ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI DI BARI Letto il Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal CNF il 13 luglio 2007 e la relazione illustrativa del 20 settembre 2007 Considerato che la legge affida ai Consigli dell'Ordine la vigilanza sul decoro dei professionisti; ritenuto che il decoro dei professionisti non può prescindere dal corretto esercizio dell'attività professionale che, in una realtà in continua evoluzione come quella della giustizia, necessariamente richiede attenzione costante alle novità legislative e giurisprudenziali; ritenuto, pertanto, che, nel superiore interesse dei cittadini, i Consigli degli Ordini degli avvocati sono chiamati a vigilare che tutti i propri iscritti siano in grado di assicurare uno standard minimo di competenza ed efficienza, attraverso l'aggiornamento professionale e la formazione continua; delibera d i a p p ro va re il se g u e n t e Re go la m e n t o p e r la f o rm a zio n e e l'aggiornamento permanente degli iscritti Articolo 1 Formazione professionale continua 1. Ogni avvocato iscritto all'Albo ed ogni praticante abilitato ha l'obbligo di attendere alla propria formazione e all'aggiornamento professionale, nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 12, 13 e 17 bis del codice deontologico e dei principi di competenza, decoro e dignità della professione forense. 2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate. 3. Chi intende segnalare in modo deontologicamente corretto e nel rispetto dell'art. 17 bis del codice deontologico forense, un proprio settore di interesse specifico o di attività prevalente, ha l'obbligo di dedicare almeno un quarto dei crediti formativi ad eventi relativi a tale specifico settore. Se i settori sono più di uno, a ciascuno d'essi deve essere dedicato non meno di 7,50 crediti annui. 4. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento, approfondimento e aggiornamento delle conoscenze e delle competenze professionali Articolo 2 Durata e contenuto dell'obbligo 1. L'obbligo di formazione decorre dal 1 °gennaio successivo alla dalla data di iscrizione all'albo 2. L'anno formativo inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo. 3. Ogni iscritto deve conseguire nell'anno almeno 30 crediti formativi e, nel triennio, almeno 90, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4. 4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata o che intende esercitare, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno 5 crediti formativi annui devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto la deonto logia o l'ordinamento professionale e previdenziale 5. L'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno di 30 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare. Articolo 3 Eventi formativi 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professional e continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati: a) corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, giornate di studio, tavole rotonde e altre iniziative di interesse giuridico -professionale promosse o organizzate dal Consiglio nazionale forense, dalla Cassa Forense, dai Consigli dell'ordine, dall'Unione Regionale degli ordini Forensi di Puglia o da organismi nazionali ed internazionali di rilevante interesse giuridico, anche se eseguite con modalità telematiche, purchè consentano l'assoluta certezza e la costante possibilità di verifica in ordine alla effettiva partecipazione e all'identità dei partecipanti; b) gruppi di lavoro o commissioni di interesse giuridico-professionale istituiti dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine, dall'Unione Regionale degli ordini Forensi di Puglia o da organismi nazionali ed internazionali di rilevante interesse giuridico; c) altri eventi di interesse giuridico-professionale che il Consiglio dell'Ordine ritenga meritevoli di apprezzamento 2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora, con il limite massimo di n. 10 crediti per la partecipazione a ciascun evento formativo, purchè l'argomento giuridico-professionale trattato sia diverso. *2. bis La partecipazione agli eventi formativi in ambiente e-learning attribuisce i crediti nella misura del 50% di quelli riconosciuti alla partecipazione diretta. * Modifica introdotta con delibera consiliare del 13/05/2009. 3.Se organizzati da associazioni, altri enti, società, istituzioni od organismi pubblici o privati, gli eventi, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, dovranno essere previamente accreditati dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione al luogo di svolgimento dell'evento. A t a l f i n e , d o vr à e s s e r e t e m p e s t iva m e n t e t r a sm e s sa a l C o n s i g l i o dell'Ordine domanda di accreditamento, contenente: denominazione coordinatore e recapito o del responsabile soggetto dell'e vento, promotore, segreteria organizzativa, luo go e date di svolgimento, Titolo, materie trattate, relatori o docenti, numero minimo e massimo dei partecipanti, quota d'iscrizione, numero di ore compl essive, modalità di presenze, iscrizione, impegno a modalità di consegnare rilevamento a ciascun delle iscritto partecipante, il questionario di qualità fornito dall'Ordine. 4. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia, la qualità dell'evento formativo, gli argomenti trattati, i relatori, la compatibilità dell'evento con il programma tracciato dal Consiglio, nonché la congruità del contributo economico richiesto. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine dei luogo di svolgimento dell'evento una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. Il Consiglio dell'ordine potrà richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncerà sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici g iorni dalla data di deposito della dom anda o de lle inf orma zion i e de lla do cument a zion e int e grat iva richiesta. In caso di silenzio protratto oltre il trentesimo giorno l'accreditamento si intende concesso. Il patrocinio dell'Ordine non costituisce accreditamento. * Modifica introdotta dal CNF 24/02/2012. Articolo 4 Attività formative 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici; c) insegnamento di materie giuridiche attinenti alla professione di avvocato presso istituti universitari ed enti equiparati. d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame. e) altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, autorizzate o comunque accreditate dal Consiglio dell'Ordine. f) in quanto sintomatici dell'impegno di studio, di approfondimento e di aggiornamento professionale, l'acquisizione di strumenti tecnici di conoscenza giuridica, quali riviste giuridiche, anche informatiche ed on line. 2. Per ciascuno degli eventi innanzi indicati saranno riconosciuti crediti formativi nella misura seguente: - per gli eventi sub a) n. 2 crediti ad ora, con un massimo di 10 crediti ad evento. - per gli eventi sub b) n. 5 crediti per ogni pubblicazione - per gli eventi sub c) n. 2 crediti ad ora, con un massimo di 20 crediti ad insegnamento. Ai docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché ai ricercatori universitari con incarico di insegnamento regolarmente in servizio, i 20 crediti formativi potranno essere attribuiti senza necessità di prova delle ore di insegnamento effettivamente svolte. - per gli eventi sub d) n. 20 crediti ad anno - per gli eventi sub e) a seconda della natura e qualità dell'evento, con un massimo di 10 crediti ad evento - per gli eventi sub f) 3 crediti per ciascuna rivista o repertorio giuridico, con un limite di 15 crediti annui. Gli stessi crediti potranno essere concessi anche agli iscritti esercenti nello stesso studio dell'abbonato che, con dichiarazione asseverata dallo stesso abbonato, attestino sul proprio onore di condividere gli strumenti di formazione e di aggiornamento dello studio, facendone regolarmente uso. Articolo 5 Esoneri 1. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità,l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di: — gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; — malattia, infortunio od altre condizioni personali; — interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero; — altre ipotesi indicate dal Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. 2. L'esonero dovuto ad impedimento è accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. 3. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. Articolo 6 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo 1. Ciascun iscritto trasmette annualmente al Consiglio dell'ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi ai quali ha partecipato e i crediti conseguiti, anche mediante autocertificazione. 2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo, l'infedele certificazione del percorso formativo seguito, nonché l'omesso deposito della relazione nel termine assegnato dal Consiglio dell'Ordine 3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Articolo 7 Attività del Consiglio dell'ordine 1. Il Consiglio dell'ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più oppo rtuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. 2. In particolare, il Consiglio dell'ordine predispone alla fine di ogni anno un piano dell'offerta formativa da proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale saranno previsti anche eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l'ordinamento professionale . 3. Il Consiglio dell'Ordine realizza il programma formativo direttamente o in collaborazione con Associazioni forensi o con altri enti che non abbiano fini di lucro, anche avvalendosi della Scuola Forense. Sarà favorita, in ogni caso la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo mediante eventi formativi non onerosi o limitati al solo recupero delle spese vive. 5. II Consigli dell'ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potrà organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 Articolo 8 Controlli del Consiglio dell'ordine 1. II Consiglio dell'ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4. 2. Ai f ini della verifica, il Consiglio dell'ordine svolgerà attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai so gge t t i ch e h a nn o o rga n izza t o gli e ve n t i f o rma t ivi ch ia rim e n t i e documentazione integrativa. 3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate. 4. Per lo svolgimento degli adempimenti e delle attività relative alla f ormazione continua il Consiglio dell'Ordine si avvale di apposita Commissione.* * Modifica introdotta con delibera consiliare del 1/07/2009. Articolo 9 disciplina transitoria 1. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1 °gennaio 2008. 2. Nel primo triennio di valutazione, i crediti formativi da conseguire sono ridotti del 50% 3. L'articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire dal 1°settembre 2008. 4. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, dovrà conseguire, nell'ambito di esercizio dell'attività professionale indicata o che intende indicare, non meno di 5 crediti annui. Con delibera del 15 Dicembre 2010 il Consiglio delibera di prorogare la norma transitoria di cui all’art. 9, comma 2, del presente regolamento per il prossimo triennio.