Locazione - noleggio Leasing

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Locazione - noleggio Leasing
Locazione - noleggio
Leasing
Secondo il Codice della Navigazione, che richiama in questo caso i
principi generali del Codice Civile, vettore è colui che assume l’obbligo
di trasferire persone o cose a fronte di remunerazione.
Tale obbligo prescinde sia dalla proprietà del mezzo che dalla relativa
esercenza.
Il vettore, quindi, assicura il trasporto dei passeggeri e delle merci sia
mediante aeromobili propri sia mediante aeromobili a lui concessi in
locazione (in entrambi i casi come esercente) sia, infine, mediante
aeromobili presi a noleggio.
Esercente è colui che assume l’esercizio degli aeromobili e cioè assicura
le operazioni di volo indipendentemente dalla proprietà del mezzo ed
assume la diretta responsabilità di mantenere l’aeromobile in stato di
navigabilità.
Le normative in vigore nel settore del Trasporto Aereo prevedono per gli
operatori aerei la possibilità di utilizzare, oltre ad aeromobili di
proprietà, anche aeromobili avuti a disposizione in virtù di un contratto
di locazione o noleggio.
Entrambi i tipi di utilizzazione, locazione o noleggio, sono regolamentati
dall’art. 83 bis della Convenzione di Chicago (ICAO) oltre che dalla
norme nazionali.
Per locazione (dry lease) si intende il caso di impiego da parte della
società locataria di un aeromobile non di proprietà ma utilizzato
nell’ambito della propria Licenza di esercizio; in questo caso il contratto
di utilizzazione ha per oggetto un bene che è l’aeromobile (l’aeromobile è
ceduto a ‘secco’).
Per noleggio (wet lease) si intende il caso di utilizzo da parte della
società noleggiatrice di un aeromobile operato nell’ambito della Licenza
di esercizio della società noleggiante; in questo caso il contratto di
utilizzazione ha per oggetto un servizio rappresentato da uno o più voli
effettuati con l’aeromobile noleggiato.
(l’aeromobile è ceduto con tutto l’equipaggio ed i voli sono ‘operati’ dal
proprietario)
Per il trasporto commerciale il leasing per quanto attiene le
responsabilità legate alla navigabilità ed alle operazioni è regolato dalla
normativa JAR OPS 1.
Gli aspetti ‘amministrativi’ sono regolamentati dalla Circolare
ministeriale n. 334273 del 30/3/94 e dal D.M. 18.06.81 come
modificato dal D.M. 30.07.84.
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La Circolare ENAC n°19 ha lo scopo di definire le procedure connesse
con il rilascio dell’autorizzazione al leasing.
LOCAZIONE DI AEROMOBILI (DRY LEASE)
•
Locazione di aeromobili immatricolati in Italia da parte di imprese
nazionali
L'esercente di Trasporto Pubblico che intenda utilizzare in locazione
aeromobili immatricolati in Italia deve assumerne l’esercenza ai sensi
dell'art. 874 del Codice della Navigazione.
Tale atto, rilasciato dalla Direzione di aeroporto dell’ENAC, consente
anche di procedere all’inserimento dell’aeromobile nella flotta
dell’esercente secondo le procedure descritte nelle Circolari ENAC n° 28
e 29.
•
Locazione di aeromobili immatricolati all'estero da parte di
imprese nazionali (dry lease)
La locazione di aeromobili immatricolati all’estero può essere consentita
a condizione che siano integralmente assoggettati alla regolamentazione
italiana sia per i controlli di navigabilità sia per i controlli operativi.
Pertanto la locazione può essere consentita solo quando esista un
regime di delega da parte dello Stato di immatricolazione allo Stato
Italiano; tale delega deve riguardare sia gli aspetti tecnici di
aeronavigabilità dell'aeromobile sia gli aspetti operativi.
Lo Stato di Registrazione dell’aeromobile deve essere uno Stato
membro dell'ICAO e deve rientrare tra quelli con cui esistono accordi
di natura generale o speciale per il reciproco riconoscimento delle
relative certificazioni di navigabilità degli aeromobili.
L’autorizzazione ad operare in Italia avviene attraverso il rilascio da
parte dell’ENAC di un documento definito
Benestare Tecnico all'Impiego
La scadenza dell’autorizzazione, riportata sul "Benestare Tecnico
all'Impiego", è correlata alla durata del contratto di locazione.
In caso di prolungamento della locazione il benestare viene riemesso.
Le condizioni che devono essere soddisfatte sono:
-
L'aeromobile deve essere di tipo omologato in Italia o di un tipo
per il quale l’Enac ha già rilasciato un Certificato di Navigabilità
-
L’aeromobile deve avere un Certificato di Navigabilità in corso di
validità
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-
L'aeromobile deve rientrare fra i tipi per cui l'esercente è abilitato.
Diversamente l'esercente dovrà richiedere ed ottenere l’estensione
del Certificato di Idoneità Tecnica secondo le vigenti procedure di
certificazione dell'impresa
-
La configurazione di cabina e gli equipaggiamenti installati,
inclusi quelli di emergenza, devono essere rispondenti ai requisiti
previsti dal Regolamento Tecnico III/30/C, in relazione alle
idoneità di volo e suddivisioni di impiego richieste
- L'esercente deve sviluppare il proprio programma di manutenzione
per l'aeromobile.
A tal fine potrà essere ‘validato’ il programma di manutenzione
approvato al locatore.
Nel caso di locazioni brevi (fino a sei mesi) sarà di norma
convalidato il programma di manutenzione del locatore, se in
linea con i criteri della Circolare Enac n. 26
-
Prima di iniziarne l'impiego l'esercente
deve sottoporre
l’aeromobile ad una specifica ispezione per assicurarsi delle
buone condizioni generali e dell'idoneità all'impiego dello stesso,
sue parti e dotazioni, e per l'eventuale fasatura delle scadenze di
manutenzione con il proprio programma di manutenzione
-
Deve essere fornito all’Enac un apposito rapporto dal quale
risulti:
a) il programma di manutenzione adottato dal locatore, i
criteri generali sui quali tale programma si basa, le
rilevazioni ed il metodo di verifica della congruità del
programma, avuto riguardo all'attività dell'aeromobile;
b) lo stato di applicazione delle Prescrizioni di aeronavigabilità
e dei bollettini tecnici e delle eventuali modifiche introdotte
c) l'attività maturata dall'aeromobile e sue parti e l'eventuale
necessità di fasatura con il programma utilizzato dal
locatore
d) precedenti abilitazioni all’impiego (ETOPS, cat. II e III, NATNMPS) e relative limitazioni
e) gli eventuali incidenti occorsi all'aeromobile e le principali
riparazioni eseguite
L’esercente che intende utilizzare in locazione aeromobili immatricolati
all’estero deve inviare, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla
data prevista di inizio operazioni, la domanda di rilascio del Benestare
Tecnico all’Impiego.
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La domanda deve contenere:
- tipo, serie, modello dell’aeromobile;
- stato di registrazione e marche di registrazione dell’aeromobile;
- impresa di provenienza ed informazioni su di essa (tipo di attività
ed abilitazioni possedute con particolare riguardo all’aeromobile da
prendere in locazione);
- durata della locazione;
- copia del contratto di locazione (soli aspetti tecnici) od almeno
copia dell’accordo preliminare di locazione contenente le condizioni
per la gestione dell’ aeromobile in locazione
- data della prevista disponibilità dell’aeromobile per l’effettuazione
della visita RAI per la verifica delle condizioni di navigabilità
Contestualmente alla domanda di rilascio del Benestare Tecnico
all’Impiego deve pervenire all’Enac la delega delle funzioni per la
sorveglianza di esercizio e di manutenzione ai sensi degli Annessi ICAO
6 e 8 da parte dello Stato di immatricolazione dell’aeromobile oggetto
di locazione.
La visita dell’Enac sull'aeromobile è svolta con criteri analoghi a quelli
utilizzati per il rilascio del certificato di navigabilità di aeromobili
importati, tenendo conto anche delle attività ispettive effettuate
sull'aeromobile dall'autorità estera prima della consegna all'esercente
italiano.
Procedure per la gestione di aeromobili in locazione.
La portata e le modalità della delega al RAI da parte dell’Autorità estera
formano oggetto dell’accordo menzionato e possono variare
considerevolmente tra Stato e Stato. Conseguentemente variano gli
obblighi dell’esercente nazionale nei confronti dell’Enac.
Di norma valgono le seguenti procedure:
- La sorveglianza continua della Navigabilità dell'aeromobile,
l'approvazione e la gestione del programma di manutenzione,
l'approvazione e la gestione di MEL, QTB, procedure per il caricamento
e centraggio dell'a/m, l'approvazione delle idoneità ETOPS Cat. II e III, le
applicazioni di Prescrizioni di aeronavigabilità e l’esecuzione della
manutenzione sono sotto la competenza dell’Enac in accordo con le
procedure nazionali.
- Le modifiche e le riparazioni maggiori sono approvate dall'Autorità
del Paese di immatricolazione in accordo alle procedure ivi vigenti ed
accettate preventivamente dall’Enac.
Anche l’Enac può approvare le modifiche e le riparazioni dietro specifica
delega dell'Autorità del Paese di immatricolazione dell'aeromobile.
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- I bollettini emessi dal progettista/costruttore sono accettati dall’Enac
in accordo alle vigenti procedure salvo diversa richiesta dell’Autorità del
Paese di immatricolazione.
Il rinnovo del Certificato di Navigabilità è di norma effettuato
dall'Autorità del paese di registrazione dell'aeromobile.
Gli accertamenti per il rinnovo del C.N. possono essere effettuati
dall’Enac su delega dell'Autorità del Paese di immatricolazione
dell'aeromobile.
- Le notifiche degli eventi significativi (inconvenienti/ incidenti) occorsi
all'aeromobile dovranno essere indirizzate dall'esercente sia all’Enac
che all'Autorità del paese di immatricolazione dell’aeromobile
- Qualora l'Autorità del Paese di immatricolazione dell'a/m
contestualmente alla delega di sorveglianza al RAI imponga ulteriori
requisiti, questi dovranno essere applicati dall'esercente, se più
restrittivi, e purché non in contrasto con quelli nazionali.
In ogni caso le prescrizioni (AD) emesse dall'Autorità del Paese di
immatricolazione dell'a/m dovranno essere applicate (in caso di non
uniformità tra la PA e la AD vanno adottati i criteri più restrittivi).
NOLEGGIO DI AEROMOBILI (WET-LEASE)
Nel caso di utilizzo in noleggio di un aeromobile immatricolato all’estero
da parte di una impresa nazionale titolare di una licenza di esercizio per
le attività di Trasporto Pubblico, la responsabilità della gestione
tecnica ed operativa dei voli rimane all'operatore estero e quindi
l'Autorità competente alla sorveglianza delle suddette operazioni rimane
l'Autorità dello Stato di registrazione dell’aeromobile.
L’autorizzazione al noleggio, di competenza dell’Enac, è basata
sull’accertamento di equivalenti norme di sicurezza adottate da parte
dell’Autorità di immatricolazione dell’aeromobile (anche attraverso una
visita diretta alla Autorità e all’esercente estero).
L'esercente che intenda utilizzare in noleggio un aeromobile
immatricolato all'estero (lo Stato di Registrazione deve essere Membro
dell’ICAO), deve darne comunicazione, con 20 giorni di anticipo rispetto
alla data di inizio operazioni, alla Direzione Enac competente.
La comunicazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica, con
allegate le opportune documentazioni di sostegno, dalle quali risulti il
soddisfacimento dei punti di seguito elencati che rappresentano le
condizioni minime per l’autorizzazione al noleggio:
Paesi appartenenti alla Comunità Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera e
Monaco)
-
l’aeromobile noleggiato deve avere un Certificato di Navigabilità C.N.- in corso di validità.
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-
l’operatore estero deve essere titolare di una licenza di esercizio
per l’aeromobile oggetto del noleggio.
-
L’aeromobile e l'esercente devono essere tecnicamente idonei ad
effettuare i tipi di impiego e le operazioni di volo richieste
dall’esercente italiano ed in particolare quelle in condizioni
ETOPS, di bassa visibilità ed NAT/MNPS RNAV (se previste).
Altri Paesi
-
l’aeromobile noleggiato deve avere un Certificato di Navigabilità C.N.- in corso di validità.
-
l’operatore estero deve essere titolare di una licenza di esercizio
per l’aeromobile oggetto del noleggio;
-
l’aeromobile oggetto del noleggio deve essere di tipo già omologato
in Italia o in uno Stato con il quale esistono accordi in materia di
navigabilità e secondo norme di navigabilità considerate
accettabili dal RAI;
-
l’aeromobile deve essere mantenuto in stato di navigabilità in
accordo ad un programma di manutenzione (velivolo, motore e
parti) il cui contenuto sia rispondente agli standard nazionali in
materia;
-
la manutenzione deve essere effettuata da imprese approvate
dall'Autorità dello Stato di Registrazione secondo standard non
inferiori a quelli nazionali o da imprese approvate o riconosciute
secondo il regolamento JAR 145;
-
le MEL devono essere conformi alle Master MEL del progettista
oppure deve risultare approvata dall'Autorità dello Stato di
Registrazione nel caso di deviazioni;
-
le dotazioni di bordo ed in particolare quelle di emergenza e gli
equipaggiamenti per l’effettuazione di operazioni ETOPS, di bassa
visibilità (CAT II - CAT III - LVTO), NAT/MNPS e RNAV (se
previste) devono essere non inferiori a quelli richiesti dai requisiti
e dagli standard nazionali in materia – (cap. III/30/C del
Regolamento Tecnico - Circolare 4E e alla JAA Leaflet n° 20)
-
l’aeromobile e l'esercente devono essere tecnicamente idonei ad
effettuare i tipi di impiego e le operazioni di volo richieste ed in
particolare quelle in condizioni ETOPS, di bassa visibilità ed
NAT/MNPS RNAV (se previste); copia del certificato di
approvazione quale operatore, con le relative abilitazioni,
rilasciato dalla Autorità competente, ed in corso di validità, è
accettabile a tale fine.
-
deve inoltre essere fornito un rapporto dal quale risulti:
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a) le eventuali riparazioni e modifiche maggiori con breve
descrizione e con gli estremi di approvazione delle stesse da
parte dell'Autorità dello Stato di Registrazione degli aeromobili
in accordo alle procedure ivi vigenti) dati degli aeromobili, e
relativi motori ed APU, oggetto del noleggio (anno e numero di
costruzione, ore volate e cicli accumulati);
b)
lo stato delle AD e dei bollettini ‘mandatory’ applicati;
c) informazioni relative ad eventuali programmi di manutenzione
integrativi applicati e le operazioni effettuate;
-
L'esercizio degli aeromobili deve essere effettuato dall'esercente
estero con criteri similari a quelli adottati dall’esercente Italiano
per aeromobili della stessa classe, per quanto riguarda in
particolare la gestione dei dati sull'attività di volo, delle scadenze
manutentive, delle avarie e degli inconvenienti, l'adozione dei
provvedimenti correttivi, l'introduzione delle prescrizioni di
aeronavigabilità e dei bollettini tecnici del progettista.
In entrambi i casi l’esercente italiano dovrà inoltre farsi garante che, nel
periodo del noleggio, l’operatore estero, gli aeromobili e le imprese cui è
affidata la manutenzione mantengano l'idoneità tecnica secondo
standards non inferiori a quelli nazionali e dovrà fornire evidenza
all’Enac sulle attività messe in atto per attuare le verifiche del caso.
A tal riguardo, nel contratto di noleggio dovrà essere espressamente
riportato l’impegno dell’esercente che prende in noleggio l’aeromobile a
fornire tutti i dati utili allo svolgimento di dette attività di monitoraggio
e la facoltà all’Enac di accedere all’aeromobile stesso per l’effettuazione
degli accertamenti.
La responsabilità della sorveglianza in esercizio sull’aeromobile e
sull’operatore estero rimane alla rispettiva Autorità.
Sulla base dell'acquisizione di quanto sopra e dopo una visita ispettiva
all’ aeromobile, l’Enac emette l’autorizzazione al noleggio ai sensi
dell’art.12 della Circolare Ministeriale 334273 del 30/3/94.
Nei casi di noleggio a ‘breve’ per sostituzione di un aeromobile nei casi
di urgente ed imprevista necessità (avaria aeromobile, riprotezione
passeggeri, etc.) non è prevista la preventiva autorizzazione al noleggio
purché sussistano le seguenti condizioni:
- L’aeromobile sia immatricolato in uno stato membro dell’ICAO
- Il periodo di noleggio non sia superiore a cinque giorni consecutivi
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