RC.36.01 - Comune di Collina d`Oro

Transcript

RC.36.01 - Comune di Collina d`Oro
Comune di Collina d’Oro
Regolamento
Porto Carabietta
RC.36.01
2001
Comune di Collina d’Oro
RC.36.01
2001
Il presente Regolamento ha lo scopo di regolare l’esercizio e la manutenzione
del pontile comunale di Carabietta.
Art. 1 Un posto di attracco al pontile comunale potrà essere concesso dal Municipio
ai proprietari di imbarcazioni che si impegnino a rispettare le condizioni del
presente Regolamento.
Preferenza verrà data:
1 a persone domiciliate nel Comune di Carabietta;
2 ai proprietari di stabili nel Comune;
3 secondo le disponibilità a persone fuori Comune.
Art. 2 Le imbarcazioni dovranno approdare e ormeggiare al loro posto assegnato.
Il Municipio si riserva il diritto di variare in ogni momento il posto di ormeggio,
dandone comunicazione al possessore. La sostituzione di un natante con un
altro di maggiori dimensioni e potenza dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Municipio.
Per l’ormeggio valgono le seguenti disposizioni:
– l’imbarcazione, dal lato pontile, dovrà essere ormeggiato sugli appositi supporti dei pendini;
– dal lato largo del pendino;
– è autorizzato l’uso di galleggiani unicamenti quali segnalatori di posizione del
pendino; gli stessi dovranno distare al massimo 2 metri dal natante anche
qualora non fosse ormeggiato;
–il pendino dovrà essere teso; in nessun caso il natante ormeggiato dovrà
poter toccare il pontile.
Art. 3 Il proprietario dell’imbarcazione è responsabile dei danni che questa può arre-
care al pontile o agli altri natanti. Il Comune non assume responsabilità in
caso di avarie, incendi, furti, danni o manomissioni alle imbarcazioni.
Art. 4 La concessione è annuale e la relativa tassa sarà pagata in una sola volta
anticipatamente.
Le tasse di concessione sono le seguenti:
Per i domiciliati nel Comune di Carabietta
a barche a remi, a motore fino a 6 KW
e barche a vela fino a 15 mq. di velatura
b motoscafi oltre 6 KW e barche a vela oltre i 15 mq. di velatura
1
CHF 300.–
CHF 450.–
Comune di Collina d’Oro
Per i non domiciliati nel Comune di Carabietta
a barche a remi, a motore fino a 6 KW
e barche a vela fino a 15 mq. di velatura
b motoscafi oltre 6 KW e barche a vela oltre i 15 mq. di velatura
RC.36.01
2001
CHF 450.–
CHF 650.–
In caso di disdetta da parte del beneficiario prima della scadenza, la tassa non
verrà restituita.
La concessione scade il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 5La modifica delle tariffe alle art. 4 dovrà essere approvata dall’Assemblea
comunale, in funzione dell’evoluzione dei costi di gestione del pontile, previo
avviso ai beneficiari, seguendo la precedura di ratifica dipartimentale secondo l’art. 187 e segg. LOC.
Art. 6 Se non verrà disdetta da una o l’altra delle parti contraenti tre mesi prima del
termine sopra specificato, la concessione si intende prorogata per un anno
alle medesime condizioni e sempre così di seguito.
Chi non avrà dato la disdetta e non ha pagato la tassa entro il 30.11 perde
automaticamente il diritto del posto.
Questo diventerà libero e l’imbarcazione verrà rimossa immediatamente a
spese del proprietario.
Art. 7 Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, o abbandonate, saranno rimos-
se immediatamente dal Municipio a spese del baneficiario.
Art. 8 È severamente vietato il deposito di qualsiasi materiale accessorio o attrezzo
sul pontile o sul viale di acesso comunale come pure è proebito usare il pontile per i bagni di sole o per prendere il bagno al largo.
È assolutamente vietato creare rumori molesti a salvaguardia della quiete del
vicinato.
È pure vietato il lavaggio sul posto dei natanti.
Per le manovre di attracco e partenza dal pontile fanno stato le disposizioni
della Legge sulla polizia lacuale e del relativo Regolamento di applicazione, in
particolare pre quanto riguarda l’esecizio dello sci nautico.
Art. 9 Il posto è riservato al solo beneficiario e non può essere per nessuna ragione
ceduto anche provisoriamente a terzi.
2
Comune di Collina d’Oro
RC.36.01
2001
Art. 10La sostituzione di un natante deve essere immediatamente comunicata al
Municipio. La tassa sarà adeguata all’eventuale nuova categoria del natante.
Art. 11L’accesso al pontile sarà sbarrato da un cancello: ogni beneficiario riceverà
una chiave per la quale pagherà una cauzione di CHF 10.– che gli verrà resituita, previa riconsegna, alla disdetta.
Il cancello dovrà rimanere sempre chiuso affinchè il pontile non possa essere
accessibile a estranei.
Art. 12In caso di mancato ossequio del presente Regolamento il Municipio potrà
disdire la concessione in ogni momento.
Art. 13Ogni natante deve essere provvisto dei contrassegni emessi dall’autorità,
questi devono essere applicati all’esterno, sui lati nel natante al fine di consentire in ogni momento l’identificazione del proprietario.
Natanti non immatricolati non verranno ammessi.
Art. 14 Il presente Regolamento entra in vigore con il 1.gennaio 2001.
Per il Municipio di Carabietta
Il Sindaco
La Segretaria
APPROVATO
Dall’Assembrea comunale in data 16 dicembre 1991 e la relativa modifica dell art. 2 è stata adottata dall’Assemblea Comunale di Carabietta nella seduta del 18 dicembre 2000.
Dal Dipartimento delle istruzioni, Sezione degli enti locali, con risoluzione no. 61-RE6573 del 3 luglio 2001.
3