Newsletter Payroll_nr_41_2013_IT
Transcript
Newsletter Payroll_nr_41_2013_IT
Nr. 41/ 21.10.2013 Autorizzazione e funzionamento delle Agenzie di lavoro interinale Considerazioni riguardanti l'autorizzazione e il funzionamento delle Agenzie di lavoro interinale. L’agenzia di lavoro interinale è la persona giuridica, autorizzata dal Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Protezione Sociale, che conclude contratti di lavoro interinale con dipendenti interinali, al fine di metterli alla disposizione dell’utilizzatore, per un periodo convenuto sotto il controllo e il comando dello stesso La procedura d'autorizzazione e le condizioni di funzionamento delle agenzie di lavoro interinale impongono che: • • • • • • l'agenzia sia una persona giuridica costituita in conformità alla legge e che l'atto costitutivo preveda come principale oggetto sociale “Attività di contrattazione interinale del personale in conformità al Codice CAEN” – 7820; non abbia debiti l’ente statale o con enti locali; non risulti nel casellario fiscale con fatti sanzionati dalle leggi finanziarie, doganali e quelle riguardanti la disciplina fiscale; non abbia subito sanzioni amministrative negli ultimi 24 mesi precedenti alla richiesta d'autorizzazione, per la violazione di disposizioni legislative in materia di lavoro, commercio e fisco; gli illeciti per i quali esiste un'azione in corso da parte di una magistratura giudicante saranno presi in considerazione soltanto se, entro la data di valutazione della richiesta d'autorizzazione, sia stata pronunciata una sentenza definitiva riguardante i suddetti illeciti; costituisca un fondo di garanzia tramite il versamento su un conto distinto aperto in una banca della Romania di un importo uguale a 25 stipendi minimi lordi nel paese, a garanzia del pagamento. Ai questi si aggiungono poi i contributi dovuti dal datore di lavoro all’ente delle assicurazioni sociali statali, all’ente di assicurazione per la disoccupazione e al Fondo nazionale unico delle assicurazioni sociali per la salute, in conformità alla legge. Per dimostrare l'adempimento di queste condizioni, il fascicolo deve contenere i seguenti documenti: • • • • • • • l'atto costitutivo o l'atto addizionale all'atto costitutivo, secondo il caso, nel quale deve essere menzionato l'oggetto sociale, codice CAEN 7820, in copia autenticata; il certificato di registrazione presso il Registro di Commercio, emesso dall'Ufficio del Registro del Commercio, nel quale deve essere menzionato il principale oggetto sociale, codice CAEN 7820, in copia autenticata; casellario fiscale; i certificati di attestazione fiscale rilasciati dagli enti competenti, che attestino l'adempimento dei debiti verso l’ente statale o con quelli locali; la visura camerale emessa dall' Ufficio del Registro del Commercio, che deve contenere menzioni da cui risulti che il richiedente non si trova in “procedura di riorganizzazione” o di fallimento, in conformità alla legge; la prova della costituzione della garanzia finanziaria, nel quantum previsto sopra; Auto-dichiarazione del richiedente dalla quale risulti che non sia stato sanzionato, nei 24 mesi precedenti alla richiesta d'autorizzazione, per la trasgressione delle disposizioni della legislazione sul lavoro, commerciale e fiscale. In base all'art. 6 della Decisione del Governo n. 1256/2012 il termine di valutazione della richiesta d'autorizzazione è di 30 giorni dalla data di consegna della stessa presso l'agenzia provinciale per le prestazioni sociali. La licenza di esercizio è valida 2 anni e può essere prolungata di altri 2 anni se la domanda di proroga venga depositata almeno 3 mesi prima della data di scadenza. Durante il periodo di validità della licenza come agenzia di lavoro interinale, questa ha l'obbligo di notificare alle agenzie provinciali per le prestazioni e l'ispezione sociale qualsiasi modifica concernente il nome e la sede la creazione di filiali senza personalità giuridica entro 30 giorni solari dalla data del loro accadimento. Durante la validità dell'autorizzazione le agenzie di lavoro interinale hanno l'obbligo di tenere e registrare i contratti di lavoro interinale nel Registro generale dei dipendenti. L'autorizzazione dell'agenzia di lavoro interinale è revocata dal Ministero del Lavoro con una decisione motivata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data di: constatazione dell'insolvenza dell'agenzia di lavoro interinale, inflizione di sanzioni amministrative per l'inosservanza dei diritti dei dipendenti interinali, inadempimento dell'obbligo di registrare dei contratti di lavoro interinali nel Registro generale dei dipendenti. Alla cessazione dell'attività l'agenzia di lavoro interinale è obbligata a consegnare l'autorizzazione, entro 15 giorni presso l'agenzia territoriale per prestazioni sociali, avendo l'obbligo di rispettare i provvedimenti degli art. 18 e 34 della Legge degli Archivi Nazionali n. 16/1996. Il lavoro tramite agenzia di lavoro interinale richiede una relazione trilaterale costituita tramite la messa a disposizione del lavoratore interinale all’utilizzatore da parte dell'agenzia di lavoro interinale. Il dipendente interinale è una persona che ha concluso un contratto di lavoro interinale con un agenzia di lavoro interinale, in vista della sua messa a disposizione a favore di utilizzatore, per lavorare a tempo determinato sotto la supervisione e comando di quest'ultimo. L’utilizzatore è la persona fisica o giuridica per il quale e sotto la cui supervisione e direzione un dipendente interinale é messo a disposizione da parte agenzia di lavoro interinale. La missione del lavoratore interinale non può superare un periodo di 24 mesi. La durata della missione può essere prolungata in seguito per periodi successivi, che sommati alla durata iniziale non possono superare un periodo di 36 mesi. L’agenzia di lavoro interinale mette a disposizione dell’utilizzatore un dipendente assunto con contratto di lavoro interinale, in base a un contratto di messa a disposizione concluso per iscritto. Il contratto di lavoro interinale è un contratto di lavoro stipulato per iscritto tra l’agenzia di lavoro interinale e il dipendente interinale per la durata della missione. Esso includerà le condizioni in cui sarà svolta la missione, la durata della stessa, l'identità e la sede dell'utente nonché il quantum e la modalità di retribuzione del dipendente interinale. Durante l'intera missione, il lavoratore interinale riceverà lo stipendio pagato dall’agenzia di lavoro interinale. Lo stipendio sarà stabilito tramite trattative dirette con l’agenzia di lavoro interinale per ogni missione e non potrá essere inferiore allo stipendio minimo lordo garantito nel paese. L'agenzia di lavoro interinale è colei che trattiene e paga tutti i contributi e le imposte dovute dal dipendente interinale agli enti statali e paga per esso tutti i contributi dovuti ai sensi della legge. Alla cessazione della missione il dipendente interinale potrà concludere con l'utilizzatore un contratto individuale di lavoro. Bibliografia • • • DELIBERA n. 1256 del 21 dicembre 2011 riguardante le condizioni di funzionamento e la procedura di autorizzazione dell'agenzia di lavoro interinale CODICE DEL LAVORO del 24 gennaio 2003 (Legge n. 53 del 24 gennaio 2003) RIPUBBLICATO - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con il numero 345 del 18 maggio 2011 Le modifiche legislative per l'autorizzazione e il funzionamento dell'agenzia di lavoro interinale – Dr. Denisa – Oana Pătraşcu – Consigliere parlamentare, il Senato della Romania - Pubblicato nella „RIVISTA ROMENA DI DIRITTO DEL LAVORO" numero 4 del 30 giugno 2012. Per eventuali chiarimenti, restiamo a vostra disposizione per offrirvi le informazioni necessarie. ZUCCHETTI ROMANIA Str. Simion Stefan, 46 Oradea, Bihor, Romania, 410195 tel. +40 259/414.584 - 359/451.461 - fax +40 259/446.51 e-mail: [email protected] www.zucchettiromania.com CONFINDUSTRIA ROMANIA Bucureşti, Bd. Unirii nr. 76, Bl. J3 A, Mezanin, sect. 3. tel. +40.(0).31.805.31.85 - fax +40.(0).31.805.31.84 email: [email protected] www.confindustria.ro/