Italiani con beni all`estero e stranieri con beni in Italia

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Italiani con beni all`estero e stranieri con beni in Italia
 "Eredità internazionali: Italiani con beni all'estero e stranieri con beni in Italia" Consiglio Notarile di Milano Unione del Commercio -­‐ Milano -­‐ 28 novembre 2014 Il Regolamento (UE) 650/2012: la determinazione della "residenza" e altri problemi Carlo Alberto Marcoz C a r l o A l b e r t o M a r c o z , N o t a i o a T o r i n o Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 Cenni introduttivi. Il Regolamento (UE) numero 650/2012 del 4 luglio 2012 è "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo". Dalla sola lettura del titolo appare evidente la rilevanza che lo stesso avrà nella nostra attività quotidiana nel settore delle successioni: si tratta di uno strumento legislativo di applicazione diretta, universale ed immediata, che disciplina le legge applicabile alle successioni, superando le previsioni della normativa interna di diritto internazionale privato, ed inoltre affronta i problemi della scelta di legge volontaria, della validità delle disposizioni a causa di morte e del rinvio, istituendo inoltre espressamente il "Certificato Successorio Europeo" destinato ad essere utilizzato da chi ha necessità di far valere la propria qualità di erede o legatario in uno Stato membro. Il dichiarato scopo del Regolamento è "contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace" (considerando 7). Il presente breve studio ha lo scopo di presentare alcune principali novità, con particolare riferimento all'aspetto della determinazione della residenza abituale e alle previsioni in materia di patti successori. 1. L'entrata in vigore. Il Regolamento, per espressa disposizione dell'articolo 83, si applica a tutte le successioni aperte a partire dal giorno 17 agosto 2015: si tratta di un termine ormai vicino, soprattutto in considerazione delle rilevanti novità che propone per l'operatore italiano. 2 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 I paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 83 disciplinano inoltre nel dettaglio le possibili conseguenze dell'entrata in vigore del Regolamento relativamente ad eventuali scelte di legge effettuate prima del 17 agosto 2015 e alle disposizioni a causa di morte di data anteriore. Conseguentemente, in sintesi, ricordando che l'articolo 46 legge D.I.P. italiana permette di scegliere soltanto la legge del paese di residenza, si tratta di regole nuove: -­‐ il testatore può immediatamente e validamente scegliere la legge applicabile alla sua successione secondo il Regolamento, con pieno effetto per le successioni che si apriranno dal 17 agosto 2015; -­‐ il testatore può, prima di questa data, scegliere la legge anche ai sensi della norma di diritto internazionale privato in vigore nello Stato nel quale egli ha la sua residenza abituale o in qualsiasi Stato di cui possiede la cittadinanza; -­‐ se il testatore muore dal 17 agosto 2015, se le sue disposizioni a causa di morte (ovviamente assunte prima del 17 agosto 2015) sono state predisposte conformemente alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere in virtù del Regolamento, si considera che tale legge sia anche stata scelta come legge applicabile alla successione. 2. La (nuova) legge applicabile (articolo 21). Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 (e fatte salve altre diverse disposizioni del Regolamento), così come stabilito per la competenza generale in tema di giurisdizione dall'articolo 4, la legge applicabile all'intera successione per causa di morte è quella dello Stato nel quale il defunto aveva la sua "residenza abituale" al momento della morte. Si tratta di un criterio di collegamento fino ad oggi certamente non prevalente nei paesi dell'Unione ma non completamente nuovo (o quantomeno confrontabile con il criterio dell'ultimo domicilio previsto in alcuni paesi di civil law; si noti inoltre che la nozione di "residenza abituale" è utilizzata spesso nelle convenzioni internazionali ed i altri Regolamenti, tra i quali anche il Regolamento (CE) 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale "Bruxelles II-­‐bis", senza che ne sia fornita una definizione univoca). 3 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 La nozione di "residenza abituale" ha però un'origine di carattere internazionale e -­‐ diversamente da quella di "domicilio" -­‐ consente quindi una maggiore autonomia rispetto ai diritti dei singoli Stati. La scelta effettuata risponde all'esigenza di trovare una soluzione che consenta in concreto l'applicazione di una legge di un paese con il quale la successione ha un legame concreto e significativo: si tratta in genere del luogo dove una persona ha fissato il centro dei propri interessi (personali e patrimoniali), dove vivono le persone più vicine che possono essere interessate alla successione e dove si trova la maggior parte dei beni. Il considerando 27 chiarisce anche che le nuove disposizioni sono concepite in modo da far sì che l'autorità che si occupa della successione (quale individuata all'articolo 4) applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. E' innanzitutto evidente la rilevanza della novità rispetto all'attuale previsione dell'articolo 46 della nostra legge D.I.P., che prevede quale legge applicabile la legge nazionale del de cuius. Altrettanto evidenti sono però le difficoltà che il nuovo criterio di collegamento porta con sé. La nuova previsione consentirà sicuramente al Notaio italiano una più agevole gestione delle successioni di cittadini stranieri da tempo regolarmente residenti in Italia, ai quali si applicherà la legge italiana; al contrario, la prospettiva risulta rovesciata nel caso di cittadini italiani abitualmente residenti all'estero, ai quali in genere si applicherà la legge dello Stato di residenza ed ai quali potrebbe essere opportuno far effettuare un'espressa scelta di legge per consentire, se voluta, l'applicazione della legge italiana. La nozione di residenza abituale non è definita né dallo stesso Regolamento né in altri testi; la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in altri settori (in particolare Regolamento Bruxelles II-­‐bis 2201/2003), ha affermato che "per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata di detta nozione, tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto nel quale si inseriscono le disposizioni del regolamento e dell'obiettivo da(l Regolamento) perseguito"; si tratta quindi di una definizione autonoma, indipendente da quella precisata nei singoli Stati membri. 4 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 Il considerando 23 del Regolamento in esame afferma che "Al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento", confermando quindi che il criterio va definito in considerazione degli scopi propri del testo in esame. Dal nostro punto di vista può venire in aiuto la definizione di domicilio come "sede principale dei propri affari e dei propri interessi" (articolo 43 codice civile), dove ovviamente per interessi si intendono non solo quelli economici ma anche quelli personali, sociali e politici. Gli elementi rilevanti emergono dal citato considerando 23: -­‐ valutazione globale delle circostanze della vita del defunto; -­‐ considerazione di tutti gli elementi fattuali pertinenti; -­‐ durata e regolarità del soggiorno; -­‐ condizioni del soggiorno; -­‐ ragioni del soggiorno; altrettanto evidente appare il fatto che le certificazioni anagrafiche non saranno determinanti né essenziali, così come può non potrà essere dirimente l'acquisizione di un domicilio fiscale (anche se spesso per una persona i due luoghi coincidono). Nel caso, ad esempio, di acquisizione di una nuova residenza anagrafica in un altro Stato, non sarà sufficiente avere la prova documentale di tale residenza, ma occorrerà appurare se la stessa possa considerarsi "abituale" attraverso l'analisi complessiva delle circostanze concrete. E' poi lo stesso legislatore europeo a complicare le cose per l'operatore, affrontando l'ipotesi che il legame con il paese di residenza abituale non sia così forte da giustificare l'applicazione della legge di tale paese: il paragrafo 2 dello stesso articolo 21 aggiunge immediatamente che qualora, in via 5 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 eccezionale, dall'esame delle circostanze del caso concreto risulti che al momento della morte il defunto aveva dei collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello di residenza abituale, la legge applicabile alla successione è quella di questo altro Stato con il quale sussistono i collegamenti. Il Notaio non potrà più limitarsi -­‐ come finora -­‐ a conoscere la cittadinanza del defunto, ma sarà quindi tenuto a valutarne in concreto la residenza abituale; nella maggior parte dei casi la soluzione potrà essere semplice, ma in alcuni l'analisi sarà più complessa. Per chiarire ulteriormente il concetto, appare opportuno riprendere inoltre altre parti del testo che affrontano la questione dell'esclusione del criterio della residenza abituale. Ai sensi del considerando 25, l'autorità che si occupa della successione per determinare la legge applicabile alla successione, può "in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti "; si tratta, per esempio, di casi nei quali una persona trasferisce la propria residenza in un paese ritenuto più confacente per ragioni di clima o di comodità di vita, ma non abbandona i propri collegamenti con il paese di origine, fossero anche solo limitati ai vincoli affettivi o culturali. Un'altra ipotesi può essere quella di chi sia stabilito in maniera permanente in un determinato paese per ragioni di lavoro, ma mantenga un collegamento stretto e stabile con il paese di origine; il considerando 24 prevede che "In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale ". 6 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 Tale affermazione porta a ritenere che i legami personali e familiari dovrebbero avere un peso maggiore di quelli meramente economici o professionali. In caso di persone che non lavorano (o non lavorano più), saranno ovviamente determinanti gli interessi di carattere personale: anche in questo caso però la questione può non essere di facile soluzione (si pensi al caso di un pensionato che vive una parte dell'anno in Germania e la restante in Spagna, con amicizie e legami sociali in entrambi gli Stati). E' proprio lo stesso considerando 24 che ci ricorda che "In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto": occorrerà, come detto, ricorrere ad una analisi dei singoli casi. Nell'ottica del Regolamento, deve poi ritenersi che un soggetto possa avere una sola ed unica residenza abituale; potrebbe però verificarsi, tenuto conto delle accennate difficoltà di determinazione della stessa di cui abbiamo parlato, che autorità di diversi Stati vengano adite per risolvere una questione successoria. Se le parti coinvolte sono le stesse, si verificherà l'ipotesi prevista dall'articolo 17 (Litispendenza), secondo il quale "Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’organo giurisdizionale successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito."; se le parti sono diverse, potrebbero aversi decisioni diverse in diversi Stati. La legge applicabile ai sensi dell'articolo 21 è di applicazione universale (articolo 20), ossia la legge designata dal Regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro dell'UE. La legge designata conformemente al Regolamento regola l'intera successione (articolo 23); in principio, quindi, il Regolamento adotta la regola della unità della successione; lo stesso articolo 23 elenca gli aspetti soggetti alla legge applicabile. 7 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 Rilevante per la nostra esperienza è la questione dei casi in cui la legge applicabile rinvia (come spesso accade nei sistemi anglosassoni e nel sistema francese) alla lex rei sitae per quanto attiene alla successione per gli immobili: verrà meno il principio dell'unità di legge e potranno essere applicate tante leggi quanto sono gli Stati in cui sono situati gli immobili (con la conseguenza che si avranno tanti luoghi di apertura della successione quanti sono i luoghi di situazione degli immobili)? Per rispondere si deve tener conto dell'articolo 34, che disciplina il rinvio nel caso in cui la legge applicabile sia quella di uno Stato terzo e del fatto che, invece, per gli Stati membri un problema di rinvio non si porrà più, divenendo, a seguito dell'adozione del Regolamento, unico il criterio di collegamento. Con la Francia (nel classico caso del cittadino francese con immobili in Italia o, viceversa, dell'italiano con immobili in Francia) quindi non ci saranno più questioni: unica legge applicabile sarà quella dello Stato di residenza abituale del de cuius; in caso invece di italiano residente negli USA, con immobili in Italia, il rinvio effettuato dalla legge statunitense a quella italiana sarà ammesso ai sensi dell'articolo 34 (come vedremo infra) e quindi avremo l'applicazione della legge americana ai beni mobili e di quella italiana ai beni immobili. Occorre inoltre osservare che per l'articolo 24 del Regolamento la legge applicabile alle disposizioni per causa di morte può essere diversa da quella applicabile alla successione, in considerazione del favor testamenti. Per individuare la legge applicabile alla ammissibilità e alla validità sostanziale delle disposizioni per causa di morte si applicano regole conformi (comprese quelle sulla possibilità di scelta di legge) a quelle viste per la successione, facendo riferimento al momento in cui la disposizione è fatta. Gli articoli 26 e 27 si occupano nel dettaglio degli aspetti relativi alla validità sostanziale e alla validità formale delle disposizioni, prevendendo per i secondi un ampio ventaglio di possibilità dettate dal massimo favor testamenti. 8 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 3. La scelta di legge (articolo 22). Il Regolamento consente alla persona della cui successione si tratta di scegliere la legge che regola la sua intera successione, limitando questa possibilità alla propria legge nazionale al momento della scelta o a quello della morte; in caso di più di una cittadinanza, l'interessato potrà scegliere tra una delle leggi degli Stati di cui si tratta. Il paragrafo 2 dell'articolo 22 recita testualmente "La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione"; tuttavia il "considerando" 39 lascia aperta un'altra possibilità, quella di una scelta "implicita" ma non equivoca, risultante dal tenore delle disposizioni a causa di morte, con la precisazione che "Si può ritenere che la scelta di legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge". La validità sostanziale dell'atto è disciplinata dalla legge scelta ed eventuali modifiche o revoche devono essere effettuate con la forma prevista per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte. E' stato fatto notare che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento in esame, l'interessato avrebbe la possibilità di diversificare la scelta della legge applicabile alla successione e di quella applicabile alle disposizioni per causa di morte, con il rilievo, però, che una eventuale scelta limitata alla sola validità delle disposizioni per causa di morte, potrebbe riverberarsi (vedi il citato "considerando" 39) in riferimento decisivo per la scelta della legge applicabile all'intera successione. Come sopra accennato, è questa possibilità di scelta che fin d'ora andrebbe prospettata ai nostri clienti, ovviamente nei casi in cui ci sia nota la loro residenza all'estero (o ci venga prospettato un futuro trasferimento): al Notaio italiano spetta il compito di illustrare le possibili conseguenze sul piano successorio di un trasferimento in paese straniero, in modo da consentire 9 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 all'interessato una scelta consapevole della legge da applicare alla sua futura successione. Il criterio della "residenza abituale", per quanto apparentemente più moderno e più idoneo a seguire il mutamento delle concrete condizioni di vita del soggetto, potrebbe rivelarsi una sorpresa per un cittadino italiano che, dopo essere cresciuto in Italia, si trasferisca anche definitivamente all'estero con la (erronea) convinzione che la propria successione rimanga disciplinata dal diritto italiano. E, come già detto, la scelta di legge -­‐ che ha inoltre l'indiscusso vantaggio di escludere ogni tipo di rinvio -­‐ è già ricevibile, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 83 del Regolamento e con le possibilità ivi previste. 4. I patti successori (articolo 25) e la loro ammissibilità. Il patto successorio è definito, ai fini del Regolamento, dall'articolo 3 paragrafo 1 come "l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo". L'articolo 25 affronta quindi la questione della validità e della legge regolatrice di eventuali patti. In particolare: Paragrafo 1 -­‐ Il patto destinato a regolare la successione di una sola persona è disciplinato, per ammissibilità, validità sostanziale ed effetti vincolanti, dalla legge che sarebbe stata applicabile in forza del Regolamento alla successione di questa persona, se la stessa fosse deceduta il giorno in cui il patto è stato concluso. Paragrafo 2 -­‐ Il patto destinato a regolare la successione di più persone deve essere ammissibile secondo tutte le leggi che avrebbero regolato le successioni di ciascuna delle persone interessate ed è regolato, in quanto a validità ed effetti, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto. Paragrafo 3 -­‐ Le parti possono scegliere la legge regolatrice del loro patto successorio, nei termini consentiti dall'articolo 22, tra quelle che la persona o 10 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 anche una soltanto delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere. Tale scelta "parziale" (l'articolo 25 regola ammissibilità e validità del patto, ma non la successione nel suo insieme) può creare non pochi problemi, rendendo applicabile al patto una legge diversa da quella regolatrice della successione; in tal caso appare quanto mai opportuno che al testatore sia consigliato di scegliere anche come legge regolatrice della successione quella scelta per il patto. Quindi, nel nostro caso, di eventuali patti successori tra un cittadino di un paese dove i patti successori sono ammessi ed un italiano (per il quale sono in generale vietati), sarebbe sufficiente scegliere la legge che ammette il patto affinché esso sia valido: si tratta certamente di un'importante ed interessante nuova strada da percorrere, in un settore che da sempre è di competenza del notariato, senza timore di applicare regole che sono ormai parte del nostro ordinamento. 5. Il rinvio (articolo 34). Il rinvio è ammesso quando il regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato terzo la cui norma di diritto internazionale privato a sua volta rinvia: -­‐ alla legge di uno Stato membro, oppure -­‐ alla legge di uno Stato terzo che applicherebbe la propria legge. Il rinvio però non opera: a) quando si rende applicabile la legge dello Stato con il quale ci sono collegamenti manifestamente più stretti (articolo 21, paragrafo 2); b) in caso di scelta di legge (articolo 22); c) con riferimento alla validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto (articolo 27), d) con riferimento alla validità formale della dichiarazione su accettazione o rinuncia, quando la legge applicabile sia quella dello Stato dove colui che fa la dichiarazione ha la residenza abituale (articolo 28, lettera b); 11 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 d) ai casi di applicabilità di norme speciali che regolano la successione di determinati beni (articolo 30). 6. Il limite dell'ordine pubblico (articolo 35). L'applicazione di una disposizione di legge individuata secondo la disciplina introdotta dal Regolamento può essere esclusa solo se essa è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro dell'autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione. Tale previsione normativa ripropone un limite tradizionale ed è una soluzione drastica, che comunque non è di agevole applicazione, soprattutto per l'operatore pratico. 7. Gli atti pubblici in materia successoria (articolo 59 e 60). L'articolo 59 del Regolamento introduce il principio per cui "Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro (dovendosi intendere per tale uno Stato in cui si applica il Regolamento) la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato", affermando una possibile "sostituzione per equivalenza" tra gli atti pubblici perfezionati in uno Stato e destinati ad essere utilizzati in altro Stato (si pensi ad un atto di accettazione o di rinuncia all'eredità, ad un verbale di inventario, ecc.). La definizione di "atto pubblico" (in alcuni testi anche "atto autentico", quale traduzione letterale dal francese "acte authentique") è contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera i): "qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine". L'efficacia probatoria rimane tuttavia sospesa in caso di contestazione dell'atto, fino a quando rimane pendente tale contestazione. 12 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 L'articolo 60 conferma le regole, da tempo esistenti nello spazio giuridico europeo, circa la utilizzazione degli atti pubblici quali titoli esecutivi. 8. Il certificato successorio europeo (articoli da 62 a 73). Il Regolamento istituisce il certificato successorio europeo (articolo 62), destinato a facilitare le pratiche relative ad una successione transfrontaliera (articolo 63 e "considerando" 67 e seguenti). L'uso del certificato non è obbligatorio ed esso non sostituisce i documenti interni utilizzati con scopi analoghi nei diversi paesi membri. Il certificato "è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità" (articolo 63). Il Regolamento disciplina quindi in modo analitico la procedura per la domanda del certificato (articoli 65 e 66), quella per il suo rilascio (articoli 64 e 67), il relativo contenuto (articolo 68) e gli effetti (articolo 69) del certificato, nonché il rilascio di sue copie autentiche (articolo 70), il caso di necessità di rettifica o modifica e di ricorso ed eventuale sospensione dei suoi effetti (articoli 71, 72 e 73). Per quanto attiene all'autorità competente al rilascio, l'articolo 64 fa riferimento ad un organo giurisdizionale, nozione così definita all'articolo 3, paragrafo 2: "Ai fini del presente regolamento il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a 13 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 un'autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia". Qualora pertanto non sia già attualmente previsto dalla legislazione nazionale (come, ad esempio, in Austria, Repubblica ceca, Slovacchia), è auspicabile che sia il notariato dei diversi paesi europei ad essere inserito dal proprio legislatore nazionale tra le autorità competenti al rilascio dei certificati; in particolare, nel caso dell'Italia, il notariato è indubbiamente una delle figure istituzionali che da sempre, con grande competenza e assoluta terzietà, si occupa della materia successoria. Si tratta quindi di una nuova possibile strada da percorrere, in un settore a noi ben noto e nel quale possiamo certamente contribuire alla circolazione transnazionale di diritti e persone. Gli effetti sono stabiliti dall'articolo 69 del Regolamento e, in particolare, si presume che: -­‐ il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione; -­‐ le persone indicate come erede, legatario esecutore o amministratore possiedano la qualità indicata; -­‐ chi esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a riceverli lo faccia correttamente, a meno che non fosse a conoscenza della falsità del suo contenuto o la ignorasse per colpa grave; -­‐ se una persona è indicata come legittimata a disporre dei beni a favore di un'altra, che quest'ultima abbia acquistato dal soggetto legittimato a meno che non fosse a conoscenza della falsità del suo contenuto o la ignorasse per colpa grave. Gli interpreti hanno da subito segnalato alcune delicate questioni sul tema del certificato successorio, quali: -­‐ la sua natura giuridica, considerando le sue modalità di emissione e i suoi effetti (e tenuto conto delle specifiche norme del Regolamento sugli atti pubblici); -­‐ quale sia la possibilità di sua utilizzazione per chiedere trascrizioni/iscrizioni nei pubblici registri (articolo 69, paragrafo 5 -­‐"titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro" -­‐, che però fa 14 Il Regolamento (UE) 650/2012 28 novembre 2014 salve le esclusioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), ovvero i diritti reali e i diritti su beni mobili ed immobili); -­‐ i rapporti tra il certificato e i documenti interni già previsti dalle legislazioni nazionali, atteso che il certificato stesso non li sostituisce (articolo 62, paragrafo 3) ed il suo utilizzo non è obbligatorio, ma che "una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato". Interessante esempio può essere quello di un cittadino francese che muore mentre è abitualmente residente in Italia. Secondo il Regolamento, la competenza al rilascio del certificato successorio è italiana (articolo 64); un notaio francese potrà rilasciare l'atto di notorietà, previsto dalla normativa francese (ai sensi dell'articolo 730-­‐1 e seguenti del codice civile)? Inoltre, il certificato così rilasciato in Italia, produrrà i suoi effetti anche in Italia. 15