La figura professionale dell`Ufficiale Giudiziario si discosta

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La figura professionale dell`Ufficiale Giudiziario si discosta
Coordinamento Nazionale Ministero della Giustizia
Segreteria Nazionale UIL.PA Ufficiali Giudiziari B3
Via Barberini n. 46 Roma - Via E. De Nicola n. 35
Napoli
Tel. 339.7917233 – 338.5323350 fax 081.5260010
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La figura professionale dell’Ufficiale Giudiziario si discosta sostanzialmente dal modello tipico di pubblico
dipendente , non avendo orario d’ufficio, e gestisce autonomamente il proprio tempo di lavoro rispondendo
personalmente dei risultati di tale autoorganizzazione.
Tale stato ibrido dell’Ufficiale Giudiziario è una eccezionale risorsa per la Pubblica Amministrazione perché induce un
altissimo livello di produttività del lavoro che non ha eguali in nessuna Pubblica Amministrazione, e quindi funziona
a costi molto contenuti per l’Amministrazione , contemplando attività più penetranti ed efficaci rispetto ad altri
paesi in cui le funzioni esecutive sono state privatizzate
L’accennata altissima produttività del lavoro è stata recentemente ulteriormente accentuata da misure organizzative di
razionalizzazione volte ad accrescere profili di flessibilità
nell’impiego delle risorse umane, mediante la interfungibilità delle mansioni degli Ufficiali Giudiziari prima
rigidamente divise.
Purtroppo nonostante tali misure siano state definite obbligatorie da numerosi atti normativi ,anche interni, in alcune
sedi sono rimaste illegittimamente inattuate, come per esempio proprio nella sede della Corte d'Appello di Bologna
e nella sede del Tribunale di Rimini non vorremmo proprio al fine di costituire pretestuosi argomenti di inefficienza
dei servizi suscettibili di strumentalizzazioni.
Evidentemente tale collocazione dell’Ufficiale Giudiziario consente di calmierare gli oneri economici per il cittadino
utente che intenda far valere un diritto di credito, oneri che altrimenti lieviterebbero in modo esponenziale, come
insegna l’esperienza d’oltralpe ove i servizi esecutivi sono stati privatizzati
L’Ufficiale Giudiziario italiano pur essendo dipendente dello stato incardinato nella struttura burocratica del
Ministero della Giustizia, con le attribuzioni funzionali richiamate nelle declaratorie contrattuali presta la propria
attività professionale, anche stragiudiziale senza vincolo di orario di lavoro, esercitando tutte le altre attribuzioni
demandategli dalla legge ben oltre gli obblighi e i tempi contrattuali scaturenti dal rapporto di servizio con
l’Amministrazione della Giustizia.
Pur partecipando in varia misura della natura libero professionale connessa alle molteplici funzioni esercitate,
l’Ufficiale Giudiziario ha una caratteristica che riteniamo preziosa per la collettività
cioè agisce non per fini di lucro , ma direttamente in nome e per conto dello Stato quale organo dello stesso.
Non è quindi un mandatario di una parte.
In virtù di tale posizione si trova, nell’esplicazione del suo mandato e nell’uso dei rilevanti poteri coercitivi ed
invasivi della sfera giuridica privata che la legge gli ha assegnato, in una posizione di imparzialità ed equidistanza
rispetto agli interessi contrapposti del creditore e del debitore, che egli assume dalla condizione istituzionale di terzietà
rispetto alle posizioni delle parti, che costituisce una importantissima garanzia di legittimità, riservatezza e segretezza
del procedimento di esecuzione.
Nessun pregio hanno a tal proposito osservazioni contrarie che abbracciano la tesi, giuridicamente infondata, della
natura non imparziale dell’azione esecutiva dell’Ufficiale Giudiziario
Tale tesi è peraltro anche intrinsecamente contraddittoria nel momento in cui si nega all’Ufficiale Giudiziario la
posizione di terzietà ed equidistanza tra le parti (che sarebbe tipica solo del giudice), salvo poi contestualmente
proporre l’attribuzione all’Ufficiale Giudiziario libero professionista di rilevanti poteri propri del giudice
( formazione titolo esecutivo, vendita e distribuzione beni ecc….)
In realtà la ragione della difficoltà di tale tesi è che l’Ufficiale Giudiziario esercita già attualmente ed a prescindere
dall’attribuzione di nuove funzioni proprie del giudice, rilevanti poteri coercitivi assai invasivi della sfera giuridica
privata dei cittadini.
Ricordiamo che l’Ufficiale Giudiziario ha il potere di :
- esercitare sul debitore la perquisizione personale e corporale per la ricerca di beni pignorabili;
- sfondare porte e cancelli e vincere ogni resistenza per accedere a proprietà private, aziende, documenti contabili,
segreti industriali o relativi a brevetti e marchi (si pensi all’istituto della “descrizione”)
- nominare un professionista iscritto all’elenco di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. per esaminare forzatamente le
scritture contabili del debitore imprenditore commerciale.
- obbligare il debitore a rendere una dichiarazione attestante la consistenza del proprio patrimonio, a pena di una
sanzione penale di natura detentiva;
- effettuare invasive indagini sulla consistenza patrimoniale del debitore mediante l’accesso all’anagrafe tributaria e a
tutte le banche dati pubbliche (ivi compresa l’anagrafe dei conti correnti)
E’ pensabile attribuire tali poteri ad un libero professionista che agisce su mandato di parte e di cui si nega
istituzionalmente la natura di organo terzo ed equidistante tra le parti?
E’ chiaro che la previsione di un regime di concorrenza dell’Ufficiale Giudiziario libero professionista, laddove siano
esplicati i poteri coercitivi attualmente vigenti, potrebbe aumentare il rischio di abusi.
Del resto esempi di gravi abusi sono emersi recentemente da indagini della Magistratura proprio in relazione
all’attività di notifica ed esecutiva della SPA EQUITALIA, a conferma del fatto che poteri di natura coercitiva ed
esecutiva concentrati nelle mani di soggetti o società che agiscono con fine di lucro sono assai pericolosi.
Al contrario un Ufficiale Giudiziario cui venissero sottratti siffatti poteri , sarebbe completamente disarmato e
non potrebbe in nessun modo garantire efficienza ed efficacia nelle procedure esecutive, essendo il prospettato
“approccio amichevole” con il debitore (peraltro generalmente già sperimentato nella prassi operativa degli attuali
Ufficiali Giudiziari) ben poco efficace in Italia.
Concordiamo certamente che la struttura degli attuali compensi spettanti all’Ufficiale Giudiziario non è adeguata al
tipo di attività esercitata e spesso può incentivare l’improduttività.
Questa Organizzazione Sindacale in diverse occasioni ha già avuto modo di avanzare osservazioni assai critiche verso la
prevalenza del criterio del cd “trasfertismo” , allorchè per esempio ha censurato interpretazioni del Ministero della
Giustizia nella delicata materia delle indagini patrimoniali che tentavano di ridurre l’atto di indagine al mero
riconoscimento della trasferta dell’accesso materiale, disconoscendo la vera natura della nuova attività e negando
un adeguato compenso professionale all’Ufficiale Giudiziario.
Pertanto è certamente necessaria una riforma dei compensi dell’Ufficiale Giudiziario , che li vincoli o li condizioni
anche all’emersione di positivi risultati per il creditore istante.
Tale riforma è certamente possibile e facilitata dall’attuale status ibrido dell’ Ufficiale Giudiziario, che ha una
retribuzione legata ai proventi dei singoli atti.
Tale problematica è già in parte affrontata in proposte di legge giacenti in parlamento e senza dubbio suscettibile di
approfondimenti e miglioramenti.
Pertanto riteniamo che sia necessario attivarsi in tale direzione
senza alcuna necessità di stravolgere la natura della figura dell’Ufficiale Giudiziario , con riforme radicali di
status.
Stesso discorso vale per la dotazione dei mezzi e delle strutture necessari ai servizi.
L’Ufficiale Giudiziario finanzia in parte
- il proprio stipendio riscuotendo i diritti sugli atti che esegue
- le spese di funzionamento dei propri uffici versando una percentuale del 3% sulle trasferte di propria spettanza
- riscuote una tassa del 10 % sulle trasferte che versa allo Stato
Attualmente i costi sostenuti dal cittadino per l’esecuzione degli atti di competenza dell’Ufficiale Giudiziario sono
irrisori.
L’utente versa una quota media di circa 4 euro di diritti e circa 3 euro di trasferta, sulla quale ultima si detrae il 3%
per le spese dell’ufficio.
Questi costi sono assolutamente fuori mercato e obbligano la Pubblica Amministrazione ad esborsi per il mantenimento
della retribuzione dell’Ufficiale Giudiziario e per il funzionamento degli uffici.
Inoltre non sono previste indennità a favore dell’Ufficiale Giudiziario che raggiunga risultati utili per l’istante.
Basterebbe un congruo aumento dei diritti e delle trasferte , oltre alla previsione di adeguati compensi per
l’Ufficiale Giudiziario in caso di raggiungimento di risultati utili per il creditore, per eliminare ogni onere di spesa per
l’erario e per incentivare adeguatamente l’attività dell’Ufficiale Giudiziario.
La riforma necessaria, anche sotto tale profilo, è molto più contenuta rispetto al totale stravolgimento di status
dell’Ufficiale Giudiziario e si risolve in un intervento tecnico sull’adeguamento dei costi degli atti.
Ciò in ogni caso sarebbe enormemente meno oneroso per il cittadino e per gli Enti Pubblici rispetto all’ipotesi di tariffe
libero professionali.
Le critiche avanzate da più parti e le conseguenti soluzioni proposte in merito all’inefficienza della fase di recupero
crediti ed alla scarsa fruttuosità delle vendite forzate appaiono ormai anacronistiche e non tengono conto della realtà
italiana.
Infatti in Italia è semmai necessario svincolare la procedura esecutiva mobiliare da quella che è ormai da considerare
una forma obsoleta di pignoramento, cioè il pignoramento mobiliare eseguito presso il domicilio del debitore che
nella stragrande maggioranza di casi riguarda beni mobili usati di nessun reale valore di scambio.
Se pensiamo ai beni che compongono l’arredamento medio di fattura ordinaria ( un divano,una cassettiera) in un
periodo in cui è ormai facile acquistare prodotti nuovi a prezzi molto convenienti e rateizzati per anni , oppure a
materiale di tipo informatico o tecnico a rapidissima obsolescenza (pensiamo ad un computer o un televisore)
possiamo avere contezza di quanto scarse siano le potenzialità satisfattive dell’interesse del creditore legate
fisiologicamente alla procedura del comune pignoramento mobiliare al domicilio del debitore.
Occorre pertanto dare preminenza nell’esecuzione forzata ai mezzi più moderni ed efficaci dell’indagine preventiva
sul patrimonio del debitore e dell’interpello diretto del debitore, in linea con quanto perviene dalle direttive europee,
considerando come forma residuale e di estrema ratio quella del pignoramento mobiliare nel domicilio.
E tali moderni mezzi , sollecitati anche dalla Commissione Europea nel Libro verde sulla trasparenza del patrimonio
del debitore - memo/08/146 – di Bruxelles, del 6 marzo 2008 , che però raccomanda anche un’adeguata tutela della
privacy che impedisca l’esposizione eccessiva del patrimonio del debitore, sono necessariamente anche i più
invasivi comportando un alto livello di coercizione e pertanto non sono ragionevolmente attribuibili ad un soggetto
privato in regime di libera professione.
Concordiamo certamente nella necessità ormai ineluttabile di sgravare alcune procedure processuali civili assegnando
parte delle attribuzioni cd paragiurisdizionali ora di competenza del giudice all’Ufficiale Giudiziario.
Riteniamo che i tempi siano maturi per questa transizione, soprattutto in questo momento storico di grandi riforme
tecnologiche in cui l’Ufficiale Giudiziario perderà gran parte del carico di lavoro che lo opprimeva inutilmente
(notifiche cartacee di biglietti di cancelleria e di semplici avvisi endoprocessuali che ora saranno recapitati agli avvocati
in via telematica)
Come concordiamo nell’opportunità di valorizzare la professionalità dell’Ufficiale Giudiziario attribuendogli altre
funzioni di carattere certificatorio come la significazione e la constatazione volta alla cristallizzazione delle fonti di
prova.
E proprio in virtù dell’assegnazione di tali delicatissime nuove funzioni, ci convinciamo maggiormente della necessità
che l’Ufficiale Giudiziario non muti il proprio status , resti organo dello Stato a garanzia di trasparenza ed
imparzialità di azione.
COSTI DELLE NOTIFICHE A RICHIESTA DELLO STATO
Attualmente la maggior parte delle notifiche vengono eseguite a mani dall’Ufficiale Giudiziario.
La convenzione con Poste Italiane, al contrario di quanto leggiamo in alcune esternazioni, è sempre meno utilizzata
per volontà dei giudici che dispongono spesso la notifica a mani.
Ciò si desume anche dai dati numerici ufficiali di fonte ministeriale che si indicano brevemente di seguito:
- 8 milioni di atti penali
- più 22 milioni atti civili anticipati dall’ erario
fanno in totale 30 milioni di notifiche a carico dell’erario di cui solo 3 milioni sono state inoltrate in regime di
convenzione con Poste Italiane (al costo di euro 8,31)
Le altre 27 milioni di notifiche sono effettuate a mani dall’Ufficiale Giudiziario a costi contenuti.
Coordinamento Nazionale Ministero della Giustizia
Segreteria Nazionale UIL.PA Ufficiali Giudiziari B3
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RELAZIONE PER LA SECONDA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO
AUDIZIONE DEL 19 MARZO 2009
Questa Organizzazione Sindacale, rappresentativa della maggioranza degli ufficiali giudiziari esprime la totale
contrarietà alla proposta di “ libera professione degli ufficiali giudiziari”di cui al ddl Berselli atto Senato n. 749
La nostra Organizzazione pur rappresentando gli Ufficiali Giudiziari, rifugge da una visione corporativa
della categoria, giacchè, necessariamente, per vocazione della Confederazione Sindacale UIL, di cui è parte
integrante, la posizione giuridica e funzionale degli Ufficiali Giudiziari deve essere valutata nel quadro di in un
contesto economico sociale più ampio, che abbia come punto di riferimento fondamentale l’interesse pubblico
inteso come diritto dei cittadini ad un agevole accesso alla Giustizia (diritto consacrato nella nostra
Costituzione prima che nelle raccomandazioni europee) e la tutela della sfera privata soggettiva del
cittadino anche nella sua posizione di utente e, nello specifico, nella veste di utente del “servizio Giustizia”
Pertanto nella predisposizione dello studio seguente questa Organizzazione Sindacale ha tenuto sempre presente
questi principi ed in particolare le direttive europee che raccomandano la trasparenza e d il contenimento
dei costi della Giustizia negli Stati membri.
A tal proposito deve essere tenuto ben presente il chiaro orientamento delle Istituzioni europee che
vieta la formazione di nuovi ordini professionali corporativi in cui siano eluse o soppresse le
regole della concorrenza e raccomandano fortemente di liberalizzare gli ordini professionali
esistenti.
Diversamente dobbiamo denunciare che altre associazioni private, peraltro non rappresentative, portano
avanti posizioni corporative in una visione tesa esclusivamente al tentativo di accaparramento di pubbliche
funzioni per farne oggetto di lucro, ispirandosi a ciò che è avvenuto in alcuni paesi europei, con esiti assai
criticati dalle Istituzioni Europee
Si indicano pertanto in seguito i punti fondamentali che dimostrano, dati alla mano, come la scelta della
privatizzazione dei servizi degli Ufficiali Giudiziari
1) sia antieconomica per lo Stato e per il cittadino
2) costituisca un passo indietro rispetto agli incisivi ed efficaci poteri che sono stati attribuiti dalla recente
riforma all’Ufficiale Giudiziario
3) incida su un settore della Pubblica Amministrazione che costituisce una risorsa economica per l’Erario e
strategica per il funzionamento della Giustizia
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Questo studio è basato esclusivamente su dati ufficiali forniti dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale
del Bilancio dell’Organizzazione Giudiziaria e della direzione Generale dell’Ufficio Statistica.
L’ENORME AUMENTO DI COSTI A CARICO DELL’ERARIO
IN CASO DI PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI
La tabella seguente illustra gli attuali costi a carico della Pubblica Amministrazione per gli emolumenti
stipendiali degli Ufficiali Giudiziari e la relativa struttura della retribuzione degli stessi:
a)
Stipendio tabellare;
b)
Retribuzione individuale di anzianità
c)
Indennità integrativa speciale
d)
Indennità di Amministrazione
e)
Percentuale sui crediti recuperati dall’erario di cui all’art. 122 n. 2 D.P.R. 1129/59
Lo stipendio tabellare e la R.I.A. sono finanziati in parte dai proventi introitati dagli Uffici N.E.P. in quanto
corrisposti dall’utenza per l’espletamento delle attività di istituto.
Relativamente all’anno 2007:
Gli emolumenti stipendiali degli Ufficiali Giudiziari che si riferiscono all’integrazione dello stipendio tabellare,
all’indennità integrativa speciale e all’indennità di Amministrazione ammonta a circa
Euro 67.000.000,00
Gli emolumenti riferiti alla percentuale sui crediti recuperati dall’erario
Euro 12.500.000,00
Totale complessivo a carico dell’Amministrazione Giudiziaria
Euro 79.500.000,00
I dati sopra indicati sono stati forniti dalla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità del
Ministero della Giustizia.
La tabella seguente illustra gli attuali costi a carico della Pubblica Amministrazione dei servizi degli Ufficiali
Giudiziari , posti a confronto con una proiezione dei costi che verrebbero a gravare sull’Erario in caso di
privatizzazione dei servizi medesimi.
I risultati si illustrano da soli ed evidenziano l’enorme aggravio di oneri per l’Erario in caso di
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privatizzazione dei servizi degli Ufficiali Giudiziari
COSTI ATTUALI DELLA GIUSTIZIA PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' D' ISTITUTO DEI 3.588 UFFICIALI
GIUDIZIARI
E LA PROIEZIONE DEI COSTI STESSI DELLE MEDESIME ATTIVITA'
SE AFFIDATI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI LIBERI PROFESSIONISTI IN BASE AL DDL. 749 "BERSELLI"
Spese attuali sostenute
dall'Amministrazione
Giudiziaria
Spese a carico dello Stato
se gli atti sono eseguiti da
privati professionisti
Ufficiali Giudiziari
Costi di Giustizia a carico
dei privati cittadini
se affidati a Ufficiali
Giudiziari privati
Emolumenti stipendiali
per 3.588 Ufficiali
giudiziari a carico
dell'Amministrazione della
Giustizia
€
79.500.000,00
Costo per l'evasione di
circa 22.000.000 di
notifiche a carico dello
Stato
E. 750.000.000 atti civili
€ 104.000.000,00 atti penali
€
14.648.000,00
Costo per l'evasione di
375.053 atti di
esecuzione a carico
dello Stato
€
Costo spedizione atti di
notifica ed esecusione in
Convenzione con Posta
S.p.a.
€
Spese a carico di privati
per l'espletamento di circa
10.000.000 atti di notifica
ad una media di 80 euro
ad atto
Spese a carico di privati
per l'espletamento di
2.060.155 atti di
esecuzione ad una media
di 500 euro ad atto
TOTALE
€
187.526.500,00
25.000.000,00
119.148.000,00
€
€
800.000.000,00
€
10.300.775.220,00
1.041.526.500,00 €
11.100.775.220,00
€12.142.281.720,00
Appare evidente che i costi a carico dell’erario, salirebbero ad oltre un miliardo e quarantuno milioni di
euro l’anno, a carico del cittadino di oltre 11 miliardi di euro ( altro che risparmio!!!!!!)
A ciò si devono aggiungere gli oneri aggiuntivi per la Amministrazione della Giustizia in caso si provveda al
licenziamento dei 3588 Ufficiali Giudiziari attualmente in servizio, per consentire loro il passaggio al regime
libero professionale, ai quali dovrebbero essere liquidati la buonuscita e i trattamenti pensionistici previsti
dalla normativa vigente , con una media attuale di circa venti - venticinque anni di servizio pro capite,
calcolando anche la possibilità prevista dalla normativa vigente di protrarre il congedo per vecchiaia fino al
settantaduesimo anno di età.
Inoltre nel calcolo vanno aggiunti i costi della gran parte degli atti eseguiti dagli Ufficiali Giudiziari a richiesta
di parte privata che sono posti non a carico degli istanti, ma a carico della Pubblica Amministrazione, come
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per esempio i numerosissimi atti esenti (in materia di lavoro , di Giudice di Pace, ecc) le cui spese sono
anticipate dall’erario (con esiti di recupero incerti) con un enorme incremento degli esborsi in caso di
privatizzazione del servizio.
Il costo medio degli atti di notifica e degli atti di esecuzione è stato calcolato in base alle tariffe degli
Ufficiali Giudiziari Francesi al cui Ordinamento si ispira il DDL 749 del Senatore Berselli.
I dati, peraltro, sono stati elaborati tenendo conto anche dell'attuazione della riforma telematica e le tariffe
applicate sono necessariamente approssimative al ribasso, alla luce del rapporto della Commissione Europea
sulla trasparenza dei costi della Giustizia in Europa in cui viene messo in risalto la poca trasparenza e
chiarezza dei costi Francesi.
Le tariffe francesi ufficiali, in materia civile sono
disponibili all’indirizzo
http://www.dubois-huissier-93.com/notre-etude/frais-dhuissier.html
In via esemplificativa si elencano le più significative:
1) consulto orale presso lo studio Î circa 50 euro,
2) redazione degli atti (sfratti, cessione del credito, assegnazione di pagamento ecc.) Î dai 200 ai 250 euro,
3) notifica in die Î 150 euro
4) notifica entro il giorno seguente alla richiesta Î 75 euro.
5) L’esecuzione di uno sfratto costa:
62 euro per l'intimazione di rilascio
74 euro per la denuncia al Prefetto dell'intimazione
69 euro per il tentativo di sfratto
92 euro per la richiesta della forza pubblica
427 euro per lo sfratto vero e proprio (più le spese per il fabbro, sgombero e onorario)
6) Il costo totale per la vendita-attribuzione è di 479 euro.
7 ) La ricerca dei beni da pignorare:
●
●
●
73 euro per la ricerca dei conti bancari
42 euro per la ricerca al PRA
73 euro per la richiesta di autorizzazione al Procuratore a ricercare il datore di lavoro o il terzo.
Le tariffe Francesi ufficiali, in materia penale, in convenzione forfettaria sono disponibili
all’indirizzo:
http://www.huissiersdejustice-hp.com/tarifpenal.html
Per ogni citazione in materia penale, mandati di comparizione ecc. è dovuta una somma forfettaria di 4,5 euro per
ogni originale, oltre ad euro 1,37 quale diritto di copia ed euro 5,60 quale spese di raccomandata se l’Ufficiale
Giudiziario si avvale di tale servizio.
Nel caso previsto di notifica a “mani” è dovuto agli uscieri ( Ufficiali Giudiziari), oltre a quanto innanzi detto,
una somma di 6.86 euro se la consegna dell'atto è stata fatta di persona oltre al rimborso della raccomandata pari
ad euro 5,60 nell’ipotesi di deposito di copia dell’atto nella casa comunale in ottemperanza alle vigenti
disposizioni di legge
Ne consegue che anche quando l’Amministrazione Giudiziaria dovesse stipulare una convenzione per la notifica
degli atti penali , il costo per ogni singolo atto ammonterebbe a circa euro 11,47 se eseguiti a mezzo posta, ed a
circa euro 16,00 se l’atto è eseguito di persona ovvero a “ mani”, tale ultimo importo è comprensivo della
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eventuale spedizione della raccomandata nel caso in cui si dovesse procedere con il deposito dell’atto nella Casa
Comunale ( tale rito incide per il 40 per cento degli atti eseguiti a mani).
Va sottolineato poi che il disegno di legge "Berselli" prevede l’attribuzione con titolarità esclusiva del servizio
notificazioni e significazioni all’Ufficiale Giudiziario, pertanto le attuali previsioni di competenza
concorrente ( per esempio degli avvocati, dei messi comunali ecc.) verrebbero necessariamente ad essere
abolite, costituendosi un monopolio degli studi degli Ufficiali Giudiziari privati dai quali dovranno transitare
tutte le richieste di notifica, sia provenienti da privati cittadini sia provenienti da Enti pubblici
Per questo motivo tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno passare dagli studi privati degli Ufficiali
Giudiziari per la notifica ed esecuzione degli affari di propria competenza , cosa che farà pesare la lievitazione
dei costi e la loro scarsa trasparenza sul bilancio pubblico.
Evidente traspare l’esponenziale l’aumento dei costi a carico del privato cittadino utente , anche per una
semplice notifica introduttiva di un giudizio, in manifesto contrasto con quanto stabilito dalla Commissione
Europea nel “Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union”
Rapporto Finale dicembre 2007,
( pubblicato all’indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm) :
Essa sostiene che l’Unione Europea ha, tra i suoi obiettivi, quello di garantire l’accesso alla giustizia ai
propri cittadini; la tematica quindi è destinata a travalicare i confini nazionali giusta l’affermazione del
“diritto di libera circolazione o di residenza all’interno dell’UE che deve essere accompagnata da misure che
assicurino che tale diritto sia una realtà” .
Infatti ogni aumento nella circolazione delle persone all’interno dell’UE, inevitabilmente conduce ad una
potenziale crescita delle dispute transfrontaliere e tra persone di differenti nazionalità., come sottolineato
dalla stessa Commissione europea nello studio citato.
Un accesso effettivo alla giustizia postula che “ i costi di accesso ad essa devono essere abbordabili ai
cittadini ”
e che le informazioni su tali costi o l’origine dei costi siano accessibili allo stesso modo”
(cfr Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union” Rapporto Finale
dicembre 2007 succitato),
Oltre ad un esponenziale aumento di costi , sorgerebbe anche in Italia ( e forse più in Italia che in altri Stati)
l’accennato problema della scarsa trasparenza dei costi delle procedure esecutive , problema che è già a
livelli preoccupanti in Europa laddove è stato adottato un regime privatistico, tanto che è stata oggetto di
specifica analisi molto critica da parte della Commissione europea nello studio “Study on the
Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union” Rapporto Finale dicembre
2007,sopra citato.)
Questo studio condotto dalla Commissione Europea sulla “Trasparenza dei Costi dei Procedimenti Giudiziari
Civili nell’Unione Europea” nel premettere che “gli alti standard di trasparenza sono parte della
legittimazione di qualsiasi moderna Amministrazione” , denuncia a chiare lettere che “per i cittadini europei
l’accesso alla giustizia resta ostacolato da un certo numero di fattori, uno dei quali è la carenza di trasparenza
nei costi dei procedimenti giudiziari civili” e la “scarsità di informazioni disponibili dei costi relativi
alle procedure legali”.
Il rapporto ci informa che il livello di trasparenza dei costi della giustizia è in generale basso in Europa ma
varia molto da Stato a Stato, ed emerge “un’enorme differenza dei costi da uno Stato Membro” ad un altro
dal momento che “alcune professioni legali esistono soltanto in un numero limitato di Stati Membri”,
Illuminante appare lo schema fornito dallo Studio :
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Viene rilevato che mentre nella maggior parte degli Stati Membri, i costi dell'Ufficiale Giudiziario sono definiti
sulla base di una norma prescritta, laddove il servizio è privato alcuni atti effettuati dagli Ufficiali
Giudiziari sono soggetti ad un ricarico basato su un accordo liberamente negoziato con il “cliente”.
Del resto ciò è conseguenza ineluttabile del fatto che l’ “Utente” del servizio Giustizia diventa “cliente” ed il
diritto alla giustizia diventa una merce di scambio.
I costi liberamente negoziati possono essere indicati in una guida di riferimento nella forma di un prezziario
(come avviene per gli Ufficiali Giudiziari liberi professionisti in Francia).
Il Rapporto dimostra che anche se i prezzari esistono, spesso “a causa della carenza di trasparenza, i
cittadini non capiscono la struttura dei prezzi dei servizi svolti dagli U.G. I metodi complessi di calcolo
impiegati e i molti parametri presi in conto sono la causa di questa confusione”
Inoltre si aggiunge che la complessità dei vari metodi usati per calcolare i compensi e le differenti categorie di
tasse si traduce nella” poca trasparenza per la determinazione dei compensi dell’U.G”.
Questa complessità non è giustificata ed è “ spesso il risultato di un fallimento della riforma della
professione e dell’ammodernamento della struttura dei compensi ” .
Inoltre, anche se nella maggior parte degli Stati Membro i compensi dell’Ufficiale Giudiziario sono caricati
sulla base di una tariffa statutaria, alcuni incarichi sono caricati in addizione alla tariffa, con compensi di
solito liberamente negoziati con il cliente.
Questi ulteriori compensi, non inseriti nel prezzario, sono valutati solamente dall’Ufficiale Giudiziario
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(CIOE’ IMPOSTI DALLO STESSO IN REGIME MONOPOLISTICO), e quindi non possono essere
controllati e verificati facilmente dalle parti.
in conclusione il Rapporto dichiara che “il metodo di calcolo francese è complesso” per la “ difficoltà di
seguire regole che sono dispersive ,,,,,,,,,,e a volte sono poco chiare. Inutile dire che è difficile contestare i
compensi dell’ Ufficiale Giudiziario in Francia. Più trasparenza potrebbe aiutare i cittadini a capire come
vengono calcolati e autorizzarli a contestare i costi abusivi”
Più in generale viene rappresentato nel rapporto su indicato, in forma percentuale l’ammontare dei
compensi degli Ufficiali Giudiziari Europei dove spicca l’enorme disparità di costi
nelle varie realtà.
- Il 30% degli U.G. ha un costo inferiore o uguale a 49 euro massimo ad incarico
- Il 56% degli U.G. ha un costo che va dai 50 ai 349 euro ad incarico
- il 4% di loro supera un costo di 1.000 euro.
Grafico 1 – percentuale compensi Ufficiali Giudiziari Europei
oltre € 1.000,00
tra € 350,00 e €750,00
compensi U. G. europei
tra € 50,00 e € 349,00
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max € 49,00
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
GLI ATTUALI POTERI ATTRIBUITI ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO ITALIANO , CHE LO
PONGONO ALL’AVANGUARDIA IN EUROPA, NON SONO COMPATIBILI CON IL LORO
ESERCIZIO DA PARTE DI PROFESSIONISTI PRIVATI IN REGIME DI LIBERO MERCATO
l’Ufficiale Giudiziario nell’ordinamento italiano :
1) è un dipendente dello stato incardinato nella struttura burocratica del Ministero della
giustizia, con le attribuzioni funzionali richiamate nelle declaratorie contrattuali e
2) presta la propria attività professionale anche stragiudiziale senza vincolo di orario di
lavoro, esercitando tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge ben oltre gli obblighi
e i tempi contrattuali scaturenti dal rapporto di servizio con l’Amministrazione della Giustizia.
Egli pertanto, pur esercitando molteplici funzioni di natura stragiudiziale, quale organo dello Stato, e
non mero mandatario di una parte, si trova in una posizione di imparzialità ed equidistanza rispetto
agli interessi contrapposti del creditore e del debitore, che gli deriva dalla condizione istituzionale di
terzietà rispetto alle posizioni delle parti, a garanzia di legittimità, riservatezza e segretezza del
procedimento di esecuzione.
La riforma del processo esecutivo intervenuta con le leggi n. 80/2005 e n. 52/2006 ha attribuito
all’Ufficiale Giudiziario importanti ed esclusive prerogative funzionali volte ad esercitare
un’incisiva ad efficace esecuzione forzata volta al recupero dei crediti.
Basti pensare ai poteri attribuiti all’Ufficiale Giudiziario:
- di indagine patrimoniale sui pubblici registri e sulle banche dati anche informatizzate ;
- di esaminare forzatamente le scritture contabili del debitore imprenditore commerciale,
nominando un professionista iscritto all’elenco di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.
- di obbligare il debitore a rendere una dichiarazione attestante la consistenza del proprio
patrimonio.
L’attribuzione di tali penetranti ed invasivi poteri incidenti nella sfera giuridica soggettiva dei cittadini
evidenziano la profonda differenza di ruolo e di funzioni rispetto alle analoghe figure esercitanti recupero
crediti in regime di libero mercato previste in altri Stati membri della Comunità Europea.
Solo per fare un esempio l’Ufficiale Giudiziario Francese
- non può procedere direttamente alle ricerche patrimoniali, ma solo attraverso un ricorso al
giudice ;
- non può obbligare il debitore ad una dichiarazione sul proprio patrimonio sanzionata
penalmente
- non può agire con azione forzata sulle cose che impediscono l’esecuzione o con costrizione
8
-
personale sulla persona del debitore
non può nominare ausiliari professionisti per l’analisi forzata delle scritture contabili di un
imprenditore
Insomma nessun professionista europeo privato, sia pure con la qualifica formale di pubblico
ufficiale, esercente attività in regime di libera concorrenza, ha (né potrebbe avere) in quanto soggetto
privato mandatario di una parte, tali estesi ed incisivi poteri che sussistono in capo all’ Ufficiale Giudiziario
Italiano.
E proprio questo aspetto è stato censurato dalla Commissione Europea nel Libro verde sulla trasparenza del
patrimoniodel ebitore-memo/08/146–di Bruxelles,de l6marzo2008
volto a “rafforzare la
trasparenza del patrimonio del debitore e il diritto dei creditori alle informazioni ,nel rispetto del principio
della tutela della privacy del debitore che controbilancia il diritto del creditore di ottenere un'effettiva
esecuzione"
Infatti la stessa Commissione Europea lamenta come “In alcuni Stati membri le autorità di esecuzione
non sono soggetti di diritto pubblico e non hanno accesso ai registri pubblici dei rispettivi Stati
membri; di conseguenza, non sono in grado di fornire informazioni adeguate agli omologhi di altri
Stati membri.” e rileva le “notevoli disparità esistenti tra le informazioni alle quali gli organismi
responsabili dell'esecuzione possono accedere” e le “notevoli differenze in relazione a condizioni di
accesso, procedure per ottenere le informazioni, contenuto delle informazioni e a livello di efficienza
generale dei sistemi”
Nel contempo sottolinea l’ “esigenza di evitare il rischio di infrangere alcune norme sulla
protezione dei dati e sulla segretezza delle informazioni fiscali e sociali e le disposizioni in materia di
trattamento dei dati sensibili, che possono divergere da uno Stato membro all'altro”.
La Commissione poi auspica l’avvento della "dichiarazione patrimoniale europea" uniforme, che
Imponga ai debitori di render noto il loro patrimonio nello spazio giudiziario
europeo.
L’Ufficiale Giudiziario Italiano dal punto di vista funzionale è davvero all’avanguardia in
Europa essendo già in possesso di tutti i poteri necessari per far fronte alle richieste Europee.
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO ITALIANO FUNZIONA IN MODO EFFICIENTE ED IN ECONOMIA
PER LO STATO E PER IL CITTADINO
Occorre sfatare , dati alla mano, la leggenda di inefficienza di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione.
Gli Ufficiali Giudiziari sono un esempio di efficienza della pubblica Amministrazione ed assicurano, pur
nella estrema limitatezza dei mezzi messi a disposizione dalla Amministrazione della Giustizia, i propri
servizi di istituto in tempi brevi.
E’ provato documentalmente l’altissimo livello di produttività del lavoro degli Ufficiali Giudiziari che non
ha eguali in nessuna Pubblica Amministrazione, i quali con modeste indennità assicurano anche l’uso del mezzo
di trasporto proprio e quindi operano con costi molto contenuti per l’Amministrazione .
E’ inoltre totalmente assente la piaga dell’assenteismo dei pubblici impiegati,
La collocazione dell’Ufficiale Giudiziario consente di calmierare gli oneri economici per il cittadino utente
che intenda adire la giustizia o far valere un diritto di credito, oneri che altrimenti lieviterebbero in modo molto
rilevante, come insegna l’esperienza d’oltralpe ove i servizi esecutivi sono stati privatizzati.
A ben vedere la maggior parte dei casi di lungaggini processuali esistenti non derivano certamente
dall'inefficienza dell’attività dell’Ufficiale Giudiziario (che è l’unico dipendente pubblico che risponde in
9
proprio in caso di disservizi), ma da disservizi estranei, in particolare dagli agenti postali ai quali gli Ufficiali
Giudiziari necessariamente si devono rivolgere per completare alcuni procedimenti di notifica più complessi (si
pensi al caso del destinatario che abbia domicilio fuori dalla competenza territoriale o anche al destinatario non
trovato in casa al momento dell’accesso dell’Ufficiale Giudiziario al quale va spedita la raccomandata di
avvenuto deposito dell’atto in Comune), da disservizi delle cancellerie dei Tribunali e Corti d'Appello
nell’inoltro delle richieste di notifica e nelle altre attività di istituto connesse, dall'enorme mole di cartaceo
ancora presente nella Giustizia.
Gli errori e i ritardi più significativi delle notifiche sono emersi soprattutto allorquando si è ritenuto di
ricorrere a forme alternative di notifica (per posta, via fax, via mail ecc….) rispetto a quella tradizionale e
sicura demandata all’Ufficiale Giudiziario
Come si evince dallo schema sottostante che il servizio reso dagli Ufficiali Giudiziari costa poco sia allo
Stato che al cittadino utente che ne richiede i servizi.
I COSTI PER LE ATTIVITA’ DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI
sono regolamentati dal D.P.R. 1129/59 e dal D.P.R. 115/2002 (artt. 19 – 39).
Per i servizi svolti, spetta all’Ufficiale Giudiziario una indennità di trasferta, calcolata in base alla distanza
chilometrica percorsa ( nell’ambito della circoscrizione territoriale cui l’U.G. è assegnato).
Dal totale mensile di dette indennità viene decurtato
-
il 3% che viene destinato alle spese di ufficio per cui gli uffici NEP si autofinanziano anche
per quanto riguarda le spese correnti di funzionamento dell’Ufficio ;
-
il 50% della somma restante è da attribuire all’U.G. a titolo di rimborso spese
-
l’altro 50% costituisce reddito tassabile.
L’Ufficiale Giudiziario utilizza il proprio mezzo di trasporto privato, con autonomia di organizzazione di
mezzi e di tempo, esonerando l’Amministrazione da onerosi adempimenti.
La parte privata che richieda l’esecuzione di un atto deve versare, sulla base imponibile della trasferta, una
tassa del 10% che a fine mese l’U.G. deve versare all’erario.
10
La tabella che segue illustra l’esiguità delle trasferte versate all’Ufficiale Giudiziario dalla parte
richiedente una prestazione professionale:
TRASFERTE
DISTANZA
NOTIFICHE ATTI
URGENTE
KM A/R
CIVILI (NORMALE)
ESECUZIONI
(NORMALE)
URGENTE
Fino a 6
€ 1,46
€2,19
€2,92
€ 4,38
Fino a 12
€ 2,70
€ 4,05
€ 5,40
€ 8,10
Fino a 21
€ 3,66
€ 5,49
€ 7,32
€ 10,98
Fino a 27
€ 4,44
€ 6,66
€ 8,88
€13,32
Fino a 33
€ 5,22
€ 7,83
€ 10,44
€ 15,66
E così via aggiungendo € 0,78 ogni 6 KM in più
Tabella 1.
E così via aggiungendo € 1,56 ogni 6 KM in più
In materia penale le indennità di trasferta relative alle notificazioni degli atti vengono attribuite solo in caso di
esito positivo e sono:
Fino a 10 km
Fino a 20 km
Oltre 20 km
€ 0,43
€ 1,06
€ 1,57
E' importante rilevare che l’Ufficiale Giudiziario autofinanzia anche il proprio stipendio tabellare, previsto
in base alla fascia economica e all’anzianità di servizio, incamerando dalle parti private a fronte della
prestazione della propria attività professionale, somme di denaro denominate diritti.
Soltanto nel caso in cui l’U.G. da solo non riesca a raggiungere il minimo garantito lo Stato interviene e solo
per “integrare” la somma mancante.
In materia civile, il costo medio per la notificazione di un atto giudiziario è di € 5,00 se il richiedente è privato e
di € 2,00 se il richiedente è lo Stato.
La tabella seguente illustra le somme denominate diritti riscosse per ciascun atto eseguito dall’Ufficiale
Giudiziario ed incamerate dall’ERARIO
DIRITTI
NOTIFICHE
ESECUZIONI
NORMALE
URGENTE
NORMALE
Fino a
2
Fino
a 2
Valore fino a € €
destinatari
€ 2,58 destinatari
€ 3,87 516,46
2,58
Da 3 a 6
Da 3 a 6 €
Valore fino a € €
destinatari
€ 7,75 destinatari
11,63 2.582,28
3,62
Tabell
Oltre i 6 a 3
€
Oltre Valore
i 6 destinatari
oltre 2.582,28 €
12,39
6,71
destinatari
11
URGENTE
Valore fino a €
516,46
€ 3,87
Valore fino a €
2.582,28
€ 5,43
Valore
oltre
€ € 10,07
2.582,28 o indefinito
Inoltre in qualità di pubblici dipendenti gli Ufficiali Giudiziari versano regolarmente l’imposta IRPEF che
viene necessariamente trattenuta alla fonte e versata all’Erario, dando allo Stato una voce di entrata certa.
-EFFICIENZA DEI SERVIZI UNEP
Sulla base di una proiezione statistica su un ufficio campione (Unep c/o la Corte d'Appello di Napoli n. 160
ufficiali giudiziari in servizio effettivo) è emerso che gli ufficiali giudiziari hanno avuto nel 2007 un'incidenza
media di assenza per malattia pari allo 0,01738% e per permessi sindacali pari allo 0,00086%;
i tempi medi di notificazione delle comunicazioni di cancelleria, atti non urgenti e senza scadenze di termini
processuali, vanno da giorni 4,69 ad un tempo massimo di giorni 9,69 con un tempo medio di
evasione dell’atto di giorni 6,77
Per le esecuzioni i tempi di realizzazione positiva degli atti vanno dai giorni 3,17 ad un massimo di giorni 4
Per le notificazioni degli atti penali i tempi di realizzazione positiva vanno dai giorni 3 ad un massimo di
giorni 5
I dati forniti sono pubblici e verificabili
L'ufficiale giudiziario in Italia è davvero un modello di efficienza della Pubblica Amministrazione!
NON CORRISPONDE AL VERO CHE IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI
ESECUZIONE FORZATA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE IN EUROPA SIA QUELLO DELLA
LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI
A sfatare questo mito basta esaminare sia pur sommariamente la tabella sottostante in cui risultano le soluzioni
adottate dai vari paesi
Appare evidente che la soluzione della privatizzazione del servizio non è dominante ed è adottata da un
numero minoritario di paesi che adottano, peraltro, forme miste
D105 Gli agenti di esecuzione sono
Stato
giudici
Ufficiali giudiziari che
Ufficiali giudiziari
esercitano
una
che lavorano in
professione
privata
altro
una
istituzione
autorizzati dalle autorità
pubblica
pubbliche
Albania
yes
Andorra
yes
Armenia
Austria
yes
Azerbaijan
yes
Belgium
Bosnia and Herzegovina
yes
yes
yes
yes
Bulgaria1
Croatia
yes
yes
yes
Cyprus
yes
Czech Republic
no
Denmark
yes
Estonia
no
yes
yes
yes
yes
12
D105 Gli agenti di esecuzione sono
Stato
giudici
Ufficiali giudiziari che
Ufficiali giudiziari
esercitano
una
che lavorano in
professione
privata
altro
una
istituzione
autorizzati dalle autorità
pubblica
pubbliche
Albania
yes
Andorra
yes
Finland
yes
France
yes
yes
Georgia
yes
Germany
yes
Greece
no
Hungary
yes
yes
yes
Iceland
yes
Ireland
yes
yes
Italy
yes
Latvia
Liechtenstein
yes
yes
yes
Lithuania
yes
Luxembourg
yes
Malta
yes
Moldova
yes
Monaco
yes
Montenegro
yes
Netherlands
yes
Norway
yes
Poland
yes
Portugal
Romania
yes
yes
yes
Slovakia
yes
Slovenia
yes
Serbia
Spain3
yes
yes
Russian Federation
San Marino
yes
yes
Yes
yes
Sweden
yes
Turkey
UK England & Wales
yes
yes
yes
UK Northern Ireland
UK Scotland
yes
yes
yes
yes
Ukraine
yes
yes
(dati contenuti nel Rapporto di valutazione dei sistemi giudiziari 2006, dalla Commissione Europea
13
per l’Efficienza della Giustizia, disponibile all’indirizzo: www.coe.int/cepej)
L’intervento di questa OS non intende interferire con le scelte politiche attinenti alle riforme del sistema
giustizia allo studio, che spettano esclusivamente al Parlamento ed al Governo, ma solo offrire un
concreto contributo tecnico giuridico che emerge dalla conoscenza e dall’esperienza pratica quotidiana
più che cinquantennale degli Ufficiali Giudiziari italiani (dei quali questa OS è ampiamente
rappresentativa) in materia di esecuzione forzata e di processo esecutivo in generale.
Rispetto alla riforma dello status dell’Ufficiale Giudiziario in esame da questa Spettabile Commissione
dobbiamo però avanzare alcune osservazioni
Leggiamo che in Italia sono necessari più di 1000 giorni in media per il recupero del credito e che la
privatizzazione della funzione porterebbe una riduzione dei tempi di recupero del credito
Su questo dato , che è manifestamente fuorviante , occorre fare chiarezza.
Com’è noto l’Ufficiale Giudiziario agisce solo in presenza di un titolo esecutivo e, di regola, previa
notifica del precetto.
Una volta ottenuto il precetto i tempi di azione dell'ufficiale giudiziario sono stabiliti stricto iure :
1) dalla legge processuale, e si svolgono entro i 90 giorni di efficacia del precetto, il quale diventa
eseguibile forzatamente dall'11 giorno dalla sua notifica.
2) dalla normativa di natura organizzatoria vigente nell’Amministrazione della Giustizia ( come il Dpr
1229/59 definito Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e diverse norme e circolari attuative interne in
vigore negli UNEP,) che dispone la necessità della chiusura contabile dei registri cronologici ( e quindi
dell’evasione dell’atto ) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di carico dell’atto.
Pertanto l’azione dell’Ufficiale Giudiziario che attiene alla fase propriamente esecutiva è sempre
tempestiva, e si risolve in pochi giorni.
il ritardo dei 1000 giorni rilevato va attribuito alle precedenti fasi del sistema processuale civile
necessario per addivenie alla formazione del titolo esecutivo
Pertanto ciò che appare un punto fermo , è che l’intero processo, sia cognitivo che esecutivo, deve
essere snellito, magari anche con l’attribuzione di nuove funzioni paragiursdizionali ( di competenza del
giudice dell’esecuzione) all’Ufficiale Giudiziario dipendente pubblico.
Pertanto Il ddl Berselli , non andando ad incidere sulle fasi del processo cognitivo ed esecutivo di natura
più propriamente giurisdizionale, che precedono l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario ( sia esso
dipendente dello stato o libero professionista) non è idoneo a ridurre in nessun caso i tempi di recupero
del credito.
Laddove il ddl Berselli accenna un timido tentativo di invadere con la competenza dell’Ufficiale
Giudiziario il campo paragiurisdizionale , attribuendo alcune funzioni tipiche del giudice ( per
esempio in materia di formazione del titolo nel procedimento monitorio o di vendita o divisione dei beni
pignorati) proprio allora si espone a radicali critiche di inattuabilità.
Infatti in uno Stato di diritto i poteri coercitivi sono esercitati dallo Stato dai propri organi e non
sono affidabili ad un privato libero professionista ( infatti l'ufficiale giudiziario francese esercita
un'attività bonaria e non può esercitare poteri coercitivi)
14
Nel nostro ordinamento, non è concepibile che l’esecuzione coattiva di un diritto (quale esso sia) sia
affidata ad un potere privato e che il creditore abbia la possibilità di usare la forza contro il suo debitore,
né direttamente né per mezzo di un interposto mandatario eventualmente costituito dall’organo
esecutivo libero professionista.
Infatti l’esecuzione forzata rientra nell’esercizio della giurisdizione ed in quanto tale è espressione di
una tipica funzione autoritativa dello Stato.
L’attuazione coattiva del credito è possibile solo esercitando l’azione esecutiva, di natura pubblicistica
mediante l’istanza (non mandato) rivolta agli organi dello Stato deputati ad esercitare la giurisdizione
nelle forme dell’esecuzione forzata: il giudice e l’ufficiale giudiziario.
Solo il giudice e l’ufficiale giudiziario, organi pubblici dello Stato nel processo esecutivo, possono
essere strumenti per l’uso della forza, solo dopo aver valutato con trasparenza ed imparzialità ( e terzietà)
i presupposti di legge del proprio agire.
In questo contesto il ruolo dell’ufficiale giudiziario è assai rilevante,
e le sue funzioni estremanamente penetranti ed invasive della sfera privata del cittadino.
I contenuti delle attività dell’Ufficiale Giudiziario non sono solo di ordine materiale ma spesso
postulano esercizio di discrezionalità tecnica nella risoluzione di problematiche anche di natura
giuridica e spesso anche valutazioni di opportunità.
Secondo le intenzioni espresse nel ddl Berselli si vorrebbe attribuire all’ufficiale giudiziario l’intera
attività esecutiva, riservando al giudice un ruolo marginale ed eventuale solo su impulso di parte .
Si auspica pertanto la possibilità per l’ufficiale giudiziario di iniziare e
terminare l’intero processo esecutivo, salvo l’intervento del giudice dell’esecuzione sulle impugnazioni
In realtà, come sopra accennato, all’enunciazione di principio segue ben poca sostanza innovativa ma
la contraddizione maggiore emerge proprio in questo ambito:
da un lato si intende attribuire all’ufficiale giudiziario lo stato di libero professionista, dall’altro si
cerca irrealisticamente, più nelle enunciazioni che nei fatti, di accrescerne le attribuzioni a scapito di
quelle del giudice.
In realtà assistiamo all’operazione esattamente contraria ovvero alla spoglio di tutti quei poteri e
prerogative funzionali assegnati all’Ufficiale Giudiziario dalle leggi n. 80/2005 e n. 52/2006 che gli
consentono di esercitare un’incisiva ad efficace esecuzione forzata volta al recupero dei crediti.
Infatti sparisce ogni riferimento nel ddl Berselli agli attuali poteri dell’Ufficiale Giudiziario
- di nominare un professionista iscritto all’elenco di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. per esaminare
forzatamente le scritture contabili al fine di individuare beni e crediti pignorabili del debitore
imprenditore commerciale
- di obbligare il debitore a rendere una dichiarazione attestante la consistenza del proprio patrimonio
- di indagini patrimoniali all’anagrafe tributaria ed in tutte le banche dati pubbliche
(ivi compresa potenzialmente l’anagrafe dei conti correnti, se l’Amministrazione avesse predisposto la
circolare attuativa )
Insomma nei fatti il ddl Berselli è destinato a spogliare dell’attuale potere coercitivo l’efficacia
dell’azione esecutiva.
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Occorre pertanto non farci trascinare da irrazionali pulsioni liberiste, disprezzando ciò che abbiamo
nell’ambito della pubblica amministrazione, perché spesso affrettate operazioni sommarie di
privatizzazione hanno portato disastrosi effetti anche nelle casse dello Stato ( convenzione Poste ,
Equitalia ecc.)
La soluzione quindi a parere di questa O.S. consiste nel mantenere all’interno dello Stato l’Ufficiale
Giudiziario e di affinarne le funzioni disposte dalla riforma 2005/06 , mediante l’approvazione di
correttivi che già sono previsti in alcune proposte di legge alla Camera.
I tempi si possono ridurre efficacemente solo affidando all'ufficiale giudiziario pubblico
dipendente alcune attività di carattere paragiurisdizionali che non potrebbero mai essere affidate ad un
libero professionista questi ha già attualmente funzioni rilevanti proprio nella fase del pignoramento, non
sembra che questa proposta può solo peggiorarle attribuendo le attribuzioni ad un libero professionista
Ogni riforma diversa appare irrazionale di natura corporativistica determinando la nascita di una nuova
professione totalmente inadeguata a risolvere i problemi attualmente presenti e a garantire l'efficienza e
l'efficacia dei servizi della Giustizia al cittadino
In conclusione la riforma proposta di modificare lo status giuridico dell'ufficiale giudiziario da pubblico
dipendente a libero professionista
1) non riduce i tempi di recupero del credito , perchè non incide sulle cause dei ritardi
2) diminuisce il potere coercitivo dell’Ufficiale Giudiziario rendendo l'attività meno efficace
3)comporta un enorme aggravio di spese per lo Stato e soprattutto per il Cittadino.
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