IL BILANCIO CONSOLIDATO

Transcript

IL BILANCIO CONSOLIDATO
IL BILANCIO
CONSOLIDATO
in base alle
disposizioni del D.Lgs
9 aprile 1991, n° 127
Viterbo, 14-21 novembre 2014
1
2
3
La nozione del Bilancio
Consolidato, finalità e criteri
generali di redazione
4
La nozione del Bilancio Consolidato, finalità e criteri
generali di redazione
• Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale
finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come
un’unica impresa,
• Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a
divisioni o filiali di un’unica grande società. Da ciò derivano due importanti
caratteristiche:
a) le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico
dell’impresa madre o capogruppo o controllante vanno sommati alle
corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto
economico delle controllate;
b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e
che quindi non hanno rilevanza, ossia non hanno alcun significato quando le
società vengono considerate come un’unica impresa, vanno eliminati dal
bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni
tra il gruppo e i terzi.
5
La nozione del Bilancio Consolidato, finalità e
criteri generali di redazione
• Pertanto, il bilancio consolidato consente di:
- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società
che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza;
- ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali finanziarie
del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico;
- misurare tali consistenze e risultati secondo i principi contabili,
eliminando gli utili infragruppo non realizzati nei confronti di terzi;
- assolvere a funzioni essenziali d’informazione;
• il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati
patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il
profilo del controllo di gestione, funzioni che non possono essere
assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il gruppo.
6
IL GRUPPO DI IMPRESE, AREA
DI CONSOLIDAMENTO E
METODI DI
CONSOLIDAMENTO
7
I soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato
Art. 25 D.Lgs 127/91- Obbligo di redazione
1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata che CONTROLLANO, DIRETTAMENTE
O INDIRETTAMENTE, un'impresa, devono redigere il bilancio
consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli
articoli seguenti,
2. gli Enti Pubblici esercenti, in via esclusiva o prevalente,
un’attività commerciale che controllano una società di capitali
(art. 2201 CC),
3. le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano
una società di capitali,
4. Tale obbligo ricade anche sulle società di persone se tutti i soci
sono società di capitali.
8
Inclusione nell’area di consolidamento
Art. 26 D.Lgs 127/91
1. Sono incluse nell’area di consolidamento tutte le
controllate, italiane ed estere,
2. Sono controllate le società nelle quali la controllante:
a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto),
b) dispone di un numero di voti sufficiente per
esercitare un’influenza dominante dell’assemblea
ordinaria (c.d. controllo di fatto),
c) esercita un'influenza dominante nell’assemblea
ordinaria per effetto di un contratto o di una clausola
statutaria (c.d. influenza dominante),
d) controlla la maggioranza dei diritti di voto
attraverso accordi con altri soci (influenza
dominante),
9
Casi di esclusioni facoltative dall’area di
consolidamento (art. 28)
• Come appena detto, sono oggetto di consolidamento le imprese controllate come
definite al precedente art. 26,
• Tuttavia, l’art. 28 prevede l’esclusione facoltativa dall’area ci
consolidamento nelle seguenti fattispecie:
a) L’inclusione della controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta: concetto prettamente soggettivo in quanto va definita in
base all’impatto di un’esclusione di un’impresa sulla rappresentazione del quadro
fedele, sebbene l’art. 151 del Regolamento Consob stabilisce che “…. non
rivestono significativa rilevanza le società controllate il cui attivo patrimoniale è
inferiore al due per cento dell'attivo del B.C. e i cui ricavi sono inferiori al
cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei
ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento,
rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati”,
b) l’effettivo esercizio del diritto di controllo è soggetto GRAVI e durature
restrizioni (p.e. assoggettamento della controllata a procedura concorsuale,
espropriazione in corso, rischi di natura politica),
c) la successiva alienazione, in questo caso la partecipazione deve essere
iscritta non tra le immobilizzazioni finanziarie ma nell’attivo circolante,
d) l’impossibilità di ottenere, in modo tempestivo e senza costi
sproporzionati, le necessarie informazioni.
10
Esonero dell’obbligo di redazione (art. 25 e 27)
Esonero esplicito:
- Sub-Holding
- Capogruppo con modeste dimensioni
Esonero implicito (VEDI ART. 25):
- Imprese individuali,
- Società di persone,
- Associazioni e Fondazioni.
11
Esoneri espliciti
• Sub-holding: la sub-holding è esonerata se:
a) non ha titoli quotati in borsa,
b) la sua controllante redige e sottopone al
controllo il bilancio consolidato
c) la sua controlante è soggetta al diritto di uno
Stato dell’UE,
c) la controllante è titolare di oltre il 95% delle
azioni o quote dell'impresa controllata oppure la
predisposizione del bilancio consolidato non è
richiesta, almeno sei mesi prima della fine
dell'esercizio, da tanti soci che rappresentino
almeno il 5% del capitale.
12
Esoneri espliciti (art. 27)
• Capogruppo di gruppi con modeste dimensioni:
La controllante è esonerata dall’obbligo di redazione se
il gruppo non supera, per due esercizi consecutivi, due
dei seguenti limiti:
a) totale degli attivi degli stati patrimoniali: 17,5 milioni
di euro;
b) totale dei ricavi delle vendite e prestazioni: euro 35
milioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Tali valori si computano sommando i bilanci d’esercizio,
al lordo di rettifiche o eliminazioni di consolidamento,
• In ogni caso le ragioni dell’esonero devono essere
indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio,
• Tale esonero non si applica in caso di quotate.
13
I metodi di consolidamento
• La redazione del bilancio consolidato
comporta innanzitutto la scelta del metodo di
consolidamento,
• Le soluzioni predisposte dalla tecnica
ragionieristica sono…
14
Il metodo di consolidamento integrale nella teoria
dell’entità (entity theory)
• Secondo questa teoria il gruppo costituisce
un’unica entità economica e contabile e
pertanto patrimonio e reddito appartengono al
gruppo nel suo complesso,
• Conseguentemente, anche attività e passività,
costi e ricavi, risultato d’esercizio e patrimonio
devono essere consolidati integralmente, al
fine di mostrare la complessiva struttura
patrimoniale e reddituale del Gruppo quale
unicum
indivisibile
(cosiddetto
metodo
dell’integrazione globale),
15
Il metodo di consolidamento proporzionale nella
teoria della proprietà (proprietary theory)
• Secondo la teoria della proprietà, dato che le controllate
appartengono alla capogruppo proporzionalmente alle quote di
partecipazione che essa possiede, devono entrare nel processo di
consolidamento nella medesima proporzione,
• In questa teoria l’unità contabile di riferimento non è il gruppo nel
suo complesso bensì il bilancio della capogruppo e il consolidato
altro non è che un’estensione di quello, per tenere conto delle quote
detenute nelle società controllate,
• Il patrimonio netto e il risultato d’esercizio consolidato dovranno
rappresentare pertanto quanto di pertinenza della capogruppo e il
metodo di consolidamento consisterà nella attribuzione proporzionale
di attività, passività, costi, ricavi, utile e patrimonio (cosiddetto metodo
proporzionale),
• Le interessenze di terzi sono pertanto eliminate nel processo di
consolidamento.
16
Il metodo del patrimonio netto (equity method)
Lo stesso risultato informativo in termini quantitativi
può ottenersi con un metodo cosiddetto di
consolidamento
sintetico
o,
rectius,
del
patrimonio netto, che tuttavia non può considerarsi
sostitutivo di un vero e proprio procedimento di
consolidamento in quanto non attrae nel bilancio
della capogruppo le attività, le passività e i
componenti del risultato economico.
17
D.Lgs. 127/91- Quando si applicano i tre metodi
• Il D.Lgs. 127/91 prevede il metodo di consolidamento
integrale (art. 31), disponendo che l’importo del capitale e
delle riserve di pertinenza di terzi sia iscritto in una apposita
voce del patrimonio netto e che la parte del risultato
economico di terzi sia distinta nel risultato consolidato (art.
32),
• Per la valutazione delle partecipazioni di controllo per le
quali è prevista l’esclusione dal consolidamento ci si deve
avvalere del metodo del patrimonio netto (art. 32),
• Nell’ipotesi di controllo congiunto è previsto l’utilizzo del
metodo del consolidamento proporzionale (art. 32).
18
I tre metodi di consolidamento a confronto
Analogie dei tre metodi: il valore del patrimonio netto consolidato e
del risultato consolidato dell’esercizio è identico nei tre metodi,
Differenze:
- Lo stato patrimoniale (SP) ed il Conto Economico (CE) sono ben
diversi, dato che nel primo caso il bilancio consolidato è costituito
dallo SP e dal CE della capogruppo + dallo SP e dal CE delle
controllate, al netto dell’eliminazione delle partecipazioni e dei
rapporti tra le società consolidate, nel secondo caso dallo SP e
dal CE della capogruppo + la quota della società consolidata
proporzionalmente (p.e. 70%), nel terzo caso si sostituisce
all’interno dello SP della capogruppo la voce partecipazioni, iscritte
solitamente al costo di acquisto, con la voce partecipazioni valutate
al PN per l’ammontare pari alla quota di possesso del PN della
controllata,
19
Quando si applicano I tre metodi- esempio
GRUPPO AZIENDALE
CONTROLLATE
CONTROLLO DI DIRITTO Oltre il
50%
IN
CONTROLLO DI FATTO
Tra il 20% ed il 50%
IN
JOINT VENTURE
COLLEGATE
ALTRE IMPRESE
CONTROLLO
CONGIUNTO 50%
INFLUENZA NOTEVOLE
Tra 20% e 50%
NESSUNA INFLUENZA
Sotto il 20%
IN
PROPORZIONALE
INTEGRALE
INTEGRALE
AREA DI CONSOLIDAMENTO
20
IN
PATRIMONIO NETTO
OUT
Art. 2359 C.C.- controllo congiunto e impresa collegata
• Il controllo congiunto si ha quando un soggetto esercita su
un’impresa il controllo congiuntamente con altri/o soci/o ed in base
ad accordi con essi/o, purchè la partecipazione posseduta non sia
inferiore al 10% per le quotate ed al 20% per le non quotate,
• Un’impresa si definisce collegata quando esiste un’altra impresa
che esercita su di essa un’influenza notevole senza averne il
controllo o il controllo congiunto,
• Si presume la sussistenza dell’influenza notevole quando
nell’assemblea ordinaria si esercita il 20% dei voti, ovvero il 10% se
quotata,
21
Rappresentazione grafica della struttura
Gruppo Alfa- Esempio
STRUTTURA DEL GRUPPO ALFA
ALFA su GAMMA
diretta
indiretta
0%
56 %
ALFA
70 %
30 %
BETA
DELTA
80 %
GAMMA
70% X 80%
Beta= 70%=Metodo di consolidamento integrale
Gamma=56%= Metodo di consolidamento integrale
Delta=30%=Metodo di consolidamento a Patrimonio Netto
22
Data di chiusura del Bilancio Consolidato (art. 30)
In linea generale, la data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la
data di chiusura del bilancio della Capogruppo,
Pertanto, nei casi in cui alcune delle partecipate o la controllante stessa chiudano il
proprio bilancio d’esercizio a data diversa da quella del bilancio consolidato, esse
dovranno redigere un bilancio annuale intermedio, che deve approvato dai
rispettivi consigli di amministrazione,
Esiste comunque la facoltà di presentare il Bilancio Consolidato con data differente a
quella della Capogruppo. In questi casi (i) deve essere indicata e motivata nel bilancio
consolidato (ii) deve coincidere con la data di chiusura dell’esercizio della maggior
parte delle imprese incluse nel consolidato o delle più importanti,
Poiché le situazioni anomale sin qui descritte debbono essere temporanee, è
necessario che da parte dei gruppi venga avviata, ove applicabile, un’azione di
allineamento delle date di chiusura tra la capogruppo e tutte le principali società del
gruppo, per poter raggiungere l’obiettivo che il bilancio consolidato e i bilanci
d’esercizio delle società consolidate siano allineati alla stessa data.
23
I PRINCIPI
CONTABILI DEL
BILANCIO
CONSOLIDATO
24
I PRINCIPI CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO
• Principio generale: I bilanci da consolidare devono essere redatti
secondo i principi contabili di riferimento (IAS o OIC),
• Si rende pertanto necessario che i redattori dei bilanci consolidati
effettuino un esame critico dei principi contabili adottati dalle
società
comprese
nel
consolidamento,
per
identificare
anticipatamente eventuali principi non corretti e far apportare le
necessarie modifiche nelle scritture contabili delle relative società,
• La normativa vigente prescrive che il bilancio consolidato debba
essere redatto con CHIAREZZA (utilizzando gli schemi di bilancio
della capogruppo e definendo correttamente l’area di
consolidamento),
• Applicazione di principi contabili uniformi (in genere, quelli della
controllante e p.e commesse, magazzino, ammortamenti cespiti,
ecc.),
• Costanza di applicazione dei principi contabili e delle modalità di
consolidamento (si possano effettuare cambiamenti solo in casi
eccezionali, che vanno motivati in nota integrativa e quantificati gli
25
effetti),
Esempio applicazione PPCC uniformi
Si supponga che da una analisi fatta dall'ufficio bilancio consolidato sui reporting package,
emerge che la società Beta contabilizza le rimanenze al lifo, anziché al fifo. Tax rate 31,5%
Rimanenze iniziali
Rimanenze finali
Incremento
Lifo
900
1.300
400
Fifo
1.000
1.600
600
delta
100
300
200
Scrittura di rettifica sul Bilancio Beta
Rimanenze iniziali CE
A
Altre riserve
100
Rimanenze SP
A
Rimanenze finali CE
300
Imposte differite (su 200)
A
Fondo imposte diff.
63
26
PRINCIPI CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Imposte differite
• L'onere per imposte deve essere trattato secondo i principi
generali della competenza e della prudenza secondo quanto
previsto dall’OIC. n. 25,
• L'effetto delle imposte differite deve essere rilevato tutte le
volte che sussistono differenze temporanee, singolarmente
per ciascuna impresa consolidata, anche per effetto delle
rettifiche di consolidamento, tra i valori dell'attivo e del
passivo ed i valori ai fini fiscali rinvenienti dai bilanci
d'esercizio delle società consolidate.
27
Imposte differite- esempi di differenze temporanee
• Differenze esistenti nei bilancio delle singole società (p.e.
plusvalenze da cessioni di imm.ni tecniche che rientrano
nell’imponibile fiscale in 5 anni),
• Differenze originate dalle rettifiche per uniformare i principi
contabili (p.e., sul magazzino, sugli ammortamenti),
• Differenze originate dall’eliminazione delle interferenze fiscali, per
le controllate estere,
• Differenze originate dalla eliminazione di utili e perdite del
gruppo (p.e., utili e perdite da cessioni di elementi dell’attivo,
accantonamenti su imprese consolidate),
• Differenze generate da particolari voci di bilancio (differenze di
acquisto imputata a voci dell’attivo o del passivo, sebbene la
dottrina non sia concorde, no su differenza di consolidamento e
differenza di traduzione),
28
Quando non si devono inserire le imposte differite?
a) Sulle allocazioni effettuate alla voce Avviamento
e Differenza di Consolidamento,
b) Su tutte le differenze permanenti, cioè in tutti
quei casi nei quali la deducibilità/imponibilità
fiscale non è funzione del tempo (cioè anticipata o
posticipata), ma è esclusa.
c) Sulle differenze cambio imputate a patrimonio
netto.
29
I PRINCIPI CONTABILI DEL BILANCIO
CONSOLIDATO-Leasing
• Il leasing è finanziario quando comporta il trasferimento al
locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti I
beni in oggetto (art. 2427 C.C.). Diversamente, è operativo,
• Nel Bilancio d’Esercizio il leasing finanziario è trattato con il
metodo patrimoniale, ovvero contabilizzando i canoni di leasing,
• Nel Bilancio Consolidato invece, sebbene le norme non
stabiliscono esplicitamente la modalità di rappresentazione, si
raccomanda l’adozione del metodo finanziario,
• Nel concreto ciò significa non rappresentare più i canoni di
leasing a conto economico ma:
(i) iscrivere il cespite al valore di mercato al momento della
sottoscrizione del contratto di leasing,
(ii) procedere al suo ammortamento,
(iii) iscrivere nel passivo il debito per pari importo,
(iv) procedere ad ammortizzarlo secondo il tasso implicito di
finanziamento del leasing,
30
(v) Valutare la significatività delle
imposte differite
continua-Leasing (OIC 17)
• In estrema sintesi, il Bilancio Consolidato,
diversamente dal Bilancio d’esercizio, conterrà una
sottovoce all’interno delle “immobilizzazioni”, per i
beni ricevuti in leasing,
• E’ comunque ammesso nel Bilancio Consolidato
contabilizzare il leasing finanziario con il metodo
patrimoniale, purchè si forniscono in nota integrativa
le informazioni rischieste, ovvero gli impatti,
• Le operazioni di leasing operativo, nel bilancio
consolidato, sono contabilizzate come nel bilancio
d’esercizio, e cioè con il metodo patrimoniale.
31
I PRINCIPI CONTABILI DEL BILANCIO
CONSOLIDATO-Divise Estere
• La traduzione dei bilanci in moneta estera
avviene attraverso la traduzione delle attività,
delle passività e del Patrimonio Netto al cambio
alla data di bilancio, il conto economico al
cambio in essere alla data di ogni
operazione,oppure, per motivi di ordine pratico,
al cambio medio del periodo.
• L’intera differenza che si crea va registrata
nella “Riserva da differenze di traduzione”,
32
I PRINCIPI E LE
TECNICHE DI
CONSOLIDAMENTO
33
I Principi e le tecniche di consolidamento
• Dopo aver:
- definito cos’è il bilancio consolidato,
- indicato quali sono i suoi obiettivi,
- capito quando predisporlo,
- individuato l’area di consolidamento da considerare,
- associato al concetto di controllo i conseguenti metodi di
consolidamento (integrale, proporzionale e patrimonio netto),
- fissato la data del bilancio consolidato,
- enunciato ed applicato i principi contabili del bilancio
consolidato……
POSSIAMO PASSARE “AI PRINCIPI ED ALLE TECNICHE DI
CONSOLIDAMENTO”
34
Il consolidamento
operazioni…
dei
bilanci
comporta
le
seguenti
• a) La somma dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla
percentuale di partecipazione (consolidamento intergrale). Tale
operazione consiste nel sommare le varie voci dell’attivo, del
passivo e dei componenti il conto economico dei bilanci delle
società da consolidare,
• b) L’eliminazione o elisione dei saldi e delle operazioni intercorse tra
le società da consolidare e degli utili e perdite interni o intragruppo,
con rilevazione dei relativi effetti fiscali differiti,
• c) L’eliminazione della partecipazione consolidata contro il suo
patrimonio netto,
• d) L’appropriato trattamento dei dividendi per evitare la doppia
contabilizzazione degli utili delle partecipate,
• e) La corretta soluzione dei problemi contabili connessi
all’acquisizione e alla perdita del controllo e al variare delle altre
condizioni per il consolidamento
35
Il consolidamento
operazioni…
dei
bilanci
comporta
le
seguenti
• f) La valutazione nel bilancio consolidato delle
partecipazioni non consolidate, ossia delle partecipazioni
che non hanno le condizioni per il consolidamento, con il
metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a
seconda delle fattispecie trattate in questo Principio,
• g) L’appropriato trattamento contabile delle azioni proprie,
• h) La determinazione della parte del patrimonio netto
consolidato e del risultato d’esercizio consolidato di
spettanza dei soci di minoranza delle partecipate
consolidate, per evidenziarli nel bilancio consolidato,
• i) La preparazione dei prospetti del bilancio consolidato,
• l) Il consolidamento dei conti d’ordine.
36
Focus su tecniche contabili: steps più rilevanti
1
2
Caricamento
BILANCI
SOCIETARI
3
Conversione
BILANCI
IN VALUTA
4
Rilevazione
RETTIFICHE
DI PRE CONS.
SOCIETARIE
5
Eliminazione di
• DIVIDENDI
• PLUS./ MINUS
• SVAL./RIVAL.
• UTILI
Elisione di
• CR/DB
• C/R
infragruppo
Determinaz.
DEI VALORI
CONSOLIDAB.
7
6
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Ricavi
v
v
v
v
v
v
Costi
v
v
v
v
v
v
Passivo
PN
37
Eliminazione
VALORE DI
CARICO PART.
contro il
P.NETTO
v
v
Attivo
8
Assegnazione
PATRIMONIO
NETTO e RIS.
AI TERZI
v
B) Eliminazioni saldi ed utili/perdite delle
operazioni intercompany
CREDITI / DEBITI
tra imprese incluse nel consolidamento
COSTI / RICAVI
tra imprese incluse nel consolidamento
UTILI / PERDITE
conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese
38
Importanza
di
ottenere
dati
chiari e
corretti
tramite i
REPORTING
PACKAGE
B) Eliminazioni saldi ed utili operazioni intercompany
• Il risultato economico conseguito dal gruppo deve essere quello generato
dall’attività del gruppo nei confronti dei terzi e non quello realizzato tra di loro,
• Alcuni esempi da ricordare di operazioni effettuate tra società appartenenti alla
medesima area di consolidamento sono:
-Vendite di merci e prodotti,
- Vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti,
- Concessione di finanziamenti,
• Tutti i saldi infragruppo devono innazitutto essere allineati sulla base delle
riconciliazioni predisposte dalle società consolidate e dalla Capogruppo,
• alcuni esempi di partite in riconciliazione: fattura emessa e registrata da una
parte e solo accertata come fatture da ricevere dall’altra, partite in transito,
bonifici viaggianti, etc.,
• Dopo aver effettuato tali Rettifiche si possono eliminare tutti i rapporti
reciproci (es. Crediti e Debiti commerciali e finanziari infragruppo, Costi e Ricavi
infragruppo di vario genere e relativi utili/perdite per vendite di rimanenze, di
immobilizzazioni materiali e immateriali),
39
B) Eliminazioni saldi ed utili operazioni intercompany
• Per esempio, se una partecipata ha venduto dei prodotti alla
controllante, realizzando un utile, e questi prodotti sono ancora
presenti nelle rimanenze finali della partecipante, l’utile sulla
vendita, dal punto di vista del gruppo, non si è realizzato e perciò
deve essere eliminato mediante riduzione del valore dell’attivo
della controllante e dell’utile realizzato dalla partecipata,
• L’eliminazioni determinano una riduzione o un aumento
dell’ammontare dell’attività ed un addebito o un accredito a conto
economico,
• L’eliminazione di utili/perdite infragruppo può comportare
l’insorgersi di una differenza temporanea richiedendo quindi la
rilevazione della fiscalità differita,
• Le operazioni infragruppo si eliminano solo se successive alla data
di consolidamento della partecipazione.
40
B) Eliminazioni saldi intercompany-esempio
Alfa consolida integralmente Beta, possiedendone il 70%,
1) Alfa vanta crediti per 1.000 e debiti per 700.
2) La società Beta espone debiti per 800 e crediti commerciali per 854.
1) RICONCILIAZIONE SALDI
Crediti
Debiti
Società B:Debiti vs controllante
800
Importo originario contabilizzato da A
1000
Bonifico effetuato il 31 dicembre
200
Scritture:
1) allineamento saldi: Bancac/c E. 200
A Crediti verso controllate 200
2) Elisione intercompany:Debiti Vs controllante E. 800 A Crediti verso Controllate 800
2) RICONCILIAZIONE SALDI
Crediti
Debiti
Società B:Crediti vs controllante
854
Società A:Debiti per Ft da ricevere
700
Importo in riconciliazione per IVA non rilevata da A
154
Scritture:
1) allineamento saldi: Crediti vs Erario E. 154
A Debiti vs controllata 154
2) Elisione intercompany:Debiti Vs controllata E.854
A Crediti verso Controllante 854
3) Alfa espone crediti vs Gamma per 1.100 e ricavi per 100
Tali valori sono confermati nel bilancio di Gamma (costi per servizi)
Scritture:
Debiti vs controllante E. 1.100
A Crediti VS controllate E. 1.100
Altri ricavi vs controllata E. 100
A Costi per servizi da controllante E. 100
41
B) Eliminazioni saldi intercompany-esempio
Sempre la Società Alfa compra merci da Beta, che al 31 dicembre non sono cedute a
terzi, per E. 700, con margine di B del 5% pari a E. 33.Quota di possesso sempre 70%
Rimanenze finali
700
5%
Effetto fiscale al 31,5% (Ires+Irap)
33
-10,4
Effetto netto
22,6
Effetto del Gruppo per vendite a terzi =(E 22,6*30%)
6,78
Effetto per il Gruppo
15,82
Scritture nel Consolidato per eliminazione utile e perdite
Dare
Avere
Rimanenze finali CE
33
Credito per imposte anticipate
10,4
Rimanenze finali SP
6,78
50,18
A
Rimanenze finali SP
A
Imposte dell'esercizio
A
Rimanenze finali CE
42
33
10,4
6,78
50,18
B) Eliminazioni saldi intercompany-esempio
La società A vende a B un'immob. Ammortizzabile in 20 anni, e posseduta da 9, come segue:
Costo originario di A
600
F. ammort.to di A= 600*9/20
-270
Valore netto contabile
330
Plusvalenza di A
220
Valore di cessione a B
550
Credito per imposte anticipate 69,3 31,5% sulla plusvalenza di A
31,5% sui maggiori amm.ti di B
B ammortizza il cespite sulla base della vita residua, ovvero 11 anni, con un ammort.to
annuale di 550/11= 50. L'immobilizzazione viene ceduta a terzi l'anno successivo a 500.
Scritture nel Consolidato primo anno:
1) eliminazione vendita
Plusvalenza
220
Cespite
600
A
Cespite
F. ammortamento
2) iscrizione imposte su storno plusvalenza
Credito per imposte anticipate
A
Imposte anticipate
550
270
69,3
3) storno maggior ammortamento di B (50 anziché 30)+ effetto rigiro imposte
Fondo ammortamento
A
Ammortamento
20
Imposte anticipate
A
Credito per imposte anticipate
6,3
Scritture nel Consolidato secondo anno:
1) rilascio plusvalenza
Utili a nuovo
A
Plusvalenza
2) rilascio credito per imposte anticipate
Imposte anticipate
A
credito per imposte anticipate
43
220
63
B) Eliminazioni saldi ed utili/perdite delle operazioni
intercompany- Conclusioni
• In conclusione quindi, le differenze intercompany indicano una
non corretta predisposizione dei bilanci d’esercizio del gruppo.
Per esempio infatti:
- Le differenze tra crediti e debiti legate a differenze cambio
indicano che almeno una delle due società non ha adeguato le
poste in valuta ai cambi di fine periodo,
- Un pagamento non contabilizzato ma effettuato implica una non
aggiornata posizione finanziaria,
- Beni spediti e fatturati ma non ancora ricevuti dalla controparte
implicano una non corretta contabilizzazione dei costi e/o delle
merci in viaggio,
In genere, una fattura non contabilizzata non è un problema
della riconciliazione dei saldi, ma un problema del BILANCIO
44
B) Eliminazioni saldi ed utili/perdite delle operazioni
intercompany-Conclusioni
• Si deve eliminare l’utile o la perdita lorda, senza tener conto di
eventuali spese generali, amministrative e di vendita,
• L’eliminazione comporta una riduzione o un aumento dell’ammontare
dell’attività/passività ed un addebito o un accredito a conto
economico,
• Infatti, se ad esempio la controllante ha venduto prodotti ad una
consolidata, che li espone nel suo bilancio, l’utile non si è ancora
realizzato all’esterno e va eliminato riducendo il valore dei beni
iscritti nell’attivo della controllata, utilizzando come contropartita l’utile
della controllante,
• Deve essere considerato l’effetto fiscale differito fino al realizzo
dell’operazione con terzi esterni al gruppo. Infatti, nel caso in cui
la società che ha conseguito tali utili li abbia soggetti a
tassazione, il relativo onere fiscale deve essere differito nel
consolidato fino a quando tali45 utili saranno rilasciabili.
B) Eliminazioni saldi ed utili/perdite delle operazioni
intercompany-Conclusioni
• In presenza di soci di minoranza si deve eliminare l’intero
utile interno, prima di determinare il patrimonio netto ed il
risultato di terzi,
• Ai fini dell’attribuzione alle interessenze di terzi, le operazioni
sono “verso il basso” (da controllante a controllata) e “verso
l’alto” (da controllata a controllante),
• Nel primo caso, l’utile/perdita da eliminare si trova nel
bilancio della controllante e l’interessenza di terzi non è
influenzata,
• Nel secondo caso, la contropartita a conto economico
dell’eliminazione sarà imputata anche ai soci di minoranza
proporzionalmente alla loro quota di possesso,
• Non si devono eliminare le perdite interne se
rappresentative di un reale minor valore del bene ceduto.
46
C) L’eliminazione della controllata contro il suo
patrimonio netto
devono essere eliminate le partecipazioni in imprese incluse nel
consolidato e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto in modo
che il bilancio consolidato rappresenti:
• il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della
società controllante;
• gli altri conti di patrimonio netto, diversi dalle riserve di utili, della
controllante e delle controllate formatosi dopo il primo consolidato;
• le riserve di utili e gli utili, escluso l’utile dell’esercizio, e modificati
per tenere conto delle rettifiche di consolidamento, della controllante
e delle controllate formatisi dopo il primo consolidato;
• l’utile (perdita) dell’esercizio consolidato;
• la quota di patrimonio netto e di risultato dell’esercizio di pertinenza
delle minoranze,
• Il maggior valore delle attività e delle passività delle consolidate
valutate a valore corrente al momento del primo consolidamento, e
l’avviamento……..
47
C) L’eliminazione della controllata contro il suo
patrimonio netto
…….
Questo risultato si ottiene:
• eliminando il patrimonio netto delle
partecipate consolidate, attribuendo però le
quote di pertinenza ai soci di minoranza, se
esistenti (ovvero per le quote residue);
• distribuendo il prezzo d'acquisto delle
partecipazioni secondo i criteri descritti
nell’OIC e apportando le relative rettifiche.
48
C) L’eliminazione della controllata contro il suo
patrimonio netto
• La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il
valore della partecipazione risultante dal bilancio
d’esercizio della capogruppo differisce dal valore della
corrispondente frazione di patrimonio netto della
consolidata,
• Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in
primo luogo procedere alla determinazione della differenza
esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo)
della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla
differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei
risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della
partecipata verificatesi successivamente alla data di
acquisto (differenza successiva),
• E’ tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l’impresa è
inclusa per la volta nel consolidamento (“ultimo bilancio della
controllata”),
49
C) L’eliminazione della controllata contro il suo P.N.Differenza iniziale positiva
• La differenza INIZIALE
POSITIVA O NEGATIVA,
di
consolidamento
può
essere
• La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il
valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL
BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è
SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI
PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata,
alla data di acquisto della partecipazione medesima,
50
C) L’eliminazione della controllata contro il suo P.N.Differenza iniziale positiva
Tale differenza iniziale positiva può essere
dovuta:
- alla sottovalutazione dell’attivo, iscritto al
costo storico della controllata e inferiore al valore
corrente (p.e. imm.ni immateriali originate dalla
controllata come avviamento, marchi, brevetti),
- al riconoscimento/pagamento di un “premio”
per i benefici che deriveranno all’acquirente,
- all’effettuazione di un cattivo affare, che ha
pagato la nuova controllata più del valore reale,
51
C) L’eliminazione della controllata contro il suo P.N.-Differenza iniziale negativa• La differenza di consolidamento è NEGATIVA
quando il COSTO della Partecipazione è
INFERIORE alla FRAZIONE del Patrimonio
NETTO della CONTROLLATA,
• ciò può essere dovuto:
-Ad un cattivo andamento economico (p.e
congiuntura economica sfavorevole, evoluzione
tecnologica non rilevata nel bilancio),
-Ad un buon affare (p.e. crisi passeggera,
andamenti prezzi di borsa sfavorevoli per cause
estranee alla società).
52
C) L’eliminazione della controllata contro il suo P.N.
La differenza di consolidamento va innazitutto
imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle
imprese incluse nel consolidamento, sulla base della
stima del valore corrente delle stesse attività e
passività.
In genere la differenza è positiva per effetto della
sottovalutazione dell’attivo della controllata, dato che
la sua contabilità è a costi storici e non riflette:
- imm.ni imm.li originate dalla società
- plusvalenze inespresse sulle imm.ni materiali.
53
C) Differenza di consolidamento iniziale positivatrattamento contabile
• Dopo l’imputazione agli elementi dell’attivo e del
passivo, la differenza residua in base alla sua natura va:
- in caso di maggior valore della partecipata
recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso
di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata
“differenza da consolidamento”,
- se ritengo di aver fatto un cattivo affare o per decisioni
non correlabili al suo andamento reddituale atteso (per
es. l’acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente
sul mercato), portata in detrazione della riserva di
consolidamento fino a concorrenza della stessa e
l’eventuale eccedenza va negli oneri straordinari
54
C) Differenza iniziale di consolidamento negativatrattamento contabile
• La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività
iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività
iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (p.e. fondo
oneri),
• La differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla
sua natura, va:
- se riconducibile ad un buon affare, iscritta in una voce del
patrimonio netto denominata “riserva di consolidamento“ ,
- se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevolibadwill- iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento
per rischi e oneri futuri",
55
C) ……. Determinazione del segno….i due esempi
negativa
positiva
costo di acquisto partecipazione
% di partecipazione
3.500
70%
costo di acquisto partecipazione
500
% di partecipazione
40%
capitale sociale
2.000
capitale sociale
2.000
riserve
utile d'esercizio
1.000
150
riserve
utile d'esercizio
200
200
patrimonio netto
3.150
patrimonio netto
2.400
capitale e riserve
3.000
capitale e riserve
2.200
costo di acquisto
- % del patrimonio netto
3.500
2.100
differenza positiva
1.400
costo di acquisto
- % del patrimonio netto
differenza negativa
56
500
880
-
380
Differenza di consolidamento positiva… esempio
numerico in caso di attribuzione totale a differenza di
consolidamento
Scritture:
1 - Eliminazione della partecipazione nella controllata
Diversi
A
Capitale sociale
1.400
Riserva legale
700
Differenza da consolidamento
1.400
2 ammortamento differenza di consolidamento
ammortamento differenza di consolidamento
A
Partecipazione
Differenza di conslidamento (5 anni)
3 Attribuzione del patrimonio netto di terzi per eliminazione controllata Beta
PN di gruppo
A
Patrimonio netto di terzi
57
3.500
280
900
Differenza di consolidamento da controllata indiretta
Patrimonio netto di GAMMA al momento dell'acquisizione
% di possesso
Patrimonio netto del Gruppo
Costo di acquisto della partecipazione
Differenza positiva di consolidamento
1.100
80%
880
1.200
320
Scritture:
1 - Eliminazione della partecipazione nella controllata
Diversi
A
Capitale sociale
Riserva legale
Differenza di consolidamento
Partecipazione in Gamma
800
80
320
2 Ammort. Diff.za di cons.to
A
Differenza di consolidamento
3 Attribuzione del patrimonio netto di terzi per eliminazione controllata Gamma
PN di gruppo
a
Patrimonio netto di terzi
58
1.200
64
220
d) L’appropriato trattamento dei dividendi per evitare la
doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate
• La distribuzione dell’utile dell’esercizio comporta un
trasferimento della quota del patrimonio netto della società
partecipata alla controllante. Si tratta quindi di una operazione
meramente interna al gruppo e pertanto irrilevante ai fini del
consolidato, e come tale, va rettificata,
• I dividendi iscritti nel conto economico della controllata vanno
distinti a seconda che si riferiscano a:
- utili formatesi nell’esercizio precedente (in questo caso a
storno dei dividendi va imputata come contropartita una posta
del patrimonio netto in quanto l’utile da cui scaturisce il
dividendo ha contribuito alla formazione del risultato consolidato
nell’esercizio precedente)
- utili formatesi nell’esercizio corrente (acconti dividendi, che si
contabilizzano “prelevando” sempre dall’utile di stato
patrimoniale, che deve quindi essere ripristinato),
59
d) L’appropriato trattamento dei dividendi per evitare la doppia
contabilizzazione degli utili delle partecipate-esempio di
scritture nel bilancio consolidato
PRIMO CASO
CE
SP
Conto Descrizione
C.15 Dividendi e altri proventi da controllate
A. VIII Utili portati a nuovo
Dare Avere
100
100
CE
SP
SECONDO CASO
Conto Descrizione
C.15 Dividendi e altri proventi da controllate
A.IX Utile dell'esercizio
Dare Avere
100
100
60
e) Successiva acquisizione e cessione di quote
• Dopo l’acquisizione del controllo, in caso di acquisizione di ulteriori
quote, la relativa differenza iniziale è determinata dalla differenza
tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare
proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla
data del nuovo acquisto, e va trattata come una differenza iniziale,
• In caso invece di cessione di una quota senza perdita del
controllo, l’utile/perdita da rilevare nel conto economico del
consolidato sono determinati dalla differenza tra il corrispettivo della
cessione e l’ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel
consolidato (tengono conto dell’avviamento, degli eventuali maggior
valori delle attività identificate e da ammortizzare e dell’eventuale
residuo fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri), VEDI ES.
• In caso di cessione parziale con perdita di controllo, non si
consolida più a partire dalla vendita, o, in caso di difficoltà pratica
ad ottenere i dati, dall’inizio dell’esercizio.
61
Successiva cessione senza perdita di controllo esercizio
62
Successiva cessione senza perdita di controllo esercizio
63
Successiva cessione senza perdita di controllo esercizio
64
f) La valutazione delle partecipazioni secondo il
metodo del patrimonio netto
PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE
Immobilizzazioni Finanziarie: Partecipazioni in imprese collegate
Immobilizzazioni Finanziarie: Partecipazioni in imprese controllate non comprese
nell'area di consolidamento
Metodo integrale
Metodo proporzionale
Patrimonio netto
IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEVE RIFLETTERE TUTTE LE
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA,
DISTINGUENDOLE
TRA
VARIAZIONI
PATRIMONIALI
E
VARIAZIONI ECONOMICHE.
Il metodo del patrimonio netto deve comportare gli STESSI EFFETTI del consolidamento
integrale anche se attraverso un procedimento sintetico ed è definito dall’art. 2426 n.4,
integrato ed interpretato dall’OIC n. 21 e dallo IAS n. 28
65
f) La valutazione delle partecipazioni secondo il
metodo del patrimonio netto
• Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni
controllate e collegate possono essere valutate per un importo
pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed
operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato (art 2426 del C.C. numero 4),
• Valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto
significa riconoscere, contestualmente alla loro formazione,
aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consistenze patrimoniali
della partecipata, rilevandoli secondo il principio della
competenza,
66
f) La valutazione delle partecipazioni secondo il
metodo del patrimonio netto
• tale metodo va applicato sulla base dell'ultimo bilancio approvato
della partecipata,
• Se la data di riferimento del bilancio della partecipata non coincide
con quella del bilancio consolidato, è accettabile utilizzare un
bilancio a data diversa purché:
- la differenza non ecceda i tre mesi;
- la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;
- la diversità di data venga indicata nella nota integrativa;
- vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi
verificatisi posteriormente a tale data.
67
APPLICARE IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO SIGNIFICA
APPORTARE LE SEGUENTI RETTIFICHE
Poichè il metodo del patrimonio deve produrre gli stessi effetti del consolidato,
l’applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche sul risultato d’esercizio della
partecipata, ovvero:
 derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi applicati dalla
partecipante,
derivanti da eventuali eventi significativi verificatesi tra la data di chiusura
dell’esercizio della partecipata e quella della controllante nell’ipotesi che tali date
non coincidano,
derivanti dall'eventuale predisposizione del bilancio della partecipata con principi
contabili non corretti;
derivanti dall’eliminazione degli utili e perdite infragruppo;
TUTTO CIO’ per riflettere gli effetti derivanti dalla differenza tra costo e
corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisizione della
partecipazione, con la PARTICOLARITA’ che…….
68
con la particolarità che…
NON ESSENDO ASSUNTE LE SINGOLE ATTIVITA, PASSIVITA’ E CE
DELLE SOCIETA’, LE ATTRIBUZIONI VENGONO AD ESSERE
EVIDENZIATE INDIRETTAMENTE
L’EVENTUALE AVVIAMENTO RISULTANTE DALLA DIFFERENZA
INIZIALE POSITIVA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL COSTO
DELLA PARTECIPAZIONE E NON E’ SCORPORATO DAL PREZZO
PAGATO, MA SE NE MANTIENE MEMORIA EXTRACONTABILMENTE, E
SUBIRA’
UNA
SISTEMATICA
DIMINUZIONE
PER
EFFETTO
DELL’AMMORTAMENTO.
69
Trattamento della differenza iniziale tra costo e
patrimonio netto
• Dopo aver effettuato le rettifiche, la partecipante dispone di una
situazione extracontabile che evidenzia un patrimonio netto sul quale
calcolare la frazione di capitale acquistata, ovvero dispone di un
prospetto delle differenze fra prezzo di costo e patrimonio netto
contabile della partecipata (o meglio degli scostamenti rispetto ai
valori contabili dei singoli componenti patrimoniali attivi e passivi) alla
data dell’acquisto e di determinarne la natura ai fini del loro
trattamento contabile,
• Si avrà quindi una differenza iniziale positiva (costo sostenuto per
l’acquisto della partecipata superiore alla corrispondente frazione di
patrimonio netto contabile della partecipata) o una differenza
iniziale negativa (costo sostenuto inferiore al PN),
70
Trattamento della differenza di consolidamento nel metodo P.N.le due ipotesi della differenza negativa
1)
Differenza negativa riconducibile al compimento di un buon
affare. In questo caso la partecipante iscrive nel bilancio
consolidato tale differenza ad incremento del valore della
partecipazione con contropartita “Riserva per plusvalori di
partecipazioni acquisite” (ovvero altre riserve nel PN
consolidato),
2) Differenza negativa riconducibile ad attività iscritte a valori
superiori rispetto al loro valore recuperabile o passività iscritte ad
un valore inferiore al loro valore di estinzione o ancora alla
previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza
rappresenta un Fondo per rischi ed oneri.
In conclusione, abbiamo lo stesso effetto del consolidato
71
Esempio metodo PN con differenza negativa per
compimento di un buon affare
Partecipazione di Alfa in Delta- Metodo del Patrimonio Netto con differenza negativa
Capitale Utile
e
Totale
riserve
2.000
200 2.200
800
80
880
500
- 380
Patrimonio netto di Delta
Percentuale di possesso 40%
Costo della partecipazione
Differenza
Scritture:
Partecipazione in Delta
380
A
Riserva da valutazione di part.ni non consolidate
72
Il risultato d’esercizio nel metodo del patrimonio netto
• dopo aver determinato la differenza iniziale, positiva o
negativa, il valore della partecipazione iscritta nel bilancio
consolidato recepirà le altre variazioni del patrimonio
netto,
•In particolare, il valore della partecipazione recepirà il
risultato d’esercizio della partecipata, per la relativa quota
di possesso, con contropartita il conto economico ovvero:
•in caso di utile della paretcipata, si avrà “Partecipazioni
in imprese collegate (voce BIII)” A “Rivalutazione di
partecipazioni (voce D18a del CE)”,
•In caso di perdita, D19a “Svalutazione di partecipazioni”
con contropartita “Partecipazioni in imprese collegate”.
73
Le altre Variazioni del patrimonio netto della partecipata
• se il patrimonio netto della partecipata aumenta, in
conseguenza di una rivalutazione monetaria disposta
per legge, o diminuisce, per riduzione di capitale
sociale o distribuzione di riserve, in misura
corrispondente sarà aumentato o diminuito nello stato
patrimoniale della partecipante il valore della
partecipazione e quello della riserva indistribuibile,
• tali variazioni non sono imputate nel conto economico
della partecipante,
74
Operazioni sul capitale che modificano il PN di
competenza della partecipante
se l’ammontare del PN riferibile alla partecipante
aumenta (per esempio in caso di Aumento del
Capitale Sociale a favore di un terzo socio), si
aumenta il valore di carico della partecipazione
con contropartita “rivalutazioni di partecipazioni”
(D18a), mentre se si riduce si registra
“svalutazione di partecipazione (D19a) A
“partecipazioni”
75
Operazioni sul capitale che modificano il PN di
competenza della partecipante- esempio
76
Casi particolari valutazione a Patrimonio Netto
A. Determinazione dell'utile o della perdita nel caso di cessione di una
partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto
L'utile o la perdita di cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del
patrimonio netto deve essere calcolato come differenza tra prezzo di vendita e valore
della partecipazione contabilizzata con il detto metodo e non tra prezzo di vendita e costo
originario della partecipazione.
B. Riduzione del valore della partecipazione per perdite
Nel caso che il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la
partecipazione va azzerata; delle perdite ulteriori va tenuto conto ai fini dell'applicazione
del metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato, a meno che non sia stato
formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione e da tale operazione non si
prevedano perdite per la capogruppo, sia dirette che indirette.
C. Svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore
La partecipazione va ulteriormente svalutata in presenza di perdite durevoli di valore. Si
sottolinea che in caso di perdite ricorrenti o di situazioni che fanno ritenere una
diminuzione non temporanea di valore intrinseco della partecipazione, il valore a cui la
partecipazione è iscritta in bilancio deve essere svalutato, se necessario, anche in
misura superiore a quella risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.
77
ADEMPIMENTI E
DOCUMENTI
ACCOMPAGNATORI
DEL BILANCIO
CONSOLIDATO
78
Redazione del bilancio consolidato
Stato patrimoniale
consolidato
Conto economico
consolidato
Nota integrativa
consolidata
Relazione sulla
gestione consolidata
Prospetto di raccordo
del patrimonio netto e
del risultato
Rendiconto finanziario
consolidato
79
Movimenti del
patrimonio netto
consolidato
Voci tipiche del bilancio consolidato
• ATTIVO CONSOLIDATO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I- Immobilizzazioni immateriali:
5 bis) Differenza da consolidamento
• PASSIVO CONSOLIDATO
A) PATRIMONIO NETTO
• Di spettanza del gruppo
• VII Altre riserve:
riserva di consolidamento
riserva da differenza di traduzione
Di spettanza di terzi
• X Capitale e riserve
XI Utile /Perdita dell'esercizio
• B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2 bis) Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
• CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
22 bis) Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi
80
Informativa nella nota integrativa
Metodi di
consolidamento
Differenza da consolidamento
Attribuzione ad attivi e passivi
Riserva di consolidamento
Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
Riserva da valutazione di part.ni non consolidate
Nota integrativa (Art. 38 D.Lgs 127/91)
81
Elenchi delle
partecipate
Informativa nella relazione sulla gestione (art. 40)
• Il B.C. deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidato e
dell’andamento e del risultato della gestione nel suo insieme, con
particolare riguardo ai costi, ricavi ed agli investimenti, nonché una
descrizione dei principali rischi ed incertezze cui dette imprese sono
esposte,
• In tale relazione devono inoltre risultare:
– Le attività di ricerca e sviluppo
– I fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del BC
– L’evoluzione prevedibile della gestione
– Il numero ed il valore nominale delle azioni/quote possedute dalla
controllante,
– Ecc.
82
Il prospetto di raccordo tra PN e risultato d’esercizio della
capogruppo e patrimonio netto e risultato d’esercizio consolidati
DESCRIZIONE
31-12-200X
Patrimonio netto
Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio
d'esercizio della società controllante
Eliminazione di rettifiche e accantonamenti operati esclusivamente in
applicazione di norme tributarie:
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:
differenza tra valore di carico e valore pro-quota del PN

risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate

plusvalori attribuiti ai cespiti

differenza da consolidamento

... (altre partite) ...

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:
profitti intragruppo compresi nel valore delle rimanenze finali

utili su cessioni intragruppo di cespiti

... (altre operazioni) ...

Effetti fiscali relativi alle rettifiche di consolidamento sopra indicate [1]
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza del gruppo
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza di terzi
Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel B. consolidato
83
Risultato
esercizio
Approvazione Bilancio Consolidato
• Una copia del Bilancio Consolidato deve restare depositata durante
i 15 gg che precedono l’Assemblea convocata per il Bilancio
d’Esercizio e finchè questo sia approvato, per consentirne la visione
ai soci,
• Non vi sono norme che prevedono l’obbligo di approvazione del
bilancio consolidato da parte dell’Assemblea, esistendo invece solo
l’obbligo implicito dell’approvazione da parte del CDA dato che
la capogruppo ha l’obbligo di redigerlo e conseguentemente il suo
organo amministrativo, di approvarlo,
• In base all’art. 41 Dlgs 127/1991 il Bilancio Consolidato deve
essere depositato presso il Registro delle Imprese, contestualmente
al Bilancio d’Esercizio (entro 30 gg dall’approvazione
dell’Assemblea), insieme alla relazione del Collegio Sindacale o
della Società di Revisione essendo soggetto a controllo.
84
Esempio di bilancio consolidato-SP
ATTIVO
Differenza di consolidamento
Altre
Totale
Partecipazioni:
in impresa controllata Beta
in impresa controllata Gamma
in impresa collegata Delta
Totale
Altre attività:
Rimanenze
Crediti verso imprese controllate
Credito per imposte anticipate
Altre attività
Totale
TOTALE ATTIVO
PASSIVO E NETTO
Capitale
Altre riserve
Utile dell'esercizio del gruppo
Totale Patrimonio Netto Gruppo
P. N. di terzi
Utile di terzi
Fondi per imposte differite
Debiti verso controllanti
altri debiti
Totale
TOTALE PASS. E NETTO
500
4.000
1.200
25.000
2.100
78.400
105.500
209.500
1.300
854
2.900
5.054
9.254
Rettifiche di consolidamento
Aggregato Elis. Beta
Elis. Gamma Altre
Consolidato
1.120
256
1.376
2.000
105.000
105.000
2.000
105.000
1.120
256
106.376
3.500 3.500
1.200
1.200
500
380
880
5.200 3.500 1.200
380
880
500
26.800
274
27.074
2.954
- 2.954
10,4
10
3.300
84.600
354
84.954
3.800
114.354
- 2.316
112.038
5.800
224.554 2.380 944 - 1.936
219.294
151.100
13.900
3.500
168.500
2.000
1.000
1.000
4.000
1.000
100
600
1.700
700
40.300
41.000
209.500
800
4.454
5.254
9.254
1.100
3.000
4.100
5.800
Alfa
100.000
100.000
Beta
3.000
3.000
3.500
1.200
Gamma
85
154.100
15.000
5.100
174.200
-
-
2.600
47.754
50.354
224.554 -
2.000
1.000
580
3.580
900
-
-
3.580 -
1.000
100
328
1.428
220
-
480
121
601
-
63
2.600
1.428 -
2.537
1.936
151.100
14.380
4.313
169.793
1.120
564
63
47.754
47.817
219.294
Esempio di bilancio consolidato-CE
Conto economico
Ricavi delle vendite e prestaz.ni
Altri ricavi e proventi
Totale
Costi per m.p., di cons. e merci
Per servizi
Ammortamenti
Var.ni MP
Totale
Proventi da partecipazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte corr.ti e differite
UTILE DELL'ESERCIZIO
Utile Gruppo ante rettifiche
Rettifiche Utile del Gruppo
Utile del Gruppo
Utile di terzi
TOTALE UTILE CONSILIDATO
Alfa
20.000
100
20.100
13.000
1.000
300
200 14.100
6.000
2.500
3.500
3.500
121 3.621
0
Beta
Gamma Aggregato
5.000
2.000
27.000
200
300
600
5.200
2.300
27.600
3.000
700
16.700
400
200
1.600
100
200
600
400 100 700
3.100
1.000
18.200
2.100
1.300
9.400
1.100
700
4.300
1.000
600
5.100
700
336
4.536
280 64 223
420
272
4.313
0
0
0
86
Rettifiche di consol.to
Beta Gamma Altre Consolidato
27.000
- 100
500
- 100
27.500
16.700
- 100
1.500
280
64
944
- 174 874
280
64 - 274
18.270
280
64 - 174
9.230
53
4.353
280
64 - 121
4.877
4.536
223
4.313
564
4.877
Ricalcolo utile del gruppo e di terzi
Utile Alfa
Utile Beta
Utile Gamma
Sub totale
Utile ante % di terzi Utile di Utile ante Rettifiche Utile del
rettifiche
Terzi
rettifiche
Gruppo
Gruppo
3.500
0%
0
3.500
121
3.621
1.000
30%
300
700
-280
420
600
44%
264
336
-64
272
5.100
564
4.536
-223
4.313
87
Prospetto di raccordo del PN
PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO DELLA
CAPOGRUPPO E BILANCIO CONSOLIDATO
1.
Patrimonio netto e risultato dell'esercizio, come riportati
nel bilancio d'esercizio della società controllante
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni
consolidate:
- differenza tra valore di carico e valore, pro-quota, del
patrimonio netto contabile delle partecipazioni
- Risultati, pro-quota, conseguiti dalle partecipate
- Valutazione a PN non consolidate
- Differenza da consolidamento
Patrimonio
Netto
Risultato
d'esercizio
168.500
3.500
(1.720)
1.036
380
1.376
0
1.036
0
(344)
2
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra
società consolidate:
121
121
3
Effetti derivanti dall'applicazione dei PPCC
100
0
4.
Quota di competenza di terzi
1.684
564
171.477
4.877
Patrimonio netto e risultato dell'esercizio, come riportati
nel bilancio consolidato
88
BILANCIO IFRS O
BILANCIO SECONDO
LA NORMATIVA
NAZIONALE
89
Bilancio IAS o bilancio secondo la normativa nazionale?
• I Principi Internazionali sono obbligatori per determinate
tipologie di società, mentre tutte le altre società che redigono il
bilancio consolidato, possono utilizzare tanto i principi
internazionali, quanto la normativa nazionale,
• Non vi sono quindi società che sono obbligate alla redazione
del bilancio consolidato secondo la normativa nazionale, e che
non possono optare per la scelta dei principi internazionali,
• La seguente tabella espone il quadro riassuntivo delle società
che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (e del
bilancio di esercizio) utilizzando i principi internazionali,
• Le società indicate alla lettere “e” ed “f ”, sono quelle che nella
redazione del bilancio (consolidato e di esercizio) possono
utilizzare tanto i principi IAS/IFRS che quelli nazionali. La
eventuale redazione del bilancio consolidato secondo Principi
Internazionali non costituisce un vincolo alla redazione del
bilancio di esercizio utilizzando i principi nazionali.
90
Bilancio IAS o bilancio secondo la normativa nazionaleProspetto di riepilogo
Bilancio
consolidato
IAS/IFRS
obbligo da 2005
Bilancio d’esercizio IAS/IFRS
b) Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
(es. obbligazioni quotate)
obbligo da 2005
facoltà da 2005, obbligo da 2006
c) Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM,
SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica
obbligo da 2005
facoltà da 2005, obbligo da 2006
d) Società assicurative
obbligo da 2005
e) Società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle
società precedenti (sub a), b), c) e d)), diverse da quelle
indicate nelle lettere precedenti, e diverse da quelle che
possono redigere il bilancio abbreviato (art. 2435 bis CC)
facoltà da 2005
obbligo da 2006 solo se quotate e non
redigono il bilancio consolidato
facoltà da 2005
f) Società che redigono il bilancio consolidato diverse
dalle società sub a), b), c) d) e) e diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata
facoltà da 2005
facoltà da 2005, solo se esercitano la facoltà
di redigere il consolidato
g) Società rimanenti, diverse da quelle indicate alle lettere
precedenti (a-f) e diverse da quelle che possono redigere
il bilancio in forma abbreviata)
--------------------
Facoltà dal 2005, se controllate da società
indicate in F), altrimenti facoltà subordinata
ad un decreto del Ministero dell’Economia e
della Giustizia) o
Tipologie società
a) Società quotate diverse dalle assicurazioni
91
facoltà da 2005, obbligo da 2006
Alcune differenze tra i principi contabili
internazionali e quelli italiani
• Area di consolidamento: (i) in caso in cui il controllo è soggetto a
severe restrizioni gli IAS prevedono l’obbligatorietà (e non la
facoltà) dall’area di consolidamento (ii) gli IAS non prevedono
l’esonero per limiti dimensionali, (iii) gli IAS non prevedono
l’esclusione dall’area di consolidamento delle controllate destinate
alla vendita,
• Il PN di terzi, per gli IAS, è esposto separatamente tra il PN e le
passività,
• Differenza positiva di consolidamento: per gli IAS va addebitata a
CE (in Italia, in caso di cattivo affare va in diminuzione della riserva
di consolidamento fino a concorrenza della medesima opp. a CE),
• Per gli IAs, se cè il potere di governare, indipendentemente ai casi
individuati dal CC, cè il controllo e quindi si consolida (p.e.
maggioranza nel CDA)
92
Alcune differenze tra i principi contabili internazionali e
quelli italiani
• In base agli IAS le imprese collegate si valutano solo con il metodo del PN
• Per gli IAS la data ri riferimento dei bilanci delle consolidate non deve
essere superiore a tre mesi rispetto alla data del B. Consoldiato (Ita-gaap
basta un reporting package approvato dai rispettivi CDA)
• Gli IAS consentono l’utilizzo di criteri di valutazione eterogenei qualora la
uniformità sia di difficile realizzazione e ciò sia indicato in nota integrativa,
• Per gli IAs il Goodwill non è ammortizzato, ma va fatto un impairment test
annuale,
• Tutte le attività e passività acquisite sono valutate al Fair value,
• Presunzione di collegamento al 20% (in italia per le quotate vale il 10%),
• Iscrizione di nuove attività non previste in Italia: (i) costi di sviluppo, (ii) oneri
finanziari (iii) derivati attivi,
• Iscrizione di nuove passività non previste in Italia: (i) F. per ripristino
ambientale (ii) F. smantellamento imm.ni materiali (iii) derivati passivi (iv)
nuova valutazione del TFR,
• Storno di attività e passività non accettabili secondo gli IFRS: (i) costi di
impianto ed avviamento (ii) costi di pubblicità (iii) costi di start-up (iv)
93
Limiti del Bilancio Consolidato
• La maggior parte delle Registrazioni sono al costo storico,
• Le analisi comparative tra gruppi sono difficili a causa della
particolarità di ciascun gruppo,
• L’area di consolidamento di ciascun gruppo può variare,
• Mette in evidenza l’indebitamento globale del gruppo, e non delle
singole società,
• Il gruppo di società non esiste giuridicamente in quanto tale, e quindi
non ha personalità giuridica (non è un soggetto di diritto).
Conseguentemente ne risulta (i) l’assenza del patrimonio sociale (ii)
l’assenza di impegni sociali (iii) l’impossibilità di agire in giudizio (iv)
l’impossibilità di essere sottoposto a procedure concorsuali,
94
Il Bilancio Consolidato Fiscale Nazionale-cenni
• È un’opzione concessa dalla normativa fiscale che
consente la tassazione di TUTTO il reddito IRES
delle controllate in capo alla controllante,
indipendentemente dalla percentuale posseduta,
• Il
Consolidato
Fiscale
non
riguarda
necessariamente l’intero gruppo, ma può
coinvolgere solo alcuni soggetti e la consolidante
può anche non essere la capogruppo ma una subhonding,
95
Il Bilancio Consolidato Fiscale-vantaggi
• Ovviamente, le perdite delle società comprese nel consolidato
fiscale possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi
prodotti dalle altre società consolidate fiscalmente,
• Escludere completamente dal reddito del gruppo i dividendi
distribuiti all’interno del perimetro di consolidamento,
• Utilizzare crediti d’imposta delle varie società con il debito
d’imposta consolidato,
96
Il Bilancio Consolidato Fiscale-effetti
• Consente di determinare in capo alla controllante una unica base
imponibile risultante dalla somma algebrica, indipendentemente
dalla quota di possesso, dell’imponibile di ciascuna società,
• La somma algebrica riguarda il reddito delle società partecipanti,
determinato dalle stesse apportando all’utile/perdita le variazioni
in aumento/diminuzione in base al TUIR,
• La Controllante determina a sua volta in una apposita
dichiarazione dei redditi il reddito complessivo del gruppo
costituito dal proprio imponibile e da quello delle controllate
97
La disciplina delle perdite fiscali
• Le perdite fiscali preesistenti l’avvio del bilancio consolidato
possono essere utilizzate solo dalle singole società nel loro
calcolo d’imposta,
• Le perdite fiscali conseguite negli esercizi di validità
dell’opzione esercitata, sono trasferite di diritto al consolidato
fiscale in quanto reddito negativo di periodo,
• Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del
bilancio consolidato fiscale, possono essere riportate a nuovo
esclusivamente dal soggetto consolidante e quindi dallo stesso
compensate con il reddito complessivo globale degli esercizi
successivi,
• Al termine del consolidato fiscale, le perdite residue rimangono
in capo alla consolidante, salva la possibilità di attribuirle alle
società che le hanno prodotte, al netto di quelle già utilizzate
98
Esempio di scritture …
99
Il Bilancio Consolidato fiscale
cenni conclusivi
• Contabilmente, le imposte dell’esercizio devono essere
imputate normalmente nel bilancio delle singole società,
• Il conseguente debito tributario della partecipata va
riclassificato tra i debiti verso la controllante e non tra i
debiti tributari,
• Ciascun soggetto aderente deve comunque presentare
all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei
redditi senza liquidare l’imposta,
• Tali versamenti in acconto e a saldo sono di
competenza della consolidante.
10
0