La normativa volontaria per la logistica nel settore alimentare

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La normativa volontaria per la logistica nel settore alimentare
La normativa volontaria
per la logistica
nel settore alimentare
Guida agli standard
IFS - Logistic standard
BRC - Storage and Distribution
O T T O B R E 2008
Indice
Presentazione......................................................................................................................................3
IFS e BRC in sintesi...........................................................................................................................5
1
2
Il contesto cogente nella logistica del settore alimentare...................................7
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
Introduzione...................................................................................................................12
Il processo di certificazione..........................................................................................14
Certificazione IFS Logistic.................................................................................. 15
Certificazione BRC Global Standard - Storage and Distribution ................. 17
I requisiti .........................................................................................................................20
Gestione del sistema qualità................................................................................ 20
Responsabilità della direzione ............................................................................ 25
2.3.3
Gestione delle Risorse ......................................................................................... 25
2.3.5
Misurazioni, analisi e miglioramenti. ................................................................. 26
2.3.4
2.3.6
3
Il contesto volontario nella logistica del settore alimentare........................... 12
2.3.7
Realizzazione del Servizio ................................................................................... 26
Stoccaggio e Distribuzione ................................................................................. 27
Trasporto............................................................................................................... 31
Termini e Definizioni .......................................................................................... 36
Conclusioni ...................................................................................................................................... 39
Allegati .............................................................................................................................................. 40
Distribuzione delle aziende certificate........................................................................................... 40
Enti di certificazione approvati da IFS e da BRC....................................................................... 41
Indice IFS Logistic, rev. 1 Giugno 06......................................................................................... 42
Indice BRC Global Standard - Storage and Distribution edizione 1 Agosto 06 .......................... 43
-2-
Presentazione
L'Associazione Italiana di logistica e
Supply Chain Management (AILOG)
definisce la logistica come "l'insieme delle
attività organizzative, gestionali e strategiche che
governano nell'azienda i flussi di materiali e delle
relative informazioni dalle origini presso i
fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai
clienti e al servizio post-vendita".
l’obiettivo di fornire un quadro generale
sulle norme volontarie specifiche e
permettere agli operatori stessi di
valutarne l’applicabilità alla loro realtà
aziendale.
Nello specifico sono state considerate
quelle norme, introdotte nell’ultimo
decennio dalla Grande Distribuzione
Organizzata (GDO) internazionale, che
prevedono requisiti igienico-sanitari, di
assicurazione qualità, di rintracciabilità,
cui devono attenersi i soggetti che
intendono diventare loro fornitori. La
maggior parte di questi requisiti è oggetto
della
legislazione
nazionale
e/o
comunitaria. Queste norme, pertanto,
possono fornire anche una guida alla
corretta applicazione dei requisiti cogenti.
Analogamente ai processi di produzione e
trasformazione, gli aspetti che riguardano
la gestione dei servizi e delle informazioni
relativi ai flussi di materiali hanno
evidenti ricadute sulla qualità del
prodotto finale.
Le sempre più frequenti emergenze
alimentari e la conseguente necessità di
identificare la fase di lavorazione o il
segmento della filiera responsabile della
deviazione, hanno indotto a porre
maggiore attenzione anche alle fasi dei
servizi e dei materiali di supporto che
vengono considerati elementi chiave nel
determinare la rispondenza del prodotto
ai requisiti attesi per sicurezza, qualità e
rispondenza ai termini di legge.
In
particolare
il
British
Retail
Consortium, che rappresenta i più
importanti rivenditori britannici, ha
sviluppato lo standard BRC (Global
Standard-Food) che costituisce un
modello riconosciuto in Gran Bretagna oggi in rapida diffusione nel resto dei
Paesi europei - per garantire che i
prodotti a marchio siano ottenuti
secondo standard qualitativi ben definiti e
nel rispetto di requisiti minimi.
Gli orientamenti del mercato vanno,
quindi, verso standard sempre più
stringenti in merito al rispetto dei requisiti
e al contempo sempre più complessi, in
quanto comprendono un numero di
settori sempre maggiore. L’operatore è
quindi chiamato ad un approccio
assolutamente multidimensionale per
affrontare in modo soddisfacente aspetti
sociali, di sicurezza e igiene alimentare,
benessere degli animali, qualità del
prodotto e ambiente.
Il corrispettivo del BRC per i Paesi
dell'area centro-europea (Germania,
Francia, Austria, Svizzera) è lo Standard
IFS (International Food Standard),
sviluppato da un consorzio al quale
aderiscono le realtà più rappresentative
dei retailer del centro Europa, il BDH
(Unione Federale delle Associazioni del
Commercio tedesche) e FCD (l'organo di
rappresentanza dei retailer francesi). Tale
standard ha lo scopo di favorire l'efficace
selezione dei fornitori food a marchio
Unioncamere, interpretando le esigenze
delle PMI del settore della logistica, ha
predisposto la presente guida con
-3-
della GDO, sulla base della loro capacità
di fornire prodotti sicuri, conformi alle
specifiche contrattuali e ai requisiti di
legge.
venga richiesto di adeguare la propria
organizzazione alle norme BRC Global
Standard – Storage and Distribution
e/o IFS Logistic e di sottoporsi alle
connesse attività di audit.
Accanto a queste norme specifiche per il
settore food, gli stessi soggetti hanno
sviluppato due norme specifiche per
l’outsourcing della logistica dei trasporti.
Per fornire un immediato e rapido quadro
di sintesi dei temi trattati, sono state
inizialmente inserite una serie di
domande, e risposte, chiave.
In particolare lo standard BRC Global
Standard – Storage and Distribution
definisce i requisiti per lo stoccaggio, la
distribuzione e la commercializzazione
all’ingrosso di prodotti alimentari
preimballati e alla rinfusa (non imballati),
materiali da imballo, prodotti non food
(consumer).
Nel capitolo uno viene esaminata
l’evoluzione delle politiche comunitarie
ed i requisiti in materia di sicurezza
igienico-sanitaria della normativa europea
per considerare, in seguito, le integrazioni
tra le disposizioni comunitarie e quelle
nazionali che regolano specifiche filiere
alimentari.
La norme IFS Logistic (o ILS International Logistic Standard) si applica
alle aziende di servizi di logistica e
trasporti marittimi e intermodali,
spedizionieri nazionali e internazionali.
Lo standard ha come obiettivo principale
il monitoraggio delle condizioni di
trasporto tra la produzione e la
distribuzione.
Il processo di certificazione ed i requisiti
degli standard sono analizzati in modo
più dettagliato nel capitolo due. In
particolare si è cercato di evidenziare i
requisiti comuni ai due standard, ed i
punti di contatto con la normativa
cogente del settore alimentare.
Nel capitolo tre sono riportati i termini e
le definizioni di uso più frequente nella
guida e negli standard esaminati.
L’attenzione per queste norme - indotta e
sostenuta dal sempre maggiore peso della
grande distribuzione - riguarda tutti i
settori ma con maggior rilievo interessa le
filiere del comparto alimentare. Scopo di
queste norme è definire un uniforme
sistema
di
valutazione,
rendere
trasparente e comparabile l'intera catena
produttiva, ridurre i costi per i dettaglianti
e i fornitori, compresi quelli di servizi
logistici.
In allegato è stata inserita una tabella che
presenta la progressiva diffusione degli
standard analizzati e ne descrive la loro
importanza e distribuzione nei principali
paesi, è stato predisposto l’elenco degli
enti di certificazione autorizzati da IFS e
BRC ed infine, con lo scopo di delineare
in modo più fedele possibile il contenuto
delle norme, sono stati riportati i relativi
indici.
L’obbiettivo della presente guida,
pertanto, è quello di fornire un primo
supporto agli operatori della logistica, cui
-4-
IFS e BRC in sintesi
Cosa vogliono dire le sigle IFS e
BRC?
L’IFS “International Food Standard” ed il
BRC “Global Standard Food” sono
schemi di certificazione che hanno lo
scopo di favorire l'efficace selezione dei
fornitori di prodotti alimentari a marchio
della grande distribuzione organizzata
(GDO), sulla base della loro capacità di
fornire prodotti sicuri, conformi alle
specifiche contrattuali e ai requisiti di
legge.
L’IFS è stato sviluppato da un consorzio
al quale aderiscono le realtà più
rappresentative della GDO del centro
Europa, il BDH (Unione Federale delle
Associazioni del Commercio tedesche) e
FCD (l'organo di rappresentanza dei
retailer francesi). Il BRC è stato
sviluppato
dal
British
Retailer
Consortium, che rappresenta i maggiori
rivenditori britannici.
Come l’IFS e il BRC operano nel
settore della logistica?
In seguito alla diffusione degli schemi IFS
e BRC ed alla luce dei nuovi requisiti
europei in materia di rintracciabilità, si è
percepita l’assenza di un riferimento per i
fornitori di servizi di logistica. A tal fine
da una parte i distributori francesi e
tedeschi in collaborazione con quelli di
altri paesi ed esperti di settore hanno
proposto l’IFS Logistic mentre il BRC ha
proposto il BRC Global Standard –
Storage and Distribution.
In particolare lo standard IFS Logistic (o
ILS - International Logistic Standard) si
applica alle aziende di servizi di logistica e
trasporti marittimi e intermodali,
spedizionieri nazionali e internazionali.
Lo standard ha come obiettivo principale
il monitoraggio delle condizioni di
trasporto tra la produzione e la
distribuzione di prodotti alimentari.
Lo standard BRC Global Standard –
Storage and Distribution definisce i
requisiti
per
lo
stoccaggio,
la
distribuzione e la commercializzazione
all’ingrosso di prodotti alimentari preimballati e non, materiali da imballo,
prodotti non food (consumer).
Perché richiedere la certificazione?
Attraverso la certificazione, l’operatore
qualifica i propri servizi dimostrando che
ha preso tutte le dovute precauzioni per
fornire un prodotto sicuro, conforme alle
specifiche contrattuali e ai requisiti di
legge. Ormai buona parte dei principali
distributori europei lavora esclusivamente
con fornitori che hanno ottenuto la
certificazione.
D’altra
parte,
i
Regolamenti CE n. 178/2002 e n.
852/2004 impongono a tutti gli operatori
della filiera alimentare l’applicazione di
sistemi che garantiscano l’igiene e la
salubrità degli alimenti, attribuendo ai
rivenditori la responsabilità legale per
tutti i prodotti commercializzati a
marchio proprio.
Quale standard è conveniente
scegliere?
La scelta dello standard cui riferirsi
dipende essenzialmente dalle richieste dei
clienti (effettivi o potenziali) di
riferimento. Sebbene i requisiti delle due
norme siano in buona parte simili, solo
alcuni distributori applicano un mutuo
riconoscimento tra le due mentre la
maggior parte dei distributori europei
richiede ai loro fornitori una specifica
certificazione.
Gli
organismi
di
certificazione accreditati per entrambi gli
schemi sono eventualmente in grado di
eseguire verifiche integrate finalizzate
comunque
all’ottenimento
di
certificazioni distinte.
dimensione aziendale, la presenza di
professionalità specifiche interne o
esterne all’azienda, l’aver adottato un
sistema di gestione conforme alla norma
ISO 9001:2000., ecc.
La seconda componente dipende dalla
durata della verifica. Entrambi gli
standard considerano un tempo medio di
audit di una giornata, pertanto il costo,
pur variando da ente ad ente, potrà essere
dell’ordine dei duemila euro. Anche in
questo caso il costo potrà variare in
relazione ad una serie di fattori quali la
dimensione aziendale, il numero di
impiegati coinvolti, le unità di stoccaggio
e di distribuzione coinvolte, ecc..
Il cliente può verificare lo stato dei
sui fornitori di beni e servizi nei
confronti degli standard ?
Il cliente può richiedere al fornitore copia
del suo
certificato
o
accedere
direttamente alla banca dati degli audit sul
portale dell’IFS (www.food-care.info) o
del BRC (www.brc.org.uk). Presso i
medesimi siti web gli operatori possono
scegliere gli enti di certificazione
approvati.
Come possono ottenersi copie
degli standard?
Per ordinare gli standard IFS è possibile
usare il sito www.food-care.info.
Attualmente è in vigore l’IFS Logistic
Standard nella revisione uno del giugno
2006, disponibile ufficialmente nelle
lingue inglese, francese, tedesco e cinese.
Come deve fare l’azienda per
certificarsi?
Per ordinare gli standard BRC è possibile
usare il sito http://www.brc.org.uk.
Attualmente è in vigore il BRC Global
Standard – Storage and Distribution nella
revisione uno di agosto 2006, disponibile
ufficialmente in lingua inglese.
L’azienda, prima di procedere nell’attività
di certificazione, dovrà esaminare lo
standard
scelto,
apportando,
eventualmente, tutte le modifiche
necessarie per adeguare e migliorare le
proprie attività rispetto ai requisiti
previsti. Solo dopo, concorderà con l’ente
di certificazione individuato la data e
l’oggetto della valutazione.
Quali sono i requisiti base degli
standard?
I requisiti di base sono focalizzati sul
sistema HACCP, su un sistema di
gestione per la qualità documentato ed
efficace e su un adeguato controllo del
prodotto, del processo e della gestione
delle risorse umane e strutturali.
Quanto costa la certificazione?
I costi sono da riferirsi sia all’attività di
adeguamento dell’azienda ai requisiti degli
standard, sia all’attività dell’ente di
certificazione. La prima componente
dipende da una serie di fattori quali la
complessità
dell’organizzazione,
la
-6-
1
Il contesto cogente nella logistica del settore alimentare
Fin dalla sua costituzione l’Unione Europea ha attribuito molta importanza all’attività
legislativa diretta alla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, con l’obiettivo primario di
tutelare la salute dei consumatori, garantendo la produzione e la commercializzazione di
alimenti “sicuri”, ossia privi di contaminanti di natura fisica, chimica o biologica nocivi per
l’uomo.
Nel corso degli anni, e con l’allargamento del territorio comunitario, la normativa ha subito
numerose rivisitazioni ed aggiornamenti che possiamo distinguere in tre momenti
principali:
a) l’armonizzazione con le Direttive verticali: a partire dagli anni ’60 sono state sviluppate alcune
Direttive per regolare la produzione e commercializzazione di specifici prodotti. Tali
strumenti legislativi, denominati “verticali” perché relativi a specifiche filiere, sono stati
emanati unicamente per quei prodotti ritenuti di particolare importanza per la Comunità
Europea quali le carni fresche, il latte, il burro, ecc. A questo periodo risale anche
l’introduzione del “bollo CEE” per identificare gli stabilimenti produttivi che, essendo
in possesso di particolari requisiti strutturali e sanitari prescritti dalla normativa
comunitaria, erano autorizzati a commercializzare i loro prodotti tra i Paesi di tutta
l’Unione. Gli stabilimenti sprovvisti del bollo CEE (in quanto con requisiti strutturali e
di sicurezza non in linea con le prescrizioni comunitarie) potevano commercializzare i
prodotti solo all’interno del singolo Stato Membro; questo doppio livello di
autorizzazione è stato comunemente identificato con il termine “doppio mercato”.
b) la liberalizzazione del mercato: il secondo momento storico ha avuto inizio a partire dalla
fine degli anni ’80 a seguito della necessità di adeguare il commercio alimentare alle
novità introdotte dal MEC (Mercato Unico Europeo). L’abolizione dei controlli alle
frontiere e la libera circolazione delle merci (oltre che di persone e capitali) imponeva,
infatti, il rispetto di un livello minimo di sicurezza comune tra tutti gli Stati aderenti al
circuito comunitario e la necessità di eliminare il cosiddetto “doppio mercato”. In
questo periodo la Comunità Europea ha, da un lato, emanato norme comuni a tutti gli
alimenti indipendentemente dalla loro natura o categoria di appartenenza (Direttive
“orizzontali”) e, dall’altro, ha aggiornato gli strumenti legislativi di natura “verticale”
dettagliando le procedure igieniche di fabbricazione con precisi requisiti tecnici. Al
primo gruppo appartengono, ad esempio, le norme relative all’igiene degli alimenti (Dir.
93/43/CEE1), ai controlli ufficiali sui prodotti alimentari (Dir. 89/397/CEE),
all’etichettatura degli alimenti (Dir. 89/395/CEE)2. Al secondo gruppo appartengono
invece tutte le Direttive inerenti alla produzione, alla trasformazione e alla
commercializzazione degli alimenti di origine animale.
c) il nuovo approccio verso la sicurezza alimentare: la terza ed ultima fase è avvenuta a seguito
delle gravi crisi alimentari che si sono verificate in Europa a partire dal 1996 (es. BSE,
contaminazione da diossine negli alimenti, ecc.) e che hanno dimostrato una non
omogenea applicazione delle norme da parte degli Stati Membri e la presenza di carenze
nel sistema dei controlli. Questi elementi hanno indotto la Commissione Europea ad
-7-
avviare una profonda revisione della normativa sulla sicurezza alimentare le cui
conclusioni finali sono state riassunte in due documenti principali: il Libro Verde,
pubblicato nel 1997, che definisce i principi generali della legislazione alimentare
dell’Unione Europea, e il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, pubblicato del 2000, in
materia di sicurezza alimentare3.
I risultati concreti di questa terza fase sono stati raggiunti con l’emanazione del Reg. CE
178/2002 che stabilisce i principi generali della sicurezza alimentare, istituendo l’obbligo
della rintracciabilità per tutti gli alimenti ed i mangimi.
Infine, per riorganizzare la frammentata normativa comunitaria in materia di igiene e
sicurezza alimentare, la Commissione Europea ha avviato un complesso lavoro di
aggiornamento normativo che si è concluso agli inizi del 2004 con la pubblicazione del
cosiddetto “Pacchetto Igiene”, un complesso di quattro Regolamenti (Reg. CE 852/2004,
Reg. CE 853/2004, Reg. CE 854/2004, Reg. CE 882/2004) che mirano a garantire un
approccio complessivo ed integrato nell’ambito della sicurezza alimentare basato sull’analisi
del rischio, con un completo coinvolgimento della produzione primaria ed una forte
responsabilizzazione degli operatori del settore.
Per conseguire l’elevato livello di protezione della vita e della salute umana con particolare
riferimento alla sicurezza alimentare, e percorrendo la strada già tracciata dal Reg.
178/2002, il Reg. 852/2004 istituisce la necessità di garantire la sicurezza degli alimenti
lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria. Esso infatti “si
applica a tutte le fasi della produzione primaria, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti,
nonché alle esportazioni fermi restando requisiti più specifici relativi all’igiene degli alimenti” (art. 1).
Il Reg. (CE) 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Dette norme integrano
quelle previste dal Reg. (CE) n. 852/2004. Esse si applicano ai prodotti di origine animale,
trasformati e non. A titolo di esempio fanno parte della categoria “prodotti non
trasformati” le carni fresche e macinate, il latte fresco, le uova, i molluschi. Nella categoria
“prodotti trasformati” rientrano, invece, il salame, il prosciutto, i formaggi, lo yogurt. Nella
categoria “prodotti composti” rientrano la cioccolata, i biscotti, i piatti pronti e le
preparazioni a base di uova quali, ad esempio, la maionese.
Il Reg. 882/2004 disciplina le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali comuni a tutti gli
alimenti ed a tutte le strutture di produzione, mentre, il Reg. 854/2004 è specifico per i
controlli su alcune tipologie di alimenti di origine animale.
Filiere considerate di particolare importanza dall’Unione Europea sono regolate da
provvedimenti legislativi verticali, elencati nella tabella che segue.
-8-
Tab. 1 Provvedimenti e disposizioni di recepimento
Settore
Argomento
D.L.n. 286 del 18 Aprile
1994, "Attuazione delle
direttive 91/497/CEE e
91/498/CEE",
concernenti l'igiene per la
produzione ed immissione
sul mercato di carni fresche.
Il decreto indica le condizioni sanitarie
da rispettare nella produzione di carni
fresche ottenute da animali domestici
delle specie bovina (comprese le specie
Bubalus bubalis e Bison bison),
suina, ovina, caprina, nonché da
solipedi domestici e destinate
all'immissione sul mercato per il
consumo umano.
Il Capitolo 13 delinea la
procedura di riconoscimento
degli stabilimenti (depositi
frigoriferi inclusi).
Il regolamento fissa le condizioni
sanitarie per la produzione e
l'immissione sul mercato di carni
fresche di volatili da cortile.
Il Decreto definisce la
procedura di riconoscimento
degli stabilimenti al Capitolo
I Art. 7 e i requisiti speciali
per il riconoscimento dei
depositi frigoriferi al Capitolo
IV.
I requisiti per il
magazzinaggio sono definiti
al Capitolo XIII, quelli per
il trasporto al Capitolo XV.
Il regolamento stabilisce le norme
applicabili alla produzione ed
immissione sul mercato dell'Unione
europea, nonché alle importazioni di
carni macinate e di preparazioni di
carni.
Nell’Allegato I sono fissati i
requisiti per lo stoccaggio ed
il trasporto.
D.L. n. 537 del 30
Dicembre 1992,
"Attuazione della direttiva
92/5/CEE", concernenti
l'igiene relativo allo
scambio intracomunitario
di carne.
Carne
Riferimenti specifici
alla logistica
Riferimento normativo
D.P.R. n. 495 del
10/12/1997, regolamento
recante norme di attuazione
della direttiva
92/116/CEE che modifica
la direttiva 71/118/CEE
relativa a problemi sanitari
in materia di produzione e
immissione sul mercato di
carni fresche di volatili da
cortile.
D.P.R. n. 309 del 3
agosto 1998, regolamento
recante norme di attuazione
della direttiva 94/65/CE,
relativa ai requisiti
applicabili all'immissione
sul mercato di carni
macinate e di preparazione
di carni.
Il decreto fissa le condizioni sanitarie
per la produzione e l’immissione sul
mercato dei prodotti a base di carne e
degli altri prodotti di origine animale Il Capitolo VII è dedicato al
destinati al consumo umano dopo aver Magazzinaggio e Trasporto
subito un trattamento ovvero alla
preparazione di altri prodotti
alimentari.
-9-
Riferimento normativo
Argomento
Uova
D.L. n. 65 del 4 febbraio
1993, attuazione della
direttiva 89/437/CEE
concernente i problemi
igienici e sanitari relativi alla
produzione ed immissione
sul mercato degli
ovoprodotti.
Riferimenti specifici
alla logistica
Il decreto stabilisce i criteri igienicosanitari da osservare nella
produzione e nella
commercializzazione dei prodotti
d'uovo, destinati sia al consumo
umano diretto sia alla fabbricazione
di prodotti alimentari.
Il Decreto regola i trasporti
dei prodotti d’uovo all’Art. 6.
Il regolamento stabilisce le norme
sanitarie per la produzione e la
commercializzazione di latte crudo,
di latte alimentare trattato
termicamente, di latte destinato alla
fabbricazione di prodotti a base di
latte e di prodotti a base di latte
destinati al consumo umano
Il Decreto definisce i requisiti
in materia di magazzinaggio e
di trasporto al Capitolo V.
Il Decreto stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla
produzione e commercializzazione
dei prodotti della pesca, tenuto conto
delle modifiche
apportate dalla
direttiva92/48/CEE che stabilisce
le norme igieniche minime applicabili
ai
prodotti della pesca ottenuti a bordo
di talune navi
Il Capitolo VIII definisce le
condizioni termiche e igieniche
(dei contenitori e veicoli) per la
conservazione e trasporto dei
prodotti della pesca.
Pesce
Latte e Formaggi
Settore
D.P.R. n. 54 del 14
gennaio 1997 (G.U. n. 59
del 12.3.97 S.O.),
regolamento recante
attuazione delle direttive
92/46 e 92/47/CEE in
materia di produzione di
latte e di prodotti a base di
latte.
D.L. n. 531 del 30
Dicembre 1992, Prodotti
della Pesca, "Attuazione
delle direttive 91/493 e
successiva Circolare n. 23
del 15.11.1995",
concernenti norme sanitarie
applicabili alla produzione e
commercializzazione dei
prodotti della pesca.
D.L. n. 530 del 30
Dicembre 1992 (comprese
modifiche del D.L.
15/3/96) n. 249),
"Attuazione delle direttiva
91/492 che stabilisce le
norme sanitarie applicabili
alla produzione e
commercializzazione dei
molluschi bivalvi.
Il Decreto fissa le norme sanitarie per
la produzione e la immissione sul
mercato dei
molluschi bivalvi vivi destinati al
consumo umano diretto o alla
trasformazione prima del consumo.
- 10 -
L’allegato B del decreto
stabilisce i requisiti per il
riconoscimento dei centri di
spedizione o di depurazione
1
2
3
Recepita in Italia dal D.L. n. 155 del 26.05.1997, "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e
96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".
Direttive rispettivamente recepite con i seguenti Decreti: D. Lgs. 26/05/1997 n. 155, D. Lgs.
03/03/1993 n. 123 e D. Lgs. 27/01/1992 n. 108.
Il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare è il documento ufficiale nel quale la Commissione
Europea ha riassunto i principali impegni che l’agenzia europea si è posta per modernizzare la
legislazione comunitaria in materia di alimentazione. Le misure individuate dalla Commissione
possono essere così sintetizzate: A) la creazione di un'Autorità alimentare europea autonoma,
incaricata di elaborare pareri scientifici indipendenti su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza
alimentare, alla gestione di sistemi di allarme rapido e alla comunicazione dei rischi; B) la
revisione del quadro giuridico normativo affinché possa coprire tutti gli aspetti connessi con i
prodotti alimentari dalla produzione al consumo (“from farm to fork”, dalla terra alla tavola); C)
la creazione di un sistema di controllo più armonizzato; D) l’avvio di un dialogo maggiore con i
consumatori e altre parti interessate (stakeholders).
- 11 -
2
Il contesto volontario nella logistica del settore alimentare
2.1
Introduzione
Gli schemi di certificazione International Food Standard e il Global Standard for Food
Safety, come già anticipato, sono finalizzati a fornire uno strumento per disciplinare i
rapporti business to business, in termini di qualità, sicurezza e conformità legale del prodotto.
È importante rilevare che i relativi marchi non possono essere apposti sul prodotto
destinato al consumatore finale.
In allegato I la tabella presenta i numeri delle certificazioni nei principali paesi.
L’International Food Standard nasce nel 2003 da un’iniziativa della Federazione delle
Associazioni di Commercio Tedesche (BDH). Nel corso degli anni lo standard è stato
costantemente aggiornato fino ad arrivare alla revisione 5 in vigore dall’agosto 2007.
I requisiti di base sono focalizzati sul sistema di gestione della sicurezza alimentare, sulle
buone pratiche (GAP/GMP/GTP) e sul sistema HACCP. I requisiti sono articolati nei
seguenti punti:
responsabilità della Direzione (ispezioni ai sistemi di qualità e di produzione per
ottimizzare il risultato);
sistema di gestione della qualità (sistema HACCP, manuale qualità);
gestione delle risorse (HR, controlli igienici e medici, strutture, personale);
processo di produzione (sviluppo del prodotto, plant facilities, smaltimento rifiuti,
tracciabilità);
misurazioni, analisi, miglioramento (controllo dei parametri, gestione di reclami e
contestazioni, richiamo e controllo del prodotto NC).
Il Global Standard for Food Safety, nasce nel 1998 da un’iniziativa dell’associazione di
rivenditori alimentari britannici British Retail Consortium e ha l’obbiettivo di agevolare i
distributori nel rispettare gli obblighi imposti dal principio della due diligence
Tale principio, infatti, che in Gran Bretagna (e in pochi altri Paesi) costituisce la base
giuridica della difesa da parte delle aziende in caso di procedimenti legali, si fonda sulla
capacità di dimostrare che tutte le ragionevoli precauzioni e tutta la dovuta diligenza sono
state prestate per evitare di causare inconvenienti e problemi sanitari in modo diretto o
attraverso persone sotto il proprio controllo.
Nel corso degli anni lo standard è stato costantemente aggiornato fino ad arrivare alla
revisione 5 in vigore da gennaio 2008.
- 12 -
I requisiti di base sono focalizzati sull’impegno dell’alta direzione e sul sistema HACCP. I
requisiti sono articolati nei seguenti punti:
impegno della Direzione;
HACCP;
sistema gestione qualità;
standard del Sito;
controllo del Prodotto;
controllo del Processo;
personale.
Il Global Standard for Food Safety non si applica ad attività di vendita di stock, di
importazione, di distribuzione o conservazione (al di fuori del diretto controllo
dell’azienda).
Gli standard sopra descritti, come già anticipato, non si applicano alle attività di vendita
all’ingrosso, di importazione, di distribuzione o conservazione per le quali sono stati
sviluppati l’IFS Logistic ed il BRC Global Standard Storage and Distribution.
L’analogia dei contenuti e dei requisiti nei due standard, consente di realizzare nei paragrafi
seguenti un’analisi parallela, non tanto indirizzata ad evidenziarne le differenze dei due
sistemi, quanto i loro punti di contatto. A tal fine si è deciso di prendere come riferimento
lo standard IFS Logistic per analizzare i requisiti di entrambi gli standard.
Il BRC Global Standard – Storage and Distribution si applica anche a prodotti non
strettamente legati all’alimentazione.
IFS Logistic – revisione 1 giugno 2006
L’IFS Logistic nasce dall’esigenza di maggiore trasparenza nella gestione dei prodotti per le
attività legate alla logistica. In particolare, i compratori e i responsabili qualità della
distribuzione e dell’industria risentivano dell’assenza di un comune standard internazionale
applicabile.
Lo standard riguarda tutte le attività logistiche quali il carico, il trasporto, lo scarico, lo
stoccaggio, la manipolazione fino alla distribuzione sia di derrate alimentari sia di prodotti
non alimentari. Si applica a tutti i tipi di trasporto: gomma, rotaia, nave, aviomezzi e altri,
sia a temperatura ambiente sia controllata.
L’IFS Logistic si compone di più parti:
uno standard di base applicabile a tutti gli operatori;
requisiti integrativi per segmenti specifici della filiera quali:
o trasporto,
o stoccaggio e centri di distribuzione.
I requisiti integrativi sono applicati in considerazione dell’oggetto di certificazione.
- 13 -
BRC Global Standard - Storage and Distribution - revisione 1 agosto 2006
Il BRC Global Standard - Storage and Distribution prende in esame le filiere alimentari
(alimenti e cibi pronti), dai produttori fino alla distribuzione al consumatore finale. Esso si
applica quindi agli esercizi di stoccaggio, di distribuzione, ai grossisti e ai fornitori di servizi
per prodotti preconfezionati o sfusi, materiali per il confezionamento, prodotti al consumo.
Lo standard non è rivolto a quelle aziende che effettuano operazioni di congelamento o
scongelamento o qualsiasi condizionamento termico, poiché esse – in quanto parte
integrante del processo di produzione – devono fare riferimento al BRC Global StandardFood.
Lo standard si compone di più moduli relativi a:
o
o
o
o
stoccaggio;
distribuzione;
grossisti;
servizi demandati a terzi.
Lo standard richiede:
l’adozione e la messa in opera di un’analisi dei pericoli e dei rischi (HACCP in caso di
generi alimentari);
un efficace e documentato sistema di gestione della qualità;
il controllo degli standard ambientali, dei prodotti, dei processi e del personale.
2.2
Il processo di certificazione
Per attestare la propria conformità allo standard IFS Logistic, e/o BRC Global Standard –
Storage and Distribution l’operatore è chiamato a scegliere un ente di certificazione
qualificato e dotato di ispettori in grado di comunicare nella lingua dell’operatore.
La competenza dell’ente è dimostrata attraverso l’accreditamento alla norma internazionale
UNI CEI EN 45011:1999 e ai requisiti specifici dell’IFS e/o del BRC Global Standard –
Storage and Distribution. Una volta accertato che l’ente scelto abbia i requisiti previsti,
operatore ed ente di certificazione definiranno in un contratto l’oggetto dell’audit1.
La scelta dello standard a fronte del quale certificarsi, è generalmente guidata da valutazioni
legate al mercato ed in particolare alle richieste dei clienti e dei distributori. Non vigendo
ancora alcun mutuo riconoscimento tra i due sistemi, si è diffusa la pratica della
certificazione congiunta, che consiste nel valutare l’operatore sulla base di entrambi gli
standard nel corso di un unico audit.
- 14 -
L’operatore, prima di procedere nell’attività di certificazione, dovrà esaminare lo standard,
apportando, ove necessario, tutte le modifiche necessarie per adeguare e migliorare le
proprie attività rispetto ai requisiti previsti. Solo dopo, l’operatore concorderà con l’ente di
certificazione scelto la data e l’oggetto della valutazione.
2.2.1
Certificazione IFS Logistic
Gli audit
Si distinguono tre tipi di audit.
Audit iniziale: il primo audit ufficiale eseguito da un ente di certificazione accreditato
per valutare la conformità allo standard IFS Logistic. È organizzato in una data
concordata con l’operatore, l’esito di questo audit inciderà sulla frequenza degli audit di
sorveglianza. Per preparare l’operatore all’audit iniziale, può essere richiesto all’ente di
certificazione di eseguire un pre-audit.
Audit di follow up: audit focalizzato alla verifica della messa in atto di azioni correttive
per la chiusura delle non conformità maggiori. È richiesto quando il risultato dell’audit
iniziale non consente l’immediato rilascio della certificazione ed è eseguito entro i sei
mesi successivi dall’audit precedente.
Audit di sorveglianza: audit focalizzato alla verifica del mantenimento della conformità
allo standard. La data entro la quale deve essere svolto l’audit di sorveglianza è riportata
nel verbale di audit e nel certificato. Sarà cura dell’organismo di certificazione contattare
l’operatore ed organizzare l’audit prima di tale data. L’audit di sorveglianza prevede la
verifica di tutti gli elementi dello standard.
Oggetto della verifica
Operatore e organismo di certificazione concordano l’oggetto della certificazione da
riportare nel verbale di audit e nel certificato includendo tutte le attività attinenti alla
logistica svolte in modo significativo e da valutare in relazione allo standard.
Oltre allo standard di base valido per tutti gli operatori, in funzione dell’oggetto di
certificazione dichiarato, potrebbero risultare non applicabili i requisiti integrativi relativi ai
segmenti specifici della filiera del trasporto o di quella dello stoccaggio e dei centri di
distribuzione.
Gli audit riguardano un solo operatore (un solo sito operativo) e il verbale d’audit riporta
tutte le attività demandate all’esterno con contratti o accordi di fornitura di servizi. Qualora
l’audit di un singolo sito operativo non fosse sufficiente per un’adeguata visione delle attività
di un operatore, il programma di audit dovrà includere le altre strutture giudicate significative.
- 15 -
Valutazione dei risultati
La valutazione di conformità ai singoli requisiti dello standard prevede diversi livelli:
A:
B:
C:
D:
piena conformità al requisito
presenza di una lieve deviazione
limitata implementazione
mancato rispetto
( 20 punti),
(15 punti),
( 5 punti),
( 0 punti).
Nel verbale d’audit è illustrata e motivata l’attribuzione del punteggio B, C o D.
In caso di requisiti accessori relativi a trasporto e/o stoccaggio e distribuzione, che l’auditor
giudichi non pertinenti alla situazione dell’operatore, sarà possibile utilizzare la formula
“NA” (non applicabile), corredata da una breve spiegazione all’inizio della specifica
sezione.
Lo standard da particolare importanza a tre requisiti, definiti come “KO”. Tali requisiti
sono:
analisi HACCP,
impegno della direzione,
azioni correttive.
Ai requisiti “KO” non può essere attribuito un punteggio pari a C e in caso di requisito non
rispettato, sarà assegnato il punteggio D che comporta una riduzione del 50% del
punteggio ottenuto (KO). Tale decurtazione implica che l’operatore non è idoneo alla
certificazione IFS Logistic.
La presenza di un consistente rischio per la salute porta ad una non conformità maggiore
(major) che diminuirà del 15% il punteggio totale ottenuto.
I risultati dell’audit sono valutati come segue:
-
-
presenza di un KO, oppure più di una non conformità Maggiore e/o meno del 75% dei
requisiti rispettati portano entrambi alla non approvazione e alla necessità di
concordare un nuovo audit;
presenza di non più di una non conformità Maggiore e più del 75% dei requisiti
rispettati portano ad un'approvazione preliminare, ma all’operatore è richiesto di inviare
entro due settimane un piano di azione e ricevere un altro audit di follow up entro sei
mesi.
Se il punteggio complessivo indica il rispetto dei requisiti tra il 75% ed il 95 %, all’operatore
è richiesto l’invio di un piano di azione entro due settimane. Ciò consentirà l’emissione del
certificato a livello base (foundation).
- 16 -
Se il punteggio complessivo indica il rispetto di più del 95% dei requisiti, all’operatore è
richiesto l’invio di un piano di azione entro due settimane. Ciò permetterà l’emissione del
certificato a livello avanzato (higher).
Prima di ricevere il verbale finale e il certificato, l’operatore dovrà quindi sempre redigere
un piano di azioni correttive che sarà integrato nel verbale finale di audit.
2.2.2
Certificazione BRC Global Standard - Storage and Distribution
Gli audit
Lo standard stabilisce l’organizzazione della verifica in modo dettagliato. Dopo la riunione
d’apertura saranno valutati il sistema HACCP (o analogo sistema di gestione dei pericoli e
dei rischi) e il sistema di gestione della qualità. Seguiranno, quindi, un’ispezione al sito e una
verifica documentale (comprensiva degli audit precedenti). Prima della riunione di chiusura
è prevista una valutazione finale delle evidenze raccolte dall’auditor.
Le non conformità rilevate hanno diversa importanza e diverse conseguenze, a seconda che
l’audit sia finalizzato alla certificazione iniziale o di sorveglianza, come descritto nel
paragrafo che riguarda la valutazione dei risultati.
Oggetto della verifica
Lo schema prevede 4 moduli distinti:
stoccaggio;
distribuzione;
prodotti all’ingrosso;
fornitura di servizi (solo per prodotti preconfezionati).
La certificazione può riguardare uno o più moduli, ma i moduli che fanno riferimento ai
grossisti e ai fornitori di servizi non sono autosufficienti e vanno integrati dal modulo
relativo allo stoccaggio.
In funzione delle attività svolte, la scelta dei moduli è determinata come segue:
1. tutti gli operatori effettivamente attivi nello stoccaggio (e indipendentemente dal
riconoscimento legale di tale attività) devono conformarsi al modulo stoccaggio;
2. tutti gli operatori effettivamente attivi nella distribuzione (e indipendentemente dal
riconoscimento legale di tale attività) devono conformarsi al modulo distribuzione;
3. un operatore impegnato nello stoccaggio e responsabile tuttavia anche dell’attività di
distribuzione, deve assicurare che l’ operatore cui ha demandato la distribuzione applichi
il relativo modulo;
4. un operatore impegnato nello stoccaggio che possiede dei veicoli per la distribuzione è
soggetto a entrambi i moduli di stoccaggio e distribuzione.
- 17 -
Lo standard non si applica invece a quelle strutture in cui le attività stoccaggio sono sotto il
controllo diretto del sito di produzione, né a operazioni di lavorazione o manipolazione o
confezionamento di derrate sfuse.
Valutazione dei risultati
Lo standard è suddiviso in sezioni, ognuna delle quali è introdotta da una dichiarazione
d’intenti che l’operatore a tenuto a rispettare per ottenere o mantenere la certificazione.
Lo standard distingue tre livelli di non conformità:
1.
2.
3.
critica: implica il mancato rispetto a requisiti di sicurezza o rispondenza a requisiti di
legge del prodotto;
major: implica il mancato rispetto alle dichiarazioni d’intenti o a requisiti dello
standard o, al contrario, implica la presenza di evidenze oggettive che fanno dubitare
della conformità del prodotto,
minor: si verifica in quei casi in cui una dichiarazione di intenti non sia stata
pienamente rispettata o i requisiti dello standard non siano stati pienamente soddisfatti,
ma non vi sono dubbi sulla conformità del prodotto.
L’attribuzione dei vari livelli alle non conformità è soggettiva e basata sulla gravità e sul
rischio. Essa trova fondamento su evidenze e osservazioni rilevate durante l’audit.
In una fase iniziale di certificazione, il rilevamento di non conformità critiche è
pregiudiziale alla certificazione. La chiusura delle stesse dovrà essere dimostrata in un
audit successivo. L’insorgenza di una non conformità critica impegna l’operatore ad
avvertire immediatamente i clienti e a tenerli informati sulle azioni correttive intraprese.
Il riscontro di non conformità major è pregiudizievole alla certificazione. Si concedono,
in genere, 28 giorni per la loro chiusura temporanea o definitiva con azioni giudicate
valide dall’organismo di certificazione (che può basarsi sull’analisi di evidenze oggettive
oppure organizzare una nuova visita). In situazioni in cui una soluzione provvisoria non
è prospettabile e una soluzione permanente richiede più di 28 giorni, l’operatore, una
volta avvertito l’ente di certificazione (entro 28 giorni), rimane nel programma di
certificazione, ma nello stato di “non certificazione”. La certificazione sarà raggiunta
solo a verifica della completa chiusura delle non conformità evidenziate. Qualora
neppure un periodo di tre mesi sia sufficiente alla chiusura delle non conformità, oppure
in caso l’ente di certificazione non riceva entro 28 giorni alcuna risposta alla notifica
della non conformità, l’operatore è tenuto a riprendere il processo di certificazione
dall’inizio. Sebbene ci si aspetti che una non conformità major possa essere chiusa in un
tempo di 28 giorni, non vi sono limiti di tempo per la chiusura della stessa che rimane
comunque vincolante per la certificazione.
Per le non conformità minor, la certificazione può essere ottenuta dietro invio di prove o
evidenze della chiusura. La piena verifica delle stesse sarà rimandata alla visita
successiva.
- 18 -
Per quanto riguarda le visite di sorveglianza, il riscontro di non conformità critiche
induce l’immediata sospensione della certificazione. L’operatore dovrà immediatamente
informare i suoi clienti sull’avvenuto, sulle misure intraprese per la chiusura della non
conformità e rientrare nello status di certificazione. Lo status di certificazione può essere
nuovamente acquisito, solo dopo che l’ente di certificazione abbia verificato la completa
e soddisfacente chiusura delle non conformità. Qualora le misure correttive siano
giudicate inadeguate o il tempo di chiusura risulti più lungo di 28 giorni, l’operatore è
tenuto a ricominciare il processo di certificazione.
Il riscontro di non conformità major è pregiudizievole al mantenimento della
certificazione. Generalmente ci si aspetta una loro chiusura entro i 28 giorni successivi.
In situazioni gravi per numero o per natura delle non conformità, l’ente di certificazione
può decidere per una sospensione immediata. La certificazione sarà recuperata solo a
verifica della completa chiusura delle non conformità evidenziate.
Le visite potranno essere annunciate o meno e condotte a discrezione dall’organismo di
certificazione, unico responsabile della sospensione o del ritiro del certificato. Ad ogni audit
seguirà un verbale preparato secondo un formato prestabilito redatto in inglese o secondo
la lingua specificata dall’operatore. Tale documento potrà riportare le conferme della
chiusura di eventuali non conformità evidenziate. Il documento rimarrà di proprietà
dell’operatore e non potrà essere diffuso senza il suo consenso.
Lo standard determina, inoltre, le frequenze di audit in funzione delle attività svolte
dall’operatore. In caso di operatori con più sedi operative, la sede principale sarà oggetto di
verifica in ogni occasione, mentre le altre sedi periferiche saranno visitate secondo un turno
prestabilito e solo una volta che la sede operativa sia stata riconosciuta priva di non
conformità.
- 19 -
2.3
I requisiti
Entrambi gli standard richiedono all’operatore di sviluppare un sistema di gestione per la
qualità, con un’enfasi particolare agli aspetti legati alla sicurezza degli alimenti e al piano
dell’analisi dei rischi. Quest’analogia consente di definire una tabella di correlazione degli
argomenti chiave.
Tab. 2 Correlazione argomenti chiave
IFS
LOGISTIC
BRC
STORAGE
BRC
DISTRIBUTION
GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ
1
2
2
RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
2
2
GESTIONE DELLE RISORSE
3
3, 4
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
4
2
MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTI
5
3
STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE
6
BRC S
TRASPORTO
7
-
SISTEMA HACCP
1
1
1
BRC D
[I numeri in tabella si riferiscono ai capitoli dei rispettivi standard]
2.3.1
Gestione del sistema qualità
In entrambi gli standard, la gestione del sistema qualità è basata sui principi del sistema
HACCP per quanto riguarda le condizioni di salubrità degli alimenti, ma richiede anche un
puntuale controllo dei requisiti legali di processo e dei parametri di qualità stabiliti
contrattualmente con il cliente.
L’implementazione di un sistema HACCP, con i Regolamenti CE 178/2002 e 852/2004 ha
acquisito carattere cogente.
Può essere interessante considerare che, tra i Paesi dell’Unione Europea, nonostante la
condivisa base normativa, vigono ancora importanti differenze nell’applicazione dei
requisiti relativi alla sicurezza alimentare e che esse costituiscono un punto di debolezza
nell’attuale processo di internazionalizzazione dei mercati. Gli schemi di certificazione,
basati su uniformi procedure di controllo e prendendo in esame anche i requisiti di ambito
cogente contribuiscono quindi all’uniformazione legislativa nell’ambito della sicurezza
alimentare.
- 20 -
Il Regolamento (CE) 178/02 definisce l’analisi del rischio come il processo costituito da tre componenti
interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio.
1. La valutazione del rischio è un processo basato sugli elementi scientifici a disposizione e deve essere svolta in
modo indipendente, obiettivo e trasparente, analizzando quattro fasi:
o individuazione del pericolo,
o caratterizzazione del pericolo,
o valutazione dell'esposizione al pericolo;
o caratterizzazione del rischio.
2. La gestione del rischio consiste nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo
conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di
prevenzione e di controllo.
3. La comunicazione del rischio costituisce lo scambio interattivo, di informazioni e pareri tra responsabili della
valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei
mangimi, la comunità accademica e altri interessati.
Per il Regolamento (CE) 178/02:
un pericolo o elemento di pericolo è un agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o
mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla
salute;
un rischio è una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla
presenza di un pericolo.
IFS Logistic
L’IFS Logistic analizza il controllo dei processi di lavoro in funzione degli aspetti della
sicurezza, dei requisiti di legge e della qualità generale del prodotto. Si impone altresì un
sistema di gestione della qualità, per il quale vi sia evidenza della competenza di coloro che
lo hanno predisposto e di coloro che sono stati incaricati dell’effettiva applicazione e dei
processi di aggiornamento.
I punti di controllo oltre alla contaminazione biologica, fisica o chimica, devono prendere
in esame anche le possibili situazioni di deterioramento del prodotto, per garantirne le
caratteristiche sul piano della sicurezza igienica, della rispondenza ai requisiti legali e della
qualità concordata contrattualmente.
In quest’ambito, l’IFS Logistic (come anche lo schema IFS prodotti a marchio distributori)
individua un primo requisito KO, richiedendo l’adozione di un sistema di controllo
preventivo dei punti critici sia per i prodotti non alimentari (gestione dei rischi), sia per i
prodotti alimentari (piano HACCP).
Lo standard pone anche attenzione al team multidisciplinare incaricato di definire il piano
HACCP o di Risk Management. Il leader del gruppo deve poter fornire evidenza della sua
competenza specifica sia sul prodotto sia sul sistema di controllo preventivo.
- 21 -
Il Piano di analisi preventiva deve analizzare tutta la catena logistica, definendo
responsabilità e identificando tutti i rischi di contaminazione e deterioramento del
prodotto.
L’IFS Logistic prevede che in audit siano fornite evidenze del monitoraggio dei rischi
identificati e del sistema di azioni correttive per i CP (Control Point) o CCP (Crtitical
Control Point) rivelatisi fuori controllo. La fase di verifica del sistema di controllo dovrà
anche prendere in considerazione l’analisi delle contestazioni e delle eliminazioni di
prodotto.
Per tutti i processi, inoltre, che possono avere ricadute sulla sicurezza, sulla rispondenza ai
requisiti legali e sulla qualità del prodotto, l’operatore deve aver definito procedure
gestionali dettagliate. L’applicazione di tali procedure relative ai processi critici deve essere
comprovata da un sistema di registrazione e di monitoraggio.
Le relative registrazioni debbono essere conservate per un periodo di tempo definito a
norma di legge e comunque non inferiore ai 2 anni. Anche le modifiche e gli aggiornamenti
apportati al sistema, completi delle motivazioni, devono essere registrati.
Lo standard prevede anche audit interni mirati a verificare il controllo dei punti rilevati
come critici e delle procedure di tracciabilità. Questi requisiti sono sviluppati nella sezione
dedicata alle Misurazioni, Analisi e Miglioramenti.
BRC Global Standard - Storage and Distribution
Il BRC Global Standard – Storage and Distribution affronta gli aspetti della Gestione del
Sistema Qualità distinguendo l’analisi dei rischi e dei pericoli e il sistema di gestione della
qualità; i paragrafi che seguono illustrano i relativi requisiti.
Analisi dei Rischi e dei Pericoli
Un appropriato processo di gestione dei rischi e dei pericoli deve permettere all’operatore
di assicurare la sicurezza e la rispondenza ai termini di legge di tutti i prodotti. In sede di
audit, evidenze documentali dimostreranno che l’operatore esegue effettivamente i relativi
controlli. Il sistema BRC distingue le sezioni dedicate agli alimenti (S1.1) da quelle dedicate
ai prodotti al consumo (S1.2).
Lo standard ammette che si possano verificare casi in cui non si riscontrino punti critici e
quindi è possibile adottare un piano HACCP semplificato, ma richiede che tale conclusione
sia il risultato di un processo decisionale chiaro e documentato.
Prima di eseguire l’analisi dei rischi, l’operatore è chiamato ad assicurare l’osservanza a
prerequisiti minimi che riguardano le infrastrutture, le attrezzature, la manutenzione, la
sicurezza nello stoccaggio ed il trasporto degli alimenti, lo smaltimento degli scarti, le
procedure di controllo degli infestanti, le procedure di sanificazione, il controllo e la
- 22 -
manutenzione dell’eventuale catena del freddo, gli aspetti sanitari e di igiene degli operatori
e la formazione del personale.
In audit si verificherà che il piano HACCP sia coerente con le effettive attività dell’azienda,
ne consideri le specificità e, attraverso regolari revisioni, anche le nuove attività che sono
progressivamente introdotte.
L’analisi dei rischi deve coinvolgere l’alta direzione ed essere parte integrante del sistema
documentale. Il suo sviluppo sarà affidato ad una persona di comprovata esperienza nei
principi e nell’applicazione del sistema HACCP, e che sia in grado di trasmettere e
diffondere in azienda tale sensibilità.
L’analisi HACCP deve essere basata su tre tipi di pericoli.
Per gli alimenti:
i) deterioramento microbiologico dovuto a mancato controllo termico;
ii) contaminazione fisica/chimica o microbiologica;
iii) danno fisico (anche alle confezioni).
Per i prodotti al consumo:
i) presenza di oggetti estranei;
ii) contaminazione chimica;
iii) contaminazione biologica o microbiologica da danno fisico (anche alle confezioni).
In tutte le fasi dei processi di lavorazione, dal ricevimento fino alla consegna, devono essere
identificati in modo preciso i punti critici. L’analisi dovrà considerare la probabilità che il
danno si manifesti, la sua gravità, la produzione di tossine di origine batterica e la
contaminazione degli alimenti (confezionati o sfusi).
Per i punti critici devono essere fissati i relativi limiti critici, il sistema di monitoraggio e
puntuali procedure di gestione dei casi di deviazioni dalla situazione ammessa. Per la
validazione ed il controllo dell’efficacia del sistema, sono previsti anche audit del sistema
documentale.
Sistema di gestione della qualità
L’alta direzione deve stabilire ufficialmente e chiaramente la propria politica della qualità e
assicurarne la divulgazione e l’aggiornamento. In un manuale (per la parte dello standard
relativo all’attività di stoccaggio) e/o nelle procedure (per la parte dello standard relativo
all’attività di distribuzione), sarà anche definito come sono applicati i requisiti dello
standard.
- 23 -
L’alta direzione attraverso un puntuale mansionario definirà e comunicherà al personale le
rispettive responsabilità e verificherà che operi conformemente. Il sistema dovrà anche
prevedere soluzioni alternative per far fronte ad assenze delle figure chiave.
Uno specifico sistema di informazione garantirà l’aggiornamento e la diffusione di ogni
novità rilevante in ambito legale, di sicurezza, sviluppi scientifici e tecnici o miglioramento
dei codici di buone pratiche di lavorazione.
Un sistema di indicatori delle prestazioni applicato alla soddisfazione della clientela
permetterà di dimostrare la capacità dell’operatore di soddisfare pienamente i requisiti del
cliente.
Il processo di riesame verrà documentato e svolto regolarmente e i risultati comunicati a
tutto il personale chiave. Tale processo considererà:
-
esiti degli audit interni, di seconda e di terza parte;
risultati delle indagini presso la clientela;
casi di reclamo e di reso da parte della clientela;
lo stato delle azioni correttive e preventive;
la precedente revisione e i punti di azione stabiliti;
cambiamenti che potrebbero riguardare i sistema di gestione della qualità;
raccomandazioni di miglioramento.
Il sistema prevede verifiche interne svolte, con frequenza appropriata al rischio dell’attività
oggetto della verifica, da auditors competenti e non direttamente coinvolti nelle attività
stesse. I risulti di tali audit saranno resi disponibili al personale coinvolto.
L’operatore metterà in atto un sistema per controllare i fornitori critici, al fine di assicurare
la conformità dei prodotti e dei servizi forniti rispetto quanto stabilito. Tale sistema, basato
sullo studio di valutazione dei rischi comprenderà modalità, frequenze e indicatori di
controllo.
Tutti i documenti che contengono dati rilevanti per garantire la sicurezza, la rispondenza ai
termini di legge e la qualità dei prodotti devono essere accessibili, chiari, sufficientemente
dettagliati e sempre disponibili in versione aggiornata. Sarà creato, ove necessario, un
sistema per l’eliminazione delle versioni obsolete.
L’attività del personale deve basarsi su procedure dettagliate, che definiscano anche le
modalità di gestione di situazioni di deviazioni o d’incidenti ed le relative azioni correttive.
Le condizioni del prodotto o del servizio fornito per quanto attiene alla sicurezza, alla
rispondenza ai requisiti legali e alla qualità devono essere verificate e tale attività di verifica
chiaramente registrata. L’operatore prevederà anche un sistema per conservare le
informazioni relative alle varie forniture e testare regolarmente l’efficacia del sistema di
tracciabilità e rintracciabilità e l’efficacia delle procedure di richiamo del prodotto.
- 24 -
Il prodotto non conforme o richiamato deve essere chiaramente identificato a mezzo di
efficaci procedure di controllo, segregazione e smaltimento. Lamentele e contestazioni
sono conservate e analizzate per fornire spunti di miglioramento continuo e per evitare il
ripetersi degli eventi loro legati.
2.3.2
Responsabilità della direzione
L’IFS richiede una chiara definizione delle responsabilità e delle competenze di tutto il
personale in un organigramma aziendale, e che la Direzione definisca ufficialmente le
politiche e gli obiettivi relativi al rispetto dei parametri di sicurezza, dei termini di legge e
della qualità dei prodotti offerti.
Anche in quest’ambito, lo schema Logistic (come anche lo schema IFS prodotti a marchio
distributori) individua un secondo requisito KO. Si richiede, infatti, che la direzione sia
responsabile della politica e degli obiettivi aziendali e renda disponibili risorse adeguate per
assicurare la conformità alle specifiche di prodotto (per sicurezza, rispetto dei termini legali
e qualità) definiti nelle specifiche e/o nei contratti con i clienti. La direzione deve inoltre
assicurarsi in modo regolare che tutti gli impiegati siano consapevoli delle loro
responsabilità, provvedere a render chiaro e disponibile tutto il quadro legislativo di
riferimento, verificare regolarmente l’affidabilità del sistema gestionale e tenere in giusta
considerazione le necessità e le aspettative dei clienti nella definizione dei processi aziendali.
2.3.3
Gestione delle Risorse
Entrambi gli standard, così come previsto dal Regolamento (CE) 852/04 e poi dal
Regolamento CE 1822/05, presentano requisiti di formazione/aggiornamento per gli
operatori sulle criticità di processo rilevate e richiedono il monitoraggio delle competenze
del personale in relazione alle specifiche responsabilità affidate.
Il Capitolo XII dell’Allegato II del Regolamento (CE) 852/04 richiede che “Gli operatori del
settore alimentare devono assicurare:
1.
2.
3.
che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in
materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura [di analisi dei pericoli e punti critici di controllo], o del
funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema
HACCP; e
che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in
determinati settori alimentari.”
- 25 -
2.3.4
Realizzazione del Servizio
L’IFS enfatizza l’importanza di considerare tutte le specifiche del prodotto gestito per il
cliente sia direttamente sia indirettamente attraverso fornitori esterni.
L’operatore deve quindi analizzare e definire contrattualmente tutti i requisiti richiesti dal
cliente per il servizio e qualora si impieghino fornitori o prestatori di servizio esterni, la loro
capacità di assolvere ai requisiti definiti va comprovata attraverso un sistema che integri e
documenti un processo di selezione, di qualifica e di verifica continua.
Saranno previste procedure specifiche di compartimentazione, per contenere la
contaminazione incrociata tra merci incompatibili durante il trasporto e/o lo stoccaggio.
Saranno presenti, inoltre, procedure di quarantena per prevenire eventi di contaminazione
accidentale.
2.3.5
Misurazioni, analisi e miglioramenti.
I requisiti di tale sezione fanno riferimento alle modalità di gestione degli strumenti di
misurazione (peso/calibro/temperatura), ai test di funzionamento, alle verifiche e
tarature ufficiali e richiedono che siano rispettati gli obblighi di legge.
Entrambi gli standard richiedendo all’operatore di essere in grado di effettuare un rapido ed
efficace richiamo del lotto, così come anche richiesto dal Regolamento CE 178/2002 che
impone agli operatori della filiera alimentare un sistema di tracciabilità2.
Il Regolamento CE 178/2002 definisce come rintracciabilità, la possibilità di ricostruire e seguire il
percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza
destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione.
IFS Logistic
Lo standard richiede che si effettuino audit interni e mirati ai punti di rischio identificati; le
registrazioni di tali audit e delle relative azioni correttive, complete di verifica della chiusura,
devono essere conservate. Questa documentazione, insieme con quella relativa alla gestione
delle contestazioni e dei casi di insoddisfazione da parte della clientela, costituisce la base
per un riesame della direzione.
L’operatore deve aver validato per mezzo di appropriate simulazioni una procedura di
richiamo del prodotto efficace presso tutta la rete dei contatti (fornitori, clienti, enti locali
preposti al controllo, ecc.). Particolare attenzione deve essere riservata alla celere attuazione
delle azioni correttive legate a requisiti di sicurezza, norma di legge o qualità e a prevenire
l’occorrenza di nuove deviazioni dei processi.
- 26 -
Gli strumenti di misurazione e di controllo vanno scelti con un’accuratezza adeguata
all’utilizzo, prevedendo anche interventi periodici di taratura.
BRC Global Standard – Storage and Distribution
Il BRC ha affronta gli aspetti legati alla tracciabilità nella sezione relativa al sistema di
gestione per la qualità.
Per quanto attiene agli strumenti di misurazione e controllo, essi devono essere ben
identificati e deve essere definito un piano di taratura documentato ed effettivamente
applicato di modo da assicurare che il grado di accuratezza sia compreso entro intervalli
predefiniti. Tale strumentazione va conservata in modo appropriato e le operazioni di
regolazione riservate a personale identificato e qualificato.
I rischi di contaminazione chimica e fisica dei prodotti vanno prevenuti conservando
separatamente prodotti chimici quali detergenti e detersivi igienici e valutando i rischi di
contaminazione da parte delle superfici del manufatto, dei materiali d’imballaggio, di oggetti
in vetro e di perdite di liquidi vari. Per evitare eventi di contaminazione accidentale, non è
ammesso l’impiego di taglierini o coltelli a lame segmentate.
Le operazioni di pulizia, eseguite con appropriati utensili e prodotti chimici, saranno
documentate e registrate e, ove possibile, la loro efficacia verificata.
2.3.6
Stoccaggio e Distribuzione
Il Regolamento (CE) 852/04 richiede requisiti generali in materia di igiene a tutti gli operatori del settore
alimentare. Tra questi ve ne sono di specifici per quanto attiene alle strutture destinate agli alimenti, ai mezzi di
trasporto, alle attrezzature, ai rifiuti alimentari, al rifornimento idrico e all’igiene personale dei lavoratori.
Buona parte di questi requisiti che riguardano l’ambiente di lavorazione sono defintri in
ambito cogente. Tra questi, l’articolo 2 (sull’autorizzazione sanitaria) della legge L.
283/62 e il D. Lgs 493 del 14/08/96 (che impone l’affissione di specifiche
comunicazioni di igiene e sicurezza al personale). In particolare sono regolamentati le
pratiche igieniche in magazzino sia per i locali sia per le attrezzature, l’impiego dei prodotti
per la pulizia di quelle parti delle attrezzature che entrano in contatto con il prodotto,
l’adeguatezza di strutture di servizio (servizi igienici, ecc.). Per quanto attiene ai locali, le
pareti e i pavimenti debbono essere facilmente lavabili e in buone condizioni, le porte
chiuse e le finestre protette.
Un insieme di leggi, (D.M 108 25/1/92, Dir. 93/43/CE, Dir. 96/5/CE, D.L. 155/97 e
Allegato II par. E del Reg. CE 1804/99) regolamenta anche l’impiego di materiali di
consumo. Tutti i materiali che entrano a contatto con gli alimenti (guanti di
- 27 -
lavorazione, casse, ecc.) devono essere adatti allo scopo e gestiti in modo da non poter
generare tracce da contaminanti esterni. È quindi opportuno predisporre un controllo per
le forniture di quei materiali destinati a un contatto diretto con gli alimenti, dei detergenti
utilizzati per la pulizia degli ambienti e degli imballaggi.
Il D.L. n. 31/01 impone anche regolari campionamenti e analisi per l’acqua se impiegata
per le lavorazioni dei prodotti. L’acqua deve presentare caratteristiche di potabilità ed essere
analizzata con frequenze e modalità a norma di legge. Si definiscono puntualmente le
modalità di campionamento e i requisiti di potabilità. La normativa comunitaria e nazionale
presta grande attenzione al ciclo del freddo. Il D.M. 25 settembre 95 n 493 è il
regolamento di attuazione della Direttiva 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature
degli alimenti surgelati, e della Direttiva 92/2/CEE, relativa alle modalità di
campionamento ed al metodo di analisi per il controllo delle temperature. Esso stabilisce i
requisiti dei mezzi di trasporto congelati o surgelati, le caratteristiche degli strumenti per la
registrazione automatica della temperatura, i requisiti dei banchi e degli armadi frigoriferi e
le modalità di controllo e di campionamento.
Anche la gestione dei rifiuti e dei reflui è ovviamente trattata dalla normativa vigente. Il
D.L. del 03.04.06 n. 152 e la Legge 11.11.96 n. 574 regolano lo scarico dei reflui e
impongono procedure di ottenimento dell’autorizzazione allo scarico. Sono anche
regolamentati la classificazione dei rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi
(pertanto non soggetti all’annotazione sui registri di carico/scarico) che può avvenire
attraverso autosmaltimento o conferimento a terzi autorizzati.
IFS Logistic
Questa parte dello standard è riservata a quelli operatori effettivamente impegnati in attività
di stoccaggio e distribuzione. Per gli operatori impegnati prevalentemente o esclusivamente
in operazioni di trasporto, parte dei requisiti risulterà non applicabile (NA).
Lo schema prevede requisiti legati all’igiene e al comportamento del personale, al controllo
delle condizioni degli ambienti di lavoro, della presenza di infestanti e della manutenzione
delle apparecchiature. Particolare attenzione è conferita alla gestione della tracciabilità in
magazzino, e ancora in modo più particolare alla tracciabilità dei prodotti contenenti
ingredienti derivati da organismi geneticamente modificati.
Lo schema Logistic chiede che vengano definite regole per l’igiene personale
(comprendenti anche l’abbigliamento) destinate a coloro che entrano in contatto diretto
con il prodotto. Si richiede altresì che vengano fissate chiare procedure che recepiscano gli
elementi evidenziati come critici nel piano gestione rischi o nel piano HACCP per vincolare
le operazioni di carico e scarico.
Tali procedure devono essere comunicate al personale e/o ai fornitori esterni. In particolar
modo, il personale adibito al ricevimento delle merci sarà ben istruito sui criteri di
accettazione e sulle procedure alternative di smaltimento.
- 28 -
Alle maestranze interne come ai fornitori di servizi esterni è fatto espressamente divieto di
fumare, mangiare o bere nelle zone di manipolazione del prodotto.
Qualora la temperatura e/o il controllo del tempo risultino vincolanti per parametri di
sicurezza, di rispondenza ai requisiti di legge o di qualità del prodotto saranno da prevedersi
sistemi di misurazione e registrazione collegati ad appropriati dispositivi di allarme.
Il flusso dei processi di lavoro sarà organizzato per evitare commistioni e contaminazioni
tra prodotti in entrata, in lavorazione, lavorati e scartati. Un sistema di identificazione e di
sistemazione ordinata faciliterà la gestione delle scorte in applicazione del principio del
“first in - first out”.
Le porte e le aperture degli ambienti (veicoli inclusi) saranno tenuti chiusi quando non
utilizzati. L’area di carico deve essere realizzata di modo da proteggere il prodotto dalla
pioggia, dalla condensa, dalle muffe e dalle impurità e facilitare le operazioni di pulizia.
Pavimenti, pareti e soffitti devono risultare facilmente raggiungibili per la pulizia e realizzati
di modo da contenere possibilità di contaminazione dall’ambiente esterno. I mezzi di carico
non scaricheranno gas combusto nell’area di stoccaggio. Ove necessario per la sicurezza del
prodotto, si prevedranno protezioni per le aree di lavoro da eccessiva illuminazione o dalla
contaminazione dei flussi di aria condizionata.
Per la pulizia dei locali si predisporrà, validerà e monitorerà una procedura completa di
frequenze e prodotti da utilizzarsi destinata al personale incaricato delle pulizie (aziendale o
esterno).
Il controllo degli ambienti comprenderà anche il controllo degli infestanti e, ove pertinente,
dei volatili con una documentata attività di monitoraggio. Nei locali saranno disposte esche
per le quali si predisporranno moduli MSDS (Material Safety Data Sheets).
Le merci in ingresso saranno controllate per garantire l’assenza di infestanti. Gli addetti al
controllo degli infestanti saranno operatori qualificati e la loro attività sarà documentata.
Si predisporrà inoltre un piano di manutenzione completo di procedure per quelle
apparecchiature il cui funzionamento è essenziale per rispettare le condizioni di sicurezza,
rispondenza ai termini di legge e di qualità dei prodotti. Anche durante casi di
manutenzione o lavori vari, l’operatore è comunque tenuto ad assicurare la regolare
rispondenza del prodotto ai requisiti.
BRC Global Standard – Storage and Distribution
Lo standard definisce regole sull’igiene del personale e, ove necessario, richiede l’impiego
di abiti protettivi o di lavoro. Per essi, è importante dimostrare che la scelta del materiale
impiegato e le modalità di smaltimento non presentino rischi di contaminazione del
prodotto.
Per evitare accidentali contaminazioni del prodotto, nei locali di lavoro non è permesso
fumare, mangiare o bere e durante il lavoro anche l’uso di gioielli e altri accessori simili è
- 29 -
controllato. Ferite e abrasioni vanno protette con cerotti speciali di colore vistoso che
vanno contati per verificare che non vadano dispersi durante l’attività.
Saranno inoltre predisposte istruzioni atte a prevenire l’assunzione, anche temporanea, di
personale affetto da malattie infettive che possano risultare in contaminazioni al prodotto.
Lo standard disciplina sia le caratteristiche esterne dell’area, sia interne dei locali e
richiede che il sito abbia caratteristiche di posizione e gestione tali da prevenire l’insorgenza
di pericoli per la sicurezza e la rispondenza ai termini di legge durante lo stoccaggio. Nei
casi di possibili contaminazioni ambientali, bisogna aver predisposto ed mettere in atto
efficaci misure di protezione.
All’esterno, gli angoli, le pavimentazioni e le superfici vanno mantenuti in buone condizioni
e il tempo di permanenza dei prodotti all’esterno deve essere ridotto al minimo.
Per quanto riguarda gli ambienti interni, sono richieste caratteristiche di pulizia e igiene e la
dimostrata assenza di infestanti. Lo standard presenta comunque alcune distinzioni tra gli
ambienti destinati alla conservazione di derrate alimentari e quelli destinati allo stoccaggio
di prodotto al consumo.
In caso di stoccaggio di derrate alimentari, si richiede che tutti i locali (anche se vuoti) siano
ispezionabili, che il prodotto stazioni protetto da eventuali danni alle superfici vetrate o
oggetti in vetro e che gli ambienti di servizio per il personale siano raggiungibili senza uscire
dalla struttura. Aperture quali porte, finestre, tombini devono essere tali da prevenire
l’accesso di infestanti. In caso di prodotti sfusi, l’acqua utilizzata durante le operazioni di
stoccaggio deve essere potabile o trattata in modo appropriato. Le attrezzature e la loro
organizzazione saranno gestite al fine di prevenire fenomeni di contaminazione accidentale
con i prodotti. L’area di carica delle batterie e dei generatori sarà distaccata e nei locali non
vi sarà emissione di gas combusti non filtrati.
Qualora vi fosse presenza di catene di trasferimento con ganci, lo standard richiede di
verificare che l’accesso completo agli elementi permetta efficaci operazioni di pulizia. Un
piano di manutenzione è richiesto per tutte quelle attrezzature critiche per le
caratteristiche di sicurezza, rispetto della legge e qualità dei prodotti. Per i prodotti
alimentari, si dovrà anche verificare che durante gli interventi di manutenzione tali
parametri del prodotto non abbiano superato i limiti critici e un’attenzione particolare
dovrà essere posta alle apparecchiature del ciclo del freddo, alla sostituzione di lampade e
a tutti i materiali in vetro. In caso di interventi affidati ad esterni, gli operatori saranno
informati delle necessità e delle specificità operative aziendali.
Il controllo delle caratteristiche ambientali deve essere eseguito conformemente a
procedure prestabilite. Nei casi di ciclo del freddo o di atmosfera controllata, dovrà essere
predisposto un sistema di allarme per rilevare e allertare in caso di anomalie pericolose per
la sicurezza, la qualità o la rispondenza ai requisiti di legge del prodotto. L’efficienza degli
impianti e del personale, deve essere validata e tale processo ripetuto in caso di
cambiamento o ammodernamento. Saranno previste procedure specifiche per gestire il
rilascio del prodotto nei casi di malfunzionamento degli impianti.
- 30 -
L’operatore metterà in atto sistemi finalizzati a minimizzare l’accumulo di rifiuti nelle aree
di operazione e di stoccaggio. I rifiuti saranno accumulati in appositi contenitori all’esterno
dei locali e smaltiti a norma di legge. Nei casi in cui lo smaltimento o la distruzione siano
affidati a terzi, l’operatore ne deve conservare la registrazione.
Il controllo degli infestanti potrà essere eseguito da una ditta esterna o da personale
interno formato allo scopo. In entrambi i casi, vi saranno specifiche istruzioni per le
modalità operative e le attività saranno registrate.
Per una razionale rotazione delle scorte, è richiesta una puntuale gestione della
documentazione per quanto riguarda i limiti di scadenza dei prodotti e degli identificativi
dei lotti. Sarà messo a punto un sistema di tracciabilità riguardo alle movimentazioni del
prodotto e procedure specifiche a controllo del rilascio finale.
Per trasporti interni si utilizzeranno solo mezzi adeguati per stato igienico, struttura e
funzionalità.
2.3.7
Trasporto
IFS Logistic
Questa sezione è riservata agli operatori effettivamente impegnati in attività di trasporto.
Per gli operatori impegnati prevalentemente o esclusivamente in operazioni di stoccaggio o
distribuzione, parte dei requisiti potrà quindi risultare Non Applicabile (NA).
I requisiti sono applicabili sia direttamente all’operatore, sia alle eventuali strutture esterne
cui l’operatore abbia affidato il servizio di trasporto e richiedono che né i materiali, né i
metodi impiegati per il trasporto possano compromettere la sicurezza, la rispondenza ai
termini di legge o la qualità dei prodotti.
Il trasporto refrigerato deve essere in grado di garantire temperature comprese tra gli
intervalli fissati, indipendentemente dalla quantità effettivamente caricata. Le temperature
saranno monitorate e registrate durante il trasporto. Per la gestione delle temperature è
richiesta l’adozione di specifiche procedure e sono richieste verifiche documentate della
rispondenza ai requisiti legati alla sicurezza, alla rispondenza ai termini di legge e alla qualità
dei prodotti. Tali procedure devono riportare in modo esplicito le temperature limite e le
regole di igiene che gli autisti son tenuti ad osservare anche in fasi critiche quali: il carico, la
manutenzione, la pulizia dei mezzi di trasporto o delle unità di refrigerazione. Particolari
misure possono rendersi necessarie per evitare contaminazione incrociata tra i prodotti.
- 31 -
BRC Global Standard – Storage and Distribution
Lo standard regola le caratteristiche di igiene e di sicurezza dei veicoli adibiti al trasporto
esterno e delle attrezzature connesse affinché siano tali da salvaguardare l’integrità del
prodotto.
Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, l’accesso ai mezzi deve essere ristretto al
personale autorizzato e saranno definite procedure e registrazioni per la manutenzione e
l’igienizzazione sia dei mezzi sia delle strutture di ricovero.
Qualora il condizionamento dell’ambiente (per temperatura o atmosfera) risulti un fattore
critico per le caratteristiche di sicurezza, rispondenza ai termini di legge e qualità del
prodotto, sarà necessario controllare, monitorare e registrare i parametri evidenziati come
critici.
Saranno inoltre previste efficaci misure di salvaguardia da mettere in atto in casi di eventuali
malfunzionamenti o disfunzioni.
Al fine di prevenire casi di contaminazione con il prodotto, i mezzi saranno scelti e
sistemati, di modo da assicurare un accesso completo e garantire efficaci operazioni di
pulizia. Ove pertinente, l’efficacia del sistema di pulizia deve essere verificata e
documentata e un’attenzione particolare dovrà essere posta alle apparecchiature legate al
ciclo del freddo in caso di derrate alimentari.
L’operatore è responsabile ogni rischio di contaminazione dei veicoli da parte di infestanti
sia mantenuto a livelli minimi. Il controllo riguarda sia i mezzi, sia le attività di
movimentazione e in ogni caso, prima del carico la merce dovrà essere ispezionata per
verificare l’assenza di infestanti. Le modalità operative di impiego di esche e insetticidi
andranno definiti in specifiche istruzioni e le relative attività registrate.
Disposizioni specifiche per i grossisti
Oltre all’applicazione di tutti i requisiti del’attività di stoccaggio, lo standard BRC prevede
dei requisiti aggiuntivi per gli operatori all’ingrosso.
Questi requisiti particolari riguardano la predisposizione di procedure di accreditamento e
monitoraggio dei fornitori e, in caso di commercializzazione di prodotti a marchio, anche:
o l’analisi dei rischi per le attività di progettazione e sviluppo,
o la definizione di specifiche per i prodotti finiti e tutti quei servizi potenzialmente in
legati all’integrità dei prodotti finiti,
o la predisposizione di attività di ispezione e analisi dei parametri evidenziati come critici
per assicurare la rispondenza del prodotto finito ai criteri di igiene, alla rispondenza ai
termini di legge e agli accordi contrattuali.
- 32 -
Disposizioni specifiche per i servizi affidati a terzi
Lo standard BRC, prevede per le imprese che forniscono specifici servizi logistici, dei
requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’attività di stoccaggio. Tali requisiti
riguardano esclusivamente prodotti pre-confezionati e quelle attività legate al prodotto che
possono essere richieste occasionalmente da agenti, importatori, produttori, operatori
alimentari e distributori.
Tali requisiti dovranno essere applicati qualora l’impresa di stoccaggio fornisca i seguenti
servizi:
o ispezione del prodotto;
o confezionamento (ri-confezionamento o confezionamento cumulato) secondo
contratto;
o ispezioni nell’ambito del controllo qualità;
o operazioni di raffreddamento, congelamento, trattamento termico o scongelamento
secondo contratto.
Il proprietario del prodotto che richiede i servizi sopra elencati ha la responsabilità di
includere nel contratto il rispetto dei requisiti di legge, , l’impresa a cui tali servizi sono
demandati è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali e ad operare conformemente alle
best practice di modo che la rispondenza del prodotto ai requisiti sanitari, legali e di qualità
non sia compromessa.
Infatti il primo requisito di questa sezione che si applica in generale a tutte le attività in
elenco, implica che l’affidamento di tali attività sia sempre formalizzato contrattualmente
specificando i requisiti operativi.
Per quanto riguarda l’attività di ispezione del prodotto, si richiede una chiara definizione
dei limiti critici e la validazione del processo per quanto riguarda metodi, frequenze e
procedure anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del prodotto. L’operatore
avrà ricevuto istruzioni dal proprietario del prodotto inerenti alla gestione del prodotto
conforme e quello non conforme. In questo secondo caso, l’operatore provvederà
formalmente ad informare il proprietario.
Anche le attività di confezionamento (anche ri-confezionemento o confezionamento
cumulato), etichettatura debbono essere svolte di modo da assicurare il rispetto dei
requisiti di igiene, di legge e di qualità del prodotto. Per tali attività devono essere previste
procedure specifiche per verificare la conformità a quanto richiesto nel contratto. La
conformità dei materiali in uso deve essere verificata e il sistema di gestione assicurare che
la parte inutilizzata, da riportare in magazzino, sia rimasta inalterata e sia stata protetta.
Qualora la nuova confezione sia destinata al consumatore finale, l’idoneità a questo scopo
deve essere validata. Le procedure operative devono tener conto dei rischi di
contaminazione sia per quanto riguarda i materiali utilizzati, sia nella scelta del sito in cui
l’operazione avrà luogo.
- 33 -
Lo standard prevede anche la tracciabilità dei lotti di tutti i materiali utilizzati fino al
conferimento del prodotto finito. L’operatore provvederà formalmente ad informare il
proprietario nei casi di perdita o danneggiamento di prodotto o nei casi in cui si siano
riscontrate anomalie.
Qualora l’operatore esegua attività di controllo qualità, tale attività deve essere conforme
ai requisiti di legge (tenendo conto della località di destinazione del prodotto), alle norme di
settore e alle specifiche del cliente cui il prodotto è destinato.
Si richiede una chiara definizione dei limiti critici e la validazione del processo per quanto
riguarda metodi, frequenze e procedure sia in considerazione della normativa vigente, sia
per i requisiti definiti con il cliente. Tutte le attrezzature utilizzate per misurazioni
quantitative dovranno essere a norma di legge e calibrate regolarmente.
Le attività di raffreddamento, congelamento, trattamento termico e scongelamento
svolte per conto del proprietario del prodotto devono avvenire conformemente alle
specifiche fornite e la predisposizione di un sistema di monitoraggio dei processi assicurerà
la rispondenza ai requisiti igienici, legali e di qualità del prodotto.
Per queste attività sono necessarie la validazione del processo in riferimento a quanto
richiesto dal proprietario del prodotto e il controllo continuo della linea di lavorazione.
Qualora la temperatura rientri tra i parametri critici per il mantenimento delle caratteristiche
di igiene, di rispondenza ai termini di legge o per la qualità definita contrattualmente, il
sistema dovrà includere il monitoraggio e la registrazione delle temperature e/o dei tempi
in collegamento ad un sistema di allarme attivo in modo continuo o con frequenze
opportunamente definite. Nei casi in cui il processo sia fuori controllo, devono essere
disponibili puntuali istruzioni per verificare la sicurezza del prodotto, e procedure per
comunicare la situazione al proprietario del prodotto o per mettere in atto le azioni da lui
previste.
Le strutture ove eseguire trattamenti termici saranno adeguatamente disegnate e costruite,
predisposte di barriere fisiche e mantenute in modo da controllare rischi di contaminazione
del prodotto e nel rispetto delle leggi vigenti.
Le relative procedure operative sia di lavorazione, sia per la protezione degli ambienti sono
finalizzate a contenere i rischi di contaminazione fisica, chimica o microbiologica.
- 34 -
1
2
Sono ammessi audit combinati a condizione che facciano riferimento allo stesso schema di
accreditamento (UNI CEI EN 45011:1999).
Il Reg. CE 1935/04 estende l’obbligo del sistema di tracciabilità anche agli imballaggi.
- 35 -
3
Termini e Definizioni
Tab. 3 Termini e definizioni
Alimento
(o prodotto
alimentare o
derrata alimentare)
Autorità
competente
CP - CCP
FIFO
(First in first out)
HACCP
Igiene degli
alimenti
Impresa alimentare
Infestanti
qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente
che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le
gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente
incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o
trattamento. Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono essere
rispettati come stabilito nell’articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i
requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE (Reg. 178/2002).
l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle
prescrizioni dettate dai Regolamenti comunitari in materia di igiene o qualsiasi
altra autorità cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza (Reg.
852/2004).
Acronimo di Control Point e Critical Control Point.
I Punti di Controllo (CP) sono dei punti del processo dove il pericolo può
essere controllato. Tuttavia anche se vie è una perdita di controllo ciò non
porta ad un rischio inaccettabile per la salute umana. I CP non devono essere
necessariamente monitorati o associati a specifiche misure correttive come i
CCP.
I CCP sono dei punti del processo che devono costantemente essere
monitorati perché la perdita di controllo in quel punto del processo potrebbe
compromettere la sicurezza del prodotto finito.
modalità operativa di gestione dei prelievi a magazzino secondo la quale viene
prelevato sempre il prodotto o il lotto più vecchio.
È l’acronimo di Hazard Analysis and Critical Control Points la cui traduzione
in italiano è Analisi dei Pericoli e dei Punti di Controllo Critici. L'HACCP,
secondo il Codex Alimentarius, è il sistema che identifica i pericoli specifici e
le misure preventive per il loro controllo, in modo da garantire la sicurezza
dell’alimento.
le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire
l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto
dell’uso previsto (Reg. 852/2004).
ogni soggetto pubblico o privato con o senza fini di lucro che svolge una
qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione degli alimenti (Reg. 178/2002).
roditori, insetti volanti e striscianti la cui presenza è indesiderata negli ambienti
di produzione, lavorazione, manipolazione e conservazione di derrate
alimentari.
- 36 -
MSDS (Material
Safety Data Sheets)
Operatore del
settore alimentare
Pacchetto Igiene
Prodotti della pesca
Prodotti di origine
animale
Prodotti primari
Prodotti trasformati
Prodotti non
trasformati
Tracciabilità
Documenti finalizzati agli operatori e al personale incaricato della sicurezza,
completi di istruzioni per lavorare o manipolare particolari sostanze. I MSDS
includono informazioni come dati sulla natura fisica dei prodotti, sulla
tossicità, sugli effetti sulla salute, indicazioni di primo soccorso, procedure di
stoccaggio, di smaltimento, dispositivi di protezione, ecc.
la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il
suo controllo (Reg. 178/2002).
i nove Regolamenti emanati tra il 2004 e il 20051 i quali, assieme al
Regolamento 178 del 2002, fissano i principi comunitari in materia di igiene e
sicurezza degli alimenti e dei mangimi e disciplinano il regime dei controlli.
tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi
vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i
mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e
prodotti commestibili di tali animali (Reg. 853/2004).
alimenti di origine animale compresi il miele e il sangue; molluschi bivalvi,
echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo
umano; altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale che
vanno trattati conformemente a tale utilizzo (Reg. 853/2004).
i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra,
dell’allevamento, della caccia e della pesca (Reg. 852/2004).
prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati.
Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o
per conferire loro caratteristiche specifiche (Reg. 852/2004).
prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano
stati divisi, separati, sezionati, disossati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti,
rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati (Reg.
852/2004).
La possibilità di risalire alle informazioni relative alla specifica fornitura con la
quale i vari lotti di beni (o servizi) sono stati conferiti (o prestati). Per
mantenere un sistema di tracciabilità, i vari lotti debbono essere gestiti in
modo distinto e le informazioni specifiche conservate. Per quanto riguarda gli
alimenti, i mangimi, gli animali destinati alla produzione alimentare, o di una
sostanza destinata a far parte di un alimento o di un mangime, la tracciabilità è
imposta per legge attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
della distribuzione dal Regolamento CE 178/2002.
- 37 -
1
I nove Regolamenti che compongono il Pacchetto Igiene sono:
1
Reg. 852/2004
del 29.04.2004
2
Reg. 853/2004
del 29.04.2004
3
Reg. 854/2004
del 29.04.2004
4
Reg. 882/2004
del 29.04.2004
5
Reg. 183/2005
del 12.01.2005
6
Reg. 2073/2005
del 15.11.2005
7
8
9
Reg. 2074/2005
Reg. 2075/2005
Reg. 2076/2005
del 05.12.2005
del 05.12.2005
del 05.12.2005
- 38 -
sull’igiene dei prodotti alimentari (GUCE del
25.06.2004)
norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale (GUCE del
25.06.2004)
norme specifiche per l’organizzazione dei
controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano (GUCE
del 25.06.2004)
controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali (GUCE
del 28.05.2004)
requisiti per l’igiene dei mangimi (GUCE del
08.02.2005)
criteri microbiologici applicabili ai prodotti
alimentari (GUCE del 22.12.2005)
modalità di attuazione relative a taluni
prodotti di cui al Reg. 853/2004 e
all’organizzazione dei controlli ufficiali a
norma dei Reg. 854/2004 e 882/2004,
deroga al Reg. 852/2004 e modifica dei Reg.
853/2004 e 854/2004 (GUCE del
22.12.2005)
norme specifiche applicabili ai controlli
ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle
carni (GUCE del 22.12.2005)
disposizioni transitorie per l’attuazione dei
Reg. 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e
modifica dei Reg. 853/2004 e 854/2004
(GUCE del 22.12.2005)
Conclusioni
Il documento presentato, lungi dal
pretendere di esaurire l’argomento, ha
inteso introdurre l’operatore agli aspetti
principali degli standard richiesti dalla
Grande Distribuzione per il settore
logistico.
come per tutte le scelte di strategia legata
al mondo della qualità- sarà opportuno
metterli a confronto con i costi latenti
legati alla “non qualità” ovvero quelli
dovuti alla perdita di competitività, alla
maggiore inerzia dell’organizzazione e agli
sprechi legati al minor controllo dei
processi.
L’obiettivo è stato piuttosto quello di
offrire un primo orientamento agli
operatori cui sia richiesto di adeguare la
propria organizzazione alle norme IFS
Logistic e/o BRC Global Standard –
Storage and Distribution e di
sottoporsi alle relative attività di
certificazione.
Si evidenzia, infine che la certificazione,
oltre al fatto di essere una richiesta dei
clienti, imponendo una revisione
dell’organizzazione e del sistema
gestionale può costituire per l’azienda un
concreto momento di verifica e
miglioramento anche in virtù della
valutazione di professionisti qualificati,
indipendenti e specificamente preparati.
Il presente strumento presuppone che
l’operatore intraprenda un ulteriore
approfondimento
con
il
proprio
personale o con il supporto di consulenti
esterni, con i clienti e con l’eventuale ente
di certificazione.
In questo senso si raccomanda di
accostarsi alla certificazione con l’intento
di intraprendere un processo di
innovazione sostanziale e di evitare quegli
interventi puramente formali incapaci di
apportare miglioramenti concreti.
Sebbene tale cambiamento implicherà dei
costi diretti che potranno apparire più o
meno rilevanti a seconda delle
dimensioni, dell’organizzazione e degli
obbiettivi dell’impresa; ciò nonostante –
- 39 -
Allegati
Distribuzione delle aziende certificate
Austria (AT)
Belgium (BE)
Brazil (BR)
Bulgaria (BG)
Chile (CL)
Denmark (DK)
Estonia (EE)
Finland (FI)
France (FR)
Germany (DE)
Greece (GR)
Italy (IT)
Morocco (MA)
Netherlands (NL)
Poland (PL)
Romania (RO)
Slovakia (SK)
Slovenia (SI)
Spain (ES)
Switzerland (CH)
Thailand (TH)
Turkey (TR)
United Kingdom (GB)
Viet Nam (VN)
Altri
Totali mondo
*Dati IFS 4/2008.
*Dati BRC 9/2008.
IFS Food* IFS Logistic* BRC** BRC S&T**
29
374
16
359
1
335
22
63
15
5
17
82
42
104
98
4
2
15
3
662
1178
2
358
2799
244
95
121
858
2
161
27
36
1
22
758
14
494
3
185
237
4
3
16
21
1
4
17
612
559
1
146
3
243
7
179
71
129
54
2419
52
76
68
26
2137
3
1575
4
8543
327
- 40 -
9327
76
Enti di certificazione approvati da IFS e da BRC
Di seguito si riporta l’elenco degli enti di certificazione accreditati dal SINCERT a fronte
della norma UNI CEI EN 45011:1999 per gli standard IFS e/o BRC.
AGROQUALITÀ S.p.A.
P.zza G. Marconi, 25 00144 - Roma (RM) Italia
Tel: +390654228675 - Fax: +390654228692
BIOAGRIcert S.r.l.
Via dei Macabraccia, 8/3-4-5 40033 - Casalecchio di Reno (BO) Italia
Tel: +39 051 562158 - Fax: +39 051 564294 - Email: [email protected]
Bureau Veritas Italia S.p.A.
V.le Monza, 261 20126 - MILANO (MI) Italia
Tel: +39 02270911 - Fax: +39 022552980 - Email: [email protected]
CERMET Soc. Cons. a r.l.
Via Cadriano, 23 40057 - Cadriano di Granarolo (BO) Italia
Tel: + 39 051764811 - Fax: + 39 051763382 - Email: [email protected]
CERTIQUALITY S.r.l.
Via G. Giardino, 4 20123 - MILANO (MI) Italia
Tel: + 39 02806917.1 - Fax: + 39 0280691720 - Email: [email protected]
CHECK FRUIT S.r.l.
Via Boldrini 24, 40121 - Bologna (BO) Italia
Tel. + 39 0516494836 - Fax + 39 051 6494813 – Email: [email protected]
CSQA Certificazioni S.r.l.
Via S. Gaetano, 74 36016 - THIENE (VI) Italia
Tel: +39 0445 313011 - Fax: +39 0445 313070 - Email: [email protected]
DNV Italia S.r.l.
Viale Colleoni, 9 20041 - AGRATE BRIANZA (MI) Italia
Tel: + 39 0396899905 - Fax: + 39 0396899930 - Email: [email protected]
ICIM S.p.A.
P.zza Armando Diaz, 2 20123 - MILANO (MI) Italia
Tel: + 39 02725341 - Fax: + 39 0272002098 - Email: [email protected]
IMQ S.p.A.
Via Quintiliano, 43 20138 - MILANO (MI) Italia
Tel: +39 0250731 - Fax: + 39 0250991580 - Email: [email protected]
RINA S.p.A.
Via Corsica, 12 16128 - GENOVA (GE) Italia
Tel: + 39 0105385.1 - Fax: + 39 0105351000 - Email: [email protected]
SGS Italia S.p.A.
Via G. Gozzi, 1/A 20129 - MILANO (MI) Italia
Tel: +39 0273931 - Fax: +39 0270125067 - Email: [email protected]
TÜV Italia S.r.l.
Via Carducci, 125 Edificio 23 20099 - Sesto San Giovanni (MI) Italia
Tel: +39 0224130.1 - Fax: +39 0224130399 - Email: [email protected]
- 41 -
Indice IFS Logistic, rev. 1 Giugno 06
Parte 1
Il Protocollo di Servizio dell’IFS Logistic
Introduzione
Premesse dell’IFS Logistic
Accordi contrattuali – scelta dell’Organismo di Controllo
Notifica di Audit
Flusso di Audit
Definizione del livello
Punteggio, emissione della relazione di audit e Certificazione
Frequenza di audit
Verbale di audit
Ottenimento del certificato
Diffusione del verbale di audit
Azioni supplementari
Procedure di appello
Reclami
Diritti
Termini e condizioni per l’utilizzo del logo IFS da parte delle società certificate e
comunicazione sulla certificazione IFS
Parte 2
Elenco di requisiti per l’IFS Logistic
Requisiti base generali
Gestione del sistema Qualità
Responsabilità della direzione
Gestione delle Risorse
Realizzazione del Servizio
Misurazioni, Analisi e Miglioramento
Stoccaggio e Distribuzione
Contatto con il prodotto
Trasporto
Confezionamento nel trasporto
Parte 3
Requisiti gli Organismi di Certificazione e degli Ispettori
Requisiti gli Organismi di Certificazione
Requisiti minimi per gli Ispettori
Revisione dell’audit e sviluppo dell’IFS
Parte 4
Relazione di Audit IFS
Processo dell’Audit,
Riepilogo dell’audit eseguito,
Informazioni minime per il certificato IFS
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Indice BRC Global Standard - Storage and Distribution edizione 1 Agosto 06
Introduzione
Premesse
Lo standard BRC Global standard – Storage and Distribution
Norme di Legge
Analisi dei pericoli e dei rischi
Benefici del BRC Global standard – Storage and Distribution
Principi del BRC Global standard – Storage and Distribution
La gestione dei BRC Global Standard
La governance degli Standard tecnici BRC e il comitato di gestione strategica
Il comitato di consulta tecnica degli Standard
Lo scopo e il formato BRC Global Standard – Storage and Distribution
Lo standard BRC Global standard – Storage and Distribution e relazioni con altri Standard
Accreditamento
Certificazione
Proprietà e uso del logo BRC
Responsabilità legali
Modulo Stoccaggio
Sistema di analisi dei pericoli e dei rischi
Sistema Gestione Qualità
Ambiente del sito e standard operativi
Personale
Modulo Distribuzione
Sistema di analisi dei pericoli e dei rischi
Sistema Gestione Qualità
Standard operativi dei mezzi di trasporto
Personale
Modulo commercio all’ingrosso
Attività all’ingrosso
Acquisti
Ispezione ed analisi del prodotto (in caso di marchio proprio)
Modulo Fornitura Servizi
Servizi forniti
Servizi di gestione del prodotto
Protocollo di Valutazione
Finalità del Protocollo
Processo di Certificazione
Accordi Contrattuali con il BRC
Selezione dell’organismo di Certificazione
Accordi Contrattuali con l’organizzazione o il committente
Preparazione di una Visita di Valutazione
Durata di una Visita di Valutazione
Programma di una Visita di Valutazione
Valutazione: Non-conformità e Azioni Correttive
Relazione di valutazione e Certificazione
Regolazione e frequenza della Valutazione
Documentazione
Azioni supplementari
Reclami
Appelli
Glossario
Raccomandazioni di Best Practice
Analisi dei pericoli e dei rischi
Analisi dei pericoli – Identificazione dei pericoli
Auditing Interno
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