DOCUMENTO INFORMATIVO GENERALE SUI SERVIZI FINANZIARI

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DOCUMENTO INFORMATIVO GENERALE SUI SERVIZI FINANZIARI
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. iscr.reg.impr. di Roma al n.13613381006-Iscriz. CCIAA Roma 1461128
Sede Legale: Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - Cod.Fisc. e P.IVA 13613381006
Direzione Generale: C.so Giovecca, 108 - 44121 Ferrara - Tel. 0532296111 - Fax 0532296239
Iscritta all'albo delle Banche al n. 8050 - Swift: CFERIT2F - www.carife.it - e-mail: [email protected] - Cod.ABI 6155/6
Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara - Iscrizione Albo Gruppi Creditizi n. 6155
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale Euro 191.000.000 i.v.
DOCUMENTO INFORMATIVO GENERALE SUI SERVIZI FINANZIARI - MiFID
ai sensi artt. 27 e segg. Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 16190 del 29/10/2007)
Fornito da NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. a clienti e potenziali clienti
Ai sensi del Regolamento Intermediari (Delibera Consob n.16190 del 29/10/2007), Libro III Parte II Titolo I, art.27 "Requisiti generali sulle informazioni"e seguenti (in particolare il comma 2 dell'art.27 "Gli intermediari
forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti
finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole"), come modificato a seguito della Direttiva 2006/73/CE c.d. MiFID - Market in
Financial Instruments Directive, la NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. comunica e consegna al cliente sopra indicato (in caso di pluralità di clienti, tutte le informazioni ivi riportate si intenderanno
fornite a tutti i clienti) il seguente Documento Informativo Generale sui servizi finanziari.
Premessa - Direttiva MiFID
MiFID è un acronimo che sta per “Markets in Financial Instruments Directive”, direttiva sui mercati degli strumenti finanziari.
La MiFID è una direttiva UE di armonizzazione massima che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari (il sistema comunitario del mercato dei servizi e delle attività di investimento e dei mercati regolamentati) ed è
articolata in tre atti normativi:
- Direttiva 2004/39/CE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 21 aprile 2004 individua i principi quadro (primo livello);
- Direttiva 2006/73/CE adottata dalla Commissione in data 10 agosto 2006 contiene indicazioni in merito alle modalità di esecuzione della Direttiva 2004/39/CE con particolare riferimento ai requisiti di organizzazione e le
condizioni di esercizio dell'attività degli intermediari (secondo livello);
- Regolamento (CE) n. 1287/2006 emanato il 10 agosto 2006 della Commissione recante “modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in
materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizione di taluni termini ai fini di tale
direttiva” (secondo livello).
La Direttiva MIFID è stata recepita in Italia (cfr. legge 18 aprile 2005, n. 62 - art. 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 “Legge Comunitaria 2006”), con il Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n.164 "Attuazione della
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari".
1 - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI INVESTIMENTO E I SUOI SERVIZI (Art. 29 Reg. Int.) POLICY GESTIONE CONFLITTI DI INTERESSE - DISCLOSURE SUGLI INDUCEMENTS (INCENTIVI)
Denominazione
NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
Forma giuridica
Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Fe n. 01208710382
Sede legale
Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
Sede amministrativa
Corso Giovecca 108 - 44121 Ferrara
Indirizzo telematico
Web site: www.carife.it - e-mail:[email protected]
Codice ABI
6155/6
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5101
Gruppo Bancario
Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e Fondo Nazionale di Garanzia
La NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. (di seguito Banca) è autorizzata:
- quale ente creditizio da Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma), codice meccanografico 6155.6 - data iscrizione 28/12/1991;
- quale intermediario da Consob (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma).
La Banca presta servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto del cliente, ricezione e trasmissione di ordini, sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di
garanzia nei confronti dell’emittente, collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente e custodia e amministrazione di strumenti finanziari e somme di danaro,, con facoltà di
compiere ogni ulteriore attività di carattere strumentale e amministrativo (girata strumenti finanziari, etc.).
La Banca svolge i servizi di negoziazione in conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e di trasmissione di ordini e di collocamento ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni (di seguito, “TUF”) e dei relativi regolamenti di attuazione.
Nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio la Banca acquista e vende strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini del cliente.
Nella prestazione del servizio di esecuzione per conto dei clienti la Banca esegue direttamente l’ordine impartito dal cliente.
Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal cliente ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al
collocamento.
Nell’esecuzione e trasmissione degli ordini del cliente la Banca attua e rispetta la propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente avendo riguardo al
prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine.
Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al cliente degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento e degli altri prodotti finanziari tempo per tempo offerti, collocati o distribuiti
dalla Banca attraverso le proprie strutture; l’adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR può essere effettuata dal cliente in conformità delle disposizioni vigenti in
materia. L’attività è svolta dalla Banca in conformità anche con gli accordi di volta in volta conclusi con gli emittenti gli strumenti/prodotti finanziari nonché i servizi collocati.
Eventuali comunicazioni tra la Banca (intermediario) ed il cliente, per ricevere informazioni e documentazione come previsto dal Regolamento Intermediari, potranno avvenire in lingua italiana per posta ordinaria oppure
per posta elettronica agli indirizzi sopra indicati.
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è
disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle
finalità del Fondo. Informazioni di maggiore dettaglio su funzionamento, organizzazione, modalità, limiti e condizioni di copertura sono reperibili sul sito www.fitd.it.
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di garanzia istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e riconosciuto quale sistema di indennizzo dall’art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza
gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, connessi con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla
prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del TUF e dal servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Informazioni di dettaglio
sull’organizzazione ed il funzionamento del Fondo e sulle modalità di copertura sono reperibili sul sito www.fondonazionaledigaranzia.it.
DESCRIZIONE SINTETICA POLITICA DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE/DISCLOSURE SUGLI INDUCEMENTS (INCENTIVI)
Il presente documento riporta i criteri e i principi inerenti il processo di individuazione e gestione dei conflitti di interesse e le procedure operative e di controllo che garantiscono il rispetto delle normativa in materia di
conflitti di interesse.
Le indicazioni contenute nel presente documento hanno validità per tutti gli Enti Aziendali appartenenti al Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento.
PREMESSA - NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. (di seguito anche “Carife” o la “Banca”) pone al centro del proprio modello di business la tutela degli interessi della clientela, al fine di assicurare la
prestazione di servizi di elevato standard qualitativo in grado di valorizzare e salvaguardare la reputazione della Banca nei confronti degli stakeholders.
Nel perseguimento del suddetto obiettivo riveste carattere prioritario il conforme adempimento ai principi in materia di corretta identificazione e gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, di
cui agli artt. 23 e ss. del “Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis del Testo Unico della Finanza” del 29/10/2007 (di seguito anche “Regolamento Congiunto” o “Regolamento”).
OBIETTIVI - La “Policy di gestione dei conflitti di interesse” (di seguito “Policy”), adottata ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Congiunto, definisce le misure che la Banca adotta ed applica al fine di:
(i) Identificare e monitorare i conflitti di interesse potenziali tra la Banca e i clienti o tra clienti in relazione della prestazione di un servizio/attività di investimento o di un servizio accessorio ovvero di una combinazione tra
tali servizi;
(ii) gestire i conflitti di interesse, mediante adeguati presidi organizzativi, procedurali, di controllo e di normativa interna, così da evitare che i medesimi incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
(iii) assicurare una informativa chiara e preventiva alla clientela circa le situazioni di conflitto di interesse, ove le misure di gestione individuate non siano sufficienti per evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti;
(iv) assicurare una conforme tenuta del registro dei conflitti di interesse.
IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE - La Banca provvede ad identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere in relazione
alla prestazione di servizi o attività di investimento o accessori e suscettibili di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti.
Secondo il principio di proporzionalità, l'attività di identificazione è condotta tenendo conto della struttura organizzativa e dimensionale della Banca, del grado di complessità dell'attività svolta, nonché della gamma e della
tipologia dei servizi prestati. Detta attività tiene conto altresì degli elementi rilevanti connessi all'esistenza di relazioni di gruppo nell'ambito del Gruppo Carife S.p.A.
Con riferimento al perimetro soggettivo di identificazione dei conflitti, i soggetti i cui interessi sono presi in considerazione al fine di valutare se possono entrare in conflitto con gli interessi della clientela, danneggiandoli,
sono:
(a) la Banca stessa e le altre società del Gruppo Carife S.p.A;
(b) i soggetti rilevanti della Banca e del Gruppo così come definiti ed individuati ai sensi della regolamentazione interna in materia di Operazioni Personali;
'Documento informativo generale sui servizi finanziari-MiFID' - Carife - versione 01/2016
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(c) i soggetti aventi un legame di controllo diretto o indiretto su ovvero rapporti di affari rilevanti con quelli di cui alle lettera (a) e (b) che precedono;
(d) altri clienti
Da un punto di vista oggettivo, “i servizi e attività di investimento” ed i “servizi accessori” da considerarsi nel perimetro di censimento dei conflitti di interesse potenziali sono tutti quelli alla cui prestazione la Banca e le
altre società del Gruppo Carife sono autorizzate:
• ricezione e trasmissione degli ordini;
• esecuzione degli ordini
• negoziazione per conto proprio;
• collocamento con/senza assunzione a fermo e/o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
• gestione di portafogli;
• consulenza in materia di investimenti;
• custodia ed amministrazione di strumenti finanziari.
Chiaramente, quanto maggiore è la discrezionalità di cui dispone la Banca nella prestazione del servizio/attività di investimento, tanta più attenzione va posta in sede di identificazione dei conflitti; un più ampio spazio
decisionale in capo alla Banca determina potenzialmente un rischio maggiore di comportamenti della medesima suscettibili di penalizzare gli interessi della clientela.
Per la definizione del perimetro oggettivo di identificazione dei conflitti potenziali sono inoltre state prese in considerazione, in abbinamento ai servizi e attività di investimento di cui sopra, i seguenti elementi e casistiche:
• rapporti tra le società appartenenti al Gruppo Carife;
• partecipazioni rilevanti detenute da società del Gruppo Carife in società emittenti strumenti/prodotti finanziari;
• partecipazioni rilevanti detenute da società emittenti strumenti/prodotti finanziari in società del Gruppo Carife;
• concessione di finanziamenti da parte di società del Gruppo Carife a società emittenti strumenti/prodotti finanziari;
• percepimento, da parte di una società del Gruppo Carife, di un incentivo diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per il servizio svolto, riconosciuto da società emittenti strumenti/ prodotti
finanziari;
• rilevanza dei rapporti d'affari intrattenuti con società emittenti strumenti/prodotti finanziari;
• detenzione, da parte di soggetti rilevanti del Gruppo Carife, di cariche in Organi Sociali presso società emittenti strumenti/prodotti finanziari ovvero di partecipazioni rilevanti nelle stesse;
• prodotti finanziari, oggetto dei servizi di investimento prestati, che investono in strumenti finanziari emessi da una società del Gruppo Carife;
• strumenti finanziari, oggetto della prestazione dei servizi di investimento prestati, presenti nel portafoglio titoli di proprietà di una società del Gruppo Carife.
Alla luce dei suddetti elementi, la Banca individua situazioni di potenziale conflitto di interesse con riferimento all'eventualità che la stessa o uno dei soggetti sopra indicati:
(a) possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita in danno al cliente. Per ravvisare un conflitto, anche potenziale, non pare sufficiente il mero conseguimento di un utile da parte della Banca, occorrendo
invece una concomitante perdita del cliente; in altri termini, integra la fattispecie la possibilità di un guadagno o di una perdita evitata, “a spese” del cliente;
(b) abbia un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
(c) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di un cliente o gruppo di clienti rispetto agli interessi del cliente interessato al servizio. Trattasi, sostanzialmente, di un'ipotesi di disparità di trattamento tra i clienti in virtù
di un incentivo della Banca a comportarsi in tal senso;
(d) svolga la medesima attività del cliente. Per “medesima attività” non si intende la stessa attività professionale del cliente, bensì la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente. In altri termini,
trattasi dell'ipotesi in cui la Banca svolge in conto proprio la stessa attività che svolge per il cliente nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento;
(e) riceva da un soggetto diverso dal cliente un incentivo in relazione al servizio, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
Alla funzione di Compliance è attribuita la responsabilità del corretto censimento dei potenziali conflitti di interesse; a tal fine, la stessa funzione ha provveduto alla mappatura dei conflitti di interesse potenziali sulla base
degli elementi e criteri sopra riportati.
Alle funzioni e strutture aziendali coinvolte a vario titolo nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento o accessori, fa capo l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni situazione e circostanza che possa
configurare un conflitto con gli interessi della clientela, ulteriore rispetto a quelli censiti nella Mappatura di cui sopra. In tal senso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le suddette funzioni comunicano con congruo
preavviso alla funzione di Compliance l'eventuale modifica dei processi e delle modalità inerenti la prestazione dei servizi/attività di investimento o accessori, l'avvio di nuovi servizi e/o attività, la strutturazione di nuove
tipologie di prodotto.
Alla luce delle suddette segnalazioni, ed in ogni caso con periodicità almeno annuale, la funzione di Compliance provvede alla revisione della Mappatura, sottoponendo all'approvazione della Direzione Generale eventuali
modifiche al censimento delle situazioni di potenziale conflitto di interesse.
RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE - La rilevazione e il monitoraggio del verificarsi di situazioni di conflitto di interesse tra quelle individuate a livello potenziale compete alla funzione
di Compliance.
A tal fine la funzione di Compliance riceve le necessarie informazioni dalle competenti Funzioni aziendali che provvedono, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica intervenga negli elenchi inviati,
fornendone senza indugio una versione aggiornata.
Con riferimento ai conflitti di interesse che possono originarsi dal percepimento di incentivi, la funzione di Compliance si avvale delle informazioni e dei dati di cui dispone secondo le procedure stabilite in materia di
gestione degli inducements.
Relativamente ai conflitti connessi agli interessi dei Soggetti Rilevanti, il monitoraggio avviene sulla base dei dati rinvenienti dalla procedura implementata per il presidio delle operazioni personali.
Sulla base delle informazioni ricevute seconda la procedura sopra descritta, la funzione di Compliance valuta la sussistenza di concreti conflitti di interesse, ai fini dell'alimentazione del Registro dei Conflitti.
GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
In relazione alle fattispecie di conflitto individuate, la Banca adotta misure organizzative, procedurali, normative e di controllo idonee ad evitare un pregiudizio per gli interessi del cliente.
Separatezza informativa - La Banca adotta misure volte ad impedire o comunque controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nelle attività che possono generare un conflitto di interessi attraverso la
separatezza informativa quale, ad esempio, l'archiviazione e segregazione della documentazione relativa alle diverse attività di conflitto.
Separatezza Fisica - La Banca adotta misure volte ad impedire o comunque controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nelle attività che possono generare un conflitto di interessi attraverso la
separazione fisica tra soggetti coinvolti nelle attività in conflitto, collocati in postazioni lavorative ubicate in ambienti diversi.
Separatezza Funzionale - La Banca adotta misure volte ad impedire o comunque controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nelle attività che possono generare un conflitto di interessi attraverso la
separatezza funzionale tra soggetti coinvolti nelle attività in conflitto.
Execution e Trasmission Policy - La strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottata dalla Banca e dalle società del Gruppo Carife definisce in quale modo si intende intraprendere, nell'esecuzione degli
ordini e nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, tutte le azioni necessarie per ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i propri clienti, ottenendo quindi la cosiddetta “Best
Execution”
Pricing Policy - La Pricing Policy adottata dalla Banca e dalle società del Gruppo Carife definisce i criteri ed i parametri di valutazione e di pricing adottati in sede di di negoziazione in conto proprio delle obbligazioni
emesse dalla Banca ed aziende del gruppo Carife e di altre tipologie di strumenti finanziari.
Policy Incentivi - La Policy Incentivi adottata dalla Banca definisce e disciplina i criteri e i principi inerenti il processo di individuazione e gestione degli incentivi, attraverso l'adozione di adeguate procedure operative e di
controllo che garantiscano il rispetto delle normativa in materia di incentivi
Policy Operazioni Personali - La Policy Operazioni Personali adottata dalla Banca prevede limitazioni per i soggetti rilevanti e tutti i dipendenti ad operare su specifici strumenti finanziari e prescrive l'acquisizione delle
informazioni relative alle partecipazioni e cariche detenute dai soggetti rilevanti.
Adeguatezza - Nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza il rilascio di una raccomandazione, come prescritto dalla normativa vigente, è preceduto dalla valutazione di adeguatezza dello strumento finanziario
consigliato.
Limiti di investimento - Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, i limiti di investimento sono indicati, per ciascuna linea di gestione e con riferimento alle diverse tipologie di strumenti finanziari,
nell'allegato “A” al contratto di gestione di portafogli.
Valutazione preventiva di Compliance - Valutazione preventiva della funzione di Compliance della regolamentazione interna valutata come rilevante ai fini della gestione dei conflitti di interesse.
Vigilanza Separata - I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto potrebbero essere sottoposti e fare capo gerarchicamente a responsabili d'area distinti, ferma la responsabilità generale ultima dei vertici aziendali per la
vigilanza sulle attività della Banca nel suo complesso.
Codice Etico - In base a quanto definito nel Codice Etico adottato dalla Banca, tutto il personale è tenuto ad assumere un atteggiamento corretto ed onesto, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi, ovvero di
generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio, proprio o di terzi; è inoltre tenuto a mantenere la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dalla clientela o in ragione
dell'attività svolta, astenendosi dal rilevare a terzi o a fare un uso improprio di tali informazioni.
La funzione di Compliance è chiamata a verificare periodicamente l'efficacia dei presidi individuati, proponendo, se del caso, al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione le integrazioni e modifiche ritenute
opportune. Alla citata funzione compete altresì l'individuazione dei presidi di gestione inerenti le nuove fattispecie di conflitto eventualmente individuate nell'ambito dell'attività di revisione della Mappatura descritta.
DISCLOSURE E INFORMATIVA ALLA CLIENTELA - Per il caso in cui, malgrado le misure di gestione adottate, non sia possibile assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente
possa essere evitato, la Banca provvede ad informare preventivamente il cliente circa la sussistenza di tale conflitto.
La valutazione di cui sopra è demandata alla funzione di Compliance, ferma la facoltà della stessa di avvalersi della collaborazione delle altre strutture aziendali.
La funzione di Compliance controlla altresì che l'informativa alla clientela sia fornita su supporto duraturo, con contenuti e modalità tali da assicurare una chiara cognizione della natura e delle caratteristiche del conflitto.
In adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. i) del Regolamento Intermediari, una sintesi della policy è integrata nel presente “Documento Informativo Generale sui servizi di investimento - Mifid”,
consegnato al cliente prima della prestazione del servizio.
Ogni modifica rilevante della policy verrà comunicata attraverso la pubblicazione di una versione aggiornata del presente Documento, disponibile sul sito internet www.carife.it e presso le Dipendenze della Banca.
Qualora il cliente richieda ulteriori dettagli sulla politica di gestione dei conflitti adottata, la richiesta sarà trasmessa alla funzione di Compliance che potrà richiedere le valutazioni delle funzioni coinvolte nella prestazione
dei servizi in conflitto e provvederà a fornire le informazioni di dettaglio richieste.
REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE - Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Congiunto è istituito e regolarmente aggiornato a cura della funzione di Compliance il “Registro dei Conflitti di Interesse”, ove sono
riportate le situazioni nelle quali è sorto o può sorgere un conflitto che rischia di essere gravemente lesivo degli interessi di uno o più clienti.
INDUCEMENTS - Con riferimento alle disposizioni in materia di incentivi di cui all'art.52 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n.16190 del 29 ottobre 2007, la Banca ha definito e disciplinato i
criteri e i principi inerenti il processo di individuazione e gestione degli incentivi, adottando adeguate procedure operative e di controllo per il rispetto delle disposizioni sopra richiamate.
Nell'ambito delle attività relative all'identificazione e gestione degli incentivi, la Banca ha provveduto alla definizione della mappatura delle diverse tipologie esistenti ed alla classificazione dei medesimi in una delle
categorie previste dall'art. 52 del Regolamento Intermediari Consob.
Di seguito si riportano, con riferimento ai servizi di investimento ed alle tipologie di strumenti finanziari ai quali sono connesse, le tipologie di incentivi ricevuti dalla Banca riconducibili alla fattispecie di cui all'art.52 comma
1 lettera b) del Regolamento Intermediari Consob, per i quali la normativa prescrive un'informativa chiara e completa alla clientela, preventiva alla prestazione del servizio di investimento o accessorio, circa la l'esistenza, la
natura, l'importo, ovvero il metodo di calcolo dell'importo.
In relazione alle tipologie di incentivi di seguito riportate Carife riceve, da soggetti terzi, pagamenti in percentuali variabili dal 20% al 100%, individuate sulla base di accordi tempo per tempo vigenti con i medesimi
soggetti, calcolate sugli importi delle commissioni corrisposte dal cliente. Il cliente ha diritto, a richiesta, di ottenere ulteriori dettagli di tali importi, che verranno forniti in modo puntuale facendo riferimento allo specifico
servizio di investimento richiesto.
Collocamento OICR e Sicav
• commissioni di ingresso - Alcune convenzioni stipulate con Sgr/Sicav prevedono il pagamento di un compenso per l'attività di collocamento svolto dalla Banca calcolato applicando una data aliquota all'ammontare
complessivo delle sottoscrizioni.
• commissioni di gestione/mantenimento/sottoscrizione applicate dalla SGR/Sicav al cliente - Le convenzioni di collocamento di fondi stipulate prevedono che la SGR retroceda alla Banca una percentuale delle commissioni
di gestione applicate a valere sul patrimonio del fondo. L'ammontare dell'incentivo varia a seconda del prodotto collocato.
Collocamento obbligazioni di terzi
• commissioni di sottoscrizione - Le convenzioni di collocamento prevedono che l'emittente retroceda alla Banca una percentuale delle commissioni di sottoscrizione applicate al cliente. L'ammontare dell'incentivo varia a
seconda del prodotto collocato.
• commissione di garanzia - Le convenzioni di collocamento possono prevedere che l'emittente corrisponda alla Banca, in caso di sottoscrizione a fermo di quest'ultima di parte dell'emissione,
'Documento informativo generale sui servizi finanziari-MiFID' - Carife - versione 01/2016
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Distribuzione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario
• commissione di mantenimento;
Le convenzioni di distribuzione di polizze unit e index linked prevedono che la Compagnia di Assicurazione retroceda alla Banca una percentuale delle commissioni di mantenimento corrisposte dal cliente. L'ammontare
dell'incentivo varia a seconda del prodotto collocato.
1 - bis - INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari
La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata quotidianamente secondo i seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all’OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in
vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, il prezzo è quello ivi rilevato nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da
prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati.
b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di informazione,
oggettivamente considerati dalla banca, concernenti sia la situazione dell’emittente, sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. o.t.c.); la valutazione è effettuata con
riferimento alle condizioni di mercato (c.d. “mark to market”);c) per i titoli trattati a “corso secco”, il prezzo è espresso al corso secco con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
d) per i titoli “zero coupon”, il prezzo è comprensivo dei ratei di interessi maturati;
e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all’acquisto, l’ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello
presunto di realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della banca. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione, i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non
negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo, il valore coincide con l’ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera, il prezzo - individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati - è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura
del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo è attualizzato al tasso di interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
Il parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente, costituito dal benchmark, gli eventuali limiti, gli obiettivi di gestione ed il livello di rischio entro il quale il gestore può
esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità, sono specifici di ogni singola linea di gestione.
Il servizio di gestione di portafoglio su base individuale è svolto in maniera differenziata a seconda delle diverse linee di gestione mediante operazioni aventi ad oggetto i seguenti strumenti finanziari: titoli
obbligazionari (ordinari, convertibili e/o strutturati), titoli azionari, ETF, Hedge Funds, quote ed azioni emesse da OICR (fondi comuni di investimento e SICAV), opzioni e futures collegati ad indici azionari di strumenti
finanziari e indici azionari, covered warrant e certificati rappresentativi di titoli azionari e/o indici di borsa.
Le tipologie di operazioni ammesse sono: le compravendite a pronti, le compravendite a termine, le operazioni di prestito titoli e riporto, i pronti contro termine, la sottoscrizione ed il rimborso di quote di OICR.
Secondo le norme vigenti la banca, nell’ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni della clientela, può conferire deleghe gestionali inerenti anche l’intero portafoglio con apposito contratto scritto a terzi autorizzati
alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.
Gli attuali gestori delegati NorVega S.G.R. S.p.A. e Carife Sim Spa (o qualsiasi altro intermediario delegato) sono autorizzati ad operare anche in nome proprio e per conto del Cliente. L'intermediario delegato potrà
provvedere, nell'ambito della linea di investimento prescelta, al compimento degli atti relativi alla gestione anche movimentando il conto e il deposito di gestione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto di
gestione, ivi comprese quelle che disciplinano le operazioni in conflitto di interessi, nonché delle istruzioni che verranno impartite dalla NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., anche su richiesta del Cliente,
all'intermediario medesimo.
La delega non comporta in ogni caso alcun esonero o limitazione da responsabilità della NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.
1 - ter - INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI
A seguito dell’applicazione in Italia della Direttiva MIFID 2004/39/CE, la consulenza in materia di investimenti è considerata quale servizio di investimento che potrà essere prestato solo dagli intermediari abilitati.
La Direttiva MIFID 2004/39/CE definisce l’attività di consulenza in materia di investimenti come “la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di
investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari” (cfr. art. 4, paragrafo 1, punto 4, Direttiva MIFID 2004/39/CE).
Elemento essenziale dell’attività di consulenza in materia di investimenti è la “personalizzazione”: è necessario che la “raccomandazione personalizzata” sia diretta ad uno specifico investitore, deve essere basata sulle
caratteristiche specifiche della persona (necessità di valutare il servizio prestato in termini di “adeguatezza”, basata su conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e strumenti finanziari, situazione
finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio) e deve avere ad oggetto una specifica operazione di investimento in strumenti finanziari (cfr. art. 52 dalla Direttiva MIFID 2006/73/CE): comprare, vendere,
sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un
determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
La NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. ha deciso di prestare tale servizio su base contrattuale alla clientela richiedente relativamente a tutti gli strumenti finanziari. Le modalità di erogazione di detto Servizio
verranno opportunamente specificate nel contratto medesimo.
2 - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DI STRUMENTI FINANZIARI E LIQUIDITA' (Art. 30 Reg. Int.)
NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. (di seguito denominata “Cassa”) dichiara che gli strumenti finanziari dei singoli clienti da essa detenuti costituiscono un patrimonio a tutti gli effetti distinto da quello degli
altri clienti e da quello della stessa: su di esso non è ammessa alcuna azione da parte dei creditori della Cassa o nell’interesse degli stessi, né tantomeno da parte dei creditori di soggetti terzi presso cui tali strumenti
possono eventualmente essere depositati.
La Cassa dichiara altresì di mantenere in via continuativa la contabilità e le registrazioni al fine di poter distinguere in ogni momento le attività detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e
da quelle di propria pertinenza, garantendo l’ininterrotta corrispondenza con gli strumenti ed i fondi detenuti per conto della clientela, anche a mezzo di regolari riconciliazioni tra la contabilità interna e quella di soggetti
terzi presso cui le attività finanziarie possono eventualmente essere sub-depositate.
La Cassa si è dotata di misure organizzative finalizzate a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle attività della clientela, ovvero dei diritti ad esse connessi, in seguito a frode, abuso delle attività,
cattiva gestione, errori contabili o negligenza. Al fine di una corretta manutenzione delle procedure la Cassa organizza periodicamente, anche in sinergia con eventuali fornitori esterni di servizi, simulazioni di disaster
recovery in cui viene misurata l’affidabilità della piattaforma informatica, provvedendo ad eventuali interventi di implementazione che ne mantengano nel tempo l’adeguatezza rispetto all’operatività via via necessaria.
La Cassa può depositare presso soggetti terzi gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti, adoperando nella scelta del depositario e nella verifica periodica dello stesso la massima competenza, cura e
diligenza e garantendo sin da ora che, qualora la custodia presso terzi richieda una regolamentazione ed una vigilanza specifiche nel paese in cui verranno depositate le attività stesse, sarà sua cura verificare che il terzo
designato sia assoggettato a tale regolamentazione e vigilanza; qualora il soggetto terzo detenga le attività depositate presso di sé in un conto omnibus la Cassa informerà i clienti di tale evenienza.
La Cassa si impegna a non effettuare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari detenuti per conto della Clientela, a meno che non sia provvista del consenso scritto prestato dal Cliente e che
tali strumenti finanziari vengano utilizzati esclusivamente alle condizioni per le quali il Cliente ha prestato consenso.
Con periodicità almeno annuale la Cassa fornirà un rendiconto delle attività finanziarie e delle disponibilità liquide detenute per conto della Clientela.
3 - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI (Art.31 Reg.Int.)
DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI
QUESTO DOCUMENTO NON DESCRIVE TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA
MA HA LA FINALITA' DI FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI.
AVVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere
un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, I'investitore e l'intermediario
devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di
quest'ultimo.
PARTE"A"-LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2) la sua liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori fonte di rischi generali.
1. - La variabilità del prezzo. Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1 - titoli di capitale e titoli di debito. Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le
obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili
conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso
del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il
detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno
partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di
titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2 - Rischio specifico e rischio generico. Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il
rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti
diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite
della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del
mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più
accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3 - Il rischio emittente. Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle
caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di
guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura
degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare
la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con
riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4 - Il rischio d'interesse. Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo
dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora
'Documento informativo generale sui servizi finanziari-MiFID' - Carife - versione 01/2016
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l'investitore avesse necessità di smobilitare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo
del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per
l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
1.5- L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo. Come si e accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la
diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può
raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale
variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad
esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento - acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si
ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari
possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in
titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2. - La liquidità. La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il
titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene
convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati
organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3. - La divisa. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva
dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio
con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
4. - Gli altri fattori fonte di rischi generali.
4.1 - Denaro e valori depositati. L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza
dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché
dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2 - Commissioni ed altri oneri. Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali
informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate
mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3 - Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni. Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati
nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati,
l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni
dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4 - Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni. Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini
(order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.
Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o
indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa
le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5 - Sistemi elettronici di negoziazione. I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si
avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero
malfunzionamenti o arresti imputabili all'hadware o al software dei sistemi medesimi.
4.6 - Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta
contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati Organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e
valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione ai rischi più elevati. Prima di
effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti
PARTE “B" - LA RISCHIOSITA' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda
un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire
l'esecuzione di operazioni non adeguate/appropriate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e
l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato/appropriato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli
investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1. - I futures
1.1 - L'effetto “leva". Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto effetto di leva-. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore
o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato
siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti
addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2 - Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio. Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari
condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “proposte combinate standard” potrebbero avere la stessa
rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
2. - Opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende
negoziare (put e call).
2.1 - L'acquisto di un'opzione. L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed ,è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, I'investitore avrà perso
l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per
le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha
per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse
ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che
l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota
2.2 - La vendita di un'opzione. La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è
fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà
obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o
ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei
margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
3. - Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni. Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte “A”, I'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1 - Termini e condizioni contrattuali. L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere
prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In
talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le
attività sottostanti.
3.2 - Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni
derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla
vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando,
ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla
significatività della valorizzazione del contratto derivato.
3.3 - Rischio di cambio. I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di
cambio.
4. - Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps. Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si
rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una
posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi,
potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi
conseguenti.
4.1 - I contratti di swaps. I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di
contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula
del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui e collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un
contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In
determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la
controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il
contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
PARTE“C”- LA RISCHIOSITA' DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative
operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è
espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di
gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di
gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o
vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle
caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di
esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario debbono valutare se l'investimento è
adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.
'Documento informativo generale sui servizi finanziari-MiFID' - Carife - versione 01/2016
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1 - La rischiosità di una linea di gestione. L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il
patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.
2.1 - Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione. Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla
parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui
esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in
titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e
più elevata.
2.2 - La leva finanziaria. Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che
per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte
l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata
comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di
regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura
massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria
utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe
trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.
3. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale.
3.1 - Richiamo. Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di
quanto riportato al riguardo nelle parti “A” e “B” del presente documento.
3.2 - Commissioni ed altri oneri. Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese
e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve
considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non
necessarie. Il/i sottoscritto/i attesta/attestano di aver ricevuto il presente documento sui rischi generali degli investimenti.
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PARTE“D”- INFORMAZIONI SU PARTICOLARI PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI
1. CERTIFICATI DI DEPOSITO - Caratteristiche: si tratta di depositi vincolati mediante i quali la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine
pattuito. Gli interessi previsti possono essere corrisposti periodicamente o alla scadenza del certificato. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della
scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario. Per
i certificati di deposito al portatore, nei limiti previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio (L. 197/91 e succ. mod.), a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona e diversamente
contrassegnato. Il certificato di deposito non è considerato uno strumento finanziario liquido in quanto non è cedibile e non è possibile procedere alla sua estinzione prima della sua naturale scadenza. Dopo la scadenza le
somme sono infruttifere. - Rischi: Rischio di tasso: l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria non potendo così beneficiare di un eventuale
futuro rialzo dei tassi; la possibilità di beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi rimane limitata quindi all'eventuale reimpiego delle risorse finanziarie rivenienti dalla riscossione delle cedole periodiche. Rischio di
liquidità: poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza. Rischio emittente:
acquistando il presente titolo si diviene finanziatori dell'emittente assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi (tale titolo,
laddove rimborsabile al portatore, non rientra tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi). Rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione del titolo: nel caso in cui
l'investitore detenga un certificato di deposito (nominativo o al portatore) non immesso in un dossier titoli, lo stesso si assume il rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione del titolo; ai sensi della Legge 30 luglio
1951 n. 948 e successive modifiche ed integrazioni, ciò significa che la Banca, al ricorrere dei requisiti di legge, potrà rilasciare un duplicato del titolo non prima di circa 4 mesi.
4 - INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI (Art. 32 Reg. Int.)
Estratto da Foglio Informativo n. 3.1.0 “Custodia e amministrazione dossier - operatività in titoli” a disposizione dei clienti presso tutte le Filiali della Cassa di Risparmio di Ferrara
Le condizioni economiche effettivamente applicate ad uno specifico dossier titoli, sono riportate nell'allegato “CONDIZIONI ECONOMICHE E PREZZI APPLICATI GESTIONE DOSSIER E ATTIVITA' IN TITOLI” .
Spese Gestione e Amm.ne Dossier (*)
Con soli titoli di Stato: € 10,00 semestrali
Con altri Titoli: € 70,00 semestrali
Con solo titoli emessi da CARIFE: € 15,00 semestrali
Con solo Fondi Comuni e/o Sicav: Zero
(*) - L'addebito viene effettuato con il maggiore fra gli importi elencati in corrispondenza della tipologia di titoli giacenti nel deposito.
Commissioni di sottoscrizione BOT
BOT con durata residua pari o inferiore a 80 gg
0,05 per cento sul valore nominale
BOT con durata compresa fra
81 a 170 gg.
0,10 per cento sul valore nominale
BOT con durata compresa fra 171 a 330 gg.
0,20 per cento sul valore nominale
BOT con durata pari o superiore
a 331 gg.
0,30 per cento sul valore nominale
Commissioni negoziazione azioni CARIFE € 12,00
Commissioni di raccolta ordini su mercati regolamentati
BOT con durata inferiore a 120 gg.
0,15% - minimo € 12,50
BOT con durata compresa fra 121 e 240 gg.
0,30% - minimo € 12,50
BOT con durata pari o superiore a 241 gg.
0,50% - minimo € 12,50
Altri Titoli di Stato ed obbligazioni su mercati italiani fino a 3 anni
0,50% - minimo € 15,00
Altri Titoli di Stato ed obbligazioni su mercati italiani fra 3 e 7 anni
0,75% - minimo € 15,00
Altri Titoli di Stato ed obbligazioni su mercati italiani oltre 7 anni
1,00% - minimo € 15,00
Titoli di Stato ed obbligazioni su mercati esteri fino a 3
0,50% - minimo € 15,00
Titoli di Stato ed obbligazioni su mercati esteri fra 3 e 7 anni
0,75% - minimo € 15,00
Titoli di Stato ed obbligazioni su mercati esteri oltre 7 anni
1,00% - minimo € 15,00
Azioni, Warrant, Etf quotati su mercati italiani
0,70% - minimo € 20,00
Azioni, Warrant, Etf quotati su mercati esteri
1,50% - minimo € 70,00
Commissioni di raccolta ordini
su Sistemi di Scambi Organizzati
come per strumenti quotati su mercati italiani
su mercato TLX
stesse condizioni applicate per la negoziazione di titoli quotati presso la Borsa Italiana Spa
Commissioni e spese “Trading On Line”
Azioni Italia, Ristretto,TLX :
2,5 per mille - minimo € 5,00
Obbligazioni:
1,5 per mille - minimo € 5,00
M.O.T.:
2,5 per mille - minimo € 5,00
Mercati Esteri abilitati:
3,0 per mille - minimo € 20,00
Nota informativa:
€ 1,00 per op.ne H.B. trading on line
Spese
Nota informativa per titoli su mercati italiani
Nota informativa per titoli su mercati esteri
Esecuzione operazioni sul capitale
Trasferimento titoli tra dossier d'Istituto
Trasferimento titoli ad altro Istituto e/o consegna titoli
Produzione e invio posizione fiscale
Ineseguito e revoca operazioni in titoli
€
€
€
€
€
€
€
15,00
15,00
25,00
50,00 per ogni richiesta
70,00
per codice ISIN
35,00 per singola richiesta annuale
3,00
Commissioni e spese aggiuntive applicabili su titoli esteri
Spese postali e di trasferimento
€ 12,91
Commissioni d'intervento su titoli in valuta
0,25% - min. € 5,00
Stacco cedole e dividendi su titoli in deposito (*)
- regolamento per cassa: per ogni stacco
€ 25,00
- regolamento in c/c:
altri titoli
€ 3,00
titoli Carife
€ 2,00
Valute: a) Titoli di Stato: stesso giorno stacco - b) Altri titoli: primo giorno lavorativo successivo stacco
Per cedole su titoli esteri viene trattenuto: commissione d'intervento 2 per mille - minimo € 2,00 - commissione per C.V.S. € 12,00
Commissione incasso cedole e/o titoli allo sportello
€ 25,00 a distinta
Servizio di Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari:
€ 0,00
Modalità di invio delle comunicazioni periodiche (estratto conto - documento di sintesi):
- Posta ordinaria (invio cartaceo): € 1,35
- Domiciliazione presso casella postale in filiale: € 0,55
- Invio telematico (on-line) - solo per clienti servizio web@carife: € 0,00
Periodicità invio estratto conto (a scelta del cliente):
- estratto conto: annuale
- documento di sintesi: annuale
'Documento informativo generale sui servizi finanziari-MiFID' - Carife - versione 01/2016
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Estratto dall'allegato “PROSPETTO CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO" .
Spese di amministrazione dossier per le gestioni patrimoniali
Gestione con soli Titoli di Stato e obbligazioni domestiche: Euro 10,00 semestrali
Spese per esercizio opzione: Euro 25,00 per operazione
Gestione con altri titoli: Euro 30,00 semestrali
Spese trasferimento titoli tra dossier di Istituto: Euro 40,00
Gestione con sole quote di OICVM (Fondi Comuni e SICAV): Euro 0
Spese chiusura dossier titoli: Euro 0
Spese Invio Rendiconto: Euro 2,50 ad invio
Spese comunicazione modifica condizioni contrattuali: Euro 2,50
Spese trasferimento e/o consegna titoli (salvo recupero ulteriori spese documentate, in caso di consegna materiale dei titoli): Euro 70,00 per codice ISIN
Gestioni patrimoniali “Sistema Estense - gestioni in titoli” :
LINEA “ANDROMEDA” OBBLIGAZIONARIA CONSERVATIVA Commissione di gestione trimestrale 0,10% del patrimonio medio nel periodo
LINEA “AURIGA” OBBLIGAZIONARIA AGGRESSIVA Commissione di gestione trimestrale 0,15% del patrimonio medio nel periodo
LINEA “PEGASO” BILANCIATA AZIONARIA AREA EURO Commissione di gestione trimestrale 0,25% del patrimonio medio nel periodo
Gestioni patrimoniali VIP personalizzate
OBBLIGAZIONARIA EURO Commissione di gestione trimestrale 0,175 % del patrimonio medio nel periodo
OBBLIGAZIONARIA GLOBALE Commissione di gestione trimestrale 0,175 % del patrimonio medio nel periodo
BILANCIATA CONSERVATIVA Commissione di gestione trimestrale 0,200 % del patrimonio medio nel periodo
BILANCIATA EQUILIBRATA Commissione di gestione trimestrale 0,250 % del patrimonio medio nel periodo
BILANCIATA DINAMICA Commissione di gestione trimestrale 0,300 % del patrimonio medio nel periodo
AZIONARIA Commissione di gestione trimestrale 0,400 % del patrimonio medio nel periodo
PERSONALIZZATA PRUDENTE Commissione di gestione trimestrale 0,400 % del patrimonio medio nel periodo
PERSONALIZZATA MIX Commissione di gestione trimestrale 0,400 % del patrimonio medio nel periodo
PERSONALIZZATA DINAMICA Commissione di gestione trimestrale 0,400 % del patrimonio medio nel periodo
OBBLIGAZIONARIA AGGRESSIVA Commissione di gestione trimestrale 0,250 % del patrimonio medio nel periodo
AZIONARIA AGGRESSIVA Commissione di gestione trimestrale 0,400 % del patrimonio medio nel periodo
Gestioni patrimoniali Retail MiFID
LINEA OBBLIGAZIONARIA - Commissione di gestione trimestrale: 0,100 % del patrimonio medio nel periodo - Commissione di over-performance * 25%
LINEA BILANCIATA 5% - Commissione di gestione trimestrale: 0,150 % del patrimonio medio nel periodo - Commissione di over-performance * 25%
LINEA BILANCIATA 15% - Commissione di gestione trimestrale: 0,200 % del patrimonio medio nel periodo - Commissione di over-performance * 25%
LINEA BILANCIATA 30% - Commissione di gestione trimestrale: 0,250 % del patrimonio medio nel periodo - Commissione di over-performance * 25%
LINEA BILANCIATA 45% - Commissione di gestione trimestrale: 0,275 % del patrimonio medio nel periodo - Commissione di over-performance * 25%
LINEA BILANCIATA 60% - Commissione di gestione trimestrale: 0,325 % del patrimonio medio nel periodo - Commissione di over-performance * 25%
LINEA AZIONARIA - Commissione di gestione trimestrale: 0,375 % del patrimonio medio nel periodo - Commissione di over-performance * 25%
* calcolata annualmente in caso di risultato di gestione positivo, sul rendimento ottenuto sul mandato in eccesso rispetto al benchmark della linea.
Gestioni patrimoniali GPM Nuova Generazione
200 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA ATTIVA 1 - Commissione di gestione trimestrale 0,40% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
201 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA ATTIVA 2 - Commissione di gestione trimestrale 0,50% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
202 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA ATTIVA 3 - Commissione di gestione trimestrale 0,60% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
250 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA ATTIVA VIP 1 - Commissione di gestione trimestrale 0,10 % del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 40%
251 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA ATTIVA VIP 2 - Commissione di gestione trimestrale 0,10 % del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 40%
252 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA ATTIVA VIP 3 - Commissione di gestione trimestrale 0,10 % del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 40%
* Commissione calcolata trimestralmente sull'incremento di valore realizzato (in termini assoluti) al netto delle commissioni già eventualmente pagate. (cd. metodo HighWaterMark).
Gestioni patrimoniali GPM Finanza Quantitativa
301 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA QUANTITATIVA 1 - Commissione di gestione trimestrale 0,20% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
302 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA QUANTITATIVA 2 - Commissione di gestione trimestrale 0,225% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
303 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA QUANTITATIVA 3 - Commissione di gestione trimestrale 0,275% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
304 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA QUANTITATIVA 4 - Commissione di gestione trimestrale 0,325% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
* Commissione calcolata trimestralmente in caso di risultato di gestione positivo, sul rendimento ottenuto sul mandato oin eccesso rispetto al benchmark della linea.
Gestioni patrimoniali GPM Finanza Classica
501 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA CLASSICA 1 - Commissione di gestione trimestrale 0,20% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
502 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA CLASSICA 2 - Commissione di gestione trimestrale 0,25% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
503 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA CLASSICA 3 - Commissione di gestione trimestrale 0,275% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
504 - GPM PERSONALIZZATA CARIFE FINANZA CLASSICA 4 - Commissione di gestione trimestrale 0,35% del patrimonio medio gestito - Commissione di performance* 25%
* Commissione calcolata trimestralmente in caso di risultato di gestione positivo, sul rendimento ottenuto sul mandato oin eccesso rispetto al benchmark della linea.
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Certificati di deposito
Costo del libretto
€ 5,25
Spese di liquidazione
€ 2,75
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Relativamente al servizio di CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI, la NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. ha deciso di prestare tale servizio su base contrattuale
alla clientela
richiedente relativamente a tutti gli strumenti finanziari.
Per lo svolgimento del Servizio di Consulenza il cliente corrisponderà alla Banca un corrispettivo stabilito in una percentuale semestrale calcolata sul controvalore del patrimonio complessivo. Per l'indicazione della specifica
percentuale applicata e di eventuali strumenti finanziari esclusi dal computo del controvalore di cui sopra, si rinvia al Contratto di Consulenza.
5 - INFORMAZIONI SU OICR ARMONIZZATI (Art. 33 Reg. Int.)
Relativamente al SERVIZIO DI COLLOCAMENTO di parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) Armonizzati si rimanda alle informazioni contenute nel Prospetto Semplificato di ciascuno strumento,
precisando che la NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., relativamente alla prestazione di tale Servizio, non prevede costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati negli specifici Prospetti Semplificati.
6 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI ("EXECUTION/TRANSMISSION POLICY")
La presente strategia prevede che gli ordini impartiti dai Clienti possano essere eseguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione
LA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., di seguito la Banca, ha predisposto una strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini che, adempiendo agli obblighi richiesti dalla Direttiva sui Mercati degli
Strumenti Finanziari
(denominata “MiFID” - Markets in Financial Instruments Directive), definisce in quale modo essa intende intraprendere - nell'esecuzione degli ordini e nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini tutte le azioni necessarie per ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i propri clienti, ottenendo quindi la cosiddetta “Best Execution”.
La Direttiva prevede che, per conseguire il miglior risultato possibile nell'esecuzione dell'ordine del Cliente e nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, gli intermediari tengano conto di una serie
di fattori di esecuzione quali il prezzo e i costi (corrispettivo totale), la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento, le dimensioni e la natura dell'ordine; l'ordine di importanza assegnato a tali fattori potrà essere
diverso per tipologia di strumento finanziario trattato e sarà indicato di seguito in maniera dettagliata.
Al fine di assicurare la Best Execution, la banca inoltra gli ordini dei clienti agli intermediari negoziatori selezionati ai sensi della strategia di trasmissione; in ogni caso tali ordini potranno essere eseguiti dalla Banca in conto
proprio garantendo comunque il miglior risultato possibile per il cliente.
La scelta del Servizio di Investimento da utilizzare - fermi restando gli obblighi preventivi di informativa nei confronti del Cliente, se dovuti - può pertanto variare anche operazione per operazione, sempre nel rispetto della
strategia di seguito descritta.
Tuttavia, per le obbligazioni emesse dalla Banca e dalle Aziende del Gruppo, le operazioni di pronti contro termine, i contratti a termine in valuta, le opzioni valutarie e strumenti derivati non trattati su mercati
Regolamentati o Sistemi Multilaterali di Negoziazione, è prevista unicamente la negoziazione per conto proprio da parte della Banca mentre le operazioni aventi ad oggetto le azioni della Banca e delle Aziende del Gruppo
saranno oggetto esclusivamente del servizio di esecuzione per conto dei clienti secondo le modalità descritte nella specifica sezione
Istruzioni specifiche del cliente
Le misure previste nella presente strategia di esecuzione e trasmissione non sono adottate in caso di istruzione specifiche del cliente.
In particolare, tutti gli ordini dei clienti che contengono precise indicazioni riferite alla sede di esecuzione dell'ordine stesso, come ad esempio quelli impartiti attraverso il servizio di trading on-line della Banca, sono
considerati ordini con istruzioni specifiche e quindi esclusi dalla applicazione della presente strategia.
STRATEGIA DI ESECUZIONE (EXECUTION POLICY)
SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO
Gli strumenti finanziari per i quali la Banca offre il Servizio di Negoziazione per conto proprio, per qualsiasi tipologia di clientela e per i quali essa stessa è “sede di esecuzione” sono:
§
Pronti contro termine;
§
Obbligazioni di propria emissione e obbligazioni emesse dalle Aziende del Gruppo CARIFE;
§
Titoli di Stato italiani e altre obbligazioni trattate su Mercati Regolamentati;
§
Altre Obbligazioni non trattate su Mercati Regolamentati;
§
Contratti a termine in valuta - Opzioni valutarie - Derivati non trattati su Mercati Regolamentati o Sistemi Multilaterali di Negoziazione
Pronti contro Termine
L'ordine di importanza dei fattori di esecuzione, nel determinare i tassi da offrire alla Clientela, è: i prezzi e i costi, la probabilità di esecuzione e regolamento, la rapidità di esecuzione, la dimensione e la natura dell'ordine.
Il parametro di riferimento per la determinazione dei rendimenti è il tasso “euribor” di durata corrispondente a quella dell'operazione di pronti contro termine, al quale viene applicato uno spread di valore variabile in
funzione della personalizzazione dell'operazione stessa e determinato volta per volta all'atto della richiesta del Cliente.
Obbligazioni di Propria Emissione e Obbligazioni emesse dalle Aziende del Gruppo
L'ordine di importanza dei fattori di esecuzione è: i prezzi e i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, la dimensione e la natura dell'ordine.
Le proposte di negoziazione relative a tali Obbligazioni vengono formulate secondo i principi evidenziati nella Pricing Policy.
Titoli di Stato italiani e altre obbligazioni trattate su Mercati Regolamentati
L'ordine di importanza dei fattori di esecuzione è: i prezzi e i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, la dimensione e la natura dell'ordine.
'Documento informativo generale sui servizi finanziari-MiFID' - Carife - versione 01/2016
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Altre Obbligazioni non trattate su Mercati Regolamentati
L'ordine di importanza dei fattori di esecuzione è: i prezzi e i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, la dimensione e la natura dell'ordine.
Le proposte di negoziazione relative a tali Obbligazioni vengono formulate secondo i principi evidenziati nella Pricing Policy.
Contratti a termine in valuta - Opzioni valutarie - Derivati non trattati su Mercati Regolamentati o Sistemi Multilaterali di Negoziazione
L'ordine di importanza dei fattori di esecuzione è: i prezzi e i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, la dimensione e la natura dell'ordine.
Tuttavia la personalizzazione di queste operazioni “Over The Counter” comporta la determinazione delle condizioni volta per volta all'atto della richiesta del Cliente.
SERVIZIO DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO CLIENTI
Gli strumenti finanziari per i quali la Banca offre il Servizio di Esecuzione Ordini per conto clienti, per qualsiasi tipologia di clientela, sono:
§ strumenti finanziari oggetto di congiunta richiesta di compratore e venditore di pari importo.
Strumenti finanziari oggetto di congiunta richiesta di compratore e venditore di pari importo e medesimo prezzo
In presenza di una congiunta richiesta di compratore e venditore di acquistare e vendere il medesimo strumento finanziario, per il medesimo importo ed allo stesso prezzo, il Servizio di Esecuzione Ordini per conto di
clienti potrà essere svolto in relazione ad azioni ed obbligazioni.
La Banca controllerà regolarmente l'efficacia delle misure di esecuzione degli ordini e della propria strategia di esecuzione e, a richiesta del Cliente, per qualunque operazione sarà in grado di
dimostrare che ha eseguito gli ordini in conformità alla presente strategia di esecuzione.
STRATEGIA DI TRASMISSIONE (TRANSMISSION POLICY)
SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
La Banca svolge per qualsiasi tipo di clientela il servizio di ricezione e trasmissione ordini per i seguenti strumenti finanziari:
§
Azioni ed ETF quotati nei mercati domestici ed esteri;
§
Obbligazioni Convertibili quotate nei mercati domestici ed esteri;
§
Warrant/Covered warrant e Certificati quotati nei mercati domestici ed esteri;
§
Diritti di opzione quotati nei mercati domestici ed esteri;
§
Opzioni su singole azioni denominate IsoAlpha e sull'indice S&P/MIB trattati sul mercato IDEM, futures su S&PMIB;
§
Fondi Immobiliari italiani quotati nei mercati domestici;
§
Fondi Armonizzati esteri quotati;
§
Titoli di Stato e Obbligazioni esteri;
§
Titoli Sovranazionali.
§
Titoli di Stato italiani e altre obbligazioni trattate su Mercati Regolamentati
§
Altre Obbligazioni non trattate su Mercati Regolamentati
La scelta dei negoziatori è effettuata sulla base dei fattori di esecuzione di seguito indicati per ordine di importanza: i prezzi e i costi, la probabilità di esecuzione e regolamento, la rapidità di esecuzione, la dimensione e la
natura dell'ordine.
Nel fornire il Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini la Banca ha scelto di avvalersi, in qualità di negoziatori, di Banca Akros S.p.A. e Banca IMI S.p.A., ritenute in grado di garantire in modo duraturo la best execution
nonché la qualità dell'esecuzione stessa, nel rispetto dell'ordine dei fattori di esecuzione sopra indicato.
Le principali Sedi di Negoziazione raggiungibili tramite tali intermediari sono fra le altre:
Mercati Regolamentati
§ Mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A
- Mercato Telematico Azionario ("MTA")
- Mercato telematico degli OICR aperti ed ETC ("ETFplus")
- Mercato telematico delle obbligazioni ("MOT")
- Mercato telematico dei securitised derivatives ("SeDeX")
- Mercato telematico degli investiment vehicles ("MIV")
- Mercato degli strumenti derivati ("IDEM")
§ Mercati gestiti da MTS S.p.A.
- Mercato Telematico all'Ingrosso dei Titoli di Stato ("MTS")
- Mercato BondVision per la negoziazione via internet all'ingrosso di Titoli di Stato
- Mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da Organismi Internazionali partecipati da Stati ("MTS Corporate")
§ Altri mercati regolamentati europei ed extraeuropei per il tramite di broker esteri
Sistemi multilaterali di negoziazione
§ Euro-TLX
§ Hi-Mtf
§ Hi-Mtf "Orden Driver"
§ Chi-X
§ Sistemi multilaterali di negoziazione accessibili ai clienti al dettaglio gestiti da Borsa Italiana (MAC - AIM Italia - ExtraMot - Borsa Italiana trading after hours)
§ Sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da MTS Spa (Bond Vision Corporate)
Internalizzatori Sistematici
§ Retlots Exchange (REX)
*****
La Banca verifica in modo continuativo l'efficacia della propria strategia di trasmissione e la qualità dell'esecuzione degli intermediari negoziatori Banca Akros S.p.A. e Banca IMI S.p.A secondo le
strategie dagli stessi adottate
Per garantire la continuità del servizio di investimento di raccolta e trasmissione degli ordini, in caso di necessità, la Banca è in grado di operare con altri broker, sia sui mercati italiani che su quelli esteri.
SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONI
Le strategie descritte sono utilizzate anche per gli ordini derivanti dallo svolgimento del Servizio di Gestione Patrimoni individuali in proprio o in delega a terzi.
REVISIONE PERIODICA E STRAORDINARIA
Al fine di garantire in maniera continuativa il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nell'esecuzione dei suoi ordini, la Banca sottopone a revisione periodica, con cadenza almeno annuale, la propria
strategia di esecuzione e trasmissione.
Nel caso in cui dovesse intervenire una modifica rilevante che influisca sulla capacità dell'impresa di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile, la Banca porrà in essere una revisione straordinaria delle propria
strategia di esecuzione e trasmissione.
Una versione aggiornata della presente strategia sarà sempre disponibile sul sito internet www.carife.it e presso ogni Dipendenza della Banca.
6 - bis - DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI GRUPPO DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI LIQUIDITA' DELLE OBBLIGAZIONI
DISTRIBUITE ALLA CLIENTELA AL DETTAGLIO
DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI LIQUIDITA' DELLE OBBLIGAZIONI DISTRIBUITE ALLA CLIENTELA AL DETTAGLIO
Gli strumenti finanziari sono da considerarsi liquidi quando sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole ed a prezzi significativi.
Le obbligazioni trattate sui Mercati Regolamentati, sugli MTF e sugli Internalizzatori Sistematici sono considerate liquide in via presuntiva. Il medesimo criterio di presunzione di liquidità si considera valido anche
per le obbligazioni oggetto di ordini trasmessi per l'esecuzione attraverso sistemi automatici di ricerca della migliore sede di negoziazione ai fini della “best execution” (per esempio: SABE, Market HUB,
ecc.). L'obbligo di revisione della caratteristica di liquidità scatta qualora si constati l'incapacità di compravendere uno strumento finanziario su una specifica sede di negoziazione entro un lasso temporale di 3 giorni dalla
data di inserimento a revoca di un ordine privo di indicazione di prezzo. Il successivo ripristino delle normali condizioni di liquidità, consentirà di riannoverare il titolo in questione tra gli strumenti finanziari “liquidi”.
Le obbligazioni diverse dalle precedenti si suddividono in due macro-categorie:
§
strumenti di propria emissione;
§
altri strumenti.
Per strumenti di propria emissione, si intendono tutte le obbligazioni emesse da banche e società appartenenti al Gruppo Carife.
Tali strumenti vengono considerati liquidi in funzione del fatto che l'emittente ha adottato e mette in atto delle regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione tali da assicurare al cliente il
“pronto smobilizzo” e “condizioni di prezzo significative”.
'Documento informativo generale sui servizi finanziari-MiFID' - Carife - versione 01/2016
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Per “pronto smobilizzo” si intende la capacità di dare esecuzione all'ordine entro 3 giorni lavorativi dal suo inserimento.
Per “condizioni di prezzo significative” si intende che il prezzo di esecuzione dell'ordine sia conforme alle regole individuate nella Pricing Policy di Gruppo vigente al momento dell'operazione.
Gli altri strumenti vengono considerati sempre illiquidi.
La presente policy è soggetta a revisione almeno annuale, fatto salvo ogni opportuno e tempestivo aggiornamento qualora si verifichino fatti e circostanze tali da alterare in modo significativo le caratteristiche di liquidità di
uno strumento.
6 - ter - DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI GRUPPO DI DETERMINAZIONE DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E DELLE
POLITICHE DI PRICING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ("PRICING POLICY")
DETERMINAZIONE DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E DELLE POLITICHE DI PRICING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (PRICING POLICY)
La presente Policy definisce ed illustra i criteri ed i parametri di valutazione e di pricing adottati da NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. (di seguito anche la “Banca”) e dalle Aziende del Gruppo Carife S.p.A.
(di seguito anche il “Gruppo”) in sede di emissione di obbligazioni. Il documento declina altresì criteri e parametri di valutazione e di pricing adottati in sede di negoziazione in conto proprio delle obbligazioni emesse dalla
Banca e dalle Aziende del Gruppo a sostegno della condizione di liquidità delle medesime di cui alla Policy di Determinazione dei Criteri di Liquidità, nonché di prodotti obbligazionari liquidi in via presuntiva ovvero
considerati illiquidi ai sensi della Policy da ultimo richiamata.
Politiche di Valutazione e di Pricing
Emissione di Prestiti Obbligazionari
Il tasso di rendimento che determina il prezzo di emissione delle obbligazioni a Tasso Variabile, coerentemente con quanto previsto dal Prospetto di Base tempo per tempo vigente, è determinato sulla base del tasso
Euribor corrispondente alla periodicità del flusso cedolare (tasso Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi) rilevato al momento dell'emissione, diminuito di uno spread massimo di 600 centesimi ovvero aumentato.
Il tasso di rendimento che determina il prezzo di emissione delle Obbligazioni a Tasso Fisso, Step-Up, Step-Down, Zero Coupon, coerentemente con quanto previsto dal Prospetto di Base tempo per tempo vigente, è
determinato sulla base dei tassi swap corrispondenti alla durata delle stesse (IRS), diminuito di uno spread massimo di 600 centesimi ovvero aumentato.
Negoziazione per conto proprio
Obbligazioni di Propria Emissione e Obbligazioni emesse dalle Aziende del Gruppo
Le proposte di negoziazione relative a tali Obbligazioni vengono formulate secondo i seguenti principi:
§ per le obbligazioni a “Tasso Variabile” le negoziazioni saranno effettuate assumendo come parametro di riferimento i tassi Euribor corrispondenti alla periodicità del flusso cedolare. I prezzi di riacquisto
(Denaro) e di vendita (Lettera) proposti, saranno determinati considerando il tasso Euribor maggiorato ovvero diminuito di uno spread massimo di 600 centesimi;
§ per le obbligazioni a “Tasso Fisso” le negoziazioni saranno effettuate assumendo come parametro di riferimento la curva dei tassi swap (IRS). I prezzi di riacquisto (Denaro) e di vendita (Lettera) proposti
saranno determinati considerando la durata finanziaria residua del titolo ed assumendo come tasso di attualizzazione l'IRS corrispondente maggiorato ovvero diminuito di uno spread massimo di 600
centesimi. Nel caso in cui la vita residua del titolo fosse inferiore a 12 mesi, in luogo del tasso IRS verrà utilizzato il corrispondente tasso Euribor;
§ le obbligazioni strutturate (cioè con una componente opzionale e/o in derivati) verranno valutate considerando il titolo suddiviso in due componenti: la prima corrispondente ad un titolo standard valutabile
come indicato precedentemente; la seconda relativa allo strumento derivato, valutato secondo le valorizzazioni di mercato corrispondenti alla struttura in oggetto, utilizzandone la quotazione Denaro in caso di
riacquisto e Lettera in caso di vendita. Trattandosi per lo più di derivati OTC (over the counter), la relativa valutazione verrà effettuata o tramite quotazione, qualora disponibile, da parte di uno o più
intermediari, ovvero attraverso modelli di calcolo specifici, anche costruiti sulla base di potenziali flussi finanziari futuri dello strumento obbligazionario.
Titoli di Stato italiani e altre obbligazioni trattate nei Mercati Regolamentati
Per gli acquisti da clientela: le proposte di negoziazione vengono formulate con riferimento ai prezzi rilevati per il medesimo strumento finanziario nei Mercati Regolamentati, diminuiti delle commissioni della Banca e
divulgati in via telematica alle dipendenze; operando in tal modo, i clienti conoscono in anticipo il prezzo onnicomprensivo a cui la banca è disponibile ad eseguire in contropartita diretta le operazioni, nonché le relative
quantità.
Per le vendite a clientela: le proposte di negoziazione vengono formulate con riferimento ai prezzi rilevati per il medesimo strumento finanziario nei Mercati Regolamentati, aumentati delle commissioni della Banca e
divulgati in via telematica alle dipendenze; operando in tal modo i clienti conoscono in anticipo il prezzo onnicomprensivo a cui la banca è disponibile ad eseguire in contropartita diretta le operazioni.
Altre Obbligazioni non trattate nei Mercati Regolamentati.
Le proposte di negoziazione relative a tali Obbligazioni vengono formulate secondo i seguenti principi:
§ per le obbligazioni a “Tasso Variabile” le negoziazioni saranno effettuate assumendo come parametri di riferimento i tassi Euribor corrispondenti alla periodicità del flusso cedolare. I prezzi di riacquisto
(Denaro) e di vendita (Lettera) proposti, saranno determinati considerando il tasso Euribor maggiorato ovvero diminuito di uno spread massimo di 600 centesimi;
§ per le obbligazioni a “Tasso Fisso” le negoziazioni saranno effettuate assumendo come parametro di riferimento la curva dei tassi swap (IRS). I prezzi di riacquisto (Denaro) e di vendita (Lettera) proposti
saranno determinati considerando la durata finanziaria residua del titolo ed assumendo come tasso di attualizzazione l'IRS corrispondente maggiorato ovvero diminuito di uno spread massimo di 600 centesimi
Nel caso in cui la vita residua del titolo fosse inferiore a 12 mesi, in luogo del tasso IRS verrà utilizzato il corrispondente tasso Euribor;
§ le obbligazioni strutturate (cioè con una componente opzionale e/o in derivati) verranno valutate considerando il titolo suddiviso in due componenti: la prima corrispondente ad un titolo standard valutabile
come indicato precedentemente; la seconda relativa allo strumento derivato, valutato secondo le indicazioni di mercato corrispondenti alla struttura in oggetto, utilizzandone la quotazione Denaro in caso di
riacquisto e Lettera in caso di vendita. Trattandosi per lo più di derivati OTC (over the counter), la relativa valutazione verrà effettuata o tramite quotazione, qualora disponibile, da parte di uno o più
intermediari, ovvero attraverso modelli di calcolo specifici, anche costruiti sulla base di potenziali flussi finanziari futuri dello strumento obbligazionario.
Fonte dei parametri di riferimento utilizzati
I parametri utilizzati indicati nella presente Policy saranno quelli pubblicati da Bloomberg, da Reuters ovvero da altri information providers ugualmente attendibili al momento dell'emissione/negoziazione.
Modalità di determinazione del “mark-up” sulle operazioni di compravendita
La determinazione del mark-up - cioè dello spread applicato alle specifiche operazioni di compravendita - fermo restando il livello massimo definito nei precedenti paragrafi, dipende dalle seguenti variabili:
§ contesto di mercato;
§ tipologia del prestito obbligazionario;
§ rilevanza quali/quantitativa dell'operazione;
§ scadenza residua del titolo oggetto dell'operazione;
§ merito creditizio dell'emittente.
Aggiornamento e revisione
La presente Policy è soggetta a revisione almeno annuale.
Una versione aggiornata della presente strategia sarà sempre disponibile sul sito internet www.carife.it e presso ogni Dipendenza della Banca.
Metodologie di valutazione del fair value e del presumibile valore di realizzo degli strumenti detenuti dalla clientela
Di seguito si evidenziano le metodologie di valutazione inerenti gli strumenti finanziari detenuti dalla clientela e depositati presso la Banca e/o Aziende del Gruppo ai fini dell'indicazione del fair value in sede di
rendicontazione periodica:
§ Obbligazioni trattate nei Mercati Regolamentati, negli MTF e da Internalizzatori Sistematici: valore rilevato sulla Sede di Negoziazione.
§ Obbligazioni trattate nei Sistemi automatici di Best Execution: valore rilevato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita rese disponibili dagli Information Providers.
§ Obbligazioni emesse da Banche e Società del Gruppo: valore intermedio tra prezzo “denaro” e prezzo “lettera” determinati sulla base delle politiche di pricing come sopra descritte.
§ Altre obbligazioni: valore rilevato presso l'Emittente, se disponibile.
In sede di rendicontazione periodica il presumibile valore di realizzo sarà indicato con riferimento alla quotazione denaro determinata secondo i criteri in precedenza indicati, al lordo di eventuali commissioni dovute dal
cliente in ipotesi di effettiva negoziazione.
7 - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA (Art. 35 Reg. Int.)
Uno degli obiettivi che la direttiva MiFID si pone è quello di rafforzare la tutela dell'investitore e perciò prevede la classificazione di tutti i clienti in tre categorie con diversi livelli di protezione.
Il Cliente è informato su supporto duraturo circa la classificazione attribuitagli dalla Banca che, come disposto dalla normativa vigente, può corrispondere a:
1. Clienti Professionali - sono quelli in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da far ritenere che le scelte da essi compiute in materia d'investimenti siano prese consapevolmente sulla base di una
valutazione corretta dei rischi assunti.
2. Controparti Qualificate - costituiscono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali e consistono negli investitori ritenuti dal legislatore meno bisognosi di protezione, in assoluto.
3. Clienti al Dettaglio o Retail - sono definiti come categoria residuale che include tutti i clienti diversi dai precedenti.
A ciascuna categoria è attribuito un diverso grado di protezione in funzione del differente livello di esperienza, competenza e conoscenza degli strumenti finanziari. Nello specifico il cliente, in termini di valutazione di
adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti in strumenti finanziari, avrà il massimo livello di protezione se classificato come Retail, un parziale livello di protezione se classificato come Professionale e il minor livello
di protezione se classificato come Controparte Qualificata.
E' possibile, su richiesta del cliente o per iniziativa dell'intermediario, variare la classificazione ed il relativo livello di protezione, nei limiti della policy adottata dalla Banca e ad onere della stessa di informare il cliente dei
cambiamenti che potrebbero influenzare la classificazione originale
In particolare, i clienti Retail possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:
- i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o
di prodotto;
- l'intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.
Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti
indicati nella sezione II al punto 1 (Clienti professionali su richiesta - v. Regolamento Intermediari).
Spetta ai clienti professionali informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l'intermediario constata che il cliente non soddisfa più le
condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.
'Documento informativo generale sui servizi finanziari-MiFID' - Carife - versione 01/2016
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8 - MODALITA' E TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
(Art.17 - Regolamento congiunto Bankitalia/Consob del 29/10/2007)
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la banca relativa o comunque connessa alla prestazione di servizi e di attività di investimento - fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria - il Cliente ha la
facoltà di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie di seguito indicati.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, tramite posta ordinaria o lettera raccomandata A/R (NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. - UFFICIO RECLAMI - Corso Giovecca 108 - 44121 Ferrara) ovvero
per via telematica
([email protected]) o tramite consegna diretta alla filiale.
La Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito ovvero all'accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dalla Banca, può rivolgersi all'Ombudsam-Giurì
Bancario, a condizione che:
1) il ricorso abbia ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono; se é richiesta la corresponsione di una somma di denaro, l'importo richiesto non superi
100.000 Euro,
2) il fatto controverso sia stato posto in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo,
3) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca ,
4) il fatto controverso non sia stato già portato all'esame dell'Autorità Giudiziaria o di un collegio arbitrale, ovvero non sia stato sottoposto ad una procedura di conciliazione ancora in corso.
ll Cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare - anche in assenza di preventivo reclamo - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo, sottoponendo la
controversia al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziare e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, il Cliente - esclusi i clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2
quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà anche attivare la procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob a condizione che:
- la medesima controversia non sia già stata portata all'attenzione di un altro organismo di conciliazione;
- abbia già presentato reclamo alla Banca cui quest'ultima abbia fornito espressa risposta ovvero sia decorso il termine stabilito dalla Banca per la risposta.
Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
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