TAR Sardegna, Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 986

Transcript

TAR Sardegna, Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 986
Pagina 1 di 17
Pubblicato il 28/12/2016
N. 00986/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2016 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2016, proposto da:
Francesca Diana, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo
Massa C.F. MSSMSM57S11I647F, Gianmarco Delunas C.F.
DLNGMR77S12B354N,
Marcello
Vignolo
C.F.
VGNMCL50T25I294H, con domicilio eletto presso Marcello
Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
contro
Asl 5 - Oristano, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Angelo Miscali C.F.
MSCSVT62H23A380R, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria
T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari n. 17;
nei confronti di
Giovanna Michela Cassisa, Giulia Ilaria Chiara Mura, Daniela Piras,
rappresentati
e
difesi
dall'avvocato
Raffaele
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
Miscali
C.F.
28/12/2016
Pagina 2 di 17
MSCRFL64L25D695E, con domicilio eletto presso Francesco
Angelo Arca in Cagliari, Via Goito n. 24;
Flora Maria Murru, Daniela Piras, Giovanna Sale, Giovanna Ibba,
Silvia Cossu, Stefano Sannia, Maria Paola Bacciu, Francesca Carro,
Daniele Musa, Francesco Cabras, Claudia Boi, Elisa Paba, Maria
Grazia Porcu, Francesco Giunta, Giuseppe Cantone, Andrea Sanna
non costituiti in giudizio;
Paola Siddi, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Rossi
C.F.
RSSNNL67D03G113C,
Luisa
Giua
Marassi
C.F.
GMRLSU70P70B354Y, con domicilio eletto presso Antonello Rossi
in Cagliari, Via Ada Negri, n. 32;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Marcello Mocci, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Lisa
Succu
C.F.
SCCNLS79L67F205A,
Marco
Martinez
C.F.
MRTMRC59R01G113L, con domicilio eletto presso Adriana
Onorato in Cagliari, Via Alghero n. 29;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario straordinario n. 758 del
3.11.2015, pubblicata il 4.11.2015, recante "Pubblico Concorso [...]
radiodiagnostica; approvazione verbale e graduatoria di merito";
- della graduatoria finale di merito approvata con il verbale della
commissione di gara n. 4 del 12.10.2015;
- dei verbali della commissione di gara nn. 1 (recante
"determinazione dei criteri di valutazione titoli e per lo svolgimento
delle prove" del 24.9.2015), 2 (recante "svolgimento prova scritta") 3
(recante "svolgimento prova pratica" del 12.10.2015), 4 (recante
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 3 di 17
"svolgimento prova orale" e determinazione della graduatoria finale
di merito);
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 578 del
6.8.2015 di "nomina della commissione esaminatrice pubblico
concorso per n. 3 posti di dirigente medico – radiodiagnostica”;
- della dichiarazione di assenza di incompatibilità sottoscritta dal dr.
Marcello Mocci in data 24.9.2015;
- dei provvedimenti di nomina dei vincitori ed eventualmente dei
contratti stipulati, non conosciuti;
- di tutti gli atti della procedura di selezione e di ogni altro atto
presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 5 – Oristano, di
Giovanna Michela Cassisa, di Paola Siddi, di Giulia Ilaria Chiara
Mura e di Daniela Piras;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott.
Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ASL 5 bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico
nella disciplina di radiodiagnostica.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 4 di 17
La ricorrente, medico radiologo in servizio a tempo determinato
presso la ASL 5 di Oristano, ha presentato domanda di
partecipazione al concorso.
La dottoressa Diana veniva convocata per la prima prova scritta
fissata per il 24 settembre 2015, data in cui i Commissari di concorso
hanno reso le dichiarazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e
52 c.p.c. d.lgs. 165/2001. Tra questi anche il dott. Mocci, primario
dell’U.O. di radiologia dell’Ospedale San Martino di Oristano.
Secondo l’esposizione della ricorrente la dichiarazione resa dal dott.
Mocci non era veritiera posto che i rapporti tra i medici del reparto
di radiologia e il dott. Mocci non erano sereni.
Il 9 marzo 2015 il Presidente dell’ordine professionale ha convocato
una delegazione dei medici radiologi del Corpo DEA. Nel verbale
dell’incontro si legge che “alla riunione non è presente nessuno dei
radiologi a tempo determinato in servizio presso la Radiologia DEA
in quanto timorosi di eventuali ritorsioni del Dott. Mocci. In diverse
occasioni infatti il dott. Mocci ha minacciato alcuni colleghi precari
di bocciarli al concorso per i posti a tempo indeterminato, oppure di
far annullare lo stesso”.
Anche la Direzione ASL, preso atto della segnalazione dei medici del
Reparto datata 27.2.2015 ha convocato i medici per un incontro
tenutosi il 20 marzo 2015 per risolvere le problematiche del reparto.
Uno dei medici che non aveva potuto partecipare all’incontro
tenutosi presso l’Ordine dei medici ha manifestato per iscritto
(documento 12) il grave disagio causato in reparto dagli
atteggiamenti assunti dal primario.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 5 di 17
Con nota prot. 2015/3639 del 26 marzo 2015 la Direzione della ASL
ha incaricato il servizio di psicologia di svolgere una indagine interna
al reparto di Radiologia.
Sempre secondo l’esposizione della ricorrente, in data 8 aprile 2015
anche il dott. Pusceddu, radiologo in servizio a tempo indeterminato
presso il DEA del San Martino, chiedeva con urgenza al dr. Mascia,
segretario regionale del sindacato CIMO un intervento a salvaguardia
della professionalità dei medici del Reparto.
Con nota prot. 2015/4314 del 15 aprile 2015 il responsabile del
servizio di psicologia comunicava alla direzione ASL e ai Medici
radiologi che a seguito degli incontri separati tenutisi con la
Direzione sanitaria e con alcuni medici del reparto avrebbe avviato
un intervento strutturato finalizzato al miglioramento del clima e del
benessere lavorativo.
Nonostante questo clima di ostilità instaurato dal dott. Mocci nei
confronti dei Medici del reparto, egli non ha ritenuto di doversi
astenere.
Con deliberazione n. 758 del 3 novembre 2015 il Commissario
straordinario approvava i verbali della Commissione esaminatrice del
concorso e la graduatoria di merito.
Avverso tutti gli atti indicati in epigrafe insorgeva la ricorrente
deducendo le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione art. 9 d.P.R. 483/1997 in relazione
agli artt. 51 e 52 c.p.c., falsità dei presupposti per l’incompatibilità del
Presidente della Commissione Marcello Mocci, violazione dei criteri
di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.);
2) violazione e falsa applicazione artt. 9 e 25 d.P.R. 483/1997, falsità
dei presupposti in relazione alla dichiarazione di assenza di
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 6 di 17
incompatibilità a firma del dott. Mocci, violazione dei criteri di
imparzialità e buon andamento;
3) violazione di legge e/o carente applicazione dell’art. 9 comma 3
d.P.R. 483 del 1997, omessa predeterminazione di adeguati criteri di
valutazione delle prove scritte;
4) carenza di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere
per illogicità, insufficienza e incongruità della sola valutazione
numerica degli elaborati della prova scritta del concorso, estrema
genericità e insufficienza dei parametri di valutazione, eccesso di
potere;
5) difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio
dell’anonimato delle prove.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente
annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea
misura cautelare.
Si costituiva l’ASL 5 contestando le argomentazioni della ricorrente e
chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituivano le controinteressate dottoresse Cassisa, Piras e Mura
chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la controinteressata dottoressa Siddi chiedendo il
rigetto del ricorso.
Il 20 febbraio 2016 la controinteressata dottoressa Siddi depositava
memoria difensiva.
Il 1° marzo 2016 le controinteressate Cassisa, Piras e Mura
depositavano memoria difensiva.
Il 2 marzo 2016 la ricorrente depositava memoria difensiva.
Il 18 marzo 2016 il dott. Marcello Mocci depositava atto di
intervento ad opponendum.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 7 di 17
Il 7 maggio 2016 la ricorrente depositava memoria difensiva.
Il 18 maggio 2016 il dott.Mocci depositava memoria di replica.
Alla udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Una sintesi delle censure della ricorrente è utile per la corretta
soluzione della controversia.
La ricorrente contesta:
1) la presidenza della Commissione del concorso affidata al Dott.
Mocci nella situazione conflittuale descritta nella narrativa in fatto; la
ricorrente descrive una serie di episodi per cui vi sarebbero elementi
precisi che avrebbero dovuto indurre il primario spontaneamente ad
astenersi dalla Commissione per conflitto d’interesse;
2) il dott. Mocci ha dichiarato ex artt. 51 e 52 c.p.c. “che non
esistono situazioni di incompatibilità fra il medesimo e i candidati” e
“di non essere rappresentante sindacale o designato dalle
confederazioni e organizzazioni sindacali”; secondo la ricorrente tali
circostanze e, in particolare l’ultima, non sono veritiere; nelle
deliberazioni ASL nn. 1052 del 30.11.2012, 315 del 14.05.2012 e n.
653 del 18.9.2015 il dott. Mocci viene indicato espressamente quale
componente della delegazione di parte sindacale per il sindacato
FESMED;
3) la ricorrente rileva la violazione della disposizione contenuta
nell’art. 9 comma 3 del regolamento generale dei concorsi in area
sanitaria che così sancisce: “la commissione, alla prima riunione,
stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei
relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove”; i commissari non hanno stabilito alcun
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 8 di 17
criterio di valutazione ma hanno proceduto a definire i criteri di
valutazione dopo aver attribuito ai candidati i punteggi relativi ai
titoli e quindi dopo aver redatto la relativa graduatoria;
4) anche i criteri, eccessivamente generici, vengono contestati dalla
ricorrente; ne segue una carenza motivazionale di tutti gli atti del
concorso ivi comprese le valutazioni;
5) i candidati sono stati chiamati a redigere un elaborato in una sola
ora di tempo sul seguente argomento “gestione e diagnostica per
immagini del politrauma pediatrico”; questo argomento non è
trattato in alcuno dei manuali di radiologia in uso nelle Università e
nei reparti; solo gli elaborati delle dottoresse Cassisa, Piras e Ibba
hanno trattato l’argomento in modo approfondito rifacendosi a
dispense specifiche sulla materia delle quali hanno seguito l’iter
logico ed espositivo; la Commissione ha effettuato valutazioni viziate
da carenza di istruttoria e di motivazione; segnala inoltre la ricorrente
che il dott. Mocci, lavorando da anni nello stesso reparto dei quattro
candidati che prestano servizio alle sue dipendenze era in grado di
riconoscere la grafia di questi ultimi e che quindi sono state violate le
regole dell’anonimato e dell’imparzialità.
Il ricorso è infondato.
Le pur pregevoli argomentazioni esposte dalla difesa della ricorrente
si scontrano con una giurisprudenza consolidata.
Intanto, l’incompatibilità del dott. Mocci secondo la ricostruzione in
fatto proposta dalla ricorrente è inquadrabile nelle ipotesi di “grave
inimicizia”.
Sennonché
per
concretizzare
questa
causa
di
incompatibilità la giurisprudenza ha delineato parametri stringenti.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 9 di 17
In particolare, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare
principi ormai pacifici su vicende analoghe a quelle oggetto della
presente controversia.
La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre
l'obbligo di astensione deve essere valutata ex ante, in relazione agli
effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità
è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica, ma
anche con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva,
onde evitare che la sussistenza dell'obbligo di astensione possa essere
estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa
di riferimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411).
Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici
hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una
delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c., senza
che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio
per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica
(Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956).
L'incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica quindi o
l'esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due
soggetti [di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato
sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma
in virtù della conoscenza personale con l'esaminatore (Consiglio di
Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1057) ed idonea a far insorgere un
sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di
trasparenza e di parità di trattamento (comunque inquadrabile
nell'art. 51, comma 2, del c.p.c.)], ovvero la sussistenza di un
potenziale conflitto di interessi per l'esistenza di una causa pendente
tra le parti, o la sussistenza di grave inimicizia tra di esse.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 10 di 17
Poiché l'impossibilità dell'applicazione dell'analogia è giustificata
dall'esigenza di tutela di certezza dell'azione amministrativa e della
stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici, è stato
ritenuto dalla giurisprudenza che neppure la presentazione di
denuncia in sede penale da parte del ricusante nei confronti del
commissario di concorso costituisce causa di legittima ricusazione,
perché essa non è di per sé idonea a creare una situazione di causa
pendente o di grave inimicizia (Consiglio di Stato, sez. III, 2 aprile
2014 n. 1577).
Peraltro la grave inimicizia, per essere rilevante ai fini che
interessano,
deve
essere
reciproca,
trovare
fondamento
esclusivamente in pregressi rapporti personali, derivanti da vicende
estranee allo svolgimento delle funzioni per cui è controversia, ed
estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati (Consiglio
di Stato, sez. V, 09/07/2015, n. 3443, T.a.r. Abruzzo, L’Aquila, sez.
I, 09/06/2011, n. 336).
Di tali stringenti requisiti per poter configurare la causa di
incompatibilità non vi è prova concreta.
E’ insomma pacifico che nei pubblici concorsi i componenti delle
commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed
esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente
previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità
previste dalla predetta norma possano essere oggetto di estensione
analogica. L’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di
subordinazione nel lavoro, non è riconducibile ad alcuno dei casi
previsti dalle disposizioni invocate (Consiglio di Stato, sez. IV,
19/03/2013, n. 1606).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 11 di 17
Su questo punto deve essere condivisa quella giurisprudenza del
Consiglio di Stato che limita le estensioni dei casi di incompatibilità.
L’art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel vietare la
presenza nelle commissioni di concorso di “rappresentanti
sindacali”, fa riferimento a quei soggetti che scontano la stabile
partecipazione alle scelte del sindacato e l’appartenenza all’apparato
organizzativo, rispetto alla partecipazione ad un organismo
plurisoggettivo “in rappresentanza” del sindacato stesso, cioè quali
portavoce delle relative istanze.
Ai fini dell’accertamento dell’incompatibilità prevista per i dirigenti
sindacali dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è
necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere
sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della
posizione di rappresentanza svolta per il sindacato (Consiglio di
Stato, Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4794 e in senso conforme
Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947).
In altre occasioni il Supremo consesso ha interpretato in modo
correttamente restrittivo la disposizione di cui il ricorrente invoca
l’applicazione affermando che “L’art. 35 del D.L.vo 30 marzo 2001
n. 165, che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei
concorsi di pubblico impiego di «rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali», è diretto a preservare la terzietà delle commissioni
giudicatrici ed a scongiurare l’attribuzione di pubbliche funzioni ai
sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non
devono prendere il posto dei pubblici poteri; tale disposizione non è
quindi applicabile nel caso in cui il componente della commissione di
concorso non sia stato designato da associazioni sindacali, ma sia
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 12 di 17
stato nominato dalla giunta comunale per la sua qualifica di
funzionario comunale ("ratione officii"), sicché la circostanza che egli
fosse iscritto a un’associazione sindacale, come pure che ne fosse
l’unico iscritto nel comune e ne fosse il "referente", non hanno alcun
rilievo (Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 23 ottobre 2007 n.
5572).
Esclusa la sussistenza di un caso di incompatibilità, corretto è il
richiamo effettuato dalla difesa dell’ASL a pagina 13 della memoria
di costituzione depositata il giorno 11 febbraio 2016 laddove si
afferma che il dott. Mocci veniva prescelto dall’Amministrazione in
applicazione dell’art. 25 comma 1 lett. a) del d.P.R. 483/1997 in base
al quale il Presidente della Commissione esaminatrice deve essere il
dirigente di II livello nel profilo professionale della disciplina oggetto
del concorso preposto alla struttura.
La nomina è stata dunque effettuata in pedissequa applicazione della
normativa di riferimento.
I motivi 3, 4 e 5 possono essere esaminati congiuntamente.
Nel verbale n. 1 si legge che “la valutazione di tutte le prove di
concorso
avverrà
tenuto
conto
del
grado
di
conoscenza
dell’argomento oggetto della prova, della completezza, della
chiarezza e correttezza dell’esposizione, di eventuali lacune o
imprecisioni”.
Come è noto, l'individuazione dei criteri e parametri di valutazione
dei titoli e delle prove di concorso costituisce tipica manifestazione
della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione d'esame, e in
quanto tale sfugge a un penetrante sindacato giurisdizionale
(Consiglio di Stato, sez. IV, 12/11/2015, n. 5137).
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 13 di 17
Nella fissazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso la
Commissione è titolare di un'ampia discrezionalità, la quale, pur non
precludendo in linea di principio il sindacato giurisdizionale, non
consente, comunque, che nell'esercizio di questo il giudice possa
sostituirsi alla Commissione medesima compiendo valutazioni di
merito o di opportunità, potendo i criteri medesimi essere censurati
solo nei casi di manifesta illogicità e irrazionalità (T.a.r. Lazio, Roma
sez. II, 03/11/2015, n. 12406, Consiglio di Stato, sez. IV,
04/12/2013, n. 5760).
Nel verbale n. 1 si legge: “La prova scritta verrà svolta secondo le
modalità di seguito descritte. La Commissione predisporrà n. nove
prove di pari difficoltà contenenti argomenti inerenti la materia
oggetto del concorso…”.
Una delle prove è stata estratta.
In disparte la considerazione per cui la prova presentava la medesima
difficoltà per tutti i candidati, vale comunque il principio in base al
quale la scelta della stessa appartiene alla discrezionalità della
Commissione. In particolare, la scelta e la formulazione delle prove
concorsuali, ancorché di natura pratica, costituiscono valutazioni
tecnico discrezionali di competenza della Commissione giudicatrice,
come tali sottratte, in linea di principio, al sindacato di legittimità del
g.a. (ex multis, T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 26/02/2013, n.
1134).
Le contestazioni circa la valutazione della prova non possono trovare
apprezzamento da parte del Collegio.
Il margine di sindacabilità da parte del g.a. dei giudizi espressi sulle
prove di concorso è piuttosto limitato, in quanto la valutazione delle
prove dei candidati rientra nella discrezionalità tecnica della
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 14 di 17
Commissione di concorso, non censurabile in giudizio se non per
illogicità o altri vizi estrinseci. La Commissione giudicatrice di
concorso esprime, quanto alla sufficienza della preparazione del
candidato, un giudizio tecnico - discrezionale caratterizzato da profili
di puro merito non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti
manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o
travisamento. In altri termini, le valutazioni espresse dalle
commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure
qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del
candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come
ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di
ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità
tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che
esse non sono sindacabili dal g.a., se non nei casi in cui sussistono
elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di
fatto o ancora una contraddittorietà "ictu oculi" rilevabile (T.a.r.
Campania, Napoli, sez. IV, 19/11/2014, n. 5981).
In ordine alle affermazioni relative all’asserito riconoscimento della
grafia di alcuni candidati va osservato, conformemente a risalente ma
del tutto condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, che “ai
fini dell'osservanza del principio di segretezza e di anonimato della
prova scritta nei pubblici concorsi, è necessaria e sufficiente la
rigorosa
applicazione
delle
regole
formali
preordinate
dall'ordinamento giuridico per evitare l'identificabilità a priori degli
elaborati nel contesto della specifica procedura concorsuale, a nulla
rilevando la possibilità che uno o più commissari conoscano per
scienza diretta la grafia di un candidato (per esempio, come nei
concorsi interni, ove l'incarico di commissario è, di massima, svolto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 15 di 17
da funzionari appartenenti allo stesso settore o ufficio del candidato),
ché, in caso contrario, diverrebbe materialmente impossibile svolgere
concorsi pubblici con prove scritte, non essendo mai possibile
escludere il fatto che, per avventura, un commissario capisca a quale
candidato appartiene l'elaborato da visionare (Consiglio di Stato, sez.
V, 23/09/1997, n. 1003).
Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio non ritiene di accogliere l'istanza di cancellazione di
alcune frasi ritenute offensive, contenute negli scritti difensivi della
ricorrente, formulata dalla difesa della parte interveniente.
Va semplicemente rilevato che il presupposto perché il Giudice
possa disporre la cancellazione di alcune frasi da scritti difensivi, in
quanto ritenute offensive, è che tali frasi siano espressione di un
abuso della difesa, caratterizzato dall'intento di offendere la
controparte o i suoi difensori.
Risultano, viceversa, respinte da una consolidata giurisprudenza
istanze di cancellazione dagli atti di causa comprese negli ordinari
limiti dell'incarico professionale ricevuto dal difensore e non in
grado, oggettivamente, di evidenziare un atteggiamento ostile di
quest'ultimo nei confronti della parte avversa (cfr. in tal senso, fra le
tante, T.a.r. Sicilia, Catania sez. IV, 12/09/2011, n. 2217 Ta.r.
Veneto, 15.1.2003, n. 409; TAR Abruzzo, Pescara, 26.7.2002, n. 641;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 22.5.2002, n. 4549; anche Cass., sez. I civ.
20.11.2004, n. 805, che esclude l'applicabilità dell'art. 89 c.p.c.
quando le espressioni, asseritamente offensive, "non siano dettate da
un passionale e incomposto intento dispregiativo....ma, conservando
pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia
controversa...siano
preordinate
a
dimostrare,
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
attraverso
una
28/12/2016
Pagina 16 di 17
valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa
attendibilità delle sue tesi e affermazioni").
Tenuto conto dei criteri sopra illustrati, le espressioni utilizzate dalla
difesa della ricorrente appaiono volte semplicemente a dimostrare
l'inattendibilità delle tesi difensive dell’interveniente e nulla più. Si
tratta, in definitiva, di espressioni che, benché espressione di enfasi
difensiva, appaiono inerenti all'esercizio del diritto di difesa, al di
fuori di qualsiasi intento ostile o denigratorio.
L'istanza di cancellazione in esame, pertanto, non può che essere
respinta.
Le spese, stante la assoluta particolarità della questione sottoposta al
Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 8 giugno
2016 e 21 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli
IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016
Pagina 17 di 17
IL SEGRETARIO
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
28/12/2016