RASSEGNA STAMPA 5-10 gennaio 2017

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RASSEGNA STAMPA 5-10 gennaio 2017
RASSEGNA STAMPA
5-10 gennaio 2017
28 Economia
BRESCIAOGGI
Martedì 10 Gennaio 2017
LADELIBERA. Lo stabilisceil nuovo provvedimento approvatodalla Giuntadel Pirellone
L’INSEDIAMENTO. Vitello vicepresidente,Landriscina segretario
Garavaglia:«Lanostramisura
èsenzaoneriaggiuntivi»
Posticipataal2lugliolascadenza
fissata dall’ordinanza/ingiunzione
IlleaderDe Tavonattirilancia:«Gestione unitaria»
Tributi, in Lombardia si riapre Ordinecommercialisti
laregolarizzazioneagevolata ilverticeècompletato
Per i cittadini lombardi è possibile saldare i debiti con la
Regione Lombardia «senza
le sanzioni previste dalla legge». Lo stabilisce la delibera
6104, approvata ieri dalla
Giunta regionale, «che riapre la regolarizzazione agevolata, visto che il Governo Renzi ha fatto il condono - sottolinea l’assessore regionale a
Economia, Crescita e Semplificazione, Massimo Garavaglia -. Lo facciamo per non penalizzare: la nostra misura è
senza oneri aggiuntivi, a differenza di Equitalia, lo facciamo senza alcuna maggiorazione di costo».
Diverse le misure previste e
le condizioni per l’accesso ai
benefici. Viene posticipata al
2 maggio prossimo la data di
scadenza del pagamento prevista nell’ordinanza ingiunzione; per avvalersi di questa
possibilità - spiega la Regione in una nota - non è necessario presentare un’istanza:
sarà sufficiente definire le posizioni irregolari con il pagamento da effettuare in unica
soluzione entro quella data.
NON SARÀ applicata alcuna
maggiorazione del tasso di interesse per i pagamenti, sia
in un'unica soluzione che in
più tranche. Si potrà chiedere la rateizzazione per importi superiori a 2.000 euro con
rate di importi uguali da versare nelle date del 31 luglio, 2
ottobre e 30 novembre del
2017, previa richiesta da presentare a Regione Lombardia entro il 2 maggio. Sarà necessario prestare fidejussione per rateizzare importi superiori a 50.000 euro. Le richieste di rateizzazione e di
informazioni dovranno essere indirizzate alla Direzione
Generale della Regione Lombardia che ha emesso
l’ingiunzione.
Il cittadino che intende avvalersi della definizione agevolata - si legge nel comunicato diffuso dal Pirellone - dovrà cessare l’eventuale contenzioso giurisdizionale aperto nei confronti della Regione Lombardia. •
MassimoGaravaglia
Impresenel2017
QUANTO DECISO dall’Esecuti-
vo di Palazzo Lombardia è finalizzato ad alleggerire
l’ammontare delle somme dovute alla Regione a titolo tributario e non tributario e richieste ai cittadini tramite ordinanza di ingiunzione emessa e notificata entro il 31 dicembre scorso. Con la delibera, che si aggiunge alla legge
regionale 29 dicembre 2016,
numero 35, è possibile sanare la propria posizione debitoria con esclusione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento.
BRESCIASUBITO «OK»
Con122nuove società
iscritteneiprimigiornidel
2017,Brescia brilla nella
top-tennazionaleper
iniziativeimprenditoriali
avviatequest’anno:
emergedai dati della
Cameradicommercio di
Milano.In Lombardiasono
722eincidono inmodo
importantesul dato
nazionale(4.195ditteal
viadaquesto esercizio).
© RIPRODUZIONERISERVATA
A Milano
Patto-A2A:
lamodifica
arrivainaula
Alvia,in Consigliocomunale a
Milano,la discussione sulla
deliberache modificailpatto di
sindacatodiA2A (al42%),
l’utilityquotatainBorsae
controllatadaPalazzoMarino
ePalazzoLoggia,con una
quotaleggermente superiore
al25% ciascuno delcapitale.
LARICHIESTA diintervento
sull’accordoèstata fattada
Brescia,chehagià approvato il
relativoprovvedimento,per
poterprocederealla
dismissionediquoteper
esigenzedibilancio.«Milano
ritienefondamentale
mantenereuna proficua
collaborazionecon il Comune di
Bresciamanon hanecessitàdi
venderele sue azionifuoridal
pattodisindacato- haribadito
ilsindaco diMilano, Giuseppe
Salaspiegando la delibera in
Consiglio-.Nell’alternativatra
romperel’intesacon Bresciae
proseguirecon le nuove
condizionipensosiameglio
continuare».Il termineper la
presentazionedegli
emendamentièprevistoper
giovedì,quando ilConsiglio si
riunirànuovamente. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
BorsaItalianadel 9gennaio2017
prezzo variaz. variaz.
chius. chius.
anno
Azioni
valoria52sett.
min
max
A
A.S.Roma .................................
A2A .............................................
Acea ...........................................
AcotelGroup ...........................
Acsm-Agam ..............................
Aedes .........................................
Aedes20warr ..........................
Aeffe ..........................................
AeroportodiBologna ............
Alba ............................................
Alerion .......................................
Ambienthesis ...........................
Amplifon ...................................
AnimaHolding ..........................
AnsaldoSts ...............................
Arena .........................................
Ascopiave ..................................
Astaldi .......................................
ASTM .........................................
Atlantia .....................................
Autogrill ....................................
AutostradeMer. ......................
Azimut .......................................
B
0,4215
1,241
11,600
6,635
1,605
0,4059
0,0405
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3,042
2,902
0,4049
8,945
5,400
11,500
N.R.
2,710
5,690
10,110
22,39
8,580
18,290
16,950
-1,59
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-2,02
0,47
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-0,61
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-1,54
—
-1,24
-2,32
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-2,22
0,49
-0,70
-5,92 0.374 0.500
0,08 0.960 1.292
-16,6 9.888 14.165
-19,1 2.989 9.030
4,29 1.249 1.785
-13,6 0.318 0.479
—
0.
0.
-15,7 0.869 1.395
74,08 6.171 10.713
16,28 2.195 3.098
22,97 1.527 2.930
-6,25 0.343 0.453
19,67 6.788 9.800
-24,8 3.705 7.293
16,99 9.702 11.793
— 0.005 0.005
25,23 2.014 2.883
13,89 3.212 5.792
-3,62 8.885 11.916
-2,74 19.547 24.660
5,15 6.244 8.853
7,02 15.607 18.341
-16,3 12.792 22.165
BSantander ..............................
B&CSpeakers .........................
BancaGenerali .........................
BancaIfis ..................................
BancaMediolanum .................
BancaSistema .........................
BancoBPM ..............................
Banzai ........................................
Basicnet ....................................
Bastogi ......................................
BBBiotech ...............................
BcaCarige ................................
BcaCariger ...............................
BcaFinnat .................................
BcaIntermobiliare ..................
BcaPop.EtruriaeLazio ..........
BcaPop.Spoleto ......................
BcaProfilo ................................
BcoDesio-Brianza ..................
BcoDesio-Brianzarnc ............
BcoSardegnarnc ....................
BE ................................................
Beghelli .....................................
BeniStabili ................................
BestUnionCo. ..........................
BialettiIndustrie .....................
Biancamano ..............................
Biesse ........................................
Bioera ........................................
BoeroBart. ................................
Bon.Ferraresi ...........................
Borgosesia ...............................
Borgosesiarnc .........................
BPERBanca ..............................
Brembo .....................................
Brioschi .....................................
5,110
7,990
23,00
26,00
7,085
2,310
2,786
3,834
3,322
1,480
53,75
0,3363
53,35
0,3813
1,500
0,5830
1,782
0,2150
2,230
2,190
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0,7590
0,3946
0,5465
2,968
0,4129
0,1690
18,780
0,2449
18,650
19,040
0,2510
0,3425
5,160
60,25
0,0563
-0,78
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19,55
0,47
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5,83
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1,25
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11,05
-62,3
-30,7
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—
-0,67
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19,29
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-33,7
31,15
-32,0
-16,4
1,33
-7,55
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-17,7
53,23
-27,8
3.301
6.229
16.061
16.522
5.328
1.807
2.445
2.456
2.708
0.991
36.684
0.235
49.117
0.298
1.004
0.588
1.796
0.160
1.529
1.596
5.289
0.365
0.337
0.477
2.216
0.242
0.114
10.151
0.181
16.870
16.412
0.250
0.342
2.634
32.754
0.045
5.165
8.069
27.413
29.133
7.621
3.932
2.907
4.643
4.393
1.579
53.623
1.000
99.244
0.415
2.239
0.588
1.796
0.247
2.574
2.501
8.008
0.791
0.450
0.703
2.968
0.439
0.264
19.635
0.361
22.453
19.091
0.285
0.390
6.492
60.665
0.081
Azioni
IlConsiglio e irevisoridei contielettidell’Ordinedeidottori commercialistied esperti contabilidi Brescia
L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di
Brescia ha completato la
squadra di vertice.
Nella seduta di insediamento nel Consiglio - uscito
nell’attuale
composizione
dalle elezioni del 3-4 novembre scorsi -, presieduta da Michele de Tavonatti, sono state deliberate le cariche istituzionali 2017-2020. Il vice presidente è Eugenio Vitello, il
segretario Francesco Vito
Landriscina, l’incarico di tesoriere è affidato a Patrizia
Apostoli. Come emerso dalla
consultazione in autunno, il
Consiglio comprende - oltre
al leader De Tavonatti, a Vitello, Landriscina e Apostoli
- anche Elisabetta Bombana,
Armando Biena, Giacomo
Ducoli, Claudio Uberti, Fabrizio Felter, Graziella Can-
ditti, Davide Felappi, Rosa
Billone, Leonardo Cossu,
Chiara Segala e Federico
Mazzù. Il Collegio dei revisori è formato da Luigi Calderara, Elisabetta Valzettli e Dario Brambilla (Elena Ferrari
e Mauro Giorgio Vivenzi i
Votonazionale
MIANIPRESIDENTE
MassimoMiani è ilnuovo
leaderdelConsiglio
nazionaledeidottori
commercialistiedesperti
contabili:è ilrisultato del
votodegliOrdini
territoriali.Miani,incarica
finoal 2020,ha prevalso
suGerardoLongobardi
leaderuscente.
© RIPRODUZIONERISERVATA
FONDI COMUNI:
I fondi comuni di investimento sono on line all’indirizzo www.bresciaoggi.it.
prezzo variaz. variaz.
chius. chius.
anno
valoria52sett.
min
max
BrunelloCucinelli ..................... 20,63
BuzziUnicem ........................... 23,00
BuzziUnicemrnc .................... 11,780
C
-0,72
-0,95
-0,17
38,36 13.100 20.848
54,47 12.076 23.391
29,31 7.342 12.013
CadIt ..........................................
CairoComm. .............................
Caleffi .........................................
Caleffi20warr ........................
Caltagirone ...............................
CaltagironeEd. ........................
Campari ....................................
Carraro .......................................
CattolicaAs ..............................
Cembre .....................................
CementirHold .........................
CentraledelLatted'Ital .........
Ceram.Ricchetti .....................
Cerved ........................................
CHL ............................................
CIA ...............................................
Ciccolella ..................................
Cir ...............................................
ClassEditori ............................
CNHIndustrial .........................
Cofide .........................................
ConafiPrestito' .......................
Cred.Emiliano ..........................
Cred.Valtellinese ...................
Csp .............................................
CTIBiopharma .........................
D
3,860
3,794
1,270
0,3900
2,086
0,7715
9,220
1,601
5,890
14,400
4,362
3,020
0,2060
8,025
0,0233
0,1870
0,2413
1,085
0,3970
8,285
0,4100
0,2734
5,680
0,4107
1,086
4,796
0,78
-0,73
-0,78
1,96
-1,60
-0,13
-0,97
-1,66
-1,67
—
-0,64
-1,63
4,04
-0,31
-2,51
1,96
—
-0,18
-2,46
-2,07
-1,89
1,07
-3,73
-0,99
-0,55
7,49
-4,93 3.052 4.150
-10,1 3.363 4.966
31,00 0.873 1.283
254,6
0.
0.
-6,62 1.744 2.317
-22,1 0.660 0.989
20,52 6.988 10.139
-2,97 1.117 1.681
-15,2 4.997 7.170
3,23 12.071 14.407
-17,5 3.341 5.399
-7,53 2.548 3.375
-10,6 0.151 0.230
11,61 6.195 8.194
-24,8 0.015 0.031
-15,7 0.161 0.222
— 0.242 0.242
14,21 0.771 1.108
-34,6 0.272 0.613
42,60 5.271 8.472
-0,05 0.319 0.429
-5,59 0.201 0.315
-11,5 4.740 6.577
-55,6 0.295 0.981
6,68 0.783 1.239
346,1 0.292 4.734
D'Amico ....................................
Dada ...........................................
Damiani ......................................
Danieli .......................................
Danielirnc .................................
Datalogic ..................................
De'Longhi .................................
DeaCapital ..............................
Delclima .....................................
Diasorin ......................................
DigitalBros ...............................
DmailGroup .............................
E
0,3400
2,776
0,9840
20,58
15,950
18,260
23,20
1,215
N.R.
57,35
13,600
1,170
-3,13
-0,14
0,87
-2,60
-0,75
-1,30
-0,85
1,17
—
-1,80
1,12
-2,50
-43,3
38,66
-14,8
35,39
31,93
21,73
-10,7
-1,21
—
20,00
115,5
-35,9
Edisonr .....................................
EEMS ..........................................
EITowers ..................................
El.En. ..........................................
Elica ............................................
Emak ...........................................
Enav ...........................................
Enel ............................................
Enervit ........................................
Eni ................................................
Erg ..............................................
ErgyCapital .............................
Esprinet ....................................
Eukedos .....................................
Eurotech ....................................
Exor .............................................
0,7680
0,0896
51,10
23,25
1,840
0,9100
3,400
4,152
2,780
15,390
10,060
0,0563
7,000
0,9430
1,566
42,93
-2,17
0,11
-0,49
-1,61
0,55
-0,44
0,12
-0,24
-0,22
-2,10
-2,24
-4,58
-0,50
-1,77
-3,27
-0,95
11,14 0.604 0.792
2,28 0.060 0.121
-7,68 40.470 57.112
144,1 9.006 24.830
-0,54 1.413 1.971
26,48 0.611 0.919
— 3.017 3.807
10,84 3.425 4.218
5,70 2.007 3.124
21,66 11.137 15.753
-9,29 9.067 11.577
-27,4 0.041 0.075
-10,8 4.725 8.656
-9,67 0.874 1.082
-1,63 1.115 1.635
17,30 23.766 43.060
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNS0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNToyODoyNFojIyNWRVI=
0.247
1.965
0.911
13.772
10.957
12.883
18.898
1.004
4.510
42.649
3.944
1.040
0.609
3.066
1.203
21.047
15.978
19.245
26.102
1.259
4.962
61.864
15.603
2.047
Azioni
prezzo variaz. variaz.
chius. chius.
anno
8,85
valoria52sett.
min
max
Exprivia ...................................... 0,7875
F
0,06
0.596
0.816
FalckRenewables ..................
FCA-FiatChryslerAut. ..........
Ferragamo ................................
Ferrari .......................................
Fidia ...........................................
FieraMilano .............................
Fila ...............................................
Fincantieri .................................
FinecoBank ..............................
FNM ............................................
Fullsix .........................................
G
0,9520
10,040
24,36
55,05
5,805
1,599
13,850
0,5350
5,425
0,4864
1,357
-1,24
1,41
-0,04
-1,43
-0,85
-0,87
—
0,94
-1,90
-1,88
2,03
-6,11 0.672 1.037
37,81 4.997 10.036
18,08 17.600 24.343
40,01 28.377 56.571
-6,97 4.051 6.860
-17,7 1.233 2.044
29,56 9.814 14.000
58,75 0.278 0.531
-23,5 4.674 7.435
12,20 0.345 0.506
-22,8 1.016 1.771
GabettiPro.Sol. ......................
GasPlus .....................................
Gefran ........................................
Generali ....................................
Geox ..........................................
Gequity .....................................
Gr.WasteItalia ........................
GruppoEdit. L'Espresso .......
H
0,4960
3,230
3,044
14,140
2,108
0,0400
0,1580
0,7870
-2,27
—
-1,49
-2,21
-2,68
—
-1,13
-2,42
-37,2
-10,5
70,63
-8,24
-41,7
-55,7
-76,7
-16,3
0.391 0.801
2.272 3.635
1.405 3.112
9.890 15.947
1.824 3.774
0.024 0.094
0.087 0.676
0.626 1.016
Hera ...........................................
I
2,160
-1,46
-12,6
1.895
2.649
IGrandiViaggi .........................
IGD .............................................
IlSole24Ore ...........................
Ima .............................................
Immsi ..........................................
IndustriaeInn ..........................
IntekGroup ..............................
IntekGrouprnc .......................
Interpump .................................
IntesaSanpaolornc ................
IntesaSPaolo ..........................
InvesteSviluppo19 warr ......
Inwit ............................................
Irce .............................................
Iren .............................................
Isagro .........................................
IsagroAzioniSviluppo ..........
ITWAY .......................................
Italgas ........................................
Italiaonline ................................
Italiaonlinernc ..........................
Italmobiliare .............................
IVSGroup .................................
J
0,9795
0,7440
0,3833
58,90
0,3845
0,2200
0,2235
0,3696
16,100
2,290
2,476
0,0030
4,480
1,840
1,520
1,171
0,9900
1,735
3,750
2,350
308,10
45,23
8,565
-0,96
-1,20
0,21
-0,17
-1,41
20,95
-0,97
1,62
0,25
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-2,67
15,38
—
-0,49
-1,30
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-1,70
-1,83
—
0,36
0,96
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-10,4
-36,9
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-21,8
33,94
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—
-9,05
-9,80
9,04
-20,6
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14,45
—
-16,1
0,26
17,79
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0.
3.758
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4.942
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chius. chius.
anno
valoria52sett.
min
max
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S
-6,17
-5,57
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SabafS.p.a. ..............................
Saes ...........................................
Saesrnc ....................................
SafiloGroup .............................
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SaliniImpregilo .......................
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Save ...........................................
ServiziItalia ..............................
Sesa ...........................................
SIAS ...........................................
Sintesi .......................................
Snai ............................................
Snam ...........................................
Sogefi ........................................
Sol ...............................................
Space2 ......................................
Space2warr ............................
Stefanel ....................................
Stefanelrisp .............................
STMicroel .................................
T
10,220
12,000
9,350
7,830
0,5305
5,750
3,096
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7,900
0,0310
1,350
3,862
2,510
8,250
10,610
1,400
0,1313
145,00
10,520
-1,73
-2,12
-2,15
-0,89
-3,11
4,55
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1,09
-0,38
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-1,25
24,00
-1,60
-1,23
-3,83
1,85
-1,30
—
-2,01
—
3,04
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1.
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Tamburi ......................................
Tamburi20warr .....................
TAS .............................................
Technogym ...............................
Tecnoinvestimenti .................
Telecomit .................................
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Tenaris ......................................
Terna ..........................................
TerniEnergia .............................
Tesmec .....................................
Tiscali ........................................
Tod's ..........................................
ToscanaAeroporti .................
TreviFin.Ind. .............................
TXTe-solution .........................
U
3,598
0,4074
3,000
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14,220
1,018
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-0,61
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2,11
0.
0.
568,9 0.389 2.912
— 3.594 4.613
— 3.934 4.532
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UBIBanca ..................................
Unicredit ....................................
Unicreditrisp ...........................
Unipol ........................................
UnipolSai ...................................
V
2,838
2,674
5,630
3,474
2,090
-4,25
-5,11
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-2,34
Valsoia ...................................... 16,700
Vianini ......................................... 1,160
VittoriaAss. .............................. 10,480
Y
-1,18
1,40
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Yoox ..........................................
Z
27,21
0,44
-11,4 19.764 32.525
ZignagoVetro .......................... 5,780
Zucchi ......................................... 0,0214
Zucchirnc .................................. 0,2550
1,23
-3,17
—
5,57
-41,2
59,38
K
K.R.Energy ................................. 0,5040
L
-1,85
-17,3
0.645
LaDoria ......................................
LandiRenzo .............................
Lazio ...........................................
Leonardo-Finmeccanica .......
Luxottica ..................................
LventureGroup .......................
M
9,495
0,3880
0,5980
13,410
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0,5650
3,09
-2,51
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M&C ..........................................
MaireTecnimont .....................
MARR ........................................
MassimoZanetti Beverage ..
Mediacontech ..........................
Mediaset ..................................
Mediobanca ..............................
Meridie ......................................
Mittel .........................................
Moleskine ..................................
MolMed .....................................
Moncler .....................................
Mondadori .................................
MondoTv ..................................
Monrif ........................................
MontePaschi ...........................
Moviemax ................................
Mutuionline ...............................
N
0,1670
2,684
17,650
6,990
0,7135
4,110
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0,0870
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2,396
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16,320
1,300
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0,2398
15,080
N.R.
9,490
-0,89
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-0,14
5,24
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-4,52
—
-0,75
—
-1,58
-1,63
-1,74
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—
—
1,50
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—
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Nice ............................................. 2,582
Novare ....................................... 0,2500
O
0,47
—
8,03
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Olidata ........................................ 0,1540
Openjobmetis ......................... 5,810
OVS ............................................ 4,860
P
—
-3,49
-0,37
-12,1
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Panariagroup ............................
Parmalat ...................................
Piaggio .......................................
Pierrel ........................................
Pininfarina .................................
Piquadro ...................................
Poligr.S.Faustino ...................
PoligraficiEditoriale ...............
PopEmilia01/07 ....................
Pop.Sondrio ..............................
PosteItaliane ..........................
Prelios ........................................
Premuda ...................................
PrimaIndustrie .......................
Prysmian ....................................
R
3,580
3,002
1,622
0,2565
1,960
1,140
5,870
0,1900
N.R.
3,242
6,165
0,1059
0,0859
16,050
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0,07
0,56
0,98
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3,20
—
-1,58
-2,14
-4,94
10,13
-4,24
-2,52
-9,14 2.348 3.969
27,31 2.308 3.007
-17,2 1.430 2.083
-51,3 0.161 0.530
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-14,8 0.988 1.343
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—
-13,7 2.144 3.903
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RDeMedici ................................ 0,3201
RaiWay ..................................... 3,666
Ratti ........................................... 1,842
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Reply .......................................... 117,10
-4,16
-0,05
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-2,02
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55,99 0.409 1.048
16,72 19.439 29.193
-2,34 105.472 131.755
supplenti).
La competizione elettorale
per designare il successore di
Antonio Passantino (presidente dell’ordine dal giugno
1998) ha coinvolto 1.495 professionisti, pari al 70% degli
aventi diritto, ed ha visto contrapporsi due schieramenti:
«Rinnovamento e Continuità» (guidata da Michele De
Tavonatti), «PensiamoFuturo» (Leonardo Cossu il candidato leader).
Il presidente Michele De Tavonatti affrontando la nuova
sfida ribadisce l’impegno per
puntare «a una gestione unitaria dell’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti
contabili di Brescia, tenendo
conto anche delle proposte
avanzate dagli esponenti
dell’altra lista». •
prezzo variaz. variaz.
chius. chius.
anno
valoria52sett.
min
max
0.424
0.033
0.528
1.978
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Euribor
PERIODO
TASSO360
TASSO365
1 sett.
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-0,089
4 mesi
5 mesi
6 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi
Pioneer Asset Management S.A.
77 Boulevard Grande Duchesse
Charlotte - Luxembourg
6
TRENTO E PROVINCIA
TN
Giovedì 5 Gennaio 2017 Corriere del Trentino
Fisco provinciale per i redditi sotto i 100 milioni
Ecco il testo della norma d’attuazione. Dellai: contiamo di approvarla in pochi mesi. Gentiloni «ostaggio» al Senato
I contribuenti sopra i
cento milioni di euro continueranno a essere controllati
dallo Stato. Al di sotto della soglia, saranno le Province di
Trento e Bolzano a occuparsi
di incassare le tasse. È uno dei
passaggi dello schema di norma di attuazione sulla delega
alle Province di Trento e Bolzano delle agenzie fiscali e delle
funzioni amministrative di
supporto alle commissioni tributarie. Il testo, mai divulgato
dalla Commissione dei Dodici,
è stato inviato oltre un anno fa
ai ministeri, ma è passato in
secondo piano perché nel frattempo governo e Province di
Trento e Bolzano si sono concentrate sull’approvazione della norma di attuazione sull’amministrazione della giustizia.
Ora Lorenzo Dellai, presidente della Commissione, riapre il dossier e stringe i tempi:
«Con il governo Gentiloni abbiamo ottimi rapporti; ne abbiamo già accennato e ora attiveremo il confronto vero e
proprio. Non mi nascondo la
delicatezza della materia, ma
conto di iniziare subito: c’è un
testo base che per noi va diTRENTO
scusso senza pregiudiziali e
nel giro di qualche mese conto
che la norma vada in porto».
Del resto, per la sopravvivenza
dell’esecutivo Gentiloni, al Senato i voti del gruppo per le
autonomie sono decisivi: gli
elementi per approvare in poco tempo ciò che Trento e Bolzano inseguono da anni ci sono tutti.
funzionalità da assicurare con
riferimento ai servizi, alle attrezzature e agli arredi». Inoltre l’intesa promuoverà misure
di coordinamento tra i soggetti istituzionali «competenti a
svolgere attività di controllo».
Il personale
Cosa va alle Province
Le funzioni delegate alle
Province di Trento e Bolzano
riguardano «l’organizzazione
amministrativa e la gestione
giuridica ed economica del
personale, lo svolgimento delle funzioni e delle attività spettanti alle agenzie fiscali, la manutenzione e la gestione degli
immobili destinati a sedi delle
strutture periferiche, la fornitura delle attrezzature, dei servizi funzionali agli immobili e
degli arredi necessari al funzionamento delle strutture».
Cosa resta allo Stato
Non vengono toccate le
competenze statali in relazione «ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle
reti di acquisizione del gettito
Agenzia delle entrate La sede di Trento (foto Rensi)
tributario; alla disciplina sui
tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; ai
contribuenti di grandi dimensioni con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a cento milioni di euro; ad attività
strumentali alla conoscenza
dell’andamento del gettito tributario; alle procedure telematiche di trasmissione dati e
di informazioni all’anagrafe
tributaria; alle relazioni con le
istituzioni internazionali».
Come funziona
Lo schema di disegno di
legge prevede che ogni Provincia stipuli con il ministro dell’Economia un’intesa triennale
con cui «disciplinare le attività
di accertamento dei tributi nel
territorio delle Province». Tra
le altre cose, l’accordo deve definire «gli standard per l’esercizio delle funzioni delegate»,
la «quantificazione degli oneri
finanziari», le «dotazioni organiche del personale», «le
Il personale di Agenzia delle
entrate, del Territorio, delle
Dogane, Monopoli di Stato e
Commissioni tributarie transiterà nei ruoli delle due Province, a meno che non eserciti entro novanta giorni il diritto di
opzione a restare alle dipendenze dell’amministrazione
statale. In tal caso, i dipendenti saranno trasferiti ad altri uffici statali, anche fuori provincia. Entro sessanta giorni,
inoltre, verrà definita, sentiti i
sindacati, la tabella di equiparazione per l’inquadramento
del personale. Chi diventa dipendente provinciale conserva «a titolo di assegno personale riassorbibile» l’eventuale
differenza tra il «trattamento
economico in godimento
presso l’ente di appartenenza e
quello attribuito per effetto
dell’inquadramento nel ruolo
provinciale». Viene inoltre
«Cie in Trentino: non siano luoghi di stallo»
Accoglienza
Zeni apre all’ipotesi di Minniti. Tra oggi e domani attesi 25 richiedenti asilo
La stretta del Viminale
sull’immigrazione, la lettera di
richiamo ai prefetti per distribuire i profughi in tutti i Comuni italiani. La proposta del
ministro dell’Interno Marco
Minniti di trovare una collocazione a livello territoriale per i
Cie, i Centri di identificazione
ed espulsione, trova un’apertura (ma non senza condizioni) dell’assessore alle Politiche
sociali di Piazza Dante Luca
Zeni. Kompatscher: «Non sono previsti Cie in Alto Adige».
Le parole di Minniti riecheggiano in Trentino in un
TRENTO
momento in cui sono previsti
nuovi arrivi di richiedenti asilo: «Da parecchio siamo stabili
a 1.450 profughi, ora sono in
arrivo 25 persone — spiega
Zeni — Le aspettiamo in un
paio di giorni».
Delle parole del ministro
Zeni dice invece: «Non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, quindi non ne abbiamo
ancora discusso in giunta. Personalmente credo che il fenomeno vada gestito in maniera
complessa. Il Trentino ha dato
la sua massima disponibilità
anche per la gestione in loco
dell’accoglienza, attività che
comporta degli oneri organizzativi». Quindi chiarisce il
pensiero: «Un sistema funziona se ci sono la capacità ci gestire l’accoglienza e favorire
l’integrazione e il rigore del rispetto delle regole. Condivido
l’idea del ministro Minniti di
rendere più rigide e stringenti
le regole per gli stranieri che
sono in Italia e per i profughi.
Va bene investire risorse in
programmi di integrazione
per chi chiede asilo, ma è al
contempo giusto che chi non
può rimanere sul territorio
Sede La Residenza Fersina ospita in Trentino i richiedenti asilo appena arrivati
«valutato a tutti gli effetti il
servizio prestato nei ruoli di
provenienza». Per i contratti a
tempo determinato, la Provincia subentra allo Stato.
Commissioni tributarie
Il testo base delega alle Province anche le funzioni sull’attività amministrativa e organizzativa di supporto alle commissioni tributarie provinciali
di primo e secondo grado,
«con esclusione di quelle relative al personale di magistratura». A Trento e Bolzano il testo assegna anche la competenza sul catasto.
I costi
Gli oneri sono a carico delle
Province: per calcolarli, la norma propone la media nell’ultimo triennio delle corrispondenti spese statali sui due territori. La cifra può essere aggiornata ogni tre anni e viene
scomputata dal contributo al
risanamento delle casse pubbliche stabilito con il patto di
Milano (firmato da Dellai) e
poi con quello di Roma (firmato da Ugo Rossi).
Alessandro Papayannidis
© RIPRODUZIONE RISERVATA
non lo faccia lo stesso in clandestinità». E i Cie? «Bisogna
vedere le modalità concrete:
parliamone. Sappiamo che
negli anni non hanno avuto un
esito molto felice, bisogna capire come si vuole svolgere
l’attività. I Cie non devono essere centri per una permanenza troppo lunga: bisogna che
la proposta del governo sia seria e dia garanzie che un centro non diventi poi un campo
sovraffollato. Deve essere un
luogo prodromico all’istituzione del rimpatrio, se manca
la fase successiva non va bene».
Kompatscher, invece, chiede che «lo Stato faccia rispettare le regole sulle espulsioni»
e aggiunge netto: «Non sono
previsti Cie in Alto Adige».
Marta Romagnoli
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Fnsi: «Regalo di Dorigatti a Tca» Caramaschi minaccia dimissioni
Il presidente: «Nessuna nuova commessa, solo rinnovi» Aut aut del sindaco di Bolzano. Zanotelli: profughi sfruttati
Botta e risposta tra la
Fnsi e il presidente del consiglio provinciale Bruno Dorigatti sull’affidamento all’emittente
della produzione di prodotti informativi.
A dare il là alla vicenda una
nota pubblicata online dal sindacato dei giornalisti Fnsi del
Trentino Alto Adige. «Il 23 dicembre, il “regalo” dell’editore
di Trentino Tv Graziano Angeli
di voler licenziare tre giornalisti» recita il testo. Prosegue:
«Alla vigilia di Capodanno, il regalo senza virgolette del presiTRENTO
dente Pd del consiglio provinciale di Trento Bruno Dorigatti,
della firma dell’autorizzazione
di altre cento trasmissioni per
complessivi 80.000 euro. Cifra
che si aggiunge ai circa 36.000
euro della diretta televisiva del
consiglio provinciale. Fnsi e
Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige sottolineano l’incongruenza della decisione».
Dorigatti replica dicendosi
dispiaciuto per l’accenno ai
propri rapporti personali presente nella nota e parla poi di
«affermazioni male informa-
COMUNE DI VOLANO
Provincia di Trento
ESTRATTO AVVISO D’ASTA PER L’AFFITTO DI FONDI RUSTICI
Il Comune di Volano (via S. Maria n. 36, 38060 Volano, tel. 0464/411250 – fax
0464/413427) indice due aste per l’affitto di fondi rustici. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa e aggiudicazione al miglior offerente rispetto alla base d’asta, fatti salvi l’eventuale attivazione dell’art. 22 della L.
11.02.1971 n. 11 nonché l’esercizio del diritto di prelazione del precedente conduttore del fondo. Le offerte devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 23 gennaio 2017, utilizzando esclusivamente l’apposito modello predisposto
dall’Amministrazione.
Ulteriori informazioni e copia dell’avviso d’asta potranno essere richieste al Servizio segreteria del Comune di Volano (telefono 0464/411250)
IL SEGRETARIO COMUNALE - dott.ssa Luisa Candotti
A7010488
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te». «Il consiglio — spiega —
produce da anni una filiera di
prodotti informativi, stampa
un proprio giornale a diffusione gratuita tra i cittadini e diffonde inoltre notiziari consiliari attraverso tutte le testate
giornalistiche televisive trentine, oltre che sulle maggiori radio e sul web. A fine 2016 si è
provveduto al rinnovo di tutti i
contratti in scadenza annuale e
non solo di quelli relativi a una
singola testata. Nessun prodotto ulteriore rispetto al 2016 è
stato attivato, nessuna nuova
commessa assegnata. È fuori
luogo il riferimento al contratto
Trentino Tv-consiglio per la diretta delle sedute d’aula, trattandosi di contratto biennale
non ancora scaduto e attribuito
con gara. Tutti i contratti rinnovati si riferiscono a prodotti
giornalistici che il consiglio
provinciale può sospendere in
qualsiasi momento a proprio
giudizio». Nel caso peggiore
per i lavoratori, dice infine Dorigatti, il consiglio «sarà titolato ad assumere tutti i provvedimenti utili a tutelare l’occupazione».
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«Sono sulla soglia di
voler lasciare dopo sette mesi
da sindaco: vedo troppo egoismo attorno a me». Il primo
cittadino Renzo Caramaschi si
è sfogato così ieri sera durante
l’incontro con padre Alex Zanotelli, incentrato sull’emergenza profughi. Portando i saluti della città e commentando
lo stato di emergenza umanitaria in cui si trova quest’ultima, il sindaco ha fatto anche
trapelare il suo malumore per
le divisioni politiche degli ultimi giorni — in primis l’esternazione del suo vice Baur, perplesso sul progetto Areale —
lasciandosi andare ad una affermazione che ha lasciato attoniti i presenti.
«Come primo cittadino mi
piacerebbe essere ultimo —
ha affermato Caramaschi — In
questi mesi mi sono accorto
che ci sono interessi sopra i
fatti umani, la fame, il freddo.
Abbiamo molti senzatetto che
vivono in uno stato di indigenza. Ci sono molti interessi ed
egoismi in questa città. Ero così illuso nel 1989 che quando
era caduto il Muro pensavo arrivasse la pace. Mi ero illuso.
BOLZANO
Pensavo però che a Bolzano
fosse diverso. Mi sono dovuto
ricredere». Incalzato successivamente sulle sue parole, il
sindaco ha puntualizzato:
«Questo è solo l’inizio — ha
detto Caramaschi — se abbiamo approvato il programma e
non faremo l’Areale, allora
vorrà dire che io non faccio
parte del programma e sarò
pronto a mettermi da parte.
Spero comunque che tutto si
ricomponga. Sicuramente discuteremo, magari ci saranno
anche aspri scontri. Per me
quello che deve prevalere è
l’interesse dei cittadini e della
città».
Intenso, poi, l’incontro con
Zanotelli, missionario trentino che ha vissuto per oltre dieci anni nella baraccopoli di Korogocho in Kenya, oggi a Napoli. Ha parlato della «politica
becera e populista del terrore
che utilizza questa emergenza
per raccogliere consensi, nonché lo sfruttamento dei profughi come manodopera a basso
costo fino a quando fa comodo, per poi rimandarli indietro».
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FOGGIA CITTÀ I VII
Giovedì 5 gennaio 2017
COMMERCIALISTI
Il magistrato coinvolto quale membro Ad alcuni candidati sarebbero state
della commissione di esami: sono 14 svelate le tracce delle prove scritte con
accordi anche sulle domande agli orali
gli indagati dell’inchiesta della Gdf
INTERDETTO PER UN ANNO
Presunti favoritismi
agli esami di Stato
Sospeso giudice presidente della commissione tributaria
l Il presidente della commissione tributaria provinciale di Foggia - Michele Cristino, uno dei più noti magistrati foggiani, presidente
del Tribunale di Benevento sino a qualche giorno fa quando
è andato in pensione - è stato
sospeso per 12 mesi dall’incarico di giudice tributario: gli
si contestano presunti favoritismi nella sua veste di membro della commissione di esami per l’abilitazione a dottore
commercialista. L’ordinanza
di misura interdittiva dal ruolo di giudice tributario è stata
firmata dal gip del Tribunale
di Foggia su richiesta della
Procura, nell’ambito di un’indagine condotta dal nucleo di
polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bari sui
presunti esami «taroccati»
(tracce degli scritti svelate, accordi sulle domande da fare
agli orali) per diventare «dottore commercialista ed esperto
contabile». L’inchiesta conta
14 indagati a piede libero per i
quali a vario titolo si ipotizzano i reati di falso in atto
pubblico, rivelazione di segreti
d’ufficio ed abuso d’ufficio.
«Sono innocente, questa vicenda mi ha turbato tantissimo: non ho altro da aggiungere» commenta al telefono
con il cronista il giudice Cristino. Il magistrato assistito
dai suoi legali era stato interrogato nelle settimane scorse dal gip, visto che prima di
applicare la misura interdittiva l’indagato va sentito: aveva risposto alle contestazioni
(c’è riserbo sugli elementi
d’accusa e sulle risposte fornite) e respinto le contestazioni.
La notizia sull’inchiesta denominata «Tutto a posto»,
coordinata dalla Procura di
Foggia e condotta dalle Fiamme Gialle di Bari, è stata diffusa nella tarda mattinata con
una nota del comando provinciale di Bari della Guardia
di Finanza. «I finanzieri del
nucleo di polizia tributaria di
Bari» recita il comunicato
«hanno eseguito nei confronti
di M.C.» (Michele Cristino)
«presidente della commissione
tributaria provinciale di Foggia nonché giudice presso la
terza sezione dell’organismo,
un’ordinanza applicativa di
misura interdittiva dal ruolo
di giudice tributario della durata di dodici mesi: è stata
emessa dal gip su richiesta
della Procura di Foggia. La
misura cautelare personale è
stata notificata al termine di
una complessa attività investigativa per ipotesi delittuose
di falso in atto pubblico, rivelazione di segreti d’ufficio
ed abuso d’ufficio, legate all’ultimo esame per l’abilitazione
all’esercizio della professione
di “dottore commercialista ed
esperto contabile” tenutosi nel
capoluogo dauno».
In particolare «le indagini
hanno permesso di disvelare»
a sentire la campana dell’accusa «un sistema illecito at-
traverso il quale alcuni candidati all’esame di Stato, svolto
presso la facoltà di economia
dell’università di Foggia a novembre 2015 gennaio e maggio
2016, hanno superato fraudolentemente le prove previste
(tre scritti e l’orale), ricorrendo all’aiuto di diversi soggetti,
sia esterni sia interni alla
commissione di esami».
Il riferimento dei finanzieri
ai soggetti esterni è quello ai
cosiddetti «“solutori” che svolgono le tracce d’esame e le
trasmettono ai candidati interessati. Si è accertato» prosegue l’accusa «che alcuni
componenti della commissione a vario titolo, hanno svelato
le tracce segrete di esami e si
sono accordati con i candidati
e loro emissari, per le interrogazioni orali falsificando
quindi anche i verbali di commissione. Al termine delle in-
dagini la Procura preso atto
dei riscontri emersi, ha ritenuto opportuno intervenire,
in particolare nei confronti di
un membro della commissione
esaminatrice» ossia il giudice
Cristino «che riveste altresì un
rilevante incarico nell’ambito
della giustizia tributaria foggiana: da qui la misura dell’interdizione dai pubblici uffici
giudicanti rivestiti per la durata di un anno».
FIAMME
GIALLE
L’inchiesta
denominata
«Tutto a
posto» è
condotta dai
finanzieri del
nucleo di
polizia
tributaria di
Bari
.
Chi è
Presiedette maxi-processo
alla mafia garganica.
Una prestigiosa carriera in magistratura quella del giudice Michele
Cristino, ora indagato dalla Procura di
Foggia che ha chiesto e ottenuto dal gip la
sua sospensione dal ruolo di giudice tributario nella commissione tributaria provinciale di cui è presidente. Per 40 anni il giudice Cristino ha indossato la toga. Nel ‘77 il
primo incarico come pretore ad Andria;
quindi giudice civile, fallimentare e penale
a Foggia; poi dirigente pretore a Vasto;
seguì il trasferimento a Bari in corte d’appello; e il ritorno a Foggia nei primi anni
del nuovo millennio come presidente delle sezioni penali inizialmente e successivamente della corte d’assise. Fu proprio il
giudice Cristino a presiedere il processo
per l’omicidio del consigliere comunale
Leonardo Biagini ucciso nell’ottobre 2004
(5 assoluzioni); e il maxi-processo alla mafia garganica, conclusosi nel marzo 2009
con una raffica di ergastoli e condanne.
Era poi arrivata la nomina del Csm a presidente del Tribunale di Benevento, carica
ricoperta dall’ottobre 2013 sino a pochi
giorni fa quando è andato in pensione.
I DIFENSORI IL MAGISTRATO INTERROGATO A METÀ DICEMBRE DAL GIP CHE HA POI FIRMATO LA MISURA INTERDITTIVA DELLA DURATA DI UN ANNO
«Ha confutato tutte le accuse»
Ricorso al Tribunale della libertà per chiedere l’annullamento della sospensione
l Punto uno: il giudice Michele Cristino è innocente; punto due: alle accuse
contestate ha puntualmente replicato
quando è stato interrogato in Tribunale,
respingendo le contestazioni; punto tre:
nei prossimi giorni la difesa presenterà
ricorso ai tre giudici del riesame di Bari
per chiedere l’annullamento dell’interdizione per un anno dal
suo ruolo di giudice
tributario, per assoluta mancanza di indizi;
punto quattro: è coinvolto nell’inchiesta
quale membro della
commissione
degli
esami di Stato e non
certo nella sua funzione di magistrato e/o di giudice della commissione tributaria. Così la replica degli
avvocati Carlo Mari e Raul Pellegrini,
difensori di Cristino sotto inchiesta per
falso in atto pubblico, rivelazione di segreti d’ufficio e abuso d’ufficio, a quanto
sostengono Procura foggiana e finanzieri
del nucleo di polizia tributaria di Bari.
«C’è una premessa d’obbligo» commentano i due penalisti «parliamo di una persona che è stata magistrato per 40 anni
sino a pochi giorni fa, e che da oltre
vent’anni riveste le funzioni di giudice
tributario. L’inchiesta in corso, e vogliamo rimarcarlo, riguarda solo ed esclusivamente l’esame di Stato per l’abilitazione a dottore commercialista ed esperto
contabile, visto che il dottor Cristino era
uno dei componenti della commissione
d’esame:
l’indagine
non attiene in nessun
modo alle sue funzioni
di magistrato né a quelle di presidente della
commissione tributaria provinciale che riguarda invece l’esame
di materie molto più
responsabili».
Quanto al merito delle accuse di aver
aiutato alcuni candidati «la lettura
dell’ordinanza firmata dal giudice per le
indagini preliminari ha dettato stupore e
incredulità» aggiungono i difensori di
Cristino «questo perché dai risultati delle
indagini, che sono state particolarmente
complesse ed articolate e che si sono protratte per circa 8 mesi senza che sia emerso sospetto alcuno nell’esercizio delle funzioni in giurisdizione ordinaria e di giu-
TRIBUNALE
Il giudice è
stato
interrogato a
metà
dicembre dal
gip ed ha
respinto le
accuse
LA PRECISAZIONE
«L’inchiesta non riguarda
minimamente la
commissione tributaria»
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.
stizia tributaria e fiscale, non sembra che
ci sia alcuna ragione di giustificazione
della misura interdittiva adottata». Su cosa poggino le accuse però né gli investigatori né i difensori dell’indagato intendono però dirlo in questa fase. Le sue
ragioni il magistrato le ha spiegate quando è stato interrogato dal gip, visto che
prima di applicare la misura interdittiva
il codice di procedura penale prevede l’interrogatorio dell’indagato. «Il presidente
Cristino, nell’interrogatorio reso innanzi
al gip del Tribunale di Foggia Marco Ferrucci il 15 dicembre scorso, ha confutato»
sostengono i suoi legali «con puntualità e
precisione ogni argomentazione accusatoria, circostanza questa che ci impone di
adire il Tribunale del riesame di Bari, il
quale non potrà disattendere la pregevole
e precisa ricostruzione del dottor Cristino
e conseguentemente annullare la misura
interdittiva».
26
Giovedì 5 Gennaio 2017
I M P O S T E E TA S S E
Il dato ufficializzato dalla consulta dei Caf che attendono il rinnovo della convenzione
Isee, boom di richieste nel 2016
Oltre 5 mln e mezzo di certificazioni per il reddito
DI
I
CRISTINA BARTELLI
see a quota 5.500.000 nel
2016. Boom di dichiarazioni (si veda quanto
anticipato da ItaliaOggi
il 16/12/2016) per l’accesso
alle prestazioni agevolate e
super lavoro per i centri di
assistenza fiscale che dal 31
dicembre 2016 non sono più
in convenzione con il ministero del lavoro proprio per le lavorazioni delle Dsu (dichiarazioni sostitutive uniche). Un
impegno per cui il ministero
ha stanziato un budget di 76
mln sufficienti per i 4.500.000
documenti trattati del 2015.
Sono queste alcune delle
criticità messe nero su bianco da una nota inviata ieri
dalla consulta dei centri di
assistenza fiscale.
«Sono oltre 5.500.000 i nuclei familiari che hanno usufruito dell’assistenza professionale fornita dagli operatori
dei Caf presso le migliaia di
sedi presenti in modo capillare su tutto il territorio na-
CONCORSO
Direttore
Dogane
indagato
Il direttore dell’Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi
è indagato dalla Procura di
Roma con l’accusa di tentato
abuso d’ufficio nell’ambito
dell’inchiesta su un concorso per 69 dirigenti ritenuto
dai pm truccato. La notizia
è stata riportata da Il fatto
Giuseppe Peleggi
quotidiano.
La sua posizione sarebbe
stata stralciata da quella di
altri sette, cioè le persone
che secondo il magistrato che conduce le indagini
avrebbero consentito l’uso
delle gazzette ufficiali, unico documento ammesso al
concorso al cui interno, secondo l’accusa, sarebbero
state inserite le tracce da
copiare durante le prove.
Con Peleggi risulta indagato anche il capo della segreteria, Paolo Raimondi.
L’accusa per uqest’ultimo è
di aver posto in essere atti
idonei a orientare l’esito
della procedura concorsuale per procurare un ingiusto
vantaggio patrimoniale.
zionale», scrivono dalla Consulta, «nella aree urbane ed
in quelle rurali; attraverso
questo impegno quotidiano
le persone interessate hanno
potuto richiedere prestazioni
sociali agevolate quali: l’assegno per i nuclei familiari
con almeno tre figli minorenni, l’assegno di maternità, il
bonus bebè, il bonus energia
elettrico e gas, la riduzione
sulle tariffe delle mense scolastiche e delle tasse universitarie, l’assegno Sia e altre
agevolazioni».
Un servizio per i contribuenti gratuito proprio in
virtù della convenzione sottoscritta tra Inps (Istituto
nazionale di previdenza sociale) e Caf. «La convenzione», ricordano dalla consulta, «è scaduta il 31 dicembre
2016 e i Caf sono in attesa di
procedere, anche con l’ausilio
del Ministero del Lavoro, ad
una rapida definizione degli
accordi che dovranno regolare
l’attività 2017 su presupposti
di piena collaborazione e so-
Da ItaliaOggi del 26/12/2016
stenibilità economica tra Istituto e Caf nell’interesse primario di quelle fasce sociali
che attraverso l’Isee possono
ottenere il riconoscimento di
un proprio diritto».
L’incontro, fanno sapere i
responsabili della Consulta
è fissato alla ripresa delle
attività dopo le festività natalizie. In particolare il nodo
dello stanziamento dovrebbe
essere sciolto con l’inserimen-
to in un provvedimento normativo di un allentamento dei
vincoli di budget previsti per
l’Inps. Già in sede di legge di
bilancio era stata presentata
una modifica che consentiva
all’Inps di avere più flessibilità sulla destinazione delle
risorse dei propri capitoli di
spesa.
Questo avrebbe consentito di arricchire la dote della
convenzione Isee aumentan-
dola dai 76 mln almeno agli
87 mln del 2015, recuperati
con una aggiunta extra di 11
mln reindirizzati dal bilancio
Inps proprio per la lavorazione dell’Isee.
Nelle prossime settimane
dunque all’incontro istituzionale tra ministero e rappresentanti della consulta dei
Caf dovrà seguire l’individuazione del veicolo normativo
per inserire lo stanziamento
e infine la stipula della nuova
convenzione.
Secondo quanto risulta a
ItaliaOggi entro fine gennaio il governo dovrebbe varare
un decreto collegato con tutte
quelle misure, non solo fiscali,
che sono rimaste irrisolte dalla legge di Bilancio. La manovra 2017 è stata infatti approvata con una doppia fiducia
e con procedura accelerata la
prima metà di dicembre tanto
da lasciare fuori molti capitoli
normativi come le correzioni
alle trasmissioni dei nuovi
adempimenti fiscali dell’Iva.
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In arrivo assunzioni
all’Agenzia delle entrate
Processi rinviati
per rottamazione dei ruoli
Assunzioni in vista all’Agenzia delle entrate. Via libera
del governo alla contrattualizzazione a tempo indeterminato di 244 funzionari appartenenti alle varie qualifiche
già dichiarati idonei, tra i quali 188 unità di area seconda
(fascia F3) da destinare ai centri di assistenza multicanale
e ai centri operativi. In arrivo pure tre ulteriori tranche
di ingressi, ma in questo caso le procedure sono ancora
da bandire: si tratta di 112 funzionari di terza area (posizione economica F1), correlati alle risorse economiche
liberate dalle cessazioni dell’anno 2014, di altri 353 funzionari dello stesso livello e di 29 dirigenti relativi invece alle cessazioni del 2015. È quanto prevede un decreto
della presidenza del consiglio, firmato dai ministri della
funzione pubblica, Marianna Madia, e dell’economia, Pier
Carlo Padoan. Il provvedimento è stato registrato dalla
Corte dei conti lo scorso 21 dicembre ed è in attesa di
pubblicazione in G.U.
Il dpcm autorizza una serie di assunzioni in diverse amministrazioni statali, applicando i meccanismi della spending
review agli spazi finanziari creatisi con le fuoriuscite del
personale negli anni 2014 e 2015. Per quanto riguarda le
Entrate, i risparmi complessivi ammontano a circa 120
milioni di euro: di questi, 36 milioni saranno utilizzati per
finanziare il turnover. Il costo totale medio per ciascun
neo-assunto è pari a 47.393 euro annui per un funzionario area terza F1, a 43.754 euro per un assistente di area
seconda F3 e a 123.136 euro per un dirigente.
«Siamo soddisfatti per l’autorizzazione dei 188 assistenti che chiediamo da anni», commenta Vincenzo Patricelli
(Flp Ecofin), «adesso attendiamo l’assunzione degli idonei
al concorso a funzionari e nuovi investimenti sulla macchina fiscale nel suo complesso». Il decreto governativo
autorizza anche il Consiglio di stato ad assumere a tempo
indeterminato cinque unità di personale di qualifica non
dirigenziale, la Corte dei conti ad acquisire due dirigenti
e 22 funzionari di terza area (posizione economica F1) e il
ministero dell’interno a inserire 32 vice prefetti aggiunti.
Le amministrazioni dovranno trasmettere a palazzo Chigi
entro il 30 aprile 2017 i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2014,
inoltre, tale meccanismo di turnover resta consentito a
condizione che le p.a. provvedano ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per concludere le procedure di
mobilità disciplinate dal dm 14 settembre 2015.
Valerio Stroppa
Processi rinviati per rottamazione. I processi tributari in corso, aventi ad oggetto dei ruoli suscettibili
di rottamazione, possono essere rinviati, in attesa
che il contribuente aderisca alla misura agevolata
introdotta dal recente decreto fiscale n.193/2016.
Posto che la normativa non ha previsto nulla per le
controversie pendenti, le soluzioni operative vengono trovate nelle aule di giustizia tributaria, potendo
il contribuente chiedere (anche a voce in udienza o
con un’istanza scritta) il rinvio della trattazione,
per poter perfezionare la procedura.
È quanto accaduto, ad esempio, nell’udienza svoltasi lo scorso 15 dicembre presso la sezione 24 della
Ctp di Milano e conclusasi con l’emissione dell’ordinanza n.5521/24/16, con cui il collegio meneghino
ha rinviato la discussione alla data del 20 aprile
2017.
La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione
di una cartella di pagamento emessa da Equitalia
nell’anno 2015, previa iscrizione a ruolo dell’Agenzia delle Entrate, per Iva relativa al periodo d’imposta 2011.
La richiesta di rinvio è stata formulata durante la
pubblica udienza, a voce, dal difensore della società e sia il funzionario dell’Ufficio fiscale che il
rappresentante dell’Agente della riscossione nulla
hanno opposto.
La Ctp di Milano ha quindi rinviato all’udienza del
20 aprile, data successiva a quella entro cui è possibile aderire alla rottamazione dei ruoli, con domanda da presentare entro il marzo del 2017.
La soluzione adottata dal giudice tributario pare apprezzabile, poiché favorisce e consente una possibile definizione bonaria della lite, anche in un’ottica
di economia processuale e di condanna alle spese
di giudizio.
Da precisare, tuttavia, che non essendovi specifiche
previsioni normative sull’argomento, l’iter da seguire può essere variabile, a seconda delle intenzioni
della parte ricorrente (che potrebbe non volersi
avvalere della rottamazione e quindi essere interessata alla regolare prosecuzione del processo) e
dello stesso organo giudicante (che non è obbligato
ad accogliere la richiesta).
Benito Fuoco
e Nicola fuoco
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30 Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Venerdì 6 Gennaio 2017 - N. 5
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Reddito d’impresa. Per la Ctp di Milano la disciplina rientra fra le regole antielusive con effetti sulla procedura
Transfer price, prove «pesanti»
Spetta al Fisco dimostrare il vantaggio indebito ottenuto dalla società
Professionisti. Lunedì la scelta fra Longobardi e Miani
Commercialisti al voto
fra sciopero ed effetto crisi
Federica Micardi
Enrico Holzmiller
pL’elusività della disciplina
dei prezzi di trasferimento è
da sempre un argomento delicato, sul quale la giurisprudenza si è espressa in modo non univoco. La delicatezza sta nel fatto
che non solo l’onere della prova dell’intento elusivo viene valutato in modo difforme, ma anche la stessa natura elusiva della
disposizione normativa viene a
volte messa in discussione.
Partiamo dal dato letterale
della normativa: l’articolo 110,
comma 7 (ovvero il cuore della
disposizione sul Tp) rinvia
semplicemente al valore normale, ex articolo 9 del Tuir,
delle transazioni intercompany internazionali. Da tale articolo, oggettivamente, non si
evince direttamente alcun riferimento “elusivo”.
In tal senso possiamo richiamare la sentenza 18392/2015
della Cassazione, secondo la
quale la normativa sui prezzi di
trasferimento non è da considerarsi elusiva poiché non impone all’Amministrazione finanziaria di provare la differente fiscalità tra gli Stati interessati dalla transazione. In
senso contrario tuttavia troviamo le sentenze 11949/2012 e
4927/2013 della Suprema corte
che hanno ritenuto esistente la
portata elusiva della norma.
La discussione va poi calata
nel contesto dell’articolo 2697
del Codice civile, in termini di
onere della prova, secondo cui
«chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento» e «chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti… deve provare i
fatti su cui l’eccezione si fonda».
Ecco quindi che il tema dell’elusività diventa determinante: laddove venga accolto,
l’Amministrazione finanzia-
ria sarà chiamata a provare
non solo lo scostamento dei
prezzi dal valore normale, ma
anche il vantaggio fiscale che
ne deriva in funzione della differente tassazione tra Stati. Se
viceversa si propende per la
non elusività della disposizione, l’Ufficio sarà tenuto solamente a dimostrare l’esistenza
di prezzi “sotto soglia”.
In questo panorama si inserisce la Commissione tributaria provinciale di Milano, con
la sentenza n. 8301 (depositata lo scorso 3 novembre) che,
come vedremo di seguito,
IL QUADRO
Altalenante la giurisprudenza
dalla Cassazione: solo
la più recente considera
non elusiva la normativa
sui prezzi di trasferimento
propende per la natura elusiva della norma.
In tale contesto, il contribuente (una società italiana con
controllata in Francia) sosteneva che l’Ufficio avrebbe dovuto
fornire la prova che le condizioni contrattuali, pattuite tra la verificata e la figlia straniera, comportavano effettivamente un
indebito vantaggio d’imposta
derivante dalla migliore collocazione degli imponibili fiscali,
in paesi con una tassazione più
vantaggiosa rispetto all’Italia.
Sul punto, l’Ufficio contrastava l’assunto della ricorrente,
facendo proprie le statuizioni
contenute in talune sentenze di
legittimità, affermando che
l’onere a proprio carico doveva
limitarsi a verificare l’esistenza
di transazioni intercompany di
carattere internazionale, nonché la presenza di uno scosta-
mento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato, non essendo tale onere esteso alla prova della finalità elusiva.
I giudici milanesi, partendo
da quanto affermato dalle due
parti, giungono alla conclusione che «la disposizione in questione impone alle parti il riferimento a valori normali in
luogo dei corrispettivi liberamente pattuiti tra le parti allorché vi sia un fondato timore
che all’interno del medesimo
gruppo di imprese possa sorgere la tentazione di allocare i
redditi in Stati che offrono un
livello di tassazione particolarmente vantaggioso, sottraendoli alla tassazione italiana» arrivando alla conclusione secondo cui «l’Ufficio deve
provare il vantaggio fiscale di
cui si è avvantaggiata, in modo
non corretto, la società».
Nel caso de quo, come anticipato, le transazioni oggetto di
analisi e contestazioni da parte
dell’Ufficio erano rivolte dalla
ricorrente alla consociata residente in Francia, paese europeo
a fiscalità sostanzialmente
omogenea con l’Italia, per certo
non a fiscalità di favore.
A parere di chi scrive, la sentenza pare coerente con le recenti evoluzioni in ambito europeo: l’Ocse, nell’ambito del progetto Base Erosion and Profit
Shifting (Beps), e in particolare
nell’Action 8-10 (Assure that
Transfer Pricing Outcomes are
in line with Value Creation)
contempla lo sviluppo di regole
atte ad impedire fenomeni elusivi in ambito Tp, confermando
pertanto, seppur implicitamente, la natura antielusiva delle disposizioni stesse (che non necessariamente deve limitarsi alla verifica della tassazione privilegiata degli Stati coinvolti).
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pIl 2017 comincia con due im-
In sintesi
01 LA CTP MILANO
Secondo i giudici della
Commissione tributaria di
Milano (la sentenza è la n.
8301 del 3 novembre scorso)
«la disposizione impone alle
parti il riferimento a valori
normali in luogo dei
corrispettivi liberamente
pattuiti tra le parti allorché vi
sia un fondato timore che
all’interno del medesimo
gruppo di imprese possa
sorgere la tentazione di
allocare i redditi in Stati che
offrono un livello di
tassazione particolarmente
vantaggioso, sottraendoli alla
tassazione italiana». Di
conseguenza, spetta
all’Ufficio l’onere della prova
del vantaggio fiscale di cui si è
INCENTIVI
Bonus alberghi,
via al click day
il 2 febbraio
pClick day fissato per le 10
del 2 febbraio e fino alle 16 del
giorno successivo per la presentazione delle domande di
accesso al tax credit per la riqualificazione delle strutture
alberghiere del 2016 (Unico
2017). Sul sito del ministero
dei Beni culturali è stato pubblicato l’avviso pubblico che
definisce il “timing” per le
procedure di domanda.
Per arrivare preparati al click day il Mibact ha predisposto una prima fase di compila-
avvantaggiata, in modo non
corretto, la società
02 LA CASSAZIONE
Secondo la sentenza
18392/2015 della Suprema
corte, la normativa sui prezzi
di trasferimento non va
considerata elusiva perché
non impone
all’Amministrazione
finanziaria di provare la
differente fiscalità tra gli Stati
interessati dalla transazione.
Prima di tale pronuncia,
tuttavia, la Cassazione si era
epressa in modo
diametralmente opposto. Ad
esempio le sentenze
11949/2012 e 4927/2013, che
hanno ritenuto esistente la
portata elusiva della norma
zione delle domande che potranno essere impostate sul sito del ministero (nella sezione
procedimenti) a partire dalle
ore 10 del 9 gennaio e fino alle
16 del 27 gennaio. Il Mibact fa
sapere che nel corso dell’ultimo giorno utile della fase di
compilazione delle istanze
«non si garamtirà una tempestiva risposta alle email che
dovessero pervenire».
Il tax credit per il 2016 è fissato nella misura del 30% dei
costi agevolabili e quindi non
superiore a 200mila euro. Andrà alle imprese alberghiere
già esistenti al 1° gennaio 2012.
L’aumento al 65% del credito
d’imposta previsto dall’ultima legge di Bilancio scatterà
solo per i periodi di imposta
2017 e 2018.
portanti avvenimenti per i
117mila commercialisti iscritti
all’Ordine. Lunedì si vota per il
rinnovo dei vertici nazionalil’elettorato attivo è composto
dagli Ordini territoriali - mentre
a febbraio ci sarà il primo sciopero della categoria.
Sul fronte elettorale a decidere chi prevarrà fra le due liste
contendenti- una guidata dall’attuale presidente Gerardo
Longobardi e l’altra dal consigliere Massimo Miani - saranno gli Ordini territoriali rinnovati a novembre scorso (l’intervista ai due candidati è stata
pubblicata «Il Sole 24 Ore»di
ieri). I voti in palio nelle elezioni saranno calcolabili solo
quando tutti gli Ordini territoriali avranno comunicato, entro il 9 gennaio, il numero esatto degli iscritti ai propri Albi. I
voti dovrebbe comunque essere circa 690 (erano 741 nel 2014
ma alcuni Ordini sono stati nel
frattempo accorpati in base alla
nuova geografia giudiziaria). I
risultati saranno comunicati
dal ministero della Giustizia,
ma “ufficiosamente” in serata
(alle 19 devono concludersi le
operazioni di voto) si dovrebbe
già sapere chi ha vinto.
Il neo eletto Consiglio nazionale si troverà a dover fare i conti con il primo sciopero nazionale indetto dalla categoria. Lo
sciopero è stato deciso il 14 dicembre per dare voce a un crescente disagio legato soprattutto agli obblighi burocratici, che
negli anni sono cresciuti nonostante le promesse di semplificazione. Ma la crescente burocrazia, che svilisce l’attività senza avere neppure un ritorno
economico, non è l’unico problema della categoria. C’è anche
una crescente disparità di reddito tra vecchi e giovani, tra uomi-
ni e donne e tra Nord e Sud che si
affianca alla necessità di trovare
nuovi sbocchi professionali.
In base ai dati medi rilevati
dalla Fondazione nazionale
commercialisti, in questi anni,
la categoria nel complesso ha
“tenuto botta”, registrando dei
IL METODO
L’elezione del presidente
viene affidata
a circa 690 grandi elettori
che sono espressione
degli Ordini territoriali
I candidati
Le interviste
Ieri sul Sole 24 Ore le interviste
ai due candidati alla guida della
categoria: l’attuale presidente
Gerardo Longobardi, che si
presenta con la lista
«Commercialisti: professionisti
di valore – Continuità e
innovazione» e Massimo Miani
con la lista «Professione verso il
futuro – Qualità e
partecipazione».
La rappresentatività geografica
Ogni lista contiene 21 candidati
che rappresentano almeno 18
diverse regioni (con massimo
due candidati per regione )
cali dei redditi piuttosto contenuti: dal 2007 al 2016 meno 4,2%
in termini nominali e meno
12,4% in termini reali (si veda il
Sole 24 Ore del 6 luglio 2016). In
valori assoluti il reddito medio
dei commercialisti nel 2014 (dichiarazioni 2015) è stato di 57.340
euro, frutto della media del reddito dichiarato alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri
(48.811 in calo dell’1%) e degli
iscritti alla Cassa nazionale di
previdenza dei dottori commercialisti (61.534 in calo dell’1,9%).
Le medie statistiche però, si
sa, non colgono la situazione
reale. E infatti i dati rilevati dalla Fondazione a livello geografico evidenziano enormi differenze. Se si considerano i due
estremi della penisola si scopre che in Trentino si guadagnano di media 103mila euro,
cioè quattro volte di più che in
Calabria dove il reddito Irpef
dichiarato scende a 23mila euro. Se poi si guarda la differenza
tra maschi e femmine i primi
guadagnano di norma il doppio
rispetto alle colleghe.
Che le nuove leve stiano arrancando è sottolineato dal fatto
che calano giovani e praticanti:
al 1° gennaio 2016 i praticanti
iscritti all’Ordine sono stati 13.111
con una contrazione del 4% sull’anno precedente - concentrata
soprattutto nel Centro Italia - e
del 40% rispetto al 2009. Anche
gli under 40 stanno diminuendo
e sono passati dal 21,2% al 17,1%; il
calo dei giovani tra il 2014 e il 2015
è stato del 16,2 per cento. Sono
invece cresciuti gli iscritti, perché la crisi ha portato molti “ex
dipendenti”a intraprendere la
strada della libera professione.
Ampliare i settori di attività,
attrarre i giovani e ridurre le differenze geografiche e di genere
sono le sfide con cui dovranno
confrontarsi i nuovi vertici.
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In Gazzetta. Il Dpcm
Trasmissione corrispettivi. Biglietterie per sosta e trasporti esclusi dall’obbligo
Alle Entrate
assunzioni
per nuovi
dirigenti
Distributori automatici,
invio telematico progressivo
pAssunzioni in arrivo alla
Corte dei conti, al Consiglio di
Stato, al ministero dell’Interno
e all’agenzia delle Entrate.
Il Dpcm 1° dicembre 2016
pubblicato ieri sulla Gazzetta
Ufficiale autorizza, infatti,
l’avvio delle procedure di reclutamento e assunzione a
tempo indeterminato per un
totale di 799 persone. Il decreto specifica anche il trattamento complessivo annuo
per le diverse figure.
Nella maggioranza dei casi
le assunzioni vanno a integrare
le cessazioni registrate tra il
2013 e il 2015.
La parte del leone la fa
l’agenzia delle Entrate autorizzata ad assumere in tutto 738
persone, in base ai dati riportati nell’allegato A del decreto: 29
dirigenti, 244 unità appartenenti alle varie qualifiche funzionali, 112 unità di terza area e
353 funzionari di terza area (numero che risulta dalla tabella 4
dell’allegato A del Dpcm, mentre nella parte testuale del decreto, articolo 4, comma 3 il numero indicato è 355). Seguono
poi 32 vice prefetti aggiunti che
vanno a integrare l’organico
del ministero dell’Interno. Due
dirigenti e 22 funzionari amministrativi servono alla Corte
dei conti, che ha diritto a 24
nuovi ingressi in totale. Sono 5,
infine, le assunzioni previste al
Consiglio di Stato: tre funzionari e due dirigenti.
Le assunzioni sono possibili solo se le amministrazioni
provvedono ad accantonare
le risorse finanziarie necessarie per concludere le procedure di mobilità disciplinate
dal decreto del ministero della Semplificazione e Pa del 14
settembre 2015 (articolo 5 del
Dpcm). I dati relativi al nuovo
personale assunto devono essere comunicati al ministero
dell’Economia entro il 30
aprile di quest’anno.
Fe. Mi.
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VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozNzoyNVojIyNWRVI=
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
pAvvio graduale dell’obbli-
go di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi da distributori automatici: con la risoluzione n. 116/E
del 21 dicembre 2016 (si veda il
Sole 24 Ore del 22 dicembre
scorso) l’agenzia delle Entrate,
oltre ad escluderne l’operatività per biglietterie automatiche e sosta regolamentata, nel
definire per la prima volta in
ambito fiscale la nozione di distributori automatici, chiarisce la progressività dell’entrata a regime dell’adempimento, anticipando inoltre
l’imminente adozione in tal
senso di un apposito provvedimento direttoriale.
Viene così confermata la
completa realizzazione dell’articolo 4, comma 6, lettera
a), del decreto legge 193/2016,
come modificato in sede di
conversione in legge 225/2016:
intervenendo nel corpo del Dlgs 127/2015 è stata infatti delegata a un provvedimento la fissazione di termini differiti, rispetto a quello del 1° aprile
2017, di avvio dell’obbligo in relazione a specifiche variabili
tecniche di particolari distributori automatici. Per distributore automatico si intende
infatti un apparecchio composto da uno o più sistemi di pagamento, da un sistema elettronico in grado di processare i
dati delle transazioni e memorizzarli e da un erogatore di beni o servizi. Tutte queste componenti hardware devono essere collegate in modalità automatica tra loro.
Il discrimine per l’invio
obbligatorio dei dati alla prima scadenza del 1° aprile 2017
oppure per il suo differimento, secondo la nuova calendarizzazione in preparazione, risiede essenzialmente
nella presenza o meno di una
porta di comunicazione nel
distributore automatico. Si
tratta di una porta capace di
trasferire digitalmente i dati
a un dispositivo in grado, a
sua volta, di trasmettere le
informazioni al sistema dell’Agenzia delle entrate.
I distributori automatici
possono di conseguenza essere distinti in tre categorie. Innanzitutto si hanno quelli
esclusi dal particolare obbligo
di trasferire i dati telematicamente ai sistemi informatici
dell’Amministrazione finanziaria. Rientrano in tale gruppo le biglietterie automatiche
per il trasporto e quelle per la
sosta regolamentata (e cioè
DALL’AGENZIA
Si attende il provvedimento
per il differimento
degli obblighi, rispetto
al 1° aprile, per determinate
categorie di apparecchi
In sintesi
01 SOGGETTI OBBLIGATI
Tenuti alla memorizzazione
elettronica e alla trasmissione
telematica dei corrispettivi i
distributori automatici che
presentano le seguenti
caratteristiche tecniche: a) una o
più «periferiche di pagamento»;
b) un «sistema master», dotato
di Cpu e memoria, capace di
raccogliere i dati dalle
periferiche di pagamento e
memorizzarli; c) un erogatore di
prodotti o servizi; d) una «porta
di comunicazione» capace di
trasferire digitalmente i dati ad
un dispositivo atto a trasmettere
gli stessi al sistema dell’Agenzia
delle entrate
02 LE ESCLUSIONI
Non rientrano nell’obbligo i
distributori dei biglietti di
trasporto e di sosta, per i quali
gli apparecchi automatici non
solo fungono da mero strumento
di pagamento di un servizio che
sarà reso altrimenti, ma erogano
ciò che a tutti gli effetti null’altro
è se non una certificazione
fiscale di tale servizio
per i parcheggi nelle cosiddette “strisce blu”), nonché tutte
le altre apparecchiature che
sono alle stesse riconducibili,
come quelle che consentono
l’acquisto di skipass. Non sono distributori assoggettati all’obbligo di trasmissione neppure quegli apparecchi che
non erogano direttamente o
indirettamente beni o servizi,
come ad esempio quelli per la
ricarica di chiavette o gli apparecchi per l’acquisto di gettoni
da inserire in altre macchine,
ma si limitano a fornire un’attestazione dei servizi resi come accade per i pedaggi autostradali. Si tratta in questo caso di meri strumenti di pagamento di un servizio reso,
erogando un documento che
costituisce di per sé una certificazione fiscale di tale servizio. Di conseguenza, si può ragionevolmente ritenere che
l’eventuale rilascio di una certificazione del servizio reso
vale di per sé a escludere il distributore automatico dall’obbligo di trasmissione dei
dati all’agenzia delle Entrate, a
condizione comunque che i
corrispettivi confluiscano, a
fini fiscali, in un registro unico
del gestore da utilizzare per i
correlati adempimenti.
Dal 1° aprile 2017 saranno invece obbligati a memorizzare
e trasmettere corrispettivi i distributori automatici che rispondono alle caratteristiche
tecniche indicate, compresa
quindi la porta di comunicazione. Nel caso di distributori
non configurati con porte di
comunicazione, l’avvio a regime dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi dovrà essere verificato alla luce dell’emanando provvedimento direttoriale. In questo modo, con
una scelta che viene incontro
alle esigenze delle imprese, si
garantisce ai produttori di distributori un congruo arco
temporale di adeguamento,
così da permettere la sostituzione graduale nel tempo delle
macchine a oggi in uso.
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Norme e tributi 31
Il Sole 24 Ore
Venerdì 6 Gennaio 2017 - N. 5
LAVORO
www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com
Controlli. Le richieste dell’Agenzia e le eventuali definizioni che coinvolgono anche i contributi non sono considerate dall’istituto
Entrate e Inps, accertamenti doppione
Molti contribuenti costretti a fare due ricorsi per le contestazioni contributive
Salvina Morina
Tonino Morina
pTra agenzia delle Entrate e
Inps spesso manca una linea diretta in caso di accertamento.
Molti contribuenti, dopo avere
ricevuto l'accertamento dell'ufficio delle Entrate, contenente
anche la richiesta dei contributi
Inps, a distanza di qualche anno,
si vedono ripetere la stessa richiesta da parte dell'istituto previdenziale.
In questo modo, il contribuente, se intende contestare
l'accertamento del Fisco, deve
presentare ricorso ai giudici tributari. Poi, per contestare la richiesta dell'Inps, deve anche
presentare ricorso al Tribunale,
in funzione del giudice del lavoro. Per contestare la doppia richiesta, il contribuente deve
perciò fare due ricorsi, pagare i
compensi a più professionisti ed
affidarsi agli esiti incerti ed imprevedibili del contenzioso.
L'esempio che segue riguarda
un contribuente al quale l'ufficio
delle Entrate ha notificato nel
2014 un accertamento, per l'anno
2005, con richiesta di somme per
complessivi 105.226,00 euro, di
cui 9.076,00 euro a titolo di contributi Inps. Contro l'accertamento, il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione
tributaria provinciale, ed è ancora in attesa di fissazione della prima udienza. A distanza di quasi
due anni, il 13 dicembre 2016,
l'istituto previdenziale, facendo
riferimento all'accertamento
emesso dall'ufficio dell'agenzia
delle Entrate, notifica un “avviso
di addebito”, chiedendo gli stessi
contributi Inps chiesti dall'ufficio delle Entrate, per 9.076,00 euro, più sanzioni accessorie, interessi di mora, oneri di riscossione
e spese per 9.717,12 euro, in totale
18.793,12 euro.
Nell'avviso di addebito, l'istituto previdenziale “avverte” il
contribuente che, per contestare
la richiesta dell'Inps, deve presentare ricorso al Tribunale, in
funzione del giudice del lavoro,
entro 40 giorni dalla notifica, cioè
entro il 22 gennaio 2017. Insomma, per la stessa richiesta di contributi Inps, il contribuente deve
fare due ricorsi, uno alla Commissione tributaria provinciale e
l'altro al Tribunale. Il guaio è che
se il contribuente si “dimentica”
di fare il secondo ricorso, a prescindere dagli esiti del ricorso
presentato alla Commissione tributaria provinciale, decorso il
termine di 60 giorni dalla notifica, l'avviso di addebito dell'Inps,
che costituisce titolo esecutivo,
comporta l'obbligo per il contribuente di pagare le somme chieste. In caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione potrà procedere alla espropriazione forzata, sulla base dell'avviso
di addebito, con i poteri, le facoltà
e le modalità che disciplinano la
Licenziamenti/1. Il principio di tempestività va inteso in senso relativo
riscossione a mezzo ruolo. Spesso capita che l'accertamento viene definito in adesione con l'ufficio delle Entrate, comprensivo
dei contributi Inps concordati,
ma la definizione potrebbe non
rilevare per l'Inps. È quello che,
ad esempio, è capitato nei casi di
chiusura liti pendenti, con l'istituto previdenziale che pretende
il pagamento del 100% dei contributi, nonostante la definizione
delle imposte sia stata fatta con il
forfait del 10, 30 o 50%(circolare
Inps 40 del 2 agosto 2016).
Il doppio binario è stato censurato dai giudici. Per il Tribunale
di Catanzaro, l'impugnazione in
sede giudiziaria costituisce impedimento legale all'iscrizione a
ruolo del credito contributivo
scaturente dall'accertamento
tributario ritualmente impugnato dinanzi la competente autorità, con la conseguenza che l'iscrizione stessa, essendo comunque
stata eseguita, va considerata il-
quotidianolavoro.ilsole24ore.com
legittima ed annullata (sentenza
dell'11 marzo 2010).
Per la Cassazione, sentenza
8379 del 9 aprile 2014, l'istituto
previdenziale deve attendere
l'esito del contenzioso tributario,
prima di procedere alla riscossione dei crediti previdenziali. Per la
Cassazione,: «il decreto legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia
provvedimento esecutivo del
giudice qualora l'accertamento
su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria». «Né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima
ipotesi, l'Inps sia messo a conoscenza
dell'impugnazione
dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando
detto accertamento è impugnato
davanti al Giudice tributario».
La versione integrale dell’articolo
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Quotidiano del
Lavoro
AGEVOLAZIONI
Welfare deducibile
solo con accordo
di Antonio Carlo Scacco
U
n regolamento interno all’azienda, senza un accordo, non è sufficiente per la deducibilità integrale
Licenziamenti/2. Non basta il collegamento economico-funzionale fra aziende
Contestazione dopo le verifiche Datore unico, serve la prova
Giuseppe Bulgarini d’Elci
pAnche in presenza di una di-
sposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro che stabilisca un termine massimo per l’avvio della contestazione di addebiti, il principio di tempestività va
inteso in senso relativo.
Lo ha chiarito la Cassazione
con la sentenza 50/2017, affermando che la tempestività della
contestazione disciplinare va valutata non con riguardo all’astratta conoscibilità del comportamento inadempiente del lavoratore, ma in relazione alla successiva conoscenza acquisita in
concreto dopo i necessari accertamenti istruttori. Ciò, ad avviso
della Corte, non solo in virtù dei
generali canoni previsti dall’articolo 7 della legge 300/1970, che
impongono di dare impulso al
procedimento disciplinare in
tempi ravvicinati rispetto al compimento delle singole infrazioni
da parte del dipendente, ma anche quando il contratto collettivo
prevede un termine massimo.
Il caso esaminato dalla Cassazione è relativo al licenziamento
di un dipendente di un’azienda di
trasporti che ha utilizzato illecitamente 238 biglietti per rivenderli
od ottenere rimborsi ingiustificati. Il lavoratore ha impugnato la
sentenza della Corte d’appello di
Ancona - che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta
causa - sul presupposto che al
procedimento disciplinare è stato dato impulso ben oltre 60 gior-
LA DEROGA
Può essere superato anche
un eventuale termine
massimo per il procedimento
disciplinare previsto
dal contratto collettivo
ni previsti dal contratto collettivo, dopo che la commissione d’inchiesta incaricata dall’azienda ha
terminato l’indagine.
La Suprema corte ha respinto
le argomentazioni proposte dal
lavoratore e ha osservato che la
decorrenza del termine di 60
giorni deve essere riferita al momento in cui si sono conclusi i lavori di una seconda commissione
d’inchiesta. A tale proposito, la
Cassazione afferma che, anche
con riferimento al termine contrattuale per l’inizio del procedi-
TV A CURA DI LUIGI PAINI
mento disciplinare, il concetto di
tempestività della contestazione
di addebiti va inteso in senso relativo e non assoluto. Ovverosia,
precisa la Suprema corte, non con
riferimento all’epoca dell’astratta conoscibilità dell’infrazione,
bensì al momento successivo in
cui il datore di lavoro, a seguito
degli accertamenti istruttori necessari, ne abbia acquisito una
complessiva conoscenza.
La pronuncia della Cassazione
ha un suo oggettivo spessore, in
quanto sull’applicazione del principio di tempestività dell’azione
disciplinare in presenza di un termine fisso previsto dal contratto
collettivo si sono registrate interpretazioni non uniformi.
Secondounorientamentodella
giurisprudenza di merito, il decorso del termine contrattuale si
ha dalla prima conoscenza del fatto da parte della pubblica amministrazione (si veda il Quotidiano
del Lavoro dell’11 novembre).
L’interpretazione oggi offerta dalla Cassazione appare più dinamica e in linea con i principi espressi
dalla giurisprudenza di legittimità
sul concetto di tempestività dell’azione disciplinare.
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Uberto Percivalle
pNon basta il collegamento
economico-funzionale tra impresedellostessogruppoperfarle ritenere co-datrici di lavoro
dello stesso dipendente, essendo
al contrario richiesta la prova di
circostanze molteplici e più incisive. Lo ha ribadito Cassazione
con la sentenza n. 160/17 di ieri.
Il ricorrente, in quarant’anni di
attività, aveva lavorato per varie
imprese fra di esse collegate nel
settore delle infrastrutture e delle opere edilizie. Lamentando il
mancato pagamento di varie
spettanze, dopo il licenziamento,
egli conveniva in giudizio un
consorzio e la società che di esso
possedeva una quota dell’80%,
sostenendo che essi costituissero un unico centro di imputazione del suo rapporto di lavoro.
Sia il Tribunale, sia la Corte
d’appello rigettavano la pretesa
del ricorrente, ritenendo che
questi non avesse dimostrato circostanze tali da far ritenere che
soggetti giuridicamente autonomi dovessero ritenersi un unico
datore di lavoro.
La questione affrontata dalla
Cassazione, che con la sentenza
di ieri sintetizza il punto d’arrivo
delle decisioni più recenti. Non
basta che più imprese siano gestite in stretto coordinamento (il
collegamento “economico-funzionale”)perchéquestoèilmodo
in cui i gruppi di imprese vengono normalmente gestiti e sarebbe contraddittorio farne deriva-
LA DIFFICOLTÀ
Per i giudici di legittimità
la presenza di un unico
centro d’imputazione
è dimostrabile solo se
ricorrono più circostanze
re conseguenze negative per le
imprese che ne fanno parte. Affinché l’autonomia giuridica riconosciuta dall’ordinamento a
soggetti distinti venga disconosciuta, occorrono la simulazione
o la frode, e i giudici ci ricordano
quali siano gli indici rivelatori
che occorre dimostrare.
Con le parole della Corte: «…
l’esame delle attività di ciascuna
delle imprese … deve rivelare
l'esistenzadiunaseriedirequisiti
quali l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; l’inte-
grazione tra le attività esercitate
dalle varie imprese del gruppo e il
correlativo interesse comune; il
coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo; l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società
titolari delle distinte imprese, nel
senso che la stessa sia svolta in
modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari
imprenditori …».
Si noti l’espressa necessità che
ricorrano più circostanze, dal
momento che, prese una per una,
esse probabilmente sarebbero
presenti in molte situazioni del
tutto lecite e rischierebbero di far
censurare giudizialmente situazioni spesso ricorrenti nella realtà dei gruppi di imprese. Significativa è altresì la precisazione
che l’attività di uno stesso lavoratore a favore di imprese distinte
deve essere svolta in modo “indifferenziato” e “contemporaneo” perché se così non fosse, si
metterebbero a rischio i frequenti casi di distacchi infragruppo (al
contrario valorizzati da interpretazioni ministeriali recenti).
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RADIO 24
Il ponte delle spie
Remise en forme
22.55 | SKY MAX
Film con Tom Hanks (nella foto)
10.30 | CUORE E DENARI
Le iniziative del Sole. In edicola l’11 gennaio
Mercoledì la guida
a tutte le novità
per le pensioni
L
a riforma della
previdenza varata dal
governo Monti cinque
anni fa ha messo i conti
previdenziali in sicurezza,
ma ha costruito un sistema
rigido, caratterizzato da un
innalzamento dei requisiti
minimi per andare in
pensione e poche “vie di
fuga” per smettere di
lavorare prima del previsto.
La legge di bilancio 2017
prova a introdurre un po’ di
flessibilità in quel sistema,
senza incidere troppo sui
conti. Le novità includono il
nuovo cumulo contributivo,
i ritocchi della normativa
per lavoratori precoci e
“usurati”, ma soprattutto
l’Ape e la Rita, cioè
l’anticipo pensionistico
finanziato con un prestito o
la previdenza
complementare, che, nelle
previsioni del governo,
dovrebbero essere utilizzate
da quasi 650mila persone tra
quest’anno e il prossimo per
smettere di lavorare fino a
43 mesi prima di
raggiungere la pensione di
vecchiaia.Oltre a ciò, sono
stati previsti interventi
strettamente economici per
i pensionati con redditi più
bassi (quattordicesime e no
tax area), ed è stato dato il
via libera all’ottava
salvaguardia, per tutelare i
21.15 | RAI 5
Concerto sinfonico
L’Orchestra di Santa Cecilia,
diretta da Gustavo Gimeno,
esegue musiche di Johann
Strauss jr.
SPETTACOLO
21.15 | SKY ARTE
Paolo Conte 80
La festa per gli 80 anni del grande
cantautore comincia con il
documentario «Paolo Conte Una faccia in prestito».
ATTUALITÀ
21.00 | SKY CLASSICS
I magnifici sette
di John Sturges, con Yul
Brynner, Usa 1960 (128'). La
«serata western» prosegue alle
23,15 con «Mezzogiorno di
fuoco» (1952).
21.10 | RAI STORIA
Diario civile
Padrini di Cosa nostra: ritratto del
boss newyorchese Carmine Galante,
ucciso nel 1979.
21.15 | SKY CINEMA 1
Kung Fu Panda 3
Film d’animazione, Usa 2016 (95').
Un panda da amare
(con la voce di Fabio Volo).
6.15 | America 24
Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it
20.05
Storiacce
7.10 | 140 caratteri
RIDERE DELLA MAFIA
7.15 | Reportage
La soddisfazione di Pif, nome d’arte e di
battaglia di Pierfrancesco Diliberto (foto)
è di aver colpito irriducibili capimafia e
spietati picciotti in ciò che per anni è
stata la base del loro potere: l’aura di
potenza e il conseguente timore li
circonda. Lo ha fatto con il film “La mafia
uccide solo d'estate” e con l’omonima
fiction in prima serata sulla rete pubblica
8.10 | Terra in vista
09.05 | Mix 24 - Storie di star
10.05 | Nessuna è perfetta
10.30 | Cuore e denari
Lotto
Estrazione del 5/1/2017
Nazionale
33 17 26 79 36
Bari
37
Cagliari
89 54 27 82 85
Firenze
74 78 25 10
Genova
53 58 39 52 34
Milano
6
8 38 82 80
33 16
7
1
34
28 31 13 82 53
Palermo
19 41
Roma
67 23 16 76 83
8 70 61
Torino
38 56 53 19 35
Venezia
80 23 28 38 6
SuperEnalotto Combinazione vincente
1
27 78 39 21 7 Jolly 40
Numero Superstar 18
Montepremi
4.241.776,20 ¤
6 punti
–
–
5+1
–
–
7
25.450,66 ¤
5 punti
965
186,26 ¤
4 punti
30.639
17,77 ¤
3 punti
5,00 ¤
2 punti 413.228
–
5 stella
–
3
18.626,00 ¤
4 stella
165
1.777,00 ¤
3 stella
2.342
100,00 ¤
2 stella
13.138
10,00 ¤
1 stella
5,00 ¤
0 stella 26.283
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozNzoyNVojIyNWRVI=
I LIBRI DEL SOLE 24 ORE
Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE
€ 2,00 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)
NON VENDIBILE SEPARATAMENTE
lavoratori più penalizzati
dalla riforma di cinque anni
fa. Nonostante i principali
strumenti di flessibilità
siano a spese degli
interessati, il conto
complessivo è di 24 miliardi
di euro in dieci anni, di cui
oltre dieci per no tax area e
quattordicesime.
Tutte queste novità,
nonché le regole “base” del
sistema previdenziale
italiano, previdenza
complementare inclusa,
sono illustrate e spiegate,
grazie anche a numerose
tabelle, grafiche ed esempi
nella guida “Le nuove
pensioni”, che sarà in
edicola l’11 gennaio, abbinata
al Sole 24 Ore al prezzo
complessivo di 2 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
«Tuttopensioni»
in agenda il 23 gennaio
I
Parteciperanno, tra gli
altri, Tommaso Nannicini,
ex sottosegretario alla
presidenza del Consiglio
che ha messo a punto il
meccanismo dell’Ape, e
Tito Boeri, presidente
dell’Inps.
A illustrare gli aspetti
tecnici delle misure
contenute nella legge di
Bilancio saranno Fabio
Venanzi, Claudio Pinna e
Gabriele Bonati.
Una sessione dei lavori
sarà dedicata alle
prospettive della
previdenza complementare.
l punto sulla riforma delle
pensioni e sulle
prospettive collegate
all’Ape, l’anticipo
pensionistico introdotto
dalla legge di Bilancio 2017:
l’appuntamento è lunedì 23
gennaio, a Milano (a partire
dalle 9) presso «Il Sole 24
Ore» (via Monterosa 91). Il
convegno «Tuttopensioni
2017, Welfare: motore
dell’Economia» si propone
quale momento di
confronto fra politici,
esperti previdenziali,
uomini d’impresa sul tema
delle pensioni.
www.ilsole24ore.com/meteo
Oggi
Milano
ALBA E TRAMONTO:
08:02
MINIMA
Cuneo
-11
Imperia
6.30 | Storiacce
7.30 | In primo piano
70001
9 771973 564394
Roma
16:56
07:37
16:54
Nord:
tempo soleggiato e limpido, salvo residui
addensamenti fino al mattino sui confini alto
atesini e in Romagna. Temperature in calo,
massime tra 1 e 4.
8
12.05 | Melog
20.05 | Storiacce
13.10 | Smart City
20.30 | La versione di Oscar
13.15 | Voci in scena
21.05 | Reportage
in prevalenza soleggiato sul versante tirrenico
ed in Umbria, nuvoloso su quello adriatico con
nevicate fin sulle coste, specie in Abruzzo.
Temperature in brusco calo, massime tra 2 e 4.
13.30 | Voci d’impresa
21.15 | Voci in scena
Sud e Sicilia:
13.45 | America 24
21.30 | Voci d’impresa
14.05 | Tutti convocati
15.30 | Il falco e il gabbiano
16.30 | La versione di Oscar
17.05 | Focus Economia
18.05 | Si può fare
Centro e Sardegna:
nubi diffuse salvo schiarite su sud Sicilia. Neve
fin sulle coste peninsulari, in serata fin sul
Palermitano. Temperature in forte calo, massime
tra 2 e 7.
21.45 | America 24
22.05 | 2024
23.05 | Mix 24 R
Domani
Milano
ALBA E TRAMONTO:
08:02
MINIMA
GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’
BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora
L'Aquila
-13
MASSIMA
Catania
Roma
16:57
07:37
16:55
Nord:
sole offuscato da velature, qualche nube in
più su Liguria e Romagna e la sera anche su
confini alpini. Temperature in calo, massime
tra 0 e 3.
7
Centro e Sardegna:
soleggiato sul versante tirrenico salvo qualche
addensamento in Toscana, variabile sulle
regioni adriatiche ma senza fenomeni di
rilievo. Temperature in calo, massime tra 1 e
4.
Sud e Sicilia:
nubi e neve fin sulla costa sulle peninsulari,
ma migliora su Campania e Calabria.
Piovaschi in Sicilia, neve al mattino sul
Messinese. Temperature in calo, massime tra
1 e 6.
Temperature
LOTTO
Napoli
6.10 | Il cacciatore di libri
Le regole per gli assegni
L’anticipo Ape
Il cumulo gratuito
A Milano il convegno del Sole
MASSIMA
21.15 | FOCUS
Mega navi
A bordo della «USCGC Bertholf»
che pattuglia le coste della
Colombia in cerca di trafficanti
di droga.
LE NUOVE
PENSIONI
IL TEMPO
L'addio ai bagordi natalizi con la calza della befana. Con Debora Rosciani (foto)
DA NON PERDERE
LE GUIDE
Italia
OGGI
DOMANI
Europa
OGGI
DOMANI
Parigi
-4
Stoccolma
-13 -4
-7 -0
-8 -4
Tirana
-2
-3
-3 -0
Vienna
-9 -4
-9 -5
-10 -6
Zurigo
-5 -1
-1
4
Mondo
12
7
11
Hong Kong
17 24
17 23
-11 -4
Los Angeles
10 18
11 16
-5 -1
New Delhi
11 22
8 17
7 16
New York
-5
-7
7
Rio de Janeiro
23 36
23 41
-1 12
Singapore
26 29
27 29
-25-23
Tokyo
-2
Ancona
1
3
0
2
Atene
-1 12
-3
Bari
1
3
-1
2
Berlino
-7 -3
Bologna
-3
2
-4
2
Bruxelles
-3
0
Cagliari
2
6
1
6
Bucarest
Firenze
-2
3
-5
3
Copenaghen
Genova
2
6
1
5
Dublino
7
Milano
-2
3
-4
3
Francoforte
-10 -4
Napoli
0
2
-1
3
Istanbul
1
14
Roma
5
9
3
7
Lisbona
9 17
Palermo
0
3
-3
3
Londra
2
Torino
-3
3
-5
2
Madrid
-1 11
Venezia
-2
2
-3
1
Mosca
-24-19
7
1
9
1
3
-12 -5
OGGI
Poco
nuvoloso Nuvoloso Coperto
Var
Pioggia
Pioggia Temporali
Neve
Nebbia
Calmo
2
1
-9 -5
-14 -3
DOMANI
2
6
Debole Moderato
Sole
-4
Mosso
-1
0
8
Forte
Agitato
30 Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Venerdì 6 Gennaio 2017 - N. 5
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Reddito d’impresa. Per la Ctp di Milano la disciplina rientra fra le regole antielusive con effetti sulla procedura
Transfer price, prove «pesanti»
Spetta al Fisco dimostrare il vantaggio indebito ottenuto dalla società
Professionisti. Lunedì la scelta fra Longobardi e Miani
Commercialisti al voto
fra sciopero ed effetto crisi
Federica Micardi
Enrico Holzmiller
pL’elusività della disciplina
dei prezzi di trasferimento è
da sempre un argomento delicato, sul quale la giurisprudenza si è espressa in modo non univoco. La delicatezza sta nel fatto
che non solo l’onere della prova dell’intento elusivo viene valutato in modo difforme, ma anche la stessa natura elusiva della
disposizione normativa viene a
volte messa in discussione.
Partiamo dal dato letterale
della normativa: l’articolo 110,
comma 7 (ovvero il cuore della
disposizione sul Tp) rinvia
semplicemente al valore normale, ex articolo 9 del Tuir,
delle transazioni intercompany internazionali. Da tale articolo, oggettivamente, non si
evince direttamente alcun riferimento “elusivo”.
In tal senso possiamo richiamare la sentenza 18392/2015
della Cassazione, secondo la
quale la normativa sui prezzi di
trasferimento non è da considerarsi elusiva poiché non impone all’Amministrazione finanziaria di provare la differente fiscalità tra gli Stati interessati dalla transazione. In
senso contrario tuttavia troviamo le sentenze 11949/2012 e
4927/2013 della Suprema corte
che hanno ritenuto esistente la
portata elusiva della norma.
La discussione va poi calata
nel contesto dell’articolo 2697
del Codice civile, in termini di
onere della prova, secondo cui
«chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento» e «chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti… deve provare i
fatti su cui l’eccezione si fonda».
Ecco quindi che il tema dell’elusività diventa determinante: laddove venga accolto,
l’Amministrazione finanzia-
ria sarà chiamata a provare
non solo lo scostamento dei
prezzi dal valore normale, ma
anche il vantaggio fiscale che
ne deriva in funzione della differente tassazione tra Stati. Se
viceversa si propende per la
non elusività della disposizione, l’Ufficio sarà tenuto solamente a dimostrare l’esistenza
di prezzi “sotto soglia”.
In questo panorama si inserisce la Commissione tributaria provinciale di Milano, con
la sentenza n. 8301 (depositata lo scorso 3 novembre) che,
come vedremo di seguito,
IL QUADRO
Altalenante la giurisprudenza
dalla Cassazione: solo
la più recente considera
non elusiva la normativa
sui prezzi di trasferimento
propende per la natura elusiva della norma.
In tale contesto, il contribuente (una società italiana con
controllata in Francia) sosteneva che l’Ufficio avrebbe dovuto
fornire la prova che le condizioni contrattuali, pattuite tra la verificata e la figlia straniera, comportavano effettivamente un
indebito vantaggio d’imposta
derivante dalla migliore collocazione degli imponibili fiscali,
in paesi con una tassazione più
vantaggiosa rispetto all’Italia.
Sul punto, l’Ufficio contrastava l’assunto della ricorrente,
facendo proprie le statuizioni
contenute in talune sentenze di
legittimità, affermando che
l’onere a proprio carico doveva
limitarsi a verificare l’esistenza
di transazioni intercompany di
carattere internazionale, nonché la presenza di uno scosta-
mento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato, non essendo tale onere esteso alla prova della finalità elusiva.
I giudici milanesi, partendo
da quanto affermato dalle due
parti, giungono alla conclusione che «la disposizione in questione impone alle parti il riferimento a valori normali in
luogo dei corrispettivi liberamente pattuiti tra le parti allorché vi sia un fondato timore
che all’interno del medesimo
gruppo di imprese possa sorgere la tentazione di allocare i
redditi in Stati che offrono un
livello di tassazione particolarmente vantaggioso, sottraendoli alla tassazione italiana» arrivando alla conclusione secondo cui «l’Ufficio deve
provare il vantaggio fiscale di
cui si è avvantaggiata, in modo
non corretto, la società».
Nel caso de quo, come anticipato, le transazioni oggetto di
analisi e contestazioni da parte
dell’Ufficio erano rivolte dalla
ricorrente alla consociata residente in Francia, paese europeo
a fiscalità sostanzialmente
omogenea con l’Italia, per certo
non a fiscalità di favore.
A parere di chi scrive, la sentenza pare coerente con le recenti evoluzioni in ambito europeo: l’Ocse, nell’ambito del progetto Base Erosion and Profit
Shifting (Beps), e in particolare
nell’Action 8-10 (Assure that
Transfer Pricing Outcomes are
in line with Value Creation)
contempla lo sviluppo di regole
atte ad impedire fenomeni elusivi in ambito Tp, confermando
pertanto, seppur implicitamente, la natura antielusiva delle disposizioni stesse (che non necessariamente deve limitarsi alla verifica della tassazione privilegiata degli Stati coinvolti).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pIl 2017 comincia con due im-
In sintesi
01 LA CTP MILANO
Secondo i giudici della
Commissione tributaria di
Milano (la sentenza è la n.
8301 del 3 novembre scorso)
«la disposizione impone alle
parti il riferimento a valori
normali in luogo dei
corrispettivi liberamente
pattuiti tra le parti allorché vi
sia un fondato timore che
all’interno del medesimo
gruppo di imprese possa
sorgere la tentazione di
allocare i redditi in Stati che
offrono un livello di
tassazione particolarmente
vantaggioso, sottraendoli alla
tassazione italiana». Di
conseguenza, spetta
all’Ufficio l’onere della prova
del vantaggio fiscale di cui si è
INCENTIVI
Bonus alberghi,
via al click day
il 2 febbraio
pClick day fissato per le 10
del 2 febbraio e fino alle 16 del
giorno successivo per la presentazione delle domande di
accesso al tax credit per la riqualificazione delle strutture
alberghiere del 2016 (Unico
2017). Sul sito del ministero
dei Beni culturali è stato pubblicato l’avviso pubblico che
definisce il “timing” per le
procedure di domanda.
Per arrivare preparati al click day il Mibact ha predisposto una prima fase di compila-
avvantaggiata, in modo non
corretto, la società
02 LA CASSAZIONE
Secondo la sentenza
18392/2015 della Suprema
corte, la normativa sui prezzi
di trasferimento non va
considerata elusiva perché
non impone
all’Amministrazione
finanziaria di provare la
differente fiscalità tra gli Stati
interessati dalla transazione.
Prima di tale pronuncia,
tuttavia, la Cassazione si era
epressa in modo
diametralmente opposto. Ad
esempio le sentenze
11949/2012 e 4927/2013, che
hanno ritenuto esistente la
portata elusiva della norma
zione delle domande che potranno essere impostate sul sito del ministero (nella sezione
procedimenti) a partire dalle
ore 10 del 9 gennaio e fino alle
16 del 27 gennaio. Il Mibact fa
sapere che nel corso dell’ultimo giorno utile della fase di
compilazione delle istanze
«non si garamtirà una tempestiva risposta alle email che
dovessero pervenire».
Il tax credit per il 2016 è fissato nella misura del 30% dei
costi agevolabili e quindi non
superiore a 200mila euro. Andrà alle imprese alberghiere
già esistenti al 1° gennaio 2012.
L’aumento al 65% del credito
d’imposta previsto dall’ultima legge di Bilancio scatterà
solo per i periodi di imposta
2017 e 2018.
portanti avvenimenti per i
117mila commercialisti iscritti
all’Ordine. Lunedì si vota per il
rinnovo dei vertici nazionalil’elettorato attivo è composto
dagli Ordini territoriali - mentre
a febbraio ci sarà il primo sciopero della categoria.
Sul fronte elettorale a decidere chi prevarrà fra le due liste
contendenti- una guidata dall’attuale presidente Gerardo
Longobardi e l’altra dal consigliere Massimo Miani - saranno gli Ordini territoriali rinnovati a novembre scorso (l’intervista ai due candidati è stata
pubblicata «Il Sole 24 Ore»di
ieri). I voti in palio nelle elezioni saranno calcolabili solo
quando tutti gli Ordini territoriali avranno comunicato, entro il 9 gennaio, il numero esatto degli iscritti ai propri Albi. I
voti dovrebbe comunque essere circa 690 (erano 741 nel 2014
ma alcuni Ordini sono stati nel
frattempo accorpati in base alla
nuova geografia giudiziaria). I
risultati saranno comunicati
dal ministero della Giustizia,
ma “ufficiosamente” in serata
(alle 19 devono concludersi le
operazioni di voto) si dovrebbe
già sapere chi ha vinto.
Il neo eletto Consiglio nazionale si troverà a dover fare i conti con il primo sciopero nazionale indetto dalla categoria. Lo
sciopero è stato deciso il 14 dicembre per dare voce a un crescente disagio legato soprattutto agli obblighi burocratici, che
negli anni sono cresciuti nonostante le promesse di semplificazione. Ma la crescente burocrazia, che svilisce l’attività senza avere neppure un ritorno
economico, non è l’unico problema della categoria. C’è anche
una crescente disparità di reddito tra vecchi e giovani, tra uomi-
ni e donne e tra Nord e Sud che si
affianca alla necessità di trovare
nuovi sbocchi professionali.
In base ai dati medi rilevati
dalla Fondazione nazionale
commercialisti, in questi anni,
la categoria nel complesso ha
“tenuto botta”, registrando dei
IL METODO
L’elezione del presidente
viene affidata
a circa 690 grandi elettori
che sono espressione
degli Ordini territoriali
I candidati
Le interviste
Ieri sul Sole 24 Ore le interviste
ai due candidati alla guida della
categoria: l’attuale presidente
Gerardo Longobardi, che si
presenta con la lista
«Commercialisti: professionisti
di valore – Continuità e
innovazione» e Massimo Miani
con la lista «Professione verso il
futuro – Qualità e
partecipazione».
La rappresentatività geografica
Ogni lista contiene 21 candidati
che rappresentano almeno 18
diverse regioni (con massimo
due candidati per regione )
cali dei redditi piuttosto contenuti: dal 2007 al 2016 meno 4,2%
in termini nominali e meno
12,4% in termini reali (si veda il
Sole 24 Ore del 6 luglio 2016). In
valori assoluti il reddito medio
dei commercialisti nel 2014 (dichiarazioni 2015) è stato di 57.340
euro, frutto della media del reddito dichiarato alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri
(48.811 in calo dell’1%) e degli
iscritti alla Cassa nazionale di
previdenza dei dottori commercialisti (61.534 in calo dell’1,9%).
Le medie statistiche però, si
sa, non colgono la situazione
reale. E infatti i dati rilevati dalla Fondazione a livello geografico evidenziano enormi differenze. Se si considerano i due
estremi della penisola si scopre che in Trentino si guadagnano di media 103mila euro,
cioè quattro volte di più che in
Calabria dove il reddito Irpef
dichiarato scende a 23mila euro. Se poi si guarda la differenza
tra maschi e femmine i primi
guadagnano di norma il doppio
rispetto alle colleghe.
Che le nuove leve stiano arrancando è sottolineato dal fatto
che calano giovani e praticanti:
al 1° gennaio 2016 i praticanti
iscritti all’Ordine sono stati 13.111
con una contrazione del 4% sull’anno precedente - concentrata
soprattutto nel Centro Italia - e
del 40% rispetto al 2009. Anche
gli under 40 stanno diminuendo
e sono passati dal 21,2% al 17,1%; il
calo dei giovani tra il 2014 e il 2015
è stato del 16,2 per cento. Sono
invece cresciuti gli iscritti, perché la crisi ha portato molti “ex
dipendenti”a intraprendere la
strada della libera professione.
Ampliare i settori di attività,
attrarre i giovani e ridurre le differenze geografiche e di genere
sono le sfide con cui dovranno
confrontarsi i nuovi vertici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In Gazzetta. Il Dpcm
Trasmissione corrispettivi. Biglietterie per sosta e trasporti esclusi dall’obbligo
Alle Entrate
assunzioni
per nuovi
dirigenti
Distributori automatici,
invio telematico progressivo
pAssunzioni in arrivo alla
Corte dei conti, al Consiglio di
Stato, al ministero dell’Interno
e all’agenzia delle Entrate.
Il Dpcm 1° dicembre 2016
pubblicato ieri sulla Gazzetta
Ufficiale autorizza, infatti,
l’avvio delle procedure di reclutamento e assunzione a
tempo indeterminato per un
totale di 799 persone. Il decreto specifica anche il trattamento complessivo annuo
per le diverse figure.
Nella maggioranza dei casi
le assunzioni vanno a integrare
le cessazioni registrate tra il
2013 e il 2015.
La parte del leone la fa
l’agenzia delle Entrate autorizzata ad assumere in tutto 738
persone, in base ai dati riportati nell’allegato A del decreto: 29
dirigenti, 244 unità appartenenti alle varie qualifiche funzionali, 112 unità di terza area e
353 funzionari di terza area (numero che risulta dalla tabella 4
dell’allegato A del Dpcm, mentre nella parte testuale del decreto, articolo 4, comma 3 il numero indicato è 355). Seguono
poi 32 vice prefetti aggiunti che
vanno a integrare l’organico
del ministero dell’Interno. Due
dirigenti e 22 funzionari amministrativi servono alla Corte
dei conti, che ha diritto a 24
nuovi ingressi in totale. Sono 5,
infine, le assunzioni previste al
Consiglio di Stato: tre funzionari e due dirigenti.
Le assunzioni sono possibili solo se le amministrazioni
provvedono ad accantonare
le risorse finanziarie necessarie per concludere le procedure di mobilità disciplinate
dal decreto del ministero della Semplificazione e Pa del 14
settembre 2015 (articolo 5 del
Dpcm). I dati relativi al nuovo
personale assunto devono essere comunicati al ministero
dell’Economia entro il 30
aprile di quest’anno.
Fe. Mi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
pAvvio graduale dell’obbli-
go di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi da distributori automatici: con la risoluzione n. 116/E
del 21 dicembre 2016 (si veda il
Sole 24 Ore del 22 dicembre
scorso) l’agenzia delle Entrate,
oltre ad escluderne l’operatività per biglietterie automatiche e sosta regolamentata, nel
definire per la prima volta in
ambito fiscale la nozione di distributori automatici, chiarisce la progressività dell’entrata a regime dell’adempimento, anticipando inoltre
l’imminente adozione in tal
senso di un apposito provvedimento direttoriale.
Viene così confermata la
completa realizzazione dell’articolo 4, comma 6, lettera
a), del decreto legge 193/2016,
come modificato in sede di
conversione in legge 225/2016:
intervenendo nel corpo del Dlgs 127/2015 è stata infatti delegata a un provvedimento la fissazione di termini differiti, rispetto a quello del 1° aprile
2017, di avvio dell’obbligo in relazione a specifiche variabili
tecniche di particolari distributori automatici. Per distributore automatico si intende
infatti un apparecchio composto da uno o più sistemi di pagamento, da un sistema elettronico in grado di processare i
dati delle transazioni e memorizzarli e da un erogatore di beni o servizi. Tutte queste componenti hardware devono essere collegate in modalità automatica tra loro.
Il discrimine per l’invio
obbligatorio dei dati alla prima scadenza del 1° aprile 2017
oppure per il suo differimento, secondo la nuova calendarizzazione in preparazione, risiede essenzialmente
nella presenza o meno di una
porta di comunicazione nel
distributore automatico. Si
tratta di una porta capace di
trasferire digitalmente i dati
a un dispositivo in grado, a
sua volta, di trasmettere le
informazioni al sistema dell’Agenzia delle entrate.
I distributori automatici
possono di conseguenza essere distinti in tre categorie. Innanzitutto si hanno quelli
esclusi dal particolare obbligo
di trasferire i dati telematicamente ai sistemi informatici
dell’Amministrazione finanziaria. Rientrano in tale gruppo le biglietterie automatiche
per il trasporto e quelle per la
sosta regolamentata (e cioè
DALL’AGENZIA
Si attende il provvedimento
per il differimento
degli obblighi, rispetto
al 1° aprile, per determinate
categorie di apparecchi
In sintesi
01 SOGGETTI OBBLIGATI
Tenuti alla memorizzazione
elettronica e alla trasmissione
telematica dei corrispettivi i
distributori automatici che
presentano le seguenti
caratteristiche tecniche: a) una o
più «periferiche di pagamento»;
b) un «sistema master», dotato
di Cpu e memoria, capace di
raccogliere i dati dalle
periferiche di pagamento e
memorizzarli; c) un erogatore di
prodotti o servizi; d) una «porta
di comunicazione» capace di
trasferire digitalmente i dati ad
un dispositivo atto a trasmettere
gli stessi al sistema dell’Agenzia
delle entrate
02 LE ESCLUSIONI
Non rientrano nell’obbligo i
distributori dei biglietti di
trasporto e di sosta, per i quali
gli apparecchi automatici non
solo fungono da mero strumento
di pagamento di un servizio che
sarà reso altrimenti, ma erogano
ciò che a tutti gli effetti null’altro
è se non una certificazione
fiscale di tale servizio
per i parcheggi nelle cosiddette “strisce blu”), nonché tutte
le altre apparecchiature che
sono alle stesse riconducibili,
come quelle che consentono
l’acquisto di skipass. Non sono distributori assoggettati all’obbligo di trasmissione neppure quegli apparecchi che
non erogano direttamente o
indirettamente beni o servizi,
come ad esempio quelli per la
ricarica di chiavette o gli apparecchi per l’acquisto di gettoni
da inserire in altre macchine,
ma si limitano a fornire un’attestazione dei servizi resi come accade per i pedaggi autostradali. Si tratta in questo caso di meri strumenti di pagamento di un servizio reso,
erogando un documento che
costituisce di per sé una certificazione fiscale di tale servizio. Di conseguenza, si può ragionevolmente ritenere che
l’eventuale rilascio di una certificazione del servizio reso
vale di per sé a escludere il distributore automatico dall’obbligo di trasmissione dei
dati all’agenzia delle Entrate, a
condizione comunque che i
corrispettivi confluiscano, a
fini fiscali, in un registro unico
del gestore da utilizzare per i
correlati adempimenti.
Dal 1° aprile 2017 saranno invece obbligati a memorizzare
e trasmettere corrispettivi i distributori automatici che rispondono alle caratteristiche
tecniche indicate, compresa
quindi la porta di comunicazione. Nel caso di distributori
non configurati con porte di
comunicazione, l’avvio a regime dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi dovrà essere verificato alla luce dell’emanando provvedimento direttoriale. In questo modo, con
una scelta che viene incontro
alle esigenze delle imprese, si
garantisce ai produttori di distributori un congruo arco
temporale di adeguamento,
così da permettere la sostituzione graduale nel tempo delle
macchine a oggi in uso.
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LE GUIDE
Domenica
8 Gennaio 2017
LE NUOVE
PENSIONI
IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
CONVEGNO IL 2 FEBBRAIO
GLI APPUNTAMENTI
DEL SOLE 24 ORE
A Telefisco l’esame delle novità:
dal Dl 193 alla legge di bilancio
Le regole per gli assegni
L’anticipo Ape
Il cumulo gratuito
70001
9 771973 564394
I rimborsi Iva salgono del 16,3%
Le compensazioni effettuate con il modello F24 sono aumentate dell’8,4%
ROMA
pTornano a correre i rimbor-
si Iva per le imprese. Nell’anno
che si è appena concluso tra
“conto fiscale” e compensazioni
con il modello F24 le grandi e le
piccole società hanno potuto recuperare crediti Iva vantati con
il Fisco per 26,2 miliardi di euro.
Come ha evidenziato ieri l’agenzia di stampa Adnkronos sui dati
dell’agenzia delle Entrate, particolarmente positivo è stato l’andamento delle compensazioni,
che registrano un incremento
dell’8,4% sul 2015 quando gli importi compensati si erano attestati a 14,3 miliardi di euro. Va
sottolineato che l’aumento delle
compensazioni nel 2016 potrebbe scontare anche gli effetti di
trascinamento generati dalle
misure antievasione introdotte
due anni fa: lo split payment, ossia il pagamento all’Erario dell’Iva effettuato direttamente
dalle amministrazioni pubbliche e non dai fornitori; l’estensione del reverse charge soprattutto al settore immobiliare.
Due strumenti che hanno contribuito in questi ultimi anni a far
lievitare l’Iva a credito delle imprese e in particolare di chi opera con la Pa.
Dai dati dell’Agenzia emerge
che al primo posto nel ricorso alle compensazioni con il modello
F24 c’è l’industria, che da sola ha
compensato poco più di 9 mi-
LA PLATEA INTERESSATA
Dei 15,4 miliardi recuperati
con il sistema «dare-avere»
9 miliardi hanno
riguardato l’industria,
3 miliardi i servizi
liardi, seguita dai servizi privati
con 3 miliardi e dal commercio
con 2,4 miliardi. In coda l’agricoltura, con 774 milioni e i servizi pubblici con poco più di 150
milioni.
Sempre sul fronte compensazioni è risultato in crescita anche il numero di contribuenti
che ha recuperato il proprio cre-
dito Iva riducendo direttamente
i propri debiti fiscali e contributivi: si passa da 1,35 milioni del
2015 a 1,39 milioni del 2016. Mentre a livello territoriale, a guidare la classifica è la Lombardia
con 3,9 miliardi di compensazioni, seguita da Veneto con 1,8
miliardi, Emilia Romagna con
1,7 miliardi, Toscana con 1,2 miliardi. Seguono Lazio (1,1) e Piemonte con un miliardo di compensazioni. In coda la Valle
d’Aosta con 30 milioni, preceduta da Molise con (54 milioni) e
Basilicata con 95 milioni.
L’aumento delle compensazioni, inoltre, arriva dopo la
stretta all’utilizzo dei crediti Iva
non risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle domande trimestrali introdotta negli ultimi
anni per frenarne l’utilizzo indebito. Oggi, infatti, la compensazione è possibile per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a
partire dal giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Inoltre per limitare l’indicazio-
ne dei crediti “finti” in dichiarazione il contribuente che vuole
utilizzare in compensazione il
credito Iva per un ammontare
complessivo superiore a 15.000
euro annui, deve obbligatoriamente ottenere il visto di conformità sulla dichiarazione.
Anche per i rimborsi in conto
fiscale, ovvero i maxicrediti Iva
che oltrepassano la soglia dei
700mila euro ammessi a compensazione, il 2016 è stato un anno record in termini di erogazioni dell’amministrazione finanziaria. Già a novembre il dato
certificato dalle Entrate indicava erogazioni per 9,2 miliardi,
circa uno in più rispetto al 2015 e
ben 1,4 miliardi in più rispetto al
2014. Stando poi alle proiezioni
delle Entrate in attesa di validazione, il 2016 si potrebbe chiudere con un totale di erogazioni
per i rimborsi in conto fiscale pari a circa 10,7 miliardi di euro.
Circa 300 milioni in più rispetto
al “record” fatto registrare dal
Fisco nel 2013, con una distribuzione pari a 10,4 miliardi di euro.
Le restituzioni
CORRONO LE COMPENSAZIONI
Crediti Iva compensati con F24
Anno 2015
Anno 2016 (*)
Attività (**)
773,4
2.243,0
8.247,9
2.873,7
154,7
4,7
14.297,4
Agricoltura
Commercio
Industria
Servizi privati
Servizi pubblici
Altre attività
TOTALE
774,6
2.391,1
9.088,5
3.022,3
193,2
4,6
15.474,3
RIMBORSI IN CONTO FISCALE
Valore
Anno di erogazione
7.274
8.136
7.059
5.851
6.887
2013
Valore
10.429
7.887
8.220
10.719*
2014
2015
20 16
(*) Dati ancora provvisori; (**) attività dichiarata alla registrazione nell'anagrafe tributaria
del soggetto che ha presentato il modello F24
Fonte: agenzia delle Entrate
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Tasse e diritti. L’agenda della Corte costituzionale e le principali questioni rimesse dalle Commissioni tributarie
Riscossione, esame di legittimità per l’aggio
Laura Ambrosi
pAnche quest’anno le questio-
ni che attendono la Corte costituzionale in materia fiscale, sono
delicate per i risvolti sostanziali e
procedurali che potrebbero avere.
Tra le più rilevanti c’è il diritto
del contribuente a ottenere un contraddittorio preventivo anche nei
casi in cui il controllo sia svolto dall’amministrazione fuori dalla sede
delcontribuenteenonriguardiitributi armonizzati (si veda l’altro articoloinpagina).Laquestioneèstata sollevata dalla Ctr di Firenze (ordinanza del 18 gennaio 2016) e poi,
negli stessi termini, dalla Ctp di Siracusa (ordinanza del 17 giugno
2016). Ad oggi non risulta ancora
fissata l’udienza in cui la Corte dovrà, in estrema sintesi, pronunciarsi sulla sussistenza del diritto del
contribuente - nelle ipotesi in cui
siastatooggettodiuncontrollonon
svolto nei locali destinati all’esercizio dell’attività (cosiddetto “con-
INTERESSI LEGITTIMI
Alla prova di ragionevolezza
anche il mancato
obbligo dell’Agenzia
di negare in modo esplicito
l’autotutela
trollo a tavolino”) - di ricevere copia del verbale con cui si concludono le operazioni di accertamento e
di disporre di un termine per controdeduzioni prima dell’emissione
dell’atto impositivo.
Per quanto concerne le altre
questioni, va segnalato anzitutto
l’aggio della riscossione gravante
sul contribuente in misura percentuale rispetto all’importo
iscritto a ruolo, ritenuta lesiva del
principio di uguaglianza e di capacità contributiva proprio perché
ha carattere afflittivo (in quanto
percentuale) e spesso non remunera un’attività svolta dal servizio
della riscossione, ma una semplice notifica della cartella. Si tratta
di ben tre ordinanze di sospetta incostituzionalità sollevate dalle
commissioni tributarie provinciali di Cagliari, Roma e Milano.
L’udienza si terrà il 21 febbraio
Sarà invece affrontata nell’udienza del 25 gennaio la questionesollevatadalleSezioniUnitesull’esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e
dalle tasse sulle concessioni governative, prevista per i finanziamenti
a medio o lungo termine effettuati
dalle banche, non applicata nelle
medesime operazioni poste in esseredaaltriintermediarifinanziari,
con una presunta disparità di trattamento tra differenti operatori.
In tema di contenzioso tributario devono invece essere segnalate
tre ordinanze su problematiche
particolarmente interessanti. Secondo la Ctp di Chieti (ordinanza
del 1° luglio 2016) violerebbe il principio di ragionevolezza, con lesione del diritto ad agire in giudizio e
della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, la
mancata previsione sia sull’obbligodell’Amministrazionediadottare il provvedimento di diniego di
autotutela in modo esplicito, sia
sull’impugnabilità del silenzio dell’amministrazione sulla medesima
istanza.
Per la Ctr di Napoli (ordinanza
del 6 maggio 2016), invece, la facoltà di produrre nuovi documentiinappello,anchesegiàinpossesso della parte sin dal primo grado,
potrebbe ledere il diritto ad un
equo processo e il divieto di produrre nuove prove in appello. In
particolare, potrebbe determinarsi una disparità a favore della
parte in facoltà di produrre per la
prima volta in appello documenti
già in suo possesso in primo grado.
Sempre la medesima Ctr (ordinanza del 19 aprile 2016) ha chiesto
alla Consulta di pronunciarsi sul
contributo unificato nel processo
tributario in caso di ricorso cumulativo o collettivo. Per i giudici
campani la determinazione in base alla somma dei contributi previsti per i singoli atti impugnati,
anziché in base alla somma totale
dei tributi richiesti, violerebbe il
principio di ragionevolezza anche per la diversità rispetto al processo civile e amministrativo.
Da segnalare poi la rimessione
alla Corte, da parte della Ctp di
Novara, sul regime fiscale degli
immobili di interesse storico artistico e quella della Ctp di Genova
sulla presunta disparità fra i lavoratori del settore pubblico e del
privato sulla tassazione agevolata
al 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle
addizionali, delle somme correlate a incrementi di produttività
erogate ai solo lavoratori dipendenti privati.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozMTo0MlojIyNWRVI=
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Le altre questioni aperte
Nodi sottoposti all’attenzione della Corte costituzionale in materia tributaria e sulla riscossione
Rimettente
PENALI TRIBUTARIE
Le pendenze
Tribunale di Treviso
Reg. ord. n. 205 del 2016
In caso di estinzione del debito tributario con rateizzazione, è irragionevole la preclusione per
il giudice di concedere un termine più lungo di tre mesi e coincidente con lo scadere del piano
di rateizzazione
Tribunale di Treviso
Reg. ord. n. 160 del 2015
Disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa per la previsione che subordina il patteggiamento
nei delitti tributari al pagamento del debito tributario
Tribunale di Catania
Reg. ord. n. 26 del 2016
Disparità di trattamento tra la soglia di punibilità prevista per il delitto di omessa dichiarazione Iva
e quella di infedele dichiarazione Iva nonostante il secondo si caratterizzi per condotte più gravi
scatta con soglie maggiori rispetto al primo
Tribunale di Trieste
Reg. ord. n. 72 del 2016
Per il reato di omesso versamento di ritenute certificate commesso sino al 17 settembre 2011
sussisterebbe una disparità di trattamento con riferimento alle soglie di punibilità previste
(50.000 euro) rispetto a quelle maggiori che fanno scattare i delitti di omessa presentazione
della dichiarazione e infedele dichiarazione
SULLA RISCOSSIONE
Giudice esecuzione Tribunale Sulmona Nell’esecuzione esattoriale i limiti alla proponibilità delle opposizioni fatta eccezione per quelle
concernenti la pignorabilità dei beni, comportano l’impossibilità per il contribuente-debitore di far
Reg. ord. n. 8 del 2016
valere le patologie o l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento.
Ctp Cagliari, Ctp Milano, Ctp Roma
Remunerazione del servizio di riscossione. Remunerazione dell’aggio in misura percentuale rispetto
alle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora
Ctp Bologna
Reg. ord. n. 118 del 2016
Norme Regione Emilia-Romagna sulla tassa automobilistica. Previsione dell’esenzione del pagamento
rispetto ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo, disposto dall’agente della riscossione. Possibile
contrasto con l'esenzione prevista dalla legge statale
Accertamento. L’estensione del contraddittorio al di là dei tributi armonizzati e delle ispezioni nella sede del contribuente
In gioco la trasparenza sui controlli a tavolino
Antonio Iorio
pLa decisione della Consulta
sul contraddittorio potrà avere
risvolti importanti, non fosse altro perché le Entrate, in questi anni, hanno sempre ritenuto di non
aver alcun obbligo di svolgimento di contraddittorio preventivo
con il contribuente nelle ipotesi
di controlli a tavolino. Se la Corte
costituzionale dovesse pronunciarsi in senso contrario (sia ritenendo già sussistente nel nostro
ordinamento un simile diritto,
sia dichiarando incostituzionali
le norme che limiterebbero tale
garanzia ai soli controlli nei locali
aziendali) gli effetti pratici sarebbero particolarmente rilevanti.
La problematica è stata oggetto di ben tre interventi delle Sezioni Unite: con la prima sentenza (n. 18184/13) è stato chiarito
che l’obbligo di contraddittorio
preventivo sicuramente riguarda le ipotesi di accesso nei locali
del contribuente, pena l’invalidità dell’atto. Dopo tale decisione, i
dubbi sono stati sollevati per i
controlli in ufficio. Così nella seconda sentenza (n. 19667/14) è
stato affermata l’obbligatorietà
del contraddittorio per tutte le
attività di controllo.
Infine, con la sentenza n.
24823/15, l’alto consesso è giunto
a conclusioni totalmente differenti: non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato
al contraddittorio preventivo,
salvo non sia espressamente previsto per legge (come per i controlli in azienda). Si tratta, infatti,
di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile
solo ai tributi “armonizzati”. Tut-
Guida sulle pensioni:
le regole per l’anticipo
FISCO E COSTITUZIONE
Il grave abbaglio
di una Corte
giudice dei fini
di Enrico De Mita
Valori in milioni di euro
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Fisco. Lo scorso anno erogati in tutto 26 miliardi contro i 22 del 2015 - Oltre 10 miliardi per le imprese che recuperano in conto fiscale
Marco Mobili
www.ilsole24ore.com
@ 24NormeTributi
t
tavia, anche per questa ipotesi,
perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre
che il contribuente dimostri che
in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi
difensivi.
Secondo l’ultima decisione
delle Sezioni Unite, da cui scaturiscono i sospetti d’incostituzionalità che dovranno essere esaminati dalla Consulta, occorre
operare due distinzioni: la tipologia di controllo adottata (se presso la sede o a tavolino) e il tipo di
tributo (se armonizzato o meno).
In questo modo si determinano, di fatto, due categorie di contribuenti: quelli di serie A, i quali
hanno diritto sia a ricevere copia
del verbale conclusivo delle operazioni di verifica, sia al contraddittorio preventivo, e quelli di se-
rie B, i quali potranno scoprire le
pretese avanzate dall’Ufficio solo dopo la notifica dell’avviso di
accertamento. Ammettendo una
simile conclusione è ragionevole
ritenere violato il diritto di difesa
dei contribuenti di “serie B”, non
fosse altro perché la scelta del tipo di indagine non dipende da loro, ma da una decisione arbitraria
dell'Amministrazione.
In tale contesto, il contrasto
giurisprudenziale in seno alle Sezioni Unite ha riflessi sulle decisioni dei giudici di merito, i quali,
di recente, si sono espressi anche
a favore del generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo
(per tutte Ctp Reggio Emilia n.
263/16 e Ctr Piemonte n. 1416/15)
per una questione di uguaglianza
e di rispetto del diritto di difesa.
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L
e sentenze della Corte Costituzionale hanno stili diversi. Non solo dal punto
di vista formale, ma dal punto di
vista sostanziale. Di fronte alle
questioni sollevate la Corte si
pone prima di tutto come giudice e quindi adotta il sillogismo
giuridico. Ma quando il profilo
pratico è prevalente la Corte sacrifica le categorie giuridiche,
interpretandole in modo improprio. E allora per giudicare
della persuasività della sentenza bisogna vedere qual è il problema pratico risolto. La Corte
arriva fino a contraddirsi smentendo i propri precedenti, ma
interpretando in modo improprio le categorie giuridiche.
Anche la distinzione fra inammissibilità e infondatezza non è
intesa sempre allo stesso modo.
Forse l'unica categoria che è
intesa sempre allo stesso modo
è quella della “manifesta inammissibilità”. Nel giudizio di manifesta inammissibilità la Corte
esprime una specie di biasimo
per il giudice remittente per
«inesatta indicazione della
norma censurata», «uso improprio e distorto dell'incidente di
costituzionalità».
La Corte insiste nel richiamare gli interessati al rispetto
dei precedenti suoi (peccato
che essa se ne dimentica quando le conviene). Ancora: l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti per
una completa ricostruzione dei
termini della controversia. La
questione sollevata appare del
tutto «astratta e ipotetica».
Viene sollevato un mero dubbio interpretativo. Ancora: ci
troviamo di fronte ad un uso
«improprio ed astratto» della
questione di costituzionalità,
volto non alla «soluzione di un
problema pregiudiziale rispetto al tema decidendum, quanto
piuttosto al fine di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo». La questione investe l'intero provvedimento legislativo; questo tipo di questioni sono molto diffuse fra quelle
sollevate dalle commissioni
tributarie. Si richiedono impropriamente plurimi interventi creativi. Insomma le questioni sono poste genericamente «in difetto di qualsiasi
argomento che consenta di collegare le singole nozioni evocate ai precedenti parametri».
Abbiamo già segnalato queste decisioni di manifesta inammissibilità per richiamare giudici e professionisti al rispetto
delle regole. Non mi pare proprio che si possano censurare
queste decisioni a differenza di
quelle di mera inammissibilità
delle quali la Corte fa un uso sovrabbondante e costituiscono
come è stato detto (Cassese)
«un'autostrada per uscire dalla
questione di costituzionalità»
come abbiamo qualche volta
anche noi rilevato.
E veniamo alla sentenza
(173/2016) sul contributo di solidarietà. Una sentenza nella
quale la Corte interpreta in modo improprio la categoria di imposta e di prestazione imposta,
ma decide in modo persuasivo
la questione pratica (“a naso”
abbiamo scritto). Si trattava di
decidere se il contributo di solidarietà fosse o no una imposta.
Secondo la Corte il contributo
non è imposta non essendo acquisito allo Stato né destinato
alla fiscalità generale, essendo
prelevato
direttamente
dall'Inps e dagli altri enti previdenziali. Come abbiamo già
scritto la tesi non è persuasiva
perché si confonde pubblico
con statale, mentre la finalità
del concorso è quella generale
della collettività. La Corte è costretta ad inventarsi categorie
costituzionali incomprensibili
quando dice che il contributo di
solidarietà è consentito al legislatore ove non ecceda i limiti
della ragionevolezza e dell'affidamento e della tutela previdenziale. Infine «il contributo
costituisce una misura eccezionale nel senso che non può essere ripetitivo e ridursi in un meccanismo di alimentazione del
sistema previdenziale». La crisi
del sistema previdenziale è la
vera motivazione della Corte,
una crisi contingente e grave.
Lo Stato legislatore ha creduto di risolvere il problema con
un tributo mentre non poteva
farlo alla luce della precedente
giurisprudenza (116/2013) secondo la quale le finalità di politica economica anche riconducibili ad una situazione di emer-
LA CONSIDERAZIONE
In più occasioni
la Consulta ha
fatto politica
e ha abbandonato
il sillogismo giuridico
genza e la denominazione generica di determinati sacrifici
imposti non consentono la violazione dei principi costituzionali in specie la parità di trattamento in materia. Quando il sacrificio «trova giustificazione
nella emergenza economica
ma nella sostanza è un tributo,
se questo viola i principi costituzionali l'imposizione è incostituzionale».
La Corte è un giudice che fa
politica. Il sillogismo puramente logico deve cedere il passo alle ragioni concrete che la Corte,
collegialmente, adotta. Dunque il contributo non è un tributo, con tutte le cautele confuse
che la Corte ha dovuto scrivere.
La Corte, ha scritto Sabino
Cassese, si interessa di politica
sotto specie di diritti, attraverso il diritto. È giudice delle regole non dei fini. Nella sentenza in
esame è chiaro che la Corte voleva tutelare dei fini ma la motivazione in diritto è posticcia.
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18
Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Lunedì 9 Gennaio 2017 - N. 8
FISCO E SENTENZE
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Reddito d’impresa. La vitalità economica deve essere verificata fino alla frazione di esercizio precedente l’operazione straordinaria
Un test libera le perdite pre-fusione
Per bloccare la deduzione del «rosso» della società incorporata va provato l’intento elusivo
Luca Benigni
Gianni Rota
pNella fusione per incorpora-
zione le perdite fiscali della società incorporata non sono automaticamente deducibili dall’incorporante. Quest’ultima,
prima della fusione, deve verificare il superamento del test di
vitalità economica da parte della società che viene rilevata. Tale condizione deve permanere
fino alla frazione di esercizio
precedente la fusione. Tuttavia,
se l’amministrazione intende
contestare la condotta dell’incorporante deve seguire la procedura prevista per le norme antielusione e provare il presunto
intento elusivo. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 6353/36/2016 (presidente
Ranieri, relatore Monterisi).
Il contenzioso
Nel caso in esame, il fisco accer-
tava gli esercizi a cavallo tra il
2006 e il 2007 e tra il 2007 e il
2008 di una Spa che ha incorporato una società con perdite fiscali pregresse, senza verificare
la sussistenza dei requisiti di vitalità economica del periodo
precedente la data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali
della fusione.
La società presentava ricorso, sottolineando che gli indici
di vitalità erano stati accuratamente verificati con esito positivo. Secondo la contribuente,
in caso di retrodatazione degli
effetti fiscali e contabili della
fusione per incorporazione basta che gli indici di vitalità economica siano verificati e mantenuti per la sola frazione di
esercizio precedente alla data
di fusione
L’amministrazione finanziaria, però, resisteva sottolineando che i requisiti minimi di vita-
lità economica devono sempre
sussistere in capo all’incorporata fino al momento in cui la
fusione viene deliberata. Secondo l’ufficio, nel caso di fusione per incorporazione posta
in essere il 20 giugno 2007, le
perdite precedenti al 1° luglio
2006 non possono essere riportate, anche se la data di efficacia
reale dell’operazione è fissata
al 20 giugno 2006
L’amministrazione precisava, inoltre, che in questo caso è
stata applicata la disciplina antielusiva per sostenere il contrasto al cosiddetto “commercio delle bare fiscali” (pratica
elusiva che prevede l’acquisizione di perdite realizzate tramite incorporazione di società
prive di capacità produttiva).
In pratica, secondo l’ufficio,
la contribuente non poteva usare le perdite fiscali pregresse
dell’incorporata maturate tra il
1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006
e tra il 1° luglio 2006 e il 20 giugno
2007, periodo di efficacia della
retrodatazione degli effetti contabili e fiscali.
La decisione
I giudici, in conclusione, danno
ragione alla società. In particolare secondo la Ctr:
1 la società incorporante, prima della fusione, ha posto in essere tutte le necessarie verifiche per appurare il superamento del test di vitalità economica
da parte della società incorporata, con riferimento all’esercizio precedente a quello in cui
viene effettuata la fusione (tale
requisito deve permanere fino
alla frazione di esercizio precedente la fusione, in base all’articolo 172, comma 7 del Tuir);
1 se viene retrodatata la decorrenza degli effetti contabili
e fiscali, non è necessario il su-
LA PAROLA
CHIAVE
Test di vitalità
7I seguenti parametri devono
essere superiori al 40% rispetto
alla media degli ultimi due
esercizi pre-fusione:
l’ammontare dei ricavi e proventi
da attività caratteristica; le spese
per lavoro subordinato; i relativi
contributi dell’esercizio
precedente a quello in cui è
deliberata la fusione. È questo il
requisito per evitare il
conseguimento di un indebito
risparmio fiscale attuato
mediante l’incorporazione di una
società priva della possibilità di
attuare il proprio oggetto sociale.
peramento del test di vitalità
anche nella frazione di esercizio precedente la data di effetto della fusione;
1 l’amministrazione, se intende contestare la condotta posta
in essere dalla società incorporante, deve procedere alla verifica dell’intento effettivamente perseguito, attraverso il richiamo e l’applicazione delle
specifiche norme antielusive
che ritiene violate.
In sostanza, anche se non
viene superato il test di vitalità
nella frazione di esercizio precedente la data di effetto della
fusione, in caso di accertamento l’ufficio deve seguire le norme antielusive.
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IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le sentenze commentate in pagina
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Persone fisiche. L’accertamento sintetico di un maggior reddito in capo a un pensionato inizialmente non tenuto a presentare 730 o Unico
Il redditometro innesca l’omessa dichiarazione
Marco Ligrani
pL’esistenza di una causa di
esonero dall’obbligo di dichiarazione viene meno in presenza
dell’accertamento di un maggior reddito che ne avrebbe imposto la presentazione. Inoltre,
ai fini del metodo sintetico, il
concorso della “famiglia fiscale” al sostenimento delle spese
per incrementi patrimoniali dev’essere dimostrato in modo rigoroso, mediante documentazione idonea a provare il possesso delle risorse necessarie,
da parte dei componenti il nucleo familiare. Sono questi, in
estrema sintesi, i principi
espressi dalla Ctr Lombardia
nella sentenza 4632/67/2016
(presidente Palestra, relatore
Sacchi), la quale ha confermato
un accertamento sintetico
emesso a carico di un contribuente originariamente titolare del solo reddito di pensione.
La vicenda trae origine dall’acquisto di alcuni immobili e
di due autovetture, il cui ammontare non trovava giustificazione nella pensione di importo
esiguo, non dichiarata in quanto
unica fonte di reddito. In particolare, l’Agenzia aveva control-
lato le informazioni presenti in
anagrafe tributaria (precisamente i dati catastali relativi agli
immobili e quelli contenuti nel
sistema informativo Aci) ricavandone una capacità di spesa
per incrementi patrimoniali di
gran lunga superiore a quella ritenuta ammissibile.
Pur trattandosi dell’annualità 2008 - per la quale non vi era
ancora l’obbligo di convocazione preventiva - negli incontri che si erano svolti presso
l’ufficio, a parere dell’Agenzia,
il contribuente non era stato in
grado di dimostrare il posses-
so di redditi di ammontare
congruo rispetto alla spesa,
non essendovi altri introiti all’interno del nucleo familiare.
L’avviso di accertamento, frutto dello scostamento superiore a un quarto del reddito da
pensione, era dunque in linea
con l’articolo 38 del Dpr
600/73 all’epoca vigente.
Proposto ricorso, il contribuente aveva contestato la presunzione dell’ufficio, fornendo
la prova di aver percepito, da
parte sua e dei familiari, alcuni
indennizzi assicurativi durante
gli anni oggetto del controllo.
I giudici, tuttavia, hanno rigettato gli argomenti della difesa. In particolare, la Ctr ha sottolineato - come premessa - il
venir meno delle originarie
cause di esenzione dall’obbligo
di presentazione della dichiarazione, delle quali il contribuente aveva usufruito: nel caso esaminato, la mancata presentazione dovuta al possesso della
sola pensione risultava smentita dall’esistenza del reddito determinato sinteticamente e, per
questo, l’ufficio aveva irrogato
la relativa sanzione per omessa
dichiarazione.
I giudici lombardi, inoltre, ritenuto insufficiente l’ammontare degli indennizzi rispetto al
reddito presunto, hanno richiamato il concetto di “famiglia fiscale” (circolare 24/
E/2013). In presenza di adeguati elementi di prova, infatti,
avrebbe consentito di superare
la presunzione posta a base dell’accertamento sintetico, dal
momento che il maggior reddito presunto può trovare capienza nell’apporto proveniente dalla famiglia naturale,
costituita dai coniugi conviventi e dai figli (ma non dai parenti diversi o dagli affini, come precisato dalla Cassazione
con la sentenza 5365/2014).
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Processo. I due giudizi hanno piena autonomia
Sì alla revocazione
parallela al ricorso
per Cassazione
Marco Nessi
Roberto Torelli
pContro una sentenza pro-
nunciata in grado di appello dalla commissione tributaria regionale, il ricorso per revocazione può essere proposto parallelamente al quello per
Cassazione. I due rimedi si fondano, infatti, su presupposti applicativi diversi: e errore sul
fatto nel primo caso; r errore di
diritto o vizio di motivazione
nel secondo.
È questo il principio enunciato dalla Ctr Puglia nella sentenza 2081/13/2016 (presidente Solimando, relatore Digirolamo).
Nel caso di specie un contribuente presentava ricorso per
revocazione contro una sentenza di appello emessa dalla Ctr,
lamentando un errore di fatto risultante dai documenti prodotti
in giudizio (articolo 395, numero 4) del Codice di procedura civile). In particolare, veniva eccepita l’erronea applicazione
dell’istituto del raddoppio dei
termini di accertamento da parte dei giudici di appello, in quanto basata sul falso presupposto
che l’omesso versamento di ritenute fiscali integrasse l’ipotesi di reato prevista dall’articolo
10-bis del Dlgs 74/2000. Infatti,
dalla documentazione prodotta
agli atti del giudizio, risultava
evidente che le ritenute non versate non superavano la soglia di
punibilità prevista dalla legge.
L’agenzia delle Entrate si
costituiva in giudizio e, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per revocazione dal momento che,
contro la medesima sentenza
di appello, risultava pendente
un ricorso dinnanzi alla Corte
di cassazione.
La Ctr Puglia ha affermato
l’infondatezza dell’inammissi-
bilità del ricorso per revocazione in pendenza del ricorso per
Cassazione, nel presupposto
che i due giudizi hanno piena autonomia e, in quanto tali, sono
fondati su presupposti diversi.
Per i giudici, nel rispetto dei
relativi termini per l’impugnativa, è possibile elevare contro la
medesima sentenza (contemporaneamente o alternativamente) entrambi i rimedi, sulla
base di motivi diversi e specifici.
Infatti, sia il ricorso per Cassazione che quello per revocazione costituiscono mezzi di impugnazione della sentenza a critica vincolata, esperibili nelle sole ipotesi tassativamente
previste dalle norme di legge.
La revocazione può essere
utilizzata per eccepire i vizi attinenti al merito della controversia, mentre il ricorso per Cassazione riguarda questioni attinenti alla violazione o falsa applicazione di norme processuali
o sostanziali (errores in procedendo ed errores in iudicando).
I rispettivi motivi, dunque, si
pongono in un rapporto di
complementarità e concorrenza (cosiddetto rapporto di
“non interferenza”) e non già
di continenza, come nel caso
dell’appello.
Infine, per quanto riguarda il
coordinamento tra i due mezzi
di impugnazione, occorre precisare che, nonostante il carattere pregiudiziale del giudizio
revocatorio rispetto a quello
per Cassazione, la proposizione
dell’azione di revocazione non
comporta necessariamente la
sospensione dei termini per la
proposizione del ricorso per
Cassazione contro la medesima
sentenza o del relativo procedimento (articolo 398, comma 4
del Codice di procedura civile).
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Imposte indirette. Il caso dei costi promiscui sostenuti da chi effettua anche finanziamenti «separati»
Leasing, per l’Iva detraibile
rilevano i soli interessi attivi
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri
pQuando una società svolge
attività di leasing e, al tempo
stesso, di finanziamento, come
si determina la quota dell’Iva
detraibile sui costi promiscui?
Si tratta, in particolare, dei costi di beni e servizi non direttamente imputabili all’una o all’altra delle attività che il soggetto ha separato in base all’articolo 36, Dpr 633/72. La
risposta arriva dalla sentenza
9113/3/2016 della Ctp Milano
(presidente Fugacci, relatore
Chiametti), secondo cui bisogna tenere conto degli interessi attivi contabilizzati in relazione alle singole attività,
estrapolando la “quota interessi” dal volume d’affari imponibile delle operazioni di leasing.
La pronuncia, inoltre, tratta anche dell’omessa contabilizza-
zione di componenti positivi di
reddito riferiti a penali contrattuali che la contribuente
considerava come addebitabili (solo) facoltativamente.
Tornando all’Iva, il criterio
adottato dalla società per la detrazione del tributo sui costi
promiscui si basava sul confronto fra i volumi d’affari delle due attività, dando integrale
rilievo all’importo dei canoni
di locazione finanziaria fatturati in regime d’imponibilità,
comprendendo nel calcolo sia
il capitale, sia gli interessi e gli
oneri accessori. In tal modo, la
percentuale derivante dal
confronto dei volumi d’affari
era influenzata positivamente, consentendo una maggior
detrazione.
Secondo le Entrate (e i giudici), tuttavia, tale metodo dovrebbe considerarsi residuale,
non essendo idoneo a esprimere oggettivamente la quota di
utilizzo dei beni/servizi nell’esercizio delle attività. Assai
più preciso sarebbe il criterio
dell’interesse attivo contabilizzato, il quale è esplicito e viene fatturato in esenzione da Iva
per le operazioni di finanziamento, mentre è “implicito”, in
quanto compreso nel canone
periodico fatturato interamente come imponibile, nel
caso del leasing.
In pratica, ad avviso della
Ctp, occorre partire dalla natura finanziaria dell’operazione di leasing e, in quest’ottica,
ai fini della costruzione del
rapporto percentuale di detrazione per i costi promiscui,
considerare solo la quota interessi “in luogo dell’intero canone di locazione”. Ciò avrebbe l’effetto di migliorare la pre-
cisione della detrazione, agganciandola
all’effettiva
remunerazione dei costi connessi all’attività di leasing, rappresentata dall’interesse incluso nel canone addebitato.
In questa prospettiva, i giudici condividono la posizione
della Corte di giustizia Ue di
cui alle sentenze nelle cause C511/10 e C-183/13, sottolineando
che l’utilizzo di un criterio diverso da quello del confronto
dei fatturati è conforme alla disciplina europea dell’imposta
se può condurre a una detrazione più esatta. La portata della pronuncia, tuttavia, dovrebbe ritenersi confinata al solo
caso in cui le attività sono gestite separatamente. Si ritiene
valgano, invece, le ordinarie
regole di determinazione della
percentuale di detrazione
quando il soggetto agisce in regime di pro-rata in base all’articolo 19, comma 5 del decreto
Iva, la cui compatibilità comunitaria è stata recentemente affermata dai giudici europei
(causa C- 378/15).
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Accertamento. Per la Ctp Cosenza, in contrasto con la Cassazione, basta indicare la qualifica direttiva
La delega in bianco continua
ad alimentare il contenzioso
Rosanna Acierno
pAi fini della legittimità della
delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non è
necessaria l’indicazione del nominativo del funzionario delegato, essendo sufficiente soltanto la titolarità della specifica
qualifica richiesta, cioè l’appartenenza alla carriera direttiva.
È quanto hanno affermato i giudici della Ctp di Cosenza con la
sentenza 5083/8/2016 (presidente Filomia, relatore Lento),
in contrasto rispetto all’ormai
consolidato orientamento della Corte suprema.
La pronuncia trae origine da
un avviso di accertamento redditometrico, con cui veniva accertata in via presuntiva in capo
a un contribuente una capacità
di spesa non compatibile con la
sua situazione reddituale e,
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwOC0wMS0yMDE3IyMjMjAxNy0wMS0xMFQxNTozODoyN1ojIyNWRVI=
dunque, una maggiore Irpef.
Impugnato l’atto dinanzi alla
Ctp, il ricorrente eccepiva la
nullità e l’inefficacia dell’avviso
perché non sottoscritto dal direttore dell’ufficio delle Entrate e perché non era stata allegata alcuna delega.
Costituitosi in giudizio, l’ufficio provvedeva ad allegare la
delega, ma con apposite memorie il ricorrente insisteva per la
dichiarazione della nullità. Secondo il contribuente la delega
era stata rilasciata «in bianco»,
cioè senza l’indicazione del nome del funzionario delegato.
I giudici cosentini, però, hanno precisato che:
1 l’articolo 42 del Dpr 600/73
non imporrebbe una particolare forma nominativa della delega in favore del delegato, essendo sufficiente che dagli atti, an-
che per relationem, sia identificabile il soggetto cui sia
conferito il relativo potere;
1 non può essere invocato
nemmeno l’articolo 4-bis del Dl
78/2015 (convertito in legge
125/2015), giacché si tratterebbe
di una disposizione di carattere
eccezionale e temporaneo,
adottata per garantire la continuità di gestione dell’agenzia
delle Entrate nelle more dell’espletamento dei concorsi;
1 il contribuente accertato
con atto sottoscritto da un soggetto delegato non nominativamente, ma in base alla sua
funzione di servizio, sarebbe
comunque tutelato.
L’indicazione del nominativo contenuto nella sottoscrizione e la sussistenza della delega, infatti, gli permetterebbero «di verificare se tale persona
abbia la qualifica riferibile al
profilo che il legislatore richiede per la valida sottoscrizione».
La pronuncia si pone in consapevole contrasto rispetto a
quanto statuito dalla Cassazione, da ultimo con le sentenze
22803/2015 e 25017/2015. Secondo la Corte suprema la delega
può essere conferita o con atto
proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato il
termine di validità e soprattutto il nominativo del soggetto
delegato (unitamente alle ragioni della delega stessa, ossia
le cause che ne hanno reso necessaria l’adozione, quali la carenza di personale, l’assenza, la
vacanza, la malattia).
Sia in caso di delega di firma
sia in caso di delega di funzione, la Cassazione afferma che
non è sufficiente l’indicazione
della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento
nominativo alle generalità di
chi effettivamente rivesta la
qualifica richiesta.
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