Sono un medico a tempo indeterminato presso una unità operativa
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Sono un medico a tempo indeterminato presso una unità operativa
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO ASPETTATIVA QUESITO (posto in data 2 ottobre 2014) Sono un medico a tempo indeterminato presso una unità operativa ospedaliera. Desidererei sapere per quali motivazioni professionali si possa chiedere una aspettativa: seconda specializzazione, dottorato di ricerca, borsa di ricerca, master o altro? RISPOSTA (inviata in data 27 ottobre 2014) L’istituto dell’aspettativa è disciplinato dagli articoli 10 e 11 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001: La normativa contrattuale citata prevede sostanzialmente due fattispecie: 1) l’aspettativa la concessione della quale è subordinata ad una scelta discrezionale da parte dell’amministrazione di appartenenza, che deve valutare prima di tutto la compatibilità della concessione rispetto alle preminenti esigenze di servizio; 2) l’aspettativa che deve essere in ogni caso concessa, potendo al più l’amministrazione di appartenenza concordare con il dirigente interessato la data di decorrenza dell’aspettativa stessa. Rientrano nella prima fattispecie i cosiddetti motivi personali, inclusi quelli per motivi di studio, per l’assunzione presso strutture private del nostro Paese, o presso istituzioni pubbliche o private di altri Paesi non specificamente riconosciute mentre rientrano nell’altra fattispecie gli incarichi a tempo determinato presso altre aziende sanitarie o altre amministrazioni pubbliche, gli incarichi per ricoprire cariche elettive e simili. Il principio generale che un’azienda sanitaria deve osservare nel decidere se concedere o meno l’aspettativa richiesta è che questo non pregiudichi la continuità nell’erogazione delle prestazioni, erogazione che costituisce la ragione d’essere stessa dell’azienda. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 La negazione dell’aspettativa deve essere comunque motivata, e non può discendere da un mero arbitrio nell’esercizio della discrezionalità conferita, non potendo l’azienda non tener conto di esigenze oggettive (come nel caso di problemi familiari) o di legittime aspirazioni (come quella di cogliere opportunità professionalmente ed economicamente qualificanti). In tutti i casi nei quali la concessione dell’aspettativa è discrezionale il consenso aziendale deve essere ottenuto parlando con la massima trasparente chiarezza con coloro che per la posizione ricoperta si configurano come diretti interlocutori dell’interessato, ed il consenso dei quali è necessario: prima di ogni altro il direttore della struttura complessa di appartenenza, il direttore del dipartimento al quale tale struttura afferisce, avendo cura di coinvolgere in tutto l’iter anche il responsabile dell’ufficio personale, che per le funzioni svolte è garante della legittimità formale degli atti. Il consenso deve essere costruito evidenziando l’interesse che una determinata opportunità riveste, dimostrando ampia flessibilità nel concordare con l’azienda la decorrenza e la durata dell’aspettativa, in modo da tener conto dei tempi tecnici necessari perché l’azienda adotti le soluzioni possibili (mobilità interna, mobilità esterna, rapporti di lavoro a tempo determinato) per garantire la continuità del servizio. Solo dopo aver costruito un consenso sostanziale si potrà presentare la richiesta dell’aspettativa, l’accettazione della quale sarà solo la ratifica formale di un’intesa già definita. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 – Aspettativa 1. aspettativa per esigenze personali o familiari – condizioni e limiti Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. servizio attivo necessario per fruire di una ulteriore aspettativa Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. modalità di calcolo della durata possibile Ai fini del calcolo dei dodici mesi complessivi di aspettativa che possono essere concessi nel triennio l’aspettativa in corso si somma alle aspettative concesse nei tre anni precedenti. 4. aspettativa e assenze per malattia L’aspettativa per motivi personali o familiari, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. trattamento previdenziale dell’aspettativa per l’assistenza ai figli Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 – Aspettativa 6. possibilità di revoca o interruzione dell’aspettativa L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. 7. sanzione del licenziamento senza preavviso per mancato rientro Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine dei 10 giorni entro i quali l’azienda il dirigente deve riprendere servizio su richiesta aziendale, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso. 8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica solo nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 – Aspettativa 8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. (*) c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. (*) La precisazione relativa all’applicazione dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma 13 dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005 9. recesso dal rapporto di lavoro ed esonero dal periodo di preavviso Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’aspettativa per un rapporto di lavoro a tempo determinato è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Art. 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. 1. aspettativa per incarichi presso organismi pubblici o privati In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, e gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 19 Congedi per la formazione 1. condizioni e limiti per la concessione del congedo Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 2. limitazioni alla concessione dei congedi per la formazione I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno 3. modalità di richiesta del congedo per la formazione Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. prerogative della contrattazione integrativa La contrattazione integrativa aziendale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale prevista come limite per la concessione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 19 Congedi per la formazione 5. possibilità e termini di differimento della concessione Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione all’attività formativa richiesta. 6. trattamento giuridico ed economico dei congedi per la formazione Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non à computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. (legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 5, comma 3). Nel caso di una grave infermità relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all’azienda, si applicano le norme che disciplinano le assenze per malattia, gli infortuni sul lavoro e le malattie per causa di servizio. 7. diritti dei dirigenti che abbiano dovuto interrompere il congedo Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione articolo 5. Congedi per la formazione 1. dipendenti che hanno diritto alla concessione del congedo Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. natura del congedo per la formazione Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. trattamento giuridico ed economico del congedo per la formazione Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, con il quale è stato adottato il regolamento attuativo dell'articolo 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione articolo 5. Congedi per la formazione 4. termini per la concessione del congedo Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. trattamento previdenziale del periodo di congedo per la formazione Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 13 agosto 1984, n. 476 Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università. Articolo 2. 1. diritto al congedo straordinario per motivi di studio Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. 2. trattamento economico in caso di corsi di dottorato senza borsa In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 3. restituzione degli importi corrisposti in caso di cessazione Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. 4. casi nei quali è precluso il diritto al congedo Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. 5. validità del periodo di congedo ai fini pensionistici e di carriera Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI legge 4 novembre 2010, n. 183 Articolo 18. Aspettativa 1. aspettativa per attività professionali o imprenditoriali I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. deroga delle norme in materia di incompatibilità Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. rinvio all’articolo 23_bis del decreto legislativo 165/2001 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. 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