REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
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REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con delibera di C.C. n. 75 del 11/12/2007 INDICE CAPO I CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 1 Disposizioni generali Articolo 2 Occupazioni permanenti e temporanee Articolo 3 Denuncia occupazioni permanenti Articolo 4 Richieste e procedura per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche Articolo 5 Occupazioni di emergenza Articolo 6 Deposito cauzionale Articolo 7 Modifica, sospensione e revoca della concessione Articolo 8 Prescrizioni per le occupazioni Articolo 9 Occupazioni d'urgenza Articolo 10 Esecuzione di lavori e di opere Articolo 11 Collocazione di tende Articolo 12 Divieto temporaneo di occupazione Articolo 13 Limiti delle occupazioni Articolo 14 Modalità d'uso dell'area in concessione Articolo 15 Canone di concessione Articolo 16 Decadenza della concessione e/o autorizzazione Articolo 17 Corrispettivo per uso di beni comunali Articolo 18 Revoca della concessione e/o autorizzazione Articolo 19 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione Articolo 20 Occupazioni abusive – Rimozioni di materiali Articolo 21 Costruzione gallerie sotterranee Articolo 22 Spettacoli viaggianti Articolo 23 Attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n. 30/03 CAPO II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 24 Disposizioni generali Articolo 25 Classificazione del Comune Articolo 26 Oggetto della tassa Articolo 27 Soggetto passivo Articolo 28 Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche Articolo 29 Criteri di determinazione della tassa Articolo 30 Disciplina delle tariffe Articolo 31 Riduzioni Articolo 32 Denuncia e versamento della tassa Articolo 33 Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva Articolo 34 Esenzione dalla tassa Articolo 35 Esclusione Articolo 36 Funzionario responsabile Articolo 37 Rinvio ad altre disposizioni Articolo 38 Sanzioni Articolo 39 Entrata in vigore CAPO I DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del sopra suolo, del sottosuolo pubblico e l’applicazione della relativa tassa. 2. E’ fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell’interessato. 3. Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge. Articolo 2 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE 1. Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 507/93, le occupazioni sono permanenti o temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di concessione o autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiori all’anno. 2. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell’occupazione, per quella permanente almeno 20 gg. 3. Qualora l’occupazione riguardi casi particolari, l’Amministrazione, entro 30 gg. dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti chiarimenti e quant’altro necessario ai fini dell’esame e della decisione sull’istanza. 4. Si ritiene cessata l’occupazione che comporta la manomissione del suolo stradale, quando l’area occupata verrà restituita e resa disponibile nelle stesse condizioni in cui fu concessa; la mancata restituzione o ricostruzione in pristino, è equiparata, a tutti gli effetti, alla prosecuzione dell’occupazione. 5. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di suolo pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico è soggetta a concessione comunale ed è ammessa nei limiti previsti dal Codice della Strada, dalle vigenti norme igienico-sanitarie e dal Piano Direttore delle zone Bg, qualora applicabili. L'esposizione di materiale ad uso pubblicitario, anche effettuata per conto di terzi, è ammessa esclusivamente nelle immediate vicinanze dell'esercizio di riferimento su area privata e sotto il diretto controllo del titolare o soggetto obbligato alla custodia; allo stesso soggetto fa capo altresì l'obbligo di ricovero delle strutture ad esercizio chiuso. 6. Le occupazioni di aree pubbliche, o di aree private soggette a pubblico passaggio, da parte di esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30) sono effettuate esclusivamente secondo le disposizioni contenute nell'articolo 23 del presente Regolamento. Articolo 3 DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI 1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell’articolo 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. 2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima occupazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione. 3. Se la concessione e/o autorizzazione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del titolare della concessione e/o autorizzazione. 4. L’ufficio che rilascia formalmente l’atto, cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata. 5. Copia dell’atto, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa al Settore Tributi per l’applicazione ed il controllo della tassa relativa. Articolo 4 RICHIESTA E PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le are di cui sopra, sia con carattere temporaneo che permanente, deve farne domanda in carta legale. 2. La richiesta è presentata • al Comando Polizia Locale • allo Sportello Unico Attività Produttive, limitatamente per le occupazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 23 e deve contenere: ✗ le generalità del richiedente; ✗ il codice fiscale o partita I.V.A. ✗ le generalità del responsabile dei lavori o del rappresentante della ditta esecutrice dei lavori; ✗ il motivo e l’oggetto dell’occupazione; ✗ la durata dell’occupazione, la sua dimensione ed esatta ubicazione; ✗ la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici. 3. L’ufficio competente provvede, all’atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall’articolo 7 della Legge 241/90, a rendere noto l’avvio del procedimento. 4. Sulla domanda si provvede secondo quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Quando occorra, o quando sia richiesto dall’ufficio autorizzazioni, alla domanda dovrà essere alleato il disegno ed eventualmente la fotografia del manufatto con il quale si intende occupare lo spazio o l’area, e tutti i documenti che saranno ritenuti utili ai fini dell’esame e delle decisioni sull’istanza. 6. L’obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l’occupazione sia esente da tassa. 7. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza, salvo quanto previsto dalle vigenti norme che disciplinano la materia e dai regolamenti speciali. E’ tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante l’esercizio per l’esposizione della loro merce. 8. La concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali di breve durata e comunque non superiori a 2 ore o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento. 9. Per le richieste di occupazione che non comportano manomissione di suolo pubblico e deviazione del traffico la relativa autorizzazione è sostituita, a tutti gli effetti, dalla ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del tributo, rilasciata dopo 4 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio preposto e dopo il versamento dell'eventuale deposito cauzionale di cui all'articolo 6, comma 2, qualora dovuto. 10. Le concessione e/o autorizzazioni sono comunque subordinate all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune. 11. Nell’istruttoria della domanda gli uffici competenti, in sede di parere, devono tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell’estetica, specie per quanto riguarda l’occupazione dei marciapiedi, delle piazze, delle zone prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l’osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada. 12. Nell’atto di concessione e/o autorizzazione saranno indicate: le generalità ed il domicilio del titolare dell’a concessione e/o autorizzazione, il codice fiscale, la ubicazione, lo sviluppo della superficie dell’area concessa, eventuali particolari condizioni, i motivi e le condizioni che possono determinare automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. 13. La concessione e/o autorizzazione deve inoltre contenere l’espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione. 14. E’ fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 15. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune. 16. Per le occupazioni e/o autorizzazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l’occupazione. 17. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. 18. Coloro che esercitano mestieri girovaghi, coloro che effettuano raccolte di firme, sottoscrizioni, contratti commerciali, fondi a qualsiasi titolo non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso per l’occupazione. 19. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute, valgono per la località, per la durata, la superficie e l’uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all’esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. 20. E’ ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario. 21. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario o al titolare dell’autorizzazione, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di una nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata. 22 Il subentrante nelle attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizio o, più in generale, il subentrante nella proprietà di un bene immobiliare cui è legata una concessione di suolo pubblico ha facoltà di mantenere la concessione a nome del dante causa sino alla scadenza della stessa. Resta fermo l’obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa. 23. In tutti i casi le concessioni e/o autorizzazioni vengono concordate: a) senza pregiudizio dei diritti di terzi; b) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione; c) con facoltà dell’Amministrazione Comunale di imporre, per casi particolari, specifiche condizioni; d) a termine, per la durata di 9 anni, elevabili, se specificatamente richiesti, sino a 29. 24. Il concessionario ha l’obbligo di esibire la concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza, agli agenti e funzionari di polizia. 25. E’ pure fatto obbligo, al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. 26. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l’obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l’Amministrazione Comunale. 27. Qualora, a seguito dell’occupazione di un’area, sia essa regolarmente autorizzata o in forma abusiva, derivino danni al suolo oggetto dell’occupazione, il concessionario o l’utilizzatore della superficie occupata, è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese; se derivano danni alle persone, al completo risarcimento del danno arrecato, senza pregiudizio per eventuali azioni penali nelle quali può essere incorso il concessionario o l’occupante. 28. E’ in facoltà dell’autorità competente vietare l’uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l’occupazione. Articolo 5 OCCUPAZIONI DI EMERGENZA 1. E’ possibile l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione e/o autorizzazione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, con le procedure di cui al successivo articolo 9. Articolo 6 DEPOSITO CAUZIONALE 1. Il versamento di un deposito cauzionale a mezzo di contanti o di assegno circolare o di una fideiussione bancaria o assicurativa può essere imposto nei seguenti casi: a) se l’occupazione comporta la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie; b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale; c) se l'occupazione riguarda attività dello spettacolo viaggiante; l'entità sarà stabilita con apposito atto del Dirigente competente e graduata a seconda del numero delle tipologie delle attrazioni; nello stesso atto saranno altresì stabilite le modalità di svincolo della cauzione nonché quelle inerenti l'acquisizione della stessa in caso di inadempienza delle prescrizioni inerenti le modalità di occupazione dell'area, imposte nell'atto autorizzativo; d) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino. 2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del responsabile dell’ufficio incaricato della ricezione della domanda. Articolo 7 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione e/o autorizzazione, può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo; l’eventuale nuovo provvedimento potrà prevedere l’imposizione di nuove condizioni. 2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in maniera proporzionale alla durata della sospensione medesima. 3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità e motivi di pubblico interesse. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell’eventuale canone di concessione pagati in anticipo, senza interessi e con esclusione di qualsiasi altra indennità. Articolo 8 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI 1. L’occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall’Amministrazione Comunale. 2. E’ vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere l’acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell’adempimento di quest’ultimo obbligo il Comune, specie quando l’occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione, così come disposto dal precedente articolo 6. 3. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è subordinato al possesso dell’autorizzazione ai lavori. 4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. 5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l’area loro assegnata. Articolo 9 OCCUPAZIONI D’URGENZA 1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria. 2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione e/o la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento. 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall’art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada. Articolo 10 ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE 1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare luminarie, è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione. 2. L’autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l’altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc. 3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aere etc.,sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non superiore a 2 ore. Articolo 11 COLLOCAZIONE DI TENDE 1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l’ingresso dei negozi, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l’autorizzazione comunale. 2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. 3. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento Comunale Edilizio e di Polizia Urbana. Articolo 12 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE 1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di pubblico interesse o nell’interesse della viabilità. Articolo 13 LIMITI DELLE OCCUPAZIONI 1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento. 2. Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio o permanente non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di cui al precedente comma. 3. Nei centri abitati, fermo restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice Stradale, l’occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati, e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2.00 metri. E' fatta altresì salva la deroga di cui all'articolo 23, comma 4, ultimo capoverso. 4. Alle medesime condizioni è consentita l’occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il traffico pedonale. 5. All’interno delle zone di rilevanza storico-ambientale individuate, ai sensi del Codice della Strada, con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice medesimo, si può autorizzare l’occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Ai fini del presente comma, sono considerate esistenti anche le occupazioni temporanee che venivano effettuate in modo ricorrente, antecedentemente all’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada. 6. All’interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l’adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione. Articolo 14 MODALITA’ D’USO DELL’AREA IN CONCESSIONE 1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e le pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. 2. Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità. Articolo 15 CANONE DI CONCESSIONE 1. Il rilascio di provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione. 2. Le tipologie di occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Comunale. 3. Il canone di cui sopra è corrisposto dal concessionario nei tempi e nei modi stabiliti per il pagamento delle tasse. Articolo 16 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 1. Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione: a) la reiterazione della medesima violazione a norme di legge o regolamenti in materia di occupazione suolo pubblico da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece ovvero, il mancato rispetto delle condizioni e/o prescrizioni imposte con l’atto di concessione ovvero, l’uso diverso o improprio del diritto di occupazione, rispetto a quello per il quale era stata rilasciata la concessione e/o autorizzazione; per le attività di commercio al dettaglio di cui al D. Lgs. 114/98 e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 30/03, l'accertamento di una violazione alle norme di legge o regolamenti in materia di occupazione suolo pubblico da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece per il mancato rispetto delle condizioni e/o prescrizioni imposte con l'atto di concessione e/o autorizzazione, ovvero l'uso diverso ed improprio del diritto di occupazione rispetto a quello per il quale la concessione e/o autorizzazione era stata rilasciata dopo che, nei 12 mesi precedenti, in capo al medesimo soggetto era stata già comminata la sanzione della sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della Legge 25.3.1997 n. 77; b) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell’atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea; c) le occupazioni permanenti, con attrezzature infisse al suolo, che non vengono realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie; d) l'accertamento di violazione alle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell’uso del bene, oggetto dell’occupazione; e) il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo, e il canone di concessione, se dovuto. L'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa dovuta, né esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione. 3. Ai sensi del presente articolo si intende: ✔ con il termine “reiterazione” la definizione prevista dall'articolo 8-bis della Legge 689/81; ✔ con il termine “recidiva” di cui all'articolo 6 comma 1 della Legge 25.3.1997 n. 77, l'accertamento di una violazione della medesima norma nel precedente periodo di tre anni. Articolo 17 CORRISPETTIVO PER USO DI BENI COMUNALI 1. L’eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniali indisponibili sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo a titolo di canone, risarcimenti di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato con provvedimenti insindacabile, dall’ufficio competente. 2. L’uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la continua ed adeguata manutenzione degli stessi e l’obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati. Articolo 18 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 1. E’ prevista in ogni caso la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. 2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità. Articolo 19 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 1. Coloro che hanno ottenuto concessione e/o autorizzazione dell’occupazione, ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. 2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio dai precedenti articoli. 3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa di Occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto. Articolo 20 OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONI DI MATERIALI 1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l’autorità comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo tempo per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d’ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi. Articolo 21 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE 1. Ai sensi dell’articolo 47 comma 4 D. Lgs 507/93, il Comune, nel caso in cui provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell’art. 47 del D. Lgs. 507/93, impone un contributo “una tantum” pari al 30 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell’opera realizzata. Articolo 22 SPETTACOLI VIAGGIANTI 1. La concessione di aree per l’esercizio dello spettacolo viaggiante è disciplinata dall'articolo 6 del presente Regolamento, dalla Legge 18.03.1968 n. 337 e dal Regolamento Comunale, previsto dall’articolo 9 della stessa legge. Articolo 23 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30/03 1. Al fine di mantenere idonei livelli di sicurezza per la circolazione pedonale e di decoro delle aree, il rilascio delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuato esclusivamente nel rispetto delle modalità operative indicate nei successivi commi. 2. Sono escluse le occupazioni di carattere permanente di spazi ed aree pubbliche a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Sono ammesse, pertanto, esclusivamente le occupazioni di carattere temporaneo (periodo: 1 aprile - 31 ottobre) ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, di spazi ed aree pubbliche a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30. 3. Le occupazioni di cui al comma 2 sono realizzate secondo le seguenti modalità: zone residenziali di completamento “B” (così come definite dalle vigenti Norme Tecniche d’Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore Generale, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22.04.1999 (B.U.R.L. n. 27 - Serie Inserzioni del 07.07.1999) e successive varianti parziali. In tali zone è consentita l'installazione di elementi mobili, quali tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende a sbraccio, gazebi, purché di elevata qualità e raffinato disegno. Nello specifico tali elementi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Tavoli e sedie: in legno – colore naturale del materiale - o metallo, colore nero o grigio antracite. Fioriere: a disegno semplice e di dimensioni massime pari a cm. 100 x cm. 50 ed altezza cm. 50. L'altezza massima, comprensiva del verde, non dovrà superare cm. 150. Ombrelloni: di forma quadrata, del tipo a piantana centrale, con cappottina intera di colore chiaro, dei toni del bianco panna, ecrù, crema. Le dimensioni non dovranno superare cm. 250 x 250 con altezza massima di cm. 250. Tende a sbraccio: di forma rettilinea, prive di mantovane, con sporte non superiori a metri 1,50, in tessuto di colore chiaro, dei toni del bianco panna, ecrù, crema, in tinta unita, prive di scritte pubblicitarie di sponsorizzazione anche indiretta, ad esclusione del nome e/o del marchio del locale cui fanno riferimento. Gazebi: la struttura dovrà essere in ferro o legno, la copertura in tela di colore chiaro, dei toni del bianco panna, ecrù, crema. Le dimensioni massime non dovranno superare cm. 350 x cm. 350 con altezza massima di cm. 250. E' vietato l'utilizzo di alcun tipo di struttura di tamponamento verticale. Non sono ammessi divisori, pannelli frangivento o qualsiasi altro elemento di arredo o delimitazione ad esclusione di quelli precedentemente individuati. In caso di autorizzazioni/concessioni a suo tempo rilasciate dal Comune e ora non più conformi con riferimento alla tipologia di elementi mobili alla tipologia indicata per le zone residenziali di completamento “B”, l'adeguamento alle nuove prescrizioni regolamentari avverrà a richiesta dei diretti interessati o in caso di subingresso nell'attività. b) zone residenziali di espansione “C” zone produttive di completamento e di espansione “D”: è consentita l'installazione di strutture mobili, tavoli, sedie anche integrate da elementi di delimitazione quali fioriere, paratie frangivento, vetrate, lastre in policarbonato, spalliere il tutto limitati a non più di tre lati. Possono essere integrate da elementi di copertura quali tende a sbraccio e ombrelloni. a) 4. Nelle nuove occupazioni di suolo pubblico resta fermo l'obbligo di lasciare uno spazio utile, per il transito pedonale, tra l'attività e gli elementi di arredo, pari ad almeno metri 2,00. La collocazione planimetrica degli elementi sarà rimessa alla verifica della conformazione dello spazio pubblico da occupare, dalle caratteristiche geometriche della strada previa valutazione dello Sportello Unico Attività Produttive e del Comando di Polizia Locale, e potrà essere effettuata: a) in aderenza ed entro le proiezioni ortogonali del fronte dell'esercizio pubblico di cui costituiscono pertinenza, lasciando uno spazio utile per il transito pedonale pari a metri 2,00 tra il limite più esterno dell'occupazione ed il bordo del marciapiede; b) prospiciente all'attività, in modo tale che tra il fronte dell'attività e gli arredi stessi intercorra sempre uno spazio libero per il transito pedonale pari a metri 2,00; c) in adiacenza all'attività, previa acquisizione di “nulla-osta” dei frontisti interessati, in caso di oggettiva impossibilità di cui al punto a) e punto b). Distanze per il transito pedonale inferiori a metri 2,00 sono consentite esclusivamente per le attività di somministrazione già in essere ed in possesso di specifica autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. Lo spazio per il transito pedonale può essere diminuito sino a metri 1,00 qualora, nei tratti di strada interessati dall'occupazione, la circolazione veicolare sia sospesa o limitata a particolari categorie di utenze per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni temporanee. 5. Le installazioni di cui al comma 3 non devono rappresentare compromissione permanente del suolo pubblico. Tali elementi devono risultare completamente smontabili, in modo da consentire il rapido smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico. Gli arredi non devono configurarsi quali costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici. 6. Le occupazioni del suolo non possono interessare aree attrezzate per la sosta veicolare. 7. Negli spazi pubblici oggetto di autorizzazione è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora, fatti salvi casi di svolgimento di manifestazioni temporanee. 8. In caso di chiusura dell'attività di somministrazione per una durata superiore a giorni 15, tutte le strutture riferite alle occupazioni dovranno essere rimosse a cura del titolare della concessione e dovranno essere riavvolte le eventuali tende. Dovranno altresì essere chiusi e/o rimossi gli eventuali ombrelloni di copertura o tende a sbraccio in caso di vento e durante la notte. In caso di inosservanza l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere d'iniziativa alla rimozione delle strutture rimaste in opera e alla loro custodia in luogo idoneo a disposizione dell'avente diritto. 9. E' posto a carico del titolare della concessione l'obbligo di provvedere alla costante manutenzione e pulizia dell'area interessata dall'occupazione nonché l'onere di porre in atto ogni accorgimento affinché l'area stessa e le strutture utilizzate siano costantemente sotto sua diretta sorveglianza. 10. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico per le attività di cui al presente articolo vengono rilasciate dallo Sportello Unico Attività Produttive, che curerà altresì l'archivio, la gestione e il relativo aggiornamento. 11. Le presenti disposizioni non si applicano alle attività di somministrazione disciplinate dalla Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni (“Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D Lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche”). CAPO II TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Articolo 24 DISPOSIZIONI GENERALI 1. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Bollate in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento. 2. L’applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessione se dovuti, ai sensi dell’art. 15. 3. L’applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità dalle prescrizioni dell’atto di concessione od autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime. Articolo 25 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE 1. Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D. Lgs. 507/93 questo Comune appartiene, agli effetti dell’applicazione della tassa in oggetto, alla terza classe. Articolo 26 OGGETTO DELLA TASSA 1. Sono soggette alla tassa comunale per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D. Lgs. 507/93, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 2. Sono, parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al primo comma, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. Si applica, altresì, la tassa alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 4. Sono soggette all’imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del territorio comunale, come delimitato ai sensi delle vigenti disposizioni. 5. La tassa non si applica alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti locali e territoriali e al demanio statale. Articolo 27 SOGGETTO PASSIVO 1. La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del territorio comunale. Articolo 28 GRADUAZIONE DELLA TASSA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1. La tassa è graduata secondo l’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. 2. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell’art. 26 sono classificate in due categorie (all. A). Articolo 29 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA 1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari. Le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate arrotondate alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. 2. Le occupazioni temporanee del suolo, ai fini di cui all’art. 46 del D. Lgs, 507/93, se effettuate nell’ambito della stessa categoria prevista dall’articolo 28 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. 3. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%. 4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. Articolo 30 DISCIPLINA DELLE TARIFFE 1. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie stabilite con apposito atto deliberativo e con riferimento alle categorie di cui all’art. 28. 2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. 3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie previste dall’art. 28, in rapporto alla durata delle occupazioni. 4. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliere e le relative misure di riferimento: a) occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 50%; b) occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20% 5. Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall’articolo 31 del presente regolamento. Articolo 31 RIDUZIONI 1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla Legge sono stabilite le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa: a) per le occupazioni permanenti gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell’articolo 46 del D. Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta del 20%; b) per gli accessi, carrabili e pedonali, di cui al comma 8 dell’articolo 44 del D. Lgs. 507/93, per i quali a richiesta degli interessati, venga disposto il divieto di sosta indiscriminata sull’area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa è ridotta del 50%; c) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell’articolo 46 del D. Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta del 20%; d) per le occupazioni realizzate nell’esercizio dell’attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50%. Articolo 32 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi, di cui all’articolo 27, devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune medesimo, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l’attestato di versamento. 2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l’anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio. 3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo. 4. Il pagamento delle tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze. L’importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 5. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. Articolo 33 ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA 1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo tramite la sezione tributi nel caso di occupazioni permanenti, e tramite il settore della Polizia Locale o lo Sportello Unico Attività Produttive nel caso di occupazioni temporanee. 2. La sezione tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia. 3. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il funzionario responsabile ai sensi dell’art. 36 del presente regolamento, per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge. Articolo 34 ESENZIONE DALLA TASSA 1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 507/93, in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali: a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose assistenziali, celebrative e del tempo libero, da enti pubblici di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) T.U.I.R. 917/87, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché culturali e sportive patrocinate dall'Amministrazione Comunale; b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste sino a 60 minuti; c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché no contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste nei posteggi ad esse assegnate; e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci; f) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; g) le occupazioni di aree cimiteriali; h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; i) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccate, pali, scale di sostegno per piccoli lavori di riparazione, riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 6 ore, e per una superficie massima complessiva di mq. 6; l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili, per una profondità di mt. 0,75 per tutto il fronte delle aperture dell’esercizio; m) occupazioni per manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore e per una superfici massima di mq. 6 n) le occupazioni realizzate dalle O.N.L.U.S. di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in attuazione dell'articolo 21 del medesimo D. Lgs.; o) le occupazioni effettuate da attività commerciali di vicinato in zone precluse alla circolazione veicolare a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protaggono per oltre sei mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549. 2. Inoltre, la Giunta Comunale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per occupazioni temporanee, qualora queste siano necessarie per fronteggiare eccezionali eventi di interesse pubblico. 3. La tassa non si applica per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 15 del presente Regolamento. Articolo 35 ESCLUSIONE 1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del D. Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti e temporanee appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non comprese all’interno del centro abitato. 2. Sono esclusi dalla tassazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche i passi carrabili, le tende, le occupazioni con autovetture adibite al pubblico trasporto, i cassonetti dei rifiuti. Articolo 36 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Il funzionario responsabile, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 è designato dal Comune. Ai sensi del Regolamento comunale dei procedimenti amministrativi: - il Dirigente del Settore Finanziario, per le occupazioni a carattere permanente designa il funzionario responsabile dei procedimenti, con le competenze di cui all’art. 54 del D. Lgs. 507/93; detto funzionario può sostituire il Dirigente, quale rappresentante del Comune in sede di contenzioso, sia che trattasi di occupazione permanente che temporanea; - il Dirigente del Settore Polizia Locale e il Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive designano, per le occupazioni di carattere temporaneo, i rispettivi funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi, limitatamente alle competenze per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni sia temporanee che permanenti, ed alla loro sottoscrizione, l’applicazione della tassa, il versamento diretto per le occupazioni temporanee ed i relativi controlli. Articolo 37 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia. Articolo 38 SANZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del D. Lgs n. 507/93 1. per omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta con un minimo di euro 51,00; 2. per denuncia infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,00 a euro 258,00; 3. le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione; 4. per parziale versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato; 5. sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. PENE PECUNIARIE - Le violazioni alle norme del presente Regolamento, che rappresentano anche violazioni alle norme del Codice Stradale (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche), sono punite con la sanzione prevista da tale Codice. - Per ogni altra violazione trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. COMPETENZE PER LE PROCEDURE SANZIONATORIE - Il funzionario appartenente al Settore Finanziario è competente per l’applicazione delle sanzioni riguardanti le occupazioni permanenti; - Il funzionario appartenente al Settore Polizia Locale ovvero il Dirigente dello Sportello Unico Attività produttive sono competenti per l’applicazione delle sanzioni riguardanti le occupazioni temporanee. Articolo 39 ENTRATA IN VIGORE Le presenti disposizioni, modificative ed integrative del Regolamento Comunale per le occupazioni spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 51 del 30.04.1994, entreranno in vigore dal 1^ gennaio 2008. ALLEGATO A CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE STRADE DI 1a CATEGORIA STRADE DI 2a CATEGORIA STRADE DI 1a CATEGORIA VIA ADAMELLO VIA ADIGE PIAZZA A. MORO VIA ALLA STAZIONE VIA AMBROGIO DA BOLLATE VIA ARCHIMEDE VIA ARIOSTO VIA ARNO VIA ARONA VIA ASIAGO VIA ATTIMO VIUA BARACCA VIA BELLINI VIA BIXIO VIA BOCCACCIO VIA BOITO VIA BRESCIA VIALE BRIANZA VIA BUONARROTI VIA CADORNA VIA CADUTI BOLLATESI VIA CALOGGIO VIA CANTORE VIA CANTU’ L.GO CANTUN SCIATIN VIA CARACCIOLO VIA CARDUCCI VIA C. MARX VIA CARUSO VIA CATTANEO VIA CAVOUR VIA CERVINO VIA CESARE BATTISTI VIA CHIESA VIA CILEA VIA COL DI LANA VIA COMO VIA CONCORDIA V.LO CONCORDIA VIA CONFALONIERI VIA CONI ZUGNA VIA CORELLI VIA CORRIDONI VIA C. DA BOLLATE VIA D’AZEGLIO VIA L. DA VINCI P.ZZA GEN. DALLA CHIESA VIA DANTE VIA DE AMICIS VIA DEGLI ALPINI VIA DEI DOSSI VIA DEI LEONI VIA DEI MILLE VIA DE LEVA VIA DIANA VIA DIAZ P.ZZA DON ELLI VIA DON UBOLDI VIA DONADEO VIA DONIZETTI VIA FAMETTA VIA FARINI VIA XI FEBBRAIO VIA FERRARIS VIA FLEMING VIA FORNACE VIA FOSCOLO VIA FRATELLANZA VIA FRIULI/VENEZIA GIULIA VIA G. GALILEI VIA GALIMBERTI VIA GALVANI VIA GARBIERA VIA GARIBALDI VIA GIORDANO BRUNO VIA 5 GIORNATE VIA GIOTTO VIA GIOVANNI XXIII VIA GIUSTI VIA GOBETTI VIA GOITO VIA GRADO VIA GRAMSCI VIA GROSS L.GO PRIMO LEVI VIA INDIPENDENZA VIA ISONZO VIA LA CAVA VIA LAVENO VIA LEGNANO VIA LEONCAVALLO VIA LEONE XIII VIA LEOPARDI VIA LOMBARDIA VIA LORENZINI VIA LUINO VIA MADONNA IN CAMPAGNA VIA MADONNA SPERANZA VIA MADONNA VIA MADONNINA VIA MAGENTA VIA MAMELI VIA MANARA VIA MANIN VIA MARCONI VIA MARIANI VIA MARMOLADA VIA MARONCELLI VIA MARTIRI DI MARZABOTTO P.ZZA M. DELLA LIBERTA’ VIA MASCAGNI VIA MATTEOTTI VIA MAZZINI VIA AMZZOLARI VIA MENOTTI P.ZZA MERCATO DI CASSINA NUOVA P.ZZA MERCATO DI OSPIATE VIA MEUCCI VIA MICCA VIA MILANO VIA MONCENISIO VIA MONFALCONE VIA MONTE BIANCO VIA MONTE CENISIO VIA MONTE GRAPPA VIA MONTE GRIGNA VIA MONTE NERO VIA MONTE ROSA VIA MONTE SABOTINO VIA MONTESSORI VIA MONTEVERDI VIA MOZART VIA NEGRI VIA NOVARA VIA IV NOVEMBRE VIA OBERDAN VIA ORIGONA VIA OSPITALETTO VIA PACE VIA PAGANINI VIA PARINI VIA PASCOLI VIA PASTRENGO VIA PEPE VIA PER NOVATE VIA PETRARCA VIA PIAVE P.ZZA MERCATO BOLLATE CENTRO VIA PIEMONTE VIA PO VIA PONCHIELLI VIA PONTIDA VIA PORRA VIA PORTA VIA POSTUMIA VIA PUCCI VIA PUCCINI L.GO S.QUASIMODO VIA REPUBBLICA VIA RICCARDI VIA RISORGIMENTO VIA ROMA VIA ROMAGNOSI VIA ROSSINI VIA ROMAGNOSI VIA SAN PAOLO VIA SAN BERNARDO VIA CARLO P.ZZA SAN FRANCESCO VIA SAN GIACOMO VIA SAN GIULIO VIA SAN GOTTARDO VIA SAN MARTINO P.ZZA SAN MARTINO VIA SAN NICOLA VIA SAN PIETRO VIA SAN SEBASTIANO VIA SANZIO VIA SARTIRANA VIA SASSOLUNGO VIA SCIESA VIA SEMPIONE VIA XX SETTEMBRE VIA SETEMBRINI VIA S. PELLICO P.ZZA SOLFERINO VIA SPLUGA VIA SPONTINI VIA STELLA ROSA VIA TAGLIAMENTO VIA TASSO P.ZZA TERRACINI VIA T. LIVIO VIA TOFANE VIA TORINO VIA TOSCANA VIA TOSCANINI VIA TOTI VIA TRENTO VIA TURATI VIA VARALLI VIA VARESE VIA VENEZIA VIA VERBANIA VIA VERDI VIA VESPUCCI VIA VICENZA VIA VILLORESI VIA V. VENETO VIA VIVALDI VIA VOLTA VIA ZAMBELETTI VIA ZARA STRADE DI 2a CATEGORIA VIA ABBA VIA ABETONE VIA ADDA VIA ALFIERI VIA BALBO VIA F.LLI BANDIERA VIA BARI V.LO BATTISTI VIA BECCARIA VIA BEMBO VIA BERGAMO V.LO BOITO VIA BORSIERI VIA CACCIATORI DELLE ALPI VIA CARAVAGGIO VIA CATALANI VIA CAVALCANTI V.LO CAVOUR VIA CELLINI VIA F.LLI CERVI VIA COLONNA VIA COPERNICO V.LO DE AMICIS VIA DEI GIOVI VIA DELEDDA V.LO DONISELLI VIA FERMI VIA FOGAZZARO VIA GIOBERTI VIA GIORDANO VIA GIOTTO VIA GOLDONI VIA GRAF VIA GUICCIARDINI V.LO ISONZO V.LO LA CAVA VIA LARIO V.LO LEOPARDI VIA LIGURIA VIA LISSONE VIA MACCHIAVELLI V.LO MADONNA IN CAMPAGNA V.LO MADONNA VIA XXIV MAGGIO VIA MANIN VIA PRIVATA MERONI VIA METASTASIO V.LO MONFALCONE VIA MONTANARI VIA MONTE GENEROSO VIA MONTE SANTO VIA MOTTARONE VIA MUSCO VIA NEVOSO VIA NIEVO VIA PASSO ROLLE VIA PASUBIO V.LO S.PELLICO VIA PIGNONE VIA PISACANE VIA POLA VIA POLO VIA PORDOI V.LO PORRA VIA M. PRAGA VIA PRATO VIA PRESOLANA V.LO ROMANI VIA ROSMINI VIA ROSSETTI VIA S. ANTONIO VIA S. DOMENICO VIA SCHIAPPARELLI VIA PRIVATA SEVESO VIA SPERI VIA STAMPA VIA STAZIONE PRIVATA V.LO TAGLIAMENTO VIA TASSONI VIA TENCA VIA TINTORETTO VIA TIZIANO VIA TOMMASEO V.LO TORRICELLI V.LO TOSCANINI VIA UMANITA’ VIA VERCELLI V.LO VERDI VIA VERGA VIA VERONESE VIA VERRI V.LO VICENZA VIA VICO V.LO VILLORESI VIA VOLTURNO VIA ZANELLA