allegato SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA
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allegato SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA
allegato SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA Comune di Comacchio, in persona del Dirigente del Settore IV, Arch. Claudio Fedozzi, con sede in Comacchio, piazza Folegatti n. 15 (CF e P. IVA 003422190386), a ciò autorizzato da apposita deliberazione della Giunta Comunale e Zarattini arch. Guido, in proprio, residente in Lido degli Estensi ed elettivamente domiciliato in Ferrara, via Frizzi n. 19 (CF ZRTGDU46T03C912W) PREMESSO - che tra le parti sono intercorsi, negli anni pregressi rapporti di collaborazione professionale, che hanno dato luogo all’insorgere di due controversie: l’una promossa dall’arch. Zarattini contro il Comune ed una dal Comune contro il professionista; - che le parti sono addivenute alla volontà di transigere entrambe dette controversie; - in particolare si fa riferimento al giudizio civile (n.1651/2010 RG) promosso, con atto di citazione notificato in data 6/4/2010, dall’arch. Guido Zarattini contro il Comune di Comacchio avanti al Tribunale di Ferrara, al fine di ottenere il pagamento della somma di “€. 71.142,40 compresa IVA e CPA e netto ritenuta compresi accessori di legge e oltre interessi dalla data della domanda all’effettivo pagamento, o quella più precisa somma che verrà stabilita in corso di causa, per competenze professionali in relazione all’attività professionale svolta a favore dell’Ente; con vittoria di spese, competenze ed onorari” - che in tale giudizio il Comune di Comacchio si costituiva a mezzo del ministero degli Avv. Antonio Vinci e Francesco Vinci, con comparsa di risposta depositata in data 22/6/2010, contestando la debenza di dette somme sia nell’an che nel quantum, chiedendo la refusione delle spese di lite; - che il giudizio, dopo l’istruttoria, veniva rinviato dal Giudice per la discussione orale a giugno 2013; 1 - tra le parti pende altresì il giudizio civile n. 1189/2010 RG promosso dal Comune di Comacchio, avanti al Tribunale di Ferrara, contro l’arch. Guido Zarattini e l’ATI dallo stesso costituita con altri due professionisti, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti dall’Ente a causa dell’erronea esecuzione dei lavori di restauro e ristrutturazione dell’ex Ospedale San Camillo, adibito a Museo delle Culture Umane del Delta del Po, che avevano manifestato un precoce degrado con diffuse macchie di umidità, efflorescenze saline e distacchi di strati di finitura in vari locali al piano terra, nonché per la rifusione delle spese di messa in sicurezza del sito a seguito del distacco improvviso di una porzione di intonaco del soffitto di una delle sale del Museo e delle spese dell’ATP in precedenza svolto per individuare i danni e le cause; - che l’arch. Guido Zarattini si costituiva in giudizio, contestando ogni responsabilità in merito alla direzione lavori, e chiamava comunque in causa sia la ditta esecutrice delle opere CO.GE. sia la propria compagnia assicurativa UGF; - entrambe le chiamate in causa si costituivano, l’una negando ogni colpa nella causazione del sinistro, l’altra eccependo la non operatività della polizza; - che si costituivano in giudizio anche gli altri professionisti dell’ATI, arch. Marcialis e ing. Mezzadri, respingendo ogni addebito per i fatti occorsi; - che nel corso del giudizio il Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio, al fine di accertare: i contenuti dell’incarico conferito dal Comune ai tre professionisti e le rispettive competenze, la tipologia delle opere realizzate dalla ditta esecutrice, se le difformità riscontrate in sede di ATP e che costituivano oggetto della doglianza del Comune fossero o meno riconducibili a difetti di progettazione o di direzione lavori o a posa in opera; se e quale attività di manutenzione posta in essere dal Comune avesse potuto incidere su tali vizi e difformità e quale fosse l’importo per rimediare alle difformità esistenti, distinguendo per singole voci ed imputazione; 2 - al termine delle operazioni peritali veniva depositata relazione tecnica con le seguenti conclusioni: a) relativamente al degrado degli intonaci delle pareti del piano terra, il CTU ne individuava la causa nella mancata realizzazione in corso d’opera di misure idonee ad evitare l’ingresso di nuova acqua e far fronte alla risalita dell’umidità (idonea barriera alla base dei muri), che pur presente nel progetto originario, non fu però realizzata, perchè stralciata dal direttore dei lavori, arch. Zarattini con la motivazione che lo stesso riporta negli atti di collaudo “Valutazioni maturate durante il corso dei lavori con l’On. Soprintendenza Arch. Andrea Alberti, e lo strutturalista Ing. Giuliano Mezzadri, hanno condotto all’eliminazione del tagliamuro per ottimizzare il valore filologico dell’intervento di restauro e per non modificare l’assetto strutturale dell’edificio. Si è supplito alla funzione del tagliamuro con l’intonaco macroporoso.”. L’importo stimato per rimediare alle problematiche degli intonaci viene indicato in € 138.000,00, oltre iva; b) relativamente al crollo dell’intonaco del soffitto in arella della sala del primo piano, il CTU ha ritenuto che il distacco fosse da imputare ad una negligente ed imperita esecuzione della lavorazione, non avendo posato manualmente un intonaco più leggero e adeguato alla arella delle volte del soffitto: l’importo stimato per rimediare a tale problematica veniva indicato in € 41.500,00; - il CTU stimava, pertanto in complessivi € 179.500,00 gli importi necessari a rimediare ai vizi e difetti riscontrati, attribuendone la responsabilità del degrado degli intonaci delle pareti al piano terra alla CO.GE. per una percentuale del 15% oltre all’eventuale ulteriore aliquota “x” derivante dalla responsabilità giuridica dell’appaltatore e all’Arch. Zarattini per una percentuale 100% - 15% - “aliquota x”; e attribuendone la responsabilità del crollo della porzione di intonaco del soffitto in arella alla CO.GE. per una percentuale dell’80% e all’Arch. Zarattini per una percentuale del 20%; 3 - nessuna responsabilità veniva invece individuata dal CTU a carico degli altri due professionisti né del Comune; - a tali somme devono poi aggiungersi, in percentuale, i costi sopportati dal Comune per la messa in sicurezza della sala, pari ad € 49.242,21 ed € 22.313,70 per rimborso spese tecniche e legali dell’ATP (complessivamente € 71.555,91); - che le conclusioni del CTU venivano contestate dai Consulenti di Parte dei convenuti che nelle rispettive osservazioni ritenevano non condivisibili le argomentazioni portate a supporto delle proprie conclusioni dal CTU, in particolare per quanto riferito alla realizzazione di una barriera antiumidità con la metodologia del “tagliamuro”; - che a seguito del deposito della relazione del CTU veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni da ultimo per la data del 17/10/2013; - che nelle more dei giudizi sopra richiamati l’arch. Zarattini proponeva al Comune di Comacchio di avviare una trattativa per un’amichevole definizione delle controversie pendenti; - che il Comune di Comacchio e le altre parti interessate si dichiaravano disponibili ad una transazione che definisse entrambi i contenziosi pendenti, anche tenuto conto dell’alea insita nei giudizi, non solo con riferimento al giudizio vertente sull’entità dei compensi professionali dovuti dall’ente all’arch. Zarattini (che a sentenza potrebbero comportare il riconoscimento di un importo superiore oltre al calcolo di interessi legali), ma anche nel giudizio di responsabilità professionale, atteso che gli esiti della menzionata CTU, laddove individuano la colpa del direttore lavori nell’aver stralciato in sede esecutiva la realizzazione della barriera “tagliamuro”, potrebbero subire una smentita sotto il profilo tecnico, in sede di rinnovo delle indagini tecniche, atteso che tale tecnica parrebbe - per consolidata dottrina e alla luce dei più recenti orientamenti in materia sismica- sconsigliabile e sconsigliata anche dalle Sovrintendenze addette alla supervisione (oltre che dai professionisti ed esperti interpellati all’uopo dall’arch. Zarattini); 4 - lo stesso ufficio tecnico del Comune, interpellato in merito, conferma che se nelle pareti dell’ex Ospedale San Camillo si fosse operato all’epoca dei lavori il suddetto “tagliamuro”, in occasione del sisma del maggio 2012, la struttura dell’edificio ne avrebbero risentito gravemente, con importanti ripercussioni sulla stessa stabilità dell’edificio e che pertanto non è inverosimile che, in sede di gravame interposto dall’arch. Zarattini avverso una eventuale sentenza favorevole del tribunale di primo grado, un altro CTU nominato dalla Corte possa pervenire a conclusioni opposte; - che, tenuto conto dei rischi connessi ai due giudizi, sussiste un interesse attuale del Comune a pervenire ad una definizione di entrambe le controversie, così evitando anche un aggravio delle spese ed oneri legali connessi alla prosecuzione delle cause ed alla potenziale condanna alla refusione di quelle di controparte, quanto meno nel giudizio in cui l’ente è convenuto; - si ritiene, tuttavia, che l’ente possa addivenire alla transazione, tenendo fermo l’importo minimo dei danni quantificati a carico dell’arch. Zarattini dal CTU, comprensivo di una quota parte a titolo di concorso alla refusione delle spese di messa in sicurezza dei locali del Museo e delle spese del precedente ATP, ed accettando solo in parte la compensazione tra quanto reciprocamente dovuto e pertanto con previsione del pagamento da parte dell’arch. Zarattini anche di una quota parte delle spese di messa in sicurezza del Museo. Tutto quanto premesso ed esposto si conviene a) In via di transazione definitiva ed irrevocabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e seguenti c.c., il Comune di Comacchio rinuncia alle domande avanzate nei confronti dell’arch. Guido Zarattini e conseguentemente rinuncia ancora in via transattiva a qualsiasi ulteriore azione, diritto o pretesa nei confronti dello stesso e degli altri chiamati in causa Impresa Coge, Ing. Mezzadri, arch. Marcialis, Unipol Assicurazioni con riferimento alle contestazioni ed alle 5 richieste risarcitorie formulate nella causa n. 1189/2010 RG pendente avanti il Tribunale di Ferrara, con compensazione delle spese di lite. b) L’arch. Guido Zarattini in via di transazione definitiva ed irrevocabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e seguenti c.c., rinuncia alle proprie eccezioni, azioni, diritti o pretese nei confronti del Comune di Comacchio per i fatti di cui al citato giudizio n. 1189/2010 RG e conseguentemente rinuncia ancora in via transattiva a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti degli altri chiamati in causa; c) l’arch. Guido Zarattini in via di transazione definitiva ed irrevocabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e seguenti c.c., rinuncia ad ogni diritto, azione e pretesa nei confronti del Comune di Comacchio per i fatti di cui al giudizio n. 1651/2010 RG avanti al Tribunale di Ferrara e conseguentemente rinuncia ancora in via transattiva a quanto richiesto a titolo di compensi professionali e limitando conseguentemente il proprio credito ad €. 30.000,00 (euro trentamila/00) definiti in via forfettaria alla cui riscossione rinuncia in virtù di quanto di seguito specificato alla lettera e); d) il Comune di Comacchio e l’arch. Zarattini accettano le reciproche rinunce; e) a titolo di corrispettivo di transazione e senza che quanto in appresso possa costituire in ogni caso assunzione di responsabilità per le contestazioni oggetto della causa per danni di cui in premessa, l’arch. Guido Zarattini riconosce al Comune di Comacchio in via forfettaria l’importo di euro 168.000,00 (centosessantottomila) da pagarsi per quanto ad euro 30.000,00 (trentamila) imputandoli alla rinuncia al proprio credito nei confronti del Comune come quantificato in euro 30.000,00 (trentamila) al precedente punto c); per quanto ad euro 90.000,00 (novantamila) entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura e per quanto al residuo di euro 48.000,00 (quarantottomila) con pagamento rateale, senza aggravio di interessi, in 4 anni mediante il versamento sul conto corrente del Comune di Comacchio della somma di euro 12.000,00 (dodicimila) annui a partire dal 30 giugno 2014, 6 mediante pagamento degli altri 3 ratei entro il 30 giugno di ciascun anno con ultima rata al 30 aprile 2017; a garanzia del pagamento di dette rate l’arch. Zarattini fornirà al Comune, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura, idonea fidejussione bancaria, a prima richiesta, per l’importo di € 48.000,00. Il mancato versamento entro il termine di 60 giorni (sessanta giorni) dell’importo di €. 90.000,00 e/o la mancata produzione entro il termine previsto della fideiussione bancaria comporterà la risoluzione della presente scrittura di transazione. f) sempre in sede di transazione irrevocabile e definitiva l’arch. Guido Zarattini consegna al Comune di Comacchio i progetti (padiglione ad archi, piazza teatro, deposito attrezzature teatrali, deposito laboratorio “nave romana”, teatro estivo) redatti a suo tempo in esecuzione dell’incarico per la progettazione per il completamento dei lavori di ristrutturazione del comparto di Palazzo Bellini, (delibera di Giunta municipale n° 589/1985 e approvazione del progetto con delibera del Consiglio Comunale n° 101 del 29 settembre 1988) fermo ovviamente a proprio favore la paternità intellettuale del progetto e la citazione del proprio nome in ipotesi di utilizzo e ferma la propria disponibilità a portare a termine l’incarico per il solo rimborso delle spese vive in caso di esecuzione delle opere progettate, rinunciando in via definitiva al pagamento di qualsivoglia compenso per tale attività professionale ed autorizzandone l’utilizzo da parte dell’ente. g) Con la definizione transattiva a seguito di accettazione della presente proposta, si intende definito tutto il contenzioso pendente e meglio precisato in premessa, nonché ogni altra pendenza in essere, sia fra l’arch. Zarattini e il Comune di Comacchio sia fra quest’ultimo e i terzi chiamati nella causa n. 1189/2010 RG Tribunale di Ferrara, i quali sottoscriveranno per adesione la presente scrittura, confermando la compensazione delle spese. h) La presente scrittura privata viene sottoscritta anche dagli avv. Antonio Vinci e Francesco Vinci, procuratori del Comune di Comacchio nella causa n. 1651/2010 RG per adesione alla 7 transazione relativa a tale giudizio ed accettazione della compensazione delle relative spese, nonché dagli Avvocati difensori di tutte le parti in causa nel giudizio n. 1189/2010 RG per rinuncia ex art. 168 legge professionale. i) Le spese di registrazione della presente scrittura rimangono, come per legge, a carico dell’arch. Zarattini. Ferrara, per il COMUNE DI COMACCHIO Avv. Lorenzo Valgimigli Arch. CLAUDIO FEDOZZI Avv. Carmela Cappello Arch. GUIDO ZARATTINI Avv. Francesco Baraldi CO.GE COSTRUZIONI GENERALI Avv. Lorenzo Bramante Avv. Mauro Ciani Ing. GIULIANO MEZZADRI Avv. Stefania Smanio Arch. MAURIZIO MARCIALIS Avv. Filippo Grillo UGF ASSICURAZIONI Avv. Francesco Ferroni Avv. ANTONIO VINCI Avv. FRANCESCO VINCI 8