RC.36.01 - Comune di Collina d`Oro
Transcript
RC.36.01 - Comune di Collina d`Oro
Comune di Collina d’Oro Regolamento Porto Carabietta RC.36.01 2001 Comune di Collina d’Oro RC.36.01 2001 Il presente Regolamento ha lo scopo di regolare l’esercizio e la manutenzione del pontile comunale di Carabietta. Art. 1 Un posto di attracco al pontile comunale potrà essere concesso dal Municipio ai proprietari di imbarcazioni che si impegnino a rispettare le condizioni del presente Regolamento. Preferenza verrà data: 1 a persone domiciliate nel Comune di Carabietta; 2 ai proprietari di stabili nel Comune; 3 secondo le disponibilità a persone fuori Comune. Art. 2 Le imbarcazioni dovranno approdare e ormeggiare al loro posto assegnato. Il Municipio si riserva il diritto di variare in ogni momento il posto di ormeggio, dandone comunicazione al possessore. La sostituzione di un natante con un altro di maggiori dimensioni e potenza dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Municipio. Per l’ormeggio valgono le seguenti disposizioni: – l’imbarcazione, dal lato pontile, dovrà essere ormeggiato sugli appositi supporti dei pendini; – dal lato largo del pendino; – è autorizzato l’uso di galleggiani unicamenti quali segnalatori di posizione del pendino; gli stessi dovranno distare al massimo 2 metri dal natante anche qualora non fosse ormeggiato; –il pendino dovrà essere teso; in nessun caso il natante ormeggiato dovrà poter toccare il pontile. Art. 3 Il proprietario dell’imbarcazione è responsabile dei danni che questa può arre- care al pontile o agli altri natanti. Il Comune non assume responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni o manomissioni alle imbarcazioni. Art. 4 La concessione è annuale e la relativa tassa sarà pagata in una sola volta anticipatamente. Le tasse di concessione sono le seguenti: Per i domiciliati nel Comune di Carabietta a barche a remi, a motore fino a 6 KW e barche a vela fino a 15 mq. di velatura b motoscafi oltre 6 KW e barche a vela oltre i 15 mq. di velatura 1 CHF 300.– CHF 450.– Comune di Collina d’Oro Per i non domiciliati nel Comune di Carabietta a barche a remi, a motore fino a 6 KW e barche a vela fino a 15 mq. di velatura b motoscafi oltre 6 KW e barche a vela oltre i 15 mq. di velatura RC.36.01 2001 CHF 450.– CHF 650.– In caso di disdetta da parte del beneficiario prima della scadenza, la tassa non verrà restituita. La concessione scade il 31 dicembre di ogni anno. Art. 5La modifica delle tariffe alle art. 4 dovrà essere approvata dall’Assemblea comunale, in funzione dell’evoluzione dei costi di gestione del pontile, previo avviso ai beneficiari, seguendo la precedura di ratifica dipartimentale secondo l’art. 187 e segg. LOC. Art. 6 Se non verrà disdetta da una o l’altra delle parti contraenti tre mesi prima del termine sopra specificato, la concessione si intende prorogata per un anno alle medesime condizioni e sempre così di seguito. Chi non avrà dato la disdetta e non ha pagato la tassa entro il 30.11 perde automaticamente il diritto del posto. Questo diventerà libero e l’imbarcazione verrà rimossa immediatamente a spese del proprietario. Art. 7 Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, o abbandonate, saranno rimos- se immediatamente dal Municipio a spese del baneficiario. Art. 8 È severamente vietato il deposito di qualsiasi materiale accessorio o attrezzo sul pontile o sul viale di acesso comunale come pure è proebito usare il pontile per i bagni di sole o per prendere il bagno al largo. È assolutamente vietato creare rumori molesti a salvaguardia della quiete del vicinato. È pure vietato il lavaggio sul posto dei natanti. Per le manovre di attracco e partenza dal pontile fanno stato le disposizioni della Legge sulla polizia lacuale e del relativo Regolamento di applicazione, in particolare pre quanto riguarda l’esecizio dello sci nautico. Art. 9 Il posto è riservato al solo beneficiario e non può essere per nessuna ragione ceduto anche provisoriamente a terzi. 2 Comune di Collina d’Oro RC.36.01 2001 Art. 10La sostituzione di un natante deve essere immediatamente comunicata al Municipio. La tassa sarà adeguata all’eventuale nuova categoria del natante. Art. 11L’accesso al pontile sarà sbarrato da un cancello: ogni beneficiario riceverà una chiave per la quale pagherà una cauzione di CHF 10.– che gli verrà resituita, previa riconsegna, alla disdetta. Il cancello dovrà rimanere sempre chiuso affinchè il pontile non possa essere accessibile a estranei. Art. 12In caso di mancato ossequio del presente Regolamento il Municipio potrà disdire la concessione in ogni momento. Art. 13Ogni natante deve essere provvisto dei contrassegni emessi dall’autorità, questi devono essere applicati all’esterno, sui lati nel natante al fine di consentire in ogni momento l’identificazione del proprietario. Natanti non immatricolati non verranno ammessi. Art. 14 Il presente Regolamento entra in vigore con il 1.gennaio 2001. Per il Municipio di Carabietta Il Sindaco La Segretaria APPROVATO Dall’Assembrea comunale in data 16 dicembre 1991 e la relativa modifica dell art. 2 è stata adottata dall’Assemblea Comunale di Carabietta nella seduta del 18 dicembre 2000. Dal Dipartimento delle istruzioni, Sezione degli enti locali, con risoluzione no. 61-RE6573 del 3 luglio 2001. 3