Il processo di riforma delle professioni sanitarie alla luce

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Il processo di riforma delle professioni sanitarie alla luce
CONVEGNO F.I.Te.La.B.
IL RUOLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Il processo di riforma delle professioni sanitarie
alla luce della Legge 251/00: La dirigenza delle
Professioni Sanitarie alla luce dei vigenti CCNL
dell’area della dirigenza SPTA
Relatore: Dott.ssa Loredana Bonelli – A.O. ICP Milano
Brescia 31 maggio 2011
Le condizioni per costruire
la dirigenza delle professioni sanitarie
condizioni organizzative favorevoli
al successo professionale
sono troppo spesso trascurate o date per scontate in nome di un – anche
inconsapevole – riduzionismo meccanicistico e di un certo semplicismo.
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professionista e leadership professionale
• esercita competenze avanzate, è in grado, in situazioni complesse,
di progettare, negoziare, realizzare e valutare in termini
interprofessionali, soluzioni a problemi non risolti o innovazioni,
come
• basandosi sulla ricerca e governando processi assistenziali,
organizzativi, formativi
scopo
• soddisfare al meglio possibile i bisogni di salute e di assistenza
della popolazione.
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professionista
• a seguito dell'esperienza maturata attraverso una adeguata attività
professionale:
– sviluppa un approccio integrato ai problemi organizzativi e
gestionali delle professioni sanitarie,
– è qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure
del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui
competenze.
• Le conoscenze metodologiche acquisite consentono anche di
intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti
suddetti
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Utilità sociale del Dirigente delle professioni sanitarie
• è necessario rendere evidenti gli elementi di novità che comporta che,
oltre a essere noti ai singoli professionisti, devono essere posti in modo
da diventare riconoscibili anche per tutti gli altri professionisti con i quali
si ha la necessità di collaborare.
• nodi centrali per le scelte strategiche relative a una nuova figura
professionale sono i suoi rapporti con:
1 il gruppo professionale di provenienza;
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i gruppi professionali a più elevata interdipendenza;
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l’ambiente generale (stakeolders-istituzioni).
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Le condizioni per costruire l’inserimento
il solo riconoscimento istituzionale non è sufficiente a garantire
l’inserimento di una nuova figura professionale
non possono bastare gli aggiustamenti di struttura
occorre
un investimento adeguato sulla cultura con azioni che facilitino il
riconoscimento di questa figura professionale e della sua specificità
la modificazione della costellazione di valori e di abitudini
dell’organizzazione stessa.
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Il futuro di questa nuova figura professionale sarà deciso
dall’instaurarsi nelle singole organizzazioni di abitudini che portino a
precisare come e perché fare riferimento (cioè quali “problemi”
portare) a questi professionisti piuttosto che ad altri, quale utilità ne
deriva
È assolutamente necessario che i valori e le prassi professionali
distintive siano rese evidenti e integrate nella cultura organizzativa, e
si può ragionevolmente affermare che si dovrà sostenere su due
pilastri:
l’iniziativa individuale del professionista,
competenze di leadership e negoziazione;
grazie
alle
sue
un lavoro di sostegno ai singoli e di rielaborazione complessiva a
opera delle comunità professionali.
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Ruolo di Associazioni e Ordini
sarà molto importante prevedere un’attività di:
monitoraggio da parte delle comunità professionali o degli ordini
professionali, che verifichi la corrispondenza fra i contenuti effettivi
del ruolo nelle singole realtà e le aspettative del gruppo
professionale
in secondo luogo la costruzione di azioni adeguate per evitare
l’eccessiva disomogeneità dei contenuti reali dei ruoli stessi (a parità
di denominazione)
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Legge n. 251/2000
Disciplina le professioni sanitarie allocandole nelle seguenti aree:
“Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica”
“Professioni sanitarie riabilitative”
“Professioni tecnico-sanitarie”
“Professioni tecniche della prevenzione”
Istituisce la qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario
Disciplina gli ordinamenti didattici per la laurea magistrale
Definisce le professioni sanitarie e relativi livelli di inquadramento
Individua disposizioni transitorie e necessità di emanare norme regionali
Prevede partecipazione al Collegio di Direzione
Con la legge 42/1999 Segna definitivo abbandono di ruolo “residuale” di
operatori sanitari riconoscendogli dignità di professionisti della salute
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D.M. 29 marzo 2001
Classifica professioni sanitarie nelle aree definite dalla
L. n. 251/2000
1.
Prof. sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
(Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico)
2.
Prof. sanitarie riabilitative (Podologo, Fisioterapista, Logopedista,
Ortottista- Assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione
psichiatrica,Terapista occupazionale, Educatore professionale)
3.
Prof. tecnico-sanitarie (Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica,
tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico
audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare,Igienista dentale)
4.
Prof. tecniche della prevenzione (Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario)
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L’evoluzione della classificazione professionale
CCNL 1° settembre 1995,
la contrattazione collettiva assume la piena
regolamentazione del rapporto di lavoro e dei suoi contenuti giuridici ed
economici.
L’entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999, introducendo le categorie,
definisce le seguenti equiparazioni:
VI livello
“Op prof coll I categoria”
Cat. C “Op prof sanitario”
VII livello
“Op prof coordinatore”
Cat. D “Coll prof sanitario”
VIII livello “Op prof dirigente”
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Cat. DS “Coll prof esperto”
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l1
CCNL 20 / 9 / 2001 - Biennio 2000-2001
evoluzione della classificazione professionale
art.8,c.1
“… ravvisando che l’insieme dei requisiti richiesti al personale
appartenente alla cat. C del ruolo sanitario … - per contenuti di
competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle
attività lavorative - corrisponde a quello della cat. D …”
art. 9, commi 1 e 2
Con decorrenza 1 settembre 2001 reinquadramento di tutti gli operatori
professionali del ruolo sanitario dalla categoria C alla categoria D, che
diventa la categoria di ingresso per i profili del ruolo sanitario.
art. 10, comma 1
“… per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro … valorizzare
l’autonomia e responsabilità delle professioni è prevista una specifica
indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle
attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente
allo stesso o altro profilo …….., con assunzione di responsabilità del
proprio operato”
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Diapositiva 12
l1
loredana.bonelli; 30/05/2011
CCNL 20 / 9 / 2001 - Biennio 2000-2001
evoluzione della classificazione professionale
Indennità di coordinamento, in prima applicazione - nella parte fissa - è
conferita in via permanente:
ai collaboratori professionali sanitari caposala, già appartenenti alla
cat. D e con reali funzioni di coordinamento al 31/8/2001;
ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline già
appartenenti alla categoria D,ai quali al 31/8/2001 le aziende abbiano
conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne
riconoscano con atto formale lo svolgimento.
La posizione di coordinatore è conferita dalle aziende al personale
appartenente ai profili interessati in possesso di un’esperienza
professionale complessiva in cat. C e/o D di cinque anni;
è revocabile con il venir meno della funzione, o a seguito di
valutazione negativa per chi l’ha acquisita a regime.
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CCNL 19 aprile 2004 - Quadriennio 2002-2005
“Lo sviluppo professionale del personale in cat. D, incaricato di funzioni
di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale
posizione all’entrata in vigore del presente CCNL,sarà garantito con
idonee procedure selettive. ...”
Indennità di coordinamento La parte variabile:
è conferita in connessione con la complessità dei compiti di
coordinamento; si aggiunge alla parte fissa;
è per tutti revocabile con il venir meno della funzione, o a seguito
di valutazione negativa.
L’evoluzione della classificazione professionale
“Per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31
agosto 2001, … a decorrere dal 1° settembre 2003, tenuto conto
dell’effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio
nel livello economico DS – con mantenimento del coordinamento e
della relativa indennità”
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dirigenza professioni sanitarie
• Legge 251, 2000, artt. 6, c.2
Istituzione qualifica dirigenziale e art. 7 Disposizioni transitorie:
Istituisce la qualifica unica del dirigente delle professioni sanitarie a
cui si accede secondo le regole previste per la dirigenza PTA del
SSN
Definisce una fase transitoria in cui l’incarico è attribuibile tramite
incarichi a tempo determinato di cui all’art. 15-septies del D.Lgs. n.
502/92.
• CCNL integrativo 10 febbraio 2004, artt. 41e 42
Norma programmatica
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CCNL 17 ottobre 2004 SPTA – artt. 41-42
“ Nel caso in cui le aziende attuino la disciplina transitoria transitoria
art.7,c.1,L.251/2000, al personale a cui è conferito l’incarico ivi previsto è
attribuito il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL per i dirigenti
di nuova assunzione…..”
In particolare, con riguardo ai requisiti per il conferimento dell’incarico
……. Almeno in possesso del diploma di dirigente inf…”
Esperienza professionale non inferiore a 5 anni a tempo indeterminato,
maturato in cat. D, ivi compreso il livello economico DS dello specifico
profilo professionale ( inteso per l’area)
In via provvisoria l’incarico di cui al comma 1 può essere conferito dalle
aziende al personale indicato nell’art.7,c.2, L.251/2000 e alle condizioni
ivi previste della specifica area professionale di cui agli artt. 2-3-4 della
stessa legge …….”
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dirigenza professioni sanitarie
CCNL SPTA ( quadriennio economico 2006-2009)
•
Stabilisce specificatamente il trattamento economico del dirigente a tempo
indeterminato della nuova qualifica.
•
In base all’art.8, le aziende che intendono attivare i nuovi servizi e relative
dirigenze, lo potranno fare a costo zero, con manovre compensative sulla
dotazione organica
DPCM 25 gennaio 2008
• Regolamenta le procedure di accesso con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie.
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DPCM 25 gennaio 2008
Commissione esaminatrice
• DS, presidente o RSC individuato dal DG
• Componenti 2 Dirigenti Area Professioni Sanitarie di riferimento, 1
designato dalla Regione 1 in servizio c/o Aziende Sanitarie
• Segretario Amministrativo, Cat.D
Prove d’esame
• Prova scritta, argomenti inerenti la funzione
• Prova pratica tecniche professionali orientate alla soluzione di problemi
• Prova orale colloquio sull’organizzazione dei servizi
Punti disponibili
• 20 titoli di carriera/accademici
• 80 prove d’esame
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CCNL 17 ottobre 2008 SPTA – art. 8
“Le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente
articolo dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e
collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto
dell’unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali
ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In particolare, a
tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni
di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano
ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento dei nuovi
servizi nonché l’ottimale organizzazione aziendale. Il regolamento di
cui al presente comma dovrà essere stato adottato dall’Azienda prima
di procedere all’assunzione dei dirigenti di nuova istituzione.”
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Regione Lombardia, dirigenza e disposizioni
Dgr VII/14049, 8 agosto 2003
riguarda il POFA, al punto 10.3.2 viene istituito il SITRA, in line alla Direzione
sanitaria aziendale. Il SITRA è titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e
coordinamento del personale infermieristico-tecnico-riabilitativo e di prevenzione
aziendale e degli operatori di supporto
Circolare 15 san della Giunta regionale – Direzione Generale Sanità
recita:
“in coerenza con le caratteristiche della propria realtà organizzativa e con lo
spirito di valorizzazione delle professioni sanitarie che rappresenta la filosofia di
fondo di questa legislatura e struttura portante di tutto il PSSR 2002-2004 e
fermo stabilito dal punto 10.3.2 della Dgr VII/14049, 8 agosto 2003, ovvero la
necessità che la direzione aziendale individui una responsabilità unitaria per il
SITRA si sottolinea come alle singole Aziende non sia preclusa la possibilità di
attivare ulteriori posizioni dirigenziali per specifiche aree professionali o
funzionali di particolare rilevanza aziendale”
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MOZIONE
approvata unanimità il 17-5-2011
Il Consiglio Regionale della Lombardia
PREMESSO CHE
La Legge n. 251 del 10 agosto 2000 (Disciplina delle Professioni
Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della
Prevenzione nonché della Professione Ostetrica) individua nelle regioni
l’organo istituzionale atto a promuovere la valorizzazione
e la
responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni
infermieristico-ostetriche, delle professioni sanitarie dell’area tecnicosanitaria e dell’area della prevenzione al fine di contribuire alla
realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione del
SSN, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia
con quelle degli altri Paesi dell’Unione Europea;
PRESO ATTO
che attualmente nelle Aziende Sanitarie della Regione Lombardia è
istituito il Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo Aziendale che
prevede la Dirigenza delle Professioni Sanitarie Infermieristiche,
Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione
Ostetrica con qualifica unica di dirigente aziendale delle professioni
dell’area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica;
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MOZIONE
Il Consiglio Regionale della Lombardia
CONSIDERATO
che il completamento del percorso previsto dalla legge 251/2000 può prevedere
l’istituzione di servizi per area a cui conferire un ruolo di dirigenza proveniente dall’area
di appartenenza e con i requisiti previsti dalla normativa vigente; l’applicazione in tal
senso porterebbe numerosi benefici, nei termini di una migliore e più efficiente gestione
delle attività nell’interesse dei pazienti, di una maggiore funzionalità e
responsabilizzazione e valorizzazione dei professionisti della salute;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a prevedere, nelle linee guida per la redazione dei piani di organizzazione aziendale delle
Aziende Sanitarie della Lombardia, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei momenti di
confronto previsti dai vigenti CCNL :
1. l’istituzione, sulla base di indicazioni specifiche dell’Assessorato alla Sanità di regione
Lombardia in sinergia con la direzione generale, nelle idonee aziende sanitarie e
Istituti di ricovero e cura a carattere Scientifico (I.RC.C.S) di cui all’art. 13, comma 1,
della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), di Unità
Operative delle Professioni Sanitarie con l’assegnazione della dirigenza per specifica
Area (requisito di accesso laurea specialistica o magistrale della specifica area)
distinte in:
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MOZIONE
Il Consiglio Regionale della Lombardia
1. l’istituzione, in quelle Aziende Sanitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(I.R.C.C.S.) di cui all’art. 13 comma 1 della L.R. 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali
in materia di sanità) individuate come idonee dall’Assessorato competente in sinergia con
la propria Direzione Generale e di concerto con le relative Direzioni Generali Aziendali, di
quelle Unità Operative delle Professioni Sanitarie, che essi ritenessero concordemente
utili per le specifiche Aziende, con conseguente assegnazione della dirigenza (requisito di
accesso laurea specialistica o magistrale nella area specifica) per quelle aree individuate
fra le seguenti:
Unità
Unità Operativa Professionale Infermieristica e Ostetrica,
Unità
Unità Operativa Professionale della Riabilitazione
Unità
Unità Operativa Professionale TecnicoTecnico-Sanitaria
Unità
Unità Operativa Professionale della Prevenzione
a cui attribuire la diretta responsabilità e gestione delle attività e delle funzioni connesse
per ciascuna area di cui agli artt. 1,2,3,4, di cui alla legge 251/2000 e al CCNL della
dirigenza sanitaria non medica STPA; le UU.OO Professionali in diretta relazione con la
Direzione Sanitaria partecipano alla realizzazione degli obiettivi aziendali nel rispetto delle
funzioni previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali attraverso il
conferimento di incarico dirigenziale per ciascuna Unità Operativa, dirigenza per specifica
area;
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MOZIONE
Il Consiglio Regionale della Lombardia
2. l’istituzione, in relazione a particolari complessità delle Aziende
Sanitarie, delle seguenti strutture complesse:
Direzione di Area Infermieristica e Ostetrica
Direzione di Area delle Professioni Riabilitative
Direzione di Area Tecnico Sanitaria
Direzione di Area della Prevenzione.
I Direttori assicurano il sistema di governo clinico assistenziale,
riabilitativo, tecnico- sanitari e della prevenzione con funzioni
strategiche e gestionali. Il conferimento dell’incarico avviene nel
rispetto della normativa vigente e dagli accessi previsti dalla legge
251/2000.
3. di sensibilizzare la Conferenza Stato Regioni sul modello
organizzativo proposto che rappresenta l’attuazione e l’evoluzione di
quanto previsto dalla Legge 251/2000.
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Quali contenuti nel processo di gestione del SITRA
Il sistema di governo clinico assistenziale, riferito al
complesso di strategie, strutture, metodi e strumenti
attivati, persegue obiettivi di:
Miglioramento continuo della qualità
Salvaguardia degli st assistenziali
Analisi dei modelli e strumenti operativi
Stili di comportamento modelli di gestione
promuove:
efficacia, efficienza, appropriatezza, pertinenza dei percorsi
diagnostico-terapeutici, gestionali
ottimizzazione nella gestione delle risorse, razionalizzazione ed
economicità degli strumenti
processi formativi coerenti e relazioni professionali atte a rafforzare
la mission aziendale
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Mission: definizione degli obiettivi di programmazione,
direzione e gestione delle risorse
Pianificazione del fabbisogno sulla base dei bisogni
Elaborazione programmi di accoglimento,inserimento, formazione
Identificazione criteri di monitoraggio disagi lavorativi/azioni a sostegno
Valorizzazione multidisciplinarietà
Implementazione miglioramento continuo SGQ
Affinamento processi responsabilizzazione/valorizzazione professionale
Analisi e pianificazione bisogni formativi
Sviluppo/promozione nuovi modelli organizzativi
Efficacia e appropriatezza percorsi diagnostico terapeutici
Uso di una documentazione sanitaria appropriata
Favorire convenzioni Università per attività tirocinio teorico-pratico CdL
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Vision: mantenimento dei livelli di attività previsti
L’obiettivo si realizza
attraverso l’attivazione delle articolazioni organizzative
Valutazioni nella gestione del personale riferita alla qualità del lavoro e
sicurezza prestazioni erogate
Capacità di valorizzare i professionisti Pianificazione,programmazione,
valutazione/controllo attività
Miglioramento continuo modelli e qualità dei percorsi diagnostici
Sviluppo di processi professionali
Creare un ambiente organizzativo in cui sviluppare l’eccellenza
partecipando a progetti di ricerca
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• Politica della qualità: gestire e controllare le attività
connesse con la qualità delle prestazioni, assicurare il
rispetto degli St qualitativi
come?
• Con l’insieme di strutture organizzative, processi,
responsabilità, attività e risorse coinvolte
dove
• Ogni professionista sa collocarsi nell’ambito del SITRA e
comunicare appropriatamente con ciascun livello
organizzativo
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