2. Codice Consumo - Fondazione Forense Firenze
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IL CODICE DEL CONSUMO: Garanzia legale di conformità per i beni di consumo Firenze, 2 Ottobre 2013 Avv. Felix Hofer Hofer Lösch Torricelli – www.hltlaw.it Un Ringraziamento Particolare Dott.ssa Angela Tripodi Dott.ssa Federica Vittorio Il Quadro Normativo di Riferimento Quadro Normativo di Riferimento Direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999 Recepita D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (novella Codice Civile inserendo artt. 1519 da bis a nonies) Codice Consumo (D.Lgs.206/2005, abroga artt. 1519 da bis a nonies e sostituisce con disciplina di cui agli artt. 128 – 135) La Direttiva 1999/44/CE - Indica come principale fonte di conflitti con i venditori la non conformità dei beni alle previsioni del contratto - Individua il venditore come responsabile diretto nei confronti del consumatore della conformità del bene al contratto - Sancisce diritto consumatore al ripristino gratuito conformità: - mediante riparazione o sostituzione a scelta, o - attraverso riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto - Preclude alle parti di limitare o escludere diritti consumatore (per pregiudizio ad effettività tutela giuridica garantita). Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 Codice Consumo Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 Per l’art. 128 la disciplina del Codice Consumo: - Riguarda vendita e contratti equiparati (permuta, appalto, somministrazione e finalizzati alla fornitura) - Relativamente a beni di consumo (= qualsiasi bene mobile, inclusi quelli da assemblare) da fabbricare o produrre - Intervenuti tra un ‘venditore’ (= qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata) nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale e un ‘consumatore soggetto fisico’. Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 Codice Consumo Art. 129 – Garanzia di conformità Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 Per l’art. 129 il venditore deve assicurare conformità dei beni alle previsioni del contratto, che si ‘presume’ se essi: - idonei all’uso normale per beni stesso tipo - conformi a descrizione e con caratt. identiche a quelle ind. - presentano qualità/prestazioni abituali per beni stesso tipo, da aspettarsi ragionevolmente in base a dichiarazioni fatte o contenute in etichette o materiale pubblicitario - idonei uso particolare voluto da consumatore, conosciuto e accettato da venditore. D.Lgs. 06.09.2005 n° 206 – Art. 129 Cause di esclusione garanzia di conformità: - Consumatore al momento del contratto conosceva difetti - O se non li poteva ignorare con uso di ordinaria diligenza - Li ha determinati con proprie istruzioni o materiali forniti N.B. Imperfezioni di installaz. = difetto di conformità, se questa prevista in contratto ed eseguita da venditore Difetto di conformità Art. 130 Codice Consumo Diritti del consumatore Riparazione Sostituzione conseguenze Difetto di conformità Art. 130 Codice Consumo conseguenze Diritti del consumatore - Ripristino conformità attraverso riparazione o sostituzione - Senza spese (spedizione, materiali, mano d’opera), a scelta del consumatore e entro congruo termine - Limite per riparazione o sostituzione: oggettiva impossibilità o eccessiva onerosità (= spese irragionevoli in relazione: valore bene, entità difetto, sussistenza rimedio alternativo senza inconvenienti notevoli per consumatore). Difetto di conformità Art. 130 Codice Consumo Diritti del consumatore Alternative: Riduzione prezzo oppure Risoluzione contratto conseguenze Difetto di conformità Art. 130 Codice Consumo conseguenze Diritti del consumatore Alternativa: riduzione prezzo oppure risoluzione contratto - Se riparaz. e sostituzione impossibili o eccessivamente onerose - Se venditore non esegue rip. o sost. entro il termine congruo - Se rip. o sost. eseguita ha arrecato notevoli inconvenienti Possibilità per venditore Dopo denuncia può offrire qualsiasi altro rimedio disponibile: - Ma deve attuare rimedio specif. richiesto (salvo rinuncia cons.), - In assenza richiesta rimedio spec., deve accettare scelta cons. Difetto di conformità Art. 130 Codice Consumo conseguenze Diritti del consumatore - Limiti Riduzione prezzo - Importo della riduzione o somma da restituire devono tenere conto uso del bene Risoluzione contratto: - Se rimedi di riparazione o di sostituzione impossibili o eccessivamente onerosi, Difetti lievi NO risoluzione Termini e Decadenze Art. 132 Codice Consumo Consumatore: obbligo di denuncia difetto Responsabilità venditore: obbligo di garanzia Termini e Decadenze Art. 132 Codice Consumo - Responsabilità venditore difetto manifestatosi entro due anni da consegna del bene - Difetto apparso entro 6 mesi da consegna si presume già presente a tale momento (salvo impossibilità o prova contraria) - Decadenza consumatore da propri diritti in assenza di denuncia entro due mesi da scoperta - Azione (per difetti non occultati) prescritta entro 26 mesi da consegna bene Tassatività garanzia di conformità Art. 134 Codice Consumo NULLO ogni patto di limitazione o di esclusione diritti consumatore anteriore a segnalazione difetto di conformità (nullità rilevabile solo dal consumatore o d’ufficio). Limitazione convenzionale garanzia di conformità possibile per beni usati (ma mai per periodo inferiore ad un anno) Nullità clausole di soggezione contratto collegato a stato membro EU alla legge di paese terzo, ove privi consumatore delle garanzie previste dal Codice Carattere sussidiario garanzia di conformità Art. 135 Codice Consumo - Disciplina Codice Consumo NON esclude o limita diritti del consumatore accordati da altre norme dell’ordinamento - Per profili non coperti da disciplina Codice Consumo restano valide le disposizioni del Codice Civile in tema di contratto di vendita. Aspetti Problematici 1. Natura e ambito di applicazione della garanzia di conformità 2. Rapporto tra disciplina «consumeristica» e diritto comune 3. Il concetto di ‘conformità’ dei beni 4. La gerarchia dei rimedi offerti al consumatore 5. Obblighi del consumatore (termini e decadenze) 6. Sviluppi futuri. 1. Concetto e natura della garanzia di conformità Sul concetto di ‘conformità’ diverse posizioni in dottrina: (i) Elemento essenziale del contratto come «effetto negoziale» - carenza determina NON inadempimento di obbligazione, MA violazione del contratto stesso. (ii) Obbligazione di consegnare beni conformi al contratto e corrispondenti esattamente alla volontà negoziale delle parti – mancanza = inesatto adempimento (ma sbilancio a carico venditore per sistema prevenzione e controllo beni) (iii) Garanzia di conformità non autonoma rispetto obbligaz. di consegna, MA specificazione della stessa. 1.1. Natura garanzia di conformità – Approccio Giurisprudenziale A fronte posizioni dottrinali differenziate la giurisprudenza sembra: - preferire approccio pragmatico/tradizionale, - affidarsi ad inquadramento nel sistema delle obbligazioni, - optare per una connotazione di ‘specialità’ all’interno delle obbligazioni facenti capo al venditore 1.1. Natura garanzia di conformità – Approccio Giurisprudenziale Cassaz. civ. Sez. Unite, sent. 13-11-2012, n. 19702: «In tema di compravendita, … il compratore non dispone neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica di un'azione ‘di esatto adempimento’ per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene». 1.1. Natura garanzia di conformità – Approccio Giurisprudenziale Giudice di pace Milano Sez. VIII, 06-09-2010: «l'art. 129 delinea gli obblighi del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (c.d. Garanzia di conformità)» Tribunale Genova Sez. I, 27-04-2010 « … l’art. 129 stabilisce l'obbligo per il venditore di consegnare all'acquirente - consumatore beni ‘conformi al contratto di compravendita’» (conforme, Trib. Genova Sez. I, 22-02-2011) 1.1. Natura garanzia di conformità – Approccio Giurisprudenziale Su posizioni identiche Trib. Bari, Sez. II, Sent., 15-05-2012 «… secondo la disciplina della vendita dei beni di consumo dì cui agli art. 1519 bis e ss. c.c. (oggi sostituita dagli art. 128 e ss. D.Lgs. n. 206 del 2005), il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519 ter c.c.), restando perciò lo stesso responsabile in caso di difetto di conformità …». (La decisione richiama come precedente in termini Tribunale Novara, sent. 648/2011). 1.2. Garanzia di conformità – Ambito di Applicazione Opera solo per contratti con ‘consumatore’ definito come segue: «la nozione … deve essere interpretata restrittivamente, avendo riguardo al ruolo di tale persona in un contratto determinato, rispetto alla natura e alla finalità di quest'ultimo. Soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nella disposizione di tutela del consumatore in quando parte considerata economicamente più debole» (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 3-07-1997). 1.2. Garanzia di conformità – Ambito di Applicazione Cass. civ. Sez. III, 15-05-2013, n. 11773 «ai fini dell'applicabilità del Codice del consumo, … deve essere considerato ‘professionista’ tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del ‘professionista’ non è, pertanto, necessario che il contratto sia concluso nell'esercizio della attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale». 1.2. Garanzia di conformità – Ambito di Applicazione Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 28-08-2012, n. 14679 «Si definisce professionista la persona fisica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto nell'ambito della sua attività imprenditoriale o professionale. In tal senso, dunque, non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria di impresa o della professione, essendo invero sufficiente che esso sia posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio della predetta attività» 1.3. Garanzia di conformità – Ambito di Applicazione Giurisprudenza di Merito “Per definire la nozione di consumatore il quale abbia agito per scopi estranei all' attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, occorre basare l'indagine non già sull'utilizzazione del bene o del servizio, costituente oggetto del contratto, bensì sull'utilizzazione del contratto stesso, per verificare se rientri nel quadro dell'attività anzidetta la conclusione di contratti del genere di quello in esame.” (Tribunale Torino, Sez. II, sent., 19-08-2008) 1.3. Garanzia di conformità – Ambito di Applicazione Giurisprudenza di Merito «Al fine di qualificare la posizione soggettiva di consumatore, … non basta il dato obiettivo del puro e semplice ‘acquisto’, ma occorre verificare che la finalità, concretamente perseguita attraverso tale acquisto, sia estranea all'attività professionale dell'acquirente» (Tribunale Milano, Sez. VIII, Ordinanza 20-12-2010) 1.3. Garanzia di conformità – Ambito di Applicazione Giurisprudenza di Merito «La qualità di consumatore … deve riconoscersi al professionista (nella specie, avvocato) titolare di un contratto di conto corrente bancario, qualora le operazioni su di esso effettuate, connesse all'attività professionale, abbiano avuto un carattere talmente marginale da indurre l'istituto di credito ad applicare comunque al correntista il trattamento e le condizioni previste per i consumatori» (Tribunale Torino, Ordinanza, 04-06-2010) 1.3. Garanzia di conformità – Ambito di Applicazione Giurisprudenza di Merito Clienti dei liberi professionisti = consumatori? «… Questa definizione di professionista, così come quella di consumatore, fa riferimento all'esercizio dell'attività ‘imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale’ che, nel nostro ordinamento, rispecchia distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d'opera professionale. È evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d'opera intellettuale .. quale è il commercialista» (Trib. Salerno, Sez. II, 10-04-2012) 2. Codice Consumo - Diritto Comune Garanzia di conformità direttamente stabilita dalla legge Con funzione sostitutiva per beni di consumo e assimilati, MA Non esclusiva per aspetti non direttamente disciplinati (che) Restano affidati a norme e strumenti del Codice Civile (in particolare per il contratto di vendita) Lascia integri e non limita altri diritti offerti al consumatore da ‘altre norme dell’ordinamento’ (N.d.A.: definizione forse un po’ «infelice» per l’eccessiva genericità del riferimento). 2. Codice Consumo - Diritto Comune Disciplina consumeristica finalizzata a «… un chiaro innalzamento della tutela in favore del consumatore, in quanto il nuovo concetto di difetto di conformità consente di colmare lacune di tutela non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche con riguardo alla qualità del difetto», MA non preclude al consumatore di «.. chiedere il solo risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 c.c.», occorrendo però «che dimostri che il danno subito è una conseguenza del mancato adempimento del venditore…». (così Tribunale Genova, Sez. I, sent. 22-02-2011) 2. Codice Consumo - Diritto Comune La giurisprudenza di merito ha ulteriormente chiarito che la disciplina consumeristica, «… affiancandosi alla normativa prevista dal codice civile in materia di garanzia del venditore per vizi della cosa venduta, ha introdotto, nei contratti aventi ad oggetto la cessione di beni in cui la controparte sia un consumatore, il nuovo concetto di garanzia per ‘vizi di conformità’». (così Tribunale Genova, Sez. I, 27-04-2010) 2. Codice Consumo - Diritto Comune «L'art. 1519 quater c.c.» [oggi Codice Consumo] «… offre al consumatore, … la scelta tra tre possibili rimedi: il ripristino della conformità mediante riparazioni e sostituzioni, la riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto. Si tratta di una tutela rafforzata a vantaggio del consumatore, in quanto ‘parte debole’ nella tipologia di contratti in questione, cui non sottendono le stesse regole disciplinanti le ordinarie azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta (artt. 1490 ss. c.c.) e di risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss. c.c.), salva ovviamente l'integrazione della disciplina speciale con le norme comuni per quanto dalla prima non previsto» (così Trib. Bari, Sez. II, sentenza 15-05-2012). 2. Codice Consumo - Diritto Comune Art. 135/1 Codice fa salvi «i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico» Art. 8/1 Dir. 1999/44 «lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali» Il riferimento della Direttiva sembra da intendere a ‘rimedi diversi’ da quelli speciali, mentre il Codice parrebbe ampliare la disciplina giuridica degli ‘stessi rimedi’ con l’aggiunta delle disposizioni di diritto comune, laddove più favorevoli. 2. Codice Consumo - Diritto Comune Quale significato concreto per la diversa formulazione italiana? - Azione di risoluzione per inadempimento (art. 1453 cod. civ.)? - Eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.)? - Sospensione esecuzione prestazione (ex art. 1461 cod. civ.)? - Azioni di risoluzione o di riduzione prezzo (art. 1492 cod. civ.)? (problema principio di buona fede) - Azione di risoluzione per difformità da campione (art. 1522)? - Risarcimento in forma specifica (art. 2058 cod. civ.)? - Risarcimento danno per vizi (art. 1494 cod. civ.)? 2. Codice Consumo - Diritto Comune Tribunale Bolzano, sent. 26-05-2010 chiarisce: «Quanto alla domanda di risarcimento del danno da difetto di conformità del bene di consumo va osservato come nulla in proposito stabilisce la disciplina di cui al d.lgs. 206/2005. Ne discende la necessità di ricorrere alla normativa codicistica sulla vendita compresa negli artt. 1490 e ss. c.c. quale disciplina generale rispetto allo ius speciale di cui al d.lgs. 206/2005. Ne deriva, rispetto alla domanda risarcitoria, l'applicazione dei termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1495 c.c.» 2. Codice Consumo - Diritto Comune Cass. civ. Sez. II, sent. 07-03-2007, n. 5202 «L'azione di risarcimento dei danni … ai sensi dell'art. 1494 cod. civ…. non si identifica né con le azioni di garanzia» (art. 1492 cc) «né con l'azione di esatto adempimento… mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore … l'azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo» (omissione della diligenza necessaria a scongiurare vizi) «può estendersi a tutti i danni subiti … , non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue… che tale azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica …, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo». 2. Codice Consumo - Diritto Comune Anche per Trib. Modena Carpi, sent. 30-08-2008: «La tutela speciale non esclude la possibilità di chiedere il risarcimento del danno secondo la disciplina ordinaria …». e il Giud. pace Bologna, sent. 27-03-2006, ha ritenuto che: «Al consumatore spetta l’esercizio dell’azione redibitoria o estimatoria oltre al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall’art. 1494 c.c.» mentre per Trib. Genova, Sez. I, 22-02-2011,« è pienamente ammissibile per il consumatore chiedere il solo risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 c.c. ma occorre che dimostri che il danno subito è una conseguenza del mancato adempimento del venditore ai rimedi previsti dall'art. 130 cod. consumo». 2. Codice Consumo - Diritto Comune - Acceso dibattito in dottrina circa l’esatta articolazione dei rapporti ‘di integrazione’ tra le due discipline - Sostanziale consenso su requisito ‘conformità del bene’ come comprensivo vari profili di difettosità, quali: vizi materiali (art. 1490 cc), mancanza di qualità (art. 1497 cc), ‘aliud pro alio’, carenze di funzionamento (art. 1512 cc) - Consenso anche su esclusione applicabilità: art. 1465 cc (allocazione rischi per perdita bene per causa non imputabile al venditore) e art. 1477 cc (obbligo di consegna bene «nello stato in cui si trovava al momento della vendita»). 3. La ‘conformità’ dei beni - Sussiste se beni dotati di qualità e caratteristiche esposte nelle pattuizioni del contratto - Si presume in presenza dei ‘parametri’ di cui all’art. 129/2 - MA quale è la valenza dei parametri: - Elencazione ‘tassativa’ o ‘integrativa’? - Presenza cumulativa o di alcuni parametri soltanto? - Presunzione semplice oppure……. ? 3. La ‘conformità’ dei beni - Sussistenza requisiti di cui all’art. 129/1 – di norma – non richiede presenza di elementi ulteriori (MA idoneità all’uso sempre) - Quindi, art. 129/2 sembra svolgere funzione integrativa, anche per precisazione che si presume la conformità al contratto laddove, rispetto ai beni di consumo venduti, «coesistano» - OVE PERTINENTI le seguenti circostanze: ….» - Dottrina dibatte natura ‘presunzione’: (a) presunzione legale ex art. 2728 cc (per dispensa da onere probatorio, art. 2697 cc)? (b) presunzione semplice ex art. 2729 cc)? (c) nessuna valenza presuntiva per assenza presupposti art. 2727 cc? PROMEMORIA - Art. 2728 cc: «Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni … non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa». - Art. 2697 cc: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». - Art. 2729 cc: «Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni». - Art. 2727 cc: «Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato». 3. La ‘conformità’ dei beni: Orientamenti giurisprudenziali Tribunale Foggia, ordinanza 31-03-2011 Ritiene: «…il difetto di conformità vada presunto ogniqualvolta il bene non sia idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore, esplicitato ed accettato dal venditore» (in sede di reclamo si è censurato che in prime cure oltre «all’esatta interpretazione» del significato delle pattuizioni contrattuali, si era trascurata la circostanza di una fornitura di un bene inutilizzabile per l’uso al quale doveva essere destinato). 3. La ‘conformità’ dei beni: Orientamenti giurisprudenziali Tribunale Genova Sez. I, 27-04-2010 L’art. 129 «… tutela il consumatore dai cd. vizi di conformità» e «.., quando applicato ad una compravendita avente ad oggetto un veicolo nuovo, impone … di vendere un veicolo esente da vizi in assoluto. La garanzia legale …. è, tuttavia, applicabile non a tutti i guasti che il veicolo potrebbe presentare, ma solo a quelli … conseguenza di uno specifico difetto di conformità esistente al momento del contratto, tra quanto dichiarato dal venditore o tra quanto ci si potrebbe ragionevolmente aspettare da un veicolo dello stesso tipo». (N.B.: nel corso del giudizio il Tribunale ha ammesso l’assunzione di prova testimoniale) 3. La ‘conformità’ dei beni: Orientamenti giurisprudenziali Tribunale Monza Sez. IV, Sent., 17-09-2012 - Accerta dif. di conf. per mancanza qualità e prestazioni ‘abituali’ - Da intendersi come «tutte le caratteristiche le quali, senza incidere direttamente sull'attitudine del bene ad essere impiegato in conformità alla sua normale destinazione, concorrono a determinare il livello di qualità e le prestazioni riscontrabili in beni dello ‘stesso tipo’» - Considera anche periodi di mancato utilizzo - Riconosce congrua riduzione prezzo per Euro 1.500. 3. La ‘conformità’ dei beni: Orientamenti giurisprudenziali Tribunale Trieste, sentenza 06-10-2011: - Accorda risoluzione del contratto per autovettura usata sfornita delle caratteristiche promesse (km percorsi 140.000 in luogo di km 62. 160 esposti su display) - Non considera ‘aliud pro alio’, ma difetto di conformità - Nega rilevanza ad accettazione acquirente di dichiarazione venditore circa impossibilità di attestare km percorsi da veicolo usato - Considera clausola come ‘vessatoria’ in quanto intesa a limitare azioni e diritti del consumatore - Accorda anche spese per passaggio di proprietà, ma nega restituz. prezzo perché non richiesta. 3. La ‘conformità’ dei beni: Orientamenti giurisprudenziali Tribunale Trento, sent. 15-05-2012: “La presunzione legale della preesistenza del difetto di conformità del bene non può ritenersi operante nell'ipotesi in cui il vizio riscontrato non avrebbe consentito alcun utilizzo dello stesso, diversamente da quanto realmente accaduto. La presunzione suddetta, pertanto, non opera in relazione al difetto del cambio automatico dell'autoveicolo riscontrato a distanza di sei mesi di utilizzo, poiché la esistenza di un tale vizio sin dall'origine avrebbe impedito la percorrenza di qualsiasi distanza”. 3. La ‘conformità’ dei beni: Tentando una chiave di lettura. Soluzione forse nei «Considerando» nn. 7 e 8 Dir. 1999/44: - per facilitare applicaz. principio di conformità al contratto utile introdurre presunzione relativa di conformità per situazioni più comuni (che non restringe il principio della libertà contrattuale) - in mancanza di clausole specifiche e in caso di applicazione clausola minima, elementi presuntivi consentono di determinare il difetto di conformità - elementi della presunzione sono cumulativi, MA circostanze del caso possono rendere inappropriato un particolare elemento (restando tuttavia applicabili i restanti). 4. Gerarchizzazione dei rimedi? Art. 3/3 Dir. 1999/44: «In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato». Trib. TN, sent. 13-09-2011: «L'art. 130 prevede che la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto sia possibile…, solo ove il vendit. non abbia provveduto alla riparazione in un termine congruo». Trib. GE, 22-02-2011: «il compratore non è libero nella scelta dei rimendi da proporre al proprio dante causa, ma ha diritto a richiedere, in prima battuta, la riparazione o sostituzione del bene e solo in seconda battuta […] la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto”. 4. Gerarchizzazione dei rimedi? Tribunale Roma, Sez. III, sentenza 12-10-2010 Il caso: Sostituita una prima moto con una seconda – anch’essa con difetti di conformità – attore chiede risoluzione contratto ex art. 130 - Diritto consumatore/obbligo venditore a ‘riparazione o sostituzione’ - MA «la legge non ha previsto un termine massimo a priori valido per tutti i beni né un termine a discrezione del consumatore; spetterà al Giudice, tenendo conto dei parametri normativi della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore l'ha acquistato, stabilire la congruità o meno del termine entro cui il venditore si è attivato». - Così equo contemperamento opposte esigenze. Accorda risoluzione e danni 4. Gerarchizzazione dei rimedi? Corte di Giustizia dell'UE (Sez. 1^), sent. 16 giugno 2011: «L’art. 3, n. 2, della direttiva elenca i diritti che il consumatore può far valere nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità del bene consegnato. In un primo tempo, il consumatore ha il diritto di esigere il ripristino della conformità del bene. Ove non sia possibile ottenere tale ripristino della conformità del bene, il consumatore può esigere, in seconda battuta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Quanto al ripristino della conformità del bene, … il consumatore ha il diritto di esigere … la riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, a meno che la sua richiesta non sia impossibile da soddisfare o sproporzionata». 4. Gerarchizzazione dei rimedi? Su concetto ‘senza spese’ La stessa sent. 16-06-2011 CGUE aggiunge: Per art. 3, nn. 2 e 3 Dir. 1999/44/CE «il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato». 4. Gerarchizzazione dei rimedi? CG dell’UE (Sez. 1^) sent. 17-04-2008: - gratuità del ripristino della conformità del bene un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da … direttiva - tutela consumatore dal rischio di oneri finanziari che…potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti - garanzia di gratuità esclude possibilità di rivendicazione econ. da parte del venditore nell’esecuzione dell’obbligo .... di ripristino della conformità del bene oggetto del contratto - art. 3, n. 3, terzo c., Dir. garantisce una tutela effettiva, precisando che riparaz. e sostituz. vanno effettuate non soltanto entro un lasso di tempo ragionevole, ma altresì senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 4. Gerarchizzazione dei rimedi? Voce discordante: Tribunale Modena-Carpi, sent. 30-08-2008: «Tale norma» [art 1519-quater], «nel delineare il quadro dei rimedi attivabili dal compratore a tutelare dei propri diritti, precisa… che, in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore - con priorità rispetto all'azione di riduzione del prezzo nonché a quella di risoluzione - ha diritto al ripristino di tale conformità mediante riparazione o sostituzione della cosa, che può chiedere al venditore di effettuare, senza spese ed a sua semplice scelta. Si tratta di previsione posta a tutela del consumatore, che è libero di scegliere tra i vari rimedi. Non si condivide l'interpretazione della norma, data da parte della dottrina, che sostiene l'esistenza di una gerarchia dei vari rimedi esperibili» . 5. Termini e Decadenze Responsabilità per difetti di conformità: - Limitata a difetti riscontrati entro due anni dalla consegna - Implica obbligo di denuncia entro due mesi da scoperta (salvo occultamento o riconoscimento vizio dal venditore) - Richiede azione del consumatore entro ventisei mesi dalla consegna (se difetti non dolosamente occultati) Art. 132 Codice Consumo PROMEMORIA – Art. 132 1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il cons. decade dai diritti … se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conf. 4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. 5.1. Forma denuncia dei vizi Codice Consumo: NON richiede «requisiti di formalità» per la denuncia dei vizi di conformità Principi «libertà di forma» e «assicurazione elevato livello di tutela consumatore»: - Suggeriscono possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo, purché idoneo allo scopo di rappresentare al venditore presenza di vizi o mancanza delle qualità dovute, senza esigenza di indicazioni puntuali ed analitiche. - Sufficiente esposizione generica e sommaria (con eventuale specificazione successiva) 5.1. Forma denuncia dei vizi Diversamente, effettività tutela inferiore a discipl. codicistica: - «denuncia dei vizi» [ex art. 1495 cc] «.. può essere fatta, in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo» (es. x telefono) (Cassaz., Sez. Un., sent. n. 328 del 15-01-1991) - «la denunzia dei vizi …, può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati … » (Cassaz., Sez. II, sent. n. 5142 del 03-04-2003) - «anche denuncia generica può essere idonea» ad avvisare circa «intenzioni del compratore» e consentire verifica «veridicità della doglianza» (Cassaz., Sez. II, sent. n. 6234 del 15-05-2000). 5.1. Forma denuncia dei vizi Fuori dal coro: - Giud. di pace Bari, sent. 16-05-2005: «Nella vendita dei beni di consumo …, il consumatore deve ‘denunciare’ al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dal momento in cui ha scoperto il difetto. Ai fini della garanzia, è insufficiente la consegna del bene non conforme al venditore, il quale è tenuto a prestarla solo a seguito di una denuncia scritta, precisa e puntuale nella descrizione dei vizi riscontrati» - Giud. di pace Bari, sent. 08-03-2006: «Ai fini della garanzia, è insufficiente la denuncia verbale al vend. della non conformità del bene, il quale è tenuto a prestarla solo a seguito di una denuncia scritta, precisa e puntuale nella descrizione dei vizi riscontrati e pervenuta nei termini…» . 5.1. Denuncia dei vizi Un caso particolare: Cassaz. Sez. II, sent. n. 7372 del 26-03-2009 Nella specie, la S.C. (in relazione alla vendita di un'auto usata che aveva presentato improvvisi guasti, fatti riparare dall'acquirente senza informare il venditore) ha confermato la sentenza del giudice di pace, resa secondo equità, che aveva condannato il venditore al rimborso, escludendo che tra i principi informatori della materia possa rientrare l'obbligo per il consumatore di informare sempre e comunque il venditore prima di eseguire la riparazione, obbligo previsto dall'art. 1519-quater cod. civ., applicabile "ratione temporis" alla controversia. 5.2. Termini - Domanda ex art. 129 «soggetta a determinate condizioni … tra le quali si pone quella di cui all’art. 132 che stabilisce la decadenza del consumatore se la denuncia della mancanza di conformità del prodotto non è effettuata entro due mesi dalla scoperta del vizio», - «Mancando la prova circa la data di scoperta dell’inconveniente lamentato, … e non potendo precisarsi la distanza temporale tra esse e la scoperta del vizio stesso, non può valutarsi con certezza la tempestività della denuncia», - «Ne consegue che la domanda non può essere accolta» (Trib. Torre Annunziata, sez. II civile, sent. 19-06-2009) 5.2. Termini Tribunale Potenza, sent. 11-05-2011: «la denuncia dei vizi, … costituisce, sia per ciò che riguarda la garanzia ordinaria di cui agli artt. 1490 e segg. c.c., che per quanto concerne la garanzia di conformità dovuta ai consumatori ex artt. 128 e ss. del d.Lgs. n 206 del 2005, un onere che, a pena di decadenza, il compratore è tenuto ad assolvere al fine di esperire le azioni di garanzia previste dalla legge … La denuncia dei vizi, per quanto attiene al caso di specie e quindi ai beni di consumo, deve avvenire entro il termine di decadenza di sessanta giorni (decorrenti dalla conclusione del contratto o dalla scoperta a seconda che si tratti di vizi apparenti o occulti), ai sensi dell'art. 132, comma 2, del c.d. Codice del Consumo, …». 5.3. Onere della Prova: Se difetto si manifesta nei sei mesi dalla consegna: - il consumatore beneficia – senza onere probatorio - della presunzione di esistenza del vizio al tale momento (di consegna). - Eccezione: presunzione esclusa da natura bene o dalle caratteristiche vizio di conformità. - Su venditore grava onere di prova contraria (dell’impossibilità di avvalersi della presunzione). 5.3. Onere della Prova: Se difetto si manifesta nei sei mesi dalla consegna: - il consumatore beneficia – senza onere probatorio - della presunzione di esistenza del vizio al tale momento (di consegna). - Eccezione: presunzione esclusa da natura bene o dalle caratteristiche vizio di conformità. - Su venditore grava onere di prova contraria (dell’impossibilità di avvalersi della presunzione). 5.3. Onere della Prova: Quid, se difetto si manifesta dopo i sei mesi dalla consegna? - Si ritiene che valga la regola generale dell’art. 2697 cod. civ. Trib. Bari, Sez. II, sent., 01-04-2009: «trova applicazione la disciplina generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Alla parte è .. richiesto di provare, anche tramite presunz., la sussistenza del difetto originario di conformità, non essendo .. sufficiente la sola prova della sussistenza di un guasto; quest'ultimo, infatti, non può da solo dimostrare l'esistenza di un vizio ab origine, potendo invece essere dipeso da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto». PROMEMORIA Art. 2697 cod. civ.: Onere della prova. «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda». 5.3. Onere della Prova: TAR Lazio-Roma, Sez. I, sent. n. 4455/2012: «Ritiene .. che nella indiv. degli obblighi ricadenti sul venditore, al fine di assicurare l'effettività della garanzia legale di conformità, non possa prescindersi dalla affermazione dell'onere del venditore di prendere in consegna il bene di cui il consumatore ha denunciato il difetto di conformità, nell'arco dei due anni dall'acquisto, al fine di verificare la causa del malfunzionamento, tenendo indenne il consumatore da qualsiasi ulteriore adempimento ed onere - diverso da quello delle denuncia – che renda più gravosa la fruizione della garanzia legale, …». In Conclusione Nella vendita di beni di consumo la garanzia di conformità: - Pone molteplici, rigorosi obblighi a carico del venditore, - Rafforza significativamente diritti e tutele del consumatore, - Cambia, sostituisce ed integra le regole ordinarie poste a disciplina della vendita, MA - Non offre una ‘cambiale in bianco’ al consumatore, - Non viene a ‘stravolgere’ le posizioni ordinarie nel processo, - Richiede accortezza sia al venditore sia al consumatore 6. Prossimamente: Revisione Normativa Comunitaria Tutela Consumatori Proposta Dir. COM(2008) 614 Con previsione di abrogazione per Direttive: - 85/577/CEE (contratti negoziati fuori dei locali commerciali) - 93/13/CE (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) - 97/7/CEE (protezione dei consumatori in materia di contratti a dist.) - 1999/44/CE (su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo) - Si pone l’obiettivo di regolare unitariamente tutti contratti di vendita e di servizi tra commercianti e consumatori 6. Prossimamente: Revisione Normativa Comunitaria Tutela Consumatori Profili di novità (nella proposta): - Art. 24: conferma obbligo di consegna beni conformi al contratto - Art. 25: responsabilità commerciante per difetti di conformità sorge al momento del passaggio del rischio (ovvero alla presa di possesso materiale del bene da parte del consumatore, cfr. art. 23 prop.) - Art. 26: diritti del consumatore restano invariati e commerciante può rimediare a difetto di conformità con la riparazione o sostituzione, MA A SUA SCELTA Grazie per la Vostra Pazienza