Sono un medico a tempo indeterminato presso una unità operativa

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Sono un medico a tempo indeterminato presso una unità operativa
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OGGETTO
ASPETTATIVA
QUESITO
(posto in data 2 ottobre 2014)
Sono un medico a tempo indeterminato presso una unità operativa
ospedaliera. Desidererei sapere per quali motivazioni professionali si
possa chiedere una aspettativa: seconda specializzazione, dottorato
di ricerca, borsa di ricerca, master o altro?
RISPOSTA
(inviata in data 27 ottobre 2014)
L’istituto dell’aspettativa è disciplinato dagli articoli 10 e 11 del CCNL
10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001: La normativa
contrattuale citata prevede sostanzialmente due fattispecie:
1) l’aspettativa la concessione della quale è subordinata ad una scelta
discrezionale da parte dell’amministrazione di appartenenza, che
deve valutare prima di tutto la compatibilità della concessione
rispetto alle preminenti esigenze di servizio;
2) l’aspettativa che deve essere in ogni caso concessa, potendo al più
l’amministrazione di appartenenza concordare con il dirigente
interessato la data di decorrenza dell’aspettativa stessa.
Rientrano nella prima fattispecie i cosiddetti motivi personali, inclusi
quelli per motivi di studio, per l’assunzione presso strutture private
del nostro Paese, o presso istituzioni pubbliche o private di altri Paesi
non specificamente riconosciute mentre rientrano nell’altra fattispecie
gli incarichi a tempo determinato presso altre aziende sanitarie o altre
amministrazioni pubbliche, gli incarichi per ricoprire cariche elettive e
simili.
Il principio generale che un’azienda sanitaria deve osservare nel
decidere se concedere o meno l’aspettativa richiesta è che questo non
pregiudichi la continuità nell’erogazione delle prestazioni, erogazione
che costituisce la ragione d’essere stessa dell’azienda.
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La negazione dell’aspettativa deve essere comunque motivata, e non
può discendere da un mero arbitrio nell’esercizio della discrezionalità
conferita, non potendo l’azienda non tener conto di esigenze oggettive
(come nel caso di problemi familiari) o di legittime aspirazioni (come
quella di cogliere opportunità professionalmente ed economicamente
qualificanti).
In tutti i casi nei quali la concessione dell’aspettativa è discrezionale
il consenso aziendale deve essere ottenuto parlando con la massima
trasparente chiarezza con coloro che per la posizione ricoperta si
configurano come diretti interlocutori dell’interessato, ed il consenso
dei quali è necessario: prima di ogni altro il direttore della struttura
complessa di appartenenza, il direttore del dipartimento al quale tale
struttura afferisce, avendo cura di coinvolgere in tutto l’iter anche
il responsabile dell’ufficio personale, che per le funzioni svolte è
garante della legittimità formale degli atti.
Il consenso deve essere costruito evidenziando l’interesse che una
determinata opportunità riveste, dimostrando ampia flessibilità nel
concordare con l’azienda la decorrenza e la durata dell’aspettativa,
in modo da tener conto dei tempi tecnici necessari perché l’azienda
adotti le soluzioni possibili (mobilità interna, mobilità esterna,
rapporti di lavoro a tempo determinato) per garantire la continuità del
servizio. Solo dopo aver costruito un consenso sostanziale si potrà
presentare la richiesta dell’aspettativa, l’accettazione della quale sarà
solo la ratifica formale di un’intesa già definita.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10 – Aspettativa
1. aspettativa per esigenze personali o familiari – condizioni e limiti
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne
faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze
di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio.
2. servizio attivo necessario per fruire di una ulteriore aspettativa
Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se
non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c).
3. modalità di calcolo della durata possibile
Ai fini del calcolo dei dodici mesi complessivi di aspettativa che
possono essere concessi nel triennio l’aspettativa in corso si
somma alle aspettative concesse nei tre anni precedenti.
4. aspettativa e assenze per malattia
L’aspettativa per motivi personali o familiari, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si
ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso
accordo tra le parti.
5. trattamento previdenziale dell’aspettativa per l’assistenza ai figli
Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell’anzianità sono utili ai fini degli accrediti figurativi per
il trattamento pensionistico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10 – Aspettativa
6. possibilità di revoca o interruzione dell’aspettativa
L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente
a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per
le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio
di propria iniziativa.
7. sanzione del licenziamento senza preavviso per mancato rientro
Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine dei 10 giorni entro i quali
l’azienda il dirigente deve riprendere servizio su richiesta aziendale,
il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
del preavviso.
8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa
L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è
altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o
altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione
di struttura complessa;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso
la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa
prevista dall’articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica solo
nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o
privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi
dell’Unione stessa o da Organismi internazionali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10 – Aspettativa
8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa
L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che
concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e
prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante
sino alla valutazione. (*)
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita
lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere
cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo
stesso titolo.
(*) La precisazione relativa all’applicazione dell’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal
comma 13 dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005
9. recesso dal rapporto di lavoro ed esonero dal periodo di preavviso
Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine
dell’aspettativa per un rapporto di lavoro a tempo determinato è
esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria
volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto
nell’ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al
termine del periodo di prova presso altra azienda.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Art. 23-bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.
1. aspettativa per incarichi presso organismi pubblici o privati
In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, e gli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici,
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per
lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente
in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi
a domanda dell'interessato presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando
l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 19
Congedi per la formazione
1. condizioni e limiti per la concessione del congedo
Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative
diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato
con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso
la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre
aziende ed enti del comparto, può chiedere una sospensione del
rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore
ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
2. limitazioni alla concessione dei congedi per la formazione
I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva
del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base
della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno
3. modalità di richiesta del congedo per la formazione
Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti
interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data
di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. prerogative della contrattazione integrativa
La contrattazione integrativa aziendale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto
alla percentuale prevista come limite per la concessione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 19
Congedi per la formazione
5. possibilità e termini di differimento della concessione
Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici
con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del
progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al
comma 3, l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo
per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6
mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio
per consentire la utile partecipazione all’attività formativa richiesta.
6. trattamento giuridico ed economico dei congedi per la formazione
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non à computabile nell'anzianità di servizio e non è
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una
grave e documentata infermità, di cui sia data comunicazione
scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo
medesimo. (legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 5, comma 3). Nel
caso di una grave infermità relativamente al periodo di comporto,
alla determinazione del trattamento economico e alle modalità di
comunicazione all’azienda, si applicano le norme che disciplinano
le assenze per malattia, gli infortuni sul lavoro e le malattie per
causa di servizio.
7. diritti dei dirigenti che abbiano dovuto interrompere il congedo
Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo
ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione
articolo 5.
Congedi per la formazione
1. dipendenti che hanno diritto alla concessione del congedo
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio
di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno
cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o
amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto
di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non
superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. natura del congedo per la formazione
Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste
in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. trattamento giuridico ed economico del congedo per la formazione
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti
dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, con il quale è
stato adottato il regolamento attuativo dell'articolo 4, intervenuta
durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta
al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione
articolo 5.
Congedi per la formazione
4. termini per la concessione del congedo
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per
la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono
le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano
le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e
fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere
inferiore a trenta giorni.
5. trattamento previdenziale del periodo di congedo per la formazione
Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 13 agosto 1984, n. 476
Norma in materia di borse di studio
e dottorato di ricerca nelle Università.
Articolo 2.
1. diritto al congedo straordinario per motivi di studio
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è
collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa
di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
2. trattamento economico in caso di corsi di dottorato senza borsa
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza
in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
3. restituzione degli importi corrisposti in caso di cessazione
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione
pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è
dovuta la restituzione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.
4. casi nei quali è precluso il diritto al congedo
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni,
i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore
di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi
di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo.
5. validità del periodo di congedo ai fini pensionistici e di carriera
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
legge 4 novembre 2010, n. 183
Articolo 18.
Aspettativa
1. aspettativa per attività professionali o imprenditoriali
I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza
assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo
massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e
imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione,
tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
2. deroga delle norme in materia di incompatibilità
Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'
articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. rinvio all’articolo 23_bis del decreto legislativo 165/2001
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165: In deroga all'articolo 60 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e,
limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono
collocati salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative,
in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
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