MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
Modello di organizzazione, gestione e controllo
Idrotermica Coop Soc. Coop.
V. B. Vanzetti,1 47122 Forlì
MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla “Responsabilità Amministrativa delle Imprese”
Parte Speciale “H”
I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA
art. 25- octies del decreto legislativo 231/2001
Il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (“Modello”) di Idrotermica Coop è stato
redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.
Esso è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione e sarà efficacemente
attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno
necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell’Organismo di Vigilanza.
Il “Modello” rappresenta il riferimento gestionale diretto atto a costituire lo strumento predisposto ai fini
della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale
adottata dalla Società.
Modello di organizzazione, gestione e controllo
Sommario
H.1. - La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita’ di
provenienza illecita (art. 25- octies del decreto legislativo 231/2001). ............................................... 3
H.2. - Principali attività a rischio di commissione dei reati .................................................................... 5
H.3. - Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a
rischio ............................................................................................................................................................... 6
H.4. - Principi di attuazione dei comportamenti descritti ....................................................................... 7
H.5. – Compiti dell’Organismo di vigilanza ................................................................................................ 8
Modello di organizzazione, gestione e controllo
H.1. - La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilita’ di provenienza illecita nonché di autoriclaggio (art. 25- octies
del decreto legislativo 231/2001).
Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-octies del Decreto 231
la cui commissione possa comunque comportare un interesse e/o un vantaggio per la Società.
Ricettazione (art. 648 cod. pen.)
Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l’interesse tutelato è anche
quello della amministrazione della giustizia. Il delitto di ricettazione può essere integrato da
chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta
denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare,
ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.
La pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro.
Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la reclusione fino a 6 anni
e la multa sino 516 euro. Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro
o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che
costituisce il presupposto della ricettazione. E’, altresì, necessario che l’autore del reato abbia
come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di
carattere patrimoniale.
Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti medianti i quali il soggetto
agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.
L’occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose. Sotto il profilo oggettivo, è pure
rilevante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento dei beni, per la cui
integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.
Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo –
anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o
delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel
favorire queste condotte. Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del
dolo specifico, ovvero l’autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere – o di far
raggiungere a terzi – un profitto dal reato. L’assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe
portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).
Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)
Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono
essere diversi, ossia l’amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie,
anche l’ordine pubblico ed
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economico. Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato
presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la
identificazione della loro provenienza delittuosa.
Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è
aumentata qualora il reato venga commesso nell’esercizio di una attività professionale, mentre è
diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i
beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di
credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati
tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.
La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa,
consiste nell’‘’occultamento’’ della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità
mediante il rimpiazzo degli stessi.
Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un
altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.
L’ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la
identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività
diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale
consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte
sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare
l’identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)
Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale,
l’ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art 648
(ricettazione) o all’art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia
concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).
Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è
aumentata qualora il reato venga commesso nell’esercizio di una attività professionale, mentre è
diminuita se il fatto sia qualificato come di particolare tenuità.
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La nozione di ‘’impiego’’ può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non
si riferisce al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è
riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di
intermediazione, ecc.). Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo
generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della
realizzazione della condotta tipica sopra descritta.
Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 cod. pen.)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega,
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i
beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della
reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le
altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se
il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le
finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai
commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità
vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i
fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività
professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare
che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo 648».
La sanzione è prevista in un minimo di 400 quote e massimo 1.000 quote.
H.2. - Principali attività a rischio di commissione dei reati
Lo scopo di queste Parte Speciale è di definire canoni comportamentali volti a disciplinare aspetti
propri della gestione caratteristica per i quali, tramite attività di risk assessment, sono stati rilevati
potenziali profili di rischiosità in relazione al dettato del D.Lgs. 231/01.
In particolare, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto in relazione alle seguenti attività:
-
Gestione delle attività amministrativo-contabili
approvvigionamento di beni e servizi;
e
dei
pagamenti
-
Gestione contratti di appalto e inserimento anagrafiche clienti nel sistema;
relativi
ad
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-
Gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi al ciclo attivo;
-
Attività di dismissione dei cespiti aziendali e relativi adempimenti amministrativo-contabili
e di incasso;
-
Operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di
acquisto/vendita di strumenti finanziari;
-
Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi;
Tra gli specifici presidi di controllo che l’azienda deve adottare per esimersi dalla responsabilità
per i nuovi reati con finalità associativa (art. 24-octies), si deve tenere conto che il rischio maggiore
è rappresentato dalla “controparte”: in concreto, la principale attività di prevenzione per questo
categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la
Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di
onorabilità.
Il Codice Etico approvato costituisce il riferimento guida per tutta l’operatività aziendale; in
conformità ai criteri generali che esso esprime, la direzione ha impartito al personale particolari
disposizioni operative.
Tali disposizioni, raccolte nelle procedure implementate dalla Società, prevedono la preventiva
verifica dell’affidabilità dei clienti e dei fornitori e delle parti terze con le quali Idrotermica Coop
intrattiene rapporti commerciali. Particolare attenzione viene data alla stipula di contratti ed al
puntuale ed effettivo svolgimento di prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.
H.3. - Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento
nelle aree di attività a rischio
Questa Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e
Dipendenti della Società nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori, Consulenti e
Partners con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (qui di
seguito, tutti denominati “Destinatari”).
Al fine di individuare l’ownership dei processi svolti nelle aree sensibili, tutti i Destinatari sono
considerati “responsabili” per ogni singola operazione a rischio da loro direttamente compiuta o
comunque effettuata nell’ambito della funzione di loro riferimento.
La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di disciplinare la condotta dei Destinatari affinché
adottino comportamenti conformi a quanto previsto nel Codice Etico al fine di impedire il
verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.
Quanto premesso, tra gli attori coinvolti nei processi di gestione e monitoraggio nelle aree sensibili
si rilevano:
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 Consiglio di Amministrazione;
 Direzione Amministrativa;
 Responsabile Area Commerciale;
 Responsabile Ufficio Acquisti;
 Collaboratori esterni.
Rimane inteso che tutti i soggetti interni ed esterni alla Società, quali che siano tipo e livello della
loro collaborazione, sono tenuti alla stretta osservanza di quanto prescritto nel Modello. In linea
generale, è espressamente vietato agli organi societari e ai dipendenti della Società (nonché ai
Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):
-
-
-
porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino,
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate
nelle presente sezione (art. 24-octies del D.Lgs. 231/2001);
utilizzare stabilmente l’ente o una sua unità organizzativa allo scopo di
consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione;
effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o
oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei
Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto
contrattuale costituito con gli stessi;
riconoscere compensi in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei
Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico
da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.
H.4. - Principi di attuazione dei comportamenti descritti
Al fine dell’efficace attuazione di quanto sopra riportato, i dipendenti, gli organi societari
(nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte)
operano in base a procedure che consentono quanto segue:
-
-
i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner
devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva
individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e
tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di
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selezionare tale anomalia.
H.5. – Compiti dell’Organismo di vigilanza
Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di
Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni
ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di
commissione dei reati di cui all'art. 25 octies del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo
esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i
Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.
I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i
delitti di cui all'art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 del Decreto sono i seguenti:
-
svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare
regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 25
octies del Decreto;
-
proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei
delitti connessi ai reati di criminalità organizzata di cui alla presente Parte Speciale;
-
esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o
da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od
opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
-
conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle
verifiche eseguiti.
Qualora fossero accertate dall’OdV violazioni del Modello Organizzativo, ivi comprese le
specifiche procedure adottate, lo stesso Organismo di Vigilanza informa di ciò, senza indugi, il
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, qualora nominato.