Cessione di partecipazioni estere

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Cessione di partecipazioni estere
Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 334
04.12.2013
Cessione di partecipazioni estere
Potestà impositiva
Categoria: Imposte dirette
Sottocategoria: Varie
La tassazione della plusvalenza derivante dall’alienazione di azioni o quote detenute in società estere,
rende necessario coordinare norme interne e disposizioni convenzionali. Tale valutazione passa
attraverso due step:
-
verificare la “tassabilità” in Italia e nel paese estero dell’eventuale plusvalenza;
-
verificare le modalità di tassazione.
Per quanto riguarda il primo aspetto, è necessario, far riferimento alle Convenzioni contro le doppie
imposizioni stipulate dall’Italia che, come noto, seguono il Modello OCSE 2010, che costituisce il
prototipo Convenzionale di riferimento.
Il Modello OCSE 2010, in merito ai redditi derivanti dalla cessione di azioni o quote in società estere da
parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia, prevede la potestà impositiva esclusiva dello Stato di
residenza del soggetto alienante.
Un caso particolare di cessione di partecipazioni estere, è quello relativo alla cessione di partecipazioni
estere il cui valore è costituito, “prevalentemente”, da beni immobili situati nello Stato Estero.
Tale caso, trova apposita disciplina nel Modello OCSE 2010, ed, in particolare, nel paragrafo 4, dell’art.
13, del Modello.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, tuttavia, fanno riferimento alle
precedenti versioni del Modello OCSE, e, nella maggior parte dei casi, non hanno previsto una disciplina
,ad hoc, per le immobiliari estere.
In tal caso, si prevede, generalmente, una potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del
“soggetto” alienante e lo Stato di residenza della società partecipata.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, le modalità di tassazione sono quelle individuate dall’art. 67 e 68
del D.P.R. 917/1986 per le persone fisiche non imprenditori e dall’art. 87 per i soggetti IRES.
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Premessa
Numerosi sono i casi di società, imprenditori, persone fisiche che detengono
azioni o quote in società estere, sia in paesi UE, che in paesi extra – UE.
All’atto della loro cessione, qualora si generi una plusvalenza tassabile,
generalmente, si verifica una doppia imposizione.
La doppia imposizione si spiega in virtù:
¾ dell’applicazione sui “soggetti” italiani, del principio di tassazione su
base mondiale (art. 3 e art. 81, D.P.R. 917/1986);
¾ dell’applicazione del criterio di territorialità nel paese estero, in base
al quale un “soggetto” italiano è tassato nel paese estero,
esclusivamente, sui redditi ivi prodotti.
Il criterio appena descritto, comune a molti Stati stranieri, determina evidenti
fenomeni di doppia imposizione.
Tabella n. 1 – I criteri alla base della doppia imposizione
DOPPIA IMPOSIZIONE
Partecipazione estera detenuta da soggetto fiscalmente residente in Italia
Tassazione in Italia
Tassazione nel paese estero
World wideTaxation principle
Criterio di territorialità
Per eliminare le problematiche relative alla doppia imposizione, sono state
stipulate numerose Convenzioni internazionali.
Infatti, le Convenzioni, essendo accordi tra più Stati, prevalgono sulla norma
interna.
Pertanto, qualora esistenti, saranno le norme convenzionali a stabilire la
potestà impositiva dello Stato italiano, ovvero dello Stato estero, sul reddito
estero del soggetto fiscalmente residente in Italia.
Generalmente, le Convenzioni stipulate dall’Italia con i paesi esteri seguono il
modello OCSE 2010, che disciplina la cessione dei beni esteri nell’art. 13,
trattando la cessione di partecipazioni come “categoria residuale”.
L’art 13 del
Modello OCSE
L’articolo 13, paragrafo 5, del modello Di Convenzione OCSE 2010 dispone
che “gli utili derivanti dall'alienazione di beni, diversi da quelli di cui ai
paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la
alienante è residente1”.
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Articolo 13, paragrafo 5, Modello OCSE 2010 recita “Gains from the alienation of any property, other than that
referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a
resident”.
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La disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni
estere, sembra rinvenirsi nella disposizione citata.
Infatti, i paragrafi 1,2,3 e 4, disciplinano gli utili derivanti dall’alienazione di:
¾
beni immobili (paragrafo 1);
¾
beni mobili di stabili organizzazioni (paragrafo 2);
¾
navi, aeromobili e imbarcazioni (paragrafo 3);
¾
azioni, il cui valore è costituito da più del 50% da beni immobili situati
nello Stato Estero (paragrafo 4).
Di conseguenza, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
estere, non essendo puntualmente regolate, se non in un caso particolare,
rientrano
nella
regola
generale
dell’articolo
13,
paragrafo
5,
precedentemente citato.
La disposizione richiamata riserva la potestà impositiva esclusivamente allo
stato di residenza della società alienante.
Di conseguenza, la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazione
detenuta all’estero dal soggetto fiscalmente residente in Italia, sarà tassata
esclusivamente in Italia, nell’ipotesi in cui, la Convenzione stipulata con il
paese estero contenga la medesima disposizione presente nel Modello OCSE
2010.
Le Convenzioni
stipulate
dall’Italia
Per evitare la doppia imposizione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni estere, sarà necessario verificare che la Convenzione stipulata
tra l’Italia e il paese estero, contenga la medesima disposizione contenuta
nell’art. 13, par. 5, del Modello OCSE 2010.
Verifichiamo il contenuto di tale disposizione in alcune Convenzioni contro le
doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Tabella n. 2 – Le Convenzioni stipulate dall’Italia e le partecipazioni estere
Convenzione
Articolo
Convenzione
Italia - Austria
Firma: Vienna 29.06.1981
Ratifica: L. 18.10.1984,
Potestà impositiva esclusiva
Articolo 13
Italia – Cina
Ratifica: L. 31.10.1989,
n.376
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Stato di residenza
“soggetto” alienante
n.762
Firma: Pechino 31.10.1986
Potestà impositiva
Potestà impositiva
Articolo 13
concorrente tra lo Stato di
residenza “soggetto”
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alienante e lo Stato di
residenza della società
partecipata
Potestà impositiva esclusiva
Stato di residenza
Italia – Francia
Firma: Venezia 05.10.1989
Articolo 13
Ratifica: L. 07.01.1992, n.20
“soggetto” alienante.
Una deroga è contenuta nel
protocollo per le società
immobiliari.
Italia – Lussemburgo
Potestà impositiva esclusiva
Firma: Lussemburgo
03.06.1981
Articolo 13
Ratifica: L.14.08.1982,
Stato di residenza
“soggetto” alienante
n.747
Italia – Romania
Firma: Bucarest 14.01.1977
Ratifica: L. 18.10.1978,
Potestà impositiva esclusiva
Articolo 14
Stato di residenza
“soggetto” alienante
n.680
Italia – Ungheria
Firma: Budapest
16.05.1977
Potestà impositiva esclusiva
Articolo 13
Ratifica: L. 23.07.1980,
Stato di residenza
“soggetto” alienante
n.509
Le immobiliari
estere
Un caso particolare di cessione di partecipazioni estere, è quello relativo alla
cessione di partecipazioni estere, il cui valore è costituito, “prevalentemente”,
da beni immobili situati nello Stato Estero.
Tale caso, come abbiamo precedentemente accennato, trova apposita
disciplina nel Modello OCSE 2010, ed, in particolare, nel paragrafo 4, dell’art.
13, del Modello.
In tal caso, si prevede una potestà impositiva concorrente tra lo Stato di
residenza del “soggetto” alienante e lo Stato di residenza della società
partecipata.
La ragione di un’apposita disciplina, è giustificabile nel fatto che da un punto
di vista fiscale è estremamente conveniente cedere una partecipazione, invece
che, un’immobile.
Pertanto, la ratio della disposizione, è evitare manovre elusive consistenti nel
possesso di immobili, tramite lo schermo societario, con l’unico fine di ottenere
vantaggi fiscali.
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Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, tuttavia,
fanno riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE, e, nella maggior
parte dei casi, non hanno previsto una disciplina ad hoc per le immobiliari
estere.
In alcuni casi, si è posto rimedio inserendo un protocollo aggiuntivo che
disciplinava la fattispecie, com’è avvenuto nel caso della Convenzione contro
le doppie imposizioni Italia – Francia precedentemente analizzata.
Tassazione
interna
Definita la potestà impositiva, qualora questa spetti all’Italia, le modalità di
tassazione sono quelle individuate dal Tuir all’art. 67, come se le
partecipazioni fossero detenute in una società residente.
Come noto, nel Tuir il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla
cessione delle partecipazioni (qualificate e non) detenute da persone fisiche,
risulta disciplinato, in corrispondenza dei commi 3 e 4 dell’articolo 68.
In particolare, per le cessioni di partecipazioni qualificate, ad eccezione di
quelle detenute in società residenti in paradisi fiscali, le relative plusvalenze:
¾ concorrono alla formazione del reddito complessivo del cedente, in
misura corrispondente al 49,72% (40% relativamente agli atti di
realizzo anteriori al 31.12.08, anche nell’ipotesi in cui il corrispettivo
sia percepito, in tutto o in parte, successivamente al 2008);
¾ sono tassabili esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi;
¾ devono essere sommate, algebricamente, alla corrispondente quota
(40%) delle minusvalenze dello stesso tipo (percentuale elevata al
49,27% a decorrere dal 1° gennaio 2009).
Viceversa, con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni non qualificate, diverse da quelle detenute in società residenti
in paradisi fiscali, il Tuir prevede la tassazione, mediante l’applicazione di
un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% a decorrere dal 1° gennaio
2012.
In ipotesi di partecipazione detenuta da soggetti IRES, se sono rispettati i
requisiti dell’art. 87, D.P.R. 917/1986, le plusvalenze sono esenti da imposta
per il 95% del loro ammontare.
Casi
Si propongono i seguenti casi.
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CASO 1
Tizio è una persona fisica residente in Italia che nel corso del 2013 ha
alienato una partecipazione in una società estera residente nello Stato
estero B, realizzando una plusvalenza di 100.000 Euro (differenza tra prezzo
di vendita di 500.000 euro e costo di acquisto di 400.000 euro). Tale
plusvalenza è tassata nello Stato estero?
Se la convenzione con lo Stato di riferimento, è conforme al modello Ocse, la
potestà impositiva spetterà solo all’Italia.
Di conseguenza, ipotizzando che si tratti di partecipazioni non qualificate, il
soggetto dovrà considerare il 100% della plusvalenza e dovrà tassarla
scontando l’imposta sostitutiva del 20%. Il reddito dovrà essere dichiarato in
Italia nella sezione II del quadro RT, in riferimento al modello Unico PF 2013.
CASO 2
Tizio è una persona fisica residente in Italia che nel corso del 2013 ha alienato
una partecipazione in una società estera residente in Francia.
La società deteneva esclusivamente degli immobili.
Tale plusvalenza è tassata nello Stato estero?
La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia
prevede, all’art. 13, paragrafo 5, relativamente alla cessione di quote di
società estere, la potestà impositiva esclusiva nello Stato di residenza del
“soggetto” alienante.
Tuttavia, il protocollo della Convenzione, in vigore dal 01/05/1992, al
paragrafo 8. A) prevede, al verificarsi di determinate condizioni, la potestà
impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del “soggetto” alienante e lo
stato di residenza della società di cui si possiedono le quote.
In particolare, la disposizione Convenzionale prevede che : “Per quanto
concerne l'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote o
partecipazioni in una società o in una persona giuridica che possiede beni
immobili situati in uno Stato, i quali, secondo la legislazione di tale Stato,
sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli utili derivanti dall'alienazione
di beni immobili, sono imponibili in detto Stato. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili che
sono utilizzati da detta società o persona giuridica nell'esercizio della propria
attività industriale, commerciale, agricola ovvero nell'esercizio di una attività
non commerciale”.
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Nel caso di specie, dunque, sarà necessario rivolgersi ad un consulente locale
per verificare l’applicazione della suddetta condizione.
Nel caso in cui fosse verificata, come pare ipotizzabile,la plusvalenza sarà
tassabile sia in Italia, che in Francia, con la possibilità di ottenere un credito
per le imposte pagate all’estero.
CASO 3
Caio è una persona fisica residente in Italia che nel corso del 2013 ha alienato
una partecipazione in una società estera residente in Romania. All’atto della
cessione ha subito un prelievo in Romania del 16%. E’ corretta tale prelievo?
La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la
Romania prevede,
all’art. 14, paragrafo 3, relativamente alla cessione di
quote di società estere, la potestà impositiva esclusiva nello Stato di
residenza del “soggetto” alienante.
Di conseguenza, non è dovuta alcuna imposta in Romania.
Per il prelievo subito, si potrà chiedere il rimborso all’Amministrazione fiscale
Rumena.
Non pare percorribile la strada del credito d’imposta.
Infatti, l’Amministrazione Finanziaria, con la R.M. 104/E2001, ha chiarito che,
in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia,
qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente, in misura
eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a
dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota
convenzionale), non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta,
bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità
fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
- Riproduzione riservata -
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