c. parodi disposizioni in tema di intercettazioni
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c. parodi disposizioni in tema di intercettazioni
Il recepimento della direttiva 2014/41/UE: Le disposizioni in tema di intercettazioni Cesare Parodi- Procura della Repubblica di Torino 1- Premessa Ancora in tempi recenti, la CEDU con la sentenza 23 febbraio 2016- n. 28819/12, in materia di intercettazioni telefoniche, ha rimarcato che l’Italia non ha ancora firmato la Convenzione di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea, del maggio 2000 ( cd Convenzione di Bruxelles), precisando conseguentemente che l’eventuale mancato rispetto delle disposizioni di quest’ultima ( proprio in tema di intercettazioni) non potrebbe comunque incidere sulla legalità o sulla proporzionalità delle misure adottate dalle autorità italiane. Nondimeno, proprio con la legge 21 luglio 2016, n. 149 (GU n. 181 del 4 agosto) il Parlamento ha autorizzato il Capo dello Stato a ratificarla, delegando il Governo a introdurre le necessarie norme di adattamento. In sostanza, contestualmente alle disposizioni dirette a recepire le indicazioni della Convenzione di Bruxelles, la commissione ministeriale nominata per preparare lo schema di decreto legislativo funzionale a tale fine ha predisposto anche le schema per il recepimento della direttiva 2014/41/UE in tema di ordine europeo di indagini nonché il progetto di riforma del titolo XI del codice di procedura penale. Mentre il nuovo testo del libro XI non contempla disposizioni specifiche in tema di intercettazioni ( per l’evidente necessità di coordinare un intervento su tale delicato tema con i progetti di riforma generale di tale delicato istituto) entrambi gli schemi di decreti di recepimento menzionati prevedono disposizioni in tema di intercettazioni. Disposizioni, tuttavia, non sovrapponibili, considerato nel soltanto le differenti indicazioni di tali provvedimenti quanto anche il contesto tecnologico ( e , se vogliamo, sociologico, con riguardo al concetto di “comunicazioni”) profondamente differente sotteso ai medesimi. In questo senso la disciplina già prevista dalla convenzione di Bruxelles deve essere declinata tenendo conto di un quadro radicalmente mutato negli ultimi 15 anni. Non solo: un quadro destinato a mantenere, più di altri, un coefficiente d’innovazione (e di conseguenti potenziali intrinseche sacche di obsolescenza) che impone di non parametrare le norme di attuazione a specifiche tecniche, optando, pertanto, per una puntualizzazione in termini giuridici generali. Nell’ambito dello schema di decreto legislativo destinato a dare attuazione alla direttiva 2014/41/UE,1 le disposizioni introdotte nel TITOLO II - PROCEDURA 1 Sulla direttiva 2014/41/UE e sull’ordine europeo di indagine in generale L. CAMALDO, F. CERQUA,LaDirettivasull’ordineeuropeodiindaginepenale:lenuoveprospettiveperlalibera circolazionedelleprove,inCass.pen.,2014,3511;G.DARAIO,Lacircolazionedellaprovanello spazio giudiziario europeo, in L. KALB (a cura di), Spazio europeo di giustizia e procedimento penale italiano, Giappichelli, 2012; G. FIORELLI, Nuovi orizzonti investigativi: l’ordine europeo d’indagine penale, in Dir. pen. proc., 2013, 705; M.R. MARCHETTI, Dalla Convenzione di assistenzagiudiziariainmateriapenaledell’UnioneEuropeaalmandatoeuropeodiricercadelle prove e all’ordine europeo di indagine penale, in T. RAFARACI (a cura di), La cooperazione di 1 PASSIVA, sono indubbiamente tra quelle sulla base delle quali potrà essere valutata l’effettività della nuova disciplina dell’OEI. Il titolo è suddiviso in 4 capi: Procedimento ( I), Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine ( II) , Intercettazioni (III) e Provvedimenti provvisori (IV). La direttiva 2014/41/UE, agli artt. 30 e 31, riprende la distinzione della convenzione del 2000 fondata sulla necessità o meno che si renda necessaria – ai fini di eseguire l’attività di intercettazione di telecomunicazioni - l'assistenza tecnica di un altro Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui si trovi la persona da intercettare; ciò, tuttavia, senza rimarcare la rilevanza di tale aspetto nei termini espressi dalla convenzione di Bruxelles. La direttiva non contiene nelle sue premesse una dettagliata “ specifica” tecnica, quale quella presente nella “relazione esplicativa” sulla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea. Vale la pena di riprendere tali indicazioni, per comprendere come il quadro sia cambiato. La relazione sulla Convenzione di Bruxelles parte dal presupposto che uno Stato possieda o meno l’elemento tecnico decisivo per procedere ad intercettazione, ossia una “stazione di ingresso” e che quindi potrebbe anche non essere in grado tecnicamente di procedere direttamente all’intercettazione delle telecomunicazioni effettuate o ricevute dal proprio territorio. In caso di non disponibilità di una “stazione d’ingresso” era stata ipotizzata un’alternativa: - la richiesta di assistenza ad altro Stato dotato d’idonea stazione - la procedura del cd “ telecomando”, ossia una procedura tale da consentire ad un Paese di trasmettere a distanza un ordine di intercettazione su una stazione d’ingresso situata al di fuori del suo territorio.) La procedura in oggetto avrebbe potuto essere affidata alla (o alle) società («fornitori di servizi» nella convenzione) distributrice, nei vari territori nazionali, del servizio di telecomunicazioni satellitare, con l’obbligo quest’ultima di eseguire gli ordini di intercettazione legalmente richiesti dalle autorità competenti. A distanza di quindici anni l’evoluzione tecnologica è tale per cui il quadro generale è profondamente, anche se a tutt’oggi esistono ancora Stati che potrebbero presentare criticità in relazione alla disponibilità di “ stazioni di ingresso”. Prima di esaminare nel dettaglio le “risposte” che la commissione ha elaborato, è opportuno descrivere lo “ stato dell’arte” sul tema, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza e della dottrina. Solo dopo avere chiarito tali aspetti, ha, in effetti, un senso verificare la correttezza e completezza delle soluzioni adottate, considerando le possibilità “ logiche” che si presentano all’interprete (escludendo, ovviamente, il caso di intercettazioni in Italia tra utenze italiane, che non interessa in questa sede). 2- Il quadro “ tecnico” poliziaegiudiziariainmateriapenalenell'UnioneEuropeadopoilTrattatodiLisbona,Giuffrè, 2011; 2 La chiave di lettura del problema deve essere attualmente individuata nel fatto che il gestore nazionale di riferimento per le utenze interessate ( da utilizzare quale “ stazione di ingresso” ) abbia efficaci accordi di roaming con altri gestori esteri. Come già precisato, proprio per non vincolare la disciplina a elementi potenzialmente e rapidamente “superati” sul piano tecnico, si è deciso di non includere nello schema di disegno di legge definizioni che - in effetti – non sono contemplate neppure dal testo della direttiva. E’ tuttavia opportuno, nella presente sede, precisare che per “indirizzo di comunicazione utilizzato sul territorio italiano” deve intendersi un’identità tecnica di rete in grado di fruire dei servizi di comunicazione elettronica erogati dalla rete pubblica di comunicazioni o da risorse di connettività allocate in Italia; in particolare poi per “assistenza tecnica richiesta per effettuare l’intercettazione delle competenti autorità nazionali” deve intendersi la richiesta finalizzata ad assicurare la prestazione di intercettazione, secondo le modalità definite dall’Autorità procedente, da effettuarsi su identità tecniche di rete che fanno accesso a reti di telecomunicazioni di gestori riferibili ad un altro Stato. In sostanza, non può essere ravvisata la necessità di“ assistenza tecnica richiesta per effettuare l’intercettazione delle competenti autorità nazionali” nel caso in cui l’utenza mobile oggetto dell’intercettazione sia riferibile ad un gestore telefonico che abbia stipulato accordi di roaming tali da assicurare in automatico il trasferimento delle comunicazioni sul territorio dello Stato nel quale l’atto deve essere eseguito. In sintesi, si deve rilevare: 1- l’insussistenza di problemi a livello esecutivo per un’utenza che fruisca della connettività diretta assicurata da un gestore italiano. 2- nel caso di utenza di un gestore italiano utilizzata ad es. in un altro Paese, all’atto della chiamata il cellulare si connette all stazione radio base più vicina (e quindi sita nel territorio estero). Il sistema della stazione riconosce il numero telefonico (caratterizzato dal prefisso +39) ed il numero IMSI che caratterizzano la chiamata; attraverso i meccanismi automatici di roaming tali dati vengono “dirottata” sul sistema nazionale. 3- nel caso di utenza di gestore estero che “si connette” una stazione radio base in Italia, non ci sono nuovamente problemi di esecuzione, in quanto la trasmissione dei dati avviene, almeno in parte, in Italia. 4- nel caso di utenza di gestore estero con chiamata che avviene all’estero ed è destinata all’estero, non sussiste in termini generali la possibilità tecnica di dare corso ad una intercettazione su comunicazione “collocata” almeno in parte sulla rete italiana.2 Nei casi 1,2,3 non si presenta la necessità di avvalersi della collaborazione “tecnica” di un altro Stato; nel caso 4 non si tratterebbe tanto di una necessità di avvalersi tecnicamente, quanto di procedere con richiesta di assistenza internazionale (di carattere generale o nell’ambito di una convenzione). 2 Peraltro,esistonocomunicazionitraStatiesterichetransitanodifatto-proprioinforzadiaccordi diroaming-sulterritorionazionale;larete,inquestosenso,nonpuòessereidentificataconiconfini politici degli Stati ; in tali casi è evidente che un’eventuale intercettazione potrebbe essere tecnicamente svolta operando direttamente sulla rete nazionale e quindi al di fuori dei casi di cui all’art. 30 della direttiva ( dovendosi però l’a.g. “confrontare” con tutti i problemi derivanti dall’applicazionedell’art.31dellastessa). 3 Ancora sul piano tecnico, si rileva infine che l’esecuzione delle intercettazioni telefoniche e/o dati dovrebbe avvenire in conformità agli standard di prestazione individuati dall’European Telecommunication Standard Institute (ETSI). In questo senso il considerando 33 della direttiva 2104 prevede: “ Gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'importanza di provvedere affinché possa essere fornita un'adeguata assistenza tecnica da parte di fornitori che gestiscono reti e servizi di telecomunicazioni pubblici nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di facilitare la cooperazione in base al presente strumento in relazione all'intercettazione legale di telecomunicazioni.” Vediamo ora la ricaduta in termini procedurali delle osservazioni tecniche sopra riportate.3 Nel caso in cui un’utenza mobile italiana sia utilizzata all’estero, ci troviamo al di fuori dell’ambito di una potenziale applicazione della direttiva così come della convenzione. Al riguardo, le indicazioni della S.C. sono plurime ed univoche: non rileva, al fine della individuazione della giurisdizione competente, il luogo dove sia in uso l’apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità dell’utenza, essendo quest’ultima soggetta alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l’ente gestore del servizio, con la conseguenza che non è necessario esperire una rogatoria internazionale se le operazioni di intercettazione di un’utenza mobile nazionale in uso all’estero possono essere svolte interamente nel territorio dello Stato (ex plurimiis, Sez. I, 16 ottobre 2002 n. 37774, CED 222406). In effetti, nel caso di intercettazione diretta di comunicazioni intercorrenti ( in entrambi i sensi) tra un’utenza italiana ed un’utenza estera non è configurabile alcuna violazione delle norme sulle rogatorie internazionali. Sul punto ancora la S.C. (Sez. VI, 3 dicembre 2007 n. 10051/2008 CED 239460) ha chiarito che in tali casi tutta l’attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta sul territorio italiano, senza che sia necessaria la tecnica dell’istradamento (inteso come convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un "nodo" posto in Italia) in quanto la captazione ha ad oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul territorio nazionale, per cui il contatto con un'utenza straniera è del tutto occasionale ed imprevedibile. E’ doveroso rilevare che le indicazioni della S.C. trovano perfetta rispondenza nel quadro tecnico sopra descritto. L’instradamento- tra l’altro- non deriva da un “ordine/disposizione” dell’autorità giudiziaria, ma avviene come fatto tecnico – conseguente agli accordi di roaming- a prescindere dalle “ esigenze” di giustizia. 3Sulletematicheinoggetto,ingeneraleE.Aprile,“Legittimitàdelleintercettazioniditelefonate dirette all’estero”, Cass. Pen, 2006, 1837; id. “ Nuovi strumenti e tecniche investigative nell’ambito UE.: intercettazioni all’estero, operazioni di polizia oltre frontiera, attività sotto copertura e videoconferenze con l’estero”, in atti incontro di studio CSM “ Cooperazione giudiziaria, mandato d’arresto europeo e strumenti di giustizia penale nell’Unione Europea: dallamutuaassistenzagiudiziariaalcomuneprogrammainvestigativo"-Roma,7-9luglio2008; id. “ Nuovi strumenti e tecniche investigative nell’ambito UE.: intercettazioni all’estero, operazionidipoliziaoltrefrontiera,attivitàsottocoperturaevideoconferenzeconl’estero”,in attiincontrodistudioCSM“Cooperazionegiudiziaria,mandatod’arrestoeuropeoestrumenti di giustizia penale nell’Unione Europea: dalla mutua assistenza giudiziaria al comune programma investigativo" - Roma, 7-9 luglio 2008 ; N. Ventura, “ Regole tecniche di intercettazionedicomunicazionitelefonicheconutentiesteri(notaaApp.Bari,29marzo2004, n1165/2003,D.aaltri)”inDir.Pen.eprocesso,2005,224 4 Resta casomai il dubbio sulla possibilità di utilizzare il termine instradamento laddove si prenda atto che- se avviene- esso prescinde dall’attività dell’a.g..4 Sul tema, la S.C. ha costantemente ammesso la legittimità dell’ instradamento, definita una “ tecnica legittima che comporta la destinazione a uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate "estere" provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa una apposita rogatoria internazionale, posto che l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato (Sez. VI, 3 dicembre 2007 n. 10051/2008, C.E.D. n. 239459) La legittimità di tale tecnica è dovuta all'estensione implicita del provvedimento autorizzativo a tutte le operazioni strumentali, e non comporta l'intercettazione illegale di chiamate concernenti utenze non sottoposte a indagine, e consiste in una semplice forma di attuazione del controllo, tanto che la sua utilizzazione non richiede indicazioni formali del pubblico ministero (Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 32924). Il dubbio sulla legittimità di tale tecnica può essere legittimo, ma deve essere superato. Apparentemente si pone un problema di “invasione“ da parte dell’ a.g. italiana dell’ambito territoriale della propria giurisdizione , che- in tale otticapotrebbe avvenire solo con gli strumenti di assistenza internazionale o in applicazione di convenzioni. Si tratta di una prospettiva che risente di una visione del mondo delle comunicazioni sostanzialmente superata. Non si tratta più di “monitorare” reti fisse, quanto confrontarsi con la realtà dei flussi informatici, che costituiscono la modalità generale mediante cui si realizzano anche le intercettazioni telefoniche ( sul punto v. Cass., S.U., 23 febbraio 2000 n. 6) Nel caso infine di intercettazioni tra utenze di gestori aventi sede in altri Stati, è tecnicamente- e quindi giuridicamente- indispensabile il ricorso all'assistenza giudiziaria o l’applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2014/41/UE; assistenza che potrà assumere la forme previste dalla disposizioni generale del c.p.p. ovvero quelle della direttiva, come recepita dallo schema di decreto legislativo, che vedremo infra. Per la S.C. è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero (Sez. VI, 12 dicembre 2014 n. 7634/2015 CED 262495) In effetti, è il transito esclusivo delle comunicazioni sul territorio straniero che giustifica la richiesta di assistenza giudiziaria a un altro Stato, senza che assuma rilievo l’ubicazione del server all’estero ( Sez. IV, 29 gennaio 2015 n. 9161, C.E.D. 262441). 3- Le disposizioni in tema di intercettazioni ( passivo): l’intercettazione con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana”. Anche la disciplina sulle intercettazioni è stata articolata su quadruplice ipotesi: attiva e passiva, con o senza la necessità di assistenza tecnica. L’ art. 30 è rubricato “ Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana”. 4SultemaF.Ruggieri,“Leintercettazioniper“istradamento”sulcanaleinternazionale:unmezzo di ricerca della prova illegittimo”, in CP, 2000, 1062-1071; M. Tiberi, “ L’instradamento delle telefonate straniere: una prassi discutibili ( nota a Sez. IV, 29 maggio 2002, n. 24351) “, in Cass. Pen., 2004, 959; A. Diddi, Il regime delle intercettazioni telefoniche per ≪instradamento≫, in Giust.pen.,2001,p.120. 5 La norma disciplina il caso in cui: - un’attività di intercettazione sia stata autorizzata da un’autorità competente di uno Stato membro - l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell'ordine di intercettazione viene utilizzato sul territorio italiano - sussiste la necessità per effettuare l’intercettazione l’assistenza tecnica delle competenti autorità nazionali. Un OEI può essere richieste in conformità a tali presupposti. I profili principali che sono stati affrontati e risolti riguardano in particolare l’individuazione della competenza territoriale, l’ergonomia procedurale esoprattutto- lo spazio di valutazione dell’a.g. italiana rispetto a quelle che sono indicate nella richiesta di OEI. Il primo aspetto ha per oggetto l’individuazione dell’ufficio di Procura, ossia Procuratore Distrettuale piuttosto che quello circondariale. Come precisato dall’art 7 dello schema di disegno legge (rubricato ”Autorità giudiziaria competente”) in termini generali l’OEI è trasmesso “al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale l’atto o gli atti debbono essere compiuti.” Inoltre “ Se si tratta di atti da compiere in diversi distretti, la competenza è determinata in base al luogo nel quale deve svolgersi l’atto per il quale è previsto l’intervento del giudice. Quando per gli atti è necessario l’intervento di giudici diversi la competenza è determinata, successivamente, in base al luogo in cui deve svolgersi il maggior numero di atti ovvero l’atto più urgente o più rilevante.” 5 Un’ indicazione ribadita in tema di intercettazioni e giustificata anche alla luce della presumibile delicatezza della richiesta in relazione alla tipologie di reato in corso di accertamento nonché alla necessità di coordinamento con indagini in corso sul territorio nazionale quantomeno a livello distrettuale e di garantire una risposta ottimali in termini di rapidità. In relazione poi all’individuazione del distretto competente, si è deciso di indicare, in analogia con altre soluzioni già affrontate per altri istituti: - il luogo di residenza, di domicilio o di dimora della persona sottoposta ad intercettazione. - ove il primo criterio non sia utilizzabile, il distretto nel quale, in base agli elementi comunicati dall’autorità di emissione, l’utenza è prevalentemente utilizzata - in estremo subordine il Procuratore della Repubblica di Roma. Indubbiamente il criterio del “prevalente utilizzo” non appare caratterizzato da un’assoluta univocità. Per altro, si deve ricordare che si tratta di un criterio applicabile a fronte dell’utilizzo di un’utenza mobile in uso a un soggetto fisicamente non “radicato” o addirittura non individuato o individuabile. Se la richiesta è comunque inoltrata all’a.g. italiana, ciò non potrà che dipendere da elementi verosimilmente documentali (es. tabulati di utenze estere) dai quali risulterà una correlazione tra l’utenza oggetto della richiesta e il territorio nazionale. Un dato, pertanto, sulla base del quale sarà possibile fornire una valutazione su base oggettiva. 5 Ai sensi del comma 5 di tale articolo, “Se l’autorità giudiziaria che riceve un OEI non è competente ai sensi dei commi precedenti lo trasmette all’autorità competente, informando l’autoritàdiemissioneattraversol’inviodell’appositomodulo.Inquestocasol’autoritàgiudiziaria allaqualeèstatotrasmessol’OEIneinformaasuavoltal’autoritàdiemissionemedianteinoltro delmodulodicuiall’allegatoBalladirettiva.” 6 Il punto che ha richiesto, sul tema, le riflessioni di maggiore momento ha avuto per oggetto l’individuazione degli elementi e criteri di valutazione da parte dell’a.g. rispetto alla richiesta di emissione di OEI. Le indicazioni della direttiva, richiamate nel testo del disegno di legge in relazione al contenuto della richiesta, non presentano particolari difficoltà ermeneutiche (in particolare: informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione; durata auspicata dell'intercettazione; sufficienti dati tecnici, elementi di identificazione dell'obiettivo, per assicurare che l'OEI possa essere eseguito). Si tratta, nondimeno, di un elenco incompleto rispetto ai presupposti del medesimo atto nell’ordinamento nazionale, con riguardo all’indicazione: della tipologia del quadro indiziario che può fondare l’attività di intercettazione. del grado d’incidenza – rispetto alla possibilità di utilizzo di differenti strumenti d’indagine – che deve essere rappresentato dall’intercettazione. La direttiva (art. 30 comma 4) si esprime nei seguenti termini: “ L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera l'atto di indagine richiesto utile al procedimento penale interessato.” Tale norma non delinea un filtro sulla possibilità di intercettare sintonico, almeno sul piano teleologico, ai principi di cui agli artt. 266 c.p.p., e non menziona in alcun modo il problema della valutazione degli “indizi” indispensabili, al contrario, nel sistema nazionale.6 Un’indicazione, quindi, che in astratto avrebbe potuto porsi in contrasto con il quadro di tutela disegnato dal legislatore nazionale. D’altro canto, replicare formalmente e integralmente le medesime formule utilizzate dal codice di procedura – con un richiamo espresso alla disciplina di cui agli artt. 266 ss. c.p.p., o a quella di cui all’art. 13 d.l. n. 152/1991, presupponendo la medesima tipologia di conoscenza e valutazione degli elementi - avrebbe potuto in qualche modo vanificare aprioristicamente la “spinta” d’integrazione funzionale all’efficienza espressa dalla direttiva, tradendone quindi lo spirito. Si è pertanto cercato di individuare formule in grado di conciliare le contrapposte esigenze; in particolare poi, per gli elementi storici posti a fondamento delle 6Sullatematicaingeneraledellavalutazionideipresuppostidelleintercettazioni,v.traglialtri BalducciS.,“LegaranzienelleintercettazionitraCostituzioneeleggeordinaria”GiuffrèMilano 2002; A. Camon, “Le intercettazioni nel processo penale”, Giuffré, Milano, 1996; A.Caputo, “ Quale riforma per la disciplina delle intercettazioni ?”, in Questione giustizia, 2006, 1207; R. D’ajello, “Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, in RPEc, 1990, 107-113; C. Di Martino – T. Procaccianti T. “ Le intercettazioni telefoniche”, CEDAM, Milano 2001; L. Fadalti, “Intercettazioni telefoniche ed ambientali: disciplina normativa ed orientamenti giurisprudenziali”,inArch.n.proc.pen.2004,477;F.Filippi,“L’intercettazionedicomunicazioni “, Giuffré , Milano, 1997; C. Gabrielli, “ Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Un problemacrucialeperlaciviltàel’efficienzadelprocessoeperlegaranziedeidiritti”,inCass. pen,2007,4860;V.Grevi,“Lanuovadisciplinadelleintercettazionitelefoniche”,Giuffré,Milano, 1979 G. Illuminati, “La disciplina processuale delle intercettazioni”, Giuffré, Milano, 1983; C. Marinelli,“Intercettazioniprocessualienuovimezzidiricercadellaprova”,Giappichelli,Torino 2007; V.Mirra, “Intercettazioni di comunicazioni nel processo penale tra garantismo e limiti procedurali”,Arch.Proc.Pen.,2007,3.SiaconsentitoinfinecitareC.Parodi,“Leintercettazioni. Profilioperativiegiurispudenziali”,Giappichelli,Torino2002 7 richieste, si deve prendere atto della necessità di una sostanziale “certificazione” da parte delle autorità emittenti della sussistenza degli elementi probatori. In concreto: non è pensabile, a fronte del testo di una direttiva che non contempla alcuna dizione in tema di “indizi” (né gravi né sufficienti) imporre alle autorità straniere di “avventurarsi” in valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilmente estranee alle abitudini e alla cultura dello Stato richiedente. Al contrario, chiedendo di precisare la “ specifica rilevanza e utilità dell’attività di intercettazione“ e di indicare “gli elementi probatori sulla base dei quali l’autorità straniera ha ritenuto sussistente l’ipotesi di reato” si pone l’autorità giudiziaria nazionale nella sostanziale condizione di riproporre gli stessi schemi di valutazione che normalmente applica senza essere vincolate alle formule del codice. E invero, non foss’altro che per una questione di tempi, non è pensabile che l’a.g. italiana possa e debba esaminare integralmente e direttamente gli elementi in fatto posti a fondamento delle richieste. Sul piano probatorio, l’ “indicazione“ degli elementi probatori non può pertanto che essere considerata una sorta di autocertificazione dell’esistenza degli elementi probatori da parte dello Stato richiedente; ferma restando la possibilità di richiede specifiche “ integrazioni” (ove per esempio si assuma sussistente una prova scarsamente verosimile), il sistema della direttiva non può che fondarsi su un atto di reciproca “fiducia” tra gli Stati; se uno Stato dichiarerà l’esistenza di prova inesistenti o totalmente differenti da come sono state presentate andrà incontro ad una responsabilità “ politica”, mentre l’a.g. potrà - fino a prova contraria- fondare il proprio giudizio basandosi su un quadro “ attestato” dall’autorità richiedente. Ad analoghe conclusioni si deve giungere sul secondo aspetto, ossia sulla richiesta di “precisare la specifica rilevanza e utilità dell’attività di intercettazione”, formula ben più pregnante e sintonica al sistema nazionale dei generici “ motivi di utilità” indicati dalla direttiva e nondimeno non rapportata espressamente ai parametri di cui agli artt. 266 ss. c.p.p.. Anche in questo caso, si è trattato tuttavia di non “vincolare” l’autorità emittente a formule quali “assoluta indispensabilità” ovvero “ necessità”. L’autorità richiedente dovrà pertanto esporre la rilevanza e utilità dell’atto di intercettazione; sarà poi l’a.g. italiana – tenuto conto del titolo di reato e del quadro indiziario descritto- a verificare sul piano logico la correttezza della prospettazione contenuta nella richiesta. La duplice indicazione- rilevanza e utilità- dovrebbe sottolineare il fatto che la “rilevanza” comporta un giudizio astratto sulla attività richiesta , mentre l’”utilità” impone una valutazione, seppur prognostica, sulla significatività in concreto della stessa. L’ultimo profilo che ha richiesto una valutazione di non semplice risoluzione ha avuto per oggetto la relazione tra Procura della Repubblica e organo giudicante: se, quindi, la richiesta debba essere destinata al G.I.P. e quindi, in caso di accoglimento, trasmessa al P.M. per l’esecuzione ovvero se destinatario della richiesta debba essere l’ufficio di Procura. Si è optato per questa seconda possibilità, nell’intendimento di riproporre la dialettica procedimentale del sistema italiano, che vede la richiesta di intercettazioni come atto del quale il P.M. prima formula la richiesta e che quindi, in caso di accoglimento, ne cura l’esecuzione. 8 Per altro, il Procuratore della Repubblica non può essere considerato un mero tramite tra l’autorità richiedente e il G.i.p. ed è pertanto chiamato a un vaglio di ammissibilità della richiesta; la trasmissione al G.i.p. è, in effetti, disposta da tale organo “ove ritenga che non sussistono motivi di rifiuto”; prima di tale valutazione, il Procuratore distrettuale potrà/dovrà chiedere alla autorità emittente precisazioni ed integrazioni sugli elementi sui quali la richiesta è fondata. A sua volta, il G.i.p. non potrà dare corso alla richiesta, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 10, qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo, sulla base pertanto della qualificazione giuridica del fatto. Il G.I.P., inoltre, potrà subordinare la propria decisione di dare corso alla richiesta alle condizioni applicabili in un caso interno analogo. Nel caso di accoglimento della richiesta, il G.I.P. trasmetterà gli atti al P.M. per l’esecuzione; in sintonia a quanto indicato dalla direttiva, l’attività potrà essere eseguita trasmettendo le telecomunicazioni immediatamente allo Stato di emissione ovvero intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione. Una scelta operativa che potrà essere decisa sulla base di consultazioni tra P.M. e l'autorità di emissione. Anche in questo caso, nella richiesta o comunque durante la fase di esecuzione, l'autorità di emissione potrà altresì richiedere, ove ve ne sia particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l’accordo con l’autorità di esecuzione. Le indicazioni generali della direttiva sono state poi integrate dalla disciplina delle ipotesi di urgenza, non menzionata dalla direttiva stessa ma contemplate dal codice di rito. A fronte quindi di un’urgenza espressamente indicata in sede di richiesta (segnatamente occorre la sussistenza di un “ fondato motivo per ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini “), l’intercettazione nelle forme sopra indicate può essere disposta dal P.M. con decreto motivato. Sulla valutazione degli elementi sui quali il P.M. potrà valutare il “ grave pregiudizio”, si rinvia a quanto precisato sopra: è evidente che si tratta di una delibazione “astratta” a fronte della “ certificazione” di uno specifico quadro probatorio prospettato dall’ufficio che ha inoltrato la domanda. Il provvedimento dovrà essere trasmesso al G.I.P. per la convalida – che dovrà intervenire con decreto motivato- entro quarantotto ore. E’ stato previsto un richiamo generale alle disposizioni di cui all’art. 267 c.p.p. Infine, con riguardo ai costi per lo svolgimento dell’attività sono state riprese integralmente le indicazioni della direttiva; gli stessi devono pertanto essere sostenuti dall’autorità giudiziaria di esecuzione, ad eccezione dei costi legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato richiedente. 4- La notifica all’autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato ( passivo). L’art. 31 ( rubricato “ Notifica all’autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato”) ha fornito attuazione all’art. 31 della direttiva. Una disciplina applicabile laddove: 9 - l’attività di intercettazione sia stata autorizzata da un’autorità competente di uno Stato membro - l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell'ordine di intercettazione sia utilizzato sul territorio italiano - non sia richiesta per effettuare l’intercettazione l’assistenza tecnica delle competenti autorità nazionali. La dizione “indirizzo di comunicazione “ è tale da ricomprendere non soltanto gli identificativi di un’utenza (numero, IMEI) quanto anche l’account in caso di intercettazione telematica. Il destinatario della notifica è stato individuato in primo luogo Procuratore distrettuale nel cui distretto ha residenza, domicilio o dimora la persona sottoposta a intercettazione. Ove tale criterio non sia applicabile, nel Procuratore distrettuale di Roma. La scelta del Procuratore distrettuale- anche in questo caso in sintonia con i criteri generali dell’art 7 in tema di competenza- deve ritenersi altresì giustificata dall’ esigenza di semplificazione di individuazione dell’ufficio destinatario della richiesta e della altrettanto pressante esigenza di celere interlocuzione con il G.i.p. – stante l’urgenza di provvedere, delineata dalla stessa direttiva. Sui tempi della notificazione è stato formulato un integrale richiamo alle indicazioni della direttiva. Notificazione che dovrà pertanto avvenire: - prima dell’intercettazione, qualora l’autorità competente dello Stato richiedente sappia, al momento di ordinare l’intercettazione, che la persona soggetta a intercettazione si trova o si troverà sul territorio italiano. - durante l’intercettazione o a intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona soggetta a intercettazione si trova o si trovava, durante l’intercettazione, sul territorio italiano. In relazione poi alla necessità d’indicazione della specifica rilevanza e utilità dell’attività di intercettazione, ai compiti del P.M. ed al rapporto con il G.I.P. si rinvia a quanto precisato nell’art. 30. Si segnala che non si è ritenuto un richiamo espresso all’indicazione degli elementi probatori sulla base dei quali l’autorità straniera ha ritenuto sussistente l’ipotesi di reato. Richiamo, nondimeno, che sul piano logico-sistematico dovrebbe ritenersi comunque sussistente. Il G.I.P., nel valutare la richiesta, tiene conto dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di ordine generale. Qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo, può, senza ritardo e al più tardi entro 96 ore dalla ricezione degli atti, notificare all'autorità competente dello Stato membro di intercettazione che: - l'intercettazione non può essere effettuata o che si deve porre fine alla medesima; - se necessario, che gli eventuali risultati dell'intercettazione già ottenuti mentre la persona soggetta a intercettazione si trovava sul territorio nazionale non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni specificate. 5- I dati storici delle telecomunicazioni (passivo). In termini generali, occorre ricordare che rispetto al testo della direttiva è stato indispensabile prevedere disposizioni autonome e specifiche, a fianco di quelle relative alle intercettazione di comunicazioni, per l’acquisizione dei dati “esterni” 10 alle comunicazioni. Disposizioni che nel testo della direttiva non sono direttamente contemplate, anche se il considerando 30 della direttiva 2014 prevede: Le possibilità di cooperare conformemente alla presente direttiva in materia di intercettazione delle telecomunicazioni non dovrebbero essere limitate al contenuto delle telecomunicazioni, ma dovrebbero anche riguardare la raccolta di dati relativi al traffico e all'ubicazione associate a tali telecomunicazioni, in modo che le autorità competenti possano emettere un OEI inteso a ottenere dati meno intrusivi sulle telecomunicazioni. Un OEI volto a ottenere dati storici relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni dovrebbe rientrare nel regime generale applicabile all'esecuzione dell'OEI e può essere considerato, a seconda del diritto dello Stato di esecuzione, un atto di indagine coercitivo. Questi ultimi si identificano con i dati c.d. esteriori delle comunicazioni, utili per rintracciare ed identificare la fonte o la destinazione di una comunicazione, per determinarne la data, l’ora e la durata, per stabilirne le modalità e per individuare l’ubicazione delle apparecchiature utilizzate, come precisa l’art. 2 della Direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati di traffico. Categorie che hanno in comune, pur con forme e intensità differenti, il fatto di potere determinare un significativo pregiudizio per il bene “riservatezza” riconosciuto dalle carte costituzionali così come dell’art. 7 della Carta di Nizza e dell’art. 8 CEDU. Nello specifico, sul tema sono stati previsti due articoli; nel capo III l’art. 32 (rubricato “Richieste di dati storici di telecomunicazioni); con tale disposizione si prevede la possibilità la richiesta di OEI sia finalizzato ad ottenere dati storici relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni, quali tabulati e file di log. La richiesta deve indicare i dati necessari ad individuare: - l’utenza o l’account - i dati del titolare dell’utenza- se a conoscenza dell’autorità richiedente - il titolo di reato del procedimento - ove possibile i dati del gestore. Il Procuratore della Repubblica può subordinare l’accoglimento della richiesta alle condizioni applicabili in un caso interno analogo. Anche su questo aspetto si è reso necessaria l’integrazione delle disposizioni della direttiva con l’individuazione di criteri sulla competenza territoriale. E’ stato necessario prevedere un’articolazione su più punti. In prima ipotesi è stato individuato il Procuratore distrettuale, del luogo ove la persona fisica o giuridica titolare dell’utenza o dell’account ha la residenza, il domicilio o la dimora. In caso di utenza fissa, del luogo ove è installata. In estremo subordine ( nel caso ad es. di gestori stranieri o di soggetti non identificati o di persone giuridiche con sede all’estero) viene individuata la competenza residuale del Procuratore distrettuale di Roma. 6- Le procedure attive Il TITOLO III ( Procedura attiva), al Capo II ( Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine) fornisce le indicazioni speculari, sul versante attivo, rispetto a quelli del Capo III del Titolo I. L’art. 48 ( rubricato “Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni dell’autorità giudiziaria italiana con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro”) disciplina la situazione speculare a quella dell’art. 30, nella quale può trovarsi l’a.g. italiana ove si 11 presenti la necessità di procedere a intercettazioni di telecomunicazioni in uno Stato membro la cui assistenza tecnica sia necessaria Un’intercettazione, quindi, che in nessun modo potrà essere effettuata “approfittando”- legittimamente - del fatto che almeno in parte e in forza di accordi di roaming la chiamata ( o la comunicazione telematica) transiti dalla rete nazionale. A fronte di tale situazione è stata, pertanto, prevista la possibilità per il Procuratore della Repubblica, ottenuta l’autorizzazione del G.I.P., di inoltrare una richiesta di OEI allo Stato di esecuzione. Non sono state individuate ragioni per derogare allo schema generale in materia di intercettazioni. Sarà pertanto sempre il G.I.P. a verificare i presupposti della richiesta, in base alla disciplina di cui agli artt. 266 ss. c.p.p. e quindi – eventualmente - a respingere la richiesta in assenza di tali presupposti. Il Procuratore della Repubblica dovrà, pur tuttavia, integrare la richiesta formulata sulla base dell’autorizzazione con l’indicazione nella richiesta di OEI dei motivi per cui considera l’atto d’indagine utile al procedimento penale e delle informazioni necessarie all’identificazione della persona sottoposta all’intercettazione, nonché della durata delle operazioni ed ogni ulteriore elemento utile all’esecuzione della richiesta. Un’indicazione che non dovrebbe rivelarsi problematica, poiché la disciplina nazionale al riguardo appare certamente più completa e “ricca” di garanzie rispetto allo schema genericamente rilevabile dalla direttiva. Analogamente a quanto previsto dall’art. 30, anche in questo caso – sulla falsariga delle indicazioni della direttiva – la richiesta può altresì contenere l’indicazione sulla necessità che l’intercettazione debba essere eseguita con trasmissione immediata delle telecomunicazioni all’autorità giudiziaria italiana ovvero intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni alla autorità giudiziaria italiana. Attività in funzione delle quali è prevista la possibilità di un’interlocuzione tra il Procuratore della Repubblica, in caso di accoglimento, con l’autorità di esecuzione. Tale interlocuzione che è stata demandata direttamente al P.M. e non al G.i.p., atteso che anche per le intercettazioni “ nazionali” ex art. 266 c.p.p. la fase esecutiva- anche per ragioni di rapidità di valutazione - è indicata in capo all’organo dell’accusa. Ancora in assoluta sintonia con le indicazioni della direttiva, è stato previsto che la richiesta (anche nel corso dell’esecuzione dell’attività) possa altresì riguardare, se ve n’è particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo con l'autorità di esecuzione. E’ altamente verosimile che il maggiore “impatto” sulla realtà operativa pregressa rispetto al recepimento della direttiva potrà essere rappresentato dalla disciplina dell’art. 49, rubricato“Notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione”. Come nel caso dell’art. 31, è stabilito l’obbligo per il P.M. di procedere alla notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l’indirizzo di comunicazione si trova (laddove l'indirizzo di comunicazione di una persona soggetta a intercettazione sia utilizzato nel territorio di un altro Stato membro la cui assistenza tecnica non è necessaria) in due casi. In primo luogo, prima dell'intercettazione, qualora sia a conoscenza, al momento di autorizzare l'intercettazione stessa, del fatto che l’indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione si trova o si troverà sul territorio di altro Stato membro. 12 Inoltre, durante l'intercettazione o a intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che l’indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione si trova, o si trovava durante l'intercettazione, sul territorio di altro Stato membro. Non si è ritenuto di modificare in alcun modo le espressioni utilizzate dal legislatore europeo, pur nella consapevolezza che, nella seconda ipotesi riportata- potrebbero sorgere problematiche di non poco momento sul concetto di “conoscenza del fatto” e di conseguente immediato obbligo di procedere alla notifica. Si tratta indubbiamente di un (seppure doveroso) “appesantimento” dell’attività in generale di esecuzione delle intercettazioni, che imporra un differente approccio alla lettura e valutazione degli atti- da parte della p.g. così come del P.M.- specie con riguardo alle conoscenze “ sopravvenute”. La norma non lascia spazio a particolari dubbi sulle conseguenze delle inosservanze delle disposizioni nella medesima contenute: “ i risultati dell'intercettazione eventualmente già ottenuti mentre la persona soggetta a intercettazione si trovava sul territorio dello Stato notificato non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni specificate dalle autorità di quest’ultimo.” Inutilizzabilità espressa, dunque, con tutte le conseguenze che la stessa comporta nel sistema nazionale. Infine, l’art. 49 (rubricato “Richieste di dati storici su telecomunicazioni”) è stata sinteticamente disciplinata la possibilità per il Procuratore della Repubblica di inoltrare all’autorità competente dello Stato di esecuzione un OEI per ottenere i dati storici relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni – quali tabulati e file di log. La richiesta, trattandosi di provvedimento motivato- deve indicare i dati necessari a individuare l’utenza o l’account, i dati del titolare dell’utenza - se a conoscenza dell’autorità richiedente, il titolo di reato del procedimento, e, ove possibile, i dati del gestore. 13