“Decreto Sofferenze” (DL 59/2016)

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Pegno non possessorio e Patto Marciano
Legge di conversione del “Decreto Sofferenze” (D.L. 59/2016)
Non-possessory pledge and Patto Marciano
Conversion law of “Decreto Sofferenze” (D.L. 59/2016)
Pegno non possessorio e Patto Marciano
Legge di conversione del “decreto sofferenze” (D.L. 59/2016)
In data 3 luglio 2016 è entrata in vigore la legge 30 giugno 2016 n. 119, di conversione del
decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, al quale sono state apportate alcune rilevanti modifiche.
Il decreto legge 59 aveva, tra le altre cose, introdotto (i) una nuova forma di diritto reale di
garanzia a tutela dei creditori, c.d. “pegno mobiliare non possessorio”, e (ii) il cosiddetto
“patto marciano”, che per i finanziamenti garantiti da bene immobile, consente che questo passi
nella proprietà del creditore in caso di inadempimento del mutuatario alle obbligazioni del
contratto di finanziamento.
Con la legge di conversione l’istituto del pegno mobiliare non possessorio è stato disciplinato
in maniera più organica, prevedendosi che l’iscrizione nell’apposito registro presso l’Agenzia delle
Entrate abbia effetto ai fini dell’opponibilità ai terzi e non, come inizialmente stabilito dal decreto
legge, ai fini della costituzione del pegno medesimo.
Ciò che maggiormente rileva è l’introduzione, ad opera della legge di conversione, dei nuovi
commi 7 bis, 7 ter e 7 quater all’articolo 1 del decreto legge, relativo, appunto, al pegno mobiliare
non possessorio e finalizzati a disciplinare sia le modalità di opposizione avverso l’escussione, sia
le procedure per ottenere l’esecuzione specifica sui beni oggetto del pegno.
A seguito dell’intimazione notificata ad istanza del creditore, al verificarsi di un evento che
legittima l’escussione del pegno, il debitore ha ora la facoltà di proporre opposizione, regolata dal
rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. e che, in presenza di gravi motivi, può
determinare la sospensione da parte del Giudice dell’escussione.
Al di fuori dei casi di opposizione, a fronte dell’escussione il debitore – o il terzo concedente – è
tenuto a consegnare il bene oggetto della garanzia entro 15 giorni dalla notifica della predetta
intimazione (salvo ove un termine differente sia previsto dal contratto). In difetto, il creditore è
legittimato a rivolgersi all’ufficiale giudiziario affinché proceda secondo le norme dettate dal
codice di procedura civile per l’esecuzione per consegna o rilascio. Nel caso in cui il pegno sia
stato trasferito sul corrispettivo della vendita del bene oggetto della garanzia, l’ufficiale giudiziario
potrà ricercare i relativi crediti e procedere alla loro riscossione.
Infine, per l’ipotesi in cui il bene – o il credito – oggetto di pegno sia già sottoposto a esecuzione
forzata per espropriazione, il Giudice dell’esecuzione potrà autorizzare il creditore all’escussione
del pegno, stabilendone tempi e modi. L’eventuale eccedenza di valore dovrà essere corrisposta
in favore della procedura esecutiva (fatto salvo il credito degli aventi diritto a prelazione sorta
anteriormente alla costituzione del pegno).
Per quanto attiene al patto marciano previsto dall’art. 2 del decreto legge, che ha introdotto
l’articolo 48 bis al d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), consentendo a banche e agli altri
soggetti autorizzati a concedere finanziamenti al pubblico di ottenere, in caso di inadempimento,
il trasferimento in proprio favore dell’immobile del debitore mutuatario (o del terzo) concesso a
garanzia del finanziamento, la legge di conversione ha in primo luogo esteso la durata
dell’inadempimento legittimante il trasferimento dell’immobile concesso in garanzia.
Specificamente, è necessario che il mancato pagamento si protragga da oltre nove mesi (e non
più sei come inizialmente stabilito dal decreto legge), ma nel caso in cui alla scadenza della prima
delle rate non pagate il debitore abbia già rimborsato il finanziamento in misura pari ad almeno
l’85% della quota capitale, il periodo di inadempimento è elevato a dodici mesi.
Già con l’approvazione del decreto legge era stato previsto che nel caso di finanziamento già
garantito da ipoteca, il patto marciano trascritto prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
successivamente all’iscrizione ipotecaria. La legge di conversione ha precisato che la disposizione
appena descritta opera anche quando l’immobile è stato sottoposto a espropriazione forzata in
forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto marciano ma successivamente
all’iscrizione dell’ipoteca (e fatti salvi gli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, e
dell’assegnazione).
Viene inoltre disciplinata in maniera più organica l’attività di stima dell’immobile oggetto di
garanzia ad opera del perito che deve comunicare, entro sessanta giorni dalla nomina, la
relazione giurata al debitore o all’eventuale terzo datore e al creditore, legittimati ora a
sottoporre, entro dieci giorni, specifiche note al perito, che entro i successivi dieci giorni dovrà
effettuare nuova comunicazione della stima rendendo i richiesti chiarimenti.
Con la legge di conversione viene infine chiarito che la trascrizione del patto marciano fa collocare
nello stesso grado le spese e gli interessi, così come previsto dall’art. 2855 c.c. per l’iscrizione
ipotecaria.
Nonostante le richieste di alcune associazioni di categoria, non è stata prevista dalla legge di
conversione la possibilità che il trasferimento dell’immobile possa automaticamente estinguere
l’intero credito, anche se di valore superiore, con la conseguenza che la banca non soddisfatta
potrà rivalersi su altri beni della società debitrice e sui terzi garanti.
Meritano inoltre menzione alcune ulteriori modifiche introdotte in sede di conversione, relative a
procedure esecutive e fallimentari. Nell’ambito di esecuzioni forzate è ora previsto dall’art. 596
c.p.c. che il progetto di distribuzione tenga conto anche di creditori i cui crediti siano oggetto di
controversia, a condizione che venga prestata una fideiussione a prima richiesta idonea a
garantire la restituzione alla procedura delle somme che dovessero risultare ripartite in eccesso.
Analoga fideiussione viene quindi richiesta dall’art. 110 della Legge Fallimentare per la redazione
del progetto di ripartizione ad opera del curatore, che può tenere conto, in presenza di detta
fideiussione, dei creditori che hanno proposto impugnazione avverso lo stato passivo.
Per ulteriori informazioni contattare:
Paolo Bonolis
Partner
[email protected]
Gianfabio Florio
Associate
[email protected]
Non-possessory pledge and Patto Marciano
Conversion law of “Decreto Sofferenze” (D.L. 59/2016)
On 3 July, 2016, Law Decree no. 59 of 3 May 2016 was converted into Law no. 119 of 30 June
2016, through various amendments.
Law Decree no. 59, introduced inter alia, (i) a new form of security interest aiming at protecting
creditors, namely “non-possessory pledge”, and (ii) the so called “patto marciano”, which
allows the lender, in case of loans secured by property, to obtain the transfer of such property
upon default by the borrower.
The conversion law provides for a more systematic discipline of the non-possessory pledge,
specifying that the registration of the pledge in the register held by the Tax Authority is a
condition for the enforceability of same against third parties rather than for its validity, as
initially provided for by the Law Decree.
The most important amendment brought by the conversion law in relation to the nonpossessory pledge, is the introduction of the new paragraphs 7 bis, 7 ter e 7 quater of article 1
of the Law Decree no. 59 which regulate the opposition procedures against the enforcement of
the pledge and the procedures required for the appropriation/sale of the pledged assets.
Following to the enforcement of the pledge, the debtor is now entitled to file opposition, which
is governed by the interim proceedings rules as set out under articles 702 bis et seqq. of the
Italian Civil Procedural Code and could even cause the suspension of the procedure by the
Judge.
Save for the cases of suspension granted in the course of the enforcement, the debtor – or the
third party grantor - shall deliver the secured assets within 15 days (save where a different
period is specified in the contract). If the debtor – or third party grantor – does not comply, the
creditor will be entitled to request assistance of the Court’ bailiffs to force delivery. If the pledge
has been transferred over the proceeds of the sale of the pledged assets to third party buyers,
the bailiff can search the relevant credits and proceed with their collection from such buyers.
Finally, if the pledged asset – or credit – is already subject to enforcement procedures for
expropriation, the Court can authorise the creditor to enforce the pledge, setting out the specific
methods and timings. Any excess in value must then be paid in favor of the enforcement
procedure (without prejudice to creditors having pre-emption rights created before the creation
of the pledge).
With regard to the patto marciano, reference is made to art. 2 of the Law Decree, which
introduced article 48 bis to the Legislative Decree no. 385/1993 (Consolidated Banking Act),
allowing banks and other entities authorised to grant credit facilities to obtain the transfer in
their favor of the property of the borrower (or third party guarantor) granted as security of the
loan, in case of default by the borrower.
According to the conversion law, the default must continue for more than nine months (rather
than six months as originally established by the Law-Decree); however, if upon expiration of
the first unpaid instalment the borrower has already reimbursed at least 85% of the principal
component of the loan, the default period is increased to twelve months.
The Law Decree already provided that if the loan is secured by mortgage, the patto marciano
prevails over registrations perfected after the registration of the mortgage.
The conversion law specifies that such provision applies also when the property has been
subject to enforcement by means of a distraint (pignoramento) registered after the registration
of the mortgage but prior to registration of the patto marciano.
The conversion Law also provides for a more detailed procedure of assessment of the secured
properties.
Specifically, the appraiser shall communicate within 60 days the report to the borrower or the
third party guarantor, and to the creditor, which are now entitled to submit, within ten days,
specific comments to the report.
The appraiser shall then provide the requested clarifications within the following 10 days.
Finally, conversion law made clear that the registration of the patto marciano will cause costs
and interests of the credit to have the same ranking of the principal component, similarly to
what is provided by article 2855 of the Italian Civil Code for the registration of mortgages.
Despite the requests by certain associations, the conversion law did not provide for the
possibility that the transfer of the property to the creditor causes the discharge of the whole
indebtedness, even if of higher amount, with the result that the bank not fully satisfied can
start further enforcement procedures over other assets of the debtor and against third party
guarantors.
Additional amendments set by the conversion law for enforcement and bankruptcy procedures
are worth mentioning.
In the course of enforcement procedures, art. 596 of Italian Civil Procedural Code has been
amended in so that the distribution plan may include the position of creditors whose credits are
disputed, provided that a first-demand guarantee is provided to secure the possible
reimbursement of any sum which shall result to be paid in excess to said creditor.
According to art. 110 of Bankruptcy Law, the distribution plan drafted by the Receiver may also
include credits which are not yet definitely admitted to the liabilities of the bankrupt company,
provided that the relevant creditors issue such first demand guarantee.
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