Normativa pesca in riserva - Riserva Naturale Lago di Piano

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Normativa pesca in riserva - Riserva Naturale Lago di Piano
Obbligo vincolante per tutti i pescatori del Lago di Piano
Ai sensi del Piano della Riserva Naturale “Lago di Piano”, art. 14 della Legge
Regionale 86/83, approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell’1.10.90
– n. 5/639, esecutiva con provvedimento della CCAR numero speciale
8248/108/12953 del 16.10.90, pubblicata sul BURL 1° suppl. straordinario al n.
51 del 18.12.90, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione di
cui al punto 4.1.1.b, è fatto obbligo vincolante per tutti i pescatori di dotarsi
del libretto segna-catture al costo annuale di 3,00 (vedere la sezione
dedicata al tesserino segna catture), registrandosi presso la Casa della
Riserva, in Via Statale, 117 Carlazzo, Frazione Piano Porlezza, esclusivamente
durante gli orari di apertura degli uffici:
Lunedi 09.00/12.00
Martedi 09.00/12.00
Sabato 09.00/12.00
Mercoledì 14.00/16.00
La normativa vigente per la pesca dilettantistica al Lago di Piano
La normativa per le attività di pesca al Lago di Piano è determinata dal
Regolamento per l’esercizio della pesca dilettantistica in provincia di Como, fatte
salve ulteriori restrizioni riportate.
Attrezzi consentiti
Da Riva: nelle ORE DIURNE, la pesca è consentita con canna da pesca con o
senza mulinello con un massimo di:
1 amo singolo per la pesca all’alborella;
5 ami o altre esche singole naturali o artificiali in tutti gli altri casi.
E’ consentito l’uso contemporaneo di un massimo di tre canne per pescatore.
Nelle ORE NOTTURNE, la pesca è consentita unicamente con canna da pesca con
o senza mulinello con un massimo di cinque ami da usarsi esclusivamente “a
fondo”. La pesca, come altre attività umane, è consentita esclusivamente
lungo le sponde urbanizzate, le spiagge ed il sentiero principale di visita
(sponda sud) con esclusione delle aree a Conservazione Integrale (Fascia A), di
foresta planiziale e/o canneto anche se sentiero (sponda est).
Dalla Barca: può essere esercitata esclusivamente nelle ORE DIURNE, con la
canna con le stesse modalità della pesca da riva o con la tirlindana, con un
massimo di 10 ami o esche naturali o artificiali. La tirlindana è vietata durante
il periodo di divieto del Pesce persico reale. La pesca da natante è consentita
con l’obbligo di mantenersi ad una distanza minima di 10 metri, lungo tutto il
periplo del lago se contornato dalle aree a Conservazione Integrale (Fascia A), di
foresta planiziale e/o canneto e non superando i traguardi apposti in acqua,
dove presenti (pali con tabelle blu). E’ sempre vietato penetrare nei canneti,
negli immissari, navigare sopra la vegetazione acquatica galleggiante, arrecare
disturbo alla fauna, avvicinarsi ai nidi degli uccelli acquatici.
Limiti e misure minime
Per ogni giornata di pesca è consentita la cattura di un massimo di 5 kg di
pesci. Detta quantità potrà essere superata in caso di cattura di un ultimo
esemplare di peso superiore. Il peso massimo di 5 kg di pesci non si applica se
trattasi di catture unicamente di Gardon. Per ciascuna giornata di pesca non
possono essere trattenuti più di 2 esemplari di Persico trota e 20 di Pesce
persico reale. Il Luccio gode di protezione ASSOLUTA. E’ sempre
obbligatorio trattenere tutti gli esemplari di Gardon pescati. Non possono
essere trattenuti esemplari delle specie sotto elencate aventi misura inferiore a
quella riportata sotto. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del muso
all’estremità della coda.
Anguilla
cm. 30
Barbo, Cavedano,
cm. 25
Carpa
cm. 30
Persico trota
cm. 30
Pesce persico
cm. 16
Tinca
cm. 25
Tempi di divieto di cattura
La pesca è vietata per le specie sotto indicate nei periodi precisati sotto:
Barbo, Carpa, Tinca
15 maggio/15 giugno
Cavedano
15 maggio/1 giugno
Persico trota
1 maggio/15 giugno
Pesce persico
1 aprile/31 maggio
I periodi di divieto sopraindicati decorrono da un’ora dopo il calar del sole del
giorno di inizio e terminano un’ora prima del levar del sole del giorno di scadenza.
I pesci catturati durante i periodi di divieto devono essere immediatamente
liberati con la massima cura. E’ vietato detenere sul luogo di pesca specie
ittiche di cui sia vietata la cattura.
E’ sempre vietato:
pescare con la fiocina (R);
pescare con la spaderna (R);
utilizzare pesci vivi quali esche (R);
pasturare con larva di mosca carnaria (R);
svolgere gare di pesca (R);
detenzione di pastura sul luogo di pesca per un quantitativo superiore a 500
grammi al giorno per pescatore (P).
Per la pesca ai pesci predatori vedere le ulteriori restrizioni presenti nella
sezione Catch & realase.
Altri Divieti e Norme della Riserva che possono essere connesse alle
attività di pesca
E’ sempre vietato:
art. 9 raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea…
(omissis) (esempio: natanti che invadono il lamineto);
art. 16 - introdurre specie animali o vegetali estranee (esempio: pesci
alloctoni per la pesca con il morto manovrato);
art 18 (omissis)…allestire
attendamenti…(omissis)
(esempio:
campeggio libero);
art. 21 - transitare con mezzi motorizzati…(omissis);
art. 22 - navigare a motore;
art. 23 - accedere con mezzi natanti nella fascia di canneto a lago, fatta
eccezione per i mezzi di servizio;
art. 25 - esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo,
indicata dal piano, che comporti alterazione alla qualità dell’ambiente
(Vedere le N.t.a.);
N.t.a. 2.4.2.d – provocare schiamazzi e giochi in acqua che arrechino
disturbo alla fauna.
N.t.a. 4.1.1.a – accedere ai canneti da lago superando i traguardi (distanza
minima 10 metri);
N.t.a. 4.1.2.a – accedere ai canneti e alla boscaglia planiziale (Fascia A) da
terra uscendo dai sentieri consentiti per la visita;
N.t.a. 4.1.2.b – accedere ai canneti e alla boscaglia planiziale (Fascia A) da
terra anche sui sentieri consentiti per la visita (1 Aprile – 30 Giugno);
N.t.a. 4.1.3.a – accedere ai prati e ai boschi (Fascia B) da terra uscendo
dai sentieri consentiti per la visita.
Sistema sanzionatorio
Il mancato rispetto di uno dei descritti divieti comporterà l’applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie e contestuali confische obbligatorie
(allorchè l’illecito ne sia soggetto) contemplate dalla seguente normativa:
Legge Regionale 30.11.1983, n. 86 (e succ. mod. ed integr.);
Legge Regionale 30.07.2001, n. 12 (e succ. mod. ed integr.);
Legge Regionale 16.08.1993 n. 26 (e succ. mod. ed integr.);
Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152;
comminate da pubblici ufficiali indicati ai sensi delle leggi vigenti in materia:
Guardia Parco
Polizia Locale Provinciale
Guardie Ecologiche Volontarie
Guardia Pesca Volontari
Corpo Forestale dello Stato
Forze dell’Ordine
quantificabili nella seguente misura minima:
Legge Articolo/Divieto Oblazione minima
12/01
Norme sul Luccio
da 154,66
86/83
Divieti esclusivi R
da 172,00
12/01
Divieti esclusivi P
da 206,00
86/83
Dal 9 al 25
da 172,00
86/83
Tutte le N.t.a.
da 172,00
12/01
Norme di pesca
da 51,33
26/93
Disturbo fauna
da 30,00
152/06 Rifiuti
da 50,00