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(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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N. L 19/ 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 114/77 DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 1977
relativo al regime di importazione di taluni prodotti tessili originari di
Singapore
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
sivo dei volumi autorizzati a norma delle attuali condi­
zioni di importazione al fabbisogno di approvvigiona­
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
mento dei mercati ;
europea, in particolare l'articolo 1 1 3,
considerando la necessità di garantire che gli obiettivi
dell'accordo non siano aggirati con importazioni indi­
rette di prodotti originari di Singapore ;
vista la proposta della Commissione,
considerando
che,
nel
quadro
dell'accordo
sul
commercio internazionale dei tessili, la Comunità
economica europea e la Repubblica di Singapore
hanno negoziato un accordo sul commercio di
prodotti tessili ; che la Commissione ha presentato al
Consiglio una raccomandazione di regolamento rela­
tiva alla conclusione di detto accordo, in appresso
considerando che i limiti quantitativi previsti dall'ac­
cordo si applicano alle esportazioni da Singapore e
che di conseguenza occorre imputare le merci impor­
tate al limite quantitativo in vigore per l'anno in cui
tali merci sono state esportate da Singapore ;
denominato « accordo » ;
considerando che per taluni prodotti tessili l'accordo
considerando la necessità, per applicare l'accordo, di
adottare un regime di importazione per i prodotti in
questione ;
stabilisce una procedura di consultazione che consente
di adottare misure di salvaguardia in caso di effettivo
rischio di disorganizzazione del mercato ; che, confor­
memente a questa procedura, la Repubblica di Singa­
considerando che l'accordo comporta per la Comunità
l'obbligo di autorizzare l'importazione di taluni
delle esportazioni di alcuni prodotti tessili in taluni
Stati membri ; che l'osservanza di questi limiti quanti­
tativi sarà garantita da un sistema di controllo bilate­
prodotti tessili entro i limiti quantitativi previsti, la cui
osservanza sarà garantita da un sistema di controllo
pore si è impegnata ad introdurre un'autolimitazione
rale ;
bilaterale ;
considerando che è pertanto opportuno fissare i limiti
considerando che è pertanto opportuno adottare dispo­
sizioni adeguate, valide nella Comunità per gli anni
1976 e 1977, nonché i criteri per la ripartizione dei
limiti quantitativi concordati con la Repubblica di
Singapore ;
considerando che, a causa delle rilevanti disparità
esistenti fra le condizioni alle quali sono attualmente
soggette le importazioni dei prodotti in questione
negli Stati membri e della particolare sensibilità
quantitativi applicabili all'importazione di questi
prodotti negli Stati membri interessati, nonché le rela­
tive modalità di gestione da parte degli Stati membri ;
considerando che l'accordo stipula che i prodotti intro­
dotti nel territorio doganale della Comunità in regime
di perfezionamento attivo o con un altro regime di
ammissione temporanea e riesportati da questo terri­
torio tali e quali o dopo trasformazione non saranno
imputati ai limiti quantitativi convenuti ;
dell'industria tessile della Comunità, dette condizioni
di importazione possono essere uniformate solo
progressivamente ; che a tale scopo è necessario in
particolare adottare, come criterio di ripartizione dei
limiti quantitativi comunitari , l'adeguamento progres­
considerando che, in base all'accordo sul commercio
internazionale dei tessili , su cui si fonda l'accordo, e
precisamente in base all'articolo 12, l'accordo non si
applica ai prodotti tessili di seta, di lino o di ramié ;
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considerando che i limiti quantitativi fissati per 1 anno
1975 dall'accordo non sono stati interamente utilizzati
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zione non vengono imputati ai limiti quantitativi di
cui al paragrafo 1 .
e che la Repubblica di Singapore ha notificato alla
Comunità l'intenzione di riportarne le frazioni inutiliz­
zate al 1976 nella misura autorizzata dall'articolo 7
Articolo 2
dell'accordo,
1.
Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'importazione nella
Comunità dei prodotti tessili originari di Singapore
indicati nell'allegato B non è soggetta a restrizioni
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . L'importazione nella Comunità dei prodotti
tessili indicati nell'allegato A, originari di Singapore
ed esportati tra il 1° gennaio 1976 ed il 31 dicembre
1977, è soggetta ai limiti quantitativi concordati tra la
Comunità e la Repubblica di Singapore e indicati in
detto allegato.
2. I limiti quantitativi sono ripartiti tra gli Stati
membri secondo la procedura di cui al regolamento
(CEE) n . 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970,
quantitative.
2. Negli Stati membri indicati nell'allegato B,
l'importazione dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1
esportati da Singapore tra il 1° gennaio 1976 e il 31
dicembre 1977 è soggetta ai limiti quantitativi indicati
in detto allegato.
Questi limiti quantitativi possono essere modificati
secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n.
1023/70, in particolare all'articolo 11 .
3.
I paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono applicabili
ai limiti quantitativi di cui al presente articolo.
relativo all'instaurazione di una procedura comune di
gestione dei contingenti quantitativi ('), in particolare
all'articolo 11 , in modo da consentire l'espansione e lo
sviluppo ordinato del commercio dei tessili, nonché il
riporto e l'anticipo da un anno all'altro.
La ripartizione viene nondimento effettuata in base ai
volumi d'importazione ammessi alle condizioni attual­
mente applicate negli Stati membri e comporta
aliquote di incremento annuo notevolmente più
elevate per gli Stati membri nei quali questi volumi
sono relativamente più bassi, in modo da ravvicinarla
progressivamente al fabbisogno di approvvigiona­
mento dei mercati .
3 . Le autorità competenti degli Stati membri inte­
ressati autorizzano l'importazione dei prodotti di cui al
paragrafo 1 nei limiti quantitativi fissati, automatica­
mente e senza ritardo, su presentazione da parte
dell'importatore dell'originale della licenza di esporta­
zioné esportazione rilasciata dalle autorità competenti
della Repubblica di Singapore, contenente gli
elementi indicati nell'allegato C.
4.
Le importazioni autorizzate sono imputate ai
limiti quantitativi validi per l'anno in cui i prodotti
sono stati imbarcati nel territorio di Singapore per
essere esportati nella Comunità.
5. I prodotti introdotti nel territorio doganale della
Comunità in regime di perfezionamento attivo o con
un altro regime di ammissione temporanea e riespor­
tati da questo territorio tali e quali do dopo trasforma­
(') GU n . L 124 dell'8 . 6. 1970, pag. 1 .
ci rticolo 3
L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili
indicati qui di seguito, originari di Singapore e
accompagnati da un certificato rilasciato e vistato dalle
competenti autorità della Repubblica di Singapore e
completo degli elementi indicati nell'allegato D, non
è soggetta a restrizioni quantitative :
a) tessuti di cotone di fabbricazione artigianale fami­
liare su telaio a mano, contenenti non più del 5 %
in peso di fibre tessili sintetiche o artificiali, consi­
stenti in articoli tradizionalmente del tipo tessuto
su telaio a mano ed effettivamente tessuti su telaio
in cui la forza motrice viene fornita esclusivamente
dagli operatori (in cui cioè i tre movimenti princi­
pali della tessitura, vale a dire la formazione del
passo, l'inserzione della trama e la battitura,
vengono operati a mano o col piede senza ricorrere
ad altre fonti di energia) ;
b) prodotti dell'artigianato familiare, ottenuti da detti
tessuti fabbricati su telaio a mano ;
c) prodotti tessili tradizionali del folklore di Singa­
pore, tagliati, cuciti o lavorati altrimenti a mano, a
domicilio, in officine del tipo a produzione artigia­
nale familiare .
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri . .
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1977.
Per il Consiglio
Il Presidente
Anthony CROSLAND
ALLEGATO A
Limiti quantitativi di cui all'articolo 1
Limiti quantitativi (1 000 pezzi)
Cate­
N. della
tariffa
Voce Nimexe
goria n.
doganale
( 1976)
Descrizione delle merci
1
lo. 11 . 1975 —
31 . 12 . 1976
comune
Sottovesti (biancheria da dosso per uomo e
per ragazzo, compresi i colli, colletti,
sparati e polsini :
ex 61.03
61.03-11 ; 15 ; ex
19
— Camicie e camicette non di seta, di
cascami di seta o di lino o ramié
4 328
1977
3 932
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ALLEGATO B
Limiti quantitativi di cui all'articolo 2
N. della
Categoria
tariffa
Voce NIMEXE
n.
doganale
( 1976)
Descrizione delle merci
Stato
membro
Limiti
Unita
comune
2
55.09
Altri tessuti di cotone
55.09-tutte le voci
Francia
1 000 kg
quantitativi
( 1976)
1 320
666
Italia
di cui :
2a
ex 55.09
55.09-03 ; 04 ;
51 ; 52 ; 53 ; 54 ;
56 ; 57 ; 59 ; 61 ;
64 ; 65 ; 66 ; 67 ;
ex 71 ; 81 ; 82 ;
84 ; 86 ; 87 ; 92 ;
05 ;
55 ;
63 ;
69 ;
83 ;
93 ;
Altri tessuti di cotone :
Francia
1 000 kg
Francia
pezzi
2 090 000
Francia
pezzi
1 760 000
Francia
pezzi
( 1 . 9 . 1976 -
300
— non grezzi né imbianchiti
97
3
Indumenti esterni, accessori di abbi­
60.05
gliamento ed altri manufatti , a ma­
glia non elastica né gommata :
ex A. Indumenti esterni ed acces­
60.05-01 ; 22 ; 23 ;
24 ; 25 ; ex 29 ; 31 ;
32 ; 33 ; 34 ; ex 39
sori di abbigliamento :
— Maglioni, pullovers, slip­
overs, twinsets, giubbotti,
giacche e bluse non di
seta, di cascami di seta o
di lino o ramiè
4
Sottovesti (biancheria da dosso per
ex 61.03
uomo e per ragazzo, compresi i
colli, colletti, sparati e polsini :
61.03-11 ; 15 ;
ex 19 ; 31 ; 35 ;
— non di seta, di cascami di seta o
di lino o ramiè
ex 39
5
61.02
Indumenti esterni per donna, per
ragazza e per bambini :
ex B. diversi dai manufatti per
bambini piccoli (bébés) :
— Camicette e bluse :
61.02-83
— di fibre tessili sinteti­
che
31 8 . 1977)
750 000
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ALLEGATO C
Elementi di cui all'articolo 1 , paragrafo 3
Le licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di Singapore (') per i
prodotti di cui al presente regolamento indicano o comprendono :
1 . destinazione, in particolare lo Stato membro destinatario,
2. numero progressivo,
3. nome ed indirizzo dell'importatore,
4. nome ed indirizzo dell'esportatore,
5. quantità netta nelle unità indicate negli allegati A e B del presente regolamento e valore dei
prodotti interessati dalla licenza,
6. categoria alla quale il prodotto è stato imputato dalle competenti autorità della Repubblica di
Singapore e designazione dei prodotti,
7. un attestato dal quale risulti che la quantità considerata è imputata alla quota parte del massimale
convenuto per le esportazioni nella Comunità assegnata allo Stato membro destinatario o,
eventualmente, che questa quantità è destinata alla riesportazione, immediata o a trasformazione
effettuata, fuori della Comunità,
8 . l'anno durante il quale i prodotti sono stati esportati, ossia imbarcati nel territorio di Singapore per
essere esportati nella Comunità.
(') Department of Trade, Ministry of Finance , Singapore.
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ALLEGATO D
Certificato di cui all'articolo 3
Il certificato rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di Singapore (! ) per i prodotti
indicati all'articolo 3 del presente regolamento comprende :
1 . l'intestazione seguente :
« Certificato relativo ai tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano e ai prodotti ottenuti da questi
tessuti »,
2. nome e indirizzo del fabbricante,
3 . nome e indirizzo dell'esportatore,
4. nome e indirizzo dell'importatore nella Comunità,
5 . descrizione delle merci,
6. quantità (tonnellate o pezzi),
7 . nome della nave o numero del volo,
8 . porto o aeroporto di destinazione,
9 . l'attestato' seguente (2) :
• Il presente documento certifica che la fornitura suindicata è composta di :
— tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano [nelle condizioni definite all'articolo 4.1 i)
dell'accordo], contenenti non più del 5 % in peso di fibre tessili sintetiche o artificiali ;
— prodotti dell'artigianato familiare, ottenuti dai tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano
[nelle condizioni definite all'articolo 4.1 i) dell'accordo] ;
— prodotti tessili tradizionali del folklore di Singapore, tagliati, cuciti o lavorati altrimenti a
mano, a domicilio, in officine del tipo a produzione artigianale familiare .
Firmato
(') Department of Trade, Ministry of Finance , Singapore .
(*) Le condizioni menzionate al primo e secondo trattino sono quelle indicate all'articolo 3 del presente regolamento.
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