Commissione operazioni straordinarie e consulenza aziendale

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Commissione operazioni straordinarie e consulenza aziendale
Commissione consulenza aziendale e
operazioni straordinarie
L’uso delle operazioni straordinarie
in un contesto di crisi di impresa:
criticità ed opportunità
Bologna 25 ottobre 2013
Agenda
•
La scissione societaria di patrimoni netti contabili negativi:
criticità e opportunità nei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale
•
L’affitto, cessione e conferimento d’azienda come strumenti per
la gestione e superamento della crisi
•
La valutazione delle aziende nell’ambito delle perizie legali brevi
cenni sui modelli valutativi più utilizzati suggerimenti operativi
•
Le operazioni straordinarie nell’ambito delle procedute
concorsuali
2
Le operazioni straordinarie nella crisi
PN
Qualsiasi operazione
straordinaria
In
bonis
Fasi
inziali
Piano di
ristrutturazione
di
crisi
Crisi
conclamata
Affitto, cessione
conferimento
Piani di
risanamento,
Accordi,
Concordato
Affitto,
cessione
Tempo
3
La percezione della crisi
Riduzione EBITA e EBIT
Riduzione EBTDA ratio e ROS
Riduzione ROI
Peggioramento
risultati
operativi
Si innesta un circolo
vizioso che porta
all’aggravarsi della
crisi
Riduzione /
eliminazione
Investimenti di
rinnovo
Alla frequente contrazione dei
margini di solito si associa un
aumento del circolante
Flusso della
gestione ridotto o
negativo
Difficoltà
remunerare
capitale proprio
Difficoltà
remunerare
capitale proprio
Nessuna distribuzione di dividendi
Riduzione del PN
Può essere necessaria ricapitalizzazione
Incremento
indice
PFN/EBITA
Incremento leva
finanziaria
Riduzione
indice EBITDA
/Oneri
finanziari
4
Tratti comuni e/0 aspetti peculiari
• Gestione della cassa
• Discontinuità nella Governance
• Comunicazione
• Monitoraggio dei risultati
• Valutazioni appropriate
55
Commissione consulenza aziendale e
operazioni straordinarie
Scissione societaria di patrimoni netti
contabili negativi: criticità ed opportunità
nell’ambito dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale
Scissione negativa
Scissione negativa: assegnazione ad una o più beneficiarie di un aggregato aziendale,
o patrimoniale, che in capo alla scissa presenta un valore netto contabile negativo
ma positivo in termini «economici».
È utilizzata nelle operazioni di ristrutturazione aziendale nei casi in cui vi siano poste
dell’attivo iscritte a valori contabili inferiori al valore reale di mercato.
Fra i temi più dibattuti in ambito dottrinale si segnalano:
•
È necessaria la redazione di una perizia di stima che attesti il valore
economico del compendio patrimoniale, azienda o ramo d’azienda
scisso?
•
La scissione negativa può essere effettuata a favore di beneficiaria di
nuova costituzione?
7
Casi in cui l’operazione puo’ rappresentare
un’opportunità
Motivazioni economiche
•
Scorporo di rami aziendali o assets, iscritti ad un valore contabile negativo ma valore
economico positivo, con conseguente ricapitalizzazione della società scissa senza
esborso finanziario
•
Soluzione dissidi fra soci
•
Realizzazione di accordi di collaborazione con nuovi partner
•
Processi di decentramento o concentrazione
Fra casi più frequenti nella pratica professionale in cui si può avere un aggregato di
elementi patrimoniali attivi e passivi, i quali possono costituire, seppure
non necessariamente, un’azienda o ramo d’azienda, con valore netto
contabile negativo si segnalano:
•
Immobilizzazioni materiali con valori di bilancio inferiori ai valori mercato (es: beni
riscattati dal leasing, beni non rivalutati etc);
•
Rami d’azienda contabilmente negativi ma con intangibles significativi non espressi
nelle scritture contabili (es: marchio, avviamento, know how etc)
8
Ammissibilità dell’operazione sotto il profilo civilistico
Condizione necessaria ai fini della legittimità dell’operazione è che il valore
economico del compendio trasferito sia POSITIVO.
Non è ammissibile una scissione in cui il valore economico del compendio sia
NEGATIVO, poiché in tal caso non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio in
base al quale determinare l’aumento di capitale in capo alla beneficiaria da attribuire ai
soci della scissa. Anche nel caso in cui non fosse necessario determinare un rapporto di
cambio, l’operazione sarebbe priva di utilità per la beneficiaria.
In sintesi:
una scissione, che preveda il trasferimento di un aggregato patrimoniale con valore
contabile e valore corrente negativo, dovrebbe essere riqualificata come compravendita
con accollo di debito, a cui dovrebbero essere applicate le regole civilistiche e fiscali
proprie degli eventi traslativi e non le regole della neutralità e trasparenza proprie delle
operazioni riorganizzative.
9
La scissione negativa a favore di quale tipo di società?
Società preesistente: tutta la dottrina e la prassi la ritengono possibile.
Società di nuova costituzione: sul tema si sono espressi
 in senso negativo: Collegio Notarile del Triveneto (Massima L.E.1/2008) e OIC
(documento OIC 4 par. 4.3.3.)
 in senso positivo : Collegio Notarile di Roma (Massima n. 6/2013), Collegio
Notarile di Milano (Massima 72/2005). Inoltre si segnala il Consiglio Nazionale del
Notariato (Risposta 54 – 2012) che cita la tesi dell’ammissibilità senza però
concludere in maniera esplicita in tal senso
Le diverse conclusioni a cui è giunta la dottrina si basano sulla possibilità o meno di
fare emergere i plusvalori latenti in capo alla beneficiaria.
10
La scissione negativa a favore di newco?
Sul punto le tesi contrarie :
•
Massima L.E.1/2008 Collegio Notarile del Triveneto: viene affermato che
un’operazione di «scissione negativa» deve essere attuata mediante la riduzione
delle riserve della beneficiaria, o del capitale sociale in caso di riserve non capienti,
in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito. Ciò non sarebbe possibile in
una società di nuova costituzione.
•
Documento OIC 4: viene posta la condizione che la beneficiaria sia preesistente,
in quanto solo in questo caso l’operazione darebbe luogo ad un disavanzo da
concambio nell’accezione tecnica propria dell’operazione di scissione (AUMENTO
DI CAPITALE SOCIALE IN CAPO ALLA BENEFICIARIA A SERVIZIO DELLA
SCISSIONE > VALORE PATRIMONIO CONTABILE SCISSO A FAVORE DELLA
BENEFICIARIA CORRISPONDENTE ALLA % DI POSSESSO DEI TERZI –ossia
soci diversi dalla beneficiaria medesima).
11
La scissione negativa a favore di newco?
Sul punto le tesi favorevoli:
•
Massima n. 72/2005 Collegio Notarile Milano viene affermato che nel caso di
scissione di società a favore di società di nuova costituzione, l’allocazione del
disavanzo da concambio diviene una «conditio sine qua non» per poter dar corso
all’operazione di scissione quando il valore contabile del patrimonio netto trasferito
ha un valore contabile negativo.
•
Massima n. 6/2013 Collegio Notarile Roma – «Possibilità di attuare una
fusione o una scissione con rivalutazione delle poste contabili»: si ritiene
ammissibile la scissione negativa a favore di una società di nuova costituzione a
condizione che venga redatta la perizia di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 C.C.. La
rivalutazione delle poste attive in capo alla beneficiaria sarebbe effettuata con le
cautele previste dalla legge a presidio dell’effettività del capitale.
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Il trattamento contabile
In capo alla società scissa:
La differenza contabile negativa tra attività e passività che compongono il compendio
trasferito alla beneficiaria viene imputata a riserva di patrimonio netto (OIC 4 par.
4.3.3 - Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/2009)
In capo alla società beneficiaria:
 se l’aggregato patrimoniale o compendio aziendale trasferito viene iscritto ad un
valore diverso dal valore contabile desumibile in capo alla scissa la
differenza è imputata a :
 Disavanzo da concambio da allocare, ove possibile, prioritariamente agli
elementi dell’attivo e solo in via residuale ad avviamento (art. 2504 bis C.C. e
OIC 4);
 Rivalutazione delle attività nel caso in cui non sia necessaria la
determinazione di un rapporto di cambio (Massima 6/2013 Collegio Notarile
Roma);
 se l’aggregato patrimoniale o compendio aziendale trasferito viene iscritto ai
medesimi valori contabili esistenti in capo alla scissa, la differenza è
imputata a riduzione delle riserve o del capitale (nel caso in cui le riserve
non fossero capienti - Massima Notai Triveneto L.E.1/2008).
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I presupposti per l’iscrizione dei plusvalori
L’iscrizione dei plusvalori in capo alla società beneficiaria, sia preesistente che
neocostituita, in deroga al principio della continuità di cui all’art. 2504 bis C.C., è
possibile solo a condizione che venga redatta la perizia di stima ex artt.
2343 e 2465 C.C. (Massima Collegio Notarile Milano 72/2005 - Risposta Consiglio
Nazionale del Notariato 54/2012 - Massima 6/2013 Collegio Notarile di Roma).
La nomina del perito deve essere effettuata dalla società scissa. Per quanto attiene alla
procedura di nomina (nomina diretta o istanza al Tribunale) occorre far riferimento alla
tipologia della società beneficiaria.
La relazione di stima può essere affidata agli stessi esperti che stimano la congruità del
rapporto di cambio di cui all’art. 2501 sexies C.C..
14
La particolarità fiscali della scissione negativa
La scissione negativa è stata trattata in una risposta dell’Agenzia delle Entrate
(Risoluzione n. 12 del 16 gennaio 2009 – Interpello Antielusivo ex art. 21 L.
413/91), in cui sé stato sostenuto che l’operazione prospettata non è elusiva.
Oltre a quanto sopra sono stete fornite alcune precisazioni in merito ai seguenti aspetti:
•
Riserva di patrimonio netto iscritta dalla scissa: è una riserva di utili,
soggetta a tassazione in caso di distribuzione ai soci
•
Disavanzo da concambio: è neutro ai fini fiscali e potrà essere affrancato con
versamento imposta sostitutiva secondo le ordinarie disposizioni vigenti in materia
(art. 176, comma 2 ter TUIR, ovvero art. 15, commi 10 e 11 D.L. 185/2008). Tale
possibilità è circoscritta alle sole ipotesi in cui il compendio patrimoniale trasferito
costituisca un’azienda ai sensi dell’art. 2555 C.C.
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Le particolarità fiscali della scissione negativa
Nessuna precisazione è stata fornita in merito alla ripartizione del costo
fiscale della partecipazione.
A riguardo si precisa che il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo
ai soci della scissa ante operazione
DEVE
essere uguale al costo complessivo delle partecipazioni in capo ai soci della
scissa e della beneficiaria post scissione
In merito alla ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni l’Amministrazione
Finanziaria (CM 98/2000) si è pronunciata a favore del criterio proporzionale sulla
base del valore netto contabile del patrimonio netto trasferito.
Pur in mancanza di pronunce ufficiali in merito alla «scissione negativa» si ritiene che
la ripartizione del costo fiscale andrebbe effettuata in proporzione al valore effettivo del
patrimonio netto trasferito.
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Conclusioni
•
Consente l’aumento di patrimonio netto in capo alla società scissa, senza nessun
esborso finanziario
•
E’ possibile rivalutare le attività trasferite in capo alla/e beneficiarie
•
E’ ammissibile a condizione che il valore economico del compendio trasferito sia
positivo
•
E’ necessaria la redazione della perizia di stima ex artt. 2343 e 2465 C.C. solo nel
caso in cui l’operazione viene attuata in deroga al principio della continuità dei
valori ex art. 2504 bis C.C.
•
Non è necessaria la perizia di stima nel caso in cui l’operazione viene attuata in
continuità dei valori senza far emergere i plusvalori latenti in capo alla beneficiaria
•
E’ ammissibile a favore di società di nuova costituzione a condizione che venga
redatta la perizia di stima (ex art. 2343 e 2465 C.C.)
•
Sotto il profilo fiscale si applicano le disposizioni proprie in materia scissione (vedi
RM 16/01/2009).
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Commissione consulenza aziendale e
operazioni straordinarie
L’affitto, la cessione ed il conferimento
d’azienda come strumenti per la gestione e
superamento della crisi
Inquadramento dello stato della crisi
- Diagnosi
- Individuazione del tipo di crisi
- Individuazione degli strumenti per il superamento della
crisi
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L’affitto d’azienda
VANTAGGI
 Discontinuità
solidarietà
del
SVANTAGGI
principio
di
 Funzione conservativa e protettiva
 Gestione “in prova” dell’azienda
 Continuità dei rapporti di lavoro e
solidarietà per i crediti maturati dai
lavoratori in capo al concedente
(art.2112 c.c.)
 Da abbinare ad altri strumenti per il
superamento della crisi di impresa
 Previsione del futuro acquisto
 Affidamento a terzi turnaround per
riacquisirne la gestione al termine
 Contratto flessibile
realizzazione
e
di
facile
 Godimento dell’azienda senza ingenti
investimenti iniziali
 Strumento duttile
generazionali
nei
passaggi
 Strumento utilizzabile in ambito di
riorganizzazione
di
un
gruppo
societario
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Il ricorso all’affitto d’azienda in situazioni di crisi
Crisi Patrimoniale: per consentire la continuità aziendale in presenza di situazioni di
cui al 2447 e 2482-ter cc.
Crisi Finanziaria: smobilizzo del magazzino «in blocco», a valori di continuità, con
accollo di debiti da imputare a deconto sul valore del magazzino (debiti verso il
personale dipendente, verso clienti per acconti ricevuti, verso fornitori, o addirittura
riferiti al canone di affitto ecc.).
Crisi Economica e Strutturale: nel caso di un risanamento diretto si può decidere di
trasferire rami non strategici [es. filiali/agenzie] oppure di trasferire i rami deficitari
(che generano perdite). Nel caso di risanamento affidato a terzi l’affitto potrà essere
strumento che consente all’imprenditore di non privarsi dell’azienda definitivamente e
di ritrovare una dimensione adeguata alle proprie capacità strutturali ed organizzative.
21
Aspetti problematici nel contratto di affitto d’azienda
 Determinazione del canone «congruo»
 Previsione di acquisto dell’azienda al termine del contratto di affitto
d’azienda: diritto di opzione d’acquisto (art.1331 c.c.) – costituzione di un diritto di
prelazione sulla futura vendita - proposta irrevocabile d’acquisto (art.1329 c.c.)
formulata dall’affittuario - preliminare di acquisto.
 Esistenza di rapporti di lavoro subordinato: art. 2112 c.c.. - accordi ex art.
410 e 411 c.p.c. - art.47 L. 29/12/1990 n.428.
 Deroga ex art. 2561 c.c. (conservazione in efficienza del compendio
ricevuto in affitto) - art. 102 co.8 T.u.i.r.
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La cessione d’azienda
VANTAGGI
SVANTAGGI
 Naturale evoluzione contratto di affitto
d’azienda
 Operazione sfavorevole al cedente in
ambito di fiscalità diretta
 Contratto ampiamente regolato dal c.c.
 Operazione sfavorevole al cessionario
in ambito di fiscalità indiretta (accollo
tassazione solitamente in capo al
cessionario)
 Perimetro azienda
 Possibilità di acquisire l’azienda senza
ingenti investimenti iniziali, nel caso di
accollo di debiti
 Operazione favorevole al cessionario in
ambito di fiscalità diretta
 Efficace per il superamento della crisi
d’impresa
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Il ricorso alla cessione d’azienda in situazioni di crisi
Operazione a volte alternativa al conferimento d’azienda (se poi seguito dalla
cessione delle partecipazioni societarie).
Crisi Patrimoniale: il realizzo di plusvalori potrà consentire di ripristinare il
Patrimonio Netto della Società.
Crisi Finanziaria: la cessione dell’azienda può consentire di «fare cassa» oppure di
ridurre l’indebitamento se vengono trasferite, insieme agli assets, delle passività smobilizzo dell’attivo divenuto immobilizzato.
Crisi Economica : nel caso di un risanamento diretto si può decidere di cedere rami
non strategici [es. filiali/agenzie]; oppure di cedere i rami deficitari (che generano
perdite). Es. le cessioni degli sportelli bancari o la dismissione di brand.
Crisi Strutturale: la cessione di rami potrebbe consentire all’imprenditore di
ritornare al governo della propria azienda.
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Aspetti problematici nel contratto di cessione d’azienda
 Valutazione dell’azienda o del ramo ceduto
 Rapporti di lavoro subordinato: art. 2112 c.c. - accordi ex art. 410 e
411 c.p.c. - art.47 L. 29/12/1990 n.428.
 Solidarietà debiti cedente - art. 2560 c.c.
 Solidarietà debiti tributari – D.Lgs 472/1997
 Trattamento immobili funzionali all’esercizio dell’impresa
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Il conferimento d’azienda
VANTAGGI
 Strumento
adatto
aggregative originali
a
SVANTAGGI
soluzioni
 Perimetro azienda
 Strumento per attenuare il principio
della solidarietà tra cedente e
cessionario
 Strumento adatto per il risanamento
all’interno di un gruppo societario
 Onere perizia di stima
 Operazione
fiscalmente
neutra
(imposizione diretta) – conferitario
 Operazione sfavorevole, in ambito di
fiscalità
diretta,
per
l’eventuale
successivo
acquirente
delle
partecipazioni della conferitaria
 Operazione
neutra
fiscalmente
(imposizione diretta) - conferente
 Operazione favorevole in ambito di
fiscalità indiretta
 Efficace per il superamento della crisi
d’impresa
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Il ricorso al conferimento d’azienda in situazioni di crisi
Operazione a volte alternativa alla cessione d’azienda (se poi seguito dalla
cessione delle partecipazioni societarie).
Crisi Patrimoniale: l’emersione dei plusvalori latenti, a seguito del conferimento,
potrà consentire di ripristinare o riequilibrare il Patrimonio Netto della Società. In
particolare il conferimento consentirà di mantenere all’interno del gruppo il ramo o il
complesso conferito; in futuro potrà essere trasferito a terzi o, perché no, essere
riassorbito dalla conferente.
Crisi Finanziaria: la cessione delle partecipazioni a seguito di conferimento può
consentire di «fare cassa» oppure di ridurre l’indebitamento se vengono trasferite,
insieme agli assets, delle passività - smobilizzo dell’attivo divenuto immobilizzato.
Crisi Economica : nel caso di un risanamento diretto si può decidere di trasferire
rami non strategici [es. filiali/agenzie]; oppure di trasferire i rami deficitari (che
generano perdite).
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Commissione consulenza aziendale e
operazioni straordinarie
La valutazione delle aziende nell’ambito delle
perizie legali: brevi cenni sui modelli
valutativi più utilizzati suggerimenti operativi
Le valutazioni nell’ambito di perizie previste per
operazioni straordinarie
Tipologia d’operazione
Normativa civilistica
Conferimento di beni o crediti in s.p.a. od in
ART. 2343, co. 1 C.C.
s.a.p.a.
Conferimento di beni o crediti in s.r.l. ART. 2465, co. 1 C.C.
Trasformazione progressiva in società di capitali ART. 2500 ter, co. 2 C.C.
Fusione con risultante società di capitali ART. 2501 sexies, co. 1, 2 e 6 C.C.
Scissione con risultante società di capitali ART. 2506 ter, co. 3 C.C.
Acquisto di beni o crediti da promotori, fondatori,
ART. 2343 bis, co. 1 e 2 C.C.
soci o amministratori)
Cessione ed affitto d’azienda Nessun obbligo di legge
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Conferimento d’azienda («di beni o crediti»)
VALORE DI PERIZIA ≥ CAPITALE SOCIALE e SOVRAPPREZZO
S.p.a.
S.r.l.
Obbligatoria salvo casi di esclusione
ex art. 2343 C.C.
Obbligatoria
Esperto nominato dal tribunale
Revisore o società di revisione scelto
dal conferente
 Descrizione analitica beni/azienda ma non necessariamente
attribuzione di un valore specifico
 Indicazione dei criteri di valutazione
 Il valore di perizia costituisce il limite superiore invalicabile ai fini
dell’aumento di patrimonio in capo alla società avente causa
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Fusione e scissione con risultante società di capitali
RELAZIONE ESPERTI SULLA CONGRUITA’ DEL RAPPORTO DI
CAMBIO EX ART. 2501 sexies C.C.
Elementi essenziali
 Indicazione dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio, i
valori risultanti dall’applicazione di ognuno di essi ed eventuali difficoltà di
valutazione
 Parere sull’adeguatezza dei metodi seguiti
Rinunciabile da parte dei soci all’unanimità essendo il documento posto a
presidio dell’interesse dei soci e non dei terzi
OBBLIGO PERIZIA DI STIMA EX ARTT. 2343 2465 C.C.
 Allocazione disavanzo da concambio o rivalutazione dei beni in caso di scissione a
favore di società di nuova costituzione
Non rinunciabile da parte dei soci in quanto documento a tutela
dell’integrità del capitale
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Le responsabilità del perito
Responsabilità penale:
art. 324 c.p : interesse privato in atti d’ufficio.
art. 366 c.p : rifiuto di atti legalmente dovuti.
art. 373 c.p : falsa perizia o interpretazione
art. 374 c.p : frode processuale.
art. 376 c.p : ritrattazione.
Responsabilità civile:
Sono connesse all’ipotesi di colpa grave e falsa
perizia di cui all’art. 373 c.p e i danni risarcibili da
parte del consulente presuppongono un errore da lui
commesso nella formulazione dei rilievi e delle
conclusioni.
Responsabilità disciplinare:
La responsabilità disciplinare al consulente tecnico iscritto nell’albo è prevista dalle disposizioni di attuazione
nonché dalle leggi regolanti la specifica professione.
Differenti responsabilità in caso di perizia ex. art. 2343 C.C. piuttosto che di una asseverazione
di un piano attestato ex. art. 67, III c, lettera d, L.F.
PERIZIE DI STIMA
 Tutela del ceto creditorio
 Evitare situazioni di «annacquamento»
del capitale
ASSEVERAZIONI
 Veridicità dei dati aziendali
 Fattibilità del piano
Dalla responsabilità contrattuale nei confronti dell’imprenditore ed extra-contrattuale nei
confronti dei terzi, alle sanzioni penali della L. n. 134/2012
32
L’ OIV - Organismo Italiano di Valutazione
Obiettivi:
 Predisporre e mantenere aggiornati i Principi Italiani di Valutazione
 Partecipare al dibattito internazionale in contesto di valutazione
 Divenire un riferimento per il legislatore nazionale
Principali membri: CNDCEC, Borsa Italiana, Università Bocconi, Assirevi, Aiaf,
Andaf.
E’ membro dell’IVSC – International Valuation Standard Council
Primo documento ufficiale:
Impairment test dell’avviamento in
contesti di crisi finanziaria e reale
Documento in progress:
Principi Italiani di Valutazione
(exposure draft – PARTE
PRIMA Rete concettuale di base)
33
La valutazione di aziende in stato di crisi: casistica,
particolarità, criticità operative
Primo passo: analisi delle perdite
CARATTERISTICHE DELLE
PERDITE:
 Trend storico
 Intensità
 Struttura
CAUSE DELLE PERDITE:
 Fattori generali
 Fattori settoriali
 Fattori aziendali
Secondo passo: analisi finalizzate alla scelta del metodo
ANALISI DELLA CRISI
(A) Nessuna possibilità di recupero
oppure
SCELTA DEL METODO di
VALUTAZIONE
e delle ASSUMPTIONS
(B) Possibilità di recupero degli
equilibri aziendali
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Principali modelli valutativi: criticità e opportunità
Metodi
Casistica e spunti pratici
Patrimoniale
“semplice”
Utilità:
Stimare a “valori correnti” il patrimonio, in assenza di intangibili di valore rilevante
Punti critici:
1) stima valore degli assets (“valore di mercato” vs “costo di riproduzione” vs “costo di
sostituzione”) ed utilizzo delle “attualizzazioni” per valutare titoli, crediti e debiti a
M/L
2) calcolo dei fondi fiscali potenziali sui plusvalori latenti
Patrimoniale
“complesso”
Utilità:
Stimare a “valori correnti” il patrimonio, in presenza di intangibili specifici di valore
rilevante
Punti critici:
1) verificare la “separabilità” degli intangibili
2) controllare il contesto di (ri) utilizzabilità dell’intangibile (ad es. chi, come ed a che
prezzo potrà sfruttare quel marchio/clienti?)
3) attenzione al rischio di sovrapposizioni (ad es. non confondere le “relazioni con i
clienti” con l’avviamento)
4) criteri di valutazione (“costo” VS “valori di mercato” VS “attualizzazione di risultati
differenziali”)
Misto, con
stima autonoma
del
(dis)avviamento
Utilità:
Stimare il patrimonio , tenendo conto del “disavviamento”
Punti critici:
1) stima del valore degli assets
2) identificazione del “sovrareddito negativo” e calcolo del “Badwill”
Metodi di
“liquidazione”
Tenere presente i “costi di liquidazione” (la valutazione può risultare inferiore rispetto ai
Metodi Patrimoniali)
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Principali modelli valutativi: criticità e opportunità
Metodi
Casistica e spunti pratici
Metodi reddituali
Utilità: Stimare il valore del capitale economico, in presenza di prospettive future di
reddito.
Punti critici:
1) costruzione del piano (sulla base di un processo riorganizzativo!?)
2) identificazione del modello (orizzonte temporale) e grandezza da attualizzare (quale
tipo di “reddito”? Proiezione di redditi “storici” o di risultati “programmati”?)
3) attenzione al tasso (coerente con il rischio e con la grandezza attualizzata) ad al peso
del Terminal Value (se utilizzato nel modello)
4) rischioso in caso di imprese senza storia e/o senza redditi
Metodi finanziari
Utilità: Stimare il valore del capitale economico, in presenza di prospettive future di flussi
di cassa.
Punti critici:
1) stesse considerazioni di cui ai precedenti punti d 1) a 3) Metodi reddituali
2) scelta della struttura finanziaria da utilizzare (“storica”, “di settore” o “target”)
2) attenzione all’effetto del debito e del rischio Paese sul tasso (vedi slide successive)
3) identificazione della Posizione Finanziaria Netta (nelle versioni “asset side”)
Metodi empirici
Utilità: Stimare il valore del capitale con una procedura più “sintetica”
Punti critici:
1) scelta del tipo di multiplo (grandezza al denominatore)
2) difficoltà nell’individuare dati applicabili a PMI (comparables)
3) tenere presente che il multiplo è espressione sintetica di un metodo di attualizzazione
Misto, con
stima autonoma
dell’Avviamento
Utilità: Stimare il valore dell’impresa, in caso di assets di elevato valore oggettivo
Punti critici:
1) stima del valore degli assets
2) pianificazione, identificazione del “sovrareddito” e calcolo del “Goodwill”
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Metodi basati sui flussi prospettici: approcci possibili
METODO FINANZIARIO
(flusso utilizzabile)
METODO REDDITUALE
(flusso utilizzabile)
Approccio «LEVERED»
o
«EQUITY SIDE»
(Portatori di capitale di
rischio)
FLUSSO DI CASSA
DISPONIBILE PER I
SOCI (FCFE)
REDDITO NETTO
Approccio
«UNLEVERED»
O
«ASSET SIDE»
(Portatori di tutti i
capitali)
FLUSSO DI CASSA
DELLA GESTIONE
OPERATIVA (FCFO)
RISULTATO NETTO DELLA
GESTIONE OPERATIVA
(RON o NOPLAT)
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Il valore delle aziende in tempo di crisi
 Problemi nell’applicazione dei metodi tradizionali
 Inclusione nel metodo di fattori non correlati con le dinamiche reali
(tipiche o generali) che influenzano le performance aziendali
esempio
Metodo DCF
numeratore:
denominatore:
metodo CAPM
𝑉=
𝑛
𝑡=1
𝐹𝐶 𝑡
𝐸
𝐷
[1+(𝐾𝑒 𝐸+𝐷+𝐾𝑑𝐸+𝐷)]𝑡
variabili intrinseche all’azienda
variabili estrinseche (….soprattutto Ke)
Ke = risk free rate + equity risk premium * β
risk free rate ≈ BTP ≈ BUND
cosa succede se BTP ≈ BUND ???!!!!
Una possibile soluzione: aggiungere un differenziale legato al rischio paese
Ke = risk free rate + equity risk premium * β + country risk * λ
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Il valore delle aziende in tempo di crisi
Applicazione in un caso pratico
DATI AZIENDALI (semplificati)
Dati di mercato anno 2006
Ke con BTP = 3,97 %+1(4,80 %) = 8,77%
Flussi di cassa annuali
€ 10mln
BTP 2006
3,97%
V = 10mln / 8,77 % = € 114.028.085,52
Tasso g
0,0 %
BUND 2006
3,77%
Ke con Bund = 3,77 %+1(4,80 %) = 8,57%
Tasso di reinvestimento
0,0 %
Equity risk premium
4,80%
D/E
1
V = 10mln / 8,57 % = € 116.686.114,35
β
1,0 %
Dati di mercato anno 2011
Ke con BTP = 5,31 %+1(6,0 %) = 11,31%
BTP 2011
5,31%
V = 10mln / 11,31 % = € 88.417.329,79
BUND 2011
2,67%
Ke con Bund = 2,67 %+1(6,0 %) = 8,67%
Equity risk premium
6,00%
V = 10mln / 8,67 % = € 115.340.253,74
Inserimento nel metodo del rischio paese: le variabile non direttamente pertinenti
vengono escluse, le differenze di valutazione sono attenuate
Dati aggiuntivi per applicazione del metodo
Grado di internazionalizzazione aziendale
50%
Ke = 2,67%+1(6,0%) + 0,5(1,50%) = 9,42 %
Rating Italia
A2
V = 10mln / 9,42 % = € 106.157.112,52
Country risk
1,50%
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Aspetti critici nell’applicazione del DCF per la valutazione di
aziende con elevato tasso di indebitamento
Limiti del metodo (AMPLIFICATI IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO!!!):
 ipotesi semplificatrice di costanza nel tempo del rapporto fra valore
dell’indebitamento finanziario netto e valore dell’equity
 che livello di leverage scegliere (leverage attuale, obiettivo di m.l.t., leverage di
settore)
 alto peso del terminal value
Esempio: riduzione del WACC in aziende con elevato tasso di indebitamento
Strutture finanziarie e dati di input generali
D/D+E
20%
95%
Equity mkt risk premium
5,0 %
5,0 %
Risk free rate
3,5 %
3,5 %
Beta unlevered
1,0
1,0
D/E
0,25
19
Beta levered
1,25
20,0
Market risk premium
6,3 %
100,0 %
Small stok premium
1,0 %
1,0 %
Ke
10,8 %
104,5 %
Kd after tax
2,9%
2,9%
WACC
9,18%
7,98
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Considerazioni finali
 Il metodo valutativo è sempre funzione dello scopo della valutazione.
 Il valutatore deve sempre porre attenzione alla scelta del metodo di
valutazione e delle tecniche di applicazione. Ciò assume rilevanza in caso di
aziende in crisi ovvero di aziende sane ma in periodi di crisi
 Nelle operazioni straordinarie finalizzate al trasferimento della proprietà
dell’azienda, la valutazione dell’azienda finalizzata a suggerire il possibile
prezzo di cessione può incorporare fenomeni esterni tipici della
determinazione del prezzo (domanda/offerta di aziende di un dato tipo,
processi di concentrazione in atto nel settore, fattori di negoziazione, potere
contrattuale delle parti, sinergie aziendali, ecc…). Tale dicotomia Valore
d’Azienda / Prezzo è ancora più accentuata in situazioni di azienda in crisi o
di crisi generalizzata.
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Le operazioni straordinarie nell’ambito delle
procedure concorsuali
Brevi cenni sulla riforma della legge fallimentare
Come è noto, la legge fallimentare del 1942 prediligeva, quale soluzione alla
crisi, il fallimento.
Il sistema del 1942 era così funzionale al dogma della tutela del credito e, con
esso, si riteneva, dell’economia nazionale attraverso il controllo giudiziale e la
potenziale esclusione dal mercato dell’impresa in difficoltà.
In tale ottica, il fenomeno dell’insolvenza doveva ritenersi, di regola,
disciplinato dalla procedura fallimentare, interamente ispirata, da un lato,
alla afflizione massima possibile per il debitore, e, dall’altra, alla soddisfazione
dei creditori concorsuali in esito ad un processo liquidatorio dell’impresa.
In siffatto contesto, le procedure da sempre definite “minori”, quali il
concordato preventivo, rappresentavano l’eccezione alla regola ed erano, di
conseguenza, destinate ad una applicazione limitata.
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Brevi cenni sulla riforma della legge fallimentare
Con i recenti interventi, il legislatore ha radicalmente invertito il rapporto tra
le procedure concorsuali, volendo soprattutto conseguire l’obiettivo della
continuità aziendale, al fine di non disperdere i valori aziendali e le (già
scarse) opportunità di lavoro disponibili nell’economia nazionale.
La logica, che aveva costituito l’asse portante della precedente disciplina, si è
infatti rivelata, negli anni recenti, non più rispondente alle mutate esigenze
della realtà economica e delle esigenze di mercato, tutte rivolte a cercare
soluzioni alla crisi d’impresa volte a favorire la competitività e lo sviluppo del
sistema economico.
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Brevi cenni sulla riforma della legge fallimentare
In questo contesto l’intervenuta riforma delle procedure concorsuali, in linea
con quanto avviene negli ordinamenti più evoluti, ha:
 da un lato cercato di relegare il fallimento ad un ruolo sempre più
marginale ampliando lo spettro delle procedure alternative (piani attestati ex
art. 67, accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182bis, concordati in
continuità ex art. 186bis, concordato preventivo in altra forma ex art. 160) ;
 dall’altro cercato di inserire anche nel fallimento norme che agevolino il
salvataggio dell’impresa attraverso lo strumento dell’ esercizio provvisorio
(art. 104) dell’ affitto dell’azienda o di rami della stessa (art. 104bis) della
cessione dell’intero complesso aziendale (art. 105) in luogo dei singoli beni.
In generale si è cercato di privilegiare il più possibile la salvaguardia del
residuo valore produttivo dell’impresa salvaguardando, al contempo, le
ragioni dei creditori.
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Le operazioni straordinarie nelle procedure concorsuali
Nel contesto testé evidenziato trova concretezza l’utilizzo delle
cosiddette operazioni straordinarie d’impresa nell’ambito delle
procedure concorsuali da utilizzarsi proprio con la finalità di
salvaguardare il valore aziendale.
Ci si riferisce alle seguenti operazioni aventi ad oggetto l’azienda
tipicamente raccolte sotto l’archetipo delle operazioni straordinarie
d’impresa:
 conferimento e cessione d’azienda
 affitto d’azienda
 fusioni e scissioni
 aumenti di capitale
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I momenti tipici
Per analizzare compiutamente il possibile utilizzo delle operazioni
straordinarie di cui sopra occorre preliminarmente individuare e distinguere i
momenti tipici di quella che possiamo definire la gestione del dissesto:
1. la fase pre concorsuale: in cui l’azienda in difficoltà ricerca una soluzione
alla propria crisi e nel corso della quale possono trovare applicazione gli
istituti del piano attestato ex art. 67 o dell’accordo di ristrutturazione del
debito ex art. 182bis
2. la fase del c.d. “concordato con riserva” o “concordato in bianco”
3. la fase del concordato preventivo ante omologa
4. la fase del concordato preventivo post omologa
5. il fallimento
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La fase pre-concorsuale
In questa fase l’impresa in difficoltà può ricercare soluzioni alla
propria crisi anche, ovviamente, attraverso le operazioni straordinarie
di cui si è detto.
Le stesse possono essere ricomprese in piani attestati ex art. 67
ovvero in accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182bis.
48
La fase pre-concorsuale
In tali ipotesi, le operazioni straordinarie poste in essere in esecuzione di
piani attestati ex art. 67 o di accordi di ristrutturazione del debito ex art.
182bis ottengono solo la copertura dal rischio di una eventuale azione
revocatoria in base al 3° comma dell’art. 67 l.f. che prevede che:
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato
preventivo,
dell'amministrazione
controllata,
nonché
dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del
ricorso di cui all'articolo 161 (concordato in bianco);
49
La fase pre-concorsuale
Rimangono quindi applicabili tutte le norme civilistiche che regolano tutte le
operazioni straordinarie in questione e, segnatamente:
 quella che regola la responsabilità del cessionario d’azienda per i debiti
risultanti dalle scritture contabili ex art. 2560 2° comma C.C.
Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio
dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i
creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti
suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri
contabili obbligatori.
 quella che regola la responsabilità del cessionario d’azienda per i debiti nei
confronti dei lavoratori passati con l’azienda ex art 2112 C.C.
50
La fase pre-concorsuale
La norma di cui al 2° comma dell’art. 2560 C.C. non si applica all’AFFITTO
DELL’AZIENDA.
La stipula di un contatto di affitto viene spesso utilizzata come mezzo per
continuare la gestione di aziende in crisi in capo ad un nuovo imprenditore.
Tale istituto permette infatti di non disperdere i valori aziendali, il
salvataggio di posti di lavoro e da ultimo un miglior soddisfacimento dei
creditori.
Normalmente l’imprenditore che affitta un’azienda in crisi e che la deve
rilanciare richiede una riduzione del personale (possibile soltanto derogando
all’art. 2112 c.c. attraverso un accordo sindacale) e normalmente, in
considerazione degli investimenti che effettuerà su detta azienda per
rilanciarla, pretende di poterla acquistare una volta che il concordato sarà
stato definitivamente omologato, attraverso la stipula di:
 un preliminare di compravendita
 una offerta irrevocabile di acquisto
 una clausola di prelazione
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La fase del concordato con riserva o concordato in bianco
L’art. 160 l.f. prevede che l’imprenditore che si trova in stato di crisi può
proporre ai propri creditori un concordato preventivo sulla base di un piano.
Il comma 6 del successivo art. 161 prevede che:
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e
all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi
crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine
fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta
giorni. nello stesso termine, in alternativa, e con conservazione sino
alla omologa degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può
depositare domanda ai sensi dell’art. 182bis, primo comma.
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La fase del concordato con riserva o concordato in bianco
Il comma 7 dell’art. 161 prevede che
dopo il deposito del ricorso e fino a decreto di ammissione il
debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può
assumere sommarie informazioni.
Se ne deduce quindi che:
 l’imprenditore conserva la gestione della propria impresa
 può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione
 non può compiere quelli di straordinaria amministrazione se non sono
urgenti (e quindi rinviabili ad una data successiva all’ammissione al
concordato)
 nel caso di atti di straordinaria amministrazione urgenti (e sono tali solo se
obiettivamente non rinviabili ad una data successiva all’ammissione al
concordato) possono essere compiuti solo se debitamente autorizzati dal
TRIBUNALE
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La fase del concordato con riserva o concordato in bianco
Da quanto esposto se ne deduce che in questa fase l’impresa può ricorrere ad
operazioni straordinarie solo se debitamente autorizzate dal tribunale e solo
se urgenti.
Con tale autorizzazione dette operazioni ottengono solo la copertura dal
rischio di una eventuale azione revocatoria in base al 3° comma dell’art. 67
l.f. che abbiamo visto poc’anzi
ma
rimangono applicabili tutte le norme civilistiche che regolano le operazioni
straordinarie in questione e, segnatamente, quella che regola la responsabilità
del cessionario d’azienda per i debiti risultanti dalle scritture contabili ex art.
2560 2° comma C.C. e per i debiti nei confronti dei lavoratori ex art. 2112 C.C.
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La fase del concordato preventivo aperto ma non ancora omologato
Il comma 1 dell’art. 163 L.F. prevede che:
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’articolo
162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a
reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il
tribunale provvede analogamente previa valutazione della
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
55
La fase del concordato preventivo aperto ma non ancora omologato
Il comma 2 dell’art. 167 l.f. prevede che:
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva
l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa,
sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i
compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni
di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le
ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni
e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione,
compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato,
sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
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La fase del concordato preventivo aperto ma non ancora omologato
Se ne deduce quindi che:
 l’imprenditore conserva la gestione della propria impresa
 può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione
 può compiere quelli di straordinaria amministrazione solo se autorizzati
dal GIUDICE DELEGATO
Anche con tale autorizzazione dette operazioni ottengono solo la copertura dal
rischio di una eventuale azione revocatoria in base al 3° comma dell’art. 67
l.f. che abbiamo visto poc’anzi e rimangono applicabili tutte le norme
civilistiche che regolano le operazioni
straordinarie in questione e,
segnatamente, quella che regola la responsabilità del cessionario d’azienda
per i debiti risultanti dalle scritture contabili ex art. 2560 2° comma C.C. e per
i debiti nei confronti dei lavoratori ex art. 2112 C.C.
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La fase del concordato preventivo omologato
Con l’omologazione del concordato si apre la vera e propria fase
esecutiva dello stesso in cui quanto previsto dal piano di concordato
viene posto in esecuzione.
Vediamo le norme che regolano l’esecuzione del concordato e cosa
prevedono in relazione alle eventuali operazioni straordinarie da porsi
in essere in esecuzione del concordato omologato distinguendo le
ipotesi di:
 concordato senza cessione dei beni
 concordato con cessione dei beni
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La fase del concordato preventivo omologato
L’art. 181 L.F. (Chiusura della procedura) prevede che:
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di
omologazione ai sensi dell’ articolo 180. …
Il comma 1 dell’art. 184 L.F. (Effetti del concordato per i creditori) prevede
che:
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla
pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161.
L’art. 185 L.F. (Esecuzione del concordato) prevede che:
Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia
l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.
Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai
creditori.
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La fase del concordato preventivo omologato
L’art. 182 L.F. (Provvedimenti in caso di cessione di beni) prevede che:
1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone
diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più
liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto
compatibili.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto
compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso
il tribunale.
4. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti
in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di
beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal
comitato dei creditori.
5. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.
6. omissis
60
La fase del concordato preventivo omologato
Dalla lettura delle suddette norme se ne deduce che nell’ipotesi in cui il concordato
NON PREVEDA LA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI, perché si tratta
 di un concordato in continuità
ovvero, in generale
 perché la soddisfazione dei creditori nei termini di cui alla proposta avviene
attraverso strumenti diversi dalla cessione dei beni del debitore o della sua azienda
ad esempio attraverso:
 una operazione di aumento di capitale con cui la società in concordato riceve la
finanza necessaria per soddisfare i creditori;
 una incorporazione in altra società che adempie alla proposta concordataria;
 la scissione parziale della società in concordato a favore di una beneficiaria che
si accolla i debiti ed adempie alla proposta concordataria con liberazione
immediata (esdebitazione) della scissa che ritorna in bonis;
 ecc.
61
La fase del concordato preventivo omologato
In questi casi sarà l’imprenditore che darà esecuzione a questi atti
conformemente alla proposta di concordato omologata sotto la
vigilanza del commissario giudiziale e tali atti esecutivi saranno
obbligatori per tutti i creditori con la sola precisazione che in caso di
inadempimento agli obblighi contenuti nella proposta si applica l’art.
186 l.f. (Risoluzione e annullamento del concordato).
62
La fase del concordato preventivo omologato
Nel caso, invece, assai più frequente, del concordato che prevede LA
CESSIONE DEI BENI ai creditori sarà un commissario liquidatore che
provvederà ad effettuare gli atti di cessione applicando nella liquidazione le
medesime norme previste per la liquidazione fallimentare.
In particolare – per quanto qui interessa - trova applicazione il comma 4
dell’art. 105 l.f. (Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco)
che prevede:
Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità
dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute,
sorti prima del trasferimento
e che consente pertanto, nelle vendite effettuate in esecuzione di un
concordato omologato, di derogare alle disposizioni del più volte ricordato 2°
comma dell’art. 2560.
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La fase del concordato preventivo omologato
Non vi sono invece deroghe all’art. 2112 c.c. in base al quale chi
acquista l’azienda è responsabile assieme al cedente dei debiti
maturati sino all’atto del trasferimento nei confronti dei dipendenti
che passano con l’azienda o il ramo d’azienda.
Nella pratica il cessionario si accolla il debito ed imputa detto accollo
al prezzo di cessione come peraltro consentito dall’ultimo comma
dell’art. 105 che prevede:
Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante
accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene
alterata la graduazione dei crediti.
Contestualmente alla liberazione del cedente come consentito e con le
modalità di cui al 2° comma dell’art. 2112 C.C. e quindi con le
procedure di cui agli art. 410 e 411 C.P.C.
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La fase del fallimento
Nel fallimento l’unica operazione straordinaria che può trovare applicazione - ed anzi è
auspicata - è quella della cessione dell’azienda con le modalità di cui all’art. 105 l.f. di
cui abbiamo già trattato e che prevede:
1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è
disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di
suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una
maggiore soddisfazione dei creditori.
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le
modalità di cui all’articolo 107, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del
codice civile.
3. Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il
curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il
trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori
modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
4. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti
relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
5. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività
dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in
blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560
del codice civile.
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La fase del fallimento
6. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al
debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto
è liberato se paga in buona fede al cedente.
7. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario.
8. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una
o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa,
ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la
responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile ed osservate le
disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse
disposizioni previste in leggi speciali.
9. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte
dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
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