Forum: ARMI E DOTAZIONI

Transcript

Forum: ARMI E DOTAZIONI
Guardie Informate = Guardie...
Forum: ARMI E DOTAZIONI
Topic: DENUNCIA COLPI
Subject: Re: DENUNCIA COLPI
Inviato da : Thor1966
Data invio: 3/7/2010 15:08:01
E' esattamente così già da un po' di tempo.
"DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE
GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale 557/PAS.10611-10171.(1)
Roma, 7 agosto 2006 OGGETTO: Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione di
munizionamento regolarmente detenuto. - Quesito.
ALLA QUESTURA DI O R I S T A N O (Rif. cat. 6D/2006/PASI del 5 luglio 2006) AI PREFETTI
DELLA REPUBBLICA LORO SEDI e, per conoscenza AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO
SEDI AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI R O M A AL COMANDO
GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA R O M A
Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Questura ha qui segnalato che, il
Tribunale di Oristano, con decreto penale di condanna n. 482/05, divenuto esecutivo il 18.11.2005,
ha condannato una persona imputata di aver omesso di denunciare all’Autorità di P.S., ex art.
58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., la riduzione del numero delle cartucce in suo possesso. Al riguardo, tenuto
conto che la problematica in questione riveste certamente interesse generale, appare opportuno
ribadire l’orientamento che questo Ufficio ha più volte espresso in merito, in riscontro alle
numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Questure e dalle Associazioni dei cacciatori, nei
termini che seguono. Come è noto, l’art. 38 T.U.L.P.S. impone l’obbligo di denunciare
all’autorità di p.s. le armi, le munizioni e le materie esplodenti. Più precisamente, poi, l’art.
58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve essere denunciata all’autorità di p.s. competente
qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni.
Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l’ autorità di p.s. –
in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica - nella condizione di
conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza
licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un massimo di
1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, ex art 97 Reg. cit.). Essa, peraltro, non obbliga
il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente
denunciate. Ne deriva che - come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1282 –
I Sez. Pen. dell’1.12.1993) - l’obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve
ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del
quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa
omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni
stesse. Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell’orientamento della Suprema
Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui
trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame.
Le Questure sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di voler dare, nei modi ritenuti più
http://www.guardieinformate.net
15/3/2017 3:48:22 / Pagina
opportuni, tempestiva diffusione del contenuto della presente circolare agli Uffici periferici.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE (Cazzella)"
Tra l'altro, restando in tema, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 18.376 (del 28 marzo 2008)
ha stabilito che i colpi eventualmente presenti nel caricatore - di un'arma regolarmente denunciata non vanno separatamente denunciati.
"L'omissione della separata denuncia delle cartucce costituenti la normale dotazione del
caricatore di un'arma regolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all'art.
697 cp, poiché la detenzione dell'arma deve intendersi comprensiva del suo caricatore".
Dal sito della Polizia di Stato alcune risposte inerenti la necessità o meno della denuncia delle
munizioni:
Domanda n. 1634: Le munizioni in decremento vanno denunciate?
La variazione in decremento delle munizioni precedentemente detenute (e regolarmente denunciate)
non è soggetta a denuncia.
Data: 15-07-2003
Domanda n. 1907: Sono titolare di una licenza di porto di fucile uso tiro a volo e proprietario
di una carabina. Nella denuncia presentata all'autorità di P.S. non ho inserito le munizioni, in
quanto sono solito acquistarle in armeria poco prima di recarmi in poligono dove le consumo
regolarmente tutte. L'Ufficio di P.S. a cui mi sono rivolto mi dice che, invece, dovrei
comunque denunciare la detenzione delle munizioni che acquisto. E' vero?
Quanto le è stato detto non è corretto. Il suo attuale comportamento è conforme alla legge.
L'obbligo di denuncia di cui all'art. 38 del T.U.L.P.S., non discende dall'avvenuto acquisto, ma dalla
"effettiva" detenzione delle armi e munizioni. Se, come nel suo caso, non si verifica una vera e
propria detenzione delle munizioni, in quanto esse sono oggetto del segnalato uso immediato, non si
ha nemmeno l'obbligo di denunciarle.
Data: 09-12-2004
http://www.guardieinformate.net
15/3/2017 3:48:22 / Pagina