nulla osta art 116 - Comune di Morbegno
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nulla osta art 116 - Comune di Morbegno
Articolo 116 Matrimonio dello straniero nello Stato Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio; ovvero di un certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Si puo' prescindere da tale documento solo in presenza di una specifica normativa o accordo o convenzione che prevede tuttavia documenti alternativi (vedi convenzioni di seguito richiamate); Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti). Elenco dei dati da indicare nel nulla osta ai sensi dell’art. 116 del codice civile: COGNOME: NOME: Paternità : Maternità: (1) (1) Luogo di nascita: Data di nascita: stato civile (2): cittadinanza: residenza: professione: (1) qualora il nulla-osta non contenga i dati relativi alla paternità e maternità, occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato. (2) per la donna “divorziata” o “vedova” precisare la data da cui decorre tale circostanza es. divorziata dal vedova dal al fine della verifica del divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 codice civile). NOTA BENE 1) il nulla osta deve contenere la dichiarazione dalla quale risulti che “giusta le leggi a cui (il cittadino straniero) è sottoposto, nulla osta al matrimonio” ; 2) è necessario, inoltre, che risulti l’indicazione che il/la medesimo/a può contrarre matrimonio con l’altro/a cittadino/a del quale pure debbono essere riportate le generalità. 3) nel caso il nulla osta è rilasciato dall’Autorità locale nel Paese di provenienza: tale documento deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla nostra Ambasciata o Consolato (tranne le ipotesi che tale adempimento risulta eliminato da specifiche convenzioni; 4) nel caso il documento in questione viene rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata straniera in Italia: deve già essere redatto in lingua italiana con l’eventuale legalizzazione effettuata dalla Prefettura Sondrio - Ufficio Territoriale del Governo oppure dalla Prefettura competente, se la firma dell’autorità straniera non è depositata a Sondrio.Tra l'Italia e determinati Stati sono vigenti alcune convenzioni e accordi che prescrivono la presentazione di documentazione specifica per l'autorizzazione a contrarre matrimonio. In particolare, si applicano le norme contenute: - nella convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 per cittadini dei seguenti paesi: Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia; - nell'accordo di Berna del 16 novembre 1966 per i cittadini svizzeri; - nell'accordo di Vienna del 29 marzo 1990 per i cittadini austriaci; - nella Legge 27 settembre 2002 n. 233 per i cittadini australiani; - nella Legge 13 ottobre 1965 n. 1195 per i cittadini statunitensi; - nella Convenzione di buon vicinato ed amicizia con San Marino del 31 marzo 1939 e succ. mod e integ, per i cittadini sammarinesi; - nella convenzione di New York del 28 settembre 1954 e art. 17 dpr 12 ottobre 1993 n. 572 per i cittadini apolidi; - nella convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia con legge 24 luglio 1954 n. 722 e relativo protocollo reso esecutivo con Legge 14 febbraio 1970 n. 95 per i cittadini stranieri che hanno acquisito la condizione di “rifugiati” . Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza. Se il cittadino straniero non conosce la lingua italiana deve essere assistito da un interprete sia al momento di richiesta delle pubblicazioni, sia al momento della celebrazione del matrimonio.