i contratti di agenzia, di distribuzione, le condizioni generali di
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i contratti di agenzia, di distribuzione, le condizioni generali di
LA RIPRESA DELLA GERMANIA: COME INTERCETTARE NUOVE OPPORTUNITÀ D‘AFFARI NEL MERCATO TEDESCO I CONTRATTI DI AGENZIA, DI DISTRIBUZIONE, LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E LA TUTELA DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE IN VIA CAUTELARE DURANTE LE FIERE IN GERMANIA Mattia Dalla Costa Avvocato / Rechtsanwalt mercoledì 7 luglio 2010 ore 14:30 INDICE 1. Contratto di Agenzia 2. Esclusiva 3. Provvigione 4. Disdetta, Risoluzione, Indennità 5. Contratto di Distribuzione 6. Territorio Concesso 7. Durata del Contratto 8. Condizioni Generali di Vendita 9. Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 2 1. Contratto di Agenzia − libertà della forma, ad eccezione che per lo star del credere e per il divieto di concorrenza successivo alla scadenza del contratto; − ma esiste il del rapporto per iscritto diritto alla formalizzazione in difetto − diritto alla risoluzione del rapporto da parte del richiedente la formalizzazione 3 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 2. Esclusiva - diversamente dal diritto italiano, deve essere prevista espressamente nel contratto – ma vedi rapporti di fatto - possibilità di prevedere clienti riservati alla preponente (possibili contrasti con la normativa comunitaria in materia di restrizioni agli accordi verticali): si consiglia di indicare i nominativi dei clienti, diversificare tra generi di prodotto, limitare i divieti alle vendite attive etc. 4 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 3. Provvigione - diritto alla provvisione sorge - quando il negozio è stato concluso per effetto dell’agente per negozi con terzi già acquisiti dall’agente come clienti in caso di territori riservati (Bezirks- und Alleinvertreter), esiste il diritto alla provvigione anche per affari conclusi nel territorio assegnato senza l‘intervento dell‘agente (ad eccez. dei clienti riservati se pattuito) 5 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 3. Provvigione − diritto alla provvigione esiste anche successivamente alla cessazione del contratto di agenzia se − la vendita è stata conclusa dopo la cessazione del contratto di agenzia e la conclusione del negozio è da ascriversi all’agente (la conclusione del negozio è avvenuta entro un periodo di tempo “adeguato” (2/3 mesi) dopo il venir meno del rapporto di agenzia: opportunità di una previsione contrattuale) − l’ordine del cliente viene spedito dall’agente o dall’imprenditore prima della cessazione del contratto di agenzia 6 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 3. Provvigione Il diritto alla provvigione viene meno: - se secondo criteri obiettivi si accerta che la preponente non ottiene il pagamento dal cliente nonostante il suo sforzo operoso (zumutbare Anstrengungen): da verificare nel caso concreto (fallimento, azione giudiziaria intrapresa, diffida etc.) - nullità delle clausole derogative a tale principo - se la mancata esecuzione del contratto non è imputabile alla preponente 7 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 3. Provvigione Calcolo della provvigione − secondo l‘importo che deve essere pagato dal cliente, non possono essere detratti sconti o costi accessori qualora non dettagliati in fattura Spese − secondo il diritto italiano: l’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia − secondo il diritto tedesco: diritto al rimborso se è prassi del commercio: ne discende l´opportunità di una chiara previsione contrattuale 8 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 3. Provvigione - prescrizione dei diritti relativi al rapporto di agenzia in 3 anni, con decorrenza dalla fine dell’anno in cui è sorto il diritto (ad es. risoluzione del contratto) - il territorio non può essere ridotto unilateralmente dal preponente (vedi importanza di prevedere un fatturato minimo) 9 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 3. Provvigione − possibilità di prevedere patto di non concorrenza successivo alla scadenza del contratto: max 2 anni con obbligo di pagamento di un compenso 10 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 4. Disdetta Disdetta per contratto a durata indeterminata 1 mese di preavviso 2 mesi di preavviso 3 mesi di preavviso 6 mesi di preavviso - 1 anno di durata - 2 anni di durata - dai 3 ai 5 anni di durata - oltre ai 5 anni di durata 11 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 4. Risoluzione − possibilità di risoluzione per giusta causa senza preavviso ed eventuale diritto al risarcimento del danno se la causa è imputabile all’altro contraente 12 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 4. Indennità Indennità di fine rapporto − analogia con quanto previsto dall’art. 1751 c.c. − § 89b HGB: − limite massimo: una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni lorde riscosse dall‘agente negli ultimi 5 anni: tale previsione non può essere esclusa. Tale diritto decade se non viene fatto valere entro 1 anno anche con lettera scritta. 13 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 4. Indennità possibilità di detrarre dall’indennità: - parte della contribuzione della preponente ai costi dell’agente (qualora il preponente contribuisca ai costi) eventuali contributi pensionistici pagati dalla preponente 14 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 4. Indennità − − l’agente ha il diritto all’indennità di fine rapporto se: l’agente ha acquisito nuovi clienti l’agente ha riacquisito clienti perduti l’agente ha aumentato il fatturato con i clienti esistenti periodo di riferimento: provvigioni dovute all’agente sulla base della media annuale delle retribuzioni percepite negli ultimi 5 anni − grado di possibilità che questi clienti rimangano dopo la cessazione del rapporto con l’agente? percentuale di perdita dei clienti per l’agente, ad es. 25% − durata del periodo in cui l’agente perde i clienti? ad es. 4/5 anni − detrazione del tasso di compensazione (“Abzinsung”) a favore dell’agente per il pagamento immediato dell’indennità: ad es. 10% 15 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 5. Contratto di Distribuzione - libertà della forma contrattuale - l‘esclusiva deve essere prevista (vedi però esclusive di fatto) - importanza di prevedere condizioni di risoluzione del contratto in caso di determinati inadempimenti - preventiva registrazione dei propri marchi, nomi di dominio e segni distintivi, prevedere clausole ad hoc 16 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 5. Contratto di Distribuzione − mancato raggiungimento dei minimi di acquisto: − − − facoltà di risolvere il contratto revoca dell’esclusiva diritti di privativa industriale (brevetti, marchi, nomi di dominio, modelli etc.): − in capo alla mandante? anche per prodotti sviluppati congiuntamente? licenza irrevocabile gratuita? 17 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 6. Territorio Concesso − contrarietà ai principi comunitari e tedeschi in materia di concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB – Kartellgesetz) della protezione territoriale assoluta: possibilità di vietare le vendite “attive” fuori zona e non quelle “passive” (ossia quelle frutto di ordini spontaneamente inoltrati dai clienti ad un soggetto diverso dal concessionario di zona): attenzione alla redazione delle clausole! 18 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 7. Durata del Contratto − quanto al rapporto contrattuale a tempo indeterminato, il Reg. CE 330/10 fissa in 5 anni la durata massima dell’obbligo di esclusiva a carico del distributore e pone limiti all’imposizione al distributore di un divieto di concorrenza successivo alla cessazione del contratto (fatta salva l’ipotesi eccezionale in cui ciò sia indispensabile per proteggere il know-how trasferito dal fornitore al distributore): necessità di prevedere clausole compatibili con il GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) 19 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 7. Durata del Contratto applicazione giurisprudenziale del § 89b HGB (indennità in caso di cessazione del rapporto dell‘agente) in via analogica al rapporto di distribuzione : − se il distributore è obbligato direttamente o indirettamente (facoltà della mandante di verificare i report di vendita) a comunicare il nominativo dei suoi clienti alla mandante; − se il distributore fa parte dell’organizzazione di vendita della mandante secondo i seguenti criteri elaborati dalla giurisprudenza: - divieto di concorrenza alla mandante e obbligo di acquisto dalla mandante, al distributore è concesso un territorio determinato; - obbligazione di usare il marchio della mandante; - previsione di minimi di acquisto e obbligo di tenuta di stock minimo - esecuzione del servizio after-sale secondo le garanzie della mandante 20 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 8. Condizioni Generali di Vendita esigenza di conoscibilità e di accettazione − richiedere la sottoscrizione nella fase iniziale delle trattative − si consiglia di prevedere l’esclusione delle condizioni generali di controparte e di far rinvio espresso alle proprie condizioni ed alla riserva di proprietà nelle conferme d’ordine, fatture e nei documenti contrattuali (SLA, specifiche tecniche etc.) − si consiglia di pubblicarle nel proprio sito internet 21 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 8. Condizioni Generali di Vendita − possibilità di prevedere secondo il dir. italiano che i termini di consegna non rivestono carattere essenziale: non ammissibile secondo il dir. tedesco: porre limite al risarcimento: max ___ % del prezzo − dichiarare che per le specifiche richieste dall’acquirente il venditore non risponde (vedi però responsabilità da prodotto) − riserva di proprietà (“Eigentumsvorbehalt”) ed allungata secondo dir. tedesco (fondamentale in caso di fallimento dell’acquirente) 22 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 8. Condizioni Generali di Vendita − adempimento successivo ovvero eliminazione del vizio o consegna di una cosa libera da vizi − il diritto all´adempimento successivo é escluso, non appena il creditore ha richiesto il risarcimento del danno al posto della prestazione − la risoluzione del contratto é esclusa se il difetto é irrilevante − la riduzione del prezzo esclude il recesso/risarcimento danni in luogo della prestazione − la riduzione non esclude il risarcimento danni a fianco della prestazione − il risarcimento danni in luogo della prestazione e risarcimento danni a fianco della prestazione − la risoluzione ed il risarcimento danni non si escludono a vicenda 23 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 8. Condizioni Generali di Vendita − il risarcimento danni a fianco della prestazione comprende tutti i danni che sono definitivamente risultati e che non potevano essere eliminati tramite riparazione o consegna sostitutiva − il risarcimento del danno al posto della prestazione é escluso se il difetto é irrilevante − risarcimento delle spese sostenute − risarcimento delle spese sostenute esclude il risarcimento danni al posto della prestazione, ma non esclude il risarcimento danni a fianco della prestazione esempio di spesa: acquirente compra accessori per la cosa difettosa che aveva acquistato 24 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 8. Condizioni Generali di Vendita − la prescrizione del diritto di garanzia per vizi nei contratti business to business può essere inferiore a 24 mesi (che vale per i consumatori) ed anche a 12 mesi nel dir. tedesco − in caso di denuncie dei vizi, i pagamenti dell’acquirente possono essere trattenuti in misura adeguata ai vizi: possibilità di escludere tale clausola secondo dir. italiano 25 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 8. Condizioni Generali di Vendita − oltre al proprio Foro (Padova) prevedere la possibilità unilaterale di adire il Foro della controparte (ad es. Monaco). Il decreto ingiuntivo italiano contro soggetti esteri è sempre la via migliore? (opposizione, luogo di consegna diversa da franco fabbrica venditore, esecuzione del decreto all’estero) − attenzione alle clausole arbitrali: necessari in certi paesi (USA) ma non sempre, specie per Stati come la Germania; pericolo di costi assai elevati per scelte errate sulle camere arbitrali estere da adire 26 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 8. Condizioni Generali di Vendita − legge applicabile: evitare quella di paesi terzi al contratto − applicazione della legge del venditore − applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci: se non è esclusa si applica 27 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 9. Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania L’azione in via cd. cautelare o di urgenza − con il ricorso viene solitamente richiesta (i) una misura inibitoria (Unterlassungsanspruch) diretta a vietare al presunto contraffattore l’ulteriore fabbricazione, promozione e vendita del prodotto che si ritiene violare i propri diritti di privativa e (ii) l’informativa circa l’origine e la rete distributiva del prodotto in contestazione (Auskunftsanspruch) − diversamente da quanto ammesso dalle corti italiane, per le quali si presume che il requisito dell´urgenza sia rispettato anche qualora siano trascorsi sino a 6-8 mesi dalla conoscenza della violazione − l’urgenza (Eilbedürftigkeit des Antrags) viene valutata secondo il caso concreto e comunque si deve rispettare, per procedere, il termine di 1 mese dalla conoscenza della violazione 28 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 9. Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania − quanto al fumus boni iuris e’ prassi che il ricorrente alleghi al ricorso − una dichiarazione giurata (eidestattliche Versicherung) del titolare del diritto di privativa che si ritiene violato − un affidavit di un consulente brevettuale (italiano o tedesco) che ribadisca la sussistenza della privativa in capo al titolare e confermi la violazione del diritto − qualora il giudicante ravvisi la necessità di fissare una udienza di discussione ed il resistente produca una perizia di parte che confermi l´insussistenza della violazione e, dunque, esistano due perizie contrastanti che necessitino una valutazione ad opera di un terzo super partes nominato dal Tribunale, il provvedimento di urgenza non verrà accolto per l´assenza del presupposto della immediatezza che deve interferire alla sommarietá del giudizio (Verfügungsgrund). − tribunali specializzati e territorialmente competenti a seconda delle varie materie. 29 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 9. Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania Quali sono le misure per fare opposizione al provvedimento? − reclamo − appello − inizio della causa di merito − revoca del provvedimento cautelare per intervenuta modifica delle circostanze 30 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 9. Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania −forte impatto sociale effetto dirompente all’interno di uno scenario internazionale conseguenze commerciali −il vantaggio di agire in via cautelare in Germania durante una fiera internazionale presenta vari profili. −in primis per i limiti del diritto italiano : l´articolo 129, 3 comma del Codice italiano della Proprietà Industriale vieta la possibilità di procedere al sequestro di prodotti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o siano in transito da o per la medesima 31 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 9. Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania − in secundis per una ragione strategica: la Germania rappresenta per l’Italia il paese verso il quale le aziende italiane hanno solitamente il maggiore export, essendo con oltre 80 milioni di abitanti il principale mercato europeo. − inoltre, per ragioni di ultrattività: cio’ consente di impedire la presenza alla fiera internazionale dell’anno successivo con il prodotto che è stato ritenuto violare i diritti di privativa intellettuale del ricorrente − poi, per ragioni di autorevolezza: in caso di un brevetto europeo, di un marchio o di un design comunitario, la circostanza che un giudice tedesco abbia già condotto una disamina dello stesso titolo di privativa industriale o accertato la pretesa contraffazione emettendo un provvedimento di inibitoria, costituisce un utile precedente 32 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 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