Locazione - noleggio Leasing
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Locazione - noleggio Leasing
Locazione - noleggio Leasing Secondo il Codice della Navigazione, che richiama in questo caso i principi generali del Codice Civile, vettore è colui che assume l’obbligo di trasferire persone o cose a fronte di remunerazione. Tale obbligo prescinde sia dalla proprietà del mezzo che dalla relativa esercenza. Il vettore, quindi, assicura il trasporto dei passeggeri e delle merci sia mediante aeromobili propri sia mediante aeromobili a lui concessi in locazione (in entrambi i casi come esercente) sia, infine, mediante aeromobili presi a noleggio. Esercente è colui che assume l’esercizio degli aeromobili e cioè assicura le operazioni di volo indipendentemente dalla proprietà del mezzo ed assume la diretta responsabilità di mantenere l’aeromobile in stato di navigabilità. Le normative in vigore nel settore del Trasporto Aereo prevedono per gli operatori aerei la possibilità di utilizzare, oltre ad aeromobili di proprietà, anche aeromobili avuti a disposizione in virtù di un contratto di locazione o noleggio. Entrambi i tipi di utilizzazione, locazione o noleggio, sono regolamentati dall’art. 83 bis della Convenzione di Chicago (ICAO) oltre che dalla norme nazionali. Per locazione (dry lease) si intende il caso di impiego da parte della società locataria di un aeromobile non di proprietà ma utilizzato nell’ambito della propria Licenza di esercizio; in questo caso il contratto di utilizzazione ha per oggetto un bene che è l’aeromobile (l’aeromobile è ceduto a ‘secco’). Per noleggio (wet lease) si intende il caso di utilizzo da parte della società noleggiatrice di un aeromobile operato nell’ambito della Licenza di esercizio della società noleggiante; in questo caso il contratto di utilizzazione ha per oggetto un servizio rappresentato da uno o più voli effettuati con l’aeromobile noleggiato. (l’aeromobile è ceduto con tutto l’equipaggio ed i voli sono ‘operati’ dal proprietario) Per il trasporto commerciale il leasing per quanto attiene le responsabilità legate alla navigabilità ed alle operazioni è regolato dalla normativa JAR OPS 1. Gli aspetti ‘amministrativi’ sono regolamentati dalla Circolare ministeriale n. 334273 del 30/3/94 e dal D.M. 18.06.81 come modificato dal D.M. 30.07.84. 1 La Circolare ENAC n°19 ha lo scopo di definire le procedure connesse con il rilascio dell’autorizzazione al leasing. LOCAZIONE DI AEROMOBILI (DRY LEASE) • Locazione di aeromobili immatricolati in Italia da parte di imprese nazionali L'esercente di Trasporto Pubblico che intenda utilizzare in locazione aeromobili immatricolati in Italia deve assumerne l’esercenza ai sensi dell'art. 874 del Codice della Navigazione. Tale atto, rilasciato dalla Direzione di aeroporto dell’ENAC, consente anche di procedere all’inserimento dell’aeromobile nella flotta dell’esercente secondo le procedure descritte nelle Circolari ENAC n° 28 e 29. • Locazione di aeromobili immatricolati all'estero da parte di imprese nazionali (dry lease) La locazione di aeromobili immatricolati all’estero può essere consentita a condizione che siano integralmente assoggettati alla regolamentazione italiana sia per i controlli di navigabilità sia per i controlli operativi. Pertanto la locazione può essere consentita solo quando esista un regime di delega da parte dello Stato di immatricolazione allo Stato Italiano; tale delega deve riguardare sia gli aspetti tecnici di aeronavigabilità dell'aeromobile sia gli aspetti operativi. Lo Stato di Registrazione dell’aeromobile deve essere uno Stato membro dell'ICAO e deve rientrare tra quelli con cui esistono accordi di natura generale o speciale per il reciproco riconoscimento delle relative certificazioni di navigabilità degli aeromobili. L’autorizzazione ad operare in Italia avviene attraverso il rilascio da parte dell’ENAC di un documento definito Benestare Tecnico all'Impiego La scadenza dell’autorizzazione, riportata sul "Benestare Tecnico all'Impiego", è correlata alla durata del contratto di locazione. In caso di prolungamento della locazione il benestare viene riemesso. Le condizioni che devono essere soddisfatte sono: - L'aeromobile deve essere di tipo omologato in Italia o di un tipo per il quale l’Enac ha già rilasciato un Certificato di Navigabilità - L’aeromobile deve avere un Certificato di Navigabilità in corso di validità 2 - L'aeromobile deve rientrare fra i tipi per cui l'esercente è abilitato. Diversamente l'esercente dovrà richiedere ed ottenere l’estensione del Certificato di Idoneità Tecnica secondo le vigenti procedure di certificazione dell'impresa - La configurazione di cabina e gli equipaggiamenti installati, inclusi quelli di emergenza, devono essere rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento Tecnico III/30/C, in relazione alle idoneità di volo e suddivisioni di impiego richieste - L'esercente deve sviluppare il proprio programma di manutenzione per l'aeromobile. A tal fine potrà essere ‘validato’ il programma di manutenzione approvato al locatore. Nel caso di locazioni brevi (fino a sei mesi) sarà di norma convalidato il programma di manutenzione del locatore, se in linea con i criteri della Circolare Enac n. 26 - Prima di iniziarne l'impiego l'esercente deve sottoporre l’aeromobile ad una specifica ispezione per assicurarsi delle buone condizioni generali e dell'idoneità all'impiego dello stesso, sue parti e dotazioni, e per l'eventuale fasatura delle scadenze di manutenzione con il proprio programma di manutenzione - Deve essere fornito all’Enac un apposito rapporto dal quale risulti: a) il programma di manutenzione adottato dal locatore, i criteri generali sui quali tale programma si basa, le rilevazioni ed il metodo di verifica della congruità del programma, avuto riguardo all'attività dell'aeromobile; b) lo stato di applicazione delle Prescrizioni di aeronavigabilità e dei bollettini tecnici e delle eventuali modifiche introdotte c) l'attività maturata dall'aeromobile e sue parti e l'eventuale necessità di fasatura con il programma utilizzato dal locatore d) precedenti abilitazioni all’impiego (ETOPS, cat. II e III, NATNMPS) e relative limitazioni e) gli eventuali incidenti occorsi all'aeromobile e le principali riparazioni eseguite L’esercente che intende utilizzare in locazione aeromobili immatricolati all’estero deve inviare, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio operazioni, la domanda di rilascio del Benestare Tecnico all’Impiego. 3 La domanda deve contenere: - tipo, serie, modello dell’aeromobile; - stato di registrazione e marche di registrazione dell’aeromobile; - impresa di provenienza ed informazioni su di essa (tipo di attività ed abilitazioni possedute con particolare riguardo all’aeromobile da prendere in locazione); - durata della locazione; - copia del contratto di locazione (soli aspetti tecnici) od almeno copia dell’accordo preliminare di locazione contenente le condizioni per la gestione dell’ aeromobile in locazione - data della prevista disponibilità dell’aeromobile per l’effettuazione della visita RAI per la verifica delle condizioni di navigabilità Contestualmente alla domanda di rilascio del Benestare Tecnico all’Impiego deve pervenire all’Enac la delega delle funzioni per la sorveglianza di esercizio e di manutenzione ai sensi degli Annessi ICAO 6 e 8 da parte dello Stato di immatricolazione dell’aeromobile oggetto di locazione. La visita dell’Enac sull'aeromobile è svolta con criteri analoghi a quelli utilizzati per il rilascio del certificato di navigabilità di aeromobili importati, tenendo conto anche delle attività ispettive effettuate sull'aeromobile dall'autorità estera prima della consegna all'esercente italiano. Procedure per la gestione di aeromobili in locazione. La portata e le modalità della delega al RAI da parte dell’Autorità estera formano oggetto dell’accordo menzionato e possono variare considerevolmente tra Stato e Stato. Conseguentemente variano gli obblighi dell’esercente nazionale nei confronti dell’Enac. Di norma valgono le seguenti procedure: - La sorveglianza continua della Navigabilità dell'aeromobile, l'approvazione e la gestione del programma di manutenzione, l'approvazione e la gestione di MEL, QTB, procedure per il caricamento e centraggio dell'a/m, l'approvazione delle idoneità ETOPS Cat. II e III, le applicazioni di Prescrizioni di aeronavigabilità e l’esecuzione della manutenzione sono sotto la competenza dell’Enac in accordo con le procedure nazionali. - Le modifiche e le riparazioni maggiori sono approvate dall'Autorità del Paese di immatricolazione in accordo alle procedure ivi vigenti ed accettate preventivamente dall’Enac. Anche l’Enac può approvare le modifiche e le riparazioni dietro specifica delega dell'Autorità del Paese di immatricolazione dell'aeromobile. 4 - I bollettini emessi dal progettista/costruttore sono accettati dall’Enac in accordo alle vigenti procedure salvo diversa richiesta dell’Autorità del Paese di immatricolazione. Il rinnovo del Certificato di Navigabilità è di norma effettuato dall'Autorità del paese di registrazione dell'aeromobile. Gli accertamenti per il rinnovo del C.N. possono essere effettuati dall’Enac su delega dell'Autorità del Paese di immatricolazione dell'aeromobile. - Le notifiche degli eventi significativi (inconvenienti/ incidenti) occorsi all'aeromobile dovranno essere indirizzate dall'esercente sia all’Enac che all'Autorità del paese di immatricolazione dell’aeromobile - Qualora l'Autorità del Paese di immatricolazione dell'a/m contestualmente alla delega di sorveglianza al RAI imponga ulteriori requisiti, questi dovranno essere applicati dall'esercente, se più restrittivi, e purché non in contrasto con quelli nazionali. In ogni caso le prescrizioni (AD) emesse dall'Autorità del Paese di immatricolazione dell'a/m dovranno essere applicate (in caso di non uniformità tra la PA e la AD vanno adottati i criteri più restrittivi). NOLEGGIO DI AEROMOBILI (WET-LEASE) Nel caso di utilizzo in noleggio di un aeromobile immatricolato all’estero da parte di una impresa nazionale titolare di una licenza di esercizio per le attività di Trasporto Pubblico, la responsabilità della gestione tecnica ed operativa dei voli rimane all'operatore estero e quindi l'Autorità competente alla sorveglianza delle suddette operazioni rimane l'Autorità dello Stato di registrazione dell’aeromobile. L’autorizzazione al noleggio, di competenza dell’Enac, è basata sull’accertamento di equivalenti norme di sicurezza adottate da parte dell’Autorità di immatricolazione dell’aeromobile (anche attraverso una visita diretta alla Autorità e all’esercente estero). L'esercente che intenda utilizzare in noleggio un aeromobile immatricolato all'estero (lo Stato di Registrazione deve essere Membro dell’ICAO), deve darne comunicazione, con 20 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio operazioni, alla Direzione Enac competente. La comunicazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica, con allegate le opportune documentazioni di sostegno, dalle quali risulti il soddisfacimento dei punti di seguito elencati che rappresentano le condizioni minime per l’autorizzazione al noleggio: Paesi appartenenti alla Comunità Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera e Monaco) - l’aeromobile noleggiato deve avere un Certificato di Navigabilità C.N.- in corso di validità. 5 - l’operatore estero deve essere titolare di una licenza di esercizio per l’aeromobile oggetto del noleggio. - L’aeromobile e l'esercente devono essere tecnicamente idonei ad effettuare i tipi di impiego e le operazioni di volo richieste dall’esercente italiano ed in particolare quelle in condizioni ETOPS, di bassa visibilità ed NAT/MNPS RNAV (se previste). Altri Paesi - l’aeromobile noleggiato deve avere un Certificato di Navigabilità C.N.- in corso di validità. - l’operatore estero deve essere titolare di una licenza di esercizio per l’aeromobile oggetto del noleggio; - l’aeromobile oggetto del noleggio deve essere di tipo già omologato in Italia o in uno Stato con il quale esistono accordi in materia di navigabilità e secondo norme di navigabilità considerate accettabili dal RAI; - l’aeromobile deve essere mantenuto in stato di navigabilità in accordo ad un programma di manutenzione (velivolo, motore e parti) il cui contenuto sia rispondente agli standard nazionali in materia; - la manutenzione deve essere effettuata da imprese approvate dall'Autorità dello Stato di Registrazione secondo standard non inferiori a quelli nazionali o da imprese approvate o riconosciute secondo il regolamento JAR 145; - le MEL devono essere conformi alle Master MEL del progettista oppure deve risultare approvata dall'Autorità dello Stato di Registrazione nel caso di deviazioni; - le dotazioni di bordo ed in particolare quelle di emergenza e gli equipaggiamenti per l’effettuazione di operazioni ETOPS, di bassa visibilità (CAT II - CAT III - LVTO), NAT/MNPS e RNAV (se previste) devono essere non inferiori a quelli richiesti dai requisiti e dagli standard nazionali in materia – (cap. III/30/C del Regolamento Tecnico - Circolare 4E e alla JAA Leaflet n° 20) - l’aeromobile e l'esercente devono essere tecnicamente idonei ad effettuare i tipi di impiego e le operazioni di volo richieste ed in particolare quelle in condizioni ETOPS, di bassa visibilità ed NAT/MNPS RNAV (se previste); copia del certificato di approvazione quale operatore, con le relative abilitazioni, rilasciato dalla Autorità competente, ed in corso di validità, è accettabile a tale fine. - deve inoltre essere fornito un rapporto dal quale risulti: 6 a) le eventuali riparazioni e modifiche maggiori con breve descrizione e con gli estremi di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità dello Stato di Registrazione degli aeromobili in accordo alle procedure ivi vigenti) dati degli aeromobili, e relativi motori ed APU, oggetto del noleggio (anno e numero di costruzione, ore volate e cicli accumulati); b) lo stato delle AD e dei bollettini ‘mandatory’ applicati; c) informazioni relative ad eventuali programmi di manutenzione integrativi applicati e le operazioni effettuate; - L'esercizio degli aeromobili deve essere effettuato dall'esercente estero con criteri similari a quelli adottati dall’esercente Italiano per aeromobili della stessa classe, per quanto riguarda in particolare la gestione dei dati sull'attività di volo, delle scadenze manutentive, delle avarie e degli inconvenienti, l'adozione dei provvedimenti correttivi, l'introduzione delle prescrizioni di aeronavigabilità e dei bollettini tecnici del progettista. In entrambi i casi l’esercente italiano dovrà inoltre farsi garante che, nel periodo del noleggio, l’operatore estero, gli aeromobili e le imprese cui è affidata la manutenzione mantengano l'idoneità tecnica secondo standards non inferiori a quelli nazionali e dovrà fornire evidenza all’Enac sulle attività messe in atto per attuare le verifiche del caso. A tal riguardo, nel contratto di noleggio dovrà essere espressamente riportato l’impegno dell’esercente che prende in noleggio l’aeromobile a fornire tutti i dati utili allo svolgimento di dette attività di monitoraggio e la facoltà all’Enac di accedere all’aeromobile stesso per l’effettuazione degli accertamenti. La responsabilità della sorveglianza in esercizio sull’aeromobile e sull’operatore estero rimane alla rispettiva Autorità. Sulla base dell'acquisizione di quanto sopra e dopo una visita ispettiva all’ aeromobile, l’Enac emette l’autorizzazione al noleggio ai sensi dell’art.12 della Circolare Ministeriale 334273 del 30/3/94. Nei casi di noleggio a ‘breve’ per sostituzione di un aeromobile nei casi di urgente ed imprevista necessità (avaria aeromobile, riprotezione passeggeri, etc.) non è prevista la preventiva autorizzazione al noleggio purché sussistano le seguenti condizioni: - L’aeromobile sia immatricolato in uno stato membro dell’ICAO - Il periodo di noleggio non sia superiore a cinque giorni consecutivi ______________________________ 7