AM - Descrizione Ruolo degli agenti di affari in mediazione

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AM - Descrizione Ruolo degli agenti di affari in mediazione
RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 3/2/89, n.39; Legge 5/3/2001, n.57; D.M. 21/2/90, n.300; D.M. 21/12/90, n.452.
2. SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE
Tutti coloro che intendono esercitare, a qualsiasi titolo, l'attività di mediazione anche per conto di
imprese organizzate anche in forma societaria.
Sono tenuti ad iscriversi presso la Camera di commercio della provincia di residenza (se persona
fisica), sia coloro che svolgono l’attività di mediazione in modo discontinuo od occasionale, sia
coloro che, pur non essendo titolari di una agenzia di mediazione, esercitano di fatto tale attività (ad
es., in qualità di procuratori, dipendenti, collaboratori).
Il ruolo è suddiviso in quattro sezioni corrispondenti a diversi settori di mediazione:
• immobiliare
• con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare)
• merceologico
• servizi vari
L'iscrizione nel Ruolo dà diritto ad esercitare l'attività su tutto il territorio nazionale e a svolgere
ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.
Sono esclusi dall'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, in quanto soggetti ad altre
normative: i mediatori marittimi; i mediatori assicurativi (brokers); i soggetti che esercitano
attività di intermediazione nei servizi turistici; i mediatori creditizi.
Per poter conseguire l’iscrizione in questo Ruolo occorre possedere determinati requisiti generali,
morali e professionali.
3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL RUOLO
Generali: maggiore età; godimento dei diritti civili; cittadinanza italiana o UE con residenza
ovvero domicilio professionale in provincia; residenza nel territorio della Repubblica Italiana per i
cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; diploma di
scuola media superiore di qualunque ordine e grado.
Morali:
- non essere stato dichiarato fallito, salvo che non sia intervenuta la chiusura del fallimento;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione definitive ai sensi della normativa per la lotta
alla delinquenza mafiosa;
- non essere interdetto o inabilitato e non aver subito condanne per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica,
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l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque
anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale.
Professionali: aver frequentato un corso di formazione professionale ed aver superato un esame
diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di
mediazione prescelto.
4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ
Per le società il requisito professionale deve essere posseduto dal legale o dai legali rappresentanti
che devono preventivamente iscriversi anche a titolo personale.
5. ESAMI DI IDONEITA’
Possono sostenere l'esame per l'iscrizione nel ruolo agenti di affari in mediazione coloro hanno
frequentato uno specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione. Ai fini della successiva
iscrizione al ruolo è in ogni caso necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore.
Per conoscere le date delle sessioni d’esame nonché le specifiche modalità di svolgimento degli
esami è necessario contattare la singola camera di commercio.
Materie oggetto delle prove scritte e orali per la sezione I° - beni immobili
Prove scritte
Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore
Nozioni di diritto civile
Nozioni di diritto tributario
Nozioni di Estimo e catasto
Diritto urbanistico e condono edilizio
Usi e formulari. Credito fondiario ed edilizio
Valutazione e compravendita di attività produttive: industriali, commerciali, turistiche, ecc.;
Il contratto di locazione immobiliare. Evoluzione normativa legge 431/98. Il condominio;
Prova orale
Tutte le materie delle prove scritte
Conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e relativi prezzi ed usi.
L'esame consiste in due prove scritte e una orale.
La valutazione viene espressa in decimi. Per superare le prove scritte occorre che la media dei voti
non sia inferiore a 7 decimi e che in ciascuna delle due prove la votazione non sia inferiore a 6
decimi. Solo coloro che superano le prove scritte vengono ammessi alla prova orale.
Per superare la prova orale occorre una votazione di almeno 6 decimi.
Materie oggetto delle prove scritte e orali per la sezione II° - merci
Prova scritta
Nozioni di:
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-legislazione sulla disciplina della professione di mediatore
- diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al
mandato
-diritto tributario relativo alle transazioni commerciali.
Prova orale
-materie delle prove scritte,
-nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la
trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede
l'iscrizione
-conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché degli usi
e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime
-conoscenza dell'arbitrato e degli accordi interassociativi (concordati tra i rappresentanti delle
categorie interessate alla produzione, commercio e utilizzazione di prodotti) che codificano le
clausole e le regole concernenti il commercio degli stessi.
L'esame consiste in una prova scritta e una orale. La valutazione viene espressa in decimi Per
superare la prova scritta occorre una votazione pari a 7 decimi. Per superare la prova orale occorre
una votazione di almeno 6 decimi.
6. INCOMPATIBILITA’
Non può esercitare l’attività di mediatore:
- chi è dipendente di ente pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese di
mediazione e per l'impiego presso pubbliche amministrazioni in regime di tempo parziale non
superiore al 50% (tale eccezione non trova applicazione presso la Camera di commercio di Firenze);
- chi esercita qualsiasi altra attività di impresa o professione escluse quelle di mediazione
comunque esercitate.
7. QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE
Domanda in bollo su apposito modulo alla Camera di commercio della provincia di residenza (se
persona fisica), o dove ha sede la società, sottoscritta dall’interessato, nella quale dovrà essere
autocertificata l’esistenza dei requisiti generali e professionali.
La domanda può essere presentata da persona fisica o da società; in questo secondo caso occorre
che il/i legali rappresentanti chiedano l’iscrizione.
8. TEMPI
I tempi previsti dalla legge per la chiusura del procedimento sono fissati in 60 giorni.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è adottato con determinazione dirigenziale.
Decorso il termine la domanda è comunque accolta in base al principio del silenzio-assenso.
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9. COSTI
€ 31,00 - Diritti di segreteria (c/c n._________ intestato alla Camera di Commercio di _______ )
per la domanda di prima iscrizione.
€ 168,00 - Tassa di Concessione Governativa (c/c n.8003 intestato ad Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara).
€ 77,00 - Diritti di segreteria per la domanda di esame.
€ 10,00 - Diritti di segreteria per le domande di modifica (che non possono essere effettuate
d’ufficio: cfr. n. 12)
10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Ottenuta l’iscrizione nel ruolo il mediatore è abilitato a svolgere l’attività su tutto il territorio
nazionale ed è tenuto, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ad iscriversi al Registro Imprese
presso la Camera di Commercio della provincia in cui intende operare. Il mediatore è tenuto altresì
a depositare i moduli e formulari utilizzati nell’esercizio della propria attività presso l’Ufficio Albi e
Ruoli e a stipulare apposita polizza assicurativa.
11. POLIZZA ASSICURATIVA
Prima di iniziare l'esercizio dell'attività di mediazione deve essere costituita una congrua garanzia
assicurativa a copertura dei rischi professionali a tutela dei clienti.
Minimo di coperture assicurative:
- euro 260.000,00 per le ditte individualI
- euro 520.000,00 per le società di persone
- euro 1.550.000,00 per le società di capitali.
L’esercizio dell’attività di mediazione in assenza della copertura assicurativa obbligatoria comporta
l’avvio della procedura disciplinare di sospensione dal Ruolo.
12. MODIFICHE E CANCELLAZIONE
Modifiche: si effettuano d'ufficio (solo per coloro che risultino già iscritti nel registro delle
imprese), dietro semplice comunicazione dell’interessato e senza il versamento di diritti di
segreteria, le seguenti modifiche: variazione ragione/denominazione sociale; variazione sede della
società o residenza della persona fisica nell’ambito della stessa provincia; variazione della natura
giuridica; recesso del legale rappresentante.
Non sono in ogni caso considerate modifiche, ma nuove iscrizioni al Ruolo la richiesta di iscrizione
in altra sezione del ruolo e il trasferimento da altra provincia.
In caso di richiesta di iscrizione in altra sezione sono dovuti sia il pagamento dei diritti di segreteria
di iscrizione, sia la tassa di concessione governativa.
In caso di trasferimento da altra provincia è dovuto il pagamento dei diritti di segreteria per la
domanda di iscrizione, ma non è, invece, dovuto il pagamento della tassa di concessione
governativa.
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In caso di nomina di nuovi legali rappresentanti della società, è necessario che coloro che
subentrano risultino già iscritti al ruolo tenuto da una Camera di commercio.
Cancellazione: la cancellazione dal Ruolo può avvenire per i seguenti motivi:
Cancellazione su istanza dell’interessato: in questo caso è necessario presentare domanda in bollo,
ma non è previsto il pagamento di alcun diritto di segreteria.
Cancellazione d’ufficio:
c) nei casi di incompatibilità previsti dalla legge;
d) per la perdita dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge;
e) per morte;
f) in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Il mediatore cancellato nei casi c) e d) che ne faccia richiesta, può essere reiscritto nel Ruolo se è
venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione.
13. TESSERINO
La tessera di riconoscimento è rilasciata a tutti i mediatori iscritti nel ruolo. Per ottenerla occorre
presentare:
- 2 foto formato tessera;
- 1 marca da bollo da euro 14,62;
- euro 5,00 per diritti di segreteria.
La richiesta di cancellazione dal ruolo comporta la restituzione del tesserino. In caso di smarrimento
di quest'ultimo è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da sottoscrivere su modulo
e depositare allo sportello camerale.
14. MODULI E FORMULARI
Se il mediatore utilizza moduli e formulari nell’esercizio della propria attività, deve riportarvi gli
estremi dell’iscrizione nel ruolo e depositarne copia in via preventiva presso l’ufficio Albi e Ruoli.
15. SANZIONI
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•
da € 7.500,00 a € 15.000,00 a chi esercita la professione senza essere iscritto nel ruolo;
€ 516,00 a chi usa moduli o formulari diversi da quelli depositati presso la Camera di
Commercio;
€ 1.549,00 a chi non deposita i moduli o formulari.
16. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
•
sospensione dal ruolo se il mediatore compie irregolarità nell’esercizio dell’attività;
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•
•
radiazione dal ruolo se il mediatore ha turbato gravemente il buon andamento del mercato o
se il mediatore compie atti inerenti la mediazione durante il periodo di sospensione e nei
confronti di coloro cui sia stata irrogata per tre volte la sospensione.
cancellazione dal ruolo nel caso in cui vengano a mancare uno dei requisiti morali o una
delle condizioni generali richiesti per l’iscrizione e nei casi di incompatibilità previsti dalla
legge
17. RICORSI
La domanda deve essere esaminata entro 60 giorni dalla presentazione ed essa viene accolta o
respinta con determinazione dirigenziale.
Nel caso in cui la domanda sia respinta, il provvedimento di diniego deve essere notificata
all'interessato entro 15 giorni dalla decisione; entro 30 giorni da tale notifica, l'interessato può
ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico.
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