IL BILANCIO CONSOLIDATO
Transcript
IL BILANCIO CONSOLIDATO
IL BILANCIO CONSOLIDATO in base alle disposizioni del D.Lgs 9 aprile 1991, n° 127 Viterbo, 14-21 novembre 2014 1 2 3 La nozione del Bilancio Consolidato, finalità e criteri generali di redazione 4 La nozione del Bilancio Consolidato, finalità e criteri generali di redazione • Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa, • Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un’unica grande società. Da ciò derivano due importanti caratteristiche: a) le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell’impresa madre o capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate; b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno rilevanza, ossia non hanno alcun significato quando le società vengono considerate come un’unica impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi. 5 La nozione del Bilancio Consolidato, finalità e criteri generali di redazione • Pertanto, il bilancio consolidato consente di: - sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza; - ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico; - misurare tali consistenze e risultati secondo i principi contabili, eliminando gli utili infragruppo non realizzati nei confronti di terzi; - assolvere a funzioni essenziali d’informazione; • il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il gruppo. 6 IL GRUPPO DI IMPRESE, AREA DI CONSOLIDAMENTO E METODI DI CONSOLIDAMENTO 7 I soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato Art. 25 D.Lgs 127/91- Obbligo di redazione 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che CONTROLLANO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, un'impresa, devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti, 2. gli Enti Pubblici esercenti, in via esclusiva o prevalente, un’attività commerciale che controllano una società di capitali (art. 2201 CC), 3. le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società di capitali, 4. Tale obbligo ricade anche sulle società di persone se tutti i soci sono società di capitali. 8 Inclusione nell’area di consolidamento Art. 26 D.Lgs 127/91 1. Sono incluse nell’area di consolidamento tutte le controllate, italiane ed estere, 2. Sono controllate le società nelle quali la controllante: a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto), b) dispone di un numero di voti sufficiente per esercitare un’influenza dominante dell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto), c) esercita un'influenza dominante nell’assemblea ordinaria per effetto di un contratto o di una clausola statutaria (c.d. influenza dominante), d) controlla la maggioranza dei diritti di voto attraverso accordi con altri soci (influenza dominante), 9 Casi di esclusioni facoltative dall’area di consolidamento (art. 28) • Come appena detto, sono oggetto di consolidamento le imprese controllate come definite al precedente art. 26, • Tuttavia, l’art. 28 prevede l’esclusione facoltativa dall’area ci consolidamento nelle seguenti fattispecie: a) L’inclusione della controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta: concetto prettamente soggettivo in quanto va definita in base all’impatto di un’esclusione di un’impresa sulla rappresentazione del quadro fedele, sebbene l’art. 151 del Regolamento Consob stabilisce che “…. non rivestono significativa rilevanza le società controllate il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del B.C. e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati”, b) l’effettivo esercizio del diritto di controllo è soggetto GRAVI e durature restrizioni (p.e. assoggettamento della controllata a procedura concorsuale, espropriazione in corso, rischi di natura politica), c) la successiva alienazione, in questo caso la partecipazione deve essere iscritta non tra le immobilizzazioni finanziarie ma nell’attivo circolante, d) l’impossibilità di ottenere, in modo tempestivo e senza costi sproporzionati, le necessarie informazioni. 10 Esonero dell’obbligo di redazione (art. 25 e 27) Esonero esplicito: - Sub-Holding - Capogruppo con modeste dimensioni Esonero implicito (VEDI ART. 25): - Imprese individuali, - Società di persone, - Associazioni e Fondazioni. 11 Esoneri espliciti • Sub-holding: la sub-holding è esonerata se: a) non ha titoli quotati in borsa, b) la sua controllante redige e sottopone al controllo il bilancio consolidato c) la sua controlante è soggetta al diritto di uno Stato dell’UE, c) la controllante è titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata oppure la predisposizione del bilancio consolidato non è richiesta, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio, da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. 12 Esoneri espliciti (art. 27) • Capogruppo di gruppi con modeste dimensioni: La controllante è esonerata dall’obbligo di redazione se il gruppo non supera, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) totale degli attivi degli stati patrimoniali: 17,5 milioni di euro; b) totale dei ricavi delle vendite e prestazioni: euro 35 milioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Tali valori si computano sommando i bilanci d’esercizio, al lordo di rettifiche o eliminazioni di consolidamento, • In ogni caso le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, • Tale esonero non si applica in caso di quotate. 13 I metodi di consolidamento • La redazione del bilancio consolidato comporta innanzitutto la scelta del metodo di consolidamento, • Le soluzioni predisposte dalla tecnica ragionieristica sono… 14 Il metodo di consolidamento integrale nella teoria dell’entità (entity theory) • Secondo questa teoria il gruppo costituisce un’unica entità economica e contabile e pertanto patrimonio e reddito appartengono al gruppo nel suo complesso, • Conseguentemente, anche attività e passività, costi e ricavi, risultato d’esercizio e patrimonio devono essere consolidati integralmente, al fine di mostrare la complessiva struttura patrimoniale e reddituale del Gruppo quale unicum indivisibile (cosiddetto metodo dell’integrazione globale), 15 Il metodo di consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary theory) • Secondo la teoria della proprietà, dato che le controllate appartengono alla capogruppo proporzionalmente alle quote di partecipazione che essa possiede, devono entrare nel processo di consolidamento nella medesima proporzione, • In questa teoria l’unità contabile di riferimento non è il gruppo nel suo complesso bensì il bilancio della capogruppo e il consolidato altro non è che un’estensione di quello, per tenere conto delle quote detenute nelle società controllate, • Il patrimonio netto e il risultato d’esercizio consolidato dovranno rappresentare pertanto quanto di pertinenza della capogruppo e il metodo di consolidamento consisterà nella attribuzione proporzionale di attività, passività, costi, ricavi, utile e patrimonio (cosiddetto metodo proporzionale), • Le interessenze di terzi sono pertanto eliminate nel processo di consolidamento. 16 Il metodo del patrimonio netto (equity method) Lo stesso risultato informativo in termini quantitativi può ottenersi con un metodo cosiddetto di consolidamento sintetico o, rectius, del patrimonio netto, che tuttavia non può considerarsi sostitutivo di un vero e proprio procedimento di consolidamento in quanto non attrae nel bilancio della capogruppo le attività, le passività e i componenti del risultato economico. 17 D.Lgs. 127/91- Quando si applicano i tre metodi • Il D.Lgs. 127/91 prevede il metodo di consolidamento integrale (art. 31), disponendo che l’importo del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi sia iscritto in una apposita voce del patrimonio netto e che la parte del risultato economico di terzi sia distinta nel risultato consolidato (art. 32), • Per la valutazione delle partecipazioni di controllo per le quali è prevista l’esclusione dal consolidamento ci si deve avvalere del metodo del patrimonio netto (art. 32), • Nell’ipotesi di controllo congiunto è previsto l’utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale (art. 32). 18 I tre metodi di consolidamento a confronto Analogie dei tre metodi: il valore del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato dell’esercizio è identico nei tre metodi, Differenze: - Lo stato patrimoniale (SP) ed il Conto Economico (CE) sono ben diversi, dato che nel primo caso il bilancio consolidato è costituito dallo SP e dal CE della capogruppo + dallo SP e dal CE delle controllate, al netto dell’eliminazione delle partecipazioni e dei rapporti tra le società consolidate, nel secondo caso dallo SP e dal CE della capogruppo + la quota della società consolidata proporzionalmente (p.e. 70%), nel terzo caso si sostituisce all’interno dello SP della capogruppo la voce partecipazioni, iscritte solitamente al costo di acquisto, con la voce partecipazioni valutate al PN per l’ammontare pari alla quota di possesso del PN della controllata, 19 Quando si applicano I tre metodi- esempio GRUPPO AZIENDALE CONTROLLATE CONTROLLO DI DIRITTO Oltre il 50% IN CONTROLLO DI FATTO Tra il 20% ed il 50% IN JOINT VENTURE COLLEGATE ALTRE IMPRESE CONTROLLO CONGIUNTO 50% INFLUENZA NOTEVOLE Tra 20% e 50% NESSUNA INFLUENZA Sotto il 20% IN PROPORZIONALE INTEGRALE INTEGRALE AREA DI CONSOLIDAMENTO 20 IN PATRIMONIO NETTO OUT Art. 2359 C.C.- controllo congiunto e impresa collegata • Il controllo congiunto si ha quando un soggetto esercita su un’impresa il controllo congiuntamente con altri/o soci/o ed in base ad accordi con essi/o, purchè la partecipazione posseduta non sia inferiore al 10% per le quotate ed al 20% per le non quotate, • Un’impresa si definisce collegata quando esiste un’altra impresa che esercita su di essa un’influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto, • Si presume la sussistenza dell’influenza notevole quando nell’assemblea ordinaria si esercita il 20% dei voti, ovvero il 10% se quotata, 21 Rappresentazione grafica della struttura Gruppo Alfa- Esempio STRUTTURA DEL GRUPPO ALFA ALFA su GAMMA diretta indiretta 0% 56 % ALFA 70 % 30 % BETA DELTA 80 % GAMMA 70% X 80% Beta= 70%=Metodo di consolidamento integrale Gamma=56%= Metodo di consolidamento integrale Delta=30%=Metodo di consolidamento a Patrimonio Netto 22 Data di chiusura del Bilancio Consolidato (art. 30) In linea generale, la data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio della Capogruppo, Pertanto, nei casi in cui alcune delle partecipate o la controllante stessa chiudano il proprio bilancio d’esercizio a data diversa da quella del bilancio consolidato, esse dovranno redigere un bilancio annuale intermedio, che deve approvato dai rispettivi consigli di amministrazione, Esiste comunque la facoltà di presentare il Bilancio Consolidato con data differente a quella della Capogruppo. In questi casi (i) deve essere indicata e motivata nel bilancio consolidato (ii) deve coincidere con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidato o delle più importanti, Poiché le situazioni anomale sin qui descritte debbono essere temporanee, è necessario che da parte dei gruppi venga avviata, ove applicabile, un’azione di allineamento delle date di chiusura tra la capogruppo e tutte le principali società del gruppo, per poter raggiungere l’obiettivo che il bilancio consolidato e i bilanci d’esercizio delle società consolidate siano allineati alla stessa data. 23 I PRINCIPI CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 24 I PRINCIPI CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO • Principio generale: I bilanci da consolidare devono essere redatti secondo i principi contabili di riferimento (IAS o OIC), • Si rende pertanto necessario che i redattori dei bilanci consolidati effettuino un esame critico dei principi contabili adottati dalle società comprese nel consolidamento, per identificare anticipatamente eventuali principi non corretti e far apportare le necessarie modifiche nelle scritture contabili delle relative società, • La normativa vigente prescrive che il bilancio consolidato debba essere redatto con CHIAREZZA (utilizzando gli schemi di bilancio della capogruppo e definendo correttamente l’area di consolidamento), • Applicazione di principi contabili uniformi (in genere, quelli della controllante e p.e commesse, magazzino, ammortamenti cespiti, ecc.), • Costanza di applicazione dei principi contabili e delle modalità di consolidamento (si possano effettuare cambiamenti solo in casi eccezionali, che vanno motivati in nota integrativa e quantificati gli 25 effetti), Esempio applicazione PPCC uniformi Si supponga che da una analisi fatta dall'ufficio bilancio consolidato sui reporting package, emerge che la società Beta contabilizza le rimanenze al lifo, anziché al fifo. Tax rate 31,5% Rimanenze iniziali Rimanenze finali Incremento Lifo 900 1.300 400 Fifo 1.000 1.600 600 delta 100 300 200 Scrittura di rettifica sul Bilancio Beta Rimanenze iniziali CE A Altre riserve 100 Rimanenze SP A Rimanenze finali CE 300 Imposte differite (su 200) A Fondo imposte diff. 63 26 PRINCIPI CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO Imposte differite • L'onere per imposte deve essere trattato secondo i principi generali della competenza e della prudenza secondo quanto previsto dall’OIC. n. 25, • L'effetto delle imposte differite deve essere rilevato tutte le volte che sussistono differenze temporanee, singolarmente per ciascuna impresa consolidata, anche per effetto delle rettifiche di consolidamento, tra i valori dell'attivo e del passivo ed i valori ai fini fiscali rinvenienti dai bilanci d'esercizio delle società consolidate. 27 Imposte differite- esempi di differenze temporanee • Differenze esistenti nei bilancio delle singole società (p.e. plusvalenze da cessioni di imm.ni tecniche che rientrano nell’imponibile fiscale in 5 anni), • Differenze originate dalle rettifiche per uniformare i principi contabili (p.e., sul magazzino, sugli ammortamenti), • Differenze originate dall’eliminazione delle interferenze fiscali, per le controllate estere, • Differenze originate dalla eliminazione di utili e perdite del gruppo (p.e., utili e perdite da cessioni di elementi dell’attivo, accantonamenti su imprese consolidate), • Differenze generate da particolari voci di bilancio (differenze di acquisto imputata a voci dell’attivo o del passivo, sebbene la dottrina non sia concorde, no su differenza di consolidamento e differenza di traduzione), 28 Quando non si devono inserire le imposte differite? a) Sulle allocazioni effettuate alla voce Avviamento e Differenza di Consolidamento, b) Su tutte le differenze permanenti, cioè in tutti quei casi nei quali la deducibilità/imponibilità fiscale non è funzione del tempo (cioè anticipata o posticipata), ma è esclusa. c) Sulle differenze cambio imputate a patrimonio netto. 29 I PRINCIPI CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO-Leasing • Il leasing è finanziario quando comporta il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti I beni in oggetto (art. 2427 C.C.). Diversamente, è operativo, • Nel Bilancio d’Esercizio il leasing finanziario è trattato con il metodo patrimoniale, ovvero contabilizzando i canoni di leasing, • Nel Bilancio Consolidato invece, sebbene le norme non stabiliscono esplicitamente la modalità di rappresentazione, si raccomanda l’adozione del metodo finanziario, • Nel concreto ciò significa non rappresentare più i canoni di leasing a conto economico ma: (i) iscrivere il cespite al valore di mercato al momento della sottoscrizione del contratto di leasing, (ii) procedere al suo ammortamento, (iii) iscrivere nel passivo il debito per pari importo, (iv) procedere ad ammortizzarlo secondo il tasso implicito di finanziamento del leasing, 30 (v) Valutare la significatività delle imposte differite continua-Leasing (OIC 17) • In estrema sintesi, il Bilancio Consolidato, diversamente dal Bilancio d’esercizio, conterrà una sottovoce all’interno delle “immobilizzazioni”, per i beni ricevuti in leasing, • E’ comunque ammesso nel Bilancio Consolidato contabilizzare il leasing finanziario con il metodo patrimoniale, purchè si forniscono in nota integrativa le informazioni rischieste, ovvero gli impatti, • Le operazioni di leasing operativo, nel bilancio consolidato, sono contabilizzate come nel bilancio d’esercizio, e cioè con il metodo patrimoniale. 31 I PRINCIPI CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO-Divise Estere • La traduzione dei bilanci in moneta estera avviene attraverso la traduzione delle attività, delle passività e del Patrimonio Netto al cambio alla data di bilancio, il conto economico al cambio in essere alla data di ogni operazione,oppure, per motivi di ordine pratico, al cambio medio del periodo. • L’intera differenza che si crea va registrata nella “Riserva da differenze di traduzione”, 32 I PRINCIPI E LE TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO 33 I Principi e le tecniche di consolidamento • Dopo aver: - definito cos’è il bilancio consolidato, - indicato quali sono i suoi obiettivi, - capito quando predisporlo, - individuato l’area di consolidamento da considerare, - associato al concetto di controllo i conseguenti metodi di consolidamento (integrale, proporzionale e patrimonio netto), - fissato la data del bilancio consolidato, - enunciato ed applicato i principi contabili del bilancio consolidato…… POSSIAMO PASSARE “AI PRINCIPI ED ALLE TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO” 34 Il consolidamento operazioni… dei bilanci comporta le seguenti • a) La somma dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione (consolidamento intergrale). Tale operazione consiste nel sommare le varie voci dell’attivo, del passivo e dei componenti il conto economico dei bilanci delle società da consolidare, • b) L’eliminazione o elisione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le società da consolidare e degli utili e perdite interni o intragruppo, con rilevazione dei relativi effetti fiscali differiti, • c) L’eliminazione della partecipazione consolidata contro il suo patrimonio netto, • d) L’appropriato trattamento dei dividendi per evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate, • e) La corretta soluzione dei problemi contabili connessi all’acquisizione e alla perdita del controllo e al variare delle altre condizioni per il consolidamento 35 Il consolidamento operazioni… dei bilanci comporta le seguenti • f) La valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni non consolidate, ossia delle partecipazioni che non hanno le condizioni per il consolidamento, con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda delle fattispecie trattate in questo Principio, • g) L’appropriato trattamento contabile delle azioni proprie, • h) La determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d’esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, per evidenziarli nel bilancio consolidato, • i) La preparazione dei prospetti del bilancio consolidato, • l) Il consolidamento dei conti d’ordine. 36 Focus su tecniche contabili: steps più rilevanti 1 2 Caricamento BILANCI SOCIETARI 3 Conversione BILANCI IN VALUTA 4 Rilevazione RETTIFICHE DI PRE CONS. SOCIETARIE 5 Eliminazione di • DIVIDENDI • PLUS./ MINUS • SVAL./RIVAL. • UTILI Elisione di • CR/DB • C/R infragruppo Determinaz. DEI VALORI CONSOLIDAB. 7 6 v v v v v v v v v v v v v v v v Ricavi v v v v v v Costi v v v v v v Passivo PN 37 Eliminazione VALORE DI CARICO PART. contro il P.NETTO v v Attivo 8 Assegnazione PATRIMONIO NETTO e RIS. AI TERZI v B) Eliminazioni saldi ed utili/perdite delle operazioni intercompany CREDITI / DEBITI tra imprese incluse nel consolidamento COSTI / RICAVI tra imprese incluse nel consolidamento UTILI / PERDITE conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese 38 Importanza di ottenere dati chiari e corretti tramite i REPORTING PACKAGE B) Eliminazioni saldi ed utili operazioni intercompany • Il risultato economico conseguito dal gruppo deve essere quello generato dall’attività del gruppo nei confronti dei terzi e non quello realizzato tra di loro, • Alcuni esempi da ricordare di operazioni effettuate tra società appartenenti alla medesima area di consolidamento sono: -Vendite di merci e prodotti, - Vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti, - Concessione di finanziamenti, • Tutti i saldi infragruppo devono innazitutto essere allineati sulla base delle riconciliazioni predisposte dalle società consolidate e dalla Capogruppo, • alcuni esempi di partite in riconciliazione: fattura emessa e registrata da una parte e solo accertata come fatture da ricevere dall’altra, partite in transito, bonifici viaggianti, etc., • Dopo aver effettuato tali Rettifiche si possono eliminare tutti i rapporti reciproci (es. Crediti e Debiti commerciali e finanziari infragruppo, Costi e Ricavi infragruppo di vario genere e relativi utili/perdite per vendite di rimanenze, di immobilizzazioni materiali e immateriali), 39 B) Eliminazioni saldi ed utili operazioni intercompany • Per esempio, se una partecipata ha venduto dei prodotti alla controllante, realizzando un utile, e questi prodotti sono ancora presenti nelle rimanenze finali della partecipante, l’utile sulla vendita, dal punto di vista del gruppo, non si è realizzato e perciò deve essere eliminato mediante riduzione del valore dell’attivo della controllante e dell’utile realizzato dalla partecipata, • L’eliminazioni determinano una riduzione o un aumento dell’ammontare dell’attività ed un addebito o un accredito a conto economico, • L’eliminazione di utili/perdite infragruppo può comportare l’insorgersi di una differenza temporanea richiedendo quindi la rilevazione della fiscalità differita, • Le operazioni infragruppo si eliminano solo se successive alla data di consolidamento della partecipazione. 40 B) Eliminazioni saldi intercompany-esempio Alfa consolida integralmente Beta, possiedendone il 70%, 1) Alfa vanta crediti per 1.000 e debiti per 700. 2) La società Beta espone debiti per 800 e crediti commerciali per 854. 1) RICONCILIAZIONE SALDI Crediti Debiti Società B:Debiti vs controllante 800 Importo originario contabilizzato da A 1000 Bonifico effetuato il 31 dicembre 200 Scritture: 1) allineamento saldi: Bancac/c E. 200 A Crediti verso controllate 200 2) Elisione intercompany:Debiti Vs controllante E. 800 A Crediti verso Controllate 800 2) RICONCILIAZIONE SALDI Crediti Debiti Società B:Crediti vs controllante 854 Società A:Debiti per Ft da ricevere 700 Importo in riconciliazione per IVA non rilevata da A 154 Scritture: 1) allineamento saldi: Crediti vs Erario E. 154 A Debiti vs controllata 154 2) Elisione intercompany:Debiti Vs controllata E.854 A Crediti verso Controllante 854 3) Alfa espone crediti vs Gamma per 1.100 e ricavi per 100 Tali valori sono confermati nel bilancio di Gamma (costi per servizi) Scritture: Debiti vs controllante E. 1.100 A Crediti VS controllate E. 1.100 Altri ricavi vs controllata E. 100 A Costi per servizi da controllante E. 100 41 B) Eliminazioni saldi intercompany-esempio Sempre la Società Alfa compra merci da Beta, che al 31 dicembre non sono cedute a terzi, per E. 700, con margine di B del 5% pari a E. 33.Quota di possesso sempre 70% Rimanenze finali 700 5% Effetto fiscale al 31,5% (Ires+Irap) 33 -10,4 Effetto netto 22,6 Effetto del Gruppo per vendite a terzi =(E 22,6*30%) 6,78 Effetto per il Gruppo 15,82 Scritture nel Consolidato per eliminazione utile e perdite Dare Avere Rimanenze finali CE 33 Credito per imposte anticipate 10,4 Rimanenze finali SP 6,78 50,18 A Rimanenze finali SP A Imposte dell'esercizio A Rimanenze finali CE 42 33 10,4 6,78 50,18 B) Eliminazioni saldi intercompany-esempio La società A vende a B un'immob. Ammortizzabile in 20 anni, e posseduta da 9, come segue: Costo originario di A 600 F. ammort.to di A= 600*9/20 -270 Valore netto contabile 330 Plusvalenza di A 220 Valore di cessione a B 550 Credito per imposte anticipate 69,3 31,5% sulla plusvalenza di A 31,5% sui maggiori amm.ti di B B ammortizza il cespite sulla base della vita residua, ovvero 11 anni, con un ammort.to annuale di 550/11= 50. L'immobilizzazione viene ceduta a terzi l'anno successivo a 500. Scritture nel Consolidato primo anno: 1) eliminazione vendita Plusvalenza 220 Cespite 600 A Cespite F. ammortamento 2) iscrizione imposte su storno plusvalenza Credito per imposte anticipate A Imposte anticipate 550 270 69,3 3) storno maggior ammortamento di B (50 anziché 30)+ effetto rigiro imposte Fondo ammortamento A Ammortamento 20 Imposte anticipate A Credito per imposte anticipate 6,3 Scritture nel Consolidato secondo anno: 1) rilascio plusvalenza Utili a nuovo A Plusvalenza 2) rilascio credito per imposte anticipate Imposte anticipate A credito per imposte anticipate 43 220 63 B) Eliminazioni saldi ed utili/perdite delle operazioni intercompany- Conclusioni • In conclusione quindi, le differenze intercompany indicano una non corretta predisposizione dei bilanci d’esercizio del gruppo. Per esempio infatti: - Le differenze tra crediti e debiti legate a differenze cambio indicano che almeno una delle due società non ha adeguato le poste in valuta ai cambi di fine periodo, - Un pagamento non contabilizzato ma effettuato implica una non aggiornata posizione finanziaria, - Beni spediti e fatturati ma non ancora ricevuti dalla controparte implicano una non corretta contabilizzazione dei costi e/o delle merci in viaggio, In genere, una fattura non contabilizzata non è un problema della riconciliazione dei saldi, ma un problema del BILANCIO 44 B) Eliminazioni saldi ed utili/perdite delle operazioni intercompany-Conclusioni • Si deve eliminare l’utile o la perdita lorda, senza tener conto di eventuali spese generali, amministrative e di vendita, • L’eliminazione comporta una riduzione o un aumento dell’ammontare dell’attività/passività ed un addebito o un accredito a conto economico, • Infatti, se ad esempio la controllante ha venduto prodotti ad una consolidata, che li espone nel suo bilancio, l’utile non si è ancora realizzato all’esterno e va eliminato riducendo il valore dei beni iscritti nell’attivo della controllata, utilizzando come contropartita l’utile della controllante, • Deve essere considerato l’effetto fiscale differito fino al realizzo dell’operazione con terzi esterni al gruppo. Infatti, nel caso in cui la società che ha conseguito tali utili li abbia soggetti a tassazione, il relativo onere fiscale deve essere differito nel consolidato fino a quando tali45 utili saranno rilasciabili. B) Eliminazioni saldi ed utili/perdite delle operazioni intercompany-Conclusioni • In presenza di soci di minoranza si deve eliminare l’intero utile interno, prima di determinare il patrimonio netto ed il risultato di terzi, • Ai fini dell’attribuzione alle interessenze di terzi, le operazioni sono “verso il basso” (da controllante a controllata) e “verso l’alto” (da controllata a controllante), • Nel primo caso, l’utile/perdita da eliminare si trova nel bilancio della controllante e l’interessenza di terzi non è influenzata, • Nel secondo caso, la contropartita a conto economico dell’eliminazione sarà imputata anche ai soci di minoranza proporzionalmente alla loro quota di possesso, • Non si devono eliminare le perdite interne se rappresentative di un reale minor valore del bene ceduto. 46 C) L’eliminazione della controllata contro il suo patrimonio netto devono essere eliminate le partecipazioni in imprese incluse nel consolidato e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto in modo che il bilancio consolidato rappresenti: • il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante; • gli altri conti di patrimonio netto, diversi dalle riserve di utili, della controllante e delle controllate formatosi dopo il primo consolidato; • le riserve di utili e gli utili, escluso l’utile dell’esercizio, e modificati per tenere conto delle rettifiche di consolidamento, della controllante e delle controllate formatisi dopo il primo consolidato; • l’utile (perdita) dell’esercizio consolidato; • la quota di patrimonio netto e di risultato dell’esercizio di pertinenza delle minoranze, • Il maggior valore delle attività e delle passività delle consolidate valutate a valore corrente al momento del primo consolidamento, e l’avviamento…….. 47 C) L’eliminazione della controllata contro il suo patrimonio netto ……. Questo risultato si ottiene: • eliminando il patrimonio netto delle partecipate consolidate, attribuendo però le quote di pertinenza ai soci di minoranza, se esistenti (ovvero per le quote residue); • distribuendo il prezzo d'acquisto delle partecipazioni secondo i criteri descritti nell’OIC e apportando le relative rettifiche. 48 C) L’eliminazione della controllata contro il suo patrimonio netto • La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d’esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della consolidata, • Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo) della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (differenza successiva), • E’ tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l’impresa è inclusa per la volta nel consolidamento (“ultimo bilancio della controllata”), 49 C) L’eliminazione della controllata contro il suo P.N.Differenza iniziale positiva • La differenza INIZIALE POSITIVA O NEGATIVA, di consolidamento può essere • La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima, 50 C) L’eliminazione della controllata contro il suo P.N.Differenza iniziale positiva Tale differenza iniziale positiva può essere dovuta: - alla sottovalutazione dell’attivo, iscritto al costo storico della controllata e inferiore al valore corrente (p.e. imm.ni immateriali originate dalla controllata come avviamento, marchi, brevetti), - al riconoscimento/pagamento di un “premio” per i benefici che deriveranno all’acquirente, - all’effettuazione di un cattivo affare, che ha pagato la nuova controllata più del valore reale, 51 C) L’eliminazione della controllata contro il suo P.N.-Differenza iniziale negativa• La differenza di consolidamento è NEGATIVA quando il COSTO della Partecipazione è INFERIORE alla FRAZIONE del Patrimonio NETTO della CONTROLLATA, • ciò può essere dovuto: -Ad un cattivo andamento economico (p.e congiuntura economica sfavorevole, evoluzione tecnologica non rilevata nel bilancio), -Ad un buon affare (p.e. crisi passeggera, andamenti prezzi di borsa sfavorevoli per cause estranee alla società). 52 C) L’eliminazione della controllata contro il suo P.N. La differenza di consolidamento va innazitutto imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, sulla base della stima del valore corrente delle stesse attività e passività. In genere la differenza è positiva per effetto della sottovalutazione dell’attivo della controllata, dato che la sua contabilità è a costi storici e non riflette: - imm.ni imm.li originate dalla società - plusvalenze inespresse sulle imm.ni materiali. 53 C) Differenza di consolidamento iniziale positivatrattamento contabile • Dopo l’imputazione agli elementi dell’attivo e del passivo, la differenza residua in base alla sua natura va: - in caso di maggior valore della partecipata recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata “differenza da consolidamento”, - se ritengo di aver fatto un cattivo affare o per decisioni non correlabili al suo andamento reddituale atteso (per es. l’acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente sul mercato), portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della stessa e l’eventuale eccedenza va negli oneri straordinari 54 C) Differenza iniziale di consolidamento negativatrattamento contabile • La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (p.e. fondo oneri), • La differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla sua natura, va: - se riconducibile ad un buon affare, iscritta in una voce del patrimonio netto denominata “riserva di consolidamento“ , - se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevolibadwill- iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", 55 C) ……. Determinazione del segno….i due esempi negativa positiva costo di acquisto partecipazione % di partecipazione 3.500 70% costo di acquisto partecipazione 500 % di partecipazione 40% capitale sociale 2.000 capitale sociale 2.000 riserve utile d'esercizio 1.000 150 riserve utile d'esercizio 200 200 patrimonio netto 3.150 patrimonio netto 2.400 capitale e riserve 3.000 capitale e riserve 2.200 costo di acquisto - % del patrimonio netto 3.500 2.100 differenza positiva 1.400 costo di acquisto - % del patrimonio netto differenza negativa 56 500 880 - 380 Differenza di consolidamento positiva… esempio numerico in caso di attribuzione totale a differenza di consolidamento Scritture: 1 - Eliminazione della partecipazione nella controllata Diversi A Capitale sociale 1.400 Riserva legale 700 Differenza da consolidamento 1.400 2 ammortamento differenza di consolidamento ammortamento differenza di consolidamento A Partecipazione Differenza di conslidamento (5 anni) 3 Attribuzione del patrimonio netto di terzi per eliminazione controllata Beta PN di gruppo A Patrimonio netto di terzi 57 3.500 280 900 Differenza di consolidamento da controllata indiretta Patrimonio netto di GAMMA al momento dell'acquisizione % di possesso Patrimonio netto del Gruppo Costo di acquisto della partecipazione Differenza positiva di consolidamento 1.100 80% 880 1.200 320 Scritture: 1 - Eliminazione della partecipazione nella controllata Diversi A Capitale sociale Riserva legale Differenza di consolidamento Partecipazione in Gamma 800 80 320 2 Ammort. Diff.za di cons.to A Differenza di consolidamento 3 Attribuzione del patrimonio netto di terzi per eliminazione controllata Gamma PN di gruppo a Patrimonio netto di terzi 58 1.200 64 220 d) L’appropriato trattamento dei dividendi per evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate • La distribuzione dell’utile dell’esercizio comporta un trasferimento della quota del patrimonio netto della società partecipata alla controllante. Si tratta quindi di una operazione meramente interna al gruppo e pertanto irrilevante ai fini del consolidato, e come tale, va rettificata, • I dividendi iscritti nel conto economico della controllata vanno distinti a seconda che si riferiscano a: - utili formatesi nell’esercizio precedente (in questo caso a storno dei dividendi va imputata come contropartita una posta del patrimonio netto in quanto l’utile da cui scaturisce il dividendo ha contribuito alla formazione del risultato consolidato nell’esercizio precedente) - utili formatesi nell’esercizio corrente (acconti dividendi, che si contabilizzano “prelevando” sempre dall’utile di stato patrimoniale, che deve quindi essere ripristinato), 59 d) L’appropriato trattamento dei dividendi per evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate-esempio di scritture nel bilancio consolidato PRIMO CASO CE SP Conto Descrizione C.15 Dividendi e altri proventi da controllate A. VIII Utili portati a nuovo Dare Avere 100 100 CE SP SECONDO CASO Conto Descrizione C.15 Dividendi e altri proventi da controllate A.IX Utile dell'esercizio Dare Avere 100 100 60 e) Successiva acquisizione e cessione di quote • Dopo l’acquisizione del controllo, in caso di acquisizione di ulteriori quote, la relativa differenza iniziale è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto, e va trattata come una differenza iniziale, • In caso invece di cessione di una quota senza perdita del controllo, l’utile/perdita da rilevare nel conto economico del consolidato sono determinati dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e l’ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel consolidato (tengono conto dell’avviamento, degli eventuali maggior valori delle attività identificate e da ammortizzare e dell’eventuale residuo fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri), VEDI ES. • In caso di cessione parziale con perdita di controllo, non si consolida più a partire dalla vendita, o, in caso di difficoltà pratica ad ottenere i dati, dall’inizio dell’esercizio. 61 Successiva cessione senza perdita di controllo esercizio 62 Successiva cessione senza perdita di controllo esercizio 63 Successiva cessione senza perdita di controllo esercizio 64 f) La valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE Immobilizzazioni Finanziarie: Partecipazioni in imprese collegate Immobilizzazioni Finanziarie: Partecipazioni in imprese controllate non comprese nell'area di consolidamento Metodo integrale Metodo proporzionale Patrimonio netto IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEVE RIFLETTERE TUTTE LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA, DISTINGUENDOLE TRA VARIAZIONI PATRIMONIALI E VARIAZIONI ECONOMICHE. Il metodo del patrimonio netto deve comportare gli STESSI EFFETTI del consolidamento integrale anche se attraverso un procedimento sintetico ed è definito dall’art. 2426 n.4, integrato ed interpretato dall’OIC n. 21 e dallo IAS n. 28 65 f) La valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto • Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni controllate e collegate possono essere valutate per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato (art 2426 del C.C. numero 4), • Valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto significa riconoscere, contestualmente alla loro formazione, aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consistenze patrimoniali della partecipata, rilevandoli secondo il principio della competenza, 66 f) La valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto • tale metodo va applicato sulla base dell'ultimo bilancio approvato della partecipata, • Se la data di riferimento del bilancio della partecipata non coincide con quella del bilancio consolidato, è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché: - la differenza non ecceda i tre mesi; - la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante; - la diversità di data venga indicata nella nota integrativa; - vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi posteriormente a tale data. 67 APPLICARE IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO SIGNIFICA APPORTARE LE SEGUENTI RETTIFICHE Poichè il metodo del patrimonio deve produrre gli stessi effetti del consolidato, l’applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche sul risultato d’esercizio della partecipata, ovvero: derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi applicati dalla partecipante, derivanti da eventuali eventi significativi verificatesi tra la data di chiusura dell’esercizio della partecipata e quella della controllante nell’ipotesi che tali date non coincidano, derivanti dall'eventuale predisposizione del bilancio della partecipata con principi contabili non corretti; derivanti dall’eliminazione degli utili e perdite infragruppo; TUTTO CIO’ per riflettere gli effetti derivanti dalla differenza tra costo e corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisizione della partecipazione, con la PARTICOLARITA’ che……. 68 con la particolarità che… NON ESSENDO ASSUNTE LE SINGOLE ATTIVITA, PASSIVITA’ E CE DELLE SOCIETA’, LE ATTRIBUZIONI VENGONO AD ESSERE EVIDENZIATE INDIRETTAMENTE L’EVENTUALE AVVIAMENTO RISULTANTE DALLA DIFFERENZA INIZIALE POSITIVA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE E NON E’ SCORPORATO DAL PREZZO PAGATO, MA SE NE MANTIENE MEMORIA EXTRACONTABILMENTE, E SUBIRA’ UNA SISTEMATICA DIMINUZIONE PER EFFETTO DELL’AMMORTAMENTO. 69 Trattamento della differenza iniziale tra costo e patrimonio netto • Dopo aver effettuato le rettifiche, la partecipante dispone di una situazione extracontabile che evidenzia un patrimonio netto sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata, ovvero dispone di un prospetto delle differenze fra prezzo di costo e patrimonio netto contabile della partecipata (o meglio degli scostamenti rispetto ai valori contabili dei singoli componenti patrimoniali attivi e passivi) alla data dell’acquisto e di determinarne la natura ai fini del loro trattamento contabile, • Si avrà quindi una differenza iniziale positiva (costo sostenuto per l’acquisto della partecipata superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata) o una differenza iniziale negativa (costo sostenuto inferiore al PN), 70 Trattamento della differenza di consolidamento nel metodo P.N.le due ipotesi della differenza negativa 1) Differenza negativa riconducibile al compimento di un buon affare. In questo caso la partecipante iscrive nel bilancio consolidato tale differenza ad incremento del valore della partecipazione con contropartita “Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite” (ovvero altre riserve nel PN consolidato), 2) Differenza negativa riconducibile ad attività iscritte a valori superiori rispetto al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o ancora alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un Fondo per rischi ed oneri. In conclusione, abbiamo lo stesso effetto del consolidato 71 Esempio metodo PN con differenza negativa per compimento di un buon affare Partecipazione di Alfa in Delta- Metodo del Patrimonio Netto con differenza negativa Capitale Utile e Totale riserve 2.000 200 2.200 800 80 880 500 - 380 Patrimonio netto di Delta Percentuale di possesso 40% Costo della partecipazione Differenza Scritture: Partecipazione in Delta 380 A Riserva da valutazione di part.ni non consolidate 72 Il risultato d’esercizio nel metodo del patrimonio netto • dopo aver determinato la differenza iniziale, positiva o negativa, il valore della partecipazione iscritta nel bilancio consolidato recepirà le altre variazioni del patrimonio netto, •In particolare, il valore della partecipazione recepirà il risultato d’esercizio della partecipata, per la relativa quota di possesso, con contropartita il conto economico ovvero: •in caso di utile della paretcipata, si avrà “Partecipazioni in imprese collegate (voce BIII)” A “Rivalutazione di partecipazioni (voce D18a del CE)”, •In caso di perdita, D19a “Svalutazione di partecipazioni” con contropartita “Partecipazioni in imprese collegate”. 73 Le altre Variazioni del patrimonio netto della partecipata • se il patrimonio netto della partecipata aumenta, in conseguenza di una rivalutazione monetaria disposta per legge, o diminuisce, per riduzione di capitale sociale o distribuzione di riserve, in misura corrispondente sarà aumentato o diminuito nello stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione e quello della riserva indistribuibile, • tali variazioni non sono imputate nel conto economico della partecipante, 74 Operazioni sul capitale che modificano il PN di competenza della partecipante se l’ammontare del PN riferibile alla partecipante aumenta (per esempio in caso di Aumento del Capitale Sociale a favore di un terzo socio), si aumenta il valore di carico della partecipazione con contropartita “rivalutazioni di partecipazioni” (D18a), mentre se si riduce si registra “svalutazione di partecipazione (D19a) A “partecipazioni” 75 Operazioni sul capitale che modificano il PN di competenza della partecipante- esempio 76 Casi particolari valutazione a Patrimonio Netto A. Determinazione dell'utile o della perdita nel caso di cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto L'utile o la perdita di cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto deve essere calcolato come differenza tra prezzo di vendita e valore della partecipazione contabilizzata con il detto metodo e non tra prezzo di vendita e costo originario della partecipazione. B. Riduzione del valore della partecipazione per perdite Nel caso che il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione va azzerata; delle perdite ulteriori va tenuto conto ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato, a meno che non sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione e da tale operazione non si prevedano perdite per la capogruppo, sia dirette che indirette. C. Svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore La partecipazione va ulteriormente svalutata in presenza di perdite durevoli di valore. Si sottolinea che in caso di perdite ricorrenti o di situazioni che fanno ritenere una diminuzione non temporanea di valore intrinseco della partecipazione, il valore a cui la partecipazione è iscritta in bilancio deve essere svalutato, se necessario, anche in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. 77 ADEMPIMENTI E DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 78 Redazione del bilancio consolidato Stato patrimoniale consolidato Conto economico consolidato Nota integrativa consolidata Relazione sulla gestione consolidata Prospetto di raccordo del patrimonio netto e del risultato Rendiconto finanziario consolidato 79 Movimenti del patrimonio netto consolidato Voci tipiche del bilancio consolidato • ATTIVO CONSOLIDATO B) IMMOBILIZZAZIONI I- Immobilizzazioni immateriali: 5 bis) Differenza da consolidamento • PASSIVO CONSOLIDATO A) PATRIMONIO NETTO • Di spettanza del gruppo • VII Altre riserve: riserva di consolidamento riserva da differenza di traduzione Di spettanza di terzi • X Capitale e riserve XI Utile /Perdita dell'esercizio • B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 2 bis) Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri • CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 22 bis) Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi 80 Informativa nella nota integrativa Metodi di consolidamento Differenza da consolidamento Attribuzione ad attivi e passivi Riserva di consolidamento Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri Riserva da valutazione di part.ni non consolidate Nota integrativa (Art. 38 D.Lgs 127/91) 81 Elenchi delle partecipate Informativa nella relazione sulla gestione (art. 40) • Il B.C. deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidato e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo insieme, con particolare riguardo ai costi, ricavi ed agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui dette imprese sono esposte, • In tale relazione devono inoltre risultare: – Le attività di ricerca e sviluppo – I fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del BC – L’evoluzione prevedibile della gestione – Il numero ed il valore nominale delle azioni/quote possedute dalla controllante, – Ecc. 82 Il prospetto di raccordo tra PN e risultato d’esercizio della capogruppo e patrimonio netto e risultato d’esercizio consolidati DESCRIZIONE 31-12-200X Patrimonio netto Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della società controllante Eliminazione di rettifiche e accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie: Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate: differenza tra valore di carico e valore pro-quota del PN risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate plusvalori attribuiti ai cespiti differenza da consolidamento ... (altre partite) ... Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate: profitti intragruppo compresi nel valore delle rimanenze finali utili su cessioni intragruppo di cespiti ... (altre operazioni) ... Effetti fiscali relativi alle rettifiche di consolidamento sopra indicate [1] Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza del gruppo Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza di terzi Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel B. consolidato 83 Risultato esercizio Approvazione Bilancio Consolidato • Una copia del Bilancio Consolidato deve restare depositata durante i 15 gg che precedono l’Assemblea convocata per il Bilancio d’Esercizio e finchè questo sia approvato, per consentirne la visione ai soci, • Non vi sono norme che prevedono l’obbligo di approvazione del bilancio consolidato da parte dell’Assemblea, esistendo invece solo l’obbligo implicito dell’approvazione da parte del CDA dato che la capogruppo ha l’obbligo di redigerlo e conseguentemente il suo organo amministrativo, di approvarlo, • In base all’art. 41 Dlgs 127/1991 il Bilancio Consolidato deve essere depositato presso il Registro delle Imprese, contestualmente al Bilancio d’Esercizio (entro 30 gg dall’approvazione dell’Assemblea), insieme alla relazione del Collegio Sindacale o della Società di Revisione essendo soggetto a controllo. 84 Esempio di bilancio consolidato-SP ATTIVO Differenza di consolidamento Altre Totale Partecipazioni: in impresa controllata Beta in impresa controllata Gamma in impresa collegata Delta Totale Altre attività: Rimanenze Crediti verso imprese controllate Credito per imposte anticipate Altre attività Totale TOTALE ATTIVO PASSIVO E NETTO Capitale Altre riserve Utile dell'esercizio del gruppo Totale Patrimonio Netto Gruppo P. N. di terzi Utile di terzi Fondi per imposte differite Debiti verso controllanti altri debiti Totale TOTALE PASS. E NETTO 500 4.000 1.200 25.000 2.100 78.400 105.500 209.500 1.300 854 2.900 5.054 9.254 Rettifiche di consolidamento Aggregato Elis. Beta Elis. Gamma Altre Consolidato 1.120 256 1.376 2.000 105.000 105.000 2.000 105.000 1.120 256 106.376 3.500 3.500 1.200 1.200 500 380 880 5.200 3.500 1.200 380 880 500 26.800 274 27.074 2.954 - 2.954 10,4 10 3.300 84.600 354 84.954 3.800 114.354 - 2.316 112.038 5.800 224.554 2.380 944 - 1.936 219.294 151.100 13.900 3.500 168.500 2.000 1.000 1.000 4.000 1.000 100 600 1.700 700 40.300 41.000 209.500 800 4.454 5.254 9.254 1.100 3.000 4.100 5.800 Alfa 100.000 100.000 Beta 3.000 3.000 3.500 1.200 Gamma 85 154.100 15.000 5.100 174.200 - - 2.600 47.754 50.354 224.554 - 2.000 1.000 580 3.580 900 - - 3.580 - 1.000 100 328 1.428 220 - 480 121 601 - 63 2.600 1.428 - 2.537 1.936 151.100 14.380 4.313 169.793 1.120 564 63 47.754 47.817 219.294 Esempio di bilancio consolidato-CE Conto economico Ricavi delle vendite e prestaz.ni Altri ricavi e proventi Totale Costi per m.p., di cons. e merci Per servizi Ammortamenti Var.ni MP Totale Proventi da partecipazioni Risultato prima delle imposte Imposte corr.ti e differite UTILE DELL'ESERCIZIO Utile Gruppo ante rettifiche Rettifiche Utile del Gruppo Utile del Gruppo Utile di terzi TOTALE UTILE CONSILIDATO Alfa 20.000 100 20.100 13.000 1.000 300 200 14.100 6.000 2.500 3.500 3.500 121 3.621 0 Beta Gamma Aggregato 5.000 2.000 27.000 200 300 600 5.200 2.300 27.600 3.000 700 16.700 400 200 1.600 100 200 600 400 100 700 3.100 1.000 18.200 2.100 1.300 9.400 1.100 700 4.300 1.000 600 5.100 700 336 4.536 280 64 223 420 272 4.313 0 0 0 86 Rettifiche di consol.to Beta Gamma Altre Consolidato 27.000 - 100 500 - 100 27.500 16.700 - 100 1.500 280 64 944 - 174 874 280 64 - 274 18.270 280 64 - 174 9.230 53 4.353 280 64 - 121 4.877 4.536 223 4.313 564 4.877 Ricalcolo utile del gruppo e di terzi Utile Alfa Utile Beta Utile Gamma Sub totale Utile ante % di terzi Utile di Utile ante Rettifiche Utile del rettifiche Terzi rettifiche Gruppo Gruppo 3.500 0% 0 3.500 121 3.621 1.000 30% 300 700 -280 420 600 44% 264 336 -64 272 5.100 564 4.536 -223 4.313 87 Prospetto di raccordo del PN PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO E BILANCIO CONSOLIDATO 1. Patrimonio netto e risultato dell'esercizio, come riportati nel bilancio d'esercizio della società controllante Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate: - differenza tra valore di carico e valore, pro-quota, del patrimonio netto contabile delle partecipazioni - Risultati, pro-quota, conseguiti dalle partecipate - Valutazione a PN non consolidate - Differenza da consolidamento Patrimonio Netto Risultato d'esercizio 168.500 3.500 (1.720) 1.036 380 1.376 0 1.036 0 (344) 2 Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate: 121 121 3 Effetti derivanti dall'applicazione dei PPCC 100 0 4. Quota di competenza di terzi 1.684 564 171.477 4.877 Patrimonio netto e risultato dell'esercizio, come riportati nel bilancio consolidato 88 BILANCIO IFRS O BILANCIO SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE 89 Bilancio IAS o bilancio secondo la normativa nazionale? • I Principi Internazionali sono obbligatori per determinate tipologie di società, mentre tutte le altre società che redigono il bilancio consolidato, possono utilizzare tanto i principi internazionali, quanto la normativa nazionale, • Non vi sono quindi società che sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato secondo la normativa nazionale, e che non possono optare per la scelta dei principi internazionali, • La seguente tabella espone il quadro riassuntivo delle società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (e del bilancio di esercizio) utilizzando i principi internazionali, • Le società indicate alla lettere “e” ed “f ”, sono quelle che nella redazione del bilancio (consolidato e di esercizio) possono utilizzare tanto i principi IAS/IFRS che quelli nazionali. La eventuale redazione del bilancio consolidato secondo Principi Internazionali non costituisce un vincolo alla redazione del bilancio di esercizio utilizzando i principi nazionali. 90 Bilancio IAS o bilancio secondo la normativa nazionaleProspetto di riepilogo Bilancio consolidato IAS/IFRS obbligo da 2005 Bilancio d’esercizio IAS/IFRS b) Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (es. obbligazioni quotate) obbligo da 2005 facoltà da 2005, obbligo da 2006 c) Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica obbligo da 2005 facoltà da 2005, obbligo da 2006 d) Società assicurative obbligo da 2005 e) Società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedenti (sub a), b), c) e d)), diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio abbreviato (art. 2435 bis CC) facoltà da 2005 obbligo da 2006 solo se quotate e non redigono il bilancio consolidato facoltà da 2005 f) Società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società sub a), b), c) d) e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata facoltà da 2005 facoltà da 2005, solo se esercitano la facoltà di redigere il consolidato g) Società rimanenti, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (a-f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) -------------------- Facoltà dal 2005, se controllate da società indicate in F), altrimenti facoltà subordinata ad un decreto del Ministero dell’Economia e della Giustizia) o Tipologie società a) Società quotate diverse dalle assicurazioni 91 facoltà da 2005, obbligo da 2006 Alcune differenze tra i principi contabili internazionali e quelli italiani • Area di consolidamento: (i) in caso in cui il controllo è soggetto a severe restrizioni gli IAS prevedono l’obbligatorietà (e non la facoltà) dall’area di consolidamento (ii) gli IAS non prevedono l’esonero per limiti dimensionali, (iii) gli IAS non prevedono l’esclusione dall’area di consolidamento delle controllate destinate alla vendita, • Il PN di terzi, per gli IAS, è esposto separatamente tra il PN e le passività, • Differenza positiva di consolidamento: per gli IAS va addebitata a CE (in Italia, in caso di cattivo affare va in diminuzione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima opp. a CE), • Per gli IAs, se cè il potere di governare, indipendentemente ai casi individuati dal CC, cè il controllo e quindi si consolida (p.e. maggioranza nel CDA) 92 Alcune differenze tra i principi contabili internazionali e quelli italiani • In base agli IAS le imprese collegate si valutano solo con il metodo del PN • Per gli IAS la data ri riferimento dei bilanci delle consolidate non deve essere superiore a tre mesi rispetto alla data del B. Consoldiato (Ita-gaap basta un reporting package approvato dai rispettivi CDA) • Gli IAS consentono l’utilizzo di criteri di valutazione eterogenei qualora la uniformità sia di difficile realizzazione e ciò sia indicato in nota integrativa, • Per gli IAs il Goodwill non è ammortizzato, ma va fatto un impairment test annuale, • Tutte le attività e passività acquisite sono valutate al Fair value, • Presunzione di collegamento al 20% (in italia per le quotate vale il 10%), • Iscrizione di nuove attività non previste in Italia: (i) costi di sviluppo, (ii) oneri finanziari (iii) derivati attivi, • Iscrizione di nuove passività non previste in Italia: (i) F. per ripristino ambientale (ii) F. smantellamento imm.ni materiali (iii) derivati passivi (iv) nuova valutazione del TFR, • Storno di attività e passività non accettabili secondo gli IFRS: (i) costi di impianto ed avviamento (ii) costi di pubblicità (iii) costi di start-up (iv) 93 Limiti del Bilancio Consolidato • La maggior parte delle Registrazioni sono al costo storico, • Le analisi comparative tra gruppi sono difficili a causa della particolarità di ciascun gruppo, • L’area di consolidamento di ciascun gruppo può variare, • Mette in evidenza l’indebitamento globale del gruppo, e non delle singole società, • Il gruppo di società non esiste giuridicamente in quanto tale, e quindi non ha personalità giuridica (non è un soggetto di diritto). Conseguentemente ne risulta (i) l’assenza del patrimonio sociale (ii) l’assenza di impegni sociali (iii) l’impossibilità di agire in giudizio (iv) l’impossibilità di essere sottoposto a procedure concorsuali, 94 Il Bilancio Consolidato Fiscale Nazionale-cenni • È un’opzione concessa dalla normativa fiscale che consente la tassazione di TUTTO il reddito IRES delle controllate in capo alla controllante, indipendentemente dalla percentuale posseduta, • Il Consolidato Fiscale non riguarda necessariamente l’intero gruppo, ma può coinvolgere solo alcuni soggetti e la consolidante può anche non essere la capogruppo ma una subhonding, 95 Il Bilancio Consolidato Fiscale-vantaggi • Ovviamente, le perdite delle società comprese nel consolidato fiscale possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi prodotti dalle altre società consolidate fiscalmente, • Escludere completamente dal reddito del gruppo i dividendi distribuiti all’interno del perimetro di consolidamento, • Utilizzare crediti d’imposta delle varie società con il debito d’imposta consolidato, 96 Il Bilancio Consolidato Fiscale-effetti • Consente di determinare in capo alla controllante una unica base imponibile risultante dalla somma algebrica, indipendentemente dalla quota di possesso, dell’imponibile di ciascuna società, • La somma algebrica riguarda il reddito delle società partecipanti, determinato dalle stesse apportando all’utile/perdita le variazioni in aumento/diminuzione in base al TUIR, • La Controllante determina a sua volta in una apposita dichiarazione dei redditi il reddito complessivo del gruppo costituito dal proprio imponibile e da quello delle controllate 97 La disciplina delle perdite fiscali • Le perdite fiscali preesistenti l’avvio del bilancio consolidato possono essere utilizzate solo dalle singole società nel loro calcolo d’imposta, • Le perdite fiscali conseguite negli esercizi di validità dell’opzione esercitata, sono trasferite di diritto al consolidato fiscale in quanto reddito negativo di periodo, • Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del bilancio consolidato fiscale, possono essere riportate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante e quindi dallo stesso compensate con il reddito complessivo globale degli esercizi successivi, • Al termine del consolidato fiscale, le perdite residue rimangono in capo alla consolidante, salva la possibilità di attribuirle alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle già utilizzate 98 Esempio di scritture … 99 Il Bilancio Consolidato fiscale cenni conclusivi • Contabilmente, le imposte dell’esercizio devono essere imputate normalmente nel bilancio delle singole società, • Il conseguente debito tributario della partecipata va riclassificato tra i debiti verso la controllante e non tra i debiti tributari, • Ciascun soggetto aderente deve comunque presentare all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi senza liquidare l’imposta, • Tali versamenti in acconto e a saldo sono di competenza della consolidante. 10 0