il contratto di lavoro a tempo parziale
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il contratto di lavoro a tempo parziale
IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Corso di Diritto della Risorse Umane Flavia Pasquini [email protected] www.fmb.unimore.it RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo n. 61/2000, art. 1 co. 1 e 2, lettere a), b), c), d), d-bis) Decreto legislativo n. 100/2001 Decreto legislativo n. 66/2003, art. 3 Circolare n. 9 del 18 marzo 2004, che ha ripercorso la disciplina del lavoro a tempo parziale chiarendo in particolare le innovazioni relative al lavoro supplementare, alle clausole elastiche e flessibili, alle sanzioni e alla trasformazione del rapporto Circolare Ministero Lavoro e Politiche sociali 22 dicembre 2005, n. 40 "Patologie oncologiche Periodo di comporto - Invalidità e situazione di handicap grave - Decreto legislativo n. 276/03, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale“. La circolare propone una lettura del contratto di lavoro a tempo parziale come uno strumento, posto a garanzia di una più efficace ed effettiva tutela dei lavoratori afflitti da patologie oncologiche, finalizzato, da un lato, all’adeguamento del periodo di comporto (ossia di un periodo predeterminato durante il quale è giustificata la sospensione dell’obbligo di prestazione lavorativa in capo al lavoratore e nel corso del quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato, con le necessità connesse allo stato di malattia), e, dall’altro lato, all’incentivazione della flessibilità della prestazione lavorativa a favore del prestatore di lavoro mediante il diritto a svolgere prestazioni di lavoro a tempo parziale per conciliare esigenze di cura e mantenimento del posto di lavoro. Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (in applicazione del Protocollo Welfare 23 luglio 2007), art. 1, comma 44 NOZIONE Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, è a tempo parziale quando l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, è inferiore all’orario normale di lavoro. Il rapporto a tempo parziale può essere: orizzontale, quando la riduzione d’orario è riferita al normale orario giornaliero; verticale, quando la prestazione è svolta a tempo pieno, ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno; misto, quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale. Approfondimenti L’orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali ovvero al minor orario, previsto dal contratto collettivo, anche se riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. FINALITA’ (Direttiva n. 97/81/Ce del 15 dicembre 1997, che recepisce l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale sottoscritto il 6 giugno 1997 da Unice, Ceep e Ces; legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 3, lettera e)) Strumento per incrementare l’occupazione di categorie di lavoratori altrimenti potenzialmente escluse dal mercato del lavoro (in particolare giovani, donne, anziani e lavoratori espulsi dal ciclo produttivo). Tale fine è stato perseguito anche attraverso la costante valorizzazione del ruolo dell’autonomia collettiva e individuale. Esso configura, in particolare, un rapporto di lavoro stabile e contemporaneamente uno strumento adattabile alle esigenze di flessibilità delle imprese. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (art. 3, co. 1, lett. d), l. n. 30/2003; art. 5, co. 4, d.lgs. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 1, lett. o), d.lgs. n. 276/2003; art. 1, co. 44, lett. d), L. 247/2007 ) Può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori. Nel rapporto a tempo parziale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione non si applicano le modifiche introdotte dal d.lgs. 276/2003. Approfondimenti L’art. 1, comma 44, Legge 247/2007 ha esteso anche al settore pubblico la speciale tutela per i lavoratori affetti da patologie oncologiche accertate: il diritto di ottenere la trasformazione del rapporto da full-time a part-time nonché la facoltà di chiedere il ripristino del rapporto a tempo pieno. Tale particolare previsione è stata estesa anche ai lavoratori che abbiano il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche accertate. La legge 30/2003 ha previsto che potessero essere introdotti particolari incentivi, anche di natura previdenziale, per favorire l’utilizzo del rapporto a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani anche al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di lavoratori giovani. La disciplina degli incentivi economici per il ricorso al lavoro a tempo parziale non è stata poi disciplinata nel d. lgs. n. 276/2003. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE (art. 7, d.lgs. n. 61/2000, abrogato dall’art. 46, co. 1, lett. q), d.lgs. n. 276/2003; art. 10, d.lgs. n. 61/2000; legge 14 febbraio 2003 n. 30, art. 3, co. 1) •Il contratto di lavoro subordinato può essere a tempo parziale, sempre che la prestazione oggetto del contratto sia per sua natura compatibile con tale modalità di articolazione dell’orario di lavoro. •Condizioni e modalità della prestazione lavorativa nel contratto di lavoro a tempo parziale possono essere individuate dalla contrattazione collettiva. •La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica integralmente anche al settore agricolo. FORMA (art. 2, d.lgs. 61/2000, come modificato dall’art. 85, co. 2, d.lgs. n. 276/2003; art. 8, d.lgs. n. 61/2000; art. 3, co. 7, d.lgs. 61/2000) La forma scritta è prevista ai fini della prova della stipulazione del contratto a tempo parziale. Il contratto deve inoltre contenere: •le indicazioni concernenti la durata •la collocazione temporale della prestazione lavorativa Tali indicazioni devono essere puntuali e clausole diverse sono ammissibili, se previste dai contratti collettivi, solo ove integrino clausole elastiche o flessibili. DURATA (art. 1, co. 4, d.lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 276/2003; d.lgs. n. 368/2001; art. 8, l. n. 223/1991; art. 4, d.lgs. n 151/2001; art. 3, co. 1, lett. c), l. n. 30/2003) Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato: • a termine •a tempo indeterminato TRATTAMENTO ECONOMICO (art. 4, d.lgs. n. 61/2000) Il lavoratore non può essere discriminato per il solo fatto di essere stato assunto (o trasformato) a tempo parziale: il trattamento economico non può, pertanto, essere meno favorevole di quello spettante al lavoratore a tempo pieno comparabile (con pari inquadramento contrattuale). Pertanto: •al lavoratore part-time spetta la stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno; •sono riproporzionate, in ragione delle diversa entità della prestazione lavorativa, la retribuzione globale e le singole componenti di essa, la retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e malattia professionale, maternità; •i contratti collettivi devono prevedere specifiche compensazioni economiche qualora, nel caso sia previsto dai contratti collettivi nazionali, venga variata in aumento la durata della prestazione lavorativa La contrattazione collettiva può prevedere, in deroga alla regola del riproporzionamento, che alcuni emolumenti retributivi, particolarmente quelli a misura variabile, siano calcolati per il lavoratore a tempo parziale in maniera più che proporzionale. TRATTAMENTO NORMATIVO (art. 4, d.lgs. n. 61/2000) Nella determinazione del trattamento normativo il lavoratore non può essere discriminato per il solo fatto di essere stato assunto a tempo parziale: il trattamento normativo non può, pertanto, essere meno favorevole di quello spettante al lavoratore a tempo pieno comparabile (con pari inquadramento contrattuale). Pertanto il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno comparabile con riferimento in particolare a: durata del periodo di prova, durata del periodo di ferie annuali, durata del congedo di maternità e del congedo parentale, durata del periodo di comporto, malattia e infortunio, infortunio sul lavoro e malattia professionale, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, accesso alle iniziative di formazione previste dal datore di lavoro, accesso ai servizi sociali aziendali, criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai Ccnl, diritti sindacali (inclusi quelli del titolo III dello Statuto dei lavoratori). Per l’ipotesi di part-time verticale la contrattazione collettiva può rimodulare la durata del periodo di prova e del periodo di comporto. DIRITTI DEL LAVORATORE (art. 4, d.lgs. n. 61/2000; art. 5, d.lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 1, lett. o), d.lgs. n. 276/2003; art. 12 bis, d.lgs. n. 61/2000, introdotto dall’art. 46, co. 1, lett. t), d.lgs. n. 276/2003; art. 1, co. 44, L. 247/2007) In relazione alla trasformazione del rapporto: •diritto di precedenza nel passaggio da part-time a full time: non è previsto per la generalità dei lavoratori, ma le parti possono prevedere tale diritto inserendo la relativa clausola nel contratto individuale; •diritto all’informazione nell’ipotesi di nuove assunzioni a tempo parziale (per il lavoratore a tempo pieno) e facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto; •diritto in favore del lavoratore a tempo pieno affetto da patologia oncologica, o che abbia coniuge, figli e genitori affetti da patologia oncologica accertata, di ottenere la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo parziale nonché di vedere ripristinato il rapporto a tempo pieno ove ne faccia richiesta; •diritto del lavoratore alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, in caso di figlio convivente di età non superiore ad anni 13 o di figlio convivente portatore di handicap. DIRITTI DEL DATORE (art. 3, d.lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 1, co. 1 lettere dalla d) alla n), d.lgs. n. 276/2003) •Facoltà di richiedere il lavoro in misura supplementare: solo nel part-time orizzontale a fronte della regolamentazione collettiva ovvero previo consenso del lavoratore. •Facoltà di richiedere il lavoro in misura straordinaria: solo nel parttime verticale o misto secondo la disciplina ordinaria. •Facoltà di mutare la collocazione temporale della prestazione rispetto a quanto previsto nel contratto individuale: solo con il consenso del lavoratore e, in presenza di disposizioni collettive, secondo le condizioni e con le modalità da queste indicate. •Facoltà di mutare la durata temporale della prestazione rispetto a quanto previsto nel contratto individuale: solo con il consenso del lavoratore e, in presenza di disposizioni collettive, secondo le condizioni, nei limiti e con le modalità da queste indicati. DOVERI DELLE PARTI DOVERI DEL LAVORATORE: obblighi tipici del lavoratore subordinato. DOVERI DEL DATORE: •informare le rappresentanze sindacali aziendali dell’andamento del ricorso al lavoro a tempo parziale •informare i lavoratori dell’intenzione di procedere a nuove assunzioni a tempo parziale •se previsto nel contratto individuale, informare il lavoratore a tempo parziale della volontà di procedere ad assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti in ambito comunale •trasformare a tempo parziale il rapporto di lavoro con un lavoratore a tempo pieno affetto da patologie oncologiche accertate e ritrasformarlo a tempo pieno su sua richiesta •in caso di trasformazione del rapporto da part-time a full-time, inviare la comunicazione entro 5 gg. ai servizi competenti come individuati dalla riforma del collocamento. LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO (art. 5, d.lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 1, lett. o), d.lgs. n. 276/2003; art. 12 bis, d.lgs. n. 61/2000, introdotto dall’art. 46, co. 1, lett. t), d.lgs. n. 276/2003, art. 12 ter ) •Il rifiuto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, non può costituire un giustificato motivo di licenziamento. •La trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale deve risultare da un atto scritto convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro (e non più con l’assistenza della rappresentanza sindacale in azienda, ove presente). •Il diritto di precedenza: nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno deve essere inserito nel contratto individuale. Ha per oggetto le unità produttive site nello stesso ambito comunale per mansioni uguali o equivalenti rispetto a quelle di assunzione. nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale, prevede l’obbligo di dare tempestiva informazione al personale a tempo pieno nell’ambito comunale anche mediante comunicazione scritta affissa in luogo accessibile a tutti. •Nel prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione non è più obbligatorio motivare il rifiuto anche in caso di richiesta da parte del lavoratore. I contratti collettivi possono prevedere particolari modalità applicative di questo diritto. •I lavoratori affetti da patologie oncologiche accertate per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione da full-time a part-time e hanno diritto, su richiesta, di tornare a lavorare a tempo pieno. Approfondimenti L’art. 1. co. 44, della L. 247/2007 ha introdotto l’art 12 ter al D.lgs. 61/00, ripristinando il diritto di precedenza, a favore di chi ha trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, per le assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. CRITERI DI COMPUTO (art. 6, d.lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 1 lett. p), d.lgs. n. 276/2003; art. 3, lett. f), l. n. 30/2003; Titolo III St. Lav.) I lavoratori a tempo parziale sono computati, ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti di legge e di contratto, in proporzione all’orario effettivamente svolto. L'arrotondamento, al fine di computare il lavoratore, opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondenti a unità intere di orario a tempo pieno. Approfondimenti La legge n. 30/2003 e il d lgs. 276/2003 hanno esteso il principio del computo dei lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario effettivamente svolto anche con riferimento ai diritti derivanti dall’applicazione del titolo III dello Statuto dei lavoratori. SANZIONI (1) (art. 8, d.lgs. n. 61/2000, come modificato e integrato dall’art. 46, co. 1 lettere r) e s, d.lgs. n. 276/2003) •Mancanza della forma scritta: conversione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno dal momento in cui è stata accerta la mancanza del contratto scritto, ma le retribuzioni sono dovute in relazione alla misura della prestazione effettivamente resa. •Mancanza o indeterminatezza dell’indicazione della durata della prestazione: dalla data del relativo accertamento giudiziale il rapporto è considerato a tempo pieno; per il tempo precedente il lavoratore ha diritto, a titolo di risarcimento del danno, alla liquidazione in via equitativa di un ulteriore emolumento. •Mancanza o indeterminatezza dell’indicazione relativa alla collocazione oraria: la stessa può essere stabilita dal giudice (su richiesta di entrambe le parti) con riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva relativamente alle clausole flessibili o, in mancanza, secondo il suo prudente apprezzamento fondato sulla considerazione delle responsabilità famigliari del lavoratore, della necessità di integrare il reddito derivante dal rapporto a tempo parziale svolgendo altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore e del lavoratore; per il tempo precedente alla sentenza il lavoratore ha diritto, a titolo di risarcimento del danno, alla liquidazione in via equitativa di un ulteriore emolumento. Inoltre, successivamente, le parti possono prevedere l’introduzione di clausole elastiche e flessibili come previsto in generale per il rapporto a tempo parziale. SANZIONI (2) (art. 8, d.lgs. n. 61/2000, come modificato e integrato dall’art. 46, co. 1 lettere r) e s, d.lgs. n. 276/2003) • Svolgimento di lavoro supplementare oltre i limiti: la disciplina delle conseguenze (anche non di natura retributiva) è rimessa alla contrattazione collettiva. • Svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti: si applica la disciplina sull’orario di lavoro, ed i limiti non devono essere riproporzionati. • Svolgimento di lavoro elastico o flessibile difformemente da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva: la sanzione prevista è esclusivamente economica a titolo di risarcimento del danno nella forma di un ulteriore emolumento aggiuntivo alla retribuzione. • Violazione del diritto di precedenza inserito nel contratto individuale: è predeterminata dalla legge la misura del risarcimento, pari alla differenza fra la retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta nei sei mesi successivi al passaggio. STRUMENTI DI FLESSIBILITA’ A) LAVORO SUPPLEMENTARE (part-time orizzontale) (art. 1, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 61/2000; art. 3, d.lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 1, lett. dalla d) alla g), d.lgs. n. 276/2003; art. 3, co. 1, lett. a), l. n. 30/2003) Il lavoro supplementare è quello reso in misura superiore all’orario contrattuale ma entro i limiti di quello normale ed è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato. •Il rifiuto di svolgere la prestazione supplementare non può in nessun caso integrare un giustificato motivo di licenziamento. •Il trattamento economico, i limiti (senza alcun vincolo legale relativo al periodo di riferimento), le causali, e le conseguenze in caso di superamento dei limiti sono fissati dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali. In mancanza di previsione da parte del contratto collettivo, la prestazione supplementare può essere utilizzata con il consenso del lavoratore anche oltre l’abrogato limite del 10% (è stata anche abolita la sanzione, prevista in via sussidiaria, del 50% della retribuzione oraria globale di fatto per l’ipotesi di lavoro supplementare svolto oltre il limite). •E’ stata abolita la regolamentazione del consolidamento dell’orario in caso di prestazione svolta in maniera supplementare in via non meramente occasionale. •Non è previsto un vincolo di forma per la manifestazione del consenso all’effettuazione della prestazione supplementare: tale consenso potrà essere quindi manifestato anche in forma implicita e per fatti concludenti. STRUMENTI DI FLESSIBILITA’ LAVORO SUPPLEMENTARE: approfondimenti sulla disciplina previgente •Il lavoro supplementare: era possibile in ogni ipotesi di lavoro part-time. poteva essere svolto, nell’ipotesi di contratto a termine, solo se questo era stato concluso per la sostituzione di lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto, nonché in altre ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva. •Il rifiuto a prestare tale consenso non può in nessun caso integrare un’ipotesi di giustificato motivo di licenziamento. La norma previgente prevedeva, altresì, che il rifiuto di prestare lavoro supplementare non potesse integrare neppure un illecito disciplinare, ma tale precetto non è stato riproposto dal legislatore delegato, coerentemente con la specificazione che il consenso del lavoratore non è necessario ove il lavoro supplementare sia regolato dai contratti collettivi. Ne deriva che il rifiuto ingiustificato di svolgere il lavoro supplementare regolamentato dai contratti collettivi può integrare un’infrazione disciplinare. Icontratti collettivi in vigore, però, ove ritenuti applicabili, possono comunque stabilire che il lavoro supplementare sia svolto solo su base volontaria. STRUMENTI DI FLESSIBILITA’ B) LAVORO STRAORDINARIO (part-time verticale e misto) (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 1, lett. h), d.l.gs. n. 276/2003; art. 3, co. 13, d.lgs. n. 61/2000, abrogato dall’art. 46, co. 1, lett. n), d.lgs. n. 276/2003) Il lavoro straordinario è quello reso in misura superiore all’orario normale ed è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, anche a tempo determinato. Approfondimenti Nella disciplina previgente era escluso il ricorso al lavoro straordinario per i rapporti a tempo parziale nei contratti a tempo determinato. Inoltre, i limiti trimestrale ed annuale in relazione alla durata della prestazione lavorativa previsti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, dovevano essere riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale. STRUMENTI DI FLESSIBILITA’ C) CLAUSOLE FLESSIBILI (compatibili con tutte le tipologie di rapporti a tempo parziale) e CLAUSOLE ELASTICHE (compatibili solo con il rapporto a tempo parziale verticale o misto) Clausole flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione (compatibili con tutte le tipologie di contratto a tempo parziale) Clausole elastiche: relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (compatibili solo con il rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto) L’art. 1, co. 44, L. 247/2007 ha abrogato la possibilità per le parti di concordare direttamente, nel contratto individuale, la clausole flessibili ed elastiche, che pertanto sono legittime solo se previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Qualora questi contengano tali disposizioni la disciplina rimane quella in vigore dopo il D.lgs. 276/2003. STRUMENTI DI FLESSIBILITA’ C) CLAUSOLE FLESSIBILI (compatibili con tutte le tipologie di rapporti a tempo parziale) e CLAUSOLE ELASTICHE (compatibili solo con il rapporto a tempo parziale verticale o misto) (CONTINUA) • • • • • • Tali clausole non sono più incompatibili con i contratti a tempo determinato. I contratti collettivi possono prevedere le condizioni e le modalità per l’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di chiedere la variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa nonché i limiti massimi di variabilità in aumento della prestazione lavorativa. Il preavviso necessario per l’applicazione di tali clausole nei confronti del lavoratore, fatta salva una diversa volontà delle parti, è di almeno 5 giorni. E’ stabilito il diritto a ricevere specifiche compensazioni nella misura e nelle forme individuate da contratti collettivi. La disponibilità allo svolgimento del lavoro flessibile o elastico deve risultare da uno specifico patto scritto che può essere anche contestuale alla stipulazione del contratto di lavoro. Il lavoratore, nella stipulazione del patto, può chiedere l’assistenza di un rappresentante sindacale in azienda da lui indicato. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. STRUMENTI DI FLESSIBILITA’ CLAUSOLE FLESSIBILI e CLAUSOLE ELASTICHE : approfondimenti sulla disciplina previgente •Facoltà di mutare la collocazione oraria della prestazione: si prevedeva un preavviso di almeno 10 giorni come regola generale e la possibilità di una deroga, fino al limite invalicabile di 48 ore, ad opera della contrattazione collettiva, che in questo caso avrebbe potuto prevedere anche maggiorazioni retributive stabilendone, altresì, forme, criteri e modalità. •C.d. diritto di ripensamento per il lavoratore: facoltà di denunciare il patto al verificarsi di determinate ragioni, individuate dalla legge o dalla contrattazione collettiva (abolito dal d.lgs. n. 276/2003). •La contrattazione collettiva, nell’individuare le forme di compensazione per lo svolgimento di lavoro elastico o flessibile, era vincolata a prevedere una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto. DISCIPLINA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (art. 9, d.lgs. n. 61/2000; art. 3, co. 1, lett. d), l. n. 30/2003) La disciplina previdenziale del lavoro a tempo parziale coincide con quella del lavoro subordinato, salve le particolarità del caso. La legge n. 30/2003, nel prevedere la possibilità di incentivi per favorire il ricorso a questa tipologia di rapporto da parte dei lavoratori anziani, prevede che gli stessi possano essere anche di natura previdenziale: tale disposizione non è stata attuata dal d.lgs. n. 276/2003, che ha rinviato ad un provvedimento successivo la determinazione, in generale, degli incentivi economici per favorire il ricorso al part-time. Part-time verticale e indennità di disoccupazione Cassazione S.U. n. 1732/2003: “la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile, nei periodi di pausa”. Corte costituzionale n. 121 del 24 marzo 2006: ai lavoratori con contratto part-time verticale su base annua ultrasemestrale iscritti nelle liste di collocamento, per i periodi di inattività non spetta l’indennità di disoccupazione. RINVII ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (1) I rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nel d.lgs. 61/2000, come modificato dal d.lgs. n. 276/2003, sono posti con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale, e in particolare ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative: sembrerebbe quindi abrogata la norma che riteneva sufficiente la partecipazione anche di una qualsiasi organizzazione sindacale. Il rinvio alla contrattazione c.d. di secondo livello (territoriale o aziendale) non è posto come subordinato al livello nazionale, ma alternativo o concorrente con quest’ultimo. RINVII ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (2) I rinvii alla contrattazione collettiva sono posti in relazione a: • criteri e modalità della prestazione svolta a tempo parziale; • particolari previsioni per particolari figure o livelli di inquadramento; • diritto di informazione delle rappresentanze aziendali in relazione all’andamento del ricorso al contratto a tempo parziale; • lavoro supplementare: limiti, causali, sanzioni; • lavoro flessibile: condizioni, modalità, compensazioni; • lavoro elastico: criteri, modalità, limiti, compensazioni; • riproporzionamento del periodo di malattia e di comporto nel part-time verticale; • informazione relativa al diritto di precedenza nella trasformazione da full-time a part-time; • procedure di conciliazione e arbitrato per mancanza o indeterminatezza delle clausole di durata e collocazione; • facoltà di prevedere che la misura della retribuzione, in particolare a carattere variabile, sia corrisposta ai lavoratori part-time in misura più che proporzionale. RINVII ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (3) Il rinvio relativo alle condizioni e modalità del parttime, con riferimento ad alcune figure e livelli contrattuali di inquadramento, e per quanto concerne le procedure di conciliazione e arbitrato da attivare in caso di mancanza o indeterminatezza delle clausole relative alla durata e alla collocazione oraria della prestazione lavorativa nel contratto di lavoro, sono però limitati alla contrattazione collettiva nazionale. PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE (art. 5, co. 4, d.lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 1, lett. o), d.l.gs. n. 276/2003) Non è prevista la necessità di un intervento regolamentare della normativa emanata con il d.lgs. n. 276/2003. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione. TRANSIZIONE (art. 86, co. 13, d.lgs. n. 276/2003) Non è prevista una disciplina specifica di transizione con riferimento alla disciplina del rapporto a tempo parziale, né un rinvio ad una fase di verifica della normativa. Il regime transitorio e l’attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva potranno essere affidati anche ad un accordo interconfederale su convocazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. PROBLEMI INTERPRETATIVI DOVUTI ALLA SUCCESSIONE DI DIVERSE LEGGI NEL TEMPO • Valutare l’efficacia dei Ccnl in vigore e stipulati vigente l’originaria disciplina del d.lgs. n. 61/2000: tale materia potrà essere disciplinata in sede di accordo interconfederale, ma in assenza sembra doversi applicare il principio della norma più favorevole al lavoratore. • Necessità del consenso del lavoratore per l’effettuazione del lavoro supplementare pur se regolamentato dalla contrattazione collettiva. • Diritto di ripensamento. • Diritto di precedenza. • Regolamentazione del lavoro supplementare. • Contratti individuali in cui i lavoratori abbiano prestato il consenso all’effettuazione di lavoro supplementare vigente il limite legale del 10%: occorrerà interpretare il singolo accordo per verificare se le parti avessero ritenuto tale limite essenziale, rimanendo in questo caso il consenso condizionato al rispetto del limite stesso. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Il contratto di lavoro a tempo parziale è regolamentato nella maggior parte dei rinnovi e accordi intervenuti (vedi però Metalmeccanici, 22 gennaio, 2004 che rinvia ad un accordo successivo e conferma la disciplina in vigore per le clausole oggi flessibili). Con riferimento al lavoro supplementare molti contratti hanno reintrodotto la necessità del consenso del lavoratore (Grafica –industria 24. 02. 2004, Consorzi agrari, 5. 04. 2004, Tessile-abbigliamento-moda industria (confindustria) 24. 04. 2004, Tessile (uniontessile - confapi) 4.05. 2004, Calzature (confindustriia) 18.05. 2004, Assoscrittura e assospazzole, 8.06. 2004, Filiera ittica e dei retifici –indusria 15. 06. 2004, Commercio (confcommercio) 2. 07. 2004, Ombrelli - Ombrelloni (Industria), 2. 07. 2004); altri ne hanno escluso la necessità, salvo casi particolari (Alimentari pmi (unionalimentari), 6. 05. 2004, Legno, arredamento – industria (confindustria), 21.07. 2004, Edilizia - cooperative 24.05. 2004). E’ stata adeguata la disciplina della clausola flessibile, ed è stata regolamentata la clausola elastica introdotta dal d.lgs. n. 276/2003, con riferimento al preavviso e alle maggiorazioni (Grafica industria 24. 02. 2004, Alimentari pmi (unionalimentari) 6. 05. 2004) e anche alle causali (Farmacie municipalizzate, 12. 03. 2004 ). Alcuni contratti hanno fatto salvi gli accordi individuali relativi alle clausole elastiche e flessibili (Tessile-abbigliamento-moda industria (confindustria) 24. 04. 2004, Tessile (Uniontessile - confapi), 4.05. 2004, Calzature (confindustria) 18.05. 2004, Assoscrittura e assospazzole, 8.06. 2004). E’ stato inoltre disciplinato il diritto di ripensamento (Farmacie municipalizzate, 12. 03. 2004) ovvero la possibilità, in determinate circostanze, di escludere, anche solo temporaneamente, l’efficacia della clausola elastica o flessibile (Tessileabbigliamento-moda industria (confindustria) 24. 04. 2004, Tessile (uniontessile - confapi), 4.05. 2004, Alimentari pmi (unionalimentari) 6. 05. 2004). Con riferimento al diritto di precedenza nella trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, il contratto Alimentari pmi (unionalimentari) 6. 05. 2004, ha espressamente previsto che il diritto di precedenza deve essere inserito nel contratto individuale di lavoro.