REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE

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REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
REGOLAMENTO
TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Approvato con delibera di C.C. n. 75 del 11/12/2007
INDICE
CAPO I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 1
Disposizioni generali
Articolo 2
Occupazioni permanenti e temporanee
Articolo 3
Denuncia occupazioni permanenti
Articolo 4
Richieste e procedura per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni di
occupazione di spazi ed aree pubbliche
Articolo 5
Occupazioni di emergenza
Articolo 6
Deposito cauzionale
Articolo 7
Modifica, sospensione e revoca della concessione
Articolo 8
Prescrizioni per le occupazioni
Articolo 9
Occupazioni d'urgenza
Articolo 10
Esecuzione di lavori e di opere
Articolo 11
Collocazione di tende
Articolo 12
Divieto temporaneo di occupazione
Articolo 13
Limiti delle occupazioni
Articolo 14
Modalità d'uso dell'area in concessione
Articolo 15
Canone di concessione
Articolo 16
Decadenza della concessione e/o autorizzazione
Articolo 17
Corrispettivo per uso di beni comunali
Articolo 18
Revoca della concessione e/o autorizzazione
Articolo 19
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Articolo 20
Occupazioni abusive – Rimozioni di materiali
Articolo 21
Costruzione gallerie sotterranee
Articolo 22
Spettacoli viaggianti
Articolo 23
Attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n.
30/03
CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 24
Disposizioni generali
Articolo 25
Classificazione del Comune
Articolo 26
Oggetto della tassa
Articolo 27
Soggetto passivo
Articolo 28
Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree
pubbliche
Articolo 29
Criteri di determinazione della tassa
Articolo 30
Disciplina delle tariffe
Articolo 31
Riduzioni
Articolo 32
Denuncia e versamento della tassa
Articolo 33
Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
Articolo 34
Esenzione dalla tassa
Articolo 35
Esclusione
Articolo 36
Funzionario responsabile
Articolo 37
Rinvio ad altre disposizioni
Articolo 38
Sanzioni
Articolo 39
Entrata in vigore
CAPO I
DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del sopra suolo, del sottosuolo
pubblico e l’applicazione della relativa tassa.
2. E’ fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico
passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica
concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell’interessato.
3. Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà
privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
Articolo 2
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
1. Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 507/93, le occupazioni sono permanenti o
temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di
concessione o autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, che
comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiori all’anno.
2. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della
data di richiesta dell’occupazione, per quella permanente almeno 20 gg.
3. Qualora l’occupazione riguardi casi particolari, l’Amministrazione, entro 30 gg. dalla domanda,
potrà richiedere documenti, atti chiarimenti e quant’altro necessario ai fini dell’esame e della
decisione sull’istanza.
4. Si ritiene cessata l’occupazione che comporta la manomissione del suolo stradale, quando
l’area occupata verrà restituita e resa disponibile nelle stesse condizioni in cui fu concessa; la
mancata restituzione o ricostruzione in pristino, è equiparata, a tutti gli effetti, alla prosecuzione
dell’occupazione.
5. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di
suolo pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico è soggetta a concessione comunale ed
è ammessa nei limiti previsti dal Codice della Strada, dalle vigenti norme igienico-sanitarie e dal
Piano Direttore delle zone Bg, qualora applicabili.
L'esposizione di materiale ad uso pubblicitario, anche effettuata per conto di terzi, è ammessa
esclusivamente nelle immediate vicinanze dell'esercizio di riferimento su area privata e sotto il
diretto controllo del titolare o soggetto obbligato alla custodia; allo stesso soggetto fa capo altresì
l'obbligo di ricovero delle strutture ad esercizio chiuso.
6. Le occupazioni di aree pubbliche, o di aree private soggette a pubblico passaggio, da parte di
esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (Legge Regionale 24 dicembre 2003
n. 30) sono effettuate esclusivamente secondo le disposizioni contenute nell'articolo 23 del
presente Regolamento.
Articolo 3
DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI
1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell’articolo 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia,
redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio,
deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e/o
autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione
medesima.
2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima occupazione della
tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.
3. Se la concessione e/o autorizzazione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto
a registrazione, le spese relative sono a carico del titolare della concessione e/o autorizzazione.
4. L’ufficio che rilascia formalmente l’atto, cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la
data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.
5. Copia dell’atto, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa al Settore Tributi per
l’applicazione ed il controllo della tassa relativa.
Articolo 4
RICHIESTA E PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
E/O AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le are di cui
sopra, sia con carattere temporaneo che permanente, deve farne domanda in carta legale.
2. La richiesta è presentata
•
al Comando Polizia Locale
•
allo Sportello Unico Attività Produttive, limitatamente per le occupazioni relative ad attività
di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 23
e deve contenere:
✗ le generalità del richiedente;
✗ il codice fiscale o partita I.V.A.
✗ le generalità del responsabile dei lavori o del rappresentante della ditta esecutrice dei
lavori;
✗ il motivo e l’oggetto dell’occupazione;
✗ la durata dell’occupazione, la sua dimensione ed esatta ubicazione;
✗ la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati
tecnici.
3. L’ufficio competente provvede, all’atto della presentazione o successivamente mediante
comunicazione ai soggetti indicati dall’articolo 7 della Legge 241/90, a rendere noto l’avvio del
procedimento.
4. Sulla domanda si provvede secondo quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Quando occorra, o quando sia richiesto dall’ufficio autorizzazioni, alla domanda dovrà essere
alleato il disegno ed eventualmente la fotografia del manufatto con il quale si intende occupare lo
spazio o l’area, e tutti i documenti che saranno ritenuti utili ai fini dell’esame e delle decisioni
sull’istanza.
6. L’obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l’occupazione sia esente da tassa.
7. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di
condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza, salvo quanto previsto
dalle vigenti norme che disciplinano la materia e dai regolamenti speciali. E’ tuttavia data sempre
la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante l’esercizio
per l’esposizione della loro merce.
8. La concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali di breve
durata e comunque non superiori a 2 ore o nei singoli casi espressamente previsti dal presente
Regolamento.
9. Per le richieste di occupazione che non comportano manomissione di suolo pubblico e
deviazione del traffico la relativa autorizzazione è sostituita, a tutti gli effetti, dalla ricevuta
comprovante l'avvenuto pagamento del tributo, rilasciata dopo 4 giorni lavorativi dal ricevimento
dell'istanza da parte dell'ufficio preposto e dopo il versamento dell'eventuale deposito cauzionale di
cui all'articolo 6, comma 2, qualora dovuto.
10. Le concessione e/o autorizzazioni sono comunque subordinate all’osservanza delle
disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia
vigenti nel Comune.
11. Nell’istruttoria della domanda gli uffici competenti, in sede di parere, devono tenere particolare
conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell’estetica, specie per quanto
riguarda l’occupazione dei marciapiedi, delle piazze, delle zone prive di marciapiedi, di aree e
spazi fronteggianti i negozi, con l’osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Codice della
Strada.
12. Nell’atto di concessione e/o autorizzazione saranno indicate: le generalità ed il domicilio del
titolare dell’a concessione e/o autorizzazione, il codice fiscale, la ubicazione, lo sviluppo della
superficie dell’area concessa, eventuali particolari condizioni, i motivi e le condizioni che possono
determinare automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
13. La concessione e/o autorizzazione deve inoltre contenere l’espressa riserva che il Comune
non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della
occupazione.
14. E’ fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun
intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
15. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che
attraversano il centro abitato del Comune.
16. Per le occupazioni e/o autorizzazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è
stabilito in almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l’occupazione.
17. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si
riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
18. Coloro che esercitano mestieri girovaghi, coloro che effettuano raccolte di firme, sottoscrizioni,
contratti commerciali, fondi a qualsiasi titolo non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza
aver ottenuto il permesso per l’occupazione.
19. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute,
valgono per la località, per la durata, la superficie e l’uso per i quali sono rilasciate e non
autorizzano il titolare all’esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
20. E’ ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale
rappresentante, indicato dal concessionario.
21. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario o al titolare dell’autorizzazione,
deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto
di concessione, con conseguente pagamento di una nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione
o conguaglio della tassa prima pagata.
22 Il subentrante nelle attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande,
di servizio o, più in generale, il subentrante nella proprietà di un bene immobiliare cui è legata una
concessione di suolo pubblico ha facoltà di mantenere la concessione a nome del dante causa
sino alla scadenza della stessa.
Resta fermo l’obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.
23. In tutti i casi le concessioni e/o autorizzazioni vengono concordate:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione;
c) con facoltà dell’Amministrazione Comunale di imporre, per casi particolari, specifiche
condizioni;
d) a termine, per la durata di 9 anni, elevabili, se specificatamente richiesti, sino a 29.
24. Il concessionario ha l’obbligo di esibire la concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico ad
ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza, agli agenti e funzionari di polizia.
25. E’ pure fatto obbligo, al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni
riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il
suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
26. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà
l’obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere
installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l’Amministrazione
Comunale.
27. Qualora, a seguito dell’occupazione di un’area, sia essa regolarmente autorizzata o in forma
abusiva, derivino danni al suolo oggetto dell’occupazione, il concessionario o l’utilizzatore della
superficie occupata, è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese; se derivano danni alle
persone, al completo risarcimento del danno arrecato, senza pregiudizio per eventuali azioni penali
nelle quali può essere incorso il concessionario o l’occupante.
28. E’ in facoltà dell’autorità competente vietare l’uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in
contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l’occupazione.
Articolo 5
OCCUPAZIONI DI EMERGENZA
1. E’ possibile l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione
e/o autorizzazione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla
esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, con le procedure di cui al successivo
articolo 9.
Articolo 6
DEPOSITO CAUZIONALE
1. Il versamento di un deposito cauzionale a mezzo di contanti o di assegno circolare o di una
fideiussione bancaria o assicurativa può essere imposto nei seguenti casi:
a) se l’occupazione comporta la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo
del ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
c) se l'occupazione riguarda attività dello spettacolo viaggiante; l'entità sarà stabilita con
apposito atto del Dirigente competente e graduata a seconda del numero delle tipologie
delle attrazioni; nello stesso atto saranno altresì stabilite le modalità di svincolo della
cauzione nonché quelle inerenti l'acquisizione della stessa in caso di inadempienza delle
prescrizioni inerenti le modalità di occupazione dell'area, imposte nell'atto autorizzativo;
d) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del responsabile dell’ufficio
incaricato della ricezione della domanda.
Articolo 7
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione e/o autorizzazione, può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;
l’eventuale nuovo provvedimento potrà prevedere l’imposizione di nuove condizioni.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza
maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in maniera proporzionale
alla durata della sospensione medesima.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità e motivi di
pubblico interesse. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell’eventuale
canone di concessione pagati in anticipo, senza interessi e con esclusione di qualsiasi altra
indennità.
Articolo 8
PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI
1. L’occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate
dall’Amministrazione Comunale.
2. E’ vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte,
di smuovere l’acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita
autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia
dell’adempimento di quest’ultimo obbligo il Comune, specie quando l’occupazione richieda lavori di
sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di
idonea cauzione, così come disposto dal precedente articolo 6.
3. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di
occupazione è subordinato al possesso dell’autorizzazione ai lavori.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o
pericolo al transito dei passanti.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l’area loro assegnata.
Articolo 9
OCCUPAZIONI D’URGENZA
1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori
che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di
aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a
sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione e/o la concessione,
l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione al competente ufficio
comunale via fax o con telegramma. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni
d’urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle
espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a
riguardo dall’art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice
della Strada.
Articolo 10
ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE
1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc., nello spazio
sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare luminarie, è necessario
ottenere la concessione e/o autorizzazione.
2. L’autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture,
riguardanti il tracciato delle condutture, l’altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità
dei conduttori, etc.
3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aere etc.,sono soggette alle
disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto
intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non
superiore a 2 ore.
Articolo 11
COLLOCAZIONE DI TENDE
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l’ingresso dei negozi, dei pubblici esercizi negli
sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l’autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano
mantenute in buono stato.
3. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento
Comunale Edilizio e di Polizia Urbana.
Articolo 12
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE
1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazioni di spazi ed aree
pubbliche per ragioni di pubblico interesse o nell’interesse della viabilità.
Articolo 13
LIMITI DELLE OCCUPAZIONI
1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme
del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere
provvisorio o permanente non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come
determinata dal Regolamento di cui al precedente comma.
3. Nei centri abitati, fermo restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice Stradale,
l’occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza,
purché in adiacenza ai fabbricati, e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei
pedoni larga non meno di 2.00 metri. E' fatta altresì salva la deroga di cui all'articolo 23, comma 4,
ultimo capoverso.
4. Alle medesime condizioni è consentita l’occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree
ove è permesso il traffico pedonale.
5. All’interno delle zone di rilevanza storico-ambientale individuate, ai sensi del Codice della
Strada, con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistono particolari
caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di
entrata in vigore del Codice medesimo, si può autorizzare l’occupazione dei marciapiedi in deroga
alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la
circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Ai fini del
presente comma, sono considerate esistenti anche le occupazioni temporanee che venivano
effettuate in modo ricorrente, antecedentemente all’entrata in vigore del Nuovo Codice della
Strada.
6. All’interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non
ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione,
di sicurezza e con l’adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.
Articolo 14
MODALITA’ D’USO DELL’AREA IN CONCESSIONE
1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve
osservare le norme tecniche e le pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi
e consuetudini locali.
2. Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o
privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza
della circolazione, per le quali l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
Articolo 15
CANONE DI CONCESSIONE
1. Il rilascio di provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per
l’esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un
canone di concessione.
2. Le tipologie di occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono
individuate con atto della Giunta Comunale.
3. Il canone di cui sopra è corrisposto dal concessionario nei tempi e nei modi stabiliti per il
pagamento delle tasse.
Articolo 16
DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
1. Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
a) la reiterazione della medesima violazione a norme di legge o regolamenti in materia di
occupazione suolo pubblico da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece
ovvero, il mancato rispetto delle condizioni e/o prescrizioni imposte con l’atto di
concessione ovvero, l’uso diverso o improprio del diritto di occupazione, rispetto a quello
per il quale era stata rilasciata la concessione e/o autorizzazione; per le attività di
commercio al dettaglio di cui al D. Lgs. 114/98 e per le attività di somministrazione di
alimenti e bevande di cui alla L.R. 30/03, l'accertamento di una violazione alle norme di
legge o regolamenti in materia di occupazione suolo pubblico da parte del concessionario o
di altri soggetti in sua vece per il mancato rispetto delle condizioni e/o prescrizioni imposte
con l'atto di concessione e/o autorizzazione, ovvero l'uso diverso ed improprio del diritto di
occupazione rispetto a quello per il quale la concessione e/o autorizzazione era stata
rilasciata dopo che, nei 12 mesi precedenti, in capo al medesimo soggetto era stata già
comminata la sanzione della sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della
Legge 25.3.1997 n. 77;
b) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, senza
giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell’atto, nel caso di
occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
c) le occupazioni permanenti, con attrezzature infisse al suolo, che non vengono realizzate
nei termini previsti dalle normative edilizie;
d) l'accertamento di violazione alle norme relative al divieto di sub concessione ed alle
modalità di subingresso nell’uso del bene, oggetto dell’occupazione;
e) il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo, e il canone di concessione, se
dovuto.
L'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme in materia di
procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della
tassa dovuta, né esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.
3. Ai sensi del presente articolo si intende:
✔
con il termine “reiterazione” la definizione prevista dall'articolo 8-bis della Legge 689/81;
✔
con il termine “recidiva” di cui all'articolo 6 comma 1 della Legge 25.3.1997 n. 77,
l'accertamento di una violazione della medesima norma nel precedente periodo di tre anni.
Articolo 17
CORRISPETTIVO PER USO DI BENI COMUNALI
1. L’eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, e qualsiasi altra utilizzazione
di beni comunali di uso pubblico o patrimoniali indisponibili sono ammessi solo dietro pagamento di
adeguato corrispettivo a titolo di canone, risarcimenti di danni e simili, il cui ammontare sarà
determinato con provvedimenti insindacabile, dall’ufficio competente.
2. L’uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la continua ed adeguata
manutenzione degli stessi e l’obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse
condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali
danni arrecati.
Articolo 18
REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
1. E’ prevista in ogni caso la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni per l’occupazione di suolo
pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non
possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non
fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
Articolo 19
RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
1. Coloro che hanno ottenuto concessione e/o autorizzazione dell’occupazione, ai sensi dell’art. 3
del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio dai precedenti
articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee,
almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della
concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa di Occupazione spazi ed
aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
Articolo 20
OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONI DI MATERIALI
1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed
aree pubbliche l’autorità comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con
propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo tempo per provvedervi.
Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d’ufficio, addebitando al
responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.
Articolo 21
COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE
1. Ai sensi dell’articolo 47 comma 4 D. Lgs 507/93, il Comune, nel caso in cui provveda alla
costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre
alla tassa di cui al comma 1 dell’art. 47 del D. Lgs. 507/93, impone un contributo “una tantum” pari
al 30 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell’opera realizzata.
Articolo 22
SPETTACOLI VIAGGIANTI
1. La concessione di aree per l’esercizio dello spettacolo viaggiante è disciplinata dall'articolo 6 del
presente Regolamento, dalla Legge 18.03.1968 n. 337 e dal Regolamento Comunale, previsto
dall’articolo 9 della stessa legge.
Articolo 23
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30/03
1. Al fine di mantenere idonei livelli di sicurezza per la circolazione pedonale e di decoro delle
aree, il rilascio delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche a servizio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuato esclusivamente nel rispetto delle
modalità operative indicate nei successivi commi.
2. Sono escluse le occupazioni di carattere permanente di spazi ed aree pubbliche a servizio
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Sono ammesse, pertanto, esclusivamente le occupazioni di carattere temporaneo (periodo: 1
aprile - 31 ottobre) ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 15
novembre 1993 n. 507, di spazi ed aree pubbliche a servizio delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30.
3. Le occupazioni di cui al comma 2 sono realizzate secondo le seguenti modalità:
zone residenziali di completamento “B” (così come definite dalle vigenti Norme
Tecniche d’Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore Generale, approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22.04.1999 (B.U.R.L. n. 27 - Serie
Inserzioni del 07.07.1999) e successive varianti parziali. In tali zone è consentita
l'installazione di elementi mobili, quali tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende a
sbraccio,
gazebi,
purché
di
elevata
qualità
e
raffinato
disegno.
Nello specifico tali elementi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tavoli e sedie: in legno – colore naturale del materiale - o metallo, colore nero o grigio
antracite.
Fioriere: a disegno semplice e di dimensioni massime pari a cm. 100 x cm. 50 ed
altezza cm. 50. L'altezza massima, comprensiva del verde, non dovrà superare cm.
150.
Ombrelloni: di forma quadrata, del tipo a piantana centrale, con cappottina intera di
colore chiaro, dei toni del bianco panna, ecrù, crema. Le dimensioni non dovranno
superare cm. 250 x 250 con altezza massima di cm. 250.
Tende a sbraccio: di forma rettilinea, prive di mantovane, con sporte non superiori a
metri 1,50, in tessuto di colore chiaro, dei toni del bianco panna, ecrù, crema, in tinta
unita, prive di scritte pubblicitarie di sponsorizzazione anche indiretta, ad esclusione del
nome e/o del marchio del locale cui fanno riferimento.
Gazebi: la struttura dovrà essere in ferro o legno, la copertura in tela di colore chiaro,
dei toni del bianco panna, ecrù, crema. Le dimensioni massime non dovranno superare
cm. 350 x cm. 350 con altezza massima di cm. 250. E' vietato l'utilizzo di alcun tipo di
struttura di tamponamento verticale.
Non sono ammessi divisori, pannelli frangivento o qualsiasi altro elemento di arredo o
delimitazione ad esclusione di quelli precedentemente individuati.
In caso di autorizzazioni/concessioni a suo tempo rilasciate dal Comune e ora non più
conformi con riferimento alla tipologia di elementi mobili alla tipologia indicata per le
zone residenziali di completamento “B”, l'adeguamento alle nuove prescrizioni
regolamentari avverrà a richiesta dei diretti interessati o in caso di subingresso
nell'attività.
b) zone residenziali di espansione “C” zone produttive di completamento e di espansione
“D”: è consentita l'installazione di strutture mobili, tavoli, sedie anche integrate da
elementi di delimitazione quali fioriere, paratie frangivento, vetrate, lastre in
policarbonato, spalliere il tutto limitati a non più di tre lati. Possono essere integrate da
elementi di copertura quali tende a sbraccio e ombrelloni.
a)
4. Nelle nuove occupazioni di suolo pubblico resta fermo l'obbligo di lasciare uno spazio utile,
per il transito pedonale, tra l'attività e gli elementi di arredo, pari ad almeno metri 2,00.
La collocazione planimetrica degli elementi sarà rimessa alla verifica della conformazione
dello spazio pubblico da occupare, dalle caratteristiche geometriche della strada previa
valutazione dello Sportello Unico Attività Produttive e del Comando di Polizia Locale, e potrà
essere effettuata:
a) in aderenza ed entro le proiezioni ortogonali del fronte dell'esercizio pubblico di cui
costituiscono pertinenza, lasciando uno spazio utile per il transito pedonale pari a metri
2,00 tra il limite più esterno dell'occupazione ed il bordo del marciapiede;
b) prospiciente all'attività, in modo tale che tra il fronte dell'attività e gli arredi stessi
intercorra sempre uno spazio libero per il transito pedonale pari a metri 2,00;
c) in adiacenza all'attività, previa acquisizione di “nulla-osta” dei frontisti interessati, in
caso di oggettiva impossibilità di cui al punto a) e punto b).
Distanze per il transito pedonale inferiori a metri 2,00 sono consentite esclusivamente per le
attività di somministrazione già in essere ed in possesso di specifica autorizzazione di
occupazione di suolo pubblico.
Lo spazio per il transito pedonale può essere diminuito sino a metri 1,00 qualora, nei tratti di
strada interessati dall'occupazione, la circolazione veicolare sia sospesa o limitata a particolari
categorie di utenze per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni temporanee.
5. Le installazioni di cui al comma 3 non devono rappresentare compromissione permanente
del suolo pubblico. Tali elementi devono risultare completamente smontabili, in modo da
consentire il rapido smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico.
Gli arredi non devono configurarsi quali costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri
urbanistici.
6. Le occupazioni del suolo non possono interessare aree attrezzate per la sosta veicolare.
7. Negli spazi pubblici oggetto di autorizzazione è vietata l'effettuazione di trattenimenti
musicali nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora, fatti salvi casi di svolgimento di
manifestazioni temporanee.
8. In caso di chiusura dell'attività di somministrazione per una durata superiore a giorni 15,
tutte le strutture riferite alle occupazioni dovranno essere rimosse a cura del titolare della
concessione e dovranno essere riavvolte le eventuali tende.
Dovranno altresì essere chiusi e/o rimossi gli eventuali ombrelloni di copertura o tende a
sbraccio in caso di vento e durante la notte.
In caso di inosservanza l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere
d'iniziativa alla rimozione delle strutture rimaste in opera e alla loro custodia in luogo idoneo a
disposizione dell'avente diritto.
9. E' posto a carico del titolare della concessione l'obbligo di provvedere alla costante
manutenzione e pulizia dell'area interessata dall'occupazione nonché l'onere di porre in atto
ogni accorgimento affinché l'area stessa e le strutture utilizzate siano costantemente sotto sua
diretta sorveglianza.
10. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico per le attività di cui al presente articolo
vengono rilasciate dallo Sportello Unico Attività Produttive, che curerà altresì l'archivio, la
gestione e il relativo aggiornamento.
11. Le presenti disposizioni non si applicano alle attività di somministrazione disciplinate dalla
Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni (“Norme in
materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D Lgs. n. 114/98 e primi
indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche”).
CAPO II
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 24
DISPOSIZIONI GENERALI
1. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Bollate in base
alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
2. L’applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessione se dovuti, ai sensi
dell’art. 15.
3. L’applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero
realizzate in difformità dalle prescrizioni dell’atto di concessione od autorizzazione, non sana le
irregolarità delle occupazioni medesime.
Articolo 25
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
1. Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D. Lgs. 507/93 questo Comune appartiene, agli effetti
dell’applicazione della tassa in oggetto, alla terza classe.
Articolo 26
OGGETTO DELLA TASSA
1. Sono soggette alla tassa comunale per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del
Capo II del D. Lgs. 507/93, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle
strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al
primo comma, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere
stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con
condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Si applica, altresì, la tassa alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta
costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all’imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di
strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del territorio comunale, come delimitato
ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. La tassa non si applica alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti
locali e territoriali e al demanio statale.
Articolo 27
SOGGETTO PASSIVO
1. La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza,
dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso
pubblico nell’ambito del territorio comunale.
Articolo 28
GRADUAZIONE DELLA TASSA
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1. La tassa è graduata secondo l’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione.
2. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell’art. 26 sono classificate in
due categorie (all. A).
Articolo 29
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA
1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari. Le
frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate arrotondate alla misura superiore. Nel caso di più
occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa si determina
autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, ai fini di cui all’art. 46 del D. Lgs, 507/93, se effettuate
nell’ambito della stessa categoria prevista dall’articolo 28 ed aventi la medesima natura, sono
calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
3. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte
eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
Articolo 30
DISCIPLINA DELLE TARIFFE
1. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie stabilite con apposito atto deliberativo e con
riferimento alle categorie di cui all’art. 28.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata,
nell’ambito delle categorie previste dall’art. 28, in rapporto alla durata delle occupazioni.
4. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliere e le relative misure di
riferimento:
a) occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 50%;
b) occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20%
5. Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal D. Lgs. 507/93 e successive
modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall’articolo 31 del presente regolamento.
Articolo 31
RIDUZIONI
1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla Legge sono stabilite le seguenti
variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
a) per le occupazioni permanenti gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse
da quelle contemplate nell’articolo 46 del D. Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta del 20%;
b) per gli accessi, carrabili e pedonali, di cui al comma 8 dell’articolo 44 del D. Lgs. 507/93,
per i quali a richiesta degli interessati, venga disposto il divieto di sosta indiscriminata
sull’area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa è ridotta del 50%;
c) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico,
diverse da quelle contemplate nell’articolo 46 del D. Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta del 20%;
d) per le occupazioni realizzate nell’esercizio dell’attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50%.
Articolo 32
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi, di cui all’articolo 27, devono
presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune
medesimo, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione. Negli stessi termini deve essere
effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione, allegando
alla denuncia l’attestato di versamento.
2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della
tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che determinino un maggiore
ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei
termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta
per l’anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa
deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in
genere, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le
variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno, la denuncia anche cumulativa ed il
versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo.
4. Il pagamento delle tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto
corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministro
delle Finanze. L’importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e
la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine
previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo
atto dell’Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione
del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
Articolo 33
ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA
1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla
liquidazione del tributo tramite la sezione tributi nel caso di occupazioni permanenti, e tramite il
settore della Polizia Locale o lo Sportello Unico Attività Produttive nel caso di occupazioni
temporanee.
2. La sezione tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata secondo le modalità
previste dalle leggi vigenti in materia.
3. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Al rimborso delle somme versate e
non dovute dai contribuenti provvede il funzionario responsabile ai sensi dell’art. 36 del presente
regolamento, per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge.
Articolo 34
ESENZIONE DALLA TASSA
1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 507/93,
in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose assistenziali,
celebrative e del tempo libero, da enti pubblici di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) T.U.I.R.
917/87, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
scientifica, nonché culturali e sportive patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste sino a 60 minuti;
c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché
le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché no contengano indicazioni di pubblicità,
gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in
concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste nei posteggi ad esse
assegnate;
e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di
polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico
e scarico delle merci;
f) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione
medesima;
g) le occupazioni di aree cimiteriali;
h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
i) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccate, pali, scale di sostegno per piccoli lavori di
riparazione, riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 6 ore, e per una superficie
massima complessiva di mq. 6;
l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi, effettuate in
occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di
servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili, per una profondità di mt. 0,75 per tutto il
fronte delle aperture dell’esercizio;
m) occupazioni per manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi
operativi, di durata non superiore alle 6 ore e per una superfici massima di mq. 6
n) le occupazioni realizzate dalle O.N.L.U.S. di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.
460 in attuazione dell'articolo 21 del medesimo D. Lgs.;
o) le occupazioni effettuate da attività commerciali di vicinato in zone precluse alla circolazione
veicolare a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protaggono per oltre sei mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995 n.
549.
2. Inoltre, la Giunta Comunale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per
occupazioni temporanee, qualora queste siano necessarie per fronteggiare eccezionali eventi di
interesse pubblico.
3. La tassa non si applica per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del
Comune o al demanio statale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 15 del presente
Regolamento.
Articolo 35
ESCLUSIONE
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del D. Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni
effettuate con verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni
permanenti e temporanee appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello
Stato, nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non comprese all’interno del
centro abitato.
2. Sono esclusi dalla tassazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche i passi carrabili, le
tende, le occupazioni con autovetture adibite al pubblico trasporto, i cassonetti dei rifiuti.
Articolo 36
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Il funzionario responsabile, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 è designato dal
Comune.
Ai sensi del Regolamento comunale dei procedimenti amministrativi:
- il Dirigente del Settore Finanziario, per le occupazioni a carattere permanente designa il
funzionario responsabile dei procedimenti, con le competenze di cui all’art. 54 del D. Lgs. 507/93;
detto funzionario può sostituire il Dirigente, quale rappresentante del Comune in sede di
contenzioso, sia che trattasi di occupazione permanente che temporanea;
- il Dirigente del Settore Polizia Locale e il Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive
designano, per le occupazioni di carattere temporaneo, i rispettivi funzionari responsabili dei
procedimenti amministrativi, limitatamente alle competenze per il rilascio delle concessioni e/o
autorizzazioni sia temporanee che permanenti, ed alla loro sottoscrizione, l’applicazione della
tassa, il versamento diretto per le occupazioni temporanee ed i relativi controlli.
Articolo 37
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in
materia.
Articolo 38
SANZIONI
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53
del D. Lgs n. 507/93
1. per omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento della tassa dovuta con un minimo di euro 51,00;
2. per denuncia infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore tassa
dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di
questa, si applica la sanzione da euro 51,00 a euro 258,00;
3. le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere
alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa,
se dovuta, e della sanzione;
4. per parziale versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato;
5. sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
PENE PECUNIARIE
- Le violazioni alle norme del presente Regolamento, che rappresentano anche violazioni alle
norme del Codice Stradale (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche), sono punite con la
sanzione prevista da tale Codice.
- Per ogni altra violazione trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro
500,00.
COMPETENZE PER LE PROCEDURE SANZIONATORIE
- Il funzionario appartenente al Settore Finanziario è competente per l’applicazione delle sanzioni
riguardanti le occupazioni permanenti;
- Il funzionario appartenente al Settore Polizia Locale ovvero il Dirigente dello Sportello Unico
Attività produttive sono competenti per l’applicazione delle sanzioni riguardanti le occupazioni
temporanee.
Articolo 39
ENTRATA IN VIGORE
Le presenti disposizioni, modificative ed integrative del Regolamento Comunale per le occupazioni
spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 51 del 30.04.1994, entreranno in vigore
dal 1^ gennaio 2008.
ALLEGATO A
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
STRADE DI 1a CATEGORIA
STRADE DI 2a CATEGORIA
STRADE DI 1a CATEGORIA
VIA ADAMELLO
VIA ADIGE
PIAZZA A. MORO
VIA ALLA STAZIONE
VIA AMBROGIO DA BOLLATE
VIA ARCHIMEDE
VIA ARIOSTO
VIA ARNO
VIA ARONA
VIA ASIAGO
VIA ATTIMO
VIUA BARACCA
VIA BELLINI
VIA BIXIO
VIA BOCCACCIO
VIA BOITO
VIA BRESCIA
VIALE BRIANZA
VIA BUONARROTI
VIA CADORNA
VIA CADUTI BOLLATESI
VIA CALOGGIO
VIA CANTORE
VIA CANTU’
L.GO CANTUN SCIATIN
VIA CARACCIOLO
VIA CARDUCCI
VIA C. MARX
VIA CARUSO
VIA CATTANEO
VIA CAVOUR
VIA CERVINO
VIA CESARE BATTISTI
VIA CHIESA
VIA CILEA
VIA COL DI LANA
VIA COMO
VIA CONCORDIA
V.LO CONCORDIA
VIA CONFALONIERI
VIA CONI ZUGNA
VIA CORELLI
VIA CORRIDONI
VIA C. DA BOLLATE
VIA D’AZEGLIO
VIA L. DA VINCI
P.ZZA GEN. DALLA CHIESA
VIA DANTE
VIA DE AMICIS
VIA DEGLI ALPINI
VIA DEI DOSSI
VIA DEI LEONI
VIA DEI MILLE
VIA DE LEVA
VIA DIANA
VIA DIAZ
P.ZZA DON ELLI
VIA DON UBOLDI
VIA DONADEO
VIA DONIZETTI
VIA FAMETTA
VIA FARINI
VIA XI FEBBRAIO
VIA FERRARIS
VIA FLEMING
VIA FORNACE
VIA FOSCOLO
VIA FRATELLANZA
VIA FRIULI/VENEZIA GIULIA
VIA G. GALILEI
VIA GALIMBERTI
VIA GALVANI
VIA GARBIERA
VIA GARIBALDI
VIA GIORDANO BRUNO
VIA 5 GIORNATE
VIA GIOTTO
VIA GIOVANNI XXIII
VIA GIUSTI
VIA GOBETTI
VIA GOITO
VIA GRADO
VIA GRAMSCI
VIA GROSS
L.GO PRIMO LEVI
VIA INDIPENDENZA
VIA ISONZO
VIA LA CAVA
VIA LAVENO
VIA LEGNANO
VIA LEONCAVALLO
VIA LEONE XIII
VIA LEOPARDI
VIA LOMBARDIA
VIA LORENZINI
VIA LUINO
VIA MADONNA IN CAMPAGNA
VIA MADONNA SPERANZA
VIA MADONNA
VIA MADONNINA
VIA MAGENTA
VIA MAMELI
VIA MANARA
VIA MANIN
VIA MARCONI
VIA MARIANI
VIA MARMOLADA
VIA MARONCELLI
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO
P.ZZA M. DELLA LIBERTA’
VIA MASCAGNI
VIA MATTEOTTI
VIA MAZZINI
VIA AMZZOLARI
VIA MENOTTI
P.ZZA MERCATO DI CASSINA NUOVA
P.ZZA MERCATO DI OSPIATE
VIA MEUCCI
VIA MICCA
VIA MILANO
VIA MONCENISIO
VIA MONFALCONE
VIA MONTE BIANCO
VIA MONTE CENISIO
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTE GRIGNA
VIA MONTE NERO
VIA MONTE ROSA
VIA MONTE SABOTINO
VIA MONTESSORI
VIA MONTEVERDI
VIA MOZART
VIA NEGRI
VIA NOVARA
VIA IV NOVEMBRE
VIA OBERDAN
VIA ORIGONA
VIA OSPITALETTO
VIA PACE
VIA PAGANINI
VIA PARINI
VIA PASCOLI
VIA PASTRENGO
VIA PEPE
VIA PER NOVATE
VIA PETRARCA
VIA PIAVE
P.ZZA MERCATO BOLLATE CENTRO
VIA PIEMONTE
VIA PO
VIA PONCHIELLI
VIA PONTIDA
VIA PORRA
VIA PORTA
VIA POSTUMIA
VIA PUCCI
VIA PUCCINI
L.GO S.QUASIMODO
VIA REPUBBLICA
VIA RICCARDI
VIA RISORGIMENTO
VIA ROMA
VIA ROMAGNOSI
VIA ROSSINI
VIA ROMAGNOSI
VIA SAN PAOLO
VIA SAN BERNARDO
VIA CARLO
P.ZZA SAN FRANCESCO
VIA SAN GIACOMO
VIA SAN GIULIO
VIA SAN GOTTARDO
VIA SAN MARTINO
P.ZZA SAN MARTINO
VIA SAN NICOLA
VIA SAN PIETRO
VIA SAN SEBASTIANO
VIA SANZIO
VIA SARTIRANA
VIA SASSOLUNGO
VIA SCIESA
VIA SEMPIONE
VIA XX SETTEMBRE
VIA SETEMBRINI
VIA S. PELLICO
P.ZZA SOLFERINO
VIA SPLUGA
VIA SPONTINI
VIA STELLA ROSA
VIA TAGLIAMENTO
VIA TASSO
P.ZZA TERRACINI
VIA T. LIVIO
VIA TOFANE
VIA TORINO
VIA TOSCANA
VIA TOSCANINI
VIA TOTI
VIA TRENTO
VIA TURATI
VIA VARALLI
VIA VARESE
VIA VENEZIA
VIA VERBANIA
VIA VERDI
VIA VESPUCCI
VIA VICENZA
VIA VILLORESI
VIA V. VENETO
VIA VIVALDI
VIA VOLTA
VIA ZAMBELETTI
VIA ZARA
STRADE DI 2a CATEGORIA
VIA ABBA
VIA ABETONE
VIA ADDA
VIA ALFIERI
VIA BALBO
VIA F.LLI BANDIERA
VIA BARI
V.LO BATTISTI
VIA BECCARIA
VIA BEMBO
VIA BERGAMO
V.LO BOITO
VIA BORSIERI
VIA CACCIATORI DELLE ALPI
VIA CARAVAGGIO
VIA CATALANI
VIA CAVALCANTI
V.LO CAVOUR
VIA CELLINI
VIA F.LLI CERVI
VIA COLONNA
VIA COPERNICO
V.LO DE AMICIS
VIA DEI GIOVI
VIA DELEDDA
V.LO DONISELLI
VIA FERMI
VIA FOGAZZARO
VIA GIOBERTI
VIA GIORDANO
VIA GIOTTO
VIA GOLDONI
VIA GRAF
VIA GUICCIARDINI
V.LO ISONZO
V.LO LA CAVA
VIA LARIO
V.LO LEOPARDI
VIA LIGURIA
VIA LISSONE
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