Disciplina dell`orario di lavoro e dei tempi di guida nelle aziende di
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Disciplina dell`orario di lavoro e dei tempi di guida nelle aziende di
N. 161 del 15.04.2011 La Memory A cura di Raffaele Covino Avvocato e Funzionario DPL Modena (1) Disciplina dell’orario di lavoro e dei tempi di guida nelle aziende di autotrasporto Il 13 agosto 2010 è entrata in vigore la Legge n. 120 del 29 luglio 2010 (G.U. n. 175 del 29/07/2010 – Suppl. Ordinario n. 171) che ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285 (Codice della strada), con particolare riferimento all’impianto sanzionatorio. L’orario di lavoro e i tempi di guida nel settore dell’autotrasporto sono regolamentati, rispettivamente, dal D. Lgs. 234/2007 e dal Regolamento CE n. 561/2006. A tali disposizioni si aggiungono, inoltre, le disposizioni contenute nell’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su strada (AETR) – Art. 178 D. Lgs. 285/1992 (2). Le normative citate – D. Lgs. 234/2007 e dal Regolamento CE n. 561/2006, pur sovrapponendosi, vanno accordate e connesse per definire i limiti alla durata del lavoro del personale addetto a mansioni di autotrasportatore. Da ciò consegue che le sanzioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 234/2007 vanno ad aggiungersi, e quindi non a sostituire, le ipotesi illecite previste dal Regolamento CE n. 561/2006. Pertanto, l’apparato sanzionatorio di cui al D. Lgs. 234/2007 deve essere integrato con i precetti previsti dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada per le violazioni di cui al Reg. CE n.561/2006), che, successivamente alle modifiche introdotte con la Legge n. 120/2010, si basano, fra l’altro, su soglie percentuali, del 10% - >10%<20% e >20%, 1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza. 2 Per approfondimenti in materia si rimanda al contributo del Prof. Pierluigi Rausei in ADAPT Working Paper del 08/09/2010, n. 112 1 rispetto alle quali si applica una sanzione amministrativa maggiorata in relazione alla gravità della violazione commessa. L’attenzione del legislatore alla tutela della sicurezza stradale, nonché alla tutela del lavoro svolto dai soggetti addetti all’autotrasporto di cose e persone, è stata evidenziata con la previsione di cui all’art. 179, co. 8 bis, del D. Lgs. 285/1992, il quale espressamente prevede che in caso di incidente con danno a persone o a cose, l’organo accertatore, la polizia stradale, i vigili urbani, i carabinieri, deve segnalare il fatto alla Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente, che, a sua volta, procederà alle verifiche dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso. Segue una disamina delle discipline citate e delle principali sanzioni applicate, corredate da tabelle riepilogative, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla L. 120/2010. Regolamento CE n.561/2006 del 15 marzo 2006 L’art. 1 del Regolamento CE n. 561/2006 definisce che lo stesso disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. In particolare, il Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006 (art. 2) si applica al trasporto su strada: a) di merci, sia in conto terzi che in conto proprio, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente. Per ciò che attiene l’ambito territoriale, il Reg. CE 561/2006, art. 2, par. 2, prevede che lo stesso si applica al trasporto su strada effettuato esclusivamente all’interno della Comunità Europea o fra la Comunità, la Svizzera e i Paesi che sono parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Il regolamento in esame mira, inoltre, a ottimizzare l’applicazione da parte degli Stati membri della normativa di tutela del settore dei trasporti su strada, nonché il sistema di controlli statali e comunitari. Disciplina “tempi guida” prevista dal regolamento CE n.561/2006 Conformemente a quanto normativamente previsto all’art. 6 del Regolamento Ce n 561/2006, il periodo di guida giornaliero non può superare le nove ore, ovvero, può essere esteso fino a 10 ore, ma non più di due volte nell’arco della settimana. Il periodo di guida settimanale, invece, non deve superare le 56 ore e non deve superare l’orario di lavoro massimo di cui alla Direttiva 2002/15/CE, e cioè 60 ore (art. 4 2 D. Lgs 234/2007). Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore (3). Limiti al lavoro giornaliero e settimanale Per “settimana” deve intendersi il periodo di tempo <<compreso tra le ore 00:00 di lunedì e le ore 24:00 della domenica>>. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il limite giornaliero di durata per chi guida è 9 ore al giorno, e al massimo 10 ore per 2 volte alla settimana. Il limite settimanale è di 56 ore, e non più di 60, o comunque, nell’arco di due settimane, non più di 90 ore. Riposi intermedi Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, l’autista deve fermarsi per almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo (art. 7). Tale interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono comunque essere intercalate nel periodo di 4 ore e mezza. OSSERVA Da ciò ne consegue che un lavoratore ben può guidare per 2 ore e poi fermarsi per 15 minuti, riprendere a guidare e rifermarsi dopo altre 2 ore mezza per 30 minuti, oppure guidare 4 ore e mezza e poi fermarsi per 45 minuti. Riposi giornalieri In riferimento ai riposi giornalieri, il Regolamento stabilisce che nell’istante in cui il conducente prende in consegna il veicolo deve godere di un periodo di riposo giornaliero “regolare” pari ad 11 ore, oppure, in alternativa, di due periodi di riposo , il primo di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione (art. 8, par. 2, Reg. CE 561/2006). Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto; ciò è possibile fino a massimo di tre volte tra due periodi di riposo settimanale. In caso di multi presenza, cioè a bordo del veicolo sono presenti almeno due conducenti, i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale (art. 8 par. 5). 3 R. Covino “Tempi di guida e orario di lavoro: le ispezioni nell’autotrasporto”in “La Circolare e Previdenza“, 2010, 8, 40 e ss. 3 Riposi settimanali Il riposo settimanale, disciplinato dall’art. 8, par. 6, Reg. CE n. 561/2006, prevede che nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno due periodi di riposo settimanale “regolare” (pari a 45 ore), oppure, un periodo di riposo settimanale regolare (45 ore) ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale deve essere usufruito nei periodi di guida giornaliera decorrenti dal precedente periodo di riposo settimanale. In trasferta il periodo di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta. Schemi applicativi delle nuove sanzioni Violazioni al Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006, concernente l’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica il Reg. CEE n. 3821/85 Regolamento Ce n°2135/98, ed abroga il Reg. CEE n. 3820/85 : (a carico del datore di lavoro) A carico del datore di lavoro Violazioni al Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006 1) Art.6 par.1, c.1 Per aver fatto superare il periodo di guida di 9 ore giornaliere, 2) e 2 calcolate tra due periodi di riposo giornaliero (o tra un periodo Reg. 561/06 di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale). E’ ammessa la prestazione di 10 ore per due volte in una settimana. 3) Art. 8 p.6, Reg.561/06 Per non aver concesso il periodo di riposo settimanale di 45 ore consecutive, dopo sei periodi di guida giornalieri. Nell’arco di 2 settimane può essere concesso un riposo settimanale regolare, 45 ore, ed uno ridotto, 24 ore; la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva. 4) Art. 6 par. 2 e 3 Reg.561/06 Per aver fatto eseguire il periodo complessivo di guida settimanale superiore alle 56 ore ovvero in un periodo di due 4 settimane ha fatto eseguire 90 ore di guida; 5) Art. 7 par. 1 e 2 Reg.561/06 Per non aver fatto osservare, dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, una interruzione di almeno 45 minuti, né, in alternativa, ha provveduto a far sostituire la predetta interruzione da una interruzione di almeno 15 minuti ed una successiva di almeno 30 minuti intercalate nel periodo di guida; 6) Art. 8 par.2, 3 e 4 Per non aver concesso, nell’arco delle 24 ore, un periodo Reg.561/06 minimo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive (le 11 ore consecutive possono essere ridotte a 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana; in alternativa due periodi di riposo, il primo di 3 ore ininterrotte e il secondo di almeno 9 ore consecutive); Sanzioni per violazioni commesse prima del 13 agosto 2010 Nel caso di violazioni dei precetti normativi appena visti (inerenti il superamento dei limiti al lavoro giornaliero e settimanale, il mancato rispetto dei riposi intermedi, giornalieri e settimanali) la sanzione amministrativa DA APPLICARE FINO ALLA DATA DEL 12 AGOSTO 2010, unica nell’importo, è stabilita dall’art. 174, 9° comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nell’importo: da € 78,00 a € 311,00 (le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al decreto del Ministero della Giustizia 17 dicembre 2008 - G.U. 30 dicembre 2008, n. 303) che, ridotto ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs. n. 285/92, è pari a € 78,00 per ogni giornata lavorativa e per ciascun dipendente cui si riferisce la singola violazione (Nota del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2010 che conferma le indicazioni già riportate nella nota n. 13587 del 2 agosto 2010). Inoltre, anche il conducente del veicolo che supera i periodi di guida prescritti, ex art 174, comma 4° del Codice della Strada, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: da euro 150,00 a € 599,00 (le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al decreto del Ministero della giustizia 17 dicembre 2008 G.U. 30 dicembre 2008, n. 303) che, ridotta ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs. n. 285/92, è pari a € 150,00 per ciascuna infrazione commessa. 5 OSSERVA Ai sensi dell’art. 174, 8° comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per le violazioni appena esaminate l’impresa, da cui dipende il lavoratore, è obbligata in solido con l’autore della violazione stessa al pagamento della somma dovuta. Sanzioni per violazioni commesse dopo il 13 agosto 2010: L.120/2010 Successivamente alle modifiche operate all’art. 174 D. Lgs 285/1992 con L. 120/2010, sono state aumentate le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di superamento dei limiti massimi dei tempi di guida e di violazioni dei tempi di riposo, giornalieri e settimanali, dei CONDUCENTI graduandole a seconde dell’entità della violazione in soglie percentuali <10%; >10%<20%; >20%. Per tali violazioni l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta (art. 174, comma 13, D. Lgs 285/1992) per ogni giornata lavorativa e per ciascun dipendente cui si riferisce la singola violazione (Nota del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2010 che conferma le indicazioni già riportate nella nota n. 13587 del 2 agosto 2010), Per l’IMPRESA, invece, che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Reg. CE n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 307 a Euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato (Art. 174, comma 14, D. Lgs. 285/1992). OSSERVA E’ opportuno evidenziare come nell’attuale testo normativo dell’art. 174, cosi come novellato, non è stata richiamata, per un probabile refuso, la violazione inerente il mancato rispetto del riposo settimanale, ipotesi espressamente prevista dal Reg. CE n. 561/2006. Si attendono, a tal fine, chiarimenti dal Ministero del Lavoro. 6 Schema riepilogativo Segue uno schema riepilogativo circa illeciti previsti dall’art. 174 D. Lgs. 285/1992, cosi come novellato dalla L. 120/2010, oltre l’indicazione delle relative sanzioni. Schema riepilogativo Illeciti previsti dall’art. 174 D.Lgs. 285/1992, cosi come novellato dalla L. 120/2010, e indicazione delle relative sanzioni ILLECITO Superamento del periodo massimo di guida giornaliera RIFERIMENTO SANZIONE NORMATIVO PREVISTA Art. 174, co. 4, primo Da €. 38 a €. 152 periodo D. Lgs. 285/1992 consentita entro il 10% Superamento del periodo massimo di guida giornaliera Art. 174, co. 5, Da €. 300 a €. 1.200 D. Lgs. 285/1992 consentita da oltre al 10% al 20% Superamento del periodo massimo di guida giornaliera Art. 174, co. 6, Da €. 400 a €. 1.600 D. Lgs. 285/1992 consentita da oltre il 20% in su Superamento del periodo massimo di guida settimanale Art. 174, co. 4, secondo Da €. 38 a €. 132 periodo D. Lgs. 285/1992 entro il 10% Superamento del periodo massimo di guida settimanale da Art 174, co. 7, Da €. 250 a €. 1.000 D. Lgs. 285/1992 oltre il 10% al 20% Superamento del periodo massimo di guida settimanale da Art. 174, co. 7, Da €. 400 a €. 1.600 D. Lgs. 285/1992 oltre il 20% in su Mancato rispetto del riposo giornaliero entro il 10% Mancato rispetto del Art. 174, co. 4, secondo Da €. 200 a €. 800 periodo, D. Lgs. 285/1992 riposo Art. 174, co. 5, Da €. 350 a €. 1.400 7 giornaliero da oltre il 10% al D. Lgs. 285/1992 20% Mancato rispetto del riposo Art. 174, co. 6, Da €. 400 a €. 1.600 giornaliero da oltre il 20% in su D. Lgs. 285/1992 Mancato Art. 174, co. 7, secondo rispetto del risposo settimanale o bisettimanale da Da €. 350 a €. 1.400 periodo D. Lgs. 285/1992 oltre il 10% al 20% Mancato rispetto del riposo settimanale o bisettimanale da Art. 174, co. 7, secondo Da €. 400 a €. 1.600 periodo D. Lgs. 285/1992 oltre il 20% in su Omissione delle interruzioni alla Art. 174, co. 8, guida continua D. Lgs. 285/1992 Da €. 155 a €. 620 OSSERVA Tutte la sanzioni sopra esaminate sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7. Come si stabilisce il limite del 10% e del 20% rispetto ai tempi di giuda Come si stabilisce il limite del 10% e del 20% rispetto ai tempi di guida stabiliti dal Regolamento CE 561/2006? Segue uno schema, basato su una proporzione, circa la percentualizzazione del 10% e del 20% rispetto ai tempi di guida stabiliti dal Regolamento CE 561/2006. TABELLA RIEPILOGATIVA – PERCENTUALI di RIFERIMENTO ESUBERI di GUIDA E DIFETTO di RIPOSO TEMPI DI GUIDA, RIPOSO TRASGRESSIONE 10% GIORNALIERI E SETTIMANALI TRASGRESSIONE AL 20% MINUTI ORE INFRAZIONE MINUTI ORE INFRAZIONE ore di guida 9 54 00:54 09:54 108 01:48 10:48 ore di guida 10 60 01:00 11:00 120 2 ore di riposo 9 54 00:54 08:06 108 01:48 07:12 12:00 8 ore di riposo ore di 11 66 01:06 09:54 132 02:12 08:48 guida 56 336 05:36 61:36 672 11:12 67:12 guida 90 540 09:00 99:00 1080 08:00 108:00 riposo 45 270 04:30 40:30 540 09:00 36:00 riposo 24 144 02:24 21:36 288 04:48 19:12 settimanale ore di bisettimanale ore di settimanale regolare ore di settimanale ridotto Contestazione delle sanzioni e procedura per esperire eventuali ricorsi La L. n. 120/2010, nel modificare l’art. 200 Codice della Strada, ha previsto che le sanzioni fin qui esaminate devono essere, quando possibili, immediatamente contestate. Le modalità di redazione e i contenuti del verbale di contestazione, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, deve contenere: la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione, le dichiarazioni che gli interessati chiedano di inserirvi (Art. 200, comma 2, D. Lgs. 285/1992). Per i casi in cui la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale <<con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata>>, deve essere notificato <<entro novanta giorni>> dall’accertamento (Art. 201, comma 1, del d. Lgs. 285/1992, come modificato dall’art. 36 della Legge 120/2010). Avverso i verbali degli organi di vigilanza, ai sensi dell’art. 203 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, il trasgressore nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione può proporre ricorso al Prefetto competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione da presentarsi, nel caso di Processo verbale / contestazione redatto dagli Organi Ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro che ha emesso l’atto. Ai sensi dell’art. 204-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (aggiunto dall’art. 1 septies della Legge n. 214 dell’1/8/2003) in alternativa al ricorso, di cui all’art. 203, il trasgressore 9 o gli altri soggetti indicati dall’art. 196, possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. Sfere di applicazione del D.Lgs. n.234/2007 Il D. Lgs. 19 novembre 2007 n° 234 (pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 novembre 2007) entrato in vigore il 1° gennaio 2008, in attuazione della Direttiva 2002/15/CE, ha stabilito l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, ponendosi altresì l’obiettivo di uniformare la materia su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del ruolo dell’autonomia contrattuale. La disciplina in esame completa, inoltre, quanto già stabilito in tema di periodi di guida, d’interruzioni e riposi dal Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006 el’AETR. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.n. 234/2007 le disposizioni concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti si applicano, rispettivamente: dal 1º gennaio 2008 ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada (comma 1), contemplate dal Regolamento Ce n. 561/2006 del 15 marzo 2006. relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada in vigore dall’11 aprile 2007, oppure, in difetto, dall’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Ai sensi del Decreto in esame, s’intende poi per lavoratore mobile “un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un’impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi” (lett. d); dal 23 marzo 2009 agli autotrasportatori autonomi (comma 2). Secondo quanto disposto dal successivo art. 3, lett. e), del D. Lgs. n. 234/2007 deve intendersi tale “una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un’altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti” (lett. e). 10 Definizioni terminologiche L’art. 3 del D. Lgs. n. 234/2007, oltre alla definizioni di lavoratore mobile e lavoratore autonomo prima viste, sulla base anche di quanto stabilito dalla Direttiva 2002/15/CE, ad eccezione delle terminologie dei tempi di inattività e dei contratti collettivi di lavoro, chiarisce il significato di alcuni termini ai fini dell’applicazione del provvedimento legislativo in esame. Si riportano di seguito le più rilevanti. Orario di lavoro Viene definito orario di lavoro “ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”. Definizioni Orario di lavoro ORARIO DI 1. il tempo dedicato a tutte le operazioni di LAVORO: autotrasporto. Queste vengono ricondotte alle seguenti tale operazioni: definizione la guida; ricomprende il carico e lo scarico; la supervisione della salita o discesa dei passeggeri dl veicolo; la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; ogni altra operazione volta garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o di adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro; 1. i periodi di tempo .durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio, in particolare periodi di attesa per carico o scarico, qualora non sia determinata in anticipo la loro probabile durata (4). Non rientrano nell’orario di lavoro le interruzioni della guida (art. 7 Regolamento CE n. 561/2006), i riposi intermedi, i periodi di riposo e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità. Questi ultimi sono i periodi durante i quali il lavoratore mobile, pur non essendo obbligato a 4 D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, art. 3, comma 1° lett. a), punto nn. 1 e 2; 11 rimanere sul posto di lavoro, deve essere pronto a rispondere ad eventuali chiamate. Si tratta, ad esempio, dei periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo a bordo di una nave traghetto o di un treno, o ancora, i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti ai divieti di circolazione. Nel caso di lavoratori mobili che guidano in squadre, rientra nell’ambito dei periodi di disponibilità, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo. Si precisa, inoltre, che tali periodi per essere considerati tali, anche in riferimento alla loro probabile durata, devono essere comunicati prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le disposizioni generali negoziate tra le parti sociali (5). In tema di orario di lavoro il concetto di settimana comprende il periodo fra le ore 00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenica. Viene definita, invece, notte un periodo di almeno 4 ore consecutive tra le 00:00 e le ore 07:00. Posto di lavoro Per posto di lavoro s’intende: Definizioni Posto di lavoro Si intende il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell’impresa, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno allo stabilimento principale dell’impresa; il veicolo usato dal lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni; qualsiasi altro luogo in cui si svolgono attività connesse all’esecuzione del trasporto (6). Disciplina “orario lavoro” prevista dal D.Lgs. 237/2007 La durata media della settimana lavorativa non può superare la 48 ore; la durata massima può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la durata media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore. Pertanto, una settimana lavorativa può prevedere un impegno massimo del lavoratore fino a 60 ore soltanto a condizione che nell’arco di un periodo pari a quattro mesi la media delle ore lavorate non supera in ogni caso il limite delle 48 ore settimanali. Durata massima della prestazione lavorativa Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di 5 D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, art. 3, comma 1° lett. b), punto n. 1; 6 D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, art. 3, comma 1° lett. c), punti nn. 1, 2 e 3; 12 ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell’orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell’orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi (7). Qualora il lavoratore/conducente presti la propria attività lavorativa per conto di più datori di lavoro, la durata della prestazione lavorativa è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. A tal fine il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Incombe, in tal caso, in capo al lavoratore mobile fornire tali informazioni per iscritto. Riposi intermediari Salvo quanto previsto dal regolamento CE n. 561/2006 (vedi infra), le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L’orario di lavoro deve essere interrotto da appositi riposi intermedi per un totale di almeno: 30 minuti, se il totale delle ore di lavoro è compreso fra le sei e nove ore; 45 minuti se supera le nove ore. I riposi intermedi, in generale, possono essere suddivisi in periodi non inferiori 15 minuti ciascuno. OSSERVA Anche gli apprendisti sono soggetti alle medesime disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, anche con riferimento alle prescrizioni contenute nell’Art. 8 del Reg. CE n. 561/2006 con particolare riferimento ai riposi giornalieri e settimanali; diversa, tuttavia, è la sanzione comminata nel caso in cui il datore di lavoro non concede i prescritti riposi intermedi (vedi infra). Lavoro notturno Nel caso di lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore nell’arco delle 24 ore. In merito alla definizione di lavoro notturno in materia di autotrasporto, è intervenuto, di recente, il Ministero del Lavoro con nota n, 12009 del 9 luglio 2010 e poi, successivamente, con nota n, 13587 del 2010. 7 D. Lgs n. 234, art. 4 comma 2°; 13 Nella prima nota il Ministero del Lavoro, oltre ad invitare il personale ispettivo a prestare particolare attenzione anche all’osservanza del lavoro notturno, entra nel merito del coordinamento tra le definizioni di “lavoro notturno” e “notte”, contenute nel D. Lgs. 234/2007, per stabilire che <<deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia orario dalle 00.00 e le ore 07:00, qualora la durata complessiva dell’attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun eriodo di ventiquattro ore>>. Tale posizione è stata ribadita anche nella successiva nota ministeriale, la n. 13587 del 2010, dove viene confermato che la nozione di lavoro notturno, necessaria per la corretta applicazione dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 234/2007 <<deriva dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute nella lettera h) e i) dell’art. 3, D. Lgs. N. 234/2007, concernenti le definizioni di “notte” (periodo di almeno quattro ore consecutive fra le ore 00.00 e le ore 07:00) e di “lavoro notturno” (ogni prestazione espletata durante la notte)>>. Pertanto <<deve essere considerata irregolare (art. 7 D. Lgs. 234/2007), la prestazione di lavoro che superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore, qualora si protragga per almeno quattro ore nella fascia oraria tra le ore 00:00 e le ore 07:00>>. Informazioni I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell’impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali applicabili al proprio rapporto di lavoro. Registrazioni dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori mobili Riguardo alle registrazioni dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori mobili dell’autotrasporto e all’istituzione dl previgente Registro dell’orario di lavoro (art. 8 D. Lgs. 234/2007), necessita fare riferimento alla nota prot. 4103 del 19 marzo 2008 del Ministero del Lavoro con la quale si era precisato che per la tenuta di tale registro “in considerazione della evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile, attesa la distribuzione multi periodale dell’orario da parte dei CCNL di settore, appare possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzi le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate. Ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, potrà essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore (con annotazione della lettera “p”) e mensilmente il riepilogo dell’orario effettivamente svolto. Tale facoltà è comunque condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali, ove è possibile ricavare i dati relativi ai tempi di guida giornalmente effettuato dal personale autista”. Attualmente, posta la sostituzione del registro dell’orario di lavoro con il Libro Unico del Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 del 14 D.L. n. 112/2008, si può continuare ad applicare la medesima disciplina dettata dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che la stessa avvenga con la sola annotazione della presenza giornaliera a mezzo della causale “P” (8). Si potrà risalire ai giorni di lavoro prestati e al numero di ore effettuate incrociando le registrazioni del Libro Unico del Lavoro (con la “P” per la presenza al lavoro) con quelle del cronotachigrafo, analogico o digitale, che riporta l’esatto numero di ore lavorate. Ciò è stato altresì ribadito con la risposta con l’Interpello n. 63/2009, attraverso il quale il Ministero del Lavoro ha affermato che: “nonostante la sostituzione del registro dell’orario di lavoro con il Libro Unico del Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 del D.L. n. 112/2008, si può agevolmente continuare ad applicare la medesima disciplina dettata dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che la stessa avvenga con la sola annotazione della presenza giornaliera a mezzo della causale “P”. Tale possibilità deriva da una serie di motivi che scaturiscono dalle seguenti considerazioni. In primo luogo per la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la quale comporta, come già rilevato da questo Ministero nella nota sopra indicata, non già una rilevazione quotidiana ma mensile dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile alla fine del mese di riferimento. Ciò, tra l’altro, risulta in linea con le modalità di registrazione dei dati nel Libro Unico del Lavoro che, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.L. citato, deve avvenire “per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo”. In secondo luogo in ragione della espressa esclusione operata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in ordine ai lavoratori mobili per i quali risulta quindi possibile sostituire la registrazione dell’effettivo numero di ore lavorate con l’indicazione della presenza al lavoro (ovvero riportando la “P” in luogo delle analitiche ora di lavoro effettuate). Inoltre, l’utilizzo dei cronotachigrafi analogici e digitali, consente l’individuazione delle effettive ore di lavoro svolte dal singolo lavoratore mobile. Pertanto, si potrà risalire ai giorni di lavoro prestati ed al numero di ore effettuate incrociando le registrazioni del Libro Unico (con la “P” per la presenza al lavoro) con quelle del cronotachigrafo (che riporta l’esatto numero di ore di lavoro prestate) proprio come avviene nel caso citato degli insegnanti degli istituti religiosi per i quali il riscontro delle ore di lavoro avviene analizzando i documenti di programmazione didattica pianificati annualmente. Tuttavia, stante il dettato della disciplina comunitaria tradotta nel nostro ordinamento nel D.Lgs. n. 234/2007, la registrazione nel LUL con la “P” di presenza deve intendersi possibile solo per i lavoratori mobili dell’autotrasporto che rientrano nel campo di applicazione del medesimo Decreto, a 8 Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 63/2009; 15 cui fa riferimento anche la disciplina dei cronotachigrafi, con esclusione, quindi, di tutte le ipotesi contemplate dall’art. 3, D.Lgs. citato”. Contestazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 234/2007 Il personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro, una volta rilevate inosservanze alle disposizioni contenute nel Decreto in esame, provvede all’adozione dell’atto di diffida, di cui all’art. 13 del D. Lgs. 124/2004, per effetto del quale l’ottemperanza all’ordine impartito dall’Ispettore del Lavoro incaricato consentirà al datore di lavoro di estinguere la procedura sanzionatoria pagando una somma pari al minimo edittale previsto dalla norma (9). Si precisa, tuttavia, che tale procedura di estinzione agevolata non potrà trovare applicazione nella generalità delle violazioni contenute nel D. Lgs. 234/2007, ma soltanto per quelle relative a: mancato indennizzo dell’orario di lavoro e omesse informazioni obbligatorie. Schema riepilogativo delle principali sanzioni Di seguito si riporta uno schema contenete le principali sanzioni. Principali sanzioni Durata media e Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 234/2007 massima della settimana lavorativa Sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni (FINO AL 10%) lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. Art. 4, c. 1, D.Lgs. n. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 260 234/2007 Durata media e Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 234/2007 massima della settimana lavorativa (OLTRE IL 10%) Art. 4, c. 1, D.Lgs. n. Sanzione amministrativa da euro 260 ad euro 1.560, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 520 234/2007 Art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 234/2007 Riposi intermedi Art. 5, D.Lgs. n. Sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300 234/2007 Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 100 Riposi degli Art. 9, c. 3, D.Lgs. n. 234/2007 9 Pierluigi Rausei, Il sistema sanzionatorio “Orario di lavoro nell’autotrasporto”, pubblicato in Diritto & Pratica del Lavoro riv. n. 5/2008. 16 apprendisti Art. 6, D.Lgs. n. Sanzione amministrativa da euro 105 a euro 630 234/2007 Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 210 Lavoro notturno: Art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 234/2007 superamento dei limiti Sanzione amministrativa da euro 300 a euro 900 Art. 7, c. 1, D.Lgs. n. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 300 234/2007 Art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 234/2007 Lavoro notturno: Sanzione amministrativa da euro 300 a euro 900 mancato indennizzo Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 300 Art. 7, c. 2, D.Lgs. n. Diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) pari euro 234/2007 300 Art. 9, c. 5, D.Lgs. n. 234/2007 Informazioni obbligatorie Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250 Art. 8, c. 1, D.Lgs. n. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 500 234/2007 Diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) pari a euro 250 Copyright© La Lente sul Fisco 17