Addetti Guardiania e Portierato

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Addetti Guardiania e Portierato
Addetti Guardiania e Portierato
( DAL 01/02/2013 AL 31/01/2015 ) CCNL 11/01/2013
Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno 11/01/2013, in Benevento, tra l’associazione d’impresa Sindacato Datoriale Autonomo (in sigla
SIDA) nella persona del dott. Giacomo Busiello, su delega della presidenza nazionale, e il Sindacato Sociale
e Lavoro Insieme (in sigla Sindacato SLI) nella persona del Dott. Giovanni Nappi segretario generale, si è
stipulato l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da società (anche
cooperative) che svolgono prevalentemente un servizio di “Guardiania e Portierato” per conto terzi.
Il presente CCNL decorre, sia per la parte normativa che per la parte economica, dall’1/2/2013 ed è valevole
sino al 31/01/2015.
Premesse
Da un’attenta analisi della contrattazione nazionale vigente, le organizzazioni firmatarie del presente
contratto hanno potuto constatare l’assenza di un contratto che disciplinasse solo ed esclusivamente il
settore della “guardiania e portierato”, per i casi in cui tale attività venisse svolta da personale non assunto
direttamente dai proprietari di fabbricati, dagli amministratori di condominio, dai titolari delle attività
commerciali o dagli enti pubblici i cui locali o luoghi di lavoro vengono – appunto - custoditi e sorvegliati,
oppure da istituti di vigilanza armata o da cooperative di lavoro multi service.
I lavoratori a cui si rivolge il presente contratto sono quelli alle dipendenze di società (anche cooperative)
che svolgono la propria opera a favore di terzi committenti (imprese, amministratori di condominio, proprietari
di fabbricati e immobili, enti pubblici) ed esclusivamente nell’ambito dell’attività di “guardiania e portierato”.
TITOLO I - Parte generale
Art. 1 Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio
nazionale il rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti da società (anche cooperative) che svolgono
esclusivamente un servizio di “Guardiania e Portierato” per conto terzi.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Art. 2 Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne
effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all’1% della retribuzione
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lorda di fatto così come fissata dal presente contratto, salvo diversa comunicazione delle strutture sindacali
firmatarie.
TITOLO III - Classificazione e mansioni dei lavoratori
Art. 3 Classificazione dei lavoratori e relative mansioni
I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono suddivisi nelle seguenti categorie ( A e B ):
Categoria A) - Lavoratori addetti al servizio di guardiania e portierato.
A1) Operai. Addetti a servizi di portierato che prestano la loro opera per la guardiania e la sorveglianza (non
armata) di stabili, industrie, capannoni, parchi e condomini in genere, senza alcuna ulteriore mansione
accessoria o aggiuntiva.
Nello specifico saranno incaricati alla vigilanza, sorveglianza (non armata) e custodia dello stabile o di ogni
spazio e luogo (condominio, parco, esercizio commerciale, capannoni, stabili, etc.) oggetto del contratto in
essere tra datore di lavoro e committente, evitando ingombri ed attività negli spazi, ingressi e transiti non
autorizzati (con possibilità di attuare sistemi di registrazione degli stessi passaggi), uso non diligente di
eventuali impianti di ascensore, montacarichi e citofoni;
A2) Operai. Addetti a servizi di portierato che prestano la loro opera per la guardiania e la sorveglianza (non
armata) di stabili, industrie, capannoni, parchi e condomini in genere, con svolgimento di ulteriori mansioni
accessorie o aggiuntive a quella principale (pulizia generale, non specializzata, dei luoghi custoditi;
smistamento di posta o attività simili).
Nello specifico, oltre a quanto previsto per la categoria A1, saranno incaricati alla pulizia generale e non
specializzata degli spazi oggetto della prestazione, alla distribuzione della corrispondenza ordinaria e
straordinaria con delega degli interessati, ad ogni altra prestazione inerente allo spazio-luogo custodito
secondo le consuetudini in essere presso lo stesso, che potranno essere regolate di volta in volta; Il datore
di lavoro, in questo caso, deve fornire ai lavoratori gli strumenti e le materie di consumo per l’espletamento
delle prestazioni accessorie.
Categoria B) - Lavoratori con funzioni amministrative.
B1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo, e con autonomia organizzativa nell’ambito
delle direttive ricevute, funzioni ad alto contenuto professionale (di tipo amministrativo-burocratico).
B2) Impiegati di concetto. Lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportino conoscenze ed
esperienze tecnico-professionali ed eventuale coordinamento di altri lavoratori: addetti alle segreterie con
mansioni di concetto, impiegati di concetto, programmatori informatici , tecnici, contabili di concetto.
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B3) Impiegati d’ordine. Lavoratori addetti alla segreteria con mansioni d’ordine, operatori informatici, addetti
a servizi esterni per disbrigo commissioni.
Sono esclusi dall’applicazione del presente contratto i lavoratori alle dipendenze dirette di proprietari di
fabbricati, amministratori di condominio, titolari di attività commerciali o enti pubblici, istituti di vigilanza
armata, società cooperative di lavoro multi service.
Art. 4 Guardiola e servizi igienici, indennità di disagio
La guardiola (o altro luogo fisico e stabile) di servizio eventualmente assegnato ai lavoratori addetti alla
guardiania e portierato deve essere consona e dignitosa e dovrà essere fornita di servizi igienici e di ogni
altro servizio indispensabile per operare al meglio.
Qualora l’edificio, o altro luogo da sorvegliare oggetto del contratto tra la società ed il terzo committente, non
consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo ( e sempre con il
consenso dei lavoratori interessati) soluzioni alternative.
In quest’ultimo caso, e solo in quest’ultimo caso (impossibilità di offrire servizi idonei direttamente nello
spazio assegnato al lavoratore), al lavoratore dovrà essere riconosciuta una indennità di disagio pari ad euro
100,00 lordi per 13 mensilità, da aggiungersi alla retribuzione base così come definita e fissata nella tabella
di cui all’art. 30 del presente contratto.
Art. 5 Responsabilità per danni
I lavoratori sono responsabili dei danni dipendenti da loro colpa grave nell’esercizio delle proprie mansioni.
Art. 6 Divieto di esercizio contemporaneo di altre attività
I lavoratori addetti al servizio di guardiania e portierato assunti a tempo pieno non possono esercitare altra
attività lavorativa durante l’orario di lavoro.
Art. 7 Quadri - indennità di funzione
Ai quadri verrà corrisposta un’indennità di funzione pari ad euro 170,00 lordi per 13 mensilità, da aggiungersi
alla retribuzione base retribuzione base così come definita e fissata nella tabella di cui all’art. 30 del presente
contratto.
TITOLO IV - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 Costituzione rapporto di lavoro
L’assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento e dovrà
risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
- data di assunzione
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- durata del periodo di prova
- qualifica, categoria e mansione del lavoratore
- retribuzione globale di fatto
- orario di lavoro.
Art. 9 Documentazione
Per essere assunto in servizio il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- documento di riconoscimento
- certificato di stato di famiglia
- attestato iscrizione centro per l’impiego
- codice fiscale.
Art. 10 Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto.
Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con
preavviso di 7 giorni.
Scaduto il periodo di prova senza che sia stata data disdetta il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti.
Il periodo di prova per le categoria A è di 30 giorni di calendario, per la categoria B è pari, invece, a 60 giorni
di calendario.
Art. 11 Apprendistato
L’apprendistato è ammesso per la categoria A), limitatamente al profilo A2, e per la categoria B), eccetto che
per il profilo B1) Quadri, di cui all’art. 3 del presente contratto.
Le assunzioni degli apprendisti saranno disciplinati da quanto previsto dalla normativa in materia vigente (in
particolare dal Decreto legislativo n. 167/2011).
La retribuzione dell’apprendista viene calcolata sulla retribuzione globale di fatto del lavoratore qualificato:
- 70% per i primi dieci mesi
- 80% dall’undicesimo al ventesimo
- 90% dal ventunesimo al trentesimo
- 100% per periodi successivi.
Art. 12 Contratti a tempo determinato
Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 6/9/2001 n. 368.
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Art. 13 Lavoro a tempo parziale
Ai contratti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme di cui al D.Lgs. 25/2/2000 n. 61.
L’orario settimanale di lavoro dovrà comunque risultare da atto scritto al momento dell’assunzione e dovrà in
ogni caso essere non inferiore a 12 ore settimanali.
TITOLO V - Orario di lavoro - lavoro notturno - festivo - straordinario
Art. 14 Orario di lavoro – Giornata di riposo settimanale
La media totale delle ore lavorative settimanali è stabilita per i lavoratori addetti al servizio di guardiania e
portierato, assunti full time, in 42 ore distribuite su 6 giorni per i lavoratori della categoria A) e in 36 ore
distribuite in 6 giorni per i lavoratori della categoria B).
Detta media, attese le esigenze di sorveglianza e custodia degli spazi differenziate in funzione dei diversi
periodi dell’anno, può essere calcolata su base annua.
La giornata di riposo, per i lavoratori della categoria A) non è necessariamente la domenica.
Per i lavoratori appartenenti alla categoria B) la giornata di riposo è necessariamente la domenica.
Art. 15 Lavoro domenicale, festivo e notturno
La domenica non viene considerata giorno festivo, in considerazione della peculiarità delle prestazioni.
Il lavoro domenicale, comunque, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 5%.
Il lavoro notturno, compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata
del 10%.
Il lavoro festivo, ad esclusione dunque di quello effettuato nelle domeniche, è retribuito con la normale paga
oraria maggiorata del 15%.
Art. 16 Lavoro straordinario
Si considerano ore di lavoro straordinario quelle effettuate in eccesso rispetto alla media totale delle ore
lavorative settimanali previste dall’art.14 del presente contratto.
Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%.
Il lavoro straordinario notturno, compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00, è retribuito con la normale paga
oraria maggiorata del 25%.
Il lavoro straordinario festivo diurno, ad esclusione di quello effettuato nelle domeniche (che non vengono
considerate giornate festive), è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%.
Il lavoro straordinario festivo notturno, ad esclusione di quello effettuato nelle domeniche (che non vengono
considerate giornate festive), è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
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TITOLO VI - Festività - Ferie - Congedi - Permessi
Art. 17 Festività
Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo sono le seguenti:
- Anniversario della liberazione ( 25 aprile)
- Festa del lavoro (1° maggio)
- Capodanno (1° gennaio)
- Epifania (6 gennaio)
- Lunedì di Pasqua
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Assunzione (15 agosto)
- Ogni Santi (1° novembre)
- Immacolata Concezione (8 dicembre)
- S. Natale
- S. Stefano (26 dicembre)
- Patrono della città.
In caso di coincidenza della festa del S. Patrono con una delle festività sopra elencate, il giorno di riposo
verrà spostato ad altra data.
Art. 18 Periodo di ferie
Per tutti i lavoratori il periodo annuale di ferie è stabilito in 26 giorni lavorativi. Durante il periodo di ferie il
lavoratore ha diritto alla normale retribuzione.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in
proporzione ai mesi di servizio prestati.
Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne comunicazione al datore di lavoro con
l’invio del certificato medico entro quarantotto ore; l’interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia è
disciplinata dalla vigente normativa.
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione datoriale.
Art. 19 Permessi retribuiti
I permessi individuali retribuiti non possono eccedere le 50 ore annue e possono essere fruiti per un minimo
di 2 ore e per un massimo di 1 giorno, salvo il caso di grave lutto familiare (parenti entro il 2° grado o
coniuge) per il quale compete un massimo di 3 giorni di calendario.
In caso di lavoro a tempo parziale i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario
pattuito.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno 48 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore.
I permessi non fruiti nell’anno verranno pagati con retribuzione oraria.
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Art. 20 Congedo matrimoniale
Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
Art. 21 Richiamo al servizio militare
Per quanto riguarda il presente articolo valgono le norme di legge in materia; il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto.
Il lavoratore che non riprende servizio entro 30 giorni dalla fine del congedo è considerato dimissionario.
TITOLO VII - Trattamento di malattia
Art. 22 Malattia ed infortunio, indennità
Per il trattamento in caso di malattia ed infortunio si fa richiamo alle norme legislative in materia.
Non è prevista alcuna integrazione da parte del datore di lavoro oltre quelle stabilite dalla vigente
legislazione in materia.
Art. 23 Gravidanza, puerperio e assistenza ai portatori di handicap, indennità
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in
materia, così come per l’assistenza ai portatori di handicap.
Non è prevista alcuna integrazione da parte del datore di lavoro oltre quelle stabilite dalla vigente
legislazione in materia.
TITOLO VIII - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 24 Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi
I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere registrati a norma di legge all’INPS ed all’INAIL.
TITOLO IX - Trattamento economico
Art. 25 Definizione di retribuzione
La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello cui si
riferisce.
La retribuzione base è costituita dai minimi tabellari per i diversi inquadramenti dei lavoratori indicati nella
tabella di cui all’art. 30.
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Art. 26 Tredicesima mensilità
Il lavoratore avrà diritto, entro il mese di dicembre, alla corresponsione di una tredicesima mensilità pari alla
retribuzione spettantegli per detto mese.
La tredicesima verrà corrisposta per intero, salvi i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio
militare e i casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno. In tali casi il lavoratore
ha diritto a tanti dodicesimi delle mensilità di servizio.
Art. 27 Determinazione paga oraria e giornaliera
La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione globale di fatto (così come definita dal successivo art. 28
del presente contratto) per il coefficiente 173.
La paga giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione globale di fatto (così come definita dal successivo art.
28 del presente contratto) per il coefficiente 26.
Art. 28 Retribuzione globale di fatto
La retribuzione globale di fatto comprende:
1) retribuzione base (minimo tabellare)
2) eventuale indennità a carattere continuativo
3) scatti di anzianità.
Art. 29 Scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità sono triennali e determinati nel numero massimo di 10.
Ogni lavoratore appartenente alla categoria degli addetti al servizio di guardiania e portierato, alla
maturazione del proprio scatto, avrà diritto ad un importo di euro 15,00 lordi.
Ogni lavoratore appartenente alla categoria dei lavoratori con funzioni amministrative, alla maturazione del
proprio scatto, avrà diritto ad un importo di euro 25,00 lordi.
Art. 30 Tabelle retributive
Le tabelle indicate con le lettere A e B riportate in questo articolo fanno parte integrante del presente
contratto.
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TABELLA A - Categoria A) - Lavoratori addetti al servizio di guardiania e portierato.
Valori mensili
Retribuzione base dal 01.02.2013 al 31.01.2015
A1) Operai senza servizi aggiuntivi - Paga Base /Minimo Tabellare
in euro (per 13 mensilità)
1.100,00
A2) Operai con servizi aggiuntivi - Paga Base /Minimo Tabellare
1.230,00
TABELLA B - Categoria B) - Lavoratori con funzioni amministrative.
Retribuzione base dal 01.02.2013 al 31.01.2015
B1) Quadri - Paga Base /Minimo Tabellare 1
Valori mensili
in euro (per 13 mensilità)
1.665,00
B2) Impiegati di concetto - Paga Base /Minimo Tabellare
1.530,00
B3) Impiegati d’ordine - Paga Base /Minimo Tabellare
1.340,00
TITOLO X - Risoluzione del rapporto di lavoro-preavviso
Art. 31 Preavviso lavoratori Categoria A
I datori di lavoro ed i portieri sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle
seguenti misure:
- profilo A1: 15 giorni
- profilo A2: 30 giorni
Il preavviso non è dovuto in caso di risoluzione del rapporto per giusta causa.
Art. 32 Preavviso lavoratori Categoria B
I datori di lavoro ed i portieri sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle
seguenti misure:
- profilo B1: 3 mesi
- profilo B2: 2 mesi
- profilo B3: 30 giorni
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Per i quadri è prevista, in aggiunta alla paga base, una indennità di funzione così come definita all’art. 7 del presente
contratto
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Il preavviso non è dovuto in caso di risoluzione del rapporto per giusta causa.
Art. 33 Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione dal servizio, il dipendente ha diritto a un trattamento di fine rapporto determinato
in base alle disposizioni di cui alla legge 29/5/1982 n. 297 e/o successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO XI - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità, con i provvedimenti seguenti:
- rimprovero verbale e rimprovero scritto
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di gg. 3
- licenziamento
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri.
La sospensione può essere inflitta per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l’applicazione del
rimprovero.
Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze gravissime, compresa l’ubriachezza
in servizio (o cause simili), che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario.
Tutti i provvedimenti disciplinari si applicano nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n.
300/70.
Il lavoratore che sia rimasto assente dal servizio per più di tre giorni è ritenuto dimissionario.
TITOLO XII - Decorrenza - Durata - Procedura di Rinnovo
Art. 35 Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dall’1/2/2013 e scadrà il 31/1/2015.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno almeno cinque mesi prima della scadenza.
Le parti sottoscrittrici si impegnano a rivedere la parte economica al primo rinnovo.
Letto, approvato e sottoscritto
Dott. Giacomo Busiello – SIDA
Dott. Giovanni Nappi – Sindacato SLI
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