TAR Sardegna, Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 986
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TAR Sardegna, Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 986
Pagina 1 di 17 Pubblicato il 28/12/2016 N. 00986/2016 REG.PROV.COLL. N. 00021/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 21 del 2016, proposto da: Francesca Diana, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Massa C.F. MSSMSM57S11I647F, Gianmarco Delunas C.F. DLNGMR77S12B354N, Marcello Vignolo C.F. VGNMCL50T25I294H, con domicilio eletto presso Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22; contro Asl 5 - Oristano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Angelo Miscali C.F. MSCSVT62H23A380R, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari n. 17; nei confronti di Giovanna Michela Cassisa, Giulia Ilaria Chiara Mura, Daniela Piras, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy Miscali C.F. 28/12/2016 Pagina 2 di 17 MSCRFL64L25D695E, con domicilio eletto presso Francesco Angelo Arca in Cagliari, Via Goito n. 24; Flora Maria Murru, Daniela Piras, Giovanna Sale, Giovanna Ibba, Silvia Cossu, Stefano Sannia, Maria Paola Bacciu, Francesca Carro, Daniele Musa, Francesco Cabras, Claudia Boi, Elisa Paba, Maria Grazia Porcu, Francesco Giunta, Giuseppe Cantone, Andrea Sanna non costituiti in giudizio; Paola Siddi, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Rossi C.F. RSSNNL67D03G113C, Luisa Giua Marassi C.F. GMRLSU70P70B354Y, con domicilio eletto presso Antonello Rossi in Cagliari, Via Ada Negri, n. 32; e con l'intervento di ad opponendum: Marcello Mocci, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Lisa Succu C.F. SCCNLS79L67F205A, Marco Martinez C.F. MRTMRC59R01G113L, con domicilio eletto presso Adriana Onorato in Cagliari, Via Alghero n. 29; per l'annullamento - della deliberazione del Commissario straordinario n. 758 del 3.11.2015, pubblicata il 4.11.2015, recante "Pubblico Concorso [...] radiodiagnostica; approvazione verbale e graduatoria di merito"; - della graduatoria finale di merito approvata con il verbale della commissione di gara n. 4 del 12.10.2015; - dei verbali della commissione di gara nn. 1 (recante "determinazione dei criteri di valutazione titoli e per lo svolgimento delle prove" del 24.9.2015), 2 (recante "svolgimento prova scritta") 3 (recante "svolgimento prova pratica" del 12.10.2015), 4 (recante https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 3 di 17 "svolgimento prova orale" e determinazione della graduatoria finale di merito); - della deliberazione del Commissario Straordinario n. 578 del 6.8.2015 di "nomina della commissione esaminatrice pubblico concorso per n. 3 posti di dirigente medico – radiodiagnostica”; - della dichiarazione di assenza di incompatibilità sottoscritta dal dr. Marcello Mocci in data 24.9.2015; - dei provvedimenti di nomina dei vincitori ed eventualmente dei contratti stipulati, non conosciuti; - di tutti gli atti della procedura di selezione e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 5 – Oristano, di Giovanna Michela Cassisa, di Paola Siddi, di Giulia Ilaria Chiara Mura e di Daniela Piras; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La ASL 5 bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 4 di 17 La ricorrente, medico radiologo in servizio a tempo determinato presso la ASL 5 di Oristano, ha presentato domanda di partecipazione al concorso. La dottoressa Diana veniva convocata per la prima prova scritta fissata per il 24 settembre 2015, data in cui i Commissari di concorso hanno reso le dichiarazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. d.lgs. 165/2001. Tra questi anche il dott. Mocci, primario dell’U.O. di radiologia dell’Ospedale San Martino di Oristano. Secondo l’esposizione della ricorrente la dichiarazione resa dal dott. Mocci non era veritiera posto che i rapporti tra i medici del reparto di radiologia e il dott. Mocci non erano sereni. Il 9 marzo 2015 il Presidente dell’ordine professionale ha convocato una delegazione dei medici radiologi del Corpo DEA. Nel verbale dell’incontro si legge che “alla riunione non è presente nessuno dei radiologi a tempo determinato in servizio presso la Radiologia DEA in quanto timorosi di eventuali ritorsioni del Dott. Mocci. In diverse occasioni infatti il dott. Mocci ha minacciato alcuni colleghi precari di bocciarli al concorso per i posti a tempo indeterminato, oppure di far annullare lo stesso”. Anche la Direzione ASL, preso atto della segnalazione dei medici del Reparto datata 27.2.2015 ha convocato i medici per un incontro tenutosi il 20 marzo 2015 per risolvere le problematiche del reparto. Uno dei medici che non aveva potuto partecipare all’incontro tenutosi presso l’Ordine dei medici ha manifestato per iscritto (documento 12) il grave disagio causato in reparto dagli atteggiamenti assunti dal primario. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 5 di 17 Con nota prot. 2015/3639 del 26 marzo 2015 la Direzione della ASL ha incaricato il servizio di psicologia di svolgere una indagine interna al reparto di Radiologia. Sempre secondo l’esposizione della ricorrente, in data 8 aprile 2015 anche il dott. Pusceddu, radiologo in servizio a tempo indeterminato presso il DEA del San Martino, chiedeva con urgenza al dr. Mascia, segretario regionale del sindacato CIMO un intervento a salvaguardia della professionalità dei medici del Reparto. Con nota prot. 2015/4314 del 15 aprile 2015 il responsabile del servizio di psicologia comunicava alla direzione ASL e ai Medici radiologi che a seguito degli incontri separati tenutisi con la Direzione sanitaria e con alcuni medici del reparto avrebbe avviato un intervento strutturato finalizzato al miglioramento del clima e del benessere lavorativo. Nonostante questo clima di ostilità instaurato dal dott. Mocci nei confronti dei Medici del reparto, egli non ha ritenuto di doversi astenere. Con deliberazione n. 758 del 3 novembre 2015 il Commissario straordinario approvava i verbali della Commissione esaminatrice del concorso e la graduatoria di merito. Avverso tutti gli atti indicati in epigrafe insorgeva la ricorrente deducendo le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione art. 9 d.P.R. 483/1997 in relazione agli artt. 51 e 52 c.p.c., falsità dei presupposti per l’incompatibilità del Presidente della Commissione Marcello Mocci, violazione dei criteri di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.); 2) violazione e falsa applicazione artt. 9 e 25 d.P.R. 483/1997, falsità dei presupposti in relazione alla dichiarazione di assenza di https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 6 di 17 incompatibilità a firma del dott. Mocci, violazione dei criteri di imparzialità e buon andamento; 3) violazione di legge e/o carente applicazione dell’art. 9 comma 3 d.P.R. 483 del 1997, omessa predeterminazione di adeguati criteri di valutazione delle prove scritte; 4) carenza di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, insufficienza e incongruità della sola valutazione numerica degli elaborati della prova scritta del concorso, estrema genericità e insufficienza dei parametri di valutazione, eccesso di potere; 5) difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio dell’anonimato delle prove. Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare. Si costituiva l’ASL 5 contestando le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituivano le controinteressate dottoresse Cassisa, Piras e Mura chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì la controinteressata dottoressa Siddi chiedendo il rigetto del ricorso. Il 20 febbraio 2016 la controinteressata dottoressa Siddi depositava memoria difensiva. Il 1° marzo 2016 le controinteressate Cassisa, Piras e Mura depositavano memoria difensiva. Il 2 marzo 2016 la ricorrente depositava memoria difensiva. Il 18 marzo 2016 il dott. Marcello Mocci depositava atto di intervento ad opponendum. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 7 di 17 Il 7 maggio 2016 la ricorrente depositava memoria difensiva. Il 18 maggio 2016 il dott.Mocci depositava memoria di replica. Alla udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. DIRITTO Una sintesi delle censure della ricorrente è utile per la corretta soluzione della controversia. La ricorrente contesta: 1) la presidenza della Commissione del concorso affidata al Dott. Mocci nella situazione conflittuale descritta nella narrativa in fatto; la ricorrente descrive una serie di episodi per cui vi sarebbero elementi precisi che avrebbero dovuto indurre il primario spontaneamente ad astenersi dalla Commissione per conflitto d’interesse; 2) il dott. Mocci ha dichiarato ex artt. 51 e 52 c.p.c. “che non esistono situazioni di incompatibilità fra il medesimo e i candidati” e “di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni e organizzazioni sindacali”; secondo la ricorrente tali circostanze e, in particolare l’ultima, non sono veritiere; nelle deliberazioni ASL nn. 1052 del 30.11.2012, 315 del 14.05.2012 e n. 653 del 18.9.2015 il dott. Mocci viene indicato espressamente quale componente della delegazione di parte sindacale per il sindacato FESMED; 3) la ricorrente rileva la violazione della disposizione contenuta nell’art. 9 comma 3 del regolamento generale dei concorsi in area sanitaria che così sancisce: “la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”; i commissari non hanno stabilito alcun https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 8 di 17 criterio di valutazione ma hanno proceduto a definire i criteri di valutazione dopo aver attribuito ai candidati i punteggi relativi ai titoli e quindi dopo aver redatto la relativa graduatoria; 4) anche i criteri, eccessivamente generici, vengono contestati dalla ricorrente; ne segue una carenza motivazionale di tutti gli atti del concorso ivi comprese le valutazioni; 5) i candidati sono stati chiamati a redigere un elaborato in una sola ora di tempo sul seguente argomento “gestione e diagnostica per immagini del politrauma pediatrico”; questo argomento non è trattato in alcuno dei manuali di radiologia in uso nelle Università e nei reparti; solo gli elaborati delle dottoresse Cassisa, Piras e Ibba hanno trattato l’argomento in modo approfondito rifacendosi a dispense specifiche sulla materia delle quali hanno seguito l’iter logico ed espositivo; la Commissione ha effettuato valutazioni viziate da carenza di istruttoria e di motivazione; segnala inoltre la ricorrente che il dott. Mocci, lavorando da anni nello stesso reparto dei quattro candidati che prestano servizio alle sue dipendenze era in grado di riconoscere la grafia di questi ultimi e che quindi sono state violate le regole dell’anonimato e dell’imparzialità. Il ricorso è infondato. Le pur pregevoli argomentazioni esposte dalla difesa della ricorrente si scontrano con una giurisprudenza consolidata. Intanto, l’incompatibilità del dott. Mocci secondo la ricostruzione in fatto proposta dalla ricorrente è inquadrabile nelle ipotesi di “grave inimicizia”. Sennonché per concretizzare questa causa di incompatibilità la giurisprudenza ha delineato parametri stringenti. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 9 di 17 In particolare, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare principi ormai pacifici su vicende analoghe a quelle oggetto della presente controversia. La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l'obbligo di astensione deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica, ma anche con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell'obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411). Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica (Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956). L'incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica quindi o l'esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti [di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l'esaminatore (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1057) ed idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento (comunque inquadrabile nell'art. 51, comma 2, del c.p.c.)], ovvero la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per l'esistenza di una causa pendente tra le parti, o la sussistenza di grave inimicizia tra di esse. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 10 di 17 Poiché l'impossibilità dell'applicazione dell'analogia è giustificata dall'esigenza di tutela di certezza dell'azione amministrativa e della stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che neppure la presentazione di denuncia in sede penale da parte del ricusante nei confronti del commissario di concorso costituisce causa di legittima ricusazione, perché essa non è di per sé idonea a creare una situazione di causa pendente o di grave inimicizia (Consiglio di Stato, sez. III, 2 aprile 2014 n. 1577). Peraltro la grave inimicizia, per essere rilevante ai fini che interessano, deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in pregressi rapporti personali, derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni per cui è controversia, ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati (Consiglio di Stato, sez. V, 09/07/2015, n. 3443, T.a.r. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 09/06/2011, n. 336). Di tali stringenti requisiti per poter configurare la causa di incompatibilità non vi è prova concreta. E’ insomma pacifico che nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma possano essere oggetto di estensione analogica. L’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di subordinazione nel lavoro, non è riconducibile ad alcuno dei casi previsti dalle disposizioni invocate (Consiglio di Stato, sez. IV, 19/03/2013, n. 1606). Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 11 di 17 Su questo punto deve essere condivisa quella giurisprudenza del Consiglio di Stato che limita le estensioni dei casi di incompatibilità. L’art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel vietare la presenza nelle commissioni di concorso di “rappresentanti sindacali”, fa riferimento a quei soggetti che scontano la stabile partecipazione alle scelte del sindacato e l’appartenenza all’apparato organizzativo, rispetto alla partecipazione ad un organismo plurisoggettivo “in rappresentanza” del sindacato stesso, cioè quali portavoce delle relative istanze. Ai fini dell’accertamento dell’incompatibilità prevista per i dirigenti sindacali dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della posizione di rappresentanza svolta per il sindacato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4794 e in senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947). In altre occasioni il Supremo consesso ha interpretato in modo correttamente restrittivo la disposizione di cui il ricorrente invoca l’applicazione affermando che “L’art. 35 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi di pubblico impiego di «rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali», è diretto a preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici ed a scongiurare l’attribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri; tale disposizione non è quindi applicabile nel caso in cui il componente della commissione di concorso non sia stato designato da associazioni sindacali, ma sia https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 12 di 17 stato nominato dalla giunta comunale per la sua qualifica di funzionario comunale ("ratione officii"), sicché la circostanza che egli fosse iscritto a un’associazione sindacale, come pure che ne fosse l’unico iscritto nel comune e ne fosse il "referente", non hanno alcun rilievo (Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 23 ottobre 2007 n. 5572). Esclusa la sussistenza di un caso di incompatibilità, corretto è il richiamo effettuato dalla difesa dell’ASL a pagina 13 della memoria di costituzione depositata il giorno 11 febbraio 2016 laddove si afferma che il dott. Mocci veniva prescelto dall’Amministrazione in applicazione dell’art. 25 comma 1 lett. a) del d.P.R. 483/1997 in base al quale il Presidente della Commissione esaminatrice deve essere il dirigente di II livello nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso preposto alla struttura. La nomina è stata dunque effettuata in pedissequa applicazione della normativa di riferimento. I motivi 3, 4 e 5 possono essere esaminati congiuntamente. Nel verbale n. 1 si legge che “la valutazione di tutte le prove di concorso avverrà tenuto conto del grado di conoscenza dell’argomento oggetto della prova, della completezza, della chiarezza e correttezza dell’esposizione, di eventuali lacune o imprecisioni”. Come è noto, l'individuazione dei criteri e parametri di valutazione dei titoli e delle prove di concorso costituisce tipica manifestazione della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione d'esame, e in quanto tale sfugge a un penetrante sindacato giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. IV, 12/11/2015, n. 5137). https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 13 di 17 Nella fissazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso la Commissione è titolare di un'ampia discrezionalità, la quale, pur non precludendo in linea di principio il sindacato giurisdizionale, non consente, comunque, che nell'esercizio di questo il giudice possa sostituirsi alla Commissione medesima compiendo valutazioni di merito o di opportunità, potendo i criteri medesimi essere censurati solo nei casi di manifesta illogicità e irrazionalità (T.a.r. Lazio, Roma sez. II, 03/11/2015, n. 12406, Consiglio di Stato, sez. IV, 04/12/2013, n. 5760). Nel verbale n. 1 si legge: “La prova scritta verrà svolta secondo le modalità di seguito descritte. La Commissione predisporrà n. nove prove di pari difficoltà contenenti argomenti inerenti la materia oggetto del concorso…”. Una delle prove è stata estratta. In disparte la considerazione per cui la prova presentava la medesima difficoltà per tutti i candidati, vale comunque il principio in base al quale la scelta della stessa appartiene alla discrezionalità della Commissione. In particolare, la scelta e la formulazione delle prove concorsuali, ancorché di natura pratica, costituiscono valutazioni tecnico discrezionali di competenza della Commissione giudicatrice, come tali sottratte, in linea di principio, al sindacato di legittimità del g.a. (ex multis, T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 26/02/2013, n. 1134). Le contestazioni circa la valutazione della prova non possono trovare apprezzamento da parte del Collegio. Il margine di sindacabilità da parte del g.a. dei giudizi espressi sulle prove di concorso è piuttosto limitato, in quanto la valutazione delle prove dei candidati rientra nella discrezionalità tecnica della https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 14 di 17 Commissione di concorso, non censurabile in giudizio se non per illogicità o altri vizi estrinseci. La Commissione giudicatrice di concorso esprime, quanto alla sufficienza della preparazione del candidato, un giudizio tecnico - discrezionale caratterizzato da profili di puro merito non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. In altri termini, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che esse non sono sindacabili dal g.a., se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà "ictu oculi" rilevabile (T.a.r. Campania, Napoli, sez. IV, 19/11/2014, n. 5981). In ordine alle affermazioni relative all’asserito riconoscimento della grafia di alcuni candidati va osservato, conformemente a risalente ma del tutto condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, che “ai fini dell'osservanza del principio di segretezza e di anonimato della prova scritta nei pubblici concorsi, è necessaria e sufficiente la rigorosa applicazione delle regole formali preordinate dall'ordinamento giuridico per evitare l'identificabilità a priori degli elaborati nel contesto della specifica procedura concorsuale, a nulla rilevando la possibilità che uno o più commissari conoscano per scienza diretta la grafia di un candidato (per esempio, come nei concorsi interni, ove l'incarico di commissario è, di massima, svolto https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 15 di 17 da funzionari appartenenti allo stesso settore o ufficio del candidato), ché, in caso contrario, diverrebbe materialmente impossibile svolgere concorsi pubblici con prove scritte, non essendo mai possibile escludere il fatto che, per avventura, un commissario capisca a quale candidato appartiene l'elaborato da visionare (Consiglio di Stato, sez. V, 23/09/1997, n. 1003). Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato. Il Collegio non ritiene di accogliere l'istanza di cancellazione di alcune frasi ritenute offensive, contenute negli scritti difensivi della ricorrente, formulata dalla difesa della parte interveniente. Va semplicemente rilevato che il presupposto perché il Giudice possa disporre la cancellazione di alcune frasi da scritti difensivi, in quanto ritenute offensive, è che tali frasi siano espressione di un abuso della difesa, caratterizzato dall'intento di offendere la controparte o i suoi difensori. Risultano, viceversa, respinte da una consolidata giurisprudenza istanze di cancellazione dagli atti di causa comprese negli ordinari limiti dell'incarico professionale ricevuto dal difensore e non in grado, oggettivamente, di evidenziare un atteggiamento ostile di quest'ultimo nei confronti della parte avversa (cfr. in tal senso, fra le tante, T.a.r. Sicilia, Catania sez. IV, 12/09/2011, n. 2217 Ta.r. Veneto, 15.1.2003, n. 409; TAR Abruzzo, Pescara, 26.7.2002, n. 641; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22.5.2002, n. 4549; anche Cass., sez. I civ. 20.11.2004, n. 805, che esclude l'applicabilità dell'art. 89 c.p.c. quando le espressioni, asseritamente offensive, "non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo....ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa...siano preordinate a dimostrare, https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy attraverso una 28/12/2016 Pagina 16 di 17 valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni"). Tenuto conto dei criteri sopra illustrati, le espressioni utilizzate dalla difesa della ricorrente appaiono volte semplicemente a dimostrare l'inattendibilità delle tesi difensive dell’interveniente e nulla più. Si tratta, in definitiva, di espressioni che, benché espressione di enfasi difensiva, appaiono inerenti all'esercizio del diritto di difesa, al di fuori di qualsiasi intento ostile o denigratorio. L'istanza di cancellazione in esame, pertanto, non può che essere respinta. Le spese, stante la assoluta particolarità della questione sottoposta al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 8 giugno 2016 e 21 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Caro Lucrezio Monticelli, Presidente Antonio Plaisant, Consigliere Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Gianluca Rovelli IL PRESIDENTE Caro Lucrezio Monticelli https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016 Pagina 17 di 17 IL SEGRETARIO https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 28/12/2016