tracce da copiare durante le prove. Con Peleggi risulta indagato anche il capo della segreteria, Paolo Raimondi. L’accusa per uqest’ultimo è di aver posto in essere atti idonei a orientare l’esito della procedura concorsuale per procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale. zionale», scrivono dalla Consulta, «nella aree urbane ed in quelle rurali; attraverso questo impegno quotidiano le persone interessate hanno potuto richiedere prestazioni sociali agevolate quali: l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minorenni, l’assegno di maternità, il bonus bebè, il bonus energia elettrico e gas, la riduzione sulle tariffe delle mense scolastiche e delle tasse universitarie, l’assegno Sia e altre agevolazioni». Un servizio per i contribuenti gratuito proprio in virtù della convenzione sottoscritta tra Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) e Caf. «La convenzione», ricordano dalla consulta, «è scaduta il 31 dicembre 2016 e i Caf sono in attesa di procedere, anche con l’ausilio del Ministero del Lavoro, ad una rapida definizione degli accordi che dovranno regolare l’attività 2017 su presupposti di piena collaborazione e so- Da ItaliaOggi del 26/12/2016 stenibilità economica tra Istituto e Caf nell’interesse primario di quelle fasce sociali che attraverso l’Isee possono ottenere il riconoscimento di un proprio diritto». L’incontro, fanno sapere i responsabili della Consulta è fissato alla ripresa delle attività dopo le festività natalizie. In particolare il nodo dello stanziamento dovrebbe essere sciolto con l’inserimen- to in un provvedimento normativo di un allentamento dei vincoli di budget previsti per l’Inps. Già in sede di legge di bilancio era stata presentata una modifica che consentiva all’Inps di avere più flessibilità sulla destinazione delle risorse dei propri capitoli di spesa. Questo avrebbe consentito di arricchire la dote della convenzione Isee aumentan- dola dai 76 mln almeno agli 87 mln del 2015, recuperati con una aggiunta extra di 11 mln reindirizzati dal bilancio Inps proprio per la lavorazione dell’Isee. Nelle prossime settimane dunque all’incontro istituzionale tra ministero e rappresentanti della consulta dei Caf dovrà seguire l’individuazione del veicolo normativo per inserire lo stanziamento e infine la stipula della nuova convenzione. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi entro fine gennaio il governo dovrebbe varare un decreto collegato con tutte quelle misure, non solo fiscali, che sono rimaste irrisolte dalla legge di Bilancio. La manovra 2017 è stata infatti approvata con una doppia fiducia e con procedura accelerata la prima metà di dicembre tanto da lasciare fuori molti capitoli normativi come le correzioni alle trasmissioni dei nuovi adempimenti fiscali dell’Iva. © Riproduzione riservata In arrivo assunzioni all’Agenzia delle entrate Processi rinviati per rottamazione dei ruoli Assunzioni in vista all’Agenzia delle entrate. Via libera del governo alla contrattualizzazione a tempo indeterminato di 244 funzionari appartenenti alle varie qualifiche già dichiarati idonei, tra i quali 188 unità di area seconda (fascia F3) da destinare ai centri di assistenza multicanale e ai centri operativi. In arrivo pure tre ulteriori tranche di ingressi, ma in questo caso le procedure sono ancora da bandire: si tratta di 112 funzionari di terza area (posizione economica F1), correlati alle risorse economiche liberate dalle cessazioni dell’anno 2014, di altri 353 funzionari dello stesso livello e di 29 dirigenti relativi invece alle cessazioni del 2015. È quanto prevede un decreto della presidenza del consiglio, firmato dai ministri della funzione pubblica, Marianna Madia, e dell’economia, Pier Carlo Padoan. Il provvedimento è stato registrato dalla Corte dei conti lo scorso 21 dicembre ed è in attesa di pubblicazione in G.U. Il dpcm autorizza una serie di assunzioni in diverse amministrazioni statali, applicando i meccanismi della spending review agli spazi finanziari creatisi con le fuoriuscite del personale negli anni 2014 e 2015. Per quanto riguarda le Entrate, i risparmi complessivi ammontano a circa 120 milioni di euro: di questi, 36 milioni saranno utilizzati per finanziare il turnover. Il costo totale medio per ciascun neo-assunto è pari a 47.393 euro annui per un funzionario area terza F1, a 43.754 euro per un assistente di area seconda F3 e a 123.136 euro per un dirigente. «Siamo soddisfatti per l’autorizzazione dei 188 assistenti che chiediamo da anni», commenta Vincenzo Patricelli (Flp Ecofin), «adesso attendiamo l’assunzione degli idonei al concorso a funzionari e nuovi investimenti sulla macchina fiscale nel suo complesso». Il decreto governativo autorizza anche il Consiglio di stato ad assumere a tempo indeterminato cinque unità di personale di qualifica non dirigenziale, la Corte dei conti ad acquisire due dirigenti e 22 funzionari di terza area (posizione economica F1) e il ministero dell’interno a inserire 32 vice prefetti aggiunti. Le amministrazioni dovranno trasmettere a palazzo Chigi entro il 30 aprile 2017 i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2014, inoltre, tale meccanismo di turnover resta consentito a condizione che le p.a. provvedano ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per concludere le procedure di mobilità disciplinate dal dm 14 settembre 2015. Valerio Stroppa Processi rinviati per rottamazione. I processi tributari in corso, aventi ad oggetto dei ruoli suscettibili di rottamazione, possono essere rinviati, in attesa che il contribuente aderisca alla misura agevolata introdotta dal recente decreto fiscale n.193/2016. Posto che la normativa non ha previsto nulla per le controversie pendenti, le soluzioni operative vengono trovate nelle aule di giustizia tributaria, potendo il contribuente chiedere (anche a voce in udienza o con un’istanza scritta) il rinvio della trattazione, per poter perfezionare la procedura. È quanto accaduto, ad esempio, nell’udienza svoltasi lo scorso 15 dicembre presso la sezione 24 della Ctp di Milano e conclusasi con l’emissione dell’ordinanza n.5521/24/16, con cui il collegio meneghino ha rinviato la discussione alla data del 20 aprile 2017. La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa da Equitalia nell’anno 2015, previa iscrizione a ruolo dell’Agenzia delle Entrate, per Iva relativa al periodo d’imposta 2011. La richiesta di rinvio è stata formulata durante la pubblica udienza, a voce, dal difensore della società e sia il funzionario dell’Ufficio fiscale che il rappresentante dell’Agente della riscossione nulla hanno opposto. La Ctp di Milano ha quindi rinviato all’udienza del 20 aprile, data successiva a quella entro cui è possibile aderire alla rottamazione dei ruoli, con domanda da presentare entro il marzo del 2017. La soluzione adottata dal giudice tributario pare apprezzabile, poiché favorisce e consente una possibile definizione bonaria della lite, anche in un’ottica di economia processuale e di condanna alle spese di giudizio. Da precisare, tuttavia, che non essendovi specifiche previsioni normative sull’argomento, l’iter da seguire può essere variabile, a seconda delle intenzioni della parte ricorrente (che potrebbe non volersi avvalere della rottamazione e quindi essere interessata alla regolare prosecuzione del processo) e dello stesso organo giudicante (che non è obbligato ad accogliere la richiesta). Benito Fuoco e Nicola fuoco VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozMjoxM1ojIyNWRVI= 30 Norme e tributi Il Sole 24 Ore Venerdì 6 Gennaio 2017 - N. 5 FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Reddito d’impresa. Per la Ctp di Milano la disciplina rientra fra le regole antielusive con effetti sulla procedura Transfer price, prove «pesanti» Spetta al Fisco dimostrare il vantaggio indebito ottenuto dalla società Professionisti. Lunedì la scelta fra Longobardi e Miani Commercialisti al voto fra sciopero ed effetto crisi Federica Micardi Enrico Holzmiller pL’elusività della disciplina dei prezzi di trasferimento è da sempre un argomento delicato, sul quale la giurisprudenza si è espressa in modo non univoco. La delicatezza sta nel fatto che non solo l’onere della prova dell’intento elusivo viene valutato in modo difforme, ma anche la stessa natura elusiva della disposizione normativa viene a volte messa in discussione. Partiamo dal dato letterale della normativa: l’articolo 110, comma 7 (ovvero il cuore della disposizione sul Tp) rinvia semplicemente al valore normale, ex articolo 9 del Tuir, delle transazioni intercompany internazionali. Da tale articolo, oggettivamente, non si evince direttamente alcun riferimento “elusivo”. In tal senso possiamo richiamare la sentenza 18392/2015 della Cassazione, secondo la quale la normativa sui prezzi di trasferimento non è da considerarsi elusiva poiché non impone all’Amministrazione finanziaria di provare la differente fiscalità tra gli Stati interessati dalla transazione. In senso contrario tuttavia troviamo le sentenze 11949/2012 e 4927/2013 della Suprema corte che hanno ritenuto esistente la portata elusiva della norma. La discussione va poi calata nel contesto dell’articolo 2697 del Codice civile, in termini di onere della prova, secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» e «chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti… deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda». Ecco quindi che il tema dell’elusività diventa determinante: laddove venga accolto, l’Amministrazione finanzia- ria sarà chiamata a provare non solo lo scostamento dei prezzi dal valore normale, ma anche il vantaggio fiscale che ne deriva in funzione della differente tassazione tra Stati. Se viceversa si propende per la non elusività della disposizione, l’Ufficio sarà tenuto solamente a dimostrare l’esistenza di prezzi “sotto soglia”. In questo panorama si inserisce la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 8301 (depositata lo scorso 3 novembre) che, come vedremo di seguito, IL QUADRO Altalenante la giurisprudenza dalla Cassazione: solo la più recente considera non elusiva la normativa sui prezzi di trasferimento propende per la natura elusiva della norma. In tale contesto, il contribuente (una società italiana con controllata in Francia) sosteneva che l’Ufficio avrebbe dovuto fornire la prova che le condizioni contrattuali, pattuite tra la verificata e la figlia straniera, comportavano effettivamente un indebito vantaggio d’imposta derivante dalla migliore collocazione degli imponibili fiscali, in paesi con una tassazione più vantaggiosa rispetto all’Italia. Sul punto, l’Ufficio contrastava l’assunto della ricorrente, facendo proprie le statuizioni contenute in talune sentenze di legittimità, affermando che l’onere a proprio carico doveva limitarsi a verificare l’esistenza di transazioni intercompany di carattere internazionale, nonché la presenza di uno scosta- mento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato, non essendo tale onere esteso alla prova della finalità elusiva. I giudici milanesi, partendo da quanto affermato dalle due parti, giungono alla conclusione che «la disposizione in questione impone alle parti il riferimento a valori normali in luogo dei corrispettivi liberamente pattuiti tra le parti allorché vi sia un fondato timore che all’interno del medesimo gruppo di imprese possa sorgere la tentazione di allocare i redditi in Stati che offrono un livello di tassazione particolarmente vantaggioso, sottraendoli alla tassazione italiana» arrivando alla conclusione secondo cui «l’Ufficio deve provare il vantaggio fiscale di cui si è avvantaggiata, in modo non corretto, la società». Nel caso de quo, come anticipato, le transazioni oggetto di analisi e contestazioni da parte dell’Ufficio erano rivolte dalla ricorrente alla consociata residente in Francia, paese europeo a fiscalità sostanzialmente omogenea con l’Italia, per certo non a fiscalità di favore. A parere di chi scrive, la sentenza pare coerente con le recenti evoluzioni in ambito europeo: l’Ocse, nell’ambito del progetto Base Erosion and Profit Shifting (Beps), e in particolare nell’Action 8-10 (Assure that Transfer Pricing Outcomes are in line with Value Creation) contempla lo sviluppo di regole atte ad impedire fenomeni elusivi in ambito Tp, confermando pertanto, seppur implicitamente, la natura antielusiva delle disposizioni stesse (che non necessariamente deve limitarsi alla verifica della tassazione privilegiata degli Stati coinvolti). © RIPRODUZIONE RISERVATA pIl 2017 comincia con due im- In sintesi 01 LA CTP MILANO Secondo i giudici della Commissione tributaria di Milano (la sentenza è la n. 8301 del 3 novembre scorso) «la disposizione impone alle parti il riferimento a valori normali in luogo dei corrispettivi liberamente pattuiti tra le parti allorché vi sia un fondato timore che all’interno del medesimo gruppo di imprese possa sorgere la tentazione di allocare i redditi in Stati che offrono un livello di tassazione particolarmente vantaggioso, sottraendoli alla tassazione italiana». Di conseguenza, spetta all’Ufficio l’onere della prova del vantaggio fiscale di cui si è INCENTIVI Bonus alberghi, via al click day il 2 febbraio pClick day fissato per le 10 del 2 febbraio e fino alle 16 del giorno successivo per la presentazione delle domande di accesso al tax credit per la riqualificazione delle strutture alberghiere del 2016 (Unico 2017). Sul sito del ministero dei Beni culturali è stato pubblicato l’avviso pubblico che definisce il “timing” per le procedure di domanda. Per arrivare preparati al click day il Mibact ha predisposto una prima fase di compila- avvantaggiata, in modo non corretto, la società 02 LA CASSAZIONE Secondo la sentenza 18392/2015 della Suprema corte, la normativa sui prezzi di trasferimento non va considerata elusiva perché non impone all’Amministrazione finanziaria di provare la differente fiscalità tra gli Stati interessati dalla transazione. Prima di tale pronuncia, tuttavia, la Cassazione si era epressa in modo diametralmente opposto. Ad esempio le sentenze 11949/2012 e 4927/2013, che hanno ritenuto esistente la portata elusiva della norma zione delle domande che potranno essere impostate sul sito del ministero (nella sezione procedimenti) a partire dalle ore 10 del 9 gennaio e fino alle 16 del 27 gennaio. Il Mibact fa sapere che nel corso dell’ultimo giorno utile della fase di compilazione delle istanze «non si garamtirà una tempestiva risposta alle email che dovessero pervenire». Il tax credit per il 2016 è fissato nella misura del 30% dei costi agevolabili e quindi non superiore a 200mila euro. Andrà alle imprese alberghiere già esistenti al 1° gennaio 2012. L’aumento al 65% del credito d’imposta previsto dall’ultima legge di Bilancio scatterà solo per i periodi di imposta 2017 e 2018. portanti avvenimenti per i 117mila commercialisti iscritti all’Ordine. Lunedì si vota per il rinnovo dei vertici nazionalil’elettorato attivo è composto dagli Ordini territoriali - mentre a febbraio ci sarà il primo sciopero della categoria. Sul fronte elettorale a decidere chi prevarrà fra le due liste contendenti- una guidata dall’attuale presidente Gerardo Longobardi e l’altra dal consigliere Massimo Miani - saranno gli Ordini territoriali rinnovati a novembre scorso (l’intervista ai due candidati è stata pubblicata «Il Sole 24 Ore»di ieri). I voti in palio nelle elezioni saranno calcolabili solo quando tutti gli Ordini territoriali avranno comunicato, entro il 9 gennaio, il numero esatto degli iscritti ai propri Albi. I voti dovrebbe comunque essere circa 690 (erano 741 nel 2014 ma alcuni Ordini sono stati nel frattempo accorpati in base alla nuova geografia giudiziaria). I risultati saranno comunicati dal ministero della Giustizia, ma “ufficiosamente” in serata (alle 19 devono concludersi le operazioni di voto) si dovrebbe già sapere chi ha vinto. Il neo eletto Consiglio nazionale si troverà a dover fare i conti con il primo sciopero nazionale indetto dalla categoria. Lo sciopero è stato deciso il 14 dicembre per dare voce a un crescente disagio legato soprattutto agli obblighi burocratici, che negli anni sono cresciuti nonostante le promesse di semplificazione. Ma la crescente burocrazia, che svilisce l’attività senza avere neppure un ritorno economico, non è l’unico problema della categoria. C’è anche una crescente disparità di reddito tra vecchi e giovani, tra uomi- ni e donne e tra Nord e Sud che si affianca alla necessità di trovare nuovi sbocchi professionali. In base ai dati medi rilevati dalla Fondazione nazionale commercialisti, in questi anni, la categoria nel complesso ha “tenuto botta”, registrando dei IL METODO L’elezione del presidente viene affidata a circa 690 grandi elettori che sono espressione degli Ordini territoriali I candidati Le interviste Ieri sul Sole 24 Ore le interviste ai due candidati alla guida della categoria: l’attuale presidente Gerardo Longobardi, che si presenta con la lista «Commercialisti: professionisti di valore – Continuità e innovazione» e Massimo Miani con la lista «Professione verso il futuro – Qualità e partecipazione». La rappresentatività geografica Ogni lista contiene 21 candidati che rappresentano almeno 18 diverse regioni (con massimo due candidati per regione ) cali dei redditi piuttosto contenuti: dal 2007 al 2016 meno 4,2% in termini nominali e meno 12,4% in termini reali (si veda il Sole 24 Ore del 6 luglio 2016). In valori assoluti il reddito medio dei commercialisti nel 2014 (dichiarazioni 2015) è stato di 57.340 euro, frutto della media del reddito dichiarato alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri (48.811 in calo dell’1%) e degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti (61.534 in calo dell’1,9%). Le medie statistiche però, si sa, non colgono la situazione reale. E infatti i dati rilevati dalla Fondazione a livello geografico evidenziano enormi differenze. Se si considerano i due estremi della penisola si scopre che in Trentino si guadagnano di media 103mila euro, cioè quattro volte di più che in Calabria dove il reddito Irpef dichiarato scende a 23mila euro. Se poi si guarda la differenza tra maschi e femmine i primi guadagnano di norma il doppio rispetto alle colleghe. Che le nuove leve stiano arrancando è sottolineato dal fatto che calano giovani e praticanti: al 1° gennaio 2016 i praticanti iscritti all’Ordine sono stati 13.111 con una contrazione del 4% sull’anno precedente - concentrata soprattutto nel Centro Italia - e del 40% rispetto al 2009. Anche gli under 40 stanno diminuendo e sono passati dal 21,2% al 17,1%; il calo dei giovani tra il 2014 e il 2015 è stato del 16,2 per cento. Sono invece cresciuti gli iscritti, perché la crisi ha portato molti “ex dipendenti”a intraprendere la strada della libera professione. Ampliare i settori di attività, attrarre i giovani e ridurre le differenze geografiche e di genere sono le sfide con cui dovranno confrontarsi i nuovi vertici. © RIPRODUZIONE RISERVATA In Gazzetta. Il Dpcm Trasmissione corrispettivi. Biglietterie per sosta e trasporti esclusi dall’obbligo Alle Entrate assunzioni per nuovi dirigenti Distributori automatici, invio telematico progressivo pAssunzioni in arrivo alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato, al ministero dell’Interno e all’agenzia delle Entrate. Il Dpcm 1° dicembre 2016 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale autorizza, infatti, l’avvio delle procedure di reclutamento e assunzione a tempo indeterminato per un totale di 799 persone. Il decreto specifica anche il trattamento complessivo annuo per le diverse figure. Nella maggioranza dei casi le assunzioni vanno a integrare le cessazioni registrate tra il 2013 e il 2015. La parte del leone la fa l’agenzia delle Entrate autorizzata ad assumere in tutto 738 persone, in base ai dati riportati nell’allegato A del decreto: 29 dirigenti, 244 unità appartenenti alle varie qualifiche funzionali, 112 unità di terza area e 353 funzionari di terza area (numero che risulta dalla tabella 4 dell’allegato A del Dpcm, mentre nella parte testuale del decreto, articolo 4, comma 3 il numero indicato è 355). Seguono poi 32 vice prefetti aggiunti che vanno a integrare l’organico del ministero dell’Interno. Due dirigenti e 22 funzionari amministrativi servono alla Corte dei conti, che ha diritto a 24 nuovi ingressi in totale. Sono 5, infine, le assunzioni previste al Consiglio di Stato: tre funzionari e due dirigenti. Le assunzioni sono possibili solo se le amministrazioni provvedono ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per concludere le procedure di mobilità disciplinate dal decreto del ministero della Semplificazione e Pa del 14 settembre 2015 (articolo 5 del Dpcm). I dati relativi al nuovo personale assunto devono essere comunicati al ministero dell’Economia entro il 30 aprile di quest’anno. Fe. Mi. © RIPRODUZIONE RISERVATA VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozNzoyNVojIyNWRVI= Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce pAvvio graduale dell’obbli- go di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi da distributori automatici: con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 (si veda il Sole 24 Ore del 22 dicembre scorso) l’agenzia delle Entrate, oltre ad escluderne l’operatività per biglietterie automatiche e sosta regolamentata, nel definire per la prima volta in ambito fiscale la nozione di distributori automatici, chiarisce la progressività dell’entrata a regime dell’adempimento, anticipando inoltre l’imminente adozione in tal senso di un apposito provvedimento direttoriale. Viene così confermata la completa realizzazione dell’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legge 193/2016, come modificato in sede di conversione in legge 225/2016: intervenendo nel corpo del Dlgs 127/2015 è stata infatti delegata a un provvedimento la fissazione di termini differiti, rispetto a quello del 1° aprile 2017, di avvio dell’obbligo in relazione a specifiche variabili tecniche di particolari distributori automatici. Per distributore automatico si intende infatti un apparecchio composto da uno o più sistemi di pagamento, da un sistema elettronico in grado di processare i dati delle transazioni e memorizzarli e da un erogatore di beni o servizi. Tutte queste componenti hardware devono essere collegate in modalità automatica tra loro. Il discrimine per l’invio obbligatorio dei dati alla prima scadenza del 1° aprile 2017 oppure per il suo differimento, secondo la nuova calendarizzazione in preparazione, risiede essenzialmente nella presenza o meno di una porta di comunicazione nel distributore automatico. Si tratta di una porta capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo in grado, a sua volta, di trasmettere le informazioni al sistema dell’Agenzia delle entrate. I distributori automatici possono di conseguenza essere distinti in tre categorie. Innanzitutto si hanno quelli esclusi dal particolare obbligo di trasferire i dati telematicamente ai sistemi informatici dell’Amministrazione finanziaria. Rientrano in tale gruppo le biglietterie automatiche per il trasporto e quelle per la sosta regolamentata (e cioè DALL’AGENZIA Si attende il provvedimento per il differimento degli obblighi, rispetto al 1° aprile, per determinate categorie di apparecchi In sintesi 01 SOGGETTI OBBLIGATI Tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi i distributori automatici che presentano le seguenti caratteristiche tecniche: a) una o più «periferiche di pagamento»; b) un «sistema master», dotato di Cpu e memoria, capace di raccogliere i dati dalle periferiche di pagamento e memorizzarli; c) un erogatore di prodotti o servizi; d) una «porta di comunicazione» capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate 02 LE ESCLUSIONI Non rientrano nell’obbligo i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio per i parcheggi nelle cosiddette “strisce blu”), nonché tutte le altre apparecchiature che sono alle stesse riconducibili, come quelle che consentono l’acquisto di skipass. Non sono distributori assoggettati all’obbligo di trasmissione neppure quegli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni o servizi, come ad esempio quelli per la ricarica di chiavette o gli apparecchi per l’acquisto di gettoni da inserire in altre macchine, ma si limitano a fornire un’attestazione dei servizi resi come accade per i pedaggi autostradali. Si tratta in questo caso di meri strumenti di pagamento di un servizio reso, erogando un documento che costituisce di per sé una certificazione fiscale di tale servizio. Di conseguenza, si può ragionevolmente ritenere che l’eventuale rilascio di una certificazione del servizio reso vale di per sé a escludere il distributore automatico dall’obbligo di trasmissione dei dati all’agenzia delle Entrate, a condizione comunque che i corrispettivi confluiscano, a fini fiscali, in un registro unico del gestore da utilizzare per i correlati adempimenti. Dal 1° aprile 2017 saranno invece obbligati a memorizzare e trasmettere corrispettivi i distributori automatici che rispondono alle caratteristiche tecniche indicate, compresa quindi la porta di comunicazione. Nel caso di distributori non configurati con porte di comunicazione, l’avvio a regime dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi dovrà essere verificato alla luce dell’emanando provvedimento direttoriale. In questo modo, con una scelta che viene incontro alle esigenze delle imprese, si garantisce ai produttori di distributori un congruo arco temporale di adeguamento, così da permettere la sostituzione graduale nel tempo delle macchine a oggi in uso. © RIPRODUZIONE RISERVATA Norme e tributi 31 Il Sole 24 Ore Venerdì 6 Gennaio 2017 - N. 5 LAVORO www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com Controlli. Le richieste dell’Agenzia e le eventuali definizioni che coinvolgono anche i contributi non sono considerate dall’istituto Entrate e Inps, accertamenti doppione Molti contribuenti costretti a fare due ricorsi per le contestazioni contributive Salvina Morina Tonino Morina pTra agenzia delle Entrate e Inps spesso manca una linea diretta in caso di accertamento. Molti contribuenti, dopo avere ricevuto l'accertamento dell'ufficio delle Entrate, contenente anche la richiesta dei contributi Inps, a distanza di qualche anno, si vedono ripetere la stessa richiesta da parte dell'istituto previdenziale. In questo modo, il contribuente, se intende contestare l'accertamento del Fisco, deve presentare ricorso ai giudici tributari. Poi, per contestare la richiesta dell'Inps, deve anche presentare ricorso al Tribunale, in funzione del giudice del lavoro. Per contestare la doppia richiesta, il contribuente deve perciò fare due ricorsi, pagare i compensi a più professionisti ed affidarsi agli esiti incerti ed imprevedibili del contenzioso. L'esempio che segue riguarda un contribuente al quale l'ufficio delle Entrate ha notificato nel 2014 un accertamento, per l'anno 2005, con richiesta di somme per complessivi 105.226,00 euro, di cui 9.076,00 euro a titolo di contributi Inps. Contro l'accertamento, il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ed è ancora in attesa di fissazione della prima udienza. A distanza di quasi due anni, il 13 dicembre 2016, l'istituto previdenziale, facendo riferimento all'accertamento emesso dall'ufficio dell'agenzia delle Entrate, notifica un “avviso di addebito”, chiedendo gli stessi contributi Inps chiesti dall'ufficio delle Entrate, per 9.076,00 euro, più sanzioni accessorie, interessi di mora, oneri di riscossione e spese per 9.717,12 euro, in totale 18.793,12 euro. Nell'avviso di addebito, l'istituto previdenziale “avverte” il contribuente che, per contestare la richiesta dell'Inps, deve presentare ricorso al Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, entro 40 giorni dalla notifica, cioè entro il 22 gennaio 2017. Insomma, per la stessa richiesta di contributi Inps, il contribuente deve fare due ricorsi, uno alla Commissione tributaria provinciale e l'altro al Tribunale. Il guaio è che se il contribuente si “dimentica” di fare il secondo ricorso, a prescindere dagli esiti del ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica, l'avviso di addebito dell'Inps, che costituisce titolo esecutivo, comporta l'obbligo per il contribuente di pagare le somme chieste. In caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione potrà procedere alla espropriazione forzata, sulla base dell'avviso di addebito, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la Licenziamenti/1. Il principio di tempestività va inteso in senso relativo riscossione a mezzo ruolo. Spesso capita che l'accertamento viene definito in adesione con l'ufficio delle Entrate, comprensivo dei contributi Inps concordati, ma la definizione potrebbe non rilevare per l'Inps. È quello che, ad esempio, è capitato nei casi di chiusura liti pendenti, con l'istituto previdenziale che pretende il pagamento del 100% dei contributi, nonostante la definizione delle imposte sia stata fatta con il forfait del 10, 30 o 50%(circolare Inps 40 del 2 agosto 2016). Il doppio binario è stato censurato dai giudici. Per il Tribunale di Catanzaro, l'impugnazione in sede giudiziaria costituisce impedimento legale all'iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento tributario ritualmente impugnato dinanzi la competente autorità, con la conseguenza che l'iscrizione stessa, essendo comunque stata eseguita, va considerata il- quotidianolavoro.ilsole24ore.com legittima ed annullata (sentenza dell'11 marzo 2010). Per la Cassazione, sentenza 8379 del 9 aprile 2014, l'istituto previdenziale deve attendere l'esito del contenzioso tributario, prima di procedere alla riscossione dei crediti previdenziali. Per la Cassazione,: «il decreto legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria». «Né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'Inps sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario». La versione integrale dell’articolo © RIPRODUZIONE RISERVATA Quotidiano del Lavoro AGEVOLAZIONI Welfare deducibile solo con accordo di Antonio Carlo Scacco U n regolamento interno all’azienda, senza un accordo, non è sufficiente per la deducibilità integrale Licenziamenti/2. Non basta il collegamento economico-funzionale fra aziende Contestazione dopo le verifiche Datore unico, serve la prova Giuseppe Bulgarini d’Elci pAnche in presenza di una di- sposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro che stabilisca un termine massimo per l’avvio della contestazione di addebiti, il principio di tempestività va inteso in senso relativo. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 50/2017, affermando che la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non con riguardo all’astratta conoscibilità del comportamento inadempiente del lavoratore, ma in relazione alla successiva conoscenza acquisita in concreto dopo i necessari accertamenti istruttori. Ciò, ad avviso della Corte, non solo in virtù dei generali canoni previsti dall’articolo 7 della legge 300/1970, che impongono di dare impulso al procedimento disciplinare in tempi ravvicinati rispetto al compimento delle singole infrazioni da parte del dipendente, ma anche quando il contratto collettivo prevede un termine massimo. Il caso esaminato dalla Cassazione è relativo al licenziamento di un dipendente di un’azienda di trasporti che ha utilizzato illecitamente 238 biglietti per rivenderli od ottenere rimborsi ingiustificati. Il lavoratore ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Ancona - che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa - sul presupposto che al procedimento disciplinare è stato dato impulso ben oltre 60 gior- LA DEROGA Può essere superato anche un eventuale termine massimo per il procedimento disciplinare previsto dal contratto collettivo ni previsti dal contratto collettivo, dopo che la commissione d’inchiesta incaricata dall’azienda ha terminato l’indagine. La Suprema corte ha respinto le argomentazioni proposte dal lavoratore e ha osservato che la decorrenza del termine di 60 giorni deve essere riferita al momento in cui si sono conclusi i lavori di una seconda commissione d’inchiesta. A tale proposito, la Cassazione afferma che, anche con riferimento al termine contrattuale per l’inizio del procedi- TV A CURA DI LUIGI PAINI mento disciplinare, il concetto di tempestività della contestazione di addebiti va inteso in senso relativo e non assoluto. Ovverosia, precisa la Suprema corte, non con riferimento all’epoca dell’astratta conoscibilità dell’infrazione, bensì al momento successivo in cui il datore di lavoro, a seguito degli accertamenti istruttori necessari, ne abbia acquisito una complessiva conoscenza. La pronuncia della Cassazione ha un suo oggettivo spessore, in quanto sull’applicazione del principio di tempestività dell’azione disciplinare in presenza di un termine fisso previsto dal contratto collettivo si sono registrate interpretazioni non uniformi. Secondounorientamentodella giurisprudenza di merito, il decorso del termine contrattuale si ha dalla prima conoscenza del fatto da parte della pubblica amministrazione (si veda il Quotidiano del Lavoro dell’11 novembre). L’interpretazione oggi offerta dalla Cassazione appare più dinamica e in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul concetto di tempestività dell’azione disciplinare. © RIPRODUZIONE RISERVATA Uberto Percivalle pNon basta il collegamento economico-funzionale tra impresedellostessogruppoperfarle ritenere co-datrici di lavoro dello stesso dipendente, essendo al contrario richiesta la prova di circostanze molteplici e più incisive. Lo ha ribadito Cassazione con la sentenza n. 160/17 di ieri. Il ricorrente, in quarant’anni di attività, aveva lavorato per varie imprese fra di esse collegate nel settore delle infrastrutture e delle opere edilizie. Lamentando il mancato pagamento di varie spettanze, dopo il licenziamento, egli conveniva in giudizio un consorzio e la società che di esso possedeva una quota dell’80%, sostenendo che essi costituissero un unico centro di imputazione del suo rapporto di lavoro. Sia il Tribunale, sia la Corte d’appello rigettavano la pretesa del ricorrente, ritenendo che questi non avesse dimostrato circostanze tali da far ritenere che soggetti giuridicamente autonomi dovessero ritenersi un unico datore di lavoro. La questione affrontata dalla Cassazione, che con la sentenza di ieri sintetizza il punto d’arrivo delle decisioni più recenti. Non basta che più imprese siano gestite in stretto coordinamento (il collegamento “economico-funzionale”)perchéquestoèilmodo in cui i gruppi di imprese vengono normalmente gestiti e sarebbe contraddittorio farne deriva- LA DIFFICOLTÀ Per i giudici di legittimità la presenza di un unico centro d’imputazione è dimostrabile solo se ricorrono più circostanze re conseguenze negative per le imprese che ne fanno parte. Affinché l’autonomia giuridica riconosciuta dall’ordinamento a soggetti distinti venga disconosciuta, occorrono la simulazione o la frode, e i giudici ci ricordano quali siano gli indici rivelatori che occorre dimostrare. Con le parole della Corte: «… l’esame delle attività di ciascuna delle imprese … deve rivelare l'esistenzadiunaseriedirequisiti quali l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; l’inte- grazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; il coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo; l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori …». Si noti l’espressa necessità che ricorrano più circostanze, dal momento che, prese una per una, esse probabilmente sarebbero presenti in molte situazioni del tutto lecite e rischierebbero di far censurare giudizialmente situazioni spesso ricorrenti nella realtà dei gruppi di imprese. Significativa è altresì la precisazione che l’attività di uno stesso lavoratore a favore di imprese distinte deve essere svolta in modo “indifferenziato” e “contemporaneo” perché se così non fosse, si metterebbero a rischio i frequenti casi di distacchi infragruppo (al contrario valorizzati da interpretazioni ministeriali recenti). © RIPRODUZIONE RISERVATA RADIO 24 Il ponte delle spie Remise en forme 22.55 | SKY MAX Film con Tom Hanks (nella foto) 10.30 | CUORE E DENARI Le iniziative del Sole. In edicola l’11 gennaio Mercoledì la guida a tutte le novità per le pensioni L a riforma della previdenza varata dal governo Monti cinque anni fa ha messo i conti previdenziali in sicurezza, ma ha costruito un sistema rigido, caratterizzato da un innalzamento dei requisiti minimi per andare in pensione e poche “vie di fuga” per smettere di lavorare prima del previsto. La legge di bilancio 2017 prova a introdurre un po’ di flessibilità in quel sistema, senza incidere troppo sui conti. Le novità includono il nuovo cumulo contributivo, i ritocchi della normativa per lavoratori precoci e “usurati”, ma soprattutto l’Ape e la Rita, cioè l’anticipo pensionistico finanziato con un prestito o la previdenza complementare, che, nelle previsioni del governo, dovrebbero essere utilizzate da quasi 650mila persone tra quest’anno e il prossimo per smettere di lavorare fino a 43 mesi prima di raggiungere la pensione di vecchiaia.Oltre a ciò, sono stati previsti interventi strettamente economici per i pensionati con redditi più bassi (quattordicesime e no tax area), ed è stato dato il via libera all’ottava salvaguardia, per tutelare i 21.15 | RAI 5 Concerto sinfonico L’Orchestra di Santa Cecilia, diretta da Gustavo Gimeno, esegue musiche di Johann Strauss jr. SPETTACOLO 21.15 | SKY ARTE Paolo Conte 80 La festa per gli 80 anni del grande cantautore comincia con il documentario «Paolo Conte Una faccia in prestito». ATTUALITÀ 21.00 | SKY CLASSICS I magnifici sette di John Sturges, con Yul Brynner, Usa 1960 (128'). La «serata western» prosegue alle 23,15 con «Mezzogiorno di fuoco» (1952). 21.10 | RAI STORIA Diario civile Padrini di Cosa nostra: ritratto del boss newyorchese Carmine Galante, ucciso nel 1979. 21.15 | SKY CINEMA 1 Kung Fu Panda 3 Film d’animazione, Usa 2016 (95'). Un panda da amare (con la voce di Fabio Volo). 6.15 | America 24 Frequenze:800-080408 Per intervenire alle trasmissioni: 800-240024 SMS 349-2386666 I Gr possono essere ascoltati anche su: www.radio24.it 20.05 Storiacce 7.10 | 140 caratteri RIDERE DELLA MAFIA 7.15 | Reportage La soddisfazione di Pif, nome d’arte e di battaglia di Pierfrancesco Diliberto (foto) è di aver colpito irriducibili capimafia e spietati picciotti in ciò che per anni è stata la base del loro potere: l’aura di potenza e il conseguente timore li circonda. Lo ha fatto con il film “La mafia uccide solo d'estate” e con l’omonima fiction in prima serata sulla rete pubblica 8.10 | Terra in vista 09.05 | Mix 24 - Storie di star 10.05 | Nessuna è perfetta 10.30 | Cuore e denari Lotto Estrazione del 5/1/2017 Nazionale 33 17 26 79 36 Bari 37 Cagliari 89 54 27 82 85 Firenze 74 78 25 10 Genova 53 58 39 52 34 Milano 6 8 38 82 80 33 16 7 1 34 28 31 13 82 53 Palermo 19 41 Roma 67 23 16 76 83 8 70 61 Torino 38 56 53 19 35 Venezia 80 23 28 38 6 SuperEnalotto Combinazione vincente 1 27 78 39 21 7 Jolly 40 Numero Superstar 18 Montepremi 4.241.776,20 ¤ 6 punti – – 5+1 – – 7 25.450,66 ¤ 5 punti 965 186,26 ¤ 4 punti 30.639 17,77 ¤ 3 punti 5,00 ¤ 2 punti 413.228 – 5 stella – 3 18.626,00 ¤ 4 stella 165 1.777,00 ¤ 3 stella 2.342 100,00 ¤ 2 stella 13.138 10,00 ¤ 1 stella 5,00 ¤ 0 stella 26.283 VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozNzoyNVojIyNWRVI= I LIBRI DEL SOLE 24 ORE Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE € 2,00 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50) NON VENDIBILE SEPARATAMENTE lavoratori più penalizzati dalla riforma di cinque anni fa. Nonostante i principali strumenti di flessibilità siano a spese degli interessati, il conto complessivo è di 24 miliardi di euro in dieci anni, di cui oltre dieci per no tax area e quattordicesime. Tutte queste novità, nonché le regole “base” del sistema previdenziale italiano, previdenza complementare inclusa, sono illustrate e spiegate, grazie anche a numerose tabelle, grafiche ed esempi nella guida “Le nuove pensioni”, che sarà in edicola l’11 gennaio, abbinata al Sole 24 Ore al prezzo complessivo di 2 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA «Tuttopensioni» in agenda il 23 gennaio I Parteciperanno, tra gli altri, Tommaso Nannicini, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio che ha messo a punto il meccanismo dell’Ape, e Tito Boeri, presidente dell’Inps. A illustrare gli aspetti tecnici delle misure contenute nella legge di Bilancio saranno Fabio Venanzi, Claudio Pinna e Gabriele Bonati. Una sessione dei lavori sarà dedicata alle prospettive della previdenza complementare. l punto sulla riforma delle pensioni e sulle prospettive collegate all’Ape, l’anticipo pensionistico introdotto dalla legge di Bilancio 2017: l’appuntamento è lunedì 23 gennaio, a Milano (a partire dalle 9) presso «Il Sole 24 Ore» (via Monterosa 91). Il convegno «Tuttopensioni 2017, Welfare: motore dell’Economia» si propone quale momento di confronto fra politici, esperti previdenziali, uomini d’impresa sul tema delle pensioni. www.ilsole24ore.com/meteo Oggi Milano ALBA E TRAMONTO: 08:02 MINIMA Cuneo -11 Imperia 6.30 | Storiacce 7.30 | In primo piano 70001 9 771973 564394 Roma 16:56 07:37 16:54 Nord: tempo soleggiato e limpido, salvo residui addensamenti fino al mattino sui confini alto atesini e in Romagna. Temperature in calo, massime tra 1 e 4. 8 12.05 | Melog 20.05 | Storiacce 13.10 | Smart City 20.30 | La versione di Oscar 13.15 | Voci in scena 21.05 | Reportage in prevalenza soleggiato sul versante tirrenico ed in Umbria, nuvoloso su quello adriatico con nevicate fin sulle coste, specie in Abruzzo. Temperature in brusco calo, massime tra 2 e 4. 13.30 | Voci d’impresa 21.15 | Voci in scena Sud e Sicilia: 13.45 | America 24 21.30 | Voci d’impresa 14.05 | Tutti convocati 15.30 | Il falco e il gabbiano 16.30 | La versione di Oscar 17.05 | Focus Economia 18.05 | Si può fare Centro e Sardegna: nubi diffuse salvo schiarite su sud Sicilia. Neve fin sulle coste peninsulari, in serata fin sul Palermitano. Temperature in forte calo, massime tra 2 e 7. 21.45 | America 24 22.05 | 2024 23.05 | Mix 24 R Domani Milano ALBA E TRAMONTO: 08:02 MINIMA GR 24: all’ora STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’ BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora L'Aquila -13 MASSIMA Catania Roma 16:57 07:37 16:55 Nord: sole offuscato da velature, qualche nube in più su Liguria e Romagna e la sera anche su confini alpini. Temperature in calo, massime tra 0 e 3. 7 Centro e Sardegna: soleggiato sul versante tirrenico salvo qualche addensamento in Toscana, variabile sulle regioni adriatiche ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in calo, massime tra 1 e 4. Sud e Sicilia: nubi e neve fin sulla costa sulle peninsulari, ma migliora su Campania e Calabria. Piovaschi in Sicilia, neve al mattino sul Messinese. Temperature in calo, massime tra 1 e 6. Temperature LOTTO Napoli 6.10 | Il cacciatore di libri Le regole per gli assegni L’anticipo Ape Il cumulo gratuito A Milano il convegno del Sole MASSIMA 21.15 | FOCUS Mega navi A bordo della «USCGC Bertholf» che pattuglia le coste della Colombia in cerca di trafficanti di droga. LE NUOVE PENSIONI IL TEMPO L'addio ai bagordi natalizi con la calza della befana. Con Debora Rosciani (foto) DA NON PERDERE LE GUIDE Italia OGGI DOMANI Europa OGGI DOMANI Parigi -4 Stoccolma -13 -4 -7 -0 -8 -4 Tirana -2 -3 -3 -0 Vienna -9 -4 -9 -5 -10 -6 Zurigo -5 -1 -1 4 Mondo 12 7 11 Hong Kong 17 24 17 23 -11 -4 Los Angeles 10 18 11 16 -5 -1 New Delhi 11 22 8 17 7 16 New York -5 -7 7 Rio de Janeiro 23 36 23 41 -1 12 Singapore 26 29 27 29 -25-23 Tokyo -2 Ancona 1 3 0 2 Atene -1 12 -3 Bari 1 3 -1 2 Berlino -7 -3 Bologna -3 2 -4 2 Bruxelles -3 0 Cagliari 2 6 1 6 Bucarest Firenze -2 3 -5 3 Copenaghen Genova 2 6 1 5 Dublino 7 Milano -2 3 -4 3 Francoforte -10 -4 Napoli 0 2 -1 3 Istanbul 1 14 Roma 5 9 3 7 Lisbona 9 17 Palermo 0 3 -3 3 Londra 2 Torino -3 3 -5 2 Madrid -1 11 Venezia -2 2 -3 1 Mosca -24-19 7 1 9 1 3 -12 -5 OGGI Poco nuvoloso Nuvoloso Coperto Var Pioggia Pioggia Temporali Neve Nebbia Calmo 2 1 -9 -5 -14 -3 DOMANI 2 6 Debole Moderato Sole -4 Mosso -1 0 8 Forte Agitato 30 Norme e tributi Il Sole 24 Ore Venerdì 6 Gennaio 2017 - N. 5 FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Reddito d’impresa. Per la Ctp di Milano la disciplina rientra fra le regole antielusive con effetti sulla procedura Transfer price, prove «pesanti» Spetta al Fisco dimostrare il vantaggio indebito ottenuto dalla società Professionisti. Lunedì la scelta fra Longobardi e Miani Commercialisti al voto fra sciopero ed effetto crisi Federica Micardi Enrico Holzmiller pL’elusività della disciplina dei prezzi di trasferimento è da sempre un argomento delicato, sul quale la giurisprudenza si è espressa in modo non univoco. La delicatezza sta nel fatto che non solo l’onere della prova dell’intento elusivo viene valutato in modo difforme, ma anche la stessa natura elusiva della disposizione normativa viene a volte messa in discussione. Partiamo dal dato letterale della normativa: l’articolo 110, comma 7 (ovvero il cuore della disposizione sul Tp) rinvia semplicemente al valore normale, ex articolo 9 del Tuir, delle transazioni intercompany internazionali. Da tale articolo, oggettivamente, non si evince direttamente alcun riferimento “elusivo”. In tal senso possiamo richiamare la sentenza 18392/2015 della Cassazione, secondo la quale la normativa sui prezzi di trasferimento non è da considerarsi elusiva poiché non impone all’Amministrazione finanziaria di provare la differente fiscalità tra gli Stati interessati dalla transazione. In senso contrario tuttavia troviamo le sentenze 11949/2012 e 4927/2013 della Suprema corte che hanno ritenuto esistente la portata elusiva della norma. La discussione va poi calata nel contesto dell’articolo 2697 del Codice civile, in termini di onere della prova, secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» e «chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti… deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda». Ecco quindi che il tema dell’elusività diventa determinante: laddove venga accolto, l’Amministrazione finanzia- ria sarà chiamata a provare non solo lo scostamento dei prezzi dal valore normale, ma anche il vantaggio fiscale che ne deriva in funzione della differente tassazione tra Stati. Se viceversa si propende per la non elusività della disposizione, l’Ufficio sarà tenuto solamente a dimostrare l’esistenza di prezzi “sotto soglia”. In questo panorama si inserisce la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 8301 (depositata lo scorso 3 novembre) che, come vedremo di seguito, IL QUADRO Altalenante la giurisprudenza dalla Cassazione: solo la più recente considera non elusiva la normativa sui prezzi di trasferimento propende per la natura elusiva della norma. In tale contesto, il contribuente (una società italiana con controllata in Francia) sosteneva che l’Ufficio avrebbe dovuto fornire la prova che le condizioni contrattuali, pattuite tra la verificata e la figlia straniera, comportavano effettivamente un indebito vantaggio d’imposta derivante dalla migliore collocazione degli imponibili fiscali, in paesi con una tassazione più vantaggiosa rispetto all’Italia. Sul punto, l’Ufficio contrastava l’assunto della ricorrente, facendo proprie le statuizioni contenute in talune sentenze di legittimità, affermando che l’onere a proprio carico doveva limitarsi a verificare l’esistenza di transazioni intercompany di carattere internazionale, nonché la presenza di uno scosta- mento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato, non essendo tale onere esteso alla prova della finalità elusiva. I giudici milanesi, partendo da quanto affermato dalle due parti, giungono alla conclusione che «la disposizione in questione impone alle parti il riferimento a valori normali in luogo dei corrispettivi liberamente pattuiti tra le parti allorché vi sia un fondato timore che all’interno del medesimo gruppo di imprese possa sorgere la tentazione di allocare i redditi in Stati che offrono un livello di tassazione particolarmente vantaggioso, sottraendoli alla tassazione italiana» arrivando alla conclusione secondo cui «l’Ufficio deve provare il vantaggio fiscale di cui si è avvantaggiata, in modo non corretto, la società». Nel caso de quo, come anticipato, le transazioni oggetto di analisi e contestazioni da parte dell’Ufficio erano rivolte dalla ricorrente alla consociata residente in Francia, paese europeo a fiscalità sostanzialmente omogenea con l’Italia, per certo non a fiscalità di favore. A parere di chi scrive, la sentenza pare coerente con le recenti evoluzioni in ambito europeo: l’Ocse, nell’ambito del progetto Base Erosion and Profit Shifting (Beps), e in particolare nell’Action 8-10 (Assure that Transfer Pricing Outcomes are in line with Value Creation) contempla lo sviluppo di regole atte ad impedire fenomeni elusivi in ambito Tp, confermando pertanto, seppur implicitamente, la natura antielusiva delle disposizioni stesse (che non necessariamente deve limitarsi alla verifica della tassazione privilegiata degli Stati coinvolti). © RIPRODUZIONE RISERVATA pIl 2017 comincia con due im- In sintesi 01 LA CTP MILANO Secondo i giudici della Commissione tributaria di Milano (la sentenza è la n. 8301 del 3 novembre scorso) «la disposizione impone alle parti il riferimento a valori normali in luogo dei corrispettivi liberamente pattuiti tra le parti allorché vi sia un fondato timore che all’interno del medesimo gruppo di imprese possa sorgere la tentazione di allocare i redditi in Stati che offrono un livello di tassazione particolarmente vantaggioso, sottraendoli alla tassazione italiana». Di conseguenza, spetta all’Ufficio l’onere della prova del vantaggio fiscale di cui si è INCENTIVI Bonus alberghi, via al click day il 2 febbraio pClick day fissato per le 10 del 2 febbraio e fino alle 16 del giorno successivo per la presentazione delle domande di accesso al tax credit per la riqualificazione delle strutture alberghiere del 2016 (Unico 2017). Sul sito del ministero dei Beni culturali è stato pubblicato l’avviso pubblico che definisce il “timing” per le procedure di domanda. Per arrivare preparati al click day il Mibact ha predisposto una prima fase di compila- avvantaggiata, in modo non corretto, la società 02 LA CASSAZIONE Secondo la sentenza 18392/2015 della Suprema corte, la normativa sui prezzi di trasferimento non va considerata elusiva perché non impone all’Amministrazione finanziaria di provare la differente fiscalità tra gli Stati interessati dalla transazione. Prima di tale pronuncia, tuttavia, la Cassazione si era epressa in modo diametralmente opposto. Ad esempio le sentenze 11949/2012 e 4927/2013, che hanno ritenuto esistente la portata elusiva della norma zione delle domande che potranno essere impostate sul sito del ministero (nella sezione procedimenti) a partire dalle ore 10 del 9 gennaio e fino alle 16 del 27 gennaio. Il Mibact fa sapere che nel corso dell’ultimo giorno utile della fase di compilazione delle istanze «non si garamtirà una tempestiva risposta alle email che dovessero pervenire». Il tax credit per il 2016 è fissato nella misura del 30% dei costi agevolabili e quindi non superiore a 200mila euro. Andrà alle imprese alberghiere già esistenti al 1° gennaio 2012. L’aumento al 65% del credito d’imposta previsto dall’ultima legge di Bilancio scatterà solo per i periodi di imposta 2017 e 2018. portanti avvenimenti per i 117mila commercialisti iscritti all’Ordine. Lunedì si vota per il rinnovo dei vertici nazionalil’elettorato attivo è composto dagli Ordini territoriali - mentre a febbraio ci sarà il primo sciopero della categoria. Sul fronte elettorale a decidere chi prevarrà fra le due liste contendenti- una guidata dall’attuale presidente Gerardo Longobardi e l’altra dal consigliere Massimo Miani - saranno gli Ordini territoriali rinnovati a novembre scorso (l’intervista ai due candidati è stata pubblicata «Il Sole 24 Ore»di ieri). I voti in palio nelle elezioni saranno calcolabili solo quando tutti gli Ordini territoriali avranno comunicato, entro il 9 gennaio, il numero esatto degli iscritti ai propri Albi. I voti dovrebbe comunque essere circa 690 (erano 741 nel 2014 ma alcuni Ordini sono stati nel frattempo accorpati in base alla nuova geografia giudiziaria). I risultati saranno comunicati dal ministero della Giustizia, ma “ufficiosamente” in serata (alle 19 devono concludersi le operazioni di voto) si dovrebbe già sapere chi ha vinto. Il neo eletto Consiglio nazionale si troverà a dover fare i conti con il primo sciopero nazionale indetto dalla categoria. Lo sciopero è stato deciso il 14 dicembre per dare voce a un crescente disagio legato soprattutto agli obblighi burocratici, che negli anni sono cresciuti nonostante le promesse di semplificazione. Ma la crescente burocrazia, che svilisce l’attività senza avere neppure un ritorno economico, non è l’unico problema della categoria. C’è anche una crescente disparità di reddito tra vecchi e giovani, tra uomi- ni e donne e tra Nord e Sud che si affianca alla necessità di trovare nuovi sbocchi professionali. In base ai dati medi rilevati dalla Fondazione nazionale commercialisti, in questi anni, la categoria nel complesso ha “tenuto botta”, registrando dei IL METODO L’elezione del presidente viene affidata a circa 690 grandi elettori che sono espressione degli Ordini territoriali I candidati Le interviste Ieri sul Sole 24 Ore le interviste ai due candidati alla guida della categoria: l’attuale presidente Gerardo Longobardi, che si presenta con la lista «Commercialisti: professionisti di valore – Continuità e innovazione» e Massimo Miani con la lista «Professione verso il futuro – Qualità e partecipazione». La rappresentatività geografica Ogni lista contiene 21 candidati che rappresentano almeno 18 diverse regioni (con massimo due candidati per regione ) cali dei redditi piuttosto contenuti: dal 2007 al 2016 meno 4,2% in termini nominali e meno 12,4% in termini reali (si veda il Sole 24 Ore del 6 luglio 2016). In valori assoluti il reddito medio dei commercialisti nel 2014 (dichiarazioni 2015) è stato di 57.340 euro, frutto della media del reddito dichiarato alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri (48.811 in calo dell’1%) e degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti (61.534 in calo dell’1,9%). Le medie statistiche però, si sa, non colgono la situazione reale. E infatti i dati rilevati dalla Fondazione a livello geografico evidenziano enormi differenze. Se si considerano i due estremi della penisola si scopre che in Trentino si guadagnano di media 103mila euro, cioè quattro volte di più che in Calabria dove il reddito Irpef dichiarato scende a 23mila euro. Se poi si guarda la differenza tra maschi e femmine i primi guadagnano di norma il doppio rispetto alle colleghe. Che le nuove leve stiano arrancando è sottolineato dal fatto che calano giovani e praticanti: al 1° gennaio 2016 i praticanti iscritti all’Ordine sono stati 13.111 con una contrazione del 4% sull’anno precedente - concentrata soprattutto nel Centro Italia - e del 40% rispetto al 2009. Anche gli under 40 stanno diminuendo e sono passati dal 21,2% al 17,1%; il calo dei giovani tra il 2014 e il 2015 è stato del 16,2 per cento. Sono invece cresciuti gli iscritti, perché la crisi ha portato molti “ex dipendenti”a intraprendere la strada della libera professione. Ampliare i settori di attività, attrarre i giovani e ridurre le differenze geografiche e di genere sono le sfide con cui dovranno confrontarsi i nuovi vertici. © RIPRODUZIONE RISERVATA In Gazzetta. Il Dpcm Trasmissione corrispettivi. Biglietterie per sosta e trasporti esclusi dall’obbligo Alle Entrate assunzioni per nuovi dirigenti Distributori automatici, invio telematico progressivo pAssunzioni in arrivo alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato, al ministero dell’Interno e all’agenzia delle Entrate. Il Dpcm 1° dicembre 2016 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale autorizza, infatti, l’avvio delle procedure di reclutamento e assunzione a tempo indeterminato per un totale di 799 persone. Il decreto specifica anche il trattamento complessivo annuo per le diverse figure. Nella maggioranza dei casi le assunzioni vanno a integrare le cessazioni registrate tra il 2013 e il 2015. La parte del leone la fa l’agenzia delle Entrate autorizzata ad assumere in tutto 738 persone, in base ai dati riportati nell’allegato A del decreto: 29 dirigenti, 244 unità appartenenti alle varie qualifiche funzionali, 112 unità di terza area e 353 funzionari di terza area (numero che risulta dalla tabella 4 dell’allegato A del Dpcm, mentre nella parte testuale del decreto, articolo 4, comma 3 il numero indicato è 355). Seguono poi 32 vice prefetti aggiunti che vanno a integrare l’organico del ministero dell’Interno. Due dirigenti e 22 funzionari amministrativi servono alla Corte dei conti, che ha diritto a 24 nuovi ingressi in totale. Sono 5, infine, le assunzioni previste al Consiglio di Stato: tre funzionari e due dirigenti. Le assunzioni sono possibili solo se le amministrazioni provvedono ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per concludere le procedure di mobilità disciplinate dal decreto del ministero della Semplificazione e Pa del 14 settembre 2015 (articolo 5 del Dpcm). I dati relativi al nuovo personale assunto devono essere comunicati al ministero dell’Economia entro il 30 aprile di quest’anno. Fe. Mi. © RIPRODUZIONE RISERVATA VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozNjo1MFojIyNWRVI= Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce pAvvio graduale dell’obbli- go di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi da distributori automatici: con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 (si veda il Sole 24 Ore del 22 dicembre scorso) l’agenzia delle Entrate, oltre ad escluderne l’operatività per biglietterie automatiche e sosta regolamentata, nel definire per la prima volta in ambito fiscale la nozione di distributori automatici, chiarisce la progressività dell’entrata a regime dell’adempimento, anticipando inoltre l’imminente adozione in tal senso di un apposito provvedimento direttoriale. Viene così confermata la completa realizzazione dell’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legge 193/2016, come modificato in sede di conversione in legge 225/2016: intervenendo nel corpo del Dlgs 127/2015 è stata infatti delegata a un provvedimento la fissazione di termini differiti, rispetto a quello del 1° aprile 2017, di avvio dell’obbligo in relazione a specifiche variabili tecniche di particolari distributori automatici. Per distributore automatico si intende infatti un apparecchio composto da uno o più sistemi di pagamento, da un sistema elettronico in grado di processare i dati delle transazioni e memorizzarli e da un erogatore di beni o servizi. Tutte queste componenti hardware devono essere collegate in modalità automatica tra loro. Il discrimine per l’invio obbligatorio dei dati alla prima scadenza del 1° aprile 2017 oppure per il suo differimento, secondo la nuova calendarizzazione in preparazione, risiede essenzialmente nella presenza o meno di una porta di comunicazione nel distributore automatico. Si tratta di una porta capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo in grado, a sua volta, di trasmettere le informazioni al sistema dell’Agenzia delle entrate. I distributori automatici possono di conseguenza essere distinti in tre categorie. Innanzitutto si hanno quelli esclusi dal particolare obbligo di trasferire i dati telematicamente ai sistemi informatici dell’Amministrazione finanziaria. Rientrano in tale gruppo le biglietterie automatiche per il trasporto e quelle per la sosta regolamentata (e cioè DALL’AGENZIA Si attende il provvedimento per il differimento degli obblighi, rispetto al 1° aprile, per determinate categorie di apparecchi In sintesi 01 SOGGETTI OBBLIGATI Tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi i distributori automatici che presentano le seguenti caratteristiche tecniche: a) una o più «periferiche di pagamento»; b) un «sistema master», dotato di Cpu e memoria, capace di raccogliere i dati dalle periferiche di pagamento e memorizzarli; c) un erogatore di prodotti o servizi; d) una «porta di comunicazione» capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate 02 LE ESCLUSIONI Non rientrano nell’obbligo i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio per i parcheggi nelle cosiddette “strisce blu”), nonché tutte le altre apparecchiature che sono alle stesse riconducibili, come quelle che consentono l’acquisto di skipass. Non sono distributori assoggettati all’obbligo di trasmissione neppure quegli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni o servizi, come ad esempio quelli per la ricarica di chiavette o gli apparecchi per l’acquisto di gettoni da inserire in altre macchine, ma si limitano a fornire un’attestazione dei servizi resi come accade per i pedaggi autostradali. Si tratta in questo caso di meri strumenti di pagamento di un servizio reso, erogando un documento che costituisce di per sé una certificazione fiscale di tale servizio. Di conseguenza, si può ragionevolmente ritenere che l’eventuale rilascio di una certificazione del servizio reso vale di per sé a escludere il distributore automatico dall’obbligo di trasmissione dei dati all’agenzia delle Entrate, a condizione comunque che i corrispettivi confluiscano, a fini fiscali, in un registro unico del gestore da utilizzare per i correlati adempimenti. Dal 1° aprile 2017 saranno invece obbligati a memorizzare e trasmettere corrispettivi i distributori automatici che rispondono alle caratteristiche tecniche indicate, compresa quindi la porta di comunicazione. Nel caso di distributori non configurati con porte di comunicazione, l’avvio a regime dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi dovrà essere verificato alla luce dell’emanando provvedimento direttoriale. In questo modo, con una scelta che viene incontro alle esigenze delle imprese, si garantisce ai produttori di distributori un congruo arco temporale di adeguamento, così da permettere la sostituzione graduale nel tempo delle macchine a oggi in uso. © RIPRODUZIONE RISERVATA LE GUIDE Domenica 8 Gennaio 2017 LE NUOVE PENSIONI IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI CONVEGNO IL 2 FEBBRAIO GLI APPUNTAMENTI DEL SOLE 24 ORE A Telefisco l’esame delle novità: dal Dl 193 alla legge di bilancio Le regole per gli assegni L’anticipo Ape Il cumulo gratuito 70001 9 771973 564394 I rimborsi Iva salgono del 16,3% Le compensazioni effettuate con il modello F24 sono aumentate dell’8,4% ROMA pTornano a correre i rimbor- si Iva per le imprese. Nell’anno che si è appena concluso tra “conto fiscale” e compensazioni con il modello F24 le grandi e le piccole società hanno potuto recuperare crediti Iva vantati con il Fisco per 26,2 miliardi di euro. Come ha evidenziato ieri l’agenzia di stampa Adnkronos sui dati dell’agenzia delle Entrate, particolarmente positivo è stato l’andamento delle compensazioni, che registrano un incremento dell’8,4% sul 2015 quando gli importi compensati si erano attestati a 14,3 miliardi di euro. Va sottolineato che l’aumento delle compensazioni nel 2016 potrebbe scontare anche gli effetti di trascinamento generati dalle misure antievasione introdotte due anni fa: lo split payment, ossia il pagamento all’Erario dell’Iva effettuato direttamente dalle amministrazioni pubbliche e non dai fornitori; l’estensione del reverse charge soprattutto al settore immobiliare. Due strumenti che hanno contribuito in questi ultimi anni a far lievitare l’Iva a credito delle imprese e in particolare di chi opera con la Pa. Dai dati dell’Agenzia emerge che al primo posto nel ricorso alle compensazioni con il modello F24 c’è l’industria, che da sola ha compensato poco più di 9 mi- LA PLATEA INTERESSATA Dei 15,4 miliardi recuperati con il sistema «dare-avere» 9 miliardi hanno riguardato l’industria, 3 miliardi i servizi liardi, seguita dai servizi privati con 3 miliardi e dal commercio con 2,4 miliardi. In coda l’agricoltura, con 774 milioni e i servizi pubblici con poco più di 150 milioni. Sempre sul fronte compensazioni è risultato in crescita anche il numero di contribuenti che ha recuperato il proprio cre- dito Iva riducendo direttamente i propri debiti fiscali e contributivi: si passa da 1,35 milioni del 2015 a 1,39 milioni del 2016. Mentre a livello territoriale, a guidare la classifica è la Lombardia con 3,9 miliardi di compensazioni, seguita da Veneto con 1,8 miliardi, Emilia Romagna con 1,7 miliardi, Toscana con 1,2 miliardi. Seguono Lazio (1,1) e Piemonte con un miliardo di compensazioni. In coda la Valle d’Aosta con 30 milioni, preceduta da Molise con (54 milioni) e Basilicata con 95 milioni. L’aumento delle compensazioni, inoltre, arriva dopo la stretta all’utilizzo dei crediti Iva non risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle domande trimestrali introdotta negli ultimi anni per frenarne l’utilizzo indebito. Oggi, infatti, la compensazione è possibile per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Inoltre per limitare l’indicazio- ne dei crediti “finti” in dichiarazione il contribuente che vuole utilizzare in compensazione il credito Iva per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro annui, deve obbligatoriamente ottenere il visto di conformità sulla dichiarazione. Anche per i rimborsi in conto fiscale, ovvero i maxicrediti Iva che oltrepassano la soglia dei 700mila euro ammessi a compensazione, il 2016 è stato un anno record in termini di erogazioni dell’amministrazione finanziaria. Già a novembre il dato certificato dalle Entrate indicava erogazioni per 9,2 miliardi, circa uno in più rispetto al 2015 e ben 1,4 miliardi in più rispetto al 2014. Stando poi alle proiezioni delle Entrate in attesa di validazione, il 2016 si potrebbe chiudere con un totale di erogazioni per i rimborsi in conto fiscale pari a circa 10,7 miliardi di euro. Circa 300 milioni in più rispetto al “record” fatto registrare dal Fisco nel 2013, con una distribuzione pari a 10,4 miliardi di euro. Le restituzioni CORRONO LE COMPENSAZIONI Crediti Iva compensati con F24 Anno 2015 Anno 2016 (*) Attività (**) 773,4 2.243,0 8.247,9 2.873,7 154,7 4,7 14.297,4 Agricoltura Commercio Industria Servizi privati Servizi pubblici Altre attività TOTALE 774,6 2.391,1 9.088,5 3.022,3 193,2 4,6 15.474,3 RIMBORSI IN CONTO FISCALE Valore Anno di erogazione 7.274 8.136 7.059 5.851 6.887 2013 Valore 10.429 7.887 8.220 10.719* 2014 2015 20 16 (*) Dati ancora provvisori; (**) attività dichiarata alla registrazione nell'anagrafe tributaria del soggetto che ha presentato il modello F24 Fonte: agenzia delle Entrate © RIPRODUZIONE RISERVATA Tasse e diritti. L’agenda della Corte costituzionale e le principali questioni rimesse dalle Commissioni tributarie Riscossione, esame di legittimità per l’aggio Laura Ambrosi pAnche quest’anno le questio- ni che attendono la Corte costituzionale in materia fiscale, sono delicate per i risvolti sostanziali e procedurali che potrebbero avere. Tra le più rilevanti c’è il diritto del contribuente a ottenere un contraddittorio preventivo anche nei casi in cui il controllo sia svolto dall’amministrazione fuori dalla sede delcontribuenteenonriguardiitributi armonizzati (si veda l’altro articoloinpagina).Laquestioneèstata sollevata dalla Ctr di Firenze (ordinanza del 18 gennaio 2016) e poi, negli stessi termini, dalla Ctp di Siracusa (ordinanza del 17 giugno 2016). Ad oggi non risulta ancora fissata l’udienza in cui la Corte dovrà, in estrema sintesi, pronunciarsi sulla sussistenza del diritto del contribuente - nelle ipotesi in cui siastatooggettodiuncontrollonon svolto nei locali destinati all’esercizio dell’attività (cosiddetto “con- INTERESSI LEGITTIMI Alla prova di ragionevolezza anche il mancato obbligo dell’Agenzia di negare in modo esplicito l’autotutela trollo a tavolino”) - di ricevere copia del verbale con cui si concludono le operazioni di accertamento e di disporre di un termine per controdeduzioni prima dell’emissione dell’atto impositivo. Per quanto concerne le altre questioni, va segnalato anzitutto l’aggio della riscossione gravante sul contribuente in misura percentuale rispetto all’importo iscritto a ruolo, ritenuta lesiva del principio di uguaglianza e di capacità contributiva proprio perché ha carattere afflittivo (in quanto percentuale) e spesso non remunera un’attività svolta dal servizio della riscossione, ma una semplice notifica della cartella. Si tratta di ben tre ordinanze di sospetta incostituzionalità sollevate dalle commissioni tributarie provinciali di Cagliari, Roma e Milano. L’udienza si terrà il 21 febbraio Sarà invece affrontata nell’udienza del 25 gennaio la questionesollevatadalleSezioniUnitesull’esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, prevista per i finanziamenti a medio o lungo termine effettuati dalle banche, non applicata nelle medesime operazioni poste in esseredaaltriintermediarifinanziari, con una presunta disparità di trattamento tra differenti operatori. In tema di contenzioso tributario devono invece essere segnalate tre ordinanze su problematiche particolarmente interessanti. Secondo la Ctp di Chieti (ordinanza del 1° luglio 2016) violerebbe il principio di ragionevolezza, con lesione del diritto ad agire in giudizio e della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, la mancata previsione sia sull’obbligodell’Amministrazionediadottare il provvedimento di diniego di autotutela in modo esplicito, sia sull’impugnabilità del silenzio dell’amministrazione sulla medesima istanza. Per la Ctr di Napoli (ordinanza del 6 maggio 2016), invece, la facoltà di produrre nuovi documentiinappello,anchesegiàinpossesso della parte sin dal primo grado, potrebbe ledere il diritto ad un equo processo e il divieto di produrre nuove prove in appello. In particolare, potrebbe determinarsi una disparità a favore della parte in facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso in primo grado. Sempre la medesima Ctr (ordinanza del 19 aprile 2016) ha chiesto alla Consulta di pronunciarsi sul contributo unificato nel processo tributario in caso di ricorso cumulativo o collettivo. Per i giudici campani la determinazione in base alla somma dei contributi previsti per i singoli atti impugnati, anziché in base alla somma totale dei tributi richiesti, violerebbe il principio di ragionevolezza anche per la diversità rispetto al processo civile e amministrativo. Da segnalare poi la rimessione alla Corte, da parte della Ctp di Novara, sul regime fiscale degli immobili di interesse storico artistico e quella della Ctp di Genova sulla presunta disparità fra i lavoratori del settore pubblico e del privato sulla tassazione agevolata al 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, delle somme correlate a incrementi di produttività erogate ai solo lavoratori dipendenti privati. VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozMTo0MlojIyNWRVI= © RIPRODUZIONE RISERVATA Le altre questioni aperte Nodi sottoposti all’attenzione della Corte costituzionale in materia tributaria e sulla riscossione Rimettente PENALI TRIBUTARIE Le pendenze Tribunale di Treviso Reg. ord. n. 205 del 2016 In caso di estinzione del debito tributario con rateizzazione, è irragionevole la preclusione per il giudice di concedere un termine più lungo di tre mesi e coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione Tribunale di Treviso Reg. ord. n. 160 del 2015 Disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa per la previsione che subordina il patteggiamento nei delitti tributari al pagamento del debito tributario Tribunale di Catania Reg. ord. n. 26 del 2016 Disparità di trattamento tra la soglia di punibilità prevista per il delitto di omessa dichiarazione Iva e quella di infedele dichiarazione Iva nonostante il secondo si caratterizzi per condotte più gravi scatta con soglie maggiori rispetto al primo Tribunale di Trieste Reg. ord. n. 72 del 2016 Per il reato di omesso versamento di ritenute certificate commesso sino al 17 settembre 2011 sussisterebbe una disparità di trattamento con riferimento alle soglie di punibilità previste (50.000 euro) rispetto a quelle maggiori che fanno scattare i delitti di omessa presentazione della dichiarazione e infedele dichiarazione SULLA RISCOSSIONE Giudice esecuzione Tribunale Sulmona Nell’esecuzione esattoriale i limiti alla proponibilità delle opposizioni fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, comportano l’impossibilità per il contribuente-debitore di far Reg. ord. n. 8 del 2016 valere le patologie o l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento. Ctp Cagliari, Ctp Milano, Ctp Roma Remunerazione del servizio di riscossione. Remunerazione dell’aggio in misura percentuale rispetto alle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora Ctp Bologna Reg. ord. n. 118 del 2016 Norme Regione Emilia-Romagna sulla tassa automobilistica. Previsione dell’esenzione del pagamento rispetto ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo, disposto dall’agente della riscossione. Possibile contrasto con l'esenzione prevista dalla legge statale Accertamento. L’estensione del contraddittorio al di là dei tributi armonizzati e delle ispezioni nella sede del contribuente In gioco la trasparenza sui controlli a tavolino Antonio Iorio pLa decisione della Consulta sul contraddittorio potrà avere risvolti importanti, non fosse altro perché le Entrate, in questi anni, hanno sempre ritenuto di non aver alcun obbligo di svolgimento di contraddittorio preventivo con il contribuente nelle ipotesi di controlli a tavolino. Se la Corte costituzionale dovesse pronunciarsi in senso contrario (sia ritenendo già sussistente nel nostro ordinamento un simile diritto, sia dichiarando incostituzionali le norme che limiterebbero tale garanzia ai soli controlli nei locali aziendali) gli effetti pratici sarebbero particolarmente rilevanti. La problematica è stata oggetto di ben tre interventi delle Sezioni Unite: con la prima sentenza (n. 18184/13) è stato chiarito che l’obbligo di contraddittorio preventivo sicuramente riguarda le ipotesi di accesso nei locali del contribuente, pena l’invalidità dell’atto. Dopo tale decisione, i dubbi sono stati sollevati per i controlli in ufficio. Così nella seconda sentenza (n. 19667/14) è stato affermata l’obbligatorietà del contraddittorio per tutte le attività di controllo. Infine, con la sentenza n. 24823/15, l’alto consesso è giunto a conclusioni totalmente differenti: non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge (come per i controlli in azienda). Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi “armonizzati”. Tut- Guida sulle pensioni: le regole per l’anticipo FISCO E COSTITUZIONE Il grave abbaglio di una Corte giudice dei fini di Enrico De Mita Valori in milioni di euro Anno di erogazione 2008 2009 2010 2011 2012 IN EDICOLA MERCOLEDÌ I LIBRI DEL SOLE 24 ORE Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE € 2,00 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50) NON VENDIBILE SEPARATAMENTE Fisco. Lo scorso anno erogati in tutto 26 miliardi contro i 22 del 2015 - Oltre 10 miliardi per le imprese che recuperano in conto fiscale Marco Mobili www.ilsole24ore.com @ 24NormeTributi t tavia, anche per questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi. Secondo l’ultima decisione delle Sezioni Unite, da cui scaturiscono i sospetti d’incostituzionalità che dovranno essere esaminati dalla Consulta, occorre operare due distinzioni: la tipologia di controllo adottata (se presso la sede o a tavolino) e il tipo di tributo (se armonizzato o meno). In questo modo si determinano, di fatto, due categorie di contribuenti: quelli di serie A, i quali hanno diritto sia a ricevere copia del verbale conclusivo delle operazioni di verifica, sia al contraddittorio preventivo, e quelli di se- rie B, i quali potranno scoprire le pretese avanzate dall’Ufficio solo dopo la notifica dell’avviso di accertamento. Ammettendo una simile conclusione è ragionevole ritenere violato il diritto di difesa dei contribuenti di “serie B”, non fosse altro perché la scelta del tipo di indagine non dipende da loro, ma da una decisione arbitraria dell'Amministrazione. In tale contesto, il contrasto giurisprudenziale in seno alle Sezioni Unite ha riflessi sulle decisioni dei giudici di merito, i quali, di recente, si sono espressi anche a favore del generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo (per tutte Ctp Reggio Emilia n. 263/16 e Ctr Piemonte n. 1416/15) per una questione di uguaglianza e di rispetto del diritto di difesa. © RIPRODUZIONE RISERVATA L e sentenze della Corte Costituzionale hanno stili diversi. Non solo dal punto di vista formale, ma dal punto di vista sostanziale. Di fronte alle questioni sollevate la Corte si pone prima di tutto come giudice e quindi adotta il sillogismo giuridico. Ma quando il profilo pratico è prevalente la Corte sacrifica le categorie giuridiche, interpretandole in modo improprio. E allora per giudicare della persuasività della sentenza bisogna vedere qual è il problema pratico risolto. La Corte arriva fino a contraddirsi smentendo i propri precedenti, ma interpretando in modo improprio le categorie giuridiche. Anche la distinzione fra inammissibilità e infondatezza non è intesa sempre allo stesso modo. Forse l'unica categoria che è intesa sempre allo stesso modo è quella della “manifesta inammissibilità”. Nel giudizio di manifesta inammissibilità la Corte esprime una specie di biasimo per il giudice remittente per «inesatta indicazione della norma censurata», «uso improprio e distorto dell'incidente di costituzionalità». La Corte insiste nel richiamare gli interessati al rispetto dei precedenti suoi (peccato che essa se ne dimentica quando le conviene). Ancora: l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione dei termini della controversia. La questione sollevata appare del tutto «astratta e ipotetica». Viene sollevato un mero dubbio interpretativo. Ancora: ci troviamo di fronte ad un uso «improprio ed astratto» della questione di costituzionalità, volto non alla «soluzione di un problema pregiudiziale rispetto al tema decidendum, quanto piuttosto al fine di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo». La questione investe l'intero provvedimento legislativo; questo tipo di questioni sono molto diffuse fra quelle sollevate dalle commissioni tributarie. Si richiedono impropriamente plurimi interventi creativi. Insomma le questioni sono poste genericamente «in difetto di qualsiasi argomento che consenta di collegare le singole nozioni evocate ai precedenti parametri». Abbiamo già segnalato queste decisioni di manifesta inammissibilità per richiamare giudici e professionisti al rispetto delle regole. Non mi pare proprio che si possano censurare queste decisioni a differenza di quelle di mera inammissibilità delle quali la Corte fa un uso sovrabbondante e costituiscono come è stato detto (Cassese) «un'autostrada per uscire dalla questione di costituzionalità» come abbiamo qualche volta anche noi rilevato. E veniamo alla sentenza (173/2016) sul contributo di solidarietà. Una sentenza nella quale la Corte interpreta in modo improprio la categoria di imposta e di prestazione imposta, ma decide in modo persuasivo la questione pratica (“a naso” abbiamo scritto). Si trattava di decidere se il contributo di solidarietà fosse o no una imposta. Secondo la Corte il contributo non è imposta non essendo acquisito allo Stato né destinato alla fiscalità generale, essendo prelevato direttamente dall'Inps e dagli altri enti previdenziali. Come abbiamo già scritto la tesi non è persuasiva perché si confonde pubblico con statale, mentre la finalità del concorso è quella generale della collettività. La Corte è costretta ad inventarsi categorie costituzionali incomprensibili quando dice che il contributo di solidarietà è consentito al legislatore ove non ecceda i limiti della ragionevolezza e dell'affidamento e della tutela previdenziale. Infine «il contributo costituisce una misura eccezionale nel senso che non può essere ripetitivo e ridursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale». La crisi del sistema previdenziale è la vera motivazione della Corte, una crisi contingente e grave. Lo Stato legislatore ha creduto di risolvere il problema con un tributo mentre non poteva farlo alla luce della precedente giurisprudenza (116/2013) secondo la quale le finalità di politica economica anche riconducibili ad una situazione di emer- LA CONSIDERAZIONE In più occasioni la Consulta ha fatto politica e ha abbandonato il sillogismo giuridico genza e la denominazione generica di determinati sacrifici imposti non consentono la violazione dei principi costituzionali in specie la parità di trattamento in materia. Quando il sacrificio «trova giustificazione nella emergenza economica ma nella sostanza è un tributo, se questo viola i principi costituzionali l'imposizione è incostituzionale». La Corte è un giudice che fa politica. Il sillogismo puramente logico deve cedere il passo alle ragioni concrete che la Corte, collegialmente, adotta. Dunque il contributo non è un tributo, con tutte le cautele confuse che la Corte ha dovuto scrivere. La Corte, ha scritto Sabino Cassese, si interessa di politica sotto specie di diritti, attraverso il diritto. È giudice delle regole non dei fini. Nella sentenza in esame è chiaro che la Corte voleva tutelare dei fini ma la motivazione in diritto è posticcia. © RIPRODUZIONE RISERVATA QUOTIDIANO DEL FISCO Approfondimenti e documentazione in un solo «canale» Sul Quotidiano del Fisco, dal lunedì al sabato, l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Il Quotidiano del Fisco offre una panoramica completa di notizie e approfondimenti per gli operatori professionali, completati di documentazione. www.quotidianofisco.ilsole24ore.com 18 Norme e tributi Il Sole 24 Ore Lunedì 9 Gennaio 2017 - N. 8 FISCO E SENTENZE www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Reddito d’impresa. La vitalità economica deve essere verificata fino alla frazione di esercizio precedente l’operazione straordinaria Un test libera le perdite pre-fusione Per bloccare la deduzione del «rosso» della società incorporata va provato l’intento elusivo Luca Benigni Gianni Rota pNella fusione per incorpora- zione le perdite fiscali della società incorporata non sono automaticamente deducibili dall’incorporante. Quest’ultima, prima della fusione, deve verificare il superamento del test di vitalità economica da parte della società che viene rilevata. Tale condizione deve permanere fino alla frazione di esercizio precedente la fusione. Tuttavia, se l’amministrazione intende contestare la condotta dell’incorporante deve seguire la procedura prevista per le norme antielusione e provare il presunto intento elusivo. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 6353/36/2016 (presidente Ranieri, relatore Monterisi). Il contenzioso Nel caso in esame, il fisco accer- tava gli esercizi a cavallo tra il 2006 e il 2007 e tra il 2007 e il 2008 di una Spa che ha incorporato una società con perdite fiscali pregresse, senza verificare la sussistenza dei requisiti di vitalità economica del periodo precedente la data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione. La società presentava ricorso, sottolineando che gli indici di vitalità erano stati accuratamente verificati con esito positivo. Secondo la contribuente, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali e contabili della fusione per incorporazione basta che gli indici di vitalità economica siano verificati e mantenuti per la sola frazione di esercizio precedente alla data di fusione L’amministrazione finanziaria, però, resisteva sottolineando che i requisiti minimi di vita- lità economica devono sempre sussistere in capo all’incorporata fino al momento in cui la fusione viene deliberata. Secondo l’ufficio, nel caso di fusione per incorporazione posta in essere il 20 giugno 2007, le perdite precedenti al 1° luglio 2006 non possono essere riportate, anche se la data di efficacia reale dell’operazione è fissata al 20 giugno 2006 L’amministrazione precisava, inoltre, che in questo caso è stata applicata la disciplina antielusiva per sostenere il contrasto al cosiddetto “commercio delle bare fiscali” (pratica elusiva che prevede l’acquisizione di perdite realizzate tramite incorporazione di società prive di capacità produttiva). In pratica, secondo l’ufficio, la contribuente non poteva usare le perdite fiscali pregresse dell’incorporata maturate tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006 e tra il 1° luglio 2006 e il 20 giugno 2007, periodo di efficacia della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali. La decisione I giudici, in conclusione, danno ragione alla società. In particolare secondo la Ctr: 1 la società incorporante, prima della fusione, ha posto in essere tutte le necessarie verifiche per appurare il superamento del test di vitalità economica da parte della società incorporata, con riferimento all’esercizio precedente a quello in cui viene effettuata la fusione (tale requisito deve permanere fino alla frazione di esercizio precedente la fusione, in base all’articolo 172, comma 7 del Tuir); 1 se viene retrodatata la decorrenza degli effetti contabili e fiscali, non è necessario il su- LA PAROLA CHIAVE Test di vitalità 7I seguenti parametri devono essere superiori al 40% rispetto alla media degli ultimi due esercizi pre-fusione: l’ammontare dei ricavi e proventi da attività caratteristica; le spese per lavoro subordinato; i relativi contributi dell’esercizio precedente a quello in cui è deliberata la fusione. È questo il requisito per evitare il conseguimento di un indebito risparmio fiscale attuato mediante l’incorporazione di una società priva della possibilità di attuare il proprio oggetto sociale. peramento del test di vitalità anche nella frazione di esercizio precedente la data di effetto della fusione; 1 l’amministrazione, se intende contestare la condotta posta in essere dalla società incorporante, deve procedere alla verifica dell’intento effettivamente perseguito, attraverso il richiamo e l’applicazione delle specifiche norme antielusive che ritiene violate. In sostanza, anche se non viene superato il test di vitalità nella frazione di esercizio precedente la data di effetto della fusione, in caso di accertamento l’ufficio deve seguire le norme antielusive. © RIPRODUZIONE RISERVATA IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze commentate in pagina www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Persone fisiche. L’accertamento sintetico di un maggior reddito in capo a un pensionato inizialmente non tenuto a presentare 730 o Unico Il redditometro innesca l’omessa dichiarazione Marco Ligrani pL’esistenza di una causa di esonero dall’obbligo di dichiarazione viene meno in presenza dell’accertamento di un maggior reddito che ne avrebbe imposto la presentazione. Inoltre, ai fini del metodo sintetico, il concorso della “famiglia fiscale” al sostenimento delle spese per incrementi patrimoniali dev’essere dimostrato in modo rigoroso, mediante documentazione idonea a provare il possesso delle risorse necessarie, da parte dei componenti il nucleo familiare. Sono questi, in estrema sintesi, i principi espressi dalla Ctr Lombardia nella sentenza 4632/67/2016 (presidente Palestra, relatore Sacchi), la quale ha confermato un accertamento sintetico emesso a carico di un contribuente originariamente titolare del solo reddito di pensione. La vicenda trae origine dall’acquisto di alcuni immobili e di due autovetture, il cui ammontare non trovava giustificazione nella pensione di importo esiguo, non dichiarata in quanto unica fonte di reddito. In particolare, l’Agenzia aveva control- lato le informazioni presenti in anagrafe tributaria (precisamente i dati catastali relativi agli immobili e quelli contenuti nel sistema informativo Aci) ricavandone una capacità di spesa per incrementi patrimoniali di gran lunga superiore a quella ritenuta ammissibile. Pur trattandosi dell’annualità 2008 - per la quale non vi era ancora l’obbligo di convocazione preventiva - negli incontri che si erano svolti presso l’ufficio, a parere dell’Agenzia, il contribuente non era stato in grado di dimostrare il posses- so di redditi di ammontare congruo rispetto alla spesa, non essendovi altri introiti all’interno del nucleo familiare. L’avviso di accertamento, frutto dello scostamento superiore a un quarto del reddito da pensione, era dunque in linea con l’articolo 38 del Dpr 600/73 all’epoca vigente. Proposto ricorso, il contribuente aveva contestato la presunzione dell’ufficio, fornendo la prova di aver percepito, da parte sua e dei familiari, alcuni indennizzi assicurativi durante gli anni oggetto del controllo. I giudici, tuttavia, hanno rigettato gli argomenti della difesa. In particolare, la Ctr ha sottolineato - come premessa - il venir meno delle originarie cause di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, delle quali il contribuente aveva usufruito: nel caso esaminato, la mancata presentazione dovuta al possesso della sola pensione risultava smentita dall’esistenza del reddito determinato sinteticamente e, per questo, l’ufficio aveva irrogato la relativa sanzione per omessa dichiarazione. I giudici lombardi, inoltre, ritenuto insufficiente l’ammontare degli indennizzi rispetto al reddito presunto, hanno richiamato il concetto di “famiglia fiscale” (circolare 24/ E/2013). In presenza di adeguati elementi di prova, infatti, avrebbe consentito di superare la presunzione posta a base dell’accertamento sintetico, dal momento che il maggior reddito presunto può trovare capienza nell’apporto proveniente dalla famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli (ma non dai parenti diversi o dagli affini, come precisato dalla Cassazione con la sentenza 5365/2014). © RIPRODUZIONE RISERVATA Processo. I due giudizi hanno piena autonomia Sì alla revocazione parallela al ricorso per Cassazione Marco Nessi Roberto Torelli pContro una sentenza pro- nunciata in grado di appello dalla commissione tributaria regionale, il ricorso per revocazione può essere proposto parallelamente al quello per Cassazione. I due rimedi si fondano, infatti, su presupposti applicativi diversi: e errore sul fatto nel primo caso; r errore di diritto o vizio di motivazione nel secondo. È questo il principio enunciato dalla Ctr Puglia nella sentenza 2081/13/2016 (presidente Solimando, relatore Digirolamo). Nel caso di specie un contribuente presentava ricorso per revocazione contro una sentenza di appello emessa dalla Ctr, lamentando un errore di fatto risultante dai documenti prodotti in giudizio (articolo 395, numero 4) del Codice di procedura civile). In particolare, veniva eccepita l’erronea applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento da parte dei giudici di appello, in quanto basata sul falso presupposto che l’omesso versamento di ritenute fiscali integrasse l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000. Infatti, dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio, risultava evidente che le ritenute non versate non superavano la soglia di punibilità prevista dalla legge. L’agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per revocazione dal momento che, contro la medesima sentenza di appello, risultava pendente un ricorso dinnanzi alla Corte di cassazione. La Ctr Puglia ha affermato l’infondatezza dell’inammissi- bilità del ricorso per revocazione in pendenza del ricorso per Cassazione, nel presupposto che i due giudizi hanno piena autonomia e, in quanto tali, sono fondati su presupposti diversi. Per i giudici, nel rispetto dei relativi termini per l’impugnativa, è possibile elevare contro la medesima sentenza (contemporaneamente o alternativamente) entrambi i rimedi, sulla base di motivi diversi e specifici. Infatti, sia il ricorso per Cassazione che quello per revocazione costituiscono mezzi di impugnazione della sentenza a critica vincolata, esperibili nelle sole ipotesi tassativamente previste dalle norme di legge. La revocazione può essere utilizzata per eccepire i vizi attinenti al merito della controversia, mentre il ricorso per Cassazione riguarda questioni attinenti alla violazione o falsa applicazione di norme processuali o sostanziali (errores in procedendo ed errores in iudicando). I rispettivi motivi, dunque, si pongono in un rapporto di complementarità e concorrenza (cosiddetto rapporto di “non interferenza”) e non già di continenza, come nel caso dell’appello. Infine, per quanto riguarda il coordinamento tra i due mezzi di impugnazione, occorre precisare che, nonostante il carattere pregiudiziale del giudizio revocatorio rispetto a quello per Cassazione, la proposizione dell’azione di revocazione non comporta necessariamente la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione contro la medesima sentenza o del relativo procedimento (articolo 398, comma 4 del Codice di procedura civile). © RIPRODUZIONE RISERVATA Imposte indirette. Il caso dei costi promiscui sostenuti da chi effettua anche finanziamenti «separati» Leasing, per l’Iva detraibile rilevano i soli interessi attivi Matteo Balzanelli Massimo Sirri pQuando una società svolge attività di leasing e, al tempo stesso, di finanziamento, come si determina la quota dell’Iva detraibile sui costi promiscui? Si tratta, in particolare, dei costi di beni e servizi non direttamente imputabili all’una o all’altra delle attività che il soggetto ha separato in base all’articolo 36, Dpr 633/72. La risposta arriva dalla sentenza 9113/3/2016 della Ctp Milano (presidente Fugacci, relatore Chiametti), secondo cui bisogna tenere conto degli interessi attivi contabilizzati in relazione alle singole attività, estrapolando la “quota interessi” dal volume d’affari imponibile delle operazioni di leasing. La pronuncia, inoltre, tratta anche dell’omessa contabilizza- zione di componenti positivi di reddito riferiti a penali contrattuali che la contribuente considerava come addebitabili (solo) facoltativamente. Tornando all’Iva, il criterio adottato dalla società per la detrazione del tributo sui costi promiscui si basava sul confronto fra i volumi d’affari delle due attività, dando integrale rilievo all’importo dei canoni di locazione finanziaria fatturati in regime d’imponibilità, comprendendo nel calcolo sia il capitale, sia gli interessi e gli oneri accessori. In tal modo, la percentuale derivante dal confronto dei volumi d’affari era influenzata positivamente, consentendo una maggior detrazione. Secondo le Entrate (e i giudici), tuttavia, tale metodo dovrebbe considerarsi residuale, non essendo idoneo a esprimere oggettivamente la quota di utilizzo dei beni/servizi nell’esercizio delle attività. Assai più preciso sarebbe il criterio dell’interesse attivo contabilizzato, il quale è esplicito e viene fatturato in esenzione da Iva per le operazioni di finanziamento, mentre è “implicito”, in quanto compreso nel canone periodico fatturato interamente come imponibile, nel caso del leasing. In pratica, ad avviso della Ctp, occorre partire dalla natura finanziaria dell’operazione di leasing e, in quest’ottica, ai fini della costruzione del rapporto percentuale di detrazione per i costi promiscui, considerare solo la quota interessi “in luogo dell’intero canone di locazione”. Ciò avrebbe l’effetto di migliorare la pre- cisione della detrazione, agganciandola all’effettiva remunerazione dei costi connessi all’attività di leasing, rappresentata dall’interesse incluso nel canone addebitato. In questa prospettiva, i giudici condividono la posizione della Corte di giustizia Ue di cui alle sentenze nelle cause C511/10 e C-183/13, sottolineando che l’utilizzo di un criterio diverso da quello del confronto dei fatturati è conforme alla disciplina europea dell’imposta se può condurre a una detrazione più esatta. La portata della pronuncia, tuttavia, dovrebbe ritenersi confinata al solo caso in cui le attività sono gestite separatamente. Si ritiene valgano, invece, le ordinarie regole di determinazione della percentuale di detrazione quando il soggetto agisce in regime di pro-rata in base all’articolo 19, comma 5 del decreto Iva, la cui compatibilità comunitaria è stata recentemente affermata dai giudici europei (causa C- 378/15). © RIPRODUZIONE RISERVATA Accertamento. Per la Ctp Cosenza, in contrasto con la Cassazione, basta indicare la qualifica direttiva La delega in bianco continua ad alimentare il contenzioso Rosanna Acierno pAi fini della legittimità della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non è necessaria l’indicazione del nominativo del funzionario delegato, essendo sufficiente soltanto la titolarità della specifica qualifica richiesta, cioè l’appartenenza alla carriera direttiva. È quanto hanno affermato i giudici della Ctp di Cosenza con la sentenza 5083/8/2016 (presidente Filomia, relatore Lento), in contrasto rispetto all’ormai consolidato orientamento della Corte suprema. La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento redditometrico, con cui veniva accertata in via presuntiva in capo a un contribuente una capacità di spesa non compatibile con la sua situazione reddituale e, VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozODoyN1ojIyNWRVI= dunque, una maggiore Irpef. Impugnato l’atto dinanzi alla Ctp, il ricorrente eccepiva la nullità e l’inefficacia dell’avviso perché non sottoscritto dal direttore dell’ufficio delle Entrate e perché non era stata allegata alcuna delega. Costituitosi in giudizio, l’ufficio provvedeva ad allegare la delega, ma con apposite memorie il ricorrente insisteva per la dichiarazione della nullità. Secondo il contribuente la delega era stata rilasciata «in bianco», cioè senza l’indicazione del nome del funzionario delegato. I giudici cosentini, però, hanno precisato che: 1 l’articolo 42 del Dpr 600/73 non imporrebbe una particolare forma nominativa della delega in favore del delegato, essendo sufficiente che dagli atti, an- che per relationem, sia identificabile il soggetto cui sia conferito il relativo potere; 1 non può essere invocato nemmeno l’articolo 4-bis del Dl 78/2015 (convertito in legge 125/2015), giacché si tratterebbe di una disposizione di carattere eccezionale e temporaneo, adottata per garantire la continuità di gestione dell’agenzia delle Entrate nelle more dell’espletamento dei concorsi; 1 il contribuente accertato con atto sottoscritto da un soggetto delegato non nominativamente, ma in base alla sua funzione di servizio, sarebbe comunque tutelato. L’indicazione del nominativo contenuto nella sottoscrizione e la sussistenza della delega, infatti, gli permetterebbero «di verificare se tale persona abbia la qualifica riferibile al profilo che il legislatore richiede per la valida sottoscrizione». La pronuncia si pone in consapevole contrasto rispetto a quanto statuito dalla Cassazione, da ultimo con le sentenze 22803/2015 e 25017/2015. Secondo la Corte suprema la delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato il termine di validità e soprattutto il nominativo del soggetto delegato (unitamente alle ragioni della delega stessa, ossia le cause che ne hanno reso necessaria l’adozione, quali la carenza di personale, l’assenza, la vacanza, la malattia). Sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di funzione, la Cassazione afferma che non è sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. © RIPRODUZIONE RISERVATA