ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE CONTINUA
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI DI BARI
Letto il Regolamento per la formazione professionale continua
approvato dal CNF il 13 luglio 2007 e la relazione illustrativa del 20
settembre 2007
Considerato che la legge affida ai Consigli dell'Ordine la vigilanza sul
decoro dei professionisti;
ritenuto che il decoro dei professionisti non può prescindere dal corretto
esercizio dell'attività professionale che, in una realtà in continua
evoluzione come quella della giustizia, necessariamente richiede
attenzione costante alle novità legislative e giurisprudenziali;
ritenuto, pertanto, che, nel superiore interesse dei cittadini, i Consigli
degli Ordini degli avvocati sono chiamati a vigilare che tutti i propri
iscritti siano in grado di assicurare uno standard minimo di competenza
ed efficienza, attraverso l'aggiornamento professionale e la formazione
continua;
delibera
d i a p p ro va re il se g u e n t e Re go la m e n t o p e r la f o rm a zio n e e
l'aggiornamento permanente degli iscritti
Articolo 1
Formazione professionale continua
1. Ogni avvocato iscritto all'Albo ed ogni praticante abilitato ha l'obbligo di
attendere alla propria formazione e all'aggiornamento professionale, nel
rispetto dei canoni di cui agli artt. 12, 13 e 17 bis del codice
deontologico e dei principi di competenza, decoro e dignità della
professione forense.
2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di
formazione
professionale
continua
disciplinate
dal
presente
regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. Chi intende segnalare in modo deontologicamente corretto e nel
rispetto dell'art. 17 bis del codice deontologico forense, un proprio
settore di interesse specifico o di attività prevalente, ha l'obbligo di
dedicare almeno un quarto dei crediti formativi ad eventi relativi a tale
specifico settore. Se i settori sono più di uno, a ciascuno d'essi deve
essere dedicato non meno di 7,50 crediti annui.
4. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni
attività di accrescimento, approfondimento e aggiornamento delle
conoscenze e delle competenze professionali Articolo 2
Durata e contenuto dell'obbligo
1. L'obbligo di formazione decorre dal 1 °gennaio successivo alla dalla
data di iscrizione all'albo
2. L'anno formativo inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre.
L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.
3. Ogni iscritto deve conseguire nell'anno almeno 30 crediti formativi e,
nel triennio, almeno 90, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei
successivi artt. 3 e 4.
4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da
svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata o che
intende esercitare, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e
4, ma almeno 5 crediti formativi annui devono derivare da attività ed
eventi formativi aventi ad oggetto la deonto logia o l'ordinamento
professionale e previdenziale
5. L'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a
terzi, intenda fornire le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3,
dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede
l’informazione, non meno di 30 crediti formativi nell’ambito di esercizio
dell'attività professionale che intende indicare.
Articolo 3
Eventi formativi
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professional e
continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli
eventi di seguito indicati:
a) corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, giornate di studio,
tavole rotonde e altre iniziative di interesse giuridico -professionale
promosse o organizzate dal Consiglio nazionale forense, dalla Cassa
Forense, dai Consigli dell'ordine, dall'Unione Regionale degli ordini
Forensi di Puglia o da organismi nazionali ed internazionali di rilevante
interesse giuridico, anche se eseguite con modalità telematiche, purchè
consentano l'assoluta certezza e la costante possibilità di verifica in
ordine alla effettiva partecipazione e all'identità dei partecipanti;
b) gruppi di lavoro o commissioni di interesse giuridico-professionale
istituiti dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine,
dall'Unione Regionale degli ordini Forensi di Puglia o da organismi
nazionali ed internazionali di rilevante interesse giuridico;
c) altri eventi di interesse giuridico-professionale che il Consiglio
dell'Ordine ritenga meritevoli di apprezzamento
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1
credito formativo per ogni ora, con il limite massimo di n. 10 crediti per
la partecipazione a ciascun evento formativo, purchè l'argomento
giuridico-professionale trattato sia diverso.
*2. bis La partecipazione agli eventi formativi in ambiente e-learning
attribuisce i crediti nella misura del 50% di quelli riconosciuti alla
partecipazione diretta.
* Modifica introdotta con delibera consiliare del 13/05/2009.
3.Se organizzati da associazioni, altri enti, società, istituzioni od
organismi pubblici o privati, gli eventi, ai fini del riconoscimento dei
crediti formativi, dovranno essere previamente accreditati dal Consiglio
dell'Ordine territorialmente competente in relazione al luogo di
svolgimento dell'evento.
A t a l f i n e , d o vr à e s s e r e t e m p e s t iva m e n t e t r a sm e s sa a l
C o n s i g l i o dell'Ordine domanda di accreditamento, contenente:
denominazione
coordinatore
e
recapito
o
del
responsabile
soggetto
dell'e vento,
promotore,
segreteria
organizzativa, luo go e date di svolgimento, Titolo, materie
trattate, relatori o docenti, numero minimo e massimo dei
partecipanti, quota d'iscrizione, numero di ore compl essive,
modalità
di
presenze,
iscrizione,
impegno
a
modalità
di
consegnare
rilevamento
a
ciascun
delle
iscritto
partecipante, il questionario di qualità fornito dall'Ordine.
4. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia, la
qualità dell'evento formativo, gli argomenti trattati, i relatori, la
compatibilità dell'evento con il programma tracciato dal Consiglio,
nonché la congruità del contributo
economico
richiesto. A
tal
fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere
l'accreditamento
preventivo
di
eventi
formativi
da
loro
organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine dei
luogo di svolgimento dell'evento una relazione dettagliata con
tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione
dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del
presente regolamento.
Il Consiglio dell'ordine potrà richiedere, ove necessario, informazioni o
documentazione
e
si
pronuncerà
sulla
domanda
di
accreditamento con decisione motivata entro quindici g iorni
dalla data di deposito della dom anda o de lle inf orma zion i e
de lla do cument a zion e int e grat iva richiesta.
In caso di silenzio protratto oltre il trentesimo giorno l'accreditamento si
intende concesso.
Il patrocinio dell'Ordine non costituisce accreditamento.
* Modifica introdotta dal CNF 24/02/2012.
Articolo 4
Attività formative
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale
continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione
per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione
o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri,
saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su
argomenti giuridici;
c) insegnamento di materie giuridiche attinenti alla professione di
avvocato presso istituti universitari ed enti equiparati.
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato,
per tutta la durata dell'esame.
e) altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia
nell'ambito della propria organizzazione professionale, autorizzate o
comunque accreditate dal Consiglio dell'Ordine.
f) in quanto sintomatici dell'impegno di studio, di approfondimento e di
aggiornamento professionale, l'acquisizione di strumenti tecnici di
conoscenza giuridica, quali riviste giuridiche, anche informatiche ed on
line.
2. Per ciascuno degli eventi innanzi indicati saranno riconosciuti crediti
formativi nella misura seguente:
- per gli eventi sub a) n. 2 crediti ad ora, con un massimo di 10 crediti
ad evento.
- per gli eventi sub b) n. 5 crediti per ogni pubblicazione
- per gli eventi sub c) n. 2 crediti ad ora, con un massimo di 20 crediti
ad insegnamento.
Ai docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché ai
ricercatori
universitari
con
incarico
di
insegnamento
regolarmente in servizio, i 20 crediti formativi potranno essere
attribuiti senza necessità di prova delle ore di insegnamento
effettivamente svolte.
- per gli eventi sub d) n. 20 crediti ad anno
- per gli eventi sub e) a seconda della natura e qualità dell'evento, con
un massimo di 10 crediti ad evento
- per gli eventi sub f) 3 crediti per ciascuna rivista o repertorio giuridico,
con un limite di 15 crediti annui.
Gli stessi crediti potranno essere concessi anche agli iscritti
esercenti
nello
stesso
studio
dell'abbonato
che,
con
dichiarazione asseverata dallo stesso abbonato, attestino sul
proprio onore di condividere gli strumenti di formazione e di
aggiornamento dello studio, facendone regolarmente uso.
Articolo 5
Esoneri
1. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare,
anche
parzialmente
determinandone
contenuto
e
modalità,l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
— gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna
di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli
minori;
— malattia, infortunio od altre condizioni personali;
— interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi
dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
— altre ipotesi indicate dal Consiglio dell'Ordine.
Il
Consiglio
dell'ordine
può
altresì
dispensare
dall'obbligo
formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e
che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con
decisione motivata, del
settore di attività, della quantità e qualità della sua attività
professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della
domanda.
2. L'esonero dovuto ad impedimento è accordato
limitatamente al
periodo di durata dell'impedimento.
3. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire
nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al
suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo
1. Ciascun
iscritto
trasmette
annualmente
al
Consiglio
dell'ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica
il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli
eventi formativi ai quali ha partecipato e i crediti conseguiti, anche
mediante autocertificazione.
2.
Costituiscono
illecito
disciplinare
il
mancato
adempimento
dell'obbligo formativo, l'infedele certificazione del percorso
formativo
seguito,
nonché
l'omesso
deposito
della
relazione nel termine
assegnato dal Consiglio dell'Ordine
3.
La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
Articolo 7
Attività del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine dà attuazione alle attività di formazione
professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo
da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più oppo rtuni,
regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli
eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
2. In particolare, il Consiglio dell'ordine predispone alla fine di ogni anno
un piano dell'offerta formativa da proporre nel corso dell'anno
successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a
ciascun evento. Nel programma annuale saranno previsti anche eventi
formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e
l'ordinamento professionale .
3. Il Consiglio dell'Ordine realizza il programma formativo direttamente
o in collaborazione con Associazioni forensi o con altri enti che non
abbiano fini di lucro, anche avvalendosi della Scuola Forense.
Sarà favorita, in ogni caso la formazione gratuita in misura tale da
consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo
mediante eventi formativi non onerosi o limitati al solo recupero delle
spese vive.
5. II Consigli dell'ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con
associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potrà
organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli
già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al
precedente art. 3
Articolo 8
Controlli del Consiglio dell'ordine
1. II Consiglio dell'ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo
formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività
formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli
artt. 3 e 4.
2. Ai f ini della verifica, il Consiglio dell'ordine svolgerà
attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può
chiedere all'iscritto ed ai so gge t t i ch e h a nn o o rga n izza t o gli
e ve n t i f o rma t ivi ch ia rim e n t i e
documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione
integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla
richiesta, il
Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che
non risultino adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento degli adempimenti e delle attività
relative alla f ormazione continua il Consiglio dell'Ordine si
avvale di apposita Commissione.*
* Modifica introdotta con delibera consiliare del 1/07/2009.
Articolo 9
disciplina transitoria
1. Il primo periodo di valutazione della formazione continua
decorre dal 1 °gennaio 2008.
2. Nel primo triennio di valutazione, i crediti formativi da
conseguire sono ridotti del 50%
3. L'articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire
dal 1°settembre 2008.
4. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con
qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire
le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, dovrà conseguire,
nell'ambito di esercizio dell'attività professionale indicata o che
intende indicare, non meno di 5 crediti annui.
Con delibera del 15 Dicembre 2010 il Consiglio delibera di prorogare la
norma transitoria di cui all’art. 9, comma 2, del presente regolamento per
il prossimo triennio.