allegato SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA

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SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE
TRA
Comune di Comacchio, in persona del Dirigente del Settore IV, Arch. Claudio Fedozzi, con
sede in Comacchio, piazza Folegatti n. 15 (CF e P. IVA 003422190386), a ciò autorizzato da
apposita deliberazione della Giunta Comunale
e
Zarattini arch. Guido, in proprio, residente in Lido degli Estensi ed elettivamente domiciliato
in Ferrara, via Frizzi n. 19 (CF ZRTGDU46T03C912W)
PREMESSO
- che tra le parti sono intercorsi, negli anni pregressi rapporti di collaborazione professionale,
che hanno dato luogo all’insorgere di due controversie: l’una promossa dall’arch. Zarattini
contro il Comune ed una dal Comune contro il professionista;
- che le parti sono addivenute alla volontà di transigere entrambe dette controversie;
- in particolare si fa riferimento al giudizio civile (n.1651/2010 RG) promosso, con atto di
citazione notificato in data 6/4/2010, dall’arch. Guido Zarattini contro il Comune di Comacchio
avanti al Tribunale di Ferrara, al fine di ottenere il pagamento della somma di “€. 71.142,40
compresa IVA e CPA e netto ritenuta compresi accessori di legge e oltre interessi dalla data
della domanda all’effettivo pagamento, o quella più precisa somma che verrà stabilita in corso
di causa, per competenze professionali in relazione all’attività professionale svolta a favore
dell’Ente; con vittoria di spese, competenze ed onorari”
- che in tale giudizio il Comune di Comacchio si costituiva a mezzo del ministero degli Avv.
Antonio Vinci e Francesco Vinci, con comparsa di risposta depositata in data 22/6/2010,
contestando la debenza di dette somme sia nell’an che nel quantum, chiedendo la refusione
delle spese di lite;
- che il giudizio, dopo l’istruttoria, veniva rinviato dal Giudice per la discussione orale a giugno
2013;
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- tra le parti pende altresì il giudizio civile n. 1189/2010 RG promosso dal Comune di
Comacchio, avanti al Tribunale di Ferrara, contro l’arch. Guido Zarattini e l’ATI dallo stesso
costituita con altri due professionisti, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni
patiti dall’Ente a causa dell’erronea esecuzione dei lavori di restauro e ristrutturazione dell’ex
Ospedale San Camillo, adibito a Museo delle Culture Umane del Delta del Po, che avevano
manifestato un precoce degrado con diffuse macchie di umidità, efflorescenze saline e distacchi
di strati di finitura in vari locali al piano terra, nonché per la rifusione delle spese di messa in
sicurezza del sito a seguito del distacco improvviso di una porzione di intonaco del soffitto di
una delle sale del Museo e delle spese dell’ATP in precedenza svolto per individuare i danni e
le cause;
- che l’arch. Guido Zarattini si costituiva in giudizio, contestando ogni responsabilità in merito
alla direzione lavori, e chiamava comunque in causa sia la ditta esecutrice delle opere CO.GE.
sia la propria compagnia assicurativa UGF;
- entrambe le chiamate in causa si costituivano, l’una negando ogni colpa nella causazione del
sinistro, l’altra eccependo la non operatività della polizza;
- che si costituivano in giudizio anche gli altri professionisti dell’ATI, arch. Marcialis e ing.
Mezzadri, respingendo ogni addebito per i fatti occorsi;
- che nel corso del giudizio il Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio, al fine di
accertare: i contenuti dell’incarico conferito dal Comune ai tre professionisti e le rispettive
competenze, la tipologia delle opere realizzate dalla ditta esecutrice, se le difformità riscontrate
in sede di ATP e che costituivano oggetto della doglianza del Comune fossero o meno
riconducibili a difetti di progettazione o di direzione lavori o a posa in opera; se e quale attività
di manutenzione posta in essere dal Comune avesse potuto incidere su tali vizi e difformità e
quale fosse l’importo per rimediare alle difformità esistenti, distinguendo per singole voci ed
imputazione;
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- al termine delle operazioni peritali veniva depositata relazione tecnica con le seguenti
conclusioni:
a) relativamente al degrado degli intonaci delle pareti del piano terra, il CTU ne individuava la
causa nella mancata realizzazione in corso d’opera di misure idonee ad evitare l’ingresso di
nuova acqua e far fronte alla risalita dell’umidità (idonea barriera alla base dei muri), che
pur presente nel progetto originario, non fu però realizzata, perchè stralciata dal direttore
dei lavori, arch. Zarattini con la motivazione che lo stesso riporta negli atti di collaudo
“Valutazioni maturate durante il corso dei lavori con l’On. Soprintendenza Arch. Andrea
Alberti, e lo strutturalista Ing. Giuliano Mezzadri, hanno condotto all’eliminazione del
tagliamuro per ottimizzare il valore filologico dell’intervento di restauro e per non
modificare l’assetto strutturale dell’edificio. Si è supplito alla funzione del tagliamuro con
l’intonaco macroporoso.”. L’importo stimato per rimediare alle problematiche degli
intonaci viene indicato in € 138.000,00, oltre iva;
b) relativamente al crollo dell’intonaco del soffitto in arella della sala del primo piano, il CTU
ha ritenuto che il distacco fosse da imputare ad una negligente ed imperita esecuzione della
lavorazione, non avendo posato manualmente un intonaco più leggero e adeguato alla arella
delle volte del soffitto: l’importo stimato per rimediare a tale problematica veniva indicato
in € 41.500,00;
- il CTU stimava, pertanto in complessivi € 179.500,00 gli importi necessari a rimediare ai vizi
e difetti riscontrati, attribuendone la responsabilità del degrado degli intonaci delle pareti al
piano terra alla CO.GE. per una percentuale del 15% oltre all’eventuale ulteriore aliquota “x”
derivante dalla responsabilità giuridica dell’appaltatore e all’Arch. Zarattini per una percentuale
100% - 15% - “aliquota x”; e attribuendone la responsabilità del crollo della porzione di
intonaco del soffitto in arella alla CO.GE. per una percentuale dell’80% e all’Arch. Zarattini
per una percentuale del 20%;
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- nessuna responsabilità veniva invece individuata dal CTU a carico degli altri due
professionisti né del Comune;
- a tali somme devono poi aggiungersi, in percentuale, i costi sopportati dal Comune per la
messa in sicurezza della sala, pari ad € 49.242,21 ed € 22.313,70 per rimborso spese tecniche e
legali dell’ATP (complessivamente € 71.555,91);
- che le conclusioni del CTU venivano contestate dai Consulenti di Parte dei convenuti che
nelle rispettive osservazioni ritenevano non condivisibili le argomentazioni portate a supporto
delle proprie conclusioni dal CTU, in particolare per quanto riferito alla realizzazione di una
barriera antiumidità con la metodologia del “tagliamuro”;
- che a seguito del deposito della relazione del CTU veniva fissata udienza di precisazione delle
conclusioni da ultimo per la data del 17/10/2013;
- che nelle more dei giudizi sopra richiamati l’arch. Zarattini proponeva al Comune di
Comacchio di avviare una trattativa per un’amichevole definizione delle controversie pendenti;
- che il Comune di Comacchio e le altre parti interessate si dichiaravano disponibili ad una
transazione che definisse entrambi i contenziosi pendenti, anche tenuto conto dell’alea insita
nei giudizi, non solo con riferimento al giudizio vertente sull’entità dei compensi professionali
dovuti dall’ente all’arch. Zarattini (che a sentenza potrebbero comportare il riconoscimento di
un importo superiore oltre al calcolo di interessi legali), ma anche nel giudizio di responsabilità
professionale, atteso che gli esiti della menzionata CTU, laddove individuano la colpa del
direttore lavori nell’aver stralciato in sede esecutiva la realizzazione della barriera
“tagliamuro”, potrebbero subire una smentita sotto il profilo tecnico, in sede di rinnovo delle
indagini tecniche, atteso che tale tecnica parrebbe - per consolidata dottrina e alla luce dei più
recenti orientamenti in materia sismica- sconsigliabile e sconsigliata anche dalle
Sovrintendenze addette alla supervisione (oltre che dai professionisti ed esperti interpellati
all’uopo dall’arch. Zarattini);
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- lo stesso ufficio tecnico del Comune, interpellato in merito, conferma che se nelle pareti
dell’ex Ospedale San Camillo si fosse operato all’epoca dei lavori il suddetto “tagliamuro”, in
occasione del sisma del maggio 2012, la struttura dell’edificio ne avrebbero risentito
gravemente, con importanti ripercussioni sulla stessa stabilità dell’edificio e che pertanto non è
inverosimile che, in sede di gravame interposto dall’arch. Zarattini avverso una eventuale
sentenza favorevole del tribunale di primo grado, un altro CTU nominato dalla Corte possa
pervenire a conclusioni opposte;
- che, tenuto conto dei rischi connessi ai due giudizi, sussiste un interesse attuale del Comune a
pervenire ad una definizione di entrambe le controversie, così evitando anche un aggravio delle
spese ed oneri legali connessi alla prosecuzione delle cause ed alla potenziale condanna alla
refusione di quelle di controparte, quanto meno nel giudizio in cui l’ente è convenuto;
- si ritiene, tuttavia, che l’ente possa addivenire alla transazione, tenendo fermo l’importo
minimo dei danni quantificati a carico dell’arch. Zarattini dal CTU, comprensivo di una quota
parte a titolo di concorso alla refusione delle spese di messa in sicurezza dei locali del Museo e
delle spese del precedente ATP, ed accettando solo in parte la compensazione tra quanto
reciprocamente dovuto e pertanto con previsione del pagamento da parte dell’arch. Zarattini
anche di una quota parte delle spese di messa in sicurezza del Museo.
Tutto quanto premesso ed esposto
si conviene
a) In via di transazione definitiva ed irrevocabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e
seguenti c.c., il Comune di Comacchio rinuncia alle domande avanzate nei confronti dell’arch.
Guido Zarattini e conseguentemente rinuncia ancora in via transattiva a qualsiasi ulteriore
azione, diritto o pretesa nei confronti dello stesso e degli altri chiamati in causa Impresa Coge,
Ing. Mezzadri, arch. Marcialis, Unipol Assicurazioni con riferimento alle contestazioni ed alle
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richieste risarcitorie formulate nella causa n. 1189/2010 RG pendente avanti il Tribunale di
Ferrara, con compensazione delle spese di lite.
b) L’arch. Guido Zarattini in via di transazione definitiva ed irrevocabile, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1965 e seguenti c.c., rinuncia alle proprie eccezioni, azioni, diritti o pretese nei
confronti del Comune di Comacchio per i fatti di cui al citato giudizio n. 1189/2010 RG e
conseguentemente rinuncia ancora in via transattiva a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti
degli altri chiamati in causa;
c) l’arch. Guido Zarattini in via di transazione definitiva ed irrevocabile, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1965 e seguenti c.c., rinuncia ad ogni diritto, azione e pretesa nei confronti del
Comune di Comacchio per i fatti di cui al giudizio n. 1651/2010 RG avanti al Tribunale di
Ferrara e conseguentemente rinuncia ancora in via transattiva a quanto richiesto a titolo di
compensi professionali e limitando conseguentemente il proprio credito ad €. 30.000,00 (euro
trentamila/00) definiti in via forfettaria alla cui riscossione rinuncia in virtù di quanto di seguito
specificato alla lettera e);
d) il Comune di Comacchio e l’arch. Zarattini accettano le reciproche rinunce;
e) a titolo di corrispettivo di transazione e senza che quanto in appresso possa costituire in ogni
caso assunzione di responsabilità per le contestazioni oggetto della causa per danni di cui in
premessa, l’arch. Guido Zarattini riconosce al Comune di Comacchio in via forfettaria
l’importo di euro 168.000,00 (centosessantottomila) da pagarsi per quanto ad euro 30.000,00
(trentamila) imputandoli alla rinuncia al proprio credito nei confronti del Comune come
quantificato in euro 30.000,00 (trentamila) al precedente punto c);
per quanto ad euro
90.000,00 (novantamila) entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura e per
quanto al residuo di euro 48.000,00 (quarantottomila) con pagamento rateale, senza aggravio di
interessi, in 4 anni mediante il versamento sul conto corrente del Comune di Comacchio della
somma di euro 12.000,00 (dodicimila) annui a partire dal 30 giugno 2014,
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mediante
pagamento degli altri 3 ratei entro il 30 giugno di ciascun anno con ultima rata al 30 aprile
2017; a garanzia del pagamento di dette rate l’arch. Zarattini fornirà al Comune, entro sessanta
giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura, idonea fidejussione bancaria, a prima
richiesta, per l’importo di € 48.000,00.
Il mancato versamento entro il termine di 60 giorni (sessanta giorni) dell’importo di €.
90.000,00 e/o la mancata produzione entro il termine previsto della fideiussione bancaria
comporterà la risoluzione della presente scrittura di transazione.
f) sempre in sede di transazione irrevocabile e definitiva l’arch. Guido Zarattini consegna al
Comune di Comacchio i progetti (padiglione ad archi, piazza teatro, deposito attrezzature
teatrali, deposito laboratorio “nave romana”, teatro estivo) redatti a suo tempo in esecuzione
dell’incarico per la progettazione per il completamento dei lavori di ristrutturazione del
comparto di Palazzo Bellini, (delibera di Giunta municipale n° 589/1985 e approvazione del
progetto con delibera del Consiglio Comunale n° 101 del 29 settembre 1988) fermo ovviamente
a proprio favore la paternità intellettuale del progetto e la citazione del proprio nome in ipotesi
di utilizzo e ferma la propria disponibilità a portare a termine l’incarico per il solo rimborso
delle spese vive in caso di esecuzione delle opere progettate, rinunciando in via definitiva al
pagamento di qualsivoglia compenso per tale attività professionale ed autorizzandone l’utilizzo
da parte dell’ente.
g) Con la definizione transattiva a seguito di accettazione della presente proposta, si intende
definito tutto il contenzioso pendente e meglio precisato in premessa, nonché ogni altra
pendenza in essere, sia fra l’arch. Zarattini e il Comune di Comacchio sia fra quest’ultimo e i
terzi chiamati nella causa n. 1189/2010 RG Tribunale di Ferrara, i quali sottoscriveranno per
adesione la presente scrittura, confermando la compensazione delle spese.
h) La presente scrittura privata viene sottoscritta anche dagli avv. Antonio Vinci e Francesco
Vinci, procuratori del Comune di Comacchio nella causa n. 1651/2010 RG per adesione alla
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transazione relativa a tale giudizio ed accettazione della compensazione delle relative spese,
nonché dagli Avvocati difensori di tutte le parti in causa nel giudizio n. 1189/2010 RG per
rinuncia ex art. 168 legge professionale.
i) Le spese di registrazione della presente scrittura rimangono, come per legge, a carico
dell’arch. Zarattini.
Ferrara,
per il COMUNE DI COMACCHIO
Avv. Lorenzo Valgimigli
Arch. CLAUDIO FEDOZZI
Avv. Carmela Cappello
Arch. GUIDO ZARATTINI
Avv. Francesco Baraldi
CO.GE COSTRUZIONI GENERALI
Avv. Lorenzo Bramante
Avv. Mauro Ciani
Ing. GIULIANO MEZZADRI
Avv. Stefania Smanio
Arch. MAURIZIO MARCIALIS
Avv. Filippo Grillo
UGF ASSICURAZIONI
Avv. Francesco Ferroni
Avv. ANTONIO VINCI
Avv. FRANCESCO VINCI
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