(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 1 . 77 N. L 19/ 1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CEE) N. 114/77 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 1977 relativo al regime di importazione di taluni prodotti tessili originari di Singapore IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, sivo dei volumi autorizzati a norma delle attuali condi zioni di importazione al fabbisogno di approvvigiona visto il trattato che istituisce la Comunità economica mento dei mercati ; europea, in particolare l'articolo 1 1 3, considerando la necessità di garantire che gli obiettivi dell'accordo non siano aggirati con importazioni indi rette di prodotti originari di Singapore ; vista la proposta della Commissione, considerando che, nel quadro dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili, la Comunità economica europea e la Repubblica di Singapore hanno negoziato un accordo sul commercio di prodotti tessili ; che la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di regolamento rela tiva alla conclusione di detto accordo, in appresso considerando che i limiti quantitativi previsti dall'ac cordo si applicano alle esportazioni da Singapore e che di conseguenza occorre imputare le merci impor tate al limite quantitativo in vigore per l'anno in cui tali merci sono state esportate da Singapore ; denominato « accordo » ; considerando che per taluni prodotti tessili l'accordo considerando la necessità, per applicare l'accordo, di adottare un regime di importazione per i prodotti in questione ; stabilisce una procedura di consultazione che consente di adottare misure di salvaguardia in caso di effettivo rischio di disorganizzazione del mercato ; che, confor memente a questa procedura, la Repubblica di Singa considerando che l'accordo comporta per la Comunità l'obbligo di autorizzare l'importazione di taluni delle esportazioni di alcuni prodotti tessili in taluni Stati membri ; che l'osservanza di questi limiti quanti tativi sarà garantita da un sistema di controllo bilate prodotti tessili entro i limiti quantitativi previsti, la cui osservanza sarà garantita da un sistema di controllo pore si è impegnata ad introdurre un'autolimitazione rale ; bilaterale ; considerando che è pertanto opportuno fissare i limiti considerando che è pertanto opportuno adottare dispo sizioni adeguate, valide nella Comunità per gli anni 1976 e 1977, nonché i criteri per la ripartizione dei limiti quantitativi concordati con la Repubblica di Singapore ; considerando che, a causa delle rilevanti disparità esistenti fra le condizioni alle quali sono attualmente soggette le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri e della particolare sensibilità quantitativi applicabili all'importazione di questi prodotti negli Stati membri interessati, nonché le rela tive modalità di gestione da parte degli Stati membri ; considerando che l'accordo stipula che i prodotti intro dotti nel territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento attivo o con un altro regime di ammissione temporanea e riesportati da questo terri torio tali e quali o dopo trasformazione non saranno imputati ai limiti quantitativi convenuti ; dell'industria tessile della Comunità, dette condizioni di importazione possono essere uniformate solo progressivamente ; che a tale scopo è necessario in particolare adottare, come criterio di ripartizione dei limiti quantitativi comunitari , l'adeguamento progres considerando che, in base all'accordo sul commercio internazionale dei tessili , su cui si fonda l'accordo, e precisamente in base all'articolo 12, l'accordo non si applica ai prodotti tessili di seta, di lino o di ramié ; Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 19/2 considerando che i limiti quantitativi fissati per 1 anno 1975 dall'accordo non sono stati interamente utilizzati 22. 1 . 77 zione non vengono imputati ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 . e che la Repubblica di Singapore ha notificato alla Comunità l'intenzione di riportarne le frazioni inutiliz zate al 1976 nella misura autorizzata dall'articolo 7 Articolo 2 dell'accordo, 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Singapore indicati nell'allegato B non è soggetta a restrizioni HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili indicati nell'allegato A, originari di Singapore ed esportati tra il 1° gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1977, è soggetta ai limiti quantitativi concordati tra la Comunità e la Repubblica di Singapore e indicati in detto allegato. 2. I limiti quantitativi sono ripartiti tra gli Stati membri secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n . 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, quantitative. 2. Negli Stati membri indicati nell'allegato B, l'importazione dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 esportati da Singapore tra il 1° gennaio 1976 e il 31 dicembre 1977 è soggetta ai limiti quantitativi indicati in detto allegato. Questi limiti quantitativi possono essere modificati secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 1023/70, in particolare all'articolo 11 . 3. I paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono applicabili ai limiti quantitativi di cui al presente articolo. relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi ('), in particolare all'articolo 11 , in modo da consentire l'espansione e lo sviluppo ordinato del commercio dei tessili, nonché il riporto e l'anticipo da un anno all'altro. La ripartizione viene nondimento effettuata in base ai volumi d'importazione ammessi alle condizioni attual mente applicate negli Stati membri e comporta aliquote di incremento annuo notevolmente più elevate per gli Stati membri nei quali questi volumi sono relativamente più bassi, in modo da ravvicinarla progressivamente al fabbisogno di approvvigiona mento dei mercati . 3 . Le autorità competenti degli Stati membri inte ressati autorizzano l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nei limiti quantitativi fissati, automatica mente e senza ritardo, su presentazione da parte dell'importatore dell'originale della licenza di esporta zioné esportazione rilasciata dalle autorità competenti della Repubblica di Singapore, contenente gli elementi indicati nell'allegato C. 4. Le importazioni autorizzate sono imputate ai limiti quantitativi validi per l'anno in cui i prodotti sono stati imbarcati nel territorio di Singapore per essere esportati nella Comunità. 5. I prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento attivo o con un altro regime di ammissione temporanea e riespor tati da questo territorio tali e quali do dopo trasforma (') GU n . L 124 dell'8 . 6. 1970, pag. 1 . ci rticolo 3 L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili indicati qui di seguito, originari di Singapore e accompagnati da un certificato rilasciato e vistato dalle competenti autorità della Repubblica di Singapore e completo degli elementi indicati nell'allegato D, non è soggetta a restrizioni quantitative : a) tessuti di cotone di fabbricazione artigianale fami liare su telaio a mano, contenenti non più del 5 % in peso di fibre tessili sintetiche o artificiali, consi stenti in articoli tradizionalmente del tipo tessuto su telaio a mano ed effettivamente tessuti su telaio in cui la forza motrice viene fornita esclusivamente dagli operatori (in cui cioè i tre movimenti princi pali della tessitura, vale a dire la formazione del passo, l'inserzione della trama e la battitura, vengono operati a mano o col piede senza ricorrere ad altre fonti di energia) ; b) prodotti dell'artigianato familiare, ottenuti da detti tessuti fabbricati su telaio a mano ; c) prodotti tessili tradizionali del folklore di Singa pore, tagliati, cuciti o lavorati altrimenti a mano, a domicilio, in officine del tipo a produzione artigia nale familiare . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 22. 1 . 77 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 19/3 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . . Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1977. Per il Consiglio Il Presidente Anthony CROSLAND ALLEGATO A Limiti quantitativi di cui all'articolo 1 Limiti quantitativi (1 000 pezzi) Cate N. della tariffa Voce Nimexe goria n. doganale ( 1976) Descrizione delle merci 1 lo. 11 . 1975 — 31 . 12 . 1976 comune Sottovesti (biancheria da dosso per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : ex 61.03 61.03-11 ; 15 ; ex 19 — Camicie e camicette non di seta, di cascami di seta o di lino o ramié 4 328 1977 3 932 N. L 19/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22 . 1 . 77 ALLEGATO B Limiti quantitativi di cui all'articolo 2 N. della Categoria tariffa Voce NIMEXE n. doganale ( 1976) Descrizione delle merci Stato membro Limiti Unita comune 2 55.09 Altri tessuti di cotone 55.09-tutte le voci Francia 1 000 kg quantitativi ( 1976) 1 320 666 Italia di cui : 2a ex 55.09 55.09-03 ; 04 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 56 ; 57 ; 59 ; 61 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; ex 71 ; 81 ; 82 ; 84 ; 86 ; 87 ; 92 ; 05 ; 55 ; 63 ; 69 ; 83 ; 93 ; Altri tessuti di cotone : Francia 1 000 kg Francia pezzi 2 090 000 Francia pezzi 1 760 000 Francia pezzi ( 1 . 9 . 1976 - 300 — non grezzi né imbianchiti 97 3 Indumenti esterni, accessori di abbi 60.05 gliamento ed altri manufatti , a ma glia non elastica né gommata : ex A. Indumenti esterni ed acces 60.05-01 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; ex 29 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; ex 39 sori di abbigliamento : — Maglioni, pullovers, slip overs, twinsets, giubbotti, giacche e bluse non di seta, di cascami di seta o di lino o ramiè 4 Sottovesti (biancheria da dosso per ex 61.03 uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : 61.03-11 ; 15 ; ex 19 ; 31 ; 35 ; — non di seta, di cascami di seta o di lino o ramiè ex 39 5 61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : ex B. diversi dai manufatti per bambini piccoli (bébés) : — Camicette e bluse : 61.02-83 — di fibre tessili sinteti che 31 8 . 1977) 750 000 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 1 . 77 ALLEGATO C Elementi di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 Le licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di Singapore (') per i prodotti di cui al presente regolamento indicano o comprendono : 1 . destinazione, in particolare lo Stato membro destinatario, 2. numero progressivo, 3. nome ed indirizzo dell'importatore, 4. nome ed indirizzo dell'esportatore, 5. quantità netta nelle unità indicate negli allegati A e B del presente regolamento e valore dei prodotti interessati dalla licenza, 6. categoria alla quale il prodotto è stato imputato dalle competenti autorità della Repubblica di Singapore e designazione dei prodotti, 7. un attestato dal quale risulti che la quantità considerata è imputata alla quota parte del massimale convenuto per le esportazioni nella Comunità assegnata allo Stato membro destinatario o, eventualmente, che questa quantità è destinata alla riesportazione, immediata o a trasformazione effettuata, fuori della Comunità, 8 . l'anno durante il quale i prodotti sono stati esportati, ossia imbarcati nel territorio di Singapore per essere esportati nella Comunità. (') Department of Trade, Ministry of Finance , Singapore. N. L 19 / 5 22. 1 . 77 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 19/6 ALLEGATO D Certificato di cui all'articolo 3 Il certificato rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di Singapore (! ) per i prodotti indicati all'articolo 3 del presente regolamento comprende : 1 . l'intestazione seguente : « Certificato relativo ai tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano e ai prodotti ottenuti da questi tessuti », 2. nome e indirizzo del fabbricante, 3 . nome e indirizzo dell'esportatore, 4. nome e indirizzo dell'importatore nella Comunità, 5 . descrizione delle merci, 6. quantità (tonnellate o pezzi), 7 . nome della nave o numero del volo, 8 . porto o aeroporto di destinazione, 9 . l'attestato' seguente (2) : • Il presente documento certifica che la fornitura suindicata è composta di : — tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano [nelle condizioni definite all'articolo 4.1 i) dell'accordo], contenenti non più del 5 % in peso di fibre tessili sintetiche o artificiali ; — prodotti dell'artigianato familiare, ottenuti dai tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano [nelle condizioni definite all'articolo 4.1 i) dell'accordo] ; — prodotti tessili tradizionali del folklore di Singapore, tagliati, cuciti o lavorati altrimenti a mano, a domicilio, in officine del tipo a produzione artigianale familiare . Firmato (') Department of Trade, Ministry of Finance , Singapore . (*) Le condizioni menzionate al primo e secondo trattino sono quelle indicate all'articolo 3 del presente regolamento. »