Delibera zone non metanizzate 2016

Transcript

Delibera zone non metanizzate 2016
{Copiaprima
COPIA
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 01/03/2016
Oggetto: ELENCO DELLE FRAZIONI "NON METANIZZATE" DEL TERRITORIO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO PER GASOLIO E
PER I GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER
RISCALDAMENTO - AGGIORNAMENTO 2016
L’anno duemilasedici, addì uno del mese di marzo alle ore 21.15 nella Sala delle adunanze
Consiliari previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali
e dallo Statuto Comunale si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti i Consiglieri Comunali:
NOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RUOLO
PRESENTE
Bonechi Marcello
Cellai Luigi
Sindaco
Consigliere
X
X
Belli Beatrice
Consigliere
X
Pucci Andrea
Consigliere
Porciatti Paola
Consigliere
X
Viviani Susanna
Consigliere
X
Ronzini Carlo
Consigliere
X
Silei Eva
Consigliere
X
Santinelli Donatella
Consigliere
D'Aubert Filippo Maria
Consigliere
X
Cortigiani Niccolò
Consigliere
X
ASSENTE
X
X
9
2
Partecipa alla seduta il Dott.Gamberucci Roberto Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Bonechi Marcello, nella sua qualità di Sindaco del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
OGGETTO:ELENCO DELLE FRAZIONI "NON METANIZZATE" DEL TERRITORIO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO PER GASOLIO E
PER I GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER
RISCALDAMENTO - AGGIORNAMENTO 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
CONSIDERATO CHE:
- l’art.8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/1998, n. 448, come sostituito dal comma 4 dell’art. 12 della
legge 23/12/1999, n.488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R.
26/08/1993, n.412 prevede il beneficio della riduzione del prezzo di gasolio e dei gas di petrolio liquefatti
(GPL.) usati come combustibili per il riscaldamento impiegati nelle frazioni non metanizzate individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati;
- l’art. 13, comma 2 della legge n. 488 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) prevedeva l’ampliamento dei
benefici di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23/12/1998, n. 488, come sostituita dal comma 4
dell’art 12 della legge 23/12/1999, n. 488, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al
D.P.R. 26/08/1993, n. 412, estendendo la riduzione del prezzo del gasolio e del GPL usati come combustibili
per il riscaldamento anche alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio
comunale, sebbene nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
- l’art. 2, comma 13, della legge n. 203 del 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) ha prorogato per tutto l’anno
2009 il suddetto ampliamento dei benefici di riduzione del prezzo di gasolio e del GPL usati come
combustibili per il riscaldamento anche per le parti del territorio comunale ove sia ubicata la sede
municipale;
- nella legge finanziaria per l’anno 2010, la previsione dell’art. 2, commi 13, della legge n. 203 del
22/12/2008 (legge finanziaria 2009) non è stata reiterata, per cui il beneficio della riduzione dei citati
combustibili utilizzati per il riscaldamento potrà applicarsi solamente alle parti edificate del territorio
comunale comprese le aree su cui insistono le case sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede il
municipio;
VISTA la nota prot.llo n° 178604 del 31/12/2009 dell’Agenzia delle Dogane che illustrava, tra l’altro, le
variazioni apportate dalla Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010) in merito alle riduzioni del
prezzo di gasolio e gpl per riscaldamento usati in zone climaticamente svantaggiate;
RICHIAMATE
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 64 del 27/09/2002 che deliberava di riconoscere non
metanizzate le frazioni, località e case sparse del territorio comunale di Castellina in Chianti di cui
all’allegato B) alla stessa delibera, e come tali rientranti nel campo di applicazione della determinazione del
23/01/01 dell'Agenzia delle Dogane che reca le istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art.
12, comma 4, della L. 23/12/99 n° 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio
liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, come meglio
specificato da tutta la normativa di riferimento espressa in narrativa della stessa delibera, nonché di
comunicare immediatamente al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, la delibera, al fine di non ulteriormente posticipare la data dalla quale è possibile usufruire
delle agevolazioni sopra riportate;
la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare:
> l’art.1 comma115 lett. c, che ha prorogato al 31.12.2006, le agevolazioni per l’utilizzo del gasolio e del
GPL impiegati come combustibili da riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti
nella zona climatica “E”;
> l’art.1 comma 115 lett. f con il quale è stato prorogato il beneficio per le frazioni parzialmente non
metanizzate, anche se comprese nel centro abitato dove ha sede il Comune;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 28/09/2006 con la quale si individuavano le frazioni,
località e case sparse del territorio comunale di Castellina in Chianti di cui all'allegato A) come rientranti nel
campo di applicazione della determinazione del 23/01/01 dell'Agenzia delle Dogane che reca le istruzioni per
l'estensione, alle nuove ipotesi previste dalla Legge Finanziaria 2006, della riduzione del prezzo per il
gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone
geografiche, nonché di tutta la normativa di riferimento espressa in narrativa della stessa delibera, nonché di
comunicare immediatamente al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, la delibera, al fine di non ulteriormente posticipare la data dalla quale è possibile usufruire
delle agevolazioni sopra riportate;
RISCONTRATO che, a seguito di revisione in base alle nuove disposizioni vigenti, l’elenco delle zone del
territorio comunale aventi diritto alle agevolazioni di cui all’oggetto, di cui all’allegato A della succitata
Delibera di C.C. 50/2006, risulta formato esclusivamente da località ubicate al di fuori del centro abitato ove
ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, non raggiunte dalla rete di
distribuzione del gas metano;
RITENUTO pertanto necessario individuare le aree non metanizzate del Comune che per l’anno 2012
possono godere del beneficio della riduzione del gasolio o del gas GPL previsti per legge;
RITENUTO OPPORTUNO quindi confermare che tutte le località contenute nel suddetto allegato A,
allegato anche alla presente quale parte integrante e sostanziale, continuano ad avere diritto alle agevolazioni
in merito alle riduzioni del prezzo di gasolio e gpl per riscaldamento usati in zone climaticamente
svantaggiate;
PROPONE
1) Di confermare che le frazioni, località e case sparse del territorio comunale di Castellina in Chianti,
inserite nell’elenco approvato con Delibera C.C. n° 50 del 28/09/2006, anche alla luce delle disposizioni
emanate con la Legge Finanziaria 2010, continuano ad avere diritto alle riduzioni del prezzo di gasolio e
gpl usati come combustibili per riscaldamento, in quanto zone non metanizzate ubicate al di fuori del
centro abitato ove ha sede la casa comunale ;
2) Di riconoscere non metanizzate le frazioni, località e case sparse del territorio comunale di Castellina in
Chianti di cui all'allegato A) alla presente delibera e come tali rientranti nel campo di applicazione della
riduzione del prezzo per il gasolio e gpl utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari
zone geografiche;
3) Di comunicare immediatamente al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, la presente Deliberazione, al fine di stabilire con chiarezza quali sono le località che
possono usufruire delle agevolazioni;
4) Di disporre idonea pubblicità tramite pubblicazione di avvisi sul territorio comunale che riportino gli
estremi della presente proposta, della sua data comunicazione ai Ministeri prima citati (entrata in vigore
dell'agevolazione) e dell'elenco delle frazioni, vie e località rientranti nell'ambito di applicazione del
beneficio (all. A).
5) Di dichiarare, stante l’urgenza, ai sensi dell’art.134, IV comma del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), la
presente delibera immediatamente eseguibile.
Unità Organizzativa proponente: Comune di Castellina in Chianti\\Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
OGGETTO:ELENCO DELLE FRAZIONI "NON METANIZZATE" DEL TERRITORIO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO PER GASOLIO E
PER I GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER
RISCALDAMENTO - AGGIORNAMENTO 2016
Il Consiglio Comunale
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione avanti riportata;
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al d. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con n. 9 voti favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all’oggetto
che qui si intende integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con apposita separata
votazione che ha dato il seguente esito : n. 9 voti favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e
votanti.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Bonechi Marcello
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Gamberucci Roberto
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del TUEL approvato con D. Lgs. N° 267 del
18 agosto 2000,

E’ stata affissa all’ Albo Pretorio del Comune il giorno ___________ ____ e vi rimarrà per
quindici giorni. consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n.
267.

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000);

E’ stata comunicata con lettera n°___________ al signor Prefetto in data ______________
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 135, comma 2 del
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li_______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gamberucci Roberto
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del TUEL, approvato con D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000,
è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000)
Dalla Residenza Comunale, li ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gamberucci Roberto