RC Prodotto -R Santoro DFA

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RC Prodotto -R Santoro DFA
La responsabilità da prodotto difettoso
Avv. Roberto Santoro
DFA Studio Legale Associato
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RESPONSABILITÀ
VENDITA
Art. 1490 c.c.
Garanzia per i vizi della cosa venduta.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è
destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al
compratore i vizi della cosa.
Art. 1491 c.c.
Esclusione della garanzia.
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è
dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la
cosa era esente da vizi.
Art. 1495 c.c.
Termini e condizioni per l'azione.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta,
salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato
entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
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RESPONSABILITÀ
SUBFORNITURA
Art. 5
responsabilità del subfornitore
1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte
o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni
contrattuali e a regola d'arte.
2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o
attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purché li abbia
tempestivamente segnalati al committente.
3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.
4. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere
sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno
tuttavia derogare ai più generali termini di legge.
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RESPONSABILITÀ
APPALTO
Art. 1668
difformità e vizi dell’opera
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il
committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili,
purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta
giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi
o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il
committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi
siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla
consegna.
Art. 1667
contenuto della garanzia per difetti dell'opera
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure
che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa
dell'appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il
committente può chiedere la risoluzione del contratto.
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE - TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
ART. 1218 C.C.
EXTRACONTRATTUALE
ART. 2043 E SEGG. C.C.
OGGETTIVA
OBBLIGAZIONI
CODICE DEL CONSUMO d.
Lgs. 6.9.2005 n. 206
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Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - differenze
EXTRACONTRATTUALE
CONTRATTUALE
ONERE DELLA PROVA
A carico danneggiato
(2043 C.C.)
A carico danneggiante
(2047 – 2054 C.C.)
A carico debitore
(1218 C.C.)
PRESCRIZIONE
5 anni (2947 C.C.)
10 anni (2946 C.C.)
CRITERIO DI
IMPUTAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’
Capacità di intendere e di
volere (2046 C.C.)
Capacità di agire (1425
C.C.)
Sì (2059 C.C.)
Sì (2056 C.C.)
No
No (salvo il caso di dolo
1225 C.C.)
No
Sì (1219 C.C.)
DANNI:
a) morali
b) imprevedibili
COSTITUZIONE IN
MORA
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DANNI DA PRODOTTO DIFETTOSO - possibili conseguenze
Perdite finanziarie
- Risarcimenti
- Spese legali
- Interruzione di attività
- Campagna di richiamo
…
Perdita di immagine
Perdita di mercato
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Mercati interessati
Italia
Europa ed altri Paesi
USA, Canada e Messico
In caso di danno si applicano le leggi del luogo in cui è avvenuto il danno
Necessità per il produttore di conoscere:
- Il regime giuridico dei paesi in cui esporta
- L’evoluzione giurisprudenziale
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Origine “difetti” del prodotto
Progettazione
-
Scelta materie prime (componenti, semilavorati, ...)
Errati calcoli
Produzione (processi)
Manuali – istruzioni per l’uso
Etichettature
Comunicazione al pubblico (aspettative di sicurezza)
Distribuzione
-
Imballaggi
Trasporti
Deterioramento
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Riduzione del rischio: prevenzione
Analizzare tutte le possibili cause che possono rendere il prodotto difettoso
Analizzare la ricerca del prodotto per il tipo di consumatore a cui è destinato
Tenere presente
-
pubblico cui è destinato
larga diffusione
classe sociale
Possibile campagna di richiamo
Sistema Qualità totale
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Riduzione del rischio: protezione
Difesa in caso di contenzioso
Il prodotto (od il componente) non è mio (il problema dei falsi sul mercato)
Data in cui è stato messo in circolazione il prodotto
Il prodotto non è stato messo in circolazione
Il prodotto non è difettoso
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IL CONSUMATORE
Chiunque entri a far parte di un rapporto relativo al consumo
L’acquirente (1470 c.c.)
L’acquirente di contratti per adesione (1341/1342 c.c.)
Il terzo rispetto al contratto di vendita (1494 c.c.)
Il danneggiato dall’uso o consumo del prodotto (2043/2054 c.c.)
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Gestione del rischio: trasferimento non assicurativo
Art. 12 Direttiva CEE n. 85/374 (come successivamente modificata - 1999)
Clausole di esonero da responsabilità
è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei
confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dalla
presente direttiva.
Produttore / Assemblatore / Fornitore / Venditore
E’ possibile inserire clausole di limitazioni di responsabilità
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Genesi e sviluppo della tutela del consumatore
L’evoluzione della Giurisprudenza sulla
responsabilità del produttore
Con la direttiva CEE 85/374 muore – per quanto attiene il
“consumatore”- il principio “nessuna responsabilità senza
colpa” e – fuori dal campo di applicazione del D.P.R.
224/88 di recepimento – nella giurisprudenza rivive di
nuova
vita
il
“processo
logico
presuntivo”
nell’individuazione della colpa del produttore.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 116 - Responsabilità del fornitore
1.Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il
fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale,
se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla
richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il
prodotto.
2.La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha
cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data
dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora
esistente.
[Omissis ]
6.Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella
Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il
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produttore.
CODICE DEL CONSUMO
Art. 117 - Prodotto difettoso
[Omissis]
2.Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un
prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in
commercio.
3.Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli
altri esemplari della medesima serie.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 118 - Esclusione della responsabilità
La responsabilità è esclusa:
a. se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b. se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il
prodotto in circolazione;
c. se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di
distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua
attività professionale.
d. se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un
provvedimento vincolante;
e. se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha
messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come
difettoso;
f.
nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il
difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la
parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che
l'ha utilizzata.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 119 - Messa in circolazione del prodotto
1.Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente,
all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2.La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo
spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3.La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita
forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con
dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto
notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 120 - Prova
1.Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto
e danno.
2.Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo
le disposizioni dell'art. 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'art.
118, comma 1, lettera b) è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze,
è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato
messo in circolazione.
3.Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice
può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 121 – Pluralità di responsabili
1.Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in
solido al risarcimento.
2.Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura
determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle
eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la
ripartizione avviene in parti uguali.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 122 – Colpa del danneggiato
1.Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta
secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile.
2.Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del
difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia
volontariamente esposto.
3.Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa
del danneggiato.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 123 – Danno risarcibile
1.È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b)la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto
difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato
e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2.Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro
trecentottantasette.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 124 – Clausole di esonero da responsabilità
È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del
danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 125 – Prescrizione
1.Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha
avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del
responsabile
2.Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere
prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza
di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 126 – Decadenza
1.Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il
produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il
prodotto che ha cagionato il danno.
2.La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si
estingua, dalla domanda di ammissione del credito di una procedura concorsuale o
dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3.L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha
effetto riguardo agli altri.
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CODICE DEL CONSUMO
Art. 127 – Responsabilità secondo altre disposizioni di legge
1.Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al
danneggiato da altre leggi.
2.Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli
incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modificazioni.
3.Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in
circolazione prima del 30 luglio 1988.
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Giurisprudenza
Tribunale Roma, 17 marzo 1998
Posto che la responsabilità prevista dal d.P.R. n. 224 del 1988 ha natura sostanzialmente
obiettiva, il produttore che sia ritenuto responsabile ai sensi di tale normativa non può essere
condannato al risarcimento del danno morale.
Giudice di pace Monza, 20 marzo 1997
La frattura di due premolari di un commensale, per trauma da corpo estraneo,
verificatasi durante la masticazione di riso cotto mischiato a condimento in scatola di prodotti
del suolo, nel quale ultimo si trovava un frammento di metallo, comporta il risarcimento del
danno patrimoniale, subito dal consumatore del lavorato, a carico del produttore del
commestibile non genuino, stante la inavvertita presenza del menzionato corpo.
Corte giustizia CE 29 maggio 1997, n. 300
Le conoscenze scientifiche e tecniche di cui all'art. 7 lett. e) della direttiva n. 85/374
Cee del 1985 non riguardano soltanto la prassi e gli standard di sicurezza in uso nel settore
industriale nel quale opera il produttore, ma comprendono, senza alcuna restrizione, lo stato
dell'arte inteso nel suo livello più avanzato, purchè concretamente accessibile al momento
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della messa in circolazione del prodotto considerato.
Giurisprudenza
Tribunale Monza, 11 settembre 1995
Il produttore, ai sensi del d.P.R. n. 224 del 1988, risponde dei danni causati da un
difetto di costruzione del prodotto da lui messo in circolazione, salvo che provi che il
danneggiato fosse consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne deriva. A tal fine,
sussiste una responsabilità solidale con il produttore del bene dell'acquirente - utilizzatore dello
stesso, in rispetto del principio del "neminem laedere" che implica per quest'ultimo l'onere di
vigilare, affinchè i beni non presentino difetti di sicurezza tali da arrecare danno alle persone.
Cassazione civile sez. III, 29 settembre 1995, n. 10274
Anche prima della entrata in vigore del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, che disciplina la
responsabilità del produttore con effetto non retroattivo ma secondo criteri anche in
precedenza applicabili per la loro coerenza logica con quelli che regolano la responsabilità
aquiliana, il danno subito da colui che si serve di una cosa può essere addebitato ad un
difetto di costruzione della cosa medesima solo se questa è stata usata secondo la
destinazione che il produttore poteva ragionevolmente prevedere e se il comportamento
tenuto dall'utente era ragionevolmente prevedibile, a meno che l'utente non fosse stato posto
in grado di rappresentarsi che taluni di quei modi di uso andavano in concreto evitati perchè si
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sarebbe potuto determinare una situazione foriera di danno.
Giurisprudenza
Cassazione civile, sez. II, 9 giugno 1986 n. 3816
Nel caso in cui al processo produttivo di un determinato bene partecipi, in fasi diverse, una pluralità di soggetti, l'acquirente di un
pezzo difettoso, che proceda al suo assemblaggio, non va esente da responsabilità per i danni derivati dall'uso del prodotto finale,
per il solo fatto che il difetto sia imputabile ad altri, avendo egli il dovere di sottoporre il pezzo acquistato a diligente controllo e
restando, quindi, la responsabilità dei produttori esclusa soltanto nell'ipotesi in cui il pezzo stesso sia stato (dopo l'assemblaggio)
destinato ad un uso atipico e non prevedibile.
Trib. Napoli, 21 marzo 2006
L'art. 114 d.lg. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) prevede nei confronti del produttore che immette sul mercato prodotti
difettosi, un modello di responsabilità extracontrattuale oggettivo, svincolato da ogni indagine sull'elemento soggettivo e da un
rapporto negoziale tra questi e il consumatore.
Cassazione civile, sezione. III Sent., 8 ottobre 2007, n. 20985
In materia di ripartizione dei carichi probatori nella responsabilità da prodotto difettoso, la corretta interpretazione delle norme ora
trasfuse nel codice del consumo - D.Lgs. n. 206/2005 - agli artt. 120 (commi 1 e 2) e 118, comma 1, lett. b) esclude che il danneggiato
debba provare la sussistenza del difetto del prodotto fin dal momento della messa in circolazione dello stesso e richiede, invece, che
questi dimostri che l'uso del bene, avendo determinato risultati anomali rispetto alle legittime aspettative oltre che dannosi,
evidenzi la sussistenza di un difetto (ex art. 117 cod. cons.).
Tribunale Benevento, 24 settembre 2010
In tema di responsabilità da prodotti difettosi, la responsabilità del produttore trova la sua fonte direttamente nella legge, senza che
possa avere rilievo l'estraneità dello stesso al rapporto contrattuale concretamente dedotto in lite. Tale responsabilità, infatti, si
rinviene negli artt. 130 e 131 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo). Il produttore, dunque, al fine di andare esente dalla
predetta responsabilità, deve dimostrare i fatti contemplati nell'art. 118 del D.Lgs. citato.
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Chi si può assicurare?
Sono assicurabili tutti i soggetti considerati dalla legge quali “ produttori”
Possono pertanto stipulare la polizza:
•
Produttori di materie prime, di componenti, di prodotti finiti, gli
assemblatori di prodotti fabbricati da altri
•
Gli importatori ed i fornitori, purché sia possibile individuare i beni
da essi messi in circolazione.
•
Chi appone sui prodotti il proprio nome, marchio od un segno
distintivo.
L'assicurazione può riguardare qualsiasi prodotto purché si tratti di cose
mobili.
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La proposta - questionario
In calce alla proposta questionario
•La sottoscrizione del presente questionario non impegna il proponente alla
stipulazione della polizza di assicurazione.
•Tuttavia,
qualora la polizza responsabilità civile prodotti sia emessa, le
dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del contratto e
formeranno parte integrante del medesimo.
•Il proponente riconosce che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente
questionario sono conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun
elemento influente sulla valutazione del rischio.
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La proposta - questionario
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’assicurato sono soggette alle
sanzioni di cui agli artt. 1892 e seguenti del Codice Civile.
L’assicurazione vale soltanto per i prodotti indicati in polizza, come
dichiarati nella proposta-questionario.
Il questionario va dunque compilato con la migliore diligenza, avendo cura in particolare - di indicare esattamente i prodotti da assicurare.
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La proposta - questionario
Nuovi prodotti e prodotti modificati
“La disciplina legale in materia di rischio diverso e di rischio aggravato (art, 1898 c.c.)
è sufficiente per la corretta soluzione dei problemi che potessero insorgere in corso
del contratto” (ANIA, “Commento alla polizza RC Prodotti” ed. 1988 e 1989).
In precedenza le CGA esplicitamente escludevano i “nuovi prodotti” ed
assoggettavano all’art. 1898 c.c. i “prodotti modificati”.
Al di là della mancata trasparenza dell’attuale testo di polizza, è importante che
l’Assicurato sappia di dover comunicare tempestivamente alla Compagnia
eventuali MODIFICHE APPORTATE AI PRODOTTI (perché vi può essere
“aggravamento” di rischio) e l’eventuale fabbricazione di NUOVI PRODOTTI
(che sono “rischio diverso” da quello assicurato e, perciò, non compresi in garanzia).
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La polizza R.C.P. – delimitazioni temporali
Vale il sistema “Claims made”
L’assicurazione è operante dopo la “consegna a terzi” del prodotto.
Punto forte: la “retroattività” illimitata mette al riparo l’Assicurato dalle
conseguenze dei difetti dei prodotti venduti prima della stipula della
polizza.
Punto debole: cessata la polizza, l’Assicurato si troverà scoperto per i
risarcimenti che potranno essergli richiesti successivamente.
La garanzia vale per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato
durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, anche se causati da
prodotti fabbricati o posti in circolazione prima del suo inizio.
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La polizza R.C.P. – delimitazioni territoriali
Fabbricazione – Consegna – Luogo del sinistro
L’assicurazione vale:
•per
i prodotti fabbricati in Italia
•
consegnati
Canada)
nel
territorio
•
per i danni ovunque verificatisi
di
qualsiasi
Paese
(esclusi
USA
e
È consentito, tuttavia, assicurare le “vendite dirette” in Nord America, ma a
condizioni molto particolari ed onerosissime. Rinvio.
Le c.d. “esportazioni occulte” sono sempre e comunque in garanzia.
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La polizza R.C.P. – esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia salve specifiche appendici:
le spese di rimpiazzo del prodotto
le spese per il ritiro del prodotto dal mercato
le spese di accertamento non autorizzate
i danni derivanti da responsabilità' volontariamente assunte
Persone non considerate “terzi”
Rischi atomici e danni da inquinamento
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La polizza R.C.P. – Estensione USA e Canada
Appendice USA – CANADA
La garanzia vale soltanto:
“per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia dell’assicurazione”;
“e per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta nello stesso
periodo”;
con esclusione dei c.d. “punitive or exemplary damages”.
L’esecuzione in Italia di sentenza straniera: la contrarietà all’ «ordine pubblico» dei c.d. danni
punitivi: art. 64 L. 218/95.
Altre particolarità dell’estensione USA – CANADA
Tassi di premio molto più alti rispetto a quelli richiesti per il Resto del Mondo
Scoperto obbligatorio, con minimi e massimi molto più elevati di quelli previsti per il Resto del
Mondo
Possibilità di estendere la garanzia alla c.d. “Vendor’s liability”.
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Sistema USA
Linee generali
Materia non soggetta alla Suprema Corte Federale
Competenza alla Suprema Corte dl ogni singolo Stato
Vi sono diverse normative Stati per esempio sulla decadenza dell’azione
Forte coscienza dei diritti del consumatore
Risarcimenti e “Punitive Damages” stabiliti da giurie popolari
Strict liability in tort
presunzione di responsabilità
- su colui che esercita per professione la vendita dl prodotti
- per prodotti con caratteristiche dl pericolosità maggiore dl quella prevedibile
azione possibile sia nei confronti del venditore che del produttore
Limiti alla strict liability in tort
mancanza di difetto di trasformazione del prodotto
colpa del danneggiato
inosservanza delle istruzioni
cattivo uso
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Grazie dell’attenzione!
Studio Legale Associato
Avv. Roberto Santoro
[email protected]
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