Copyright© Esselibri SpA

Transcript

Copyright© Esselibri SpA
.
A
S.
p.
6.
Cessione di quote in situazioni
particolari: crediti del socio, pegno e
usufrutto
i
Luciano De Angelis - Christina Feriozzi
Cessione della quota in presenza di finanziamento soci
br
6.1
a) Premessa
C
op
yr
ig
ht
©
Es
se
li
Nelle società a responsabilità limitata, capita spesso che i soci, invece di
ricorrere a finanziamenti bancari o a conferimenti in conto capitale o
finalizzati ad aumenti di capitale (o in futuro aumento di capitali cioè
conferimenti c.d. targati), provvedano in proprio a finanziare la società.
Tali finanziamenti possono essere di due tipologie:
1) finanziamento soci fruttifero: si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive disciplinato dalla normativa propria del mutuo. A
fronte della consegna di una somma di denaro, la società assume
l’obbligo di restituire la somma pattuita e di versare periodicamente al socio un interesse;
2) finanziamento soci infruttifero: in questo caso, fermo restando
quanto affermato in merito al contratto di mutuo, la società pur
assumendo l’obbligo di restituzione del prestito non sarà chiamata
a pagare alcun interesse per la remunerazione del finanziamento.
Tali finanziamenti da un lato costituiscono una valida alternativa ai
finanziamenti bancari quando gli stessi risultassero troppo onerosi,
quando le garanzie richieste non fossero accettabili per i soci, quando
il rating creditizio risultasse troppo basso o l’indebitamento troppo
alto per accedere al canale bancario e dall’altro potrebbero garantire
ai soci una remunerazione certa non legata ai risultati della società.
Nel caso di finanziamenti infruttiferi, inoltre, la società potrebbe
godere di un aiuto gratuito dai soci assolutamente prezioso nei casi di
tensioni finanziarie o situazioni di crisi.
Di contro, va ricordato che, a seguito della riforma del diritto societario, l’art. 2467 c.c. nel caso di finanziamenti concessi dai soci alla
società ….“in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di
attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’in-
.
A
p.
PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI
䉴
䉴
PER LA SOCIETÀ RIMANE
QUALE DEBITO VERSO TERSI
op
yr
ig
RESTITUITO
DALLA SOCIETÀ
AL SOCIO USCENTE
IL CREDITO DEL SOCIO
䉴
ht
©
Es
se
li
br
i
S.
debitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione
nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” il rimborso
del finanziamento ai soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e “…se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.
Va ricordato a riguardo, che, secondo il Tribunale di Milano: “La
“postergazione” del credito vantato dal socio finanziatore, in deroga
alla par condicio fra tutti i creditori, ha validità solo se esiste una
condizione di debolezza economica della società finanziata, anche se
solo transitoria e gli squilibri ritenuti occasionali, ma tali da rendere
improcrastinabile il reperimento di nuovi fondi o di nuovi conferimenti. Nel caso in cui la società non si trovi in una situazione di
liquidazione ordinaria o concorsuale ma nel pieno della sua attività
imprenditoriale, il credito del socio, scaturente da finanziamenti effettuati a favore della società, dovrà essere soddisfatto senza alcuna
dilazione alla scadenza. Sono dovuti gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo”1 . Il problema che può presentarsi al momento del trasferimento della quota è quello attinente al finanziamento prestato
dal socio alla società, ancora in essere all’atto del trasferimento.
A riguardo, infatti, logica vorrebbe che la società rimborsasse il “socio creditore” anteriormente all’atto di cessione della quota in modo
da chiudere la partita relativa al “debito verso soci”. Tale possibilità,
tuttavia, viene meno in determinate circostanze per varie ragioni (non
ultima la difficoltà finanziaria momentanea della società di rimborsare il debito) e quindi nasce il problema di come regolare contrattualmente i subentri nei crediti da finanziamento inerenti gli ex soci.
C
1 Cassazione, Sezione civile Sentenza 17-5-2006, n. 5724.
142
CEDUTO DAL VENDITORE
DELLA QUOTA
AL NUOVO SOCIO
.
A
6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO
p.
b) La cessione del credito del socio
se
li
br
i
S.
Fra vecchio e nuovo socio può allora porsi in essere un contratto di
“cessione del credito”. Disciplinato dall’art. 1260 e segg. c.c., è il
negozio attraverso il quale il creditore (cedente, nella fattispecie il
socio uscente) trasferisce il proprio credito verso il debitore (ceduto,
nel caso in commento la società) a un terzo (cessionario, il nuovo
socio). Il trasferimento, di norma (ma non necessariamente), avviene
a titolo oneroso e non necessita del consenso del debitore ceduto. Ai
sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata. La
cessione del credito è inopponibile alla società fino a che non sia stata
notificata alla stessa o questa l’abbia espressamente accettata.
La cessione del credito può avvenire senza alcun intervento notarile
ed è sottoposta ad imposta di registro dello 0,5%.
RESTA UN DEBITO
NEI CONFRONTI DI TERZI
䉴
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
EX ART. 2467
©
VIENE CEDUTO
AL NUOVO SOCIO
Es
IL CREDITO DEL SOCIO
C
op
yr
ig
ht
Ciò premesso, si pone il problema della posizione del cessionario, nuovo
socio, nei confronti della società. In altri termini, nel momento in cui
sussiste il subentro, il cessionario deve o meno considerarsi sottoposto ai rischi di postergazione ex art. 2467 c.c.?
Si ritiene che se la cessione avviene allo scopo di eludere la disposizione di cui all’art. 2467 c.c., difficilmente il nuovo socio potrà ritenersi estraneo alla postergazione prevista dal codice. Diversamente, cioè,
se la cessione del credito avviene in una situazione gestionale sostanziamente priva di tensioni finanziarie che, magari, si producono solo
a distanza di qualche anno dalla cessione, è lecito supporre che tale
credito acquisito dal nuovo socio in un momento successivo dalla concessione non vada assoggettato né a postergazione né a revocatoria
se il fallimento interviene nell’anno successivo alla restituzione.
143
.
A
p.
PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI
br
i
S.
Potrebbe, infine, verificarsi che il finanziamento sia concesso alla
società da un soggetto terzo che solo successivamente – magari in
seguito alla difficoltà della società di restituire lo stesso o per altre
ragioni attinenti alla crescita industriale della società – diventi socio.
Ove ciò accada, secondo Assonime, il prestito concesso da un terzo
divenuto socio in un momento successivo non costituisce ipotesi di
finanziamento anomalo ai sensi dell’art. 2467 c.c. e quindi non sarà
mai da assoggettare a postergazione2.
c) Il credito nei confronti del terzo
6.2
ht
©
Es
se
li
Da ultimo, può accadere che il credito vantato dal socio uscente nei
confronti della società non venga né estinto dalla società, né ceduto
dal vecchio al nuovo socio. In tale circostanza, si avrà una sorta di
“trasformazione” del credito che da debito della società nei confronti
del socio diventa un debito nei confronti terzo.
I più ritengono che ove tale “trasformazione” non avvenga in “frode
ai creditori”, ossia con l’intenzionalità al momento della cessione della
quota di sovvertire le regole di cui all’art. 2467 c.c., il trascorrere del
tempo non possa che consolidare la novellata natura del credito, che
da postergato andrà a connaturare un credito di terzi non solo non
attratto nella sfera della postergazione dell’art. 2467 c.c., e della revocatoria, se restituito nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, ma di fatto, “tutelato” proprio a seguito delle disposizioni di
cui all’art. 2467 c.c. che, va ricordato, specificamente nella tutela dei
creditori terzi trova la sua ragion d’essere.
Pegno ed usufrutto su quota
op
yr
ig
Secondo il novellato art. 2471-bis c.c., anche le partecipazioni in srl
possono formare oggetto di pegno e usufrutto. Tale possibilità è
tuttavia condizionata dal fatto che la facoltà non sia espressamente
vietata dall’atto costitutivo e a patto che tali partecipazioni siano
liberamente trasferibili. A riguardo, l’articolo in parola dispone che,
nelle società a responsabilità limitata, valgono le stesse regole che
l’art. 2352 c.c. prevede per le società per azioni, con l’unica eccezione che la partecipazione non risulti liberamente trasferibile (in pre-
C
2 Assonime circolare n. 40 del 17 luglio 2007.
144
.
A
p.
6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO
se
li
br
i
S.
senza, cioè, di clausole limitative o ostative della circolazione della
partecipazione).
a) Il Pegno: è un diritto reale di garanzia su un bene mobile altrui
che si risolve in un vincolo di indisponibilità del medesimo. La titolarità della quota, così come il diritto di opzione e gli obblighi di
versamenti sulle quote, rimangono al socio debitore mentre l’esercizio del diritto di voto, salvo convenzione contraria, spettano al creditore pignoratizio. Il pegno sulla partecipazione dovrà essere costituito nel rispetto del codice civile per il pegno di diritti diversi dai
crediti, ai sensi dell’art. 2806 c.c. Da ciò consegue che ai fini della
costituzione in pegno si dovranno osservare le modalità previste dagli
artt. 2469 e 2470 c.c. relativi al trasferimento delle partecipazioni,
con deposito presso il registro delle imprese di copia dell’atto di pegno e con la trascrizione del pegno nel libro soci, necessaria per rendere opponibile alla società l’esistenza del pegno sulla partecipazione.
Diritti patrimoniali ed amministrativi sulla quota in pegno
yr
ig
ht
©
Es
a) Il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio, salva convenzione contraria;
b) Il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale a pagamento spetta al socio
e le nuove partecipazioni sono a lui attribuite in piena proprietà. Anche in questo caso
solo qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento
delle somme necessarie ad esercitare il diritto di opzione e gli altri soci non si offrano
di acquistarlo, questo dovrà essere alienato per conto del socio a mezzo banca o intermediario abilitato alla negoziazione sui mercati regolamentati;
c) Nel caso di aumento gratuito di capitale il pegno si estende automaticamente alle nuove
partecipazioni;
d) Qualora siano richiesti versamenti sulle partecipazioni, il socio deve provvedere al
versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le partecipazioni e qualora gli altri soci si
offrano di acquistarle queste devono essere alienate per suo conto a mezzo banca od
intermediario od intermediario autorizzato alla negoziazione sui mercati regolamentati;
e) Al creditore pignoratizio spetteranno anche i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione, ed in particolare il diritto agli utili ed il diritto alla somma rappresentativa del
valore della quota, a prescindere dalla situazione in cui tale somma venga liquidata.
f) Gli altri diritti sociali di tipo amministrativo spettano invece sia al socio sia al creditore
pignoratizio, salva diretta convenzione.
C
op
b) L’usufrutto è un diritto reale di godimento su bene altrui, mobile
o immobile che sia. Valgono le considerazioni fatte per il pegno salvo
per la disciplina dei versamenti sulle quota ove il richiamato art.
145
.
A
p.
PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI
S.
2352, comma 4 c.c., prevede che sia l’usufruttuario a dover provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al temine dell’usufrutto. Anche per la costituzione del diritto di usufrutto sono
necessarie le forme richieste per il trasferimento delle partecipazioni,
ai sensi dell’art. 2470 c.c.
I diritti patrimoniali ed amministrativi della partecipazione data in usufrutto
4
5
i
©
6
Es
3
se
li
2
Il diritto di voto, salvo convenzione contraria (eventualmente finalizzata anche alla sospensione del diritto di voto) spetta all’usufruttuario,
In caso di aumento di capitale se la partecipazione attribuisce un diritto di opzione,
questo spetterà al socio in relazione alle quote sottoscritte. Tuttavia, qualora questi non
provveda al versamento delle somme necessarie almeno 3 giorni prima della scadenza
del termine e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo dovrà essere
alienato per suo conto a mezzo di banca o intermediario autorizzato alla negoziazione
nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale le nuove partecipazioni vengono attribuite solo in nuda proprietà
Se sono richiesti versamenti sulle partecipazioni ad essi dovrà provvedere l’usufruttuario,
salvo il diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto.
All’usufruttuario spetteranno anche i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione, ed
in particolare, il diritto agli utili ed il diritto alla somma rappresentativa del valore della
quota, a prescindere dalla situazione in cui tale somma venga liquidata.
Gli altri diritti amministrativi spettano sia al socio che al creditore pignoratizio (usufruttuario), salvo che dal titolo non risulti diversamente.
br
1
C
op
yr
ig
ht
Da evidenziare che, per il notariato di Milano, come per quello del
Triveneto, sono legittime le clausole dell’atto costitutivo che vietino
la costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di srl e clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di
pegno su partecipazioni di srl. Attraverso la costituzione del pegno e
dell’usufrutto su partecipazione si verifica, infatti, il trasferimento ad
un terzo estraneo dei diritti di tipo amministrativo spettanti al titolare della partecipazione che sono caratterizzanti l’intervento del socio
nella vita sociale. Tali clausole, atte a preservare le quote da pegno
o usufrutto, sono quindi finalizzate ad un interesse oggettivamente
tutelato dalla norma e cioè la stabilità del gruppo dei soci che in tal
modo viene protetta da ingerenze esterne indesiderate dalla struttura sociale.
Ci si deve chiedere, inoltre se clausole di questo tipo legittimino, o
meno, per il socio il diritto di recesso ad-nutum. A riguardo, nono146
.
A
p.
6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO
br
i
S.
stante il Notariato del Triveneto, ritenga che ai limiti previsti nell’atto costitutivo in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le
quote, si applichi la disciplina dei limiti alla circolazione delle quote
stesse, compreso il diritto di recesso, siamo dell’opinione che, anche
in presenza di clausole che vietino il diritto di iscrivere pegno o usufrutto su quote, il diritto di recesso invece non spetti. Ciò in quanto
l’interesse del socio protetto attraverso il recesso e cioè quello di non
rimanere prigioniero della propria partecipazione e quindi bloccato in
società, non viene leso dall’apposizione di simili clausole, che non
impediscono certo il diritto di exit dalla compagine sociale. In senso
conforme, peraltro dispone la massima n. 33 del notariato di Milano.
se
Art. 2471-bis, c.c.
li
PEGNO ED USUFRUTTO DI QUOTE
Le partecipazioni in srl dei soci possono formare oggetto di pegno e usufrutto.
6.3
Es
A patto che:
1. la procedura non sia vietata dall’atto costitutivo;
2. tali partecipazioni siano liberamente trasferibili.
Il trasferimento di quote gravate da diritti reali
op
yr
ig
ht
©
Un’ulteriore questione, che in questi ultimi anni ha interessato operatori ed interpreti attiene alla trasferibilità, attraverso il meccanismo della firma digitale di quote di srl gravate da pegno ed usufrutto.
In un primo momento, la prassi intervenuta sull’argomento ha considerato tali iscrizioni sostanzialmente riferite all’art. 2470 c.c. e quindi
estranea agli istituti dell’art. 2471-bis c.c., ed ha, pertanto, ritenuto
esclusi detti atti dalle nuove possibilità operative3 . Una posizione meno
“ostruzionistica” ma più “attendista” sul tema è stata successivamente assunta da Unioncamere che nella propria circolare del 22 settembre 2008, ha evidenziato come nella fase iniziale sia opportuno che i
dottori commercialisti chiedano al registro delle imprese “..solo atti
di trasferimento della piena proprietà, ritenendo utile effettuare ulteriori riflessioni sull’eventuale applicazione della norma ad altre
C
3 In tal senso, nella prassi la nota operativa emanata dalla Camera di commercio di Brescia del
27 agosto 2008.
147
.
A
PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI
6.4
Es
se
li
br
i
S.
p.
fattispecie”4. La dottrina successivamente intervenuta, tuttavia, ha
assunto una posizione permissiva in merito a tali trasferimenti attraverso la procedura della firma digitale.
A riguardo è stato, ad esempio, semplicemente ma lucidamente osservato come “risulta difficile comprendere perché mai usufrutto e
pegno, che sono “diritti reali minori” rispetto alla piena proprietà (e
che per di più hanno una sicura minore rilevanza anche sotto il
profilo delle esigenze di ordine pubblico che hanno condotto all’attuale formulazione dell’art. 2470 c.c.), debbano essere considerati di
rilevanza diversa o addirittura maggiore allorquando si tratti di
verificare le forme e le procedure con cui possono essere redatti e
pubblicati”5 .
Della stessa Opinione, peraltro, il Consiglio Nazionale dei dottori
commercialisti attraverso una specifica circolare dell’ottobre 2008, in
cui si legge: “Si ritiene che la costituzione di usufrutto e pegno su
quote debba rispettare le formalità previste dall’art. 2470 c.c. e, dunque, possa essere assoggettata alla nuova procedura di cui alla legge
n. 133/2008”6.
L’espropriazione e il sequestro
©
Il diritto all’espropriazione è riconosciuto ai creditori particolari del
socio per debiti dallo stesso contratti. Nell’espropriazione forzata sulle
quote di srl l’oggetto non è la quota, come misura del conferimento,
C
op
yr
ig
ht
4 Circolare Unioncamere 22 settembre 2008, prot. n. 14288. A riguardo, è opportuno evidenziare come, con nota n. 2656 del 4 dicembre 2008 la Camera di commercio di Padova abbia
evidenziato che le Camere di Commercio del Triveneto hanno sospeso il ricevimento in deposito
degli atti di trasferimento di diritti reali su quote di srl (con esclusione di quella di Verona). In
attesa di un chiarimento chiesto ad Unioncamere i dottori e ragionieri commercialisti non possono
quindi depositare nelle Camere di Commercio del Triveneto atti aventi a riguardo la costituzione
di pegno e usufrutto su quote, la costituzione di fondi patrimoniali su quote. Inoltre non sono
accettati anche gli atti di trasferimento nei quali in luogo della persona fisica proprietaria della
quota da trasferire intervenga un suo procuratore, né gli atti in cui interviene il procuratore
dell’acquirente persona fisica.
5 In tal senso, sulla base anche di una serie di ulteriori motivazioni si veda V. Donativi, in “Il
trasferimento delle quote di srl con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative”, in Le
società , 2009, pag. 410 e segg. Secondo l’illustre autore, peraltro l’art. 36, comma 1 bis, (della
legge n. 13372008) è applicabile anche nelle ipotesi come quella del trasferimento della proprietà di quota… “effettuato ai fini della “liquidazione” della quota di socio receduto o escluso
ex artt. 2473 e 2473 bis c.c.; del trasferimento della proprietà di una quota in cui il dante causa
è titolare di “diritti particolari” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2468, comma 3, c.c.; del
trasferimento effettuato in sede di intestazione fiduciaria o di reintestazione al fiduciante”.
6 Circ. n. 6/IR del 22 ottobre 2008 integralmente riportata in appendice.
148
.
A
p.
6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO
C
op
yr
ig
ht
©
Es
se
li
br
i
S.
ma il valore che ne risulterà mediante la vendita e quindi non è applicabile il procedimento di esecuzione forzata per la consegna di beni
mobili. Il procedimento di espropriazione ha inizio con l’atto di pignoramento, che dovrà essere notificato, dall’ufficiale giudiziario, alla
società e al debitore. L’atto di pignoramento dovrà contenere l’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 c.p.c. nonché le indicazioni
previste dall’art. 543 c.p.c., oltre che alla citazione sia della società,
che del debitore, a comparire davanti al giudice dell’esecuzione. La
società sarà chiamata a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547
c.p.c. in merito soprattutto alle qualità del socio debitore, l’ammontare della partecipazione riferibile al debitore stesso con i relativi versamenti effettuati nonché eventuali atti cautelari allo stesso notificati
precedentemente.
Al fine di garantire un efficace sistema di pubblicità nei confronti
dei terzi, le annotazioni dell’atto di pignoramento dovranno essere
trascritte ad opera del creditore nel registro delle imprese. Inoltre,
l’annotazione del pignoramento dovrà essere effettuata senza indugio da parte degli amministratori nel libro soci. La notifica alla
società dell’ordinanza di vendita del giudice dovrà essere prodotta
dal creditore.
Qualora la partecipazione non risulti liberamente trasferibile, cioè sia
assistita da una clausola di intrasferibilità assoluta o relativa, il terzo
comma dell’art. 2471 c.c. prevede una disciplina particolare. Occorre,
in questi casi, un accordo a tre, fra creditore procedente, debitore
esecutato e società per le modalità di vendita all’aspirante acquirente. In mancanza di accordo, si procede con la vendita all’incanto. In
tale ultima ipotesi, la vendita potrebbe, tuttavia, perdere efficacia se
la società presenta entro dieci giorni un altro acquirente disposto a
pagare lo stesso prezzo.
Da rilevare, infine, che la partecipazione del socio ad una società a
responsabilità limitata potrà essere sottoposta a sequestro. Quest’ultimo potrà essere:
— sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), in base al quale il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la
garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme
e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il
pignoramento;
149
.
A
p.
PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI
Es
se
li
br
i
S.
— sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), che il giudice può autorizzare su:
1) beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno
provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2) libri, registri, documenti modelli, campioni o ogni altra cosa da
cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto all’esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
Da evidenziare peraltro che, il sequestro giudiziario delle quote di
srl, seppur non pacificamente accettato in dottrina era ammesso anche prima della riforma dalla giurisprudenza prevalente 7.
Relativamente al diritto agli utili, seppur nel silenzio dell’art. 2352
c.c., si può ragionevolmente ritenere che gli utili spettanti siano incamerati dal custode. Quest’ultimo adempierà all’obbligo di restituzione al soggetto che si dimostrerà proprietario al termine del giudizio sulla titolarità delle quote, ovvero all’obbligo di aggregarli alla
massa attiva in caso di conversione del sequestro conservativo in
pignoramento.
I DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI NEL SEQUESTRO
Il diritto di voto spetta al custode;
Il diritto di opzione (in caso di aumento di capitale sociale a pagamento) spetta al socio
e le nuove partecipazioni sono ad esso attribuite in piena proprietà. Solo qualora il
socio non provveda, almeno tre giorni prima della scadenza, al versamento delle somme
necessarie ad esercitare il diritto di opzione e gli altri soci non si offrano di acquistarlo,
questo dovrà essere alienato per conto del socio a mezzo banca o intermediario abilitato
alla negoziazione sui mercati regolamentati;
Negli aumenti gratuiti di capitale sociale il sequestro si estende automaticamente alle
nuove partecipazioni;
Gli altri diritti amministrativi spettano al custode.
op
yr
•
ig
•
ht
©
•
•
C
7 Trib. Milano 21/1/87; conf. Trib. Napoli 6/4/’87.
150
.
A
6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO
p.
Giurisprudenza
Espropriazione forzata limitata dalla clausola di prelazione
br
i
S.
Cassazione, 12 maggio 2010, n. 11493.
La clausola statutaria che prevede in caso di trasferimento della quota, il diritto di prelazione
a favore dei soci limita la libera trasferibilità della quota stessa, con conseguente possibilità
per la società, anche in caso di espropriazione forzata della quota e di vendita all’incanto ( ex
art. 2480 comma 3 c.c. – previgente – attuale art. 2471, comma 3, c.c.), di presentare entro
dieci giorni un altro acquirente purché al medesimo prezzo versato dall’aggiudicatario. Tutto
ciò in quanto la clausola di prelazione è formulata in modo tale da essere sostanzialmente
assimilabile ad una clausola di gradimento posta nell’interesse della società (V. anche sent.
691 del 2005).
li
Per il sequestro giudiziario di quote di srl, richiesto il periculum in mora
se
Trib. Catania, 16 gennaio 2009
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario su quote delle srl oltre alla controversia sulla
proprietà o sul possesso della quota deve sussistere il periculum in mora, cioè il pericolo anche
astratto che i beni controversi subiscano deterioramenti, alterazioni o sottrazioni nel corso del
giudizio di merito
Es
Per il sequestro conservativo essenziale l’iscrizione al registro imprese
©
Tribunale di Monza 8 ottobre 2008
La mancata iscrizione nel registro delle imprese del sequestro conservativo di quote di srl lo
rende inopponibile al creditore pignorante e quindi non consente al sequestrante di inter venire
nell’espropriazione forzata.
ht
In sede di espropriazione della quota basta il presidente del cda a designare l’altro acquirente
in luogo dell’aggiudicatario, anche se per il trasferimento era previsto l’assenso consiliare
C
op
yr
ig
Cass. Civ., sez. III, 29-02-2008, n. 5493 (I)
In tema di espropriazione forzata di quote di società a responsabilità limitata non liberamente
trasferibili, qualora, pur in presenza di una clausola statutaria di previsione della necessità del
consenso del consiglio di amministrazione per il trasferimento delle quote, la facoltà di designare un altro acquirente in sostituzione dell’aggiudicatario sia stata esercitata dal presidente del
consiglio di amministrazione, quale legale rappresentante della società, senza una conforme
deliberazione di detto consiglio, la relativa questione non è deducibile con l’opposizione agli atti
esecutivi da parte dell’aggiudicatario, neppure se questi sia socio della società (come nella
specie), poiché, concernendo una violazione di norme attinenti alla formazione della volontà
sociale, non integra una questione afferente alla validità della rappresentanza in giudizio della
società ai fini della dichiarazione di designazione e, quindi, all’atto processuale di designazione. (Rigetta, Trib. Bolzano Sez. Bressanone, 4 Gennaio 2004)
151
.
A
PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI
p.
Espropriazione: Terzo presentabile anche se l’aggiudicatario è un socio
i
S.
Cass. Civ., sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5493 (II)
L’art. 2480, (oggi 2471 c.c.), comma 3, c.c. nel testo previgente, al d.lgs. n. 6 del 2003, nel
prevedere il diritto di presentazione di altro acquirente a favore della società a responsabilità
limitata, nel caso di intrasferibilità della quota, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui in
sede di espropriazione l’aggiudicazione sia avvenuta a favore di un socio della società, a meno
che la previsione statutaria di intrasferibilità non sia stata limitata al caso del trasferimento della
quota ad un non socio. (Rigetta, Trib. Bolzano Sez. Bressanone, 4 Gennaio 2004)
br
Sequestro giudiziario ammissibile su quote di srl
li
Trib. di Isernia 30-03-2007
La quota di partecipazione in una s.r.l. è equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico
registro ai sensi dell’art. 812 c.c. e, come tale, è suscettibile di essere oggetto di un sequestro
giudiziario.
se
La prelazione non blocca l’espropriazione forzata della quota
©
Es
Cass. civ. Sez.I, 14 gennaio 2005, n. 691
In tema di espropriazione forzata di quote di società a responsabilità limitata, le disposizioni
dell’art. 2480 (attuale art. 2471), commi terzo (per il quale “se la quota non è liberamente
trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota
stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni
dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo”) e quarto
(che estende le disposizioni del terzo alla vendita delle quote del socio fallito) c.c., si applicano
anche allorché la non libera trasferibilità delle quote derivi dall’esistenza di clausola statutaria
di prelazione
Sequestro giudiziario ammissibile su quote di SRL
C
op
yr
ig
ht
Cass. civile, sez. I, 26 maggio 2000, n. 6957
La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non
iscritto in pubblico registro ai sensi dell’art. 812 c.c., onde ad essa possono applicarsi, a norma
dell’art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle
situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non
configurandosi come bene materiale al pari dell’azione, ha tuttavia un valore patrimoniale
oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come
oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di credito; ne consegue che le quote di
partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro
giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il
giudice del sequestro attribuire al custode l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei soci
ed eventualmente, in relazione all’oggetto dell’assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale
diritto debba essere esercitato nell’interesse della custodia.
152
.
A
6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO
p.
Revocabile dal curatore la vendita di partecipazioni “sottocosto” a soci.
li
br
i
S.
Cass. civ. Sezione 1, 14 marzo 2000, n. 2909
In sede espropriativa concorsuale della quota sociale, il curatore, a norma dell’art. 2480 c.c.,
non è vincolato da un prezzo determinato, ma, quale amministratore del patrimonio del fallito
e nel contempo garante degli interessi della massa, deve pervenire ad un accordo con la società
(che va, a sua volta, garantita dall’ingresso di terzi estranei), in mancanza del quale la vendita
ha luogo all’incanto, con facoltà di presentazione di altro acquirente che, tuttavia, offra lo stesso
prezzo di aggiudicazione provvisoria. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui una società ceda
alcune quote di propria partecipazione in altra società a soci che quelle quote acquistano, in
esercizio del loro diritto di prelazione, al prezzo predeterminato e pari al valore dell’ultimo
bilancio approvato, l’atto di cessione è soggetto a revocatoria fallimentare, se si accerta che il
valore delle quote è superiore a quello pagato, visto che lo “eventus damni” è verificabile nel
fatto che il curatore non sarebbe stato vincolato a quel prezzo
Il pignoramento non si estingue con l’azzeramento del capitale
Es
se
Cass. civile, sez. III, 09- dicembre -1992, n. 13019
Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata non si estingue con l’azzeramento del capitale sociale, perché esso si concentra, per estensione ex art. 2912 c.c., sulla quota
di liquidazione nel caso di deliberazione di scioglimento della società ovvero sul diritto di
opzione ove sia deliberata la ricostituzione del capitale sociale. In tale ultima ipotesi ne consegue che, se questo diritto non venga esercitato, il pignoramento produrrà i suoi effetti sul valore
dello stesso diritto di opzione e l’espropriazione continuerà anche solo limitatamente a questo
valore.
Pignoramento non efficace nei confronti dell’acquisto in buona fede
C
op
yr
ig
ht
©
Cass. civ. Sezione III, 12 dicembre 1986, n. 7409
La quota sociale della società a responsabilità limitata – non essendo incorporata in una azione
e, quindi, in un documento avente natura di cosa materiale – è bene immateriale equiparato,
ex art. 812 c.c., al bene mobile materiale (non iscritto in pubblico registro) e resta sottoposta
alla disciplina legislativa di questa categoria di beni. Tuttavia stante la necessità della collaborazione degli organi sociali ai fini dell’individuazione della quota il pignoramento della quota
stessa deve avvenire nella forma del pignoramento presso terzi. Con riferimento alla quota
sociale della società a responsabilità limitata, che è un bene immateriale equiparato ex art. 812
c.c. a bene mobile materiale non iscritto in pubblico registro e quindi sottoposto alla relativa
disciplina legislativa, trova applicazione, per l’ipotesi di alienazione della quota che sia stata
già pignorata, la disciplina dell’art. 2913 c.c. che fa salvi dall’inefficacia gli effetti del possesso
di buona fede, equiparando estensivamente a tale possesso l’iscrizione nel libro dei soci della
società a responsabilità limitata del trasferimento della quota sociale che immette l’acquirente
nell’organizzazione societaria e lo pone in grado di esercitare i suoi poteri di socio. Ne consegue che, pignorata la quota di un socio di una società a responsabilità limitata ed alienata
successivamente la quota dal socio ad un terzo, con iscrizione del trasferimento nel libro dei
soci, il pignoramento non è efficace, e quindi non è opponibile, nei confronti del terzo acquirente in buona fede.
153
.
A
PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI
p.
Massime del Notariato
li
br
i
S.
Notariato Triveneto: I.I.16 - (LIMITI STATUTARI ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04) Ai limiti eventualmente previsti nell’atto costitutivo in merito alla
libera possibilità di costituire in pegno le quote si applica la disciplina dei limiti alla circolazione
delle quote dettata dall’art. 2469 c.c., compreso il diritto di recesso.
Notariato Triveneto: I.I.26 - (DIRITTI PARTICOLARI EX ART. 2468, III COMMA, C.C. NEL CASO
DI USUFRUTTO O PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/06)
Gli eventuali diritti particolari attribuiti dallo statuto a singoli soci ex art. 2468, III comma, c.c.,
non sono in linea di principio incorporati nella partecipazione, e quindi trasferibili con essa, né
possono spettare ad un non socio.
Si ritiene pertanto che in caso di usufrutto o pegno, in tutto o in parte, di una partecipazione
societaria detti diritti continuino ad essere attribuiti in via esclusiva al socio. A detta fattispecie
non è dunque applicabile la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 2352 c.c.
Es
se
Notariato Triveneto: I.I.27 - (CLAUSOLA STATUTARIA DI ESCLUSIONE DELL’ESTENSIONE DEL
PEGNO, USUFRUTTO O SEQUESTRO AGLI AUMENTI DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO ILLEGITTIMITÀ - 1° pubbl. 09/06)
La disposizione di cui al III comma dell’art. 2352, c.c., richiamato dall’art. 2471bis per le s.r.l.,
è inderogabile; sono pertanto illegittime le clausole statutarie che escludono l’estensione del
pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni agli aumenti di capitale ex art. 2481ter c.c.
(omologo per le s.r.l. dell’art. 2442 c.c.).
C
op
yr
ig
ht
©
Notariato di Milano 33. Clausole di divieto o di mero gradimento riferite alla costituzione di
usufrutto o di pegno su partecipazioni di srl (art. 2469 c.c.): Sono legittime e non danno luogo
a diritto di recesso, le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di srl e le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno
di partecipazioni di s.r.l.
154