Sarei interessata a chiedere un`aspettativa di sei mesi per lavorare

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Sarei interessata a chiedere un`aspettativa di sei mesi per lavorare
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
ASPETTATIVA PER UNA COLLABORAZIONE CON UNA ONG
QUESITO
(posto in data 9 luglio 2013)
Sono medico ospedaliero, assunta a tempo indeterminato dal 2004
presso una ASL toscana.. Sarei interessata a chiedere un'aspettativa
di 6 mesi per lavorare in un progetto di cooperazione internazionale.
Il progetto sarebbe non ministeriale ma di una ONG riconosciuta
a livello internazionale.
L'aspettativa è anche in questi casi da richiedere per motivi personali?
E quindi è soggetta alla decisione sia del primario che del direttore
generale? Oppure ci sono stati ultimamente dei cambiamenti nel
contratto nazionale?
RISPOSTA
(inviata in data 11 luglio 2013)
La concessione dell’aspettativa per partecipare a progetti di cooperazione internazionale è stata introdotta dal comma 5 dell’articolo 16
del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009, inserendo
nel comma 1 dell’articolo 11 del CCNL 10 febbraio 2004 la seguente
precisazione: In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria,
emergenza e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed
enti possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un
massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera
frazionata, al fine di una collaborazione all’estero, per la realizzazione
di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione dell’Italia con i Paesi
in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad
operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego
dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’ azienda entro 15 giorni
dalla richiesta.
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Per questa specifica motivazione l’aspettativa non è un diritto che non
può essere negato, come nel caso di una assunzione con rapporto
di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra
azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, caso in cui l’aspettativa deve essere
concessa per tutta la durata del contratto di lavoro.
In questo caso la concessione dell’aspettativa è discrezionale, come si
evince dal testo della norma laddove specifica che le aziende o enti
possono concedere un’aspettativa senza assegni per un periodo
massimo di dodici mesi nel biennio. Il carattere discrezionale viene
ribadito dall’obbligo, laddove la partecipazione sia finalizzata ad
operare in situazioni di emergenza, di comunicare entro 15 giorni
dalla richiesta la concessione o il diniego dell’aspettativa.
La concessione è pertanto subordinata al consenso del direttore
della struttura complessa alla quale afferisce il dirigente che ha posto
il quesito, valendo in questo caso il principio della prevalenza dell’esigenze organizzative della struttura, e di continuità nell’erogazione
delle prestazioni che costituiscono l’ambito di operatività della struttura stessa.
Queste indicazioni discendono dalle norme nazionali, fermo restando
che la Regione, nell’ambito delle competenze ad essa riservata in tema
di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, potrebbe avere
emanato linee guida finalizzate a facilitare la partecipazione a progetti
di cooperazione internazionali.
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INDICAZIONI OPERATIVE
L’orientamento normativo in materia di concessione dell’ aspettativa
ai dipendenti pubblici appare quello di considerare l’aspettativa un
diritto del dipendente, in alcuni casi assoluto, in altri subordinato
alle preminenti esigenze organizzative della struttura, che è tenuta
comunque a fornire motivato diniego in ordine alle proprie preminenti
esigenze organizzative.
Questa lettura della norma induce a ritenere che in un caso come
quello prospettato nel quesito il necessario consenso del direttore
della struttura complessa debba essere acquisito individuando un
percorso che renda compatibile quel diritto con le esigenze organizzative aziendali.
La strada che deve essere seguita è quella di una trasparente e
sincera illustrazione delle motivazioni che rendono importante per
l’interessato, sul piano professionale e personale, la partecipazione al
progetto di cooperazione di cui si parla, mettendo in evidenza che
un’esperienza come quella si vuole realizzare costituisce una grande
opportunità di arricchimento sul piano professionale ed umano, che
andrà anche a beneficio della struttura di appartenenza.
Importante poter offrire una flessibilità adeguata per quanto concerne
i termini temporali per la concessione dell’aspettativa, che devono
consentire all’azienda di adottare i provvedimenti possibili (mobilità
interna, assunzioni a tempo determinato) per la sostituzione.
Questo percorso di acquisizione del consenso deve essere esperito
prima di presentare formalmente la richiesta di concessione dell’
aspettativa, affinché questa possa costituire solo l’atto formale
necessario per concedere quanto già concordato sul piano sostanziale.
Prerequisito affinché l’aspettativa possa essere concessa è che la ONG
della quale si parla sia riconosciuta idonea secondo quanto disposto
dall’articolo 28 della citata legge 26 febbraio 1987, n. 49.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne
faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze
di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se
non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c).
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le
medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente,
non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile
decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento
pensionistico.
6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente
a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per
le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio
di propria iniziativa.
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del
periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso.
8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è
altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o
altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione
di struttura complessa;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso
la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa
prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica
esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali
pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente
che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa
e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante
sino alla valutazione. (*)
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita
lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere
cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata
allo stesso titolo.
(*) La precisazione relativa all’applicazione dell’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma
13 dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine
dell’aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal
preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni
prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi di cui
alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo
di prova presso altra azienda.
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti
possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un
massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera
frazionata, al fine di una collaborazione all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti
siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’
azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali
normative regionali in materia. (*) Le aspettative ed i distacchi per
motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti rispettivamente
il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi
ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse
di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa, fermo restando che, in applicazione del comma
57 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato
il rapporto di lavoro.
(*) la precisazione sull’aspettativa per la partecipazione a progetti
di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell’articolo
16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o
convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del
coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località
in questione in amministrazione di altro comparto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all’estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo
di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3
senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6
mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste
dal presente articolo nonché alle assenze concesse in applicazione
della normativa a tutela della maternità e della paternità.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
articolo 23-bis
(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).
1. In deroga al divieto di assumere incarichi alle dipendenze di privati
disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato) i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica
e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori
dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi,
a domanda dell'interessato, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.
Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali,
sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente
articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano
il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà
di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
articolo 23-bis
(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa
di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1
non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni
di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo,
ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o
concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso
una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette
attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese
private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione
alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il
normale funzionamento o l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi
che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a)
del comma 5.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
articolo 23-bis
(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere
per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico
delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea
presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere
l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri
a carico delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai
fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia,
nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare con Decreto del Presidente della Repubblica, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.
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