ECOTOSSICITA` DEI RIFIUTI Il dubbio riguarda la prevalenza tra le

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ECOTOSSICITA` DEI RIFIUTI Il dubbio riguarda la prevalenza tra le
ECOTOSSICITA’ DEI RIFIUTI
Il dubbio riguarda la prevalenza tra le due norme che attualmente coesistono nell’ordinamento giuridico
nazionale e che, entrambe, disciplinano l’attribuzione della caratteristica di pericolo ecotossico – H14.
Il Dl 2 del 25 gennaio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 28, ha modificato il
punto 5 dell’allegato D alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei seguenti termini: “Se un
rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è
classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio,
percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per
le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del
presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione
2000/532/Ce non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura
tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’Ispra, tale caratteristica viene
attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo Adr per la classe 9 – M6 e M7”.
Non è stato però variato quanto indicato nella nota 1 dell’allegato I, Parte IV, Dlgs 152/2006 (come
modificato dal Dlgs 205/2010 in recepimento della direttiva 2008/98/CE): “L’attribuzione delle caratteristiche
di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la
riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.”.
Attualmente coesiste inoltre la nota ARPAV prot. 92297 del 08/08/2012 che, per quanto riguarda
l'attribuzione ai rifiuti contenenti idrocarburi recita: “la caratteristica di pericolo eco tossico H14, ai sensi della
L. 28/2012, che ha modificato il punto 5 dell’Allegato D alla parte IV del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i., deve
essre attribuita secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Ciò significa in buona
sostanza che la concentrazione limite per l’attribuzione di tale caratteristica di pericolo ad un rifiuto, è pari al
2.5% (riferita alla tossicità acquatica cronica di categoria 2) salvo l’applicazione del fattore M per le sostanza
caratterizzate da livelli di tossicità estremamente elevati, in base al quale la CL si riduce in funzione del fatto
che tali sostanze sono attive sull’ambiente anche a concentrazioni molto basse (…omiss…).
Per quanto riguarda l'attribuzione della caratteristica di pericolo H14, ai rifiuti contenenti idrocarburi in sede di
GdL presso ISPRA si è concordato che è possibile mantenere viva solo la ripartizione in classi prevista dal
parere ISS 6/8/2010, n. 0035653, mentre tale parere nel suo complesso non risulta più applicabile per effetto
dell'entrata in vigore della legge 28/2012. I limiti e le sommatorie da utilizzare sono, chiaramente, quelli
stabiliti dalla citata legge 28/2012.”
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ESIBENTI pH ESTREMI
Nel periodo antecedente al marzo 2012 i rifiuti esibenti pH estremi venivano classificati in virtù del parere
ARPAV denominato “Ausilio tecnico-normativo Alla classificazione dei rifiuti con valori estremi del
pH in relazione alla nota ARPAV prot. n. 149502/2010” del Maggio 2011.
Il Dl 2 del 25 gennaio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 28, ha modificato il
punto 5 dell’allegato D alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei seguenti termini: “Per le
caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del
presente allegato”
e la nota ARPAV prot. 92297 del 08/08/2012 ha ribadito “Per i rifiuti esibenti pH estremi, in forza della
L.28/2012. vale quanto indicato al precedente punto 2 e pertanto la classificazione dei rifiuti pericolosi per le
caratteristiche di pericolo H8 “corrosivo” e H4 “Irritante” va effettuata sulla base dei limiti di concentrazione
generici indicati al p. 3.4 dell'Allegato D secondo il metodo “convenzionale”; ne consegue pertanto che la
procedura di classificazione secondo il metodo sperimentale mediante test in vitro deve intendersi
superata”
Durante il convegno pubblico tenuto a Mestre il 27/09/2012 l’Istituto Superiore della Sanità nella persona
della Dott.ssa Musmeci sostiene che quanto riferisce ARPAV non è corretto in quanto la legge 28/2012 fissa
i criteri solo per l’H14, mentre per tutte le altre caratteristiche vale quanto riportato nel CLP. Nel CLP viene
fatto riferimento al test di Young e, se negativo per valutare la irritazione si deve ricorrere al test in vitro.
Ribadisce inoltre la validità del documento della Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012 dove tutte
le Regioni sono convenute sull’applicazione del parere ARPAV “Ausilio tecnico-normativo Alla
classificazione dei rifiuti con valori estremi del pH in relazione alla nota ARPAV prot. n. 149502/2010”
Viste le premesse, risulta estremamente urgente chiarire in modo definitivo il problema e, se del caso,
anche chiarire cosa si intende per metodo convenzionale al fine di poter armonizzare le modalità operative
di valutazione di una caratteristica così delicata e diffusa nei rifiuti. (*)
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