nulla osta art 116 - Comune di Morbegno

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nulla osta art 116 - Comune di Morbegno
Articolo
116
Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello
stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti
che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio; ovvero di un certificato di
capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Si puo'
prescindere da tale documento solo in presenza di una specifica normativa o accordo o
convenzione che prevede tuttavia documenti alternativi (vedi convenzioni di seguito
richiamate);
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e
4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la
pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).
Elenco dei dati da indicare nel nulla osta ai sensi dell’art. 116 del codice civile:
COGNOME:
NOME:
Paternità :
Maternità:
(1)
(1)
Luogo di nascita:
Data di nascita:
stato civile (2):
cittadinanza:
residenza:
professione:
(1) qualora il nulla-osta non contenga i dati relativi alla paternità e maternità, occorre
anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato.
(2) per la donna “divorziata” o “vedova” precisare la data da cui decorre tale
circostanza
es. divorziata dal
vedova dal
al fine della verifica del divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 codice civile).
NOTA BENE
1) il nulla osta deve contenere la dichiarazione dalla quale risulti che “giusta le leggi a cui
(il cittadino straniero) è sottoposto, nulla osta al matrimonio” ;
2) è necessario, inoltre, che risulti l’indicazione che il/la medesimo/a può contrarre
matrimonio con l’altro/a cittadino/a del quale pure debbono essere riportate le
generalità.
3) nel caso il nulla osta è rilasciato dall’Autorità locale nel Paese di provenienza: tale
documento deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla nostra
Ambasciata o Consolato (tranne le ipotesi che tale adempimento risulta eliminato da
specifiche convenzioni;
4) nel caso il documento in questione viene rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata
straniera in Italia: deve già essere redatto in lingua italiana con l’eventuale
legalizzazione effettuata dalla Prefettura Sondrio - Ufficio Territoriale del Governo oppure dalla Prefettura competente, se la firma dell’autorità straniera non è depositata a
Sondrio.Tra l'Italia e determinati Stati sono vigenti alcune convenzioni e accordi che prescrivono la
presentazione di documentazione specifica per l'autorizzazione a contrarre matrimonio.
In particolare, si applicano le norme contenute:
- nella convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 per cittadini dei seguenti paesi: Austria,
Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia;
- nell'accordo di Berna del 16 novembre 1966 per i cittadini svizzeri;
- nell'accordo di Vienna del 29 marzo 1990 per i cittadini austriaci;
- nella Legge 27 settembre 2002 n. 233 per i cittadini australiani;
- nella Legge 13 ottobre 1965 n. 1195 per i cittadini statunitensi;
- nella Convenzione di buon vicinato ed amicizia con San Marino del 31 marzo 1939 e succ. mod e
integ, per i cittadini sammarinesi;
- nella convenzione di New York del 28 settembre 1954 e art. 17 dpr 12 ottobre 1993 n. 572 per i
cittadini apolidi;
- nella convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia con legge 24 luglio 1954 n.
722 e relativo protocollo reso esecutivo con Legge 14 febbraio 1970 n. 95 per i cittadini stranieri
che hanno acquisito la condizione di “rifugiati” .
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale
coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del
Comune di residenza.
Se il cittadino straniero non conosce la lingua italiana deve essere assistito da un interprete sia al
momento di richiesta delle pubblicazioni, sia al momento della celebrazione del matrimonio.