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F.I.U.F.
Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it
Codice Fiscale: 91547760156
Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925
Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –
Roma, 20 febbraio 2014
Oggetto: Decisione di 1° Grado del Giudice Unico Federale
Numero di Ruolo 2013/006
Premesse Fattuali:
In data 15 febbraio 2014 si disputava la gara del Campionato Italiano di Floorball “Campo
Grande”, tra i club FBC Bozen ed ASC Algund, regolarmente calendarizzata; la partita era
arbitrata dagli arbitri federali Salvatore Maladrino e Alberto Chiti.
Verso la fine del terzo periodo di gioco si è verificato un fallo di gioco di non lieve entità ai
danni del giocatore di FBC Bozen Lukas Widmann, che è stato spinto in corsa in prossimità
delle balaustre. A questo fallo, prontamente sanzionato, ha fatto seguito una reazione
clamorosamente violenta da parte di Widmann che, stando ai primi rapporti, ha afferrato
con entrambe le mani al collo il proprio avversario sbattendo violentemente per terra. I
due giocatori sono stati immediatamente divisi dai compagni e, nei secondi successivi,
sono iniziate altre piccole colluttazioni a seguito delle quali sono state comminate alcune
penalità di 5 minuti.
All’episodio hanno fatto seguito le seguenti decisioni arbitrali:
- “Penalità di 5 minuti” per il giocatore di ASC Algund colpevole del fallo ai danni di Lukas
Widmann
- Espulsione per Lukas Widmann
- “Penalità di 5 minuti” per alcuni giocatori (di entrambe le squadre) coinvolti nella
colluttazione successiva.
In sede di stesura del referto, l’arbitro Maladrino ha convalidato l’espulsione classificandola
come “Penalità di Partita 3”.
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Istruttoria:
In ottemperanza alle disposizioni statutarie sono stati raccolti i seguenti documenti e
testimonianze per istruire il caso e consentire all’organo giudicante di prendere i
provvedimenti appropriati:
-
Referto Arbitrale relativo alla “Penalità di Partita 3” inflitta a Lukas Widmann
Testimonianza Orale dell’arbitro Sig. Salvatore Maladrino
Memoria Difensiva presentata da FBC Bozen
Integrazione della Memoria Difensiva presentata da FBC Bozen
Filmato dell’accaduto fornito dalla Segreteria
Tutti i documenti sono stati acquisiti dal giudicante, che li rimette a disposizione degli
organi federali competenti previa specifica richiesta.
Dall’analisi del referto arbitrale, dalle introduzioni al caso svolte dalla Segreteria Federale,
e dalle testimonianze e dalle documentazioni acquisite dal giudicante, le risultanze
dell’istruttoria hanno portato alla seguente ricostruzione della vicenda:
[INIZIO RICOSTRUZIONE]
Al minuto 17’ 20’’ del terzo periodo della gara in oggetto, il giocatore Lukas Widmann si è
trovato a compiere uno scatto lungo la balaustra all’inseguimento della pallina, tallonato
da un giocatore di ASC Algund. Widmann è riuscito ad anticipare il proprio avversario
frapponendosi tra lui e la pallina e a proteggerla con successo; nonostante il vantaggio
acquisito da Widmann, il giocatore di ASC Algund non ha frenato la propria corsa e, vistosi
superato, ha tentato di bloccarlo allungando un braccio nel tentativo, piuttosto plateale, di
trattenerlo. In reazione al fallo subito Widmann ha assalito l’avversario avvolgendogli
entrambe le mani intorno al collo e sbattendolo con violenza a terra. Come confermato
dall’arbitro Maladrino e dal filmato disponibile, Widmann si è limitato a sopraffare
fisicamente l’avversario e a immobilizzarlo per terra, ma non lo ha colpito (né con un
pugno né con uno schiaffo).
I due sono stati immediatamente separati dai propri compagni. Successivamente si sono
accesi alcuni piccoli focolai di rissa, sanzionati con alcune penalità minori.
[FINE RICOSTRUZIONE]
FBC Bozen ha presentato una
propria versione dei fatti, aggiungendo alcune
considerazioni ritenute rilevanti. In particolare, il Club lamenta il fatto che Widmann
sarebbe stato vessato in più occasioni con interventi molto duri che avrebbero
progressivamente innervosito il giocatore fino a indurgli lo stato d’animo aggressivo,
concausa del suo gesto plateale.
FBC Bozen aggiunge inoltre, nell’integrazione alle proprie osservazioni, che al momento
dell’episodio quasi tutti i giocatori di ASC Algund sono entrati in campo in reazione
all’aggressione subita dal proprio compagno; il club lamenta che tale condotta collettiva
sarebbe dovuta essere sanzionata.
La conclusione difensiva del Club accusa il comportamento aggressivo ed estremamente
falloso degli avversari (“quello che hanno fatto loro non era giocare a Floorball” si legge
nella memoria presentata), concretatosi in molte occasioni, a detta del Club, non
adeguatamente sanzionate, che avrebbe compromesso la serenità di Widmann fino a farlo
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“esplodere” nel gesto di cui si è reso colpevole e di cui comunque si riconosce la
“antisportività”.
Sulla successione dei fatti nella loro essenza, fatte salve le precisazioni addotte e sopra
riportate, il Club dichiara la propria fondamentale acquiescenza.
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Dispositivo:
In merito al caso di cui al numero di ruolo 006 dell’Anno Sportivo 2013/2014 così come
contrassegnato dalla Segreteria della Federazione Italiana Unihockey Floorball , il giudice
unico federale,
- visto l’art. 29 dello Statuto Federale;
- preso atto delle indicazioni del Vademecum Federale 2013/2014;
- acquisita la documentazione e il materiale probatorio;
- Condanna il Club FBC Bozen al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 125,00
(euro centoventicinque, 00).
- Squalifica il giocatore tesserato Lukas Widmann, dalle gare nell’ambito del
“Campionato Campo Grande” per un totale (comprensivo pertanto della prima partita
successiva all’espulsione) di 5 gare, con decorrenza dalla prossima gara ufficiale così come
sarà definita dal calendario federale.
La presente decisione potrà essere impugnata dinanzi alla Commissione di Giustizia
Federale, entro un termine che si invita la Segreteria a chiarire.
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Motivazione:
La pena stabilita dalla presente sentenza è stata ponderata dal giudicante in un’ottica di
continuità con decisioni precedenti. Laddove infatti la casistica disponibile lo consente, è
opinione di chi giudica che le decisioni devono informarsi a un livello più alto possibile di
uniformità, allo scopo di disincentivare in modo omogeneo e proporzionato i
comportamenti scorretti ed evitare ai Club iscritti inutili sacrifici in termini di risorse
economiche e sportive.
Il caso in oggetto ha come precedente direttamente correlato il caso “Libener” (Numero di
Ruolo 004/2013), che ha visto oggetto di decisione una vicenda del tutto analoga (fallo di
non lieve entità e dura reazione violenta). La decisione si ispira a una commisurazione
della pena che tiene conto:
-
Del tipo e della violenza dell’aggressione perpetrata
Del livello di “giustificazione” della reazione alla luce del fallo subito
La non eguaglianza della pena inflitta rispetto al precedente menzionato (il caso Libener) è
da ricercarsi nell’eccessività e nella platealità del gesto, che, alla luce di quanto emerge dal
filmato, risulta essere completamente sproporzionato rispetto al fallo subito, che appare
come molto più innocuo di come, sia la memoria difensiva del Club, che
(sorprendentemente) lo stesso referto arbitrale, sembravano suggerire.
Si è trattato di un gesto deprecabile e violento, un’aggressione completamente deliberata
(l’azione sarebbe potuta tranquillamente continuare) che, a parere di chi giudica, non ha
alcuna giustificazione. Eventuali considerazioni sulla qualità dell’arbitraggio, in
ottemperanza a un principio già stabilito e diffusamente argomentato (si veda Sentenza
sui numeri di ruolo 001-002-003/2013), sono da considerarsi del tutto neutre rispetto alla
sostanza della questione trattata. Così come sono da considerarsi neutre eventuali
valutazioni sulla condotta degli avversari, e sull’impatto che la stessa può avere sullo stato
d’animo dei giocatori (una delle argomentazioni addotte dal Club): la condotta degli
avversari infatti, così come quella dei propri giocatori, soggiace al regolamento e al lavoro
dell’arbitro, che sono preposti a censurare comportamenti antisportivi o violenti; se si
avallasse la teoria che è lecito reagire a eventuali falli di gioco con falli di gioco peggiori o,
addirittura, con aggressioni, o che gli stessi falli di gioco possano ammorbidire la
valutazioni di censura avverso episodi come quello in oggetto, le partite diverrebbero
ingovernabili e la natura e la godibilità del gioco ne uscirebbero irrimediabilmente
compromesse.
Per quanto concerne la quantificazione della pena pecuniaria e della squalifica, si ritiene
che la maggiorazione effettuata del 25% rispetto al caso Libener corrisponda a una più
equa ponderazione del gesto incriminato: nel caso Libener si è trattato di un atto
“unisussistente” (consistente cioè in un singolo gesto meccanico; nel caso di specie fu una
spinta data in prossimità delle balaustre); in questo caso, un assalimento molto più ostile
nelle modalità (il giocatore di ASC Algund è stato attaccato al collo) e prolungato (è durato
diversi secondi). A opinione del giudicante, questi connotati lasciano trasparire
un’aggressione molto più efferata rispetto a quella verificatasi nel caso “Libener”.
Pertanto, alla luce di queste considerazioni si quantificano come esposto la squalifica e la
pena pecuniaria, confidando che, per il giocatore squalificato come per tutti i tesserati
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della federazione, tale decisione possa fungere da deterrente contro atteggiamenti
irrispettosi o violenti.
In fede,
Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball
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