Delibera C - Comune di Carceri

Transcript

Delibera C - Comune di Carceri
Delibera C.C. N. 29 del 30/11/2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-
il comune di Carceri ricade nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26/08/1993, n° 412;
-
l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998, n. 448, come sostituita dal comma 4
dell'articolo 12 della legge 23/12/1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al D.P.R. 26/08/1993, n. 412 prevede il beneficio della riduzione del prezzo
di gasolio e dei gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) usati come combustibili per il riscaldamento
impiegati nelle frazioni non metanizzate individuate annualmente con delibera di consiglio
dagli enti locali interessati;
-
l'art. 13, comma 2 della legge n. 488 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) prevedeva
l'ampliamento dei benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998,
n.448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23/12/1999, n.488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26/08/1993, n.412,
estendendo la riduzione del prezzo di gasolio e del g.p.l. usati come combustibili per il
riscaldamento anche alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del
consiglio comunale sebbene nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
-
l'art. 2, comma 13, della legge n. 203 del 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) ha prorogato per
tutto l'anno 2009 il suddetto ampliamento dei benefici di riduzione del prezzo di gasolio e del
g.p.1. usati come combustibili per il riscaldamento anche alle partì di territorio comunale ove
sia ubicata la sede municipale;
-
nella legge finanziaria per l'anno 2010 la previsione dell'art. 2, comma 13, della legge n. 203 del
22/12/2008 (legge finanziaria 2009) non è stata reiterata per cui il beneficio della riduzione dei
citati combustibili utilizzati per il riscaldamento potrà applicarsi solamente alle parti edificate
del territorio comunale comprese le aree su cui insistono le case sparse, con esclusione del
centro abitato ove ha sede il municipio;
VISTA la nota della dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 RU del 31/12/2009 con la quale ha
segnalato che per l’anno 2010 “…il beneficio di cui all’art. 8, comma 10 lett. e) della legge n.
448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, intese
secondo la lettera del citato art. 4 del d.l. n. 268/2000 come “…porzioni edificate…ubicate a
qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su
cui insistono case sparse”;
RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale n.ri n° 25 del 13.03.2004 e n° 26 del 29.03.2010
relative alla modifica della delimitazione del centro abitato a sensi dell’art. 4 D.Lgs. 30 aprile 1992
n. 285;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 15 del 23.04.2010 e n. 8 del 31.03.2011 e le
disposizioni in essa contenute;
RITENUTO pertanto necessario anche per l’anno 2012 individuare le aree non metanizzate del
Comune che per possono godere del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio o del gas g.p.l.
previsti per legge;
VISTI gli allegati elenchi delle vie e dei numeri civici che individuano gli edifici ricadenti in aree
non metanizzate poste fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale, all'uopo predisposto
dall'Ufficio Tecnico comunale e distinti secondo i periodi temporali sopra citati;
ACQUISITO il parere di sola regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
e successive modifiche;
CON VOTI :
Favorevoli 08…..
Astenuti 3 (Zancanella, Oppio e Mingardo)
Contrari: n. 1 (Cucco)
legalmente espressi per alzata di mano;
dai n12 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato elenco delle vie e dei numeri civici ricadenti in aree e vie non
metanizzate situate fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale di Carceri, che
possono usufruire dell'agevolazione della riduzione del prezzo del gasolio o del gas di petrolio
liquefatto (g.p.l.) utilizzati come combustibili per il riscaldamento per l'intero anno 2012, che fa
parte integrante della presente delibera;
2) di disporre che l’adozione del presente provvedimento venga comunicata, a cura degli uffici
comunali competenti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo
Economico;
3) di dare atto che la riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento di cui alla presente
delibera inizia ad applicarsi dal 01/01/2012 fino a quanto non interverranno nuove disposizioni
e nuove modifiche;
4) di disporre la pubblicazione dell'elenco di cui al punto 1) all'Albo Pretorio, nei locali pubblici e
sul sito web del Comune;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione che da’
il seguente esito:
Favorevoli n. 08
Astenuti. 03 (Zancanella, Oppio e Mingardo);
Contrari: n.1 (Cucco).